CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 29 aprile 2009
170.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Difesa (IV)
COMUNICATO
Pag. 56

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 29 aprile 2009.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.05 alle 14.10.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 29 aprile 2009. - Presidenza del vicepresidente Francesco Saverio GAROFANI. - Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Giuseppe Cossiga.

La seduta comincia alle 14.10.

Istituzione della decorazione «Al merito dei donatori di sangue della Croce Rossa italiana».
C. 1044 Holzmann.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Giorgio HOLZMANN (PdL), relatore, ricorda preliminarmente che la Croce Rossa italiana è un ente di diritto pubblico con prerogative di carattere internazionale, che ha scopi di assistenza sanitaria e sociale sia in tempo di pace che in tempo di conflitto. È posta sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica, sottoposta alla vigilanza dello Stato e sotto il controllo del Ministero del Lavoro, Salute e Politiche sociali e del Ministero della difesa per quanto di competenza.
La sua struttura, i suoi compiti e le sue attività sono regolate dal nuovo Statuto dell'Associazione italiana della Croce Rossa, approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 maggio 2005, n. 97.
Tra i compiti definiti dallo Statuto vi è quello di promuovere la donazione del sangue, organizzare i donatori volontari, collaborare con le proprie strutture alle attività trasfusionali del Sevizio sanitario nazionale, anche costituendo idonee scorte di sangue e di emoderivati.

Pag. 57

Lo Statuto, all'articolo 9, prevede, tra le diverse categorie di soci quella dei soci attivi, ossia coloro che si impegnano a svolgere gratuitamente, in maniera organizzata e con carattere continuativo, conformemente ai regolamenti interni di ciascuna componente, un'attività in favore della Croce Rossa italiana, oltre al versamento della quota annuale.
Nella categoria dei soci attivi lo Statuto annovera anche la componente volontaristica dei Donatori di sangue, il cui Regolamento nazionale è stato approvato nel 1997.
Ciò premesso, rammenta che la proposta di legge in esame si compone di 7 articoli.
L'articolo 1, al comma 1, istituisce la decorazione «Al merito dei donatori di sangue della Croce Rossa italiana» riservandola ai soci della Croce Rossa italiana che abbiano effettuato un determinato numero di donazioni di sangue.
Oltre ai due precedenti requisiti per il conferimento della decorazione il comma 2 ne prevede un terzo, ossia che il socio destinatario sia appartenente ad una Forza armata, a un Corpo armato dello Stato o a un organismo militarmente organizzato, soggetti al regolamento di disciplina militare, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 545 del 1986.
Il comma 3 specifica che agli organismi militarmente organizzati di cui al comma 2 sono equiparati, ai fini dell'attribuzione della decorazione: le infermiere volontarie della Croce Rossa italiana; le Forze di polizia nazionali ad ordinamento civile; il Corpo nazionale dei vigili del fuoco e quelli di regione o provincia autonoma; la polizia amministrativa locale dipendente dagli enti locali territoriali e in qualsiasi modo denominata o con qualsiasi competenza.
Il comma 4 specifica che l'appartenenza a tali Corpi può essere fatta valere in qualsiasi grado, posizione, ruolo o stato giuridico, comprendendo, per i militari, anche quelli in congedo e, per le forze ad ordinamento civile, anche l'eventuale personale in quiescenza.
Riguardo ad eventuali profili problematici dal punto di vista costituzionale che l'istituzione della nuova onorificenza potrebbe comportare per il fatto di essere attribuita, in presenza del necessario numero minimo di donazioni, non a beneficio di tutti i donatori di sangue, ma dei soli soggetti individuati dall'articolo in esame, segnala che, come si evince dalla relazione illustrativa, la delimitazione dell'ambito soggettivo ha la funzione di introdurre un riconoscimento che possa essere visibilmente portato sull'uniforme militare, in modo da suscitare uno spirito di emulazione che possa essere di sprone per l'incremento delle donazioni di sangue nell'ambito delle istituzioni preposte alla difesa e alla sicurezza nazionale.
L'articolo 2 reca le caratteristiche della decorazione di cui al precedente articolo 1. In particolare, il comma 1 precisa che la decorazione è di grado unico e che la descrizione analitica è riportata nell'allegato 1 annesso alla medesima proposta di legge. Tale allegato, tra l'altro, prevede che la decorazione dovrà consistere in una medaglia di metallo bronzeo, con attacco a nastro, del peso di grammi 25 circa, di forma circolare del diametro di millimetri 40.
Il successivo comma 2, al fine di attribuire un riconoscimento visibile - che attraverso la decorazione mostri il numero di donazioni effettuate - stabilisce che la decorazione stessa porti sovrapposte, in posizione centrale sul nastro di sostegno e sul nastrino da uniforme, stellette a cinque punte di numero e colore diverso. Si fa inoltre rinvio al sopraccitato allegato 1 per quanto riguarda la descrizione del nastro, del nastrino da uniforme, nonché dei vari tipi e numeri di stellette.
Infine il comma 3 del medesimo articolo, prevede che i riconoscimenti della classe superiore sostituiscano quelli della classe inferiore.
Al riguardo segnala che l'articolo in esame non reca una quantificazione dell'onere

Pag. 58

connesso all'istituzione della nuova decorazione, né provvede alla relativa copertura finanziaria. In proposito, rammenta che, ai sensi dell'articolo 27 della legge n. 468 del 1978, le leggi che comportano oneri a carico dei bilanci di enti che rientrano nell'ambito del settore pubblico devono contenere la previsione dell'onere stesso nonché l'indicazione della copertura finanziaria riferita ai relativi bilanci, annuali e pluriennali.
L'articolo 3 definisce le procedure per la concessione della decorazione «Al merito dei donatori di sangue della Croce Rossa italiana», stabilendone anche i tempi per il relativo espletamento.
L'articolo 4, stabilisce che la decorazione sia accompagnata da un diploma firmato dal presidente generale e controfirmato dal delegato nazionale della componente volontaristica dei «donatori di sangue» e dal direttore dell'ente, e ne fissa i tempi per il relativo rilascio.
L'articolo 5 prevede che la decorazione «Al merito dei donatori di sangue della Croce Rossa italiana», sia da ricomprendere tra quelle previste dall'articolo 58, primo comma, del regolamento per la disciplina delle uniformi approvato dal Capo di Stato Maggiore della difesa, che prevede, tra l'altro, che le decorazioni rilasciate dalla Croce Rossa italiana non necessitano di autorizzazione.
L'articolo 6 stabilisce, al comma 1, che la decorazione «Al merito dei donatori di sangue della Croce Rossa italiana» si intenda come ulteriore rispetto a qualsiasi altro riconoscimento che, per i medesimi meriti e attribuzioni, la Croce Rossa italiana attribuisce al suo interno, e non inficia o limita nessun altro di tali benefìci. Lo stesso comma riconosce il diritto a fregiarsi della decorazione già concessa anche nel caso in cui i requisiti soggettivi di cui all'articolo 1 vengano meno.
Il comma 2 raddoppia i termini per l'espletamento dei procedimenti amministrativi per i soci della Croce Rossa italiana che, alla data di entrata in vigore della legge, abbiano già effettuato dieci o più donazioni di sangue.
L'articolo 7 prevede che la designazione di cui all'articolo 3, comma 1, possa essere fatta, in presenza di alti meriti nel campo della donazione del sangue, anche in difetto del numero minimo previsto di dieci donazioni, individuando, tuttavia, il numero massimo delle designazioni consentite a tal fine.
In conclusione, nel ritenere che la presente proposta di legge possa essere di sprone per l'incremento delle donazioni di sangue e possa contribuire a mantenere i vincoli di reciproca collaborazione tra la Croce Rossa italiana e le istituzioni militari, auspica una rapida e condivisa approvazione del provvedimento stesso da parte di tutte le forze politiche della Commissione.

Il sottosegretario Giuseppe COSSIGA, nell'esprimere apprezzamento per la finalità che intende realizzare la proposta di legge in esame, ossia quella di premiare ed incentivare le donazioni di sangue, ne evidenzia tuttavia alcuni profili problematici. Innanzitutto, l'onorificenza viene conferita soltanto a soci della Croce Rossa italiana appartenenti al personale militare. Ciò comporta, quindi, da un lato che l'onorificenza, pur attribuita a militari, è conferita non per meriti di servizio, dall'altro che il riconoscimento riguarda esclusivamente i soci della Croce Rossa italiana e non quelli di altre associazioni ugualmente meritevoli. A questo proposito, segnala che i militari appartenenti ai Cavalieri del Sovrano Ordine di Malta, non potendo essere per vincoli di statuto anche soci della Croce Rossa italiana, non potrebbero in ogni caso ricevere l'onorificenza anche se, in ipotesi, donatori di sangue. Auspica quindi che, nel prosieguo dell'esame, possano essere apportati i necessari correttivi al testo del provvedimento.

Antonio RUGGHIA (PD), pur considerando meritevole di attenzione la finalità

Pag. 59

del provvedimento che è quella di incentivare le donazioni di sangue, ritiene che l'attuale testo del provvedimento potrebbe dar luogo a delle sperequazioni sia tra Forze armate e resto della collettività sia all'interno delle stesse Forze armate. Infatti, per quanto riguarda il primo aspetto, il provvedimento in esame non prevede alcun riconoscimento a favore dei donatori di sangue non appartenenti alle Forze armate; per quanto concerne invece il secondo aspetto, sottolinea come si determini una ingiusta penalizzazione per quei militari che, non potendo essere donatori di sangue per motivi di carattere sanitario, non potranno mai fregiarsi dell'onorificenza. Nell'associarsi alle perplessità poc'anzi espresse dal Governo, auspica che il testo del provvedimento possa essere modificato nel senso di istituire un'onorificenza che riguardi una platea più vasta di soggetti.

Marco BELTRANDI (PD), condividendo le osservazioni sollevate negli interventi precedenti, ritiene altresì non condivisibile l'istituzione di un'onorificenza da apporre sulla divisa non legata a meriti militari. Esprime pertanto, a titolo personale, delle forti perplessità sul provvedimento, ritenendo che le donazioni di sangue vadano incentivate con altri strumenti.

Giorgio HOLZMANN (PdL), relatore, nel replicare alle osservazioni emerse nel corso della discussione, sottolinea come a legislazione vigente esistano molte onorificenze attribuite anche al personale militare che inevitabilmente implicano una selezione, ai fini della relativa assegnazione, fondata su particolari criteri, sebbene diversi da quello individuato dal presente provvedimento, come ad esempio l'aver svolto missioni all'estero. Peraltro, ribadisce che la finalità della proposta di legge in oggetto non è quella di attribuire premi, quanto piuttosto quella di incentivare le donazioni di sangue. Per quanto riguarda l'altro profilo che è stato evidenziato nel corso del dibattito, ossia quello della possibile disparità di trattamento tra la Croce Rossa italiana ed altre organizzazioni, ritiene che l'ambito soggettivo del provvedimento possa essere opportunamente ampliato.

Francesco Saverio GAROFANI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia
Testo unificato C. 141 Ascierto e C. 1444 Oppi

(Seguito dell'esame e rinvio)

La Commissione prosegue l'esame del testo unificato delle proposte di legge in titolo, rinviato nella seduta del 26 marzo 2009.

Edmondo CIRIELLI, presidente, avverte che sul testo elaborato dalla Commissione sono pervenuti i pareri delle Commissioni I e XII. In particolare, la I Commissione ha espresso parere favorevole con una osservazione che chiede alla Commissione Difesa di «valutare l'opportunità di introdurre in via legislativa una limitazione all'accesso alle Forze di polizia da parte dei soggetti fabici, quando la carenza abbia dato luogo a comprovate manifestazioni emolitiche». La XII Commissione ha espresso invece parere favorevole con una condizione, volta a sostituire al comma 1 dell'articolo 1 le parole «ad eccezione di quei casi in cui il deficit di G6PD abbia dato luogo a comprovate manifestazioni emolitiche» con le seguenti: «anche in quei casi in cui il deficit di G6PD abbia dato luogo a manifestazioni emolitiche».

Salvatore CICU (PdL), relatore, si riserva di valutare l'osservazione e la condizione poste, rispettivamente, dalla I e dalla XII Commissione, al fine di formu

Pag. 60

lare eventuali proposte emendative per la modifica del testo del provvedimento.

Il sottosegretario Giuseppe COSSIGA si rimette alle valutazioni della Commissione.

Francesco Saverio GAROFANI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Incentivi per favorire, nelle regioni dell'arco alpino, il reclutamento di militari volontari nei reparti delle truppe alpine.
Testo unificato C. 607 Caparini e C. 1897 Cirielli.