Camera dei deputati

Vai al contenuto

Sezione di navigazione

Menu di ausilio alla navigazione

MENU DI NAVIGAZIONE PRINCIPALE

Vai al contenuto

Resoconto dell'Assemblea

Vai all'elenco delle sedute

XIX LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Mercoledì 26 luglio 2023

ORGANIZZAZIONE DEI TEMPI DI ESAME: PDL N. 1275 E ABB. E PDL N. 249-413-690-744-885-959-1013-1066-1182-1200

Pdl n. 1275 e abb. – Disposizioni in materia di giusta retribuzione e salario minimo

Tempo complessivo: 16 ore, di cui:

• discussione sulle linee generali: 8 ore;

• seguito dell'esame: 8 ore.

Discussione generale Seguito dell'esame
Relatore 20 minuti 20 minuti
Governo 20 minuti 20 minuti
Richiami al Regolamento 10 minuti 10 minuti
Tempi tecnici 20 minuti
Interventi a titolo personale 1 ora e 20 minuti 1 ora e 18 minuti
(con il limite massimo di 10 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi 5 ore e 50 minuti 5 ore e 32 minuti
Fratelli d'Italia 54 minuti 1 ora e 6 minuti
Partito Democratico – Italia democratica e progressista 44 minuti 47 minuti
Lega – Salvini premier 43 minuti 46 minuti
MoVimento 5 Stelle 41 minuti 40 minuti
Forza Italia – Berlusconi presidente – PPE 39 minuti 37 minuti
Azione – Italia Viva – Renew Europe 34 minuti 28 minuti
Alleanza Verdi e Sinistra 32 minuti 24 minuti
Noi Moderati (Noi Con L'Italia, Coraggio Italia, Udc e Italia al Centro) – MAIE 32 minuti 23 minuti
Misto: 31 minuti 21 minuti
  Minoranze Linguistiche 18 minuti 12 minuti
  +Europa 13 minuti 9 minuti

Pdl n. 249-413-690-744-885-959-1013-1066-1182-1200 – Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche

Tempo complessivo: 13 ore, di cui:

• discussione sulle linee generali: 7 ore;

• seguito dell'esame: 6 ore.

Discussione generale Seguito dell'esame
Relatrici 40 minuti
(complessivamente)
40 minuti
(complessivamente)
Governo 20 minuti 20 minuti
Richiami al Regolamento 10 minuti 10 minuti
Tempi tecnici 20 minuti
Interventi a titolo personale 1 ora e 4 minuti 51 minuti
(con il limite massimo di 7 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi 4 ore e 46 minuti 3 ore e 39 minuti
Fratelli d'Italia 35 minuti 45 minuti
Partito Democratico – Italia democratica e progressista 33 minuti 31 minuti
Lega – Salvini premier 33 minuti 30 minuti
MoVimento 5 Stelle 32 minuti 26 minuti
Forza Italia – Berlusconi presidente – PPE 32 minuti 24 minuti
Azione – Italia Viva – Renew Europe 31 minuti 18 minuti
Alleanza Verdi e Sinistra 30 minuti 16 minuti
Noi Moderati (Noi Con L'Italia, Coraggio Italia, Udc e Italia al Centro) – MAIE 30 minuti 15 minuti
Misto: 30 minuti 14 minuti
  Minoranze Linguistiche 17 minuti 8 minuti
  +Europa 13 minuti 6 minuti

TESTO AGGIORNATO AL 2 AGOSTO 2023

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta
del 26 luglio 2023.

  Albano, Ascani, Barelli, Benvenuto, Bignami, Bitonci, Braga, Caiata, Cappellacci, Carloni, Cecchetti, Cesa, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Enrico Costa, Sergio Costa, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Evi, Ferrante, Ferro, Fitto, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Guerini, Gusmeroli, Leo, Letta, Lollobrigida, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Minardo, Molinari, Molteni, Mulè, Nordio, Osnato, Nazario Pagano, Pastorella, Pellegrini, Pichetto Fratin, Prisco, Rampelli, Richetti, Rixi, Roccella, Rosato, Angelo Rossi, Rotelli, Scerra, Schullian, Francesco Silvestri, Siracusano, Sportiello, Tajani, Trancassini, Tremonti, Varchi, Zaratti, Zoffili, Zucconi.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Albano, Ascani, Barelli, Benvenuto, Bignami, Bitonci, Braga, Caiata, Cappellacci, Carloni, Cecchetti, Cesa, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Enrico Costa, Sergio Costa, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Evi, Ferrante, Ferro, Fitto, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Guerini, Gusmeroli, Leo, Letta, Lollobrigida, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Minardo, Molinari, Molteni, Mulè, Nordio, Osnato, Nazario Pagano, Pastorella, Pellegrini, Pichetto Fratin, Prisco, Rampelli, Richetti, Rixi, Roccella, Rosato, Angelo Rossi, Rotelli, Rotondi, Scerra, Schullian, Francesco Silvestri, Siracusano, Sportiello, Tajani, Trancassini, Tremonti, Varchi, Zaratti, Zoffili, Zucconi.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 25 luglio 2023 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

   BARELLI ed altri: «Disposizioni in materia di retribuzione equa del lavoro subordinato e agevolazione fiscale a sostegno dei lavoratori a basso reddito» (1328);

   DI GIUSEPPE: «Modifica dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 2003, n. 286, in materia di compiti e funzioni dei Comitati degli italiani all'estero, e soppressione del Consiglio generale degli italiani all'estero» (1329);

   MARATTIN ed altri: «Modifiche alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, e altre disposizioni per il potenziamento del servizio di taxi» (1330);

   GHIRRA ed altri: «Piano organico per favorire la rinascita economica e sociale della Sardegna, in attuazione dell'articolo 13 dello Statuto speciale per la Sardegna, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3» (1331).

  Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di proposte di legge
d'iniziativa regionale.

  In data 25 luglio 2023 è stata presentata alla Presidenza, ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione, la seguente proposta di legge:

  PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE: «Misure di ulteriore incentivazione dell'autoconsumo da fonti rinnovabili» (1332).

  Sarà stampata e distribuita.

Adesione di deputati a proposte di legge.

  La proposta di legge VARCHI ed altri: «Modifica all'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all'estero da cittadino italiano» (887) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Mollicone.

Adesione di deputati a proposte
di inchiesta parlamentare.

  La proposta di inchiesta parlamentare ROMANO ed altri: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'aumento dei prezzi delle materie prime, dei beni di consumo e dei servizi» (Doc. XXII, n. 27) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Alessandro Colucci.

Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

   XI Commissione (Lavoro)

  RAMPELLI ed altri: «Modifica all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di criteri di equilibrio attuariale nella gestione delle casse previdenziali private» (1131) Parere delle Commissioni I, II, V, VI, VII, VIII, X, XII e XIII.

   XII Commissione (Affari sociali)

  GIRELLI: «Interventi per la prevenzione e la lotta contro il virus dell'immunodeficienza umana (HIV), la sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), il papilloma virus umano (HPV) e le infezioni e malattie a trasmissione sessuale» (1198) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), IV, V, VI, VII, X e XI.

   Commissioni riunite VIII (Ambiente) e XIII (Agricoltura)

  CARETTA e CIABURRO: «Disposizioni per promuovere l'impiego di tecniche di telerilevamento mediante impulsi laser per il censimento e la gestione del patrimonio forestale nazionale» (1138) Parere delle Commissioni I, V, VII e XIV.

Trasmissione dalla Presidenza
del Consiglio dei ministri.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 22 luglio 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, concernente l'esercizio di poteri speciali inerenti agli attivi strategici nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, l'estratto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2023, recante l'esercizio di poteri speciali, con prescrizioni, in relazione alla costituzione da parte della società China Telecom (Europe) Limited di una sede secondaria in Italia (procedimento n. 178/2023).

  Questo documento è trasmesso alla IX Commissione (Trasporti).

Annunzio di sentenze
della Corte costituzionale.

  La Corte costituzionale ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia delle seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali):

  in data 20 luglio 2023 sentenza n. 155 del 6 giugno – 20 luglio 2023 (Doc. VII, n. 194),

  con la quale:

   dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 13, comma 92, della legge della Regione Siciliana 10 agosto 2022, n. 16 (Modifiche alla legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 e alla legge regionale 25 maggio 2022, n. 14. Variazioni al Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2022/2024. Disposizioni varie);

   dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 13, comma 11, della legge della Regione Siciliana n. 16 del 2022, promosse, in riferimento agli articoli 97, commi secondo e quarto, e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri;

   dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 13, commi 20, 21 e 57, della legge della Regione Siciliana n. 16 del 2022, promosse, in riferimento agli articoli 81 e 117, terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri;

   dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 20, comma 1, lettera l), della legge della Regione Siciliana n. 16 del 2022, promossa, in riferimento agli articoli 81 e 117, terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri;

   dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 13, commi 20, 21 e 57, della legge della Regione Siciliana n. 16 del 2022, promosse, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri;

   dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 13, comma 57, della legge della Regione Siciliana n. 16 del 2022, promossa, in riferimento agli articoli 81 e 117, terzo comma, della Costituzione, in relazione all'articolo 8-sexies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), dal Presidente del Consiglio dei ministri:

   alle Commissioni riunite XI (Lavoro) e XII (Affari sociali);

  in data 24 luglio 2023, Sentenza n. 160 del 5 aprile – 24 luglio 2023 (Doc. VII, n. 198),

  con la quale:

   dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 5 della legge della Regione Lombardia 27 dicembre 2006, n. 30, recante «Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) – collegato 2007)»:

   alla VIII Commissione (Ambiente)

  La Corte costituzionale ha depositato in cancelleria le seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali), se non già assegnate alla stessa in sede primaria:

  Sentenza n. 156 del 5 aprile – 20 luglio 2023 (Doc. VII, n. 195),

  con la quale:

   dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 (Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici), convertito, con modificazioni, nella legge 28 maggio 2021, n. 76, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172 (Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia dal COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali), convertito, con modificazioni, nella legge 21 gennaio 2022, n. 3, nella parte in cui prevede, da un lato, l'obbligo vaccinale per il personale sanitario e, dall'altro lato, per effetto dell'inadempimento del medesimo obbligo, la sospensione dall'esercizio delle professioni sanitarie, sollevate, in riferimento agli articoli 3, 4, 32, 33, 34 e 97 della Costituzione, dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana;

   dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 4, del decreto-legge n. 44 del 2021, come convertito e sostituito, laddove prevede che l'inadempimento dell'obbligo vaccinale comporta la sospensione dall'esercizio delle professioni sanitarie, sollevate, in riferimento agli articoli 1, 2, 3, 4, 32, primo comma, 33, 35, primo comma, e 36, primo comma, della Costituzione, dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana;

   dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1 della legge 22 dicembre 2017, n. 219 (Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento), nella parte in cui non prevede l'espressa esclusione dalla sottoscrizione del consenso informato delle ipotesi di trattamenti sanitari obbligatori, e dell'articolo 4 del decreto-legge n. 44 del 2021, come convertito e sostituito, nella parte in cui non esclude l'onere di sottoscrizione del consenso informato nel caso di vaccinazione obbligatoria, sollevate, in riferimento agli articoli 3 e 21 della Costituzione, dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana:

   alla XII Commissione (Affari sociali);

  Sentenza n. 157 del 4 luglio – 20 luglio 2023 (Doc. VII, n. 196),

  con la quale:

   dichiara che, nei sensi di cui in motivazione, non spettava alla Camera dei deputati deliberare il diniego all'autorizzazione successiva all'utilizzo di captazioni informatiche nei confronti del deputato Cosimo Maria Ferri, richiesta dalla Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, ai sensi dell'articolo 6 della legge 20 giugno 2003, n. 140 (Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato), nell'ambito del procedimento disciplinare R.G. n. 93/2019, sul presupposto che le stesse fossero state acquisite, nel diverso procedimento penale R.G. n. 6652/18, in assenza dell'autorizzazione preventiva di cui all'articolo 4 della stessa legge n. 140 del 2003;

   annulla, per l'effetto, la deliberazione adottata dalla Camera dei deputati nella seduta del 12 gennaio 2022 (doc. IV, n. 10-A):

  alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e II (Giustizia);

  Sentenza n. 159 del 4 luglio – 21 luglio 2023 (Doc. VII, n. 197),

  con la quale:

   dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 43, comma 3, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante «Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)», convertito, con modificazioni, nella legge 29 giugno 2022, n. 79, sollevate, in riferimento agli articoli 2, 3, 24 e 111 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Roma, sezione quarta civile, ufficio esecuzioni immobiliari:

   alla II Commissione (Giustizia);

  Sentenza n. 161 del 24 maggio – 24 luglio 2023 (Doc. VII, n. 199),

  con la quale:

   dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 6, comma 3, ultimo periodo, della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), sollevate, in riferimento agli articoli 13, primo comma, e 32, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Roma, in composizione monocratica;

   dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 6, comma 3, ultimo periodo, della legge n. 40 del 2004, sollevate, in riferimento agli articoli 2, 3 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, dal Tribunale ordinario di Roma, in composizione monocratica:

   alla XII Commissione (Affari sociali).

Trasmissione della Corte dei conti.

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 19 luglio 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Agenzia del demanio, per l'esercizio 2021, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 109).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio), alla VI Commissione (Finanze) e alla VIII Commissione (Ambiente).

  Il Presidente aggiunto della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, con lettera in data 21 luglio 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 48/2023 del 14-19 luglio 2023, con la quale la Sezione stessa ha approvato il rapporto PNRR «Potenziamento strutture di ricerca e creazione di “campioni nazionali” di R&S su alcune Key Enabling Technologies».

  Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio), alla VII Commissione (Cultura) e alla X Commissione (Attività produttive).

  Il Presidente aggiunto della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, con lettera in data 24 luglio 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 49/2023 del 14-19 luglio 2023, con la quale la Sezione stessa ha approvato il rapporto PNRR «Rinaturazione dell'area del Po».

  Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla VIII Commissione (Ambiente).

  Il Presidente aggiunto della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, con lettera in data 24 luglio 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 50/2023 del 14-19 luglio 2023, con la quale la Sezione stessa ha approvato il rapporto PNRR «Sviluppo del bio-metano».

  Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio), alla VIII Commissione (Ambiente) alla X Commissione (Attività produttive) e alla XIII Commissione (Agricoltura).

  Il Presidente aggiunto della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, con lettera in data 24 luglio 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 51/2023 del 14-19 luglio 2023, con la quale la Sezione stessa ha approvato il rapporto PNRR «Rafforzamento Smart Grid».

  Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla X Commissione (Attività produttive).

  Il Presidente aggiunto della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, con lettera in data 24 luglio 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 52/2023 del 14-19 luglio 2023, con la quale la Sezione stessa ha approvato il rapporto PNRR «Sviluppo di sistemi di teleriscaldamento».

  Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla X Commissione (Attività produttive).

  Il Presidente aggiunto della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, con lettera in data 25 luglio 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 53/2023 del 14-19 luglio 2023, con la quale la Sezione stessa ha approvato il rapporto PNRR «Sviluppo dell'accessibilità marittima e della resilienza delle infrastrutture portuali ai cambiamenti climatici».

  Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) alla IX Commissione (Trasporti).

  Il Presidente aggiunto della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, con lettera in data 25 luglio 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 54/2023 del 14-19 luglio 2023, con la quale la Sezione stessa ha approvato il rapporto PNRR «Sviluppo e resilienza delle imprese del settore turistico (Fondo dei fondi BEI)».

  Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla X Commissione (Attività produttive).

  Il Presidente aggiunto della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, con lettera in data 25 luglio 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 55/2023 del 14-20 luglio 2023, con la quale la Sezione stessa ha approvato il rapporto PNRR «Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'auto-consumo».

  Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio), alla VIII Commissione (Ambiente) e alla X Commissione (Attività produttive).

Trasmissione dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri.

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 24 luglio 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la relazione in merito alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla lotta contro la corruzione, che sostituisce la decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio e la convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio (COM(2023) 234 final), accompagnata dalla tabella di corrispondenza tra le disposizioni della proposta e le norme nazionali vigenti.

  Questa relazione è trasmessa alla II Commissione (Giustizia) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Annunzio di progetti
di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 25 luglio 2023, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):

  Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul certificato complementare unitario per i medicinali, che modifica i regolamenti (UE) 2017/1001, (CE) n. 1901/2006 e (UE) n. 608/2013 (COM(2023) 222 final), corredata dai relativi allegati (COM(2023) 222 final – Annex 1 e Annex 2), che è assegnata in sede primaria alla XII Commissione (Affari sociali);

  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Un'iniziativa dell'Unione europea sul web 4.0 e i mondi virtuali: muoversi in anticipo verso la prossima transizione tecnologica (COM(2023) 442 final), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite IX (Trasporti) e X (Attività produttive);

  Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione dei criteri di ripartizione del bilancio e sull'impatto dei trasferimenti di bilancio sull'efficacia del programma dell'Unione europea per gli ortofrutticoli e il latte destinati alle scuole (COM(2023) 456 final), corredata dai relativi allegati (COM(2023) 456 final – Annexes 1 to 3), che è assegnata in sede primaria alla XIII Commissione (Agricoltura).

  Le proposte di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul certificato protettivo complementare unitario per i prodotti fitosanitari (COM(2023) 221 final) e sul certificato protettivo complementare per i prodotti fitosanitari (rifusione) (COM(2023) 223 final), già trasmesse dalla Commissione europea e assegnate, in data 25 luglio 2023, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla XIII Commissione (Agricoltura), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), sono altresì assegnate alla medesima XIV Commissione ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre, per ciascuna delle proposte, dal 26 luglio 2023.

  La proposta di direttiva del Consiglio relativa a un'esenzione più rapida e sicura dalle ritenute alla fonte in eccesso (COM(2023) 324 final), già trasmessa dalla Commissione europea e assegnata, in data 25 luglio 2023, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla VI Commissione (Finanze), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), sono altresì assegnate alla medesima XIV Commissione ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre, per ciascuna delle proposte, dal 26 luglio 2023.

Richiesta di parere parlamentare
su atti del Governo.

  Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 25 luglio 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 16, commi 1, lettere a), b) e c), e 2, della legge 28 aprile 2022, n. 46, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riassetto della legge 28 aprile 2022, n. 46, nel codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e per il coordinamento normativo delle ulteriori disposizioni legislative che disciplinano gli istituti della rappresentanza militare (56).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla IV Commissione (Difesa) e, per le conseguenze di carattere finanziario, alla V Commissione (Bilancio), che dovranno esprimere i prescritti pareri entro il 25 agosto 2023.

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

PROPOSTA DI LEGGE: VARCHI ED ALTRI: MODIFICA ALL'ARTICOLO 12 DELLA LEGGE 19 FEBBRAIO 2004, N. 40, IN MATERIA DI PERSEGUIBILITÀ DEL REATO DI SURROGAZIONE DI MATERNITÀ COMMESSO ALL'ESTERO DA CITTADINO ITALIANO (A.C. 887-A) E ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE: CANDIANI ED ALTRI; LUPI ED ALTRI (A.C. 342-1026)

A.C. 887-A – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

  sugli emendamenti contenuti nel fascicolo.

A.C. 887-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

  Sul testo del provvedimento in oggetto:

NULLA OSTA

  sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

  sulle proposte emendative 1.9, 1.1023 e 1.01 in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

  sulle restanti proposte emendative.

A.C. 887-A – Articolo unico

ARTICOLO UNICO DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.

  1. Al comma 6 dell'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se i fatti di cui al periodo precedente sono commessi all'estero, il cittadino italiano è punito secondo la legge italiana».

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.

  Sopprimerlo.
*1.2. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Sopprimerlo.
*1.1001. Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Sopprimerlo.
*1.1024. Zan, Serracchiani, Gianassi, Lacarra, Scarpa, Grimaldi, Ghirra, Piccolotti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

  1. All'articolo 6 della legge 4 maggio del 1983, n. 184, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

   «9. Al di fuori delle ipotesi contemplate nel presente articolo, è sempre consentita l'adozione da parte del genitore di intenzione del figlio nato da maternità surrogata o da fecondazione assistita di tipo eterologo».

  2. All'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

   «6-bis. In ogni caso, la violazione del divieto di surrogazione di maternità di cui al comma 6 non preclude la possibilità di accedere alle procedure di adozione, ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, nei confronti del figlio nato a seguito di fecondazione assistita di tipo eterologo o di maternità surrogata all'estero».
1.7. Appendino, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Norme per la trascrizione di provvedimenti stranieri in materia di rapporto di filiazione e per la disciplina dello stato giuridico del nato a seguito del ricorso a procreazione medicalmente assistita eterologa all'estero)

  1. Alla legge 31 maggio 1995, n. 218, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 64, comma 1, alinea, sono premesse le parole: «Fermo quanto previsto dall'articolo 67-bis,»;

   b) all'articolo 65, comma 1, sono premesse le parole: «Fermo quanto previsto dall'articolo 67-bis,»;

   c) dopo l'articolo 67 è aggiunto il seguente:

«Art. 67-bis.
(Atti, sentenze e provvedimenti stranieri formati a seguito di ricorso a surrogazione di maternità)

   1. La sentenza, l'atto o il provvedimento straniero formato a seguito di ricorso a surrogazione di maternità realizzata in conformità alla legge del luogo, che riconosce il rapporto di filiazione con il genitore di intenzione è trascritto dall'ufficiale dello stato civile. L'atto è trasmesso senza indugio al pubblico ministero per l'impugnazione ai sensi dell'articolo 67.
   2. L'autorità giudiziaria accerta con ogni mezzo la non contrarietà del riconoscimento al preminente interesse del minore, considerate le concrete circostanze del caso. In caso di accertamento negativo, l'autorità giudiziaria ordina la cancellazione della trascrizione, fermo restando quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti».

  2. All'articolo 8 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

   «1-bis. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche quando una coppia di donne ricorra, in Italia o all'estero, a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo. Nel caso di cui al periodo precedente, l'ufficiale dello stato civile procede alla formazione dell'atto di nascita indicando come madri la donna che ha partorito e la donna che ha espresso la volontà di ricorrere alla tecnica di procreazione medicalmente assistita.».

  3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'Interno adotta, con proprio decreto, le formule e i modelli necessari a consentire la formazione degli atti dello stato civile in applicazione dell'articolo 8, comma 1-bis, della legge 19 febbraio 2004, n. 40, introdotto dalla presente legge. In caso di mancata o tardiva adozione del decreto, gli ufficiali dello stato civile procedono comunque alla formazione di tali atti.
1.1025. Zan, Serracchiani, Gianassi, Lacarra, Scarpa, Grimaldi, Ghirra, Piccolotti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Norme per la trascrizione di provvedimenti stranieri in materia di rapporto di filiazione)

  1. Alla legge 31 maggio 1995, n. 218, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) All'articolo 64, comma 1, alinea, sono premesse le parole: «Fermo quanto previsto dall'articolo 67-bis,»;

   b) all'articolo 65, comma 1, sono premesse parole: «Fermo quanto previsto dall'articolo 67-bis,»;

   c) dopo l'articolo 67 è aggiunto il seguente:

   «Art. 67-bis. – (Atti, sentenze e provvedimenti stranieri formati a seguito di ricorso a surrogazione di maternità)1. La sentenza, l'atto o il provvedimento straniero formato a seguito di ricorso a surrogazione di maternità realizzata in conformità alla legge del luogo, che riconosce il rapporto di filiazione con il genitore di intenzione è trascritto dall'ufficiale dello stato civile. L'atto è trasmesso senza indugio al pubblico ministero per l'impugnazione ai sensi dell'articolo 67.
   2. L'autorità giudiziaria accerta con ogni mezzo la non contrarietà del riconoscimento al preminente interesse del minore, considerate le concrete circostanze del caso. In caso di accertamento negativo, l'autorità giudiziaria ordina la cancellazione della trascrizione, fermo restando quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti».
1.1026. Zan, Serracchiani, Gianassi, Lacarra, Scarpa, Grimaldi, Ghirra, Piccolotti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Norme per la disciplina dello stato giuridico del nato a seguito del ricorso a procreazione medicalmente assistita eterologa all'estero)

  1. All'articolo 8 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

   «1-bis. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche quando una coppia di donne ricorra, in Italia o all'estero, a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo. Nel caso di cui al periodo precedente, l'ufficiale dello stato civile procede alla formazione dell'atto di nascita indicando come madri la donna che ha partorito e la donna che ha espresso la volontà di ricorrere alla tecnica di procreazione medicalmente assistita.».

  2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'Interno adotta, con proprio decreto, le formule e i modelli necessari a consentire la formazione degli atti dello stato civile in applicazione dell'articolo 8, comma 1-bis, della legge 19 febbraio 2004, n. 40, introdotto dalla presente legge. In caso di mancata o tardiva adozione del decreto, gli ufficiali dello stato civile procedono comunque alla formazione di tali atti.
1.1027. Zan, Serracchiani, Gianassi, Lacarra, Scarpa, Grimaldi, Ghirra, Piccolotti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

  1. All'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, dopo il comma 6, è inserito il seguente:

   «6-bis. Si applicano in ogni caso le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 della presente legge».
1.8. Appendino, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Modifiche agli articoli 600, 600-bis e 613-bis del codice penale)

  1. All'articolo 600 del codice penale (Regio Decreto 19 ottobre 1930, n. 1398) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Le pene stabilite dal presente comma si applicano anche se il fatto è commesso all'estero».
  2. All'articolo 600-bis del codice penale (Regio Decreto 19 ottobre 1930, n. 1398) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Le pene stabilite dal presente comma si applicano anche se il fatto è commesso all'estero».
  3. All'articolo 613-bis del codice penale (Regio Decreto 19 ottobre 1930, n. 1398) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Le pene stabilite dal presente comma si applicano anche se il fatto è commesso all'estero».
1.1050. Gianassi, Serracchiani, Zan, Scarpa, Lacarra.

(Inammissibile)

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. Alla legge 19 febbraio 2004, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo l'articolo 4 è aggiunto il seguente:

   «Art. 4-bis. – (Gravidanza per altri solidale)1. La persona o la coppia di persone conviventi, coniugate o unite civilmente, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, che intendano assumersi la responsabilità genitoriale e che non possano condurre una gravidanza o portarla a termine per ragioni medico-fisiologiche o per situazioni personali, di carattere psicologico o sociali, oggettivamente valutabili, possono ricorrere alla gravidanza per altri solidale.
   2. Ai fini di cui al precedente comma, la persona o la coppia di persone stipulano un accordo, nel rispetto delle forme di cui ai commi 5 e 6, con una donna, definita gestante, che, in maniera libera, autonoma, volontaria, si impegna a ospitare nel proprio utero uno o più embrioni sviluppati attraverso le tecniche di fecondazione in vitro e senza l'utilizzo dei propri gameti, ovvero una o più blastocisti prodotte dalla coppia a seguito di concepimento naturale, ed estratte prima del relativo annidamento nell'utero della donna della coppia, a favorirne lo sviluppo fino al termine della gravidanza e a partorire.
   3. Ai fini del presente articolo, per tecniche di fecondazione in vitro o procedure mediche di fecondazione in vitro si intendono i trattamenti per la fertilità nei quali i gameti femminili od ovociti sono prelevati chirurgicamente dall'ovaio, inseminati e fecondati in laboratorio con gameti maschili o spermatozoi, al fine di determinare il processo riproduttivo, compresa la procedura medica avente ad oggetto il trasferimento, nell'utero della gestante, di una o più blastociti prodotte a seguito di concepimento naturale dalla coppia ed estratte prima del relativo annidamento nell'utero della donna della coppia.
   4. I gameti da cui è originato l'embrione possono derivare da soggetti, definiti donatori, che, in maniera libera, autonoma, volontaria e nel rispetto del principio dell'anonimato, donano i propri gameti alla persona singola o alla coppia di persone che si sottopone a procedure mediche di fecondazione in vitro, senza acquisire alcun diritto nei confronti dei nati, né alcuna relazione giuridica parentale con gli stessi, ovvero dalla persona singola o dalla coppia. In ogni caso, l'ovocita fecondato non può provenire dalla gestante.
   5. L'accordo di gravidanza per altri solidale è un accordo lecito tra soggetti privati in forza del quale la gestante si impegna ad ospitare nel proprio utero un embrione ottenuto attraverso le tecniche di fecondazione in vitro, senza l'utilizzo dei propri gameti, a favorirne lo sviluppo fino alla gravidanza, e a partorire. La gestante esprime il consenso alla rinuncia della maternità con conseguente riconoscimento dei diritti genitoriali nei confronti del nascituro in favore della persona singola o della coppia. Tale rinuncia deve essere espressa, in forma scritta, prima dell'avvio delle procedure mediche di fecondazione in vitro, e controfirmata anche dalla persona con cui la gestante è eventualmente sposata, unita civilmente o convivente, e comporta l'automatica esclusione della presunzione di paternità di cui all'articolo 232, comma 1, del codice civile.
   6. L'accordo di cui al precedente comma ha la forma di scrittura privata e deve essere stipulato dinanzi a un avvocato, scelto dalle parti, il quale attesta l'autenticità delle firme delle stesse e le informa degli effetti giuridici correlati ai rispettivi ruoli, accertando, altresì, alla presenza dello psicologo-psicoterapeuta della struttura presso la quale sono effettuate le procedure mediche di fecondazione in vitro, che la volontà espressa è frutto di una scelta pienamente consapevole maturata a conclusione di un adeguato percorso di informazione e di supporto psicologico.
   7. Prima dell'avvio delle procedure mediche di fecondazione in vitro, l'avvocato dinanzi al quale è stipulato l'accordo verifica che:

   a) Il reddito della gestante sia conforme a quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, della presente legge;

   b) sia stato aperto il conto corrente dedicato di cui all'articolo 5-bis, comma 3, mediante il versamento dell'importo stabilito dall'accordo di gravidanza per altri solidale, idoneo a coprire tutti i costi relativi alla gravidanza e al parto, comprese le spese di cui al comma 9 del presente articolo;

   c) sia stata stipulata la polizza assicurativa di cui all'articolo 5-bis, comma 3, in favore della gestante, per la copertura di tutti i rischi connessi alla gravidanza e al parto;

   d) sia stata acquisita la documentazione medica di cui all'articolo 5-bis, comma 4.

   8. L'accordo di gravidanza per altri solidale esclude qualsiasi relazione giuridica tra la gestante e i nati, ad eccezione dell'ipotesi in cui, al verificarsi di una controversia in merito al riconoscimento del rapporto di genitorialità con i nati, ai sensi dell'articolo 9, comma 5, il tribunale del luogo in cui sono state effettuate le procedure mediche di fecondazione in vitro adito dalle parti decida di riconoscere la genitorialità in favore della gestante. Le parti si impegnano a mantenere strettamente confidenziale il contenuto dell'accordo di gravidanza per altri solidale e a rispettarne la reciproca riservatezza. Alle stesse spetta decidere se mantenere reciproci contatti dopo il parto dei nati, nel rispetto e ai fini della tutela del benessere psico-fisico degli stessi nati.
   9. Sono poste a carico della persona singola o della coppia le spese sanitarie dirette e le spese indirette sostenute dalla gestante a causa della gestazione fino a sei mesi successivi al parto, il cui importo è stabilito nell'accordo tenendo conto dell'impegno fisico ed emotivo sostenuto dalla gestante nel corso della gravidanza e della perdita di capacità reddituale della stessa a partire dal periodo che precede la gestazione, nel corso della stessa e successivamente al parto, compreso il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro previsto dalla legislazione vigente. Nel caso in cui la gestante sia lavoratrice autonoma o lavoratrice atipica, ai fini del calcolo delle spese indirette si tiene, altresì, conto del danno economico a essa derivante dalla differenza tra il reddito percepito nell'anno precedente a quello in cui ha stipulato l'accordo di gravidanza per altri solidale e l'anno in cui ha iniziato la gestazione, assicurando il rimborso del mancato guadagno ma, comunque, escludendo un eventuale arricchimento della gestante derivante dall'accordo. Sono, altresì, poste a carico del genitore singolo o della coppia le spese sostenute, a causa della gestazione, dalla persona con cui la gestante è sposata, unita civilmente o convivente, e le spese sostenute da una persona accompagnatrice negli spostamenti effettuati per recarsi alle visite mediche previste nel corso della gestazione. Ai fini del rimborso delle spese sostenute, a causa della gestazione, dalla gestante, nonché dalla persona con cui la stessa è sposata, unita civilmente o convivente ovvero da una persona accompagnatrice, tali spese devono essere documentate in forma scritta, certificate e approvate dall'avvocato dinanzi al quale è stipulato l'accordo di gravidanza per altri solidale.».

   b) all'articolo 5, comma 1, dopo le parole: «medicalmente assistita», sono aggiunte le seguenti «persone singole o», dopo le parole: «coppie di maggiorenni di sesso diverso», sono aggiunte le seguenti: «o dello stesso sesso», dopo le parole: «coniugate o conviventi», sono aggiunte le seguenti: «o unite civilmente»;

   c) all'articolo 5, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

   «2. Ai fini della gestazione per altri solidale, di cui all'articolo 4-bis, la gestante, anche di nazionalità straniera, deve avere un'età compresa tra ventuno e quarantadue anni ed essere legalmente residente nel territorio italiano. La stessa deve avere già portato a termine una gravidanza con un bambino nato vivo, nonché avere almeno un figlio proprio vivente. Non può portare a termine fino al parto più di una gravidanza per altri solidale, ovvero non più di due nel caso in cui le parti abbiano già stipulato un precedente accordo di gravidanza per altri solidale e intendano stipulare un nuovo e ulteriore accordo tra le stesse.
   3. La gestante può avere legami di parentela o di affinità, fino al terzo grado, con la persona singola o la coppia. Deve, altresì, avere un reddito che sia almeno pari al doppio del reddito previsto dagli articoli 76, commi 1, 2 e 3, e 77 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, a tale fine considerando il reddito conseguito almeno nei due anni precedenti alla stipulazione dell'accordo di gravidanza per altri solidale.»;

   d) dopo l'articolo 5, è aggiunto il seguente:

   «Art. 5-bis. – (Condizioni di accesso alla gravidanza per altri solidale)1. L'accesso alla gravidanza per altri solidale, di cui all'articolo 4-bis, da parte della persona o della coppia è consentito solo a seguito di una valutazione medica, liberamente concordata nel rapporto tra medico e paziente, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, nonché di una valutazione psicologica, mediante un colloquio con lo psicologo-psicoterapeuta operante nella struttura presso la quale saranno effettuate le procedure mediche di fecondazione in vitro.
   2. Le procedure mediche di fecondazione in vitro possono essere effettuate solo dopo che le parti abbiano stipulato l'accordo di gravidanza per altri solidale di cui all'articolo 4-bis, comma 5, e siano state informate sulle conseguenze giuridiche della loro decisione e sui rispettivi diritti e doveri verso i nascituri, da far valere reciprocamente, e abbiano fornito il loro consenso scritto, nonché ricevuto un adeguato supporto psicologico, del quale dovranno avvalersi fino al parto.
   3. Prima del trasferimento dell'embrione in utero, la persona singola o la coppia devono stipulare una polizza assicurativa, in favore della gestante, per la copertura di tutti i rischi connessi alla gravidanza per altri solidale e al parto, che può essere estinta non prima di sei mesi successivi al parto, prorogabili di ulteriori sei mesi, in caso di complicazioni mediche sorte a seguito della gravidanza. La persona o la coppia devono, altresì, procedere all'apertura di un conto corrente dedicato, sul quale versare un importo idoneo a coprire i costi relativi alla gravidanza per altri solidale, comprese le spese di cui all'articolo 4-bis, comma 9; le operazioni relative a tale conto, che non può essere estinto prima di sei mesi successivi al parto, devono essere effettuate dall'avvocato dinanzi al quale è stipulato l'accordo di gravidanza solidale, la cui attività è sottoposta a rendicontazione e controllo da parte di un notaio scelto dalla persona singola o dalla coppia.
   4. La gestante è tenuta a sottoporsi ad accurati controlli medici, presso una struttura sanitaria, al fine di accertare l'assenza di patologie che rappresentino un rischio per la gravidanza, nonché per la salute della stessa gestante e tale condizione deve essere accertata per iscritto, tramite il rilascio di una certificazione da parte della struttura ove sono stati effettuati i controlli. Il trasferimento dell'embrione in utero può essere effettuato solo dopo l'avvenuto rilascio di tale certificazione e la verifica del possesso dei requisiti soggettivi di cui al precedente articolo. La gestante e la persona con cui la stessa è spostata, unita civilmente o convivente, nonché la persona singola o la coppia, sono tenuti a sottoporsi, prima del trasferimento dell'embrione in utero, a tutti gli esami clinici previsti dalla normativa vigente per i donatori di gameti, ferma restando la valutazione medica circa l'opportunità di effettuare ulteriori esami clinici, nel rispetto del benessere delle parti. Durante la gestazione e fino a sei mesi dopo il parto, la gestante deve ricevere un'adeguata consulenza, nonché un sostegno psicologico e sociale sia medico sia legale.
   5. La gestante si impegna ad astenersi dall'assumere qualsiasi condotta che possa essere considerata pregiudizievole o non idonea al suo stato di gravidanza e, dunque, potenzialmente dannosa per la salute del feto e a sottoporsi a tutti gli accertamenti medici previsti nel corso di una gravidanza. Resta, comunque, fermo il diritto della gestante di accedere all'interruzione volontaria di gravidanza, ai sensi della legge 22 maggio 1978, n. 194, nel caso in cui la stessa accusi circostanze per le quali la prosecuzione della gravidanza e il parto comporterebbero un serio pericolo per la sua salute fisica o psichica. La gestazione e il parto devono avvenire nel territorio italiano.»;

   e) all'articolo 8, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

   «2. I nati a seguito di gravidanza per altri solidale, di cui all'articolo 4-bis, hanno lo stato di figli della persona singola o della coppia che ha stipulato l'accordo di gravidanza per altri solidale e che sono indicate come genitori nell'atto di nascita. Il consenso espresso dalle parti comporta, ai fini della legge e, in particolare, dell'articolo 74 del codice civile, il riconoscimento del rapporto di genitorialità con il nascituro da parte del singolo o della coppia, a partire dal trasferimento in utero dell'embrione. La gestante e la persona con cui è sposata, unita civilmente o convivente, non acquisiscono alcun diritto od obbligo nei confronti dei nati e non devono essere nominati nell'atto di nascita. In nessun caso i registri dello stato civile possono contenere dati dai quali si possano desumere le circostanze del concepimento e della gestazione.
   3. Quando il percorso di gravidanza per altri è intrapreso all'estero, si applica l'articolo 15 del d.P.R. 396/2000, per cui le dichiarazioni di nascita di cittadini nati all'estero devono farsi secondo le norme stabilite dalla legge del luogo.
   4. Prima di stipulare l'accordo di gravidanza per altri solidale e al fine di tutelare gli interessi dei nati in caso di morte della persona singola o della coppia ovvero di impossibilità degli stessi di esercitare, per altre cause, la responsabilità genitoriale, la persona singola o la coppia devono procedere, mediante testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata, alla designazione di un tutore, che viene poi nominato dal giudice tutelare ai sensi e per gli effetti degli articoli 348 e seguenti del codice civile.»;

   f) all'articolo 9, sono aggiunti, infine, i seguenti commi:

   «4. In caso di gravidanza per altri solidale, il consenso espresso e non revocato prima del trasferimento in utero dell'embrione non può essere revocato da parte della persona singola o della coppia, escluso i casi in cui la gravidanza non sia confermata o, se confermata, quando la gestante decide di accedere all'interruzione di gravidanza ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 5. Chi ha prestato il consenso non può esercitare alcuna azione di disconoscimento o di negazione del rapporto di filiazione.
   5. In caso di controversie in merito all'applicazione e all'esecuzione dell'accordo di gravidanza per altri solidale, le parti possono rivolgersi al tribunale del luogo in cui sono state effettuate le procedure mediche di fecondazione in vitro, che provvede in camera di consiglio in composizione monocratica. L'accordo può essere utilizzato come prova delle intenzioni manifestate dalle parti.»;

   g) dopo l'articolo 11, è aggiunto il seguente: «Art. 11-bis. – (Registro nazionale delle gestanti e campagne informative sulla gravidanza per altri solidale)1. Presso l'Istituto superiore di sanità è istituito, con decreto del Ministro della salute, il registro nazionale delle gestanti, i cui dati sono conservati per trenta anni ai sensi di quanto disposto dalla normativa vigente in materia di tracciabilità e di sicurezza relativa ai dati trattati dagli istituti dei tessuti. Tale registro ha la finalità di garantire il rispetto delle disposizioni degli articoli 5 e 5-bis in materia di requisiti delle gestanti, controlli medici e luogo della gestazione, nonché di organizzare campagne informative sulla gravidanza per altri solidale e di raccogliere le istanze e le dichiarazioni di interesse delle donne che intendono diventare gestanti, indicando loro le strutture, presso le quali sono effettuate procedure mediche di fecondazione in vitro, più vicine al loro luogo di residenza.

  2. L'iscrizione al registro di cui al comma 1 è obbligatoria per le gestanti che accedono e concludono il percorso di gravidanza per altri solidale.
  3. Le strutture dove sono effettuate le procedure mediche di fecondazione in vitro per la gravidanza per altri solidale sono tenute a fornire agli osservatori epidemiologici regionali e all'Istituto superiore di sanità i dati e le informazioni necessari al fine di garantire la trasparenza dei risultati conseguiti, nonché il rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 5 e 5-bis.».

   h) all'articolo 12, comma 6, le parole: «in qualsiasi forma» sono sostituite dalle seguenti: «fatta salva la disciplina di cui all'articolo 4-bis della presente legge».
1.1023. Magi, Della Vedova, Pastorella.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. Alla legge 19 febbraio 2004, n. 40, dopo l'articolo 4, è aggiunto il seguente:

«Art. 4-bis.
(Disposizioni in materia di procreazione medicalmente assistita eterologa)

   1. La donazione di cellule riproduttive da utilizzare nell'ambito delle tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo è volontaria, anonima e gratuita.
   2. L'importazione e l'esportazione di gameti sono consentite, rispettivamente, solo da e verso istituti di tessuti accreditati ai sensi della normativa dell'Unione europea vigente in materia e operanti senza scopo di lucro. È vietata l'importazione di gameti da istituzioni estere che prevedano sotto qualunque forma la retribuzione dei soggetti donatori, a eccezione di forme di ristoro o di rimborso.
   3. Sono vietati la commercializzazione di gameti e lo sfruttamento economico dei donatori o delle donatrici, a eccezione di forme di ristoro o rimborso spese per la donazione di gameti. Gli atti o i contratti onerosi sono nulli.
   4. La tracciabilità del percorso delle cellule riproduttive è garantita in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 16, in materia di donazione, di approvvigionamento, di controllo, di lavorazione, di conservazione, di stoccaggio e di distribuzione di tessuti e cellule umane.
   5. I dati personali relativi al donatore o alla donatrice e alla donazione sono riservati e anonimi, fatta salva la possibilità di accesso, esclusivamente da parte del personale sanitario abilitato e autorizzato, alle sole informazioni di carattere sanitario e per ragioni strettamente sanitarie, nel rispetto della legislazione vigente italiana e dell'Unione europea in materia di donazioni e di tutela della riservatezza.
   6. Lo Stato garantisce e promuove la donazione di gameti anche attraverso campagne di sensibilizzazione e di informazione. Il Ministro della salute, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, in collaborazione con gli enti locali, con le organizzazioni di volontariato e con quelle di interesse collettivo, con le società scientifiche, con le aziende sanitarie locali, con i medici di medicina generale e con le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, promuove, nel rispetto di una libera e consapevole scelta, iniziative di informazione dirette a diffondere tra i cittadini la conoscenza delle disposizioni della presente legge.
   7. Le iniziative di informazione e di comunicazione di cui al comma 6 sono promosse nel territorio, a livello locale e regionale, attraverso gli organi di informazione nazionali e locali e attraverso messaggi televisivi e radiofonici, volti a diffondere e promuovere la cultura della donazione dei gameti, recanti informazioni sulle modalità della donazione e sulle strutture presso le quali è possibile effettuarla».

  Conseguentemente al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: fatto salvo quanto previsto all'articolo 4-bis.
1.9. Quartini, Sportiello, Di Lauro, Marianna Ricciardi.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 12, comma 6, della legge 19 febbraio 2004, n. 40, le parole: «con la reclusione da tre mesi a due anni e» sono soppresse.
1.1013. Magi, Della Vedova, Pastorella.

  Al comma 1, dopo le parole: n. 40, aggiungere le seguenti: dopo le parole: «o di embrioni» sono aggiunte le seguenti: «, a eccezione dei casi in cui, per la donazione di gameti o embrioni, siano previste forme di ristoro e rimborso spese per i donatori o le donatrici,» ed.
1.14. Quartini, Sportiello, Di Lauro, Marianna Ricciardi, D'Orso.

  Al comma 1, sostituire le parole da: Se i fatti fino alla fine del comma, con le seguenti: Al fine di garantire la tutela dell'interesse preminente del minore, i nati a seguito dell'applicazione di surrogazione di maternità o di altre tecniche di procreazione medicalmente assistita praticate in violazione della presente legge, ovvero in un Paese estero ai sensi della normativa ivi vigente, assumono, in ogni caso, lo stato di figli della persona o della coppia di persone coniugate, unite civilmente o conviventi la cui volontà di ricorrere alle tecniche e di assumersi la responsabilità genitoriale è desumibile da atti concludenti.
1.1010. Magi, Della Vedova, Pastorella.

  Al comma 1, dopo le parole: periodo precedente aggiungere le seguenti: , con riferimento alla surrogazione di maternità,
1.1008. Montaruli, Vietri, Marrocco, Patriarca.

(Approvato)

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  2. All'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

   «6-bis. In ogni caso, la violazione del divieto di surrogazione di maternità di cui al comma 6 non preclude la possibilità di accedere alle procedure di adozione, ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, nei confronti del figlio nato a seguito di fecondazione assistita di tipo eterologo o di maternità surrogata all'estero».

  3. All'articolo 6 legge 4 maggio del 1983, n. 184, dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:

   «9. Al di fuori delle ipotesi contemplate nel presente articolo, è sempre consentita l'adozione da parte del genitore di intenzione del figlio nato da maternità surrogata o da fecondazione assistita di tipo eterologo».
1.15. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  2. All'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

   «6-bis. Si applicano in ogni caso le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 della presente legge».
1.16. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 2.

  1. Dopo l'articolo 8 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, è aggiunto il seguente:

«Art. 8-bis.
(Riconoscimento dello status giuridico del nato in caso di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo e della maternità surrogata)

   1. I figli concepiti all'estero a seguito dell'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, nonché quelli nati all'estero, attraverso il ricorso alla maternità surrogata, in violazione dei divieti posti dall'articolo 4, comma 3, e dall'articolo 12, comma 6, ma in conformità alle norme ivi vigenti, acquistano lo stato di figlio riconosciuto dalla coppia coniugata o unita civilmente ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, secondo le modalità previste dal presente articolo. Al fine del riconoscimento, i genitori congiuntamente, o anche solo il genitore d'intenzione, devono esprimere il consenso informato nelle forme previste dall'articolo 6 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, e devono richiedere al Tribunale per le persone per i minorenni e per le famiglie competente che sia disposta la procedura di riconoscimento dello stato di figlio della coppia, secondo quanto previsto dal presente articolo.
   2. La richiesta di riconoscimento dello stato di figlio della coppia è effettuata da entrambi i genitori congiuntamente o anche solo dal genitore d'intenzione e deve essere presentata entro tre mesi dalla nascita, ovvero entro dodici mesi nel caso di minori nati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
   3. Sulla richiesta di riconoscimento dello stato di figlio della coppia da parte dei soggetti di cui al comma 2, il tribunale si pronuncia con assoluta urgenza, non oltre trenta giorni dalla presentazione della stessa, dopo aver accertato la corrispondenza al superiore interesse del minore e aver sentito il pubblico ministero e i componenti della coppia che ne hanno voluto la nascita, omessa ogni altra formalità procedurale, con sentenza in camera di consiglio, che decide in merito alla richiesta di fare luogo al riconoscimento dello stato di figlio della coppia.
   4. Avverso la sentenza di cui al comma 3, entro trenta giorni dalla notifica, può essere proposta impugnazione davanti alla sezione per i minorenni della Corte d'appello da parte del pubblico ministero e dalla coppia. La Corte d'appello, sentite le parti ed esperito ogni accertamento ritenuto opportuno, pronuncia sentenza. La sentenza è notificata d'ufficio alle parti per esteso.
   5. L'udienza di discussione dell'appello è fissata entro sessanta giorni dal deposito dei rispettivi atti introduttivi.
   6. La sentenza sul riconoscimento dello stato di figlio della coppia, divenuta definitiva, è immediatamente trascritta su apposito registro conservato presso la cancelleria del tribunale stesso e comunicata all'ufficiale dello stato civile che la annota a margine dell'atto di nascita dell'adottato. A questo effetto, il cancelliere del giudice dell'impugnazione dà immediata comunicazione della definitività della sentenza al cancelliere del tribunale per i minorenni.
   7. Il riconoscimento avvenuto in base a quanto previsto dal presente articolo, produce dal momento della definitività della sentenza, gli stessi effetti derivanti dalla sentenza di adozione ai sensi dell'articolo 27 della legge n. 184 del 1983».
1.01. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 2.

  1. Dopo l'articolo 8 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, è aggiunto il seguente:

«Art. 8-bis.
(Disposizioni concernenti la tutela del nato in caso di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo e di maternità surrogata)

   1. I figli concepiti all'estero a seguito dell'applicazione di tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo e della maternità surrogata, praticate in violazione dei relativi divieti posti dall'articolo 4, comma 3, e dall'articolo 12, comma 6, ma in conformità alle norme ivi vigenti, acquistano lo stato di figlio riconosciuto ai sensi dell'articolo 8 dalla coppia coniugata o unita civilmente ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76.».
1.02. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 2.

  1. Dopo l'articolo 8 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, è aggiunto il seguente:

«Art. 8-bis.
(Trascrizione dell'atto di nascita formato all'estero in caso di procreazione medicalmente assistita)

   1. Nell'ipotesi di figli nati all'estero, mediante ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, il certificato di nascita formato all'estero che riporti l'indicazione di due madri è sempre trascritto nei registri dello stato civile ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.
   2. Nel caso di cui al comma 1, non trova applicazione l'articolo 253 c.c.».
1.03. Appendino, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 2.
(Disposizione transitoria)

  1. Le disposizioni di cui alla presente legge hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2029 e non si applicano alle condotte di cittadini italiani già poste in essere alla data della sua entrata in vigore, ivi comprese quelle consistenti in atti iniziali e preparatori.
1.01015. Zan, Serracchiani, Gianassi, Lacarra, Scarpa, Grimaldi, Ghirra, Piccolotti.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 2.
(Disposizione transitoria)

  1. Le disposizioni di cui alla presente legge hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2028 e non si applicano alle condotte di cittadini italiani già poste in essere alla data della sua entrata in vigore, ivi comprese quelle consistenti in atti iniziali e preparatori.
1.01012. Zan, Serracchiani, Gianassi, Lacarra, Scarpa, Grimaldi, Ghirra, Piccolotti.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 2.
(Disposizione transitoria)

  1. Le disposizioni di cui alla presente legge hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2027 e non si applicano alle condotte di cittadini italiani già poste in essere alla data della sua entrata in vigore, ivi comprese quelle consistenti in atti iniziali e preparatori.
1.01011. Zan, Serracchiani, Gianassi, Lacarra, Scarpa, Grimaldi, Ghirra, Piccolotti.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 2.
(Disposizione transitoria)

  1. Le disposizioni di cui alla presente legge hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2025 e non si applicano alle condotte di cittadini italiani già poste in essere alla data della sua entrata in vigore, ivi comprese quelle consistenti in atti iniziali e preparatori.
1.01013. Zan, Serracchiani, Gianassi, Lacarra, Scarpa, Grimaldi, Ghirra, Piccolotti.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 2.
(Disposizione transitoria)

  1. Le disposizioni di cui alla presente legge hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2024 e non si applicano alle condotte di cittadini italiani già poste in essere alla data della sua entrata in vigore, ivi comprese quelle consistenti in atti iniziali e preparatori.
1.01014. Zan, Serracchiani, Gianassi, Lacarra, Scarpa, Grimaldi, Ghirra, Piccolotti.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 2.
(Disposizione transitoria)

  1. Le disposizioni di cui alla presente legge hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2028.
1.01008. Zan, Serracchiani, Gianassi, Lacarra, Scarpa, Grimaldi, Ghirra, Piccolotti.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 2.
(Disposizione transitoria)

  1. Le disposizioni di cui alla presente legge hanno effetto a decorrere dal 30 gennaio 2026.
1.01007. Zan, Serracchiani, Gianassi, Lacarra, Scarpa, Grimaldi, Ghirra, Piccolotti.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 2.
(Disposizione transitoria)

  1. Le disposizioni di cui alla presente legge hanno effetto a decorrere dal 29 Giugno 2025.
1.01006. Zan, Serracchiani, Gianassi, Lacarra, Scarpa, Grimaldi, Ghirra, Piccolotti.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 2.
(Disposizione transitoria)

  1. La presente legge non si applica alle condotte di cittadini italiani già poste in essere alla data della sua entrata in vigore, ivi comprese quelle consistenti in atti iniziali e preparatori.
1.01004. Zan, Serracchiani, Gianassi, Lacarra, Scarpa, Grimaldi, Ghirra, Piccolotti.

EMENDAMENTI NON SEGNALATI
PER LA VOTAZIONE

ART. 1.

  Sopprimerlo.
1.1009. Magi, Della Vedova, Pastorella.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Reato di tortura compiuto all'estero)

  1. All'articolo 613-bis del codice penale (Regio Decreto 19 ottobre 1930, n. 1398) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

   Le pene stabilite dal presente comma si applicano anche se il fatto è commesso all'estero.
*1.1002. Grimaldi.

(Inammissibile)

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Reato di tortura compiuto all'estero)

  1. All'articolo 613-bis del codice penale (Regio Decreto 19 ottobre 1930, n. 1398) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

   Le pene stabilite dal presente comma si applicano anche se il fatto è commesso all'estero.
*1.1051. Gianassi, Serracchiani, Zan, Scarpa, Lacarra.

(Inammissibile)

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù compiuto all'estero)

  1. All'articolo 600 del codice penale (Regio Decreto 19 ottobre 1930, n. 1398) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

   Le pene stabilite dal presente comma si applicano anche se il fatto è commesso all'estero.
**1.1003. Ghirra.

(Inammissibile)

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù compiuto all'estero)

  1. All'articolo 600 del codice penale (Regio Decreto 19 ottobre 1930, n. 1398) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

   Le pene stabilite dal presente comma si applicano anche se il fatto è commesso all'estero.
**1.1052. Gianassi, Serracchiani, Zan, Scarpa, Lacarra.

(Inammissibile)

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Prostituzione minorile compiuta all'estero)

  1. All'articolo 600-bis del codice penale (Regio Decreto 19 ottobre 1930, n. 1398) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

   Le pene stabilite dal presente comma si applicano anche se il fatto è commesso all'estero.
*1.1004. Ghirra.

(Inammissibile)

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Prostituzione minorile compiuta all'estero)

  1. All'articolo 600-bis del codice penale (Regio Decreto 19 ottobre 1930, n. 1398) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

   Le pene stabilite dal presente comma si applicano anche se il fatto è commesso all'estero.
*1.1053. Gianassi, Serracchiani, Zan, Scarpa, Lacarra.

(Inammissibile)

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Trascrizione dei provvedimenti stranieri in materia di rapporto di filiazione)

  1. Alla legge 31 maggio 1995, n. 218, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 64, comma 1, alinea, sono premesse le parole: «Fermo quanto previsto dall'articolo 67-bis,»;

   b) all'articolo 65, comma 1 sono premesse le parole: «Fermo quanto previsto dall'articolo 67-bis,»;

   c) dopo l'articolo 67, è aggiunto il seguente:

«Art. 67-bis.
(Trascrizione dei provvedimenti stranieri formati a seguito di ricorso a surrogazione di maternità)

   1. Ogni provvedimento straniero formato in uno stato estero a seguito di ricorso a surrogazione di maternità realizzata in conformità alla legge del luogo, che riconosce il rapporto di filiazione con il genitore di intenzione è trascritto dall'ufficiale dello stato civile.
   L'atto è trasmesso senza indugio al pubblico ministero per l'impugnazione ai sensi dell'articolo 67.
   2. L'autorità giudiziaria accerta la non contrarietà del riconoscimento al preminente interesse del minore, considerate le concrete circostanze del caso.
   3. In caso di accertamento negativo, l'autorità giudiziaria ordina la cancellazione della trascrizione, fermo restando quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti».

  2. All'articolo 8 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

   «1-bis. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche quando una coppia di donne ricorra a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo. Nel caso di cui al periodo precedente, l'ufficiale dello stato civile procede alla formazione dell'atto di nascita indicando come madri la donna che ha partorito e la donna che ha espresso la volontà di ricorrere alla tecnica di procreazione medicalmente assistita.».

  3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'Interno adotta, con proprio decreto le modalità organizzative per la formazione degli atti dello stato civile. In ogni caso, a decorrere dal trentesimo giorno dalla entrata in vigore della presente legge, gli ufficiali dello stato civile procederanno comunque alla formazione di tali atti.
1.1006. Fratoianni.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Trascrizione dei provvedimenti stranieri in materia di rapporto di filiazione)

  1. Alla legge 31 maggio 1995, n. 218, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 64, comma 1, alinea, sono premesse le parole: «Fermo quanto previsto dall'articolo 67-bis,»;

   b) all'articolo 65, comma 1 sono premesse le parole: «Fermo quanto previsto dall'articolo 67-bis,»;

   c) dopo l'articolo 67, è aggiunto il seguente:

«Art. 67-bis.
(Trascrizione dei provvedimenti stranieri formati a seguito di ricorso a surrogazione di maternità)

   1. Ogni provvedimento straniero formato in uno stato estero a seguito di ricorso a surrogazione di maternità realizzata in conformità alla legge del luogo, che riconosce il rapporto di filiazione con il genitore di intenzione è trascritto dall'ufficiale dello stato civile.
   L'atto è trasmesso senza indugio al pubblico ministero per l'impugnazione ai sensi dell'articolo 67.
   2. L'autorità giudiziaria accerta la non contrarietà del riconoscimento al preminente interesse del minore, considerate le concrete circostanze del caso.
   3. In caso di accertamento negativo, l'autorità giudiziaria ordina la cancellazione della trascrizione, fermo restando quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti».
1.1005. Ghirra.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Trascrizioni anagrafiche a tutela dell'interesse preminente del minore)

  1. All'articolo 8 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

   «1-bis. Al fine di tutelare l'interesse preminente del minore, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, in ogni caso, anche ai nati a seguito delle tecniche di procreazione medicalmente assistita praticate al di fuori delle condizioni e in assenza dei requisiti di cui agli articoli 4 e 5, ovvero di altre tecniche vietate dalla presente legge, ivi inclusa la surrogazione di maternità, praticate in un Paese estero ai sensi della relativa normativa, nei confronti della persona o della coppia di persone coniugate, unite civilmente o conviventi, la cui volontà di assumere la responsabilità genitoriale è desumibile da atti concludenti.».
1.1007. Grimaldi.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

  1. All'articolo 8 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

   «1-bis. Al fine di garantire la tutela dell'interesse preminente del minore, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, in ogni caso, anche ai nati a seguito dell'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita praticate al di fuori delle condizioni e in assenza dei requisiti di cui agli articoli 4 e 5, ovvero di altre tecniche vietate dalla presente legge, ivi inclusa la surrogazione di maternità, praticate in un Paese estero ai sensi della normativa ivi vigente, nei confronti della persona o della coppia di persone coniugate, unite civilmente o conviventi, la cui volontà di ricorrere alle tecniche e di assumersi la responsabilità genitoriale è desumibile da atti concludenti.».
1.1012. Magi, Della Vedova, Pastorella.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 12, comma 6, della legge 19 febbraio 2004, n. 40, le parole: «reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro» sono sostituite dalle seguenti: «sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro.».
1.1014. Magi, Della Vedova, Pastorella.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 12, comma 6, della legge 19 febbraio 2004, n. 40, le parole: «con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro» sono sostituite dalle seguenti: «con la sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 a 40.000 euro.».
1.1015. Magi, Della Vedova, Pastorella.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 12, comma 6, della legge 19 febbraio 2004, n. 40, le parole: «con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro» sono sostituite dalle seguenti: «con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.500 a 35.000 euro.».
1.1016. Magi, Della Vedova, Pastorella.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 12, comma 6, della legge 19 febbraio 2004, n. 40, le parole: «con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro» sono sostituite dalle seguenti: «con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 30.000 euro.».
1.1017. Magi, Della Vedova, Pastorella.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 12, comma 6, della legge 19 febbraio 2004, n. 40, le parole: «con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro» sono sostituite dalle seguenti: «con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 25.000 euro.».
1.1018. Magi, Della Vedova, Pastorella.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 12, comma 6, della legge 19 febbraio 2004, n. 40, le parole: «con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro» sono sostituite dalle seguenti: «con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 20.000 euro.».
1.1019. Magi, Della Vedova, Pastorella.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 12, comma 6, della legge 19 febbraio 2004, n. 40, le parole: «con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro» sono sostituite dalle seguenti:«con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 a 15.000 euro.».
1.1020. Magi, Della Vedova, Pastorella.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 12, comma 6, della legge 19 febbraio 2004, n. 40, le parole: «con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro» sono sostituite dalle seguenti: «con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 10.000 euro.».
1.1021. Magi, Della Vedova, Pastorella.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 12, comma 6, della legge 19 febbraio 2004, n. 40, le parole: «con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro» sono sostituite dalle seguenti: «con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 5000 euro.».
1.1022. Magi, Della Vedova, Pastorella.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  2. Gli atti di nascita redatti all'estero e recanti l'indicazione di due madri, delle quali l'una ha portato avanti la gravidanza e partorito il bambino, sono trascritti automaticamente e in modo pieno nei registri dello stato civile.
  3. In tutti i casi in cui è possibile provare che la nascita, avvenuta in Italia e dovuta a tecniche di fecondazione artificiale eterologa intraprese al di fuori dei limiti stabiliti dalla legge 19 febbraio 2004, n. 40, è frutto di una mutua promessa reciproca espressa per iscritto in ordine all'assunzione dei doveri genitoriali nei confronti del bambino, la madre di parto non può opporsi all'adozione da parte della genitrice intenzionale e quest'ultima è tenuta a fare domanda di adozione in casi particolari a partire dal momento della registrazione della nascita e non oltre trenta giorni da esso.
1.1000. Zanella.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

  2. Al comma 8 dell'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) sostituire le parole: «e 5» con le seguenti: «, 5 e 6»;

   b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Non è punibile, altresì, la persona o la coppia di persone che abbia intrapreso un percorso di procreazione medicalmente assistita vietato dalla presente legge, ivi inclusa la surrogazione di maternità, in un Paese estero ai sensi della relativa normativa, la cui volontà di intraprendere il percorso e di assumersi la responsabilità genitoriale è desumibile da atti concludenti.».
1.1011. Magi, Della Vedova, Pastorella.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 2.
(Modifiche alla legge 19 febbraio 2004, n. 40)

  1. All'articolo 4 della legge 19 febbraio 2004, n. 40 il comma 3 è sostituito dal seguente:

   «3. Il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo è consentito anche alla coppia formata da due donne. L'ufficiale dello stato civile procede alla formazione dell'atto di nascita indicando come madri la donna che ha partorito e la donna che ha espresso la volontà di ricorrere alla tecnica di procreazione medicalmente assistita.».
1.01001. Zanella.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 2.
(Modifica alla legge 4 maggio 1983, n. 184, adozione in casi particolari)

  1. Alla legge 4 maggio 1983, n. 184, all'articolo 44, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

   «4-bis. Quando si ricorre all'adozione in casi particolari in presenza di un atto di nascita straniero non trascrivibile per motivi di ordine pubblico internazionale, ma che è prova dell'esistenza di previ mutui impegni intercorsi tra due persone in vista della nascita di un bambino, il genitore biologico non può negare il consenso all'adozione da parte dell'altro genitore intenzionale, e quest'ultimo è tenuto a fare domanda di adozione entro 30 giorni dal provvedimento giudiziale di trascrizione.».
1.01000. Zanella.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 2.
(Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozioni in casi particolari)

  1. Alla legge 4 maggio 1983, n. 184, dopo l'articolo 44, è aggiunto il seguente:

   «Art. 44-bis. 1. Gli atti di nascita o i provvedimenti giurisdizionali redatti all'estero sulla base di accordi di surrogazione di maternità che rechino l'indicazione di un solo genitore biologico sono trascritti nei confronti di quest'ultimo.
   2. L'atto di nascita o il provvedimento giurisdizionale straniero fa prova della esistenza di previ mutui impegni intercorsi tra il genitore biologico e il genitore intenzionale in vista della nascita di un bambino.
   3. Il genitore intenzionale è tenuto a fare domanda di adozione in casi particolari (art. 44 comma 1, lettera b), legge n. 184 del 1983) entro trenta giorni dal provvedimento giudiziale di trascrizione parziale di cui al comma 1.
   4. In mancanza, il procedimento è avviato dalla Procura della Repubblica presso il competente Tribunale della Famiglia.
   5. Il genitore biologico non può negare il consenso all'adozione da parte dell'altro genitore intenzionale, salva la possibilità di opporre il superiore interesse del minore, che deve essere accertato in concreto.
   6. Le procedure di cui al presente articolo si applicano anche in tutti i casi in cui un atto di nascita, già trascritto, sia impugnato per difetto di veridicità a seguito dell'accertamento che, a suo fondamento, vi era un accordo di maternità surrogata, nel quale uno solo dei committenti avesse conferito materiale genetico.».
1.01003. Zanella.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 2.
(Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozioni in casi particolari)

  1. Alla legge 4 maggio 1983, n. 184, dopo l'articolo 44, è aggiunto il seguente:

   «Art. 44-bis. 1. Gli atti di nascita redatti all'estero recanti l'indicazione di due madri che costituiscono almeno una coppia di fatto, delle quali l'una portato avanti la gravidanza e partorito il bambino, sono trascritti automaticamente e in modo pieno nei registri dello stato civile.
   2. In tutti i casi in cui è possibile provare che la nascita, avvenuta in Italia e dovuta a tecniche di fecondazione artificiale eterologa intraprese al di fuori dei limiti stabiliti dalla legge 40/2004, è frutto di una mutua promessa reciproca espressa per iscritto in ordine all'assunzione dei doveri genitoriali nei confronti del bambino, la madre di parto non può opporsi all'adozione da parte della genitrice intenzionale e quest'ultima è tenuta a fare domanda di adozione in casi particolari a partire dal momento della registrazione della nascita e non oltre trenta giorni da esso. In mancanza, l'iniziativa è presa dalla competente Procura per i minorenni.».
1.01002. Zanella.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 2.
(Disposizione transitoria)

  1. Le disposizioni di cui alla presente legge hanno effetto a decorrere dal 30 Giugno 2026.
1.01005. Zan, Serracchiani, Gianassi, Lacarra, Scarpa, Grimaldi, Ghirra, Piccolotti.

A.C. 887-A – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,

   premesso che:

    come riportato in titolo, il provvedimento mira a modificare la disciplina in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso da cittadino italiano;

    in particolare, la proposta di legge in esame interviene sull'articolo 12, comma 6 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, recante «Norme in materia di procreazione medicalmente assistita», che prevede che «Chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza la commercializzazione di gameti o di embrioni o la surrogazione di maternità è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro»;

    obiettivo della presente proposta è estendere la punibilità delle suddette condotte relativamente alla surrogazione di maternità anche quando le stesse siano state commesse in un Paese straniero, da cittadino italiano;

    molteplici sono gli effetti derivanti da una siffatta previsione: un primo, fondamentale, effetto consiste nell'estensione della rilevanza penale anche della maternità surrogata praticata all'estero, al pari di quanto previsto oggi, per quella praticata in Italia. In altri termini, un soggetto che decida di recarsi all'estero per eseguire tale tecnica sarebbe perseguibile in Italia, sebbene quel comportamento sia legittimo nel Paese straniero, ed anzi, considerato un vero e proprio esercizio di un diritto. In altri termini, verrà punito in Italia ciò che in un altro Paese è considerato esercizio di un diritto, con ciò determinandosi notevoli problemi di compatibilità con i principi cui è ispirato il nostro sistema penale;

    la minaccia di una sanzione penale «universale» potrebbe tradursi in un affievolimento dei livelli di tutela nei confronti del nato all'estero da maternità surrogata, in violazione dei principi convenzionali che impongono invece la preminenza dell'interesse del minore nel bilanciamento con gli altri diritti costituzionalmente rilevanti, la proposta di legge in esame, invero, lungi dal risolvere l'annoso problema del riconoscimento dello status giuridico del nato, aggraverà piuttosto quel «vuoto di tutela» nei confronti dei figli, la cui necessità di protezione è stata ribadita sia dalla Corte costituzionale che dalla giurisprudenza di Strasburgo;

    il legislatore non può non tener conto, quindi, della necessità di regolamentare lo stato giuridico del figlio nato da tali tecniche, sebbene non consentite nel nostro ordinamento, in quanto l'esistenza del divieto non può arrecare nocumento al minore incolpevole;

    come emerge dalla più recente prassi della giurisprudenza di Strasburgo, il riconoscimento del rapporto di filiazione è ineludibile, in quanto l'interesse superiore del minore include anche il riconoscimento legale fondamentale per le persone responsabili di crescerlo, soddisfare e assicurare il suo benessere, nonché per la possibilità di vivere ed evolversi in un ambiente stabile, perciò questa impossibilità assoluta di riconoscerlo è incompatibile con l'interesse supremo del minore «che richiede almeno una considerazione di ogni situazione nelle particolari circostanze che lo caratterizzano»;

    l'incertezza giuridica che deriva dalla mancanza del riconoscimento dello status filiationis del minore, secondo la Corte di Strasburgo, costituisce un'ingerenza sproporzionata nel diritto al rispetto della sua vita privata, con conseguente violazione dell'articolo 8 della CEDU, in quanto gli interessi del nato non possono dipendere esclusivamente dall'orientamento sessuale dei genitori;

    la Corte europea, nel tracciare un possibile percorso, ha specificato che il diritto al rispetto della vita privata del minore ai sensi dell'articolo 8 CEDU non richiede che questo riconoscimento venga fatto tramite la trascrizione sui registri di stato civile dell'atto di nascita legalmente stabilita all'estero; può essere fatto con altri mezzi, come ad esempio l'adozione del minore da parte del genitore intenzionale, purché le condizioni previste dalla legge nazionale ne garantiscano l'efficacia e la rapidità di attuazione, in conformità col superiore interesse del figlio;

    occorre prevedere adeguati strumenti di tutela al fine di equiparare, sotto il profilo dei diritti, la posizione giuridica del figlio nato da maternità surrogata all'estero (così come di quello concepito all'estero tramite tecniche di fecondazione assistita eterologa), a quella del figlio naturale, al pari di quanto avvenuto rispetto ai figli legittimi;

    la Corte costituzionale (sent. 33/2021) ha esortato il legislatore ad intervenire su questa delicata materia, in quanto attiene alle competenze proprie di quest'ultimo, in qualità di interprete del comune sentire della collettività nazionale in un determinato momento storico. Come indicato dalla stessa Consulta, lo strumento più idoneo per riconoscere un adeguato livello di tutela al minore nei suddetti casi sarebbe l'adozione ordinaria, come disciplinata dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, considerando i limiti già rilevati dalla medesima Corte rispetto all'adozione in casi particolari, ex articolo 44 della testé richiamata legge,

impegna il Governo

ad intervenire, con il primo provvedimento utile, per consentire il riconoscimento giuridico dello status filiationis del minore nato da maternità surrogata all'estero o concepito all'estero da fecondazione assistita di tipo eterologo, attraverso l'estensione anche a questi casi della procedura di adozione, ai sensi dell'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, con modalità tali da garantirne l'efficacia e la rapidità di attuazione, in conformità col superiore interesse del figlio.
9/887-A/1. Orrico, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.


   La Camera,

   premesso che:

    come riportato in titolo, il provvedimento mira a modificare la disciplina in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso da cittadino italiano;

    in particolare, la proposta di legge in esame interviene sull'articolo 12, comma 6 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, recante «Norme in materia di procreazione medicalmente assistita», che prevede che «Chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza la commercializzazione di gameti o di embrioni o la surrogazione di maternità è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro»;

    obiettivo della presente proposta è estendere la punibilità delle suddette condotte relativamente alla surrogazione di maternità anche quando le stesse siano state commesse in un Paese straniero, da cittadino italiano;

    molteplici sono gli effetti derivanti da una siffatta previsione: un primo, fondamentale, effetto consiste nell'estensione della rilevanza penale anche della maternità surrogata praticata all'estero, al pari di quanto previsto oggi per quella praticata in Italia. In altri termini, un soggetto che decida di recarsi all'estero per eseguire tale tecnica sarebbe perseguibile in Italia, sebbene quel comportamento sia legittimo nel Paese straniero, ed anzi, considerato un vero e proprio esercizio di un diritto. In altri termini, verrà punito in Italia ciò che in un altro Paese è considerato esercizio di un diritto, con ciò determinandosi notevoli problemi di compatibilità con i principi cui è ispirato il nostro sistema penale;

    la minaccia di una sanzione penale «universale» potrebbe tradursi in un affievolimento dei livelli di tutela nei confronti del nato all'estero da maternità surrogata, in violazione dei principi convenzionali che impongono invece la preminenza dell'interesse del minore nel bilanciamento con gli altri diritti costituzionalmente rilevanti. La proposta di legge in esame, invero, lungi dal risolvere l'annoso problema del riconoscimento dello status giuridico del nato, aggraverà piuttosto quel «vuoto di tutela» nei confronti dei figli, la cui necessità di protezione è stata ribadita sia dalla Corte costituzionale che dalla giurisprudenza di Strasburgo;

    il 10 aprile 2019, la Grande Chambre, della Corte di Strasburgo, in sede di «Parere consultivo sul riconoscimento nel diritto nazionale di una relazione di filiazione tra un bambino nato in maternità surrogata praticata all'estero e la madre dell'intenzione» (P16-2018-001), ha ricordato come sia fondamentale focalizzarsi sul supremo interesse del minore, prescindendo da ogni altra circostanza. Nello specifico, prendendo atto della comune volontà di scoraggiare abusi e commercializzazioni di sorta rispetto alla maternità surrogata e fecondazione assistita eterologa, rileva come le incertezze che ne derivano influiscano negativamente non solo sulla privacy del minore, ma anche sui suoi diritti ad un'identità sociale, successori ed a conoscere le proprie origini;

    con la Sentenza n. 33 del 2021 la Corte costituzionale ha mosso un importante monito al legislatore circa la necessità di prevedere adeguati strumenti di tutela nei confronti del minore nato al di fuori delle ipotesi consentite dal nostro ordinamento, come a seguito di ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita avvenute all'estero o di maternità surrogata. La giurisprudenza di legittimità, ha, infatti, consentito di recente alla trascrizione di atti di nascita formati all'estero, già attributivi secondo la legislazione straniera, di uno status filiationis rispetto a due genitori del medesimo sesso (nella specie due madri), che abbiano fatto ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita. Tuttavia, ciò non ha riguardato anche il diverso caso di figlio concepito all'estero ma nato in Italia da tecniche di procreazione medicalmente assistita, né da maternità surrogata praticata all'estero (Cass. Civ. 7668/2020, conf. 23319/2021);

    sebbene, come noto, la legge n. 40 del 2004 vieti sia la possibilità per le coppie omosessuali di accedere a tecniche di fecondazione medicalmente assistita (sanzionando l'eventuale inosservanza con una cospicua sanzione amministrativa), sia il ricorso alla maternità surrogata (di rilievo penale), non può non tenersi conto della necessità di assicurare tutela all'interesse del minore al riconoscimento giuridico del suo rapporto con entrambi i componenti della coppia, che non solo ne abbiano voluto la nascita in un Paese estero in conformità alla lex loci, ma che lo abbiano poi accudito esercitando di fatto la responsabilità genitoriale. Occorre, in altri termini, separare la fattispecie illecita dagli effetti che possono derivarne sul rapporto di filiazione e in particolare su chi ne sia stato in qualche modo vittima;

    come ribadito anche nella recente pronuncia della Corte costituzionale (n. 33/2021), «indiscutibile» è l'interesse del minore a che tali legami abbiano riconoscimento non solo sociale ma anche giuridico, a tutti i fini che rilevano per la vita del bambino stesso – dalla cura della sua salute, alla sua educazione scolastica, alla tutela dei suoi interessi patrimoniali e ai suoi stessi diritti ereditari –; ma anche, e prima ancora, allo scopo di essere identificato dalla legge come membro di quella famiglia o di quel nucleo di affetti, composto da tutte le persone che in concreto ne fanno parte. E ciò anche laddove il nucleo in questione sia strutturato attorno ad una coppia composta da persone dello stesso sesso, dal momento che l'orientamento sessuale della coppia non incide di per sé sull'idoneità all'assunzione di responsabilità genitoriale (sentenza n. 221 del 2019; Corte di cassazione, sezione prima civile, sentenza 22 giugno 2016, n. 12962; sezione prima civile, sentenza 11 gennaio 2013, n. 601);

    la Corte costituzionale, nell'individuare possibili soluzioni, ha messo in luce i limiti della procedura di adozione in casi particolari. Il ricorso, infatti, a quest'ultima procedura costituisce una forma di tutela degli interessi del minore certo significativa, ma ancora non del tutto adeguata al metro dei principi costituzionali e sovranazionali rammentati (Corte cost. 33/2021). Infatti, essa non attribuisce la genitorialità all'adottante. Inoltre, è ancora controverso stante il perdurante richiamo operato dall'articolo 55 della legge n. 184 del 1983 all'articolo 330 cod. civ. – se anche l'adozione in casi particolari consenta di stabilire vincoli di parentela tra il figlio e coloro che appaiono socialmente, e lui stesso percepisce, come i propri nonni, zii, ovvero addirittura fratelli e sorelle, nel caso in cui l'adottante abbia già altri figli propri. Essa richiede inoltre, per il suo perfezionamento, il necessario assenso del genitore «biologico» (articolo 46 della legge n. 184 del 1983), che potrebbe non essere prestato in situazioni di sopravvenuta crisi della coppia, nelle quali il minore finisce per essere così definitivamente privato del rapporto giuridico con la persona che ha sin dall'inizio condiviso il progetto genitoriale, e si è di fatto presa cura di lui sin dal momento della nascita. Secondo il giudice delle Leggi, piuttosto, occorrerebbe un procedimento di adozione «celere, che riconosca la pienezza del legame di filiazione tra adottante e adottato, allorché ne sia stata accertata in concreto la corrispondenza agli interessi del bambino»;

    ogni soluzione, quindi, che non dovesse offrire al minore alcuna chance di un tale riconoscimento, sia pure ex post e in esito a una verifica in concreto da parte del giudice, finirebbe per strumentalizzare la persona del minore in nome della pur legittima finalità di disincentivare il ricorso alla pratica della maternità surrogata. Anche l'ormai consolidata giurisprudenza della Corte EDU afferma la necessità, alla luce dell'articolo 8 CEDU, che i bambini nati mediante maternità surrogata, anche negli Stati parte che vietino il ricorso a tali pratiche, ottengano un riconoscimento giuridico del «legame di filiazione» (lien de filiation) con entrambi i componenti della coppia che ne ha voluto la nascita, e che se ne sia poi presa concretamente cura (sentenza Mennesson c. Francia; sentenza D. c. Francia);

    come rilevato dalla medesima Corte costituzionale, il compito di adeguare il diritto vigente alle esigenze di tutela degli interessi dei bambini nati da maternità surrogata non può che spettare, in prima battuta, al legislatore, in quanto interprete della collettività nazionale,

impegna il Governo

ad intervenire, con il primo provvedimento utile, per introdurre una specifica procedura di riconoscimento dello status filiationis del concepito da tecniche di procreazione medicalmente assistita e del figlio nato da maternità surrogata all'estero – purché nel rispetto delle normative vigenti nei Paesi in cui sono state effettuate – attraverso una procedura giudiziale che produca gli stessi effetti della sentenza di adozione ordinaria, garantendo, da un lato, tutela al figlio nato da tali pratiche, attraverso un procedimento che presupponga un accertamento giudiziario ex post e celere, dall'altro, l'accertamento in concreto della corrispondenza agli interessi del minore.
9/887-A/2. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.


   La Camera,

   premesso che:

    come riportato in titolo, il provvedimento mira a modificare la disciplina in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso da cittadino italiano;

    in particolare, la proposta di legge in esame interviene sull'articolo 12, comma 6 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, recante «Norme in materia di procreazione medicalmente assistita», che prevede che «Chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza la commercializzazione di gameti o di embrioni o la surrogazione di maternità è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro»;

    obiettivo della presente proposta è estendere la punibilità delle suddette condotte relativamente alla surrogazione di maternità anche quando le stesse siano state commesse in un Paese straniero, da cittadino italiano;

    molteplici sono gli effetti derivanti da una siffatta previsione: un primo, fondamentale, effetto consiste nell'estensione della rilevanza penale anche della maternità surrogata praticata all'estero, al pari di quanto previsto oggi per quella praticata in Italia. In altri termini, un soggetto che decida di recarsi all'estero per eseguire tale tecnica sarebbe perseguibile in Italia, sebbene quel comportamento sia legittimo nel Paese straniero, ed anzi, considerato un vero e proprio esercizio di un diritto. In altri termini, verrà punito in Italia ciò che in un altro Paese è considerato esercizio di un diritto, con ciò determinandosi notevoli problemi di compatibilità con i principi cui è ispirato il nostro sistema penale;

    la minaccia di una sanzione penale «universale» potrebbe tradursi in un affievolimento dei livelli di tutela nei confronti del nato all'estero da maternità surrogata, in violazione dei principi convenzionali che impongono invece la preminenza dell'interesse del minore nel bilanciamento con gli altri diritti costituzionalmente rilevanti. La proposta di legge in esame, invero, lungi dal risolvere l'annoso problema del riconoscimento dello status giuridico del nato, aggraverà piuttosto quel «vuoto di tutela» nei confronti dei figli, la cui necessità di protezione è stata ribadita sia dalla Corte costituzionale che dalla giurisprudenza di Strasburgo;

    la più recente giurisprudenza ammette, a determinate condizioni, la trascrizione dell'atto di nascita formato all'estero di un minore nato da tecniche di fecondazione medicalmente assistita di tipo eterologo, che riporti l'indicazione di due genitori dello stesso sesso, nella specie di due madri, nonostante l'assenza di un legame biologico con il genitore intenzionale munito della cittadinanza italiana. Tale limitazione alla coppia di due donne si giustifica con la circostanza che il divieto di fecondazione assistita di tipo eterologo da parte di due donne costituisce espressione di un principio di ordine pubblico «internazionale». Le stesse, infatti, non sono costrette a ricorrere alla pratica della surrogazione di maternità, potendo una delle due, portare intraprendere una gravidanza;

    il distinguo si basa, infatti, sulla diversa nozione di ordine pubblico «nazionale» e «internazionale». La seconda, avendo una portata più limitata, non impedisce il riconoscimento del rapporto di filiazione con un cittadino italiano che abbia prestato il proprio consenso all'utilizzazione di tecniche di procreazione medicalmente assistita non consentite dal nostro ordinamento;

    le limitazioni previste dalla legge n. 40 del 2004, come ha chiarito la Corte di cassazione (sentenza n. 23319 2021), «costituiscono espressione non già di principi di ordine pubblico internazionale, ma del margine di apprezzamento di cui il legislatore dispone nella definizione dei requisiti di accesso alle predette pratiche, la cui individuazione, avente portata vincolante nell'ordinamento interno, non è di ostacolo alla produzione di effetti da parte di atti o provvedimenti validamente formati nell'ambito di ordinamenti stranieri e disciplinati dalle relative disposizioni»;

    la nozione di ordine pubblico rilevante (ai fini degli articoli 64 e ss. della legge n. 218 del 1995), prevede infatti che la compatibilità dell'atto o del provvedimento straniero con l'ordinamento italiano debba essere «valutata alla stregua dei principi fondamentali della Costituzione e di quelli consacrati nelle fonti internazionali e sovranazionali, nonché del modo in cui detti principi si sono incarnati nella disciplina ordinaria»,

impegna il Governo

ad intervenire, con il primo provvedimento utile, per introdurre strumenti normativi volti a consentire la trascrizione dell'atto di nascita formato all'estero in caso di procreazione medicalmente assistita, in recepimento della più recente prassi giurisprudenziale ed in conformità all'interesse supremo del minore.
9/887-A/3. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho.


   La Camera,

   premesso che:

    come riportato in titolo, il provvedimento mira a modificare la disciplina in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso da cittadino italiano;

    in particolare, la proposta di legge in esame interviene sull'articolo 12, comma 6 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, recante «Norme in materia di procreazione medicalmente assistita», che prevede che «Chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza la commercializzazione di gameti o di embrioni o la surrogazione di maternità è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro»;

    obiettivo della presente proposta è estendere la punibilità delle suddette condotte relativamente alla surrogazione di maternità anche quando la stessa sia stata commessa in un Paese straniero, da cittadino italiano;

    la proposta di legge in esame lungi dal risolvere l'annoso problema del riconoscimento dello status giuridico del nato, aggraverà piuttosto quel «vuoto di tutela» nei confronti dei figli, la cui necessità di protezione è stata ribadita sia dalla Corte costituzionale, che dalla giurisprudenza di Strasburgo;

    invero, l'incertezza giuridica che deriva dalla mancanza del riconoscimento dello status filiatonis del minore, secondo la Corte di Strasburgo, costituisce un'ingerenza sproporzionata nel diritto al rispetto della sua vita privata, con conseguente violazione dell'articolo 8 della CEDU, in quanto gli interessi del nato non possono dipendere esclusivamente dall'orientamento sessuale dei genitori;

    anche sulla scorta dei più recenti arresti giurisprudenziali della Consulta, ne deriva, che l'interesse superiore del minore non può che assurgere, in generale, a principio fondamentale che deve guidare il legislatore rispetto al suo delicato compito di adeguare il diritto vigente alle esigenze di tutela dei singoli, in quanto interprete della collettività nazionale;

    negli stessi termini, la Corte di Strasburgo ha chiarito come il parametro del preminente interesse del minore vada applicato in tutte le decisioni relative ai fanciulli (articolo 3 par. 1 convenzione di New York), e questo anche a tutela della sua identità personale e sociale, di cui la filiazione è un aspetto essenziale (Corte EDU Mikulic/Croazia 7 febbraio 2002);

    è stata ripetutamente messa in luce dalla giurisprudenza di legittimità la non incidenza dell'orientamento sessuale dei componenti la coppia sull'idoneità all'assunzione della responsabilità genitoriale ed è stato escluso che l'orientamento sessuale del richiedente l'adozione e del suo consorte possa comportare di per sé una valutazione negativa circa la sussistenza del requisito dell'interesse del minorenne (Corte di cassazione, sezione prima civile, sentenza 22 giugno 2016, n. 12962, Cass. Civ. sent. n. 221 del 2019, sent. n. 19599/2016; n. 12962/2016; sezione prima civile, sentenza 11 gennaio 2013. n. 601);

    nel 2019, per la prima volta, la Corte di cassazione ha aperto alla possibilità di adozione per single e coppie omosessuali, attraverso la procedura di adozione in casi particolari. L'ordinanza n. 17100 depositata il 26 giugno 2019, segna, invero, un'inedita svolta in materia di adozioni di minori, da quel momento consentita anche a persone singole e a coppie di fatto, anche qualora l'adottante sia di età piuttosto avanzata o il minore sia affetto da grave handicap. In detta sede la Suprema Corte ha sancito che il criterio per assegnare un minore in adozione è il benessere del bambino, e che il fatto che un genitore sia in coppia, o la sua giovane età, non sono rilevanti purché sia preservato l'interesse preminente del minore;

    la Corte costituzionale (sent. n. 33/2021) – di recente intervenuta sul tema del riconoscimento dello status filiationis ai figli concepiti o nati tramite tecniche di maternità surrogata o fecondazione assistita di tipo eterologo – ha ribadito come sia «indiscutibile» l'interesse del minore a che i legami familiari abbiano riconoscimento non solo sociale ma anche giuridico, a tutti i fini che rilevano per la vita del bambino stesso – dalla cura della sua salute, alla sua educazione scolastica, alla tutela dei suoi interessi patrimoniali e ai suoi stessi diritti ereditari; ma anche, e prima ancora, allo scopo di essere identificato dalla legge come membro di quella famiglia o di quel nucleo di affetti, composto da tutte le persone che in concreto ne fanno parte. E ciò anche laddove il nucleo in questione sia strutturato attorno ad una coppia composta da persone dello stesso sesso, dal momento che l'orientamento sessuale della coppia non incide di per sé sull'idoneità all'assunzione di responsabilità genitoriale;

    nella medesima pronuncia, il Giudice delle Leggi ha – tuttavia – messo in luce i limiti della procedura di adozione in casi particolari. Il ricorso, infatti, a quest'ultima procedura costituisce una forma di tutela degli interessi del minore certo significativa, ma ancora non del tutto adeguata al metro dei principi costituzionali e sovranazionali rammentati. Infatti, essa non attribuisce la genitorialità all'adottante. Inoltre, è ancora controverso stante il perdurante richiamo operato dall'articolo 55 della legge n. 184 del 1983 all'articolo 330 cod. civ. – se anche l'adozione in casi particolari consenta di stabilire vincoli di parentela tra il figlio e coloro che appaiono socialmente, e lui stesso percepisce, come i propri nonni, zii, ovvero addirittura fratelli e sorelle, nel caso in cui l'adottante abbia già altri figli propri;

    secondo il Giudice delle Leggi, piuttosto, occorrerebbe un procedimento di adozione «celere, che riconosca la pienezza del legame di filiazione tra adottante e adottato, allorché ne sia stata accertata in concreto la corrispondenza agli interessi del bambino»;

    sarebbe opportuno predisporre un sistema di norme che stabiliscano per tutte le coppie i medesimi requisiti e gli stessi effetti in materia di adozione,

impegna il Governo

ad intervenire, con il primo provvedimento utile, per consentire anche alle coppie dello stesso sesso la facoltà di accedere alla procedura di adozione, ai sensi dell'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, con modalità tali da garantirne l'efficacia e la rapidità di attuazione, in conformità col superiore interesse del figlio, considerando i limiti derivanti dall'adozione in casi particolari, come di recente rilevati dalla Consulta nella pronuncia n. 33 del 2021.
9/887-A/4. Appendino, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.


   La Camera,

   premesso che:

    secondo quanto riportato in titolo, la proposta in esame vorrebbe punire la surrogazione di maternità commessa all'estero dal cittadino italiano;

    più in particolare, la proposta all'esame estende la punibilità delle condotte relative alla surrogazione di maternità contemplate dall'articolo 12, comma 6 della legge 40 del 2004 anche se il fatto è commesso all'estero dal cittadino italiano;

    l'articolo 12, comma 6, della legge n. 40 del 2004 prevede due le fattispecie penali punite con la reclusione da 3 mesi a 2 anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro:

     la realizzazione, organizzazione o pubblicizzazione del commercio di gameti o di embrioni;

     la realizzazione, organizzazione o pubblicizzazione della surrogazione di maternità;

    il primo reato, relativo alla commercializzazione di gameti ed embrioni, dopo la sentenza con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità del divieto di fecondazione eterologa (sentenza n. 162 del 2014), ha senz'altro una portata diversa rispetto alla data antecedente al 2004, quando tale pratica di fecondazione era vietata, tuttavia l'inerzia del legislatore successivamente alla predetta sentenza della Corte continua a mantenere in vita il reato;

    la legittimità, a talune condizioni, della fecondazione eterologa, infatti, rende legittima anche la cessione di gameti, senza la quale l'eterologa sarebbe impraticabile; ciò non ha comportato, però, per la Cassazione penale, una abrogazione del reato;

    richiamando la direttiva 2004/23/CEI, che prevede la gratuità e volontarietà della donazione dei tessuti e cellule umane (articolo 12) e impone agli Stati di prevedere che i donatori possano solo ricevere «una indennità strettamente limitata a far fronte alle spese e inconvenienti risultanti dalla donazione», la Corte di cassazione (sezione III penale, sentenza n. 36221 del 2019) ha affermato che «l'articolo 12, comma 6, della legge n. 40/2004, all'esito della pronuncia della Corte costituzionale n. 162 del 2014, punisce chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza l'acquisizione di gameti umani in violazione dei principi di volontarietà e gratuità della donazione»;

    in Italia la donazione di gameti non è adeguatamente disciplinata e supportata e i cittadini italiani sono costretti a rivolgersi all'estero dove non di rado è previsto, per la donazione dei gameti, una forma di rimborso e/o ristoro;

    più in particolare si evidenzia che oltre il 90 per cento dei gameti utilizzati per i cicli di PMA eterologa in Italia provengono dall'estero; a riguardo, il 19 dicembre 2021, gli esperti hanno consegnato sul tavolo della Commissione Salute della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, un documento che analizza il settore evidenziando tutte le problematiche relative al reperimento per la fecondazione eterologa;

    nel predetto documento di analisi si legge che dal 2016 al 2019 c'è stata una crescente richiesta di procedure di fecondazione eterologa, ma le donazioni, sia maschili che femminili, in Italia sono veramente esigue, tanto che è solo con l'importazione dei gameti che si riesce a soddisfare circa il 95 per cento del fabbisogno nazionale dei cicli di PMA eterologa;

    i Paesi da cui l'Italia ha più importato i gameti maschili nell'anno 2018 sono Spagna per il 59,78 per cento, Danimarca per il 19,31 per cento, Svizzera al 17,73 per cento, Grecia e Repubblica Ceca per lo 0,25 per cento, mentre per i gameti femminili i Paesi che hanno più contribuito al fabbisogno sono stati sempre la Spagna per il 91,80 per cento, Grecia per il 7,82 per cento, Svizzera 0,33 per cento e Gran Bretagna 0,05 per cento;

    la causa dello scarso contributo interno potrebbe essere legata, secondo gli esperti del Tavolo, alla «completa mancanza» in Italia di una campagna di comunicazione inerente la donazione dei gameti «e, soprattutto, non è stata individuata alcuna forma di incentivo alla donazione, nel rispetto delle normative che regolano la donazione di cellule e tessuti ed escludono qualsiasi forma di indennizzo economico»;

    nel documento si spiega, ad esempio, come nei paesi da cui vengono acquisiti gli ovociti è stata stabilita una forma di rimborso per le donatrici: in particolare in Spagna tale riconoscimento, stabilito per legge a livello nazionale, è pari a circa 900 euro;

    la cessazione, nell'aprile 2014, del divieto alla fecondazione eterologa in Italia, osservano gli esperti italiani di PMA, «ha determinato importanti variazioni nell'attività di molti centri, che hanno dovuto riorganizzare la loro attività per poter effettuare questa procedura. La caduta del divieto tuttavia si è comunque innestata in un quadro normativo di riferimento pensato per trattamenti di PMA omologa, che ha richiesto integrazioni e adattamenti, in particolare per ciò che riguarda le modalità organizzative e inoltre quelle per la selezione dei donatori e i criteri per la donazione. I Centri, prevalentemente privati, che hanno voluto iniziare a offrire trattamenti di PMA eterologa, e qualche regione, che ha voluto offrire anche ai centri pubblici questa possibilità, si sono dovuti organizzare per il reperimento dei gameti con due possibilità: l'acquisizione da donazioni nazionali o l'importazione di gameti da Banche estere»;

    sulla base di queste considerazioni, il tavolo tecnico PMA Stato Regione ha proposto: i) organizzazione di adeguate e mirate campagne di comunicazione; ii) attenta valutazione delle normative che regolano la donazione di cellule e tessuti, allo scopo di adattare l'applicazione delle stesse alla donazione dei gameti sulla base delle normative nazionali ed europee, iii) individuazione di forme di ristoro per le donazioni,

impegna il Governo

ad adottare ogni strumento utile al fine di scongiurare che la fecondazione eterologa sia limitata o circoscritta, consentendo di accedere alla donazione dei gameti anche quando la stessa preveda forme di ristoro e rimborso spese.
9/887-A/5. Quartini, Sportiello, Di Lauro, Marianna Ricciardi.


   La Camera,

   premesso che:

    secondo quanto riportato in titolo, la proposta in esame vorrebbe punire la surrogazione di maternità commessa all'estero dal cittadino italiano;

    più in particolare, la proposta all'esame estende la punibilità delle fattispecie penali relative alla surrogazione di maternità contemplate dall'articolo 12, comma 6 della legge 40 del 2004 anche se il fatto è commesso all'estero dal cittadino italiano;

    l'articolo 12, comma 6, della legge n. 40 del 2004 prevede due le fattispecie penali punite con la reclusione da 3 mesi a 2 anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro:

    la realizzazione, organizzazione o pubblicizzazione del commercio di gameti o di embrioni;

    la realizzazione, organizzazione o pubblicizzazione della surrogazione di maternità;

    il primo reato, relativo alla commercializzazione di gameti ed embrioni, dopo la sentenza con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità del divieto di fecondazione eterologa (sentenza n. 162 del 2014), ha senz'altro una portata diversa rispetto alla data antecedente al 2004, quando tale pratica di fecondazione era vietata, tuttavia l'inerzia del legislatore successivamente alla predetta sentenza della Corte continua a mantenere in vita il reato;

    la legittimità, a talune condizioni, della fecondazione eterologa, infatti, rende legittima anche la cessione di gameti, senza la quale l'eterologa sarebbe impraticabile; ciò non ha comportato, però, per la Cassazione penale, una abrogazione del reato;

    richiamando la direttiva 2004/23/CEI, che prevede la gratuità e volontarietà della donazione dei tessuti e cellule umane (articolo 12) e impone agli Stati di prevedere che i donatori possano solo ricevere «una indennità strettamente limitata a far fronte alle spese e inconvenienti risultanti dalla donazione», la Corte di cassazione (sezione III penale, sentenza n. 36221 del 2019) ha affermato che «l'articolo 12, comma 6, della legge n. 40 del 2004, all'esito della pronuncia della Corte costituzionale n. 162 del 2014, punisce chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza l'acquisizione di gameti umani in violazione dei principi di volontarietà e gratuità della donazione»;

    in Italia la donazione di gameti non è adeguatamente disciplinata e supportata e i cittadini italiani sono costretti a rivolgersi all'estero dove non di rado è previsto, per la donazione dei gameti, una forma di rimborso e/o ristoro;

    più in particolare si evidenzia che oltre il 90 per cento dei gameti utilizzati per i cicli di PMA eterologa in Italia provengono dall'estero; a riguardo, il 19 dicembre 2021, gli esperti hanno consegnato sul tavolo della Commissione salute della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, un documento che analizza il settore evidenziando tutte le problematiche relative al reperimento per la fecondazione eterologa;

    nel predetto documento di analisi si legge che dal 2016 al 2019 c'è stata una crescente richiesta di procedure di fecondazione eterologa, ma le donazioni, sia maschili che femminili, in Italia sono veramente esigue, tanto che è solo con l'importazione dei gameti che si riesce a soddisfare circa il 95 per cento del fabbisogno nazionale dei cicli di PMA eterologa;

    i Paesi da cui l'Italia ha più importato i gameti maschili nell'anno 2018 sono Spagna per il 59,78 per cento, Danimarca per il 19,31 per cento, Svizzera al 17,73 per cento, Grecia e Repubblica Ceca per lo 0,25 per cento, mentre per i gameti femminili i Paesi che hanno più contribuito al fabbisogno sono stati sempre la Spagna per il 91,80 per cento, Grecia per il 7,82 per cento, Svizzera 0,33 per cento e Gran Bretagna 0,05 per cento;

    la causa dello scarso contributo interno potrebbe essere legata, secondo gli esperti del Tavolo, alla «completa mancanza» in Italia di una campagna di comunicazione inerente la donazione dei gameti «e, soprattutto, non è stata individuata alcuna forma di incentivo alla donazione, nel rispetto delle normative che regolano la donazione di cellule e tessuti ed escludono qualsiasi forma di indennizzo economico»; nel documento si spiega, ad esempio, come nei Paesi da cui vengono acquisiti gli ovociti è stata stabilita una forma di rimborso per le donatrici: in particolare in Spagna tale riconoscimento, stabilito per legge a livello nazionale, è pari a circa 900 euro;

    la cessazione, nell'aprile 2014, del divieto alla fecondazione eterologa in Italia, osservano gli esperti italiani di PMA, «ha determinato importanti variazioni nell'attività di molti centri, che hanno dovuto riorganizzare la loro attività per poter effettuare questa procedura. La caduta del divieto tuttavia si è comunque innestata in un quadro normativo di riferimento pensato per trattamenti di PMA omologa, che ha richiesto integrazioni e adattamenti, in particolare per ciò che riguarda le modalità organizzative e inoltre quelle per la selezione dei donatori e i criteri per la donazione. I Centri, prevalentemente privati, che hanno voluto iniziare a offrire trattamenti di PMA eterologa, e qualche regione, che ha voluto offrire anche ai centri pubblici questa possibilità, si sono dovuti organizzare per il reperimento dei gameti con due possibilità: l'acquisizione da donazioni nazionali o l'importazione di gameti da Banche estere»;

    sulla base di queste considerazioni, il tavolo tecnico PMA Stato Regione ha proposto: i) organizzazione di adeguate e mirate campagne di comunicazione; ii) attenta valutazione delle normative che regolano la donazione di cellule e tessuti, allo scopo di adattare l'applicazione delle stesse alla donazione dei gameti sulla base delle normative nazionali ed europee; iii) individuazione di forme di ristoro per le donazioni,

impegna il Governo

ad organizzare adeguate e mirate campagne di comunicazione al fine di incentivare la donazione dei gameti nel nostro Paese.
9/887-A/6. Marianna Ricciardi, Quartini, Sportiello, Di Lauro.


   La Camera,

   premesso che:

    secondo quanto riportato in titolo, la proposta in esame vorrebbe punire la surrogazione di maternità commessa all'estero dal cittadino italiano;

    originariamente il testo base non chiariva se tale punibilità dovesse riguardare i soli cittadini italiani o, per assurdo, anche i cittadini stranieri; successivamente, nel corso dell'esame in sede referente, con l'approvazione dell'unico emendamento, la punibilità per i fatti commessi all'estero è stata circoscritta al cittadino italiano e secondo la legge italiana;

    più in particolare, la proposta all'esame estende la punibilità delle fattispecie penali relative alla surrogazione di maternità contemplate dall'articolo 12, comma 6 della legge n. 40 del 2004 anche se il fatto è commesso all'estero dal cittadino italiano;

    l'articolo 12, comma 6, della legge n. 40 del 2004 prevede due le fattispecie penali punite con la reclusione da 3 mesi a 2 anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro:

     la realizzazione, organizzazione o pubblicizzazione del commercio di gameti o di embrioni;

     la realizzazione, organizzazione o pubblicizzazione della surrogazione di maternità;

    il primo reato, relativo alla commercializzazione di gameti ed embrioni, dopo la sentenza con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità del divieto di fecondazione eterologa (sentenza n. 162 del 2014), ha senz'altro una portata diversa rispetto alla data antecedente al 2004, quando tale pratica di fecondazione era vietata, tuttavia l'inerzia del legislatore successivamente alla predetta sentenza della Corte continua a mantenere in vita il reato;

    la legittimità, a talune condizioni, della fecondazione eterologa, infatti, rende legittima anche la cessione di gameti, senza la quale l'eterologa sarebbe impraticabile; ciò non ha comportato, però, per la Cassazione penale, una abrogazione del reato;

    richiamando la direttiva 2004/23/CEI, che prevede la gratuità e volontarietà della donazione dei tessuti e cellule umane (articolo 12) e impone agli Stati di prevedere che i donatori possano solo ricevere «una indennità strettamente limitata a far fronte alle spese e inconvenienti risultanti dalla donazione», la Corte di cassazione (sez. III penale, sentenza n. 36221 del 2019) ha affermato che «l'articolo 12, comma 6, della legge n. 40 del 2004, all'esito della pronuncia della Corte costituzionale n. 162 del 2014, punisce chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza l'acquisizione di gameti umani in violazione dei principi di volontarietà e gratuità della donazione»;

    in Italia la donazione di gameti non è adeguatamente disciplinata e supportata e i cittadini italiani sono costretti a rivolgersi all'estero dove non di rado è previsto, per la donazione dei gameti, una forma di rimborso e/o ristoro;

    più in particolare si evidenzia che oltre il 90 per cento dei gameti utilizzati per i cicli di PMA eterologa in Italia provengono dall'estero; a riguardo, il 19 dicembre 2021, gli esperti hanno consegnato sul tavolo della Commissione salute della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, un documento che analizza il settore evidenziando tutte le problematiche relative al reperimento per la fecondazione eterologa;

    nel predetto documento di analisi si legge che dal 2016 al 2019 c'è stata una crescente richiesta di procedure di fecondazione eterologa, ma le donazioni, sia maschili che femminili, in Italia sono veramente esigue, tanto che è solo con l'importazione dei gameti che si riesce a soddisfare circa il 95 per cento del fabbisogno nazionale dei cicli di PMA eterologa;

    i Paesi da cui l'Italia ha più importato i gameti maschili nell'anno 2018 sono Spagna per il 59,78 per cento, Danimarca per il 19,31 per cento, Svizzera al 17,73 per cento, Grecia e Repubblica Ceca per lo 0,25 per cento, mentre per i gameti femminili i Paesi che hanno più contribuito al fabbisogno sono stati sempre la Spagna per il 91,80 per cento, Grecia per il 7,82 per cento, Svizzera 0,33 per cento e Gran Bretagna 0,05 per cento;

    la causa dello scarso contributo interno potrebbe essere legata, secondo gli esperti del Tavolo, alla «completa mancanza» in Italia di una campagna di comunicazione inerente la donazione dei gameti «e, soprattutto, non è stata individuata alcuna forma di incentivo alla donazione, nel rispetto delle normative che regolano la donazione di cellule e tessuti ed escludono qualsiasi forma di indennizzo economico»; nel documento si spiega, ad esempio, come nei Paesi da cui vengono acquisiti gli ovociti è stata stabilita una forma di rimborso per le donatrici: in particolare in Spagna tale riconoscimento, stabilito per legge a livello nazionale, è pari a circa 900 euro;

    la cessazione, nell'aprile 2014, del divieto alla fecondazione eterologa in Italia, osservano gli esperti italiani di PMA, «ha determinato importanti variazioni nell'attività di molti centri, che hanno dovuto riorganizzare la loro attività per poter effettuare questa procedura. La caduta del divieto tuttavia si è comunque innestata in un quadro normativo di riferimento pensato per trattamenti di PMA omologa, che ha richiesto integrazioni e adattamenti, in particolare per ciò che riguarda le modalità organizzative e inoltre quelle per la selezione dei donatori e i criteri per la donazione. I Centri, prevalentemente privati, che hanno voluto iniziare a offrire trattamenti di PMA eterologa, e qualche regione, che ha voluto offrire anche ai centri pubblici questa possibilità, si sono dovuti organizzare per il reperimento dei gameti con due possibilità: l'acquisizione da donazioni nazionali o l'importazione di gameti da Banche estere»;

    sulla base di queste considerazioni, il tavolo tecnico PMA Stato-regione ha proposto: i) organizzazione di adeguate e mirate campagne di comunicazione; ii) attenta valutazione delle normative che regolano la donazione di cellule e tessuti, allo scopo di adattare l'applicazione delle stesse alla donazione dei gameti sulla base delle normative nazionali ed europee; iii) individuazione di forme di ristoro per le donazioni,

impegna il Governo

ad effettuare un'attenta valutazione delle normative che regolano la donazione di cellule e tessuti, allo scopo di adattare l'applicazione delle stesse alla donazione dei gameti sulla base delle normative nazionali ed europee.
9/887-A/7. Sportiello, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Quartini.


   La Camera,

   premesso che:

    la proposta all'esame estende la punibilità delle fattispecie penali relative alla surrogazione di maternità contemplate dall'articolo 12, comma 6 della legge 40 del 2004 anche se il fatto è commesso all'estero dal cittadino italiano;

    l'articolo 12, comma 6, della legge n. 40 del 2004 prevede due le fattispecie penali punite con la reclusione da 3 mesi a 2 anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro:

     la realizzazione, organizzazione o pubblicizzazione del commercio di gameti o di embrioni;

     la realizzazione, organizzazione o pubblicizzazione della surrogazione di maternità;

    originariamente il testo base adottato dalla Commissione referente non chiariva se tale punibilità dovesse riguardare i soli cittadini italiani o, per assurdo, anche i cittadini stranieri; successivamente, nel corso dell'esame in sede referente, con l'approvazione dell'unico emendamento, la punibilità per i fatti commessi all'estero è stata circoscritta al cittadino italiano e secondo la legge italiana;

    la proposta in esame non si preoccupa di chiarire gli aspetti relativi a quali norme applicare per l'accertamento e il riconoscimento della filiazione sul piano transnazionale, riconoscimento che pure dovrebbe esserci nel superiore interesse del minore e nel pieno rispetto della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, come ribadito con chiarezza dalla giurisprudenza, anche costituzionale;

    tra i diritti sanciti dalla Convenzione ONU, che il provvedimento all'esame gravemente sacrifica, rileva:

     il diritto di non discriminazione e quindi una piena garanzia dei diritti a prescindere dalla condizione dei genitori, dei rappresentanti legali, dalla nascita o da ogni altra circostanza;

     il diritto all'identità;

     il diritto alla vita privata e familiare;

     il diritto all'ascolto e ad esprimere la propria opinione,

impegna il Governo

ad attivarsi con ogni strumento utile affinché, nel superiore interesse del minore, siano salvaguardati il diritto di non discriminazione e quindi una piena garanzia dei diritti a prescindere dalla condizione dei genitori, dei rappresentanti legali, dalla nascita o da ogni altra circostanza.
9/887-A/8. Di Lauro, Marianna Ricciardi, Quartini, Sportiello.


   La Camera,

   premesso che:

    la proposta di legge in esame, intervenendo sull'articolo 12, comma 6, della legge 19 febbraio 2004, n. 40, il quale stabilisce la pena della reclusione da tre mesi a due anni e la multa da 600.000 a un milione di euro per chiunque realizza, organizza o pubblicizza la commercializzazione di gameti o la surrogazione di maternità, è volta ad estendere la medesima pena anche nei confronti del cittadino italiano che, relativamente alla surrogazione di maternità, metta in atto la condotta in un Paese estero;

    d'altra parte, nonostante il netto monito rivolto al Parlamento dalla Corte costituzionale, con le Sentenze «Gemelle» nn. 32 e 33 del 2021, il legislatore non ha finora ritenuto di dare seguito all'urgenza di un intervento normativo volto a colmare il vuoto di tutela dell'interesse preminente del minore, nato a seguito di tecniche di procreazione medicalmente assistita o di gestazione per altri, che in assenza di una chiara previsione legislativa rischia di vedersi negato il diritto, in Italia, ad essere legalmente riconosciuto dai propri genitori;

    nel corso dell'iter del provvedimento in esame il Governo non ha finora mai chiarito, né in Commissione né in Aula, come intenda garantire la tutela dei diritti delle bambine e dei bambini che continueranno a nascere a seguito di Gestazione per Altri praticata all'estero, sui quali, peraltro, in caso di approvazione della proposta in esame rischierà di gravare l'ulteriore stigma sociale di essere «figli di un reato universale»,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della normativa in esame al fine di evitare, anche mediante ulteriori interventi legislativi, i gravi pregiudizi sui diritti dei minori che potrebbero derivare dall'estensione dell'ambito di applicabilità del reato di surrogazione di maternità.
9/887-A/9. Magi.


   La Camera,

   premesso che:

    l'Atto Camera 887 e abbinati reca modifica all'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all'estero da cittadino italiano;

    la legge 19 febbraio 2004, n. 40, più in generale, detta le norme in materia di procreazione medicalmente assistita;

    negli anni, in assenza di un intervento del legislatore, la Corte costituzionale è intervenuta più volte per dichiarare l'illegittimità costituzionale di diverse norme contenute nel richiamato testo di legge;

    uno degli interventi della Corte costituzionale ha riguardato il comma 3, dell'articolo 4, della legge 19 febbraio 2004, n. 40 che vietava il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo;

    la Corte costituzionale, infatti, con sentenza 9 aprile – 10 giugno 2014, n. 162 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 3, «nella parte in cui stabilisce per la coppia di cui all'articolo 5, comma 1, della medesima legge, il divieto del ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, qualora sia stata diagnosticata una patologia che sia causa di sterilità o infertilità assolute ed irreversibili»;

    gli interventi della Corte costituzionale fanno comprendere come il settore della infertilità e le metodiche di PMA debbano inquadrarsi a pieno titolo nell'ambito sanitario e rispondere a finalità legate alla tutela della persona, favorendo la libera, consapevole e responsabile esplicazione della personalità e hanno evidenziato il dovere di eliminare gli ostacoli che determinano una discriminazione sotto il profilo economico nell'accesso alla PMA;

    la scelta di una coppia di diventare genitori e di formare una famiglia che abbia figli costituisce «espressione della fondamentale e generale libertà di autodeterminarsi»;

    secondo l'Organizzazione mondiale della sanità circa il 17,5 per cento della popolazione adulta – circa 1 su 6 in tutto il mondo – ha problemi di fertilità;

    in Italia si stima che circa il 15 per cento delle coppie abbia problemi di fertilità e ciò può dipendere in ugual misura dalla donna e dall'uomo;

    chi necessita di ricorrere alla procreazione medicalmente assistita (Pma) con donazione di ovocita o di liquido seminale è quasi sempre costretto ad affrontare ingenti spese economiche perché sono poche le regioni che offrono tale prestazione in centri pubblici;

    le regioni, infatti, non stanno investendo nella donazione e le coppie per accedervi sono costrette a spostarsi, spesso pagando l'intero costo della prestazione;

    quasi i tre quarti di percorsi con donazioni di gameti in Italia avvengono in centri privati i cui costi variano tra i 5 e i 9 mila euro per ogni ciclo di PMA;

    in Italia il tasso di donazione di gameti è molto basso e anche nella sanità pubblica si attinge a banche di gameti estere, anche perché non esistono campagne di sensibilizzazione o di incentivazione alla donazione dei gameti;

    l'importazione dei gameti femminili risulta pari al 98,1 per cento mentre l'importazione dei gameti maschili è del 94,6 per cento;

    la realizzazione di campagne di sensibilizzazione o di incentivazione alla donazione dei gameti contribuirebbe a rafforzare il ruolo delle strutture pubbliche, razionalizzando i costi sia per il sistema sanitario pubblico che per le coppie che intendono accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo;

    il comma 6 dell'articolo 12 della legge n. 40 del 2004, prevede che chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza la commercializzazione di gameti o di embrioni o la surrogazione di maternità è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro;

    la quasi totalitaria fonte di gameti attualmente è costituita da banche straniere, previo rimborso alle stesse per le spese tecniche di screening dei donatori e di ottenimento dei gameti;

    tale problematica è particolarmente sentita per l'ovodonazione che richiede una preliminare induzione dell'ovulazione e un prelievo ovocitario da parte della donatrice;

   considerato che:

    il tema della maternità surrogata è profondamente differente dalla PMA eterologa e, pertanto, deve essere nettamente distinta da essa;

    essendo stata inoltre, la PMA inclusa nei LEA, è non solo necessario che non si frappongano ostacoli alla prosecuzione della PMA eterologa, ma che si prevedano dei correttivi che rendano più agevole la sua attuazione,

impegna il Governo

nell'ambito delle iniziative volte a contrastare la denatalità e per invertire il calo delle nascite che nel nostro Paese ha ormai raggiunto livelli allarmanti, a programmare campagne di sensibilizzazione o di incentivazione alla donazione dei gameti femminili e maschili al fine di sopperire all'attuale carenza e alla conseguente necessità di attingere a banche di gameti estere.
9/887-A/10. Piccolotti.


   La Camera,

impegna il Governo

nell'ambito delle iniziative volte a contrastare la denatalità e per invertire il calo delle nascite che nel nostro Paese ha ormai raggiunto livelli allarmanti, a programmare campagne di sensibilizzazione o di incentivazione alla donazione dei gameti femminili e maschili al fine di sopperire all'attuale carenza e alla conseguente necessità di attingere a banche di gameti estere.
9/887-A/10. (Testo modificato nel corso della seduta)Piccolotti.


   La Camera,

   premesso che:

l'Atto Camera 887-A e abbinati reca modifica all'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all'estero da cittadino italiano;

    in particolare l'atto in questione inserisce un periodo al termine del comma 6 dell'articolo 12 della legge n. 40 del 2004, al fine di sottoporre alla giurisdizione italiana le condotte compiute dal cittadino italiano, anche se in territorio estero, ascrivibili alla surrogazione di maternità. Qualora riconosciuto colpevole, il cittadino italiano sarebbe quindi punito con le pene previste dal primo periodo del citato comma 6, ovvero con la reclusione da 3 mesi a due anni e con la sanzione da 600.000 a 1 milione di euro;

    si propone, dunque, di rendere il reato di cui all'articolo 12 della legge 20/2004 perseguibile anche all'estero, anche negli Stati dove il ricorso alla maternità surrogata è legale;

    in molti paesi europei, così come negli Stati Uniti e in Canada, la gestazione per altri è un percorso regolamentato da anni, dove una donna può scegliere di portare in grembo l'embrione di un'altra coppia solo se è indipendente economicamente, già madre e se abbia superato test psicologici e ricevuto la tutela di un avvocato personale che farà esclusivamente i suoi interessi;

    per questo diverse coppie, non tante come si vorrebbe far credere, entrano in contatto con una donna o un uomo che, in totale libertà e autodeterminazione, decide di aiutarli a diventare papà o mamma;

la GPA non riguarda solo coppie omogenitoriali ma anche donne eterosessuali affette da patologie che non le rendono più in grado di affrontare una gestazione, c'è una consistente percentuale di coppie eterosessuali sterili che si rivolgono quindi agli Stati esteri dove la GPA è dettagliatamente normata;

    il testo presentato inasprisce la perseguibilità della GPA per dissuadere dal ricorso a essa, senza però rafforzare la tutela dei bambini venuti al mondo a seguito di GPA, come chiesto, invece, dalla Corte costituzionale, con sentenza n. 33 del 2021;

    in Italia circa il 15 per cento delle coppie ha problemi di infertilità: un livello che, secondo alcune evidenze scientifiche, sta aumentando anche a causa dell'inquinamento;

    sono molte le persone che nel nostro Paese decidono di ricorrere alla fecondazione eterologa, ammessa dal 2014, da quando la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo il divieto;

    in Italia non ci sono campagne di sensibilizzazione e politiche di incentivazione alla donazione di gameti, la quasi totalità delle fecondazioni cosiddette «eterologhe» avviene comprando ovociti o spermatozoi da banche di gameti estere;

   considerato che:

    appare chiaro che occorre un intervento normativo per regolamentare il riconoscimento dei diritti per i figli delle coppie omogenitoriali, non solo di quelli nati grazie alla gestazione per altri;

    permettere le adozioni ai single e alle coppie omosessuali, darebbe anche alle persone LGBT+ la possibilità di scegliere il percorso per diventare genitori al pari delle persone eterosessuali;

    a marzo del 2023, una circolare del Prefetto di Milano, interpellato il Ministero dell'interno, ha costretto il Comune di Milano a interrompere le trascrizioni dei certificati di nascita esteri dei figli nati da coppie omogenitoriali italiane, ponendo un freno all'azione dei tanti sindaci che, in mancanza di una legge, avevano deciso di tutelare i minori, trascrivendo e costituendo i loro atti di nascita con entrambi i loro genitori;

    in numerose città italiane le «piazze arcobaleno» hanno rivendicato stessi diritti per tutte e tutti: matrimonio egualitario, adozioni, riconoscimento dei figli alla nascita, trascrizioni, procreazione medicalmente assistita per donne, single e coppie di fatto;

    eppure, appare evidente che si sia già creato un clima di intolleranza e di negazione dei diritti: recentemente, la Procura di Padova ha deciso a distanza di anni di impugnare 33 atti di nascita di figli di coppie omogenitoriali;

    come ha scritto il filosofo e docente di bioetica Maurizio Mori, il controllo riproduttivo non dovrebbe essere inteso come qualcosa di disumanizzante, che mercifica la maternità e la vita, ma come un'opportunità di autorealizzazione e di benessere per tutti;

    promuovere la natalità dovrebbe significare non opporre ostacoli a persone che sono famiglia e che desiderano essere genitori, nella consapevolezza che il desiderio di prendersi cura di un'altra persona non ha niente a che fare con l'orientamento sessuale,

impegna il Governo

ad adottare iniziative normative volte a modificare la legge 4 maggio 1983, n. 184, consentendo l'adozione, anche individuale, a persone di stato libero, nonché ai conviventi purché la convivenza duri da almeno tre anni, ai coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni e alle parti dell'unione civile costituita da almeno tre anni, prevedendo altresì che il consenso del genitore non possa essere rifiutato se l'adozione risponde all'interesse del minore, anche considerato il legame instauratosi tra questi e l'adottante.
9/887-A/11. Grimaldi.


   La Camera,

   premesso che:

    la proposta di legge all'esame della Camera interviene sul comma 6 dell'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40 estendendo la punibilità della condotta, già reato quando attuata sul territorio nazionale, introducendo una nuova ipotesi di reato relativamente alla surrogazione di maternità, «anche se il fatto è commesso all'estero»;

    la disposizione penale prevede che ricorrendo questa nuova fattispecie l'autore sia sanzionato «con la reclusione da tre mesi a due anni e con una multa da 600.000 a un milione di euro»;

    il provvedimento avrebbe quindi il fine di sottoporre alla giurisdizione italiana le condotte compiute da chiunque, anche in territorio estero, dirette alla surrogazione di maternità;

    si propone, dunque, di rendere universale il reato di cui all'articolo 12 della legge n. 20 del 2004 e quindi perseguibile anche all'estero, anche se commesso in Stati dove il ricorso alla maternità surrogata è pienamente legale;

    l'ordinamento nazionale consente l'introduzione di fattispecie penali di tipo universale solo quali eccezioni al più generale principio di territorialità espresso nell'articolo 6, comma 1, del codice penale, secondo il quale il diritto penale italiano è applicabile solo entro i limiti dei confini dello Stato; questo principio può essere derogato in una serie definita di casi:

     in primo luogo, nel caso di condotte riconducibili alla lesione di fondamentali interessi dello Stato, indicate espressamente dal codice penale (delitti contro la personalità dello Stato, falsità in monete e in sigilli dello Stato, delitti commessi da pubblici ufficiali a servizio dello Stato) ex articolo 7, commi da 1 a 4 c.p.;

     in secondo luogo, in presenza di beni e valori la tutela dei quali è riconosciuta di interesse dell'intera comunità internazionale (ad esempio, genocidio, pirateria, terrorismo), ex articolo 7, comma 5 c.p.;

     in terzo luogo, ai sensi dell'articolo 9 c.p. e dell'articolo 10 c.p., i reati considerati gravemente lesivi di diritti e interessi, ciò in base a una norma che conseguentemente li sanzioni con una elevata pena detentiva oppure in base a una valutazione specifica del ministro della Giustizia;

    da quanto sopra emerge che ricomprendere tra tali reati la surrogazione di maternità è giuridicamente del tutto infondato: ciò nonostante, la proposta di legge in esame fa rientrare la GPA compiuta all'estero tra i reati perseguibili universalmente attraverso il richiamo espresso, contenuto nella relazione di accompagnamento, all'articolo 7, comma 1, n. 5 c.p.;

    la deroga al principio di territorialità prevista da questa norma, come spiegato, si basa sul riconoscimento a livello universale del disvalore della condotta realizzata e non può essere questo il caso della GPA, che è legale in diversi paesi in Europa e nel mondo; essa è permessa, ad esempio, in Belgio e Grecia, purché non a pagamento, e comunque con restrizioni; in altri paesi – Russia, Ucraina, Armenia, Bielorussia, Georgia ecc., nonché alcuni Stati americani – essa è possibile, gratuitamente o a pagamento, nel rispetto di talune condizioni; ed è proprio ciò che permette a cittadini italiani di ricorrere a tale tecnica di procreazione medicalmente assistita in una serie di Stati che la consentono, quindi nel rispetto della legge locale, nonostante in Italia essa costituisca reato;

    il fatto che la maternità surrogata sia possibile in molti ordinamenti rende palese che non si possa trattare di un reato «cosmopolita»: se così fosse, cioè se la GPA venisse contrastata e punita quasi ovunque, i proponenti il disegno di legge non avrebbero ritenuto necessario prevedere che essa sia sanzionata in qualunque Stato sia commessa, quindi anche in quelli ove invece essa è praticata conformemente alla legge locale;

    di conseguenza, siccome la GPA non è una condotta considerata universalmente lesiva di diritti e interessi, non può rientrare nella previsione dell'articolo 7, comma 1, n. 5;

    l'irragionevolezza si rende ancora più manifesta ove si consideri che la norma in questione, prevedendo la punibilità di «chiunque» anche «all'estero», pare riguardare non solo i cittadini italiani, ma anche gli stranieri che concorrano a «realizzare, organizzare o pubblicizzare» la GPA, inclusi medici, infermieri e altri soggetti;

    al di là della concreta fattibilità – basti pensare che le autorità estere non sarebbero tenute a collaborare con quelle italiane nella raccolta delle prove, se nel proprio Stato una certa condotta non è reato – la previsione si basa sul presupposto che ogni cittadino straniero debba conoscere la legge italiana; quindi, la proposta di legge violerebbe il principio di colpevolezza, che richiede la percezione, da parte del soggetto agente, del significato antigiuridico del fatto che sta compiendo: la pretesa di incriminare chiunque concorra a una surrogazione di maternità in qualunque paese, anche in quelli nei quali essa è legale, estendendo la giurisdizione italiana a fatti che non costituiscono reato nel luogo in cui sono compiuti, sembra rappresentare il tentativo dell'Italia di imporre la propria «sovranità punitiva» ovunque, imponendo le proprie scelte valoriali, e di conseguenza quelle di politica criminale, anche agli Stati che hanno fatto scelte diverse, finendo per calpestarne gli ordinamenti;

   considerato che:

    le statistiche più accreditate stabiliscono che in Italia ogni anno ricorrano alla maternità surrogata almeno 250 coppie, di cui il 90 per cento eterosessuali;

    sono inoltre numerosissime le coppie che effettuato la fecondazione eterologa;

    la normativa nazionale al momento non consente l'adozione a single e coppie non eterosessuali e prevede una procedura molto articolata e lunga dedicata all'adozione in «casi particolari», ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera d), della legge n. 184 del 1983 entro il quale troverebbe riconoscimento il diritto del genitore cosiddetto «intenzionale»;

    in relazione alla trascrizione di atti di nascita formati all'estero riguardanti minori nati da coppie che hanno fatto ricorso alla tecnica della GPA, a far data dalla pronuncia delle Sezioni Unite della Suprema Corte di cassazione, la n. 38162 del 20 dicembre 2022, che ha affermato l'impossibilità di trascrivere i suddetti atti di nascita formati all'estero, impedendo quindi l'automatica trascrivibilità dell'originario atto di nascita estero, si è creata una situazione di grave incertezza giuridica, del tutto incompatibile con l'imprescindibile tutela dell'interesse primario del minore;

    proprio con riferimento ai diritti del minore, la stessa sentenza precisa che «l'ineludibile esigenza di assicurargli i medesimi diritti degli altri bambini è garantita attraverso l'adozione in casi particolari, ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera d), della legge n. 184 del 1983 in quanto, allo stato dell'evoluzione dell'ordinamento, l'adozione rappresenta lo strumento che consente di dare riconoscimento giuridico, con il conseguimento dello “status” di figlio, al legame di fatto con il “partner” del genitore genetico che ha condiviso il disegno procreativo e ha concorso nel prendersi cura del bambino sin dal momento della nascita»;

    sulla scorta di tale pronuncia, il Ministero dell'interno ha emanato la circolare n. 3 del 19 gennaio 2023 con la quale ha richiesto a tutti i Prefetti di vigilare sull'attuazione di tale decisione e «fare analoga comunicazione ai Signori Sindaci, al fine di assicurare una puntuale ed uniforme osservanza degli indirizzi giurisprudenziali espressi dalle Sezioni Unite negli adempimenti dei competenti Uffici»;

    il Prefetto di Milano è andato oltre la richiesta ministeriale, ottenendo la sospensione della trascrizione di tutti gli atti di nascita di bambini nati da coppie dello stesso sesso a prescindere dalla tecnica procreativa impiegata;

    la stampa ha inoltre riportato la vicenda dell'impugnazione, da parte della Procura di Padova, di 33 atti di nascita di bambini, figli di coppie omogenitoriali, registrati tra il 2017 e oggi;

    questo mutato approccio politico al tema della tutela dei minori nati mediante il ricorso a pratiche riproduttive non riconosciute in Italia – o riconosciute entro certi limiti – comporta una gravissima e preoccupante violazione dei loro diritti oltre che conseguenze, sul piano pratico, alquanto allarmanti: basti pensare alla circostanza che il figlio di una coppia omogenitoriale, secondo questa impostazione, potrebbe essere riconosciuto esclusivamente dal genitore biologico, rimanendo legalmente estraneo al genitore intenzionale e conseguentemente privato di tutti i diritti esercitabili nei confronti di quest'ultimo;

    eppure la Corte costituzionale con le sentenze n. 32 e 33 del 2021 aveva lanciato un monito al legislatore italiano invitandolo a colmare il vuoto di tutela esistente, anche in ragione del fatto che il procedimento dell'adozione in casi particolari per il genitore non biologico, in relazione al quale la Consulta aveva già ampliato l'ambito di applicazione con sentenza n. 79 del 28 marzo 2022 estendendo gli effetti dell'adozione in casi particolari anche al rapporto civile tra l'adottato e i parenti dell'adottante, evidenziando in seguito come lo strumento non sia comunque idoneo a garantire una tutela sufficiente al minore alla stregua dei principi CEDU di cui all'articolo 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) e articolo 14 (divieto di discriminazione);

    a parere della Corte costituzionale l'unico ed effettivo strumento di tutela da attuare non può che essere il riconoscimento dello status di figlio,

impegna il Governo

ad attuare un intervento organico che ponga definitivamente fine alla disparità di trattamento dei figli nati da coppie omoaffettive o da coppie anche eterosessuali che abbiano fatto ricorso alla gestazione per altri, che consenta quindi la trascrizione e l'iscrizione degli atti di nascita di tutti i bambini per cui ne venga fatta richiesta.
9/887-A/12. Ghirra, Grimaldi.


   La Camera,

   premesso che:

    la proposta di legge all'esame della Camera interviene sul comma 6 dell'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40 estendendo la punibilità della condotta, già reato quando attuata sul territorio nazionale, introducendo una nuova ipotesi di reato nei confronti di «chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza la commercializzazione di gameti o di embrioni o la surrogazione di maternità», ciò «anche se il fatto è commesso all'estero»;

    la disposizione penale prevede che ricorrendo questa nuova fattispecie l'autore sia sanzionato «con la reclusione da tre mesi a due anni e con una multa da 600.000 a un milione di euro»;

    l'ordinamento nazionale consente l'introduzione di fattispecie penali di tipo universale solo quali eccezioni al più generale principio di territorialità espresso nell'articolo 6, comma 1, del codice penale, secondo il quale il diritto penale italiano è applicabile solo entro i limiti dei confini dello Stato;

    nel 1987 è entrata in vigore una Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, ratificata da 47 Stati europei. L'Italia l'ha sottoscritta solo il 25 ottobre 2012 impiegando tuttavia diversi anni prima di inserire nel suo ordinamento giuridico il reato di tortura, approvato in via definitiva il 5 luglio 2017 con legge n. 110 del 2017, entrata in vigore il 18 luglio 2017;

    oggi l'articolo 613-bis codice penale punisce con la reclusione da 4 a 10 anni chiunque con violenze o minacce gravi ovvero agendo con crudeltà cagiona acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico a persona privata della libertà personale o affidata alla sua custodia, potestà vigilanza, controllo, cura o assistenza ovvero si trovi in situazione di minorata difesa, se il fatto è commesso con più condotte ovvero comporta un trattamento inumano e degradante per la dignità della persona,

impegna il Governo

a intraprendere con solerzia ogni iniziativa utile, anche normativa, affinché le pene stabilite dall'articolo 613-bis si applichino, anche se il fatto è commesso all'estero, ai cittadini italiani.
9/887-A/13. Dori, Zanella, Bonelli, Borrelli, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Piccolotti, Zaratti.


   La Camera,

   premesso che:

    la proposta di legge all'esame della Camera interviene sul comma 6 dell'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40 estendendo la punibilità della condotta, già reato quando attuata sul territorio nazionale, introducendo una nuova ipotesi di reato nei confronti di «chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza la commercializzazione di gameti o di embrioni o la surrogazione di maternità», ciò «anche se il fatto è commesso all'estero»;

    la disposizione penale prevede che ricorrendo questa nuova fattispecie l'autore sia sanzionato «con la reclusione da tre mesi a due anni e con una multa da 600.000 a un milione di euro»;

    l'ordinamento nazionale consente l'introduzione di fattispecie penali di tipo universale solo quali eccezioni al più generale principio di territorialità espresso nell'articolo 6, comma 1, del codice penale, secondo il quale il diritto penale italiano è applicabile solo entro i limiti dei confini dello Stato;

    l'ultima Relazione al Parlamento sullo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di schiavitù, elaborata annualmente dal Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, evidenzia ancora una volta le numerose criticità riscontrate e invita tutti a non abbassare la guardia;

    nel corso del 2021 sono stati 5.316 i casi di pedopornografia trattati dalla Polizia Postale, con un incremento del 47 per cento rispetto all'anno precedente. In crescita anche il numero dei minori approcciati sul web dagli adulti abusanti, pari a 531, in maggioranza con un'età inferiore ai 13 anni. Dati che rappresentano solo la punta dell'iceberg di un fenomeno sommerso che fa fatica ad emergere. I pedofili o groomer (adulti adescatori interessati a minori), che sfruttano la rete e i suoi servizi per cercare di entrare in contatto con i/le minori sono stati 208, pari al 15 per cento del numero complessivo degli indagati per lo scambio di materiale pedopornografico (1.421 adulti);

    l'articolo 600-ter codice penale prevede il reato di pornografia minorile: sanzionando severamente la realizzazione di materiale pedopornografico, perseguendo anche chiunque, pur non prendendo parte attiva alla creazione di dati pedopornografici, ne favorisca la diffusione, produzione o commercio,

impegna il Governo

a intraprendere con solerzia ogni iniziativa utile, anche normativa, affinché le pene stabilite dall'articolo 600-bis si applichino, anche se il fatto è commesso all'estero, ai cittadini italiani.
9/887-A/14. Borrelli, Dori, Zanella, Bonelli, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.


   La Camera,

   premesso che:

    la proposta di legge all'esame della Camera interviene sul comma 6 dell'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40 estendendo la punibilità della condotta, già reato quando attuata sul territorio nazionale, introducendo una nuova ipotesi di reato nei confronti di «chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza la commercializzazione di gameti o di embrioni o la surrogazione di maternità», ciò «anche se il fatto è commesso all'estero»;

    la disposizione penale prevede che ricorrendo questa nuova fattispecie l'autore sia sanzionato «con la reclusione da tre mesi a due anni c con una multa da 600.000 a un milione di euro»;

    l'ordinamento nazionale consente l'introduzione di fattispecie penali di tipo universale solo quali eccezioni al più generale principio di territorialità espresso nell'articolo 6, comma 1, del codice penale, secondo il quale il diritto penale italiano è applicabile solo entro i limiti dei confini dello Stato;

    nelle raccomandazioni che l'UNHCR ha inviato all'Italia prima delle elezioni del 25 settembre scorso, pubblicate in un documento ufficiale si legge al punto 5 il monito affinché il nuovo Governo mantenga un ruolo guida nei canali legali e regolari per i rifugiati, spiegando: «Garantire vie di accesso sicure costituisce un efficace strumento di mitigazione del rischio che i rifugiati intraprendano viaggi pericolosi alla ricerca di luogo sicuro, c di contrasto alle organizzazioni dedite al traffico e alla tratta di esseri umani»;

    la tratta di esseri umani, purtroppo, non risparmia il nostro Paese, dove il fenomeno risulta ancora diffuso in maniera rilevante. Secondo i dati ufficiali del Dipartimento per le Pari Opportunità, i casi emersi e assistiti nel 2021 dal Sistema Anti-Tratta risultano essere complessivamente 1.911 con 706 nuove prese in carico nel corso del anno;

    la maggior parte delle vittime è di sesso femminile (75,6 per cento), mentre i minori rappresentano il 3,3 per cento del totale. Tra le persone assistite la forma di sfruttamento prevalente è quella sessuale (48,9 per cento), seguita dallo sfruttamento lavorativo (18,8 per cento);

    la tratta di esseri umani è espressamente punita nel nostro ordinamento dalla legge n. 228 del 2003, con la quale sono stati riscritti gli articoli del codice penale già relativi alla riduzione in schiavitù ex artt. 600, 601 e 602,

impegna il Governo

a intraprendere con solerzia ogni iniziativa utile, anche normativa, affinché le pene stabilite dall'articolo 600 si applichino, anche se il fatto è commesso all'estero, ai cittadini italiani.
9/887-A/15. Bonelli, Dori, Zanella, Borrelli, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Piccolotti, Mari, Zaratti.


   La Camera,

   premesso che:

    la Dichiarazione universale dei Diritti Umani considera il principio della difesa della dignità umana un obiettivo primario da perseguire nel quadro della sovranità statale, ma anche nello spazio delle relazioni internazionali, escludendo così la legittimità di ogni pratica di scambio, non solo commerciale, con oggetto l'essere umano;

    la pratica della maternità surrogata non appare compatibile con molti strumenti giuridici internazionali di protezione dei diritti umani, tra cui: la Convenzione per l'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei riguardi delle donne (CEDAW), la Convenzione internazionale dei diritti del bambino, il Protocollo facoltativo alla Convenzione dei diritti dell'infanzia, la Convenzione relativa all'adozione internazionale, la Convenzione del Consiglio d'Europa in materia di adozione di bambini, la Convenzione del Consiglio d'Europa, detta di Varsavia, sulla lotta contro la tratta di esseri umani, la Convenzione del Consiglio d'Europa sui diritti dell'uomo e la biomedicina, detta Convenzione di Oviedo e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea che stipulano che «Il corpo umano e le sue parti non devono essere, in quanto tali, fonte di profitto»,

impegna il Governo

a intraprendere ogni iniziativa utile a livello internazionale affinché l'Assemblea generale delle Nazioni Unite possa adottare una Risoluzione contenente il divieto globale nei riguardi della surrogazione di maternità, sul modello di quella adottata il 20 dicembre 2022 per l'eliminazione delle mutilazioni genitali femminili, nel quadro della Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione della donna (DECAW) adottata il 18 dicembre 1979 dall'assemblea generale delle Nazioni Unite e ratificata in Italia con la legge n. 132 del 1985.
9/887-A/16. Zanella, Montaruli, Gadda, Bonetti, Boschi, Benzoni, Patriarca, Marrocco, Dalla Chiesa.


   La Camera,

   premesso che:

    la Corte costituzionale nella sentenza 33/2021 ha affermato che «il possibile ricorso all'adozione in casi particolari di cui all'articolo 44, comma 1, lettera d), della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia) [...] costituisce una forma di tutela degli interessi del minore certo significativa, ma ancora non del tutto adeguata al metro dei principi costituzionali e sovranazionali» in quanto «non attribuisce la genitorialità all'adottante. Inoltre è ancora controverso se anche l'adozione in casi particolari consenta di stabilire vincoli di parentela tra il bambino e coloro che appaiono socialmente, e lui stesso percepisce, come i propri nonni, zii, ovvero addirittura fratelli e sorelle, nel caso in cui l'adottante abbia già altri figli propri. Essa richiede inoltre, per il suo perfezionamento, il necessario assenso del genitore “biologico”, che potrebbe non essere prestato in situazioni di sopravvenuta crisi della coppia, nelle quali il bambino finisce per essere così definitivamente privato del rapporto giuridico con la persona che ha sin dall'inizio condiviso il progetto genitoriale, e si è di fatto presa cura di lui sin dal momento della nascita»;

    sempre la Corte afferma che «al fine di assicurare al minore nato da maternità surrogata la tutela giuridica richiesta dai principi convenzionali e costituzionali [...] attraverso l'adozione, essa dovrebbe dunque essere disciplinata in modo più aderente alle peculiarità della situazione in esame, che è in effetti assai distante da quelle che il legislatore ha inteso regolare per mezzo dell'articolo 44, comma 1, lettera d), della legge n. 184 del 1983»;

    inoltre l'adozione in casi particolari richiede un lungo e complesso iter processuale e decisionale, durante il quale il minore viene esposto a un periodo di incertezza giuridica sulla propria condizione personale; inoltre si tratta di un procedimento che presuppone che sia il genitore ad assumere l'iniziativa, che ai fini della costituzione dello status, non compete mai all'adottando;

    è sempre la Corte a ricordare «il compito di adeguare il diritto vigente alle esigenze di tutela degli interessi dei bambini nati da maternità surrogata – nel contesto del difficile bilanciamento tra la legittima finalità di disincentivare il ricorso a questa pratica, e l'imprescindibile necessità di assicurare il rispetto dei diritti dei minori, nei termini sopra precisati – non può che spettare, in prima battuta, al legislatore, al quale deve essere riconosciuto un significativo margine di manovra nell'individuare una soluzione che si faccia carico di tutti i diritti e i principi in gioco»,

impegna il Governo

ad adottare iniziative normative volte a riformare la legge 4 maggio 1983, n. 184 al fine di rendere più semplici e rapide le procedure per riconoscere pienamente il rapporto di filiazione con il genitore d'intenzione e di assicurare al minore la tutela giuridica richiesta dai principi convenzionali e costituzionali.
9/887-A/17. Carfagna, Bonetti, Richetti, Del Barba, Enrico Costa, Gadda, Sottanelli, Benzoni, Bonifazi, Boschi, Castiglione, D'Alessio, De Monte, Faraone, Grippo, Gruppioni, Marattin, Pastorella, Rosato, Ruffino, Tenerini, Patriarca, Marrocco, Dalla Chiesa.


   La Camera,

   premesso che:

    la Corte costituzionale nella sentenza 33/2021 ha affermato che «il possibile ricorso all'adozione in casi particolari di cui all'articolo 44, comma 1, lettera d), della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia) [...] costituisce una forma di tutela degli interessi del minore certo significativa, ma ancora non del tutto adeguata al metro dei principi costituzionali e sovranazionali» in quanto «non attribuisce la genitorialità all'adottante. Inoltre è ancora controverso se anche l'adozione in casi particolari consenta di stabilire vincoli di parentela tra il bambino e coloro che appaiono socialmente, e lui stesso percepisce, come i propri nonni, zii, ovvero addirittura fratelli e sorelle, nel caso in cui l'adottante abbia già altri figli propri. Essa richiede inoltre, per il suo perfezionamento, il necessario assenso del genitore “biologico”, che potrebbe non essere prestato in situazioni di sopravvenuta crisi della coppia, nelle quali il bambino finisce per essere così definitivamente privato del rapporto giuridico con la persona che ha sin dall'inizio condiviso il progetto genitoriale, e si è di fatto presa cura di lui sin dal momento della nascita»;

    sempre la Corte afferma che «al fine di assicurare al minore nato da maternità surrogata la tutela giuridica richiesta dai principi convenzionali e costituzionali [...] attraverso l'adozione, essa dovrebbe dunque essere disciplinata in modo più aderente alle peculiarità della situazione in esame, che è in effetti assai distante da quelle che il legislatore ha inteso regolare per mezzo dell'articolo 44, comma 1, lettera d), della legge n. 184 del 1983»;

    inoltre l'adozione in casi particolari richiede un lungo e complesso iter processuale e decisionale, durante il quale il minore viene esposto a un periodo di incertezza giuridica sulla propria condizione personale; inoltre si tratta di un procedimento che presuppone che sia il genitore ad assumere l'iniziativa, che ai fini della costituzione dello status, non compete mai all'adottando;

    è sempre la Corte a ricordare «il compito di adeguare il diritto vigente alle esigenze di tutela degli interessi dei bambini nati da maternità surrogata – nel contesto del difficile bilanciamento tra la legittima finalità di disincentivare il ricorso a questa pratica, e l'imprescindibile necessità di assicurare il rispetto dei diritti dei minori, nei termini sopra precisati – non può che spettare, in prima battuta, al legislatore, al quale deve essere riconosciuto un significativo margine di manovra nell'individuare una soluzione che si faccia carico di tutti i diritti e i principi in gioco»,

impegna il Governo

ad adottare iniziative normative volte a riformare la legge 4 maggio 1983, n. 184 al fine di rendere più semplici e rapide le procedure per assicurare al minore la tutela giuridica richiesta dai principi convenzionali e costituzionali.
9/887-A/17. (Testo modificato nel corso della seduta)Carfagna, Bonetti, Richetti, Del Barba, Enrico Costa, Gadda, Sottanelli, Benzoni, Bonifazi, Boschi, Castiglione, D'Alessio, De Monte, Faraone, Grippo, Gruppioni, Marattin, Pastorella, Rosato, Ruffino, Tenerini, Patriarca, Marrocco, Dalla Chiesa.


   La Camera,

   premesso che:

    la proposta di legge in esame intende rendere il reato di cui all'articolo 12, comma 6, della legge n. 40 del 2004, perseguibile in modo universale, dunque anche all'estero, anche presso Stati che ammettono il ricorso alla surrogazione di maternità;

    si pone l'esigenza di tutela dei bambini che nascono a seguito dell'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo o di altre tecniche vietate dalla legge nazionale, inclusa la surrogazione di maternità, praticate in un Paese estero che la ritenga legale, nel rispetto della preminenza dell'interesse del minore;

    in particolare il legislatore nell'esercizio del suo potere discrezionale deve effettuare un bilanciamento tra diversi interessi che sono meritevoli di tutela e deve assicurare che un interesse meritevole di tutela non prevalga sugli altri, divenendo il primo assoluto e gli altri irrilevanti;

    è stata la stessa Corte costituzionale, con le sentenze del 2021, a stabilire che non possono essere sacrificati i diritti dei bambini;

    la Corte costituzionale, proprio in relazione alla tutela dei minori, ha stabilito che tutti i diritti fondamentali tutelati in Costituzione si trovano in rapporto di integrazione reciproca e non è possibile individuarne uno che abbia la prevalenza assoluta sugli altri. Se così non fosse, si verificherebbe l'illecita espansione di uno di quei diritti, che diventerebbe tiranno nei confronti di altre situazioni costituzionalmente protette che costituiscono, nel loro insieme, espressione della dignità della persona,

    in particolare la Corte costituzionale con la sentenza n. 33 del 2021 ha stabilito che: «l'ordinamento deve garantire piena tutela all'interesse del minore al riconoscimento giuridico da parte di entrambi i componenti della coppia che ne hanno voluto la nascita e che lo hanno poi accudito, esercitando di fatto la responsabilità genitoriale.»;

    la Corte ha quindi sottolineato «la necessità di un indifferibile intervento del legislatore, al fine di porre rimedio all'attuale situazione di insufficiente tutela degli interessi del minore.» Ha dunque evidenziato l'esigenza di un intervento del Parlamento per riconoscere e promuovere la tutela dei bambini, sottolineando che lo strumento attualmente esistente e utilizzato, l'adozione per casi particolari, non è in se' sufficiente ad assicurare la tutela dei minori, perché è un procedimento che dura troppo a lungo e, invece, la tutela deve essere immediata, perché non consente una vera adozione e l'esplicazione degli effetti dell'adozione e perché il genitore biologico può opporre il rifiuto all'adozione del genitore intenzionale;

    dunque, anche il bambino nato dalle condotte che nel nostro Paese sono precluse ai sensi dell'articolo 12, comma 6, della legge n. 40 del 2004 ha un diritto fondamentale al riconoscimento, anche giuridico, del legame sorto in forza del rapporto affettivo instaurato e vissuto con la persona che ha condiviso il disegno genitoriale;

    la Corte EDU ritiene inoltre necessario che ciascun ordinamento garantisca la concreta possibilità del riconoscimento giuridico dei legami tra il bambino e il «genitore d'intenzione», al più tardi quando tali legami si sono di fatto concretizzati (Corte EDU, decisione 12 dicembre 2019, C. contro Francia ed E. contro Francia, paragrafo 42; sentenza D contro Francia, paragrafo 67);

    Sindaci italiani di orientamento politico diverso hanno chiesto parimenti al Legislatore di intervenire per colmare il vuoto di tutela che ancora oggi esiste nel nostro ordinamento giuridico e per impedire che siano discriminati i diritti dei minori;

    è stato da più parti richiesto un intervento finalizzato a consentire le trascrizioni nei registri anagrafici dell'atto di nascita con verifica giurisdizionale del preminente interesse del minore;

    occorre altresì estendere la procedura di adozione di cui alla legge n. 184 del 1983, da esperirsi in tempi rapidi, certi e congrui, per rendere effettiva la tutela dell'interesse preminente del minore,

impegna il Governo

ad adottare, nell'ambito delle sue proprie prerogative, misure normative urgenti che riconoscano lo status di figlio al minore nato da forme di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo e da surrogazione di maternità.
9/887-A/18. Gianassi, Serracchiani, Zan, Di Biase, Lacarra.


   La Camera,

   premesso che:

    la proposta di legge in esame intende rendere il reato di cui all'articolo 12, comma 6, della legge n. 40 del 2004, perseguibile in modo universale, dunque anche all'estero, anche presso Stati che ammettono il ricorso alla maternità surrogata;

    si pone l'esigenza di tutela dei bambini che nascono a seguito dell'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo o di altre tecniche vietate dalla legge nazionale, inclusa la surrogazione di maternità, praticate in un Paese estero che la ritenga legale, nel rispetto della preminenza dell'interesse del minore;

    in particolare il legislatore nell'esercizio del suo potere discrezionale deve effettuare un bilanciamento tra diversi interessi che sono meritevoli di tutela e deve assicurare che un interesse meritevole di tutela non prevalga sugli altri, divenendo il primo assoluto e gli altri irrilevanti;

    è stata la stessa Corte costituzionale, con le sentenze del 2021, a stabilire che non possono essere sacrificati i diritti dei bambini;

    la Corte costituzionale, proprio in relazione alla tutela dei minori, ha stabilito che tutti i diritti fondamentali tutelati in Costituzione si trovano in rapporto di integrazione reciproca e non è possibile individuarne uno che abbia la prevalenza assoluta sugli altri. Se così non fosse, si verificherebbe l'illecita espansione di uno di quei diritti, che diventerebbe tiranno nei confronti di altre situazioni costituzionalmente protette che costituiscono, nel loro insieme, espressione della dignità della persona;

    in particolare la Corte costituzionale con la sentenza n. 33 del 2021 ha stabilito che: «L'ordinamento deve garantire piena tutela all'interesse del minore al riconoscimento giuridico da parte di entrambi i componenti della coppia che ne hanno voluto la nascita e che lo hanno poi accudito, esercitando di fatto la responsabilità genitoriale.»;

    la Corte ha quindi sottolineato «la necessità di un indifferibile intervento del legislatore, al fine di porre rimedio all'attuale situazione di insufficiente tutela degli interessi del minore». Ha dunque evidenziato l'esigenza di un intervento del Parlamento per riconoscere e promuovere la tutela dei bambini, sottolineando che lo strumento attualmente esistente e utilizzato, l'adozione per casi particolari, non è in se' sufficiente ad assicurare la tutela dei minori, perché è un procedimento che dura troppo a lungo e, invece, la tutela deve essere immediata, perché non consente una vera adozione e l'esplicazione degli effetti dell'adozione e perché il genitore biologico può opporre il rifiuto all'adozione del genitore intenzionale;

    dunque, anche il bambino nato dalle condotte che nel nostro Paese sono precluse ai sensi dell'articolo 12, comma 6, della legge n. 40 della 2004 ha un diritto fondamentale al riconoscimento, anche giuridico, del legame sorto in forza del rapporto affettivo instaurato e vissuto con colui che ha condiviso il disegno genitoriale;

    la Corte EDU ritiene inoltre necessario che ciascun ordinamento garantisca la concreta possibilità del riconoscimento giuridico dei legami tra il bambino e il «genitore d'intenzione», al più tardi quando tali legami si sono di fatto concretizzati (Corte EDU, decisione 12 dicembre 2019, C. contro Francia ed E. contro Francia, paragrafo 42; sentenza D. contro Francia, paragrafo 67);

    il vero spirito di questa legge, assolutamente inapplicabile e sconclusionata, lascia chiaramente trasparire un intento discriminatorio e punitivo nei confronti delle coppie omogenitoriali, il vero obiettivo di queste norme;

    Sindaci italiani di orientamento politico diverso hanno chiesto parimenti al Legislatore di intervenire per colmare il vuoto di tutela che ancora oggi esiste nel nostro ordinamento giuridico e per impedire che siano discriminati i diritti dei minori;

    è stato da più parti richiesto un intervento finalizzato a consentire le trascrizioni nei registri anagrafici dell'atto di nascita con verifica giurisdizionale del preminente interesse del minore;

    occorre altresì estendere la procedura di adozione di cui alla legge 184/1983, da esperirsi in tempi rapidi, certi e congrui, per rendere effettiva la tutela dell'interesse preminente del minore;

    un paese civile non esclude, non emargina, non ghettizza, le battaglie della comunità LGBTQI+ sono semplicemente richieste di uguaglianza: sono la voce di milioni di italiane e italiani che rivendicano libertà e autodeterminazione, che vogliono pari dignità. Per la destra non è mai il momento, noi crediamo che l'Italia sia già in ritardo,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative di competenza al fine di assicurare alle bambine e ai bambini con genitori dello stesso sesso il riconoscimento dello status di figli e piena tutela del diritto all'identità personale, garantendo loro uguaglianza di trattamento e la piena tutela dei loro diritti fondamentali, nel solco dei principi costituzionali e delle normative sovranazionali, e se non ritenga maturo il momento di favorire l'adozione di legge organica proprio sul diritto di famiglia, che va dal matrimonio egualitario, alle adozioni, al riconoscimento dei figli alla nascita.
9/887-A/19. Zan.


INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Iniziative di competenza per la tutela del diritto di sciopero e per garantire condizioni di lavoro dignitose in relazione alle manifestazioni di protesta dei lavoratori in appalto per Mondo Convenienza – 3-00551

   QUARTINI, BARZOTTI, PAVANELLI, APPENDINO, RICCARDO RICCIARDI, AIELLO, CAROTENUTO, TUCCI, CAPPELLETTI e TODDE. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:

   dal 30 maggio 2023, molti lavoratori in appalto per Mondo Convenienza a Campi Bisenzio (Firenze) sono in sciopero, chiedendo condizioni di lavoro dignitose, maggiore sicurezza, applicazione del contratto della logistica, incluso il rispetto dei turni di 8 ore per 5 giorni alla settimana. La cooperativa che si occupa del trasporto, della consegna e del montaggio per l'azienda, infatti, applicherebbe un diverso contratto, relativo al settore pulizie multiservizi, con una paga base di 6,80 euro lordi all'ora;

   i dipendenti della cooperativa si troverebbero a lavorare in condizioni di fatto ancor peggiori di tale minimo, dovendo essere operativi 6 giorni su 7, dalle 7 del mattino fino all'ultima consegna a camion vuoto, operazione che richiede anche 10 o 12 ore, senza pause né straordinari e con il rischio, al contrario, di privazioni economiche. I mobili verrebbero così caricati, trasportati e consegnati, siano essi divani o elettrodomestici pesanti, a mano, senza carrelli elevatori elettrici, per poco meno di 1.200 euro lordi al mese;

   mentre la protesta si estendeva ad altre sedi e la regione Toscana prendeva in carico la vertenza – peraltro, nell'ambito del tavolo presso la regione, l'azienda si rifiutava di applicare anche i minimi istituti di legge, come il marcatempo che consente di registrare quante ore si lavora in magazzino –, alcune decine di persone avrebbero iniziato a contro protestare sotto il comune di Campi Bisenzio per chiedere la fine dello sciopero: secondo alcuni sindacati, si tratterebbe di «capi e caporali delle diverse cooperative che gestiscono gli appalti Mondo Convenienza di Campi, Bologna, Pisa, Torino, Venezia. Tra di loro le stesse facce dei protagonisti dell'aggressione violenta ai lavoratori in sciopero a Bologna del 20 giugno 2023 che costò un braccio fratturato e denti rotti ad alcuni scioperanti»;

   stante la gravità della faccenda quanto a potenziale limitazione del diritto di sciopero, la «repressione interna» che sarebbe stata messa in atto deve essere accertata e indagata, anche intraprendendo le opportune procedure sanzionatorie –:

   se sia a conoscenza dei fatti riportati in premessa, quali siano, per quanto di competenza, le sue valutazioni in merito e se non intenda assumere iniziative di competenza al fine di assicurare opportune tutele a garanzia del diritto di sciopero, nonché condizioni di lavoro dignitose, maggiore sicurezza e applicazione del contratto della logistica.
(3-00551)


Iniziative volte ad incrementare la sicurezza sulla rete stradale, autostradale e ferroviaria, con particolare riferimento ad un efficace monitoraggio strutturale di ponti e viadotti, da parte degli enti gestori, mediante l'impiego di tecnologie a fibra ottica – 3-00552

   MAZZETTI, CORTELAZZO e BATTISTONI. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:

   con il decreto n. 204 del 1° luglio 2022 sono state emanate le linee guida del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili riguardanti il monitoraggio e la classificazione della gestione del rischio dei ponti, viadotti, rilevati, cavalcavia esistenti lungo strade statali o autostrade gestite da Anas s.p.a., o da concessionari autostradali, nonché da enti da quest'ultimi diversi;

   le istruzioni operative redatte da parte di Ansfisa hanno lo scopo di consentire una maggiore diffusione e standardizzazione per la verifica e la manutenzione delle opere sulle strade e autostrade;

   nella parte III delle linee guida, in relazione ai sistemi di sorveglianza e monitoraggio, al paragrafo 7.6.3, viene precisato che: «Nella progettazione dei sistemi di monitoraggio riguardanti ponti deve essere posta particolare attenzione ai problemi di durabilità, robustezza e manutenibilità dei sensori e delle apparecchiature elettroniche di acquisizione e trasmissione dei dati.» E ancora: «Per ragioni di durabilità e insensibilità ai disturbi elettromagnetici sono in generale da preferire tecnologie a fibra ottica»;

   i vantaggi offerti dalla fibra ottica impongono alle stazioni appaltanti un approccio responsabile nel considerare in fase di progettazione e nei bandi di gara l'opportunità di ricorrere a dette tecnologie per gli elevati livelli di affidabilità dei dati rilevati sugli stati tensionali e sulle deformazioni strutturali, molto più alti rispetto a tutte le altre tecnologie precedenti, sottoposte ad ogni tipo di interferenza termica ed elettromagnetica;

   il Piano nazionale di ripresa e resilienza prevede l'attuazione delle linee guida per la classificazione e la gestione del rischio, la valutazione della sicurezza e il monitoraggio dei ponti esistenti, al fine di assicurare un'omogenea applicazione lungo l'intera rete delle infrastrutture stradali;

   nei bandi gara sulle infrastrutture stradali e autostradali non si è riscontrato, ad oggi, nessun richiamo a tali tecnologie di monitoraggio in fibra ottica, quale garanzia della massima attenzione al controllo strutturale delle infrastrutture;

   la scarsa manutenzione e assenza di tecnologia mettono a rischio crolli ponti e viadotti –:

   quali iniziative intenda porre in essere al fine di richiamare i soggetti gestori di ponti e viadotti sulla rete stradale, autostradale e ferroviaria, in primis Anas e Rete ferroviaria italiana, ad un approccio sempre più attento e responsabile al tema della sicurezza delle infrastrutture, invitando gli stessi ad ogni opportuna valutazione circa l'impiego di tecnologie di monitoraggio strutturale ai sensi delle linee guida di cui al decreto ministeriale n. 204 del 1° luglio 2022.
(3-00552)


Iniziative volte ad affrontare le carenze evidenziate nel settore dei trasporti nel corso dell'attuale stagione estiva, anche in prospettiva dei grandi eventi che si svolgeranno nei prossimi anni in Italia – 3-00553

   GADDA, FARAONE, PASTORELLA, CASTIGLIONE, DE MONTE, BENZONI, DEL BARBA, ENRICO COSTA, GRIPPO, MARATTIN e SOTTANELLI. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:

   da mesi si registra su tutta la penisola una situazione di caos su tutto il settore dei trasporti;

   la circolazione ferroviaria, inclusa l'alta velocità, è interessata da cronici ritardi anche di diverse ore dovuti sia all'eccessivo traffico che a guasti, interruzioni o incendi; le stesse Ferrovie dello Stato hanno sottolineato la necessità di potenziare l'intera rete;

   a questo si aggiungono i frequenti scioperi, anche del comparto aereo, che comportano disagi spesso insormontabili per gli utenti, per i quali sta diventando sempre più difficile e costoso spostarsi per turismo, ma anche per motivi di lavoro o di salute;

   non è migliore la situazione di traghetti e trasporto aereo; da ultimo, il vasto rogo che ha interessato l'aeroporto di Catania il 16 luglio 2023, con la cancellazione e il dirottamento di migliaia di voli e i viaggiatori fatti sbarcare in altre città della regione, spesso senza indicazioni chiare, con un danno al sistema produttivo per l'isola che Assoesercenti valuta intorno ai 40 milioni di euro al giorno, peraltro proprio a ridosso del periodo estivo;

   si tratta di disagi che si vanno ad innestare in una situazione già drammatica per i residenti delle zone insulari del Paese, costretti ad affrontare costi sempre più esorbitanti per i viaggi di ritorno a casa, a fronte di una rete di infrastrutture di collegamento totalmente insufficiente;

   fatti salvi gli eventi eccezionali meteorologici e i roghi delle ultime ore, da settimane si susseguono scioperi, cancellazioni e ritardi; una situazione che potrebbe esasperarsi in occasione dei prossimi grandi eventi che attendono il nostro Paese – dalle Olimpiadi invernali al Giubileo – che vedranno flussi molto maggiori rispetto a quelli attuali legati alla stagione estiva;

   a ciò si aggiunge la situazione dei taxi, pressoché introvabili nelle città maggiori, in contrasto con la loro qualificazione di servizio pubblico; dopo che per anni i partiti di maggioranza si sono opposti a qualsiasi politica di liberalizzazione e innovazione, si trovano ad affrontare le conseguenze di tali scelte senza avere alcuna soluzione da proporre;

   infine, non mancano i problemi sulla rete viaria, soprattutto autostradale, a causa di opere ferme e cantieri infinti, con notevoli disagi per gli automobilisti e per il settore del trasporto su gomma –:

   come intenda affrontare, sia nell'immediato che con misure di più lungo periodo, le problematiche e le carenze evidenziate in premessa, considerando gli ingenti danni che arrecano agli utenti, al settore del turismo e, più in generale, al sistema Paese.
(3-00553)


Iniziative di competenza in relazione all'emergenza abitativa, con particolare riferimento all'annunciato piano casa – 3-00554

   PASTORINO. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:

   il 7 ottobre 2022 il Comitato Onu sui diritti economici, sociali e culturali chiedeva all'Italia: «di aumentare i sussidi per l'alloggio per chi non è in grado di ottenere un alloggio a prezzi accessibili e di garantire un accesso sostenibile alle strutture di base necessarie per un alloggio adeguato». Ma il nostro Paese, al contrario, con la legge del 29 dicembre 2022, n. 197, ha azzerato il fondo nazionale per il contributo affitto e morosità incolpevole, un contributo istituito nel 2016 che negli anni è servito a garantire il diritto all'abitazione ai più fragili;

   il Ministro interrogato, confermando la volontà di non rifinanziare suddetto fondo, ha annunciato un «nuovo, ambizioso, rivoluzionario, visionario piano casa a livello nazionale» perché «non è più con un intervento sporadico, una tantum o il bonus che si può risolvere un problema che riguarda milioni di famiglie»;

   eppure, i dati dimostrano che suddette misure, sebbene non strutturali, abbiano costituito negli ultimi anni uno strumento utile per alleviare il disagio abitativo, impedendo o ritardando gli sfratti fino a consentire ai nuclei familiari in difficoltà di trovare una nuova soluzione abitativa;

   la dura scelta del Governo determinerà un drammatico aumento degli sfratti, ai 150 mila immediatamente esecutivi se ne aggiungeranno altre decine di migliaia, in una situazione già estremamente precaria e in un Paese dove la percentuale di persone in povertà assoluta è drasticamente aumentata;

   la grave prospettiva è stata denunciata dall'Unione inquilini unitamente ai sindacati, ma anche le regioni e i comuni hanno dichiarato grande preoccupazione per il mancato rifinanziamento della misura in questione, trovandosi così nell'impossibilità di fornire il necessario contributo alle famiglie con difficoltà economiche e sociali;

   nella regione Liguria ci saranno 10 milioni di euro in meno da destinarsi all'emergenza abitativa, ora migliaia di famiglie, solo a Genova 2.000, non avranno né aiuti né risposte. Lo stesso assessore Scajola ha di recente dichiarato la sua preoccupazione per la perdita di questo salvagente rilevante, affermando che, pur avendolo segnalato ai Ministri competenti, non ha avuto risposte che gli diano garanzie di soddisfazione –:

   quali iniziative di competenza intenda adottare nell'immediato al fine di fronteggiare l'emergenza abitativa e andare incontro alla parte più fragile della cittadinanza italiana e, al riguardo, se voglia fornire maggiori e precisi dettagli con riferimento al piano casa di cui non si ha traccia sebbene annunciato a febbraio 2023.
(3-00554)


Iniziative di competenza per introdurre, nell'ambito della riforma del codice della strada, sanzioni adeguate per chi abbandona animali su strada, nonché per agevolare il trasporto degli animali da compagnia sugli aerei – 3-00555

   MOLINARI, ANDREUZZA, ANGELUCCI, BAGNAI, BARABOTTI, BELLOMO, BENVENUTO, DAVIDE BERGAMINI, BILLI, BISA, BOF, BORDONALI, BOSSI, BRUZZONE, CANDIANI, CAPARVI, CARLONI, CARRÀ, CATTOI, CAVANDOLI, CECCHETTI, CENTEMERO, COIN, COMAROLI, CRIPPA, DARA, DI MATTINA, FORMENTINI, FRASSINI, FURGIUELE, GIACCONE, GIAGONI, GIGLIO VIGNA, GUSMEROLI, IEZZI, LATINI, LAZZARINI, LOIZZO, MACCANTI, MARCHETTI, MATONE, MIELE, MINARDO, MONTEMAGNI, MORRONE, NISINI, OTTAVIANI, PANIZZUT, PIERRO, PIZZIMENTI, PRETTO, RAVETTO, SASSO, STEFANI, SUDANO, TOCCALINI, ZIELLO, ZINZI e ZOFFILI. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:

   secondo l'Ente nazionale per la protezione degli Animali (Enpa), nel 2023 sono stati ceduti o abbandonati più di 127 animali al giorno, con un aumento del 20 per cento rispetto al 2021. Un dato che è ancora più preoccupante se incrociato con il dato relativo al numero delle adozioni di animali, che ha subito un calo del 10 per cento, e con quello relativo alla tipologia di adozioni: nel 75 per cento dei casi chi adotta vuole solo cuccioli;

   si stima che ogni anno in Italia siano abbandonati una media di 80.000 gatti e 50.000 cani, più dell'80 per cento dei quali rischia di morire in incidenti, di stenti o a causa di maltrattamenti. L'abbandono è un reato punito con l'arresto fino a un anno o con una multa fino a 10.000 euro;

   nonostante la Lega nazionale per la difesa del cane Animal protection nel 2022 abbia soccorso 38.220 animali, 51.745 sono stati vittime di abbandono e maltrattamento;

   ogni anno si registrano migliaia di incidenti stradali, spesso anche mortali, causati da animali vaganti o randagi e chi abbandona un animale non commette solo un reato ai danni dell'animale stesso, ma potrebbe rendersi responsabile anche di reati a danno degli altri viaggiatori;

   per quanto riguarda il trasporto aereo, per evitare gli abbandoni, il Ministro interrogato si è impegnato a promuovere, tramite Enac, l'attivazione di tavoli di lavoro con le compagnie aeree per superare alcune delle prassi commerciali che oggi inibiscono di fatto il trasporto degli animali, per i quali è previsto il solo passaggio in stiva, mentre la maggior parte dei padroni chiede di poter acquistare per il proprio animale domestico il posto a fianco, come già avviene sui treni;

   a quanto si apprende da organi di stampa, il Ministro interrogato ha dichiarato di voler intervenire anche sul codice della strada, al fine di inasprire ulteriormente le sanzioni per chi abbandona animali su strada –:

   se trovino conferma le notizie citate in premessa e, nello specifico, quali iniziative di competenza intenda adottare al fine di introdurre, nell'ambito degli interventi di riforma del codice della strada, sanzioni adeguate nei confronti di soggetti che abbandonano animali domestici su strada, rischiando oltretutto di mettere a repentaglio l'incolumità degli altri automobilisti e viaggiatori.
(3-00555)


Chiarimenti in ordine al mancato ripristino della operatività dell'aeroporto internazionale di Catania danneggiato da un gravissimo incendio, anche in relazione alle rilevanti carenze infrastrutturali della Sicilia – 3-00556

   BONELLI. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:

   l'aeroporto internazionale Fontanarossa di Catania, che fa sistema con quello di Comiso come polo aeroportuale della Sicilia orientale, è al momento il quarto scalo italiano con 6.113.330 passeggeri nel 2021, dopo Fiumicino, Malpensa e Orio al Serio, ed è il primo in Italia per traffico nazionale con 4,6 milioni di passeggeri nel 2021;

   il 16 luglio 2023 nell'area noleggio dello scalo aereo è divampato un incendio che ha provocato il panico nel terminal invaso dal fumo, determinando la sospensione dei voli, inizialmente fino alle ore 14.00 del 19 luglio 2023, come comunicato in un primo tempo dalla Società aeroporto di Catania (Sac) gestore dello scalo;

   il giorno successivo all'incendio la stessa Sac comunicava la chiusura in via precauzionale di 48 ore dello scalo per la bonifica dell'area interessata e la ripresa delle attività aerea limitatamente al terminal C con un'operatività di 2 movimenti l'ora;

   l'incendio all'aeroporto di Catania è simile ad episodi accaduti in altri scali internazionali, come a Fiumicino nel 2015, ad Istanbul nel 2006 o all'aeroporto di Shanghai nel 2016, dove l'operatività degli scali è ripresa a poche ore dagli eventi dolosi;

   i lavori di bonifica nel terminal ancora non sono stati completati e l'attività dello scalo aereo, ancora operante tramite il piccolo terminal C, è passata da più di 250 movimenti al giorno ad appena 72, costringendo 40 mila passeggeri al giorno a lunghi ed estenuanti trasferimenti in pullman verso gli scali di Palermo, Trapani e Comiso ormai al collasso;

   sulla situazione di forte disagio alla quale sono costretti i passeggeri durante il trasferimento dallo scalo etneo pesa la storica inadeguatezza della rete stradale e autostradale dell'isola, in particolare dell'autostrada A19 Palermo-Catania, i cui tempi di percorrenza sono di circa 3 ore;

   in queste ore, a seguito di un vasto incendio divampato sulle colline circostanti Palermo che ha raggiunto Punta Raisi, è stata disposta la chiusura anche dell'aeroporto Falcone Borsellino di Palermo;

   la procura della Repubblica di Catania ha aperto un'inchiesta sul suddetto incendio ed anche l'Enac ha istituito una commissione «per far luce sulle cause dell'incendio e per garantire in tempi brevi la ripresa a pieno regime» dello scalo –:

   se il Ministro interrogato non intenda chiarire, per quanto di competenza, perché a nove giorni dall'incendio ancora non sia stata ripristinata la piena operatività dell'aeroporto internazionale di Catania.
(3-00556)


Iniziative di competenza volte al commissariamento della società di gestione dell'aeroporto di Catania in relazione alla situazione di emergenza originata da un gravissimo incendio – 3-00557

   BARBAGALLO, MORASSUT, BAKKALI, CASU, GHIO, FORNARO, FERRARI, IACONO, MARINO e PROVENZANO. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:

   a 10 giorni dall'incendio divampato nell'aeroporto di Catania la situazione resta critica e desta molta preoccupazione quella che agli interroganti appare l'evidente inadeguatezza della gestione dell'emergenza da parte del soggetto gestore, la Sac, ma anche dell'Enac, dell'Enav e delle innumerevoli società di trasporto che stanno gestendo il trasferimento dei passeggeri da un punto all'altro dell'isola, come conferma anche la visita ispettiva dei parlamentari della IX Commissione (Trasporti) della Camera dei deputati;

   ancora oggi, non c'è una data certa sul riavvio delle attività dell'aeroporto a pieno regime, mentre si perde tempo dietro a ipotesi ad avviso degli interroganti destituite di ogni fondamento, come quella, proposta dal presidente della regione, di adibire l'aeroporto militare di Sigonella anche ad uso civile;

   l'incidente ha reso evidenti le gravi carenze nella governance dell'aeroporto, con i passeggeri lasciati allo sbando senza alcuna assistenza, nonostante l'impegno dei vigili del fuoco, della Protezione civile e delle forze dell'ordine; una gestione inaccettabile per un aeroporto internazionale che non ha saputo fronteggiare adeguatamente l'emergenza e supportare chi aveva bisogno di informazioni chiare e che appare ogni giorno di più fuori controllo;

   la procura della Repubblica di Catania ha, quindi, aperto un'inchiesta per far luce sulle cause dell'incendio e sulle responsabilità della mancata attivazione del piano antincendio. Resta anche da capire se siano state svolte le esercitazioni antincendio obbligatorie e se il personale addetto alla gestione delle emergenze sia stato adeguatamente formato;

   tutti gli snodi aeroportuali di Trapani, Comiso e Palermo sono stati travolti a cascata dal numero di viaggiatori dirottati, peraltro senza adeguata informazione, rendendo evidente l'assoluta inadeguatezza del sistema dei trasporti siciliano che si ripercuote negativamente sui residenti, ma anche su ogni settore economico, a partire da quello turistico; viaggiatori sballottati, servizi di navette insufficienti o privi di aria condizionata, insomma una situazione fuori controllo;

   a compromettere ulteriormente la situazione, nella giornata del 24 luglio 2023 un vasto incendio, senza il pronto ed efficace intervento della Regione Siciliana in materia di servizio antincendio, è arrivato a lambire la zona perimetrale dello scalo di Palermo che è stato chiuso al traffico;

   il Ministro interrogato ha convocato, per il 25 luglio 2023, un tavolo con tutti i soggetti interessati alla gestione dell'aeroporto di Catania, che, per la gravità dei fatti e la delicatezza della situazione, dovrebbe avere funzioni di indirizzo e coordinamento –:

   se non ritenga urgente adottare le iniziative di competenza volte al commissariamento delle società di gestione dell'aeroporto di Catania per governare la situazione fuori controllo e garantire il ritorno alla normalità nel più breve tempo possibile.
(3-00557)


Iniziative di competenza per favorire lo sviluppo della concorrenza nel sistema portuale italiano – 3-00558

   LUPI, BICCHIELLI, BRAMBILLA, CAVO, CESA, ALESSANDRO COLUCCI, PISANO, ROMANO, SEMENZATO e TIRELLI. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:

   il sistema portuale italiano costituisce un patrimonio strategico per lo sviluppo del Paese, che nel 2022 ha visto 490 milioni di tonnellate di merci movimentate e 61,4 milioni di passeggeri trasportati, come rilevato dall'ultimo rapporto redatto da Assoporti e dal centro studi Srm;

   il Piano nazionale di ripresa e resilienza e il Piano nazionale complementare al Pnrr prevedono complessivamente 9,2 miliardi di euro di investimenti pubblici per la portualità, con interventi importanti dedicati anche alla transizione ecologica e alla digitalizzazione;

   l'articolo 41 della Costituzione della Repubblica italiana afferma che: «La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali»;

   l'articolo 117 della Costituzione della Repubblica italiana attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato la «tutela della concorrenza»;

   in occasione della presentazione della relazione annuale 2023 dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, svolta al Senato della Repubblica il 27 giugno 2023, il presidente Roberto Rustichelli ha dichiarato: «L'impatto delle dinamiche inflattive su famiglie e imprese può essere condizionato anche dal grado di concorrenzialità dei mercati»;

   negli ultimi mesi diversi organi di stampa hanno riportato le preoccupazioni per la tutela della concorrenza nel settore circa i recenti cambiamenti negli assetti societari dei terminal portuali, già conclusi o in via di definizione, in particolare riguardo ai porti di Genova, Livorno, Catania, Gioia Tauro e Civitavecchia;

   tali assetti, in particolare riguardanti i porti di Genova e Livorno, non sembrano garantire la libera concorrenza e le pari opportunità tra tutti gli imprenditori che intendono operare su rotte marittime fondamentali per la continuità territoriale e per lo sviluppo delle autostrade del mare –:

   quali iniziative intenda assumere, per quanto di competenza, per favorire la tutela della concorrenza nel sistema portuale italiano, evitando concentrazioni terminalistiche e possibili posizioni dominanti, tanto nei terminal quanto nei collegamenti marittimi, in grado di incrementare i livelli dei prezzi per l'intera catena logistica e per i consumatori del mercato marittimo.
(3-00558)


Iniziative di competenza volte a contrastare gli aumenti dei prezzi delle tariffe aeree – 3-00559

   FOTI, MESSINA, ANTONIOZZI, GARDINI, MONTARULI, RUSPANDINI, RAIMONDO, DEIDDA, AMICH, BALDELLI, CANGIANO, FRIJIA, LONGI e GAETANA RUSSO. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:

   il 2023 ha definitivamente segnato la fine dell'emergenza legata alla pandemia: il numero dei passeggeri degli aerei è raddoppiato rispetto al 2022 e più che triplicato rispetto al 2021;

   alla luce di tale andamento, tuttavia, non si è verificato un contestuale aumento dell'offerta, determinando una forte impennata dei costi dei voli;

   nell'ultimo anno, infatti, i biglietti aerei per le tratte nazionali hanno subito rincari in media del 40 per cento, con picchi fino al 70 per cento, anche nonostante il rallentamento dei prezzi dei carburanti, in particolare nel corso del presente periodo estivo, e, soprattutto, per i collegamenti da e per le isole, che godono peraltro del regime di continuità territoriale, che dovrebbe garantire i prezzi delle tariffe aeree per i residenti;

   gli aumenti, segnalati ripetutamente dalle associazioni dei consumatori, riguardano innanzitutto le compagnie cosiddette low cost, ormai lungi dall'essere competitive e vantaggiose, che oggi applicano, per la corrente stagione estiva, prezzi superiori del +15 per cento rispetto a quelli delle compagnie di linea;

   oltre agli aumenti, evidenziano altresì le associazioni dei consumatori, non bisogna sottovalutare l'aspetto fondamentale della trasparenza del prezzo del biglietto, che dovrebbe indicare, fin dalle prime fasi di ricerca, le diverse voci di cui è composto, per consentire ai viaggiatori di fare scelte consapevoli ed evitare loro spiacevoli sorprese;

   nell'ambito della Commissione di allerta rapida di sorveglianza dei prezzi sul caro-voli, il Governo ha definito le linee d'intervento per introdurre in tempi rapidi misure, anche di tipo normativo, finalizzate a ridurre fortemente i prezzi delle tariffe aeree, unitamente a interventi sanzionatori da parte delle autorità competenti nei confronti degli operatori di volo che praticano tariffe commerciali scorrette –:

   quali iniziative di competenza intenda assumere al fine di contrastare, in tempi rapidi e in via definitiva, gli aumenti esorbitanti dei prezzi delle tariffe aeree, che, attraverso il perpetuarsi di pratiche commerciali scorrette da parte di numerose compagnie di trasporto, stanno causando evidenti danni economici ai viaggiatori.
(3-00559)


DISEGNO DI LEGGE: S. 453 – RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO SULLA PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI TRA L'UNIONE EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E LA REPUBBLICA SOCIALISTA DEL VIETNAM, DALL'ALTRA, FATTO AD HANOI IL 30 GIUGNO 2019 (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 1039)

A.C. 1039 – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica)

  1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra, fatto ad Hanoi il 30 giugno 2019.

A.C. 1039 – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 2.
(Ordine di esecuzione)

  1. Piena e intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 4.13 dell'Accordo stesso.

A.C. 1039 – Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 3.
(Clausola di invarianza finanziaria)

  1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

A.C. 1039 – Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 4.
(Entrata in vigore)

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.