TESTI ALLEGATI ALL'ORDINE DEL GIORNO
della seduta n. 263 di Venerdì 15 marzo 2024

 
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INTERPELLANZE URGENTI

A)

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della salute, il Ministro dell'economia e delle finanze, per sapere – premesso che:

   il Gioco d'azzardo patologico (GAP), viene definito dal sistema scientifico di codificazione come «un comportamento problematico di gioco d'azzardo persistente o ricorrente che porta a disagio o compromissione clinicamente significativi» e la sua prevalenza (ovvero la sua diffusione nella popolazione) varia dallo 0,4 per cento al 3,4 per cento negli adulti e i tassi di prevalenza più elevati, dal 2,8 per cento all'8 per cento si raggiungono negli adolescenti e negli studenti universitari;

   nella popolazione più giovane la diffusione è legata ai nuovi prodotti di gioco/scommessa: l'ultima offensiva commerciale in tema di gioco d'azzardo riguarda le applicazioni per smartphone e tablet e ha nel mirino i bambini; sono tante, hanno diversi nomi accattivanti: Slot Jungle, Candy slot, Dino slot, Sweet bingo, Amore cuore, Bingo Pegasus, i Lupi, e ricorrono ad una grafica sbarazzina e accattivante dove fanno capolino cuccioli di leone, luna park, caramelle e lecca-lecca;

   il comparto del gioco online ha conosciuto nel nostro Paese, come nel resto del mondo, una crescita vertiginosa negli ultimi 10 anni, basti pensare che prima della pandemia da Covid-19, quindi nel 2019, aveva già raggiunto un volume di transazioni pari a 34 miliardi di euro. Ma se osserviamo tutto il periodo compreso tra l'anno 2012 e l'anno 2022, il volume si è incrementato del 423 per cento;

   le Commissioni competenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica hanno concluso l'esame dell'Atto del Governo n. 116, recante lo «Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino del settore dei giochi, a partire da quelli a distanza»;

   il predetto provvedimento, a giudizio degli interpellati, non reca disposizioni coerenti e adeguate al perseguimento degli obiettivi di tutela dei soggetti vulnerabili e alla prevenzione dei fenomeni di disturbi da gioco poiché introduce una serie di misure che, di fatto, accrescono il potere ed il profitto per i concessionari privati, inibendo i sistemi di controllo sulla crescita del mercato, sui rischi e sui fenomeni negativi sul piano sanitario, sociale, pedagogico;

   i pericoli insiti nel gioco d'azzardo vengono minimizzati anche da scelte terminologiche errate e fuorvianti volte a normalizzare l'azzardo (vietato ai minori e individuato chiaramente nell'ordinamento italiano come fattore di rischio per l'ordine pubblico, la salute, il benessere psicologico) e lo assimila ai giochi veri e propri che sono invece indispensabili per la crescita dei più giovani;

   la conseguenza attesa sarà sul piano culturale un abbassamento della percezione del rischio e sul piano del mercato un aumento di esposizione al rischio e al disturbo da gioco d'azzardo, a maggior danno della popolazione più fragile;

   alla luce di ciò è doveroso chiedersi se sia lecito, a fronte di un aumento di rischi e impatti sulla popolazione, incrementare il profitto puro per i concessionari privati, scaricando i costi, anche sociali e sanitari, sul sistema pubblico, nonché quelli culturali e pedagogici sulle famiglie e sul sistema Paese;

   il gioco d'azzardo, soprattutto quello «on-line», accessibile dovunque da smartphone, e pagabile utilizzando sistemi virtuali di carte di credito, più facilmente comporta la perdita da parte del fruitore della percezione delle somme spese, è già difficilmente controllabile; è in rapida ascesa tra i giovanissimi che, ancora minorenni passano i labili filtri identificativi in vigore;

   la direzione intrapresa finisce per aumentare il vantaggio di potere delle concessionarie private privando le istituzioni, soggetti pagatori, di importanti possibilità di controllo: i profitti da «good company» per i privati aumenteranno, mentre i costi economici e sociali, spesso inestimabili, verranno fatti pagare alla collettività, al pari di una «bad company», il che rappresenta, al di là di ogni considerazione di tipo etico, un peso patrimoniale per l'erario;

   in nessun caso l'ipotesi della reintroduzione di un sistema di promozione pubblicitaria del gioco d'azzardo può essere «coerente con l'esigenza di tutela dei soggetti più vulnerabili», ma, anzi, costituisce una violazione dei doveri di tutela della popolazione e dei suoi diritti da parte delle istituzioni;

   urge ricordare come l'Istituto superiore di sanità già nel 2018 abbia dimostrato che l'80 per cento circa dei ricavi erariali e dei margini di profitto privati provenissero da 5,1 milioni di consumatori abitudinari, di cui oltre un milione e mezzo giocatori d'azzardo patologici;

   sul piano politico, istituzionale e costituzionale, sarebbe gravissimo smantellare le possibilità di controllo ed intervento da parte di comuni e regioni nella stesura di leggi e delibere a tutela dei cittadini: questo, nonostante regioni e comuni siano i soggetti più vicini alle manifestazioni territoriali del fenomeno, e per primi toccati dai danni che questo causa;

   in questo contesto appare altresì agli interpellanti una scelta scellerata quella di smantellare di fatto un organo di monitoraggio e consultazione come l'Osservatorio sull'azzardo costituito presso il Ministero della salute, tanto quanto sostituirlo con una «Consulta permanente dei giochi pubblici ammessi in Italia» nella quale compaiono soggetti privati in palese conflitto d'interesse, caso unico nel panorama di organi analoghi;

   a completare il quadro, e a renderne palesi gli intenti, si aggiunge l'avocazione di ciò che resta della funzione pubblica di «tutela della salute del giocatore» da parte del Ministero dell'economia e delle finanze: una distorsione disfunzionale, considerato che l'impatto ed i costi di quanto disposto ricadranno poi comunque sul Servizio sanitario nazionale –:

   quali iniziative di competenza i Ministri interpellati intendano intraprendere per assicurare, attraverso successivi provvedimenti, l'adempimento da parte dello Stato del dovere, costituzionalmente protetto, di tutela della salute, salvaguardando le competenze specifiche del Ministero della salute, il ruolo indipendente dell'Osservatorio sull'azzardo nonché le funzioni dei comuni e delle regioni, rafforzando altresì il divieto di promozione pubblicitaria del gioco d'azzardo e contrastando l'impoverimento sociale ed economico della popolazione.
(2-00337) «Quartini, Fenu, Sportiello, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Francesco Silvestri».

(29 febbraio 2024)

B)

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della salute, per sapere – premesso che:

   l'Istituto superiore di sanità (Iss), unitamente al Ministero della salute e agli altri enti del Ssn, orienta le politiche sanitarie sulla base di evidenze scientifiche, rappresenta il principale centro di ricerca, controllo e consulenza tecnico-scientifica in materia di sanità pubblica in Italia ed ha come obiettivo prioritario quello di tutelare la salute dei cittadini;

   le principali attività dell'Iss sono distribuite in 6 dipartimenti, 16 centri nazionali, 2 centri di riferimento, 5 servizi tecnico-scientifici e un organismo notificato per la valutazione dell'idoneità dei dispositivi medici;

   il professor Rocco Bellantone è stato nominato presidente dell'Iss con decreto del Presidente del Consiglio del 19 dicembre 2023, su proposta del Ministro della salute;

   già l'11 settembre 2023 il professor Bellantone è stato nominato commissario straordinario ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera e), del decreto legislativo n. 106 del 2012, secondo cui in caso di mancata costituzione degli organi o in caso di loro impossibilità di funzionamento, il Ministro della salute nomina, con proprio decreto, un commissario straordinario, per un periodo massimo di dodici mesi;

   il presidente dell'Istituto è scelto tra personalità appartenenti alla comunità scientifica, dotato di alta e riconosciuta professionalità, in materia di ricerca e sperimentazione nei settori di attività dell'istituto medesimo, ed è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute; se professore universitario, è collocato in aspettativa ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni, se dipendente di pubbliche amministrazioni è collocato in aspettativa senza assegni;

   il presidente dura in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta; inoltre, ai sensi dell'articolo 6 del predetto decreto legislativo n. 106 del 2012, il presidente e il direttore generale dell'istituto non possono essere amministratori o dipendenti di società, né ricoprire incarichi retribuiti anche di consulenza;

   il Ministro della salute, nelle more della conclusione della procedura di nomina del nuovo presidente dell'Iss, ha dunque nominato con proprio decreto il professor Rocco Bellantone commissario straordinario dell'istituto per un periodo di sei mesi e comunque fino alla nomina del nuovo presidente;

   il neonominato presidente, a sei anni dal precedente riordino dell'Iss, in coordinamento con il direttore generale, ha proposto una nuova riorganizzazione dell'istituto in cinque dipartimenti, con evidente sbilanciamento tra gli stessi in termini di centri afferenti, sulla quale, a quanto consta agli interpellanti, direttori dei centri, dipartimenti, sindacati e rappresentanze dei ricercatori hanno avanzato legittima richiesta di chiarimenti nel merito dei requisiti formali e sostanziali propedeutici a qualunque valutazione di merito e di competenza, lamentando come irrealistica la tempistica di prevedere un riordino generalizzato ad appena tre mesi dall'insediamento del neo presidente, da avviarsi alla nuova regolamentazione organizzativa funzionale entro il mese di luglio 2024 e soprattutto a soli sei anni dalla sua precedente e faticosa riorganizzazione, in assenza di qualunque valutazione sistematica dello status quo e della giusta valutazione degli indicatori di performance propri di un istituto di ricerca;

   risulta singolare che tale riorganizzazione, che intende applicare a tutto l'istituto profonde modifiche organizzative e funzionali probabilmente solo alla luce di poche e ben identificabili criticità, sia proposta in assenza del necessario ripristino degli organi statutari che devono essere ancora nominati a seguito della nomina del nuovo presidente dell'Iss;

   considerato che è compito del presidente adottare le delibere del Cda giovandosi della consultazione del comitato scientifico, mentre il riordino proposto è avanzato in assenza di qualunque necessaria valutazione condivisa dagli organi consultivi, deliberativi e di controllo;

   forti perplessità sorgono anche nel merito della proposta di riorganizzazione laddove, ad esempio, la finalità di riorganizzare su tre livelli con relazioni gerarchiche non chiare e non previste dall'attuale statuto, e che quindi richiederebbero anche la modifica della statuto oltre a quella del regolamento interno, contrasta con l'essenza stessa della ricerca che non dovrebbe organizzarsi attraverso strutture verticali, coordinate da una struttura dipartimentale apicale, ma attraverso strutture esclusivamente paritarie, come logico che sia per la condivisione di conoscenze e competenze tra i ricercatori che non possono essere inquadrati in logiche che ne minino l'autonomia, secondo quanto previsto dalla Carta europea dei ricercatori –:

   se sia a conoscenza dei fatti descritti in premessa e se sia stata attivata in merito la debita condivisione e vigilanza;

   come intenda verificare se nelle procedure seguite sia rispettato il fondamentale requisito della verifica dell'indipendenza della proposta, del rispetto dell'autonomia della ricerca e dei ricercatori, dell'adozione di meccanismi imparziali e terzi di supervisione, da assicurarsi eventualmente anche attraverso il fondamentale istituto delle incompatibilità;

   se effettivamente anche il Ministero della salute sia dell'avviso di sottoporre l'Iss ad una ulteriore riorganizzazione così radicale, con il rischio che il riordino già avvenuto, le cui performance risultano, oggettivamente, qualitativamente elevate, non debba essere riconsiderato per la sua effettiva e comprovata efficacia e che solo un ragionevole lasso di tempo può dimostrare.
(2-00347) «Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello, Cappelletti».

(12 marzo 2024)