PDL 3047

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3047

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
FERRARESI, ASCARI, D'ORSO, SAITTA, SARTI

Abrogazione del comma 3 dell'articolo 597 del codice di procedura penale, in materia di divieto di reformatio in peius nel processo d'appello in caso di proposizione dell'impugnazione da parte del solo imputato

Presentata il 22 aprile 2021

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Onorevoli Colleghi! – Il comma 3 dell'articolo 597 del codice di procedura penale, riferendosi al processo di secondo grado, reca il divieto di reformatio in peius, cioè fissa il limite al sindacato del giudice d'appello che, esclusivamente nei casi in cui l'appellante sia l'imputato, non può riformare la sentenza di primo grado con una pena o con una misura peggiore di quella applicata in precedenza. Il giudice d'appello, secondo il dettato del codice, non può, infatti, «irrogare una pena più grave per specie o quantità, applicare una misura di sicurezza nuova o più grave, prosciogliere l'imputato per una causa meno favorevole di quella enunciata nella sentenza appellata né revocare benefìci».
Fatte salve le disposizioni civili della condanna di primo grado, il divieto non riguarda solo l'entità complessiva della pena, ma tutti gli elementi autonomi che concorrono alla sua determinazione (Corte di cassazione penale, sezioni unite, sentenza n. 40910 del 10 novembre 2005) nel quadro del più ampio principio del favor rei, lasciando così al giudice di secondo grado la sola facoltà di dare al fatto una definizione giuridica più grave.
Se, dunque, l'interesse che viene tutelato è, mediante un principio di natura eccezionale e non generale, quello dell'imputato di non vedere pronunciare sul medesimo oggetto una nuova sentenza ulteriormente sfavorevole, il divieto di reformatio in peius, per via del favor impugnationis in favore del reo, ha contribuito alla proposizione di impugnazioni meramente dilatorie, spesso volte solo a differire l'esecutività del provvedimento nell'attesa della prescrizione del reato. Una prassi che, insieme alla mancata riforma dei termini della prescrizione nel senso di un adeguato allungamento degli stessi, incide profondamente sull'aumento del contenzioso in sede d'appello e sulla prescrizione dei reati.
Nel 2018, secondo i dati forniti dal Ministero della giustizia, i procedimenti penali prescritti in corte d'appello e in Cassazione sono stati 29.862. Le prescrizioni, dal 2016 al 2018, sono scese da 136.888 a 117.367 (-14 per cento) ma non in corte d'appello dove, invece, sono aumentate del 12 per cento e hanno mandato «in fumo» un procedimento su quattro, il 25 per cento dei procedimenti definiti.
Nella convinzione, altresì, che nessuna limitazione discrezionale al potere decisorio del giudice possa derivare dalla proposizione dell'impugnazione da parte dell'imputato e che il giudice d'appello, investito del merito del processo, dovrebbe essere libero di rescindere la precedente pronuncia, sostituendovi la propria, anche in peius, come accade in Francia, la presente proposta di legge prevede, all'articolo 1, l'abrogazione del comma 3 dell'articolo 597 del codice di procedura penale e, all'articolo 2, dispone che la modifica apportata all'articolo 597 abbia efficacia per i soli procedimenti penali instaurati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. Il comma 3 dell'articolo 597 del codice di procedura penale è abrogato.

Art. 2.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano ai procedimenti penali instaurati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

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