CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 16 marzo 2017
785.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-10375 Luigi Gallo: Sul patto per lo sviluppo per la Città metropolitana di Napoli.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con l'atto di sindacato ispettivo in oggetto l'Onorevole interrogante richiede elementi informativi in ordine al «Patto per lo sviluppo per la Città metropolitana di Napoli».
  Si ricorda che il Patto per la Città Metropolitana di Napoli è stato sottoscritto tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Sindaco della Città Metropolitana il 26 ottobre 2016, individuando le linee di fondo e gli interventi prioritari finalizzati alla mobilità sostenibile, alla rigenerazione urbana del centro della Città metropolitana, alla riqualificazione e adeguamento degli edifici pubblici e scolastici, alla valorizzazione dei beni culturali e ambientali, nonché alla realizzazione di interventi per la tutela ambientale del territorio.
  Per quanto concerne il Comitato di indirizzo, si segnala che il Comitato stesso si è insediato il 13 gennaio 2017, avviando così la fase operativa.
  Per quanto attiene, invece, alla segnalata concentrazione delle risorse finanziarie del Patto nell'area del Comune di Napoli, si fa presente che, secondo quanto rappresentato dalla stessa Città di Napoli, gli interventi di «Riqualificazione Napoli Est» e quelli relativi al «Completamento delle linee metropolitane» fanno parte di un insieme di interventi a favore dei pendolari provenienti dai Comuni della cintura.
  Si evidenzia, inoltre, che le risorse allocate per la realizzazione degli interventi inclusi nel Patto riguardano circa il 60 per cento delle opere infrastrutturali finalizzate al miglioramento della mobilità in area metropolitana. Al riguardo, va precisato che la scelta di focalizzare il Patto su alcuni interventi strategici rientra nell'ottica di un'azione di coordinamento con gli interventi contenuti, più in generale, nel Patto per lo sviluppo della Regione Campania, nel quale sono di fatto ricompresi importanti interventi che riguardano il complesso del territorio metropolitano di Napoli.
  Peraltro, si ricorda che gli «Interventi di riqualificazione degli edifici pubblici» devono intendersi estesi alla Città Metropolitana, parimenti all'azione di «Rafforzamento della PA».
  A questo si aggiunga che il Patto si inserisce in un contesto più ampio di programmazione, nel cui ambito altre risorse sono già state destinate, ed altre ancora sono in via di destinazione, in favore della Città metropolitana (come quelle del PON Metro e del Piano di azione e coesione complementare al PON Metro).

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ALLEGATO 2

5-10650 Menorello: Sulle modalità di ripartizione del Fondo di solidarietà comunale.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame, l'Onorevole interrogante chiede se il Governo intenda considerare le ragioni esposte nel ricorso n. 15696 del comune di Padova avverso il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 settembre 2015 di riparto del fondo di solidarietà comunale (FSC) 2015.
  In particolare, si chiede di «porre riparo a clamorose situazioni di ingiustizia nella ripartizione del fondo a danno dei comuni che hanno aggiornato i propri valori catastali, nonché a danno dei proprietari dei capannoni».
  Nel citato ricorso il predetto comune lamenta che il riparto del FSC 2015 penalizza i comuni virtuosi che, come Padova, hanno provveduto all'aggiornamento delle rendite catastali al fine di allinearle ai valori di mercato.
  Ciò influenzerebbe la stima della capacità fiscale dei comuni delle regioni a statuto ordinario e, conseguentemente, produrrebbe un effetto distorsivo sul riparto della quota del fondo (il 20 per cento nel 2015) effettuato in base alla differenza tra fabbisogni standard e capacità fiscali.
  Al riguardo si richiamano le disposizioni vigenti al momento dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 settembre 2015, contenute nel comma 380 e seguenti dell'articolo 1 della legge n. 228 del 2012.
  In particolare, ivi si stabilisce l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, del FSC alimentato con una quota dell'imposta municipale propria (IMU), di spettanza dei comuni, di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, definita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, previo accordo da sancire presso la Conferenza Stato-Città e autonomie locali.
  Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri deve essere emanato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento per gli anni 2015 e successivi e con lo stesso sono stabiliti i criteri di formazione e di riparto del FSC, tenendo anche conto, per i singoli comuni di quanto previsto dai numeri 1), 4), 5) e 6) della lettera d) del comma 380.
  È prevista l'applicazione, con riferimento ai comuni delle regioni a statuto ordinario, di un criterio perequativo secondo il quale il 20 per cento dell'importo attribuito a titolo di FSC è accantonato per essere redistribuito tra i comuni sulla base della differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard approvati dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale.
  L'ammontare complessivo della capacità fiscale dei comuni delle regioni a statuto ordinario è determinato in misura pari all'ammontare complessivo delle risorse nette spettanti ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione Siciliana e della Regione Sardegna a titolo di IMU e di TASI, ad aliquota standard, nonché a titolo di FSC netto per l'anno 2015 ed è pari al 45,8 per cento dell'ammontare complessivo della capacità fiscale.
  È pregiudiziale all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il raggiungimento dell'accordo da sancire presso la Conferenza Stato-Città e Pag. 166autonomie locali e che solo nel caso in cui detto accordo non sia stato raggiunto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri può essere comunque relativo al FSC.
  Vale la pena di accennare alla circostanza che quest'ultima disposizione si pone in linea con quanto affermato da ultimo dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 129 del 2016 in cui ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 16, comma 6, del decreto-legge n. 95 del 2012 «nella parte in cui non prevede, nel procedimento di determinazione delle riduzioni del Fondo sperimentale di riequilibrio da applicare a ciascun Comune nell'anno 2013, alcuna forma di coinvolgimento degli enti interessati, né l'indicazione di un termine per l'adozione del decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'interno».
  A questo proposito, si deve precisare che i criteri di ripartizione del FSC 2015 risultano frutto dell'Accordo sancito nella seduta della Conferenza Stato-città e autonomie locali del 31 marzo 2015, in cui l'ANCI ha ribadito, ad esempio, l'esigenza di un'applicazione ancor più graduale e prudente della capacità fiscale e dei fabbisogni standard, anche con l'inserimento di specifica clausola di salvaguardia.
  Tale esigenza è stata poi di fatto attuata con la norma soprarichiamata, che ha inserito un target perequativo pari al 45,8 per cento dell'ammontare complessivo della capacità fiscale proprio al fine di attenuare gli effetti del meccanismo perequativo.
  Nel caso di specie, quindi, le situazioni rappresentate dall'interrogante ben potevano e, per le distribuzioni del FSC per le annualità successive, possono ancora, essere proposte nella sede istituzionale della Conferenza Stato-città e autonomie locali dedicata proprio al confronto dei diversi interessi in gioco e alla composizione di eventuali contrasti.
  Per cui il Comune avrebbe potuto validamente rappresentare, attraverso l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) che partecipa alla Conferenza Stato-città e autonomie locali, le criticità riportate nell'interrogazione, al fine di far emergere l'esigenza di un intervento in sede di ripartizione delle somme nel FSC diretto ad introdurre eventuali correttivi nell'ipotesi questi ultimi fossero stati ritenuti idonei dalla Conferenza stessa a raggiungere gli scopi voluti.
  Nel richiamare le scelte operate nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 marzo 2015, che rappresenta il primo provvedimento emanato in ordine alle capacità fiscali, si precisa che il gettito ad aliquota di base dei tributi comunali immobiliari – IMU e TASI – è stato effettuato considerando necessariamente la base imponibile legale prevista dalla normativa in vigore, costituita dalle rendite catastali (vigenti) degli immobili, rivalutate del 5 per cento e moltiplicate per il coefficiente di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011.
  Del resto si evidenzia che una diversa valutazione del gettito standard IMU e TASI basata, ad esempio, su valori di mercato degli immobili e non sull'effettiva e vigente base imponibile, potrebbe ritenersi arbitraria poiché il gettito stimato per la capacità fiscale non rappresenterebbe un gettito concretamente ottenibile dal comune.
  Si fa altresì presente che i criteri metodologici seguiti sono stati condivisi in sede tecnica con l'ANCI; condivisione che ha portato all'intesa ai sensi dell'articolo 43, comma 5-quater, del decreto-legge n. 133 del 2014 nella seduta del 16 dicembre 2014 della Conferenza Stato città e autonomie locali.
  Inoltre, le Commissioni parlamentari competenti in materia, che hanno espresso il parere di competenza in merito al decreto di approvazione della capacità fiscale, non hanno formulato alcuna osservazione al riguardo.
  In attesa dell'esito definitivo del contenzioso promosso dal comune di Padova, non si ravvisano pertanto situazioni di ingiustizia a danno del predetto comune.
  Per quanto riguarda, invece, le paventate situazioni sfavorevoli ai proprietari di capannoni, si rileva che la riserva erariale del gettito IMU dei soli immobili classificati Pag. 167nel gruppo catastale D, di cui all'articolo 1, comma 380, lettera f), della legge n. 228 del 2012, non attiene alla materia del riparto del FSC.
  Ad ogni buon conto, non si ravvisa alcuna ingiustizia a danno dei proprietari di tali immobili, come indicato nell'interrogazione in oggetto, atteso che, anziché versare interamente al comune, gli stessi devono ripartire l'importo IMU dovuto tra Stato (per la sola quota del gettito ad aliquota di base) e comune (per l'eventuale maggiorazione deliberata).
  In ordine alla violazione del termine stabilito per l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di riparto del Fondo si fa presente che, al fine di garantire la necessaria attività programmatoria dei comuni, in coerenza con il principio della certezza delle risorse disponibili, è stato previsto il rinvio dei termini per la deliberazione dei bilanci di previsione per l'anno 2015 al 30 luglio 2015.
  Inoltre il Ministero dell'Interno, nelle more della conclusione dell’iter di adozione del ripetuto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ha reso disponibile sul proprio sito internet i dati relativi al fondo di solidarietà in data 15 aprile 2015, ossia in tempo utile per la predisposizione di bilanci di previsione.