CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 7 maggio 2024
302.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Modifica dell'articolo 2407 del codice civile, in materia di responsabilità dei componenti del collegio sindacale. C. 1276 Schifone.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,

   esaminata per i profili di competenza la proposta di legge in esame, recante «Modifica dell'articolo 2407 del codice civile, in materia di responsabilità dei componenti del collegio sindacale» (C. 1276 Schifone);

   condiviso l'obiettivo di predisporre un regime di limitata responsabilità solidale dei componenti dei collegi sindacali delle società per azione con gli amministratori, circoscrivendone l'entità ad un multiplo del compenso annuo percepito dai medesimi componenti, in virtù delle differenti funzioni esercitate dagli organi di gestione e da quelli di controllo;

   richiamato in particolare quanto disposto dal nuovo secondo comma dell'articolo 2407 del codice civile, riscritto al fine di prevedere un sistema di limitazione della responsabilità solidale dei sindaci con gli amministratori, e dall'ultimo comma, aggiunto dalla proposta in oggetto, che prevede un termine di prescrizione di cinque anni per esercitare l'azione di responsabilità verso i sindaci;

   considerato che il cosiddetto sistema del multiplo del compenso previsto dalla proposta di legge, già adottato negli ordinamenti di altri Stati membri dell'Unione europea, mira ad ancorare la responsabilità ad un parametro noto alle parti, rappresentato dal compenso dei sindaci e dal multiplo prescelto;

   rilevato che il provvedimento non evidenzia profili d'incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 2

Disposizioni per la promozione e la valorizzazione dei prodotti e delle attività dei produttori di birra artigianale. C. 788 ed abb.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,

   esaminata, per i profili di competenza, la proposta di legge in titolo, come risultante dalle proposte emendative approvate dalla Commissione di merito, avente ad oggetto la promozione e la valorizzazione della birra artigianale;

   condivisa l'esigenza di definire uno strumento normativo che sostenga lo sviluppo di un prodotto tradizionale italiano ed una filiera, sempre più strategica per il rilancio dei territori attraverso la coltivazione di prodotti sconosciuti fino a qualche anno fa in Italia;

   rilevato che le previsioni normative a carattere definitorio di cui all'articolo 2 potrebbero rientrare, in qualità di «regole tecniche», nell'ambito di applicazione della cosiddetta procedura TRIS di cui alla legge 21 giugno 1986, n. 317 che ha dettato norme di attuazione della disciplina europea in materia di normazione europea e procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche, riguardanti anche i prodotti agroalimentari,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:

   valuti la Commissione di merito l'opportunità di segnalare al Governo l'esigenza di espletare la procedura d'informazione alla Commissione europea, in ordine alle previsioni normative di cui all'articolo 2 del progetto di legge, come previsto dall'articolo 5-bis, comma 4, della legge 21 giugno 1986, n. 317, per i progetti di regole tecniche contenuti in proposte di legge di iniziativa parlamentare.

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ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della disciplina sanzionatoria prevista dal testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, al regolamento (UE) n. 1259/2013 che modifica il regolamento (CE) n. 111/2005, recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe. Atto n. 149.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione,

   esaminato per i profili di competenza il decreto legislativo in titolo, recante disposizioni di adeguamento della disciplina sanzionatoria prevista dal testo unico in materia stupefacenti (decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990) per le violazioni al regolamento (UE) n. 1259/2013, che modifica il regolamento (CE) n. 111/2005, recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra la Comunità e i Paesi terzi (Atto del Governo n. 149),

   considerato che:

    il 30 dicembre 2013 è entrato in vigore il regolamento (UE) n. 1259/2013, che ha introdotto, tra l'altro, un'ulteriore categoria di precursori di droghe, ovvero la categoria 4, comprendente medicinali e prodotti veterinari a base di efedrina o pseudoefedrina, in aggiunta alle tre categorie contemplate dalla precedente normativa europea già oggetto di attuazione nell'ordinamento italiano;

    si rende necessario un intervento normativo volto a prevedere specifiche sanzioni anche per le categorie di precursori di nuova introduzione, al fine di dare compiuta attuazione a quanto previsto dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 111/2005 che obbliga gli Stati membri a stabilire sanzioni per le violazioni del regolamento;

   rilevato che:

    il decreto legislativo è adottato ai sensi della delega contenuta nell'articolo 2 della legge 21 febbraio 2024, n. 15 (legge di delegazione europea 2022-2023), che richiama i princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge n. 234 del 2012;

    il citato articolo 32, comma 1, lettera d), reca un principio e criterio direttivo generale di delega in base al quale: «d) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000 euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente protetti. [...] Entro i limiti di pena indicati nella presente lettera sono previste sanzioni anche accessorie identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi [...];»;

    l'articolo 1 dello schema di decreto legislativo estende la disciplina e le relative sanzioni, previste dall'articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 per i precursori di droghe appartenenti alle categorie 1, 2 e 3, anche ai precursori di droghe appartenenti alla categoria 4;

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    nell'effettuare tale estensione sono previste sanzioni penali omogenee a quelle già previste dall'articolo 70, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, che viene sostituito integralmente;

    le nuove fattispecie penali relative ai precursori di droghe appartenenti alla categoria 4 hanno quindi cornici edittali in linea con le sanzioni già previste dall'articolo 70, comma 6, del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, estendendosi quindi – per alcune ipotesi – fino alla sanzione della reclusione fino ad un massimo di cinque anni;

   valutato che è rispettato il principio e criterio direttivo di delega di cui all'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge n. 234 del 2012, richiamato dalla norma di delega di cui all'articolo 2 della legge di delegazione europea 2022-2023;

   rilevato che il provvedimento non evidenzia profili d'incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.