CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 9 marzo 2016
607.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giunta per le autorizzazioni
COMUNICATO
Pag. 8

DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ

  Mercoledì 9 marzo 2016. — Presidenza del Presidente Ignazio LA RUSSA.

  La seduta comincia alle 14.05.

Richiesta di deliberazione pervenuta dal tribunale di Milano nell'ambito del procedimento penale nei confronti di Francesco Barbato, deputato all'epoca dei fatti (procedimento n. 12078/14 RG TRIB – N. 60924/10 RGNR – N. 3415/14 RG GIP) (doc. IV-ter, n. 16).
(Seguito dell'esame e conclusione).

  La Giunta riprende l'esame della richiesta in titolo, rinviato da ultimo il 2 marzo 2016.

  Ignazio LA RUSSA, Presidente, ricorda come nella precedente seduta si sia svolto un dibattito che ha riguardato l'ampiezza dell'ambito di applicazione dell'insindacabilità prevista dall'articolo 68, primo comma, della Costituzione.
  Si è potuto riscontrare come, da un lato, si possa sostenere una tesi più restrittiva, che si ispira alla giurisprudenza costituzionale, secondo la quale il nesso funzionale sussisterebbe soltanto qualora vi fosse una sostanziale corrispondenza di contenuto tra la dichiarazione extra moenia ed un atto parlamentare tipico.
  Dall'altro lato, si è anche registrato in Giunta un orientamento secondo il quale, ove non sia possibile riscontrare un'immediata e puntuale corrispondenza di contenuto tra opinioni espresse extra moenia e un atto parlamentare tipico, non per questo si dovrebbe ritenere – in modo acritico, quasi in virtù di un automatismo – che il nesso funzionale sia inesistente. In tale situazione occorrerebbe, invece, valutare caso per caso se possa comunque ravvisarsi la sussistenza di un nesso funzionale, sulla base di un'analisi più generale dell'attività parlamentare svolta dall'interessato ed applicando criteri di natura più sostanziale nell'individuazione di un legame tra tale attività e la dichiarazione extra moenia.
  Secondo questa tesi, la possibilità di rinvenire un nesso funzionale troverebbe un limite qualora, come nel caso di specie, siano attribuiti fatti determinati, oggettivamente diffamatori e indimostrati.
  Con riferimento a tale ultima considerazione, peraltro, precisa di ritenere che la verifica della sostanziale corrispondenza Pag. 9di contenuto tra dichiarazione extra moenia e atto tipico e, quindi, l'identificazione di un nesso funzionale in applicazione del più restrittivo criterio indicato dalla Corte costituzionale, consenta comunque di considerare insindacabili anche le dichiarazioni consistenti nell'attribuzione di fatti oggettivamente diffamatori. Auspica, quindi, che in futuro la Giunta possa ulteriormente approfondire questa ed altre tematiche parimenti delicate e complesse. Si riferisce, a titolo esemplificativo, al caso in cui un deputato riferisca, extra moenia, dichiarazioni rese da un suo collega intra moenia, nel corso di un dibattito parlamentare.
  Dà quindi la parola alla relatrice Carinelli, che ha predisposto una proposta da presentare alla Giunta.

  Paola CARINELLI (M5S), relatrice, ricorda come la domanda in titolo riguardi affermazioni dell'allora deputato Francesco Barbato risalenti al 15 gennaio 2009, allorché sul Corriere della Sera è stato pubblicato un articolo dal titolo: «Barbato: Tonino, attento a questi nomi – Il caso. L'esponente IdV: Di Pietro a Napoli per la questione morale ? Si guardi da Marazzo e Silvestro».
  In particolare, dal capo d'imputazione riportato nel decreto che dispone il giudizio, risulta che «la giornalista Alessandra Arachi ha realizzato un'intervista all'esponente del partito politico «Italia dei valori», Francesco Barbato, nel corso del quale lo stesso dichiarava che il membro del Consiglio regionale della Regione Campania e del partito «Italia dei valori» Silvestro Cosimo fosse solito mettere a disposizione il badge magnetico e la paletta segnaletica della Regione Campania al suo assistente Ciro Campana, il quale in auto blu trasportava due soggetti affiliati ai clan mafiosi di Pomigliano d'Arco (circostanza non corrispondente al vero).»
  L'interessato risulta dunque imputato (in concorso con la giornalista Arachi) di diffamazione commessa con il mezzo della stampa, consistente nell'attribuzione di un fatto determinato, per avere offeso l'onore di Ciro Campagna, querelante e persona offesa.
  La Giunta, dopo avere ascoltato l'interessato, ha svolto un'attenta attività istruttoria, che ha avuto ad oggetto sia gli atti di indagine relativi al procedimento penale in oggetto – limitatamente agli aspetti di competenza – trasmessi dall'autorità giudiziaria su richiesta della Giunta medesima, sia la documentazione trasmessa dall'onorevole Barbato al fine di dimostrare la sussistenza di un nesso funzionale tra le predette dichiarazioni extra moenia e la sua attività parlamentare.
  Con riferimento agli atti del procedimento penale, è stato possibile individuare elementi che consentono di approfondire e chiarire quanto in realtà già emerge dalla lettura del capo d'imputazione. Il fatto che il querelante disponesse di un badge magnetico e di una paletta segnaletica della Regione Campania sembra trovare riscontro nelle attività investigative svolte dagli inquirenti. Spetterà eventualmente all'autorità giudiziaria ogni valutazione in ordine alla legittimità del titolo di detenzione di tali oggetti. Il fatto che il querelante in «auto blu» trasportasse due soggetti affiliati ai clan mafiosi è indicato nel capo d'imputazione come «non corrispondente al vero». In effetti, tale fatto non sembra trovare riscontro nelle attività investigative.
  Le dichiarazioni rese dall'interessato, inoltre, sembrano trovare la propria fonte in un articolo pubblicato il 30 ottobre 2008 sul sito online del Corriere del Mezzogiorno, dal titolo «Amico dei clan gira su un'auto blu fornita dal capogruppo Idv alla regione». Articolo il cui contenuto, alla luce delle indagini svolte nell'ambito del procedimento penale in questione – e per quanto di interesse della Giunta – non appare del tutto conforme, sotto il profilo della veridicità dei fatti esposti, alla costante giurisprudenza della Corte di Cassazione in tema di limiti al diritto di cronaca.
  Dagli atti parlamentari tipici prodotti dall'interessato, si può desumere come questi abbia partecipato, individualmente Pag. 10e con altri deputati, all'attività parlamentare della XVI legislatura volta a segnalare al Governo vicende locali che riguardano anche la commistione tra politica e clan malavitosi, nonché a modificare la normativa vigente in materia di contrasto alla criminalità organizzata e di rimborsi e contributi pubblici ai partiti.
  Nessuno degli atti prodotti contiene, peraltro, un riferimento alla vicenda riportata nelle dichiarazioni extra moenia in esame.
  Applicando in modo pedissequo la costante giurisprudenza costituzionale si dovrebbe riconoscere l'insussistenza del nesso funzionale, non essendo ravvisabile una sostanziale corrispondenza tra il contenuto di un atto parlamentare tipico e il contenuto delle dichiarazioni.
  Nel corso dell'esame in Giunta, tuttavia, è emersa l'esigenza di effettuare un ulteriore approfondimento, poiché si è evidenziato come la tesi della necessaria corrispondenza di contenuto tra un atto tipico e la dichiarazione extra moenia, sostenuta dalla Corte Costituzione, potrebbe rivelarsi in alcuni casi eccessivamente formale (tanto da potere indurre al previo esercizio di attività parlamentare al mero fine di precostituire la copertura dell'immunità in vista di future dichiarazioni) e limitativa dell'attività politica svolta in via ordinaria dal parlamentare.
  Si è ricordato come la Giunta, pur tenendo conto dei principi enucleati dalla giurisprudenza costituzionale, ne abbia talvolta operato un temperamento, valutando caso per caso la presenza del nesso funzionale, anche al di là di una immediata e puntuale corrispondenza di contenuto della dichiarazione extra moenia con un atto parlamentare tipico (si è citato, in particolare, il recente «caso Formisano»).
  Si è però osservato – e ritiene che questo sia il punto dirimente – che, per quanto si voglia dilatare l'ambito di applicazione dell'immunità in questione, nel bilanciamento tra gli interessi coinvolti occorra sempre e comunque tenere conto di alcuni limiti inderogabili, come quello secondo il quale non possono essere ricondotte alla funzione parlamentare le attribuzioni di fatti determinati, oggettivamente diffamatori e indimostrati (in questo senso si esprime anche il documento recante i «Criteri generali di applicazione dell'insindacabilità parlamentare», approvato dalla Giunta nella seduta del 14 gennaio 2009).
  Tale limite non potrebbe venir meno per il solo motivo che l'identità politica di un parlamentare venga a coincidere con un'attività di denuncia nell'ambito di tematiche capaci di attirare in modo particolarmente intenso l'interesse dell'opinione pubblica, come quelle trattate in via prevalente dall'interessato, poiché, anzi – in questo caso più che mai – l'elevata potenziale offensività di dichiarazioni che il parlamentare intenda rendere, anche extra moenia, dovrebbe essere controbilanciata da una scrupolosa previa verifica della veridicità dei fatti. L'insindacabilità, in altri termini, proprio in considerazione della sua ratio più profonda, volta a tutelare la funzionalità del Parlamento nel suo complesso contro eventuali ingerenze di altri poteri, non può essere invocata – come se fosse un privilegio personale – dal parlamentare che non abbia adeguatamente verificato la veridicità dei fatti oggetto delle proprie dichiarazioni.
  Ne consegue che le dichiarazioni extra moenia dell'interessato risulterebbero comunque sindacabili: sia applicando il criterio formale enucleato dalla giurisprudenza costituzionale, poiché non risultano avere un contenuto corrispondente a quello di un atto parlamentare tipico, sia applicando criteri più sostanziali, poiché consistono nell'attribuzione di fatti determinati e oggettivamente diffamatori, che risultano anche indimostrati.
  Per tali ragioni si è orientata nel senso di considerare inapplicabile la prerogativa dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione alle dichiarazioni rese extra moenia da Francesco Barbato, deputato all'epoca dei fatti.

  Anna ROSSOMANDO (PD) dichiara di condividere pienamente la proposta della relatrice, che riassume le osservazioni Pag. 11svolte nella precedente seduta e sintetizza l'orientamento della Giunta, rispondendo anche all'invito – rivolto dal Presidente – ad un approfondimento della tematica del nesso funzionale tra le dichiarazioni extra moenia e l'attività parlamentare. Ritiene infatti che si sia chiarito come la Giunta – che è molto attenta al rispetto della prerogativa dell'insindacabilità, anche in relazione ad attività di denuncia svolte dal deputato sul territorio –, pur non volendo applicare in modo acritico lo schema consolidato della giurisprudenza costituzionale, non intenda comunque esimersi dall'identificare alcuni limiti inderogabili alla possibilità di rilevare la sussistenza del nesso funzionale con riferimento alle dichiarazioni extra moenia.
  Preannuncia, pertanto, il voto favorevole del suo gruppo.

  Ignazio LA RUSSA, Presidente, osserva come non fosse semplice identificare un nesso funzionale tra le dichiarazioni in questione e la documentazione prodotta dall'interessato, che appare molto generica e priva di riferimenti non solo alla vicenda specifica, ma anche alle persone indicate nelle dichiarazioni stesse. Sottolinea come la Giunta non sia entrata nel merito, spettando al giudice accertare se i fatti integrino o meno il reato di diffamazione. Ritiene peraltro opportuno precisare che, a suo giudizio, da un'analisi della documentazione trasmessa dall'autorità giudiziaria, si può rilevare come buona parte delle affermazioni di Barbato appaia veritiera, mentre un'altra parte non è provato che lo fosse. Fatta questa precisazione dichiara, per quanto di specifico interesse della Giunta, di condividere la proposta della collega Carinelli.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta della relatrice, orientata nel senso dell'inapplicabilità della prerogativa prevista dall'articolo 68, primo comma, della Costituzione e, dunque, della sindacabilità.

  La Giunta approva la proposta della relatrice, con il voto unanime dei presenti, conferendo altresì alla deputata Carinelli il mandato a predisporre la relazione per l'Assemblea.

  La seduta termina alle 14.20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.20 alle 14.25.