XIX Legislatura

Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

Resoconto stenografico



Seduta n. 44 di Mercoledì 10 aprile 2024

INDICE

Comunicazioni del presidente:
Colosimo Chiara , Presidente ... 3 

Sulla pubblicità dei lavori:
Colosimo Chiara , Presidente ... 3 

Audizione di Giulia Romanazzi, presidente della Sezione misure di prevenzione del tribunale di Bari:
Colosimo Chiara , Presidente ... 3 
Romanazzi Giulia , presidente della Sezione misure di prevenzione del tribunale di Bari ... 3 
Colosimo Chiara , Presidente ... 5 
D'Attis Mauro (FI-PPE)  ... 5 
Colosimo Chiara , Presidente ... 6 
Romanazzi Giulia , presidente della Sezione misure di prevenzione del tribunale di Bari ... 6 
Colosimo Chiara , Presidente ... 6 
Cantalamessa Gianluca  ... 6 
Colosimo Chiara , Presidente ... 6 
Romanazzi Giulia , presidente della Sezione misure di prevenzione del tribunale di Bari ... 6 
Colosimo Chiara , Presidente ... 6 
Serracchiani Debora (PD-IDP)  ... 6 
La Salandra Giandonato (FDI)  ... 7 
Colosimo Chiara , Presidente ... 7 
Serracchiani Debora (PD-IDP)  ... 7 
Colosimo Chiara , Presidente ... 7  ... 8

Testo del resoconto stenografico

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
CHIARA COLOSIMO

  La seduta comincia alle 14.05.

Comunicazioni del presidente.

  PRESIDENTE. Buongiorno a tutti.
  Comunico che la consulente a tempo pieno Fabiola Furnari, magistrato, ha ottenuto, in data 21 marzo 2024, l'autorizzazione alla collaborazione con la Commissione dal Consiglio superiore della magistratura.

Sulla pubblicità dei lavori.

  PRESIDENTE. Avverto che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche tramite impianto audiovisivo a circuito chiuso, nonché via streaming sulla web-tv della Camera.

Audizione di Giulia Romanazzi, presidente della Sezione misure di prevenzione del tribunale di Bari.

  PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'audizione della dottoressa Giulia Romanazzi, presidente della Sezione misure di prevenzione del tribunale di Bari, a cui do il benvenuto.
  Ricordo che la seduta odierna si svolge nelle forme dell'audizione libera e aperta alla partecipazione da remoto dei componenti della Commissione. I lavori potranno proseguire in forma segreta a richiesta dell'audito o dei colleghi e in tal caso non sarà più consentita la partecipazione da remoto e verrà interrotta la trasmissione via streaming sulla web-tv.
  Do, quindi, la parola, per una breve relazione relativa ai fatti inerenti al filone che la Commissione ha deciso di aprire rispetto alla cosiddetta «questione Bari», alla dottoressa Romanazzi, che voglio ringraziare davvero per la sua cortesia e per la sua disponibilità. Con la sua preparazione sicuramente ci aiuterà meglio a comprendere le modalità dell'amministrazione giudiziaria di cui stiamo parlando.

  GIULIA ROMANAZZI, presidente della Sezione misure di prevenzione del tribunale di Bari. Ringrazio il presidente. Buongiorno a tutti.
  Mi limiterò ad una sintesi del mio provvedimento di applicazione dell'istituto dell'amministrazione giudiziaria ad AMTAB S.p.A. Farò una disamina di carattere giuridico. Sarò breve perché non intendo sottrarre tempo alla Commissione.
  Inizierei dalla novella del 2017. Il legislatore ha rinnovato l'istituto dell'amministrazione giudiziaria e ha introdotto l'istituto del controllo giudiziario, articolo 34-bis, nella consapevolezza che gli indicatori del contagio mafioso di determinate realtà economiche fossero variegati e progressivi e potessero determinare anche forme attenuate di infiltrazione mafiosa.
  In virtù della progressione degli indicatori del contagio mafioso, il legislatore ha valorizzato istituti più affievoliti e più blandi che non determinano, a differenza dello strumento invasivo del sequestro, lo spossessamento degli organi gestori, ma determinano l'affiancamento dell'organo gestorio e quindi un affiancamento finalizzato al recupero di realtà imprenditoriali vulnerabili e al recupero delle condizioni di legalità. Questa è la ratio e la finalità di questi istituti, che sono istituti blandi, affievoliti.
  L'articolo 34 può determinare anche lo spossessamento dell'organo gestorio come Pag. 4misura più grave, ma che si applica solo dopo che lo Stato, che il tribunale è entrato nella realtà aziendale contaminata. In una prima fase non è d'obbligo, ma è opportuno affiancare gli organi gestori, ed è quello che è stato fatto per AMTAB.
  Si tratta di strumenti non repressivi, quindi la loro finalità non è quella repressiva, ma è quella preventiva. Preventiva è la valutazione dell'applicazione di questo istituto. Più che una valutazione, la scelta di applicare istituti più affievoliti è affidata al tribunale, Sezione misure di prevenzione. Al tribunale il legislatore ha affidato anche la qualificazione della relazione esistente tra l'entità imprenditoriale contaminata e il fenomeno criminale mafioso.
  Il tribunale deve qualificare questo tipo di relazione. Se il tribunale ritiene che questo tipo di relazione sia strutturale, nel senso che il fenomeno mafioso è talmente elevato, è talmente infiltrato da aver sottratto ogni autonomia gestionale alla governance, in questo caso si procede con l'istituto invasivo del sequestro finalizzato alla confisca che determina, ripeto, lo spossessamento degli organi gestori. Qualora, invece, il tribunale ravvisi tra l'entità economica contaminata e il fenomeno criminale di riferimento una relazione, sebbene stabile e durevole, ma comunque una relazione in virtù della quale l'organo gestorio ha conservato la sua autonomia gestionale, in questo caso applica l'istituto affievolito dell'amministrazione giudiziaria, che presuppone comunque una relazione di cointeressenza, di contaminazione della realtà mafiosa o comunque criminale in senso lato all'interno dell'azienda.
  L'azienda, però, non può essere qualificata come impresa criminosa, perché l'organo gestionale ha conservato la sua autonomia. Quindi, è un contagio affievolito, un contagio blando. Quando il tribunale valuta questa relazione con il soggetto portatore di pericolosità, come relazione affievolita, in questo caso soccorre l'istituto dell'articolo 34. L'articolo 34-bis non è materia da trattare in questa sede.
  I presupposti dell'applicazione dell'istituto sono due. Il primo presupposto evoca quello dell'impresa soggiacente, quello dell'impresa sottoposta alle condizioni di intimidazione o di assoggettamento di cui all'articolo 416-bis del codice penale.
  Il secondo presupposto è quello dell'impresa compiacente, dell'entità imprenditoriale che ha una relazione ausiliaria o comunque una relazione agevolatrice in favore di soggetti portatori di una pericolosità qualificata. Si definiscono «portatori di una pericolosità qualificata» perché il legislatore ha tipizzato questi soggetti che sono o coloro per cui è stata proposta o sono già stati sottoposti ad una misura di prevenzione oppure coloro che sono sottoposti a un procedimento penale per uno dei reati spia indicati dal legislatore: associazione mafiosa oppure tutti quei reati aggravati dalla finalità mafiosa.
  Detto ciò, i due presupposti non necessariamente devono operare disgiuntamente. I due presupposti possono anche concorrere e quindi coesistere all'interno della stessa entità imprenditoriale.
  Dico un'ultima cosa in diritto, poi entro nel merito. Ovviamente, l'opera di affiancamento è un'operazione che ha la finalità, con l'intervento eterodiretto dello Stato, di emancipare l'azienda contaminata e quindi di restituirla al circuito economico sano depurata dai profili di vulnerabilità e di criticità.
  Il tribunale della prevenzione ex ante deve fare anche quest'altro tipo di valutazione. L'entità economica deve possedere in concreto le caratteristiche e i requisiti per un riallinearsi al tessuto economico sano. Evidentemente, è questa la valutazione che il tribunale, Sezione misure di prevenzione di Bari, ha fatto per AMTAB S.p.A.
  Il tribunale ha anche ritenuto che ricorresse non il presupposto dell'impresa agevolatrice, ma il presupposto dell'impresa soggiacente.
  La richiesta della procura era una richiesta di articolo 34. La procura, nella sua impostazione accusatoria, ha ritenuto che fosse configurabile il requisito della cointeressenza. L'agevolazione, infatti, implica cointeressenza tra entità economica e fenomeno mafioso.
  Invece, l'impresa soggiacente è quella che subisce atti intimidatori di natura estorsivaPag. 5 o anche condotte penalmente rilevanti di altra tipologia.
  Il tribunale ha ritenuto che ricorresse il primo presupposto, cioè quello del settore dell'area soste della città di Bari gestito da AMTAB, che quel settore fosse un settore sottoposto alle condizioni di assoggettamento e di intimidazione perché il responsabile del settore è stato considerato dalla procura e anche dal GIP nell'ordinanza applicativa vittima del reato di estorsione, i cui autori sono noti esponenti del clan Parisi, che è il clan di riferimento.
  È per questo che l'impostazione che il tribunale ha ritenuto di dare all'applicazione dell'istituto è quella dell'impresa che soggiace ad atti intimidatori. Ripeto, il tribunale ha fatto una valutazione squisitamente tecnica, lo dico e lo ribadisco, perché colui che subiva l'intimidazione, che quindi era costretto ad assumere lavoratori imparentati con esponenti del clan, è stato incolpato ed è stato ritenuto anche dal GIP vittima del reato di estorsione.
  Quanto al resto, immagino che abbiate letto il decreto, il sistema era quello delle assunzioni pilotate. All'interno di AMTAB lavorava un dipendente da un certo numero di anni il quale è il figlio dell'uomo di fiducia del capoclan.
  Il capoclan è un noto esponente, la cui mafiosità è stata anche acclarata in pregressi provvedimenti giurisdizionali divenuti irrevocabili.
  All'interno di AMTAB prestava attività lavorativa il figlio del fiduciario del capoclan. Quindi, soprattutto nel settore della gestione dei parcheggi dell'area pubblica e di tutto quello che è sosta nella città di Bari, il responsabile di questo settore subiva le intimidazioni del figlio dell'uomo di fiducia del capoclan.
  Le società interinali, in particolare, assumevano lavoratori proposti dal dipendente controindicato, ovviamente non attenendosi alle procedure di selezione. Le assunzioni, quindi, erano sostanzialmente arbitrarie ed illegali.
  Le fonti indiziarie sono identificabili nelle intercettazioni telefoniche ed ambientali, perché il telefono del dipendente era sottoposto ad attività tecnica di intercettazione.
  L'attività tecnica di intercettazione era anche ambientale, perché anche l'autovettura del dipendente era monitorata. Credo fosse monitorato anche qualche ufficio di AMTAB, adesso non ricordo.
  Credo, quindi, che la fonte determinante e decisiva sia stata proprio l'attività di intercettazione. Le intercettazioni sono numerose, soprattutto con il responsabile del settore sosta, il quale, ignaro di essere sottoposto ad attività di intercettazione, parlava liberamente. Era ignaro anche il dipendente, visto che anche lui parlava liberamente.
  Constano, quindi, delle assunzioni arbitrarie. In base alla nota di aggiornamento della polizia giudiziaria procedente, il tribunale ha appreso che anche all'attualità questi dipendenti erano ancora in forza presso l'AMTAB.
  Le intercettazioni risalgono ad un periodo che non è quello attuale, sono del 2018 prevalentemente, alcune dei primi mesi del 2019, però poi l'attività tecnica ad un certo punto è cessata.
  Credo di aver detto sinteticamente tutto il possibile. Se avete da rivolgermi domande, sono a disposizione.

  PRESIDENTE. Grazie.
  Ovviamente, quello che la dottoressa ha riportato sinteticamente è quello che avete letto nei documenti che ci sono stati trasmessi, tra cui l'ordinanza per l'amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche delle aziende, dove sono riportate tutte le intercettazioni a cui la dottoressa faceva riferimento.
  Do la parola ai colleghi che intendono intervenire per porre quesiti o formulare osservazioni.

  MAURO D'ATTIS. Grazie per la disponibilità all'audizione. In merito al decreto, le devo fare una domanda. Il decreto è pubblico, ma la risposta può essere anche in una modalità diversa da quella pubblica, se lo ritiene.
  Nel decreto, alla pagina 13 e alla pagina 14, viene descritta una circostanza che riguardaPag. 6 il fatto dell'assunzione di Parisi Massimo. Viene riportata la dichiarazione del collaboratore Nicola De Santis che, durante un interrogatorio, sostanzialmente dice: «Per quanto riguarda l'assunzione di Parisi Massimo nell'AMTAB, ricordo che questi si era impegnato nelle campagne elettorali di Decaro e Giorgio D'Amore alla circoscrizione Zona Japigia-Torre a Mare tra il 2008 e il 2010. Gli incontri sono avvenuti circa sette mesi prima o al massimo un anno prima dell'assunzione successiva di Parisi Massimo all'AMTAB. Comunque, si trattava di elezioni locali e Decaro era all'assessorato ai trasporti. Alla riunione che avvenne nei pressi di un bar nella piazza di Torre a Mare, area pedonale, partecipai anche io e vi erano Decaro, il padre Giovanni, D'Amore Giorgio, Parisi Massimo, De Tullio Michele ed altri. De Tullio Michele mi disse che dovevamo sostenere Decaro e Parisi Massimo sarebbe stato così assunto. Ricordo che avevamo contatti con lo Studio Staff di Roma. Questa agenzia ha organizzato il concorso per autisti e questi avevano agevolato molti candidati con il trucco del cambio del codice a barre che, di fatto, ha agevolato soggetti non preparati che usufruivano dei risultati positivi di altri. Tra questi vi era Parisi Massimo che aveva avuto garanzie da Lozito Nunzio, all'epoca direttore dell'AMTAB».
  Essendo questo passaggio contenuto nel decreto, le chiedo il motivo per cui questa circostanza è inserita nel decreto e di questa circostanza quali sono i fatti che hanno rilievo ai fini di quanto poi è scaturito con il decreto di nomina dell'amministratore giudiziario stesso. Mi sembra di capire, infatti, che si avvera l'assunzione di Parisi Massimo, che aveva avuto garanzie da Lozito Nunzio, però viene comunque riportata una dichiarazione di un collaboratore di giustizia che riguarda anche altri soggetti, compreso anche lo stesso Decaro, all'epoca assessore ai trasporti, poi diventato sindaco. Questo passaggio è stato riportato nel decreto, quindi è opportuno comprendere bene perché e soprattutto che fine hanno fatto le dichiarazioni di questo collaboratore.

  PRESIDENTE. Le chiedo, dottoressa Romanazzi, se preferisce rispondere adesso in seduta pubblica o alla fine in seduta segreta.

  GIULIA ROMANAZZI, presidente della Sezione misure di prevenzione del tribunale di Bari. Preferisco rispondere a queste domande in seduta segreta.

  PRESIDENTE. Va bene. Allora andiamo avanti con le domande e poi in chiusura passiamo in seduta segreta.

  GIANLUCA CANTALAMESSA. Grazie, dottoressa Romanazzi, per la relazione precisa e puntuale.
  Lei ha parlato di società interinali. Vorrei capire se, oltre alla società Studio Staff, ce ne siano altre e se lei sa se queste siano state usate anche per altre municipalizzate.

  PRESIDENTE. Vuole intervenire adesso, dottoressa Romanazzi?

  GIULIA ROMANAZZI, presidente della Sezione misure di prevenzione del tribunale di Bari. A questo punto risponderei a tutte le domande in seduta segreta.

  PRESIDENTE. Va bene. Proseguiamo con le domande, allora.

  DEBORA SERRACCHIANI. Intanto anche da parte mia e da parte nostra faccio alcune considerazioni rispetto al decreto che abbiamo potuto esaminare. Mi pare evidente, da quello che ci diceva, dottoressa, che dalla ricostruzione dei fatti lei ritiene trattarsi di una situazione che merita l'attenzione del tribunale, di cui lei è giudicante. Mi rendo conto, quindi, della difficoltà a entrare troppo nel merito di questa vicenda. Del resto, la prossima udienza si terrà il 16 maggio prossimo, per cui mi rendo conto della delicatezza della sua posizione. Non possiamo, però, esimerci dal chiederle alcune puntualizzazioni.
  Le chiedo, innanzitutto, se le risulta – magari questa cosa lei l'ha accennata, ma può darsi che mi sia sfuggita – che all'esito Pag. 7della decisione del tribunale sia stato chiesto formalmente anche dall'amministrazione comunale e dal sindaco Decaro di poter indicare, a seguito della cooptazione di un membro del consiglio di amministrazione dell'AMTAB, proprio l'amministratore giudiziario, che è stato nominato dal tribunale, come membro del consiglio di amministrazione. Quindi, le chiedo se le consta che, ad oggi, quella persona sia membro del consiglio di amministrazione dell'AMTAB anche su proposta dell'amministrazione comunale.
  La seconda cosa che voglio chiederle è una precisazione, che fa il paio con quello che ricordava il vicepresidente D'Attis, vale a dire questo passaggio contenuto nel decreto, che in verità a una prima lettura sembra buttato lì, perché effettivamente si tratta di intercettazioni del 2018, primi mesi del 2019, oggi siamo ad aprile 2024 e c'è stato questo provvedimento, adottato quindi a distanza di tempo. Ma addirittura il fatto ricordato dal vicepresidente D'Attis risalirebbe a un periodo che va dal 2008 al 2010, periodo nel quale, peraltro, Decaro non solo non era sindaco, ma in parte di quel periodo non era neppure nell'amministrazione comunale, essendosi candidato ad altro incarico ed essendo stato eletto ad altro incarico.
  Rispetto a questo, poiché quel passaggio sfugge alle dinamiche del provvedimento, le chiedo intanto come mai questo riferimento sta lì e se ci sono stati riscontri, inoltre se rispetto a quella vicenda c'è stato qualcosa che ha avuto un suo percorso e se sa a che punto è quel percorso, se c'è stato e, infine, se ci sono stati riscontri che hanno determinato, in tutto o in parte, la sua decisione.
  Per quanto ci riguarda, questa questione è parte importante della vicenda, il cui chiarimento, se fosse possibile averlo, sarebbe certamente utile a tutti noi.
  Queste sono le precisazioni che desideravo chiederle. Grazie.

  GIANDONATO LA SALANDRA. Dottoressa Romanazzi, vorrei porle una domanda per avere un'idea complessiva. L'AMTAB è una società in house, quindi è una società partecipata, per cui oggettivamente è una società soggetta al controllo analogo da parte dell'amministrazione comunale, ma dagli atti è emerso che, oltre al controllo analogo, lo stesso sindaco di Bari ha conservato la delega per sé sulle partecipate.
  Ebbene, rispetto alle vicende che hanno portato all'adozione di questo strumento preventivo e rispetto ai fatti che hanno determinato, lei ha avuto modo di verificare se il comune abbia effettivamente esercitato delle misure rispetto a quelle che sono le potestà della proprietà, ovvero se ha mostrato interesse o inerzia, ovvero se ha avallato le procedure interne? Glielo chiedo per fare chiarezza rispetto al controllo analogo a cui sono soggette le società in house, nel caso specifico rispetto anche alla delega che ha conservato il sindaco sulla società.

  PRESIDENTE. L'onorevole Serracchiani ha dimenticato di fare una domanda. Prego, integri il suo intervento.

  DEBORA SERRACCHIANI. Solo una precisazione, che rientrava nella prima parte e che poi mi sono dimenticata di fare per distrazione, di cui mi scuso.
  Dicevo, le intercettazioni sono del 2018, primi mesi del 2019, oggi siamo ad aprile 2024. Le chiederei, dottoressa, se le risulta che negli anni nei confronti di AMTAB vi siano stati altri procedimenti che hanno riguardato proprio gli aspetti della governance di AMTAB, in particolare rispetto alla vicenda dell'assunzione di Massimo Parisi, se quindi le risulta che prima ancora dell'amministrazione Decaro ma anche successivamente vi siano stati dei procedimenti che hanno riguardato l'azienda, se è a sua conoscenza che cosa è accaduto di quei procedimenti e se risulta anche a lei, come risulterebbe a noi, ma chiaramente la sua parola è più autorevole della nostra, che molti di quei procedimenti siano iniziati proprio su denuncia dell'amministrazione comunale del sindaco Emiliano prima e del sindaco Decaro dopo.
  Grazie.

  PRESIDENTE. Non essendovi ulteriori richieste di intervento da parte dei colleghi Pag. 8parlamentari, propongo di passare in seduta segreta.

  (Così rimane stabilito. I lavori procedono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica).

  PRESIDENTE. Ringrazio la dottoressa Romanazzi e dichiaro conclusa la seduta.

  La seduta termina alle 14.50.