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Resoconto dell'Assemblea

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XIX LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Giovedì 9 novembre 2023

TESTO AGGIORNATO AL 10 NOVEMBRE 2023

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli
nella seduta del 9 novembre 2023.

  Albano, Ascani, Auriemma, Bagnai, Baldino, Barbagallo, Barelli, Bellucci, Benvenuto, Bignami, Bitonci, Borrelli, Braga, Brambilla, Caiata, Calderone, Cangiano, Cappellacci, Carloni, Cavandoli, Cecchetti, Cesa, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Enrico Costa, Sergio Costa, Deidda, Della Vedova, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Ferrante, Ferro, Fitto, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Grippo, Guerini, Gusmeroli, Lampis, Leo, Letta, Lollobrigida, Longi, Lucaselli, Lupi, Magi, Mangialavori, Marino, Maschio, Mazzi, Meloni, Minardo, Molinari, Mollicone, Molteni, Morrone, Mulè, Nordio, Osnato, Nazario Pagano, Pastorella, Patriarca, Pellegrini, Pichetto Fratin, Pisano, Polidori, Prisco, Rampelli, Richetti, Rixi, Roccella, Rosato, Angelo Rossi, Rotelli, Scerra, Schullian, Semenzato, Francesco Silvestri, Simiani, Siracusano, Sportiello, Tabacci, Tajani, Trancassini, Tremonti, Vaccari, Varchi, Zanella, Zaratti, Zoffili, Zucconi.

Annunzio di disegni di legge.

  In data 8 novembre 2023 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:

   dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali:

    «Disposizioni in materia di lavoro» (1532).

  Sarà stampato e distribuito.

Annunzio di proposte
di inchiesta parlamentare.

  In data 8 novembre 2023 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di inchiesta parlamentare d'iniziativa dei deputati:

   LACARRA ed altri: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul disagio giovanile in Italia, sull'efficacia dei metodi pedagogici e didattici del sistema scolastico e formativo, sulla condizione dei giovani non inseriti in percorsi di studio, formazione o attività lavorativa nonché sulla diffusione dei reati a sfondo sessuale commessi o subìti da minori» (Doc. XXII, n. 35).

  Sarà stampata e distribuita.

Annunzio di proposte di legge
d'iniziativa regionale.

  In data 8 novembre 2023 è stata presentata alla Presidenza, ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione, la seguente proposta di legge:

   PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE: «Sostegno finanziario al sistema sanitario nazionale a decorrere dall'anno 2023» (1533).

  Sarà stampata e distribuita.

Adesione di deputati a proposte di legge.

  Le seguenti proposte di legge sono state successivamente sottoscritte dal deputato Iaia:

   CIOCCHETTI ed altri: «Istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione del melanoma cutaneo e altre disposizioni per la prevenzione e la diagnosi precoce della malattia» (813);

   MAIORANO ed altri: «Disposizioni per il riconoscimento e la promozione della clownterapia o terapia del sorriso» (846);

   VARCHI ed altri: «Modifica al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, concernente l'accesso anticipato al pensionamento per i conducenti di automezzi speciali del Ministero della giustizia» (895);

   FABRIZIO ROSSI ed altri: «Modifica alla legge 4 dicembre 2017, n. 181, concernente l'esecuzione dell'inno nazionale all'inizio delle sedute dei consigli regionali, provinciali, metropolitani e comunali» (1314);

   MOLLICONE ed altri: «Disposizioni per la promozione e la valorizzazione dell'arte nelle opere e negli edifici pubblici» (1315).

Adesione di deputati a proposte
di inchiesta parlamentare.

  La proposta di inchiesta parlamentare DI GIUSEPPE ed altri: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul funzionamento del sistema per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero, con particolare riferimento allo svolgimento delle elezioni politiche dell'anno 2022 nella Circoscrizione estero» (Doc. XXII, n. 34) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Iaia.

Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sotto indicate Commissioni permanenti:

   III Commissione (Affari esteri)

  MESSINA ed altri: «Istituzione di un fondo di solidarietà per le spese sostenute a causa di grave infermità o di morte dai cittadini italiani che si trovano temporaneamente all'estero» (1362) Parere delle Commissioni I, V, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   VIII Commissione (Ambiente)

  MEROLA e MORASSUT: «Introduzione dell'articolo 716-bis del codice della navigazione in materia di installazione di sistemi di protezione dall'inquinamento acustico e ambientale negli aeroporti situati in aree urbane» (1334) Parere delle Commissioni I, V, IX, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   Commissioni riunite IX (Trasporti) e X (Attività produttive)

  CANNATA ed altri: «Disposizioni concernenti la fornitura e l'impiego dei sistemi di intelligenza artificiale» (1444) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), IV, V, VII, VIII, XI, XII e XIV.

Trasmissione dalla Corte dei conti.

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 8 novembre 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po, per l'esercizio 2022, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 140).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VIII Commissione (Ambiente).

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 8 novembre 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della società Sport e salute Spa, per l'esercizio 2021, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 141).

  Questi documenti sono stati trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

Trasmissione dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

  Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con lettera in data 27 ottobre 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 19 marzo 1999, n. 80, la relazione sull'attività svolta dal Comitato interministeriale dei diritti dell'uomo nonché sulla tutela e il rispetto dei diritti umani in Italia, riferita all'anno 2022 (Doc. CXXI, n. 1).

  Questa relazione è trasmessa alla III Commissione (Affari esteri).

Trasmissione dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri.

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 8 novembre 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la relazione, predisposta dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle piante ottenute mediante alcune nuove tecniche genomiche, nonché agli alimenti e ai mangimi da esse derivati, e che modifica il regolamento (UE) 2017/625 (COM(2023) 411 final), accompagnata dalla tabella di corrispondenza tra le disposizioni della proposta e le norme nazionali vigenti.

  Questa relazione è trasmessa alla XII Commissione (Affari sociali), alla XIII Commissione (Agricoltura) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 8 novembre 2023, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):

  Proposta di direttiva del Consiglio sui prezzi di trasferimento (COM(2023) 529 final), corredata dal relativo allegato (COM(2023) 529 final – Annex 1), che è assegnata in sede primaria alla VI Commissione (Finanze). Questa proposta è altresì assegnata alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 9 novembre 2023;

  Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in merito a una decisione del consiglio di stabilizzazione e di associazione UE – Albania che modifica il regolamento interno di quest'ultimo (COM(2023) 681 final), corredata dal relativo allegato (COM(2023) 681 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);

  Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulle autorizzazioni all'esportazione del 2022 a norma del regolamento relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti (COM(2023) 689 final), corredata dai relativi allegati (COM(2023) 689 final – Annexes 1 to 11), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e X (Attività produttive);

  Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato direttivo regionale della Comunità dei trasporti in riferimento all'introduzione di un insieme comune di norme sul rimborso di spese sostenute da persone esterne al segretariato permanente della Comunità dei trasporti invitate a partecipare a riunioni di quest'ultima COM(2023) 693 final), corredata dal relativo allegato (COM(2023) 693 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);

  Relazione della Commissione al Parlamento europeo sulle attività e le consultazioni del gruppo di coordinamento sulla lotta contro la tortura di cui all'articolo 31 del regolamento (UE) 2019/125 relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti (COM(2023) 694 final), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e X (Attività produttive);

  Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato direttivo regionale della Comunità dei trasporti in merito all'adozione del bilancio della Comunità dei trasporti per il 2024 (COM(2023) 695 final), corredata dal relativo allegato (COM(2023) 695 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

PROPOSTA DI LEGGE: CARLONI ED ALTRI: DISPOSIZIONI PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELL'IMPRENDITORIA GIOVANILE NEL SETTORE AGRICOLO (A.C. 752-A)

A.C. 752-A – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE
PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

  sugli emendamenti contenuti nel fascicolo.

A.C. 752-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL
TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

  Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

  Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

  Sulle proposte emendative 6.01000, 7.1, 7.01000, 9.01000, 10.100, 11.01000 e 11.01001, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

  sulle restanti proposte emendative.

A.C. 752-A – Articolo 1

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEI PROPONENTI

Capo I
FINALITÀ E DEFINIZIONI

Art. 1.
(Finalità)

  1. La presente legge è volta alla promozione e al sostegno dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo e al rilancio del sistema produttivo agricolo mediante interventi per favorire l'insediamento e la permanenza dei giovani e il ricambio generazionale nel settore agricolo, nel rispetto della normativa dell'Unione europea.

A.C. 752-A – Articolo 2

ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 2.
(Definizioni)

  1. Ai fini della presente legge, ai sensi degli articoli 2, paragrafo 1, lettera n), del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e 4, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sono definiti «impresa giovanile agricola» o «giovane imprenditore agricolo» le imprese, in qualsiasi forma costituite, che esercitano esclusivamente attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, quando ricorra una delle seguenti condizioni:

   a) il titolare sia un imprenditore agricolo di età compresa tra diciotto e quarantuno anni compiuti;

   b) nel caso di società di persone e di società cooperative, comprese le cooperative di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, almeno la metà dei soci sia costituita da imprenditori agricoli di età compresa tra diciotto e quarantuno anni compiuti;

   c) nel caso di società di capitali, almeno la metà del capitale sociale sia sottoscritta da imprenditori agricoli di età compresa tra diciotto e quarantuno anni compiuti e gli organi di amministrazione siano composti, per almeno la metà, dai medesimi soggetti.

PROPOSTA EMENDATIVA

ART. 2.
(Definizioni)

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: compresa tra diciotto e con le seguenti: superiore ai diciotto e inferiore ai.

  Conseguentemente, al medesimo comma:

   alla lettera b), sostituire le parole: compresa tra diciotto e con le seguenti: superiore ai diciotto e inferiore ai.

   alla lettera c), sostituire le parole: compresa tra diciotto e con le seguenti: superiore ai diciotto e inferiore ai.
2.2000. La Commissione.

(Approvato)

A.C. 752-A – Articolo 3

ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Capo II
SOSTEGNO ALL'INSEDIAMENTO
DEI GIOVANI NELL'AGRICOLTURA

Art. 3.
(Fondo per favorire il primo insediamento dei giovani nell'agricoltura)

  1. Per le finalità di cui all'articolo 1 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste un fondo, con la dotazione di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, destinato al cofinanziamento di programmi predisposti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per favorire il primo insediamento dei giovani nel settore agricolo, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.
  2. Le risorse del fondo di cui al comma 1 sono destinate prioritariamente a interventi finalizzati:

   a) all'acquisto di terreni e strutture necessari per l'avvio dell'attività imprenditoriale agricola;

   b) all'acquisto di beni strumentali, con priorità per quelli destinati ad accrescere l'efficienza aziendale e a introdurre innovazioni relative al prodotto, alle pratiche di coltivazione e di manutenzione naturale dei terreni e al processo di coltivazione dei prodotti attraverso tecniche di precisione;

   c) all'ampliamento dell'unità minima produttiva, definita secondo la localizzazione, l'indirizzo colturale e l'impiego di mano d'opera, al fine di promuovere l'efficienza aziendale;

   d) all'acquisto di complessi aziendali già operativi.

  3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenuto conto di quanto previsto dal comma 2, sono stabiliti i criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse del fondo di cui al comma 1, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al medesimo comma 1.
  4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 3.
(Fondo per favorire il primo insediamento dei giovani nell'agricoltura)

  Al comma 1, dopo le parole: Trento e Bolzano aggiungere le seguenti: , coerenti con gli strumenti finanziari esistenti e operativi di ISMEA,.
3.1. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

  Al comma 2, lettera b) sostituire le parole da: naturale fino alla fine della lettera, con le seguenti: mirate all'incremento della funzionalità ecologica dei terreni e della loro capacità di permeabilità, mediante l'utilizzo di sostanze organiche e senza l'uso di pesticidi.

  Conseguentemente, al medesimo comma, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

   b-bis) all'acquisto di sistemi tecnologici e informatici per migliorare i processi di coltivazione dei prodotti attraverso tecniche di precisione, l'automazione, l'analisi dei dati e la connettività.
3.1001. Evi.

  Al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

   c-bis) alla riorganizzazione produttiva di attività zootecniche di tipo intensivo riducendo il numero dei capi allevati, nella misura non superiore alle 150 unità di bestiame adulto (UBA) e con una densità non superiore a due UBA per ettaro di superficie agricola utilizzata (SAU), mediante l'impiego di razze a lento accrescimento e con l'esclusione dell'utilizzo di gabbie.
3.1003. Evi.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:

  3. Le risorse di cui al comma 1 sono concesse dall'ISMEA in base ai programmi d'insediamento dei giovani nel settore dell'agricoltura e ai criteri di ripartizione predisposti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è stabilito lo schema del piano di investimenti e sviluppo dell'attività imprenditoriale agricola che i soggetti di cui all'articolo 2 devono presentare ai fini dell'accesso alle risorse e alle misure previste dal medesimo decreto. Il piano di investimenti e sviluppo dell'attività imprenditoriale agricola deve, in ogni caso, prevedere innovazioni relative al prodotto, alle pratiche di coltivazione, di allevamento o di selvicoltura e alle attività di manutenzione e sistemazione del territorio.
3.4. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

  Al comma 3, dopo le parole: dal comma 2 aggiungere le seguenti: nonché degli interventi per il sostegno all'insediamento dei giovani agricoltori previsti nell'ambito del Piano strategico della PAC e di quelli previsti negli strumenti finanziari esistenti e operativi di ISMEA.
3.1000. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

A.C. 752-A – Articolo 4

ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 4.
(Regime fiscale agevolato per il primo insediamento delle imprese giovanili nell'agricoltura)

  1. I soggetti di cui all'articolo 2 che intraprendono un'attività d'impresa hanno la facoltà di optare per un regime fiscale agevolato consistente nel pagamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, determinata applicando l'aliquota del 12,5 per cento alla base imponibile costituita dal reddito d'impresa prodotto nel periodo d'imposta. Il predetto regime si applica limitatamente alle attività agricole diverse da quelle per le quali il reddito è determinato forfetariamente ovvero ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. L'opzione ha effetto per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro periodi d'imposta successivi.
  2. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, a condizione che i soggetti di cui al medesimo comma 1 non abbiano esercitato nei tre anni precedenti altra attività d'impresa agricola, che siano regolarmente adempiuti gli obblighi previdenziali, assicurativi e amministrativi previsti dalla legislazione vigente in materia e che l'agevolazione non abbia ad oggetto fattispecie riferibili a casi di trasferimento di aziende preesistenti ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), o a enti di nuova costituzione rispetto a precedenti imprese costituite nelle forme di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c). Agli adempimenti europei, nonché a quelli relativi al Registro nazionale degli aiuti di Stato, provvede il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 3,31 milioni di euro per l'anno 2025, in 5,18 milioni di euro per l'anno 2026, in 7,04 milioni di euro per l'anno 2027, in 8,91 milioni di euro per l'anno 2028, in 10,78 milioni di euro per l'anno 2029 e in 9,34 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030, si provvede, quanto a 1,26 milioni di euro per l'anno 2025, a 2 milioni di euro per l'anno 2026, a 2,73 milioni di euro per l'anno 2027, a 3,46 milioni di euro per l'anno 2028, a 4,19 milioni di euro per l'anno 2029 e a 3,65 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal presente articolo e, quanto a 2,05 milioni di euro per l'anno 2025, a 3,18 milioni di euro per l'anno 2026, a 4,31 milioni di euro per l'anno 2027, a 5,45 milioni di euro per l'anno 2028, a 6,59 milioni di euro per l'anno 2029 e a 5,69 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

A.C. 752-A – Articolo 5

ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 5.
(Agevolazioni in materia di compravendita di fondi rustici)

  1. In caso di contratti di compravendita aventi ad oggetto l'acquisto di terreni agricoli e relative pertinenze per un corrispettivo non superiore a 200.000 euro, stipulati dai soggetti di cui all'articolo 2, il compenso per l'attività notarile è determinato in misura non superiore a quello previsto dalla tabella A – Notai annessa al regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 20 luglio 2012, n. 140, ridotto della metà.

A.C. 752-A – Articolo 6

ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 6.
(Credito d'imposta per le spese sostenute per la partecipazione a corsi di formazione)

  1. Nelle more dell'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi recanti il riordino dei crediti d'imposta ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a), numero 1), della legge 9 agosto 2023, n. 111, per la partecipazione a corsi di formazione attinenti alla gestione dell'azienda agricola, ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), della presente legge che hanno iniziato l'attività a decorrere dal 1° gennaio 2021 è concesso un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari all'80 per cento delle spese effettivamente sostenute nell'anno 2024 e idoneamente documentate, fino ad un importo massimo di euro 2.500 per ciascun beneficiario. Il credito d'imposta è usufruito esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il secondo periodo di imposta successivo a quello in cui la spesa è stata sostenuta.
  2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, i criteri e le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, con particolare riguardo all'individuazione delle spese ammissibili al beneficio e alle procedure di concessione finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 3. Agli adempimenti europei, nonché a quelli relativi al Registro nazionale degli aiuti di Stato, provvede il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
  3. Agli oneri di cui al presente articolo, nel limite massimo di 2 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

PROPOSTA EMENDATIVA

ART. 6.
(Credito d'imposta per le spese sostenute per la partecipazione a corsi di formazione)

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Esonero da obblighi contributivi)

  1. Ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, anche se soci di società agricole di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo n. 99 del 2004, di età inferiore a quarantuno anni, che si iscrivono per la prima volta alle relative gestioni previdenziali a decorrere dal 1° gennaio 2023 è concesso, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento nella misura del 100 per cento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti per un periodo massimo di trentasei mesi.
  2. Al termine del periodo di trentasei mesi di cui al comma 1, l'esonero di cui al medesimo comma 1 è concesso, per un periodo massimo di dodici mesi, nella misura del 66 per cento e, per un ulteriore periodo massimo di dodici mesi, nella misura del 50 per cento.
  3. L'esonero di cui al presente articolo non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'Istituto nazionale della previdenza sociale provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di nuove iscrizioni effettuate ai sensi del presente articolo e delle conseguenti minori entrate contributive e ne riferisce ogni mese al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
6.01000. Vaccari.

A.C. 752-A – Articolo 7

ARTICOLO 7 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Capo III
MISURE PER FAVORIRE LA PERMANENZA DEI GIOVANI NEL SETTORE AGRICOLO E IL RICAMBIO GENERAZIONALE

Art. 7.
(Agevolazioni fiscali per l'ampliamento delle superfici coltivate)

  1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, per i giovani imprenditori agricoli di cui all'articolo 2 della presente legge, aventi la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale e iscritti alla relativa gestione previdenziale, che acquistino o permutino terreni agricoli e loro pertinenze, l'imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale sono versate nella misura del 60 per cento di quelle, ordinarie o ridotte, previste dalla legislazione vigente.
  2. Alle minori entrate derivanti dalle disposizioni del comma 1, valutate in 7,07 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 7.
(Agevolazioni fiscali per l'ampliamento delle superfici coltivate)

  Al comma 1, sostituire le parole da: 2024 fino alla fine dell'articolo con le seguenti: 2023, al fine di facilitare il processo di ricomposizione fondiaria e la rigenerazione dei territori, gli atti di trasferimento a titolo oneroso, a favore di coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, di terreni qualificati come agricoli in base agli strumenti urbanistici vigenti, di valore economico inferiore o uguale a 50.000 euro e, comunque, sino a una superficie non superiore a cinque ettari, sono esenti dall'imposta ipotecaria e da quella catastale; l'imposta di registro si applica in misura fissa, pari a 200 euro. Per i medesimi atti, gli onorari notarili sono ridotti della metà. Per il periodo di cinque anni decorrenti dalla data del trasferimento immobiliare, la destinazione d'uso agricola dei terreni e delle pertinenze oggetto di trasferimento non può essere modificata.
2. Le agevolazioni fiscali di cui al comma 1 sono considerate incentivi statali ai fini di quanto previsto dall'articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.
7.1. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali)

  1. Ai soggetti di cui all'articolo 2 della presente legge, fatta salva la possibilità di accedere al credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi da 1051 a 1063, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è concesso un credito d'imposta da utilizzare in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nella misura del 25 per cento delle spese sostenute e documentate per investimenti in beni strumentali, materiali o immateriali, conformi alle norme dell'Unione europea, idonei a migliorare la redditività dell'azienda agricola.
  2. Gli oneri derivanti dal comma 1 sono valutati in 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.
  3. Le modalità di attuazione delle disposizioni del comma 1 sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
7.01000. Vaccari.

A.C. 752-A – Articolo 8

ARTICOLO 8 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 8.
(Prelazione di più confinanti)

  1. Ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione di cui all'articolo 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817, del diritto di riscatto di cui all'articolo 8, quinto comma, della legge 26 maggio 1965, n. 590, e del diritto di prelazione nelle procedure di alienazione e locazione di cui all'articolo 66, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nel caso di più soggetti confinanti, si intendono, quali criteri preferenziali, nell'ordine, la presenza come partecipi nelle rispettive imprese di coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali di età compresa tra diciotto e quarantuno anni compiuti o in cooperative di conduzione associata dei terreni, il numero di essi e il possesso da parte degli stessi di conoscenze e competenze adeguate ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1257/99 del Consiglio, del 17 maggio 1999.
  2. L'articolo 7 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, è abrogato.

PROPOSTA EMENDATIVA

ART. 8.
(Prelazione di più confinanti)

  Al comma 1, sostituire le parole da: si intendono fino alla fine del comma, con le seguenti: sono preferiti i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, con priorità, tra di essi, nell'ordine, a quelli di cui alla lettera a), alla lettera b) e alla lettera c), e a parità di condizioni, il soggetto che è in possesso di conoscenze e competenze adeguate ai sensi dell'articolo 4, comma 6, del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, e della pertinente normativa nazionale di attuazione.
8.2000. La Commissione.

(Approvato)

A.C. 752-A – Articolo 9

ARTICOLO 9 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 9.
(Servizi di sostituzione)

  1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, programmi per favorire il ricambio generazionale nelle imprese agricole tramite l'erogazione di incentivi alle associazioni costituite in maggioranza da giovani imprenditori agricoli per la gestione di servizi di sostituzione nelle aziende associate, prevedendo, in particolare, tra i casi di sostituzione, la sostituzione dell'imprenditore, del coniuge o di un coadiuvante, la frequenza di corsi di formazione e di aggiornamento professionale da parte dei giovani imprenditori agricoli associati e l'assistenza a minori di età inferiore a otto anni.
  2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito dei programmi di cui al comma 1, possono prevedere incentivi per il mantenimento dell'unità aziendale e il ricambio generazionale delle imprese agricole mediante l'utilizzo del patto di famiglia di cui agli articoli da 768-bis a 768-octies del codice civile, a condizione che gli aventi causa proseguano l'esercizio dell'attività d'impresa o detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento, rendendo, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all'atto di donazione, apposita dichiarazione in tal senso.

PROPOSTA EMENDATIVA

ART. 9.
(Servizi di sostituzione)

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Agevolazioni fiscali per i redditi derivanti da agricoltura multifunzionale)

  1. Per le attività esercitate dai soggetti di cui all'articolo 2 della presente legge, dirette alla fornitura di beni e servizi di cui all'articolo 2135, terzo comma, del codice civile, nonché per le attività di fornitura di beni e servizi quali, a titolo esemplificativo, l'agricoltura sociale, l'enoturismo, l'oleoturismo e le fattorie didattiche, il reddito è determinato applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, conseguiti con tali attività, il coefficiente di redditività del 15 per cento.
9.01000. Vaccari.

A.C. 752-A – Articolo 10

ARTICOLO 10 DELLA PROPOSTA DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Capo IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO AGRICOLO

Art. 10.
(Costituzione dell'Osservatorio nazionale per l'imprenditoria e il lavoro giovanile nell'agricoltura)

  1. Al fine di favorire sinergie amministrative nel campo dell'imprenditoria giovanile, anche attraverso il raccordo tra le iniziative statali e regionali, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e sentite le associazioni agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, provvede con proprio decreto, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla costituzione dell'Osservatorio nazionale per l'imprenditoria e il lavoro giovanile nell'agricoltura (ONILGA), composto da rappresentanti del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) e del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore agricolo e delle associazioni dei giovani operanti nei settori agricolo e agroalimentare. All'ONILGA sono attribuite le seguenti competenze:

   a) raccolta ed elaborazione dei dati relativi alle effettive possibilità di occupazione dei giovani nel settore agricolo e, in genere, nel territorio rurale;

   b) analisi della normativa riguardante il lavoro giovanile e della sua evoluzione;

   c) raccolta, elaborazione e analisi delle procedure amministrative adottate per l'attuazione delle iniziative in favore dei giovani operanti nel settore agricolo al fine di individuare proposte di riforma dell'ordinamento giuridico aventi lo scopo di diminuire i tempi e la complessità delle procedure amministrative vigenti;

   d) analisi degli interventi compiuti dalle amministrazioni statali e regionali nonché dall'Unione europea al fine di individuare le opportunità per l'imprenditoria e il lavoro coadiuvante dipendente dei giovani nell'agricoltura;

   e) collegamento con le fonti di informazione e divulgazione nonché con il settore della ricerca e della sperimentazione ai fini della promozione di iniziative nel campo dell'imprenditoria agricola giovanile;

   f) consulenza e supporto nei riguardi delle amministrazioni e degli enti pubblici per la programmazione e l'attuazione delle iniziative in favore dei giovani operanti nel settore agricolo;

   g) promozione di politiche attive, comprese le attività formative, da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici per sostenere la crescita dell'imprenditoria agricola giovanile, anche mediante lo svolgimento delle funzioni consultive e di supporto di cui alla lettera f);

   h) promozione di politiche di sviluppo rurale da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici, destinate alle imprese giovanili e alle donne, attraverso la realizzazione di infrastrutture e di servizi nei territori rurali, in conformità a quanto previsto dalla normativa dell'Unione europea;

   i) stimolo e supporto all'azione del Governo, in relazione all'obiettivo di promuovere le azioni dell'Unione europea in favore dell'imprenditoria e del lavoro giovanile nell'agricoltura nell'ambito della programmazione della politica agricola comune;

   l) sostegno per l'organizzazione e la realizzazione di esperienze formative e scambi aziendali;

   m) costituzione di un punto di contatto con i competenti uffici delle regioni e delle province autonome, per la richiesta e lo scambio di informazioni con i competenti organismi regionali e dell'Unione europea in materia di lavoro giovanile nell'agricoltura;

   n) supporto per la partecipazione delle imprese agricole condotte da giovani agricoltori a fiere di settore nazionali e internazionali;

   o) realizzazione, nel proprio sito internet istituzionale, di un portale telematico, costantemente aggiornato, nel quale sono raccolte le normative vigenti in materia di imprenditoria agricola e sono forniti percorsi guidati per accedere ai finanziamenti, gli avvisi concernenti la pubblicazione di bandi relativi al settore agricolo e i consigli utili per la soluzione di problemi concernenti le procedure amministrative, nonché la pubblicazione di tutti i bandi statali, regionali e dell'Unione europea riguardanti la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo in Italia;

   p) monitoraggio sull'attuazione delle misure di intervento di cui alla presente legge e verifica dell'efficacia delle stesse, anche al fine di proporre modifiche o integrazioni;

   q) con l'obiettivo di accrescere l'interesse dei giovani verso il settore agricolo, realizzazione di campagne informativo-promozionali orientate a stimolare la diffusione di temi di carattere agricolo e rurale nel dibattito culturale del Paese e a valorizzare la cultura agricola;

   r) promozione di convenzioni tra il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e centri e istituti di formazione professionale per lo svolgimento di corsi orientati alla preparazione dei giovani agricoltori;

   s) promozione di servizi di affiancamento e tutoraggio aziendale, a favore dei giovani, realizzati da altri imprenditori agricoli con idonei requisiti e competenze.

  2. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste provvede al funzionamento e agli adempimenti conseguenti alle attività di cui al comma 1 dell'ONILGA con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Per la partecipazione alle attività dell'ONILGA non sono dovuti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o emolumenti comunque denominati. Le regioni possono individuare una specifica struttura di collegamento con l'ONILGA ai fini dello scambio di dati e di informazioni di cui al comma 1.

PROPOSTA EMENDATIVA

ART. 10.
(Costituzione dell'Osservatorio nazionale per l'imprenditoria e il lavoro giovanile nell'agricoltura)

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.
(Ufficio per la promozione dell'imprenditoria e del lavoro femminile e giovanile nel settore dell'agricoltura)

  1. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste – Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale – Direzione generale dello sviluppo rurale, l'ufficio dirigenziale non generale per l'imprenditoria e il lavoro femminile e giovanile nel settore dell'agricoltura.
  2. L'ufficio di cui al comma 1 coordina le proprie attività con il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, con il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e con i competenti uffici delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e si avvale della collaborazione dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) e del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA). All'ufficio, cui sono attribuite le competenze dell'organismo previsto dal decreto del Ministro per le politiche agricole 13 ottobre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 dell'8 aprile 1998, sono assegnate le seguenti ulteriori funzioni:

   a) monitorare l'evoluzione dell'imprenditoria femminile e giovanile nel settore dell'agricoltura;

   b) monitorare, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri e con il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale della Presidenza del Consiglio dei ministri, l'evoluzione del lavoro femminile e giovanile nel settore dell'agricoltura con particolare riferimento alle retribuzioni, alle progressioni di carriera, al rispetto delle norme sulla maternità, alle situazioni di lavoro irregolare e a situazioni di molestia e violenza nei luoghi di lavoro;

   c) monitorare l'attuazione e l'efficacia delle misure per la crescita del lavoro e dell'imprenditoria femminile e giovanile nel settore dell'agricoltura, previste dalla politica agricola comune, primo e secondo pilastro, dalle norme nazionali e regionali, nonché dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, e l'impatto che tali misure hanno complessivamente sulle donne e sui giovani;

   d) condurre indagini periodiche volte ad accrescere le conoscenze e le competenze sul lavoro e sull'imprenditoria femminile e giovanile nel settore dell'agricoltura, nonché sulla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro;

   e) elaborare misure dedicate e percorsi condivisi con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per promuovere la parità tra i sessi nell'accesso al credito, alla terra e alle acque nonché per garantire il sostegno all'attività di impresa durante la maternità, la genitorialità e nell'assistenza ai figli e ai familiari;

   f) provvedere, nelle materie di competenza, alla richiesta e allo scambio di informazioni disponibili con i corrispondenti organismi regionali e dell'Unione europea;

   g) rendere accessibili, attraverso un apposito portale telematico costantemente aggiornato, informazioni relative alla normativa vigente in materia di formazione, lavoro e imprenditoria femminile e giovanile nel settore dell'agricoltura, percorsi guidati per accedere ai finanziamenti, avvisi concernenti la pubblicazione di bandi nazionali e regionali concernenti tali settori nonché informazioni utili per la risoluzione di problemi inerenti alle procedure amministrative.

  3. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 2, l'ufficio procede alla consultazione periodica delle organizzazioni datoriali, sindacali e associative impegnate a diverso titolo nel mondo agricolo e agroalimentare.
  4. L'ufficio, avvalendosi della collaborazione del CREA e dell'ISMEA, dando conto dello svolgimento delle attività previste dal comma 2, predispone un rapporto annuale sulla condizione dell'imprenditoria e del lavoro femminile e giovanile, che è trasmesso alle Camere e alle regioni.
  5. Per l'attività dell'Ufficio di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023.
10.100. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

A.C. 752-A – Articolo 11

ARTICOLO 11 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEI PROPONENTI

Capo V
ULTERIORI MISURE IN FAVORE DELL'IMPRENDITORIA GIOVANILE IN AGRICOLTURA E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 11.
(Vendita diretta)

  1. Nei mercati per la vendita diretta di prodotti agricoli ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, esercitata su aree pubbliche mediante l'utilizzo di posteggi, i comuni possono riservare ai soggetti di cui all'articolo 2 della presente legge una quota di posteggi fino al 50 per cento del loro numero complessivo.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 11.
(Vendita diretta)

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Ristrutturazione dei fabbricati rurali)

  1. Ai soggetti di cui all'articolo 2 della presente legge è concesso un credito d'imposta pari al 25 per cento della spesa sostenuta e documentata per la realizzazione di interventi di riqualificazione di fabbricati rurali di cui all'articolo 9, commi 3 e 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133.
  2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il quinto anno successivo alla conclusione degli interventi previsti al medesimo comma 1. Non si applicano i limiti di cui agli articoli 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto previsto agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto le medesime spese, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non determini il superamento dell'importo della spesa sostenuta.
  3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è cedibile, solo per intero, dal soggetto beneficiario ad altro soggetto, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, ovvero di imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, con applicazione delle disposizioni dell'articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso di cessione del credito d'imposta, il soggetto beneficiario richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d'imposta di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, da uno dei soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, o dal responsabile dell'assistenza fiscale di uno dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Il credito d'imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro il termine di utilizzabilità stabilito ai sensi del primo periodo del comma 2 del presente articolo. Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuare in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Si applicano le disposizioni dell'articolo 122-bis, nonché, in quanto compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi da 4 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
11.01000. Vaccari.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Iva sui prodotti biologici delle imprese giovanili agricole)

  1. Allo scopo di incentivarne il consumo, ai prodotti ed alimenti ottenuti, dai soggetti di cui all'articolo 2, con procedure e metodi di produzione agricola biologica conformi al Regolamento (UE) 2018/848, si applica l'aliquota del 4 per cento dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) ai sensi di quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
  2. Alla tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

    «41-quinquies) prodotti biologici delle imprese giovanili agricole».
11.01001. Zaratti.

A.C. 752-A – Articolo 12

ARTICOLO 12 DELLA PROPOSTA DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 12.
(Clausola di salvaguardia)

  1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

A.C. 752-A – Articolo 13

ARTICOLO 13 DELLA PROPOSTA DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 13.
(Disposizioni finanziarie)

  1. Dall'attuazione della presente legge, ad esclusione degli articoli 3, 4, 6 e 7, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A.C. 752-A – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,

   premesso che:

    l'accesso al credito a favore delle imprese agricole giovanili risulta un tema fondamentale non solo per il sostegno agli investimenti ma anche e soprattutto in questo periodo storico un supporto per la liquidità aziendale, messa a dura prova negli ultimi anni dalla mancanza di redditività dovuta a condizioni climatiche avverse e alla perdurante situazione di crisi economica e di mercato. Il credito diviene quindi in certe circostanze vitale per il proseguimento dell'attività di molte aziende agricole,

impegna il Governo

a prevedere, nel primo provvedimento utile, misure per favorire l'accesso al credito dei giovani imprenditori agricoli e la contestuale istituzione di un fondo, per far fronte alle predette misure di agevolazione.
9/752-A/1. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.


   La Camera,

   premesso che:

    l'accesso al credito a favore delle imprese agricole giovanili risulta un tema fondamentale non solo per il sostegno agli investimenti ma anche e soprattutto in questo periodo storico un supporto per la liquidità aziendale, messa a dura prova negli ultimi anni dalla mancanza di redditività dovuta a condizioni climatiche avverse e alla perdurante situazione di crisi economica e di mercato. Il credito diviene quindi in certe circostanze vitale per il proseguimento dell'attività di molte aziende agricole,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di prevedere, compatibilmente con i saldi di bilancio, misure per favorire l'accesso al credito dei giovani imprenditori agricoli e l'eventuale istituzione di un fondo, per far fronte alle predette misure di agevolazione.
9/752-A/1. (Testo modificato nel corso della seduta)Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 3 prevede l'istituzione di un Fondo per favorire il primo insediamento dei giovani nell'agricoltura con una dotazione di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 destinato al cofinanziamento di programmi regionali per favorire il primo insediamento dei giovani nel settore agricolo;

    negli ultimi anni, le operazioni fondiarie di Ismea hanno permesso la creazione di oltre 740 imprese agricole a conduzione giovanile, per complessivi 27 mila ettari e 473 milioni di euro di importo finanziato,

impegna il Governo

ad individuare altre fonti di risorse possibilmente stabili nel tempo a sostegno del Fondo per favorire il primo insediamento dei giovani nell'agricoltura e a sostenere tramite Ismea la nuova imprenditorialità in agricoltura e la crescita dimensionale delle imprese già attive.
9/752-A/2. Forattini, Vaccari, Marino, Andrea Rossi.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 3 prevede l'istituzione di un Fondo per favorire il primo insediamento dei giovani nell'agricoltura con una dotazione di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 destinato al cofinanziamento di programmi regionali per favorire il primo insediamento dei giovani nel settore agricolo;

    negli ultimi anni, le operazioni fondiarie di Ismea hanno permesso la creazione di oltre 740 imprese agricole a conduzione giovanile, per complessivi 27 mila ettari e 473 milioni di euro di importo finanziato,

impegna il Governo

a valutare la possibilità, compatibilmente con i saldi di bilancio, di individuare altre fonti di risorse possibilmente stabili nel tempo a sostegno del Fondo per favorire il primo insediamento dei giovani in agricoltura e a sostenere tramite Ismea la nuova imprenditorialità in agricoltura e la crescita dimensionale delle imprese già attive.
9/752-A/2. (Testo modificato nel corso della seduta)Forattini, Vaccari, Marino, Andrea Rossi.


   La Camera,

   premesso che:

    il contributo della componente femminile nel settore agricolo è del 31 per cento circa (355.767 imprese), costante rispetto al 2010, di cui circa il 16 per cento lavora per oltre 200 giornate standard procapite in azienda. Il contributo lavorativo dei capi azienda di genere femminile, in termini di presenza media in azienda, risulta aumentato rispetto al 2010, quando soltanto il 7,6 per cento dedicava oltre 200 giornate lavorative in un anno e la maggioranza (il 60,9 per cento) lavorava fino a 30 giornate in un anno;

    il fenomeno dell'imprenditoria femminile negli agriturismi italiani che conta 8.762 aziende (+1,3 per cento rispetto al 2020), la crescita più importante si è riscontrata nelle regioni meridionali (+4,8 per cento), in particolare in Sicilia (+21 per cento);

    l'articolo 10 allo scopo di favorire sinergie amministrative nel campo dell'imprenditoria giovanile, anche attraverso il raccordo tra iniziative ministeriali e regionali istituisce l'Osservatorio nazionale per l'imprenditoria e il lavoro giovanile in agricoltura presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Tra le competenze attribuite all'Osservatorio vi è la promozione di politiche di sviluppo rurale da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici, destinate alle imprese giovanili e alle donne, attraverso la realizzazione di infrastrutture e di servizi nei territori rurali,

impegna il Governo

al fine di favorire le imprese agricole a prevalente o totale partecipazione femminile a destinare risorse aggiuntive al Fondo rotativo per favorire lo sviluppo dell'imprenditoria femminile in agricoltura.
9/752-A/3. Marino, Vaccari, Forattini, Andrea Rossi.


   La Camera,

   premesso che:

    il contributo della componente femminile nel settore agricolo è del 31 per cento circa (355.767 imprese), costante rispetto al 2010, di cui circa il 16 per cento lavora per oltre 200 giornate standard procapite in azienda. Il contributo lavorativo dei capi azienda di genere femminile, in termini di presenza media in azienda, risulta aumentato rispetto al 2010, quando soltanto il 7,6 per cento dedicava oltre 200 giornate lavorative in un anno e la maggioranza (il 60,9 per cento) lavorava fino a 30 giornate in un anno;

    il fenomeno dell'imprenditoria femminile negli agriturismi italiani che conta 8.762 aziende (+1,3 per cento rispetto al 2020), la crescita più importante si è riscontrata nelle regioni meridionali (+4,8 per cento), in particolare in Sicilia (+21 per cento);

    l'articolo 10 allo scopo di favorire sinergie amministrative nel campo dell'imprenditoria giovanile, anche attraverso il raccordo tra iniziative ministeriali e regionali istituisce l'Osservatorio nazionale per l'imprenditoria e il lavoro giovanile in agricoltura presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Tra le competenze attribuite all'Osservatorio vi è la promozione di politiche di sviluppo rurale da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici, destinate alle imprese giovanili e alle donne, attraverso la realizzazione di infrastrutture e di servizi nei territori rurali,

impegna il Governo

al fine di favorire le imprese agricole a prevalente o totale partecipazione femminile a valutare la possibilità, compatibilmente con i saldi di bilancio, di destinare risorse aggiuntive al Fondo rotativo per favorire lo sviluppo dell'imprenditoria femminile in agricoltura.
9/752-A/3. (Testo modificato nel corso della seduta)Marino, Vaccari, Forattini, Andrea Rossi.


   La Camera,

   premesso che:

    in un quadro congiunturale che resta ancora incerto, non sono rinviabili interventi strutturali per ridurre il peso dei costi di produzione e avviare il settore agricolo alla ripresa per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo è urgente estendere il periodo di applicazione del credito d'imposta a favore delle imprese agricole che vogliono realizzare investimenti per la realizzazione o l'ampliamento della propria attività,

impegna il Governo

a prevedere, nel primo provvedimento utile, la concessione di un credito d'imposta, in relazione alle spese documentate per investimenti in beni strumentali, materiali o immateriali, idonei a migliorare la redditività o la qualità delle produzioni dell'azienda agricola.
9/752-A/4. Andrea Rossi, Forattini, Vaccari, Marino.


   La Camera,

   premesso che:

    in un quadro congiunturale che resta ancora incerto, non sono rinviabili interventi strutturali per ridurre il peso dei costi di produzione e avviare il settore agricolo alla ripresa per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo è urgente estendere il periodo di applicazione del credito d'imposta a favore delle imprese agricole che vogliono realizzare investimenti per la realizzazione o l'ampliamento della propria attività,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di prevedere, compatibilmente con i saldi di bilancio, la concessione di un credito d'imposta, in relazione alle spese documentate per investimenti in beni strumentali, materiali o immateriali, idonei a migliorare la redditività o la qualità delle produzioni dell'azienda agricola.
9/752-A/4. (Testo modificato nel corso della seduta)Andrea Rossi, Forattini, Vaccari, Marino.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 1 indica le finalità del provvedimento individuandole nella promozione e nel sostegno dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo e nel rilancio del sistema produttivo agricolo mediante interventi per favorire l'insediamento e la permanenza dei giovani e il ricambio generazionale nel settore agricolo, nel rispetto della normativa dell'Unione europea;

    l'articolo 3 istituisce un fondo per le finalità di cui all'articolo 1 con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, ridotti nel corso dei lavori della Commissione competente a soli 15 milioni, destinati al cofinanziamento di programmi predisposti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per favorire il primo insediamento dei giovani nel settore agricolo, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato;

    l'articolo 11, soppresso in sede referente, prevedeva un credito d'imposta pari al 25 per cento della spesa sostenuta e documentata per la realizzazione di interventi di riqualificazione di fabbricati rurali di cui all'articolo 9, commi 3 e 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133;

    le misure destinate all'imprenditoria giovanile hanno come obiettivo quello di sostenere i progetti di sviluppo e consolidamento aziendale nei settori della produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli al fine di favorire e agevolare il ricambio generazionale del tessuto agricolo, nel quale si è evidenziato un significativo squilibrio generazionale tra agricoltori più anziani e giovani;

    l'obiettivo sopra indicato riveste un'importanza particolare nei territori rurali e nelle aree caratterizzate da processi di spopolamento e desertificazione sociale, dove la presenza di opportunità economiche e lavorative solide svolgono un ruolo essenziale per il mantenimento della popolazione giovanile e il conseguente contrasto ai detti fenomeni di spopolamento;

    le regioni rurali, periferiche e ultra-periferiche, comprese le isole, sono le più segnate dallo spopolamento. Esemplare il caso della Sardegna nella quale si assiste da anni ad un aggravamento dei dati sullo spopolamento, tanto che in 304 comuni su 377 i morti negli ultimi anni hanno superato i nuovi nati, le proiezioni demografiche a 30 anni vedono la Sardegna l'isola con la più bassa densità demografica del Continente europeo, seconda soltanto all'Islanda;

   considerato che:

    con l'11 per cento di imprese agricole condotte da under 35, contro il 7 per cento della media nazionale, la Valle d'Aosta e la Sardegna sono le regioni con la percentuale più alta di giovani imprenditori agricoltori sul totale delle imprese presenti nelle due regioni;

    il rinnovamento delle generazioni agevola l'adozione di progetti agricoli sostenibili e l'economia circolare; le imprese giovanili infatti favoriscono l'attenzione e la propensione verso la sostenibilità, il risparmio delle risorse e i processi di economia circolare e di riconversione ecologica;

    in questo contesto appare importante valorizzare le esperienze giovanili orientate verso interventi innovativi e sostenibili che riescano ad arginare il fenomeno dello spopolamento;

    fra queste, riveste una particolare rilevanza il settore della trasformazione delle produzioni agricole destinata agli alimenti di 2, 3, 4 e 5 gamma, che rispetto ai prodotti di 1 gamma, sono meno soggetti alle fluttuazioni di mercato connesse al prodotto fresco e consente di ridurre lo spreco alimentare;

    il disegno di legge in esame non prevede alcuna misura rivolta specificamente al contrasto dello spopolamento delle zone rurali né specifiche agevolazioni per i progetti imprenditoriali agricoli giovanili innovativi e sostenibili connotati da un basso impatto ambientale,

impegna il Governo:

   a predisporre idonee misure economiche e finanziarie dirette a sostenere i giovani imprenditori agricoli che operino in aree rurali o periferiche comunque connotate da fenomeni di spopolamento;

   a prevedere idonee misure economiche e finanziarie dedicate a progetti imprenditoriali giovanili nel settore agricolo connotati da innovazione ecologica e sostenibilità con particolare attenzione verso lo sviluppo del settore della trasformazione delle produzioni agricole a livello artigianale ed industriale e precipuamente destinata agli alimenti di 2, 3, 4 e 5 gamma che più di altri riescono a sopportare gli andamenti altalenanti del mercato dovuti alla domanda commerciale e all'aspetto qualitativo del prodotto, spesso compromesso dai fenomeni climatici.
9/752-A/5. Ghirra, Evi, Zanella, Grimaldi.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 1 indica le finalità del provvedimento individuandole nella promozione e nel sostegno dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo e nel rilancio del sistema produttivo agricolo mediante interventi per favorire l'insediamento e la permanenza dei giovani e il ricambio generazionale nel settore agricolo, nel rispetto della normativa dell'Unione europea;

    l'articolo 3 istituisce un fondo per le finalità di cui all'articolo 1 con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, ridotti nel corso dei lavori della Commissione competente a soli 15 milioni, destinati al cofinanziamento di programmi predisposti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per favorire il primo insediamento dei giovani nel settore agricolo, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato;

    l'articolo 11, soppresso in sede referente, prevedeva un credito d'imposta pari al 25 per cento della spesa sostenuta e documentata per la realizzazione di interventi di riqualificazione di fabbricati rurali di cui all'articolo 9, commi 3 e 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133;

    le misure destinate all'imprenditoria giovanile hanno come obiettivo quello di sostenere i progetti di sviluppo e consolidamento aziendale nei settori della produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli al fine di favorire e agevolare il ricambio generazionale del tessuto agricolo, nel quale si è evidenziato un significativo squilibrio generazionale tra agricoltori più anziani e giovani;

    l'obiettivo sopra indicato riveste un'importanza particolare nei territori rurali e nelle aree caratterizzate da processi di spopolamento e desertificazione sociale, dove la presenza di opportunità economiche e lavorative solide svolgono un ruolo essenziale per il mantenimento della popolazione giovanile e il conseguente contrasto ai detti fenomeni di spopolamento;

    le regioni rurali, periferiche e ultra-periferiche, comprese le isole, sono le più segnate dallo spopolamento. Esemplare il caso della Sardegna nella quale si assiste da anni ad un aggravamento dei dati sullo spopolamento, tanto che in 304 comuni su 377 i morti negli ultimi anni hanno superato i nuovi nati, le proiezioni demografiche a 30 anni vedono la Sardegna l'isola con la più bassa densità demografica del Continente europeo, seconda soltanto all'Islanda;

   considerato che:

    con l'11 per cento di imprese agricole condotte da under 35, contro il 7 per cento della media nazionale, la Valle d'Aosta e la Sardegna sono le regioni con la percentuale più alta di giovani imprenditori agricoltori sul totale delle imprese presenti nelle due regioni;

    il rinnovamento delle generazioni agevola l'adozione di progetti agricoli sostenibili e l'economia circolare; le imprese giovanili infatti favoriscono l'attenzione e la propensione verso la sostenibilità, il risparmio delle risorse e i processi di economia circolare e di riconversione ecologica;

    in questo contesto appare importante valorizzare le esperienze giovanili orientate verso interventi innovativi e sostenibili che riescano ad arginare il fenomeno dello spopolamento;

    fra queste, riveste una particolare rilevanza il settore della trasformazione delle produzioni agricole destinata agli alimenti di 2, 3, 4 e 5 gamma, che rispetto ai prodotti di 1 gamma, sono meno soggetti alle fluttuazioni di mercato connesse al prodotto fresco e consente di ridurre lo spreco alimentare;

    il disegno di legge in esame non prevede alcuna misura rivolta specificamente al contrasto dello spopolamento delle zone rurali né specifiche agevolazioni per i progetti imprenditoriali agricoli giovanili innovativi e sostenibili connotati da un basso impatto ambientale,

impegna il Governo

   a valutare la possibilità, compatibilmente con i saldi di bilancio, di predisporre idonee misure economiche e finanziarie dirette a sostenere i giovani imprenditori agricoli che operino in aree rurali o periferiche comunque connotate da fenomeni di spopolamento.
9/752-A/5. (Testo modificato nel corso della seduta)Ghirra, Evi, Zanella, Grimaldi.