CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 7 settembre 2023
162.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

  Giovedì 7 settembre 2023. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO.

  La seduta comincia alle 13.50.

Disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici e modifiche agli articoli 518-duodecies, 635 e 639 del codice penale.
C. 789 Bagnai e C. 1297 Governo, approvato dal Senato.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Alessandro PALOMBI (FDI), relatore, nell'introdurre l'esame del disegno di legge del Governo recante «Disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici e modifiche agli articoli 518-duodecies, 635 e 639 del codice penale» (C. 1297) approvato dal Senato il 12 luglio scorso, nonché dell'abbinata proposta di legge Bagnai C. 789, vertente su identica materia, evidenzia, preliminarmente, come la finalità dei due provvedimenti sia quella di introdurre misure volte a rafforzare la risposta sanzionatoria ai sempre più frequenti atti di vandalismo ai danni di beni culturali e opere d'arte.
  Per comodità espositiva, i contenuti dei due testi saranno illustrati seguendo l'ordine del disegno di legge di iniziativa governativa che reca quattro articoli.
  L'articolo 1 introduce disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali e paesaggistici.
  Il comma 1 punisce con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 a euro 60.000, chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende inservibili in tutto o in parte o, ove previsto, non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui.
  Il comma 2 prevede invece una sanzione amministrativa da euro 10.000 a euro 40.000 per chiunque deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina i beni culturali ad un uso pregiudizievolePag. 18 per la loro conservazione o integrità ovvero ad un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico.
  Sono fatte salve le sanzioni penali applicabili a fronte di tali condotte criminose.
  Il comma 3 individua il prefetto come organo competente a ricevere il rapporto con il quale viene accertata la violazione e a irrogare le citate sanzioni amministrative. La disposizione inoltre precisa che il verbale contenente l'accertamento e la contestazione delle violazioni debba essere notificato al trasgressore entro 120 giorni dal giorno in cui il fatto è commesso.
  Il comma 4 dispone che i proventi di tali sanzioni amministrative pecuniarie siano impiegati prioritariamente per il ripristino dei beni.
  Il comma 5 prevede che entro 30 giorni dalla notifica del verbale di accertamento, il trasgressore sia ammesso al pagamento della sanzione in misura ridotta, salvo che il destinatario del provvedimento sanzionatorio si sia già avvalso, nei cinque anni precedenti, della stessa facoltà.
  Ai sensi del comma 6 per tutto quanto non espressamente indicato è applicabile la legge 24 novembre 1981, n. 689.
  Il comma 7 dispone che nel caso in cui per lo stesso fatto è stata applicata, a carico del reo o dell'autore della violazione, la sanzione amministrativa pecuniaria indicata dai commi 1 e 2 ovvero una sanzione penale: l'autorità giudiziaria e l'autorità amministrativa tengono conto, al momento dell'irrogazione delle sanzioni di propria competenza, delle misure punitive già irrogate; l'esazione della pena pecuniaria ovvero della sanzione pecuniaria amministrativa è limitata alla parte eccedente quella riscossa, rispettivamente, dall'autorità amministrativa ovvero da quella giudiziaria.
  Il comma 8 reca infine la clausola di invarianza finanziaria.
  L'articolo 2 interviene sulla attuale disciplina penale che configura la fattispecie di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (articolo 518-duodecies del codice penale).
  Il testo vigente punisce la condotta di chi rende il bene non fruibile. La novella in esame specifica che tale condotta è limitata all'ipotesi in cui la fruibilità sia prevista (analogamente a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, del disegno di legge in discussione).
  Al riguardo, anche la proposta di legge del collega Bagnai (C. 789), modifica il medesimo articolo l'articolo 518-duodecies introducendo una specifica sanzione per il caso in cui il danno riguardi teche, custodie o altre strutture adibite all'esposizione, protezione e conservazione di beni culturali esposti in musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi.
  L'articolo 3 interviene sull'apparato sanzionatorio previsto dal terzo comma dell'articolo 635 del codice penale, con riguardo al reato di danneggiamento in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico). In aggiunta alla già prevista pena della reclusione da uno a cinque anni si introduce anche la pena pecuniaria della multa fino a 10 mila euro.
  L'articolo 4 novella l'articolo 639 del codice penale che punisce il deturpamento o l'imbrattamento di cose altrui.
  In particolare, la lettera a) triplica l'importo attuale della multa comminabile, a querela della persona offesa, a chiunque, fuori dai casi preveduti dall'articolo 635, deturpa o imbratta cose mobili o immobili altrui (da 103 euro a 309 euro).
  La lettera b) introduce una specifica sanzione – reclusione da 1 a 6 mesi o multa da 300 a 1.000 euro – per coloro che deturpano o imbrattano teche, custodie e altre strutture adibite alla esposizione, protezione e conservazione di beni culturali esposti in musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente e istituto pubblico.
  La lettera c) introduce una fattispecie aggravata (sanzionata con pene raddoppiate) a carico di chi, al di fuori dei casi previsti dall'articolo 635, deturpa o imbratta cose mobili o immobili altrui in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico.Pag. 19
  Conclusivamente, si segnala che la proposta di legge Bagnai C. 789 modifica anche il comma 2 dell'articolo 381 del codice di procedura penale al fine di inserire il delitto di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici di cui all'articolo 518-duodecies del codice penale fra quelli per cui è previsto l'arresto facoltativo in flagranza.

  Ciro MASCHIO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.55.