CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 29 ottobre 2019
263.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Comitato per la legislazione
COMUNICATO
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ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

  Martedì 29 ottobre 2019. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO.

  La seduta comincia alle 9.05.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, recante disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali.
C. 2203 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla Commissione XI).
(Esame e conclusione – Parere con osservazioni).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Devis DORI, relatore, dopo aver illustrato sinteticamente i contenuti del provvedimento, formula la seguente proposta di parere:
  «Il Comitato per la legislazione,
   esaminato il disegno di legge n. 2203 e rilevato che:
  sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:
   il decreto-legge, originariamente composto da 16 articoli, risulta incrementato, a seguito dell'esame al Senato, a 28 articoli complessivi; in termini di commi si è passati dai 25 commi iniziali a 63 commi complessivi; il provvedimento appare riconducibile, sulla base del preambolo, a due distinte finalità: a) assicurare protezione economica e normativa ad alcune categorie di lavoratori particolarmente deboli, quali i lavoratori impiegati nelle attività di consegna di beni per conto altrui, i lavoratori precari, i lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità e i lavoratori con disabilità, nonché consentire la piena attuazione delle procedure connesse al riconoscimento del reddito di cittadinanza (Capo I); b) fronteggiare rilevanti crisi industriali in corso in diverse aree del Paese al fine di garantire i livelli occupazionali e il sostegno al reddito dei lavoratori (Capo II); destano comunque perplessità, sotto il profilo della riconducibilità alle finalità del provvedimento e al contenuto del testo originario, alcune norme inserite nel corso dell'iter: si tratta in particolare delle disposizioni di cui all'articolo 14-bis, recante modifiche ed integrazioni alla disciplina relativa alla cessazione della qualifica di rifiuto;
   il provvedimento, deliberato dal Consiglio dei ministri nella riunione del 6 agosto 2019, è stato pubblicato in “Gazzetta Pag. 4Ufficiale” a distanza di 29 giorni, il 4 settembre 2019; tale anomalo intervallo temporale va comunque valutato, nella specifica circostanza, anche alla luce delle vicende concernenti la crisi di governo insorta nell'agosto 2019;
   per quel che concerne il rispetto del requisito dell'immediata applicabilità delle norme contenute nei decreti-legge, di cui all'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, si segnala che 7 commi rinviano a provvedimenti successivi: è prevista l'adozione di 6 decreti ministeriali e di una determinazione del presidente dell'INPS; l'efficacia di un articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea; inoltre, l'articolo 47-quater e l'articolo 47-septies del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, introdotti dal provvedimento, si applicano decorsi, rispettivamente, dodici mesi e novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge;
   merita anche rilevare che una disposizione contenuta nel provvedimento, soppressa nel corso dell'esame al Senato, interviene in una materia caratterizzata da una considerevole stratificazione legislativa: si tratta dell'articolo 14 che interviene sulla disciplina, concernente l'attuazione del c.d. piano ambientale e l'esonero da responsabilità applicabile ad ILVA s.p.a., contenuta nel comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 1 del 2015, come modificato, oltre che dal provvedimento in titolo, dai decreti-legge nn. 98/2016, 244/2016 e 34/2019;
  sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:
   l'articolo 12, comma 1-bis, nel prevedere che la struttura per le crisi d'impresa istituita presso il Ministero dello sviluppo economico dall'articolo 1, comma 852, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007) “opera in collaborazione con le competenti Commissioni parlamentari”, reca una formulazione che non definisce con sufficiente precisione l'ambito della collaborazione istituzionale che la disposizione mira ad instaurare;
  sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:
   una disposizione prevede una modifica testuale di una fonte secondaria (si tratta dell'articolo 11, comma 2-bis, che aggiunge una voce all'elenco delle attività stagionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1525 del 1963), in contrasto con il paragrafo 3, lettera e) della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi che impone di non ricorrere all'atto legislativo per apportare modifiche frammentarie ad atti non aventi forza di legge;
   l'analisi tecnico-normativa e l'analisi di impatto della regolamentazione relative al decreto-legge sono state trasmesse dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in data 15 ottobre 2019 e si intendono inserite nell'atto Senato n. 1476;
   formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, le seguenti osservazioni:

  sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:
   si valuti, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire la formulazione dell'articolo 12, comma 1-bis;
  sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:
   si valuti l'opportunità di modificare il comma 2-bis dell'articolo 11 nel senso di autorizzare il Governo alla modifica del decreto del Presidente della Repubblica citato nella disposizione, al fine di evitare l'intervento diretto su fonti secondarie con un atto di rango legislativo».

  Il Comitato approva la proposta di parere.

  La seduta termina alle 9.15.