CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 4 novembre 2020
464.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Comitato per la legislazione
COMUNICATO
Pag. 9

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS,
COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

  Mercoledì 4 novembre 2020. – Presidenza della Presidente Maura TOMASI.

  La seduta comincia alle 15.15.

Conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale.
C. 2727 Governo.
(Parere alla Commissione I).
(Esame e conclusione – Parere con condizione, osservazioni e raccomandazioni)

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Valentina CORNELI, relatrice, dopo aver illustrato sinteticamente i profili d'interesse per il Comitato del provvedimento, formula la seguente proposta di parere:

  «Il Comitato per la legislazione,

   esaminato il disegno di legge n. 2727 e rilevato che:

   sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

    il provvedimento, composto da 16 articoli, per un totale di 36 commi, appare riconducibile, sulla base del preambolo, a due finalità, la disciplina dell'immigrazione e dell'asilo e l'adozione di misure in materia di ordine pubblico in connessione con fenomeni quali il traffico di stupefacenti e i disordini in pubblici esercizi; andrebbe approfondita la riconducibilità a tale perimetro dell'articolo 13, che reca disposizioni in materia di Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale; Pag. 10 inoltre, il preambolo fa riferimento alla “straordinaria necessità ed urgenza di introdurre disposizioni in materia di diritto penale”, ambito di intervento che appare di difficile delimitazione e al quale infatti sono riconducibili gli articoli 8 e 9 che intervengono su un'ulteriore materia (le sanzioni in materia di comunicazioni illecite tra detenuti ed esterno);

    il provvedimento, deliberato dal Consiglio dei ministri il 5 ottobre 2020, è stato pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale” solo dopo sedici giorni, il 21 ottobre; come in precedenti analoghe occasioni, il Comitato invita ad approfondire le conseguenze di questo eccessivo intervallo di tempo tra deliberazione e pubblicazione in termini di certezza di diritto e di rispetto del requisito dell'immediata applicazione delle misure contenute nel decreto-legge, di cui all'articolo 15 della legge n. 400 del 1988;

    sempre per quanto attiene al requisito dell'immediata applicazione delle misure contenute nei decreti-legge, di cui all'articolo 15 della legge n. 400 del 1988, si segnala che 3 dei 36 commi necessitano di provvedimenti attuativi; si tratta in particolare di tre decreti ministeriali; in un comma è inoltre previsto il parere della Conferenza unificata;

   sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

    andrebbe approfondita la formulazione di alcune disposizioni; in particolare, la lettera c) del comma 1 dell'articolo 1 abroga l'articolo 11, comma 1-ter, del Testo unico in materia di immigrazione (decreto legislativo n. 286 del 1998), in materia di limitazione o divieto di transito di navi nel mare territoriale, introdotto dall'articolo 1 del decreto-legge n. 53 del 2019; il contenuto della disposizione è però riproposto, con significative modifiche, dal comma 2 dell'articolo 1; al riguardo, andrebbe valutata l'opportunità di mantenere la disposizione all'interno dell'articolo 11 del Testo unico in materia di immigrazione, che verte sul potenziamento e coordinamento dei controlli di frontiera; la disposizione specifica inoltre che la possibilità di limitazione alla navigazione e divieto di transito di navi non trova applicazione non in presenza di qualsiasi operazione di soccorso cui faccia seguito la richiesta alle autorità marittime italiane di un “luogo di sicurezza” per lo sbarco ma solo “nell'ipotesi di operazioni di soccorso immediatamente comunicate al centro di coordinamento competente per il soccorso marittimo e allo Stato di bandiera ed effettuate nel rispetto delle indicazioni della competente autorità per la ricerca e soccorso in mare, emesse in base agli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali in materia di diritto del mare nonché dello statuto dei rifugiati”; si valuti al riguardo l'opportunità di precisare, anche al fine di evitare contenziosi, le modalità di comunicazione immediata delle operazioni di soccorso e di formulazione delle relative indicazioni da parte della competente autorità; la lettera g) del comma 1 dell'articolo 1 sospende nell'articolo 27-ter, comma 9-bis del Testo unico sull'immigrazione il riferimento ai requisiti reddituali per il rilascio del permesso di studio per motivi di lavoro; tale riferimento rimane però nel successivo comma 9-ter; il comma 6 dell'articolo 4, nello stabilire che il nuovo termine per la conclusione dei procedimenti di riconoscimento della cittadinanza per matrimonio e per c.d. naturalizzazione si applica per le domande di cittadinanza presentate dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, fa erroneamente riferimento al comma 4 anziché al comma 5; l'articolo 11 modifica gli articoli 13 e 13-bis del decreto-legge n. 14 del 2017 per ampliare l'ambito di applicazione delle misure di prevenzione del divieto di accesso ai locali pubblici e ai locali di pubblico trattenimento in relazione a determinati reati; in particolare si prevede (comma 1, lettera a) che tali misure possano essere adottate dal questore anche nei “confronti delle persone che abbiano riportato una o più denunzie o condannate anche con sentenza non definitiva nel corso degli ultimi tre anni”; al tempo stesso nell'adozione della decisione il questore deve comunque “valutare gli elementi Pag. 11derivanti dai provvedimenti dell'Autorità giudiziaria e sulla base degli accertamenti di polizia”; al riguardo andrebbe quindi specificato se sia sufficiente, per l'attivazione della misura del divieto di accesso ai locali pubblici, una mera denuncia (e, in relazione a ciò, appare in ogni caso ultroneo il riferimento a più denunce) o se non siano invece necessari specifici ulteriori riscontri sulla pericolosità del denunciato, eventualmente individuando la tipologia di provvedimenti dell'autorità giudiziaria richiesti; la norma interviene inoltre (comma 1, lettera b) per ampliare l'ambito oggettivo di applicazione della misura, cioè i luoghi rispetto ai quali il questore può prevedere il divieto di accesso; infatti il questore “può disporre il divieto di accesso a pubblici esercizi o locali specificamente individuati in ragione dei luoghi in cui sono stati commessi i predetti reati ovvero delle persone con le quali l'interessato si associa, specificamente indicati”; al riguardo si valuti l'opportunità di specificare il concetto di “associazione”, posto che la norma non fa riferimento a reati associativi; si valuti inoltre l'opportunità di precisare se l'espressione “specificamente indicati” vada riferita ai pubblici esercizi e locali di pubblico trattenimento – e in tal caso la norma conterrebbe una ripetizione prevedendo il divieto di accesso a esercizi “specificamente individuati” e “specificamente indicati” – ovvero alle persone con le quali l'interessato si associa – e in tal caso il genere andrebbe però accordato (“specificamente indicate” e non “specificamente indicati”); l'opportunità di precisare la formulazione della norma va considerata anche con riferimento al principio enunciato, sia pure in relazione a una diversa misura di prevenzione, la sorveglianza speciale, dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nelle sentenza del 23 febbraio 2017 (De Tommaso c. Italia), principio in base al quale, per le misure di prevenzione, “la legge deve contenere disposizioni sufficientemente dettagliate sui tipi di comportamento che costituiscono un pericolo per la società, in modo da fornire una protezione contro le ingerenze arbitrarie e consentire all'individuo di regolare la propria condotta, e prevedere con un sufficiente grado di certezza l'applicazione di misure di prevenzione”;

   sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

    in base all'articolo 15 alcune delle disposizioni introdotte dal provvedimento in materia di rilascio di permesso di soggiorno di cui all'articolo 1 e di esame della domanda di protezione internazionale di cui all'articolo 2 si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del provvedimento; al riguardo, si valuti l'opportunità di approfondire gli effetti della disposizione anche considerando l'ipotesi di modifiche di quelle disposizioni introdotte in sede parlamentare; in questo modo si potrebbero creare, in un lasso di tempo ristretto tre diversi regimi per la medesima fattispecie: quello applicabile ai procedimenti conclusi prima dell'entrata in vigore del decreto; quello applicabile ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del decreto ma conclusi prima della conversione e quello applicabile ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione; si consideri anche il diverso regime che si determina all'interno delle modalità di esame delle domande di protezione internazionale pendenti per fattispecie non distanti come l'esame della domanda di asilo reiterata in fase di esecuzione di un provvedimento di allontanamento (le disposizioni introdotte dal decreto si applicano anche ai procedimenti pendenti) e la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato (per cui invece le disposizioni introdotte dal decreto non si applicano ai procedimenti pendenti);

    il provvedimento non risulta corredato né dall'analisi tecnico-normativa (ATN) né dall'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

Pag. 12

  formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, la seguente condizione:

   sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

    provveda la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, a sostituire, all'articolo 4, comma 6, le parole: “di cui al comma 4” con le seguenti: “di cui al comma 5”;

  il Comitato osserva altresì:

   sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

    valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire la formulazione dell'articolo 1, commi 1, lettere c) e g) e 2, e dell'articolo 11, comma 1, lettere a) e b);

   sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

    valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire l'articolo 15

  il Comitato raccomanda altresì:

   abbia cura il Governo, ai fini del rispetto dell'articolo 15 della legge n. 400 del 1988, di evitare un eccessivo intervallo di tempo tra la deliberazione di un decreto-legge in Consiglio dei ministri e la sua entrata in vigore, conseguente alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale; al riguardo potrebbe essere valutato un più coerente e sistematico utilizzo della possibilità di approvazione dei provvedimenti in prima deliberazione da parte del Consiglio dei ministri “salvo intese” cui dovrebbe far seguito una seconda e definitiva deliberazione.».

  Il Comitato approva la proposta di parere.

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS,
COMMA 6-
BIS, DEL REGOLAMENTO

  Mercoledì 4 novembre 2020. — Presidenza della Presidente Maura TOMASI.

  La seduta comincia alle 15.25.

Disposizioni in materia di conflitti di interessi.
C. 702 Fiano e abb.
(Parere alla Commissione I).
(Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazioni)

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Maura TOMASI, presidente, in sostituzione del relatore, dopo aver illustrato sinteticamente i profili d'interesse per il Comitato del provvedimento, formula la seguente proposta di parere:

  «Il Comitato per la legislazione,

   esaminato il testo unificato delle proposte di legge n. 702, n. 1461 e n. 1843 e rilevato che:

   sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

    si segnala l'opportunità di approfondire la formulazione di alcune disposizioni; in particolare, la lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 include nella definizione di titolari di cariche politiche “i Commissari straordinari del Governo, di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400”; al riguardo si ricorda che, come più volte deplorato dal Comitato, i commissari straordinari sono in molti casi nominati con procedure atipiche e diverse da quelle previste dal citato articolo 11 (cioè nomina con DPR previa deliberazione del Consiglio dei ministri; si pensi, tra gli esempi recenti, ai commissari per interventi infrastrutturali previsti dal decreto-legge n. 32 del 2019, cosiddetto “DL sbloccacantieri”); andrebbe pertanto chiarito se tutte le tipologie di Pag. 13commissari straordinari siano ricomprese nella definizione; il comma 2 dell'articolo 2 prevede l'applicazione delle disposizioni del provvedimento anche ai componenti delle “autorità indipendenti”; in proposito si segnala che non esiste allo stato nella normativa una definizione di “autorità indipendenti” tanto che il Consiglio di Stato ha rilevato nel parere n. 1081/2010 che “le autorità indipendenti danno vita a un mondo vario, che sfugge a ogni tentativo di definizione unitaria”; potrebbe pertanto risultare opportuno indicare espressamente le autorità alle quali si intende fare riferimento; tale indicazione dovrebbe risultare peraltro coerente con quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, che prevede l'equiparazione dei componenti di alcune autorità ai titolari di cariche di governo nazionali; il comma 11 dell'articolo 4 prevede che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni infligga all'impresa che ha sostenuto in modo privilegiato il titolare di cariche di governo “le sanzioni previste dalle disposizioni legislative richiamate al comma 9”; poiché il comma 9 richiama diverse disposizioni legislative (la legge n. 223 del 1990, la legge n. 249 del 1997, la legge n. 28 del 2000 e la legge n. 112 del 2004) appare opportuno dettagliare meglio a quale tipologia di sanzioni si faccia riferimento, peraltro si rileva che l'articolo 2, comma 1, lettera g) della legge n. 112 del 2004, richiamato dal comma 9, risulta abrogato e il suo contenuto risulta confluito nell'articolo 2, comma 1, del Testo unico dei media audiovisivi (decreto legislativo n. 177 del 2005); alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 6 andrebbe specificato se per “regime di monopolio” si intenda il regime di monopolio legale previsto dall'articolo 9 della legge n. 287 del 1990 (vale a dire la riserva per legge di un monopolio) ovvero il più ampio concetto di monopolio economico per il quale però andrebbe introdotta un'apposita definizione; alla successiva lettera c) che indica alcune tipologie di attività economiche incompatibili con cariche di governo nazionali, andrebbe meglio circoscritto il riferimento alle “opere pubbliche” e ad altra “attività di interesse nazionale”; la lettera b) del comma 10 dell'articolo 7 prevede che in caso di mancato rispetto degli obblighi di dichiarazione il titolare di cariche di governo nazionali decade di diritto da ogni ufficio, carica o attività pubblica di cui all'“articolo 5, commi 1 e 2”; al riguardo, poiché appare ragionevole ritenere che, alla luce della disciplina costituzionale in materia, non si intenda ipotizzare la decadenza dalle medesime cariche di governo nazionale, che pure sono richiamate nell'alinea del comma 1, dell'articolo 5, occorrerebbe fare piuttosto riferimento all'articolo 5, commi 1, lettere a) e b), e 2; rimane peraltro un margine di dubbio su come procedere per le tipologie di attività libero professionali di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 5 per le quali non appare applicabile l'istituto della decadenza; a tale proposito andrebbe in particolare chiarito se queste rientrino, insieme alle “attività di cui all'articolo 6” tra le “restanti cariche” e “funzioni” per le quali si prevede l'applicazione del mandato fiduciario in applicazione degli articoli 10 e 11; analoghe considerazioni valgono per la decadenza prevista in caso di mancato rispetto dell'obbligo di astensione di cui all'articolo 8, comma 5; in base all'articolo 7, comma 11, “la mancata presentazione delle dichiarazioni di cui al comma 6 è punita con la reclusione da due a cinque anni”; al riguardo si rileva che il comma 6 sembra fare riferimento alle sole dichiarazioni sulla situazione patrimoniale presentate all'Autorità dal coniuge, dai parenti entro il secondo grado del titolare della carica di governo e dalle persone con lui stabilmente conviventi non a scopo di lavoro domestico; sul punto appare opportuno chiarire in termini inequivoci che sia questa la volontà del Legislatore alla luce della disparità di trattamento che si determina rispetto alla mancata dichiarazione da parte del titolare di cariche di governo; in considerazione inoltre dell'entità significativa della sanzione penale prevista andrebbe valutata l'opportunità di circoscrivere meglio le circostanze della “mancata presentazione”; il comma 3 dell'articolo 8 dispone che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, esaminate le dichiarazioni patrimoniali presentate, individua e definisce i “settori Pag. 14 e ambiti in cui il titolare di una carica di governo nazionale, nell'esercizio delle funzioni pubbliche ad esso attribuite, può prendere decisioni, adottare atti o partecipare a deliberazioni che, pur destinati alla generalità o a intere categorie di soggetti, sono tali da produrre, nel patrimonio dello stesso o di uno dei soggetti di cui al comma 6, dell'articolo 7 [cioè coniugi, parenti entro il secondo grado, conviventi] un vantaggio economicamente rilevante e differenziato, ancorché non esclusivo, rispetto a quello della generalità dei destinatari del provvedimento”; al riguardo si rileva l'opportunità di circoscrivere meglio la fattispecie che potrebbe risultare eccessivamente indeterminata; il comma 12 dell'articolo 8 – così come i successivi commi 5 dell'articolo 9 e 5 dell'articolo 10 – stabiliscono la nullità degli atti adottati dal titolare della carica di governo in violazione di specifici obblighi recati dai medesimi articoli; al riguardo – pur tenendo conto della possibilità, pure prevista, di convalida successiva di tali atti da parte del Consiglio dei ministri – andrebbe approfondito come tale nullità possa essere configurata nei confronti di atti connessi al procedimento legislativo quali la deliberazione del Consiglio dei ministri di decreti-legge ovvero se, con riferimento all'obbligo di astensione di cui all'articolo 8, comma 12, si debba intendere – ma in questo caso si dovrebbe comunque procedere ad una formulazione più chiara – che gli atti legislativi siano comunque esclusi in forza dell'esclusione di cui al comma 11 degli atti di cui all'articolo 89 della Costituzione in materia di controfirma degli atti del Presidente della Repubblica, che al secondo comma prescrive infatti la controfirma del Presidente del Consiglio sugli atti legislativi; l'articolo 14, comma 1, lettera c), stabilisce l'ineleggibilità, a determinate condizioni di “direttori e i vicedirettori di testate giornalistiche nazionali”; in proposito si osserva che la definizione di “testate giornalistiche nazionali” è ricavabile da quanto stabilito, ai fini dell'accesso ai contributi pubblici, dall'articolo 5, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 70 del 2017; tale definizione non ricomprende i quotidiani on line come definitivi invece dall'articolo 1, comma 3-bis, della legge n. 62 del 2001; sul punto appare opportuno un approfondimento;

    con riferimento alle deleghe legislative conferite dall'articolo 16 e dall'articolo 19, si ricorda che il Comitato ha costantemente invitato ad evitare la sovrapposizione tra oggetti e principi di delega e che la giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 170 del 2007) ha censurato l'inserimento di principi e criteri direttivi che lascino al libero apprezzamento del legislatore delegato la scelta tra le diverse opzioni; alla luce di questi parametri meritano di essere approfonditi l'articolo 16, comma 2, lettere a) e b) che rimette in toto al legislatore delegato la definizione, per i titolari di cariche locali, dei compiti di vigilanza dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e l'individuazione delle situazioni di incompatibilità e l'articolo 19, comma 2, lettere a) e b), che rimette in toto al legislatore delegato la definizione dei poteri sanzionatori dell'Autorità nazionale anticorruzione in materia di conflitti d'interesse, senza individuare, ad esempio, parametri minimi e massimi dell'importo delle sanzioni; dal punto di vista della formulazione dei principi di delega si segnala altresì che non appare chiaro, all'articolo 16, comma 2, lettera c) se la decadenza della carica per i titolari di cariche locali operi nel senso che sia prevista, in analogia a quanto previsto per i titolari di cariche di governo nazionale, la decadenza dalle cariche incompatibili con quella locale ovvero si prospetti la decadenza dalla stessa carica locale; alla successiva lettera d), andrebbe chiarito l'utilizzo dell'espressione “tale legge” laddove la ratio sembra comunque quella di ribadire quanto già affermato dall'articolo 2, comma 1, lettera e) e cioè che la disciplina in materia di conflitti di interessi non si applica comunque nei comuni inferiori a 100.000 abitanti; inoltre, all'articolo 19, comma 2, lettere c) ed f) andrebbe precisato se, come appare ragionevole, con l'espressione “enti di diritto privato regolati o finanziati” si intende “enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni”; con riferimento alle procedure Pag. 15 di delega si segnala che il comma 3 dell'articolo 19 prevede una procedura di “doppio parere” parlamentare in base alla quale, in caso di mancato adeguamento ai pareri parlamentari, il Governo reinvia i testi alle Camere con le osservazioni e con eventuali modificazioni e le Commissioni parlamentari competenti possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni; al riguardo, si ricorda che il Comitato ha costantemente rilevato che oggetto del secondo parere deve comunque essere lo schema di decreto legislativo nel suo complesso;

   sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

    alcune disposizioni meritano di essere approfondite con riferimento al vigente sistema delle fonti; in particolare, il comma 3 dell'articolo 4 rimette a “specifiche linee guida emanate dal Garante per la protezione dei dati personali” le modalità di consultazione da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato delle banche dati del sistema informativo della fiscalità; al riguardo si ricorda che le “linee guida” costituiscono allo stato nell'ordinamento una fonte atipica, infatti il Consiglio di Stato, nel parere del 6 luglio del 2016 sulle linee guida dell'Autorità nazionale anticorruzione previste dal codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 50 del 2016) ha invitato ad indicare nelle medesime con chiarezza il precetto normativo; analoghe considerazioni valgono per le linee guida previste dal successivo comma 6; il successivo comma 4 prevede la definizione delle modalità con le quali è garantita la piena conoscenza degli atti istruttori ai soggetti interessati con un regolamento adottato con DPR, su proposta del Ministro dell'interno e del Ministro della pubblica amministrazione, previa deliberazione del Consiglio dei ministri e con parere delle competenti commissioni parlamentari; in proposito si rileva che si tratta di una tipologia di regolamento non riconducibile alle fattispecie previste dall'articolo 17 della legge n. 400 del 1988; la disposizione potrebbe essere quindi riformulata facendo riferimento ad una delle tipologie indicate dall'articolo, ad esempio richiamando l'articolo 17, comma 1 (che disciplina i regolamenti di esecuzione), fermo restando che in deroga espressa a tale disposizione si può comunque prevedere il parere parlamentare sullo schema di regolamento; vanno comunque corretti, dal punto di vista formale, all'ultimo periodo del comma 4 i refusi per cui si fa riferimento ai “testi e ai ‘decreti legislativi’ anziché allo ‘schema di regolamento’ e al ‘regolamento’”; il comma 7 dell'articolo 17 prevede che con DPCM, da emanare previo parere della Banca centrale europea, è disposta l'applicazione delle disposizioni della legge agli organi di vertice della Banca d'Italia e ai componenti dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni; al riguardo, si segnala che, come ripetutamente affermato dal Comitato, il DPCM rimane allo stato, nel nostro ordinamento un atto atipico al quale invece la disposizione sembra attribuire portata normativa; la formulazione della disposizione andrebbe inoltre valutata alla luce del complessivo sistema delle fonti, interno e dell'Unione europea (i trattati dell'Unione europea riconoscono infatti, come è noto, uno status particolare di autonomia della Banca d'Italia in quanto componente del Sistema europeo delle banche centrali); la disposizione sembra infatti prevedere non la definizione, con il concorso della Banca centrale europea, di specifiche modalità di prevenzione dei conflitti d'interesse nella Banca d'Italia o l'individuazione delle modalità di applicazione della disciplina prevista dal provvedimento, bensì l'applicazione tout court di tale disciplina; in tal senso, peraltro, già il precedente comma 1 equipara gli organi di vertice della Banca d'Italia ai titolari di cariche di governo nazionali;

  ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, Pag. 16 debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

   sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

   provveda la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa a:

    sostituire, all'articolo 2, comma 2, le parole “autorità indipendenti” con l'indicazione puntuale delle autorità alle quali si intende fare riferimento;

    sostituire, all'articolo 4, comma 4, ultimo periodo, le parole: “i testi” con le seguenti: “lo schema di regolamento” e le parole: “i decreti legislativi possono comunque essere adottati in via definitiva dal Governo” con le seguenti: “il regolamento può comunque essere deliberato in via definitiva dal Consiglio dei ministri”.;

    riformulare l'articolo 6, comma 1, lettere b) e c);

    riformulare l'articolo 7, comma 11;

    riformulare l'articolo 8, comma 3;

    riformulare il principio di delega di cui all'articolo 16, comma 2, lettera c);

    sopprimere, all'articolo 19, comma 3, quarto periodo, le parole: “sulle osservazioni del Governo”

  formula inoltre le seguenti osservazioni:

   sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

    valuti la Commissione di merito l'opportunità, per le ragioni esposte in premessa, di approfondire la formulazione dell'articolo 2, comma 1, lettera a); dell'articolo 4, commi 9 e 11; dell'articolo 7, comma 10, lettera b); dell'articolo 8, commi 5 e 12; dell'articolo 9, comma 5; dell'articolo 10, comma 5; dell'articolo 14, comma 1, lettera c); dell'articolo 16, comma 2, lettere a), b) e d) e dell'articolo 19, comma 2, lettere a), b), c) ed f);

   sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

    valuti la Commissione di merito l'opportunità, per le ragioni esposte in premessa, di approfondire l'articolo 4, commi 3, 4 e 6 e l'articolo 17, comma 7.».

  Il Comitato approva la proposta di parere.

  La seduta termina alle 15.45.