CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 15 maggio 2024
308.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 15 maggio 2024. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

  La seduta comincia alle 14.45.

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Schema di decreto legislativo recante semplificazione dei controlli sulle attività economiche.
Atto n. 150.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

  Rebecca FRASSINI (LEGA), relatrice, segnala preliminarmente che lo schema di decreto legislativo in esame, che reca misure per la semplificazione dei controlli sulle attività economiche, è corredato di relazione tecnica.
  Per quanto attiene ai profili finanziari del provvedimento, nel richiamare per maggiori approfondimenti la documentazione predisposta dagli Uffici delle Camere, con riferimento all'articolo 2, rileva preliminarmente che per tale articolo opera la clausola generale d'invarianza finanziaria di cui all'articolo 11, implicitamente richiamata dalla stessa relazione tecnica.
  Stante l'ampiezza delle nuove attività previste, relative alla ricognizione e al censimento dei controlli operati da parte delle amministrazioni competenti, alla pubblicazione dei conseguenti esiti sui loro siti istituzionali, all'elaborazione di un quadro di sintesi dei controlli e delle eventuali segnalazioni da parte del Dipartimento per la funzione pubblica, nonché alla pubblicazione di un elenco degli obblighi e degli adempimenti oggetto delle attività di controllo che gli operatori sono tenuti a rispettare nello svolgimento di attività economiche, osserva che andrebbero forniti elementi di valutazione che possano supportare l'effettiva sostenibilità della clausola d'invarianza finanziaria, al fine di escludere future necessità di finanziamenti oppure pregiudizi su attività già avviate o programmate. Evidenzia, a tale proposito, che la Conferenza delle regioni e province autonome nell'intesa allegata all'atto ha proposto di disporre di un anno, anziché di 120 giorni, per la pubblicazione del censimento dei controlli «in estremo subordine al mancato trasferimento di risorse finanziarie».
  In merito all'articolo 4, osserva che il potenziamento delle infrastrutture digitali e l'interoperabilità del sistema riconducibile alla Piattaforma digitale nazionale dati, espressamente previsti dal comma 4, appaiono potenzialmente suscettibili di determinare maggiori oneri. Pur rilevando che alla disposizione è applicabile la clausola generale d'invarianza finanziaria di cui all'articolo 11, ritiene che andrebbero forniti elementi quantitativi volti a stimare gli oneri previsti e a individuare le risorse, già disponibili a legislazione vigente, che si intende utilizzare per fronteggiare gli oneri, senza pregiudizio di altri interventi finanziati a valere sui medesimi stanziamenti, che quindi dovrebbero presentare adeguati profili di modulabilità.
  Per quanto riguarda l'articolo 5, andrebbe, a suo avviso, assicurato che l'elaborazione e la pubblicazione di apposite linee guida e FAQ sulla normativa in materia di controlli, come indicato al comma 1, nonché la fornitura dell'elenco della documentazione necessaria nell'imminenza dell'ispezione, come indicato al comma 8, siano realizzabili a valere sulle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  Per quanto concerne l'articolo 6, osserva che la possibilità di diffidare il soggetto inadempiente a porre termine alla violazione contestata, in luogo dell'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria, qualora non superiore nel massimo a 5.000 euro, appare suscettibile di ridurre il gettito derivante da sanzioni, anche se tale gettito, data la sua natura meramente eventuale, non viene tipicamente contabilizzato nei saldi tendenziali di finanza pubblica.
  Relativamente all'articolo 7, alla luce della clausola d'invarianza finanziaria, rileva che andrebbe fornita una analisi della verosimile entità dell'attività che dovrà essere espletata per effetto del presente articolo e delle relative risorse che potranno esservi dedicate.
  Per quanto concerne l'articolo 8, preso atto della clausola d'invarianza generale e Pag. 72di quelle specificamente recate dalle disposizioni in esame, nonché dei chiarimenti forniti dalla relazione tecnica, andrebbe fornita, a suo avviso, una rassicurazione in merito alla possibilità di rimodulare le risorse già destinate alla formazione per le finalità in esame. Inoltre, fa presente che andrebbe confermata la possibilità di stipulare convenzioni non onerose affermata dalla relazione tecnica anche con soggetti, quali le associazioni di categoria, estranee al perimetro delle pubbliche amministrazioni, anche se, comunque, la norma non esclude la sussistenza di oneri, limitandosi a imporre che essi siano sostenuti a valere sulle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  Relativamente all'articolo 9, sottolinea che la progressiva automatizzazione delle attività amministrative di controllo, il ricorso a soluzioni tecnologiche, evidentemente innovative, comprese quelle di intelligenza artificiale, nonché l'interoperabilità dei sistemi informatici e dei flussi informativi sembrano implicare l'impegno di significative risorse finanziarie per l'aggiornamento dell'hardware e del software informatico. Rileva, pertanto, che l'effettiva sostenibilità della clausola generale d'invarianza finanziaria di cui all'articolo 11, implicitamente richiamata dalla relazione tecnica, necessiterebbe di un adeguato approfondimento, con l'acquisizione di dati inerenti alle risorse necessarie e all'individuazione dei mezzi di copertura, onde valutare la loro corrispondenza ed escludere effetti pregiudizievoli su altri interventi finanziati a valere sui medesimi stanziamenti di cui si prevede l'utilizzo.
  Per quanto riguarda l'articolo 11, rinviando ai singoli articoli in precedenza illustrati per le eventuali osservazioni in merito all'effettiva sostenibilità della presente clausola d'invarianza finanziaria, evidenzia l'opportunità di valutare la stessa anche considerando l'insieme degli interventi previsti che, singolarmente considerati, ben potrebbero essere stimati come attivabili ad invarianza d'oneri, ma che, complessivamente considerati, potrebbero implicare un significativo aggravio in termini di impegno realizzativo, in merito al quale la sostenibilità della clausola d'invarianza finanziaria meriterebbe pertanto uno specifico approfondimento.

  Il sottosegretario Federico FRENI deposita agli atti della Commissione una nota predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze (vedi allegato), recante gli elementi di risposta alle richieste di chiarimento formulate dalla relatrice.
  In particolare, con riferimento all'articolo 2 dello schema di decreto in esame, osserva che le disposizioni ivi contenute, che si configurano quali declinazioni del principio di trasparenza e semplificazione, pongono in capo alle amministrazioni l'onere di censire gli adempimenti posti a tutela dell'interesse pubblico, al fine di consentire alle imprese di conoscere, in modo chiaro, gli obblighi a cui le medesime sono tenute. Si tratta, in sostanza, di attività meramente ricognitive che le amministrazioni proponenti ritengono possano essere effettuate nel limite delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente nell'ambito delle proprie attività istituzionali. Esclude, pertanto, che dall'attuazione delle disposizioni in esame possano derivare esigenze di finanziamento, né tantomeno pregiudizi rispetto ad attività già avviate o programmate.
  Con riferimento, inoltre, a quanto espresso in sede di intesa dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, anticipa la disponibilità del Governo ad estendere il termine assegnato alle amministrazioni per il censimento dei controlli.
  Con riferimento all'articolo 4, rappresenta che l'intera infrastruttura della Piattaforma digitale nazionale dati è stata progettata, sviluppata e realizzata, secondo quanto previsto dell'articolo 50-ter del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, ragion per cui le previste attività di potenziamento, che rimangono anch'esse incluse nell'alveo di quanto già disposto dall'articolo 90 del citato decreto legislativo, non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.Pag. 73
  Con riferimento all'articolo 5, osserva che le disposizioni ivi contenute, alla luce della loro natura prevalentemente programmatica, risultano neutrali sul piano finanziario. Con specifico riguardo all'elaborazione e pubblicazione delle linee guida e FAQ in materia di controlli, nonché alla documentazione che anticipa l'ispezione, assicura che le correlate attività saranno effettuate a valere sulle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  Con riguardo all'articolo 6, rappresenta che la disposizione prevede meccanismi volti a ridurre, ove possibile, l'irrogazione di sanzioni per violazioni formali o di minore gravità. In ogni caso, la natura meramente eventuale della sanzione amministrativa pecuniaria, che ne impedisce la contabilizzazione nei saldi tendenziali di finanza pubblica, non permette di quantificare l'eventuale minor gettito derivante dalla possibilità di diffidare il soggetto inadempiente in presenza di violazioni di particolare tenuità.
  In merito all'articolo 7, rappresenta, in via preliminare, che l'istituto dell'interpello è già presente nell'ordinamento e che le amministrazioni preposte ai controlli già forniscono risposte ai quesiti alle medesime presentati. La norma, pertanto, introduce una forma speciale di interpello, a beneficio di una qualificata platea di destinatari su rilevanti questioni interpretative. Ritiene, pertanto, che le amministrazioni coinvolte nell'esame e nell'istruttoria delle richieste di interpello potranno assolvere all'ulteriore, laddove non coincidente, attività derivante dall'attuazione dell'articolo in esame nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.
  Con riferimento all'articolo 8, conferma, come già illustrato nella relazione tecnica, la possibilità per le amministrazioni di contribuire alla formazione periodica del personale preposto ai controlli, anche mediante la stipula di convenzioni non onerose con altri soggetti, quali le associazioni di categoria, estranee al perimetro delle pubbliche amministrazioni. Assicura, altresì, che le attività di formazione saranno espletate nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.
  Per quanto concerne l'articolo 9, chiarisce che le amministrazioni preposte ai controlli si avvalgono già a legislazione vigente di soluzioni tecnologiche compatibili con i principi introdotti con le disposizioni in esame. In ogni caso, laddove fosse necessario, ricorda che nel bilancio delle singole amministrazioni sono già contabilizzati oneri di ammortamento per l'aggiornamento degli hardware e dei software informatici e che, pertanto, le stesse amministrazioni potranno provvedere all'assolvimento degli adempimenti ivi previsti con le risorse all'uopo già stanziate.
  Con riguardo, infine, all'articolo 11, rinvia a quanto precedentemente esposto in merito alla sostenibilità degli eventuali oneri derivanti dalle singole disposizioni, a cui si farà comunque fronte, come già specificato, con le risorse già disponibili a legislazione vigente.

  Rebecca FRASSINI (LEGA), relatrice, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),

   esaminato lo schema di decreto legislativo recante semplificazione dei controlli sulle attività economiche (Atto n. 150);

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    con riferimento all'articolo 2, recante disposizioni di semplificazione degli adempimenti amministrativi non necessari o non proporzionati, le amministrazioni interessate potranno provvedere alle attività di censimento dei controlli che ad esse fanno capo, previsti dalle disposizioni vigenti, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, in linea con la clausola generale di neutralità finanziaria contenuta all'articolo 11, trattandosi di attività meramente ricognitive dei controlli svolti, che rientrano comunque tra i compiti istituzionali attribuiti alle medesime amministrazioni;

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    il potenziamento delle infrastrutture digitali in uso alle amministrazioni coinvolte nelle attività di controllo, di cui all'articolo 4, comma 4, primo periodo, non richiederà lo stanziamento di risorse aggiuntive, in linea con quanto previsto dalla clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 90 del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005;

    allo sviluppo della Piattaforma digitale nazionale dati, previsto dall'articolo 4, comma 4, secondo e terzo periodo, si farà fronte senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in linea con quanto previsto dall'articolo 50-ter del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, che prevede che la progettazione, lo sviluppo e la realizzazione della medesima Piattaforma siano realizzati con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;

    dall'attuazione dell'articolo 5, recante principi generali del procedimento di controllo delle attività economiche, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, posto che alle attività ivi previste le amministrazioni interessate potranno provvedere nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente;

    all'articolo 6, che prevede, nel caso di violazioni di minore gravità, la possibilità di diffidare il soggetto inadempiente a porvi termine, in luogo dell'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie, non si ascrivono effetti finanziari negativi, posto che i proventi derivanti dalle predette sanzioni non sono scontati nei saldi tendenziali di finanza pubblica, in ragione della loro natura meramente eventuale;

    le disposizioni di cui all'articolo 7, in materia di meccanismi di dialogo e collaborazione, non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, poiché esse, intervenendo sull'istituto dell'interpello, già previsto dall'ordinamento vigente, si limitano a introdurre una forma speciale di interpello rivolta ad una qualificata determinata platea di destinatari, alla cui istruttoria le amministrazioni interessate potranno pertanto provvedere nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;

    le attività di formazione del personale preposto ai controlli, di cui all'articolo 8, saranno espletate nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, anche in riferimento all'eventuale stipula di convenzioni con soggetti esterni al perimetro della pubblica amministrazione, quali le associazioni di categoria, in linea con le disposizioni dei commi 1 e 2 del medesimo articolo 8, ai sensi delle quali il piano di formazione specifica dovrà essere erogato nei limiti delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e le convenzioni con università, camere di commercio e associazioni di categoria dovranno essere attuate nell'ambito delle attività di formazione erogate attraverso le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente;

    l'utilizzo di soluzioni tecnologiche volte ad automatizzare progressivamente le attività di controllo, previsto dall'articolo 9, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, posto che le amministrazioni preposte ai controlli si avvalgono già a legislazione vigente di soluzioni tecnologiche compatibili con i principi introdotti dalla richiamata disposizione e, in ogni caso, adotteranno le relative misure a valere sulle risorse già stanziate nei rispettivi bilanci destinate all'aggiornamento di hardware e software informatici,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere della relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Pag. 75

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione.
Atto n. 152.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato nella seduta dell'8 maggio 2024.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, ricorda che nella precedente seduta il rappresentante del Governo si era riservato di fornire i chiarimenti richiesti nella medesima seduta dal relatore. Avverte, tuttavia, che lo schema di decreto in esame non è corredato della prescritta intesa da sancire in sede di Conferenza unificata.
  Segnala, in proposito, che, in considerazione di tale circostanza, il Presidente della Camera ha evidenziato l'esigenza che la Commissione non si pronunci definitivamente su tale schema prima che il Governo abbia provveduto a integrare la richiesta di parere nel senso indicato.
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.55.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 15 maggio 2024. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

  La seduta comincia alle 14.55.

Destinazione agli uffici diplomatici e consolari di quota dei proventi derivanti dal rilascio dei passaporti all'estero.
C. 960.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Vanessa CATTOI (LEGA), relatrice, osserva che la proposta di legge, di iniziativa parlamentare, reca norme volte a lasciare direttamente a disposizione dei consolati una percentuale delle entrate riferibili a diritti e tasse consolari derivanti dalla loro attività di rilascio dei passaporti, destinata al rafforzamento dei servizi consolari per i cittadini italiani residenti o presenti all'estero, con priorità per i servizi maggiormente richiesti.
  Nel segnalare che la Commissione è chiamata ad esaminare il testo della proposta di legge, come risultante dalle proposte emendative approvate in sede referente dalla Commissione Affari esteri e che il testo iniziale e gli emendamenti approvati non sono corredati di relazione tecnica, evidenzia in primo luogo che la proposta di legge in esame è volta ad assegnare alle rappresentanze diplomatico-consolari il 30 per cento delle entrate, consistenti in diritti e tasse consolari, derivanti dalla loro attività di rilascio dei passaporti allo scopo di rafforzare i servizi consolari per i cittadini italiani residenti o presenti all'estero, con priorità per i servizi maggiormente richiesti. La norma, inoltre, dispone che agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione.
  Osserva, in proposito, che, tenuto conto che la disposizione destina a finalità di spesa una quota di entrate riferite al rilascio dei passaporti elettronici e che, da un lato, queste ultime, come risulta dal bilancio di previsione 2024-2026, risultano complessivamente stimate in un importo pari a 70 milioni di euro per ciascun anno del triennio in corso, ivi comprese quelle derivanti dal rilascio dei passaporti da parte delle rappresentanze diplomatico-consolari, e dall'altro le medesime entrate risultano già destinate al ristoro di spese, posto che secondo l'articolo 7-vicies quater del decreto-legge n. 7 del 2005 l'importo corrisposto dai soggetti richiedenti è almeno pari alle spese necessarie per la loro produzionePag. 76 e spedizione, nonché per la manutenzione necessaria all'espletamento dei connessi servizi, ne consegue che l'utilizzo di tali risorse, poiché renderebbe sostanzialmente prive di copertura le spese sostenute per il rilascio dei documenti di cui trattasi, appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri.
  Rileva, infine, che i sopracitati oneri non vengono quantificati dal provvedimento, che si limita invece a provvedere ad essi, senza determinarne l'importo, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili.
  Per le ragioni sopra esposte, anche al fine di poter valutare la capienza del Fondo utilizzato con finalità di copertura, finanziaria, ravvisa la necessità di acquisire, sul provvedimento in esame, una relazione tecnica.

  Il sottosegretario Federico FRENI conviene circa la necessità di acquisire una relazione tecnica sul provvedimento in discussione, al fine di procedere ad una compiuta verifica dei suoi profili finanziari.

  La Commissione delibera di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, la trasmissione di una relazione tecnica sul testo del provvedimento in esame entro il termine ordinario di trenta giorni.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati Arabi Uniti, fatto a Dubai l'8 marzo 2022.
C. 1586 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Carmen Letizia GIORGIANNI (FDI), relatrice, ricorda che il disegno di legge in esame, già approvato dal Senato della Repubblica, ha ad oggetto la ratifica e l'ordine di esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati Arabi Uniti, fatto a Dubai l'8 marzo 2022.
  Nel segnalare che il testo è corredato di relazione tecnica, fa presente di non avere osservazioni da formulare in ordine ai profili di quantificazione.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che l'articolo 3, comma 1, fa fronte agli oneri derivanti dagli articoli 8, 11, 17 e 20, comma 1, del Trattato oggetto di ratifica, valutati in euro 22.120 annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2023-2025, di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Al riguardo, segnala preliminarmente che la norma di copertura del provvedimento, approvato dal Senato della Repubblica il 29 novembre 2023, prevede che gli oneri e la relativa copertura finanziaria decorrano dall'anno 2023. In proposito, fa presente che il presente provvedimento è incluso nell'elenco degli slittamenti di cui all'articolo 18, comma 3, della legge n. 196 del 2009. Tale ultima disposizione, inerente alla disciplina dei fondi speciali destinati alla copertura finanziaria di provvedimenti legislativi che si prevede siano approvati nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale, stabilisce, tra l'altro, che nel caso di spese corrispondenti ad obblighi internazionali la copertura finanziaria prevista per il primo anno resti valida anche dopo la conclusione dell'esercizio cui si riferisce per i provvedimenti presentati alle Camere entro l'anno ed entrati in vigore entro l'anno successivo, che formano a tal fine formano l'oggetto di appositi elenchi trasmessi alle Camere a cura del Ministro dell'economia e delle finanze.
  Tanto premesso, fa presente che, anche alla luce del predetto slittamento, l'accantonamentoPag. 77 del fondo speciale utilizzato con finalità di copertura reca le necessarie disponibilità. In considerazione di ciò e tenuto, altresì, conto del fatto che il presente disegno di legge di ratifica è già stato esaminato in prima lettura dal Senato della Repubblica, osserva che non è necessario modificare la disposizione in esame, nel presupposto che il richiamo all'utilizzo del fondo speciale relativo al triennio 2023-2025 debba comunque intendersi riferito, in relazione alla copertura degli oneri decorrenti dall'anno 2024, al bilancio relativo al triennio 2024-2026.
  Osserva, infine, che il comma 2 del medesimo articolo 3 prevede che agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 20, comma 2, del Trattato si farà fronte con apposito provvedimento legislativo, mentre il successivo comma 3 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Al riguardo, non ha osservazioni in ordine alla formulazione delle predette disposizioni.
  Tutto ciò considerato, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,

   esaminato il disegno di legge C. 1586, approvato dal Senato della Repubblica, recante ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati Arabi Uniti, fatto a Dubai l'8 marzo 2022;

   rilevato che il provvedimento è incluso nell'elenco degli accantonamenti del fondo speciale di parte corrente per i quali è previsto lo slittamento, ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

   ritenuto che, in relazione alla copertura degli oneri da sostenere a decorrere dall'anno 2024, il richiamo all'utilizzo dei fondi speciali per il triennio 2023-2025, di cui all'articolo 3, comma 1, debba intendersi riferito al bilancio relativo al triennio 2024-2026;

   nel presupposto che il provvedimento entri in vigore entro la fine dell'anno 2024,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere della relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di emendamento all'Accordo istitutivo dell'Organizzazione internazionale della vigna e del vino relativo alla localizzazione della sede, adottato a Parigi il 21 maggio 2022.
C. 1804 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Carmen Letizia GIORGIANNI (FDI), relatrice, osserva che il disegno di legge in esame, già approvato dal Senato della Repubblica, ha ad oggetto la ratifica e l'ordine di esecuzione del Protocollo di emendamento all'Accordo istitutivo dell'Organizzazione internazionale della vigna e del vino relativo alla localizzazione della sede, adottato a Parigi il 21 maggio 2022 e che il testo è corredato di relazione tecnica.
  Nel segnalare di non avere osservazioni da formulare in ordine ai profili finanziari del provvedimento, propone di esprimere sullo stesso parere favorevole.

  Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere della relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Pag. 78

Modifiche all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, per la realizzazione del Monteverdi Festival di Cremona.
C. 1763, approvato dal Senato.
(Parere alla VII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Andrea BARABOTTI (LEGA), relatore, rileva che la proposta di legge, già approvata dal Senato della Repubblica, reca modifiche all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, per la realizzazione del Monteverdi Festival di Cremona.
  Nel rileva preliminarmente che la proposta di legge in esame assegna un contributo di un milione di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 a favore della Fondazione Teatro Amilcare Ponchielli di Cremona per la realizzazione del Monteverdi Festival di Cremona, in merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che agli oneri derivanti dal predetto contributo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 369, della legge n. 205 del 2017.
  In proposito, ricorda che tale ultima disposizione ha istituito, presso l'Ufficio per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, il «Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano». Al riguardo, fa presente che le risorse da destinare al predetto fondo sono iscritte sul capitolo 2154 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, che reca una dotazione iniziale di 18.490.933 euro nell'anno 2024 e 13.490.933 euro annui negli anni 2025 e 2026. Il corrispondente capitolo 846 del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri reca una dotazione iniziale pari a 12.490.933 euro per ciascun anno del triennio 2024-2026.
  Nel segnalare che la disposizione recante la copertura finanziaria del provvedimento è stata riformulata, nei termini sopra richiamati, al fine di recepire una condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione contenuta nel parere approvato sul provvedimento dalla Commissione Bilancio del Senato, in accoglimento delle indicazioni fornite dal rappresentante del Governo, ritiene, comunque, necessario che il Governo confermi la sussistenza delle occorrenti disponibilità per ciascuno degli anni oggetto di copertura, nonché fornisca una rassicurazione in merito al fatto che l'utilizzo delle predette risorse non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sul Fondo medesimo.

  Il sottosegretario Federico FRENI conferma che il Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano, di cui si prevede la riduzione per finalità di copertura, reca, per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, le necessarie disponibilità e che l'utilizzo delle relative risorse non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sul Fondo medesimo.

  Andrea BARABOTTI (LEGA), relatore, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,

   esaminata la proposta di legge C. 1763, approvata dal Senato della Repubblica, recante modifiche all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, per la realizzazione del Monteverdi Festival di Cremona;

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che il Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano, di cui si prevede la riduzione per finalità di copertura, reca per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 le necessarie disponibilità e che l'utilizzo delle relative risorse non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sul Fondo medesimo,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere del relatore.

Pag. 79

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Modifiche all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del Pistoia Blues Festival e per la realizzazione del Festival Internazionale Time in Jazz.
C. 1764, approvato dal Senato, e abb.
(Parere alla VII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Andrea BARABOTTI (LEGA), relatore, ricorda che la proposta di legge in esame, già approvata dal Senato della Repubblica, reca modifiche all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del Pistoia Blues Festival e per la realizzazione del Festival Internazionale Time in Jazz.
  In merito ai profili finanziari del provvedimento, rileva che la proposta di legge in esame assegna 250.000 euro annui a decorrere dal 2024 a favore del comune di Pistoia per la realizzazione del Pistoia Blues Festival e 250.000 euro annui a favore del comune di Berchidda per la realizzazione del Festival Internazionale Time in Jazz. Alla copertura dei relativi oneri, pari complessivamente a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo unico per lo spettacolo di cui all'articolo 1 della legge n. 163 del 1985, il cui stanziamento è ripartito tra una pluralità di capitoli di parte corrente e in conto capitale dello stato di previsione del Ministero della cultura.
  Osserva, al riguardo, che, come evidenziato nel primo parere espresso dalla 5a Commissione del Senato della Repubblica sul provvedimento in esame, il Governo ha rappresentato che le risorse utilizzate con finalità di copertura finanziaria sono effettivamente disponibili e che i contributi a sostegno delle due manifestazioni interessate possono essere erogati senza pregiudicare gli altri interventi previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse. Ritiene comunque necessario che il Governo confermi che il Fondo unico per lo spettacolo rechi le occorrenti disponibilità, di parte corrente, a decorrere dall'anno 2024 e che la riduzione della relativa autorizzazione di spesa con finalità di copertura finanziaria non pregiudichi la realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del medesimo Fondo.

  Il sottosegretario Federico FRENI conferma che il Fondo unico per lo spettacolo, di cui si prevede la riduzione, a decorrere dall'anno 2024, per finalità di copertura, reca le necessarie disponibilità di parte corrente e che l'utilizzo di tali risorse non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sul Fondo medesimo.

  Andrea BARABOTTI (LEGA), relatore, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,

   esaminata la proposta di legge C. 1764, approvata dal Senato della Repubblica, e abbinata, recante modifiche all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del Pistoia Blues Festival e per la realizzazione del Festival internazionale Time in Jazz;

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che il Fondo unico per lo spettacolo, di cui si prevede la riduzione, a decorrere dall'anno 2024, per finalità di copertura, reca le necessarie disponibilità di parte corrente e che l'utilizzo di tali risorse non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sul Fondo medesimo,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere del relatore.

Pag. 80

  Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) rappresenta l'opportunità di operare una complessiva ricognizione dei finanziamenti da riconoscere a specifiche iniziative culturali, al fine di evitare la parcellizzazione degli interventi normativi volti a finanziare le diverse manifestazioni.

  Il sottosegretario Federico FRENI rileva che, in linea di principio, i finanziamenti destinati a specifiche manifestazioni culturali dovrebbero essere riconosciuti nell'ambito del Fondo unico per lo spettacolo di cui all'articolo 1 della legge n. 163 del 1985, osservando tuttavia come nel tempo siano stati istituiti per legge una pluralità di capitoli riferiti a singole iniziative. Giudica senz'altro auspicabile, in via generale, un intervento di razionalizzazione, che potrebbe essere considerato anche nell'ambito della riforma della legge di contabilità e finanza pubblica.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.
C. 1665 Governo, approvato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 7 maggio 2024.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, ricorda che nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, dell'8 maggio scorso, si era convenuto di dedicare la seduta odierna alla formulazione di ulteriori rilievi e quesiti in merito ai profili di carattere finanziario del provvedimento, al fine di consentire al Governo di disporre del tempo necessario per elaborare le relative risposte e fornire gli opportuni chiarimenti sui temi posti in evidenza.

  Il sottosegretario Federico FRENI invita, in via preliminare, i membri della Commissione che intendano formulare rilievi e porre quesiti al Governo a voler trasmettere una nota informale scritta che riepiloghi le diverse questioni, al fine di assicurare la corretta elaborazione di puntuali risposte scritte in riscontro alle questioni poste.

  Marco GRIMALDI (AVS), preannunciando la trasmissione di quesiti in forma scritta da parte del gruppo Alleanza Verdi e Sinistra, fa presente che in questa sede richiamerà sinteticamente i principali rilievi critici che intende sollevare rispetto al disegno di legge in discussione, che attengono principalmente ai rapporti tra la disciplina introdotta dal provvedimento in esame e i processi di riforma legati, da un lato, all'attuazione della nuova governance economica dell'Unione europea e, dall'altro, alla complessiva revisione della normativa fiscale prefigurata dalla delega di cui alla legge n. 111 del 2023.
  Quanto al primo profilo, evidenzia, infatti, come l'impatto sulla finanza pubblica nazionale della riforma della governance economica dell'Unione europea coinvolgerà necessariamente anche i rapporti tra i diversi livelli di governo. Al riguardo, osserva come la discussione relativa alla sopracitata riforma non abbia tenuto in debita considerazione i molteplici risvolti applicativi riconducibili ai contenuti del disegno di legge in esame, come evidenziato anche dall'Ufficio parlamentare di bilancio nel corso della sua audizione nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulle prospettive di riforma delle procedure di programmazione economica e finanziaria e di bilancio in relazione alla riforma della governance economica europea. Nel segnalare come, al riguardo, il Governo non abbia finora fornito risposte soddisfacenti, osserva come sussistano, a suo avviso, evidenti profili di contrasto tra il nuovo quadro normativo disegnato dalla riforma della governance economica dell'Unione europea e il provvedimento in esame.
  Sotto altro e diverso profilo, rileva, altresì, l'assenza di un adeguato coordinamento anche con la legge delega per la Pag. 81riforma fiscale, osservando come le dinamiche del gettito fiscale abbiano seguito percorsi particolarmente variegati a livello territoriale, specialmente nel corso degli ultimi anni. Sul punto, segnala, a titolo di esempio, la sensibile riduzione di gettito che si è registrata, con riferimento all'imposta regionale sulle attività produttive, nella sua regione di provenienza, il Piemonte, dove, anche in ragione delle strategie di natura fiscale attuate da alcune grandi imprese internazionali, al fine di traslare all'estero i propri profitti, si è riscontrata una drastica diminuzione del contributo garantito dalla suddetta imposta ai diversi fabbisogni di spesa e, in particolare, al finanziamento del Servizio sanitario nazionale. La realtà testé descritta risulta particolarmente problematica ove si consideri, in particolare, che il presupposto impositivo di tale tributo è rappresentato dall'esercizio abituale di una attività produttiva sul territorio. Chiede, pertanto, che siano chiariti i profili di coordinamento tra l'attuazione delle disposizioni della legge n. 111 del 2023 e il disegno di legge in discussione.
  Chiede, inoltre, che il Governo chiarisca quale sia la considerazione riservata al tema dell'incidenza dell'elusione e dell'evasione fiscale sulla finanza pubblica nell'ambito delle scelte di merito operate con il disegno di legge in esame.
  Ritiene, infine, di particolare importanza che il Governo chiarisca le modalità attraverso le quali intende conciliare il mutamento del sistema fiscale con il trasferimento, ad invarianza finanziaria, di nuove funzioni alle Regioni, anche in considerazione delle difficoltà finora riscontrate da tale livello di governo nella gestione dell'assetto delle competenze ad esse attualmente attribuite.

  Ubaldo PAGANO (PD-IDP) evidenzia, in via preliminare, l'opportunità di un confronto in questa sede sui diversi profili di natura finanziaria inerenti al presente provvedimento. Al riguardo, ricorda, in via preliminare, che il disegno di legge in esame individua tre tipologie di funzioni che possono essere trasferite alle Regioni: funzioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti equamente su tutto il territorio nazionale, per le quali il trasferimento delle funzioni richiede la preventiva definizione dei livelli essenziali delle prestazioni su tutto il territorio nazionale, ma non lo stanziamento di risorse aggiuntive di bilancio, in quanto il trasferimento è realizzabile nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente; funzioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti equamente su tutto il territorio nazionale, per le quali il trasferimento richiede non solo la preventiva definizione dei livelli essenziali delle prestazioni su tutto il territorio nazionale, ma anche lo stanziamento di risorse di bilancio aggiuntive, in quanto il trasferimento non è realizzabile nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente; funzioni relative a materie o ambiti di materie che non richiedono la preventiva definizione dei livelli essenziali delle prestazioni su tutto il territorio nazionale, per le quali il trasferimento può essere effettuato, secondo le modalità, le procedure e i tempi indicati nelle singole intese, nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente, dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.
  Al riguardo, fa presente come non sia possibile ricavare, dal testo del disegno di legge in esame, alcun elemento circa le modalità di definizione e di finanziamento dei suddetti livelli essenziali delle prestazioni. Anche alla luce di un contributo depositato dall'Ufficio parlamentare di bilancio nel corso dell'esame del provvedimento presso il Senato della Repubblica, prospetta pertanto tre modalità di finanziamento: mediante meccanismi di tipo perequativo, che implicano il contributo da parte delle Regioni che presentano maggiori disponibilità finanziarie; attraverso l'incremento della pressione fiscale; mediante la riduzione delle spese delle Amministrazioni centrali dello Stato. Sul punto, nel presupposto della difficoltà di addivenire ad una diminuzione delle esigenze di spesa delle Amministrazioni, considerando le tensioni che spingono invece a una crescita di tali esigenze, e ritenendo, comunque, che siano improbabili ipotesi di incremento della pressione fiscale, lamenta che la proposta Pag. 82del Governo non indichi alcuna prospettiva seria e realistica sul tema del reperimento delle risorse volte a finanziare lo svolgimento delle funzioni oggetto di trasferimento alle Regioni in attuazione del provvedimento in esame.
  Con riferimento all'attribuzione di funzioni relative a materie o ambiti di materie che non richiedono la preventiva definizione dei livelli essenziali delle prestazioni su tutto il territorio nazionale, che sarebbero immediatamente trasferibili, rileva che altre disposizioni di carattere generale previste dal provvedimento in esame impongono comunque una valutazione preliminare dell'impatto finanziario del trasferimento.
  Evidenzia al riguardo come, secondo quanto illustrato in un report del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri, rientrerebbero in questo ambito 186 funzioni, in relazione alle quali ritiene necessaria una preliminare valutazione circa gli impatti che discenderebbero sui saldi di finanza pubblica per effetto del loro trasferimento alle Regioni.
  Lamenta, altresì, il mancato coinvolgimento delle Camere e, segnatamente, della Commissione Bilancio nella verifica dei suddetti impatti economico-finanziari, dal momento che non è prevista la trasmissione alle Camere degli schemi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri che determinano le risorse da trasferire alle Regioni.
  Con riferimento alle modalità di finanziamento delle funzioni attribuite, ai sensi degli articoli 2 e 5, per cui è indicato, quale unica fonte, il conferimento delle compartecipazioni al gettito di uno o più tributi erariali maturati nel territorio regionale, rileva che né l'intesa, né la relativa legge di approvazione definiscono l'ammontare delle risorse da trasferire, limitandosi a definire i criteri per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative oggetto di trasferimento, la cui successiva concreta determinazione è effettuata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Nel ribadire che il suddetto decreto non è sottoposto a parere parlamentare, ritiene opportuno prevedere la sottoposizione degli schemi dei predetti decreti al parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, in modo da consentire alle Camere di verificare puntualmente, prima dell'emanazione degli stessi, da un lato, l'effettivo rispetto dei criteri per l'individuazione dei beni e delle risorse e, dall'altro, il permanere degli equilibri di bilancio.
  Sostiene, altresì, che sia necessario chiarire espressamente che non si possa procedere all'avvio del negoziato o alla sua conclusione, nelle materie di cui all'articolo 3, se non previa determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni e dei relativi costi e fabbisogni standard e, comunque, previa approvazione del provvedimento legislativo che stanzi le occorrenti risorse finanziarie, in caso di insufficienza di queste ultime.
  Andrebbe chiarita, inoltre, la portata applicativa della disciplina delle modalità di finanziamento delle funzioni trasferite, dal momento che il provvedimento in esame si limita a stabilire che l'intesa individua, quale fonte di finanziamento, la compartecipazione al gettito di uno o più tributi erariali maturati nel territorio regionale. Al riguardo, ricorda che il riferimento all'articolo 119, quarto comma, della Costituzione, contenuto nella medesima disposizione, appare vago, in particolare ove si consideri che la disposizione costituzionale richiamata fa altresì riferimento, quale forma di finanziamento delle funzioni attribuite agli enti territoriali, all'applicazione di tributi ed entrate propri, nonché al fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale.
  Relativamente all'articolo 3, che reca la delega al Governo per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, paventa una possibile sovrapposizione della normativa che si intende introdurre con il provvedimento in esame con quanto già oggetto della disciplina prevista al riguardo dalla legge n. 197 del 2022. Con riferimento a tale ultima disciplina, sottolinea la mancanza di un coinvolgimento delle CamerePag. 83 nella procedura di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni tramite decreto del Presidente del Consiglio dei ministri nelle more dell'esercizio della delega, che invece era prevista nel testo originario del provvedimento in esame. A suo avviso, dovrebbe invece essere previsto che, prima dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 795 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2023, i relativi schemi di decreto siano trasmessi per il parere alle Commissioni parlamentari competenti anche per i profili finanziari. In ogni caso, ritiene che la coesistenza di due distinte procedure di determinazione appaia meritevoli di approfondimento, anche dal punto di vista interpretativo. Sottolinea, al riguardo, che nell'ipotesi in cui le risorse disponibili a legislazione vigente non fossero sufficienti all'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni, le Camere, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, secondo periodo, sarebbero chiamate ad approntare, prima dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, con apposito provvedimento legislativo, le risorse necessarie, senza tuttavia aver esaminato e valutato preventivamente i contenuti dei suddetti decreti. Inoltre, nel caso in cui i decreti legislativi attuativi della delega non risultassero meramente recettizi dei livelli essenziali delle prestazioni nel frattempo individuati con la procedura prevista dalla legge di bilancio per il 2023 e questi ultimi avessero consentito la conclusione di intese, si potrebbe determinare una problematica sovrapposizione tra le due procedure, non essendo in tal caso chiaro quale dovrebbe essere la normativa di riferimento.
  Rileva altresì che, nonostante l'articolo 4, comma 1, secondo periodo, preveda la possibilità che dalla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni derivino nuovi o maggiori oneri, la delega che conduce alla loro definizione non richiama espressamente l'applicazione dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, che prevede per l'appunto che, qualora dall'esercizio della delega derivino nuovi o maggiori oneri, i relativi decreti legislativi possano essere emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie
  Inoltre, relativamente alle disposizioni dell'articolo 8 in materia di monitoraggio delle intese, ritiene opportuno chiarire se con la nozione di «oneri finanziari» prevista al comma 1 si intenda fare riferimento alla spesa effettivamente sostenuta per l'esercizio delle funzioni trasferite e se con la nozione di «fabbisogni di spesa», di cui al successivo comma 2, si intenda invece fare riferimento ai fabbisogni standard e ai relativi costi.
  Con riferimento alle clausole di neutralità finanziaria di cui all'articolo 9 rileva l'incongruenza che emerge dal testo laddove, da un lato, le suddette clausole si limitano a ribadire che le intese debbano essere concluse con le risorse disponibili a legislazione vigente mentre l'articolo 4, comma 1, secondo periodo, con riferimento al trasferimento delle funzioni concernenti materie o ambiti di materie riferibili ai livelli essenziali delle prestazioni, prevede che, qualora dalla determinazione degli stessi derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, si potrà procedere al trasferimento delle funzioni solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi di stanziamento delle risorse finanziarie.
  Per quanto attiene all'articolo 10, recante misure perequative e di promozione dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale, rileva che la natura programmatica delle disposizioni non consente di quantificare le risorse da destinare alle suddette misure che, peraltro, dovrebbero costituire l'oggetto di un'azione parallela rispetto a quanto previsto dall'articolo 116, terzo comma, della Costituzione in materia di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia.
  Richiede infine che siano forniti dal Governo opportuni chiarimenti in ordine alle disposizioni transitorie di cui all'articolo 11, precisando in particolare se l'eventuale propedeuticità della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni e del relativo finanziamento si riferisca, in caso Pag. 84di negoziazioni già avviate, alla sola conclusione delle intese. Con riferimento a queste ultime, inoltre, ritiene opportuno che il Governo riferisca se siano già state compiute valutazioni in merito all'impatto economico-finanziario che ne deriverebbe in termini tanto di eventuale minor gettito, quanto di minor capacità per le amministrazioni centrali di svolgere le funzioni ad esse attribuite con riferimento alle Regioni che non hanno richiesto la stipula di intese ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.

  Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) evidenzia che le questioni da porre, in ordine al disegno di legge in esame, sono numerose, dal momento che lo stesso coinvolge la finanza pubblica nella sua interezza. Sottolinea, pertanto, la necessità di sciogliere diverse incongruenze emergenti dal testo del provvedimento, rispetto alle quali ritiene che il confronto odierno possa costituire un'occasione utile anche in vista della predisposizione, da parte della relatrice, della propria proposta di parere.
  Manifestando la sua intenzione di aggiungere alcuni rilievi più puntuali rispetto alle osservazioni già formulate dal collega Pagano, precisa che intende soffermarsi principalmente su due obiettivi: il coordinamento della finanza pubblica, da un lato, e l'equità territoriale, con particolare riferimento alla riallocazione delle risorse tra le Regioni, dall'altro.
  Evidenzia, in particolare, la necessità di valutare i predetti obiettivi con riferimento sia alle materie, suscettibili di attribuzione alle Regioni a statuto ordinario, per le quali il disegno di legge in esame non prevede la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, sia con riferimento a quelle per le quali siffatta determinazione è prevista.
  Con riferimento alle materie o ambiti di materie per i quali il provvedimento in esame non contempla la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, richiama l'attenzione, in particolare sulle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, chiedendo al Governo con quali modalità si intenda garantire il conseguimento dei due obiettivi sopraindicati, in sede di trasferimento delle funzioni relative alle predette materie o ambiti di materie, a fronte di procedure, tempi e criteri diversi per ogni Regione, indicati all'interno delle singole intese.
  Sempre con riferimento alle materie o ambiti di materie per i quali non è prevista la determinazione dei LEP, richiama l'attenzione sull'articolo 8 del provvedimento, al fine di chiedere al Governo con quale modalità verrà effettuato il monitoraggio volto a verificare la congruità tra gli oneri finanziari derivanti dall'esercizio delle funzioni attribuite a ciascuna Regione interessata e le esigenze delle singole Regioni, e quali siano le implicazioni discendenti da tale monitoraggio sulle aliquote di compartecipazione dei tributi. Osserva, infatti, che il comma 2 dell'articolo 8 sembra riferirsi esclusivamente alle funzioni relative a livelli essenziali delle prestazioni, in quanto il criterio del fabbisogno di spesa può essere definito solo con riferimento a quelle funzioni.
  Sempre in relazione a tale profilo, chiede al Governo, con riferimento alle materie o agli ambiti di materie rispetto ai quali il disegno di legge in esame prevede la determinazione di livelli essenziali delle prestazioni come sia possibile salvaguardare al contempo il coordinamento della finanza pubblica con lo stanziamento di risorse destinate alle Regioni che non stipulano le intese di cui all'articolo 2. Rileva, al riguardo, un problema di tenuta complessiva del sistema che, a suo avviso, appare di difficile soluzione, soprattutto se il monitoraggio della spesa e la eventuale rideterminazione delle aliquote di compartecipazione sono rimessi alle decisioni di distinte Commissioni paritetiche tra il Governo e le singole Regioni che hanno stipulato le intese.
  Formula, inoltre, un'ulteriore osservazione con riferimento alle funzioni che non coinvolgono diritti sociali e civili incluse ma rientrano nell'ambito delle materie o ambiti di materie in cui vanno determinati livelli essenziali delle prestazioni. Con riferimento a tali funzioni, richiama l'attenzione sulla difficoltà di procedere, sulla base del vigente sistema di contabilità pubblica,Pag. 85 alla determinazione puntuale delle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie allo svolgimento di ogni singola funzione riferita alle suddette materie. Evidenzia, peraltro, che la scomposizione delle risorse riferibili alle diverse funzioni potrebbe comportare la rinuncia ad economie di scala, determinando un conseguente incremento dei costi complessivi per la collettività. Chiede, pertanto, al Governo di chiarire se tali funzioni saranno specificatamente indicate nei decreti legislativi previsti dall'articolo 3, comma 1, del provvedimento in esame.
  Evidenzia, infine, un'ultima problematica relativa al coordinamento tra il finanziamento delle materie e delle relative funzioni trasferite alle Regioni, in attuazione del disegno di legge in esame, e la recente riforma della governance economica europea, che prevede una programmazione pluriennale basata sul controllo del nuovo indicatore della spesa primaria netta. In ordine a tale aspetto, evidenzia come il nuovo quadro normativo europeo introduca una rigidità notevole nella formazione e gestione dei bilanci pubblici.
  Alla luce di ciò, chiede, pertanto, al Governo se e in che modo le Regioni saranno chiamate a concorrere, secondo criteri equi, agli obiettivi di finanza pubblica fissati in conformità alla nuova governance economica europea. In proposito, rappresenta alla relatrice la necessità di tener conto, nella formulazione della propria proposta di parere, dell'esigenza di rafforzare, con riferimento alla disposizione di cui all'articolo 9, comma 4, il riferimento all'esigenza di assicurare il coordinamento della finanza pubblica anche nei confronti delle Regioni che hanno sottoscritto le intese ai sensi dell'articolo 2, considerando che il testo della disposizione fa riferimento a una semplice possibilità di prevedere anche per tali Regioni il concorso agli obiettivi di finanza pubblica.
  Nel fare presente che, per agevolare la risposta del Governo, i quesiti posti saranno trasmessi anche in forma scritta, auspica che i chiarimenti elaborati dall'Esecutivo possano essere resi disponibili ai componenti della Commissione in tempo utile a consentire una loro adeguata valutazione prima che si proceda all'esame della proposta di parere della relatrice.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 15 maggio 2024.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.45 alle 15.50.