CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 7 novembre 2023
195.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
ALLEGATO
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ALLEGATO

Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione (AS 615).

SCHEMA DI PARERE, A FIRMA DELL'ONOREVOLE
DE LUCA ED ALTRI

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali, esaminato, per quanto di competenza, l'Atto Senato n. 615, recante «Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione», premesso che:

   si può essere favorevoli ad una possibile attribuzione ad alcune regioni di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia ma la formulazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, per quanto possa apparire incerta e indeterminata, non può essere interpretata ed attuata in contrasto con i principi fondamentali del nostro ordinamento costituzionale, a partire dal principio di unità e indivisibilità della Repubblica e dal connesso principio di uguaglianza di fronte alla legge, e nell'accesso ai beni e servizi essenziali che costituiscono l'oggetto dei diritti civili e sociali che, come esplicita appunto l'articolo 117, lettera m), «devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale»;

   prima di procedere a qualsiasi trasferimento di ulteriori competenze a una o più regioni, occorre che siano determinati e concretamente attuati tutti i LEP attinenti all'esercizio di diritti civili e sociali;

   come hanno ben spiegato Giuliano Amato, Franco Bassanini, Franco Gallo e Alessandro Pajno, nella lettera con cui hanno motivato le loro dimissioni dal cosiddetto «Comitato tecnico per la determinazione dei LEP», se si dovesse procedere alla determinazione dei soli livelli essenziali relativi alle materie potenzialmente oggetto di autonomia differenziata, vi sarebbe il rischio che alla fine manchino le risorse per finanziare anche i LEP relativi alle materie di competenza esclusiva dello Stato (che non possono essere trasferite alle regioni): il disegno di legge all'esame di questa commissione non contiene alcuna garanzia in ordine alla previa determinazione ed attuazione dei Livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che, ai sensi dell'articolo 117, lettera m), devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

   il disegno di legge del Governo si limita a disporre per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni. Ma determinare i LEP non equivale a garantire i LEP, come invece espressamente richiesto dall'articolo 117, comma 2, lettera m) della Costituzione perché per renderli effettivi occorre garantirne il finanziamento e nel DDL non c'è alcuna traccia di risorse individuate per finanziare i nuovi LEP;

   diretta conseguenza di questa scelta del Governo è l'impostazione dell'attività del «Comitato tecnico per la determinazione dei LEP». Il Governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, in una lettera inviata al presidente del Comitato afferma che anche laddove vengono indicate «le “prestazioni” collegate ai LEP si dimostrino “nella maggioranza dei casi formulate in termini troppo generici, in buona parte riconducibili a mere petizioni di principio” il cui contenuto pratico “rimane in larga parte indeterminato”». «Da un'impostazione di questo tipo sembra conseguire un'interpretazione (restrittiva) del mandato del Comitato volta a limitarlo a una ricostruzione sistematizzata della legislazione vigente, senza entrare nelle possibili declinazioni operative delle disposizioni connesse con diritti civili e sociali.»;

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  rilevato che:

   il ddl Calderoli, al nostro esame, è una legge ordinaria che si presenta come una legge quadro che definisce le modalità di un'eventuale attuazione all'articolo 116, terzo comma: la legge quadro non esclude la possibilità di conferire alla potestà legislativa esclusiva di una o più regioni anche materie che è invece del tutto irragionevole che siano disciplinate in maniera differenziata. Dall'attribuzione di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia il provvedimento in esame dovrebbe sicuramente escludere le norme generali sull'istruzione; la tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali; il commercio con l'estero; la tutela e sicurezza del lavoro; l'istruzione; le professioni; la tutela della salute; i porti e aeroporti civili; le grandi reti di trasporto e navigazione; l'ordinamento della comunicazione; la produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; la previdenza complementare e integrativa; il coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;

  considerato che:

   l'AS 615 non prevede un ruolo adeguato ed utile del Parlamento. Tale ruolo andrebbe rafforzato in tre fasi: 1) nella fase iniziale di negoziato tra la regione e lo Stato con l'approvazione di un atto di indirizzo da parte delle Camere; 2) nella fase in cui lo schema di intesa preliminare arriva in Parlamento prevedendo vincolanti deliberazioni parlamentari, precedute da una adeguata attività istruttoria delle Commissioni parlamentari competenti per materia e della Commissione bicamerale per le questioni regionali; 3) nella fase finale in cui il disegno di legge contenente lo schema di intesa definitivo deve essere esaminato dalle Camere prevedendo che l'intesa allegata sia emendabile, non solo nella parte del ddl, ma anche nella parte dell'intesa e che in sede di esame del disegno di legge ciascuna Camera possa formulare richieste di nuova negoziazione dell'intesa corredate dell'indicazione degli indirizzi e dei criteri cui la negoziazione dovrà attenersi; 4) l'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale sia effettuata con legge o con atto avente forza di legge;

  rilevato, in fine, che il disegno di legge in esame:

   non risolve il problema della specificazione delle funzioni in cui si articola ogni materia: il trasferimento a una o più regioni può (e deve) riguardare solo specifiche funzioni e mai un'intera materia;

   non contiene il principio della revocabilità delle condizioni particolari di autonomia conferite a una o più regioni: la revoca dovrebbe essere una revoca che può essere disposta dal solo Stato, senza alcun accordo con la regione interessata (trattandosi di una revoca a tutela dell'interesse nazionale e dei diritti dei cittadini della regione che si dimostra incapace di esercitare le competenze che ha ottenuto ex 116, terzo comma);

   anche in tema di strumenti perequativi di cui all'articolo 119 Cost., è gravemente manchevole, visto che l'articolo 9 ha mera natura programmatica e ricognitiva, senza dunque alcuna effettiva capacità di produrre un'efficacia giuridica immediata. Infatti, disporre l'unificazione degli strumenti di finanziamento esistenti, seppure semplificandone l'accesso, non ha effetti aggiuntivi in termini di risorse finanziarie e di conseguenza compensativi delle ripercussioni del riconoscimento di ulteriori forme di autonomia ad alcune regioni,

  esprime

PARERE CONTRARIO