CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 8 maggio 2024
303.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO
Pag. 77

ALLEGATO 1

Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo. C. 536 e abb.-B, approvata in un testo unificato dalla Camera e modificata dal Senato.

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

   esaminato il testo unificato delle proposte di legge (C. 536-891-910-B), recante «Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo», approvato dalla Camera e modificato dal Senato;

   rilevato che:

    secondo quanto previsto dall'articolo 70, comma 2, del Regolamento, l'esame presso la Camera verte esclusivamente sulle parti modificate dal Senato che è intervenuto sugli articoli 1, 2 e 3 del testo;

    l'articolo 1 apporta una serie di modifiche alla legge n. 29 maggio 2017, n. 71, che detta disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo;

    al Senato è stato modificato il numero 5) della lettera b) del comma 1, esclusivamente al fine di recare il necessario aggiornamento delle disposizioni relative alla copertura finanziaria delle campagne informative introdotte dal numero 4) della medesima lettera, in quanto si faceva riferimento all'esercizio finanziario 2023, ormai concluso;

    il Senato è intervenuto anche sulla lettera d) del comma 1, dove è stata disposta la soppressione del riferimento al servizio di coordinamento pedagogico nell'ambito delle iniziative adottabili dalle regioni in attuazione della legge n. 71 del 2017;

    l'intervento del Senato sulla lettera e) del comma 1 è volto ad introdurre alcune precisazioni rispetto ai compiti del dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di bullismo e cyberbullismo, realizzati anche in forma non telematica, che coinvolgono studenti iscritti all'istituto scolastico che dirige;

    l'articolo 2 del testo in esame interviene sull'articolo 25 della legge sull'istituzione e sul funzionamento del Tribunale per i minorenni (regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, cosiddetta «legge minorile») apportando alcune modifiche alla disciplina delle misure coercitive di intervento non penale nei confronti di minorenni dalla condotta socialmente inaccettabile;

    il Senato, modificando in particolare la lettera a) del comma 1 dell'articolo 2, ha aggiunto ovunque il riferimento agli altri esercenti la potestà genitoriale accanto a quello relativo ai genitori; ha stabilito che il deposito della relazione del servizio sociale sul percorso educativo debba essere comunicato tempestivamente ai soggetti (genitori, esercente la potestà genitoriale, curatore, p.m., difensore), diversi dal minore che non abbia compiuto quattordici anni; ha specificato che l'affidamento del minore ai servizi sociali o il collocamento del medesimo presso una comunità abbiano carattere temporaneo e ha previsto infine la nomina di un curatore speciale del minore. È stato inoltre soppresso l'obbligo per il tribunale di sentire il minore e i genitori o l'esercente la potestà genitoriale prima dell'adozione del decreto con cui si dispone, in via alternativa, la conclusione del procedimento, la continuazione del progetto educativo, l'affidamento ai servizi sociali o il collocamento in comunità;

    l'articolo 3 prevede una delega legislativa al Governo per l'adozione di disposizioniPag. 78 in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo, da esercitarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame;

   al comma 1, alinea, dell'articolo 3, il Senato ha inserito la locuzione «nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi» cui deve attenersi il Governo nell'esercizio della delega;

   ritenuto che:

    per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

     le disposizioni del testo in esame riguardano in misura prevalente interventi di carattere formativo ed educativo, riconducibili in gran parte alla materia dell'istruzione che, limitatamente alle norme generali, è riservata alla competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera n), della Costituzione;

     al di fuori delle norme generali, l'istruzione è materia di competenza legislativa concorrente dello Stato e delle regioni, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, fatta salva la materia della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, di competenza esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione;

     le disposizioni del testo in esame riguardano in misura prevalente anche la materia dell'ordinamento civile, anch'essa di competenza legislativa esclusiva statale in base a quanto disposto dall'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione;

     in considerazione del citato concorso di competenze, già l'articolo 3 della legge n. 71 del 2017, su cui interviene l'articolo 1 del testo in esame, prevede la partecipazione di un rappresentante della Conferenza unificata al tavolo tecnico per la prevenzione del cyberbullismo,

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PARERE FAVOREVOLE.

Pag. 79

ALLEGATO 2

Modifica dell'articolo 2407 del codice civile, in materia di responsabilità dei componenti del collegio sindacale. C. 1276 Schifone.

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

   esaminato il testo della proposta di legge C. 1276, recante «Modifica dell'articolo 2407 del codice civile, in materia di responsabilità dei componenti del collegio sindacale», non modificato dalla Commissione di merito;

   rilevato che:

    la proposta di legge, che si compone di un solo articolo, riscrive il secondo comma dell'articolo 2407 del codice civile, sostituendo all'attuale regime di responsabilità dei sindaci, solidale con gli amministratori, un sistema di limitazione della responsabilità dei primi, al di fuori dei casi di condotta dolosa, parametrata al compenso annuo percepito e sulla base di tre scaglioni;

    la proposta di legge, mediante l'aggiunta di un comma finale all'articolo 2407 del codice civile, inserisce inoltre un termine di prescrizione di cinque anni per esercitare l'azione di responsabilità verso i sindaci, decorrente dal momento del deposito della relazione dei sindaci, allegata al bilancio relativo all'esercizio in cui si è verificato il danno, ai sensi dell'articolo 2429 del codice civile;

   ritenuto che:

    per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

     le disposizioni della proposta di legge si inquadrano interamente nella materia «ordinamento civile» di competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione,

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PARERE FAVOREVOLE.

Pag. 80

ALLEGATO 3

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Governo della Malaysia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 14 dicembre 2022. C. 1687 Governo.

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

   esaminato il disegno di legge C. 1687, recante «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Governo della Malaysia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 14 dicembre 2022»;

   rilevato che:

    l'Accordo quadro di partenariato globale e cooperazione (APC) è il primo accordo bilaterale concluso tra l'Unione europea e la Malaysia e, analogamente al coevo accordo con la Thailandia, oggetto del disegno di legge C. 1686, costituisce un progresso verso il rafforzamento del ruolo dell'Unione europea nel Sud-Est asiatico, in piena compatibilità con la Strategia dell'Unione europea per l'IndoPacifico e sulla base di valori universali condivisi;

    in particolare, l'Accordo – che si compone di 60 articoli, suddivisi in dieci titoli – rafforza la collaborazione in un'ampia gamma di settori, tra cui i diritti umani, la non proliferazione delle armi di distruzione di massa, la lotta al terrorismo, la lotta contro la corruzione e la criminalità organizzata, il commercio, la migrazione, l'ambiente, l'energia, i cambiamenti climatici, i trasporti, la scienza e la tecnologia, l'occupazione e gli affari sociali, l'istruzione, l'agricoltura e la cultura e comprende anche un'importante sezione sulla cooperazione commerciale, che apre la strada alla conclusione dei negoziati in corso sull'Accordo di libero scambio;

    il disegno di legge di ratifica consta di 4 articoli relativi all'autorizzazione alla ratifica e all'ordine di esecuzione dell'Accordo, alla clausola di invarianza finanziaria e all'entrata in vigore della legge;

   ritenuto che:

    per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

     il provvedimento s'inquadra nell'ambito della materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», che l'articolo 117, secondo comma, lettera a) della Costituzione demanda alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,

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PARERE FAVOREVOLE.

Pag. 81

ALLEGATO 4

Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati Arabi Uniti, fatto a Dubai l'8 marzo 2022. C. 1586 Governo.

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

   esaminato il disegno di legge C. 1586, recante «Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati Arabi Uniti, fatto a Dubai l'8 marzo 2022», approvato dal Senato;

   rilevato che:

    l'accordo, composto da 25 articoli, consente il trasferimento dei cittadini o residenti dei due Stati contraenti, condannati e detenuti nell'altro Stato, nel Paese di origine o residenza per scontare la pena residua allo scopo di favorire il reinserimento sociale della persona condannata, facendole scontare la pena nel luogo in cui ha saldi legami familiari, sociali e/o lavorativi;

    tra i presupposti necessari per il trasferimento vi sono, in particolare, la concorde volontà dei due Stati e il consenso del diretto interessato;

    l'accordo è conforme al modello comune già utilizzato con altri Paesi ed il suo scopo è quello di innalzare il livello della collaborazione nel settore giudiziario con gli Emirati Arabi Uniti;

    ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 3 dell'accordo, se la condanna, per sua natura o durata, è incompatibile con la legge dello Stato di esecuzione, tale Stato può con il consenso dello Stato di condanna, adattarla a quella prevista dal proprio ordinamento per lo stesso reato o per un reato della stessa natura. La condanna adattata non può comunque: essere contraria ai principi fondamentali dello Stato di condanna; aggravare per natura e durata la condanna imposta nello Stato di condanna; eccedere il massimo edittale previsto dalla legge dello Stato di esecuzione per lo stesso reato o per un reato della stessa natura;

    il disegno di legge, che si compone di 4 articoli, reca l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione, le disposizioni finanziarie e l'entrata in vigore;

   ritenuto che:

    per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

     le disposizioni del disegno di legge si inquadrano nell'ambito delle materie «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», di competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione,

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PARERE FAVOREVOLE.

Pag. 82

ALLEGATO 5

Disposizioni in favore dell'Associazione Arena Sferisterio – Teatro di tradizione, per l'organizzazione del Macerata Opera Festival. Nuovo Testo unificato C. 1127 e abb.

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

   esaminato il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 1127 Latini e C. 1289 Manzi, elaborato dalla VII Commissione, recante «Disposizioni in favore dell'Associazione Arena Sferisterio – Teatro di tradizione, per l'organizzazione del Macerata Opera Festival»;

   rilevato che:

    il provvedimento si compone di 2 articoli e che l'articolo 1 stanzia, a partire dal 2024, 400.000 euro a favore dell'Associazione Arena Sferisterio – Teatro di tradizione, per l'organizzazione del Macerata Opera Festival, subordinando l'erogazione del contributo ad una modifica dello Statuto di detta Associazione volta a prevedere che un componente del consiglio di amministrazione sia nominato dal Ministro della cultura, mentre l'articolo 2 reca la norma di copertura finanziaria;

   ritenuto che:

    per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

     il provvedimento attiene ad attività di sostegno dello spettacolo, settore non esplicitamente menzionato dall'articolo 117 della Costituzione;

     sulla base di un consolidato orientamento della Corte costituzionale, espresso nelle sentenze n. 255 del 2004 e n. 285 del 2005, le attività di sostegno dello spettacolo sono riconducibili alla promozione e all'organizzazione delle attività culturali di cui al terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione e quindi alla potestà legislativa concorrente di Stato e regioni;

     la stessa Corte costituzionale peraltro, nelle sentenze n. 478 del 2002 e n. 307 del 2004, ha affermato che lo sviluppo della cultura corrisponde a finalità di interesse generale, «il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le sue articolazioni (art. 9 Cost.), anche al di là del riparto di competenze per materia fra Stato e regioni»,

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PARERE FAVOREVOLE.

Pag. 83

ALLEGATO 6

Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale.
C. 1691 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

   esaminato il disegno di legge C. 1691, approvato dal Senato, recante «Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale»;

   rilevato che:

    il disegno di legge è stato inserito nella «Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2023» tra i provvedimenti collegati alla decisione di bilancio, a completamento della manovra di bilancio 2024-2026;

    l'istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale si collega alla riforma degli istituti tecnici e professionali prevista dal PNRR con la finalità di allineare i curricula degli istituti tecnici e professionali alla domanda di competenze che proviene dal tessuto produttivo del Paese e, in particolare, di orientare l'istruzione tecnica e professionale verso l'innovazione introdotta da Industria 4.0, incardinandola nel contesto dell'innovazione digitale;

    il disegno di legge C. 1691, che consta di quattro articoli, è stato già approvato dal Senato e non è stato modificato nel corso dell'esame in sede referente presso la Commissione Cultura;

    l'articolo 1 del disegno di legge, inserendo un nuovo articolo 25-bis nel decreto-legge n. 144 del 2022, detta misure per lo sviluppo, a decorrere dall'anno scolastico e formativo 2024/2025, della filiera formativa tecnologico-professionale, costituita dai percorsi sperimentali del secondo ciclo di istruzione, dai percorsi formativi degli Istituti tecnologici superiori, dai percorsi di istruzione e formazione professionale e dai percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS); l'articolo 2 disciplina la struttura tecnica per la promozione della filiera formativa tecnologico-professionale, istituita presso il Ministero dell'istruzione e del merito; l'articolo 3 demanda a un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito la costituzione, presso la suddetta Struttura tecnica, di un Comitato di monitoraggio nazionale per la filiera formativa tecnologico-professionale; l'articolo 4 reca ulteriori misure per la promozione della filiera formativa tecnologico-professionale, costituendo in particolare un Fondo per la promozione dei campus della filiera formativa tecnologico-professionale;

   ritenuto che:

    per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

     le disposizioni del disegno di legge sono riconducibili alla materia «norme generali sull'istruzione», di competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera n), della Costituzione, oltre che alla materia «istruzione», di competenza concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, e alla materia «istruzione e formazione professionale», di competenza residuale delle regioni ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione;

     a fronte di questo intreccio di competenze il provvedimento prevede forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali (articolo 1, comma 1, che introduce il nuovo articolo 25-bis nel decreto-legge n. 144 del 2022; articolo 3, comma 1; articolo 4),

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PARERE FAVOREVOLE.

Pag. 84

ALLEGATO 7

Disposizioni per la promozione e la valorizzazione dei prodotti e delle attività dei produttori di birra artigianale. C. 788 e abb.

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

   esaminata la proposta di legge C. 788 Caretta, recante «Disposizioni per la promozione e la valorizzazione dei prodotti e delle attività dei produttori di birra artigianale» come risultante dalle proposte emendative approvate dalla Commissione in sede referente, cui è abbinata la proposta di legge C. 1649 Carloni;

   rilevato che:

    il provvedimento, che si compone di 11 articoli, reca disposizioni per la promozione e la valorizzazione dei prodotti e delle attività dei produttori di birra artigianale;

    in particolare, dopo aver esplicitato finalità e oggetto dell'intervento normativo e introdotto specifiche definizioni (articoli 1 e 2), all'articolo 3 conferisce alle regioni, d'intesa con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, la possibilità di istituire marchi che certificano il rispetto di requisiti di prodotto o di processo;

    il provvedimento inoltre istituisce un Tavolo tecnico della birra artigianale, con funzioni di studio, consultive e di indirizzo (articolo 4), anche relativamente alla redazione del Piano nazionale di sviluppo della filiera brassicola artigianale italiana previsto dall'articolo 5 che ne demanda l'adozione ad un decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni;

    ulteriori interventi riguardano i piani di comunicazione e promozione (articolo 6), misure di premialità, che l'articolo 7 demanda al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, acquisito il parere del Tavolo tecnico e d'intesa con le regioni interessate, misure fiscali relative alle accise sulla birra (articolo 8), l'estensione alle attività di turismo brassicolo delle misure previste per l'enoturismo (articolo 9) nonché concorsi di idee per imprese e giovani diplomati e laureati (articolo 10) oltre alla copertura finanziaria degli oneri (articolo 11);

   ritenuto che:

    per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

     il provvedimento appare prevalentemente riconducibile alle materie «tutela della concorrenza», di esclusiva competenza statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, e «agricoltura», di competenza regionale residuale ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione;

     a fronte di questo concorso di competenze, il provvedimento prevede forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali (articoli 3, 5 e 7),

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PARERE FAVOREVOLE.