CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 24 giugno 2015
470.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giunta per le autorizzazioni
COMUNICATO
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AUTORIZZAZIONI AD ACTA

  Mercoledì 24 giugno 2015. – Presidenza del Presidente Ignazio LA RUSSA.

  La seduta comincia alle 13.10.

Domanda di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni di conversazioni nei confronti di Nicola Cosentino, deputato all'epoca dei fatti (Doc. IV, n. 10).

  Ignazio LA RUSSA, Presidente, informa che i legali di Nicola Cosentino, cui è stata inviata la rituale comunicazione sulle convocazioni della Giunta e sulla facoltà per il loro assistito di fornire alla Giunta i chiarimenti ritenuti opportuni ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento della Camera, hanno trasmesso una nota lo scorso 22 giugno, nella quale rappresentano, in particolare, le difficoltà di contattare l'onorevole Cosentino, detenuto presso il carcere di Terni, per concordare eventuali chiarimenti – che in ogni caso egli, personalmente o tramite i suoi legali, intende dare – e stabilire le modalità di interlocuzione con la Giunta. Chiedono quindi «che sia fissato un termine onde poter fornire alla Giunta i chiarimenti opportuni e far conoscere le intenzioni di Nicola Cosentino circa le modalità di interlocuzione».
  Tenuto conto che l'eventuale audizione dell'onorevole Cosentino richiederebbe la previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria competente, propone di indicare come possibili date per tale audizione quelle di mercoledì 8 luglio, alle ore 13, ovvero giovedì 9 luglio, alle ore 13. Qualora l'interessato, entro i predetti termini, non ritenesse di fornire chiarimenti, personalmente o tramite il deposito di note scritte, la Giunta proseguirebbe comunque l'esame della domanda.

  La Giunta concorda.

  Paola CARINELLI (M5S) chiede se vi sia una programmazione dei tempi d'esame della domanda di autorizzazione in oggetto da parte della Giunta.

  Ignazio LA RUSSA, Presidente, ritiene che la Giunta debba oggi iniziare l'esame della domanda di autorizzazione, dedicare le sedute delle prossime due settimane agli opportuni approfondimenti – compresa la valutazione delle eventuali deduzioni dell'interessato – e formulare la proposta all'Assemblea entro la metà del mese di luglio. Non essendovi obiezioni, dà la parola al relatore Bragantini.

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  Matteo BRAGANTINI (Misto), relatore, rileva come il 12 giugno 2015 sia pervenuta alla Camera dei deputati l'ordinanza emessa ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 140 del 2003, recante la richiesta di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni di conversazioni nei confronti di Nicola Cosentino, deputato all'epoca dei fatti, nell'ambito del procedimento penale n. 325/11 RG Mod. 16 – n. 61604/10 RG Mod. 21 DDA, avanzata dal Presidente della I sezione penale del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (doc. IV, n. 10).
  Tale richiesta, dalla quale si apprende che Nicola Cosentino è imputato del delitto di cui agli articoli 110 e 416-bis del codice penale (e, dunque, di «concorso esterno in associazione mafiosa»), è stata assegnata alla Giunta per le autorizzazioni.
  Nell'ordinanza, in particolare, si chiede che la Camera «voglia autorizzare l'utilizzazione processuale delle intercettazioni indicate dal P.M., eseguite nell'ambito del procedimento n. 48291/08 Mod. 21 (ora 30547/10 a seguito di stralcio) della Procura della Repubblica di Roma, alle quali risulta aver preso parte l'imputato Nicola Cosentino, all'epoca componente dell'Assemblea legislativa».
  Chiarisce sin d'ora come la peculiarità del caso in esame sia rappresentata dalla circostanza che le intercettazioni in questione risultino essere le medesime delle quali la Camera dei deputati ha già autorizzato l'utilizzo nella seduta del 27 novembre 2013, con riferimento però ad altro e diverso procedimento penale pendente innanzi al Tribunale di Roma sempre nei confronti di Nicola Cosentino, imputato dei delitti di diffamazione aggravata e tentata violenza privata (vedi Doc. IV, n. 2 e Doc. IV, n. 2-A).
  L'Autorità giudiziaria di Roma, infatti, ha disposto le intercettazioni in questione, ottenendo poi dalla Camera l'autorizzazione ad utilizzarle nell'ambito del procedimento di sua competenza. Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, invece, si è limitato ad acquisire le stesse intercettazioni, già disposte dal Tribunale di Roma, ed oggi presenta autonoma richiesta di autorizzazione al fine di utilizzarle nel diverso procedimento penale dal quale è originata la citata ordinanza.
  In tale contesto, merita evidenziare come l'articolo 270 del codice di procedura penale consenta di utilizzare i risultati delle intercettazioni in procedimenti diversi da quelli nei quali sono state disposte, sempre che risultino «indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza».
  Osserva, inoltre, come il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, pur avendo richiesto l'autorizzazione all'utilizzo delle sole intercettazioni di conversazioni alle quali risulta aver preso parte Nicola Cosentino (si tratta di circa 90 intercettazioni, avvenute tra il 24 settembre 2009 e il 14 febbraio 2010), abbia ritenuto comunque opportuno allegare all'ordinanza il complesso delle trascrizioni delle intercettazioni acquisite dal procedimento penale pendente innanzi al Tribunale di Roma e, dunque, anche intercettazioni di conversazioni alle quali l'imputato non ha partecipato.
  Ricorda come la Giunta abbia la funzione di formulare all'Assemblea una proposta motivata per concedere o negare l'autorizzazione richiesta (ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 140 del 2003).
  Come più volte affermato dalla giurisprudenza costituzionale, esula dalle competenze della Giunta ogni sindacato di merito sulla fondatezza o meno delle accuse mosse all'indagato. Le valutazioni dell'organo parlamentare devono, dunque, concentrarsi sugli elementi prodotti dall'autorità giudiziaria per dimostrare la natura «casuale» delle intercettazioni e la «necessità» del loro utilizzo processuale.
  Quanto alla valutazione sulla natura «casuale» delle intercettazioni, evidenzia come si tratti di verificare che il soggetto intercettato non fosse l'onorevole Cosentino ma che costui sia stato captato casualmente in quanto colloquiante con altri soggetti indagati. Se non si trattasse di intercettazioni casuali, infatti, il giudice avrebbe dovuto chiedere l'autorizzazione preventiva alla Camera, ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 140 del 2003, e non Pag. 5– come nel caso in esame – l'autorizzazione (postuma) per utilizzare le intercettazioni già captate, ai sensi dell'articolo 6 della stessa legge.
  Il giudizio sulla casualità delle intercettazioni si forma – in ossequio alla sentenza n. 390 del 2007 della Corte costituzionale – in base alla verifica non già della mera titolarità o disponibilità dell'utenza captata, ma della «direzione dell'atto d'indagine». Se l'atto di indagine è rivolto in concreto ad accedere nella sfera delle comunicazioni del parlamentare, l'intercettazione non autorizzata preventivamente è illegittima, a prescindere dal fatto che il procedimento penale riguardi terzi soggetti o che le utenze sottoposte a controllo appartengano a terzi. Se l'indagine non è invece indirizzata verso il parlamentare, non occorre la preventiva autorizzazione parlamentare (ma solo, eventualmente, quella successiva ove sia necessario un uso processuale del mezzo di prova), in quanto appunto si tratta di conversazioni captate in modo occasionale. Precisa la stessa Corte costituzionale – nelle sentenze nn. 113 e 114 del 2010 – che solo qualora si ritenga sopravvenuto un mutamento di obiettivi dell'indagine, ogni «casualità» iniziale verrebbe evidentemente meno e le successive captazioni delle comunicazioni del membro del Parlamento, lungi dal restare fortuite, diventerebbero «mirate» (risultando quindi acquisite illegittimamente in assenza di preventiva autorizzazione parlamentare).
  Ritiene di tutta evidenza che la valutazione circa la natura casuale o meno delle intercettazioni debba essere sempre e necessariamente riferita all'attività investigativa svolta dal soggetto che le ha disposte e, quindi, individuando in tale contesto quale sia la «direzione degli atti d'indagine». Pertanto, la natura casuale o meno delle intercettazioni acquisite (ma non disposte) dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, deve essere valutata con riferimento alla direzione che gli atti di indagine hanno assunto nell'ambito del procedimento pendente dinanzi al Tribunale di Roma, poiché è in quella sede che le intercettazioni sono state disposte. Ciò vale indipendentemente dalla circostanza che le intercettazioni siano destinate ad essere utilizzate nell'ambito del medesimo procedimento nel quale sono state disposte ovvero anche, a seguito di acquisizione ai sensi dell'articolo 270 c.p.p., in un diverso procedimento pendente dinanzi ad altro giudice.
  Come già accennato, peraltro, la peculiarità del caso in esame consiste proprio nel fatto che l'Assemblea, nella seduta del 27 novembre 2013, ha già autorizzato – su proposta in tal senso della Giunta – l'utilizzo delle intercettazioni in questione nell'ambito del procedimento penale pendente dinanzi al Tribunale di Roma. Con ciò sembra essere stata già effettuata dalla Camera una valutazione positiva circa la sussistenza del presupposto della natura casuale delle intercettazioni, con riferimento alla direzione che gli atti di indagine hanno assunto nell'ambito del procedimento nel quale le intercettazioni sono state disposte.
  Questo dato emerge con chiarezza dalla relazione della Giunta per le autorizzazioni allora sottoposta all'esame dell'Assemblea, che conteneva la proposta di concedere l'autorizzazione all'utilizzo delle intercettazioni, corredata da una puntuale motivazione volta, tra l'altro, a dimostrare la sussistenza del presupposto della natura casuale delle intercettazioni.
  Nella relazione si legge che «a sostegno della proposta di concedere l'autorizzazione richiesta milita, in primo luogo, l'assenza di elementi idonei a porre in dubbio la legittima emissione del decreto di autorizzazione delle intercettazioni e delle successive proroghe delle operazioni di registrazione delle conversazioni. Appare infatti decisiva l'argomentazione esposta dal giudice secondo cui, al momento in cui venivano emessi, i decreti non erano volti ad accedere intenzionalmente nella sfera delle comunicazioni del parlamentare. (...) In base ad una valutazione ex ante, il controllo sulle utenze degli imputati comuni era funzionale ad accertare eventuali profili illeciti della condotta di questi ultimi e non di quella di Cosentino» (Doc. IV, n. 2-A).Pag. 6
  Poiché l'approvazione di una proposta costituisce, sotto il profilo giuridico, anche un «atto di appropriazione» delle motivazioni circa la sussistenza dei presupposti sui quali si fonda la proposta medesima, si può ritenere che l'Assemblea (ovvero l'organo che ha il potere di esprimere in via definitiva la volontà della Camera) si sia già sostanzialmente pronunciata nel senso di riconoscere la natura casuale e, quindi, la legittimità – sotto questo profilo – delle intercettazioni disposte nell'ambito del procedimento penale n. 30547/10 RGNR pendente innanzi al Tribunale di Roma.
  E di tale pronuncia occorre tenere conto oggi con riferimento alla richiesta del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. Pertanto, come correttamente rilevato dal Presidente La Russa nella seduta della Giunta del 18 giugno scorso, appare necessario verificare se, limitatamente alla specifica questione, essa possa considerarsi già definita e quindi la Giunta, per un principio di coerenza delle proprie deliberazioni e di rispetto del ne bis in idem, debba dare per acquisita la natura casuale delle intercettazioni; l'esame della Giunta dovrebbe focalizzarsi invece sulla sussistenza dell'ulteriore presupposto della «necessità» processuale.
  La valutazione circa la «necessità» dell'utilizzo processuale delle intercettazioni deve essere effettuata – come è ovvio – con riferimento allo specifico contesto fattuale e probatorio che caratterizza il giudizio pendente innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.
  In base all'articolo 6, comma 2, della legge n. 140 del 2003, il giudice richiede l'autorizzazione alla Camera competente qualora «ritenga necessario utilizzare le intercettazioni» a fini probatori.
  La Corte Costituzionale ha avuto modo di individuare gli ambiti di valutazione che, rispetto al requisito della necessità, competono, rispettivamente al giudice richiedente e alla Camera di appartenenza del parlamentare.
  In particolare, la Corte, nella sentenza n. 188 del 2010, ha precisato che «la valutazione circa la sussistenza, in concreto, di tale “necessità” spetta indubbiamente all'autorità giudiziaria richiedente», la quale è peraltro tenuta «a determinare in modo specifico i connotati del provvedimento e a dare adeguato conto delle relative ragioni, con motivazione non implausibile, nella richiesta di autorizzazione ad eseguirlo, così da porre la Camera competente in condizione di apprezzarne compiutamente i requisiti di legalità costituzionale». Pertanto, la Camera alla quale appartiene (o apparteneva) il parlamentare le cui conversazioni siano state captate deve accertare che il giudice abbia indicato gli elementi su cui la richiesta si fonda – ovvero, «da un lato, le specifiche emergenze probatorie fino a quel momento disponibili e, dall'altro, la loro attitudine a fare sorgere la “necessità” di quanto si chiede di autorizzare» – e che la asserita necessità dell'atto sia «motivata in termini di non implausibilità».
  Dunque, come chiarito dalla Corte nella sentenza n. 74 del 2003, la norma in commento «non assegna al Parlamento un potere di riesame di dati processuali già valutati dall'autorità giudiziaria. Consente, tuttavia, alle Camere di verificare che la richiesta di autorizzazione sia coerente con l'impianto accusatorio e che non sia, dunque, pretestuosa». D'altra parte, «l'articolo 68 della Costituzione protegge l'attività parlamentare dalle interferenze giudiziarie a condizione che queste (...) siano anche «illegittime», ossia impiegate «con scopi persecutori, di condizionamento, o comunque estranei alle effettive esigenze della giurisdizione» (...). Ne consegue che soltanto qualora la richiesta di autorizzazione avanzata dal giudice (...) abbia ad oggetto intercettazioni fortuite la cui utilizzazione non risponda al richiamato criterio di «necessità», l'esercizio del potere giudiziario andrebbe ritenuto illegittimo e riveli l'intento persecutorio della richiesta».
  Al fine di consentire alla Giunta di concentrare il proprio sindacato sull'obiettivo di valutare, in termini astratti, se il processo di formazione e di rappresentazione al Parlamento del giudizio dell'autorità procedente sia maturato su motivazioni «non implausibili», secondo i criteri Pag. 7enucleati dalla giurisprudenza costituzionale, si riportano i passaggi più significativi dell'ordinanza trasmessa dal Tribunale richiedente.
  L'ordinanza riporta la formulazione dell'imputazione, in base alla quale Nicola Cosentino risulta imputato del delitto di cui agli articoli 110 e 416-bis del codice penale, e quindi, di concorso esterno in associazione mafiosa, in ragione del sostegno fornito all'associazione armata di tipo mafioso denominata «clan dei casalesi».
  Ai fini dell'esame che la Giunta è chiamata a svolgere rilevano, in particolare, due tra le molteplici condotte descritte nei capi d'imputazione. In primo luogo l'imputato intrecciava rapporti con detta organizzazione «nella prospettiva dello scambio “voti contro favori” – infatti, dal sodalizio Cosentino riceveva sostegno in occasione delle elezioni a cui partecipava quale candidato (...)». Inoltre «contribuiva in modo decisivo alla programmazione ed attuazione del progetto finalizzato – in particolare concretizzato attraverso (...) il Consorzio CE4 e gli altri consorzi della Provincia di Caserta, dallo stesso controllati – a realizzare, nella regione Campania, un ciclo integrato dei rifiuti alternativo e concorrenziale a quello legittimamente gestito (...)».
  Quanto allo stato del procedimento penale, il dibattimento risulta in fase di avanzata istruzione, pur non essendo ancora completa l'articolata attività di raccolta del materiale probatorio (in particolare, non è stata ancora ultimata una complessa perizia per la trascrizione di una ingente mole di intercettazioni).
  In ordine al sub-procedimento cautelare, nell'ordinanza si precisa come l'imputato sia attualmente in stato di detenzione in carcere.
  Inoltre, si segnala come il P.M. abbia avanzato al Collegio l'istanza per l'acquisizione di intercettazioni di conversazioni disposte in un diverso procedimento penale (ai sensi dell'articolo 270 c.p.p.) e per la trasmissione alla Camera competente della richiesta di autorizzazione all'utilizzo processuale di quelle, tra le predette intercettazioni, alle quali risulta aver preso parte l'imputato (ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge n. 140 del 2003).
  Il Collegio ha ritenuto la richiesta del P.M. meritevole di accoglimento, in quanto legittima e non manifestamente superflua o irrilevante (secondo i criteri generali di ammissibilità della prova previsti dal codice di rito). Si riportano, quindi, i passaggi più significativi della motivazione.
  Sotto il profilo della non manifesta superfluità o irrilevanza della prova, il Collegio osserva che: «a sostegno della sua richiesta, il P.M. ha rilevato che le intercettazioni di cui trattasi evidenziano i rapporti tra il Cosentino e Pasquale Lombardi e, indubbiamente, tali rapporti non possono considerarsi estranei ai temi oggetto di imputazione, tenuto conto che il Lombardi fu componente del C.d.A. del Consorzio CE4».
  Si rileva, inoltre che «le risultanze delle intercettazioni di cui trattasi mettono in luce la condotta dell'imputato in un contesto comunque illecito, sebbene diverso da quello relativo alle vicende oggetto dell'imputazione, e, pertanto, non possono ritenersi manifestamente superflue o irrilevanti nell'ambito del presente procedimento, poiché offrono elementi di valutazione della personalità e della capacità a delinquere dell'imputato rilevanti ai sensi dell'articolo 133 c.p. Invero, secondo la previsione dell'articolo 187 c.p.p., sono oggetto di prova anche «i fatti che si riferiscono (...) alla determinazione della pena» e quindi, tra gli altri, «la condotta (...) antecedente (...) contemporanea o susseguente al reato», che ai sensi dell'articolo 133 c.p. costituisce indice della capacità a delinquere dell'imputato di cui il giudice deve tenere conto».
  Nel contesto del procedimento pendente innanzi al Tribunale di Roma, Nicola Cosentino «è imputato dei delitti di diffamazione aggravata e tentata violenza privata ai danni di Caldoro Stefano in relazione alla vicenda relativa alla candidatura alla Presidenza della Regione Campania per le elezioni dell'anno 2010. Con riferimento a tale vicenda l'ammissibilità della prova richiesta dal PM nei sensi sopra Pag. 8indicati appare conseguentemente evidente».
  Ad avviso del Collegio, inoltre, «elementi di valutazione rilevanti ai sensi dell'articolo 133 cp si ricavano anche dalle intercettazioni che riguardano l'altra vicenda, che il PM indica come il «tentativo di aggiustamento» della decisione della Corte di Cassazione sul ricorso proposto dall'imputato avverso l'ordinanza di custodia cautelare emessa nei suoi confronti il 7.11.2009, sebbene il Cosentino per tale vicenda non risulti imputato del delitto di corruzione in atti giudiziari, ascritto ai soli Lombardi Pasquale, Martino Arcangelo e Carbone Vincenzo. Ed invero, effettivamente le intercettazioni rivelano le sollecitazioni del Cosentino affinché Lombardi Pasquale, avvalendosi delle sue conoscenze presso la Corte di Cassazione, ottenga «un giudizio accelerato» (...) e favorevole».
  Quanto alla legittimità della prova, il Collegio ha ritenuto sussistenti le condizioni previste dall'articolo 270 c.p.p., che consente di utilizzare i risultati delle intercettazioni in procedimenti diversi da quelli nei quali sono state disposte, sempre che risultino «indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza».
  In primo luogo si osserva come ricorra il presupposto del titolo di reato, essendo Nicola Cosentino imputato di concorso esterno in associazione mafiosa, delitto per il quale l'arresto in flagranza è obbligatorio. Il Collegio, peraltro, ha ritenuto opportuno sottolineare come non rilevi che i risultati delle intercettazioni disposte nel diverso procedimento «non siano specificamente attinenti ai fatti che, secondo l'accusa, concretano il concorso esterno dell'imputato nell'associazione mafiosa», richiamando il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale l'utilizzazione dei risultati delle intercettazioni disposte in altro procedimento è ammissibile non solo quando detti risultati attengano propriamente al fatto-reato, ma anche quando riguardino, tra gli altri, i fatti relativi alla determinazione della pena.
   Il Collegio precisa, inoltre, che il presupposto della indispensabilità della prova «va inteso nel senso che la prova non può essere altrimenti acquisita se non utilizzando le intercettazioni di cui trattasi. Ciò deve ritenersi nel caso di specie, avuto riguardo alle concrete risultanze delle intercettazioni che hanno rivelato fatti in precedenza del tutto ignoti all'A.G.». Sicché, in definitiva, «non v’è dubbio che nel caso di specie l'utilizzazione dei risultati delle intercettazioni disposte nell'ambito del procedimento [pendente presso il Tribunale di Roma] debba ritenersi legittima quanto meno al fine di accertare la condotta dell'imputato, che ai sensi dell'articolo 133 costituisce indice della capacità a delinquere dell'imputato di cui il giudice deve tener conto».
  Il Tribunale richiedente ritiene sussistenti i presupposti di cui all'articolo 6 della legge n. 140 del 2003, ovvero la natura «casuale» delle intercettazioni e la «necessità» dell'utilizzazione delle intercettazioni ai fini di prova.
  Quanto alla natura causale delle intercettazioni, tema già affrontato nella prima parte della relazione, si afferma che «meritano piena adesione i rilievi e le considerazioni dell'A.G. di Roma, già ritenuti fondati dalla Camera dei deputati con la menzionata deliberazione del 27/11/2013». Segue, quindi, una diffusa citazione di brani dell'ordinanza con la quale il GIP di Roma aveva chiesto alla Camera l'autorizzazione all'utilizzo delle intercettazioni nell'ambito del procedimento n. 30547 RGNR – n. 16607 RG GIP.
  Il Collegio ritiene, infine, che «il presupposto della “necessità” del mezzo di prova rappresenta un minus rispetto a quello della “indispensabilità” di cui all'articolo 270 c.p.p. e, pertanto, è da ritenersi senz'altro ricorrente nei sensi sopra indicati.».
  Ciò premesso, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, letto l'articolo 6 della legge n. 140 del 2003, chiede che la Camera dei deputati voglia autorizzare l'utilizzazione processuale delle intercettazioni in questione.Pag. 9
  Si riserva di formulare una compiuta proposta alla Giunta all'esito della discussione.

  Ignazio LA RUSSA, Presidente, ribadisce come la peculiarità del caso in esame consista nel fatto che l'Assemblea ha già autorizzato l'utilizzo delle intercettazioni in questione nell'ambito di un procedimento penale pendente dinanzi al Tribunale di Roma. Pertanto, come illustrato dal relatore, è stata già effettuata dalla Camera una valutazione positiva circa la sussistenza del presupposto della natura casuale delle intercettazioni. La Giunta dovrà quindi valutare se tenere conto di tale pronuncia – per un principio di coerenza delle deliberazioni e di rispetto del ne bis in idem – e considerare acquisita la natura causale delle intercettazioni, concentrando l'esame sulla valutazione circa la «necessità» dell'utilizzo processuale di tali mezzi di prova nell'ambito del giudizio pendente innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, al fine di escludere qualsiasi intento persecutorio nei confronti di Nicola Cosentino.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame.

Sui lavori della Giunta.

  Ignazio LA RUSSA, Presidente, avverte che è stata assegnata alla Giunta l'istanza di deliberazione in materia di insindacabilità avanzata da Silvio Berlusconi, deputato nella XVI legislatura, nell'ambito del procedimento penale n. 10443/2013 RGNR PM – n. 15860/2013 RG DIB, pendente presso il Tribunale di Napoli, per fatti che, a suo avviso, concernono opinioni espresse nell'esercizio delle sue funzioni parlamentari, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.
  Nell'istanza Silvio Berlusconi riferisce di essere imputato del delitto di corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio e che l'ipotesi delittuosa contestata «è strettamente connessa all'attività parlamentare svolta dallo stesso e al ruolo politico apicale nella compagine di centro-destra». Riferisce, altresì, che l'eccezione di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, è stata ritualmente sollevata dai suoi difensori, sia in udienza preliminare sia avanti al giudice del dibattimento, ma il Tribunale di Napoli ha ritenuto di non sospendere il processo per adire la Camera dei deputati, riconoscendo espressamente che anche l'interessato può sottoporre direttamente la questione dell'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione alla Camera competente, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, della legge n. 140 del 2003.
  Osserva come, nel caso di specie, la Giunta debba verificare in via preliminare se la condotta contestata a Silvio Berlusconi sia o meno ascrivibile all'ambito di applicazione dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, secondo il quale i membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere «delle opinioni espresse e dei voti dati» nell'esercizio delle loro funzioni.
  In subordine, ove tale questione fosse risolta positivamente, e prima di entrare nel merito dell'istanza, ritiene che la Giunta dovrebbe approfondire le motivazioni che hanno indotto il Tribunale di Napoli a non sospendere il processo per trasmettere gli atti alla Camera dei deputati, come invece previsto dall'articolo 3, commi 4 e 5, della legge n. 140 del 2003.

  La seduta termina alle 13.35.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.35 alle 13.40.