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Resoconto dell'Assemblea

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XIX LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Giovedì 18 gennaio 2024

ORGANIZZAZIONE DEI TEMPI DI ESAME: DDL DI RATIFICA N. 1620

Ddl di ratifica n. 1620 – Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno

Tempo complessivo: 14 ore, di cui:
• discussione sulle linee generali: 8 ore;
• seguito dell'esame: 6 ore.

Discussione generale Seguito dell'esame
Relatori per la maggioranza 30 minuti
(complessivamente)
30 minuti
(complessivamente)
Relatore di minoranza 10 minuti 10 minuti
Governo 20 minuti 20 minuti
Richiami al Regolamento 5 minuti 5 minuti
Tempi tecnici 30 minuti
Interventi a titolo personale 1 ora e 17 minuti 50 minuti
(con il limite massimo di 5 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi 5 ore e 38 minuti 3 ore e 35 minuti
Fratelli d'Italia 38 minuti 34 minuti
Partito Democratico – Italia democratica e progressista 40 minuti 38 minuti
Lega – Salvini premier 34 minuti 24 minuti
MoVimento 5 Stelle 37 minuti 31 minuti
Forza Italia – Berlusconi presidente – PPE 33 minuti 19 minuti
Azione – Popolari Europeisti Riformatori – Renew Europe 32 minuti 16 minuti
Alleanza Verdi e Sinistra 32 minuti 15 minuti
Noi Moderati (Noi Con L'Italia, Coraggio Italia, Udc e Italia al Centro) – MAIE 31 minuti 11 minuti
Italia Viva – Il Centro – Renew Europe 30 minuti 14 minuti
Misto: 31 minuti 13 minuti
  Minoranze Linguistiche 18 minuti 7 minuti
  +Europa 13 minuti 6 minuti

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli
nella seduta del 18 gennaio 2024.

  Albano, Ascani, Bagnai, Bagnasco, Baldino, Barbagallo, Barelli, Bellucci, Benvenuto, Bignami, Bitonci, Braga, Brambilla, Caiata, Calovini, Cappellacci, Carloni, Carrà, Casasco, Cavandoli, Cecchetti, Cesa, Ciaburro, Cirielli, Colosimo, Enrico Costa, Sergio Costa, Deidda, Della Vedova, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Faraone, Ferrante, Ferro, Fitto, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Guerini, Gusmeroli, Leo, Letta, Lollobrigida, Loperfido, Lucaselli, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Minardo, Molinari, Mollicone, Molteni, Morrone, Mulè, Nordio, Osnato, Nazario Pagano, Pellegrini, Pichetto Fratin, Pittalis, Prisco, Rampelli, Richetti, Rixi, Rizzetto, Roccella, Rotelli, Scerra, Schullian, Semenzato, Francesco Silvestri, Siracusano, Sportiello, Tabacci, Tajani, Trancassini, Tremonti, Varchi, Zaratti, Zoffili.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 17 gennaio 2024 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

   LATINI: «Istituzione della figura professionale dello psicologo scolastico nelle scuole di ogni ordine e grado» (1653);

   VARCHI ed altri: «Concessione della medaglia d'oro al valore dell'Esercito o della medaglia d'oro al valore dell'Arma dei carabinieri ai caduti italiani di Nassiriya» (1654);

   MALAVASI e DE MARIA: «Modifiche all'articolo 43 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, in materia di ristoro dei danni subiti, per la lesione di diritti inviolabili della persona, dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità compiuti nel territorio italiano o in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945» (1655);

   ZAN: «Disposizioni in materia di rifiuto di trattamenti sanitari e di eutanasia» (1656).

  Saranno stampate e distribuite.

Adesione di deputati a proposte di legge.

  La proposta di legge GRIBAUDO: «Disposizioni in materia di tirocinio curricolare ed extracurricolare per l'orientamento e la formazione dei giovani» (572) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Amendola, Bakkali, Berruto, Bonafè, Braga, Carè, Casu, Cuperlo, De Luca, Ferrari, Forattini, Fornaro, Furfaro, Fossi, Ghio, Gnassi, Graziano, Guerra, Madia, Orfini, Orlando, Ubaldo Pagano, Provenzano, Quartapelle Procopio, Roggiani, Sarracino, Scarpa, Schlein, Scotto, Simiani, Stefanazzi, Stumpo e Zingaretti.

Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

   I Commissione (Affari costituzionali):

  CASASCO e PAOLO EMILIO RUSSO: «Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di circoscrizioni di decentramento comunale» (1581) Parere della V Commissione;

  FRANCESCO SILVESTRI ed altri: «Disposizioni in materia di conferimento di poteri speciali alla città di Roma, capitale della Repubblica» (1593) Parere delle Commissioni III, V, VIII, IX, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   VII Commissione (Cultura):

  AMORESE: «Dichiarazione di monumento nazionale del Teatro Guglielmi di Massa» (1639) Parere delle Commissioni I e V.

   XII Commissione (Affari sociali):

  CONSIGLIO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA: «Sostegno finanziario al sistema sanitario nazionale a decorrere dall'anno 2023» (1545) Parere delle Commissioni I, V, VI, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Annunzio di progetti
di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 17 gennaio 2024, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):

   proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai diritti dei passeggeri nel contesto di viaggi multimodali (COM(2023) 752 final), corredata dai relativi allegati (COM(2023) 752 final – Annexes 1 to 2) e dal relativo documento di lavoro dei servizi della Commissione – Sintesi della relazione sulla valutazione d'impatto (SWD(2023) 387 final), che è assegnata in sede primaria alla IX Commissione (Trasporti);

   proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul rafforzamento della cooperazione di polizia nel settore della prevenzione e dell'accertamento del traffico di migranti e della tratta di esseri umani e delle relative indagini, e sul potenziamento del sostegno di Europol alla prevenzione e alla lotta contro tali reati, e che modifica il regolamento (UE) 2016/794 (COM(2023) 754 final) che è assegnata in sede primaria alla I Commissione (Affari costituzionali). Questa proposta è altresì assegnata alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 17 gennaio 2024;

   comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Relazione 2023 sullo stato della preparazione sanitaria (COM(2023) 792 final), che è assegnata in sede primaria alla XII Commissione (Affari sociali);

   proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva (UE) 2015/2302 per rendere più efficace la protezione dei viaggiatori e per semplificare e chiarire alcuni aspetti della direttiva (COM(2023) 905 final), corredata dai relativi allegati (COM(2023) 905 final – Annexes 1 to 2) e dal relativo documento di lavoro dei servizi della Commissione – Sintesi della relazione sulla valutazione d'impatto (SWD(2023) 907 final), che è assegnata in sede primaria alla IX Commissione (Trasporti);

   comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull'Anno europeo dei giovani 2022 (COM(2024) 1 final), che è assegnata in sede primaria alla XII Commissione (Affari sociali);

   raccomandazione di decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati a nome dell'Unione europea per la conclusione di un protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica di Guinea-Bissau (COM(2024) 10 final), corredata dal relativo allegato (COM(2024) 10 final – Annex) che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);

   raccomandazione di decisione del Consiglio che autorizza la Commissione ad avviare negoziati intesi a modificare i cinque accordi sullo scambio automatico di informazioni finanziarie per migliorare l'adempimento fiscale internazionale fra l'Unione europea e, rispettivamente, la Confederazione Svizzera, il Principato del Liechtenstein, il Principato di Andorra, il Principato di Monaco e la Repubblica di San Marino (COM(2024) 11 final), corredata dal relativo allegato (COM(2024) 11 final – Annex) che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri).

  La proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i Regolamenti (UE) n. 1024/2012 e (UE) 2018/1724 per quanto riguarda determinati requisiti stabiliti dalla direttiva (UE) XXXX/XXXX (COM(2023) 636 final), già trasmessa dalla Commissione europea e assegnata, in data 17 gennaio 2024, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla I Commissione (Affari costituzionali), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), è altresì assegnata alla medesima XIV Commissione ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 17 gennaio 2024.

Annunzio di sentenze della Corte
di giustizia dell'Unione europea.

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri ha trasmesso, in data 10 gennaio 2024, le seguenti sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea, relative a cause adottate a seguito di domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da un'autorità giurisdizionale italiana, che sono inviate, ai sensi dell'articolo 127-bis del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, nonché alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):

   Sentenza della Corte (Terza sezione) del 21 dicembre 2023, causa C-86/22, Papier Mettler Italia Srl contro Ministero della transizione ecologica e altro. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio. Ravvicinamento delle legislazioni – Ambiente – Direttiva 94/62/CE – Imballaggi e rifiuti di imballaggio – Direttiva 98/34/CE – Procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione – Obbligo degli Stati membri di comunicare alla Commissione europea ogni progetto di regola tecnica – Normativa nazionale che prevede regole tecniche più restrittive di quelle previste dalla normativa dell'Unione europea (Doc XIX, n. 16) – alla X Commissione (Attività produttive);

   Sentenza della Corte (Seconda sezione) del 21 dicembre 2023, causa C-431/22, Scuola europea di Varese contro PD e altro. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione. Convenzione recante statuto delle scuole europee – Articolo 27, paragrafo 2 – Regolamento generale delle scuole europee – Articoli 62, 66 e 67 – Contestazione della decisione di un consiglio di classe di non autorizzare il passaggio di un allievo alla classe superiore del ciclo secondario – Difetto di giurisdizione dei giudici nazionali – Competenza esclusiva della Camera dei ricorsi delle scuole europee – Tutela giurisdizionale effettiva (Doc XIX, n. 17) – alla VII Commissione (Cultura);

   Sentenza della Corte (Grande sezione) del 21 dicembre 2023, causa C-261/22, nel procedimento penale a carico di GN. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione. Cooperazione giudiziaria in materia penale – Mandato d'arresto europeo – Decisione quadro 2002/584/GAI – Articolo 1, paragrafo 3 – Articolo 15, paragrafo 2 – Procedure di consegna tra Stati membri – Motivi di non esecuzione – Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Articolo 7 – Rispetto della vita privata e familiare – Articolo 24, paragrafi 2 e 3 – Presa in considerazione dell'interesse superiore del minore – Diritto di ogni minore di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori – Madre di minori in tenera età con lei conviventi (Doc XIX, n. 18) – alla II Commissione (Giustizia).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: S. 693 – DISPOSIZIONI SANZIONATORIE IN MATERIA DI DISTRUZIONE, DISPERSIONE, DETERIORAMENTO, DETURPAMENTO, IMBRATTAMENTO E USO ILLECITO DI BENI CULTURALI O PAESAGGISTICI E MODIFICHE AGLI ARTICOLI 518-DUODECIES, 635 E 639 DEL CODICE PENALE (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 1297) E ABBINATA PROPOSTA DI LEGGE: BAGNAI ED ALTRI (A.C. 789)

A.C. 1297 – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE
PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

  sugli emendamenti contenuti nel fascicolo.

A.C. 1297 – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SULLE
PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

  sulle proposte emendative contenute nel fascicolo.

A.C. 1297 – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 1.
(Disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici)

  1. Ferme le sanzioni penali applicabili, chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o, ove previsto, non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 20.000 a euro 60.000.
  2. Ferme le sanzioni penali applicabili, chiunque, fuori dei casi di cui al comma 1, deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina i beni culturali ad un uso pregiudizievole per la loro conservazione o integrità ovvero ad un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 40.000.
  3. L'autorità competente a ricevere il rapporto sui fatti di cui ai commi 1 e 2 e a irrogare le sanzioni amministrative previste dai medesimi commi è il prefetto del luogo in cui è stata commessa la violazione. Il verbale contenente l'accertamento e la contestazione delle violazioni è notificato al trasgressore entro centoventi giorni dal giorno in cui il fatto è commesso.
  4. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate ai sensi dei commi 1 e 2 sono versati ad apposito capitolo del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati al Ministero della cultura affinché siano impiegati prioritariamente per il ripristino dei beni. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato di concerto con il Ministro della cultura, sono definite le modalità di destinazione e gestione dei proventi delle sanzioni amministrative di cui ai commi 1 e 2.
  5. Entro trenta giorni dalla notifica del verbale di accertamento, il trasgressore è ammesso al pagamento della sanzione in misura ridotta. L'applicazione della sanzione in misura ridotta non è ammessa qualora il destinatario del provvedimento sanzionatorio si sia già avvalso, nei cinque anni precedenti, della stessa facoltà.
  6. Per tutto quanto non espressamente indicato dalla presente legge si applica la legge 24 novembre 1981, n. 689.
  7. Quando per lo stesso fatto è stata applicata, a carico del reo o dell'autore della violazione, la sanzione amministrativa pecuniaria indicata ai commi 1 e 2 ovvero una sanzione penale:

   a) l'autorità giudiziaria e l'autorità amministrativa tengono conto, al momento dell'irrogazione delle sanzioni di propria competenza, delle misure punitive già irrogate;

   b) l'esazione della pena pecuniaria ovvero della sanzione pecuniaria amministrativa è limitata alla parte eccedente quella riscossa, rispettivamente, dall'autorità amministrativa ovvero da quella giudiziaria.

  8. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.
(Disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici)

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente:

   all'articolo 2, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  2. All'articolo 518-duodecies del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il primo comma, è inserito il seguente:

   «Nei casi in cui il fatto di cui al primo comma è commesso in danno a siti, teche, custodie e altre strutture adibite all'esposizione, protezione e conservazione di beni culturali esposti in musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché in ogni altro ente e istituto pubblico è prevista la pena della reclusione fino a sei mesi o la multa da euro 225 a 1500 euro»;

   b) al secondo comma, le parole: «da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1500 a euro 10.000» sono sostituite dalle seguenti: «da un mese a un anno e sei mesi e con la multa da euro 500 a euro 2.500»;

   c) dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

   «Nei casi in cui il fatto di cui al secondo comma è commesso in danno a siti, teche, custodie e altre strutture adibite all'esposizione, protezione e conservazione di beni culturali esposti in musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché in ogni altro ente e istituto pubblico è prevista la multa fino a euro 750»;

   sopprimere l'articolo 4.
1.2. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho.

  Sopprimerlo.
*1.1. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho.

  Sopprimerlo.
*1.100. Gianassi, Serracchiani, Lacarra, Di Biase, Zan.

  Al comma 1, sostituire le parole: euro 20.000 a euro 60.000 con le seguenti: euro 5.000 a euro 15.000.

  Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: euro 10.000 a euro 40.000 con le seguenti: euro 2.000 a euro 10.000.
1.3. Gianassi, Serracchiani, Lacarra, Di Biase, Zan.

  Sopprimere il comma 2.

  Conseguentemente:

   al comma 3, sostituire le parole: ai commi 1 e 2 con le seguenti: al comma 1;

   al comma 4:

    al primo periodo, sostituire le parole: dei commi 1 e 2 con le seguenti: del comma 1;

    al secondo periodo, sostituire le parole: di cui ai commi 1 e 2 con le seguenti: di cui al comma 1;

   al comma 7, alinea, sostituire le parole: ai commi 1 e 2 con le seguenti: al comma 1.
1.4. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho.

  Al comma 2, sostituire le parole: da euro 10.000 a euro 40.000 con le seguenti: da euro 2.000 a euro 10.000.

  Conseguentemente, sostituire il comma 4 con il seguente:

  4. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate ai sensi dei commi 1 e 2 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al «Fondo per la tutela del patrimonio culturale» di cui all'articolo 1, commi 9 e 10, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, affinché siano impiegati nell'ambito delle attività di conservazione di cui agli articoli 29 e seguenti del codice dei beni culturali di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1.5. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho.

  Al comma 2, sostituire le parole: da euro 10.000 a euro 40.000 con le seguenti: da euro 2.000 a euro 10.000.

  Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  2. All'articolo 518-duodecies, secondo comma, del codice penale, le parole: «da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 10.000» sono sostituite dalle seguenti: «da un mese a un anno e sei mesi e con la multa da euro 500 a euro 2.500».
1.7. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. In caso di ripristino dello stato dei luoghi o di eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del fatto ovvero in caso di prestazione di attività non retribuita a favore della collettività non si applicano le sanzioni di cui al presente articolo.
1.8. Gianassi, Serracchiani, Lacarra, Di Biase, Zan.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. In caso di ripristino dello stato dei luoghi o di eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del fatto ovvero in caso di prestazione di attività non retribuita a favore della collettività le sanzioni di cui al presente articolo sono diminuite fino a due terzi.
1.101. Gianassi, Serracchiani, Lacarra, Di Biase, Zan.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. In caso di ripristino dello stato dei luoghi o di eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del fatto ovvero in caso di prestazione di attività non retribuita a favore della collettività le sanzioni di cui al presente articolo sono diminuite della metà.
1.102. Gianassi, Serracchiani, Lacarra, Di Biase, Zan.

A.C. 1297 – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 2.
(Modifica all'articolo 518-duodecies
del codice penale)

  1. All'articolo 518-duodecies, primo comma, del codice penale, dopo le parole: «o in parte inservibili o» sono inserite le seguenti: «, ove previsto,».

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 2.
(Modifica all'articolo 518-duodecies delcodice penale)

  Sopprimerlo.
2.1. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  2. All'articolo 518-duodecies del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il primo comma, è inserito il seguente:

   «Nei casi in cui il fatto di cui al primo comma è commesso in danno a siti, teche, custodie e altre strutture adibite all'esposizione, protezione e conservazione di beni culturali esposti in musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché in ogni altro ente e istituto pubblico è prevista la pena della reclusione fino a sei mesi o la multa da euro 225 a 1.500 euro»;

   b) al secondo comma, le parole: «da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1500 a euro 10.000» sono sostituite dalle seguenti: «da un mese a un anno e sei mesi e con la multa da euro 500 a euro 2.500»;

   c) dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

   «Nei casi in cui il fatto di cui al secondo comma è commesso in danno a siti, teche, custodie e altre strutture adibite all'esposizione, protezione e conservazione di beni culturali esposti in musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché in ogni altro ente e istituto pubblico è prevista la multa fino a euro 750».

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.
2.3. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  2. All'articolo 518-duodecies del codice penale, il secondo comma è abrogato.
2.4. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  2. All'articolo 518-duodecies del codice penale, apportare le seguenti modificazioni:

   a) al secondo comma le parole: «da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 10.000» sono sostituite dalle seguenti: «da un mese a un anno e sei mesi e con la multa da euro 500 a euro 2.500»;

   b) dopo il secondo comma, sono inseriti i seguenti:

   «Nei casi di recidiva per le ipotesi di cui al secondo comma si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e la multa da euro 1.500 a euro 10.000.
   Nei casi previsti dal primo e terzo comma si procede d'ufficio».
2.5. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  2. All'articolo 518-duodecies, dopo il secondo comma, è inserito il seguente: «La pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso da pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio o da chi ricopre incarichi istituzionali.».
2.100. Bonelli, Dori, Caso, Lacarra.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  2. All'articolo 518-duodecies, terzo comma, del codice penale, dopo la parola: «ovvero» sono inserite le seguenti: «, se il condannato non si oppone,».
2.6. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Modifiche all'articolo 518-quinquiesdecies del codice penale)

  1. All'articolo 518-quinquiesdecies, al primo comma è premesso il seguente:

   «Le disposizioni del secondo comma dell'articolo 518-duodecies non si applicano quando l'imbrattamento o il deturpamento è di entità tale da essere ripristinato, ad opera del soggetto agente, nell'immediatezza del fatto mediante operazioni di ripulitura».
2.01. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Modifiche all'articolo 518-septiesdecies del codice penale)

  1. All'articolo 518-septiesdecies, primo comma, del codice penale, le parole: «di un terzo» sono sostituite dalle seguenti: «fino alla metà».
2.02. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho.

A.C. 1297 – Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 3.
(Modifica all'articolo 635
del codice penale)

  1. All'articolo 635 del codice penale, il terzo comma è sostituito dal seguente:

   «Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa fino a 10.000 euro».

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 3.
(Modifica all'articolo 635 del codice penale)

  Sopprimerlo.
3.1. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho.

  Al comma 1, capoverso, sopprimere le parole: e con la multa fino a 10.000 euro.
3.4. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho.

A.C. 1297 – Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 4.
(Modifiche all'articolo 639
del codice penale)

  1. All'articolo 639 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo comma, le parole: «multa fino a euro 103» sono sostituite dalle seguenti: «multa fino a euro 309»;

   b) al secondo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se il fatto è commesso su teche, custodie e altre strutture adibite all'esposizione, protezione e conservazione di beni culturali esposti in musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente e istituto pubblico, si applica la pena della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 300 a 1.000 euro»;

   c) dopo il terzo comma è inserito il seguente:

   «Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 635, deturpa o imbratta cose mobili o immobili altrui in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico è punito con le pene di cui ai commi precedenti, raddoppiate».

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 4.
(Modifiche all'articolo 639 del codice penale)

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) il primo comma è abrogato.

  Conseguentemente:

   al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

   b) il secondo comma è sostituito dal seguente:

  «Chiunque, fuori dei casi preveduti all'articolo 635, deturpa o imbratta beni immobili o mezzi di trasporto pubblici o privati è punito con la reclusione da uno a sei mesi e con la multa da 300 a 1000 euro»;

   al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

   c) il quarto comma è abrogato;

   dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  2. Al comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7, è premesso il seguente: «01. Soggiace alla sanzione pecuniaria civile da euro 103 a euro 309 chi deturpa o imbratta cose mobili altrui»;

   sostituire la rubrica con la seguente: Disposizioni in materia di deturpamento e imbrattamento di cose altrui.
4.1. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: della reclusione da uno a sei mesi con le seguenti: dell'arresto fino a sei mesi.
4.2. Dori.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Modifica all'articolo 734 del codice penale)

  1. Al primo comma dell'articolo 734 del codice penale le parole: «con l'ammenda da euro 1.032 a euro 6.197» sono sostituite dalle seguenti: «con la pena della reclusione da uno a cinque anni e la multa da 1.000 a 10.000 euro».

  Conseguentemente, al Titolo sostituire le parole: e 639 con le seguenti: , 639 e 734.
4.0100. Dori.

A.C. 1297 – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame reca disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici e modifiche agli articoli 518-duodecies, 635 e 639 del codice penale;

    il nostro patrimonio, comprensivo dei beni culturali e di quelli paesaggistici, arricchisce il valore storico e attrattivo della Nazione;

    il carattere artistico e culturale di tali beni deve essere in ogni modo preservato nella sua integrità, in perfetta continuità con l'azione che sta svolgendo questo Governo per il tramite del Ministero della cultura;

    inoltre, i beni culturali sono un fondamentale volano per l'economia e il turismo, contribuiscono al conseguente sviluppo dei territori e favoriscono la coesione sociale;

    il valore, materiale e identitario, di tale patrimonio necessita di un profondo senso civico e di comunità al fine di preservarlo e tutelarlo da qualsivoglia tipo di atto che possa comportarne il danneggiamento e o la sua distruzione;

    in linea con quanto previsto dagli obiettivi di investimento della Missione 1 Componente 3 del PNRR, cioè i fondi dedicati a turismo e cultura 4.0, più specificatamente, quelli relativi all'ambito della conservazione e valorizzazione di edifici storici e di tutela del paesaggio,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di promuovere, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, iniziative istituzionali di sensibilizzazione per la tutela e la promozione dei beni culturali e paesaggistici con l'intento di informare la popolazione – con maggiore attenzione alla fascia giovane – sul ruolo che il patrimonio culturale svolge nello sviluppo sociale del Paese.
9/1297/1. Mantovani.


   La Camera,

   premesso che:

    apprezzata la portata delle misure messe in campo dal Governo con disegno di legge «Disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici e modifiche agli articoli 518-duodecies, 635 e 639 del codice penale» (C. 1297) e dell'abbinata proposta di legge (C. 789) BAGNAI ed altri,

impegna il Governo:

   1) Con riferimento ai diffusi casi di imbrattamento, vandalismo o deturpazione ai danni di edifici, mezzi di trasporto o luoghi pubblici o aperti al pubblico, ad agire con determinazione nell'azione di contrasto, prevedendo anche un rafforzamento del quadro sanzionatorio per chi se ne rende autore;

   2) Con riferimento ai danni causati dagli atti di cui al comma 1), a valutare l'opportunità di istituire un apposito fondo da mettere a disposizione tanto delle parti private quanto degli enti locali, al fine del ripristino del decoro dei beni e dei luoghi vandalizzati, danneggiati o deturpati.
9/1297/2. Candiani.


   La Camera,

   premesso che:

    il presente disegno di legge, dunque, ai sempre più frequenti atti di vandalismo ai danni di beni culturali e opere d'arte, risponde all'esigenza di rafforzare le misure di contrasto al fenomeno della distruzione, della dispersione, nonché del deterioramento, del deturpamento, dell'imbrattamento e dell'uso illecito di beni culturali o paesaggistici;

    il testo all'esame è riconducibile alle materie «ordinamento civile e penale» e «tutela dell'ecosistema, dell'ambiente e dei beni culturali», attribuite alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ex articolo 117, secondo comma, rispettivamente lettera l) e lettera s), Costituzione;

    con la legge n. 20 del 3 novembre 2000 la Regione Siciliana ha istituito il Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi;

    secondo la suddetta legge, «il territorio del Parco è soggetto alla tutela prevista per le zone di interesse archeologico, nonché al vincolo paesaggistico di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490»;

    la Valle dei Templi è stata dichiarata dall'UNESCO patrimonio dell'umanità, anche per la bellezza unica anche nella fusione di storia, arte e paesaggio;

    la Regione Siciliana ha emanato il decreto di proroga della scadenza di fine lavori per il progetto di rigassificatore di Porto Empedocle, come comunicato dalla giunta, dopo l'incontro, lo scorso 18 settembre 2023, a Roma del presidente della Regione Siciliana con l'amministratore delegato di Enel, Flavio Cattaneo;

    l'opera era già stata autorizzata, ma la concessione precedente prevedeva la fine lavori nel 2020 e riguardo la proroga della scadenza di fine lavori, sono mancate sicuramente le doverose consultazioni con i comuni interessati;

    a tal proposito, è difficile comprendere come sia stato possibile inserire nel Pniec un progetto inesistente, perché non rinnovato, ed incompatibile sia con il buon senso che con le norme, nonostante, nel piano presentato all'Europa, il Ministero avesse scartato l'ipotesi del rigassificatore in zona Kaos, a vantaggio di due strutture «galleggianti» rispettivamente a Piombino e Ravenna;

    tutto questo per un progetto i cui lavori non sono mai iniziati, dato che il cantiere è stato tempestivamente sequestrato dalla Direzione investigativa antimafia e sembrerebbe ancora sotto inchiesta da parte della Procura della Repubblica di Agrigento;

    inoltre, va tenuta in dovuta considerazione la forte contrarietà dei cittadini, che, da anni, mediante un fronte formato da ambientalisti e da comitati civici si oppone all'opera, che non sarà off shore ma all'interno del porto da dove partono anche i collegamenti per Linosa, per tutelare la costa e il patrimonio Unesco della Valle dei Templi di Agrigento;

    pertanto, al fine di salvaguardare la sicurezza, la salute e il futuro di chi vive in questo territorio e a tutela della Valle, patrimonio UNESCO, sarebbe auspicabile che il Governo si attivi, nel rispetto delle competenze dei soggetti interessati, per la revoca del provvedimento di proroga;

    non appare ammissibile anche al fine di tutelare la sicurezza, la salute e il futuro di chi vive in questo territorio che sia stato inserito il progetto del rigassificatore, che prevedeva fine lavori nel 2020, nella proposta di Pniec (Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima),

impegna il Governo

nell'ambito delle azioni volte a contrastare fenomeni di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici, ad intervenire allo scopo di attuare una maggiore tutela e valorizzazione delle risorse paesaggistiche del Parco della Valle dei Templi di Agrigento, volte a rispondere all'esigenza di conservazione e protezione del parco, anche al fine di tutelare la sicurezza, la salute e il futuro di chi vive in questo territorio.
9/1297/3. Carmina, Pisano, Iacono.


   La Camera,

impegna il Governo

nell'ambito delle azioni volte a contrastare fenomeni di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici, ad intervenire allo scopo di attuare una maggiore tutela e valorizzazione delle risorse paesaggistiche del Parco della Valle dei Templi di Agrigento, volte a rispondere all'esigenza di conservazione e protezione del parco, anche al fine di tutelare la sicurezza, la salute e il futuro di chi vive in questo territorio.
9/1297/3. (Testo modificato nel corso della seduta)Carmina, Pisano, Iacono.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame prevede la sanzione amministrativa pecuniaria per chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o, ove previsto non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui e per chiunque deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina i beni culturali ad un uso pregiudizievole per la loro conservazione o integrità ovvero ad un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico;

    si evidenzia che in Sardegna, e non solo, purtroppo, dilaga il fenomeno del portarsi via dal luogo di vacanza sabbia, sassi, conchiglie e, come una sorta di souvenir;

    le Istituzioni sono impegnate da anni, senza sosta, con l'ausilio delle forze dell'ordine, del Corpo Forestale regionale, a vigilare per frenare questo che oramai è risaputo un chiaro ed evidente sfregio dell'ambiente del nostro patrimonio paesaggistico;

    tramite prelievo di detto materiale dagli arenili, si contribuisce a creare un danno idrogeologico, si danneggia la pubblica utilità nonché la fruibilità delle nostre spiagge. L'obiettivo infatti, come facilmente intuibile, è quello della conservazione del patrimonio naturale, possibilmente incrementandolo e non deturpandolo, garantendo la salvaguardia delle zone marittime, montane e di tutte quelle aree specificatamente oggetto di normativa, anche e soprattutto, locale;

    ogni divieto deve, pertanto, avere una chiave di lettura univoca: il mantenimento dell'equilibrio del nostro ecosistema, della flora e della fauna, propri di quei luoghi di vacanza tanto amati. Sarebbe bene rendersi conto che questi rappresentano il motivo per cui ogni anno ci si reca in vacanza proprio lì, non altrove;

    è fondamentale promuovere una campagna di sensibilizzazione in vista della stagione turistica, un'educazione, in primis da parte dei genitori nei confronti delle nuove generazioni e, inoltre, in ambito scolastico, attraverso una educazione in grado di approfondire determinati aspetti che, troppo spesso, si ritengono secondari,

impegna il Governo

ad adottare ogni utile iniziativa, al fine di promuovere campagne di sensibilizzazione, attraverso i mass media, nei porti e negli aeroporti, per contrastare il furto di sabbia e di altro materiale dai nostri arenili, per la salvaguardia del nostro patrimonio paesaggistico.
9/1297/4. Deidda.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame dell'aula introduce nuove disposizioni in materia di «distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali e paesaggistici»;

    esso introduce una ulteriore disciplina sanzionatoria di natura amministrativa, che si aggiunge a quella penale, ulteriormente inasprita,

impegna il Governo

a porre in essere provvedimenti urgenti che aumentano le risorse del Ministero della cultura per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale del Paese.
9/1297/5. Ghirra, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Grimaldi, Fratoianni, Mari, Piccolotti, Zaratti.


DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DI SAN MARINO CONCERNENTE IL RICONOSCIMENTO E L'ESECUZIONE DELLE DECISIONI GIUDIZIARIE IN MATERIA DI MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE, SANZIONI SOSTITUTIVE DI PENE DETENTIVE, LIBERAZIONE CONDIZIONALE E SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA, FATTO A SAN MARINO IL 31 MARZO 2022 (A.C. 924)

A.C. 924 – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica)

  1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia di misure alternative alla detenzione, sanzioni sostitutive di pene detentive, liberazione condizionale e sospensione condizionale della pena, di seguito denominato «Accordo», fatto a San Marino il 31 marzo 2022.

A.C. 924 – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 2.
(Ordine di esecuzione)

  1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 26 dell'Accordo stesso.

A.C. 924 – Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 3.
(Norme applicabili)

  1. Salvo quanto previsto dal comma 2, ai fini dell'attuazione dell'Accordo, quando le disposizioni dell'Accordo medesimo mancano o non dispongono diversamente, si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 38.
  2. Nel caso previsto dall'articolo 5, paragrafo 3, dell'Accordo, l'autorità giudiziaria competente a richiedere assistenza per la sorveglianza dell'esecuzione delle prescrizioni e degli obblighi imposti è il giudice che ha disposto la sospensione del procedimento con messa alla prova.
  3. Nel caso previsto dall'articolo 7, paragrafo 1, dell'Accordo, l'autorità giudiziaria che trasmette o che riceve direttamente la richiesta di assistenza ne informa il Ministero della giustizia, inviando copia della richiesta stessa.

A.C. 924 – Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 4.
(Clausola di invarianza finanziaria)

  1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  2. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dalla presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

A.C. 924 – Articolo 5

ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 5.
(Entrata in vigore)

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.