Doc. XII-quinquies, N. 21

ASSEMBLEA PARLAMENTARE DELL'OSCE

Sessione Annuale di Lussemburgo

Risoluzione su «Una gestione efficace delle migrazioni basata sulla promozione di Società inclusive e rimpatri dignitosi»

Trasmessa il 24 settembre 2019

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RISOLUZIONE SU «UNA GESTIONE EFFICACE DELLE MIGRAZIONI BASATA SULLA PROMOZIONE DI SOCIETÀ INCLUSIVE E RIMPATRI DIGNITOSI»

  1. Riconoscendo i problemi, ivi comprese le preoccupazioni in materia di sicurezza, associati alle migrazioni di massa per i paesi di origine, transito e destinazione e le difficili decisioni che devono essere assunte dagli Stati partecipanti dell'OSCE che accolgono migranti e rifugiati,

  2. Sottolineando l'importanza dell'attuazione di politiche di integrazione globali per garantire che alle persone alle quali si riconosce il diritto di soggiorno siano pienamente integrate, al fine di costruire società inclusive sia a vantaggio dei migranti sia delle società di accoglienza,

  3. Sottolineando che una politica di rimpatrio efficace e umana è uno dei principali pilastri di una politica globale in materia di immigrazione, e che tale politica non sia solo necessaria affinché gli Stati possano dar prova di generosità e solidarietà nei confronti delle persone che hanno bisogno di protezione, ma che essa possa anche avere un effetto deterrente e scoraggiare la migrazione irregolare, salvando così vite umane,

  4. Osservando con preoccupazione la riduzione del tasso di rimpatri effettivi dei cittadini non residenti nell'UE dall'Unione Europea nei paesi terzi, dal 45,8 per cento nel 2016 al 36,6 per cento nel 2017, e accogliendo favorevolmente l'iniziativa della Commissione Europea di rivedere («recast») la Direttiva Rimpatri (Direttiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 su norme e procedure comuni negli Stati membri per il rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare) al fine di aumentare l'efficacia della politica dell'UE in materia nel pieno rispetto dei diritti fondamentali,

  5. Sottolineando che il principio di non-refoulement è un principio del diritto internazionale consuetudinario che si applica anche agli Stati che non sono firmatari della Convenzione sui rifugiati del 1951,

  6. Preoccupata dalla prassi continua per cui si detengono i richiedenti asilo in violazione del diritto di richiedere asilo, si separano le famiglie, e si «respingono» i richiedenti asilo alle frontiere, e preoccupata inoltre dalla lentezza dei progressi nel ricongiungimento dei bambini che erano stati separati dalle loro famiglie,

  7. Costernata dal fatto che in alcuni Stati partecipanti dell'OSCE i richiedenti asilo che sono stati respinti, ivi comprese le famiglie con figli minorenni, siano detenuti per lunghi periodi di tempo, senza che si intraveda una soluzione praticabile, e con gravi implicazioni per la loro salute mentale nonché per l'accesso dei figli a un'istruzione adeguata,

  8. Ricordando gli impegni dell'OSCE e le precedenti risoluzioni dell'Assemblea Parlamentare in materia di gestione delle migrazioni e integrazione, in particolare la Risoluzione sull'azione a favore di una gestione coerente, condivisa e responsabile dei flussi di migranti e di rifugiati (2017), nonché la Risoluzione sui minori che migrano: il ruolo dell'OSCE e dell'Assemblea Parlamentare dell'OSCE nella costruzione di un quadro di tutela efficace (2018),

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  9. Accogliendo favorevolmente l'approvazione del Patto globale per una migrazione sicura, ordinata e regolare, e ricordando in particolare l'obiettivo 21, nel quale gli Stati convengono di «cooperare per favorire il ritorno e la riammissione di migranti in sicurezza e dignità, nonché la loro reintegrazione sostenibile,» l'obiettivo 13 di «ricorrere alla detenzione dei migranti solo come misura di ultima istanza e di cercare delle alternative», nonché l'obiettivo 16 di «dare ai migranti e alle società gli strumenti per realizzare una piena inclusione e coesione sociale»,

  10. Osservando i pareri di esperti, quali il Relatore della Commissione libertà civili, giustizia e affari interni del Parlamento europeo, che sottolineano che i rimpatri effettuati nel quadro dei programmi di rimpatrio volontario assistito e di reintegrazione non sono soltanto il miglior modo per garantire un rimpatrio in condizioni di sicurezza e dignità e anche il metodo di rimpatrio preferito dai paesi d'origine, ma sono anche più economici e sostenibili nel lungo periodo,

  11. Encomiando le importanti attività svolte dall'Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani dell'OSCE (ODIHR) nel promuovere lo scambio di buone prassi nel campo dell'integrazione dei migranti, e incoraggiando gli Stati partecipanti dell'OSCE a far uso delle competenze dell'ODIHR nel valutare, formulare e attuare politiche e leggi in materia di migrazione,

  12. Osservando l'effetto positivo della partecipazione di più soggetti alle politiche di integrazione nel mercato del lavoro, quali la cooperazione tripartita tra il governo, i sindacati e il settore privato per promuovere l'imprenditorialità dei migranti, nonché il ruolo fondamentale svolto dalle amministrazioni locali nel favorire l'integrazione,

  L'Assemblea Parlamentare dell'OSCE:
   13. Chiede agli Stati partecipanti dell'OSCE di assicurare che le persone che non hanno diritto all'asilo siano rimpatriate in condizioni di dignità e nel pieno rispetto dei loro diritti e libertà fondamentali e del principio di non-refoulement;
   14. Chiede che si ponga fine immediatamente alle prassi di separazione delle famiglie e all'espulsione dei genitori senza i figli, e che si faccia di tutto per ricongiungere i figli ai loro genitori o che i primi siano sistemati in alloggi con membri della loro famiglia;
   15. Incoraggia gli Stati partecipanti dell'OSCE ad adottare piani d'azione globali in materia di rimpatrio e di fondare la loro politica sul principio di «ritorno volontario se possibile, forzato se necessario», ricorrendo al ritorno forzato solo come ultima istanza;
   16. Sottolinea l'importanza di assicurare che vi sia un chiaro legame tra le decisioni relative all'asilo e le procedure di rimpatrio, notificando rapidamente ai richiedenti asilo respinti l'esito della loro domanda o del loro ricorso, e informandoli chiaramente, in una lingua che comprendono, delle conseguenze di tale decisioni e delle opzioni che hanno a disposizione;
   17. Chiede agli Stati partecipanti dell'OSCE di ampliare il sostegno ai programmi di rimpatrio volontario assistito e di reintegrazione, quali quelli attuati dall'Organizzazione internazionale per le migrazioni;
   18. Raccomanda vivamente agli Stati partecipanti dell'OSCE di concedere un periodo sufficiente di almeno 30 giorni per la partenza volontaria per conformarsi a una decisione di rimpatrio, salvo in circostanze eccezionali che giustifichino un periodo di tempo più breve o qualora sia il migrante irregolare a richiederlo;
   19. Esorta inoltre gli Stati partecipanti dell'OSCE a considerare la possibilità di prolungare il periodo previsto per la partenza volontaria o di rinviare i rimpatri forzati per consentire ai figli di completare l'anno scolastico;Pag. 4
   20. Esorta gli Stati partecipanti dell'OSCE a trasferire le famiglie con figli minorenni in strutture chiuse solo come misura di ultima istanza e solo qualora un rimpatrio forzato sia attuabile e nelle fasi finali del processo di rimpatrio, in modo da ridurre al minimo il periodo di detenzione e le sue conseguenze sul benessere psicologico e sul percorso scolastico del bambino;
   21. Esorta inoltre gli Stati partecipanti dell'OSCE a non detenere i richiedenti asilo respinti nelle stesse strutture nelle quali sono detenute persone condannate per reati penali;
   22. Chiede agli Stati partecipanti dell'OSCE di attuare sempre soluzioni alternative alla detenzione nel caso di minori non accompagnati e dare priorità a tali alternative nel caso di famiglie con figli minorenni;
   23. Incoraggia gli Stati partecipanti dell'OSCE a continuare a concedere i servizi minimi di base, ivi compreso l'alloggio, ai richiedenti asilo respinti con figli minorenni sino alla scadenza dell'ingiunzione a lasciare il loro territorio;
   24. Raccomanda agli Stati partecipanti dell'OSCE di dare la possibilità di richiedere la regolarizzazione o di prevedere la concessione di uno status speciale per un determinato periodo di tempo ai richiedenti asilo respinti che non possono rimpatriare o essere rimpatriati non per colpa loro (casi di «assenza di colpa») in casi eccezionali, ad esempio per motivi umanitari o medici o nel caso di una procedura d'asilo eccessivamente lunga;
   25. Incoraggia gli Stati partecipanti dell'OSCE ad adottare sistemi efficaci di controllo del rimpatrio, che consistono nel dar seguito all'ingiunzione di lasciare il paese nonché nel dar seguito, dopo l'allontanamento, ad ogni singolo caso di rimpatrio forzato in modo da assicurare che il migrante rimpatriato non abbia subìto trattamenti o pene disumane o degradanti, e facendo affidamento, nel caso degli Stati membri dell'UE, ai controllori dei rimpatri forzati dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex);
   26. Ribadisce il suo appello all'OSCE e agli Stati partecipanti affinché adottino misure per rafforzare la coesione, il coordinamento, la condivisione di informazioni nonché l'influenza intra-istituzionale per quanto riguarda le migrazioni e i flussi migratori, mediante la creazione di un'unità speciale di alto livello sulle migrazioni sostenuta da una rete di focal points in tutti gli organi, le missioni sul terreno e le istituzioni dell'OSCE, nonché dei Partner per la cooperazione;
   27. Ribadisce in particolare il suo appello agli Stati partecipanti dell'OSCE affinché armonizzino i loro elenchi di «paesi di origine sicuri» per i quali si applicano procedure d'asilo accelerate e, in linea di principio, allontanamenti rapidi;
   28. Incoraggia inoltre gli Stati partecipanti dell'OSCE a condividere esempi di buone prassi nel campo dei rimpatri, ad esempio definendo un ’percorso di rimpatrio’ che consiste in un percorso di assistenza individuale in varie tappe proposto ai richiedenti asilo, per cui questi ultimi vengono preparati al rimpatrio dall'inizio del processo di asilo, e che includa informazioni sui rimpatri volontari in una lingua che essi comprendano, durante le varie fasi del processo di asilo, nonché a offrire anche l'opzione del rimpatrio volontario ai migranti in stato di detenzione, salvo nel caso in cui vi siano prove sufficienti del fatto che la persona in questione costituisca una minaccia reale per la sicurezza del paese;
   29. Incoraggia inoltre gli Stati partecipanti dell'OSCE a contribuire ad una valutazione più efficace dei sistemi di rimpatrio raccogliendo e condividendo dati disaggregati sui rimpatri forzati e sui rimpatri volontari e sulla sostenibilità dei rimpatri, ivi compreso l'accesso all'assistenza per la reintegrazione dopo il ritorno nel paese terzo;Pag. 5
   30. Sottolinea l'importanza per gli Stati partecipanti dell'OSCE di continuare a cercare di concludere con i paesi di origine degli accordi formali di riammissione, poiché la cooperazione con i paesi terzi è un elemento essenziale per realizzare una politica di rimpatrio sostenibile, dignitosa ed efficace;
   31. Esorta i paesi d'accoglienza ad adottare programmi di integrazione per i rifugiati riconosciuti come tali, quali programmi d'inserimento obbligatori concepiti per promuovere un inserimento rapido ed efficiente dei rifugiati nel mercato del lavoro attivando e migliorando competenze linguistiche e proponendo una formazione linguistica;
   32. Incoraggia gli Stati partecipanti dell'OSCE ad attingere agli esempi di buone prassi nel campo dell'integrazione dei migranti nel mercato del lavoro, quali procedure accelerate per rendere più rapido l'accesso dei migranti qualificati alle professioni caratterizzate da carenza di manodopera, nonché misure per promuovere l'imprenditorialità dei migranti con microcrediti;
   33. Evidenzia l'importanza di rendere più agevole il riconoscimento delle lauree e delle qualifiche straniere dei rifugiati in assenza di documenti formali, nonché di armonizzare le procedure tra gli Stati partecipanti dell'OSCE per garantire che i nuovi arrivati sul mercato del lavoro non siano impiegati a un livello inferiore alle loro qualifiche e possano proseguire i loro studi a un livello adeguato;
   34. Incoraggia gli Stati partecipanti dell'OSCE a favorire la partecipazione di una pluralità di soggetti alle politiche di integrazione nel mercato del lavoro e a promuovere la partecipazione a tutti i livelli dei poteri pubblici, soprattutto delle amministrazioni locali, alla definizione, attuazione e valutazione delle politiche di integrazione;
   35. Incoraggia gli Stati partecipanti dell'OSCE ad adempiere gli obblighi assunti in virtù del diritto internazionale e a investire in strategie di sviluppo, ivi comprese le strategie per conseguire gli Obiettivi di sviluppo sostenibile, al fine di eliminare le circostanze sfavorevoli che spingono le persone ad abbandonare il proprio paese di origine – ivi comprese le guerre, la violenza e i conflitti prolungati – e di costruire società pacifiche e inclusive.