PDL 1201-C

FRONTESPIZIO

PARERI
Parere Commissione: 48

RELAZIONI DELLE COMMISSIONI
Relazione Commissione: 01
Relazione Commissione: 02
Relazione Commissione: 05
Relazione Commissione: 06
Relazione Commissione: 08
Relazione Commissione: 10
Relazione Commissione: 12
Relazione Commissione: 13

PARERI
Parere Commissione: 23

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1201-C

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
il 13 novembre 2018 (v. stampato Senato n. 944)

MODIFICATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 30 luglio 2019

presentato dal ministro per gli affari europei
(SAVONA)

di concerto con il ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
( MOAVERO MILANESI )

con il ministro della giustizia
( BONAFEDE )

con il ministro dell'economia e delle finanze
( TRIA )

con il ministro dello sviluppo economico
e ministro del lavoro e delle politiche sociali

(DI MAIO)

con il ministro dell'interno
(SALVINI)

con il ministro della salute
(GRILLO)

con il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
(COSTA)

con il ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo
(CENTINAIO)

con il ministro delle infrastrutture e dei trasporti
(TONINELLI)

e con il ministro per gli affari regionali e le autonomie
(STEFANI)

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2018

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 31 luglio 2019

(Relatore: SCERRA )

NOTA: Il presente stampato contiene le relazioni approvate, ai sensi dell'articolo 126-ter, comma 2, del regolamento, dalle Commissioni permanenti e i pareri del Comitato per la legislazione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali sul disegno di legge n. 1201-B. La XIV Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea), il 25 settembre 2019, ha deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge, nel testo trasmesso dal Senato. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per il testo del disegno di legge si rinvia allo stampato n. 1201-B.

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PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 1201-B, con riferimento alle parti modificate dal Senato;

richiamato il parere reso sul medesimo provvedimento nel corso dell'esame in prima lettura da parte della Camera, nella seduta del 17 ottobre 2018;

segnalato con soddisfazione che è stata recepita l'osservazione contenuta nel medesimo parere con riferimento all'articolo 3, comma 1, lettera d);

rilevato che:

sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:

il disegno di legge, che si compone, a seguito delle modifiche apportate dal Senato, di 26 articoli e di un allegato, reca un contenuto corrispondente al modello delineato dalla legge n. 234 del 2012 e contiene le deleghe al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea, rispondendo all'esigenza di adempiere all'obbligo di adeguare l'ordinamento interno alla normativa europea non direttamente applicabile, mediante uno strumento che fisiologicamente interviene su diversi settori normativi;

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

la formulazione dell'esordio del comma 2 dell'articolo 13 – che recita «Con i medesimi decreti legislativi adottati ai sensi del comma 1, il Governo è delegato ad adottare...» – potrebbe ingenerare l'equivoco che i decreti legislativi conferiscano impropriamente un'ulteriore delega al Governo; appare preferibile la formulazione: «con i medesimi decreti legislativi adottati ai sensi del comma 1 il Governo provvede ad adottare...»;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

il principio di delega di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 20 – in materia di recepimento della direttiva 2013/59/Euratom sulla protezione dalle radiazioni ionizzanti – prevede che siano introdotte «le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva 2013/59/Euratom, anche attraverso l'emanazione di un nuovo testo normativo di riassetto e semplificazione della disciplina di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, ovvero di un testo unico volto al riordino e all'armonizzazione della normativa di settore»; al riguardo si osserva che l'uso della parola «ovvero» deve essere inteso come volto ad indicare un'alternativa e non una specificazione di quanto già detto (in proposito si ricorda che la Corte costituzionale ha affermato il principio ermeneutico del «legislatore non ridondante»: l'interpretazione delle norme deve cioè assumere che il legislatore non faccia ricorso ad espressioni ridondanti in quanto dirette sostanzialmente a riprodurre quanto già affermato da un enunciato normativo; si veda in proposito la sentenza n. 226 del 2010); alla luce di ciò la formulazione del principio di delega pone quindi due profili problematici: in primo luogo andrebbe specificato meglio il significato delle coppie di termini «riassetto» e «semplificazione», da un lato, e «riordino» ed «armonizzazione», dall'altro, in questo contesto usate come alternative tra loro; in secondo luogo si ricorda che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 340 del 2007, ha censurato l'inserimento di princìpi e criteri direttivi che lascino al libero apprezzamento del legislatore delegato la scelta tra le diverse opzioni;

formula, alla luce dei parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, la seguente condizione:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

provveda la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, ad una più chiara definizione del principio di delega di cui all'articolo 20, comma 1, lettera a);

il Comitato osserva altresì quanto segue:

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di sostituire, all'articolo 13, comma 2, le parole: «il Governo è delegato ad adottare» con le seguenti: «il Governo provvede ad adottare».

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RELAZIONI DELLE COMMISSIONI PERMANENTI

RELAZIONE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

La I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1201-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2018»;

rilevato come il provvedimento non faccia riferimento ad atti normativi dell'Unione europea attinenti ai profili di competenza della I Commissione,

delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

RELAZIONE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

La II Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 1201-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2018»,

delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

RELAZIONE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)

La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1201-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2018»,

per quanto riguarda i profili di merito,

delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

sul complesso del disegno di legge;

per quanto riguarda i profili finanziari,

preso atto dei contenuti della relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, e dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

all'articolo 4, comma 3, la soppressione da parte del Senato della lettera d) del testo approvato dalla Camera dei deputati, che prevedeva che il trattamento economico complessivamente spettante al magistrato nominato procuratore europeo non potesse eccedere i limiti previsti per i pubblici dipendenti italiani, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto i procuratori europei sono incardinati nell'organico della struttura dell'Unione europea, in qualità di agenti temporanei dell’European Public Prosecutor's Office (EPPO), e i relativi emolumenti sono a totale carico del bilancio dell'EPPO, che è alimentato da un contributo del bilancio dell'Unione europea, fermo restando che, qualora i relativi decreti legislativi attuativi comportassero nuovi o maggiori oneri, anche in relazione ad eventuali contributi previdenziali figurativi, la loro adozione, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, sarebbe comunque subordinata al reperimento con provvedimento legislativo delle occorrenti risorse finanziarie;

l'articolo 6, che reca una delega legislativa per il compiuto adeguamento alla decisione quadro 2002/584/GAI, sul mandato d'arresto europeo, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto si tratta di adempimenti che mirano a ridefinire gli aspetti procedurali dell'istituto del mandato di arresto europeo collegati, in particolare, alla consegna della persona interessata;

le amministrazioni interessate, pertanto, provvederanno ai compiti derivanti da tali disposizioni con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

per quanto concerne l'articolo 12, comma 3, lettere d) ed e), recante delega in materia di prodotti fitosanitari, con particolare riferimento ai compiti attribuiti al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, stante la complessità della materia oggetto di delega, le Amministrazioni competenti non sono allo stato in grado di procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della citata delega;

pertanto, qualora i decreti legislativi attuativi della predetta delega comportassero nuovi o maggiori oneri, la loro adozione, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, sarebbe comunque subordinata al reperimento con provvedimento legislativo delle occorrenti risorse finanziarie;

le modifiche introdotte dal Senato ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 14, comma 1, lettera c), che prevede una delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/849, in materia di veicoli fuori uso, pile e accumulatori e rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto le misure previste, anche di carattere economico, saranno poste a carico dei produttori nell'ambito della responsabilità estesa del produttore;

l'istituzione presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di un registro nazionale per la raccolta delle autorizzazioni rilasciate, di cui all'articolo 16, comma 1, lettera e), avrà luogo nell'ambito delle risorse che saranno iscritte – in attuazione dell'articolo 6 del decreto-legge n. 135 del 2018 – sul capitolo di nuova istituzione per il funzionamento del nuovo registro elettronico per la tracciabilità dei dati ambientali inerenti a rifiuti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

il costo stimato per la realizzazione del registro elettronico in questione ammonta a 100.000 euro e, tenuto conto che il registro previsto all'articolo 6 del decreto-legge n. 135 del 2018 non è stato ancora istituito, le risorse destinate a tale registro saranno riprogrammate al fine di consentire la realizzazione del registro nazionale delle autorizzazioni oggetto della norma in esame, senza pertanto determinare ricadute negative sulla finanza pubblica;

le risorse per eventuali interventi di manutenzione saranno reperite nell'ambito di quelle disponibili a legislazione vigente sullo specifico capitolo di bilancio 4111/8 «spese relative alla manutenzione di impianti e attrezzature» nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare destinato alla Direzione generale per l'economia circolare, competente in materia;

le misure di incentivazione economica di pratiche di compostaggio di prossimità come quello domestico e di comunità, di cui all'articolo 16, comma 1, lettera g), non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, poiché saranno poste a carico della TARI corrisposta dagli altri utenti del servizio secondo la logica tariffaria della copertura dei costi;

l'articolo 22, recante delega in materia di codice doganale dell'Unione, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giacché prevede un riordino e un adeguamento della materia in questione di carattere prettamente normativo;

l'attuazione della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2019/692, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale, di cui all'articolo 25, sarà assicurata con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, considerata la natura definitoria e procedimentale delle modifiche introdotte dalla direttiva medesima,

delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

RELAZIONE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)

La VI Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1201-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2018»,

delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

RELAZIONE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

La VIII Commissione,

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge C. 1201-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2018»;

preso atto delle modifiche apportate alle norme contenute negli articoli 13 e 14 del testo licenziato dal Senato, rispettivamente in materia di emissioni di gas a effetto serra e di gestione e raccolta di diverse tipologie di rifiuti;

richiamata l'integrazione della disposizione recata dall'articolo 15 del testo licenziato dal Senato, in materia di economia circolare, volta a dettare un nuovo criterio di delega, che richiama obiettivi progressivi per il raggiungimento dei target fissati dalla direttiva (UE) 2018/850 in termini di percentuali massime di rifiuti urbani conferibili in discarica;

evidenziata la nuova previsione dell'articolo 16 in materia di end of waste, che – in estrema sintesi – impone al legislatore delegato di far salve le autorizzazioni in essere e di consentire il rinnovo anche di quelle scadute, sia pure come soluzione transitoria, nelle more della piena attuazione dell'articolo 184-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006, concernente la cessazione della qualifica di rifiuto, nonché nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 6 della direttiva 2008/98/CE, come modificato dalla direttiva (UE) 2018/851;

ricordato che la materia della cessazione della qualifica di rifiuto è oggetto di una indagine conoscitiva in corso di svolgimento presso la VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici) della Camera dei deputati,

delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

con la seguente osservazione:

con riguardo alla delega di cui all'articolo 16 e al principio e criterio direttivo specifico dettato al comma 1, lettera e), abbia cura il Governo di esercitare la propria potestà legislativa in conformità agli indirizzi eventualmente formulati dalla Commissione in sede di documento conclusivo dell'indagine conoscitiva citata in premessa.

RELAZIONE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)

La X Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 1201-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2018»;

premesso che la legge di delegazione europea 2018 conferisce deleghe al Governo per l'attuazione delle direttive europee e delle decisioni quadro da recepire nell'ordinamento nazionale;

richiamate le deliberazioni della X Commissione del 18 e del 30 ottobre 2018 in prima lettura sul disegno di legge di delegazione europea per il 2018 (C. 1201);

valutate favorevolmente le modifiche apportate dal Senato della Repubblica;

preso atto, in particolare, delle modifiche apportate all'articolo 14, recante attuazione della direttiva (UE) 2018/849, che modifica le direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche;

osservato che le suddette modifiche sono principalmente finalizzate a considerare la possibilità di realizzare un sistema unico di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori e dei rifiuti elettronici (RAEE), nonché ad introdurre due ulteriori criteri di delega, volti a richiedere la previsione di misure che favoriscano il ritiro, su base volontaria, dei piccolissimi RAEE da parte di distributori che non vendono apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché la disciplina del fine vita dei pannelli fotovoltaici incentivati immessi sul mercato prima del 12 aprile 2014, anche prevedendo il coinvolgimento dei sistemi individuali e collettivi di gestione dei RAEE;

rilevato che l'articolo 25, introdotto dal Senato, reca princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/692 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che modifica la direttiva 2009/73/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale,

delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

RELAZIONE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge C. 1201-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2018»;

preso atto delle modifiche apportate nel corso dell'esame al Senato, concernenti rispettivamente gli articoli 12 e 20 del disegno di legge;

ribadita l'esigenza, già rappresentata in sede di esame in prima lettura del provvedimento in oggetto, di approvare le due richiamate disposizioni di delega e di dare ad esse una rapida attuazione, tenuto conto anche della procedura di infrazione avviata nei confronti dell'Italia a causa del ritardo nel recepimento della direttiva 2013/59/ Euratom sulla protezione sanitaria contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti,

delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

RELAZIONE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Agricoltura)

La XIII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 1201-B del Governo, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2018», approvato dalla Camera e modificato dal Senato;

viste le modifiche apportate dal Senato ai princìpi e criteri direttivi specifici concernenti la delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, contenuti all'articolo 12, comma 3;

preso atto con favore che le suddette modifiche sono volte a prevedere un coinvolgimento del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo nell'attuazione delle misure previste dall'articolo 12, quale Autorità deputata, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625, a organizzare o effettuare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali nei settori di competenza (alimenti e mangimi per i profili privi di impatto sulla sicurezza dei medesimi; misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, nei settori della produzione biologica e dell'etichettatura dei prodotti biologici, dell'uso e dell'etichettatura delle denominazioni di origine protette, delle indicazioni geografiche protette e delle specialità tradizionali garantite) e quale Autorità competente per i profili che possono incidere sulla correttezza e trasparenza delle transazioni commerciali nei medesimi settori,

delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

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PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER LE QUESTIONI REGIONALI

PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER LE QUESTIONI REGIONALI

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge C. 1201-B – Legge di delegazione europea 2018;

richiamato il parere reso sul provvedimento nel corso dell'esame al Senato nella seduta del 26 giugno 2019;

rilevato che:

l'articolo 12 del provvedimento interviene in materia di controlli effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, garantendo così l'adeguamento del diritto interno al regolamento (UE) 2017/625;

al comma 3, lettera b), dell'articolo 12 il Ministero della salute è designato quale autorità unica di coordinamento e di contatto, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2017/625, e individuato, insieme alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano e alle aziende sanitarie locali, nell'ambito di rispettiva competenza, quale autorità competente ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (UE) 2017/625, deputata a organizzare o effettuare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali nei settori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), anche con riferimento agli alimenti geneticamente modificati, lettera c), anche con riferimento ai mangimi geneticamente modificati, lettere d), e), f) e h), del medesimo regolamento, garantendo un coordinamento efficiente ed efficace delle menzionate autorità competenti;

rilevato che, in coerenza con l'attuale assetto di competenze a livello centrale e regionale, appare opportuno designare il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare quale autorità competente ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625, e individuare il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, negli ambiti di rispettiva competenza, quali autorità competenti deputate a organizzare o effettuare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali nei settori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del medesimo regolamento, relativi alla materia dell'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati (OGM) ai fini di produzione di alimenti e mangimi; ciò al fine di poter utilizzare, sul punto, l'efficace sistema a rete costituito dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dalle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità, per le ragioni esposte in premessa, di apportare all'articolo 12, comma 3, la seguente modifica:

dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) designare il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare quale autorità competente ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625, e individuare il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, negli ambiti di rispettiva competenza, quali autorità competenti deputate a organizzare o effettuare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali nei settori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del medesimo regolamento».

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