CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 25 maggio 2010
328.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Difesa (IV)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-02930 Rugghia: Sulle domande volte al riconoscimento della causa di servizio per patologie asbesto collegate.

TESTO DELLA RISPOSTA

Le problematiche connesse all'esposizione all'amianto del personale militare e civile della Difesa sono da tempo all'attenzione del Dicastero, al fine di individuare e di assumere le necessarie iniziative ai fini della loro soluzione.
In particolare, per quanto riguarda l'estensione a tale personale dei benefici previdenziali già previsti dalla legge 27 marzo 1992, n. 256 (norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto), sono in corso i lavori, da parte della Commissione appositamente costituita, per il riconoscimento di tali benefici a favore dei lavoratori che ne abbiano fatto richiesta; è stata concordata con l'INAIL (giuridicamente qualificato a valutare se e quale sia stata l'esposizione dei lavoratori all'amianto) una linea d'azione per consentire lo svolgimento dei sopralluoghi, da parte dell'Ente previdenziale, nei locali della Difesa dove gli interessati hanno svolto la loro attività.
Per quanto riguarda, invece, la questione del termine per la presentazione delle domande di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, tale problematica è stata de facto risolta dalla pronuncia della Corte Costituzionale n. 323 del 30 luglio 2008, con la quale viene dichiarata l'illegittimità costituzionale del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1973, là dove (articolo 169) non si prevede che, allorché la malattia insorga dopo i cinque anni dalla cessazione dal servizio, il termine di decadenza per l'inoltro della domanda di accertamento di dipendenza delle infermità o delle lesioni contratte debba decorrere dalla data di manifestazione della malattia stessa.
Quanto al numero dei dipendenti militari e civili che abbiano chiesto il riconoscimento della causa di servizio per patologie asbesto-correlate, pur non potendo in questa sede fornire un dato preciso - considerata l'esiguità dei tempi a disposizione - assicuro, comunque, che in tutti i casi in cui l'istruttoria è giunta a determinare la sussistenza di un nesso di causalità tra l'infermità asbesto-correlata e l'esposizione all'amianto nel corso di specifici servizi svolti, si è provveduto a concedere il beneficio della pensione privilegiata e dell'equo indennizzo.
Tra l'altro, trattandosi di patologia a «lunga latenza», anche per domande di pensione privilegiata riferite ad infermità manifestatesi a distanza di molti anni dal congedo, si è potuto - visto la richiamata sentenza della Corte Costituzionale - procedere al loro esame, in quanto rientranti nel «nuovo» termine.
Per una maggiore completezza, rappresento, altresì, che allo stato risultano pendenti n. 30 vertenze giudiziarie, intese ad ottenere misure risarcitorie per danni derivanti dall'esposizione all'amianto, di cui n. 3 già definite in via transattiva: ciò a conferma della volontà dell'Amministrazione militare di addivenire, comunque, a soluzioni transattive per un ristoro immediato delle richieste avanzate dagli interessati.
In ultimo, faccio presente che sono state emanate disposizioni agli organi tecnici competenti per verificare le situazioni di potenziale rischio in ambito Forze armate

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e garantire la sicurezza dei luoghi di lavoro, coerentemente con le norme vigenti in materia.
È di tutta evidenza, in conclusione, che il Governo, alla luce della delicatezza della questione, ha posto e continuerà a porre la massima attenzione, impegnandosi concretamente attraverso il ricorso sia a provvedimenti di natura preventiva e tecnico sanitaria sia a provvedimenti di carattere legislativo previdenziale a tutela del personale.

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ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-02932 Gidoni: Sulla nuova convenzione stipulata tra Ministero della difesa e Comitato olimpico nazionale italiano per l'utilizzo di infrastrutture sportive.

TESTO DELLA RISPOSTA

Il Ministero della Difesa e il Comitato Olimpico Nazionale Italiano visti i positivi risultati ottenuti con le forme di collaborazione realizzate attraverso il primo protocollo d'intesa del 1954, nonché attraverso i tutti i successivi accordi, hanno inteso rinsaldare tale collaborazione rinnovando la convenzione di durata quinquennale scaduta il 31 dicembre 2009.
Con la sigla di questo accordo, valevole per il periodo 2010-2014, si conferma il comune sentire sui valori dello sport e dell'agonismo, basilari per la preparazione psico-fisica del personale delle Forze armate, nonché il comune interesse della Difesa e del CONI a stabilire efficaci forme di collaborazione finalizzate ad integrare le proprie attività per il conseguimento dei rispettivi compiti istituzionali.
La convenzione sancisce un'intesa molto importante, in relazione ai riflessi positivi sul mondo dello sport italiano e per la diffusione dello sport stesso.
Un ringraziamento particolare va al CONI per la volontà, sempre rinnovata, nell'affiliazione dei Gruppi Sportivi Militari alle Federazioni Sportive Nazionali riconosciute, per la conferma del concorso finanziario alla realizzazione di impianti sportivi per le Forze Armate e per l'attuazione di programmi nelle discipline presenti nel panorama olimpico.
L'accordo in parola ha lo scopo di realizzare infrastrutture sportive, in aggiunta a quelle in corso di costruzione e completamento, nonché - come elemento di novità - provvedere all'effettuazione di opere di manutenzione ordinaria, straordinaria, di messa in sicurezza e di fruibilità nel tempo degli impianti sportivi militari dislocati sul territorio nazionale in aree demaniali.
In particolare, l'Amministrazione e il CONI si impegnano, per un arco temporale quinquennale, ad operare congiuntamente al fine di rispondere a tali esigenze inserite nei programmi il cui importo annuale viene definito di comune accordo.
Nello specifico la nuova convenzione, ha recepito alcune diverse innovazioni rispetto a quella precedentemente in vigore.
L'aspetto più rilevante è costituito dalla predetta possibilità di effettuare lavori di manutenzione straordinaria, di messa in sicurezza e di mantenimento/adeguamento degli impianti sportivi già realizzati.
Inoltre, è stato previsto che il CONI assuma, con riserva, il ruolo di stazione appaltante per gli interventi infrastrutturali da esso finanziati, tenendo conto della propria situazione organizzativa contingente e della tipologia degli interventi da realizzare, secondo le procedure indicate dalla normativa in vigore prevista per gli appalti delle opere pubbliche. I costi del progetto, della direzione lavori, delle opere in sicurezza, dei collaudi e di quant'altro necessario allo svolgimento di tale funzione trovano copertura all'interno delle somme già stanziate dal CONI, in forza della medesima Convenzione.
La Difesa, dal canto suo, provvede a fornire il supporto tecnico, in termini di progettazione, direzione lavori, collaudo, anche per quelle esigenze per le quali il CONI assume la funzione di stazione appaltante.

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È stata, invece, confermata, nell'ambito della nuova convenzione, la precedente previsione con la quale l'Amministrazione della Difesa si impegna far frequentare, compatibilmente con le proprie esigenze, a Società sportive riconosciute dalle Federazioni sportive nazionali, gli impianti sportivi oggetto della convenzione e l'area ad essi asservita, situate sulla zona di proprietà demaniale, nei termini e con modalità stabilite - per ogni infrastruttura - dai rispettivi enti periferici, sulla base di appropriate convenzioni di couso e permuta di beni e servizi.
Un'ulteriore novità, infatti, è l'inserimento dell'istituto della permuta di beni e servizi ai sensi della «Finanziaria 2006» (articolo 1 commi 568 e 569 della Legge 266/2005) per una durata massima di cinque anni, eventualmente rinnovabile, in virtù delle disposizioni impartite dal competente Stato Maggiore della Difesa.