CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 14 maggio 2024
307.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 28

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 14 maggio 2024. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

  La seduta comincia alle 13.45.

Delega al Governo per la riforma della disciplina in materia di conflitto di interessi per i titolari di cariche di governo statali, regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano e per i presidenti e i componenti delle autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione.
C. 304-A.
(Parere all'Assemblea).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 7 maggio 2024 e delle proposte emendative ad esso riferite.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, rappresenta la necessità di una breve sospensione dei lavori della Commissione, in quanto la rappresentante del Governo ha comunicato per le vie brevi l'esigenza di completare l'istruttoria sui profili finanziari dei provvedimenti all'ordine del giorno.
  Non essendovi obiezioni, sospende quindi la seduta.

  La seduta, sospesa alle 13.50, è ripresa alle 14.05.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO ricorda che la Commissione è chiamata a esaminare il testo della proposta di legge in materia di conflitto di interessi come risultante dalle modifiche apportate, nel corso dell'esame in sede referente, dalla I Commissione.
  Al riguardo, rappresenta che, in relazione all'articolo 1, comma 3, lettera l), che prevede, tra i principi e criteri direttivi, l'attribuzione di poteri di vigilanza e di eventuale sanzione delle violazioni all'Autorità garante della concorrenza e del mercatoPag. 29 e, con riferimento alle violazioni imputabili al presidente e ai componenti della medesima Autorità, all'Autorità nazionale anticorruzione, dal Ministero delle imprese e del made in Italy è pervenuta la richiesta di prevedere un incremento della pianta organica dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato con oneri a carico del contributo richiesto alle imprese ai sensi dell'articolo 10, comma 7-ter e 7-quater, della legge n. 287 del 1990.
  Al riguardo, ritiene che debba essere rimessa alle amministrazioni competenti in sede primaria la valutazione in ordine alla idoneità di tale copertura, che, ad avviso del Ministero dell'economia e delle finanze, determinerebbe un aggravio del contributo richiesto ai suddetti soggetti, salva la possibilità di verificare, attraverso la predisposizione di una idonea relazione tecnica, se l'amministrazione interessata possa procedere all'adempimento dei relativi nuovi compiti con le risorse umane strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente o con altre modalità che il Ministero competente ritenga di poter individuare. Alla luce delle suesposte considerazioni, chiede pertanto di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, invita la rappresentante del Governo a indicare il tempo necessario a completare l'istruttoria sui profili finanziari del provvedimento.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO assicura che i necessari elementi potranno essere resi disponibili nella giornata di martedì 21 maggio.

  Marco GRIMALDI (AVS) sottolinea che quanto riportato dal Governo non rappresenta un parere, costituendo piuttosto la giustificazione sottesa alla impossibilità di fornire in questa sede un riscontro rispetto alle richieste di chiarimento formulate dalla Commissione. Osserva, peraltro, come la risposta fornita dalla sottosegretaria si limiti in sostanza a ripetere le richieste di chiarimento avanzate, senza che l'unico vero quesito di carattere finanziario posto dalla Commissione abbia potuto trovare riscontro.
  Al riguardo, nel segnalare che l'adozione di una organica disciplina normativa del tema del conflitto di interessi rappresenta una esigenza risalente almeno al 1957, critica l'atteggiamento tenuto dall'Esecutivo, evidenziando come il rinvio appena richiesto, in prossimità dell'avvio della seduta dell'Assemblea, nonostante il significativo lasso di tempo di cui ha potuto godere per le opportune verifiche tecniche, denoti un comportamento elusivo rispetto alle richieste avanzate dalla Commissione.
  Ricorda, infine, come la formulazione attuale del provvedimento in esame sia il frutto di una complessiva riscrittura, operata con l'assenso del Governo nel corso dell'esame in sede referente, di una proposta di legge di iniziativa iscritta nel calendario dei lavori nella quota riservata all'opposizione, sottolineando pertanto come, in ragione della predetta circostanza, appaia ancor più insostenibile la richiesta di rinvio avanzata dalla sottosegretaria.

  Ubaldo PAGANO (PD-IDP) si associa alla richiesta, rivolta al Governo dal collega Grimaldi, di assicurare maggiore attenzione ai temi posti dal Parlamento e, in particolare, dall'opposizione, assicurando un confronto leale. Ribadisce che il provvedimento in discussione rientra tra gli atti calendarizzati nell'ambito della quota riservata ai gruppi di opposizione e, al riguardo, fa presente che la ristrettezza degli spazi di intervento riservati ai provvedimenti delle opposizioni imporrebbe che gli stessi non siano ulteriormente compressi attraverso stratagemmi procedurali. Evidenzia come il tentativo di rinvio del seguito dell'esame del provvedimento, portato avanti dal Governo e dalla maggioranza, sia sintomatico dell'esistenza di problematiche di natura politica, anche in considerazione del fatto che si tratterebbe del secondo rinvio dell'esame da parte dell'Assemblea. Ricorda, infine, che in passato il Governo si è confrontato con problematiche di natura ben più complessa rispetto ai rilievi che afferiscono alla proposta di legge attualmente in discussione, ritenendo pertanto del tutto ingiustificata la richiesta Pag. 30di rinvio testé formulata dalla rappresentante del Governo.

  Daniela TORTO (M5S) si associa all'invito, emerso negli interventi dei colleghi già intervenuti, a un atteggiamento di maggiore correttezza da parte del Governo nei rapporti con la Commissione e con l'opposizione. Ricorda come già in occasione dell'esame della proposta di legge C. 1275, volta all'introduzione del salario minimo legale, si sia proceduto alla trasformazione di una proposta di legge di iniziativa dei gruppi di opposizione in una proposta contenente il conferimento di una delega al Governo nella medesima materia, che ha del tutto snaturato i contenuti del provvedimento originario. Stigmatizza la condotta tenuta al riguardo dal Governo, pur a fronte di proposte di legge che denotano un atteggiamento costruttivo da parte delle opposizioni. Esprime, pertanto, disappunto per la posizione da ultimo espressa dalla sottosegretaria Albano, atteso che, in base a quanto convenuto, l'avvio dell'esame in Assemblea del presente provvedimento, dopo il rinvio disposto la scorsa settimana, è previsto per la giornata odierna. Ritiene necessaria, pertanto, una risposta chiarificatrice da parte del Governo. In mancanza di questa, si dovrà prendere atto del comportamento dell'Esecutivo, che non potrà che ripercuotersi negativamente sull'atteggiamento di grande responsabilità dimostrato finora dai gruppi di opposizione.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO chiarisce che da parte del Governo vi è la necessità di disporre dei tempi necessari a fornire un adeguato riscontro di natura tecnica, anche in conseguenza della richiesta di incremento della pianta organica dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.
  Conferma, pertanto, la necessità di una ulteriore settimana di tempo per poter fornire una risposta al riguardo.

  Ylenja LUCASELLI (FDI) sollecita il Governo a verificare se sussista la possibilità di fornire un riscontro entro la giornata di domani, al fine di conseguire la prosecuzione dell'esame del provvedimento già nel corso della presente settimana.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, osserva che il provvedimento potrà essere nuovamente iscritto nel calendario dei lavori della Commissione solo laddove vi sia la certezza che il Governo sia nelle condizioni di esprimere il parere di competenza.
  Dopo aver segnalato che provvederà a informare l'Assemblea dello stato dei lavori della Commissione, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici.
C. 1717-A Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento e delle proposte emendative ad esso riferite.

  Andrea TREMAGLIA (FDI), relatore, ricorda che il disegno di legge ha ad oggetto disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici e che il testo all'esame della Commissione, composto di 23 articoli, è quello risultante dalle modifiche introdotte nel corso dell'esame, in sede referente, dalle Commissione riunite Affari costituzionali e Giustizia.
  Segnalato che il testo originario del provvedimento è corredato di relazione tecnica che risulta ancora utilizzabile, con riferimento agli articoli da 1 a 14, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame sono volte a potenziare la sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici. Fa presente che, a tal fine, è disposto che una pluralità di soggetti, in gran parte amministrazioni pubbliche, sia tenuto a segnalare e notificare all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale gli incidenti che concernono le citate reti e sistemi Pag. 31informativi e sono disciplinati ulteriori poteri di ammonimento, impulso, ispettivi e sanzionatori attribuiti all'Agenzia. Segnala che le norme prevedono, altresì, che determinate amministrazioni pubbliche individuino, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e ove non sia già presente, una struttura, anche tra quelle esistenti, preposta alle attività di cybersicurezza presso cui opera il referente per la cybersicurezza. Osserva che il testo originario del provvedimento stabiliva che il citato referente dovesse essere individuato «in ragione delle qualità professionali possedute» e la relazione tecnica precisava che ad esso non competono compensi aggiuntivi, mentre il testo risultante dalle modifiche introdotte dalle Commissioni di merito prevede il possesso di «specifiche e comprovate professionalità e competenze in materia di cybersicurezza» e, ove non si disponga di tale personale, si prevede la possibilità di utilizzare un dipendente di altra amministrazione nell'ambito delle risorse disponibili oppure di associarsi ad altre amministrazioni per l'impiego della medesima unità di personale.
  Rileva, inoltre, che ulteriori disposizioni introdotte dalle Commissioni di merito prevedono il rafforzamento da parte delle pubbliche amministrazioni, mediante specifici sistemi di autenticazione informatica, della tutela e della protezione dei propri sistemi informativi e delle proprie banche dati dai rischi di accesso abusivo; il potenziamento delle funzioni dell'Agenzia in materia di crittografia con l'istituzione, presso la stessa, del Centro nazionale di crittografia, disciplinato con provvedimento del suo direttore generale; la possibilità per il personale dell'Agenzia proveniente dalle Forze armate o dalle Forze di polizia di rientrare nel ruolo dell'amministrazione di originaria provenienza, su richiesta della stessa, con l'assenso dell'interessato e del direttore generale dell'Agenzia; in caso di rientro gli effetti relativi alla progressione di carriera, all'avanzamento e allo stato giuridico del personale proveniente dalle citate amministrazioni, si provvede con regolamento da adottare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere, fra l'altro, delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari; tali disposizioni si applicano, secondo quanto specificato dalle stesse, nei limiti delle facoltà assunzionali delle amministrazioni interessate, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato e senza determinare posizioni sovrannumerarie e riconoscimento di differenziali economici; l'integrazione del testo dell'articolo 16 della legge di delegazione europea 2022-2023, di cui alla legge n. 15 del 2024, che reca la delega al Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) n. 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, nonché per il recepimento della direttiva (UE) n. 2022/2556 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativi alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario.
  Tanto premesso, prende atto che la relazione tecnica con riferimento alle norme originarie del provvedimento afferma che le stesse non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni pubbliche interessate provvedono alla loro attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e che dunque anche il potenziamento dei compiti assegnati all'Agenzia e l'eventuale istituzione di una struttura preposta alle attività di cybersicurezza in determinate pubbliche amministrazioni possano realizzarsi mediante l'impiego delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Appare, tuttavia, necessario, a suo avviso, che il Governo confermi che possano essere svolti, a valere sulle risorse disponibili, anche gli ulteriori adempimenti amministrativi derivanti dalle seguenti disposizioni introdotte durante l'esame in sede referente. Fa riferimento all'articolo 4 che prevede che l'Agenzia debba provvedere all'elaborazione e alla classificazione dei dati relativi alle notifiche di incidenti ricevute; all'articolo 8, commi da 7 a 11, che prevedono che le pubbliche amministrazioni debbano rafforzare, mediante specificiPag. 32 sistemi di autenticazione informatica, la tutela e la protezione dei propri sistemi informativi e delle proprie banche dati dai rischi di accesso abusivo utilizzando le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e all'articolo 10, come modificato dalle Commissioni di merito, che prevede il potenziamento delle funzioni dell'Agenzia in materia di crittografia e l'istituzione, presso l'Agenzia, del Centro nazionale di crittografia.
  Inoltre, per quanto concerne la figura del referente per la cybersicurezza, segnala che dovrebbe essere valutata la necessità di precisare nel testo del provvedimento quanto affermato dalla relazione tecnica con riferimento alla norma contenuta nel testo originario – ossia che al referente non spettano compensi aggiuntivi – mediante l'inserimento della consueta clausola di invarianza finanziaria relativa all'esclusione degli emolumenti. Su tale aspetto, ritiene comunque necessario acquisire l'avviso del Governo.
  Non ha invece osservazioni da formulare per quanto concerne la possibilità per il personale dell'Agenzia proveniente dalle Forze armate o dalle Forze di polizia di rientrare nel ruolo dell'amministrazione di originaria provenienza, considerato che il rientro può essere disposto nei limiti delle facoltà assunzionali delle amministrazioni interessate, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato e senza determinare posizioni sovrannumerarie e riconoscimento di differenziali economici. Analogamente, non ha osservazioni da formulare con riguardo alle norme che integrano il testo dell'articolo 16 della citata legge n. 15 del 2024, in materia di resilienza operativa digitale per il settore finanziario, tenuto conto della natura prevalentemente ordinamentale delle disposizioni, per altro assistite da una specifica clausola di invarianza finanziaria.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che il comma 11 dell'articolo 8 prevede una clausola di invarianza finanziaria in base alla quale all'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. In proposito, nel rilevare che la predetta clausola appare formulata correttamente, si segnala che il provvedimento è corredato, all'articolo 23, comma 1, di una clausola di invarianza finanziaria riferita all'intero disegno di legge. Osserva che si potrebbe, quindi, valutare l'opportunità di coordinare le due disposizioni. Sul punto appare comunque opportuno, a suo avviso, acquisire l'avviso del Governo.
  Con riferimento agli articoli da 15 a 17, in merito ai profili di quantificazione, rileva preliminarmente che le norme in esame sono finalizzate al potenziamento del contrasto dei reati informatici. Segnala che, a tal fine, si amplia l'ambito di applicazione di alcune fattispecie disciplinate dal codice penale e si inasprisce il trattamento sanzionatorio previsto per queste ultime con riferimento ai reati informatici o perpetrati con mezzi informatici. Rileva come siano inoltre apportate modifiche al codice di procedura penale per rendere più efficace la repressione di detti reati e si stabilisca, attraverso modifiche al decreto-legge n. 8 del 1991, l'estensione del campo di applicazione delle disposizioni di protezione dei soggetti che collaborano con la giustizia anche agli autori dei reati informatici più gravi. Ciò posto, ritiene necessario che il Governo fornisca elementi di valutazione di carattere amministrativo-contabile, volti ad assicurare la capienza delle risorse iscritte in bilancio a legislazione vigente a fronte delle esigenze finanziarie derivanti dall'estensione del campo di applicazione delle disposizioni di protezione dei soggetti che collaborano con la giustizia anche agli autori dei reati informatici più gravi.
  Per quanto concerne l'articolo 18, in merito ai profili di quantificazione, rileva preliminarmente che le norme in esame estendono la disciplina delle intercettazioni prevista per i fatti di criminalità organizzata ai reati informatici rimessi al coordinamento del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo. A questo riguardo, fa presente che la relazione tecnica afferma che la norma non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dal momento che gli adempimenti collegati alle attività istituzionali Pag. 33potranno essere fronteggiati con le ordinarie risorse iscritte sul programma di spesa 1.4 – CDR «Dipartimento degli Affari di giustizia “Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria” – Azione “Supporto allo svolgimento dei procedimenti giudiziari attraverso le intercettazioni”» (capitolo 1363), per un ammontare pari a 212.143.598 euro per ciascuno degli anni del triennio 2024-2026, anche perché recenti interventi normativi, volti alla razionalizzazione e al contenimento delle tariffe sia delle prestazioni obbligatorie che di quelle funzionali alle operazioni di intercettazione, determineranno risparmi di spesa.
  A questo riguardo, evidenzia tuttavia che, come risulta dal rendiconto per l'anno 2022, ossia dall'ultimo rendiconto al momento disponibile, lo stanziamento iniziale in termini di competenza del citato capitolo era pari a 213.718.734 euro e che esso, per effetto di un incremento disposto nel corso dell'esercizio con provvedimento amministrativo, per un ammontare pari a 6.300.000 euro, era stato elevato a 220.018.734 euro, impegnati pressoché integralmente al termine dell'esercizio stesso. Segnala che la predetta ricostruzione, basata sul rendiconto dell'ultimo esercizio disponibile, sembrerebbe quindi evidenziare l'insufficienza dello stanziamento iniziale riferito all'anno 2022 per far fonte agli impegni derivanti dalla legislazione allora vigente, tanto che se ne era dovuto integrare l'ammontare nel corso dell'esercizio e che l'importo così integrato – per altro superiore allo stanziamento riferito all'anno 2024 – era stato comunque quasi completamente impegnato.
  Tutto ciò considerato, pur prendendosi atto delle misure di razionalizzazione della spesa indicate dalla relazione tecnica, comunque già da tempo vigenti, osserva come dovrebbero essere forniti dal Governo ulteriori elementi di carattere amministrativo-contabile volti a garantire che, nel corso del presente esercizio e possibilmente a regime, vi siano margini di risorse inutilizzate che risultino quantitativamente idonee, da un lato, ad escludere il ricorso durante l'esercizio a prelievi dal fondo di riserva per spese obbligatorie e, dall'altro, a far fronte anche alle nuove esigenze finanziarie derivanti dal maggior numero di intercettazioni.
  Con riferimento all'articolo 19, in merito ai profili di quantificazione, rileva preliminarmente che le norme in esame inaspriscono le sanzioni a cui sono assoggettati gli enti qualora reputati amministrativamente responsabili di delitti informatici o del trattamento illecito di dati. Ciò posto, considerato il carattere ordinamentale delle disposizioni e il fatto che non vengono scontati effetti finanziari positivi derivanti dall'incremento delle sanzioni, non ha osservazioni da formulare.
  In merito ai profili di quantificazione recati dall'articolo 20, rileva preliminarmente che le norme in esame prevedono che la Commissione centrale per la definizione e applicazione delle speciali misure di protezione debba richiedere il parere al Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo sulla proposta di ammissione alle speciali misure di protezione dei testimoni, anche nel caso dei gravi delitti informatici. Ciò posto, considerato il carattere ordinamentale delle disposizioni, non ha pertanto osservazioni da formulare.
  Non ha altresì osservazioni da formulare in merito ai profili di quantificazione dell'articolo 21, che disciplina i rapporti tra l'Agenzia, il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo ed il pubblico ministero, considerato il carattere ordinamentale delle disposizioni.
  Con riferimento all'articolo 22, in merito ai profili di quantificazione, rileva preliminarmente che le norme in esame stabiliscono che le verifiche ispettive svolte presso gli uffici giudiziari riguardano anche il rispetto delle prescrizioni di sicurezza negli accessi alle banche di dati in uso presso gli uffici stessi. Al riguardo, ritiene necessario che il Governo assicuri che le più ampie attività ispettive prescritte dalle disposizioni di cui trattasi possano essere svolte nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.
  Con riferimento, infine, all'articolo 23, in merito ai profili di quantificazione, rileva preliminarmente che le norme in esame recano la clausola di invarianza finanziaria Pag. 34riferita all'intero provvedimento e prevedono che i proventi delle sanzioni di cui all'articolo 1, comma 5, confluiscono nelle entrate dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. Ciò stante, non ha osservazioni da formulare.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che il comma 1 prevede una clausola di invarianza finanziaria riferita all'intero disegno di legge, in base alla quale dall'attuazione del provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In proposito, non ha osservazioni sulla formulazione della disposizione.
  Fa presente, infine, che il comma 2 prevede che i proventi delle sanzioni di cui all'articolo 1, comma 5, confluiscono nelle entrate dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale di cui all'articolo 11, comma 2, lettera f), del decreto-legge n. 82 del 2021. In proposito, ricorda che, sotto il profilo contabile, i proventi di cui all'articolo 11, comma 2, del citato decreto-legge n. 82 del 2021, sono versati, ai sensi dell'articolo 18, comma 4, del medesimo decreto, all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati al capitolo di bilancio relativo al finanziamento dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, di cui al comma 1 del medesimo articolo 18. Al riguardo, non ha pertanto osservazioni in ordine alla formulazione della disposizione.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO chiede, al riguardo, una breve sospensione dei lavori, al fine di poter fornire alla Commissione il quadro completo delle risposte alle richieste di chiarimento formulate dal relatore sul provvedimento.

  Luigi MARATTIN (IV-C-RE), intervenendo in merito all'andamento dei lavori della Commissione, stigmatizza l'approccio tenuto da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, che sta trascurando colpevolmente l'esigenza di garantire la tempestiva predisposizione dei pareri e delle risposte alle richieste formulate dalla Commissione, evidenziando che, qualora il medesimo Dicastero ritenesse necessario disporre di tempi più ampi per la propria istruttoria, dovrebbe farsi carico di richiedere un congruo rinvio dell'esame dei provvedimenti, al fine di consentire alla Commissione un ordinato svolgimento dei lavori.
  Sul punto, chiede quindi al Presidente di assumere ogni opportuna iniziativa per garantire il rispetto del ruolo e delle prerogative della Commissione.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, concorda sull'esigenza di assicurare che i lavori della Commissione si svolgano in modo ordinato, garantendo un adeguato approfondimento dei profili finanziari dei provvedimenti.

  Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) ritiene che il problema che la Commissione si trova ad affrontare abbia natura strutturale e chiami in causa anche il ruolo delle diverse forze politiche nella programmazione dei lavori parlamentari. Ricorda, al riguardo, che entrambi i provvedimenti in discussione nella seduta odierna sono iscritti nel calendario dell'Assemblea per questa settimana. Pertanto, un eventuale ritardo nella predisposizione dei pareri di competenza del Governo e la conseguente necessità di riorganizzare i lavori avrebbe reso necessaria una opportuna segnalazione agli organi parlamentari coinvolti in tempi congrui.
  Le modalità di organizzazione dei lavori della Commissione determinano, invece, una notevole compressione dei tempi di discussione, ove si consideri che accade di frequente che la discussione dei pareri sui provvedimenti all'esame della Commissione si svolga in prossimità della scadenza dei termini per l'espressione degli stessi, con la conseguente impossibilità di poter svolgere un confronto adeguato, qualora emergano criticità anche in relazione alle risposte fornite dal Governo.
  Richiama, quindi, la necessità di una diversa impostazione dei rapporti della Commissione con il Governo e con l'Assemblea, evidenziando l'esigenza di garantire che la Pag. 35Commissione possa esercitare in modo appropriato le proprie funzioni.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, accedendo alla richiesta in precedenza formulata dalla sottosegretaria Albano, dispone una breve sospensione della seduta.

  La seduta, sospesa alle 14.25, è ripresa alle 14.40.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO deposita agli atti della Commissione una nota predisposta dagli uffici del Ministero dell'economia e delle finanze (vedi allegato), che contiene alcuni chiarimenti rispetto ai quesiti posti dal relatore.

  Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) evidenzia, in ordine ai chiarimenti forniti dal Governo sull'articolo 18, come la risposta fornita risulti insoddisfacente rispetto ai rilevi sollevati dal relatore. Sottolinea, infatti, come le risorse stanziate nello stato di previsione del Ministero della giustizia per il supporto allo svolgimento dei procedimenti giudiziari attraverso le intercettazioni siano sempre state utilizzate integralmente e che l'incapienza del relativo capitolo comporterebbe, quale conseguenza, il ricorso al fondo di riserva per spese obbligatorie. In ordine a quanto affermato dal Governo relativamente ai risparmi di spesa ipotizzati per effetto dell'attuazione del decreto ministeriale del 2022, che non ha potuto ancora dispiegare integralmente i suoi effetti, lamenta la mancanza di informazioni puntuali in merito alla consistenza effettiva dei risparmi che potrebbero essere conseguiti. In mancanza di tali informazioni puntuali, ritiene quindi che, per garantire la copertura della disposizione in esame, si dovrebbe prevedere un incremento di risorse sul predetto capitolo. A tale riguardo, osserva come l'eventuale riduzione del fondo di riserva per le spese obbligatorie, che conseguirebbe all'incapienza del predetto capitolo, dovrebbe costituire tema particolarmente rilevante per la Commissione Bilancio. Su quanto evidenziato chiede quindi ulteriori chiarimenti al Governo.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO, nel confermare quanto affermato nella Nota predisposta dal Ministero economia e delle finanze, sottolinea che le esigenze finanziarie derivanti dall'eventuale maggior numero di intercettazioni potranno essere sostenute attraverso una riprogrammazione delle risorse che verranno rese disponibili dai citati risparmi di spesa.

  Luigi MARATTIN (IV-C-RE) ritiene del tutto insoddisfacente la risposta fornita dalla sottosegretaria Albano, in quanto meramente riproduttiva di quanto contestato dall'onorevole Guerra. A tale riguardo, chiede come sia possibile che i risparmi relativi all'attuazione di decreti ministeriali del 2022 non siano ancora inclusi nei tendenziali di finanza pubblica. Evidenzia, inoltre, come i predetti risparmi non siano in alcun modo certi, dal momento che il numero di intercettazioni che dovranno essere effettuate non è deciso dal Ministero della giustizia, ma dall'autorità giudiziaria. In tal senso, ritiene che la disposizione di cui all'articolo 18 debba considerarsi priva di adeguata copertura finanziaria. Si chiede, quindi, come il provvedimento in esame, che prevede anche l'istituzione di nuovi organismi senza prevedere lo stanziamento di adeguate risorse finanziarie, possa avere un parere favorevole della Commissione Bilancio.

  Silvana Andreina COMAROLI (LEGA) evidenzia che, come affermato dal Governo, è stato predisposto il nuovo tariffario, che tuttavia non ha dispiegato pienamente i suoi effetti nel corso dell'esercizio appena concluso, dal momento che il nuovo listino si è applicato alle sole attività avviate successivamente al 15 dicembre 2022, ma che l'adozione delle nuove tariffe a regime produrrà consistenti risparmi di spesa.

  Luigi MARATTIN (IV-C-RE) ribadisce che gli eventuali risparmi di spesa derivanti dall'applicazione delle suddette nuove tariffePag. 36 non possono non essere stati inclusi nei tendenziali di finanza pubblica, dal momento che il nuovo listino si è applicato alle attività avviate successivamente al 15 dicembre 2022.

  Silvana Andreina COMAROLI (LEGA) rileva che le nuove tariffe si applicheranno ai nuovi contratti e non ai contratti in essere, ritenendo quindi verosimile che, come affermato dal Governo, non si siano ancora prodotti integralmente gli effetti prodotti dall'applicazione del nuovo listino in termini di risparmi di spesa.

  Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) rileva la necessità che il Governo fornisca un'indicazione dell'entità dei risparmi stimati sui costi delle intercettazioni, al fine di verificare se tale entità sia tale da poter assorbire anche gli oneri derivanti dall'effettuazione delle intercettazioni sui reati informatici. Osserva, peraltro che il Governo non ha fornito alcuna indicazione circa il numero delle nuove intercettazioni previste e i loro prevedibili costi. Ritiene che, in assenza di tali indicazioni quantitative, la norma in questione debba ritenersi priva di copertura finanziaria.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, preso atto dell'imminente avvio dei lavori dell'Assemblea, fa presente che provvederà a segnalare l'esigenza di una sospensione della seduta dell'Assemblea medesima al fine di consentire alla Commissione di completare in tempi congrui l'esame del provvedimento e delle relative proposte emendative.
  Concorde la Commissione, sospende quindi la seduta.

  La seduta, sospesa alle 14.55, è ripresa alle 15.40.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO per quanto riguarda i chiarimenti richiesti in merito ai profili di carattere finanziario inerenti al provvedimento in esame, ad integrazione della nota già depositata agli atti della Commissione, precisa, anzitutto, che le funzioni attribuite dalla novella di cui all'articolo 4 all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale in materia di raccolta, elaborazione e classificazione dei dati relativi alle notifiche di incidenti ricevute dai soggetti interessati potranno essere svolte nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, in linea con la clausola di neutralità finanziaria contenuta nella medesima novella, tenuto conto che si tratta di attività sostanzialmente riconducibili alle funzioni istituzionali della predetta Agenzia.
  Rileva, inoltre, che ai soggetti individuati come referenti per la cybersicurezza non spetteranno compensi aggiuntivi, non ritenendosi necessario specificare tale esclusione all'interno dell'articolo 8, comma 2, anche considerando che il provvedimento è già corredato da una clausola di invarianza finanziaria generale.
  Sottolinea, altresì, che all'estensione, operata dall'articolo 17, del campo di applicazione delle disposizioni di cui al decreto-legge n. 8 del 1991, in materia di protezione dei soggetti che collaborano con la giustizia, anche agli autori dei reati informatici più gravi, si potrà provvedere senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, considerando che dall'anno 2017 si è registrato un calo del numero dei collaboratori ammessi al programma di protezione a fronte dell'invarianza delle risorse assegnate ai pertinenti capitoli di bilancio.
  Chiarisce che l'estensione, operata dall'articolo 18, della disciplina delle intercettazioni prevista per i fatti di criminalità organizzata, di cui al decreto-legge n. 152 del 1991, anche ai reati informatici rimessi al coordinamento del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo non determinerà nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, potendosi provvedere alla loro effettuazione nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, considerando in particolare che i recenti interventi, volti alla razionalizzazione e al contenimento delle tariffe sia delle prestazioni obbligatorie che di quelle funzionali alle operazioni di intercettazione, determineranno gradualmente congrui risparmi di spesa in relazione alla materia esaminata. Ritiene, in ogni caso, che le esigenze finanziariePag. 37 derivanti dall'eventuale maggior numero di intercettazioni, potranno essere sostenute attraverso una riprogrammazione delle risorse che verranno rese disponibili dai citati risparmi di spesa.
  Evidenzia, infine, che l'ampliamento dell'oggetto delle attività ispettive svolte dall'Ispettorato generale presso il Ministero della giustizia, prescritto dall'articolo 22, potrà essere svolto nell'ambito dell'ordinario programma ispettivo annuale a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente, dal momento che la medesima disposizione non è suscettibile di determinare un incremento delle suddette attività ispettive, ma implica soltanto un'estensione del relativo ambito oggettivo.

  Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) sottolinea il carattere circostanziato delle obiezioni prima esposte in merito all'articolo 18 del provvedimento, alle quali ritiene che il Governo avrebbe dovuto rispondere con dati aggiuntivi che, invece, non sono stati forniti. Nel rilevare come il Ministero dell'economia e delle finanze fosse a conoscenza del problema che è stato posto, ritiene che il medesimo Dicastero avrebbe dovuto fornire dei dati quantitativi, anche di massima, a supporto di quanto affermato circa l'utilizzo delle risorse indicate, con particolare riferimento ai risparmi che effettivamente ci si attende di conseguire per far fronte alle spese derivanti dall'articolo in esame. Si rammarica della risposta fornita dal Governo, che ritiene umiliante per la Commissione, lamentando il fatto che la presidenza della Commissione non abbia ritenuto di manifestare un atteggiamento di maggiore intransigenza.

  Gianmauro DELL'OLIO (M5S), nel rimarcare quanto evidenziato dalla collega Guerra, rileva come non sia accettabile che, a fronte di questioni di carattere prettamente quantitativo, fisiologicamente rientranti nell'ambito delle competenze della Commissione Bilancio, il Governo fornisca risposte di carattere qualitativo. In tal senso, ritiene particolarmente offensivo e degradante per il ruolo della Commissione formulare ipotesi qualitative senza fornire dati quantitativi.

  Ubaldo PAGANO (PD-IDP), nel riconoscere come, a fronte di una spesa che necessariamente deve essere quantificata in modo prognostico, non possa essere fornito un dato certo, ritiene tuttavia che, rispetto all'intervento che la Commissione sta esaminando, dovrebbe essere fornito quantomeno un dato comparativo. Evidenzia come, a fronte di una lacunosità della valutazione quantitativa, non sia stato fornito alcun dato, né alcuna risposta in termini di analisi comparativa rispetto all'esperienza dell'ultimo biennio o triennio. Rileva come l'appello rivolto dalla collega Guerra al Presidente risponda all'esigenza che sia garantito un corretto e sincero svolgimento dei rapporti tra maggioranza e opposizione. Intende lasciare agli atti, pertanto, l'insoddisfazione sulle risposte fornite dal Governo in ordine ai profili economico-finanziari del provvedimento.

  Andrea TREMAGLIA (FDI), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,

   esaminato il testo del disegno di legge C. 1717-A, recante disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici;

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    le funzioni attribuite dalla novella di cui all'articolo 4 all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale in materia di raccolta, elaborazione e classificazione dei dati relativi alle notifiche di incidenti ricevute dai soggetti interessati potranno essere svolte nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, in linea con la clausola di neutralità finanziaria contenuta nella medesima novella, tenuto conto che si tratta di attività sostanzialmente riconducibili alle funzioni istituzionali della predetta Agenzia;

    ai soggetti individuati come referenti per la cybersicurezza non spetteranno compensi aggiuntivi, non ritenendosi necessarioPag. 38 specificare tale esclusione all'interno dell'articolo 8, comma 2, anche considerando che il provvedimento è già corredato da una clausola di invarianza finanziaria generale;

    all'estensione, operata dall'articolo 17, del campo di applicazione delle disposizioni di cui al decreto-legge n. 8 del 1991, in materia di protezione dei soggetti che collaborano con la giustizia, anche agli autori dei reati informatici più gravi, si potrà provvedere senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, considerando che dall'anno 2017 si è registrato un calo del numero dei collaboratori ammessi al programma di protezione a fronte dell'invarianza delle risorse assegnate ai pertinenti capitoli di bilancio;

    l'estensione, operata dall'articolo 18, della disciplina delle intercettazioni prevista per i fatti di criminalità organizzata, di cui al decreto-legge n. 152 del 1991, anche ai reati informatici rimessi al coordinamento del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo non determinerà nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, potendosi provvedere alla loro effettuazione nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, considerando in particolare che i recenti interventi, volti alla razionalizzazione e al contenimento delle tariffe sia delle prestazioni obbligatorie che di quelle funzionali alle operazioni di intercettazione, determineranno gradualmente congrui risparmi di spesa in relazione alla materia esaminata;

    l'ampliamento dell'oggetto delle attività ispettive svolte dall'Ispettorato generale presso il Ministero della giustizia, prescritto dall'articolo 22, potrà essere svolto nell'ambito dell'ordinario programma ispettivo annuale a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente, dal momento che la medesima disposizione non è suscettibile di determinare un incremento delle suddette attività ispettive, ma implica soltanto un'estensione del relativo ambito oggettivo;

   rilevata l'esigenza di:

    sopprimere le disposizioni di cui ai commi da 7 a 11 dell'articolo 8, relative al rafforzamento, mediante specifici sistemi di autenticazione informatica, delle attività finalizzate alla tutela e alla protezione dei sistemi informativi e delle banche dati dai rischi di accesso abusivo, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica privi di copertura finanziaria;

    prevedere espressamente che all'istituzione, presso l'Agenzia nazionale per la cybersicurezza, del Centro nazionale di crittografia, si provvederà nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,

  esprime sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

   All'articolo 8, sopprimere i commi da 7 a 11.

   Conseguentemente, alla rubrica, sopprimere le parole: e rafforzamento della sicurezza delle modalità di accesso a banche di dati pubbliche.

   All'articolo 10, comma 1, capoverso “m-bis”, terzo periodo, dopo le parole: presso l'Agenzia aggiungere le seguenti: , nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,».

  La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore sul testo del provvedimento.

Pag. 39

  Andrea TREMAGLIA (FDI), relatore, comunica che l'Assemblea ha trasmesso, in data odierna, il fascicolo n. 1 degli emendamenti. Al riguardo, con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala le seguenti:
  Boschi 8.3 e 8.2, che, nel sopprimere le clausole di invarianza finanziaria contenute nell'articolo 8, comma 1, e 23, comma 1, autorizzano, ai fini dell'attuazione del medesimo articolo 8, una spesa di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, provvedendo alla relativa copertura mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge n. 190 del 2014, che tuttavia non reca le necessarie disponibilità;
  Boschi 8.4, che, nel sopprimere la clausola di invarianza finanziaria contenuta nell'articolo 8, comma 1, autorizza, ai fini dell'attuazione dell'articolo 8, una spesa di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, provvedendo alla relativa copertura mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge n. 190 del 2014, che tuttavia non reca le necessarie disponibilità;
  Boschi 8.15, che, nel sopprimere la clausola di invarianza finanziaria contenuta nell'articolo 23, comma 1, autorizza una spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 per lo svolgimento di corsi di formazione specifici per il ruolo di referente per la cybersicurezza, senza tuttavia prevedere alcuna copertura finanziaria;
  Bonafè 23.1, che è volta a sopprimere la generale clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 23, comma 1, riferita all'attuazione dell'intero provvedimento.
  Con riferimento, invece, alle proposte emendative per le quali ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:

   Dori 1.101, 1.102 e 1.103, che autorizzano la spesa, in misura pari, rispettivamente, a 50, 40 e 30 milioni di euro per l'anno 2024, per l'acquisto di strumentazioni tecnologiche atte al rafforzamento della cybersicurezza, provvedendo ai relativi maggiori oneri mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 272 della legge n. 213 del 2023, concernente il progetto definitivo del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria. Al riguardo, considera necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito alla congruità della copertura finanziaria utilizzata, anche con riferimento ai saldi di fabbisogno e indebitamento netto;

   Bonafè 2.6, che autorizza la spesa di 150 milioni di euro annui per gli anni 2024 e 2025 in favore dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, provvedendo alla copertura dei relativi oneri tramite corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004. Contestualmente, la proposta emendativa fa venir meno, attraverso la sostituzione del comma 1 dell'articolo 23, la clausola di invarianza finanziaria riferita all'attuazione dell'intero provvedimento. Con riferimento all'articolo 8, l'emendamento prevede, inoltre, il riparto di risorse in favore delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, specificando che tale riparto è riconosciuto a «parziale o totale reintegro delle spese sostenute», nel limite massimo di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Al riguardo, reputa necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito agli effetti finanziari della proposta emendativa, con riferimento, in primo luogo, alla soppressione della clausola di invarianza riferita all'intero provvedimento, dal momento che la nuova disposizione di copertura introdotta è riferita solo ai commi inseriti dalla proposta emendativa in esame. Ritiene, inoltre, necessario acquisire un chiarimento in ordine alla previsione di un reintegro parziale delle spese sostenute dalle pubbliche amministrazioni, nonché una conferma in merito all'effettiva sussistenza delle disponibilità del Fondo per interventi strutturali di politica economica anche nell'anno 2025 e alla possibilità di utilizzare le relative risorse, nei termini indicati dalla Pag. 40proposta, senza pregiudicare interventi già programmati a legislazione vigente;

   Bonafè 2.7, che autorizza la spesa di 60 milioni di euro annui per gli anni 2024 e 2025 in favore dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, provvedendo alla copertura dei relativi oneri tramite corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004. Contestualmente, la proposta emendativa fa venir meno, attraverso la sostituzione del comma 1 dell'articolo 23, la clausola di invarianza finanziaria riferita all'attuazione dell'intero provvedimento. Al riguardo, reputa necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito agli effetti finanziari della proposta emendativa con riferimento, in primo luogo, alla soppressione della clausola di invarianza riferita all'intero provvedimento, dal momento che la nuova disposizione di copertura introdotta è riferita solo ai commi inseriti dalla proposta emendativa in esame. Considera, inoltre, necessario acquisire una conferma in ordine all'effettiva sussistenza delle disponibilità del Fondo per interventi strutturali di politica economica anche nell'anno 2025 e alla possibilità di utilizzare le relative risorse, nei termini indicati dalla proposta, senza pregiudicare interventi già programmati a legislazione vigente;

   Auriemma 8.1, che, nel prevedere che i compiti in materia di sicurezza informatica previsti dal comma 1 dell'articolo 8 siano affidati a un unico ufficio, anche fra quelli eventualmente già esistenti ai sensi dell'articolo 17, comma 1, primo periodo e 1-sexies del decreto legislativo n. 82 del 2005, sopprime la clausola di invarianza ai sensi della quale tale affidamento deve avvenire nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, reputa necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito agli effetti finanziari della proposta emendativa;

   Bonafè 8.5, che autorizza la spesa di 40 milioni di euro annui per gli anni 2024 e 2025 in favore dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, provvedendo alla copertura dei relativi oneri tramite corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004. Contestualmente, la proposta emendativa fa venir meno, attraverso la sostituzione del comma 1 dell'articolo 23, la clausola di invarianza finanziaria riferita all'attuazione dell'intero provvedimento. Segnala che la proposta emendativa prevede, altresì, il riparto di risorse in favore delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, specificando che tale riparto è riconosciuto a «parziale o totale reintegro delle spese sostenute». Al riguardo, considera necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito agli effetti finanziari della proposta emendativa con riferimento, in primo luogo, alla soppressione della clausola di invarianza riferita all'intero provvedimento, dal momento che la nuova disposizione di copertura introdotta è riferita solo al comma inserito dalla proposta emendativa in esame. Ritiene, inoltre, necessario acquisire un chiarimento in ordine alla previsione di un reintegro parziale delle spese sostenute dalle pubbliche amministrazioni, nonché una conferma in ordine all'effettiva sussistenza delle disponibilità del Fondo per interventi strutturali di politica economica anche nell'anno 2025 e alla possibilità di utilizzare le relative risorse, nei termini indicati dalla proposta, senza pregiudicare interventi già programmati a legislazione vigente;

   Mauri 8.6, che modifica la clausola di invarianza di cui all'articolo 8, comma 1, sostituendo il riferimento alle risorse umane, strumentali e finanziare disponibili a legislazione vigente con il richiamo alle risorse finanziarie messe a disposizione della presente legge. Al riguardo, reputa necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito agli effetti finanziari della proposta emendativa, anche tenuto conto della circostanza che la presente legge non reca lo stanziamento di ulteriori risorse e che la nuova formulazione della clausola di invarianza di cui all'articolo 8, comma 1, non fa riferimento anche alle risorse umane Pag. 41e strumentali disponibili a legislazione vigente;

   Pastorella 8.10, che prevede che il referente per la cybersicurezza possa essere individuato dalle amministrazioni interessate anche al di fuori della propria pianta organica, stabilendo, inoltre, che l'Agenzia per la cybersicurezza si impegni ad offrire strumenti di formazione atti a garantire un'adeguata preparazione al suddetto referente. Al riguardo, reputa necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito agli effetti finanziari della proposta emendativa in esame;

   Manzi 8.11, che prevede che le pubbliche amministrazioni interessate possano conferire l'incarico di referente per la cybersicurezza anche a dipendenti di altre pubbliche amministrazioni o professionisti esterni, qualora tra i propri dipendenti non vi siano tecnici abilitati iscritti all'albo di cui all'articolo 45, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 2001. Al riguardo, considera necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito agli effetti finanziari della proposta emendativa in esame;

   Bonafè 8.16, che autorizza la spesa di 50 milioni di euro annui per gli anni 2024 e 2025 in favore dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, provvedendo alla copertura dei predetti oneri tramite corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004. Contestualmente, la proposta emendativa fa venire meno, attraverso la sostituzione del comma 1 dell'articolo 23, la clausola di invarianza finanziaria riferita all'attuazione dell'intero provvedimento e prevede, altresì, il riparto di risorse in favore delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, specificando che tale riparto è riconosciuto a «parziale o totale reintegro delle spese sostenute». Al riguardo, ritiene necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito agli effetti finanziari della proposta emendativa con riferimento, in primo luogo, alla soppressione della clausola di invarianza riferita all'intero provvedimento, dal momento che la nuova disposizione di copertura introdotta è riferita solo al comma inserito dalla proposta emendativa in esame. Ritiene, inoltre, necessario acquisire un chiarimento in ordine alla previsione di un reintegro parziale delle spese sostenute dalle pubbliche amministrazioni, nonché una conferma in ordine all'effettiva sussistenza delle disponibilità del Fondo per interventi strutturali di politica economica anche nell'anno 2025 e alla possibilità di utilizzare le relative risorse, nei termini indicati dalla proposta, senza pregiudicare interventi già programmati a legislazione vigente;

   Boschi 8.20, che prevede che le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 1 possano promuovere lo sviluppo di adeguate competenze per la figura del referente della cybersicurezza anche attraverso partenariati tra soggetti pubblici e privati. Al riguardo, reputa necessario che il Governo confermi che le attività previste dalla proposta emendativa in esame possano essere realizzate nell'ambito della clausola di invarianza finanziaria riferita all'intero provvedimento di cui all'articolo 23, comma 1;

   Penza 10.023, che reca un'autorizzazione di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2024 da destinare allo svolgimento di iniziative per la diffusione della cultura della sicurezza informatica promosse dall'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, provvedendo alla copertura dei citati oneri tramite corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014. Contestualmente, la proposta emendativa prevede, tuttavia, la soppressione della generale clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 23, comma 1, riferita all'attuazione dell'intero provvedimento. Al riguardo, ritiene necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito agli effetti finanziari della proposta emendativa, con particolare riferimento alla soppressione della clausola di invarianza riferita all'intero provvedimento, dal momento che la nuova disposizione di copertura introdottaPag. 42 è riferita al solo articolo 10-bis inserito dalla proposta emendativa in esame;

   Penza 10.024, che reca un'autorizzazione di spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2024 finalizzata allo svolgimento di iniziative in materia di sicurezza informatica nell'ambito del sistema educativo promosse dall'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, provvedendo alla copertura dei predetti oneri tramite corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014. Contestualmente, la proposta emendativa prevede, tuttavia, la soppressione della generale clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 23, comma 1, riferita all'attuazione dell'intero provvedimento. Al riguardo, reputa necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito agli effetti finanziari della proposta emendativa, con particolare riferimento alla soppressione della clausola di invarianza riferita all'intero provvedimento, dal momento che la nuova disposizione di copertura introdotta è riferita al solo articolo 10-bis inserito dalla proposta emendativa in esame;

   Boschi 12.100, che è volta a sopprimere la previsione secondo cui la possibilità, per il personale dell'Agenzia proveniente dalle Forze armate o dalle Forze di polizia, di rientrare nel ruolo dell'amministrazione di originaria provenienza, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, capoverso 8-quater, non deve comunque determinare, presso le amministrazioni interessate, posizioni sovrannumerarie né il riconoscimento di differenziali economici in favore del predetto personale. Al riguardo, considera necessario acquisire dal Governo un chiarimento in ordine agli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame;

   Bonafè 23.3, che, nel sopprimere la generale clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 23, comma 1, prevede l'istituzione di un fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze, cui confluiscono le risorse annualmente stanziate dalla legge di bilancio, per un importo comunque non inferiore all'1,2 per cento degli investimenti nazionali lordi, ai fini della successiva riassegnazione di tali risorse all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. Al riguardo, considera necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa, considerando che essa sopprime la clausola di neutralità finanziaria riferita all'intero provvedimento e appare introdurre un meccanismo di copertura finanziaria degli oneri derivanti dal disegno di legge in esame rimesso all'adozione di successivi provvedimenti legislativi;

   Bonafè 23.4, che è volta a sostituire la generale clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 23, comma 1, con una specifica autorizzazione di spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, riferita all'attuazione del presente disegno di legge, provvedendo alla relativa copertura finanziaria mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004. Al riguardo, reputa necessario acquisire un chiarimento dal Governo in ordine alla congruità della quantificazione degli oneri e della copertura finanziaria recata dalla proposta emendativa in esame;

   Bonafè 23.5 e Casu 23.12, che prevedono che le risorse derivanti dai ribassi d'asta relativi agli interventi ad ogni titolo rientranti fra i progetti PNRR di titolarità delle amministrazioni centrali siano assegnate all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. Al riguardo, ritiene necessario acquisire un chiarimento dal Governo in ordine agli effetti finanziari derivanti dall'utilizzo delle risorse rivenienti dai citati ribassi d'asta;

   Casu 23.13, che prevede l'istituzione di un fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze, cui confluiscono le risorse annualmente stanziate dalla legge di bilancio, per un importo comunque non inferiore all'1,2 per cento degli investimenti nazionali lordi, ai fini della successiva riassegnazionePag. 43 di tali risorse all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale per la copertura degli eventuali oneri derivanti dall'attuazione del presente provvedimento e la realizzazione degli scopi istituzionali alla medesima Agenzia affidati. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa, considerando che essa sembra voler introdurre in via permanente un vincolo quantitativamente predefinito per lo stanziamento di future risorse in favore dell'Agenzia per la cybersicurezza da parte delle leggi di bilancio, che dovranno contestualmente individuare la necessaria copertura finanziaria.

  Segnala, infine, che le restanti proposte emendative non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO esprime parere contrario su ciascuna delle proposte emendative puntualmente richiamate dal relatore, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica privi di adeguata quantificazione e copertura. Con specifico riferimento agli emendamenti Dori 1.101, 1.102 e 1.103, Boschi 8.20, Bonafè 23.3, 23.5 e Casu 23.12, precisa che il parere contrario del Governo discende dal fatto che, in assenza di apposita relazione tecnica, non è possibile escludere che l'attuazione delle predette proposte emendative comporti l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, privi di quantificazione e copertura. Non ha, invece, rilievi da formulare sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.

  Andrea TREMAGLIA (FDI), relatore, preso atto dei chiarimenti forniti dalla rappresentante del Governo, propone quindi di esprimere parere contrario sulle proposte emendative 1.101, 1.102, 1.103, 2.6, 2.7, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.10, 8.11, 8.15, 8.16, 8.20, 10.023, 10.024, 12.100, 23.1, 23.3, 23.4, 23.5, 23.12 e 23.13, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere del relatore sulle proposte emendative.

  Gianmauro DELL'OLIO (M5S) osserva che l'emendamento Auriemma 8.1, pur sopprimendo la clausola di neutralità finanziaria contenuta all'alinea del comma 1 dell'articolo 8, si limita in sostanza a prevedere che le pubbliche amministrazioni presso cui sarà chiamata ad operare la nuova figura del referente per la cybersicurezza dovranno comunque attenersi, nell'individuazione degli uffici a tal fine preposti, al rispetto della specifica disciplina contenuta nell'articolo 17 del Codice dell'amministrazione digitale. In considerazione di ciò, chiede se sul piano procedurale la Commissione possa eventualmente esprimere un parere favorevole sull'emendamento Auriemma 8.1, a condizione che lo stesso venga riformulato nel senso di ripristinare la clausola di neutralità finanziaria di cui all'alinea del citato comma 1, fermo restandone il contenuto dispositivo richiamato.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, fa presente che all'eventuale riformulazione dell'emendamento Auriemma 8.1, nel senso testé prospettato dall'onorevole Dell'Olio, non potrà che provvedere il Comitato dei nove delle Commissioni riunite I e II, fermo restando che l'emendamento stesso, qualora riformulato nei termini dianzi indicati, sarebbe comunque nuovamente sottoposto al vaglio della Commissione Bilancio in sede consultiva.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore sugli emendamenti riferiti al provvedimento in esame.

  La seduta termina alle 16.