CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 8 maggio 2024
303.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
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COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Mercoledì 8 maggio 2024. — Presidenza del presidente Luca SBARDELLA.

  La seduta comincia alle 12.40.

Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo.
C. 536 e abb.-B, approvata in un testo unificato dalla Camera e modificata dal Senato.
(Parere alle Commissioni II e XII).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Paolo Emilio RUSSO (FI-PPE), relatore, fa presente che il Comitato è chiamato ad esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere alle Commissioni II e XII, il testo unificato recante disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo (C. 536-891-910-B), già approvato dalla Camera dei deputati e successivamente approvato, con modificazioni, dal Senato il 22 febbraio 2024. Nel corso dell'esame referente in seconda lettura presso le Commissioni riunite II e XII non sono state approvate modifiche al contenuto del provvedimento approvato dal Senato.
  Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici per una descrizione dettagliata del testo, ricorda che, secondo quanto previsto dall'articolo 70, comma 2, del Regolamento, l'esame presso la Camera si concentra esclusivamente sulle parti modificate dal Senato, che saranno pertanto oggetto della relazione. A tale proposito segnala che il provvedimento in esame è composto da sei articoli e che le modifiche introdotte dal Senato hanno riguardato gli articoli 1, 2 e 3.
  Rammenta quindi sinteticamente che l'articolo 1 apporta una serie di modifiche alla legge n. 29 maggio 2017, n. 71, che detta disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo. Al Senato è stato in primo luogo modificato il numero 5) della lettera b) del comma 1, esclusivamente al fine di recare il necessario aggiornamento delle disposizioni relative alla copertura finanziaria delle campagne informative introdotte dal numero 4) della medesima lettera, in quanto si faceva riferimento all'esercizio finanziario 2023, ormai concluso. Il Senato è intervenuto anche sulla lettera d) del comma 1, con la quale si introduce nella richiamata legge n. 71 del 2017 l'articolo 4-bis, dedicato al servizio di sostegno psicologico agli studenti, sopprimendo il riferimento al servizio di coordinamento pedagogico, previsto, nel testo approvato dalla Camera, quale ulteriore servizio aggiuntivo per il sostegno psicologico. Alla lettera e) del comma 1 è stata quindi introdotta una modifica che interviene sull'articolo 5 della legge n. 71 del 2017, relativa alle sanzioni in ambito scolastico e ai progetti di sostegno e di recupero. In particolare, il Senato è intervenuto rispetto ai compiti del dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di bullismo e cyberbullismo, realizzati anche in forma non telematica, che coinvolgano studenti iscritti all'istituto scolastico che dirige. In primo luogo, è stato specificato che la disposizione riguarda la fattispecie in cui il dirigente scolastico è venuto a conoscenza degli atti nell'esercizio delle sue funzioni, ed è stata altresì soppressa la locuzione «a qualsiasi titolo», relativa al coinvolgimento degli studenti. Nella medesima lettera è stata anche inserita una riformulazione della novella riferita al comma 2 del predetto articolo 5, al fine di precisare che i riferimenti alle condotte di bullismo e cyberbullismo che devono essere inseriti nei regolamenti scolastici devono essere formulati sulla base di quanto previsto dalle linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto in ambito scolastico adottate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Ministero della giustizia.
  Fa quindi presente che l'articolo 2 del testo in esame modifica la legge sull'istituzione e sul funzionamento del Tribunale per i minorenni (regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni,Pag. 65 dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, cosiddetta «legge minorile»). In particolare, tramite la riformulazione dell'articolo 25 del citato regio decreto, sono apportate alcune modifiche alla disciplina delle misure coercitive di intervento non penale nei confronti di minorenni dalla condotta socialmente inaccettabile (lettera a)). Con la riforma, il pubblico ministero è l'unico soggetto che può riferire al tribunale per i minorenni sulla base delle segnalazioni ricevute da chiunque, dopo aver assunto le necessarie informazioni. L'organo competente all'adozione delle misure è il tribunale per i minorenni (nuovo comma 1 dell'articolo 25 della legge minorile). Al Senato – introducendo nel nuovo comma 1 del citato articolo 25 il riferimento alla pluralità degli esercenti, in luogo di quello ad un solo esercente – si è previsto che il pubblico ministero dovrà però previamente sentire il minore stesso, i genitori ovvero gli altri esercenti la responsabilità genitoriale. Tale riferimento alla pluralità degli esercenti è stato altresì introdotto ai nuovi commi 3 e 5 del medesimo articolo 25. Il Senato, inoltre, ha modificato il nuovo comma 4 del citato articolo 25, con il quale si prevede che, a conclusione del progetto di intervento educativo, il tribunale per i minorenni, sulla base della relazione predisposta dai servizi sociali, adotta un ulteriore decreto motivato, optando tra quattro diverse soluzioni. In questo contesto si è specificato che deve essere comunicato tempestivamente il deposito della suddetta relazione ai soggetti diversi dal minore che non abbia compiuto quattordici anni; in corrispondenza con tale previsione, il Senato ha altresì soppresso la previsione che il decreto suddetto sia adottato sentiti il minorenne e i genitori (o gli altri esercenti la responsabilità genitoriale). È stato inoltre specificato che l'affidamento del minore ai servizi sociali o il collocamento del medesimo presso una comunità abbiano carattere temporaneo. Il Senato ha inoltre introdotto due nuovi periodi al comma 5 del medesimo articolo 25. Il primo periodo specifica che il Tribunale provvede alla nomina di un curatore speciale del minore nei casi e con le modalità definiti dall'articolo 473-bis.8 del codice di procedura civile. Il secondo periodo prevede che si applicano le ulteriori disposizioni dei commi terzo e quarto del medesimo articolo 473-bis.8. Ricorda a tale proposito che le norme richiamate consentono al giudice di attribuire al curatore speciale specifici poteri di rappresentanza sostanziale e prevedono che il curatore speciale del minore proceda all'ascolto del medesimo, e disciplinano le modalità di revoca del curatore medesimo.
  Da ultimo segnala che l'articolo 3 prevede una delega legislativa al Governo per l'adozione di disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo, da esercitarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame. Al comma 1, alinea, il Senato ha inserito la locuzione «nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi» cui il Governo deve attenersi nell'esercizio della delega.
  Come già evidenziato nel corso dell'esame del provvedimento in prima lettura, fa presente che, quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, le disposizioni in analisi riguardano in misura prevalente «interventi di carattere formativo ed educativo», riconducibili in gran parte alla materia dell'istruzione. Tale materia – limitatamente alla definizione delle norme generali – è riservata dalla Costituzione alla competenza esclusiva dello Stato ex articolo 117, secondo comma, lettera n). Al di fuori delle norme generali, l'istruzione è materia di competenza legislativa concorrente dello Stato e delle regioni (articolo 117, terzo comma, della Costituzione), fatta salva la materia della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, di competenza esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.
  Segnala inoltre che le disposizioni del testo in esame riguardano in misura prevalente anche la materia dell'ordinamento civile, anch'essa di competenza legislativa esclusiva statale in base a quanto disposto Pag. 66dall'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.
  Alla luce di questo concorso di competenze, fa presente che già l'articolo 3 della legge n. 71 del 2017, su cui interviene l'articolo 1 del testo in esame, prevede la partecipazione di un rappresentante della Conferenza unificata al tavolo tecnico per la prevenzione del cyberbullismo.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

  Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Modifica dell'articolo 2407 del codice civile, in materia di responsabilità dei componenti del collegio sindacale.
C. 1276.
(Parere alla II Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Luca SBARDELLA, presidente e relatore, fa presente che ai sensi del primo comma dell'articolo 2407 del codice civile i sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico. Essi sono responsabili della veridicità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio (responsabilità esclusiva). Ai sensi del secondo comma, i sindaci sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica (responsabilità concorrente). In tale circostanza quindi l'evento dannoso è conseguenza anche e soprattutto di un comportamento doloso o colposo degli amministratori, che i sindaci avrebbero potuto e dovuto prevenire o impedire nell'espletamento delle proprie funzioni di vigilanza (culpa in vigilando). Il terzo ed ultimo comma dell'articolo 2407 del codice civile prevede, infine, che all'azione di responsabilità contro i sindaci si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del medesimo codice civile che disciplinano le azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori societari (articoli 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis e 2395).
  Ciò premesso, evidenzia che la proposta di legge in esame si compone di un unico articolo, volto a sostituire integralmente l'articolo 2407 del codice civile. Dal punto di vista formale, le modifiche al citato articolo si limitano in realtà alla sostituzione del secondo comma e all'aggiunta di un comma finale; dal punto di vista sostanziale, tuttavia, la modifica incide radicalmente sul regime di responsabilità dei sindaci delle società per azioni.
  In particolare, il secondo comma viene riscritto al fine di introdurre un sistema di limitazione di responsabilità dei sindaci, al di fuori dei casi in cui abbiano agito con dolo, a fronte dell'attuale sistema basato sulla responsabilità solidale dei sindaci per i fatti o le omissioni degli amministratori. Il nuovo secondo comma, nel ribadire che i sindaci che abbiano agito (o omesso di agire) in violazione dei propri doveri sono responsabili nei confronti della società, dei soci, dei creditori e dei terzi, ne circoscrive tuttavia l'entità ad un multiplo del compenso annuo percepito dal sindaco medesimo, secondo il seguente schema che prevede tre scaglioni: fino a 10.000 euro, quindici volte il compenso; da 10.000 a 50.000 euro, dodici volte il compenso; oltre 50.000 euro, dieci volte il compenso. Tale regime di limitazione della responsabilità si applica anche nei casi in cui la revisione legale è esercitata da collegio sindacale a norma dell'articolo 2409-bis, secondo comma, del codice civile.
  L'ultimo comma, aggiunto dalla proposta in esame, inserisce un termine di prescrizione di cinque anni per esercitare l'azione di responsabilità verso i sindaci, decorrente dal momento del deposito della relazione dei sindaci, allegata al bilancio relativo all'esercizio in cui si è verificato il danno, ai sensi dell'articolo 2429 del codice civile.
  Per quanto attiene infine al riparto delle competenze legislative, rileva che il provvedimentoPag. 67 in esame verte in materia di ordinamento civile, di competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l) della Costituzione.
  Formula dunque una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

  Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Governo della Malaysia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 14 dicembre 2022.
C. 1687 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Luca SBARDELLA, presidente e relatore, fa presente che l'Accordo quadro di partenariato globale e cooperazione (APC) è il primo accordo bilaterale concluso tra l'Unione europea e la Malaysia e, analogamente al coevo accordo con la Thailandia, oggetto del disegno di legge C. 1686, costituisce un progresso verso il rafforzamento del ruolo dell'Unione europea nel Sud-Est asiatico, in piena compatibilità con la Strategia dell'Unione europea per l'IndoPacifico e sulla base di valori universali condivisi. L'Accordo si propone infatti di instaurare un partenariato rafforzato tra le Parti e approfondire e consolidare la cooperazione sulle questioni di reciproco interesse, in modo da riflettere valori condivisi e princìpi comuni. L'intesa rafforza infatti la collaborazione in un'ampia gamma di settori, tra cui i diritti umani, la non proliferazione delle armi di distruzione di massa, la lotta al terrorismo, la lotta contro la corruzione e la criminalità organizzata, il commercio, la migrazione, l'ambiente, l'energia, i cambiamenti climatici, i trasporti, la scienza e la tecnologia, l'occupazione e gli affari sociali, l'istruzione, l'agricoltura e la cultura. L'intesa comprende anche un'importante sezione sulla cooperazione commerciale, che apre la strada alla conclusione dei negoziati in corso sull'Accordo di libero scambio.
  L'Accordo, che si compone di 60 articoli, suddivisi in dieci titoli, regolamenta in particolare i seguenti argomenti principali: cooperazione bilaterale, regionale e internazionale (titolo II); cooperazione in materia di pace, sicurezza e stabilità internazionali, con riferimento specifico alla prevenzione e repressione del terrorismo e alla non proliferazione degli armamenti (titolo III); cooperazione in materia di commercio e investimenti, con riguardo alle questioni sanitarie e fitosanitarie, agli ostacoli tecnici agli scambi, alle dogane, agli investimenti, alla concorrenza, ai servizi e ai diritti di proprietà intellettuale (titolo IV); cooperazione in materia di giustizia e sicurezza, con riferimento anche alla politica migratoria (titolo V); cooperazione in altre materie settoriali (titolo VI); cooperazione in materia di scienza, tecnologia e innovazione (titolo VII).
  Per raggiungere gli obiettivi di cooperazione elencati dall'Accordo, le Parti convengono (titolo VIII) di mettere a disposizione i mezzi necessari per attività di cooperazione, comprese le risorse finanziarie e istituiscono (titolo IX) un Comitato misto, composto da rappresentanti delle Parti e incaricato di garantire il buon funzionamento e la corretta attuazione dell'Accordo.
  Infine sottolinea che l'Accordo reca (titolo X) le disposizioni finali tra le quali segnala, all'articolo 52, la clausola evolutiva, in virtù della quale le Parti possono estendere di concerto l'Accordo al fine di intensificare la cooperazione, anche mediante accordi specifici o protocolli comunque soggetti a un quadro istituzionale comune. Per quanto riguarda l'entrata in vigore e la durata, il testo stabilisce che l'Accordo entri in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui l'ultima Parte notifica all'altra l'avvenuto completamento delle procedure giuridiche necessarie. L'Accordo ha durata quinquennale, con proroga automatica per periodi successivi di un anno, salva diversa comunicazionePag. 68 per iscritto di una delle Parti sei mesi prima dello scadere di uno dei suddetti periodi di un anno.
  Per quanto riguarda il contenuto del disegno di legge di ratifica, fa presente che il provvedimento consta di 4 articoli. L'articolo 1 contiene l'autorizzazione alla ratifica e l'articolo 2 l'ordine di esecuzione. L'articolo 3 riguarda le disposizioni finanziarie. In particolare i commi 1 e 2 contengono la clausola di invarianza finanziaria. Il comma 3 precisa infine che agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 52 dell'Accordo si farà fronte con apposito provvedimento legislativo. L'articolo 4 disciplina l'entrata in vigore della legge di ratifica.
  Per quanto riguarda il riparto costituzionale delle competenze legislative, il provvedimento s'inquadra nell'ambito della materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», che l'articolo 117, secondo comma, lettera a) della Costituzione demanda alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.
  Formula pertanto una proposta di parere favorevole (vedi allegato 3).

  Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati Arabi Uniti, fatto a Dubai l'8 marzo 2022.
C. 1586 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Luca SBARDELLA, presidente e relatore, segnala che il Comitato permanente per i pareri è chiamato ad esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla III Commissione, il disegno di legge di ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati Arabi Uniti, fatto a Dubai l'8 marzo 2022 (C. 1586), già approvato dal Senato.
  L'accordo consente il trasferimento dei cittadini o residenti dei due Stati contraenti, condannati e detenuti nell'altro Stato, nel Paese di origine o residenza per scontare la pena residua allo scopo di favorire il reinserimento sociale della persona condannata, facendole scontare la pena nel luogo in cui ha saldi legami familiari, sociali e/o lavorativi. Tra i presupposti necessari per il trasferimento vi sono, in particolare, la concorde volontà dei due Stati e il consenso del diretto interessato. L'accordo è conforme al modello comune già utilizzato con altri Paesi ed il suo scopo è quello di innalzare il livello della collaborazione nel settore giudiziario con gli Emirati Arabi Uniti. Nella relazione illustrativa allegata al disegno di legge di ratifica presentato al Senato, il Governo fa presente che l'Accordo si rende necessario poiché gli Emirati Arabi Uniti non hanno aderito alla Convenzione del Consiglio d'Europa del 1983 che costituisce lo strumento giuridico di più ampia applicazione in materia di trasferimento internazionale di soggetti detenuti al fine di eseguire condanne definitive.
  Segnala che ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 3, dell'Accordo, se la condanna, per sua natura o durata, è incompatibile con la legge dello Stato di esecuzione, tale Stato può con il consenso dello Stato di condanna adattarsi a quella prevista dal proprio ordinamento per lo stesso reato o per un reato della stessa natura. La condanna adattata non può comunque: essere contraria ai principi fondamentali dello Stato di condanna; aggravare per natura e durata la condanna imposta nello Stato di condanna; eccedere il massimo edittale previsto dalla legge dello Stato di esecuzione per lo stesso reato o per un reato della stessa natura.
  Quanto al suo contenuto, l'accordo è composto da 25 articoli, il primo dei quali è dedicato alle definizioni mentre il secondo enuncia i principi generali, in base ai quali come anticipato le Parti si impegnano a prestarsi reciprocamente la più ampia cooperazione in materia di trasferimento Pag. 69delle persone condannate. Dopo aver individuato nei dicasteri della giustizia dei due Paesi le autorità competenti a ricevere e inoltrare le richieste di trasferimento (articolo 3), l'accordo disciplina le condizioni per dar luogo al trasferimento (articolo 4), le modalità per richiederlo (articoli da 6 a 9) – inclusi gli obblighi informativi, lo scambio di documentazione e la manifestazione del consenso da parte del condannato – e per adottare la decisione (articolo 10). Ulteriori disposizioni del Trattato riguardano la consegna della persona condannata (articolo 11), le modalità di esecuzione della condanna (articolo 12), la possibilità di revisione della sentenza (articolo 13), i casi di amnistia e di grazia (articolo 14) e le condizioni per la cessazione dell'esecuzione (articolo 15). L'Accordo disciplina altresì le modalità di informazione riguardo all'esecuzione della condanna (articolo 16), le condizioni per il trasferimento di una persona condannata destinataria di un provvedimento di espulsione (articolo 17) e il principio di specialità (articolo 18), in base al quale la persona condannata, che è stata trasferita a norma all'articolo 17, non è perseguita, né sottoposta a processo o detenuta nello Stato di esecuzione al fine di eseguire una condanna o misura cautelare, né sottoposta ad altra restrizione della libertà personale, per un reato commesso prima del suo trasferimento, diverso da quello che per il quale il trasferimento stesso è stato effettuato, tranne nei casi in cui la persona condannata, pur avendone avuto la possibilità, non ha lasciato il territorio dello Stato di esecuzione nei quarantacinque giorni successivi alla sua scarcerazione definitiva o vi ha fatto ritorno dopo averlo lasciato.
  L'Accordo stabilisce inoltre le condizioni per il transito delle persone condannate destinate ad uno Stato terzo nel territorio di uno dei due Paesi contraenti (articolo 19) e le modalità per la suddivisione delle spese derivanti dall'applicazione delle misure dell'intesa bilaterale (articolo 20). Da ultimo, il testo reca disposizioni relative alla protezione della riservatezza e dei dati personali (articolo 21), ai rapporti con altri Accordi internazionali (articolo 22), alla composizione di eventuali controversie applicative o interpretative fra le Parti (articolo 23), nonché all'applicazione temporale (articolo 24), all'entrata in vigore, alla modifica, alla durata e alla cessazione del Trattato (articolo 25).
  Quanto al disegno di legge, esso si compone di 4 articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono le consuete clausole di autorizzazione alla ratifica e di ordine di esecuzione. Gli oneri economici sono fissati, dall'articolo 3, in 22.120 euro annui, a decorrere dal 2023, essenzialmente per le spese di trasferimento delle persone condannate. L'articolo 4, infine, prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
  In merito al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, fa presente che il provvedimento s'inquadra nell'ambito delle materie «politica estera e rapporti internazionali dello Stato» l'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione demanda alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.
  Formula dunque una proposta di parere favorevole (vedi allegato 4).

  Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni in favore dell'Associazione Arena Sferisterio – Teatro di tradizione, per l'organizzazione del Macerata Opera Festival.
Nuovo Testo unificato C. 1127 e abb.
(Parere alla VII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Luca SBARDELLA, presidente e relatore, in sostituzione dell'onorevole Edoardo Ziello, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, fa presente che il Comitato pareri esamina oggi, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla Commissione Cultura, il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 1127 Latini e C. 1289 Manzi, recante «Disposizioni in favore dell'AssociazionePag. 70 Arena Sferisterio – Teatro di tradizione, per l'organizzazione del Macerata Opera Festival».
  Nel rilevare che nella seduta del 24 aprile 2024, la relatrice presso la VII Commissione ha segnalato che è in corso di acquisizione l'assenso di tutti i gruppi sul trasferimento alla sede legislativa del testo unificato, osserva che il provvedimento in esame si compone di 2 articoli.
  L'articolo 1, strutturato in due commi, tramite una novella alla legge 2 dicembre 2012, n. 238, recante disposizioni per il sostegno e la valorizzazione dei festival musicali ed operistici italiani e delle orchestre giovanili italiane di assoluto prestigio internazionale, prevede l'istituzione a partire dal 2024 di uno stanziamento annuo pari a 400.000 euro, a favore dell'Associazione Arena Sferisterio – Teatro di tradizione, per l'organizzazione del Macerata Opera Festival. L'erogazione del contributo è subordinata ad una modifica dello Statuto di detta Associazione volta a prevedere che un componente del consiglio di amministrazione sia nominato dal Ministro della cultura.
  L'articolo 2 reca la copertura finanziaria del provvedimento, prevedendo che agli oneri, pari a 400.000 euro annui a decorrere dal 2024, si provveda mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica.
  Passando ai profili di competenza della Commissione Affari costituzionali, rileva che per quanto riguarda il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, il provvedimento attiene ad attività di sostegno dello spettacolo e che il settore dello spettacolo non è esplicitamente menzionato dall'articolo 117 della Costituzione. In merito, peraltro, sulla base di un consolidato orientamento della Corte costituzionale, espresso nelle sentenze n. 255 del 2004 e n. 285 del 2005, le attività di sostegno dello spettacolo sono riconducibili alla promozione e all'organizzazione delle attività culturali di cui al terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione e quindi alla potestà legislativa concorrente di Stato e regioni. Tuttavia, rammenta che la Corte costituzionale, nelle sentenze n. 478 del 2002 e n. 307 del 2004, ha affermato che lo sviluppo della cultura corrisponde a finalità di interesse generale, «il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le sue articolazioni (art. 9 Cost.), anche al di là del riparto di competenze per materia fra Stato e regioni».
  Formula dunque una proposta di parere favorevole (vedi allegato 5).

  Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale.
C. 1691 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla VII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento

  Luca SBARDELLA, presidente e relatore, fa presente che il Comitato pareri è chiamato a esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla Commissione Cultura, il disegno di legge C. 1691, già approvato dal Senato e recante «Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale».
  Sottolinea preliminarmente che il disegno di legge originario (A.S. 924) era stato inserito nella Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2023 tra i provvedimenti collegati alla decisione di bilancio, a completamento della manovra di bilancio 2024-2026 e che l'istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale si collega alla riforma degli istituti tecnici e professionali prevista dal PNRR. Si tratta di un intervento volto ad allineare i curricula degli istituti tecnici e professionali alla domanda di competenze che proviene dal tessuto produttivo del Paese e, in particolare, a orientare l'istruzione tecnica e professionale verso l'innovazione introdotta da Industria 4.0, incardinandola nel contesto dell'innovazione digitale. Venendo al contenuto del disegno di legge, non modificato nel corso dell'esame presso la Commissione Cultura, evidenzia che esso si compone di 4 articoli.Pag. 71
  L'articolo 1 reca l'istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale. Nello specifico, a tal fine il comma 1, con una novella, inserisce, nella sezione III del capo III del decreto-legge n. 144 del 2022 (che reca misure per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza in materia di istruzione), il nuovo articolo 25-bis, rubricato: «Misure per lo sviluppo della filiera formativa tecnologico-professionale». Il nuovo articolo prevede che sia istituita, a decorrere dall'anno scolastico e formativo 2024/2025, la filiera formativa tecnologico-professionale, costituita dai percorsi sperimentali del secondo ciclo di istruzione, dai percorsi formativi degli Istituti tecnologici superiori, dai percorsi di istruzione e formazione professionale e dai percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS). Le regioni possono aderire alla filiera formativa, assicurando la programmazione dei percorsi della filiera medesima, e ne definiscono le modalità realizzative, operando nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente, ferme restando le competenze statali in materia di istruzione previste dall'articolo 117 della Costituzione. Il nuovo articolo 25-bis, poi, dispone che, nell'ambito della filiera formativa tecnologico-professionale sono attivati percorsi quadriennali sperimentali di istruzione secondaria di secondo grado, nel rispetto delle funzioni delle regioni ai sensi dell'articolo 138 del decreto legislativo n. 112 del 1998, in materia di programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale, assicurando agli studenti il conseguimento delle competenze di cui al profilo educativo, culturale e professionale dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado, nonché delle conoscenze e delle abilità previste dall'indirizzo di studi di riferimento. Inoltre, ferme restando le funzioni delle regioni in materia di programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale, nell'ambito della filiera formativa tecnologico-professionale di cui sopra, le regioni e gli uffici scolastici regionali possono stipulare accordi, anche con la partecipazione degli ITS Academy, delle università, delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e di altri soggetti pubblici e privati per integrare e ampliare l'offerta formativa dei percorsi sperimentali e dei percorsi di istruzione e formazione professionale, in funzione delle esigenze specifiche dei territori. I predetti accordi possono prevedere altresì l'istituzione di reti, denominate «campus», eventualmente afferenti ai poli tecnico-professionali, laddove presenti sul territorio, di cui possono far parte i soggetti che erogano percorsi di istruzione e formazione professionale e percorsi di IFTS, gli ITS Academy, gli istituti che erogano i percorsi sperimentali, le altre istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, le università, le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e i predetti altri soggetti pubblici e privati, nonché le modalità di integrazione dell'offerta formativa, condivisa e integrata, erogata dai campus stessi. La disposizione disciplina poi l'accesso ai percorsi formativi degli ITS Academy, in deroga, da parte degli studenti che hanno conseguito il diploma professionale al termine di percorsi di durata almeno quadriennale e le modalità di svolgimento dell'esame di Stato da parte dei medesimi soggetti. L'articolo 25-bis, inoltre, prevede che, ferme restando le competenze delle regioni in materia di istruzione e formazione professionale, le sperimentazioni e gli accordi prevedano: a) l'adeguamento e l'ampliamento dell'offerta formativa, con particolare riferimento alle competenze linguistiche e logico-matematiche e alle discipline di base, ai nuovi percorsi sperimentali, funzionali alle esigenze specifiche dei territori, anche attraverso accordi di partenariato; b) la promozione dei passaggi fra percorsi diversi, anche attraverso l'orientamento individualizzato di studentesse e studenti; c) la quadriennalità del percorso di istruzione secondaria di secondo grado; d) il ricorso alla flessibilità didattica e organizzativa, alla didattica laboratoriale, all'adozione di metodologie innovative e al rafforzamento dell'utilizzo in rete di tutte le risorse professionali, logistiche e strumentali disponibili; e) la stipula di contratti di prestazione d'opera per attività di insegnamentoPag. 72 e di formazione nonché di addestramento nell'ambito delle attività laboratoriali e dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO) con soggetti del sistema delle imprese e delle professioni; f) la certificazione delle competenze trasversali e tecniche, al fine di orientare gli studenti nei percorsi sperimentali e di favorire il loro inserimento in contesti lavorativi, anche attraverso i servizi di collocamento mirato per studentesse e studenti con disabilità. La disposizione definisce inoltre i possibili ulteriori contenuti delle sperimentazioni e degli accordi e demanda ad un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito – che in base al comma 2 dell'articolo 1 del disegno di legge dovrà essere emanato entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge –, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali e dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata, la definizione dei criteri di stipula degli accordi, le modalità di adesione alle reti, le modalità di integrazione e di ampliamento dell'offerta formativa e le relative attività di monitoraggio e valutazione, i raccordi tra i percorsi della filiera formativa tecnologico-professionale, il sistema universitario e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica. Infine, l'articolo 25-bis contiene una clausola di invarianza finanziaria.
  L'articolo 2 del disegno di legge disciplina la struttura tecnica per la promozione della filiera formativa tecnologico-professionale, istituita presso il Ministero dell'istruzione e del merito, definendone le funzioni e affidandone la guida a un coordinatore con incarico dirigenziale di livello generale, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione e del merito. Alla struttura dovrà essere assegnato un contingente costituito da personale in servizio presso il Ministero dell'istruzione e del merito, nonché da un massimo di 8 esperti, cui spetteranno compensi omnicomprensivi lordi annui nell'ambito di un importo complessivo non superiore a euro 400.000 e per un importo pro capite annuo lordo non superiore a 50.000 euro.
  L'articolo 3 prevede che con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito dovrà essere disciplinato, presso la suddetta Struttura tecnica, il Comitato di monitoraggio nazionale per la filiera formativa tecnologico-professionale. Il Comitato, presieduto dal coordinatore della Struttura tecnica sarà composto da rappresentanti del Ministero dell'istruzione e del merito, delle regioni, delle organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative, dell'INVALSI e dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE). Il Comitato, sulla base degli esiti del monitoraggio, potrà proporre l'aggiornamento dei profili di uscita e dei risultati di apprendimento dei percorsi sperimentali della filiera formativa tecnologico-professionale. Anche l'attuazione di questa disposizione dovrà avvenire ad invarianza di spesa.
  L'articolo 4, infine, reca ulteriori misure per la promozione della filiera formativa tecnologico-professionale. In particolare, ai sensi del comma 1, al fine di promuovere l'istituzione dei citati campus, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, il «Fondo per la promozione dei campus della filiera formativa tecnologico-professionale», con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2024 e 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Il comma 2 prevede che, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previo parere della Conferenza unificata, siano stabiliti i criteri di valutazione delle proposte progettuali di cui sopra, ai fini del successivo riparto.
  Passando ai profili di competenza della Commissione Affari costituzionali, rileva che per quanto riguarda il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, il provvedimento appare prevalentemente riconducibile:

   alla materia relativa alle norme generali sull'istruzione, di competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articoloPag. 73 117, secondo comma, lettera n), della Costituzione;

   alla materia dell'istruzione, di competenza concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

   alla materia dell'istruzione e formazione professionale, di competenza residuale delle regioni ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione.

  Ricorda che l'esatta perimetrazione di ciascuna delle predette materie si ricava dalla giurisprudenza costituzionale, ormai consolidata. In particolare, evidenzia che la Corte costituzionale, con sentenza n. 200 del 2009, ha stabilito che rientrano fra le norme generali sull'istruzione anche la definizione generale e complessiva del sistema educativo di istruzione e formazione, delle sue articolazioni cicliche e delle sue finalità ultime; la definizione degli standard minimi formativi, richiesti per la spendibilità nazionale dei titoli professionali conseguiti all'esito dei percorsi formativi, nonché per il passaggio ai percorsi scolastici; la definizione generale dei «percorsi» tra istruzione e formazione che realizzano diversi profili educativi, culturali e professionali (cui conseguono diversi titoli e qualifiche, riconoscibili sul piano nazionale) e la possibilità di passare da un percorso all'altro.
  Per quanto riguarda invece la differenza esistente tra le norme generali sull'istruzione e i principi fondamentali della materia istruzione – che sempre allo Stato compete definire, essendo l'istruzione una materia di competenza concorrente – è stato chiarito che rientrano tra le norme generali sull'istruzione «quelle disposizioni statali che definiscono la struttura portante del sistema nazionale di istruzione e che richiedono di essere applicate in modo necessariamente unitario e uniforme in tutto il territorio nazionale, assicurando, mediante una offerta formativa omogenea, la sostanziale parità di trattamento tra gli utenti che fruiscono del servizio dell'istruzione (interesse primario di rilievo costituzionale), nonché la libertà di istituire scuole e la parità tra le scuole statali e non statali». Sono, invece, espressione di principi fondamentali della materia dell'istruzione «quelle norme che, nel fissare criteri, obiettivi, direttive o discipline, pur tese ad assicurare la esistenza di elementi di base comuni sul territorio nazionale in ordine alle modalità di fruizione del servizio dell'istruzione, da un lato, non sono riconducibili a quella struttura essenziale del sistema d'istruzione che caratterizza le norme generali sull'istruzione, dall'altra, necessitano, per la loro attuazione (e non già per la loro semplice esecuzione) dell'intervento del legislatore regionale» (al riguardo, fra molte, le sentenze della Corte costituzione nn. 284 del 2016, 62 del 2013 e 147 del 2012).
  Quanto alla nozione di «istruzione e formazione professionale», peraltro sostanzialmente in linea con la definizione accolta a livello normativo e giurisprudenziale già prima della riforma del Titolo V, per essa s'intende l'addestramento «finalizzato precipuamente all'acquisizione delle cognizioni necessarie all'esercizio di una particolare attività lavorativa» (in tal senso, ad esempio, le sentenze della Corte costituzione n. 108 del 2012 e n. 250 del 2009).
  A fronte di questo intreccio di competenze, rileva che il provvedimento prevede alcune forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali. In particolare:

   il nuovo articolo 25-bis del decreto-legge n. 144 del 2022 (introdotto dall'articolo 1, comma 1, del disegno di legge) prevede la previa intesa in sede di Conferenza unificata ai fini tanto dell'adozione del decreto che istituisce il sistema di valutazione dell'offerta formativa erogata dagli istituti regionali da utilizzare per la validazione dei percorsi di durata almeno quadriennale che si concludono con il conseguimento di un titolo di diploma professionale, quanto del decreto che definisce i criteri di stipula degli accordi, le modalità di adesione ai campus e le relative condizioni di avvio, le modalità di integrazione e di ampliamento dell'offerta formativa di cui agli accordi menzionati e le relative attività di monitoraggio e valutazione, l'individuazione del numero massimo di istituzioniPag. 74 scolastiche secondarie di secondo grado;

   all'articolo 3, comma 1, è previsto che, tra i componenti del Comitato di monitoraggio nazionale per la filiera formativa tecnologico-professionale, figurino anche rappresentanti delle regioni;

   all'articolo 4 è previsto il previo parere della Conferenza unificata ai fini dell'adozione del decreto che stabilisce i criteri di valutazione delle proposte progettuali, ai fini del successivo riparto del fondo per la promozione di campus della filiera formativa tecnologico-professionale.

  Formula pertanto una proposta di parere favorevole (vedi allegato 6).

  Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per la promozione e la valorizzazione dei prodotti e delle attività dei produttori di birra artigianale.
C. 788 e abb.
(Parere alla XIII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Paolo Emilio RUSSO (FI-PPE), relatore, fa presente che il Comitato pareri è chiamato a esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla Commissione Agricoltura, la proposta di legge C. 788 nel testo risultante dall'approvazione di proposte emendative nel corso dell'esame in sede referente.
  Il provvedimento, che si compone di 11 articoli, reca disposizioni per la promozione e la valorizzazione dei prodotti e delle attività dei produttori di birra artigianale.
  Le finalità e l'oggetto dell'intervento normativo sono esplicitate dall'articolo 1, che richiama in particolare le esigenze di valorizzazione della produzione birraia artigianale italiana, l'incentivazione della coltivazione delle materie prime – con particolare riferimento alla produzione nazionale di orzo e di luppolo-, la promozione delle competenze professionali, dell'associazionismo e della cooperazione tra le imprese del comparto, la promozione di una corretta informazione del consumatore, della ricerca applicata per il settore e del miglioramento delle condizioni di produzione, di trasformazione e di commercializzazione dell'orzo, del luppolo e dei loro derivati, la promozione dello sviluppo del turismo legato all'attività brassicola.
  L'articolo 2 contiene le definizioni di birra artigianale, birra agricola, malto italiano e luppolo italiano.
  L'articolo 3, in materia di qualità delle produzioni e marchi, conferisce alle regioni, d'intesa con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, la possibilità di istituire marchi che certificano il rispetto di requisiti di prodotto o di processo. I produttori possono adottare tali marchi a livello singolo o collettivo, in ambito regionale o interregionale qualora siano stati istituiti d'intesa tra più regioni.
  L'articolo 4 istituisce un Tavolo tecnico della birra artigianale, con funzioni di studio, consultive e di indirizzo relativamente alla redazione del Piano nazionale di sviluppo della filiera brassicola artigianale italiana. Il Tavolo è composto, tra gli altri, da due rappresentanti del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, uno dei quali con funzioni di presidente; se invitati, possono parteciparvi rappresentanti di associazioni e consorzi, università ed enti di ricerca.
  L'articolo 5 disciplina l'adozione – con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni – del Piano nazionale di sviluppo della filiera brassicola artigianale italiana. Il Piano, strumento programmatico strategico del settore brassicolo, ha durata triennale ed è destinato a fornire alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano gli indirizzi sulle misure e sugli obiettivi di interesse del settore, a cui le medesime possono fare riferimento nello sviluppo delle Pag. 75politiche regionali di settore e nei singoli piani di sviluppo rurale (PSR). Ai fini del finanziamento della ricerca e della concessione di agevolazioni nell'ambito delle filiere produttive brassicole la disposizione autorizza la spesa di 450.000 euro per ciascuno degli anni 2024-2026.
  L'articolo 6, in materia di piani di comunicazione e promozione, prevede che il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, in coerenza con gli obiettivi indicati dal Tavolo tecnico, predisponga un Piano nazionale di comunicazione e di promozione nel quale sono individuati in modo organico gli interventi e le iniziative per la valorizzazione del settore brassicolo artigianale italiano. A tal fine è autorizzata la spesa di 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024.
  L'articolo 7, in materia di criteri di premialità nell'ambito dei piani di sviluppo rurale, prevede che il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, acquisito il parere del Tavolo tecnico, in base alle indicazioni del Piano di cui all'articolo 5 e d'intesa con le regioni interessate, individui criteri di premialità nell'ambito dei PSR e dei Piani strategici, in via prioritaria in favore dei produttori di birra agricola e dei produttori di orzo, malto e luppolo italiani. Il medesimo Ministro individua altresì, in accordo con le regioni interessate, specifiche misure e interventi destinati ai produttori di birra artigianale al fine di sostenere lo sviluppo del settore a livello locale. Le regioni danno attuazione alle disposizioni del comma 1 nei rispettivi PSR annuali e pluriennali.
  L'articolo 8 – novellando l'articolo 35 del decreto legislativo n. 504 del 1995 ai fini del sostegno economico del settore brassicolo – aumenta ulteriormente la riduzione dell'aliquota dell'accisa sulla birra realizzata nei birrifici con produzione annua non superiore a 10.000 ettolitri, portandola dal 40 per cento al 50 per cento e stabilizza le riduzioni delle accise (del 30 per cento e del 20 per cento) sulla birra realizzata dai birrifici aventi una produzione annua superiore a 10.000 ettolitri e inferiore a 60.000, attualmente limitata agli anni 2022 e 2023.
  L'articolo 9 estende all'attività di turismo brassicolo le misure previste per l'enoturismo, tra cui le agevolazioni fiscali, il regime forfettario dell'imposta sul valore aggiunto, l'adozione di un decreto per la definizione delle linee guida e di indirizzi in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualità dell'attività brassicola, la disciplina della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).
  L'articolo 10 detta disposizioni in materia di concorsi di idee per imprese e giovani diplomati e laureati in discipline attinenti alla produzione di birre artigianali e alla coltivazione di orzo o di luppolo, prevedendo bandi emanati dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
  L'articolo 11 provvede alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento, quantificati in 450.000 euro per ciascuno degli anni 2024-2026 per il finanziamento della ricerca e per la concessione di agevolazioni nell'ambito delle filiere produttive brassicole e in 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2024 relativi alla riduzione dell'aliquota dell'accisa.
  Passando ai profili di competenza della Commissione Affari costituzionali, per quanto riguarda il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, il provvedimento appare prevalentemente riconducibile alle materie «tutela della concorrenza», di esclusiva competenza statale (articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione), e «agricoltura», di competenza regionale residuale (articolo 117, quarto comma, della Costituzione).
  A fronte di questo concorso di competenze, il provvedimento prevede alcune forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali. In particolare: l'articolo 3 conferisce alle regioni, d'intesa con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, la possibilità di istituire marchi che certifichino il rispetto di requisiti di prodotto o di processo; l'articolo 5 prevede che il Piano nazionale di sviluppo della filiera brassicola artigianale italiana sia adottato previa intesa in sede di Pag. 76Conferenza Stato-regioni; l'articolo 7 stabilisce che: l'individuazione, da parte del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dei criteri di premialità nell'ambito dei PSR e dei Piani strategici, avvenga d'intesa con le regioni interessate; l'individuazione, da parte del medesimo Ministro, di specifiche misure e interventi destinati ai produttori di birra artigianale al fine di sostenere lo sviluppo del settore a livello locale, avvenga in accordo con le regioni interessate; le regioni danno attuazione a tali disposizioni nei rispettivi PSR annuali e pluriennali.
  Formula dunque una proposta di parere favorevole (vedi allegato 7).

  Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 12.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 8 maggio 2024.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.35 alle 13.45.