PDL 3212

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6
                        Articolo 7
                        Articolo 8
                        Articolo 9
                        Articolo 10
                        Articolo 11
                        Articolo 12
                        Articolo 13
                        Articolo 14
                        Articolo 15

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3212

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
FITZGERALD NISSOLI, BIANCOFIORE, DALL'OSSO, LABRIOLA,
PITTALIS, ROSSELLO, SACCANI JOTTI, VERSACE

Modifiche alla legge 23 ottobre 2003, n. 286, concernente la disciplina dei Comitati degli italiani all'estero

Presentata il 20 luglio 2021

torna su

Onorevoli Colleghi! – La presente proposta di legge accoglie integralmente il testo di riforma dei Comitati degli italiani all'estero (Comites) elaborato dal Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE), in ragione dei profondi mutamenti avvenuti negli ultimi anni circa la composizione delle comunità degli italiani all'estero, in seguito a flussi massicci di mobilità e a rinnovate fasce di espatriati, sempre più diversificati rispetto a spinte e motivazioni sottostanti le migrazioni tradizionali.
I movimenti dei nostri concittadini si sono diretti sia verso Paesi di antica accoglienza che verso nuove destinazioni, in particolare in Asia e in Medio Oriente, creando realtà caratterizzate da esigenze diverse che richiedono assistenza e interventi specifici, come evidenziato in particolare con l'emergenza della pandemia di COVID-19 in tutto il mondo.
Inoltre, la nuova legge elettorale 3 novembre 2017, n. 165 (cosiddetta «Rosatellum-bis»), evidenzia la necessità di ulteriori interventi in quanto tale riforma elettorale, senza prevedere la reciprocità di un equivalente diritto di candidatura in Italia per i residenti all'estero, introduce la possibilità per i residenti in Italia di candidarsi all'estero, infrangendo il mandato territoriale di rappresentanza diretta, stabilito dalla legge 27 dicembre 2001, n. 459, che all'articolo 8, comma 1, lettera b), prevedeva che «i candidati devono essere residenti ed elettori nella relativa ripartizione». È bene ricordare che tale previsione era volta ad assicurare «l'effettività» dell'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero (articolo 48, secondo comma, della Costituzione) con l'istituzione della circoscrizione Estero. Senza la modifica costituzionale, agli italiani all'estero, fattore vitale di crescita del sistema Italia, si sarebbe dovuto consentire di votare per i collegi di origine e, in molte regioni di grande emigrazione, il loro voto sarebbe diventato determinante nell'elezione dei rappresentanti locali.
Con la conferma referendaria della legge costituzionale 19 ottobre 2020, n. 1, recante «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari», la rappresentanza parlamentare diretta degli italiani all'estero ha subìto un'ulteriore discriminazione nel rapporto fra elettori ed eletti. Mentre il numero degli iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) è passato da 3 milioni nel 2006 a 6.300.000, la riforma costituzionale del 2020 non ha mantenuto il già esiguo numero di deputati e di senatori attribuito alla circoscrizione Estero, con il risultato che a partire dalle prossime consultazioni un senatore eletto in Italia rappresenterà circa 350.000 cittadini, mentre uno eletto all'estero ne rappresenterà oltre 1.500.000.
Nel nuovo quadro legislativo vigente, diventa quindi fondamentale mantenere un dialogo costruttivo e un flusso costante di notizie e suggerimenti tra le comunità residenti all'estero e il ridotto numero di parlamentari eletti all'estero, basati sulla rilevazione delle necessità locali nei diversi Paesi per giungere a una sintesi a livello sovranazionale, che si traduca in suggerimenti di interventi concreti e in proposte di strumenti legislativi a favore sia delle collettività che della promozione del sistema Italia all'estero.
Per tali ragioni è assolutamente necessario non soltanto mantenere i primi due livelli della rappresentanza degli italiani all'estero, ma è indispensabile rafforzarne la dignità istituzionale e i compiti, con particolare riguardo al CGIE.
È utile ricordare che la normativa vigente, dal 1975 a oggi, in diversi stadi successivi, per quanto concerne la rappresentanza degli italiani all'estero è articolata:

1) nelle consulte regionali, che fanno riferimento al luogo di provenienza e dialogano soltanto con la regione d'origine, che le istituisce con propria legge, dalla seconda metà degli anni '70 in poi. Negli ultimi anni non poche consulte sono state snaturate, sono diventate inattive o sono state soppresse;

2) nei Comites, che operano nelle singole circoscrizioni territoriali delle rappresentanze diplomatico-consolari in cui si raggiunge il numero di iscritti all'AIRE fissato dalla legge. I consiglieri sono eletti con procedure diverse: i cittadini italiani a suffragio universale, i cittadini stranieri di origine italiana, nominati dalle associazioni, sono cooptati con il voto degli eletti e non possono essere eletti né eleggere il presidente del Comitato. I Comites rappresentano a livello territoriale le esigenze, lo sviluppo, l'integrazione e l'interazione fra l'emigrazione tradizionale, gli italo-discendenti e la nuova emigrazione. Sono, quindi, il livello di rappresentanza di base anche nelle relazioni con le autorità locali, nel rispetto delle norme del diritto internazionale e dei rapporti tra Stati. Senza questo primo momento di rappresentanza diretta verrebbe a cessare la possibilità di raccogliere tutte le istanze di interesse per le comunità italiane e di supporto al sistema Paese. È necessario, dunque, garantire la capillarità della presenza dei Comites ed è fondamentale che il numero minimo di iscritti all'AIRE per la costituzione di un Comites resti pari a 3.000 e che l'elezione dei consiglieri cittadini italiani avvenga a suffragio universale;

3) nel CGIE, organismo di rappresentanza, di raccordo e di sintesi fra gli altri due livelli (Comites e parlamentari eletti all'estero), in parte elettivo (consiglieri eletti all'estero con elezioni di secondo grado), in parte nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri (consiglieri di nomina governativa). Il CGIE ha le seguenti funzioni: conoscitive; consultive per il Governo, il Parlamento e le regioni; propositive a livello nazionale e internazionale; programmatorie, attraverso la relazione annuale, da presentare tramite il Governo al Parlamento, e la Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni, le province autonome e il CGIE. Ha, inoltre, funzione di sintesi generale di istanze e di suggerimenti che provengono dal mondo per proporre soluzioni idonee a risolvere i problemi che riguardano gli italiani all'estero. È un organismo di rappresentanza di tutte le comunità italiane nei rapporti con il Governo, con il Parlamento, con le regioni e con tutti gli organismi che pongono in essere politiche che hanno ricadute sugli italiani all'estero e con il loro rapporto con l'Italia. Per tali ragioni si ritiene importante che nella composizione del CGIE rimanga la componente di nomina governativa e, pertanto, che l'elezione dei consiglieri del CGIE che rappresentano le comunità estere rimanga di secondo grado;

4) nei parlamentari eletti nelle quattro ripartizioni della circoscrizione Estero, ridotti da diciotto a dodici, divisi in otto deputati e in quattro senatori. A questo proposito, si ribadisce la necessità di un costante aggiornamento dell'AIRE attraverso il lavoro congiunto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (in possesso di dati più aggiornati attraverso gli schedari consolari) e del Ministero dell'interno, per la trascrizione dei dati nei comuni italiani.

L'attuale sistema di rappresentanza degli italiani all'estero è giunto alla sua definizione a seguito di quaranta anni di battaglie per il riconoscimento dell'appartenenza a pieno titolo degli italiani all'estero al popolo italiano e del conseguente esercizio degli stessi diritti e dell'adempimento degli stessi doveri dei cittadini residenti in Italia, come stabilito dalla normativa vigente, ferme restando le differenze derivanti da quella applicabile in alcune materie specifiche (per esempio, IMU, pensione sociale e altro).
Il mondo dell'emigrazione italiana si è via via arricchito di nuove espressioni di mobilità rispetto a quello in cui furono istituiti i Comites, il CGIE e la circoscrizione Estero.
Nel ribadire la necessità di mantenere i tre livelli di rappresentanza, occorre dare vita a un processo di riforma che li renda più efficienti e consoni alle mutate condizioni, tenendo conto:

1) delle politiche di internazionalizzazione del sistema Paese, di cui gli italiani all'estero sono un fattore fondamentale;

2) delle diverse esigenze degli italiani all'estero in un'ampia gamma di realtà economiche, politiche, e sociali: dall'Unione europea, con i diritti di cittadinanza europea e di libera circolazione, a Paesi che garantiscono la residenza attraverso visti rinnovabili, a Paesi che concedono permessi di breve durata con restrizioni lavorative e a Paesi emergenti con normative sfavorevoli all'ingresso di stranieri;

3) dei parlamentari eletti dagli italiani all'estero, potenzialmente residenti in Italia, con la necessità di prevedere meccanismi che assicurino unità di intenti e complementarietà di interventi;

4) delle risorse da assegnare alle attività del CGIE e dei Comites affinché possano svolgere tutte le riunioni tassativamente elencate per svolgere i molti compiti fissati dalla legge;

5) di uso delle nuove tecnologie di comunicazione (ove fruibili, considerate le differenze di fuso orario) integrativo delle riunioni previste per i due organismi e la loro interazione con i parlamentari o sostitutivo in momenti di crisi mondiale a causa di eventi quali la pandemia da COVID-19.

La presente proposta di riforma dei due organismi di rappresentanza di base non può prescindere dalle caratteristiche e dalle profonde differenze nella composizione delle comunità nelle diverse aree continentali, nell'effettivo esercizio della cittadinanza e della discendenza italiana nei Paesi di residenza.
Nell'Unione europea, la limitata estensione territoriale dei Paesi di residenza, la ridotta presenza di oriundi e la normativa europea in materia dei cosiddetti «expat» – cittadini europei che vivono in un Paese diverso da quello d'origine – potrebbero favorire la proposta di una rappresentanza verticistica costituita da un solo organismo nazionale, il cui coordinatore è anche componente di diritto del livello superiore di rappresentanza.
In controtendenza a tale ipotizzato accentramento di poteri nelle mani di pochi eletti, attraverso la verticalizzazione dei primi due livelli di rappresentanza, si segnala che nel documento finale dell'incontro dal titolo «Europa in movimento: da migranti a cittadini europei», tenuto nell'aula del Senato della Repubblica il 30 aprile 2010, con la partecipazione degli organismi europei omologhi al CGIE, si chiedeva, fra l'altro:

1) l'istituzione di un Consiglio generale degli europei residenti all'estero;

2) la nomina di un Commissario europeo competente per la governance delle politiche relative ai cittadini en mouvement;

3) l'istituzione di un'Agenzia europea per l'analisi, l'aggiornamento e il monitoraggio delle politiche europee indirizzate ai cittadini europei residenti fuori dai loro Paesi d'origine.

Nessuna di queste richieste è stata tradotta in realtà, malgrado esse precorressero i tempi, consentendo, per esempio, di affrontare meglio la situazione degli italiani residenti nel Regno Unito nel periodo post-Brexit.
Una particolare attenzione deve, inoltre, essere esercitata rispetto a Paesi non europei, dove si ripropongono referendum limitativi della partecipazione al mondo del lavoro o dei diritti di residenza e del conferimento della cittadinanza locale.
Per quanto concerne i criteri per la composizione dei primi due livelli di rappresentanza, occorre segnalare che la maggior parte degli iscritti all'AIRE risiede nei Paesi europei, ma i modelli da definire devono riuscire a soddisfare anche le esigenze di tutti gli altri Paesi e continenti, che prospettano, secondo i casi:

1) una massiccia presenza di italo-discendenti, che deriva dalla storia plurisecolare dell'emigrazione tradizionale (per esempio, nell'America Latina e negli Stati Uniti d'America);

2) l'attuale criticità di condizioni economiche e politiche (per esempio, in Venezuela e in alcuni Paesi dell'Africa, compresa la Repubblica del Sudafrica);

3) la necessità di proteggere la vita degli italiani in aree interessate da eventi bellici (in particolare in Africa, in Asia e in Medio Oriente);

4) la presenza degli italiani in territori immensi, poco popolati e con tendenza alla concentrazione nei maggiori centri urbani (per esempio, Australia, Canada, Russia e alcuni Paesi asiatici);

5) il crescente numero di esponenti della nuova emigrazione, che richiedono assistenza per l'inserimento nel tessuto sociale locale e non possono essere automaticamente trasformati in esclusivi portavoce delle collettività, perché sono spesso transeunti e non stanziali;

6) la grande rete dell'associazionismo, mortificata anche dalle recenti ingiustificabili restrizioni imposte alla loro partecipazione alle assemblee elettorali del CGIE.

È quindi fondamentale prevedere una riforma che codifichi alcune risposte alle esigenze comuni di queste diverse realtà, lasciando un'intelligente flessibilità nell'applicazione e nello sviluppo concreto dei compiti attribuiti agli organismi di rappresentanza.
Ai fini di una compiuta riforma dei Comites, occorre fare riferimento alla natura, ai compiti aggiuntivi e sostitutivi e alla consistenza minima della comunità italiana residente all'estero.
I Comites, emanazione diretta delle comunità territoriali, non sono più adeguati, né nella composizione né nelle funzioni loro attribuite, a servire le realtà che rappresentano. I molti compiti attribuiti ai Comites dall'articolo 2, commi 2, 3 e 4, della legge n. 286 del 2003 sono più programmatori che precettivi. Nell'ottica dell'attribuzione di maggiori poteri e di più precisi incarichi ai Comites, alla luce dei cambiamenti avvenuti nel tessuto delle comunità, si propone che il Comites mantenga la sua natura di organismo di rappresentanza degli italiani all'estero nei rapporti con le autorità diplomatico-consolari italiane e con le autorità locali e che abbia tre funzioni principali:

1) di ombudsman, cioè di difensore civico della comunità nei confronti delle autorità italiane e, in raccordo con il consolato, nei confronti delle autorità locali, con tutti i compiti concretamente esercitabili nel rispetto delle leggi locali, del diritto internazionale e degli accordi fra gli Stati e nei limiti delle disponibilità di bilancio;

2) di antenna del sistema Paese nella circoscrizione di riferimento al fine del coinvolgimento delle forze produttive e associative della comunità nella proiezione estera dell'Italia, anche in collaborazione con il nuovo progetto di promozione dell'Italia lanciato dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. In tale ambito, il Comites deve agire per favorire l'insegnamento e la diffusione della lingua e cultura italiane, a supporto e in sinergia con gli enti promotori e con le scuole e le università locali, partecipando, per legge, all'elaborazione del piano Paese;

3) di centro di informazione, di contatto e di sostegno delle migrazioni e delle nuove mobilità.

Per quanto riguarda la riforma del CGIE, in riferimento alla natura e alle funzioni aggiuntive, esso deve essere:

1) un organismo di rappresentanza delle comunità italiane all'estero presso tutti gli organismi che pongono in essere politiche che interessano tali comunità;

2) un organismo inquadrato nell'ambito della politica estera dell'Italia, ai fini della valorizzazione delle esperienze sociali, economiche e culturali presenti in ogni continente, permettendo al nostro Paese di esaltare e di mantenere vivi i rapporti con i cittadini italiani residenti all'estero e di fruire delle loro eccellenze;

3) un organismo di ausilio dello Stato, con la natura e i compiti già ampiamente assunti e assolti dall'inizio della pandemia di COVID-19, come organismo autonomo, in parte eletto all'estero in parte di nomina governativa, che ha un rapporto dialettico con le istituzioni ed è interlocutore del Parlamento, del Governo e delle regioni per la proiezione esterna dell'Italia attraverso il coordinamento delle azioni e degli interventi delle e per le comunità, con possibile, futura, dignità costituzionale;

4) un organismo di consulenza delle regioni e degli enti territoriali attraverso una presenza codificata nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, attraverso la Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni, le province autonome e il CGIE e attraverso il rapporto diretto con l'Associazione nazionale dei comuni italiani;

5) un organismo di raccordo e di sintesi delle proposte e delle richieste dei Comites e delle associazioni delle comunità italiane per la definizione dei disegni di legge che hanno ricadute per l'Italia e per le comunità all'estero e, quindi, un organismo di consulenza specifica dei parlamentari eletti dagli italiani all'estero e un interlocutore privilegiato del Governo e del Parlamento in particolare in materia di emigrazione.

Per quanto concerne la composizione del CGIE:

1) per i consiglieri eletti all'estero, occorre rivedere la tabella delle assegnazioni in base non soltanto alle iscrizioni all'AIRE, ma anche alla consistenza numerica accertata delle comunità di italo-discendenti (particolarmente importanti per la promozione del sistema Italia) e alle dimensioni territoriali, prendendo come riferimento la tabella che applica tagli lineari di un terzo e riammette i Paesi cancellati dall'ultima riforma, aggiungendo Paesi di nuova emigrazione e ridimensionando le attuali quote Paese dei consiglieri per evitare che tre soli Paesi eleggano circa la metà dei consiglieri esteri equivalente a un terzo del totale dei componenti del Consiglio, e che tre continenti (con quattro Paesi membri del G20, di cui due membri anche del G7 e uno anche del BRIC) siano rappresentati solo da cinque consiglieri;

2) per i consiglieri di nomina governativa, si deve prevedere che essi siano scelti fra soggetti residenti in Italia, per rispondere alla doppia esigenza di mantenere sia il rapporto diretto del CGIE con la sede centrale delle categorie di appartenenza che il dialogo con gli interlocutori del CGIE nei periodi in cui il Consiglio non si riunisce a Roma.

torna su

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione dei Comitati degli italiani
all'estero)

1. L'articolo 1 della legge 23 ottobre 2003, n. 286, è sostituito dal seguente:

«Art. 1. – (Istituzione dei Comitati degli italiani all'estero)1. In ogni circoscrizione consolare ove risiedono almeno tremila cittadini italiani iscritti nell'elenco aggiornato di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, è istituito, con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, un Comitato degli italiani all'estero, di seguito denominato “Comitato”, quale organo di rappresentanza di base degli italiani all'estero nei rapporti con le rappresentanze diplomatico-consolari.
2. Il Comitato è il difensore civico delle comunità nei confronti delle autorità italiane e, in raccordo con le rappresentanze diplomatico-consolari, nei confronti delle autorità locali. Il Comitato, previa intesa con le autorità consolari, può rappresentare le istanze della collettività italiana residente nella circoscrizione consolare alle autorità e alle istituzioni locali, con esclusione delle questioni che attengono ai rapporti tra Stati.
3. Il Comitato è proiezione del sistema Italia nel territorio e centro di informazione, di contatto e di sostegno delle nuove emigrazioni e delle nuove mobilità.
4. In casi particolari, tenuto conto dell'assenza di un consolato italiano nella circoscrizione di riferimento, delle dimensioni territoriali, della presenza di consistenti nuclei di cittadini italiani e di cittadini stranieri di origine italiana, nonché dei flussi di nuova emigrazione, quando le condizioni locali lo richiedono, con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono istituiti, anche su richiesta del Comitato in carica, più Comitati all'interno della medesima circoscrizione consolare. Il decreto ministeriale istitutivo di più Comitati delimita anche i rispettivi ambiti territoriali di competenza.
5. Dopo l'insediamento del Comitato, la rappresentanza diplomatico-consolare italiana informa tempestivamente le autorità locali dell'istituzione del Comitato e del tipo di attività svolta. La rappresentanza diplomatico-consolare rende partecipe il Comitato degli incontri ufficiali con le autorità locali sulle questioni di interesse della comunità rappresentata dal medesimo Comitato, con esclusione di quelle che attengono ai rapporti tra Stati».

Art. 2.
(Compiti e funzioni del Comitato)

1. L'articolo 2 della legge 23 ottobre 2003, n. 286, è sostituito dal seguente:

«Art. 2. – (Compiti e funzioni del Comitato) 1. Ciascun Comitato contribuisce e partecipa all'elaborazione del piano Paese annuale con proiezioni triennali, individuando, anche attraverso studi e ricerche, le esigenze della comunità di riferimento, in particolare in materia di promozione del sistema Paese e dell'insegnamento di lingua e cultura italiane, nonché di integrazione nella realtà locale e di tutela dei diritti degli esponenti di nuova emigrazione. A tali fini, in collaborazione con l'autorità consolare, con le regioni e con le autonomie locali, con enti, associazioni e comitati operanti nell'ambito della circoscrizione consolare, ciascun Comitato favorisce, propone e opera per la realizzazione di opportune iniziative attinenti alla vita sociale e culturale, con particolare riguardo alla partecipazione dei giovani, alle pari opportunità, all'assistenza sociale e scolastica, alla formazione professionale, al settore ricreativo, allo sport e al tempo libero della comunità italiana residente nella circoscrizione.
2. Nell'ambito delle materie di cui al comma 1, l'autorità consolare e il Comitato assicurano un regolare flusso di informazioni sulle attività promosse nell'ambito della circoscrizione consolare dallo Stato italiano, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli altri enti territoriali italiani, nonché da altre istituzioni e organismi.
3. L'autorità consolare e il Comitato indicono riunioni congiunte per l'esame di iniziative e progetti specifici di particolare importanza per la comunità italiana.
4. Nel rispetto delle norme previste dagli ordinamenti locali e delle norme di diritto internazionale ed europeo, al fine di favorire l'integrazione dei cittadini italiani nella società locale e di mantenere i loro legami con la realtà politica e culturale italiana, nonché per promuovere la diffusione della lingua, della cultura e della realtà politica, sociale ed economica italiana, il Comitato:

a) coopera con l'autorità consolare nella tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini italiani residenti nella circoscrizione consolare, con particolare riguardo alla difesa dei diritti civili ivi garantiti ai cittadini italiani, dell'osservanza dei contratti di lavoro e dell'erogazione a favore dei cittadini italiani delle provvidenze accordate dai Paesi ove il Comitato ha sede, segnalando eventuali violazioni della legislazione locale, internazionale ed europea che danneggiano cittadini italiani, eventualmente assumendo autonome iniziative nei confronti delle parti sociali. L'autorità consolare riferisce al Comitato la natura e l'esito degli interventi esperiti a seguito di tali segnalazioni;

b) redige una relazione annuale sulle attività svolte, da allegare al rendiconto consuntivo, e una relazione annuale programmatica, da allegare al bilancio preventivo;

c) nell'ambito delle materie di cui al comma 1, formula proposte ed esprime pareri all'autorità consolare sulle iniziative da intraprendere in fase di programmazione annuale e, con riferimento a consultazioni elettorali e referendarie, in materia di spesa per l'informazione alle comunità;

d) esprime parere obbligatorio, entro trenta giorni dalla richiesta, sulle documentate richieste di contributo che enti e organismi associativi, che svolgono attività sociali, assistenziali, culturali e ricreative a favore della collettività italiana, rivolgono al Governo, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano. I richiedenti devono allegare alla domanda di contributo e al preventivo di spesa la copia del consuntivo dell'anno precedente, con una dettagliata relazione illustrativa delle attività svolte e di quelle previste;

e) esprime parere obbligatorio, entro trenta giorni dalla richiesta, sulle richieste di contributi accordati dalle amministrazioni dello Stato ai locali mezzi di informazione. I richiedenti devono allegare alla domanda di contributo e al preventivo di spesa la copia del consuntivo dell'anno precedente, con una dettagliata relazione illustrativa delle attività svolte e di quelle previste.

5. Se l'autorità consolare esprime un parere diverso da quello del Comitato sulle richieste di contributi di cui al comma 4, lettere d) ed e), deve comunicarne prontamente le ragioni al Comitato stesso.
6. L'autorità consolare e il Comitato convocano periodicamente riunioni congiunte con gli istituti di patronato.
7. Il Comitato adotta un regolamento interno che ne disciplina l'organizzazione e le modalità di funzionamento, in conformità a quanto disposto dalla presente legge e dalla normativa vigente in materia di gestione dei fondi, di verifica e di revisione dei bilanci e di conduzione delle riunioni nonché alle norme della legislazione italiana e locale applicabili».

Art. 3.
(Bilancio del Comitato)

1. L'articolo 3 della legge 23 ottobre 2003, n. 286, è sostituito dal seguente:

«Art. 3. – (Bilancio del Comitato)1. Il Comitato provvede al proprio funzionamento e all'adempimento dei propri compiti con:

a) le rendite dell'eventuale patrimonio;

b) i finanziamenti annuali disposti dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

c) gli eventuali finanziamenti disposti da altre amministrazioni italiane;

d) gli eventuali contributi disposti dai Paesi ove hanno sede i Comitati e dai privati;

e) il ricavato di attività e di manifestazioni varie.

2. I finanziamenti di cui alla lettera b) del comma 1 sono erogati nei limiti dei complessivi stanziamenti allo scopo iscritti nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
3. Per essere ammesso a ricevere i finanziamenti di cui alla lettera b) del comma 1, il Comitato presenta al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, tramite l'autorità consolare, entro il 31 ottobre di ogni anno, il bilancio preventivo delle spese da sostenere per il proprio funzionamento nell'anno successivo, accompagnato dalla richiesta di finanziamento.
4. Il Comitato, entro quarantacinque giorni dalla fine della gestione annuale, presenta il rendiconto consuntivo, certificato da tre revisori dei conti, dei quali due designati dal Comitato e uno dall'autorità consolare, scelti al di fuori del Comitato stesso tra persone di comprovata professionalità in materia contabile.
5. Sulle richieste di finanziamento il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale decide, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio dello Stato, con decreto che è portato a conoscenza del Comitato, per il tramite dell'autorità consolare competente.
6. In presenza dei presupposti di cui al comma 3, i finanziamenti sono erogati entro il primo quadrimestre dell'anno. Essi sono determinati in misura adeguata ad assicurare la funzionalità dei servizi, tenendo conto del numero dei componenti del Comitato, dell'accertata consistenza numerica delle comunità italiane e di origine italiana, dell'estensione territoriale in cui agisce il Comitato, nonché della realtà socio-economica del Paese in cui il Comitato opera, del locale costo della vita e delle attività svolte dal Comitato nell'anno precedente.
7. I libri contabili e la relativa documentazione amministrativa di giustificazione, concernenti l'impiego dei finanziamenti disposti dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dagli enti pubblici italiani, sono tenuti a disposizione della competente autorità consolare, per eventuali verifiche, e sono pubblici.
8. Nel caso di avvicendamento nelle cariche del Comitato, tutta la documentazione contabile e amministrativa è consegnata entro dieci giorni da parte di colui che cessa dalla carica al nuovo titolare.
9. I bilanci del Comitato sono pubblici.
10. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 2.274.995 euro annui a decorrere dall'anno 2003».

Art. 4.
(Eleggibilità e composizione del Comitato)

1. L'articolo 5 della legge 23 ottobre 2003, n. 286, è sostituito dal seguente:

«Art. 5. – (Eleggibilità e composizione del Comitato)1. Il Comitato è composto da undici membri per le comunità fino a 100.000 cittadini italiani e da diciassette membri per quelle composte da più di 100.000 cittadini italiani. Ai fini della determinazione del numero dei membri, la consistenza delle comunità è quella risultante alla data del 31 dicembre dell'anno precedente le elezioni, sulla base dell'elenco aggiornato di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459.
2. Sono eleggibili i cittadini italiani residenti nella circoscrizione consolare e candidati in una delle liste presentate, purché iscritti nell'elenco aggiornato di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, e in possesso dei requisiti per essere candidati alle consultazioni elettorali amministrative. La candidatura è ammessa soltanto in una circoscrizione e per una sola lista. Nel caso di candidatura in più circoscrizioni o in più liste, il candidato non è eleggibile e il suo nome deve essere depennato dalla lista prima della pubblicazione.
3. Le liste elettorali sono composte in modo da garantire pari opportunità agli uomini, alle donne e ai giovani di età inferiore a trentacinque anni tenendo conto, ove possibile, delle componenti migratorie della comunità di riferimento.
4. Non possono essere candidati i dipendenti dello Stato italiano che prestano servizio all'estero, compreso il personale a contratto, nonché coloro che detengono cariche istituzionali e i loro collaboratori salariati. Non sono, altresì, candidabili i legali rappresentanti di enti promotori e gestori di attività scolastiche che operano nel territorio del Comitato, i legali rappresentanti dei comitati per l'assistenza, dei mezzi di informazione e degli enti e associazioni che presentano richiesta di finanziamento al Governo, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, sottoposta al parere del Comitato. Sull'incandidabilità si esprime il comitato circoscrizionale elettorale costituito presso la sede consolare.
5. Le sedute del Comitato sono pubbliche. La pubblicità è assicurata anche mediante pubblicazione dei resoconti nell'albo consolare e comunicazione ai mezzi di informazione locali e alle piattaforme digitali.
6. Il capo dell'ufficio consolare, o un suo rappresentante appositamente delegato, partecipa alle sedute del Comitato, senza diritto di voto. Alle sedute del Comitato possono, altresì, essere chiamati a partecipare a titolo consultivo esperti esterni in relazione agli argomenti in esame.
7. I componenti del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE), istituito dalla legge 6 novembre 1989, n. 368, hanno diritto di partecipare, con diritto di parola ma non di voto, alle riunioni dei Comitati costituiti nei Paesi in cui risiedono. Essi devono ricevere le convocazioni e i verbali delle riunioni dei citati Comitati».

Art. 5.
(Comitato dei presidenti)

1. L'articolo 6 della legge 23 ottobre 2003, n. 286, è sostituito dal seguente:

«Art. 6. – (Comitato dei presidenti)1. In ogni Paese in cui esiste più di un Comitato è istituito un Comitato dei presidenti, di cui fa parte il presidente di ciascun Comitato, ovvero un suo rappresentante membro del Comitato medesimo. Il Comitato dei presidenti si riunisce almeno una volta l'anno; alle riunioni sono invitati, con diritto di parola ma non di voto, i componenti del CGIE e i parlamentari italiani residenti nella ripartizione elettorale. Le riunioni sono convocate e presiedute dal coordinatore eletto tra i presidenti membri del Comitato medesimo.
2. Il Comitato dei presidenti coordina l'azione dei Comitati ai fini dell'elaborazione del piano Paese, redige una relazione annuale con proiezione triennale sulle esigenze specifiche delle comunità nel Paese di riferimento, anche per quanto riguarda i servizi forniti e i rapporti con la rete diplomatico-consolare, nonché l'evoluzione delle caratteristiche migratorie delle collettività, con particolare attenzione all'integrazione della nuova emigrazione, alla protezione delle fasce più anziane e deboli delle comunità, alla promozione del sistema Paese e dell'insegnamento della lingua e cultura italiane a ogni livello di età e di scolarizzazione.
3. Almeno una volta l'anno in ogni Paese è tenuta una riunione, indetta e presieduta dall'ambasciatore, con la partecipazione dei consoli, dei componenti del CGIE e dei presidenti dei Comitati, per discutere i problemi della comunità italiana. A tale riunione sono invitati i parlamentari italiani residenti nella ripartizione elettorale.
4. Le spese di viaggio per la partecipazione dei membri dei Comitati alle riunioni di cui ai commi 1 e 3 sono a carico dei bilanci dei Comitati cui ciascun membro appartiene.
5. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 226.000 euro annui a decorrere dall'anno 2004».

Art. 6.
(Membri stranieri di origine italiana)

1. L'articolo 7 della legge 23 ottobre 2003, n. 286, è sostituito dal seguente:

«Art. 7. – (Membri stranieri di origine italiana)1. Oltre ai membri eletti di cittadinanza italiana di cui all'articolo 5, possono far parte del Comitato, per cooptazione, i cittadini stranieri di origine italiana in misura non eccedente un terzo dei membri eletti del Comitato.
2. Al fine di cui al comma 1, il Comitato, tenuto conto delle designazioni delle associazioni delle comunità italiane che operano nella circoscrizione consolare da almeno cinque anni e che sono regolarmente iscritte nell'albo dell'autorità consolare nonché delle proposte dei suoi membri relative a personalità di rilievo nei campi di maggior interesse per la comunità italiana, per il Paese di residenza e per l'Italia, designa un numero di cittadini stranieri di origine italiana complessivamente pari ad almeno il doppio dei membri da cooptare.
3. Ciascun membro eletto del Comitato può esprimere, a scrutinio segreto, un numero di preferenze pari a metà di quello dei membri da cooptare.
4. Sono eletti coloro che riportano almeno la metà più uno dei voti del Comitato. A tale elezione si procede successivamente all'elezione di cui all'articolo 11, comma 1.
5. La cooptazione può essere decisa ed effettuata in qualsiasi momento del mandato del Comitato.
6. I membri cooptati deceduti, dimissionari o decaduti possono essere sostituiti con la procedura prevista al comma 2».

Art. 7.
(Affiliazione)

1. Dopo l'articolo 7 della legge 23 ottobre 2003, n. 286, come sostituito dall'articolo 6 della presente legge, è inserito il seguente:

«Art. 7-bis. – (Affiliazione)1. Oltre ai membri eletti di cittadinanza italiana, di cui all'articolo 5, e ai membri cooptati, di cui all'articolo 7, possono far parte del Comitato, in misura non eccedente un terzo dei membri eletti del Comitato, per affiliazione, cittadini italiani esponenti della nuova emigrazione che non siano in possesso dei requisiti necessari per essere candidati come membri del Comitato. I membri affiliati hanno diritto di parola ma non di voto e non possono essere eletti alle cariche interne previste dalla legge e dal regolamento del Comitato.
2. Al fine di cui al comma 1, le associazioni delle comunità italiane che operano nella circoscrizione consolare da almeno cinque anni e che sono regolarmente iscritte nell'albo dell'autorità consolare e i membri del Comitato designano un numero di cittadini italiani che soddisfino i criteri fissati dal medesimo comma 1, complessivamente pari ad almeno il doppio dei membri da affiliare.
3. Ciascun membro eletto del Comitato può esprimere, a scrutinio segreto, un numero di preferenze pari a metà di quello dei membri da affiliare.
4. Sono eletti coloro che riportano almeno la metà più uno dei voti del Comitato. A tale elezione si procede successivamente all'elezione di cui all'articolo 11, comma 1.
5. L'affiliazione può essere decisa ed effettuata in qualsiasi momento del mandato del Comitato».

Art. 8.
(Durata in carica e decadenza dei membri del Comitato)

1. L'articolo 8 della legge 23 ottobre 2003, n. 286, è sostituito dal seguente:

«Art. 8. – (Durata in carica e decadenza dei membri del Comitato)1. I membri del Comitato restano in carica cinque anni e sono rieleggibili solo per un periodo massimo di due mandati consecutivi.
2. Qualora l'elezione dei membri di un Comitato sia, per qualsiasi motivo, avvenuta in tempi tali che la scadenza del mandato non coincide con quella della generalità dei Comitati, la durata in carica di tali membri non può protrarsi oltre il limite previsto per la generalità dei Comitati.
3. Con decreto dell'autorità consolare, su indicazione del presidente del Comitato, i membri deceduti, dimissionari o decaduti sono sostituiti con i primi candidati non eletti della lista cui appartengono. La mancata partecipazione immotivata ai lavori del Comitato per tre sedute consecutive comporta la decadenza dalla carica. È, altresì, motivo di decadenza immediata dalla carica di membro del Comitato il trasferimento della residenza ufficiale presso un'altra circoscrizione consolare o della residenza di fatto per un periodo superiore a tre mesi dalla circoscrizione consolare in cui era stato eletto. Il controllo è esercitato dall'autorità diplomatico-consolare su segnalazione del Comitato o dei singoli cittadini iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero nella circoscrizione consolare.
4. Quando il numero dei membri del Comitato si riduce a meno della metà, esso è sciolto dall'autorità consolare, che indìce nuove elezioni da svolgere entro sei mesi dalla data di scioglimento. L'autorità consolare propone, altresì, lo scioglimento del Comitato quando esso rinvia cinque sedute consecutive per mancanza del numero legale ovvero quando non si riunisce per sei mesi consecutivi oppure quando, per gravi motivi o per sostanziale modifica della circoscrizione, non è in grado di garantire un regolare svolgimento delle sue funzioni. Sulla base della proposta dell'autorità consolare, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentito il Comitato di presidenza del CGIE, dispone con proprio decreto lo scioglimento del Comitato».

Art. 9.
(Poteri e funzioni del presidente)

1. L'articolo 10 della legge 23 ottobre 2003, n. 286, è sostituito dal seguente:

«Art. 10. – (Poteri e funzioni del presidente)1. Nella prima seduta, il Comitato elegge il presidente a maggioranza assoluta dei suoi membri. Quando nessun candidato raggiunge tale maggioranza, nella seduta successiva è eletto presidente il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità, è eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di preferenze nell'elezione del Comitato. Tale numero è determinato dalla somma dei voti riportati dalla lista alla quale appartiene il candidato con quello delle preferenze riportate individualmente.
2. Le dimissioni del presidente sono richieste con mozione sottoscritta da almeno un terzo dei membri di cui all'articolo 5, comma 1, che indica anche il nuovo candidato, da individuare tra i membri eletti del Comitato. Tale mozione è posta ai voti in apertura dei lavori della seduta successiva. Se è approvata con il voto favorevole della maggioranza dei membri di cui al citato articolo 5, comma 1, il candidato indicato nella mozione subentra immediatamente nella carica di presidente.
3. Fatto salvo quanto previsto dall'ordinamento locale, il presidente ha la rappresentanza legale del Comitato. Egli convoca il Comitato almeno una volta ogni quattro mesi e quando lo richiede per iscritto almeno un terzo dei suoi membri ovvero l'autorità consolare.
4. La carica di presidente del Comitato è incompatibile con quella di membro del CGIE».

Art. 10.
(Poteri e funzioni dell'esecutivo)

1. L'articolo 11 della legge 23 ottobre 2003, n. 286, è sostituito dal seguente:

«Art. 11. – (Poteri e funzioni dell'esecutivo)1. Il Comitato elegge un esecutivo composto da un numero di componenti, compresi il presidente, non superiore, a un quarto dei membri del medesimo Comitato. Per tale elezione, ciascun membro dispone di un numero di preferenze non superiore a due terzi del numero dei componenti dell'esecutivo da eleggere.
2. Il presidente del Comitato fa parte dell'esecutivo e lo presiede. Egli è coadiuvato dal più votato dei componenti dell'esecutivo, che svolge funzioni di vicepresidente, ovvero, in caso di parità di voti, dal più anziano di età.
3. L'esecutivo istruisce le sessioni del Comitato e opera secondo le sue direttive».

Art. 11.
(Elettorato attivo)

1. L'articolo 13 della legge 23 ottobre 2003, n. 286, è sostituito dal seguente:

«Art. 13. – (Elettorato attivo)1. Hanno diritto di voto per l'elezione del Comitato, senza alcun obbligo di opzione, i cittadini italiani iscritti nell'elenco aggiornato di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, che sono residenti da almeno sei mesi nella circoscrizione consolare e che sono elettori ai sensi del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223.
2. L'elenco di cui al comma 1 del presente articolo è reso pubblico con modalità definite dal regolamento di cui all'articolo 26. Con lo stesso regolamento sono definiti i termini per l'iscrizione nel predetto elenco».

Art. 12.
(Pubblicità dell'indizione delle elezioni)

1. Il comma 2 dell'articolo 15 della legge 23 ottobre 2003, n. 286, è sostituito dal seguente:

«2. L'indizione delle elezioni è portata a conoscenza della collettività italiana mediante affissione nell'albo consolare, circolari informative e l'uso di ogni altro mezzo di informazione, compresi internet e le piattaforme digitali».

Art. 13.
(Comitati non elettivi)

1. Al comma 1 dell'articolo 23 della legge 23 ottobre 2003, n. 286, le parole: «Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro per gli italiani nel mondo,» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro per gli italiani nel mondo, se nominato,».

Art. 14.
(Soluzione delle controversie)

1. Al comma 1 dell'articolo 24 della legge 23 ottobre 2003, n. 286, dopo le parole: «Ministero degli affari esteri» sono inserite le seguenti: «e della cooperazione internazionale».

Art. 15.
(Regolamento di attuazione)

1. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede a modificare il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2003, n. 395, al fine di adeguarlo alle disposizioni di cui alla medesima legge.

torna su