PDL 3019

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6
                        Articolo 7

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3019

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
TUZI, DAVIDE AIELLO, CARABETTA, DE CARLO, GRIPPA, IOVINO, MARTINCIGLIO, NAPPI, PENNA, SCANU, SCERRA, VILLANI

Disposizioni per l'organizzazione e lo sviluppo tecnologico degli spazi urbani mediante processi innovativi realizzati con l'impiego della rete internet (smart city)

Presentata il 14 aprile 2021

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Onorevoli Colleghi! – Viviamo in un contesto storico che vede l'innovazione tecnologica e la società sempre più affini e interconnesse.
La tecnologia, infatti, sviluppandosi e progredendo, ha semplificato la vita dell'uomo e l'ha aiutato a superare molte sfide rendendosi quasi indispensabile.
Le città, che sono il centro nevralgico della vita dell'uomo e della comunità, dovrebbero rispondere alle richieste della società in evoluzione ed essere sempre più tecnologiche e all'avanguardia, rispettando le risorse ambientali e migliorando la qualità della vita dei cittadini.
In questo contesto di esigenze e di ambienti che cambiano si sviluppa la smart city, uno spazio urbano in cui tecnologia e comunità convivono e si integrano.
La smart city è un insieme di strategie di pianificazione urbanistica tese all'ottimizzazione delle risorse e all'innovazione dei servizi pubblici al fine di mettere in relazione le infrastrutture materiali delle città con il capitale umano, intellettuale e sociale.
La smart city è un insieme di modelli di inclusione e di interconnessione tra il pubblico e privato grazie ai quali la pubblica amministrazione si rinnova adottando scelte inclusive ed ecosostenibili.
Al centro della sfida vi è la costruzione di un nuovo genere di bene comune, una grande infrastruttura tecnologica e immateriale che consenta il dialogo tra persone e oggetti, integrando informazioni e generando intelligenza, producendo inclusione e migliorando il nostro vivere quotidiano.
Per ciò che riguarda il procurement (cioè il processo di ricerca e accettazione di termini e acquisizione di beni, servizi o lavori da una fonte esterna, spesso tramite una procedura di gara o di offerta competitiva) innovativo, è evidente l'importante ruolo della pubblica amministrazione, che attraverso procedure più snelle e strumenti innovativi, come i partenariati pubblico-privati evoluti, è in grado di sviluppare asset strategici come le smart city, aprendo, quindi, il campo alla «finanza di impatto sociale».
In Italia manca una disciplina delle smart city che ne garantisca il coordinamento e, pertanto, la presente proposta di legge intende porre rimedio a tale lacuna.
L'articolo 1 stabilisce le finalità della legge, cioè lo sviluppo, l'organizzazione e il coordinamento delle smart city, nonché l'applicazione e la sperimentazione delle tecnologie nei territori e la cooperazione tra enti locali, privati e università.
L'articolo 2 prevede le definizioni di smart city e di sport city: i luoghi, gli ecosistemi, le comunità e i contesti, riferiti agli enti territoriali di livello comunale, metropolitano o di area vasta, nei quali siano stati avviati processi di innovazione, in ambito urbano ed extraurbano, comprensivi dei percorsi e delle palestre della salute, nelle quali gli interventi infrastrutturali, digitali, tecnologici, economici e sociali, legati anche alla pratica dell'attività sportiva, incidono positivamente sugli indicatori di benessere e di salute della popolazione. Viene, quindi, evidenziato che il mondo delle smart city è non solo la città ma ogni spazio e ogni elemento che sappia valorizzare le risorse e rendere quei luoghi innovativi e allo stesso tempo inclusivi. Attraverso la digitalizzazione degli strumenti di uso quotidiano si possono valorizzare anche spazi preesistenti, che divengono punto focale di momenti di sport e di socializzazione.
L'articolo 3 istituisce l'Unità nazionale per lo sviluppo e il coordinamento delle smart city, con il compito di assicurare il coordinamento dei processi di innovazione e di sviluppo delle smart city e di definirne i relativi requisiti e standard tecnici.
L'articolo 4 prevede una serie di strumenti per l'applicazione e la sperimentazione di tecnologie per lo sviluppo delle smart city, disciplinando il rapporto tra l'iniziativa privata di innovazione sperimentale e le esigenze della pubblica amministrazione.
Le competenze e le risorse private possono essere un ottimo «trampolino di lancio» per la realizzazione di progetti nel settore pubblico, ma è necessario coinvolgere anche il mondo universitario, fulcro e centro di idee giovani e innovative. Per tale ragione l'articolo 5 prevede l'istituzione di campus di innovazione sperimentale, destinati a semplificare e accelerare la collaborazione con le imprese e con gli enti territoriali ai fini della digitalizzazione.
Al fine di assicurare una diffusione capillare nel territorio nazionale delle smart city e delle sport city è indispensabile che le procedure per la loro realizzazione risultino agevoli e pratiche e, pertanto, l'articolo 6 prevede l'applicazione delle procedure semplificate, già previste dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, per l'affidamento a un soggetto esterno della realizzazione delle city.
Infine, l'articolo 7 prevede la clausola di invarianza finanziaria.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità)

1. La presente legge reca disposizioni in materia di sviluppo, organizzazione e coordinamento delle smart city, definite ai sensi dell'articolo 2, nonché in materia di applicazione e di sperimentazione delle tecnologie nei territori e di cooperazione tra enti locali, privati e università, nel rispetto dei princìpi costituzionali di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

Art. 2.
(Definizioni di smart city e di sport city)

1. Ai fini della presente legge, per smart city si intendono i luoghi, le piazze, gli ecosistemi, le comunità e i contesti, riferiti agli enti territoriali di livello comunale, metropolitano o di area vasta, nei quali siano stati avviati processi di innovazione ovvero siano stati adottati sistemi tecnologici finalizzati alla gestione innovativa ed eco-sostenibile delle risorse e all'erogazione inclusiva, accessibile ed efficiente di servizi integrati, che prevedano anche la partecipazione attiva dei cittadini.
2. I processi di innovazione di cui al comma 1 devono prevedere espressamente l'utilizzo di tecnologie di gestione territoriale che sfruttino le potenzialità della rete e della connessione internet per una gestione integrata e ottimizzata delle smart city quali spazi fisici e sociali, volti al soddisfacimento dei bisogni diretti o indiretti dei cittadini e ai fini del miglioramento della competitività delle imprese del territorio.
3. Ai fini della presente legge, per sport city si intendono gli spazi urbani che consentono ai cittadini lo svolgimento dell'attività sportiva presso luoghi di aggregazione.

Art. 3.
(Unità nazionale per lo sviluppo e il coordinamento delle smart city)

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita l'Unità nazionale per lo sviluppo e il coordinamento delle smart city, di seguito denominata «Unità», con il compito di assicurare il coordinamento dei processi di innovazione e di sviluppo delle smart city. A tale fine l'Unità, sentito il Comitato tecnico di cui al comma 2:

a) definisce, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, strategie, obiettivi e ambiti prioritari di intervento atti a garantire lo sviluppo omogeneo delle smart city nel territorio;

b) istituisce, con apposita deliberazione, e gestisce il Registro delle smart city, definendo i requisiti e le modalità per l'iscrizione al medesimo Registro;

c) predispone ogni tre anni, a decorrere dal 31 dicembre 2021, il Piano nazionale per lo sviluppo delle smart city, individuando le linee guida e gli standard tecnici e finanziari da seguire nello sviluppo dei processi di innovazione e nell'adozione dei sistemi tecnologici di cui all'articolo 2;

d) verifica la conformità dei processi di innovazione e dei sistemi tecnologici adottati alle linee guida e ai parametri tecnici stabiliti dal Piano nazionale di cui alla lettera c);

e) provvede al monitoraggio dell'attuazione dei processi di innovazione e dell'adozione dei sistemi tecnologici di cui all'articolo 2, anche avvalendosi dei dati e della collaborazione dell'Istituto nazionale di statistica e degli enti appartenenti al Sistema statistico nazionale (SISTAN);

f) fornisce assistenza tecnica e supporto al fine di individuare le opportunità di finanziamento dei processi di innovazione, mediante forme di partenariato pubblico-privato, fondi strutturali europei e fondi nazionali;

g) favorisce la diffusione delle migliori pratiche e il riuso delle soluzioni tra gli enti territoriali, convocando con cadenza annuale una conferenza di raccordo tra i medesimi enti territoriali per identificare le esperienze significative realizzate nel territorio nazionale;

h) istituisce l'Osservatorio nazionale sulle smart city, avente il compito di individuare le iniziative, i processi e i servizi relativi alle smart city nel territorio nazionale e di predisporre un rapporto annuale sulla situazione delle smart city in Italia.

2. Presso l'Unità è istituito il Comitato tecnico per le smart city, formato da sette membri in possesso di particolari competenze e di comprovata esperienza nel settore dell'innovazione, di cui uno designato dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, due designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, due designati dall'Associazione nazionale dei comuni italiani e due designati dalla società PagoPa Spa. Il Comitato adotta il proprio regolamento di organizzazione ed elegge il presidente. L'incarico dei membri è gratuito e ha durata triennale, con possibilità di rinnovo.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità di composizione, organizzazione e funzionamento dell'Unità nonché le modalità di attuazione delle disposizioni del presente articolo.

Art. 4.
(Strumenti per l'applicazione e la sperimentazione di tecnologie per lo sviluppo delle smart city)

1. Per le finalità di cui alla presente legge, gli enti territoriali possono:

a) stipulare patti e accordi di innovazione con imprese, enti pubblici e privati di formazione e ricerca, associazioni e organizzazioni della società civile, aventi ad oggetto la sperimentazione o l'installazione nel territorio urbano di tecnologie innovative, senza alcun corrispettivo a carico degli enti territoriali per la cessione di beni e servizi da parte delle imprese partecipanti, fatta salva la possibilità di concedere l'utilizzo a fine promozionale di spazi e beni pubblici; gli enti possono, altresì, concedere al soggetto sperimentatore la possibilità, durante la sperimentazione, di prevedere entrate in forma di sponsorizzazione al solo fine di ridurre o eliminare i costi della sperimentazione stessa;

b) partecipare, per una quota non superiore al 49 per cento del capitale sociale, a distretti urbani di innovazione sperimentale, costituiti in forma di consorzi, società a responsabilità limitata o società per azioni, e aventi come oggetto esclusivo la progettazione o la realizzazione di interventi di innovazione urbana all'interno di una porzione predefinita di territorio, nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti, al fine di accrescere i servizi per i residenti e la fruizione dello spazio urbano.

Art. 5.
(Campus di innovazione sperimentale)

1. Le università, anche in consorzio tra loro, possono stipulare con le imprese e con gli enti territoriali accordi per l'istituzione di campus di innovazione sperimentale, allo scopo di semplificare e di accelerare la collaborazione reciproca al fine di sviluppare tecnologie innovative che offrano concrete soluzioni a specifiche questioni pubbliche. La direzione del campus è concertata tra le imprese, gli enti territoriali e le università, anche per il tramite di loro delegati.
2. La direzione del campus di innovazione sperimentale stabilisce un programma di lavoro compartecipato tra le imprese, gli enti territoriali e le università che preveda l'attuazione della sperimentazione in maniera prevalente negli spazi fisici del campus stesso. A tale fine gli enti territoriali si impegnano, con le università, a fornire gli spazi fisici adeguati alla creazione del campus stesso, favorendo l'utilizzo di aree dismesse o di locali limitrofi alle università. È fatto esplicito divieto all'ente territoriale di richiedere un canone di locazione per l'utilizzo degli spazi ai fini didattici e di sviluppo delle tecnologie concertate tra le università e le imprese.
3. Ai fini dello svolgimento delle attività di ricerca nel campus di innovazione sperimentale, anche mediante l'istituzione di un apposito fondo, l'università si impegna a conferire spazi, risorse finanziarie nella quota stabilita dal contratto, nonché risorse umane e scientifiche. Le imprese partecipanti si impegnano a fornire risorse finanziarie, attrezzature, materiali e competenze manageriali, nonché a istituire assegni di ricerca industriali e borse di studio e di dottorato di ricerca nel numero minimo di uno per ciascuna impresa, con l'obiettivo di sviluppare competenze tecniche e applicate funzionali all'attività di ricerca sviluppata nel campus, per i quali le università si impegnano a gestire l'amministrazione e la pubblicazione dei relativi bandi di concorso. L'impresa può ottenere dall'ente territoriale e dall'istituto formativo anche l'autorizzazione alla ristrutturazione e all'adeguamento dei locali ospitanti. L'ente territoriale si impegna a fornire supporto amministrativo e a favorire lo sviluppo di tecnologie che rispondano a problemi concreti della realtà urbana di riferimento. Le attrezzature conferite al campus dai soggetti partecipanti sono vincolate all'attività di ricerca del campus stesso fino al termine della sperimentazione sancita dal programma di lavoro di cui al comma 2. Le scelte tecnologiche operate dai campus devono permettere l'integrazione anche tra soluzioni di produttori diversi e favorire l'adozione di collegamenti condivisi e uniformi tra i diversi campus.

Art. 6.
(Procedure semplificate)

1. Al fine di agevolare la realizzazione e la diffusione delle smart city e delle sport city, si applicano le procedure semplificate individuate dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, prevedendo, per quanto concerne la procedura negoziata di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 1 del medesimo decreto-legge n. 76 del 2020, che la consultazione ivi prevista possa essere limitata a un numero di operatori pari a tre.

Art. 7.
(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

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