CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 8 maggio 2024
303.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 99

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 8 maggio 2024. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

  La seduta comincia alle 13.

Modifica dell'articolo 2407 del codice civile, in materia di responsabilità dei componenti del collegio sindacale.
C. 1276.
(Parere alla II Commissione).
(Esame e conclusione – Nulla osta).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Nicola OTTAVIANI (LEGA), relatore, fa presente che la proposta di legge C. 1276, composta di un unico articolo, non modificato nel corso dell'esame in sede referente da parte della Commissione Giustizia, reca una riscrittura dell'articolo 2407 del codice civile in materia di responsabilità dei componenti del collegio sindacale nelle società di capitali.
  In particolare, osserva che la predetta novella mira a superare l'attuale regime fondato sulla responsabilità solidale dei sindaci con gli amministratori delle società anche per i fatti o le omissioni di questi ultimi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica. La Pag. 100proposta in esame prevede, invece, che, al di fuori dei casi di dolo, i sindaci che violano i propri doveri siano responsabili per i danni cagionati alla società che ha conferito l'incarico, ai suoi soci, ai creditori e ai terzi nei limiti di un multiplo del compenso annuo percepito.
  Sottolinea, inoltre, che si introduce un termine di prescrizione di cinque anni per l'esercizio dell'azione di responsabilità verso i sindaci, decorrente dal deposito della relazione dei sindaci stessi, allegata al bilancio relativo all'esercizio in cui si è verificato il danno.
  Preso atto della natura ordinamentale delle disposizioni contenute nel provvedimento, propone, quindi, di esprimere sullo stesso nulla osta.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere del relatore.

  Ubaldo PAGANO (PD-IDP) evidenzia come il provvedimento sembri orientato a ridurre la responsabilità dei soggetti tenuti al controllo sul corretto andamento dei conti delle società di capitali, in controtendenza rispetto alla giurisprudenza consolidatasi su questa materia. Nel rilevare che tale intervento normativo, facendo venire meno il regime di solidarietà, renderà più complicata l'individuazione delle responsabilità, richiama l'attenzione sul fatto che la modifica in esame sia suscettibile di determinare una deresponsabilizzazione di una funzione che, in tal modo, non avrebbe più senso di esistere.

  Nicola OTTAVIANI (LEGA), relatore, invita a considerare che il provvedimento in esame, pur prevedendo un termine quinquennale di prescrizione per l'esercizio dell'azione di responsabilità verso i sindaci, stabilisce che tale termine decorre dal deposito, da parte dei sindaci stessi, della relazione allegata al bilancio relativo all'esercizio in cui si è verificato il danno, laddove invece la disciplina vigente fa riferimento, quanto al termine di decorrenza della prescrizione medesima, al momento in cui il fatto dannoso si è verificato.

  Daniela TORTO (M5S) dichiara, a nome del proprio gruppo, il voto di astensione sulla proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 13.05.

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 8 maggio 2024. — Presidenza del vicepresidente Giovanni Luca CANNATA, indi del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

  La seduta comincia alle 13.05.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145, per il finanziamento di nuove missioni internazionali da avviare nel 2024, indicate nella deliberazione del Consiglio dei ministri 26 febbraio 2024.
Atto n. 151.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

  Angelo ROSSI (FDI), relatore, ricorda che lo schema di decreto in esame, corredato di relazione tecnica esplicativa, ai sensi degli articoli 2, comma 3, e 4, comma 3, della legge n. 145 del 2016, provvede alla ripartizione per l'anno 2024 delle risorse del Fondo di cui al comma 1 del medesimo articolo 4, destinato al finanziamento delle missioni internazionali.
  Fa presente, preliminarmente, che oggetto del presente schema di decreto è la ripartizione delle risorse del predetto Fondo finalizzate al finanziamento, per l'anno 2024, delle nuove missioni internazionali di cui alle schede 13-bis, 26-bis e 34-bis contenute nella deliberazione del Consiglio dei ministriPag. 101 del 26 febbraio 2024 (Doc. XXV, n. 2). Rileva che le suddette missioni sono state quindi autorizzate dal Parlamento con le risoluzioni approvate dal Senato della Repubblica e dalla Camera dei deputati il 5 marzo scorso e concernono, rispettivamente: l'Operazione levante, nell'ambito del conflitto tra Israele e Hamas; le attività di presenza, sorveglianza e sicurezza nell'area del Mar Rosso e dell'Oceano indiano nord-occidentale; la missione civile dell'Unione europea denominata EUAM Ukraine.
  Al riguardo, segnala, in particolare, che il comma 1 dell'articolo 1 dello schema prevede che le risorse del predetto Fondo, pari a euro 1.525.468.035 per l'anno 2024 e a euro 300.000.000 per l'anno 2025, sono ripartite, per euro 35.280.444 per l'anno 2024, e per euro 10.650.000 per l'anno 2025, tra le nuove missioni precedentemente richiamate, nelle misure indicate nell'allegato 1 allo schema di decreto in esame, che indica altresì la ripartizione delle risorse del Fondo tra gli stati di previsione dei Ministeri della difesa e della giustizia, titolari dei singoli interventi.
  Fa presente che, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 1, la ripartizione delle restanti disponibilità del Fondo, destinate alla prosecuzione per l'anno 2024 delle missioni in corso e degli interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, sarà invece effettuata con un successivo provvedimento, in conformità alle indicazioni al riguardo contenute nei richiamati atti di indirizzo parlamentare. Tanto premesso, evidenzia che il Fondo oggetto di riparto, iscritto sul capitolo 3006 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, reca uno stanziamento per l'anno 2024 di euro 1.525.468.035.
  Rileva quindi che, in linea con quanto riportato nel comma 1 dell'articolo del provvedimento in esame, tale importo è inferiore rispetto alla dotazione iniziale del Fondo medesimo, pari a 1.569.225.130 euro per l'anno 2024, stabilita dalla legge n. 213 del 2023 – legge di bilancio 2024, ed è il risultato, da un lato, della riduzione operata, per un ammontare di 69.224.958 euro, ai fini dell'adempimento delle obbligazioni esigibili nello stesso anno 2024 relative all'autorizzazione e alla proroga delle missioni internazionali per l'anno 2023 e, dall'altro, dei rimborsi derivanti dai pagamenti effettuati dall'ONU come corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell'ambito delle missioni internazionali, per un importo pari a 25.467.863 euro. Evidenzia inoltre che lo stanziamento del Fondo stesso per l'anno 2025 risulta invece determinato, secondo quanto previsto dalla citata legge di bilancio n. 213 del 2023, in 300.000.000 euro.
  Rileva che tale ultimo stanziamento assume rilevanza ai fini del provvedimento in esame giacché, sebbene il fabbisogno finanziario programmato per lo svolgimento delle missioni riportate nell'allegato 1 al presente provvedimento abbia come ambito temporale di riferimento l'anno 2024, costituiscono oggetto di riparto del Fondo – in conformità a quanto già registrato in occasione dell'esame parlamentare di precedenti schemi di decreto aventi analogo contenuto – non solo le risorse relative allo stanziamento previsto per l'anno 2024, ma anche quelle relative allo stanziamento previsto per l'anno 2025. Fa presente che detta circostanza deriva dal fatto che, in conformità alle disposizioni dell'articolo 34, comma 2, della legge n. 196 del 2009, richiamato proprio all'articolo 1, comma 1, dello schema di decreto in esame, la contabilizzazione delle risorse in bilancio avviene, con riferimento a tutti e tre i saldi di finanza pubblica, in funzione della scadenza prevista per il pagamento delle obbligazioni da cui derivano gli oneri medesimi, in ragione della loro esigibilità, anziché in base al prodursi del tradizionale impegno di spesa sullo stanziamento di competenza.
  Osserva che, in applicazione del regime testé descritto, tenendo conto dell'effettiva esigibilità delle obbligazioni, il presente schema di decreto imputa pertanto gli oneri derivanti dalla missione internazionale prevista dalla scheda 26-bis della sopracitata deliberazione del Consiglio dei ministri del 26 febbraio 2024, concernente le attività di presenza, sorveglianza e sicurezza nell'area del Mar Rosso e dell'Oceano indiano nord-occidentale, pari complessivamente ad euro Pag. 10242.650.121, quanto a 32.000.121 euro allo stanziamento del Fondo relativo all'anno 2024, e per la restante parte, pari a 10.650.000 euro, alle risorse iscritte sul Fondo stesso per l'anno 2025.
  Rileva che l'articolo 2 dello schema di decreto in esame determina i criteri di calcolo dell'indennità da corrispondere al personale delle Forze armate inviato in missione, in applicazione dell'articolo 5, comma 3, della legge n. 145 del 2016.
  Al riguardo, rilevato che il Fondo per il finanziamento delle missioni internazionali reca le risorse finanziarie necessarie a fronteggiare le spese previste dal presente provvedimento, non ha osservazioni da formulare in ordine ai relativi profili finanziari, anche considerando che la relazione tecnica esplicativa allegata alla citata deliberazione del Consiglio dei ministri del 26 febbraio 2024 (Doc. XXV, n. 2) indica il fabbisogno finanziario per la prosecuzione, nell'anno 2024, delle missioni in corso, in misura pari a 1.490.160.236, per l'anno 2024 e 289.350.000 per l'anno 2025, importi inferiori rispetto alle residue disponibilità del predetto Fondo.
  Tutto ciò considerato, propone pertanto di esprimere parere favorevole sul provvedimento in esame.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione.
Atto n. 152.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, avverte che lo schema di decreto del quale in data odierna si avvia l'esame non è corredato della prescritta intesa da sancire in sede di Conferenza unificata.
  Segnala, in proposito, che, in considerazione di tale circostanza, il Presidente della Camera ha evidenziato l'esigenza che la Commissione non si pronunci definitivamente su tale schema prima che il Governo abbia provveduto a integrare la richiesta di parere nel senso indicato.

  Andrea MASCARETTI (FDI), relatore, ricorda che lo schema di decreto legislativo in esame reca disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione in attuazione degli articoli 1 e 18 della legge n. 111 del 2023 ed è corredato di una relazione tecnica.
  Nel rinviare per maggiore completezza alla documentazione predisposta dagli uffici della Camera, per quanto concerne i profili di quantificazione degli articoli 1 e 2, evidenzia preliminarmente che le norme in esame dispongono che le attività di riscossione svolte dall'Agenzia delle entrate-riscossione sono pianificate annualmente sulla base della convenzione stipulata con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi di quanto previsto all'articolo 1. Rileva che sono inoltre stabiliti gli adempimenti che l'agente della riscossione deve assicurare per la salvaguardia dei crediti affidatigli prevedendo che lo stesso debba effettuare il tempestivo tentativo di notifica delle cartelle, il rispetto del piano annuale e garantire la trasmissione telematica mensile all'ente creditore dei flussi informativi afferenti alle procedure di recupero azionate, ai sensi di quanto previsto all'articolo 2. Con riferimento agli adempimenti a carico dell'Agenzia delle entrate-riscossione previsti dall'articolo 2, evidenzia che talune attività, quale ad esempio la trasmissione telematica mensile dei flussi informativi, appaiono innovare rispetto a quanto già previsto dalla vigente normativa di rango primario e potrebbero, pertanto, determinare oneri ulteriori rispetto alle risorse disponibili. Sul tale aspetto, a suo avviso andrebbero pertanto forniti elementi di informazione volti ad assicurare la possibilità da parte dell'agente della riscossione di Pag. 103svolgere le predette attività nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.
  Con riferimento all'articolo 12, in merito ai profili di quantificazione, rileva che le norme in esame in primo luogo novellano l'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, in materia di dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, introducendo nuove ipotesi di rateazione che prevedono l'allungamento del piano di dilazione per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2025 per debiti fino a 120.000 euro dai contribuenti che dichiarino di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà; prevedono la concessione su richiesta del contribuente, che documenti la temporanea situazione di obiettiva difficoltà, di ulteriori rateazioni fino ad un massimo 120 rate mensili, nella misura indicata dalla norma in funzione dell'anno di presentazione della richiesta per i debiti fino a 120.000 euro, nonché per tutte le richieste presentate a decorrere dal 2025 per i debiti superiori a 120.000 euro. Il medesimo articolo introduce interventi di coordinamento normativo sul testo dell'articolo 19 per effetto dei quali la dilazione massima concedibile passa dalle 72 rate previste dalla normativa vigente al più elevato numero di rate previsto a decorrere dal 2025 per la proroga della dilazione concessa in caso di comprovato peggioramento della situazione economica del debitore, ai sensi di quanto previsto al comma 1-bis dell'articolo 19 e per la richiesta di un nuovo piano di pagamento dilazionato del debito allo scadere della sospensione della riscossione, ai sensi di quanto previsto al comma 3-bis dell'articolo 19. Da ultimo le stesse norme prevedono la possibilità di elevare, sulla base degli esiti del monitoraggio degli effetti derivanti dal presente provvedimento effettuato dal Ministero dell'economia e delle finanze, il numero massimo di rate previsto, 108 rate mensili a decorrere dal 2029, fino a 120, con apposita disposizione di legge, per le richieste di dilazione presentate a decorrere dal 1° gennaio 2031.
  Fa presente che, per quanto riguarda la quantificazione degli oneri derivanti dall'allungamento del piano di dilazione per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2025, la relazione tecnica stima, da un lato, minori entrate derivanti dall'allungamento del piano di dilazione introdotto per le domande presentate a decorrere dal 2025 e, dall'altro, un effetto positivo connesso alla maggiore somma incassata per interessi. Con riferimento alle minori entrate, la relazione tecnica considera alla base della stima un ammontare di incassi di circa 566 milioni annui concessi a 72 rate e ipotizza che solo il 50 per cento dei contribuenti potrebbe richiedere un numero di rate superiori a 72, durata attualmente vigente. Evidenzia che la relazione tecnica precisa inoltre che l'impatto sul gettito, stimato fino all'anno 2037, si neutralizza dal nono anno successivo alla stabilizzazione al numero massimo di 108 rate, quando tutti gli incassi dell'anno saranno riferiti a rateazioni concesse in 108 rate.
  Con riferimento alla rimodulazione dei piani di dilazione, fa presente come la relazione tecnica sembri ipotizzare, senza esplicitarlo espressamente, che le rateazioni siano tutte concesse nel mese di gennaio, dal momento che le minori entrate stimate nel primo anno del piano di dilazione sono registrate per intero nel medesimo esercizio finanziario, mentre non sono calcolate minori entrate nel primo anno successivo al termine del medesimo piano di dilazione. Rileva che, al riguardo, pur ipotizzando l'integrale compensatività, per ciascuno degli esercizi considerati, fra la sovrastima del primo anno del nuovo piano di rateazione e la sottostima relativa all'anno successivo all'ultimo anno del piano di rateazione in chiusura, sulla quale appare comunque opportuna una conferma da parte del Governo, si determinerebbe comunque una sottostima delle minori entrate al termine del periodo di impatto della norma ovvero nel 2037, quantificabile in misura pari alla metà dell'onere indicato dalla relazione tecnica per l'anno precedente, ossia pari a circa 94,35 milioni di euro. In merito a tale aspetto ritiene necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo.Pag. 104
  Per quanto riguarda la stima delle maggiori entrate derivanti dagli interessi pagati sui piani di dilazione, sottolinea che la relazione tecnica quantifica gli importi precisando che l'effetto positivo è stato prudenzialmente abbattuto del 50 per cento considerando la percentuale di coloro che potrebbero non adempiere integralmente al piano di rateazione perdendo il beneficio del pagamento rateale, così detta decadenza. In proposito, evidenzia innanzitutto che, poiché la relazione tecnica non fornisce la misura dei tassi di interesse alla base della stima, non è possibile procedere alla verifica della quantificazione delle maggiori entrate.
  Inoltre, con riferimento alla ripartizione delle minori entrate tra l'Erario, gli enti previdenziali e gli altri enti, evidenzia che la relazione tecnica non fornisce dati o elementi circa le modalità della regolazione contabile dell'impatto finanziario, registrato in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, ai fini del ristoro degli altri enti, con particolare riguardo agli enti territoriali. Su tale aspetto rileva che andrebbero forniti chiarimenti, anche in merito all'opportunità dell'introduzione di un'apposita disposizione che disciplini le modalità della predetta regolazione contabile.
  Per quanto concerne la concessione, su richiesta del contribuente che documenti la temporanea situazione di obiettiva difficoltà, di ulteriori rateazioni fino ad un massimo 120 rate mensili, evidenzia che, secondo la relazione tecnica, tali disposizioni sono analoghe a quelle previste dalla legislazione vigente con riferimento alla rateazione cosiddetta «straordinaria», essendo previsioni che comportano la verifica della situazione di difficoltà del contribuente attraverso l'esame della documentazione a corredo della domanda di rateizzazione. In proposito, osserva che la disciplina relativa alla rateazione straordinaria prevista dalla legislazione vigente, fermi restando gli obblighi di documentazione, appare in realtà ben più restrittiva rispetto a quella introdotta dal provvedimento in esame, posto che la richiesta del contribuente deve fondarsi non già su una temporanea situazione di obiettiva difficoltà, come ora previsto, ma su una comprovata e grave situazione di difficoltà «legata alla congiuntura economica» e pertanto su ragioni estranee alla responsabilità del richiedente. Osserva che il requisito previsto dalla disposizione ora introdotta sembra assimilabile, piuttosto, a quello previsto a legislazione vigente per il ricorso alla rateazione ordinaria, ossia a quella che prevede con un numero di rate fino a 72, cioè sensibilmente inferiore a quello ora introdotto, che si fonda appunto sulla temporanea situazione di obiettiva difficoltà. Ritiene necessario, pertanto, acquisire al riguardo un chiarimento da parte del Governo, posto che la norma ora introdotta potrebbe determinare un maggior ricorso alla rateazione in 120 rate rispetto a quanto previsto dalla legislazione vigente, con conseguenti nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  Per quanto riguarda gli interventi di coordinamento normativo sul testo dell'articolo 19, fa presente che non appare chiaro se le ulteriori dilazioni ivi previste possano riferirsi anche a domande di rateazione presentate prima del 2025, anche perché la relazione tecnica, riferendosi alle «nuove» rateazioni, sembrerebbe implicitamente escludere tali fattispecie dalla quantificazione degli oneri. Su tale aspetto osserva come appaia necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo, nonché, ove tale esclusione fosse confermata, una sua valutazione in merito all'opportunità, al fine di evitare dubbi interpretativi, di precisare, al comma 3 dell'articolo 12, che continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, nella versione vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, non solo alle richieste di rateazione presentate fino al 31 dicembre 2024, ma anche alle richieste connesse a queste ultime presentate successivamente alla predetta data ai sensi dei commi 1-bis e 1-ter del medesimo articolo 19.
  Riguardo alla possibilità di elevare il numero massimo di rate previsto per le richieste di dilazione presentate a decorrerePag. 105 dal 1° gennaio 2031 non ha osservazioni da formulare giacché, come risulta dalla relazione tecnica, sotto il profilo finanziario, detta previsione non comporta effetti, posto che essa prefigura un intervento meramente eventuale, da realizzarsi a mezzo di un apposito e ulteriore intervento normativo, che dovrà pertanto trovare in tale ultimo ambito la sua necessaria copertura finanziaria.
  Con riferimento agli articoli 13 e 14, in merito ai profili di quantificazione, evidenzia che le norme in esame prevedono l'applicazione della disciplina dell'accertamento esecutivo a categorie di atti impositivi che attualmente sono riscosse dall'Agenzia delle entrate a mezzo di iscrizione a ruolo, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 13, e introducono disposizioni procedurali in materia di riscossioni nei confronti di coobbligati solidali, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 14. Nel rilevare che alle disposizioni non sono ascritti effetti finanziari, segnala che la relazione tecnica afferma, fra l'altro, che la nuova procedura di cui all'articolo 13, superando per altre categorie di atti impositivi emessi dall'Agenzia delle entrate, la necessità di emissione del ruolo e della cartella di pagamento, potrà determinare una contrazione delle tempistiche di avvio delle procedure di recupero coattivo, con effetti finanziari positivi, prudenzialmente non quantificati, mentre con riferimento all'articolo 14 afferma che esso introduce disposizioni di natura procedimentale che non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In proposito, in relazione all'articolo 14 reputa necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito agli eventuali oneri derivanti dal maggior numero di notificazioni che l'attuazione della norma sembrerebbe richiedere.
  Per quanto concerne l'articolo 15, in merito ai profili di quantificazione, evidenzia preliminarmente che le norme in esame, con riferimento alla procedura di compensazione tra rimborsi e importi iscritti a ruolo di cui all'articolo 28-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, introducono una soglia minima di rimborso, pari a 500 euro, a partire dalla quale sarà consentito il pagamento mediante compensazione volontaria con crediti d'imposta. Rileva che le norme inoltre sopprimono il rimborso delle spese vive sostenute per la notifica spettante all'agente della riscossione, ai sensi di quanto previsto al comma 1, e abrogano l'articolo 24, comma 1, del regolamento approvato con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567, concernente il compenso spettante al concessionario del servizio della riscossione per ogni rimborso erogato, ai sensi di quanto previsto al comma 3. Sottolinea, infine, che le norme estendono l'ambito di applicazione dell'articolo 28-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, qui novellato, anche ai rimborsi delle imposte indirette erogati dall'Agenzia delle entrate, ai sensi di quanto previsto al comma 4, e alle somme affidate all'agente della riscossione da tutti gli enti titolari del credito diversi dall'Agenzia delle entrate, ai sensi di quanto previsto al comma 2.
  Con riferimento al comma 1, in merito all'introduzione dell'importo soglia di 500 euro per la compensazione, evidenzia che la relazione tecnica afferma che la disposizione determina un impatto finanziario negativo pari a 4,2 milioni di euro a decorrere dal 2025; mentre riguardo all'estensione dell'ambito di applicazione dell'articolo 28-ter anche ai rimborsi delle imposte indirette erogati dall'Agenzia delle entrate e alle somme affidate all'agente della riscossione da tutti gli enti titolari del credito diversi dall'Agenzia delle entrate, ai sensi di quanto previsto ai commi 4 e 2, la relazione tecnica ritiene che essi determinino impatti positivi in termini di gettito, prudenzialmente non stimati, nonché sull'efficienza del sistema di riscossione, poiché, in assenza dell'accettazione della proposta di compensazione, potrà darsi corso ad azioni esecutive capienti, capaci di ristorare sia le spese sostenute sia il credito azionato. In merito ai profili di quantificazione del predetto onere non formula osservazioni, dal momento che l'impatto in termini di minore gettito è stato calcolato dalla relazione tecnica considerando i dati amministrativi riferiti agli anni 2022-2023. Tuttavia, con Pag. 106riferimento alla ripartizione delle minori entrate tra l'Erario, gli enti previdenziali e gli altri enti, evidenzia che la relazione tecnica non fornisce dati o elementi circa le modalità della regolazione contabile dell'impatto finanziario, registrato in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, ai fini del ristoro degli altri enti, con particolare riguardo agli enti territoriali. Fa presente che su tale aspetto andrebbero pertanto forniti chiarimenti dal Governo, anche in merito all'opportunità dell'introduzione di un'apposita disposizione che disciplini le modalità della predetta regolazione contabile, come già rilevato in merito all'esame dell'articolo 12.
  Per quanto concerne l'articolo 16, rileva preliminarmente che le norme dispongono l'incremento di 65 milioni di euro a decorrere dall'anno 2037 del fondo per l'attuazione della delega fiscale di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo n. 209 del 2023 e provvedono alla copertura degli oneri derivanti dagli articoli 12 e 15 nonché di quelli ascrivibili all'incremento del citato fondo. In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 2 dell'articolo 16, erroneamente indicato nel testo trasmesso come comma 2.1, provvede agli oneri complessivamente derivanti dagli articoli 12 e 15 nonché dal comma 1 del medesimo articolo 16. Evidenzia che all'insieme dei suddetti oneri si provvede, nella misura indicata dal medesimo comma 2, tramite le seguenti modalità: mediante riduzione del Fondo per l'attuazione della delega fiscale di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo n. 209 del 2023; mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 12: mediante utilizzo delle minori spese derivanti dall'articolo 12. In proposito, sotto il profilo formale, rileva preliminarmente l'esigenza di una revisione testuale della disposizione in esame, che riporta, per un refuso, due lettere a).
  Quanto ai mezzi di copertura finanziaria, tenuto conto dei dati esplicitati nella relazione tecnica in ordine agli effetti finanziari delle diverse disposizioni, prende preliminarmente atto della congruità, per ciascuna delle annualità interessate, della somma delle singole voci di copertura rispetto all'importo complessivo degli oneri indicati dall'alinea del comma 2. Osserva, peraltro, che le coperture finanziarie previste con riferimento agli anni dal 2025 al 2036 eccedono gli oneri derivanti dal provvedimento in termini di saldo netto da finanziare, anche al fine di assicurarne la neutralità in termini di fabbisogno e indebitamento netto, mentre a decorrere dall'anno 2037 le medesime coperture finanziarie eccedono gli oneri complessivamente derivanti dal provvedimento tanto in termini di saldo netto da finanziare, in misura pari a 0,94 milioni di euro, quanto in termini di fabbisogno e indebitamento netto, in misura pari a 8,97 milioni di euro. Segnala, pertanto, l'opportunità di allineare gli importi complessivi delle coperture finanziarie indicate con l'ammontare degli oneri derivanti dal provvedimento, precisando in tale contesto che si ricorre, a fini di copertura, a quota parte delle maggiori entrate o delle minori spese derivanti dall'articolo 12. Sul punto rileva che appare comunque opportuno acquisire l'avviso del Governo.
  Ciò posto, con riferimento alla prima modalità di copertura finanziaria ricorda che il citato articolo 62, comma 1, del decreto legislativo n. 209 del 2023 ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 22, comma 3, secondo periodo, della legge n. 111 del 2023, recante delega al Governo per la riforma fiscale, il Fondo per l'attuazione della delega fiscale con una dotazione di 373,9 milioni di euro per l'anno 2025, di 423,7 milioni di euro per l'anno 2026, di 428,3 milioni di euro per l'anno 2027, di 433,1 milioni di euro per l'anno 2028, di 438 milioni di euro per l'anno 2029, di 450,1 milioni di euro per l'anno 2030, di 463,5 milioni di euro per l'anno 2031, di 477,7 milioni di euro per l'anno 2032 e di 492,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033. Al riguardo, ricorda che al predetto Fondo affluiscono, per espressa previsione del citato articolo 22, comma 3, della legge n. 111 del 2023, le maggiori entrate o i risparmi di spesa derivanti dai Pag. 107decreti legislativi adottati ai sensi della delega conferita al Governo per la riforma fiscale e che a valere su tali risorse potrà essere assicurata, oltre che attraverso l'applicazione del meccanismo stabilito dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009 in materia di contabilità e finanza pubblica, la copertura dei decreti attuativi della delega stessa da cui discendano nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno o mediante parziale utilizzo delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 , eventualmente integrate in base a quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo 1.
  In proposito, ricorda che, successivamente, alla sua costituzione, l'ammontare delle risorse del citato Fondo è stato oggetto di rideterminazione ad opera di ulteriori provvedimenti attuativi della delega fiscale. In particolare, l'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 216 del 2023, recante l'attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi, ne ha previsto l'incremento in misura pari a 3.482,3 milioni di euro per l'anno 2025, a 2.681,9 milioni di euro per l'anno 2026, a 2.842,7 milioni di euro per l'anno 2027 e a 2.853,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028. Successivamente, l'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2024, recante razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari, ne ha previsto la riduzione in misura pari a 1,2 milioni di euro a decorrere dal 2025, mentre l'articolo 40, comma 1, del decreto legislativo n. 13 del 2024, recante disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale, ne ha incrementato la dotazione in misura pari a 59.328.334 euro per l'anno 2024 e a 130.828.334 euro annui a decorrere dall'anno 202. L'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo n. 41 del 2024, recante disposizioni in materia di riordino del settore dei giochi, ne ha quindi incrementato la dotazione di 152 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 3 milioni per ciascuno degli anni dal 2027 al 2033. Da ultimo, l'articolo 6 dello schema di decreto legislativo recante revisione del sistema sanzionatorio tributario, di cui all'atto del Governo n. 144, ne ha previsto la riduzione in misura pari a 8 milioni di euro per l'anno 2024, 32,9 milioni di euro per l'anno 2025, 57,9 milioni di euro per l'anno 2026, 82,8 milioni di euro per l'anno 2027 e 99,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028. Rileva, altresì, che, al di fuori dell'attuazione della delega fiscale, l'articolo 13, commi 3-ter e 3-quater, del decreto-legge n. 215 del 2023, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi, ha previsto la riduzione del predetto fondo in misura pari a 220,1 milioni di euro per l'anno 2025 e a 130,3 milioni di euro per l'anno 2026 e l'incremento in misura pari a 89,8 milioni di euro per l'anno 2027. Allo stesso modo, il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, all'articolo 30, comma 16, ha previsto una ulteriore riduzione del citato Fondo in misura pari a 50,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Infine, ricorda che l'articolo 8, comma 3, del decreto-legge n. 39 del 2024, recante misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali, attualmente all'esame del Senato della Repubblica, prevede una ulteriore riduzione del Fondo in misura pari a 51 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Nel prendere atto che la destinazione delle risorse del Fondo utilizzato con finalità di copertura finanziaria è congrua rispetto alle finalità previste dalle relative norme istitutive e che, sulla base delle disposizioni sopra richiamate il Fondo presenta le necessarie disponibilità in ciascuno degli anni dal 2025 al 2036, non ha osservazioni da formulare.
  Quanto alla seconda e alla terza modalità di copertura finanziaria, fermo restando quanto evidenziato in merito ai profili di quantificazione, prende atto del fatto che gli importi ivi indicati corrispondono a quelli associati, nella relazione tecnica e nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari allegati al provvedimento, alle maggiori entrate e alle minori spese derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 12. Al Pag. 108riguardo, nel rilevare che la copertura finanziaria di cui al comma 2, lettera b), rectius lettera c), si riferisce solo al saldo netto da finanziare, non determinando invece effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto, non ha osservazioni da formulare.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore in una successiva seduta.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.20.

DELIBERAZIONE DI
RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 8 maggio 2024. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

  La seduta comincia alle 13.20.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 32/2023, denominato «SPIKE», relativo all'acquisizione, per l'Esercito italiano, di sistemi controcarro di terza generazione SPIKE con munizionamento e relativi supporti addestrativi e logistici.
Atto n. 153.
(Rilievi alla IV Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale.

  Andrea TREMAGLIA (FDI), relatore, avverte che il Ministro della difesa, in data 22 aprile 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la richiesta di parere parlamentare in ordine allo schema di decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che reca l'approvazione del programma pluriennale di ammodernamento e rinnovamento n. SMD 32/2023, denominato «SPIKE», relativo all'acquisizione, per l'Esercito italiano, di sistemi controcarro di terza generazione SPIKE con munizionamento e relativi supporti addestrativi e logistici.
  Ricorda che la Commissione Bilancio è chiamata a esprimersi sul provvedimento, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento della Camera, ai fini della trasmissione di rilievi sui profili di natura finanziaria alla Commissione Difesa, alla quale il provvedimento è assegnato in sede primaria.
  Fa presente che la scheda tecnica redatta dallo Stato maggiore della Difesa e allegata al presente schema di decreto evidenzia che il programma pluriennale in esame, volto a consentire l'approvvigionamento di circa 890 missili SPIKE «Long Range 2», è finalizzato ad assicurare il completamento della seconda fase del programma medesimo. Segnala che la prima fase è stata già totalmente finanziata e contrattualizzata con il decreto ministeriale relativo al programma pluriennale SMD 36/2019, mentre la seconda fase è stata avviata e finanziata, in misura parziale, con il decreto ministeriale inerente al programma pluriennale SMD 9/2022.
  In proposito, rileva che la scheda tecnica precisa che oggetto dello schema di decreto in esame è l'approvazione del completamento della seconda fase del programma in parola, attraverso la presentazione di un nuovo atto, in modo da consentire la verifica in sede parlamentare della relativa copertura finanziaria, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in linea con il rilievo espresso dalla Commissione Bilancio della Camera dei deputati, nella seduta del 3 agosto 2022, sul decreto ministeriale riferito al programma pluriennale SMD 9/2022.
  Tanto premesso, segnala che, per quanto riguarda i profili di carattere finanziario del provvedimento, la scheda tecnica allegata Pag. 109allo schema di decreto in esame evidenza che l'onere complessivo del programma è pari a 248 milioni di euro. Osserva che, in tale ambito, la prima fase del programma, autorizzata con l'approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 36/2019, è stata integralmente finanziata e contrattualizzata per un ammontare complessivo di 105 milioni di euro, mentre la prima parte della seconda fase di attuazione del programma medesimo ha visto un finanziamento per complessivi 51 milioni di euro, mediante l'approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 9/2022.
  Per quanto attiene al completamento della seconda fase del programma pluriennale, oggetto del provvedimento in esame, evidenzia che residua un onere complessivo di 92 milioni di euro. Segnala inoltre che il provvedimento prevede che il relativo investimento abbia inizio nell'anno 2024 e si concluda nell'anno 2030 e sia integralmente finanziato a valere sugli stanziamenti disponibili a legislazione vigente nell'ambito del capitolo 7120, piano gestionale n. 3, dello stato di previsione del Ministero della difesa, relativo a spese di investimento.
  In particolare, alla luce del cronoprogramma riportato nella scheda tecnica, osserva che gli oneri saranno pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, a 12 milioni di euro per l'anno 2027, a 13 milioni di euro per l'anno 2028, a 22 milioni di euro per l'anno 2029 e a 15 milioni di euro per l'anno 2030.
  In proposito, evidenzia che, in base al decreto di ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026, la dotazione del citato piano gestionale n. 3 del capitolo 7120 dello stato di previsione del Ministero della difesa è pari a 967.687.362 euro per l'anno 2024, a 1.211.418.717 euro per l'anno 2025 e a 1.214.637.358 euro per l'anno 2026.
  Con riferimento al profilo temporale dell'intervento, fa presente che la scheda tecnica specifica che il cronoprogramma previsionale dei pagamenti contenuto nella medesima scheda è meramente indicativo e verrà attualizzato, in termini sia di volume sia di estensione temporale, a valle del perfezionamento dell'iter negoziale, secondo l'effettiva esigenza di pagamento. Specifica, inoltre, che, in linea con quanto previsto dalla legislazione in materia di contabilità e finanza pubblica, la ripartizione delle spese per ciascun esercizio potrà essere rimodulata in funzione dell'effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti come emergente al completamento dell'attività tecnico-amministrativa, compatibilmente con gli effetti sui saldi di finanza pubblica.
  In tale quadro, occorre altresì evidenziare, a suo avviso, che, stante il rinvio operato dal punto n. 7 della scheda tecnica allegata al presente schema di decreto a quanto indicato nel citato ministeriale relativo al programma pluriennale SMD 9/2022, avente ad oggetto la prima tranche della seconda fase di attuazione del programma d'arma, al provvedimento in esame dovrebbero essere applicabili le previsioni finanziarie di carattere generale riferite alla realizzazione complessiva del programma, in forza delle quali, da un lato, il programma medesimo sarà in ogni caso gestito in modo tale da renderlo compatibile con le risorse complessivamente disponibili a legislazione vigente ovvero rimodulato attraverso la progressiva attuazione o ridefinizione della tempistica sottesa e, dall'altro, tenuto conto della priorità ad esso ascritta, la relativa copertura finanziaria potrà ulteriormente essere garantita a valere sulle risorse iscritte nella missione «Difesa e sicurezza del territorio», programma «Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari» dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, opportunamente rese disponibili anche a mezzo di preventiva rimodulazione o revisione di altre spese concordata con il Ministero dell'economia e delle finanze.
  Al riguardo, ritiene necessario che il Governo fornisca una conferma in merito alla correttezza di tale ricostruzione, nonché circa il fatto che l'eventuale ricorso all'ulteriore modalità di copertura finanziaria a valere sulle risorse iscritte nella predetta missione «Difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa dovrà comunque garantire il rispetto dei vincoli di spesa derivanti dagli oneri inderogabiliPag. 110 di cui all'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge n. 196 del 2009, come del resto assicurato dal Governo in occasione dell'esame di precedenti programmi pluriennali di spesa.
  Tutto ciò premesso, nel prendere atto che le risorse previste a copertura del programma in esame appaiono congrue rispetto ai costi da sostenere indicati nella scheda tecnica, ritiene comunque necessario acquisire dal Governo, anche alla luce dei programmi d'arma già esaminati nel corso della presente legislatura con oneri coperti a valere sulle medesime risorse, una conferma in ordine alla disponibilità di tali risorse per ciascuna delle annualità di attuazione del programma stesso, nonché alla compatibilità del loro utilizzo con ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO fa presente che il programma in esame rientra nella programmazione elaborata dal Ministero della difesa relativa all'impiego ottimale delle risorse stanziate a legislazione vigente. In tale contesto, il Ministero della difesa ha operato la più bilanciata ripartizione delle risorse disponibili, orientandole a favore di programmi massimamente qualificanti ai fini delle esigenze di sicurezza nazionale, nonché di contribuzione a quella internazionale.
  Sottolinea, inoltre, che le risorse destinate alla copertura degli oneri relativi al completamento della seconda fase del programma risultano disponibili per tutte le annualità di riferimento e il loro utilizzo non è suscettibile né di pregiudicare precedenti impegni di spesa, né di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.
  Afferma, altresì, che, in virtù del rinvio operato dalla scheda tecnica allegata al presente provvedimento a quanto previsto dal decreto ministeriale che reca l'approvazione del programma pluriennale n. SMD 9/2022, avente ad oggetto la prima parte della seconda fase di attuazione del medesimo intervento, al provvedimento in esame si applicano le previsioni finanziarie di carattere generale riferite alla realizzazione complessiva del programma, che, tenuto conto della priorità ad esso ascritta, consentono in particolare che la relativa copertura finanziaria possa ulteriormente essere garantita a valere sulle risorse iscritte nella missione «Difesa e sicurezza del territorio», programma «Pianificazione generale delle Forze armate e approvvigionamenti militari», dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, opportunamente rese disponibili anche a mezzo di preventiva rimodulazione o revisione di altre spese concordata con il Ministero dell'economia e delle finanze.
  Sottolinea, infine, che all'eventuale rimodulazione degli stanziamenti di bilancio che potrà rendersi necessaria in relazione all'attuazione del programma in esame, si provvederà, comunque, nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dagli oneri inderogabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

  Andrea TREMAGLIA (FDI), relatore, formula la seguente proposta di deliberazione:

  «La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),

   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 32/2023, denominato “SPIKE”, relativo all'acquisizione, per l'Esercito italiano, di sistemi controcarro di terza generazione SPIKE con munizionamento e relativi supporti addestrativi e logistici (Atto n. 153);

   premesso che:

    il programma oggetto del presente provvedimento, di cui si prevede l'avvio nell'anno 2024 e si prospetta la conclusione nell'anno 2030, comporterà un onere complessivo stimato in 92 milioni di euro;

    il citato programma costituisce il completamento della seconda fase del programma pluriennale di acquisizione, per l'Esercito italiano, di sistemi controcarro di Pag. 111terza generazione SPIKE con munizionamento e relativi supporti addestrativi e logistici, la cui prima fase è stata autorizzata e finanziata mediante l'approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 36/2019, per un ammontare complessivo di 105 milioni di euro, mentre la prima parte della seconda fase è stata autorizzata e finanziata mediante l'approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 9/2022, per un ammontare complessivo di 51 milioni di euro;

    il provvedimento in esame individua le risorse da utilizzare con finalità di copertura del completamento della seconda fase del programma, ponendole a carico del capitolo 7120, piano gestionale n. 3, dello stato di previsione del Ministero della difesa;

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    il programma in esame rientra nella programmazione elaborata dal Ministero della difesa relativa all'impiego ottimale delle risorse stanziate a legislazione vigente;

    in tale contesto, il Ministero della difesa ha operato la più bilanciata ripartizione delle risorse disponibili, orientandole a favore di programmi massimamente qualificanti ai fini delle esigenze di sicurezza nazionale, nonché di contribuzione a quella internazionale;

    le risorse destinate alla copertura degli oneri relativi al completamento della seconda fase del programma risultano disponibili per tutte le annualità di riferimento e il loro utilizzo non è suscettibile né di pregiudicare precedenti impegni di spesa, né di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse;

    in virtù del rinvio operato dalla scheda tecnica allegata al presente provvedimento a quanto previsto dal decreto ministeriale che reca l'approvazione del programma pluriennale n. SMD 9/2022, avente ad oggetto la prima parte della seconda fase di attuazione del medesimo intervento, al provvedimento in esame si applicano le previsioni finanziarie di carattere generale riferite alla realizzazione complessiva del programma, che, tenuto conto della priorità ad esso ascritta, consentono in particolare che la relativa copertura finanziaria possa ulteriormente essere garantita a valere sulle risorse iscritte nella missione “Difesa e sicurezza del territorio”, programma “Pianificazione generale delle Forze armate e approvvigionamenti militari”, dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, opportunamente rese disponibili anche a mezzo di preventiva rimodulazione o revisione di altre spese concordata con il Ministero dell'economia e delle finanze;

    all'eventuale rimodulazione degli stanziamenti di bilancio che potrà rendersi necessaria in relazione all'attuazione del programma in esame, si provvederà, comunque, nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dagli oneri inderogabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

    lo schema di decreto in oggetto».

  La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta del relatore.

  La Commissione approva la proposta del relatore.

  La seduta termina alle 13.25.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 8 maggio 2024.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.25 alle 13.30.