XVIII Legislatura

Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori

Resoconto stenografico



Seduta n. 29 di Martedì 5 aprile 2022

INDICE

Sulla pubblicità dei lavori:
Cavandoli Laura , Presidente ... 3 

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti dell'UNCM (Unione nazionale camere minorili italiane).
Cavandoli Laura , Presidente ... 3 
Cesaro Grazia Ofelia , presidente dell'Unione nazionale camere minorili italiane ... 3 
Cavandoli Laura , Presidente ... 9 
Cesaro Grazia Ofelia , presidente dell'Unione nazionale camere minorili italiane ... 9 
Cavandoli Laura , Presidente ... 10 
Bellucci Maria Teresa (FDI)  ... 10 
Cavandoli Laura , Presidente ... 10

Testo del resoconto stenografico

PRESIDENZA DELLA PRESIDENTE
LAURA CAVANDOLI

  La seduta comincia alle 13.30.

Sulla pubblicità dei lavori.

  PRESIDENTE. Avverto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la web-tv della Camera dei deputati.

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti dell'UNCM (Unione nazionale camere minorili italiane).

  PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'audizione dell'avvocato Grazia Ofelia Cesaro, che ringraziamo per la sua presenza e disponibilità. L'avvocato Cesaro è presidente dell'UNCM (Unione nazionale camere minorili italiane), associazione rappresentativa degli avvocati minorili italiani associate alle varie sezioni territoriali sul territorio nazionale.
  L'audizione odierna prosegue l'approfondimento del quadro normativo che emerge dalla recente riforma del processo civile, la legge n. 206 del 2021, e dovrebbe aiutare la Commissione a valutare se e in quale misura le previsioni della riforma contribuiscono a rimuovere i problemi che sono alla base dell'inchiesta parlamentare.
  Ricordo a tale proposito che nel sistema che presiede alla tutela dei minori fuori famiglia sono emerse numerose problematiche che riguardano il settore dei servizi sociali territoriali, ma anche problematiche che attengono alle scelte compiute dai tribunali nei vari procedimenti. Queste ultime sembrano presentare ricorrenti criticità sotto diversi profili: l'utilizzo talora infondato delle previsioni di cui all'articolo 403 del codice civile, la dipendenza dalle valutazioni dei servizi sociali, talora riprese di peso nei provvedimenti, e una generale opacità delle figure dei giudici onorari.
  In diverse audizioni di esperti che abbiamo già svolto è emerso un generale apprezzamento della riforma e in particolare si sottolinea come la riforma rende i procedimenti più garantisti e trasparenti, superando una creatività incontrollata che non è forse estranea alle numerose condanne subite dall'Italia ad opera della CEDU (Corte europea sui diritti dell'uomo).
  Su questi elementi la posizione dell'avvocato Cesaro delle camere minorili mi sembra sia più sfumata e non lesina critiche, avendo letto un intervento su Questione Giustizia che è online. Chiediamo alla presidente dell'Unione camere minorili un parere, magari facendo anche riferimento alla parte relativa al curatore speciale, proprio perché l'Unione delle camere minorili nel 2019 aveva prodotto delle linee guida che erano già state rese pubbliche. Lascio ora la parola all'avvocato Cesaro, riservandomi anche a nome dei commissari di porre eventuali altre domande al termine dell'esposizione.
  Faccio presente ai commissari che l'audizione terminerà alle 14.15 al massimo e sarà poi possibile presentare delle domande che avranno una risposta scritta. A lei la parola, avvocato Cesaro.

  GRAZIA OFELIA CESARO, presidente dell'Unione nazionale camere minorili italiane. Grazie, presidente. Ringrazio tutti i commissari per la convocazione da parte di una Commissione che sta svolgendo un ruolo importante per il benessere dei bambini e dei ragazzi.Pag. 4
  Rappresento nella mia qualità di presidente dell'Unione nazionale camere minorili 34 camere su tutto il territorio nazionale. La particolarità della nostra associazione è che al nostro interno abbiamo cinque gruppi scientifici multidisciplinari che rivestono i settori del civile, del penale, dell'internazionale, ma anche del psicosociale e le nuove discipline delle neuroscienze e dell'intelligenza artificiale. Siamo circa mille avvocati esperti nel diritto di famiglia, ma da sempre siamo coinvolti anche nella difesa dei minori all'interno di tutti i procedimenti che li riguardano.
  Per farvi capire come lavoriamo, quest'anno abbiamo festeggiato il nostro ventennale e per festeggiarlo siamo entrati in tre istituti penitenziari con le telecamere e con l'autorizzazione del DGM (Dipartimento di giustizia minorile) e abbiamo intervistato direttamente i ragazzi che erano all'interno degli istituti penitenziari per sapere qual era la loro visione del loro percorso carcerario, qual era il loro rapporto con gli operatori, poiché abbiamo intervistato anche gli operatori, ma abbiamo anche chiesto come si trovavano con gli avvocati, mettendo quindi in discussione anche il nostro ruolo. Il docufilm e si chiama «Dentro il domani» e ha avuto il patrocinio del Ministero della giustizia, ma anche dell'Autorità garante e naturalmente è a vostra disposizione, proprio perché per noi è importantissimo sottoporre continuamente ad attenta valutazione tutta quella che è l'opera di intervento e di tutela, anche partendo dalla voce dei diretti interessati.
  Come lei ha già detto – la ringrazio per il riferimento –, anche per mettere a disposizione la nostra esperienza come curatori speciali, abbiamo elaborato delle linee guida per i curatori speciali già nel 2009. Infatti, la prima stesura è del 2009 e abbiamo previsto degli aggiornamenti nel 2012 e nel 2019. Ogni volta le nostre linee vengono approvate dall'assemblea nazionale, coinvolgendo tantissimi curatori, e siamo in fase di approvazione come le ultime linee guida in linea con la riforma introdotta dalla legge n. 206 sul curatore 2021. È evidente che per noi questa è un'attività di grandissima formazione ma anche di monitoraggio.
  La nostra associazione fa parte del network delle associazioni che si occupano di monitorare l'applicazione della Convenzione sull'infanzia, il cosiddetto «Network della CRC (Convention on the rights of the child)» che coinvolge circa 100 associazioni. Della delegazione del 2018 facevo parte anche io, come unico avvocato, come children rights defenders davanti al Comitato ONU (Organizzazione Nazioni Unite) sulla protezione dell'infanzia lo stato dell'applicazione dei diritti dell'infanzia nel nostro Paese.
  Tutto questo per dirvi che per noi è assolutamente importante considerare anche le raccomandazioni che questo rapporto ha sempre svolto per quanto riguarda la tutela dell'infanzia che noi consideriamo come una posizione di critica anche attiva rispetto a posizioni che possono essere magari maggioritarie.
  I dati che sono stati raccolti dalla CRC sono i dati relativi ai minori fuori famiglia che, come voi sapete, perché ho visto essere stati oggetto di già numerose comunicazioni da parte anche di altre associazioni, danno degli elementi relativi sia agli affidi fuori famiglia con l'1,4 per mille e sia il collocamento in comunità con il 2,8 per mille che sono assolutamente molto minori, poiché in Francia e in Spagna abbiamo il 10 per mille dei collocamenti in comunità. Relativamente al sistema del collocamento dei minori fuori famiglia, per quanto riguarda il sistema Italia di protezione dell'infanzia a nostro avviso il dato macro non preoccupa, così come invece viene evidenziato da alcune parti.
  Per noi come Unione nazionale camere minorili non vi è un indiscriminato utilizzo degli allontanamenti dei minori dalle proprie famiglie. Partendo da casi isolati che certamente devono essere accertati nelle opportune sedi giudiziarie, non possiamo ragionare in termini di sistema o fenomeno, perché ciò ha creato un vero clima di sfiducia e sospetto dell'intero sistema di protezione dei minori in Italia, indebolendo e non rafforzando il sistema di tutela dell'infanzia.Pag. 5
  Arrivo a quella che sarà anche la mia conclusione. Il compito di questa Commissione è importantissimo per non creare un effetto paradosso o una eterogenesi dei fini, poiché una Commissione che è stata creata per rafforzare il sistema di protezione questo deve fare e deve anche comprendere che alcuni allarmismi e alcune generalizzazioni possono creare un sistema di minor protezione e minore intervento.
  Abbiamo rilevato come, ad esempio, – credo che se ne sia già parlato – vi sia un numero minore di famiglie che hanno dato la disponibilità all'affido, perché si sentono meno motivate. La figura degli affidatari ha un ruolo sociale e un ruolo di aiuto alle famiglie. Allo stesso modo, nella mia città e nella mia regione Lombardia mi dicono che i concorsi per educatori delle comunità stanno andando anche a vuoti, perché oramai è molto difficile trovare educatori che lavoravano nelle comunità. Io vi prego davvero di tenere anche in considerazione questi effetti di comunicazioni che possono non essere adeguate.
  Tuttavia, rispondendo alle vostre sollecitazioni, come avvocati di famiglia e minorili siamo da sempre attenti a quelli che devono essere gli interventi normativi essenziali e naturalmente li abbiamo sempre sollecitati. Per noi vi sono sicuramente delle misure che invece devono essere assolutamente attuate per implementare il nostro sistema di giustizia e di protezione dei minori in Italia. Stiamo parlando di circa dieci milioni di bambini, di cui circa 1,3 milioni – questo è un dato altrettanto importante – sono in una situazione di povertà assoluta. È un sistema sicuramente importante e complesso su cui deve essere posta l'attenzione.
  Per agevolare tutti, abbiamo predisposto un documento che vi faremo pervenire, ma abbiamo anche sintetizzato in otto punti quelle che da sempre sono le nostre richieste, indicando ove gli interventi riformatori recenti sono da considerarsi satisfattivi o meno dove invece c'è bisogno assolutamente di una nuova implementazione.
  Il primo punto è che nessuna riforma in questa materia può essere fatta a costo zero e soprattutto dimenticando che la prima forma di intervento deve essere fatta con investimenti che vanno prima del giudizio, quindi nel welfare e con l'introduzione di forme di sostegno sia alle famiglie di origine che alle famiglie affidatarie.
  Per quanto riguarda l'allocazione dei fondi destinati al welfare, negli ultimi decenni si è vista una distrazione di fondi che avrebbero dovuto essere assegnati all'assistenza da parte dei comuni. Con riferimento all'approntamento sul territorio nazionale dei servizi di assistenza e di prevenzione al disagio delle famiglie dei minori coinvolti, se voi guardate l'ultimo rapporto della CRC, che ha suddiviso per regioni le forme di intervento, c'è una grandissima disuguaglianza di queste forme di intervento. Possiamo vedere che se nella «ricca» mia regione, la Lombardia, abbiamo un numero di assistenti sociali che è pari al 20 per cento sul totale nazionale, in Calabria, dove noi vediamo situazioni di altissima complessità che devono essere monitorate, noi abbiamo un numero di assistenti sociali che è pari allo 0,62. Quindi vi sono forme di intervento che sono assolutamente differenziate e che offrono sia i bambini che alle famiglie possibilità di intervento completamente difformi.
  Se noi non ragioniamo considerando, ad esempio, che l'articolo 79-bis della legge sull'adozione prevede che il giudice minorile debba segnalare i servizi d'intervento in situazioni di particolare indigenza e che i servizi devono intervenire, questa norma, che ha una finalità perfetta di un intervento prima del giudizio, non può essere applicata se non vi sono dei servizi con degli strumenti e degli approntamenti anche economici pronti a recepirla.
  Da sempre noi abbiamo richiesto anche davanti al garante – si può trovare in tutti i documenti – la giurisdizionalizzazione del procedimento di cui all'articolo 403, su cui non mi soffermo, perché su questo la legge delega n. 206 del 2021 è intervenuta correttamente, come abbiamo richiesto noi e tutti gli operatori del diritto. È importante che ci sia una giurisdizionalizzazione, così come è importante che ci siano le possibilità di reclamo.Pag. 6
  È altresì importante che – su questo avevamo sollevato delle perplessità –, nel caso in cui delle inefficienze dei servizi non permettano di rispettare i tempi e nel caso in cui ci sia una decadenza della misura di protezione del minore, il tribunale possa comunque intervenire qualora lo ritenga necessario, perché stiamo parlando di una misura a protezione di un minore e non di una misura cautelare penale che hanno finalità completamente diverse.
  Quanto al diritto del minore a crescere nella propria famiglia e con riguardo alle valutazioni in ordine alla legislazione vigente di cui alla lettera h della legge n. 107 del 2020, alla luce della nostra ventennale esperienza, noi ci sentiamo di ribadire che le norme sostanziali sono comunque ancora oggi delle norme assolutamente adeguate che già prevedono che il sistema di allontanamento del minore dalla propria famiglia e il collocamento in comunità siano sicuramente da considerarsi come un'estrema ratio. Non credo di dover ricordare le nostre norme civili, la legge sulle adozioni o la corretta applicazione grazie a una ratifica all'interno del nostro sistema della Convenzione dell'infanzia che prevede agli articoli 9, 16 e 20 l'assoluta residualità dello strumento dell'allontanamento del minore dalla propria famiglia. Nel nostro ordinamento il principio che il minore debba crescere e che debbano essere utilizzati degli strumenti all'interno della famiglia a nostro avviso è sicuramente ius receptum.
  Vi è poi sicuramente il problema degli affidi sine die e i problemi che pongono i minori in una situazione di limbo e incertezza. Ribadiremo in più punti che secondo noi è sicuramente necessario continuare a lavorare anche in questi casi sul recupero delle competenze e delle risorse genitoriali, ma anche, in caso di mancato recupero, continuare a monitorare il progetto e avere chiaro che la necessità del minore per una sua evoluzione in una condizione di benessere è quella di crescere con riferimenti stabili che garantiscano a lui anche diritti.
  Se per quanto ci riguarda l'impianto normativo sostanziale è un impianto normativo che ha una tenuta con riferimento all'obiettivo di questa Commissione, abbiamo sicuramente avanzato in più sedi una richiesta di corretta procedimentalizzazione nei procedimenti minorili che, come sappiamo, è oggetto della legge delega n. 206 del 2021. L'introduzione di un rito strutturato sia nei procedimenti di famiglia sia in quelli minorili per garantire il massimo rispetto del contraddittorio e l'interlocuzione tra autorità giudiziaria, famiglia e altri operatori che si occupano di minori ha trovato sicuramente accoglienza, per quanto ci riguarda, poiché è una riforma assolutamente doverosa, a cui come UNCM lavoravamo anche con altre associazioni da più tempo.
  L'implementazione della figura del curatore speciale, come la presidente ha anticipato, da sempre per noi è stata una battaglia. Io sono avvocato e mi occupo di diritto di famiglia a livello nazionale e internazionale da trent'anni e da trent'anni ho iniziato anche ad avere incarichi come curatore dei minori, quindi so benissimo quanto la presenza di un rappresentante processuale del minore nelle situazioni di alta complessità possa avere una grandissima utilità. Per questo noi abbiamo sempre richiesto un'implementazione della figura del curatore, ma abbiamo sempre richiesto – questo è il punto di grande importanza – anche il fatto che il curatore debba avere un sistema di formazione, una formazione anche multidisciplinare e che questa formazione debba essere adeguata, che debba avere anche carattere continuativo e che ci sia anche la predisposizione di elenchi presso i consigli dell'Ordine degli avvocati, esattamente come accade per quanto riguarda il difensore d'ufficio dei minorenni davanti al tribunale per i minorenni.
  Sappiamo che la legge n. 206 ha correttamente implementato la figura del curatore speciale agli articoli 78 e 80, ha previsto dettagliatamente le ipotesi in cui debba essere nominata ai sensi di nullità e anche con delle clausole più ampie per la possibilità della nomina, offrendo al giudice un potere discrezionale sul punto, e ha dato al curatore anche dei poteri di carattere sostanziale.Pag. 7
  Sapete bene che la parte delle norme che entrerà in vigore direttamente il 22 giugno in qualche modo segue le indicazioni della giurisprudenza di legittimità, ma anche della nostra giurisprudenza di merito. Dico questo solo per rappresentarvi perché noi come curatori avevamo già dei provvedimenti che ci attribuivano poteri sostanziali e che ci attribuivano dei poteri in caso di elevata conflittualità delle parti che non dava la possibilità al giudice di rendersi conto del punto di vista del minore. Quindi la riforma ha correttamente interpretato questa necessità.
  Ci preoccupa – questo deve essere invece il focus nel momento in cui entrerà in vigore la riforma – il fatto che un curatore non può essere semplicemente un avvocato. Voi sapete che noi siamo nominati avvocati e che ci costituiamo un proprio ai sensi dell'articolo 86, ma abbiamo degli incarichi difficilissimi. Come sentinelle attente anche la tutela del sistema infanzia abbiamo assolutamente la necessità di avere una formazione e una preparazione ad hoc, perché secondo tutti i curatori che svolgono questo incarico questo è un ruolo davvero di grandissima importanza, ma anche di grandissima difficoltà.
  Passiamo all'istituzione del tribunale unico. L'istituzione del tribunale unico ci ha visto sicuramente favorevoli, nel senso che noi da sempre abbiamo pensato che il tribunale della famiglia debba essere un tribunale unico, che debba avere una sua specificità e che debba sempre avere dei componenti che siano assolutamente specializzati, perché è evidente che solo la specializzazione può dare la possibilità di un efficace intervento giudiziario.
  In riferimento all'articolo su Questione Giustizia, le perplessità che noi abbiamo mantenuto su questa riforma sono limitate al fatto che questa riforma ha fatto venir meno, per quanto riguarda i procedimenti minorili, le caratteristiche assolutamente importanti, che i procedimenti minorili avevano e hanno ancora oggi davanti al tribunale per i minorenni, della collegialità e della multidisciplinarità.
  Sapete che i procedimenti minorili, secondo quelli che sono i principi di delega, con l'approntamento del tribunale unico verranno trattati dalle sezioni circondariali e le sezioni circondariali dovranno decidere in composizione monocratica. Quindi sarà un giudice unico, sarà un giudice solo e sarà un giudice che potrà avere l'ausilio dell'ufficio del processo ove confluiranno i giudici onorari, ma questi giudici non potranno mai partecipare alla Camera di consiglio. Io so che questo è un punto estremamente sensibile anche per le altre nostre associazioni di categoria, con le quali noi continuiamo un confronto attivo.
  Perché noi siamo preoccupati di questo? Perché gli altri strumenti che potranno essere previsti, quando il giudice dovrà confrontarsi su allontanamenti e su situazioni di alta complessità, che non potranno che essere le relazioni dei servizi sociali o l'approntamento di consulenze tecniche. A quel punto forse avremmo un effetto opposto, poiché un giudice solo che non può confrontarsi anche con giudici che abbiano altre competenze si troverà poi a dover appiattirsi su quelle che sono le relazioni dei servizi e su quelli che sono gli esiti della consulenza. È questo quello che noi critichiamo, ovvero la costruzione di un sistema che troverà un giudice a essere solo nelle importantissime scelte che, invece, dovrà affrontare. A nostro avviso questo potrebbe davvero portare delle conseguenze importanti.
  L'altro aspetto che per noi è di grande rilievo è il monitoraggio periodico dei minori fuori famiglia. Come vi dicevo, noi guardiamo al problema a 360 gradi. Sono importanti norme corrette, sono importanti investimenti economici, ma è assolutamente importante anche un sistema di monitoraggio. Questo sistema di monitoraggio deve essere fatto con interventi attivi e anche con la predisposizione di banche dati, quindi deve esservi un approntamento informatico.
  Per farvi un esempio per capire quanto per noi sia importante, in questo momento i tribunali per i minorenni e i tribunali ordinari non hanno banche dati che rispetto ai loro procedimenti possano tra loro connettersi per sapere se un minore che è coinvolto in un procedimento ordinarioPag. 8 ha anche attualmente un procedimento pendente davanti al tribunale per i minorenni. Questo vuol dire una parcellizzazione, una completa scissione e divisione dei procedimenti di due autorità giudiziarie che non riescono a comunicare non solo perché vi sono delle norme sulla litispendenza che forse non sono molto chiare, ma anche perché non vi è la possibilità per le stesse cancellerie di sapere se lo stesso minore è coinvolto in procedimenti davanti a tribunali che si potrebbero occupare anche di interventi a tutela dello stesso minore.
  Questo per dirvi che secondo noi è davvero fondamentale che vi sia un'estensione a tutte le regioni del monitoraggio del sistema S.In.Ba (Sistema informativo sulla cura e protezione dei bambini e delle loro famiglie). È assolutamente necessario che ci sia l'istituzione di opportuni meccanismi di coordinamento tra le regioni per una raccolta omogenea dei dati sull'intero territorio nazionale al fine di avere il numero, la tipologia e le caratteristiche di tutti i minorenni fuori famiglia. Come sapete, è una richiesta che viene fatta da molti anni e riteniamo indispensabile che sia accolta.
  Per quanto riguarda il periodico monitoraggio sull'affidamento dei minori fuori famiglia, è secondo noi importante introdurre un sistema di monitoraggio periodico sull'affidamento di minori fuori famiglia sia durante la pendenza del procedimento che dopo la chiusura dello stesso, introducendo l'obbligo dei servizi sociali competenti di riferire periodicamente anche a fascicolo chiuso alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, ovvero presso l'istituendo tribunale unico, in modo che siano rese note le informazioni sull'andamento della collocazione e dell'affidamento eterofamiliare del minore. Tale monitoraggio deve consentire al pubblico ministero, se necessario, di esercitare l'azione ricorrendo all'autorità giudiziaria competente al fine di ottenere la revoca della collocazione eterofamiliare con rientro del minore in famiglia anche prima della scadenza dell'affidamento, come indicata dal decreto lo dispone.
  Si potrebbe, quindi, a nostro avviso rafforzare in tal senso il potere di controllo attribuito al pubblico ministero e già previsto dall'articolo 9 della legge n. 184, in particolare estendendone la portata sia quanto ai presupposti che con riferimento alle finalità. È importante che il pubblico ministero minorile possa essere investito del potere di controllo sulla qualità dei servizi della comunità al fine di assicurare lo stato di benessere dei minori. Si tratta di un intervento che potrebbe essere previsto a seguito di una integrazione dell'articolo 9 della legge sull'adozione. Questo proprio per dirvi come secondo noi è importante ragionare sempre in termini anche di verifiche, ma di verifiche che partono da una concreta conoscenza delle situazioni dei minori.
  In ultimo, sempre con questo sguardo a 360 gradi e proprio perché noi vogliamo essere molto attenti a tutto quello che succede nella vita dei minori appunto al di fuori delle famiglie, riteniamo che sia assolutamente importante, così come viene sottolineato anche dalle raccomandazioni dell'ultimo rapporto della CRC, che sono delle raccomandazioni che vengono fatte al Ministero del lavoro e delle politiche sociali alla Conferenza Stato-regioni, di attivarsi affinché le linee di indirizzo per l'accoglienza nei servizi residenziali dei bambini e dei ragazzi, approvate in data 14 dicembre 2017, siano applicate in tutte le regioni al fine di garantire dei processi e delle condizioni omogenee nel rispetto del principio di non discriminazione nonché un sistema di controllo più integrato e funzionale tra autorità giudiziaria ed enti locali come un potenziamento di risorse, esattamente come noi vi abbiamo illustrato.
  Noi riteniamo davvero che il vostro ruolo sia complesso, ma che sia importante. Vi invitiamo a considerare che un intervento legislativo, per essere efficace, deve essere in armonia con l'intero impianto normativo, ma deve anche avere delle basi solide nelle premesse di intervento basate su dati reali e deve mirare a realizzare procedimenti trasparenti, celeri e su misura. Per raggiungere questi interventi sono assolutamente necessarie le risorse sia umane, Pag. 9come vi dicevo, che tecnologiche, norme ad hoc corrette e coerenti, quindi un sistema di giustizia specializzato sia per quanto riguarda gli avvocati – mi riferisco anche agli avvocati che si occupano della materia di famiglia –, ancor di più per quanto riguarda i curatori, ma anche naturalmente per quanto riguarda i giudici, con una formazione multidisciplinare attenta alla realtà sociale e alla sempre maggiore diffusione di diverse culture.
  Questo è in sintesi il nostro modo di vedere la complessità di un fenomeno. Io credo davvero che non si possa dire oggi che il sistema di protezione dei bambini in Italia sia un sistema cattivo. Non possiamo ragionare in questi termini. Quando mi chiedono perché penso questo, io uso sempre il riferimento al sistema sanitario: sicuramente abbiamo avuto episodi all'interno del sistema sanitario che hanno portato ad avere delle responsabilità in capo a medici o infermieri per fatti anche gravi, ma questo non vuol dire che non vi è un rigore o che non vi è una tenuta di del nostro sistema sanitario e l'abbiamo visto anche con la recente pandemia. Metterlo in dubbio, mettere in crisi l'intero sistema, come vi dicevo, può avere degli effetti paradossi di indebolire il sistema e non di rafforzarlo e questo, purtroppo, come ha segnalato anche la stessa rete della CRC, rischia di andare contro quelli che sono gli interessi di protezione dell'infanzia e non a favorirli.
  Questo è un lavoro che deve essere fatto anche con una visione complessiva di fiducia che le persone devono avere nell'affidarsi anche ai servizi sociali, di fiducia che devono avere nell'affidarsi all'autorità giudiziaria, di fiducia che devono avere nell'affidarsi a un sistema di protezione infanzia.

  PRESIDENTE. Grazie, avvocato Cesaro. Nei pochi minuti che restano le farei una domanda che mi hanno segnalato, che riguarda proprio il curatore nella prospettiva evolutiva dal punto di vista legislativo, proprio perché lei ha detto in modo assolutamente corretto che occorre una formazione specifica e non solo giuridica. Io le chiedo proprio questo: nella normativa che verrà, quella dalla fine giugno in avanti, il curatore potrà anche essere l'avvocato; quindi come si può conciliare il compito sostanziale rispetto al ruolo di difesa processuale? Ritiene, invece, che debbano esserci due soggetti distinti che si occupino di quelli che sono gli aspetti non di rappresentanza processuale del minore?

  GRAZIA OFELIA CESARO, presidente dell'Unione nazionale camere minorili italiane. Guardi, presidente, la domanda è chiaramente una domanda importante. Forse è la domanda delle domande, nel senso che da sempre si discute rispetto a una duplicazione delle figure oppure a un'unificazione. Quello che io credo – e che è l'esperienza delle aule di giustizia – è che gli stessi giudici in realtà potevano già nominare, anche con le attuali norme, curatori che a loro volta si costituivano con dei difensori. Quando io ho iniziato trenta anni fa era stato nominato curatore un assistente sociale che poi aveva nominato me come suo avvocato, oppure in un altro caso era stato nominato curatore una persona della famiglia che poi aveva nominato me come avvocato.
  In realtà credo che siano state proprio le esperienze che si sono create all'interno delle autorità giudiziarie che hanno fatto preferire una unicità di figura. Attualmente, nonostante sia ancora possibile che le due figure siano diverse, la scelta dei giudici è di avere un unico referente e questo permette comunque di poter richiedere per entrambi, quindi per il ruolo del curatore, ma anche per quello del difensore, un'altissima formazione.
  Voi sapete che è entrata in vigore anche la nostra legge sulla specializzazione forense. A mio avviso, una volta che finalmente avremo dato avvio alla legge sulla specializzazione forense, sarà necessario che, ad esempio, il curatore avvocato sia già un avvocato specialista e che abbia poi effettuato dei corsi ad hoc. Quindi, oltre alla specializzazione, vi sono anche dei corsi ad hoc e quindi anche una formazione continua su questo ruolo. Non complicherei con le due figure, ma richiederei che il professionista abbia un'alta formazione.

Pag. 10

  PRESIDENTE. La ringrazio. Chiedo velocemente se c'è qualcuno dei commissari collegati che voglia fare una domanda. Nel frattempo faccio una considerazione su quello che ha detto, perché effettivamente lei ha sottolineato quelle che sono un po' le situazioni di vulnus che abbiamo già evidenziato. Il primo vulnus è quello della tardività nei registri, ovvero nel fare una data banca dati delle famiglie affidatarie e dei minori che vengono allontanati e collocati fuori famiglia, e ormai è da un trentennio che questo è stato evidenziato.
  Un altro vulnus è il problema dei controlli che anche lei ha sottolineato in un modo abbastanza chiaro, proprio perché anche su questo sappiamo che già adesso il pubblico ministero minorile può procedere ai controlli, ma di fatto non è nelle condizioni di farlo dal punto di vista anche della consistenza numerica.
  Lascio la parola all'onorevole Bellucci. Grazie.

  MARIA TERESA BELLUCCI. Grazie, presidente. Presenteremo delle eventuali domande scritte. Io intanto volevo ringraziare l'audita, la dottoressa Cesaro, perché ha fatto una relazione che in molti punti mi trova assolutamente convergere. Credo che non si possa fare, come diceva, nessuna riforma di invarianza finanziaria o senza destinare delle giuste economie e questo è indispensabile e imprescindibile per poter sostenere chi fa bene il proprio lavoro e poter permettere al contempo che quando le cose non vanno, ci sia un monitoraggio efficace, puntuale e tempestivo. Sono tanti gli operatori che lo fanno bene il proprio lavoro e che sostengono la tutela dei minori.
  Sono assolutamente d'accordo con molte parti della sua relazione. La brevità dei tempi mi impone ovviamente di chiudere qui il mio intervento. Speriamo di poter ottimizzare il contributo che lei ha dato. La ringrazio.

  PRESIDENTE. Benissimo, avvocato Cesaro. Noi la congediamo e la ringraziamo del suo intervento. Le chiedo se ci fa avere la relazione scritta così la acquisiamo agli atti della Commissione e le invieremo le eventuali domande per iscritto. Dichiaro conclusa l'audizione.

  La seduta termina alle 14.10.