CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 26 gennaio 2011
430.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Difesa (IV)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-04096 Gidoni: Sulla eventuale dismissione della caserma Silvestri di Rovigo.

TESTO DELLA RISPOSTA

Il Ministero della difesa ha in uso per le proprie esigenze istituzionali, nell'ambito del Comune di Rovigo, infrastrutture militari che potrebbero essere oggetto di provvedimenti di razionalizzazione, delocalizzazione ed accorpamento, tali da consentire la valorizzazione, l'alienazione, la permuta e la gestione, al fine di conseguire le risorse necessarie a soddisfare le esigenze infrastrutturali ed alloggiative delle Forze Armate.
In tale quadro, il Dicastero ha già avviato lo studio di soluzioni volte a consentire l'accorpamento degli enti e reparti militari, anche al fine specifico di individuare gli immobili da valorizzare, secondo le procedure previste dall'articolo 307, comma 10 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, che ha abrogato e sostituito l'articolo 14-bis, comma 3, della legge 6 agosto 2008, n. 133.
Ciò posto, con specifico riferimento alla caserma «Silvestri» di Rovigo, si rappresenta che il bene in oggetto è un immobile attualmente in uso all'Esercito Italiano ed in prospettiva ritenuto non più necessario al soddisfacimento diretto delle esigenze istituzionali della Difesa.
In ragione di ciò, la caserma è stata segnalata dallo Stato Maggiore della Difesa quale bene da valorizzare, permutare, alienare e gestire ai sensi del citato articolo 307 comma 10.
Il cespite, quindi, è stato inserito nel Decreto Direttoriale n. 13/2/5/2010 del 18 settembre 2010 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 2011), atto emanato sentita l'Agenzia del Demanio, la quale ha verificato l'eventuale riutilizzo degli immobili proposti dal Ministero della Difesa per il soddisfacimento di altre esigenze governative.
In data 10 dicembre 2010 è stato sottoscritto un Protocollo d'Intesa tra Ministero della difesa e Comune di Rovigo, al fine di valorizzare gli immobili militari presenti in quel comune non più strumentali all'Amministrazione militare, con nuove destinazioni urbanistiche che, proposte dal Comune di Rovigo, titolare per legge della materia urbanistica, ed espressione politica delle esigenze del territorio, non potranno che risultare in piena aderenza al «Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari» redatto da quell'ente locale di concerto con il Ministero della difesa.
Al termine della citata valorizzazione il bene sarà valutato ai fini della sua permuta o alienazione o gestione, mediante procedure negoziali di evidenza pubblica, come previsto dalla vigente normativa.

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ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-04097 Rugghia: Sull'arruolamento di personale femminile volontario nel Corpo militare della Croce Rossa.

TESTO DELLA RISPOSTA

Desidero rappresentare, in premessa, che la posizione del Dicastero relativamente al reclutamento delle cittadine italiane nel corpo militare della Croce Rossa italiana (CRI), non è cambiata rispetto a quanto riferito nelle risposte agli atti di sindacato ispettivo citati dagli Onorevoli interroganti.
In particolare, nel confermarne integralmente il contenuto, voglio ribadire, da un lato, la favorevole predisposizione del Dicastero in merito all'ingresso delle donne nel corpo militare della CRI e, dall'altro lato, la necessità che la definizione degli aspetti di criticità - che pure la questione presenta - vengano affrontati e risolti nell'ambito della proposta di legge citata nell'atto (A.C. n. 298), attualmente in esame presso le competenti Commissioni della Camera dei Deputati o, più propriamente, nell'ambito della «delega al governo per la riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero della salute», di cui all'articolo 2 della legge 4 novembre 2010 n. 183.
Fatta questa doverosa premessa, passo ora ad affrontare la questione di merito posta con l'interrogazione in argomento che riguarda, in sostanza, l'opportunità dell'appello, presentato dal Dicastero al Consiglio di Stato, avverso la sentenza del TAR del Lazio che aveva accolto il ricorso di un'aspirante volontaria per il corpo militare della CRI.
Al riguardo, nel sottolineare che l'Avvocatura Generale dello Stato ha ritenuto pienamente condivisibili le argomentazioni dell'Amministrazione militare sulla proposizione dell'appello, desidero specificare che la motivazione di fondo è rappresentata dal fatto che non è possibile, a termini di legge, estendere automaticamente alla Croce Rossa la normativa prevista per le Forze Armate, compreso l'arruolamento di personale femminile, attesa la natura giuridica dell'organizzazione (associazione avente natura di ente dotato di personalità di diritto pubblico).
Il Consiglio di Stato con ordinanza n. 4585/2010 ha sospeso l'esecutività della sentenza di 1o grado «... rilevato, sotto il profilo del fumus, che la complessità delle questioni giuridiche, anche di ordine costituzionale, proposte dalle parti meritano di essere approfondite nella competente sede di merito e che, nelle more è da ritenere prevalente la tutela del danno che patirebbe l'Amministrazione dall'esecuzione della sentenza appellata;...»
Tale posizione, del resto, è assolutamente in linea con un parere già reso dal Consiglio di Stato in sede consultiva.
Infatti, proprio in ordine all'arruolamento di personale femminile nel Corpo Militare della C.R.I., si è espresso - su richiesta dell'Amministrazione Difesa - il Consiglio di Stato - Sezione Terza che, con parere dell'11 ottobre 2005, ha escluso la possibilità di recepire il contenuto della legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente il reclutamento su base volontaria di personale femminile nelle Forze Armate e nelle Forze di Polizia dello Stato, mediante l'interpretazione estensiva dell'articolo 5 del regio decreto n. 484 del 1936, senza la necessaria revisione della normativa legislativa vigente.
Infatti, l'Alto Consesso ha osservato che il personale militare della C.R.I. è personale

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non dello Stato bensì di un ente dotato di personalità di diritto pubblico, così come riconosciuto dall'articolo 7 del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 390, convertito con legge 20 novembre 1995, n. 490.
Proprio per la natura giuridica del Corpo, esso è regolato da autonoma normativa legislativa e regolamentare. Pertanto, «in mancanza dell'adeguamento della specifica normativa non sussistono spazi per poter pervenire, in via di interpretazione estensiva o analogica, a un'automatica estensione al Corpo Militare della C.R.I. delle disposizioni vigenti per il personale militare delle Forze Armate».
In tale contesto, dunque, è del tutto evidente che l'arruolamento nel Corpo Militare della C.R.I. rimanga tuttora disciplinato dall'articolo 5 del citato regio decreto n. 484 del 1936, il quale prevede che l'iscrizione nei ruoli del Corpo abbia luogo in forza della posizione degli interessati nei confronti degli obblighi militari in aggiunta al possesso di ulteriori specifici requisiti.
Per i suesposti motivi, la soluzione della questione non può che avvenire con apposito intervento legislativo per il quale garantisco la costante attenzione della Difesa.

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ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-04098 Di Stanislao: Sulla partecipazione, durante lo stato di gravidanza, alle procedure concorsuali di accertamento dell'idoneità al servizio militare.

TESTO DELLA RISPOSTA

Desidero evidenziare, in primo luogo, che con ordinanza n. 231 del 2011, il TAR del Lazio ha accolto, nel ricorso contro l'Amministrazione militare, la domanda di sospensione cautelare proposta dal 1o Caporale Maggiore Valentina Fabri per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del verbale degli accertamenti psico-fisici previsti dal bando concorsuale per l'immissione di 3.392 unità nel ruolo dei volontari in servizio permanente dell'Esercito Italiano, con il quale, il 9 novembre 2010, la competente Direzione Generale per il Personale Militare ha dichiarato la ricorrente non idonea, escludendola dal concorso.
Con la stessa ordinanza cautelare il Giudice amministrativo ha disposto l'ammissione, con riserva, della ricorrente.
Pertanto, la citata Direzione Generale sta provvedendo alla nomina della Commissione preposta alla valutazione dei titoli, al fine dell'attribuzione del previsto punteggio e alla conseguente collocazione della ricorrente nella relativa graduatoria, nelle more della decisione di merito del giudizio pendente.
Ciò rappresentato, vorrei fare alcune precisazioni riguardo alla procedura concorsuale:
la giovane è stata convocata il 12 luglio 2010 presso il Centro Selezione competente territorialmente per essere sottoposta alle selezioni fisio-psico-attitudinali per l'attribuzione del profilo sanitario previsto per il personale di truppa in servizio permanente nella Forza armata;
a seguito dell'accertato stato di gravidanza, la Commissione medica, in linea con quanto stabilito nel bando di concorso, ha rinviato la candidata alla data del 9 novembre 2010, termine ultimo per la definizione della procedura di selezione in questione;
in tale data, la giovane è stata esclusa dal concorso in considerazione dello stato di gravidanza che, di fatto, ha impedito alla citata Commissione di procedere all'effettuazione delle prove ginniche e agli accertamenti fisici e sanitari entro i termini previsti e, quindi, astenendosi dal pronunciare un giudizio.

Occorre osservare, nel merito, che ai sensi dell'articolo 580, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 90/2010 - che ha riassettato la previgente normativa - in materia di accertamento dell'idoneità al servizio militare, «Lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento» e «L'accertamento nei riguardi dei candidati che partecipano ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate è effettuato entro il termine stabilito dal bando di concorso in relazione ai tempi necessari per la definizione della graduatoria».
È evidente la ratio di tale ultima disposizione, in quanto la graduatoria non può rimanere aperta a tempo indefinito, in attesa che i soggetti con temporaneo impedimento superino le cause dello stesso.
Ritengo, pertanto, che il bando di concorso in maniera corretta abbia stabilito che «ogni temporaneo impedimento a tutti

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gli accertamenti previsti, compreso lo stato di gravidanza, comporta l'esclusione dal concorso», conformemente al dettato normativo vigente.
Vorrei evidenziare, altresì, che l'interessata potrà partecipare ai successivi concorsi annuali per il transito nel ruolo dei volontari in servizio permanente, fermo restando, comunque, che la stessa nel dicembre 2010 è stata ammessa alla 2o rafferma biennale che avrà termine nel dicembre 2012, ulteriormente estendibile fino al 2014.
Faccio presente, in ultimo, che l'Amministrazione ha sempre posto molta cura e attenzione a non qualificare e trattare lo stato di gravidanza quale situazione patologica, bensì quale particolare condizione da rispettare senza generare discriminazioni a danno del genere femminile.
Infatti, la normativa è chiaramente volta a contemperare gli interessi dell'amministrazione a definire la procedura concorsuale in tempi congrui e ragionevoli con quelli del candidato che, in uno stato particolare come quello di gravidanza, non può essere sottoposto a rischiosi accertamenti/sollecitazioni che possono nuocere sia alla madre che al nascituro.
In tale ottica, la Difesa sta valutando le opportune azioni da intraprendere a livello regolamentare per evitare, in futuro, il verificarsi di casi analoghi a quello in esame.