CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 8 maggio 2024
303.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

  Mercoledì 8 maggio 2024. — Presidenza della vicepresidente Giorgia LATINI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione e il merito Paola Frassinetti.

  La seduta comincia alle 12.45.

Sulla pubblicità dei lavori.

  Giorgia LATINI, presidente, avverte che il gruppo di FDI ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovideo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell'autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi scolastici differenziati.
C. 1830 Governo, approvato dal Senato.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Giorgia LATINI, presidente, cede la parola alla relatrice, on. Matteoni, per lo svolgimento della relazione introduttiva.

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  Nicole MATTEONI (FDI), relatrice, riferisce che il provvedimento, frutto dello stralcio dell'originario articolo 3 di un disegno di legge unitario presentato dal Governo in materia di istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale e revisione della disciplina in materia di valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti, dopo l'esame del Senato, è ora composto da 3 articoli.
  Evidenzia, in particolare, che l'articolo 1 del disegno di legge in esame, composto da 5 commi, reca disposizioni in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti.
  Al comma 1, sono apportate talune novelle al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, recante «Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato».
  La lettera a) del comma 1, modifica in particolare l'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 62 del 2017, in materia di valutazione nel primo ciclo d'istruzione.
  In primo luogo, si modifica il comma 1 del citato articolo 2, in materia di valutazione periodica e finale degli apprendimenti, prevedendo che, nella scuola primaria (ex scuola elementare), a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, tale valutazione sia espressa con giudizi sintetici correlati alla descrizione dei livelli di apprendimento raggiunti.
  Al riguardo ricorda che attualmente, in applicazione di un regime derogatorio introdotto durante il periodo pandemico, la valutazione degli apprendimenti alla scuola primaria avviene attraverso un giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione e riferito a differenti livelli di apprendimento. Tale regime, dettato dal comma 2-bis dell'articolo 1 del decreto-legge n. 22 del 2020, è abrogato dal comma 2 dell'articolo in esame.
  La valutazione degli apprendimenti nella scuola secondaria di primo grado (ex scuola media) resta, invece, effettuata in decimi. La definizione delle modalità della valutazione, sia in relazione alla scuola primaria che in relazione alla scuola secondaria di primo grado, è demandata a un'ordinanza del Ministro dell'istruzione e del merito.
  In secondo luogo, si interviene in materia di valutazione del comportamento degli alunni, prevedendo che, mentre nella scuola primaria essa resti espressa collegialmente dai docenti con un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione, nella scuola secondaria di primo grado essa sia invece espressa in decimi.
  La lettera b) del comma 1 integra l'articolo 6 dello stesso decreto legislativo n. 62 del 2017, in materia di ammissione alla classe successiva nella scuola secondaria di primo grado e all'esame conclusivo del primo ciclo d'istruzione.
  Segnala che rispetto al testo vigente, si specifica che se la valutazione del comportamento degli alunni della scuola secondaria di primo grado è inferiore a sei decimi, il consiglio di classe delibera la non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato conclusivo del percorso di studi.
  Rileva quindi che la lettera c) del comma 1, modifica l'articolo 13, comma 2, lettera d) del decreto legislativo n. 62 del 2017, in materia di ammissione all'esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado.
  In particolare, nella citata lettera d), sono inseriti due nuovi periodi: il primo, volto a prevedere che nel caso di valutazione del comportamento pari a sei decimi, il consiglio di classe assegni un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale da trattare in sede di colloquio dell'esame conclusivo del secondo ciclo; il secondo finalizzato a ribadire che nel caso di valutazione del comportamento inferiore a sei decimi, il consiglio di classe deliberi la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del percorso di studi (si ricorda che, invece, nel caso di valutazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il consiglio di classe può comunque deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione all'esame conclusivo). La lettera d) del comma 1 integra l'articolo 15 del decreto legislativo n. 62 del 2017, in materia di attribuzione del credito scolastico nel secondo ciclo d'istruzione.
  Ricorda, altresì, che, ai sensi del citato articolo 15, il punteggio per il credito scolastico maturato nel secondo biennio e nell'ultimoPag. 118 anno della scuola secondaria superiore è attribuito fino ad un massimo di quaranta punti (di cui dodici per il terzo anno, tredici per il quarto anno e quindici per il quinto anno), dal consiglio di classe in sede di scrutinio finale. La fascia di attribuzione del credito scolastico è definita da un apposito allegato al decreto legislativo n. 62 del 2017, in corrispondenza con la media dei voti conseguiti negli scrutini finali per ciascun anno di corso.
  Ora, la disposizione in commento, aggiungendo il comma 2-bis al predetto articolo 15, prevede che il punteggio più alto nell'ambito della fascia di attribuzione del credito scolastico spettante sulla base della media dei voti riportata nello scrutinio finale possa essere attribuito solo se il voto di comportamento assegnato è pari o superiore a nove decimi.
  Il comma 3 integra l'articolo 3, comma 2, della legge 20 agosto 2019, n. 92, che prevede l'introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica, prevedendo che nell'ambito dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica, oltre alle tematiche che ne costituiscono l'oggetto specifico e che sono elencate dal comma 1 del medesimo articolo 3, sono altresì promosse l'educazione stradale, l'educazione alla salute e al benessere, l'educazione al volontariato e alla cittadinanza attiva «e solidale» (quest'ultimo inciso viene introdotto dalla disposizione in esame).
  Il comma 4 attribuisce a uno o più regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988, da emanare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, il compito di provvedere alla revisione della disciplina in materia di valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti, al fine di ripristinare la cultura del rispetto, di affermare l'autorevolezza dei docenti delle istituzioni scolastiche secondarie di primo e secondo grado del sistema nazionale di istruzione e formazione.
  Sottolinea, inoltre, che i regolamenti in questione, ai sensi del comma 5, sono adottati nel rispetto dell'autonomia scolastica nonché nel rispetto dei seguenti princìpi:

   riformare, attraverso modifiche al regolamento di cui allo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 249 del 1998, l'istituto dell'allontanamento dalla scuola per un periodo non superiore a quindici giorni, prevedendo che, se l'allontanamento disposto ha una durata fino a due giorni compresi, lo studente debba essere coinvolto in attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare e che, se l'allontanamento disposto ha una durata superiore a due giorni, lo studente debba svolgere (eventualmente, anche dopo il rientro in classe) attività di cittadinanza solidale presso strutture convenzionate con le istituzioni scolastiche;

   prevedere che l'attribuzione del voto di comportamento inferiore a sei decimi e la conseguente non ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato avvengano anche a fronte di comportamenti che configurano mancanze disciplinari gravi e reiterate, anche con riferimento alle violazioni previste dal regolamento di istituto;

   prevedere che l'attribuzione del voto di comportamento inferiore a sei decimi in fase di valutazione periodica comporti il coinvolgimento in attività di approfondimento in materia di cittadinanza attiva e solidale, finalizzate alla comprensione delle ragioni e delle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato tale voto;

   conferire maggiore peso, nella valutazione complessiva, al voto di comportamento, riferito all'intero anno scolastico, in particolar modo in presenza di atti violenti o di aggressione;

   nell'ambito delle scuole secondarie di secondo grado, prevedere che, in presenza di una valutazione pari a sei decimi nel comportamento, il consiglio di classe, in sede di valutazione finale, sospenda il giudizioPag. 119 sull'ammissione alla classe successiva e assegni un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale; la mancata presentazione dell'elaborato prima dell'inizio dell'anno scolastico successivo o la valutazione non sufficiente da parte del consiglio di classe comportano la non ammissione all'anno scolastico successivo;

   prevedere la votazione in decimi per la valutazione periodica e per quella finale degli apprendimenti delle studentesse e degli studenti del secondo ciclo di istruzione, in ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni nazionali per i licei e dalle Linee guida per gli istituti tecnici e professionali.

  Segnala quindi che l'articolo 2, composto da 13 commi, reca disposizioni in materia di sezioni a metodo didattico differenziato.
  Al comma 1, in riconoscimento della centralità ed efficacia della metodologia montessoriana nello sviluppo dell'autonomia personale, del senso di responsabilità e della consapevolezza dei diritti e doveri reciproci, sono recate talune novelle all'articolo 142 del testo unico in materia di istruzione di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, che disciplina le sezioni e classi ad indirizzo didattico differenziato.
  Le novelle in questione sono volte ad aggiornare la disciplina in materia di attivazione delle sezioni e delle classi funzionanti con il metodo Montessori nell'ambito della scuola dell'infanzia e della scuola primaria. La modifica principale è quella volta ad eliminare ogni riferimento al fatto che il funzionamento con il metodo Montessori delle classi e sezioni già gestite dall'Opera nazionale Montessori in Roma, poi statalizzate, continui solo «in via sperimentale». Le citate classi e sezioni vengono quindi rese pienamente operative, a regime.
  Si prevede che l'Opera nazionale Montessori continui a prestare la propria assistenza tecnica alle scuole dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ove è praticato l'insegnamento con il metodo Montessori, secondo quanto previsto in apposita convenzione da stipulare tra il Ministero e l'Opera, e alle scuole paritarie a gestione pubblica e privata, secondo quanto previsto in apposite convenzioni da stipulare tra il gestore e l'Opera.
  Inoltre, viene demandata a un decreto attuativo del Ministro dell'istruzione e del merito, sentita l'Opera nazionale Montessori, la disciplina dell'istituzione e del funzionamento delle sezioni a metodo Montessori nelle istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione nonché dell'ordinamento dei corsi di differenziazione didattica finalizzati alla specializzazione necessaria per il personale dedicato e i relativi requisiti di accesso.
  Il comma 2 dispone che, a partire dall'anno scolastico 2025/2026, le istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione possano richiedere l'istituzione di classi di scuola secondaria di primo grado (ex scuola media) a metodo Montessori secondo i princìpi e i criteri metodologici già adottati nella sperimentazione nazionale triennale in corso di svolgimento, autorizzata a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022 con il decreto ministeriale n. 237 del 2021.
  Si prevede che il Ministero, nelle more dell'adozione del decreto ministeriale attuativo, metta a disposizione delle istituzioni scolastiche interessate un documento tecnico elaborato dal Comitato tecnico-scientifico nazionale di monitoraggio e valutazione del progetto di sperimentazione in corso, la cui attività è a tale fine prorogata sino al 31 agosto 2026. L'istituzione delle classi è autorizzata con decreto del dirigente preposto all'ufficio scolastico territorialmente competente, nei limiti delle risorse finanziarie, strumentali nonché di organico assegnate a livello regionale e tenuto conto del citato documento tecnico.
  Il comma 3 reca le condizioni necessarie per l'attivazione delle classi di scuola secondaria di primo grado a metodo Montessori. Si tratta di:

   presenza contemporanea di un ciclo completo di scuola primaria a metodo Montessori; un tempo scuola corrispondente al tempo prolungato (con un monte ore determinato mediamente in 36 ore settimanali, elevabili fino a 40);

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   servizio di refezione scolastica; laboratori, ambienti e materiali didattici adatti a favorire l'apprendimento secondo i princìpi montessoriani;

   quote di organico aggiuntive corrispondenti a nove ore aggiuntive settimanali per classe attivata.

  Il comma 4 prevede che il dirigente scolastico, in sede di determinazione dell'organico di diritto, quantifichi le esigenze necessarie al funzionamento delle sezioni a metodo Montessori.
  Ai sensi del comma 5, alle classi a metodo Montessori di scuola secondaria di primo grado sono assegnati, per ciascuna classe di abilitazione, docenti in possesso di uno specifico titolo di specializzazione in differenziazione didattica nel metodo Montessori per l'insegnamento nella scuola secondaria di primo grado conseguito in esito ad un corso da istituire con il decreto ministeriale attuativo. I suddetti docenti sono collocati, a domanda, in appositi elenchi a cui attingere per l'attribuzione dei contratti a tempo indeterminato e determinato, in analogia con quanto disposto per la scuola dell'infanzia e la scuola primaria.
  Il comma 6 prevede che, salvo il caso di contraria deliberazione delle istituzioni scolastiche interessate, ovvero di motivato parere negativo degli uffici scolastici territorialmente competenti, le sezioni che abbiano avviato la sperimentazione triennale in corso, e che è autorizzata anche per l'anno scolastico 2024/2025, completano la fase sperimentale e sono disciplinate a regime. Ai docenti di scuola secondaria di primo grado che abbiano già concluso i percorsi di formazione sul metodo Montessori previsti nell'ambito della citata sperimentazione, a seguito del superamento di specifico esame, è riconosciuto il titolo di specializzazione in differenziazione didattica nel metodo Montessori.
  Il comma 7, al fine di garantire un elevato e omogeneo standard formativo, prevede che i soggetti che erogano i corsi di differenziazione didattica nelle scuole dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione (e dunque, sia le scuole primarie sia quelle secondarie di primo grado) siano autorizzati con apposito decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, sulla base di quanto disposto dal decreto ministeriale attuativo.
  A norma del comma 8, la vigilanza sul regolare svolgimento dei corsi e delle prove d'esame, cui è subordinato il rilascio dei diplomi, è svolta dagli uffici scolastici territorialmente competenti e dalle competenti amministrazioni provinciali di Trento e di Bolzano.
  Il comma 9 prevede che, per le finalità di cui al presente articolo, da attuare nei limiti delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, a decorrere dall'anno 2025, le quote aggiuntive di organico dei docenti sono reperite nei limiti dei contingenti regionali di organico annualmente assegnati agli uffici scolastici territorialmente competenti, nell'ambito dell'organico dell'autonomia.
  Il comma 10 prevede che il Ministero dell'istruzione e del merito possa autorizzare lo svolgimento, presso università ed enti di formazione, di corsi annuali di differenziazione didattica a metodo Agazzi per le scuole dell'infanzia e a metodo Pizzigoni per le scuole primarie. I corsi, i cui costi sono posti a carico dei partecipanti, sono indetti dal Ministero dell'istruzione e del merito con decreto che ne stabilisce durata, orari, programmi, modalità di partecipazione, modi di vigilanza e prove finali d'esame per il rilascio del titolo. Ai sensi del comma 11, il titolo rilasciato alla fine dei corsi consente l'iscrizione, a domanda, in appositi elenchi a cui attingere per l'attribuzione dei contratti a tempo indeterminato e determinato per le sezioni delle scuole dell'infanzia a metodo Agazzi e per le classi di scuola primaria a metodo Pizzigoni autorizzate.
  Il comma 12 prevede l'abrogazione di taluni articoli del testo unico di cui al regio decreto n. 577 del 1928 volti a disciplinare i corsi speciali di differenziazioni didattiche nelle scuole materne ed elementari.
  Il comma 13 prevede che, dall'attuazione del medesimo articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica né esuberi di personale docente in una o più classi di concorso.Pag. 121
  Segnala, infine, che l'articolo 3, composto di un solo comma, reca misure a tutela dell'autorevolezza e del decoro delle istituzioni e del personale scolastici.
  Nello specifico, esso prevede che, con la sentenza di condanna per i reati commessi in danno di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola, a causa o nell'esercizio del suo ufficio o delle sue funzioni, è sempre ordinato, oltre all'eventuale risarcimento dei danni, il pagamento di una somma da euro 500 a euro 10.000 a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'istituzione scolastica di appartenenza della persona offesa. L'importo della somma di cui al primo periodo è determinato dal giudice.

  Giorgia LATINI (LEGA), presidente, chiede se vi siano deputati che intendano intervenire in questa fase.

  Irene MANZI (PD-IDP), osserva che il testo del provvedimento esaminato dal Senato ha subìto una serie di modifiche rilevanti che rendono necessario lo svolgimento di un nuovo ciclo di audizioni, soprattutto al fine di approfondire le questioni relative alla valutazione degli studenti.

  Antonio CASO (M5S), aderisce alla richiesta dell'onorevole Manzi di svolgere un ciclo di audizioni, ribadendo la necessità di audire esperti del settore vista l'importanza del provvedimento in esame.

  Elisabetta PICCOLOTTI (AVS), si associa alla richiesta di aprire un nuovo ciclo di audizioni, considerati il disorientamento dei docenti sulle continue modifiche legislative sulle materie oggetto del presente provvedimento e le perplessità espresse dai pedagogisti in merito.

  Roberto GIACHETTI (IV-C-RE) dichiara la propria adesione alla richiesta di svolgere un nuovo ciclo di audizioni.

  Giorgia LATINI (LEGA), presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del Pistoia Blues Festival e per la realizzazione del Festival Internazionale Time in Jazz.
C. 866 Amorese e C. 1764 sen. La Pietra, approvata dalla 7a Commissione permanente del Senato.
(Seguito esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 866 e adozione del testo base).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 24 aprile scorso.

  Giorgia LATINI (LEGA), presidente, avverte che è stata assegnata alla Commissione la proposta di legge C. 866, d'iniziativa del deputato Amorese che, vertendo su materia identica a quella della proposta di legge in esame, è stata abbinata d'ufficio ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento.
  Invita quindi il relatore ad informare la Commissione su come intenda procedere ai fini dell'adozione del testo base per il seguito dell'esame.

  Alessandro AMORESE (FDI), relatore, propone alla Commissione di adottare quale testo base per il seguito dell'esame la proposta di legge C. 1764, approvata dalla 7a Commissione permanente del Senato.

  Giorgia LATINI (LEGA), presidente, nessun altro chiedendo di intervenire pone in votazione l'adozione della proposta di legge indicata dal relatore quale testo base per il seguito dell'esame.

  La Commissione delibera di adottare il testo della proposta di legge C. 1764, del sen. La Pietra, approvata dalla 7a Commissione permanente del Senato, quale testo base per il seguito dell'esame.

  Giorgia LATINI (LEGA), presidente, avverte che, come già anticipato in ufficio di presidenza, è in corso di acquisizione l'assenso dei gruppi sul trasferimento alla sede legislativa. Al riguardo, avverte che non appena sarà stato acquisito l'assenso del Pag. 122Governo, chiederà al Presidente della Camera il trasferimento alla sede legislativa riservandosi di inserire nuovamente la proposta di legge all'ordine del giorno della Commissione per la deliberazione in via definitiva quando l'Assemblea avrà deliberato tale trasferimento.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale.
C. 1691 Governo, approvato dal Senato.
(Seguito esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 24 aprile scorso.

  Giorgia LATINI (LEGA), presidente, avverte che l'esame delle proposte emendative riprende dall'emendamento Amato 1.223 sul quale è stato formulato un invito al ritiro.

  Antonio CASO (M5S), intervenendo sull'emendamento Amato 1.223, evidenzia la contrarietà del proprio gruppo all'anticipo dei PCTO al biennio d'istruzione secondaria di secondo grado ad indirizzo tecnico e professionale, lamentando che in questo modo la scuola è destinata a trasformarsi in un espediente per l'avviamento al lavoro degli studenti, molti dei quali hanno peraltro perso la vita partecipando agli ex percorsi di alternanza scuola lavoro.

  La Commissione respinge l'emendamento Amato 1.223.

  Antonio CASO (M5S), intervenendo sull'emendamento Amato 1.224, sottolinea che solo circa un terzo degli studenti è soddisfatto dei PCTO, sostenendo che sia sbagliato farli frequentare a quattordicenni e che non è questa la missione della scuola.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Amato 1.224 e Caso 1.226.

  Antonio CASO (M5S), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 1.228, chiarisce che esso è volto ad impedire che gli studenti siano costretti a decidere con eccessivo anticipo del proprio futuro non solo scolastico, ma anche lavorativo, facendo presente che spesso è la famiglia di origine ad assumersi la responsabilità di tale decisione anche in ragione della propria condizione economico-sociale. Richiama poi l'attenzione sul rischio che l'approvazione del disegno di legge determini un'ulteriore suddivisione della società in classi sociali a causa della scuola frequentata dallo studente.

  Elisabetta PICCOLOTTI (AVS), nel sottoscrivere l'emendamento Caso 1.228, ritiene necessaria una maggiore consapevolezza da parte degli studenti nell'assunzione delle scelte scolastiche e che sia inammissibile distinguere tra scuole volte alla formazione della futura classe dirigente e scuole destinate alla formazione di meri lavoratori.

  La Commissione respinge l'emendamento Caso 1.228.

  Antonio CASO (M5S), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 1.229, sottolinea la necessità di una formazione non solo lavorativa, respingendo la logica dell'addestramento degli studenti e rimarcando che sia un controsenso studiare di meno per lavorare di più.

  Elisabetta PICCOLOTTI (AVS), nel sottoscrivere l'emendamento Caso 1.229, afferma la contrarietà del proprio gruppo nell'anticipare i PCTO ed esprime la convinzione che, al contrario, sia necessario aumentare di un anno l'obbligo scolastico, essendo importante consentire agli studenti di frequentare le università.

  La Commissione respinge l'emendamento Caso 1.229.

  Antonio CASO (M5S), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 1.230, chiarisce che l'emendamento è volto a sopprimerePag. 123 la quadriennalità del percorso sperimentale di istruzione e il ricorso alla flessibilità didattica e organizzativa.

  La Commissione respinge l'emendamento Caso 1.230.

  Antonio CASO (M5S), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 1.231, sostiene l'importanza di una formazione di base uguale per tutti gli studenti, affermando che la proposta di legge in esame produrrà un'ipersettorialità della formazione legata al territorio, la quale non sarà pertanto facilmente spendibile altrove.

  La Commissione respinge l'emendamento Caso 1.231.

  Antonio CASO (M5S), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 1.232, ribadisce la contrarietà del proprio gruppo alla quadriennalità del percorso sperimentale di istruzione anche alla luce della condizione di analfabetismo funzionale spesso mostrata dagli studenti del quinto anno di scuola secondaria.
  Evidenzia che tale aspetto non sia di alcun interesse per la maggioranza, alla quale anzi interessa che gli studenti non abbiano strumenti sufficienti per evitare di essere sfruttati in futuro come lavoratori.

  Elisabetta PICCOLOTTI (AVS) intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 1.233 si sofferma sui temi dell'abbandono scolastico e della dispersione scolastica, del sovraffollamento delle classi, dell'istruzione personalizzata, ritenendo che essi siano quelli da affrontare e non la quadriennalità del percorso d'istruzione secondaria di secondo grado.

  Irene MANZI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 1.234, svolge alcune considerazioni sul tema della quadriennalità e sulle sperimentazioni operate dai precedenti Governi, per poi sostenere come sia assente nel disegno di legge in esame una visione complessiva della scuola e di come la didattica dovrebbe cambiare con i percorsi quadriennali.

  La Commissione respinge gli identici emendamenti Caso 1.232, Piccolotti 1.233 e Manzi 1.234.

  Antonio CASO (M5S), intervenendo sull'emendamento Amato 1.235, ritiene necessario ripristinare la quinquennalità dell'istruzione secondaria di secondo grado dal momento che le sperimentazioni quadriennali compiute negli anni passati sono state abbandonate, ciò che evidenzia come sia sbagliato insistere su questa strada.

  La Commissione respinge l'emendamento Amato 1.235.

  Antonio CASO (M5S), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 1.236, ribadisce la necessità di mantenere in cinque anni la durata del ciclo d'istruzione secondaria di secondo grado, soprattutto negli ambiti dove occorre aggiornare le proprie competenze con maggiore frequenza, come quello tecnologico, al fine di approfondire la conoscenza dei saperi.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Caso 1.236, Amato 1.237, Caso 1.238 e Manzi 1.239.

  Antonio CASO (M5S), intervenendo sull'emendamento Amato 1.241, pur riconoscendo la necessità che ogni scuola si adatti alle peculiarità del proprio territorio teme che le flessibilità didattica ed organizzativa previste dal disegno di legge in esame siano in grado di determinare una sorta di autonomia differenziata sul piano scolastico. Aggiunge, infatti, che non è chiaro quali e quante siano le flessibilità in questione e che esse non possono comunque essere ancorate all'organizzazione delle aziende del territorio.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Amato 1.241, 1.242, 1.243, 1.244, 1.245, 1.246 e 1.247.

  Antonio CASO (M5S), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 1.248, ricorda che l'obiettivo del PNRR era quello di aggiornare i curricula degli istituti tecniciPag. 124 e professionali orientandoli verso le tecnologie emergenti e, in particolare, all'innovazione digitale, stigmatizzando come invece il disegno di legge in esame sottovaluti l'importanza del tema dell'intelligenza artificiale nell'ambito dell'istruzione. Giudica, invero, pericoloso non avere idea di come l'intelligenza artificiale dovrà essere integrata nella scuola.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Caso 1.248, Amato 1.249, 1.250, 1.251 e 1.252.

  Antonio CASO (M5S), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 1.253, si sofferma sulla parola «addestramento» contenuta nel disegno di legge che ritiene essere una scelta terminologica assai infelice poiché, esorbitando dalle finalità istituzionali della scuola, rivela la concezione da parte della maggioranza della scuola quale catena di montaggio per i lavoratori sfruttati del futuro.

  La Commissione respinge l'emendamento Caso 1.253.

  Giorgia LATINI (LEGA), presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.20.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 8 maggio 2024. — Presidenza del presidente Giorgia LATINI.

  La seduta comincia alle 13.20.

Sulla pubblicità dei lavori.

  Giorgia LATINI, presidente, avverte che il gruppo di FDI ha che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovideo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Disposizioni per la promozione e la valorizzazione dei prodotti e delle attività dei produttori di birra artigianale.
C. 788 e abb.
(Parere alla XIII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Alessandro AMORESE (FDI), relatore, ricorda che la VII Commissione Cultura è chiamata ad esprimere un parere, alla XIII Commissione Agricoltura, sul testo della proposta di legge recante Disposizioni per la promozione e la valorizzazione dei prodotti e delle attività dei produttori di birra artigianale, come modificato dall'esame in sede referente.
  Evidenzia che il provvedimento si compone di 11 articoli. Con particolare riguardo ai profili di competenza della VII Commissione segnala le seguenti disposizioni.
  L'articolo 1 individua finalità e oggetto del testo in esame volto alla promozione e alla valorizzazione dei prodotti e delle attività dei produttori di birra artigianale.
  L'articolo 4 reca l'istituzione di un tavolo tecnico della birra artigianale al fine di coordinare, promuovere e valorizzare le produzioni di birra artigianale.
  Fra le funzioni attribuite al citato tavolo tecnico segnala in particolare le disposizioni di cui alla lettera c) del comma 3 che prevede la promozione di progetti di ricerca e sviluppo delle filiere agricole legate alla produzione brassicola, anche in collaborazione con università ed enti di ricerca.
  Oltre ai componenti previsti al comma 5 del medesimo articolo 4, si prevede che possano essere invitati, qualità di osservatori, anche rappresentanti di università ed enti di ricerca.
  L'articolo 5, prevede il Piano nazionale di sviluppo della filiera brassicola artigianale italiana, di durata triennale che rappresenta lo strumento programmatico strategico del settore.
  In particolare, ai sensi del comma 3, si prevede che il Piano individui gli elementi Pag. 125di maggior rilievo per promuovere l'economicità e la produttività del settore brassicolo artigianale, con particolare riguardo alla formazione professionale presso enti di formazione con esperienza acquisita e certificata, alla qualità e alla valorizzazione dei prodotti, alla ricerca e alla sperimentazione, all'innovazione tecnologica, alla migliore gestione dei fattori produttivi.
  L'articolo 10, in materia di concorsi di idee per imprese e giovani diplomati e laureati dispone che Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, nell'ambito del Piano di cui all'articolo 5, nel limite delle risorse stanziate dal comma 5 del medesimo articolo, bandisca concorsi di idee destinati alle imprese e ai giovani diplomati o laureati in discipline attinenti alla produzione di birre artigianali e alla coltivazione di orzo o di luppolo.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame (vedi allegato).

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 13.25.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 8 maggio 2024.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.25 alle 13.30.