CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 15 dicembre 2010
416.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Difesa (IV)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-03960 Di Stanislao: Sull'esercizio del potere disciplinare nei confronti del personale militare impegnato nella missione in Afghanistan.

TESTO DELLA RISPOSTA

Riferisco in merito alle questioni poste dall'Onorevole interrogante sulla base degli elementi acquisiti dai Comandi competenti.
Preliminarmente appare opportuno rammentare quelle che sono le caratteristiche del Teatro operativo afgano, contraddistinto da una critica situazione igienico-sanitaria nonché le disagiate condizioni di vita e operative del personale che possono comportare rischi per la salute dovuti principalmente alle malattie da freddo, calore ed infettive.
In questo contesto, da parte dei Comandi militari ad ogni livello, in Patria e non, viene svolta un'intensa campagna informativa volta a enfatizzare l'importanza del rispetto delle norme igienico-sanitarie ed in particolare delle misure da osservare per la cura degli effetti personali (posto letto, equipaggiamento, vestiario, eccetera) che costituiscono un importante presidio di prevenzione contro le patologie infettivo-parassitarie in un contesto, come già ricordato, in cui il rischio dello sviluppo e della diffusione di tali malattie è maggiore rispetto agli standard vigenti in Madrepatria.
Tutto ciò si è, peraltro, da tempo concretizzato anche in apposite direttive emanate dalla Sanità militare contenenti specifiche norme igieniche, comportamentali e di educazione sanitaria.
In tale quadro, in occasione di un controllo periodico effettuato alle tende adibite ad alloggi del personale di servizio, presso la Task Force South in Farah (Afghanistan), è emerso che alcune di esse, tra cui quella occupata dal Caporal Maggiore Capo cui si riferisce l'Onorevole interrogante, versavano in un grave stato di disordine e in situazioni igienico-sanitarie critiche, in aperta violazione delle norme e delle disposizioni impartite dal Comandante del Reparto che, a più riprese, aveva sensibilizzato il personale dipendente.
Ciò, anche in ragione di alcuni episodi virali gastroenterici, non riconducibili - sulla base delle valutazioni del dirigente del servizio sanitario della Task Force - alla confezione/distribuzione del vitto con ovvie ed evidenti conseguenze. Per tale motivo, è stato correttamente ritenuto necessario incrementare Fattività di verifica nell'ambito igienico-sanitario, sia per tutelare la salute del personale militare, sia per mantenere elevato il livello operativo della Task Force.
A seguito di quanto riscontrato in sede di un controllo periodico nella tenda del Volontario di truppa in parola, che risultava essere il più anziano tra coloro che vi alloggiavano, lo scorso 14 luglio 2010, veniva instaurato a carico dello stesso un procedimento disciplinare per una mancanza ritenuta passibile di consegna di rigore, nominando, al contempo, apposita commissione consultiva e il difensore del militare; successivamente, in data 29 luglio 2010, al termine del relativo procedimento, venivano irrogati al militare 7 giorni di consegna di rigore con la seguente motivazione:
«Doveri attinenti al grado, iniziativa, senso di responsabilità, dignità e decoro, tenuta dei materiali. In particolare, in data 1o luglio 2010 alle ore 15.00 circa, durante

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un normale controllo espletato alle tende adibite ad alloggi, del personale in servizio presso la Task Force South in Farah (Afghanistan), una di queste veniva trovata in un grave stato di disordine. Nonostante le ripetute esortazioni effettuate in materia di ordine e pulizia, dall'ispezione emergeva che il posto branda del Volontario, era in totale disordine a discapito dell'igiene personale e dello stato di conservazione dei materiali a Lui in dotazione, malgrado lo stesso fosse il più elevato in grado tra i commilitoni conviventi nella medesima tenda. Con tale comportamento, il Volontario si poneva come un pessimo esempio per questi ultimi, trascurando di conseguenza l'azione di controllo, doverosa nei confronti dei subalterni, dimostrando così mancanza di iniziativa e scarso senso responsabilità».

Al riguardo, va evidenziato che nel corso del procedimento:
il Caporale Maggiore Capo ammetteva le motivazioni contestate e riconosceva di non essere stato di buon esempio per i propri commilitoni conviventi nella stessa tenda e di aver compreso la gravità dei fatti commessi, rappresentando, comunque, la propria buona fede;
il militare difensore riconosceva la gravità delle mancanze commesse dal suo assistito riconducendo, comunque, il suo comportamento a un caso di occasionale superficialità;
la commissione consultiva riconosceva la gravità delle mancanze imputate al militare ed esprimeva giudizio favorevole all'irrogazione della consegna di rigore.

A margine, si evidenzia che l'interessato:
ha dichiarato per iscritto, dopo la contestazione degli addebiti, di non voler presentare documentazione e/o memorie difensive a sua discolpa, rinunciando alla fruizione dei 10 giorni di tempo previsti per produzione di memorie scritte o documenti in sua difesa;
non ha presentato alcun ricorso gerarchico nei termini previsti.

Sulla base di quanto rappresentato, posso rassicurare l'Onorevole interrogante che la procedura seguita per l'instaurazione del procedimento disciplinare appare pienamente legittima e che il provvedimento adottato, consistito in una sanzione disciplinare di corpo, è avvenuta nel pieno rispetto della normativa vigente (articolo 1399 del decreto legislativo n. 66/2010 «Procedure per infliggere la consegna di rigore» e articolo 751 del decreto del Presidente della Repubblica n. 90/2010 «Comportamenti che possono essere puniti con la consegna di rigore»).
Nello specifico:
è stato garantito l'esercizio del diritto di difesa;
sono stati nominati la commissione consultiva e il militare difensore;
l'entità della sanzione disciplinare è naturale conseguenza di una violazione dei doveri attinenti al grado, fattispecie espressamente prevista tra i comportamenti che possono essere puniti con la consegna di rigore.

È il caso, infine, di soggiungere che resta impregiudicata la possibilità per il militare di presentare, in qualunque tempo, istanza scritta tendente ad ottenere il riesame della sanzione disciplinare inflittagli a mente dell'articolo 1365 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 «Codice dell'ordinamento militare».

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ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federativa del Brasile in materia di cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma l'11 novembre 2008 (C. 3882 Governo, approvato dal Senato).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La IV Commissione Difesa,
esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge C. 3882 Governo, approvato dal Senato, recante «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federativa del Brasile in materia di cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma l'11 novembre 2008»;
rilevato che la relazione governativa che accompagna il disegno di legge qualifica la disposizione di cui all'articolo 6 dell'Accordo riguardante lo scambio di materiale della difesa come «apposita intesa governativa, ai sensi della legge 9 luglio 1990, n. 185, che disciplina l'esportazione dei materiali di armamento»;
considerato che, analogamente a quanto avvenuto in altre occasioni, potrebbe essere inserita nel disegno di legge di ratifica un'apposita disposizione che, ai fini dell'esecuzione di quanto stabilito dall'articolo 6 dell'Accordo, preveda invece la futura stipulazione di apposite intese intergovernative volte ad indicare con precisione il contenuto delle operazioni di interscambio di materiali d'armamento,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare che, ai fini dell'esecuzione di quanto previsto dall'articolo 6 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, siano stipulate apposite intese intergovernative che indichino con precisione il contenuto delle relative operazioni, ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della legge 9 luglio 1990, n. 185, e successive modificazioni.

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ALLEGATO 3

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federativa del Brasile in materia di cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma l'11 novembre 2008 (C. 3882 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La IV Commissione Difesa,
esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge C. 3882 Governo, approvato dal Senato, recante «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federativa del Brasile in materia di cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma l'11 novembre 2008»;
rilevato che la relazione governativa che accompagna il disegno di legge qualifica la disposizione di cui all'articolo 6 dell'Accordo riguardante lo scambio di materiale della difesa come «apposita intesa governativa, ai sensi della legge 9 luglio 1990, n. 185, che disciplina l'esportazione dei materiali di armamento»;
considerato che, analogamente a quanto avvenuto in altre occasioni, potrebbe essere inserita nel disegno di legge di ratifica un'apposita disposizione che, ai fini dell'esecuzione di quanto stabilito dall'articolo 6 dell'Accordo, preveda invece la futura stipulazione di apposite intese intergovernative volte ad indicare con precisione il contenuto delle operazioni di interscambio di materiali d'armamento;
precisato che il citato articolo 6, comma 1, lettera d) prevede, non solo operazioni dirette da Stato a Stato, ma anche tramite «società private» e che gli accordi tra queste ultime non possono qualificarsi come accordi intergovernativi ai sensi della citata legge n. 185;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare che, ai fini dell'esecuzione di quanto previsto dall'articolo 6 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, siano stipulate apposite intese intergovernative che indichino con precisione il contenuto delle relative operazioni, ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della legge 9 luglio 1990, n. 185, e successive modificazioni.