CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 12 ottobre 2023
182.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale
COMUNICATO
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ATTI DEL GOVERNO

  Giovedì 12 ottobre 2023. — Presidenza del presidente Alberto STEFANI.

  La seduta comincia alle 9.05.

Schema di decreto ministeriale recante l'approvazione della stima delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario e della nota metodologica relativa alla procedura di calcolo.
Atto n. 83.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in oggetto.

  Alberto STEFANI, presidente, avverte che i componenti della Commissione possono partecipare in videoconferenza alla seduta odierna, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il regolamento della Camera.
  In riguardo allo schema di decreto in oggetto, ricorda che la Commissione dovrà esprimere il parere di competenza entro sabato 28 ottobre.
  Dà, quindi, la parola alla relatrice, deputata Matera, per lo svolgimento della relazione.

  La deputata Mariangela MATERA (FDI), relatrice, illustra lo schema di decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in esame, che prevede l'approvazione della Nota metodologica relativa alla procedura di calcolo e della stima della capacità fiscale per singolo comune delle regioni a statuto ordinario per il 2023. Tale documento, che costituisce parte integrante dello schema di decreto cui è allegato, è stato redatto dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 43, comma 5-quater, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, ed è stato quindi approvato dalla Commissione Tecnica per i fabbisogni standard (CTFS) il 27 febbraio 2023.
  Ricorda che la determinazione delle capacità fiscali, congiuntamente a quella dei fabbisogni standard, è funzionale al riparto delle risorse di carattere perequativo, in attuazione dell'articolo 119, terzo comma della Costituzione, che riserva alla legge dello Stato il compito di istituire un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante. Per quanto riguarda il compartoPag. 51 comunale, tali risorse sono rappresentate dal Fondo di solidarietà comunale (FSC), il quale costituisce il fondo per il finanziamento dei comuni, anche con finalità di perequazione. La sua dotazione annuale è definita per legge ed è in parte alimentata con una quota del gettito dell'imposta municipale propria (IMU), di spettanza dei comuni stessi. L'applicazione di criteri di riparto di tipo perequativo nella distribuzione delle risorse, basati sulla differenza tra capacità fiscali e fabbisogni standard, è iniziata nel 2015 con l'assegnazione di quote via via crescenti del Fondo, in previsione del raggiungimento del 100 per cento della perequazione nell'anno 2030. Per il 2023, la percentuale delle risorse del Fondo da distribuire con i criteri perequativi è del 65 per cento.
  In coerenza con il quadro ordinamentale appena ricordato, nella medesima data in cui la CTFS ha approvato la Nota allegata allo schema di decreto in esame, essa ha approvato, altresì, la Nota metodologica con l'aggiornamento e la revisione dei fabbisogni standard dei comuni delle Regioni a statuto ordinario per il 2023 e la Nota metodologica del Fondo di solidarietà comunale per il 2023, il quale è stato poi ripartito con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 giugno 2023.
  Venendo al contenuto dello schema di decreto in esame, sottolinea che esso dispone l'approvazione della stima delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario, con l'aggiornamento all'anno 2019 della base dati di riferimento (Allegato A) e della nota metodologica relativa alla procedura di calcolo (Allegato B).
  Rammenta che la capacità fiscale rappresenta il gettito potenziale da entrate proprio di un territorio, considerate la base imponibile e l'aliquota standard. Essa costituisce quella quota parte di gettito che non riflette l'esercizio di scelte autonome degli enti, che possono ad esempio riguardare i livelli delle aliquote o l'introduzione di deduzioni e/o esenzioni. La metodologia di stima della capacità fiscale è dunque la procedura attraverso cui le entrate dei comuni sono depurate dalle componenti che dipendono dalle scelte autonome degli amministratori locali. La previgente nota metodologica è stata adottata con il decreto ministeriale 16 novembre 2017; negli anni dal 2017 ad oggi le stime sono state aggiornate, ma a metodologia invariata. Precisa che vengono inviati alle Camere, per ricevere il parere delle Commissioni competenti, solo gli schemi di decreto che, come questo, modificano la metodologia di calcolo e non anche quelli che si limitano ad aggiornare le stime ai cambiamenti registrati nelle variabili assunte a riferimento.
  In via generale, ricorda che le entrate comunali che concorrono alla formazione della capacità fiscale si riferiscono a due principali tipologie: le entrate tributarie (IMU; addizionale IRPEF; imposte e tasse minori quali la tassa per l'occupazione degli spazi e delle aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni e l'imposta di soggiorno e di sbarco); entrate extra-tributarie: la vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni; i proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti. Non rientrano, invece, nel perimetro delle entrate che generano capacità fiscale i fondi perequativi, i trasferimenti correnti, le entrate in conto capitale, le entrate da riduzione di attività finanziarie, l'accensione di nuovi prestiti, le anticipazioni da istituto tesoriere o cassiere e le entrate per conto terzi e partite di giro. Ai fini del riparto del Fondo di solidarietà comunale, la componente rifiuti è invece neutralizzata, nel senso che essa è inclusa anche nella procedura di calcolo dei fabbisogni standard.
  Venendo alle novità introdotte nella metodologia di calcolo delle capacità fiscali con la Nota metodologica in esame, fa presente che esse riguardano principalmente la valutazione del gettito standard dell'IMU e delle entrate residuali.
  Per quanto riguarda l'IMU si è proceduto a una standardizzazione del gettito effettivo dell'anno 2019. La precedente stima del gettito standard IMU si basava ancora sulla proiezione in avanti della standardizzazione del gettito relativo all'anno 2015, tenendo conto delle variazioni per ciascun Pag. 52comune delle basi imponibili catastali. Per stimare il gettito ad aliquota di base dell'IMU, che rappresenta complessivamente il 63 per cento della capacità fiscale complessiva dei comuni delle Regioni a statuto ordinario, è stato utilizzato il metodo RTS (Representative Tax System), il quale determina la capacità fiscale applicando la normativa fiscale standard con le basi imponibili di ciascun comune. In particolare, è stata utilizzata la procedura di standardizzazione del gettito effettivamente riscosso dai comuni (criterio RTS del gettito «effettivo» standard), la quale determina la capacità fiscale in maniera pari al gettito effettivo valutato ad aliquota di base. Per evitare effetti distorsivi ai danni dei comuni con minore evasione fiscale, il gettito effettivo è stato corretto con il tax gap per l'IMU.
  Anche per la stima della capacità fiscale 2023 dell'addizionale comunale IRPEF è utilizzato il metodo RTS, applicando l'aliquota dello 0,4 per cento alla base imponibile desumibile dalle dichiarazioni dei redditi IRPEF. I dati sono aggiornati alle dichiarazioni dei redditi presentate nell'anno 2020 e relative all'anno d'imposta 2019.
  Le ulteriori variazioni metodologiche riguardano l'aggiornamento della metodologia di stima della cosiddetta capacità fiscale residuale, che misura il gettito standard delle entrate tributarie minori (come l'imposta di soggiorno, la tassa per l'occupazione degli spazi e delle aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni), nonché di alcune delle entrate extra tributarie (vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni come i proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti). Per i tributi minori e per le entrate extra-tributarie, per le quali le basi imponibili e le aliquote o tariffe non sono determinabili agevolmente, la determinazione della capacità fiscale è basata su stime econometriche (metodo RFCA).
  Un'ulteriore modifica riguarda la definizione della classe di appartenenza dei comuni in relazione alla quale viene calcolata la media della variabile reddituale pro capite. Nel precedente modello, a ogni comune veniva attribuito il reddito pro capite medio calcolato con riferimento alla sola classe demografica di appartenenza. Nel nuovo modello è stato inserito un criterio aggiuntivo, che distingue i comuni anche a seconda della loro collocazione in una zona geografica (Nord-Ovest, Nord-Est, Centro, e Sud) assicurando così una maggiore omogeneità all'interno dei gruppi.
  Una terza modifica riguarda la standardizzazione separata dei proventi da mense scolastiche. Poiché il servizio della mensa scolastica non è omogeneo tra i comuni e il metodo della standardizzazione, a differenza dalle altre entrate residuali, deve tener conto della metodologia dei fabbisogni standard, il gettito standard è stato determinato con procedura autonoma rispetto alle altre entrate residuali.
  Un'ultima novità metodologica in tema di capacità fiscale residuale concerne l'introduzione di un regime transitorio che prevede l'applicazione graduale, in tre anni, della nuova stima. Con il nuovo modello, infatti, la capacità fiscale residuale si è ridotta dell'8 per cento rispetto all'ultimo aggiornamento effettuato nel 2021. Il percorso di transizione triennale mantiene invariata per i prossimi due anni la base dati di riferimento, anche alla luce di alcuni aspetti critici legati all'utilizzo dei dati relativi agli anni 2020 e 2021 fortemente influenzati dagli effetti della crisi epidemiologica.
  Per concludere, segnala che sullo schema di decreto ministeriale in esame non è stata acquisita l'intesa in Conferenza Stato-città e autonomie locali nel corso della seduta del 21 giugno 2023.

  Alberto STEFANI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire in discussione, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 9.15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.15 alle 9.25.