CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 23 aprile 2024
294.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Documento di economia e finanza 2024. Doc. LVII, n. 2 e Allegati.

PARERE APPROVATO

  La II Commissione (Giustizia),

   esaminato, per le parti di competenza, il Documento di Economia e Finanza 2024 (Doc. LVII, n. 2 e Allegati);

   considerato che:

    nel DEF 2024 il Governo stima che le riforme avviate nel settore della giustizia potranno generare un incremento del PIL pari allo 0,4 per cento nel 2026, allo 0,6 per cento nel 2030, contribuendo ad una crescita pari allo 0,7 per cento nel lungo periodo rispetto allo scenario di base;

    attraverso il PNRR, sono stati stanziati 2,85 miliardi di euro per ridurre i tempi dei processi, diminuire l'arretrato civile, e investire nel capitale umano e nell'efficienza energetica degli edifici giudiziari;

    secondo il documento in esame, i risultati finora ottenuti mostrano due note positive: una significativa riduzione degli arretrati dei procedimenti civili (tra il 2019 e il primo semestre 2023 gli arretrati presso i Tribunali e le Corti d'Appello sono diminuiti rispettivamente dell'81,3 per cento e del 94,4 per cento) e una diminuzione dei tempi di trattazione sia civili che penali (rispettivamente del 19,2 per cento e del 29 per cento rispetto al 2019);

    secondo quanto riportato nel Programma nazionale di riforma, nel 2023 l'azione governativa si è concentrata sull'emanazione di sedici atti attuativi per il processo civile e penale, essenziali per l'efficientamento dei procedimenti e la semplificazione delle procedure e l'incremento della produttività degli uffici giudiziari;

    si evidenzia l'azione di monitoraggio della riforma, con il decreto legislativo n. 31 del 2024 che ha introdotto misure volte, da un lato, a rafforzare il potere di controllo da parte del giudice penale per le indagini preliminari e, dall'altro, a semplificare la procedura per la determinazione delle pene sostitutive; Inoltre, sono in corso di adozione ulteriori interventi normativi correttivi riguardanti il decreto legislativo n. 149 del 2022 al fine di potenziare i procedimenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie e la gestione della crisi d'impresa;

    la digitalizzazione del sistema giudiziario, secondo quanto riportato nel Programma nazionale di riforma, nel corso del 2023, ha raggiunto oltre 3,5 milioni di fascicoli giudiziari e sono stati inoltre avviati i lavori per lo sviluppo di un data lake per la giustizia, oltre a numerosi provvedimenti per lo sviluppo del processo telematico e l'introduzione di nuovi applicativi per il funzionamento del medesimo processo civile telematico, per la gestione elettronica obbligatoria dei documenti, la digitalizzazione delle indagini preliminari;

    sono quindi richiamati i significativi investimenti realizzati nel rafforzamento della capacità amministrativa e tecnica del sistema giudiziario, con riguardo al personale dell'Ufficio per il processo, all'assunzione di nuovi dipendenti (3.978 nuovi dipendenti con profili giuridico-amministrativi e tecnici in aggiunta agli 8.330 funzionari addetti all'Ufficio per il Processo stesso), all'adozione di misure specifiche per affrontare le criticità dei tribunali meno efficienti e premiare gli Uffici giudiziari più virtuosi nonché agli interventi in materia di edilizia giudiziaria;

    nel documento in esame, il Governo dichiara di reputare fondamentale il percorso avviato in tema di giustizia tributaria, quale volano di crescita del Paese; in particolare, il Governo ricorda le azioni che Pag. 92mirano a velocizzare la risoluzione dei litigi fiscali e a rendere il sistema più efficiente e tecnologicamente avanzato;

    infine, a completamento della manovra di bilancio 2025-2027, il Governo ha confermato quali collegati alla decisione di bilancio i disegni di legge già indicati nel precedente Documento programmatico. Tra questi, per i profili di competenza, vengono in rilievo i disegni di legge di: revisione delle circoscrizioni giudiziarie, anche con riferimento al Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie; rimodulazione delle piante organiche del personale amministrativo degli uffici giudiziari e ridefinizione dei profili professionali, anche con riferimento al Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie; interventi di rifunzionalizzazione degli istituti di prevenzione e pena,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 2

Documento di economia e finanza 2024. Doc. LVII, n. 2 e Allegati.

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEL GRUPPO MOVIMENTO 5 STELLE

  La II Commissione,

   esaminata il Documento di economia e finanza 2024 (DEF 2024),

   premesso che:

    è la prima volta che un Governo non dimissionario rinuncia a chiarire al Parlamento e all'opinione pubblica quale, nelle sue intenzioni, dovrà essere il disavanzo pubblico (la differenza tra spesa pubblica ed entrate dello stato) l'anno prossimo;

    la funzione principale del Documento di Economia e Finanza, c.d. DEF, è infatti dare una idea dell'orientamento di massima del Governo per l'anno successivo, con un anticipo sufficiente per consentire a famiglie ed imprese di programmare di conseguenza. È per questo che il Def viene presentato a inizio aprile e non a fine anno;

    il DEF 2024 approvato dal Consiglio dei Ministri, però, consta del solo quadro di finanza pubblica cosiddetto «tendenziale» per il 2025, cioè il disavanzo previsto sotto l'ipotesi che, per il prossimo anno, il Governo non adotti alcuna nuova misura, ad esempio non rinnovi i tagli alle tasse del 2024;

    assunta, con riferimento alle analisi e alle previsioni economiche di tutti gli istituti di ricerca più autorevoli, una previsione attendibile sull'andamento dell'economia mondiale, europea e nazionale nell'anno in corso e in quelli immediatamente seguenti, il Governo si ferma a descrivere un quadro di finanza pubblica a legislazione vigente ovverosia con leggi di spesa e di entrata in vigore che restano esattamente quelle che sono anche nell'anno successivo (e nei seguenti);

    in una situazione economica e di finanza pubblica incerta e delicata ed apparentemente inadeguata ad invertire la preoccupante tendenza al ritorno a stagioni segnate dalla stagnazione, dall'erosione degli stipendi a causa del caro vita e dalla riduzione delle prestazioni sociali effettive, il Governo Meloni nel Def 2024 sceglie di non esprimersi sui suoi obiettivi programmatici, sulle sue riforme, sulle modificazioni alle leggi di entrata e di spesa in vigore sì da compilare la seconda caratteristica tabella del Documento, ossia il «Quadro di finanza pubblica programmatico», quello che corrisponde alle intenzioni del Governo e della sua maggioranza parlamentare;

    sebbene sul bilancio, nelle democrazie liberali, decida – in ultima istanza- il Parlamento, già durante la scorsa sessione di bilancio si è consumato un inedito: la mancata presentazione di emendamenti alla legge di bilancio da parte delle forze di maggioranza, infatti, si è posta in netta controtendenza rispetto ad un lungo e risalente processo, iniziato nel 1215, quando l'articolo 12 della Magna Charta Libertatum decretò «nessuno scutaggio o auxilium se non per comune consenso», prima ancora di quel «no taxation without representation» che sarà poi, nei secoli, il principio fondante dei Parlamenti e delle procedure democratiche;

    come era stato già ampiamente annunciato dal Governo, questo DEF non riporta il profilo programmatico, limitandosi a confermare il quadro tendenziale prospettato con la Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanze 2023, ossia deficit al 4,3 per cento al 2024, 3,7 per cento al 2025, 3 per cento al 2026, 2,2 per cento al 2027;

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    l'impercepibile tasso di crescita del PIL si attesta, per il 2024, all'1,0 per cento, mentre si prospetta pari all'1,2 per cento nel 2025, e all'1,1 e allo 0,9 per cento, rispettivamente nei due anni successivi;

    la previsione tendenziale di crescita del PIL in termini reali per il 2024 si attesta, pertanto, all'1,0 per cento, al ribasso rispetto allo scenario programmatico della NaDef (1,2 per cento) e anche queste previsioni rischiano di essere riviste e ridimensionate a settembre, come annunciato dallo stesso Ministro;

    a distanza di 7 mesi dalla NaDef, dunque, i principali dati macroeconomici volgono al negativo, le previsioni di crescita riviste al ribasso. La disoccupazione appare in discesa, dato tuttavia legato, alla crescita del lavoro precario, temporaneo, saltuario;

    secondo le stime provvisorie diffuse dall'Istat lo scorso 5 aprile, nel 2023 l'incidenza dell'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche rispetto al PIL si è attestata al 7,2 per cento, mentre il deficit è risultato superiore di 1,9 punti percentuali rispetto all'obiettivo programmatico fissato nella NaDef 2023;

    l'articolo 10 della legge di contabilità e finanza pubblica (legge 31 dicembre 2009, n. 196), prevede espressamente che il DEF contenga gli obiettivi da conseguire per accelerare la riduzione del debito pubblico nonché le previsioni di finanza di lungo periodo e gli interventi che si intendono adottare per garantire la sostenibilità;

    nel DEF oggi al nostro esame viene meno l'essenza stessa del documento di programmazione, limitandosi a fornire una fotografia dell'esistente, una replica di quanto già annunciato con la NaDef 2023;

    non appaiono affatto convincenti le motivazioni fornite dal Ministro dell'economia e delle finanze legate alla riforma della governance economica europea, dal momento che allo stato attuale vige ancora il citato articolo 10 della legge di contabilità nazionale e pertanto Governo e Parlamento sono tenute a rispettare i contenuti e le prescrizioni di programmazione economica in esso contenuti;

    anche la eccessiva colpevolizzazione della misura del bonus 110 come capro espiatorio della difficoltà di questo Governo di tracciare un quadro programmatico, appare assolutamente fuori luogo e per nulla convincente, posti sia gli effetti positivi che la misura ha avuto come volano dell'economia in un momento di grande difficoltà, come quello pandemico, sia l'attuale incertezza sulla contabilizzazione dei conseguenti crediti fiscali;

    considerato che, in base all'indebitamento netto registrato dall'Italia lo scorso anno (7,2 per cento del PIL secondo le prime stime Istat), lo stesso Ministro dell'economia e delle finanze Giorgetti, in relazione alla riforma della governance economica europea, ha definito come «scontata» – nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulle prospettive di riforma delle procedure di programmazione economica e finanziaria e di bilancio – la prossima apertura di una procedura per disavanzo eccessivo (PDE) nei confronti dell'Italia, in base alle raccomandazioni della Commissione;

    in merito all'attuazione del PNRR, si esprime inoltre preoccupazione per il rischio, non trascurabile, che la revisione complessiva del Piano, che inserisce nuove spese nel Piano senza cancellare quelle già previste, ma «esternalizzandole» a carico del bilancio nazionale, generi un cospicuo aumento della spesa, salvo che l'impegno a mantenere la realizzazione delle spese originarie non vada inteso come meramente programmatico e privo di contenuto fattivo;

   valutato che:

    per il 2024 si prevede un saldo del Settore pubblico pari a -152.608 milioni (-7,1 per cento del PIL), in peggioramento di 47.058 milioni rispetto al risultato del 2023 (-105.549 milioni, -5,1 per cento del PIL);

    la tendenza negativa del saldo previsto per il 2024 è riconducibile sia alla stima in diminuzione degli incassi finali (-7.111 milioni), sia alla stima in aumento dei pagamenti finali (+39.948 milioni);

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   considerato che:

    la congiuntura globale continua a essere debole. Il ristagno del commercio internazionale e l'incertezza sollevata dalle tensioni geopolitiche pesano sull'attività economica;

    la povertà in Italia è ormai un fenomeno strutturale visto che tocca quasi un residente su dieci, il 9,4 per cento della popolazione residente vive infatti, secondo l'Istat, in una condizione di povertà assoluta. In termini assoluti si contano in Italia più di cinque milioni di persone in stato di povertà assoluta;

    è notorio come via sia uno stretto nesso di causalità tra l'aumento della povertà e l'incremento del tasso di criminalità, anche dei cosiddetti colletti bianchi;

    non è casuale, infatti, che, secondo la relazione annuale di Eppo, nel 2023, l'Italia è la maglia nera con 179 indagini fatte o in corso su frodi al PNRR, su un totale di 206. Numeri che confermano la nostra posizione negativa per quanto riguarda il totale dei fondi europei: nel 2023, su 1.927 indagini attive, 618 sono italiane, pari al 32 per cento. Su 618 indagini Eppo attive in Italia, 160 sono a dimensione transnazionale, per un totale di 256 persone rinviate a giudizio con il coinvolgimento di 7 città (Bologna, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia). Il danno stimato è pari a 7,38 miliardi di euro rispetto al totale di oltre 19 miliardi, cifra che fa dell'Italia il Paese con il valore più alto in termini di danni al bilancio Ue. Sono 130 indagini di criminalità finanziaria, 42 di presunta corruzione e 76 di riciclaggio. Su 339 indagini collegate a frodi transfrontaliere in materia di Iva, 121 sono italiane e 112 in Germania, seguite a grandissima distanza da Portogallo (15) e Francia (13). Ma a pesare nel 2023 sono soprattutto le indagini relative al PNRR che rappresentano il 15 per cento dei casi di frode gestiti da Eppo e il 25 per cento dei danni;

    gli elementi su esposti delineano, dunque, un quadro in cui la messa in sicurezza sociale non appare una priorità del Governo attuale e che il DEF sostanzialmente conferma;

   rilevato che:

    con riferimento al settore della giustizia è di tutta evidenza come il DEF rifletta un'impostazione assolutamente prudente in questo settore. Le risorse stanziate per la maggior parte degli interventi previsti, dall'edilizia giudiziaria, alla digitalizzazione, sono molto esigue;

    il Documento in esame menziona tra gli obiettivi, il completamento della riforma della giustizia, gli investimenti nel capitale umano e la digitalizzazione del sistema giudiziario;

    tuttavia, non vi è alcuna menzione in ordine allo stanziamento di risorse aggiuntive ed adeguate per le assunzioni di magistrati, di funzionari giuridico-pedagogici negli istituti penitenziari, di personale di polizia penitenziaria (agenti, ispettori, commissari, anche mediante lo scorrimento delle graduatorie vigenti). Così come manca qualsivoglia intervento a copertura delle gravissime carenze negli Uffici di esecuzione penale esterna, che, anche in considerazione delle riforme intervenute, hanno funzioni e compiti maggiori;

    in particolare, desta preoccupazione la grave carenza del personale della magistratura ordinaria. Siamo, infatti, di fronte ad una situazione di scopertura dell'organico magistratuale senza precedenti: circa 1.500 unità su 10.900;

    inoltre, si ricordi in questa sede come il disegno di Legge già approvato al Senato ed attualmente in esame alla Camera, (A.C. 1718) recante Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare abbia introdotto la collegialità nell'applicazione della misura della custodia in carcere o di una misura di sicurezza provvisoria quando essa è detentiva, e pertanto, comporterà un ulteriore aggravio delle competenze dei singoli magistrati, che richiederebbe già di per sé, un incremento considerevole della pianta organica;

    sebbene sia stato previsto, per un adeguato rafforzamento dell'organico, che Pag. 96tali norme si applichino decorsi 2 anni dall'entrata in vigore della legge e l'aumento del ruolo organico del personale di magistratura ordinaria di 250 unità, da destinare alle funzioni giudicanti di primo grado, l'incremento di 250 unità – infatti – non appare sufficiente a sopportare il carico di lavoro degli organi giudicanti, considerando, altresì, l'ingente quantità di arretrato, cui ancora non si è potuto far fronte, specie in grado di appello;

    anche la legge di Bilancio di recente approvazione ha sostanzialmente confermato come la effettiva velocizzazione dei processi, soprattutto civili non appaiono una priorità del Governo in carica: in particolare, il disegno di legge approvato in prima battuta dal Consiglio dei ministri, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026, conteneva solo una norma in materia di giustizia, l'articolo 67, che ha istituito un fondo per la magistratura onoraria, al fine di dare attuazione alla riforma della medesima. Ma, nonostante le esigue modifiche apportate in sede emendativa, il Governo in carica ha dimostrato di non voler incidere concretamente sullo smaltimento dell'arretrato e riduzione del disposition time visto che non sono state stanziate risorse a favore di assunzioni straordinarie nella magistratura ordinaria;

    occorre fronteggiare la grave scopertura degli organici e garantire nel tempo gli effetti prodotti dagli interventi straordinari introdotti con il PNRR, assicurando la transizione digitale dei servizi giudiziari;

    si ricordi che tra gli obiettivi del PNRR nel settore giustizia vi è anche l'abbattimento della durata dei procedimenti giudiziari, nello specifico, del 40 per cento dei tempi di trattazione per le cause civili (e una contestuale riduzione del 90 per cento del numero di cause pendenti nel 2019) e del 25 per cento per i processi penali. In ambito civile, sono altresì stabilite alcune tappe intermedie, fissate al 31 dicembre 2024, che prevedono la riduzione del 65 per cento del numero di cause pendenti nel 2019 per i tribunali e del 55 per cento per le Corti di appello. Orbene, una parte non indifferente della progettualità richiesta per lo smaltimento dell'arretrato negli uffici ed il contenimento in termini fisiologici della durata media dei procedimenti passa per la disponibilità di adeguate risorse umane;

    si evince, preliminarmente, come siamo pertanto ancora molto distanti dal raggiungimento degli impegni assunti a livello europeo;

    la grave situazione di carenza di personale – cui non sembra intendere porre rimedio questo Governo, come conferma il Def – interessa, altresì, la polizia penitenziaria. A ciò occorre far fronte senza ritardo, considerando, altresì le gravi ripercussioni da questo derivanti, sia in termini di condizioni di impiego dei lavoratori, che di sicurezza all'interno degli istituti penitenziari. Secondo i dati riportati nelle schede trasparenza del Ministero aggiornate al 2023, manca il 15 per cento delle unità previste in pianta organica. Il rapporto detenuti agenti attuale è pari ad 1,8, a fronte di una previsione di 1,5. Tra le regioni italiane questo rapporto varia fra l'1,2 e il 2 e suggerisce una distribuzione disomogenea del personale. Il XIX Rapporto Antigone sulle condizioni di detenzione conferma quanto riportato dai dati ministeriali. Dei 97 istituti visitati, 44 presentano un rapporto tra detenuti e agenti più elevato rispetto alla media di 1,8. Appare fondamentale rammentare che la legge 27 settembre 2021, n. 134, recante Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari, alla lettera g) contempla, tra i tanti, anche il coinvolgimento degli uffici per l'esecuzione penale esterna, al fine di consentire l'applicazione delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi nel giudizio di cognizione. Pertanto non si può non incrementare l'efficienza degli istituti penitenziari, al fine di incidere positivamente sui livelli di sicurezza, operatività e di efficienza degli istituti penitenziari e di incrementare le attività di controllo dell'esecuzione penale esterna;

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    del pari, non si prevedono nel DEF risorse aggiuntive destinate all'assunzione di funzionari giuridico-pedagogici, che svolgono il ruolo di educatori all'interno degli istituti penitenziari e che sono un numero considerevolmente inferiore rispetto a quello previsto. Eppure, è di tutta evidenza come a tale categoria di lavoratori l'ordinamento riconosca un ruolo fondamentale, in quanto il loro contributo consente di dare piena attuazione al principio costituzionale della funzione rieducativa della pena, di cui all'articolo 27 della nostra Carta Fondamentale. I funzionari giuridico pedagogici, infatti, svolgono attività imprescindibili ai fini del reinserimento in società del detenuto, sia sotto il profilo della «osservazione scientifica della personalità» e dell'accesso alle misure alternative dei condannati definitivi, che in termini di progettazione delle attività dell'istituto, scolastiche, formative, sportive e ricreative, cercando di dare seguito ai molti bisogni dei ristretti. Infine, la circolare ministeriale che ne ha modificato la denominazione in funzionari giuridico pedagogici, ha attribuito a questi ultimi anche il compito di coordinare la rete interna ed esterna al carcere in modo da garantire una relazione con il territorio. Il XIX Rapporto Antigone sulle condizioni di detenzione fotografa una situazione all'interno delle carceri che desta notevole preoccupazione – specie alla luce dell'allarmante numero di suicidi dall'inizio del 2024 – e impone di intervenire per far fronte alle evidenti carenze di personale educatore. Il numero totale degli educatori effettivi, invero, secondo quanto si evince dalle schede trasparenza aggiornate a maggio 2023, è pari a 803 unità a fronte delle 923 previste in pianta organica. La media nazionale di persone detenute in carico a ciascun funzionario è di 71. Tuttavia, sono 100 su 191 gli istituti che presentano un rapporto persone detenute/educatori più elevato rispetto alla media e ben distante da quello fissato dal DAP con Circolare 3 febbraio 2022 – Incremento pianta organica Funzionario Giuridico Pedagogico, pari a 65 (attualmente di 71 in media nazionale);

    preoccupante è, dunque, il quadro finale che si delinea: da un lato, mancano adeguate risorse che rendano efficiente la macchina della giustizia e si registra un totale disinteresse di questo Governo rispetto all'incremento della povertà; dall'altro, si registra un affievolimento degli strumenti giuridici a tutela della legalità e di contrasto del fenomeno corruttivo nelle sue molteplici implicazioni. Infatti, il decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, recante: «Misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali», escludendo i reati di corruzione dal novero del sistema ostativo di cui all'articolo 4-bis O.P., ha rappresentato un primo passo indietro inaccettabile rispetto a quanto previsto dalla legge n. 3 del 2019 (cosiddetta legge Spazzacorrotti);

    a ciò si aggiunga, la volontà di questo Governo e della maggioranza parlamentare che lo sostiene, manifestata attraverso recenti iniziative legislative in materia, di affievolire e depotenziare lo strumento delle intercettazioni – mezzo fondamentale di ricerca della prova specie nei reati di corruzione, di abrogare la fattispecie di abuso d'ufficio e depotenziare il traffico di influenze illecite (attraverso il provvedimento già approvato al Senato e attualmente in esame alla Camera – A.C. 1718, cosiddetto DDL Nordio), nonché, quella di reintrodurre il regime di prescrizione sostanziale: tutti provvedimenti che rischiano di avere come effetto finale la creazione di gravi sacche di impunità, lasciando le vittime dei reati privi dell'accertamento della verità, in una vera e propria situazione di denegata giustizia;

    inoltre, da quanto emerge dal DEF, a completamento della manovra di bilancio 2024-2026, tra i provvedimenti che il Governo intende adottare, vi è quello in materia di edilizia giudiziaria: al riguardo, si segnala che nel corso del 2023, tutte le procedure di gara per l'affidamento dell'esecuzionePag. 98 dei lavori degli interventi sono state bandite e aggiudicate in modo da efficientare una superficie pari a 486.568 mq. Tuttavia, solo per un terzo di esse, sono stati avviati i lavori;

   considerato ancora che:

    non risulta essere una priorità di questo Governo, altresì, il potenziamento degli strumenti di contrasto alle mafie già esistenti, così come il rafforzamento dei principali presìdi antimafia, quale il regime speciale del 41-bis, nonché le misure di prevenzione personali e patrimoniali;

    non sfugge, altresì, come nel Documento in commento manchi del tutto il riferimento a risorse aggiuntive necessarie a proseguire nella politica di contrasto alle agromafie ed ecomafie, con ciò privando di tutela specifica il diritto alla salute attraverso un efficace sistema di repressione delle attività della criminalità organizzata e dei reati ambientali in generale;

    ancora, non vi è cenno alcuno rispetto alla necessaria continuità ai finanziamenti, alle attività e al funzionamento dei centri e delle reti antiviolenza territoriali e dei centri e servizi per uomini autori di violenza, al fine di rafforzare la prevenzione e il contrasto alla violenza di genere e prevedere sempre maggiori azioni per il reinserimento economico e sociale, con particolare attenzione al mondo del lavoro, delle donne vittime di violenza che escono dai centri;

    più nello specifico, nel documento predisposto dal Governo mancano i seguenti impegni:

     1) con riferimento agli annunciati interventi in materia di digitalizzazione, investire maggiori risorse volte a realizzare una rete esclusivamente dedicata al sistema giustizia e dotata di elevati standard di sicurezza che preveda un'unica piattaforma di gestione dei processi telematici, che dovrebbero essere estesi a procedimenti attualmente non digitalizzati, quali il processo minorile e la giustizia di prossimità, garantendo al contempo la formazione delle risorse umane e incrementando le dotazioni informatiche, in modo da consentire l'accesso ai registri da remoto;

     2) a consentire la stabilizzazione dei contratti in essere degli addetti agli uffici per il processo, nel rispetto degli obiettivi imposti dal PNRR e in un'ottica di reale smaltimento degli arretrati e di riconoscimento delle giuste pretese anche economiche del personale già impiegato;

     3) ad astenersi da ogni intervento anche normativo che possa tradursi di fatto in un allentamento dei presidi anticorruzione, nonché ad intraprendere tutte le necessarie iniziative, nelle opportune sedi istituzionali nazionali ed europee, volte ad una rapida approvazione della proposta di direttiva UE 2023/0135 (COD) in materia di lotta contro la corruzione, al fine di rafforzare ulteriormente i meccanismi per la prevenzione e lotta alla corruzione, ampliando l'ambito di azione rispetto al singolo Stato ed estendendolo a tutta l'Unione europea;

     4) a investire nella lotta alla corruzione, in particolare attraverso l'adozione di misure volte a garantire maggiore trasparenza e controllo dei fondi del PNRR e più in generale all'implementazione di una normativa che contrasti in maniera efficace i più gravi delitti contro la pubblica amministrazione;

     5) a monitorare gli effetti applicativi della disciplina in materia di ergastolo ostativo, rivalutando la normativa prevista nel decreto-legge n. 162 del 2022 – convertito in legge n. 199 del 2022 – in modo da restituire giusta rilevanza al requisito della collaborazione con la giustizia e ricomprendere nuovamente nel novero dei reati ostativi (ex articolo 4-bis) anche quelli contro la Pubblica Amministrazione;

     6) con riferimento agli annunciati interventi per l'edilizia penitenziaria, anche minorile, nonché per gli edifici sede degli Uffici deputati all'esecuzione penale esterna, investire maggiori risorse per la realizzazione di nuove strutture e la riqualificazione di strutture già esistenti, da progettare e realizzare con criteri innovativi che includano anche interventi di efficientamentoPag. 99 energetico e antisismici, l'implementazione di strumenti e impianti tecnologici per la sicurezza, l'introduzione di impianti di videosorveglianza, di schermatura nonché impianti per il compostaggio di comunità, con individuazione e predisposizione di un sistema di poli detentivi di alto profilo tecnologico, in modo da rendere più efficace la funzione rieducativa della pena, la tutela del diritto alla salute, la preservazione dei legami tra genitori e figli, anche attraverso il ricorso alle più avanzate innovazioni tecnologiche, la distinzione tra diverse tipologie di detenuti, anche mediante l'adozione di appositi criteri architettonici;

     7) in riferimento ad interventi in materia di edilizia giudiziaria, a riqualificare e potenziare il patrimonio immobiliare dell'amministrazione della giustizia in chiave ecologica e digitale, che si tratti di area facilmente accessibile e dotata di servizi e ambienti da adibire a nidi per l'infanzia, nell'attuazione delle politiche volte alla conciliazione tra vita familiare e professionale, con ricadute positive in termini di incremento dell'occupazione femminile e di effettività della parità di nell'accesso alle professioni caratterizzanti il comparto giustizia;

     8) sotto il profilo della revisione delle circoscrizioni giudiziarie, garantire il pieno diritto di accesso alla giustizia in tutto il territorio nazionale e risolvere le questioni più critiche relativi a taluni uffici giudiziari, colmando le discrepanze esistenti tra i diversi territori;

     9) a potenziare l'organico del Corpo di Polizia Penitenziaria, al fine di rendere maggiormente efficienti gli istituti penitenziari e garantire migliori condizioni di lavoro al personale addetto alla sicurezza all'interno delle carceri; a prevedere risorse aggiuntive per l'assunzione straordinaria di personale nei ruoli di funzionario giuridico-pedagagico e di funzionario mediatore culturale considerando, altresì il ruolo fondamentale che questi ultimi rivestono all'interno dell'ordinamento ai fini del reinserimento in società dei ristretti; nonché ad assumere, con procedura concorsuale, nuovi magistrati per porre rimedio alla gravissima carenza di personale;

     10) ad intervenire per garantire, in ogni ambito del settore giustizia, il rispetto dei principi della parità di genere, garantendolo altresì in ogni futuro provvedimento normativo;

     11) ad intervenire con gli investimenti necessari per prevenire e contrastare il fenomeno della violenza sulle donne attraverso la formazione specifica e l'aggiornamento del personale (forze dell'ordine, sanitari, magistrati, avvocati, servizi sociali) chiamato ad interagire con le donne vittime di violenza e l'attivazione di programmi di trattamento per gli uomini maltrattanti ed in generale per i sex offender nella fase di esecuzione della pena, al fine di combattere la recidiva, particolarmente elevata in relazione a questo genere di reati; in tale prospettiva andrebbero promosse ed estese le buone pratiche già sperimentate, valorizzando le collaborazioni avviate con, ad esempio, l'ordine degli psicologi e egli enti territoriali, per l'esecuzione della pena dei sex offender. Inoltre, è imprescindibile, garantire la continuità dei finanziamenti alle attività e al funzionamento dei centri e delle reti antiviolenza territoriali;

     12) mancano altresì investimenti nel potenziamento delle misure e degli strumenti da utilizzare per la prevenzione e il contrasto della criminalità organizzata, delle mafie e del fenomeno della corruzione, al fine di consolidare un ambiente di legalità che possa favorire ed incentivare gli investimenti e garantire una gestione corretta e trasparente delle risorse. Sarà utile anche rafforzare la funzionalità e l'efficacia del sistema di gestione e riutilizzazione dei beni confiscati alla mafia che presenta diverse criticità;

     13) a non intervenire sul delitto di abuso di ufficio e sul delitto di traffico di influenze, in quanto depotenziare tali strumenti normativi può mettere a rischio l'attribuzione delle risorse del PNRR;

     14) a potenziare gli strumenti di contrasto alle mafie già esistenti, a salvaguardare e rafforzare il regime speciale di Pag. 100cui all'articolo 41-bis Ord. Pen., adeguando le 12 strutture detentive in modo da garantire realmente la separazione tra questi detenuti, al fine di impedire qualsiasi comunicazione sia all'interno dell'istituto che verso l'esterno; potenziare il GOM mettendolo in condizione di svolgere il proprio lavoro in sicurezza attraverso la copertura della pianta organica, la formazione e l'aggiornamento professionale, l'addestramento e l'equipaggiamento;

     15) a prevedere lo stanziamento delle risorse necessarie a proseguire nella politica di contrasto alle agromafie ed ecomafie, in un'ottica di tutela del diritto alla salute;

     16) ad incrementare le risorse destinate alle attività di intercettazione, astenendosi da qualsivoglia intervento – anche normativo – volto a restringerne l'utilizzo o da depotenziarne l'efficacia come strumento di ricerca della prova determinante per l'attività investigativa ed indispensabile per contrastare le forme più insidiose di criminalità organizzata e dei fatti di corruzione, i cui effetti finali ricadono sull'utente, ovvero il cittadino;

     17) ad intervenire in materia di tutela dei minori, con particolare riferimento al sistema di affidamento degli stessi, prevedendo risorse a sostegno della genitorialità;
     18) a proseguire nella politica di contrasto alle agromafie ed ecomafie, tutelando il diritto alla salute attraverso un efficace sistema di repressione delle attività della criminalità organizzata e dei reati ambientali in generale;

   per le ragioni su esposte,

  si esprime

PARERE CONTRARIO

D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

Pag. 101

ALLEGATO 3

Documento di economia e finanza 2024. Doc. LVII, n. 2 e Allegati.

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEL GRUPPO DEL PARTITO DEMOCRATICO

  La II Commissione,

   esaminato il Documento di economia e finanza 2024 (Doc. LVII, n. 2 e Allegati);

   premesso che:

    nel contesto del cosiddetto Semestre europeo, il Documento di economia e finanza traccia una prospettiva di medio-lungo termine degli impegni, sul piano della politica economica e della programmazione finanziaria, e degli indirizzi, sul versante delle diverse politiche pubbliche, al fine di promuovere il coordinamento e la convergenza delle politiche economiche degli Stati membri dell'Unione europea e garantire la stabilità;

    in questo contesto il Governo Meloni ha presentato per il 2024 un Documento con il solo quadro tendenziale senza offrire, come invece dovrebbe, a norma dell'articolo 10, comma 2, lettera e) della legge di contabilità e finanza pubblica (la legge 31 dicembre 2009, n. 196) un quadro programmatico di finanza pubblica per i prossimi tre anni che è stato invece rinviato al prossimo Piano fiscale-strutturale di medio termine che sarà presentato il prossimo 20 settembre;

    la motivazione utilizzata dal Governo secondo cui la Commissione europea avrebbe indicato ai Governi di presentare per quest'anno soltanto Programmi di stabilità sintetici, limitandosi a fornire contenuti e informazioni di carattere essenziale, in vista della redazione del Piano strutturale di bilancio di medio termine (quinquennale), previsto dal nuovo Patto di stabilità, non giustifica la mancata presentazione da parte del Governo di un quadro programmatico nel DEF 2024, anche di natura sintetica, e delle linee generali della prossima manovra, anche tenendo conto del nuovo Piano strutturale di bilancio di medio termine da presentare all'UE entro il 20 settembre. In questo primo anno di transizione verso le nuove regole di governance economica, nulla vieta al Governo di rispettare comunque i contenuti vigenti della legge di contabilità pubblica e di consentire al Parlamento di esprimersi con una circostanziata deliberazione;

    a causa dell'andamento della finanza pubblica in atto, la Commissione europea si appresta ad aprire la procedura d'infrazione per deficit eccessivo nei confronti del nostro Paese. Nella premessa al DEF 2024, il Governo annuncia che, per far fronte alla prossima procedura d'infrazione per deficit eccessivo, si predisporrà per una trattativa con la Commissione europea per un aggiustamento della finanza pubblica in un arco temporale di sette anni. Alla luce di tale affermazione, le prime stime in circolazione prefigurano manovre di rientro non inferiori a 0,5 punti percentuali – al netto dell'attivazione di ulteriori clausole che potrebbero innalzarne l'impatto intorno all'1 per cento – per ciascuno degli anni del predetto arco temporale;

    il Governo non offre alcun dettaglio delle misure da confermare denotando qui l'incapacità di affrontare il futuro e dimostrando di avere idee poco chiare nel merito;

    la decisione del Governo di non presentare un documento programmatico è stata scelta in passato da governi dimissionari che non avevano titolo a presentare programmi pluriennali; al contrario, la scelta del Governo, nel pieno delle sue funzioni, è senza precedenti e si pone in violazione Pag. 102delle citate norme sul processo di formazione del bilancio;

    oltre alla mancata previsione del quadro programmatico il Governo non intende affrontare nel Documento, in pieno clima elettorale, in vista delle prossime elezioni europee, anche la cornice entro cui collocare la prossima legge di bilancio e non fornisce alcuna indicazione concreta sulle misure di entrata e di spesa che l'esecutivo intenderà introdurre nei prossimi mesi;

    il Governo in particolare non esplicita alcuna decisione sulle grandi priorità di politica economica sul versante delle spese per quanto riguarda la sanità, la scuola, le politiche per il lavoro, gli investimenti e la politica industriale e gli enti locali che saranno anch'essi interessati dalla declinazione nazionale delle nuove regole del patto di stabilità e crescita;

    il Governo sembra indirizzato, in base ai contenuti in controluce del DEF 2024, a ricavare risparmi di spesa sul fronte dei consumi intermedi, del reddito da lavoro dipendente, dai contributi agli investimenti, dalla sanità e dalle prestazioni sociali. Nessuna ulteriore indicazione è formulata in relazione agli introiti da cessione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di società controllate o partecipate;

    per la correzione dei conti pubblici in conseguenza dell'apertura della procedura d'infrazione per deficit eccessivo, occorrerà almeno uno 0,5 per cento di Pil, a cui dovrà aggiungersi almeno lo 0,5 per cento di Pil per la proroga del cuneo fiscale, ed uno 0,2 per cento del Pil per la proroga della revisione delle aliquote Irpef. A queste dovranno aggiungersi le altre proroghe temporanee, valide per il solo 2024, le misure di carattere inderogabile, le annunciate ulteriori misure di riduzione della pressione fiscale in attuazione della Riforma e gli altri interventi di politica economica;

    in particolare le principali misure introdotte nella scorsa legge di bilancio solo per il 2024 che sono il taglio dei contributi previdenziali e l'accorpamento dei primi due scaglioni dell'Irpef, insieme ammontano a circa 15 miliardi di euro annui; ad esse si aggiungono ulteriori misure a scadenza per un totale di circa 20 miliardi di euro; si tratta in particolare: della detassazione del welfare aziendale e dei premi di produttività, la riduzione del canone Rai, il differimento di plastic e sugar tax, l'azzeramento dei contributi previdenziali per le lavoratrici dipendenti a tempo indeterminato con due figli, il credito di imposta per gli investimenti nella Zona economica speciale del Mezzogiorno, il rifinanziamento della legge Sabatini per gli investimenti e la proroga dei bonus edilizi Ecobonus e Sismabonus che in assenza scenderanno al 36 per cento;

    se come affermato in conferenza stampa dal Ministro dell'economia e delle finanze le prime due misure saranno rifinanziate senza incidere sul disavanzo e mantenendo perciò i saldi sui valori del tendenziale, occorre che il Governo fornisca un quadro delle misure di entrate e di spesa necessaria a reperire per il 2025 coperture finanziarie ad oggi ancora non definite;

    sul fronte macroeconomico emerge in tutta evidenza che la crescita 2024 sarà più debole del previsto: il Governo aveva programmato nella NADEF di settembre 2023 una crescita del Pil 2024 dell'1,2 per cento che l'attuale Documento riduce all'1 per cento; le stime di crescita del Governo sono molto più ottimistiche di quelle diffuse dai principali istituti nazionali ed internazionali infatti mentre il DEF riporta una crescita tendenziale del PIL del 1,0 per cento nel 2024, dell'1,2 per cento nel 2025 e del 1,1 per cento nel 2026 e nel 2027, quelle più recenti diffuse da Banca d'Italia e da Eurostat stimano una crescita economica del Paese che oscilla tra lo 0,6 per cento e lo 0,8 per cento;

    la crescita è dovuta sostanzialmente all'effetto positivo dovuto all'attuazione del PNRR che però terminerà nel 2026; mancando il quadro programmatico il Governo non fornisce alcuna indicazione su quali saranno le direttici di intervento per sostenere la crescita, anche in assenza del PNRR, dal 2027;

Pag. 103

    sul fronte della finanza pubblica, per il 2024, l'indebitamento netto si collocherebbe al 4,3 per cento del Pil per scendere progressivamente fino al 2,2 per cento nel 2027 in linea con le previsioni della NADEF 2023; con riferimento all'anno 2023, l'ISTAT ha rilevato invece che il rapporto tra l'indebitamento delle amministrazioni pubbliche e il PIL è risultato stato pari al 7,2 per cento peggiorando le previsioni rispetto il programmatico NADEF 2023 che stimavano un rapporto deficit/Pil al 5,3 per cento;

    sul differenziale di 1,9 punti percentuali, equivalente a quasi 40 miliardi di euro hanno inciso varie voci di spesa tra cui i contributi agli investimenti e in questi rientrano le spese per l'efficientamento energetico degli edifici, ma anche la spesa per interessi sul debito pubblico; il Governo in carica, nei 18 mesi di guida, ha assistito immobile all'esplosione dei costi che ha provocato l'impennata del rapporto deficit/pil e gli effetti di trascinamento sul debito per i prossimi anni;

    per quanto riguarda il debito pubblico, in rapporto al PIL esso è previsto in crescita in ragione delle minori entrate dovute alle compensazioni d'imposta previste dai vari incentivi fiscali; il peso del debito torna a salire di circa 2,5 punti percentuali dal 2023 al 2026, passando dal 137,3 per cento del PIL del 2023 al 139,8 per cento del 2026, modificando il sentiero di stabilizzazione tracciato lo scorso settembre nella NADEF che riportava un obiettivo per il 2026 in diminuzione in rapporto al Pil di mezzo punto rispetto al dato del 2023;

   tutto ciò premesso,

  esprime

PARERE CONTRARIO

Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Zan, Lacarra.

Pag. 104

ALLEGATO 4

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare. C. 1718 Governo, approvato dal Senato.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

  Sopprimerlo.
1.1. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Sostituirlo con i seguenti:

Art. 1.
(Oggetto e finalità)

  1. Per attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi, si intende l'attività concorrente alla formazione delle decisioni pubbliche, svolta dai rappresentanti di interessi particolari nell'osservanza della normativa vigente, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni e con obbligo di lealtà verso di esse.
  2. La disciplina di cui al comma 1 si conforma ai princìpi di pubblicità, di partecipazione democratica, di trasparenza e di conoscibilità dei processi decisionali e persegue le seguenti finalità:

   a) garantire la trasparenza dei processi decisionali;

   b) assicurare la conoscibilità dell'attività dei soggetti che influenzano i processi decisionali;

   c) agevolare l'individuazione delle responsabilità delle decisioni assunte;

   d) favorire l'ordinata partecipazione ai processi decisionali da parte dei cittadini e delle rappresentanze degli interessi;

   e) consentire l'acquisizione, da parte dei decisori pubblici, di una più ampia base informativa sulla quale fondare scelte consapevoli.

Art. 1-bis.
(Definizioni)

  1. Ai fini della presente legge sono definiti:

   a) «rappresentanti di interessi»: i soggetti che rappresentano presso i decisori pubblici, come definiti alla lettera b), direttamente o indirettamente, interessi leciti di rilevanza non generale, anche di natura non economica, al fine di promuovere l'avvio di processi decisionali pubblici o di incidere su processi decisionali pubblici in corso, nonché i soggetti che svolgono per conto dell'organizzazione di appartenenza l'attività di rappresentanza di interessi, anche nell'ambito o per conto di organizzazioni senza scopo di lucro o di organizzazioni il cui scopo sociale prevalente non è l'attività di rappresentanza di interessi;

   b) «decisori pubblici»: i membri del Parlamento e del Governo; i presidenti, gli assessori e i consiglieri regionali, i presidenti e i consiglieri delle province e delle città metropolitane, i sindaci, gli assessori e i consiglieri comunali dei comuni con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti, i presidenti e gli assessori dei municipi o delle circoscrizioni dei comuni con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti; i presidenti e i componenti delle autorità indipendenti; gli organi di vertice, i componenti e i consulenti degli uffici di diretta collaborazione dei membri del Governo; gli organi di vertice, i componenti e i consulenti degli uffici di diretta collaborazione dei presidenti delle regioni e delle Pag. 105province e dei sindaci delle città metropolitane e dei comuni con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti nonché dei membri delle rispettive giunte; gli organi di vertice degli enti pubblici statali; i titolari di incarichi di funzione dirigenziale generale e i titolari degli incarichi dirigenziali conferiti ai sensi della normativa vigente;

   c) «attività di rappresentanza di interessi»: ogni attività, non sollecitata da un decisore pubblico, finalizzata alla rappresentanza di interessi leciti di rilevanza non generale nell'ambito di processi decisionali pubblici, svolta professionalmente dai rappresentanti di interessi attraverso la presentazione e l'illustrazione di proposte, documenti, richieste, suggerimenti, studi, ricerche, analisi e qualsiasi altra iniziativa o comunicazione orale o scritta, anche trasmessa per via telematica, richieste di incontri nonché ogni altra attività diretta a perseguire i medesimi interessi nei confronti dei decisori pubblici;

   d) «comitato di sorveglianza»: l'organo istituito ai sensi dell'articolo 1-septies presso l'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Art. 1-ter.
(Esclusioni)

  1. Le disposizioni della presente legge non si applicano:

   a) ai giornalisti e ai funzionari pubblici per i rapporti con i decisori pubblici attinenti all'esercizio della loro professione o funzione;

   b) alle persone che intrattengono rapporti o instaurano contatti con i decisori pubblici per raccogliere dichiarazioni destinate alla pubblicazione;

   c) ai rappresentanti dei governi e dei partiti, movimenti e gruppi politici di Stati stranieri;

   d) all'attività svolta dai partiti, movimenti e gruppi politici per determinare la politica statale, regionale o locale ai sensi dell'articolo 49 della Costituzione;

   e) ai rapporti, agli oggetti e alle notizie la cui pubblicità costituisce violazione delle norme sul segreto di Stato, d'ufficio, professionale o confessionale;

   f) all'attività di comunicazione istituzionale, come definita dalla normativa vigente;

   g) alle comunicazioni, orali e scritte, rese nell'ambito di sedute e di audizioni delle Commissioni o di altri organi parlamentari e nell'ambito di consultazioni indette da amministrazioni o enti pubblici statali, regionali e locali;

   h) all'attività di rappresentanza svolta nell'ambito di processi decisionali che si concludono mediante protocolli d'intesa o altri strumenti di concertazione.

  2. Le disposizioni della presente legge non si applicano all'attività di rappresentanza di interessi particolari svolta da enti pubblici, anche territoriali, o da associazioni o altri soggetti rappresentativi di enti pubblici, nonché dai partiti o movimenti politici, né alle attività svolte da esponenti di organizzazioni sindacali e imprenditoriali nell'ambito dei processi decisionali connessi alla contrattazione.
  3. Le disposizioni della presente legge non si applicano all'Autorità nazionale anticorruzione, nei cui riguardi è vietato lo svolgimento di attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi.

Art. 1-quater.
(Istituzione del Registro pubblico per la trasparenza dell'attività di relazione per la rappresentanza di interessi)

  1. Presso l'Autorità garante della concorrenza e del mercato è istituito il Registro per la trasparenza dell'attività di relazione per la rappresentanza di interessi, di seguito denominato «Registro». Il Registro è tenuto in forma digitale ed è articolato distintamente in una parte ad accesso riservato ai soggetti iscritti e alle amministrazioni pubbliche e in una parte ad accesso pubblico, consultabile per via telematica. Tutti possono consultare la parte del Pag. 106Registro ad accesso pubblico previa registrazione, fornendo i dati necessari alla propria identificazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di trattamento dei dati personali.
  2. I soggetti che intendono svolgere l'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi devono iscriversi nel Registro.
  3. Il Registro è articolato in sezioni, distinte per categorie omogenee di interessi e per categorie di decisori pubblici. Il rappresentante di interessi indica le sezioni per le quali chiede di essere iscritto e dichiara i dati necessari per l'iscrizione, che è obbligato ad aggiornare tempestivamente in caso di variazione. Tutte le pubbliche amministrazioni possono accedere per via telematica alla consultazione dei dati inseriti nel Registro.
  4. Nel Registro sono indicati i seguenti dati, aggiornati periodicamente e tempestivamente sotto la responsabilità del rappresentante di interessi iscritto:

   a) i dati anagrafici o la denominazione sociale e il domicilio professionale della persona fisica o dell'ente, società, associazione o altro soggetto che svolge l'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi particolari;

   b) i dati identificativi del soggetto titolare degli interessi particolari per conto del quale è svolta l'attività di relazione;

   c) le risorse umane ed economiche delle quali il rappresentante di interessi dispone per lo svolgimento dell'attività.

  5. Non possono iscriversi nel Registro e non possono esercitare attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi:

   a) i minori di anni diciotto;

   b) i membri del Parlamento, il Presidente del Consiglio dei ministri, i Ministri, i consiglieri regionali, i consiglieri provinciali e i consiglieri comunali e municipali, durante il loro mandato e per i due anni successivi;

   c) i dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, durante il servizio e per i due anni successivi;

   d) i titolari di incarichi individuali, in qualità di esperti di comprovata esperienza, conferiti da pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, durante l'incarico e per i due anni successivi;

   e) i titolari di incarichi individuali presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, in qualità di personale estraneo alla stessa, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, durante l'incarico e per i due anni successivi;

   f) gli iscritti all'Ordine dei giornalisti;

   g) i dirigenti dei partiti o movimenti politici, durante l'incarico e per i due anni successivi;

   h) coloro che hanno subito condanne definitive per reati contro la pubblica amministrazione, di cui al titolo II del libro secondo del codice penale;

   i) coloro che non godono dei diritti civili e politici e coloro i quali siano stati interdetti dai pubblici uffici;

   l) coloro che, nei quattro anni precedenti, abbiano esercitato funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso enti pubblici o enti di diritto privato finanziati da amministrazioni o enti pubblici o abbiano svolto attività professionali regolate, finanziate o comunque retribuite da amministrazioni o enti pubblici.

  6. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato provvede all'organizzazione del Registro e alla sua pubblicazione nel sito internet istituzionale del Comitato di sorveglianza di cui all'articolo 1-septies entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. La data di inizio dell'effettivo funzionamento del Registro è comunicata dall'Autorità mediante pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale.

Pag. 107

Art. 1-quinquies.
(Agenda degli incontri e relazione annuale)

  1. Ciascun rappresentante di interessi inserisce nel Registro e aggiorna l'agenda dei propri incontri con i decisori pubblici. Le informazioni contenute nell'agenda sono inserite, in formato aperto e riutilizzabile, nella parte del Registro aperta alla pubblica consultazione. Il rappresentante di interessi aggiorna quotidianamente l'elenco degli incontri svolti nel giorno precedente, con l'indicazione del decisore pubblico incontrato, del luogo in cui si è svolto l'incontro e dell'argomento trattato. Per ciascun incontro il rappresentante di interessi fornisce una sintesi degli argomenti trattati e del contenuto dell'incontro, che è pubblicata entro quarantacinque giorni dalla data dell'incontro. Per ciascun evento sono comunque indicati i seguenti elementi:

   a) luogo, data, ora e durata dell'incontro;

   b) modalità di richiesta dell'incontro e soggetto che ha formulato la richiesta;

   c) oggetto dell'incontro;

   d) soggetti partecipanti all'incontro.

Art. 1-sexies.
(Codice deontologico)

  1. All'atto dell'iscrizione nel Registro, il rappresentante di interessi assume l'impegno a rispettare il codice deontologico di cui al comma 2, in cui sono stabilite le modalità di comportamento cui devono attenersi coloro che svolgono l'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi.
  2. Il codice deontologico è adottato dal comitato di sorveglianza di cui all'articolo 1-septies, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti i rappresentanti di interessi e i portatori di interessi che facciano richiesta secondo le modalità stabilite dal comitato medesimo e pubblicate nel sito internet istituzionale dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.
  3. Il codice è pubblicato nella parte del Registro aperta alla pubblica consultazione.

Art. 1-septies.
(Comitato di sorveglianza)

  1. È istituito presso l'Autorità garante della concorrenza e del mercato il Comitato di sorveglianza sulla trasparenza dei processi decisionali pubblici.
  2. Il Comitato di sorveglianza è composto:

   a) da un magistrato della Corte di cassazione, scelto dal Primo presidente della medesima;

   b) da un magistrato della Corte dei conti, scelto dal Presidente della medesima;

   c) da un professore ordinario di materie giuridiche, nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.

  3. Il Comitato di sorveglianza svolge funzioni di controllo volte ad assicurare la trasparenza dei processi decisionali pubblici e del rapporto tra i portatori di interessi, i rappresentanti di interessi e i decisori pubblici. In particolare, esso:

   a) tiene il Registro, adottando le disposizioni necessarie per il suo funzionamento e vigilando sull'esattezza e sull'aggiornamento dei dati inseriti in esso dai rappresentanti di interessi;

   b) riceve le relazioni annuali dei rappresentanti di interessi, di cui all'articolo 1-octies, comma 2, e ne cura la pubblicazione nella parte del Registro aperta alla pubblica consultazione;

   c) redige una relazione annuale sull'attività dei rappresentanti di interessi e la trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri e alle Camere;

   d) vigila sull'osservanza delle disposizioni della presente legge e del codice deontologico da parte dei rappresentanti di interessi e irroga le sanzioni nel rispetto del principio del contraddittorio.

Pag. 108

  4. Il Comitato di sorveglianza, per l'esercizio delle proprie funzioni, si avvale di personale messo a disposizione dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato.
  5. Ai componenti del Comitato di sorveglianza si applicano le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità previste per gli incarichi presso le amministrazioni pubbliche dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.
  6. Ai componenti del Comitato di sorveglianza, nell'esercizio delle proprie funzioni, è fatto divieto di avere qualsiasi relazione economica con i rappresentanti di interessi o le società da loro rappresentate.
  7. I componenti del Comitato di sorveglianza rimangono in carica per cinque anni. L'incarico non è immediatamente rinnovabile. Per lo svolgimento dell'incarico non spetta ad essi alcun compenso, emolumento o gettone di presenza.

Art. 1-octies.
(Obblighi degli iscritti nel Registro, cause di esclusione e incompatibilità)

  1. I rappresentanti di interessi non possono corrispondere, a titolo di liberalità, alcuna somma di denaro o altre rilevanti utilità a rappresentanti del Governo né ai partiti, movimenti e gruppi politici o a loro esponenti.
  2. Ciascun rappresentante di interessi, entro il 31 gennaio di ogni anno a decorrere dall'anno successivo a quello di iscrizione nel Registro, trasmette al Comitato di sorveglianza, per via telematica, una relazione sintetica, redatta sotto la propria responsabilità, concernente l'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi svolta nell'anno precedente.
  3. La relazione di cui al comma 2 deve contenere:

   a) l'elenco delle attività di rappresentanza di interessi particolari svolte;

   b) l'elenco dei decisori pubblici nei confronti dei quali sono state svolte le attività di cui alla lettera a);

   c) l'indicazione delle risorse umane ed economiche effettivamente impiegate per lo svolgimento delle attività di cui alla lettera a);

   d) la segnalazione di eventuali criticità rilevate.

  4. La relazione di cui al comma 2 è pubblicata nella parte del Registro aperta alla pubblica consultazione entro quindici giorni dalla trasmissione da parte del rappresentante di interessi.
  5. Il Comitato di sorveglianza può chiedere agli iscritti nel Registro, ove lo ritenga necessario, la trasmissione di informazioni e dati integrativi rispetto a quelli contenuti nella relazione di cui al comma 2.
  6. Entro il 30 giugno di ogni anno, il Comitato di sorveglianza redige la relazione di cui all'articolo 1-septies, comma 3, lettera c), nella quale può segnalare eventuali criticità rilevate e formulare proposte per la loro soluzione.

Art. 1-novies.
(Procedura di consultazione)

  1. Ciascun decisore pubblico il quale intenda proporre o adottare un atto normativo o regolatorio di carattere generale può indire una procedura di consultazione pubblicandone notizia nella parte del Registro aperta alla pubblica consultazione e inserendo lo schema dell'atto o l'indicazione dell'oggetto di esso nella parte ad accesso riservato del medesimo Registro.
  2. I rappresentanti di interessi possono partecipare alla consultazione esclusivamente tramite accesso alla parte riservata del Registro, identificandosi mediante il codice personale attribuito all'atto dell'iscrizione. La partecipazione si realizza mediante l'invio di valutazioni o proposte sullo schema dell'atto.
  3. La consultazione rimane aperta per venti giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di inserimento dello schema dell'atto. In caso di motivata urgenza, il decisore pubblico può indicare un termine più breve, comunque non inferiore a cinque giorni.
  4. Il decisore pubblico, al fine di integrare gli esiti della consultazione, può ascoltarePag. 109 i rappresentanti di interessi che hanno partecipato alla procedura, dandone notizia mediante pubblicazione di avviso nella parte del Registro aperta alla pubblica consultazione.
  5. Il decisore pubblico dà conto dei risultati della consultazione, mediante la pubblicazione, nella parte del Registro aperta alla pubblica consultazione, di un avviso indicante le modalità seguite per il suo svolgimento, i soggetti partecipanti e la sintesi degli esiti della medesima.

Art. 1-decies.
(Sanzioni)

  1. Al rappresentante di interessi che non osservi le modalità di partecipazione alla consultazione previste dall'articolo 1-novies si applicano, secondo la gravità della condotta, le seguenti sanzioni:

   a) ammonizione;

   b) censura;

   c) sospensione dall'iscrizione nel Registro per una durata non superiore a un anno;

   d) cancellazione dal Registro.

  2. Per la violazione degli obblighi previsti dal codice deontologico si applicano le seguenti sanzioni:

   a) la censura;

   b) la sospensione dall'iscrizione nel Registro per una durata non superiore a un anno;

   c) nei casi di particolare gravità, la cancellazione dal Registro.

  3. Salvo che il fatto costituisca reato, al rappresentante di interessi che fornisca false informazioni od ometta di fornire informazioni alla cui comunicazione è tenuto, all'atto dell'iscrizione nel Registro o nei successivi aggiornamenti, nella relazione annuale o nella predisposizione e pubblicazione dell'agenda degli incontri, ovvero non ottemperi alla richiesta di integrazione da parte del Comitato di sorveglianza, si applica la sanzione pecuniaria da euro 1.000 a euro 10.000.
  4. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 e le sanzioni pecuniarie di cui al comma 3 sono irrogate dal Comitato di sorveglianza al termine di un procedimento in cui sono garantiti il contraddittorio, l'effettivo diritto di difesa e la pubblicità degli atti. Il Comitato di sorveglianza adotta, con proprio regolamento, le disposizioni necessarie per la disciplina del procedimento sanzionatorio.
  5. Il provvedimento che applica le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 o le sanzioni pecuniarie di cui al comma 3 è pubblicato nel sito internet istituzionale del Comitato di sorveglianza e nella scheda personale del rappresentante di interessi al quale è stata irrogata la sanzione. Esso è inoltre pubblicato per estratto, entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione, a cura e a spese del responsabile della violazione, su almeno due quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico.
  6. In caso di cancellazione dal Registro, il rappresentante di interessi non può chiedere una nuova iscrizione nel Registro prima che siano decorsi due anni dalla data del provvedimento di cancellazione.
  7. Le controversie relative all'applicazione del presente articolo sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
  8. Il Comitato di sorveglianza vigila su eventuali condotte illecite da parte di soggetti che esercitano attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi senza essere iscritti nel Registro. Ove ravvisi l'esistenza di tali condotte, il Comitato di sorveglianza ammonisce il responsabile e, in caso di reiterazione della condotta, segnala la condotta all'autorità giudiziaria competente.

Art. 1-undecies.
(Disposizioni finali)

  1. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza Pag. 110nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adeguano i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nella presente legge.

Art. 1-duodecies.
(Modifiche al codice penale)

  1. L'articolo 346-bis è sostituito dal seguente: «Art. 346-bis. – (Traffico di influenze illecite) – Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, pone in essere una mediazione illecita, è punito con la pena della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni e sei mesi.
  2. Al di fuori delle ipotesi di svolgimento dell'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi, per mediazione illecita si intende la mediazione di chi, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o con un incaricato di pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, ovvero come prezzo della propria mediazione quando è finalizzata a indurre il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis a compiere un atto, contrario ai doveri d'ufficio o rientrante nell'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, costituente reato, idoneo a produrre vantaggi per il privato.
  3. La stessa pena di cui al primo comma si applica a chi indebitamente da o promette denaro o altra utilità.
  4. La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.
  5. La pena è aumentata della metà se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio».

  Conseguentemente:

   sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente: «Disciplina dell'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi e traffico di influenze illecite, modifiche al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare.».
1.2. Francesco Silvestri, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Modifiche al codice penale)

  1. L'articolo 323 del codice penale, è sostituito dai seguenti:

«Art. 323.
(Prevaricazione)

   1. Il pubblico ufficiale, o l'incaricato di un pubblico servizio, che, esercitando ovvero omettendo di esercitare in maniera arbitraria e strumentale i poteri inerenti alle funzioni o al servizio, arreca intenzionalmente ad altri un danno che sa essere ingiusto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 10.000.

Art. 323.1.
(Favoritismo affaristico)

   1. Il pubblico ufficiale, o l'incaricato di un pubblico servizio, che, esercitando ovvero omettendo di esercitare in maniera arbitraria e strumentale i poteri inerenti Pag. 111alle funzioni o al servizio, al fine di favorire taluno gli procura un vantaggio patrimoniale che sa essere ingiusto, è punito, se il fatto non costituisce reato più grave, con la reclusione da uno a cinque anni.

Art. 323.2.
(Sfruttamento privato dell'ufficio)

   1. Il pubblico ufficiale, o l'incaricato di un pubblico servizio, che, esercitando ovvero omettendo di esercitare in maniera arbitraria e strumentale i poteri inerenti alle funzioni o al servizio, si procura intenzionalmente un vantaggio patrimoniale che sa essere ingiusto, è punito, se il fatto non costituisce reato più grave, con la reclusione da due a cinque anni».

  Conseguentemente, nel codice penale, le parole: «articolo 323» sono sostituite, ovunque ricorrano con le seguenti: «articoli 323, 323.1 e 323.2».
1.3. Dori.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Norma di interpretazione autentica)

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 323 del codice penale, relative al riferimento ivi previsto alla violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge, si interpretano nel senso che, quando la legge rinvia per la specificazione di elementi tecnici a una disciplina di fonte secondaria, la violazione di quest'ultima si intende come violazione della stessa fonte primaria.
1.4. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho.

  Al comma 1, sopprimere le lettere a), b), c) e d).
1.5. Dori.

  Al comma 1 sopprimere le lettere a) e b).

  Conseguentemente:

   alla lettera c), sopprimere il numero 1);

   aggiungere, in fine, il seguente comma:

   «1-bis. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 50:

    1) il comma 1 è sostituto dal seguente:

   “1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 107 e nel rispetto del principio di separazione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e gestione amministrativa, il sindaco e il presidente della provincia sono gli organi responsabili politicamente dell'amministrazione del comune e della provincia. Il sindaco e il presidente della provincia esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo loro attribuite, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti”;

    2) al comma 2, le parole: “, e sovrintendono al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti” sono soppresse;

    3) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

   “5-bis. Il Sindaco non è mai responsabile dell'esercizio o del mancato esercizio del potere di cui al comma 5, salvo i casi espressamente previsti dalla legge.”;

   b) all'articolo 54, dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:

   “4-ter. Il Sindaco non è mai responsabile dell'esercizio o del mancato esercizio del potere di cui ai commi 4 e 5, salvo i casi espressamente previsti dalla legge”;

   c) all'articolo 107, il comma 1 è sostituito dal seguente:

   “1. I dirigenti sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della Pag. 112gestione e dei relativi risultati ed operano con autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.”».

  Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».
1.6. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Zan, Lacarra.

  Al comma 1 sopprimere le lettere a) e b).

  Conseguentemente:

   - alla lettera c), sopprimere il numero 1);

   - aggiungere, in fine, i seguenti commi:

   «1-bis. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 50:

    1) il comma 1 è sostituto dal seguente:

   “1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 107 e nel rispetto del principio di separazione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e gestione amministrativa, il sindaco e il presidente della provincia sono gli organi responsabili politicamente dell'amministrazione del comune e della provincia. Il sindaco e il presidente della provincia esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo loro attribuite, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti”;

    2) al comma 2, le parole: “, e sovrintendono al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti” sono soppresse;

   b) all'articolo 107, il comma 1 è sostituito dal seguente:

   “1. I dirigenti sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati”.
   1-ter. All'articolo 21 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, è aggiunto in fine il seguente comma:
   “2-bis. Il termine di cui al comma 2 non si applica qualora l'azione di responsabilità di cui all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, sia esercitata nei confronti degli amministratori locali”».

  - alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: «al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76».
1.7. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Zan, Lacarra.

  Al comma 1, sopprimere le lettere a) e b).

  Conseguentemente, alla lettera c), sopprimere il numero 1).
1.8. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Zan, Lacarra.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).

  Conseguentemente:

   sostituire la lettera b) con la seguente:

   «b) l'articolo 323 è sostituito dal seguente:

“Art. 323.
(Interesse privato in atto d'ufficio)

   1. Il pubblico ufficiale che prende o mantiene, direttamente o indirettamente, un interesse privato in qualsiasi atto della pubblica amministrazione presso la quale esercita il proprio ufficio, che possa compromettere la sua imparzialità in un affare o in un'operazione di cui, al momento del fatto, è responsabile, in tutto o in parte, di assicurare la supervisione, l'amministrazione,Pag. 113 la liquidazione o il pagamento, è punito con la con la multa da 5.000 a 150.000 euro.
   2. Se dal fatto è derivato un danno per la pubblica amministrazione si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni.
   3. Le condotte di cui al primo comma non sono punibili se commesse dal sindaco o da un altro pubblico ufficiale al fine di realizzare un interesse esclusivo della pubblica amministrazione”»;

   alla lettera c), sopprimere il numero 1).
1.9. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Zan, Lacarra.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).

  Conseguentemente:

   - sostituire la lettera b) con la seguente:

   «b) l'articolo 323 è sostituito dal seguente:

   “b) l'articolo 323 del codice penale è sostituito dal seguente:

‘Art. 323.
(Abuso d'ufficio)

   1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero consapevolmente omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, arreca direttamente ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
   2. La pena è aumentata nei casi in cui il danno direttamente causato ha un carattere di rilevante gravità’”»;

   - alla lettera c), sopprimere il numero 1).
1.10. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Zan, Lacarra.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).

  Conseguentemente:

   - sostituire la lettera b) con la seguente:

   «b) l'articolo 323 è sostituito dal seguente:

“Art. 323.
(Abuso d'ufficio. Prevaricazione)

   1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, viola norme di legge o di regolamento arrecando intenzionalmente ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
   2. La pena è aumentata nei casi in cui il danno è di rilevante gravità”»;

   - alla lettera c), sopprimere il numero 1).
1.11. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Zan, Lacarra.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).

  Conseguentemente:

   - sostituire la lettera b) con la seguente:

   «b) all'articolo 323 le parole da: “nello svolgimento” a “ovvero” sono soppresse»;

   - alla lettera c), sopprimere il numero 1).
1.12. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Zan, Lacarra.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
1.13. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

Pag. 114

  Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:

   0a) All'articolo 159 del codice penale, dopo il primo comma, è inserito il seguente:

   «1-bis. Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso dalla pronunzia della sentenza di primo grado o del decreto di condanna fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio o dell'irrevocabilità del decreto di condanna»;

   0b) gli articoli 344-bis del codice di procedura penale e 165-ter delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 sono abrogati.
1.14. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).

  Conseguentemente, al comma 1, lettera e), sostituire il capoverso Art. 346-bis con il seguente:

Art. 346-bis.
(Traffico di influenze illecite)

  1. Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, pone in essere una mediazione illecita, è punito con la pena della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni e sei mesi.
  2. Per mediazione illecita si intende la mediazione di chi, sfruttando o vantando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, ovvero come prezzo della propria mediazione quando è finalizzata a indurre il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis a compiere un atto, contrario ai doveri d'ufficio o rientrante nell'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, costituente reato, idoneo a produrre vantaggi per il privato.
  3. La stessa pena di cui al primo comma si applica a chi indebitamente da o promette denaro o altra utilità.
  4. La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.
  5. La pena è aumentata della metà se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.
1.15. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).

  Conseguentemente alla lettera c), sostituire il numero 1), con il seguente:

   1) al primo comma, le parole: «e 323» sono sostituite dalle seguenti: «, 323 e 346-bis».
1.16. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
1.17. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Al comma 1 sopprimere le lettere c), d) ed e).
1.18. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Zan, Lacarra.

Pag. 115

  Al comma 1, sopprimere la lettera d).
1.19. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Al comma 1, sopprimere la lettera e).
1.20. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Al comma 1, lettera e), capoverso Art. 346-bis, primo comma, dopo le parole: indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità aggiungere la seguente: anche.
1.21. Dori.

  Al comma 1, lettera e), capoverso Art. 346-bis, primo comma, sopprimere la parola: economica.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso Art. 346-bis, al terzo e quarto comma sopprimere la parola: economica.
*1.22. Dori.
*1.23. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Zan, Lacarra.

  Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 346-bis.», sopprimere il secondo comma.
1.24. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Zan, Lacarra.

  Al comma 1, lettera e), capoverso Art. 346-bis, secondo comma, sostituire le parole da: costituente reato fino alla fine del comma con le seguenti: dal quale possa derivare un vantaggio indebito o un danno ingiusto ad altri.
1.25. Dori.

  Al comma 1, lettera e), capoverso Art. 346-bis, secondo comma, sopprimere le parole: costituente reato.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso Art. 346-bis, secondo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: o un danno ingiusto ad altri.
1.27. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Zan, Lacarra.

  Aggiungere, in fine, la seguente lettera:

   e-bis) all'articolo 353:

    1) al primo comma, dopo le parole: «nei pubblici incanti», sono aggiunte le seguenti: «, nelle procedure concorsuali, negli affidamenti diretti di appalti pubblici»;

    2) al secondo comma, dopo le parole: «dall'Autorità agli incanti», sono inserite le seguenti: «, alle licitazioni, alle procedure concorsuali o agli affidamenti diretti di appalti pubblici suddetti».
1.28. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere, in fine, la seguente:

   e-bis) all'articolo 353 è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Le pene di cui al presente articolo, ridotte di un terzo, si applicano anche al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio che nel corso delle procedure di gara di appalti o di concorsi pubblici, o nel caso di rilascio di permessi, licenze, autorizzazioni di carattere amministrativo, in violazione di regole di condotta previste da specifiche norme di legge dalle quali non residuino margini di discrezionalità ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto, intenzionalmente arreca ad altri un danno ingiusto.».
1.29. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Zan, Lacarra.

  Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere, in fine, la seguente:

   e-bis) all'articolo 414 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

   «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, se l'istigazione o l'apologia riguardanoPag. 116 il delitto previsto dall'articolo 416-bis o i delitti commessi dalle associazioni di tipo mafioso di cui al medesimo articolo la pena è aumentata della metà.
   La pena è aumentata fino a due terzi se il fatto è commesso durante o mediante spettacoli, manifestazioni o trasmissioni pubbliche o aperte al pubblico ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici. In relazione ai fatti di cui al quinto comma non possono essere invocate, a esimente, ragioni o finalità di carattere artistico, letterario, storico o di costume».
1.31. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano, Sergio Costa.

  Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere, in fine, la seguente:

   e-bis) dopo l'articolo 414-bis, è inserito il seguente:

«Art. 414-ter.
(Apologia di associazione criminale)

   1. Chiunque pubblicamente fa propaganda, celebra o lode fatti o atti delittuosi commessi da una associazione criminale o di un gruppo avente le caratteristiche e le finalità indicate nell'articolo 416 e 416-bis codice penale è punito con la reclusione da due a sei anni e con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 20.000 euro.
   2. La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso durante manifestazioni, trasmissioni pubbliche o attraverso strumenti informatici, telematici o mediante l'utilizzo di social network. Il responsabile della divulgazione è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 20.000 e con l'obbligo di rettifica anche su due quotidiani a diffusione nazionale.».
1.32. Borrelli, Dori.

  Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere, in fine, la seguente:

   e-bis) all'articolo 582 sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) al primo comma, le parole: «, a querela della persona offesa,» sono soppresse;

    2) l'ultimo comma è sostituito dal seguente: «Se la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste negli articoli 61, numero 11-octies), 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel primo comma, numero 1), e nel secondo comma dell'articolo 577, il delitto è punibile a querela della persona offesa.»;

   e-ter) all'articolo 605, il sesto comma è abrogato;

   e-quater) all'articolo 610, il terzo comma è abrogato;

   e-quinquies) all'articolo 614:

    1) al terzo comma, dopo le parole: «sei anni» sono inserite le seguenti: «e si procede d'ufficio»;

    2) il quarto comma è abrogato;

   e-sexies) all'articolo 624, il terzo comma è sostituito dal seguente: «Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra una o più delle circostanze di cui agli articoli 61, numero 7), e 625»;

   e-septies) all'articolo 635, quinto comma, secondo periodo, dopo le parole: «se il fatto è commesso» sono inserite le seguenti: «ai danni dei beni demaniali e dei beni patrimoniali indisponibili di Stato, regioni, province, comuni, città metropolitane o altre amministrazioni locali, ovvero».
1.33. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho.

  Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere, in fine, la seguente:

   e-bis) all'articolo 624, il terzo comma è sostituito dal seguente: «Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo Pag. 117che ricorra una o più delle circostanze di cui agli articoli 61, numero 7), e 625»;

   e-ter) all'articolo 635, quinto comma, secondo periodo, dopo le parole: «se il fatto è commesso» sono inserite le seguenti: «ai danni dei beni demaniali e dei beni patrimoniali indisponibili di Stato, regioni, province, comuni, città metropolitane o altre amministrazioni locali, ovvero».
1.34. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho.

  Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere, in fine, la seguente:

   e-bis) l'articolo 633-bis è abrogato.
1.35. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di responsabilità politica e amministrativa dei sindaci e dei presidenti di provincia)

  1. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 50:

    1) il comma 1 è sostituto dal seguente:

   «1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 107 e nel rispetto del principio di separazione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e gestione amministrativa, il sindaco e il presidente della provincia sono gli organi responsabili politicamente dell'amministrazione del comune e della provincia. Il sindaco e il presidente della provincia esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo loro attribuite, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti»;

    2) al comma 2, le parole: «, e sovrintendono al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti» sono soppresse;

   b) all'articolo 107, il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. I dirigenti sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati».
1.01. Dori.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifica all'articolo 54 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di responsabilità penale degli amministratori locali)

  1. All'articolo 54 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

   «1-bis. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, risponde esclusivamente per dolo o colpa grave per violazione dei doveri d'ufficio».
1.02. Dori.

ART. 2.

  Sopprimerlo.
2.1. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
2.2. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

Pag. 118

  Al comma 1, lettera a), capoverso 6-bis aggiungere, in fine il seguente periodo: , ovvero nei casi in cui la comunicazione non sia pertinente all'attività professionale svolta e non riguardi fatti conosciuti per ragione della professione esercitata.

  Conseguentemente, alla medesima lettera a), sopprimere il capoverso 6-ter.
2.3. Cafiero De Raho, D'Orso, Ascari, Giuliano.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 6-bis aggiungere, in fine il seguente periodo: , ovvero nei casi in cui la comunicazione non sia pertinente all'attività professionale svolta.

  Conseguentemente, sopprimere il capoverso 6-ter.
2.4. Cafiero De Raho, D'Orso, Ascari, Giuliano.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 6-ter, sostituire la parole: vietate con le seguenti: la cui intercettazione è vietata.
2.5. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Al comma 1, lettera a), dopo il capoverso 6-ter, aggiungere, in fine, il seguente:

    6-quater. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano quando gli atti investigativi di cui ai commi 4, 5, 6 e 6-bis sono compiuti nei confronti di un difensore indagato o imputato.
2.6. Cafiero De Raho, D'Orso, Ascari, Giuliano.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
2.7. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

   b) all'articolo 114, comma 2-bis, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e, comunque, dei contenuti che palesemente non rivestono carattere di pubblico interesse.».
2.8. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Zan, Lacarra.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: salvo il caso in cui ricorra un rilevante interesse pubblico.
*2.9. Dori.
*2.10. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Zan, Lacarra.

  Al comma 1, sopprimere la lettera c).
2.11. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

   c) all'articolo 116, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) dopo le parole: «può ottenere» sono inserite le seguenti «,con richiesta motivata,»

    2) è inserito, in fine, il seguente periodo: «Fermo restando il divieto di cui al comma 3, il rilascio può essere disposto anche quando la richiesta è presentata da un soggetto diverso dalle parti e dai loro difensori e riguardi intercettazioni dai contenuti che palesemente rivestono carattere di pubblico interesse».
2.12. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Zan, Lacarra.

  Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

   c) all'articolo 116, comma 1, è inserito, in fine, il seguente periodo: «Fermo restando il divieto di cui al comma 3, il rilascio può essere disposto anche quando la richiesta è presentata da un soggetto diverso dalle parti e dai loro difensori e riguardi intercettazioni dai contenuti che Pag. 119palesemente rivestono carattere di pubblico interesse».
2.13. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Zan, Lacarra.

  Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: salvo il caso in cui ricorra un rilevante interesse pubblico.
*2.14. Dori.
*2.15. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Zan, Lacarra.

  Al comma 1, sopprimere la lettera d).
**2.16. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.
**2.17. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Zan, Lacarra.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

   d-bis) All'articolo 270 il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti, salvo che risultino rilevanti e indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza, nonché per l'accertamento di delitti in procedimenti collegati, ai sensi dell'articolo 371, secondo comma, a quelli per i quali sono state originariamente disposte, sempreché rispettino i limiti di ammissibilità di cui all'articolo 266.».
2.18. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

   d-bis) All'articolo 270 il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti, salvo che risultino rilevanti e indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza, nonché per l'accertamento di delitti in procedimenti connessi, ai sensi dell'articolo 12, sempreché rispettino i limiti di ammissibilità di cui all'articolo 266.».
2.19. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Al comma 1, sopprimere la lettera e).
2.20. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Al comma 1, lettera e), sopprimere il numero 1).
2.21. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Al comma 1, lettera e), sopprimere il numero 2).

  Conseguentemente, al medesimo comma 1:

   a) sopprimere la lettera f),

   b) sopprimere la lettera g), n. 1)

   c) sopprimere la lettera i)
2.22. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Zan, Lacarra.

  Al comma 1, lettera e), sopprimere il numero 2).
2.23. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Al comma 1, lettera e), numero 2) , capoverso 1-quater, sopprimere le parole da: , comma 1, lettere a) e b) fino alla fine del capoverso.
2.24. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Zan, Lacarra.

  Al comma 1, lettera e), numero 2), capoverso 1-quater, dopo le parole: all'articolo 362, comma 1-ter inserire le seguenti: o agli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo Pag. 120comma, 320, 321, 322, 322-bis del codice penale.
2.25. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Al comma 1, lettera e), numero 2), capoverso 1-quater, sostituire le parole: a gravi delitti commessi con uso di armi o con altri mezzi di violenza personale con le seguenti: a delitti commessi con uso di armi o con altri mezzi di violenza personale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni.
2.26. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho.

  Al comma 1, lettera e), numero 2), capoverso 1-quater, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e nei casi in cui si proceda per un delitto connesso agli stessi ai sensi dell'articolo 12.
2.27. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Zan, Lacarra.

  Al comma 1, lettera e), numero 2), capoverso 1-quater, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'interrogatorio è sempre escluso nei casi in cui si proceda per uno dei delitti di cui all'articolo 270-bis, 648-bis, ovvero aggravati dalla circostanza di cui all'articolo 270-bis.1, primo comma o per uno dei delitti aggravati dalla circostanza di cui all'articolo 416-bis.1 primo comma del codice penale.
2.28. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Zan, Lacarra.

  Al comma 1, lettera e), numero 2), capoverso 1-sexies, primo periodo, sostituire le parole: almeno cinque giorni con le seguenti: da due a cinque giorni.
2.29. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Zan, Lacarra.

  Al comma 1, sopprimere la lettera f).
2.30. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Al comma 1, sopprimere la lettera g).
2.31. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Al comma 1, lettera g), sopprimere il numero 2)

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, sopprimere le lettere h), l) e m).
2.32. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Zan, Lacarra.

  Al comma 1, sopprimere la lettera h).
2.33. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Al comma 1, sopprimere la lettera i).
2.34. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Al comma 1, sopprimere la lettera l).
2.35. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Al comma 1, sopprimere la lettera m).
2.36. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:

   m-bis) l'articolo 344-bis è abrogato.;

  Conseguentemente:

   - dopo la lettera n), aggiungere le seguenti:

   n-bis) all'articolo 578 i commi 1-bis e 1-ter sono abrogati e nella rubrica le parole: «e nel caso di improcedibilità per superamento dei termini di durata massimaPag. 121 del giudizio di impugnazione» sono soppresse;

   n-ter) l'articolo 578-ter è abrogato;

   - dopo la lettera p), aggiungere la seguente:

   p-bis) all'articolo 628-bis il comma 7 è abrogato.
2.37. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho.

  Al comma 1, sopprimere la lettera n).
2.38. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Al comma 1, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

   n-bis) All'articolo 444 , comma 1, il secondo periodo è abrogato.
2.40. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Al comma 1, sopprimere la lettera p).
2.41. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Zan, Lacarra.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

   p-bis) all'articolo 599-bis, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

   «1-bis. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, i procedimenti per i delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, primo, secondo, terzo e quinto comma, 600-quater, secondo comma, 600-quater.1 relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale, nonché quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza.».
2.42. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

   p-bis) all'articolo 597, il comma 3 è abrogato;

  Conseguentemente, dopo l'articolo 9, aggiungere, in fine, il seguente:

Art. 9-bis.
(Disposizioni transitorie)

  1. All'articolo 597 del codice di procedura penale, il comma 3, abrogato ai sensi dell'art. 2, lettera p-bis), continua ad applicarsi, in via transitoria, a tutti i procedimenti per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stata già esercitata l'azione penale.
2.44. D'Orso, Ascari, Giuliano.

  Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

Art. 2-bis.
(Norma di interpretazione autentica).

  1. La disposizione dell'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, deve essere interpretata nel senso che per delitti di criminalità organizzata si intendono in ogni caso anche quelli elencati nell'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater del codice di procedura penale, ivi compresi i delitti monosoggettivi aggravati ai sensi dell'articolo 270-bis.1 o dell'articolo 416-bis.1 del codice penale.
2.01. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho.

ART. 3.

  Sopprimerlo.
3.1. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

Pag. 122

  Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

  1-bis. L'articolo 165-ter delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è abrogato.
3.2. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354)

  1. All'articolo 4-bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo le parole: «collaborino con la giustizia a norma dell'articolo 58-ter della presente legge» sono inserite le seguenti: «o a norma dell'articolo 323-bis, secondo comma, del codice penale»;

   b) dopo le parole: «mediante il compimento di atti di violenza, delitti di cui agli articoli» sono inserite le seguenti: «314, primo comma, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis,».

  2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai condannati che per fatti commessi successivamente all'entrata in vigore della presente legge. I permessi di cui all'articolo 30-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354 possono essere concessi ai condannati che prima dell'entrata in vigore della presente legge abbiano già raggiunto, in concreto, un grado di rieducazione adeguato alla concessione del beneficio stesso.
3.01. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354)

  1. All'articolo 4-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354, comma 1-bis.2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le medesime disposizioni si applicano anche per il delitto di cui all'articolo 416 del codice penale finalizzato alla commissione dei delitti indicati dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis del codice penale».
  2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai condannati che per fatti commessi successivamente all'entrata in vigore della presente legge. I permessi di cui all'articolo 30-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354 possono essere concessi ai condannati che prima dell'entrata in vigore della presente legge abbiano già raggiunto, in concreto, un grado di rieducazione adeguato alla concessione del beneficio stesso.
3.02. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Modifiche alla Legge 26 luglio 1975, n. 354)

  1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 54, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

   «1-bis. In caso di violazione della ragionevole durata del processo, al condannato a pena detentiva è sempre concessa una detrazione di quarantacinque giorni dalla pena da espiare per ogni semestre eccedente i termini di cui all'articolo 2, comma 2-bis, della legge 24 marzo 2001 n. 89.»;

   b) all'articolo 69-bis, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

   «1-bis. In caso di istanza di cui al comma 1-bis dell'articolo 54, il magistrato di sorveglianza accerta la violazione dei termini previsti dall'articolo 2, comma 2-bis, della legge 24 marzo 2001 n. 89, e provvede alla rideterminazione della pena con ordinanza, adottata in camera di consiglio e comunicataPag. 123 o notificata ai sensi dell'articolo 127 codice di procedura penale.».
3.03. Del Barba, Bonifazi.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354)

  1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) All'articolo 54, dopo il comma 1, inserire il seguente:

   «1-bis. In caso di violazione della ragionevole durata del processo, al condannato a pena detentiva è sempre concessa una detrazione di sessanta giorni dalla pena da espiare per ogni semestre eccedente i termini di cui all'articolo 2, comma 2-bis, della Legge 24 marzo 2001 n. 89.»;

   b) all'articolo 69-bis, dopo il comma 1, inserire il seguente comma:

   «1-bis. In caso di istanza di cui al comma 1-bis dell'articolo 54, il magistrato di sorveglianza accerta la violazione dei termini previsti dall'articolo 2, comma 2-bis, della legge 24 marzo 2001 n. 89, e provvede alla rideterminazione della pena con ordinanza, adottata in camera di consiglio e comunicata o notificata ai sensi dell'articolo 127 codice di procedura penale.».
3.04. Del Barba, Bonifazi.

ART. 4.

  Sopprimerlo.
4.1. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

ART. 5.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.
(Aumento del ruolo organico del personale di magistratura ordinaria)

  1. A decorrere dal 1° luglio 2025 il ruolo organico della magistratura ordinaria è aumentato di cinquecento unità, da destinare alle funzioni giudicanti di primo grado.

  Conseguentemente la tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71, è sostituita dalla tabella B di cui all'allegato 1 alla presente legge.

  2. Il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire nel corso dell'anno 2024, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, le procedure concorsuali di reclutamento finalizzate all'assunzione, nell'anno 2025, delle unità di personale di magistratura di cui al comma 1. Per la gestione delle predette procedure concorsuali è autorizzata la spesa di euro 2.582.000 per l'anno 2024.
  3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di euro 19.963.706 per l'anno 2025, euro 40.598.316 per l'anno 2026, euro 49.787.156 per l'anno 2027, euro 49.787.156 per l'anno 2028, euro 58.140.356 per l'anno 2029, euro 64.655.102 per l'anno 2030, euro 64.709.128 per l'anno 2031, euro 67.028.976 per l'anno 2032, euro 67.222.298 per l'anno 2033 e ad euro 69.542.148 annui a decorrere dall'anno 2034.

Allegato 1
(articolo 67-bis, comma 1)

«Tabella B
(prevista dall'articolo 1 comma 2)

RUOLO ORGANICO DELLA MAGISTRATURA ORDINARIA

A. Magistrato con funzioni direttive apicali giudicanti di legittimità: primo presidente della Corte di cassazione

1

B. Magistrato con funzioni direttive apicali requirenti di legittimità: procuratore generale presso la Corte di cassazione

1

Pag. 124

C. Magistrati con funzioni direttive superiori di legittimità:

Presidente aggiunto della Corte di cassazione

1

Procuratore generale aggiunto presso la Corte di Cassazione

1

Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche

1

D. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti direttive di legittimità

65

E. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di legittimità nonché magistrati destinati all'esercizio delle funzioni di procuratori europei delegati innanzi alla Corte di cassazione

442

F. Magistrato con funzioni direttive requirenti di coordinamento nazionale: procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo

1

G. Magistrati con funzioni direttive di merito di secondo grado, giudicanti e requirenti

52

H. Magistrati con funzioni direttive di merito di primo grado elevate, giudicanti e requirenti

53

I. Magistrati con funzioni direttive di merito giudicanti e requirenti di primo grado

314

L. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di merito di primo e di secondo grado, di magistrato distrettuale, di coordinamento nazionale presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e semidirettive di primo grado, di primo grado elevate e di secondo grado, nonché magistrati destinati alle funzioni di procuratori europei delegati

10.221

M. Magistrati destinati a funzioni non giudiziarie

200

N. Magistrati ordinari in tirocinio

(numero pari a quello dei posti vacanti nell'organico)

TOTALE

11.353

»
5.1. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho.

  Al comma 1 sostituire la parola: duecentocinquanta con la seguente: cinquecento.
5.2. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Zan, Lacarra.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Rifinanziamento Fondo di cui alla legge 29 dicembre 2022, n. 197)

  1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 856, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è rifinanziato di euro 2 milioni per gli anni 2024 e 2025, destinando specificatamente tali risorse all'assistenza ai detenuti, agli internati e alle persone sottoposte a misure alternative alla detenzione o soggette a sanzioni di comunità e alle loro famiglie, contenenti, in particolare, iniziative educative, culturali e ricreative. Ai maggiori oneri, pari a euro 2 milioni per gli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5.01. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Procedure concorsuali per funzionario giuridico-pedagogico e di funzionario mediatore culturale)

  1. Al fine di rafforzare l'offerta trattamentale nell'ambito degli istituti penitenziari, il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire, nell'anno 2024, procedure Pag. 125concorsuali pubbliche per l'assunzione, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e nei limiti della vigente dotazione organica, di 100 unità di personale da destinare al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, da inquadrare nell'Area dei funzionari, posizione di funzionario giuridico-pedagogico e di funzionario mediatore culturale. Le predette assunzioni sono autorizzate in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali dell'amministrazione penitenziaria. Per far fronte agli oneri assunzionali di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 2.193.981 per l'anno 2024 e di euro 4.387.962 annui a decorrere dall'anno 2025. Per lo svolgimento delle relative procedure concorsuali è autorizzata la spesa di euro 100.000 per l'anno 2024. Ai maggiori oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5.02. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Aumento della dotazione organica del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità)

  1. Al fine di garantire e implementare la funzionalità e l'organizzazione degli uffici e delle strutture di esecuzione penale esterna e per la messa alla prova, anche al fine di favorire il decremento della popolazione penitenziaria e concorrere così a determinare positivi effetti anche in termini di complessiva sicurezza sociale in ragione della conseguente riduzione della recidiva, e per garantire la piena operatività degli uffici territoriali del Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia, la dotazione organica del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità è aumentata di 1000 unità di personale del comparto funzioni centrali, di cui 600 unità dell'Area III, posizione economica F1 e 80 unità dell'Area II, posizione economica F2. In attuazione di quanto disposto al comma 1, il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire nell'anno 2024, in deroga a quanto previsto dall'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le procedure concorsuali finalizzate all'assunzione, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, anche tramite scorrimento delle graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge
  2. Ai maggiori oneri del presente articolo, pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5.03. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Zan, Lacarra.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Assunzione di personale per gli uffici territoriali del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia, destinate ai ruoli di funzionario della professionalità pedagogica e di funzionario della professionalità di servizio sociale)

  1. Al fine di potenziare gli organici dei servizi minorili della giustizia e di rafforzare l'offerta trattamentale legata alla esecuzione penale esterna ed alle misure e sanzioni di comunità, anche in relazione alle necessità venutesi a creare in ragione delle disposizioni previste dal decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire, nell'anno 2024, procedure concorsuali pubbliche per l'assunzione straordinaria, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di 500 unità di personale per gli uffici territoriali del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia, destinate ai ruoli di funzionario della professionalità pedagogica e di funzionario della professionalità di servizio sociale, da inquadrare nell'area terza, posizione economicaPag. 126 F1. Le assunzioni di cui al presente comma sono autorizzate in deroga ai vigenti limiti sulle facoltà assunzionali.
  2. Alle assunzioni di cui al comma 1 si provvede anche mediante scorrimento delle graduatorie.
  3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
  4. Per l'espletamento delle relative procedure concorsuali è autorizzata la spesa di euro 500.000 euro per l'anno 2024.
  5. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 50,5 milioni di euro per l'anno 2024 e 50 milioni a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5.04. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Disposizioni in materia di manutenzione delle strutture residenziali disponibili all'accoglienza di minorenni e giovani adulti)

  1. È autorizzata l'ulteriore spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 in favore del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità al fine di provvedere alla manutenzione delle strutture residenziali disponibili all'accoglienza di minorenni e giovani adulti di età inferiore ai 25 anni, sottoposti a provvedimento penale dell'Autorità giudiziaria minorile.
  2. Ai maggiori oneri del presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5.021. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Zan, Lacarra.

  Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Aumento dotazione organica dirigenti di istituti penitenziari)

  1.Al fine di assicurare il funzionamento omogeneo degli istituti penitenziari sull'intero territorio nazionale e di far sì che ogni istituto abbia garantito il proprio dirigente in via esclusiva, anche al fine di prevenire, nel contesto carcerario, fenomeni derivanti dalla condizione di marginalità sociale dei detenuti, il Ministero della giustizia – Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, per il triennio 2023-2025, è autorizzato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e in deroga alla vigente dotazione organica, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato 60 dirigenti di istituto penitenziario, di livello dirigenziale non generale.
  2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5.05. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Zan, Lacarra.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Implementazione istituti di custodia attenuata per detenute madri)

  1. Al fine di realizzare in modo capillare sull'intero territorio nazionale ulteriori istituti a custodia attenuata per detenute madri e dare completa attuazione alle disposizioni di cui alla legge 21 aprile 2011, n. 62, recante: «modifiche al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori», è autorizzato uno stanziamento di 58,5 milioni di euro per l'anno 2024 al fine di realizzare ulteriori istituti di custodia Pag. 127attenuata per detenute madri. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5.06. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Disposizioni per il personale del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del dipartimento per la giustizia minorile e di comunità)

  1. Al fine di garantire la piena operatività degli uffici territoriali del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia, in ragione del probabile aumento della popolazione carceraria dovuto alle disposizioni previste dal decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, la dotazione organica del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità è aumentata di 300 unità di personale del comparto funzioni centrali, di cui 250 unità dell'Area III, posizione economica F1 e 50 unità dell'Area II, posizione economica F2. In attuazione di quanto disposto dal presente comma, il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire nell'anno 2024, in deroga a quanto previsto dall'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le procedure concorsuali finalizzate all'assunzione, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, anche tramite scorrimento delle graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge.
  2. Al comma 1 dell'articolo 13 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, le parole: «triennio 2017-2019» sono sostituite dalle seguenti: «triennio 2024-2026» e le parole: «296 unità» sono sostituite dalle seguenti: «850 unità».
  3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata una spesa di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
  4. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5.07. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Potenziamento organico dei funzionari della professionalità giuridico pedagogica, di servizio sociale e mediatore culturale)

  1. Al fine di potenziare e rideterminazione gli organici dei funzionari della professionalità giuridico pedagogica, di servizio sociale e mediatore culturale, all'articolo 13 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, al comma 1 le parole «triennio 2017-2019» sono sostituite con le seguenti: «triennio 2024-2026» e le parole: «296 unità» sono sostituite dalle seguenti: «500 unità».
  2. Ai maggiori oneri del presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5.019. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Zan, Lacarra.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Disposizioni in materia di ufficio per il processo)

  1. Al decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, dopo l'articolo 16, è inserito il seguente:

«Articolo 16-bis.
(Stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato)

Pag. 128

   1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, a decorrere dal 1° luglio 2026 il Ministero della giustizia è autorizzato a stabilizzare nei propri ruoli i dipendenti assunti a tempo determinato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, primo periodo e dell'articolo 13, che hanno lavorato per almeno ventiquattro mesi continuativi nella qualifica ricoperta e risultano in servizio alla data del 30 giugno 2026, nei limiti del contingente individuato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, primo periodo e dell'articolo 13, incrementando in misura corrispondente la dotazione organica con possibilità di scorrimento fra i distretti.
   2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, a decorrere dal 1° luglio 2026 il Segretariato generale della Giustizia amministrativa è autorizzato a procedere, nel limite del contingente individuato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, terzo periodo e con corrispondente incremento della dotazione organica del personale amministrativo della Giustizia amministrativa, alla stabilizzazione nei propri ruoli, dei dipendenti assunti a tempo determinato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, terzo periodo, che hanno lavorato per almeno ventiquattro mesi continuativi nella qualifica ricoperta e risultano in servizio alla data del 30 giugno 2026. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari ad euro 2.457.650 per l'anno 2026 e ad euro 4.915.299 a decorrere dall'anno 2027, si provvede a valere sulle risorse del bilancio autonomo della Giustizia amministrativa disponibili a legislazione vigente e senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».
5.08. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Disposizioni in materia di ufficio del processo)

  1. Al fine di supportare l'azione di abbattimento dell'arretrato civile e delle pendenze civili e penali, la celere definizione dei procedimenti giudiziari, nonché in ausilio delle ulteriori linee di progetto in materia di digitalizzazione e di edilizia giudiziaria, anche al fine di continuare a supportare le linee di progetto ricomprese nel PNRR assicurando la piena operatività delle strutture organizzative denominate «Ufficio per il processo», costituite ai sensi dell'articolo 16-octies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il personale reclutato con il profilo di addetto all'Ufficio per il Processo – da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia tramite concorso pubblico- al termine del contratto di lavoro di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, può accedere ad un contratto a tempo indeterminato presso l'amministrazione assegnataria previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica nell'ambito del Piano triennale dei fabbisogni dell'amministrazione giudiziaria, in deroga a quanto previsto dall'articolo 20, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 20, nonché in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia di turn over, alle previsioni di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e alle previsioni di cui all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
  2. Ai maggiori oneri del presente articolo, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5.09. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Zan, Lacarra.

Pag. 129

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Incremento Fondo per le case famiglia protette)

  1. Al fine di contribuire alla tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori nonché al fine di incrementare l'accoglienza di genitori detenuti con bambini al seguito in case-famiglia, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 322, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.
  2. Ai maggiori oneri del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5.010. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Zan, Lacarra.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Rifinanziamento del Fondo relativo all'accoglienza di genitori detenuti con bambini al seguito in case-famiglia protette)

  1. Al fine di contribuire all'accoglienza di genitori detenuti con bambini al seguito in case-famiglia protette ai sensi dell'articolo 4 della legge 21 aprile 2011, n. 62, e in case-alloggio per l'accoglienza residenziale dei nuclei mamma-bambino, la dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 322, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2024.
  2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5.011. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Nuove residenze R.E.M.S)

  1. È autorizzata la spesa per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 di ulteriori 20 milioni di euro, al fine di realizzare nuove residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (R.E.M.S.) di cui al decreto-legge 31 marzo 2014. n. 52, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2014, n. 81.
  2. Ai maggiori oneri del presente articolo, pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*5.012. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano.
*5.013. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Zan, Lacarra.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Trattamento accessorio per il personale in servizio presso le R.E.M.S)

  1. Al personale medico specialistico e al personale sanitario che fornisce un servizio psichiatrico di diagnosi e cura, che svolge compiti di prevenzione, cura e riabilitazione a favore di soggetti affetti da problematiche psichiatriche in esecuzione penale, attraverso i competenti dipartimenti e servizi di salute mentale delle proprie aziende sanitarie, presso gli istituti penitenziari per adulti e nelle strutture minorili, presso le residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (R.E.M.S.) di cui alla legge 30 maggio 2014, n. 81, e presso gli Uffici di esecuzione penale esterna, è riconosciuto un ulteriore trattamento accessorio della retribuzione a titolo di indennità correlato e proporzionato alle particolari condizioni di lavoro.
  2. Il Ministero della salute di concerto con la Conferenza Stato regioni e province Pag. 130autonome di Trento e Bolzano, con proprio decreto entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto definisce le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.
  3. Ai maggiori oneri del presente articolo, pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5.014. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Zan, Lacarra.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Norme per il personale medico specialistico e il personale sanitario che fornisce un servizio psichiatrico di diagnosi e cura, svolge compiti di prevenzione, cura e riabilitazione a favore di soggetti affetti da problematiche psichiatriche in esecuzione penale)

  1. Al personale medico specialistico e al personale sanitario che fornisce un servizio psichiatrico di diagnosi e cura, svolge compiti di prevenzione, cura e riabilitazione a favore di soggetti affetti da problematiche psichiatriche in esecuzione penale, attraverso i competenti dipartimenti e servizi di salute mentale delle proprie aziende sanitarie, presso gli istituti penitenziari per adulti e nelle strutture minorili, presso le residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (R.E.M.S.) di cui alla legge 30 maggio 2014, n. 81, e presso gli Uffici di esecuzione penale esterna, è riconosciuto un ulteriore trattamento accessorio della retribuzione, pari ad euro 250, a titolo di indennità correlato e proporzionato alle particolari condizioni di lavoro.
  2. Il Ministero della salute, previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza Stato, regioni e province autonome di Trento e Bolzano, con proprio decreto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto definisce le modalità di attuazione di cui al comma 1.
  3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata una spesa di 300 mila euro a decorrere dall'anno 2024.
5.015. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Incremento risorse per gli uffici e le strutture di esecuzione penale esterna e per la messa alla prova)

  1. Al fine di garantire e implementare la funzionalità e l'organizzazione degli uffici e delle strutture di esecuzione penale esterna e per la messa alla prova, anche al fine di favorire il decremento della popolazione penitenziaria e concorrere così a determinare positivi effetti anche in termini di complessiva sicurezza sociale in ragione della conseguente riduzione della recidiva, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. 2. Ai maggiori oneri del presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*5.016. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano.
*5.017. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Zan, Lacarra.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Fondo per interventi straordinari sulle carceri)

  1. Anche fine di favorire il decremento della popolazione penitenziaria e concorrere così a determinare positivi effetti anche in termini di complessiva sicurezza sociale in ragione della conseguente riduzione della recidiva, è istituito, presso il Ministero della Giustizia, un Fondo, con Pag. 131una dotazione pari a 90 milioni di euro per l'anno 2024 e a 100 milioni di euro per gli anni 2025 e 2026, per interventi straordinari sulle carceri e per l'architettura penitenziaria, destinato al finanziamento di progetti volti a:

   a) definire e proporre modelli di architettura penitenziaria coerenti con l'idea di rieducazione anche tramite forme di collaborazione e di confronto dell'Amministrazione Penitenziaria con Università, Fondazioni e Istituti di ricerca, Ordini professionali, Enti locali, Associazioni, esperti, finalizzato al raggiungimento di una dignità architettonica degli spazi dell'esecuzione penale, tramite anche il coinvolgimento delle competenze tecniche interne alla stessa Amministrazione;

   b) elaborare interventi puntuali di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture esistenti nonché di riorganizzazione degli spazi degli istituti carcerari anche attraverso il coinvolgimento di tutti gli attori interni e la formazione professionale dei detenuti in funzione di una loro partecipazione diretta ai lavori di manutenzione ordinari;

   c) elaborare criteri per la progettazione e per la ristrutturazione degli istituti volti a definire impianti compositivi e funzionali in grado di qualificare le unità residenziali e gli spazi per lavoro, studio, socializzazione, colloqui ed espressione degli affetti e delle diverse fedi religiose, in rapporto all'attuazione di percorsi di responsabilizzazione, autonomia e partecipazione dei detenuti e prevenzione della radicalizzazione e attuazione della funzione rieducativa della pena ex articolo 27 della Costituzione;

   d) studiare e proporre soluzioni operative per adeguare gli spazi detentivi, aumentarne la vivibilità e la qualità, rendendoli realmente funzionali al percorso di riabilitazione dei detenuti nonché ad orientare le scelte in materia di edilizia penitenziaria;

   e) potenziamento delle strutture a sostegno dell'esecuzione penale esterna, ridefinizione progettuale delle colonie penali, degli istituti a sicurezza attenuata, delle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza, delle strutture di detenzione femminile e delle strutture e comunità per detenute madri;

   f) valutare, nell'ambito della dismissione carceraria di istituti detentivi, di ipotesi di riuso finalizzate ad una visione innovativa della esecuzione penale;

   g) prevedere forme di reclutamento di personale caratterizzato da professionalità formate per le finalità di cui al presente articolo.

  2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo pari a 90 milioni di euro per l'anno 2024 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68, della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 90 milioni di euro per l'anno 2024 e 100 milioni di euro ciascuno degli anni 2025 e 2026.
5.018. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Zan, Lacarra.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Fondo per la realizzazione di case territoriali di reinserimento sociale)

  1. Al fine di favorire il decremento della popolazione penitenziaria e concorrere così a determinare positivi effetti anche in termini di positivo reinserimento sociale e riduzione della recidiva, è istituito, presso il Ministero della giustizia, un Fondo, con una dotazione pari a 40 milioni per ciascunoPag. 132 degli anni 2024, 1025 e 2026 per la realizzazione di case territoriali di reinserimento sociale, di capienza compresa tra cinque e quindici persone, destinate ad accogliere i soggetti che debbono espiare una pena detentiva non superiore a dodici mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, nonché i detenuti e gli internati assegnati al lavoro all'esterno e i condannati ammessi al regime di semilibertà, di cui agli articoli 21 e 50 della legge 26 luglio 1975, n. 354.
  2. Ai maggiori oneri del presente articolo, pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5.020. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Zan, Lacarra.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Interventi di costruzione e miglioramento di padiglioni e spazi per strutture penitenziarie per minorenni)

  1. Al fine di incrementare e assicurare un migliore funzionamento delle strutture penitenziarie per minorenni, e per finanziarie gli interventi di costruzione, miglioramento di padiglioni e spazi per strutture penitenziarie per minorenni, anche quelli facenti parte degli interventi complementari al PNRR nell'ambito degli investimenti, per il Ministero della giustizia, Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, è autorizzata la spesa di euro 40 milioni a decorrere dall'anno 2024.
  2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo pari a 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5.022. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Zan, Lacarra.

ART. 6.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Norma di interpretazione autentica dell'articolo 23 del decreto-legge del 16 luglio 2020, n. 76)

  1. L'articolo 23 del decreto-legge n. 76 del 16 luglio 2020, convertito con legge 11 settembre 2020, n. 120, si interpreta nel senso che la condotta di abuso ai sensi dell'articolo 323 del codice penale deve consistere nella violazione di regole specifiche così da impedire che si sussuma nell'ambito della fattispecie tipica anche l'inosservanza di norme di principio, quale l'articolo 97 della Costituzione.
6.01. Gianassi.

ART. 7.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106)

  1. Al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 1:

    1) il comma 1 è abrogato;

    2) al comma 2, le parole: «assicura il» sono sostituite con la seguente: «coordina» e, dopo le parole «azione penale», sono inserite le seguenti: «vigila sull'»;

    3) il comma 4 è abrogato;

    4) il comma 5 è sostituito dal seguente: «Il procuratore della Repubblica stabilisce in via generale i criteri di indirizzo ai quali i procuratori aggiunti ed i magistrati dell'ufficio devono attenersi nell'esercizio delle funzioni»;

Pag. 133

    5) al comma 6:

     a) alla lettera a), dopo le parole: «dell'ufficio» sono inserite le seguenti: «e di coordinamento tra i magistrati dell'ufficio»;

     b) la lettera b) è sostituita con la seguente:

      «b) i criteri di designazione dei procuratori aggiunti o dei magistrati del suo ufficio al fine dell'attribuzione dei procedimenti, individuando eventualmente settori di affari da attribuire ai procuratori aggiunti o un gruppo di magistrati al cui coordinamento sia preposto un procuratore aggiunto o un magistrato dell'ufficio»;

     c) alla lettera d), la parola: «assegnazione» è sostituita con la seguente: «attribuzione»;

   b) l'articolo 2 è abrogato;

   c) all'articolo 3:

    1) al comma 1, le parole: «dal magistrato» fino a «comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «o da un magistrato dell'ufficio delegato per l'esercizio di tale funzione»;

    2) al comma 2, le parole: «dell'articolo 1, comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «del comma precedente»;

   d) all'articolo 4, il comma 2 è abrogato;

   e) all'articolo 6, le parole: «poteri di direzione, controllo e organizzazione» sono sostituite con le seguenti: «poteri di coordinamento e organizzazione».
7.01. D'Orso, Ascari, Giuliano.