CAMERA DEI DEPUTATI
Lunedì 22 aprile 2024
293.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO
Pag. 19

ALLEGATO

Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione. C. 1665, approvato dal Senato.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

  Sopprimerlo.
*1.1. Alfonso Colucci.
*1.2. Bonafè, Braga, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

  Sostituire il comma 1 con i seguenti:

  1. La presente legge definisce i principi generali, le procedure, le modalità e le condizioni necessarie per attuare, nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e degli obblighi internazionali, le disposizioni dell'articolo 116, comma terzo, della Costituzione, che prevedono intese tra lo Stato e le singole regioni per l'attribuzione alle regioni a statuto ordinario di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s).
  1-bis. Le disposizioni della presente legge costituiscono princìpi e criteri direttivi inderogabili per le amministrazioni pubbliche impegnate nella stipulazione delle intese e per le leggi di approvazione delle medesime intese nei limiti in cui assicurano in via diretta il concorso di princìpi e di norme costituzionali all'attuazione dell'articolo 116, comma 3, con particolare riferimento agli articoli 2, 3, 5, 32, 33, 34, 39, 70, 72, 114, 116, 117, 118, 119, 120 e 138 e a ogni altra norma costituzionale che possa essere interessata. Le disposizioni della presente legge prevedono altresì le modalità procedurali di approvazione delle intese fra lo Stato e una regione e per la modifica e la revoca delle stesse nel rispetto dei regolamenti e delle prerogative parlamentari.
  1-ter. Le intese sono indirizzate a rafforzare il pieno svolgimento dei princìpi di unità e indivisibilità della Repubblica in un quadro di promozione dell'autonomia e del decentramento amministrativo e di adeguamento dei princìpi e metodi della legislazione alle esigenze dell'autonomia secondo l'articolo 5, dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale di cui all'articolo 2 della Costituzione, dei fattori di coesione economica, sociale e territoriale, anche con riferimento all'insularità, dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all'articolo 118 della Costituzione, nonché a rimuovere gli ostacoli all'eguaglianza dei cittadini, le discriminazioni e disparità di accesso ai servizi essenziali sul territorio ed a favorire la semplificazione e l'accelerazione delle procedure, la responsabilità e la trasparenza nell'attività amministrativa.
  1-quater. Le intese di cui all'articolo 116, comma 6, sono stipulate nel rispetto della ripartizione di competenze inderogabilmente stabilite dall'articolo 117 della Costituzione e operano nell'ambito delle materie indicate per il trasferimento di singole funzioni e compiti dallo Stato alla regione secondo le intese restando sempre ferma la titolarità e la natura concorrente o esclusiva della competenza in capo allo Stato.
1.3. Cuperlo.

  Al comma 1, dopo le parole: La presente legge, aggiungere le seguenti: in osservanza alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 5, Pag. 2081, 114, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione,
1.4. Bonafè, Sarracino, Braga, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

  Al comma 1, sostituire la parola: discriminazioni con la seguente: disuguaglianze.
1.5. Bonafè, Sarracino, Braga, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

  Al comma 1, dopo la parola: discriminazioni aggiungere la seguente: , emarginazione.
1.6. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, sostituire le parole: accesso ai servizi essenziali sul territorio con le seguenti: trattamento rispetto al livello essenziale delle prestazioni che devono essere erogate in modo uniforme su tutto il territorio.
1.7. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Alifano.

  Al comma 1, dopo le parole: territorio, nel rispetto aggiungere la seguente: preminente.
1.8. D'Orso, Auriemma, Penza, Alifano, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci.

  Al comma 1, dopo le parole: nel rispetto altresì dei aggiungere la seguente: preminenti.
1.9. Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza.

  Al comma 1, sostituire le parole: ed economica con le seguenti: , economica e sociale.
1.10. Alifano, Auriemma, Penza, Alfonso Colucci.

  Al comma 1, dopo la parola: economica aggiungere le seguenti: , di unità dei diritti fondamentali esigibili,.
1.11. D'Orso, Auriemma, Penza, Alifano, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci.

  Al comma 1, sostituire le parole: economica, sociale con le seguenti: sociale, economica.

  Conseguentemente, dopo la parola: indivisibilità aggiungere le seguenti: solidarietà e partecipazione sociale.
1.13. Caramiello, Alfonso Colucci, Penza, Alifano, Sergio Costa, Cherchi.

  Al comma 1, dopo la parola: territoriale, aggiungere le seguenti: la promozione di pratiche ambientalmente sostenibili,.
1.14. Ilaria Fontana, Alfonso Colucci, Penza, Alifano, Auriemma.

  Al comma 1, dopo le parole: all'insularità aggiungere le seguenti: e alle comunità montane.
1.15. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, dopo le parole: all'insularità aggiungere le seguenti: e ai territori transfrontalieri e di montagna.
1.16. Manes, Steger, Schullian, Gebhard.

  Al comma 1, dopo le parole: all'insularità aggiungere le seguenti: e alla tutela dell'ambiente,Pag. 21 della biodiversità e degli ecosistemi di cui all'articolo 9 della Costituzione.
1.17. Simiani.

  Al comma 1, dopo la parola: indivisibilità aggiungere le seguenti: , coesione sociale,.
1.18. Scutellà, Alfonso Colucci, Penza, Alifano, Scerra, Bruno.

  Al comma 1, sopprimere le parole: e autonomia.
1.19. Auriemma, Penza, Alifano, Alfonso Colucci.

  Al comma 1, dopo le parole: e autonomia aggiungere le seguenti: degli enti locali territoriali.
1.20. Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

  Al comma 1, dopo la parola: favorire aggiungere le seguenti: la coesione territoriale, la promozione di pratiche ambientalmente sostenibili,.
1.21. Ilaria Fontana, Alfonso Colucci, Penza, Alifano, Auriemma.

  Al comma 1, dopo la parola: favorire aggiungere le seguenti: la partecipazione dei cittadini alle politiche pubbliche,.
1.22. Tucci, Auriemma, Alfonso Colucci, Alifano, Penza.

  Al comma 1, dopo le parole: della Costituzione, nonché aggiungere le seguenti: del principio di uguaglianza formale e sostanziale di cui all'articolo 3 e.
1.23. Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.

  Al comma 1, dopo le parole: agli articoli 2 aggiungere la seguente: , 3.
1.24. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, dopo le parole: articoli 2 e 5 della Costituzione, aggiungere le seguenti: sentiti gli enti locali e tenuto conto delle funzioni fondamentali dei comuni, delle province e delle città metropolitane, stabilite dalla legislazione statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione,.
1.25. Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

  Al comma 1, dopo la parola: attribuzione aggiungere la seguente: temporanea.
1.28. Penza, Auriemma, Alfonso Colucci, Alifano.

  Al comma 1, dopo le parole: in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione aggiungere le seguenti: e individua tali forme e condizioni particolari di autonomia.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. L'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, attiene al trasferimento di specifiche funzioni o singoli compiti riconducibili alle materie ivi indicate, garantendo il rispetto delle competenze amministrative degli enti locali.
1.29. Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.

  Al comma 1, dopo le parole: in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione aggiungere le seguenti: e individua tali forme e condizioni particolari di autonomia.

Pag. 22

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. L'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, attiene al trasferimento di singole funzioni o specifici compiti relativi alle materie ivi indicate.
1.30. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Alifano.

  Al comma 1, dopo le parole: in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, aggiungere le seguenti: , ad esclusione della tutela della salute.
1.31. Marianna Ricciardi, Di Lauro, Quartini, Sportiello, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.

  Al comma 1, dopo le parole: in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione aggiungere le seguenti: ad esclusione dei porti e aeroporti civili, delle grandi reti di trasporto e navigazione.
1.32. Barbagallo, Bonafè, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut.

  Al comma 1, dopo le parole: in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione aggiungere le seguenti: ad esclusione delle grandi reti di trasporto e navigazione.
1.33. Morassut, Barbagallo, Bonafè, Ghio, Bakkali, Casu.

  Al comma 1, dopo le parole: in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione aggiungere le seguenti: ad esclusione dei porti e aeroporti civili.
1.34. Ghio, Barbagallo, Bonafè, Bakkali, Casu, Morassut.

  Al comma 1, dopo le parole: una Regione, aggiungere le seguenti: nel rispetto di un'equa ed efficiente allocazione delle risorse e del pieno superamento dei divari territoriali nel godimento delle prestazioni inerenti ai diritti civili e sociali e.
1.35. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, dopo le parole: fra lo Stato e una Regione, aggiungere le seguenti: tenuto conto del principio solidaristico di cui agli articoli 2, 3 e 5 della Costituzione, sentiti gli enti locali e tenuto conto delle funzioni fondamentali dei comuni, delle province e delle città metropolitane, stabilite dalla legislazione statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione,.
1.36. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, dopo le parole: fra lo Stato e una Regione, aggiungere le seguenti: tenuto conto del principio solidaristico di cui agli articoli 2, 3 e 5 della Costituzione,.
1.37. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, dopo la parola: Regione aggiungere le seguenti: , fermo restando il ruolo di indirizzo, controllo e coordinamento da parte dello Stato e la necessaria omogeneità delle politiche pubbliche nei settori socialmente ed economicamente strategici e nel miglioramento della qualità dei servizi delle amministrazioni pubbliche.
1.38. Torto, Auriemma, Penza, Alifano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Alfonso Colucci.

  Al comma 1, dopo la parola: Regione aggiungere le seguenti: , garantendo standard obbligatori di coordinamento, volti ad eliminare fenomeni di frammentazione di competenze e ad assicurare un flusso informativo costante tra le regioni e il Parlamento nazionale per il raccordo operativo, attraverso l'intervento dello Stato a tutela della solidarietà tra territori e sentita Pag. 23a tal fine la Conferenza unificata Stato-regioni, e.
1.39. Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza.

  Al comma 1, dopo le parole: delle intese fra lo Stato e una Regione, aggiungere le seguenti: ad esclusione delle materie oggetto di procedure di infrazione e preinfrazione comunitaria pendenti nei confronti dello Stato italiano per i profili attinenti alla tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e della biodiversità,.
1.40. Ilaria Fontana, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.

  Al comma 1, sostituire le parole: nel rispetto delle prerogative e dei Regolamenti parlamentari con le seguenti: previa acquisizione di atti di indirizzo espressi dalle Camere secondo i rispettivi Regolamenti.
1.41. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Alifano.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , finalizzate al pieno superamento dei divari territoriali delle prestazioni, che devono essere effettivamente godute e garantite su tutto il territorio nazionale quale condizione preliminare per l'attribuzione di nuove funzioni e limite inderogabile per le relative negoziazioni.
1.42. Morfino, Auriemma, Alfonso Colucci, Alifano.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e nel pieno rispetto degli articoli 70 e 72 della Costituzione.
1.43. Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. L'attribuzione di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è preordinata all'interesse nazionale, non esclusivamente da quello particolare delle singole regioni richiedenti, che deve essere espressamente documentato e motivato nell'atto di iniziativa di cui all'articolo 2.
1.44. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Dall'attuazione della presente legge, non possono nascere regimi analoghi a quello riconosciuto alle regioni a statuto speciale né regimi tributari speciali. Ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera g), della legge 5 maggio 2009 n. 42, le aliquote dei tributi e delle compartecipazioni, destinati al finanziamento delle spese sono determinate in ciascun anno al livello minimo assoluto sufficiente ad assicurare il pieno finanziamento del fabbisogno.
1.45. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Dall'attuazione della presente legge non possono nascere regimi analoghi a quello riconosciuto alle regioni a statuto speciale né regimi tributari speciali. Ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera g), della legge 5 maggio 2009 n. 42, le aliquote dei tributi e delle compartecipazioni, destinati al finanziamento delle spese sono determinate in ciascun biennio al livello minimo assoluto sufficiente ad assicurare il pieno finanziamento del fabbisogno.
1.46. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Dall'attuazione della presente legge non possono nascere regimi analoghi a quello riconosciuto alle regioni a statuto speciale né regimi tributari speciali. Ai sensi Pag. 24dell'articolo 8, comma 1, lettera g), della legge 5 maggio 2009 n. 42, le aliquote dei tributi, destinati al finanziamento delle spese sono determinate in ciascun biennio al livello minimo assoluto sufficiente ad assicurare il pieno finanziamento del fabbisogno.
1.47. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Dall'attuazione della presente legge, non possono nascere regimi analoghi a quello riconosciuto alle regioni a statuto speciale né regimi tributari speciali. Ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera g), della legge 5 maggio 2009 n. 42, le aliquote dei tributi e delle compartecipazioni, destinati al finanziamento delle spese sono determinate in ciascun biennio al livello massimo assoluto sufficiente ad assicurare il pieno finanziamento del fabbisogno.
1.48. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Dall'attuazione della presente legge, non possono nascere regimi analoghi a quello riconosciuto alle regioni a statuto speciale né regimi tributari speciali. Ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera g), della legge 5 maggio 2009 n. 42, le aliquote dei tributi e delle compartecipazioni, destinati al finanziamento delle spese sono determinate in ciascun biennio al livello minimo sufficiente ad assicurare il pieno finanziamento del fabbisogno.
1.49. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Dall'attuazione della presente legge, non possono nascere regimi analoghi a quello riconosciuto alle regioni a statuto speciale né regimi tributari speciali. Ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera g), della legge 5 maggio 2009 n. 42, le aliquote dei tributi e delle compartecipazioni, destinati al finanziamento delle spese sono determinate in ciascun biennio al livello minimo assoluto ad assicurare il pieno finanziamento del fabbisogno.
1.50. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Dall'attuazione della presente legge, non possono nascere regimi analoghi a quello riconosciuto alle regioni a statuto speciale né regimi tributari speciali. Ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera g), della legge 5 maggio 2009 n. 42, le aliquote dei tributi e delle compartecipazioni, destinati al finanziamento delle spese sono determinate in ciascun biennio al livello minimo assoluto sufficiente ad assicurare il pieno finanziamento.
1.51. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Il processo di valutazione delle richieste di attribuzione di autonomia differenziata è subordinato alla preventiva approvazione di una legge dello Stato volta a definire la gradualità del processo, le regole di valutazione dell'impatto sulla redistribuzione tra cittadini in termini fiscali e di servizi, le modalità di intervento dello Stato in caso di necessità per interesse nazionale e le regole comuni volte a prevenire differenziazioni normative sul territorio disfunzionali per la solidarietà tra territori e la coesione socioeconomica nazionale. La legge dello stato definisce altresì le regole dell'istruttoria preventiva su ciascuna funzione e materia, cui devono conformarsi le istanze delle regioni interessate a richiedere l'autonomia, le regole di trasparenza e rendicontazione, le procedure obbligatorie di verifica della spesa e Pag. 25delle prestazioni erogate da tutte le regioni ulteriori rispetto a quanto previsto dalla presente legge, a tal fine avvalendosi della Corte dei conti, del Consiglio di Stato, della Banca d'Italia, della Ragioneria generale dello Stato e dell'Ufficio parlamentare di bilancio. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
1.52. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Alifano.

  Al comma 2, sopprimere il primo periodo.
1.53. Alfonso Colucci, Auriemma, Alifano, Penza.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: L'attribuzione di aggiungere la seguente: specifiche.
1.54. Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: di funzioni fino a: ambiti di materie con le seguenti: di specifici compiti relativi alle materie di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, riferibili.
1.55. Alifano, Auriemma, Penza, Alfonso Colucci.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: funzioni con le seguenti: specifici compiti.
1.56. Alfonso Colucci, Auriemma, Alifano, Penza.

  Al comma 2, primo periodo, dopo la parola: funzioni aggiungere le seguenti: tassativamente indicate e.
1.57. Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, aggiungere le seguenti: ad esclusione delle norme generali sull'istruzione; della tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali; del commercio con l'estero; della tutela e sicurezza del lavoro; dell'istruzione; delle professioni; della tutela della salute; dei porti e aeroporti civili; delle grandi reti di trasporto e navigazione; dell'ordinamento della comunicazione; della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; della previdenza complementare e integrativa; del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; del credito a carattere regionale,.
1.58. Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani, Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, aggiungere le seguenti: ad esclusione dei porti e aeroporti civili,.
1.59. Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, aggiungere le seguenti: ad esclusione delle norme generali dei porti e aeroporti civili e delle grandi reti di trasporto e navigazione,.
1.60. Iaria, Auriemma, Cantone, Alfonso Colucci, Fede, Penza, Traversi, Alifano.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, aggiungere le seguenti: ad esclusione della tutela della salute,.
*1.61. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.
*1.62. Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

Pag. 26

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, aggiungere le seguenti: ad esclusione del commercio con l'estero,.
1.63. Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, aggiungere le seguenti: ad esclusione della tutela e sicurezza del lavoro,.
1.64. Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, aggiungere le seguenti: ad esclusione delle professioni,.
1.65. Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'ordinamento della comunicazione,.
1.66. Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, aggiungere le seguenti: ad esclusione della previdenza complementare e integrativa,.
1.67. Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, aggiungere le seguenti: ad esclusione del credito a carattere regionale,.
1.68. Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, aggiungere le seguenti: ad esclusione della tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali,.
1.69. Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'istruzione,.
1.70. Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, aggiungere le seguenti: ad esclusione della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia,.
1.71. Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: relative a materie o ambiti di con le seguenti: concernenti le.
1.72. Cuperlo.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: materie o ambiti di materie con le seguenti: una o più funzioni relative alle materie di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, ad esclusione delle norme generali sull'istruzione; della tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali; del commercio con l'estero; della tutela e sicurezza del lavoro; dell'istruzione; delle Pag. 27professioni; della tutela della salute; dei porti e aeroporti civili; delle grandi reti di trasporto e navigazione; dell'ordinamento della comunicazione; della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; della previdenza complementare e integrativa; del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; del credito a carattere regionale,.
1.73. Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani, Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut.

  Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: o ambiti di materie.
1.74. Alfonso Colucci, Auriemma, Alifano, Penza.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: relative a materie o ambiti di materie, aggiungere le seguenti: ad esclusione delle norme generali sull'istruzione,
1.75. Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: riferibili ai diritti civili e sociali aggiungere le seguenti: , ivi compresi quelli connessi alle funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane,.
1.76. Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: e sociali aggiungere le seguenti ambientali e.
1.77. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: devono essere garantiti aggiungere le seguenti: in modo uniforme ed.

  Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole da: subordinatamente alla determinazione fino a: livelli essenziali delle prestazioni con le seguenti: solo dopo la compiuta definizione dei livelli essenziali delle prestazioni e degli obiettivi di servizio medesimi.
1.78. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: equamente con le seguenti: in modo uniforme e permanente

  Conseguentemente, al medesimo comma 2, primo periodo, sostituire le parole: subordinatamente alla determinazione, nella normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge o sulla base della procedura di cui all'articolo 3, dei relativi livelli essenziali delle prestazioni con le seguenti: solo dopo la compiuta definizione dei livelli essenziali delle prestazioni e degli obiettivi di servizio medesimi.
1.79. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: equamente con le seguenti: in modo uniforme e permanente.

  Conseguentemente, al medesimo comma 2, primo periodo, sostituire le parole: subordinatamente alla determinazione, nella normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge o sulla base della procedura di cui all'articolo 3, dei relativi livelli essenziali delle prestazioni con le seguenti: solo dopo la compiuta definizione dei livelli essenziali delle prestazioni per tutte le regioni a statuto ordinario e degli obiettivi di servizio medesimi.
1.80. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Pag. 28

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: sociali che devono essere garantiti aggiungere le seguenti: in modo uniforme ed.

  Conseguentemente, al medesimo comma 2, primo periodo, sostituire le parole: subordinatamente alla determinazione, nella normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge o sulla base della procedura di cui all'articolo 3, dei relativi livelli essenziali delle prestazioni con le seguenti: solo dopo la compiuta definizione dei livelli essenziali delle prestazioni e degli obiettivi di servizio.
1.81. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: devono essere garantiti aggiungere le seguenti: in modo uniforme ed.
1.82. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 2, sostituire la parola: equamente, ovunque ricorre, con le seguenti: a tutte le persone.
1.83. Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: equamente con le seguenti: in modo uniforme.

  Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole da: subordinatamente alla determinazione fino a: livelli essenziali delle prestazioni con le seguenti: solo dopo la compiuta definizione dei livelli essenziali delle prestazioni e degli obiettivi di servizio medesimi.
1.85. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: equamente con la seguente: uniformemente.
1.86. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: equamente con le seguenti: in modo uniforme e permanente.
1.87. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 2, dopo la parola: equamente, ovunque ricorre, aggiungere le seguenti: a tutte le persone.
1.90. Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

  Al comma 2, primo periodo, dopo la parola: equamente aggiungere le seguenti: e uniformemente.
1.92. Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.

  Al comma 2, primo periodo, dopo la parola: consentita aggiungere le seguenti: , gradualmente e con puntuali verifiche prima di ciascun ulteriore passaggio,.
1.93. Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.

  Al comma 2, sostituire le parole da: subordinatamente alla determinazione fino alla fine del periodo, con le seguenti: solo successivamente alla definizione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, e degli obiettivi di servizio ad essi correlati, ai sensi dell'articolo Pag. 2913 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.
1.94. Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: subordinatamente alla determinazione, nella normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge o sulla base della procedura di cui all'articolo 3, dei relativi livelli essenziali delle prestazioni con le seguenti: solo successivamente alla fissazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, e alla definizione dei relativi costi e fabbisogni standard al fine di garantire l'unitarietà del bilancio e delle risorse umane e strumentali disponibili sia a livello regionale sia statale,.
1.95. L'Abbate, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: subordinatamente alla determinazione, nella normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge o sulla base della procedura di cui all'articolo 3, dei relativi livelli essenziali delle prestazioni con le seguenti: solo dopo la compiuta definizione dei livelli essenziali delle prestazioni e degli obiettivi di servizio medesimi.
1.96. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: subordinatamente alla determinazione, nella normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge o sulla base della procedura di cui all'articolo 3, dei relativi livelli essenziali delle prestazioni con le seguenti: solo dopo la compiuta definizione dei livelli essenziali delle prestazioni in tutte le regioni e degli obiettivi di servizio medesimi.
1.97. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: subordinatamente alla determinazione, nella normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge o sulla base della procedura di cui all'articolo 3, dei relativi livelli essenziali delle prestazioni con le seguenti: solo dopo la compiuta definizione dei livelli essenziali delle prestazioni su tutto il territorio nazionale e degli obiettivi di servizio medesimi.
1.98. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: subordinatamente alla determinazione fino a: livelli essenziali delle prestazioni con le seguenti: solo dopo la compiuta definizione dei livelli essenziali delle prestazioni e degli obiettivi di servizio medesimi.
1.99. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: alla determinazione, nella normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge o sulla base della procedura di cui all'articolo 3, con le seguenti: alla definizione e piena attuazione delle rispettive leggi concernenti i princìpi fondamentali per ciascuna materia di cui all'articolo 117, secondo e terzo comma, della Costituzione, e alla determinazione e allo stanziamento di risorse necessarie a garantire la piena attuazione.
1.100. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Pag. 30

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: alla determinazione, nella normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge o sulla base della procedura di cui all'articolo 3, con le seguenti: alla definizione e piena attuazione delle rispettive leggi concernenti i princìpi fondamentali per ciascuna materia di cui all'articolo 117, secondo e terzo comma, della Costituzione, e alla determinazione e allo stanziamento di risorse necessarie a garantirne la piena attuazione.
1.101. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Alifano.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: alla determinazione, nella normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge o sulla base della procedura di cui all'articolo 3, con le seguenti: alla definizione e alla piena attuazione.
1.102. Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: subordinatamente alla determinazione aggiungere le seguenti: , e alla piena e effettiva attuazione,.
1.103. Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: subordinatamente alla determinazione aggiungere le seguenti: e alla piena e effettiva implementazione.
1.104. Boschi.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: è consentita subordinatamente alla determinazione aggiungere le seguenti: e al finanziamento.
1.105. Carfagna.

  Al comma 2, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: , nella normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge o sulla base della procedura di cui all'articolo 3,.
1.106. Marianna Ricciardi, Di Lauro, Quartini, Sportiello, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: nella normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge o sulla base della procedura di cui all'articolo 3 con le seguenti: con legge dello Stato.
1.107. Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: degli enti locali aggiungere le seguenti: , nonché quelli trasversali necessari a garantire qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione, prevenzione, eliminazione o riduzione delle condizioni di svantaggio e di vulnerabilità.
1.108. Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: degli enti locali aggiungere le seguenti: e a quelli concernenti le politiche sociali, il sistema integrato di interventi e servizi sociali, la coesione e protezione sociale nonché la tutela dell'adolescenza e dell'infanzia,.
1.109. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.

  Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: nel rispetto dell'articolo 1, comma 793, lettera d), della legge 29 dicembre 2022, n. 197,.
1.110. Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.

Pag. 31

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: lettera m) aggiungere le seguenti: e a una istruttoria specifica per ciascuna materia e funzione che, attraverso procedure e metodologie accreditate, documenti i benefici e i costi dell'eventuale trasferimento di funzioni in relazione alla regione richiedente e alle altre regioni.
1.111. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: lettera m) aggiungere le seguenti: e a una istruttoria specifica per ciascuna materia e funzione che, attraverso procedure e metodologie accreditate, documenti i benefici e i costi dell'eventuale trasferimento di funzioni in relazione alla regione richiedente.
1.112. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: lettera m) aggiungere le seguenti: e a una istruttoria specifica per ciascuna materia e funzione che, attraverso procedure e metodologie accreditate, documenti i benefici e i costi reali dell'eventuale trasferimento di funzioni in relazione alla regione richiedente e alle altre regioni.
1.113. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: lettera m) aggiungere le seguenti: e a una istruttoria specifica per ciascuna materia e funzione che, attraverso procedure e metodologie accreditate, documenti i benefici e i costi sociali dell'eventuale trasferimento di funzioni in relazione alla regione richiedente e alle altre regioni.
1.114. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: lettera m) aggiungere le seguenti: e a una istruttoria specifica per ciascuna materia e funzione che, attraverso procedure e metodologie accreditate, documenti i benefici e i costi ambientali dell'eventuale trasferimento di funzioni in relazione alla regione richiedente e alle altre regioni.
1.115. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: lettera m) aggiungere le seguenti: e a una istruttoria specifica per ciascuna materia e funzione che, attraverso procedure e metodologie accreditate, documenti i benefici e i costi culturali dell'eventuale trasferimento di funzioni in relazione alla regione richiedente e alle altre regioni.
1.116. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: lettera m), aggiungere le seguenti: e a una istruttoria specifica per ciascuna materia che, attraverso procedure e metodologie accreditate, documenti i benefici e i costi dell'eventuale trasferimento di funzioni in relazione alla regione richiedente e alle altre regioni.
1.117. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: lettera m), aggiungere le seguenti: e a una istruttoria per singola materia che, attraverso procedure oggettive e metodologie condivise, documenti i benefici e i costi dell'eventuale trasferimento di funzioni.
1.118. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: ai sensi dell'articolo 117, secondo Pag. 32comma, lettera m), aggiungere le seguenti: , tenendo conto degli svantaggi derivanti dall'insularità,.
1.119. Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: lettera m), e nel rispetto dei princìpi sanciti dall'articolo 119 della Costituzione aggiungere le seguenti: e a una istruttoria specifica per ciascuna materia e funzione che, attraverso procedure e metodologie accreditate, documenti i benefici e i costi dell'eventuale trasferimento di funzioni e materie in relazione alla regione richiedente.
1.120. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: lettera m), e nel rispetto dei princìpi sanciti dall'articolo 119 della Costituzione aggiungere le seguenti: e a una istruttoria specifica per ciascuna materia e funzione che, attraverso procedure e metodologie accreditate, documenti i benefici e i costi dell'eventuale trasferimento di funzioni e materie in relazione alla regione richiedente o delle altre regioni.
1.121. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e a una istruttoria specifica per ciascuna materia che, attraverso procedure e metodologie accreditate, documenti i benefici e i costi dell'eventuale trasferimento di funzioni in relazione alla regione richiedente e alle altre regioni.
1.122. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e a una istruttoria per singola materia che, attraverso procedure oggettive e metodologie condivise, documenti i benefici e i costi dell'eventuale trasferimento di funzioni.
1.123. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché alla determinazione e, ove necessario, allo stanziamento con apposito provvedimento legislativo delle risorse occorrenti a garantirne la piena attuazione.
1.124. Ubaldo Pagano, Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ascani.

  Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.
1.125. Alfonso Colucci, Auriemma, Alifano, Penza.

  Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: invalicabile con le seguenti: essenziale e imprescindibile.
1.126. Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

  Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: invalicabile con la seguente: essenziale.
1.127. Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

  Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: invalicabile con la seguente: imprescindibile.
1.128. Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

Pag. 33

  Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: invalicabile con la seguente: fondamentale.
1.129. Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

  Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: invalicabile con le seguenti: non superabile.
1.130. Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

  Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: invalicabile con le seguenti: essenziale, imprescindibile e non superabile.
1.131. Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

  Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: , per assicurare uno svolgimento leale e trasparente fino alla fine del periodo con le seguenti: ; a tal fine, ciascun anno la legge di bilancio stanzia le somme necessarie al finanziamento delle funzioni, in modo tale da garantire che i Lep siano effettivamente attuabili in modo uniforme in tutto il territorio nazionale. Solo in seguito al completo finanziamento potranno essere adottati i trasferimenti delle funzioni, quando previsto da una specifica previsione legislativa.

  Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo denominato «Fondo nazionale di solidarietà e riequilibrio territoriale» cui accedono le regioni per finanziare i Lep, in modo tale che siano garantiti e attuati in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, prima di ogni decisione parlamentare relativa all'attribuzione ad altri livelli istituzionali.
1.132. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: , per assicurare uno svolgimento fino alla fine del periodo con le seguenti: ; a tal fine, ciascun anno la legge di bilancio stanzia le somme necessarie al finanziamento delle funzioni, in modo tale da garantire che i Lep siano effettivamente attuabili in modo uniforme in tutto il territorio nazionale. Solo in seguito al completo finanziamento potranno essere adottati i trasferimenti delle funzioni, quando previsto da una specifica previsione legislativa.

  Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo denominato «Fondo nazionale di solidarietà e riequilibrio territoriale» cui accedono le regioni per finanziare i Lep, in modo tale che siano garantiti ed attuati in modo uniforme su tutto il territorio nazionale.
1.133. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: , per assicurare uno svolgimento fino alla fine del periodo con le seguenti: ; a tal fine, ciascun anno la legge di bilancio stanzia le somme necessarie al finanziamento delle materie e delle funzioni, in modo tale da garantire che i Lep siano effettivamente attuabili in modo uniforme in tutto il territorio nazionale. Solo in seguito al completo finanziamento potranno essere adottati i trasferimenti delle funzioni, quando previsto da una specifica previsione legislativa.

Pag. 34

  Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo denominato «Fondo nazionale di solidarietà e riequilibrio territoriale» cui accedono le regioni per finanziare i Lep, in modo tale che siano garantiti ed attuati in modo uniforme su tutto il territorio nazionale.
1.134. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: , per assicurare uno svolgimento fino alla fine del periodo con le seguenti: ; a tal fine, ciascun anno la legge di bilancio stanzia le somme necessarie al finanziamento delle materie e delle funzioni, in modo tale da garantire che i Lep siano effettivamente attuabili in modo uniforme in tutto il territorio nazionale.

  Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo denominato «Fondo nazionale di solidarietà e riequilibrio territoriale» cui accedono le regioni per finanziare i Lep, in modo tale che siano garantiti e attuati in modo uniforme su tutto il territorio nazionale.
1.135. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: , per assicurare uno svolgimento fino alla fine del periodo con le seguenti: ; a tal fine, ciascun anno la legge di bilancio stanzia le somme necessarie al finanziamento delle materie e delle funzioni, in modo tale da garantire che i Lep siano effettivamente attuabili in modo uniforme in tutto il territorio nazionale. Solo in seguito al completo finanziamento potranno essere adottati i trasferimenti delle funzioni e delle materie.

  Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo denominato «Fondo nazionale di solidarietà e riequilibrio territoriale» cui accedono le regioni per finanziare i Lep, in modo tale che siano garantiti e attuati in modo uniforme su tutto il territorio nazionale.
1.136. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , dei relativi costi e fabbisogni standard, nonché delle necessarie disposizioni di copertura finanziaria.
1.137. Donno, Carmina, Dell'Olio, Torto, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Con legge dello Stato sono determinati i criteri di accesso delle regioni alla richiesta di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, relativamente alla solidità finanziaria e alla capacità amministrativa dei richiedenti in relazione alle funzioni di natura organizzativo-regolamentare nonché alle specificità regionali che motivano la richiesta e i requisiti per la valutazione degli esiti attesi sia per la regione richiedente che per le altre regioni, al fine di evitare disparità tra territori in termini di risorse e strutture o maggiori oneri per i cittadini e le imprese e di garantire maggiore efficienza ed efficacia dei servizi su tutto il territorio nazionale. La medesima legge disciplina le procedure di verifica periodica e simmetrica dei servizi resi dalle regioni ad autonomia differenziata e quelli forniti dallo Stato e dalle regioni non differenziate, prevedendo che al monitoraggio delle risorse e del livello dei servizi sia ricollegata l'attivazione dei necessari poteri sostitutivi dello Stato al verificarsi di disparità, lesioni alla solidarietà o coesione sociale nazionale o inadempienze regionali. Dall'attuazione del Pag. 35presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
1.138. Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La richiesta di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia non può avere ad oggetto le materie di competenza statale in sé considerate, ma deve individuare specifiche funzioni e singoli compiti ad esse riconducibili, garantendo il rispetto delle competenze amministrative degli enti locali.
1.140. Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La richiesta di attribuzione è consentita previa dimostrazione del miglioramento della qualità dei servizi che possono essere offerti ai cittadini sul territorio nazionale, verifica della effettiva coerenza con i livelli essenziali delle prestazioni (Lep) nel progetto di richiesta delle funzioni e la corrispondente valutazione degli oneri a carico della finanza pubblica, nel rispetto del vincolo di garanzia del raggiungimento su tutto il territorio nazionale di una uniforme parità di accesso ai Lep.
1.141. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Alifano.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel caso la richiesta di attribuzione abbia ad oggetto un consistente numero di funzioni, essa deve esplicitare la necessaria gradualità dei relativi passaggi ed il Governo trasmette alle Camere apposita relazione con cui valuta la capienza delle compartecipazioni regionali sui tributi statali, nonché la proiezione nel tempo dell'andamento del gettito tributario ai fini della sostenibilità di ogni trasferimento di funzioni, individuando le soluzioni idonee ad evitare svantaggi per le regioni con minor livello di tributi erariali maturati nel territorio regionale e disparità di trattamento dei cittadini nel territorio nazionale.
1.142. Fenu, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni non può essere circoscritta alle sole funzioni oggetto di trasferimento.
1.143. Ubaldo Pagano, Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ascani.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni riferite alle seguenti materie: Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni; Commercio con l'estero; Tutela e sicurezza del lavoro; Istruzione e norme generali sull'istruzione; Professioni; Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; Tutela della salute; Protezione civile; Grandi reti di trasporto e di navigazione; Ordinamento della comunicazione; Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; Previdenza complementare e integrativa.
  2-ter. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito nei limiti riferite alle materie: Porti e aeroporti civili, escluse le funzioni assegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e all'ENAC; Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'economia e delle Pag. 36finanze e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; Valorizzazione beni culturali e ambientali, escluse le funzioni assegnate al Ministero della cultura e agli Istituti del Ministero della cultura dotati di autonomia speciale; Casse rurali, casse di risparmio e aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale, escluse le funzioni assegnate allo Stato e alle Autorità indipendenti, al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, alla Banca d'Italia e al Ministero dell'economia e delle finanze; Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Sistema nazionale, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al Ministero delle imprese e del made in Italy.
  2-quater. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito per le funzioni riferite alle materie: Alimentazione; Governo del territorio.
1.144. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni riferite alle seguenti materie: Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni; Commercio con l'estero; Tutela e sicurezza del lavoro; Istruzione e norme generali sull'istruzione; Professioni; Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; Tutela della salute; Protezione civile; Grandi reti di trasporto e di navigazione; Ordinamento della comunicazione; Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; Previdenza complementare e integrativa.
  2-ter. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito nei limiti riferite alle materie: Porti e aeroporti civili, escluse le funzioni assegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e all'ENAC; Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; Valorizzazione beni culturali e ambientali, escluse le funzioni assegnate al Ministero della cultura e agli Istituti del Ministero della cultura dotati di autonomia speciale; Casse rurali, casse di risparmio e aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale, escluse le funzioni assegnate allo Stato e alle Autorità indipendenti, al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, alla Banca d'Italia e al Ministero dell'economia e delle finanze; Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Sistema nazionale, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al Ministero delle imprese e del made in Italy.
  2-quater. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito per le funzioni riferite alle materie: Alimentazione; Ordinamento sportivo.
1.145. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni riferite alle seguenti materie: Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni; Commercio con l'estero; Tutela e sicurezza del lavoro; Istruzione e norme generali sull'istruzione; Professioni; Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno Pag. 37all'innovazione per i settori produttivi; Tutela della salute; Protezione civile; Grandi reti di trasporto e di navigazione; Ordinamento della comunicazione; Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; Previdenza complementare e integrativa.
  2-ter. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito nei limiti riferite alle materie: Porti e aeroporti civili, escluse le funzioni assegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e all'ENAC; Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; Valorizzazione beni culturali e ambientali, escluse le funzioni assegnate al Ministero della cultura e agli Istituti del Ministero della cultura dotati di autonomia speciale; Casse rurali, casse di risparmio e aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale, escluse le funzioni assegnate allo Stato e alle Autorità indipendenti, al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, alla Banca d'Italia e al Ministero dell'economia e delle finanze; Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Sistema nazionale, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al Ministero delle imprese e del made in Italy.
  2-quater. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito per le funzioni riferite alle materie: Alimentazione; Ordinamento sportivo; Governo del territorio.
1.146. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni riferite alle seguenti materie: Commercio con l'estero; Tutela e sicurezza del lavoro; Istruzione e norme generali sull'istruzione; Professioni; Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; Tutela della salute; Protezione civile; Grandi reti di trasporto e di navigazione; Ordinamento della comunicazione; Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; Previdenza complementare e integrativa.
  2-ter. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito nei limiti riferite alle materie: Porti e aeroporti civili, escluse le funzioni assegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e all'ENAC; Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; Valorizzazione beni culturali e ambientali, escluse le funzioni assegnate al Ministero della cultura e agli Istituti del Ministero della cultura dotati di autonomia speciale; Casse rurali, casse di risparmio e aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale, escluse le funzioni assegnate allo Stato e alle Autorità indipendenti, al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, alla Banca d'Italia e al Ministero dell'economia e delle finanze; Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Sistema nazionale, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al Ministero delle imprese e del made in Italy.
  2-quater. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito per le funzioni riferite Pag. 38alle materie: Alimentazione; Ordinamento sportivo; Governo del territorio.
1.147. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni riferite alle seguenti materie: Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni; Tutela e sicurezza del lavoro; Istruzione e norme generali sull'istruzione; Professioni; Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; Tutela della salute; Protezione civile; Grandi reti di trasporto e di navigazione; Ordinamento della comunicazione; Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; Previdenza complementare e integrativa.
  2-ter. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito nei limiti riferite alle materie: Porti e aeroporti civili, escluse le funzioni assegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e all'ENAC; Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; Valorizzazione beni culturali e ambientali, escluse le funzioni assegnate al Ministero della cultura e agli Istituti del Ministero della cultura dotati di autonomia speciale; Casse rurali, casse di risparmio e aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale, escluse le funzioni assegnate allo Stato e alle Autorità indipendenti, al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, alla Banca d'Italia e al Ministero dell'economia e delle finanze; Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Sistema nazionale, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al Ministero delle imprese e del made in Italy.
  2-quater. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito per le funzioni riferite alle materie: Alimentazione; Ordinamento sportivo; Governo del territorio.
1.148. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni riferite alle seguenti materie: Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni; Commercio con l'estero; Istruzione e norme generali sull'istruzione; Professioni; Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; Tutela della salute; Protezione civile; Grandi reti di trasporto e di navigazione; Ordinamento della comunicazione; Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; Previdenza complementare e integrativa.
  2-ter. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito nei limiti riferite alle materie: Porti e aeroporti civili, escluse le funzioni assegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e all'ENAC; Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; Valorizzazione beni culturali e ambientali, escluse le funzioni assegnate al Ministero della cultura e agli Istituti del Ministero della cultura dotati di autonomia speciale; Casse rurali, casse di risparmio e aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrarioPag. 39 a carattere regionale, escluse le funzioni assegnate allo Stato e alle Autorità indipendenti, al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, alla Banca d'Italia e al Ministero dell'economia e delle finanze; Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Sistema nazionale, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al Ministero delle imprese e del made in Italy.
  2-quater. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione è consentito per le funzioni riferite alle materie: Alimentazione; Ordinamento sportivo; Governo del territorio.
1.149. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni riferite alle seguenti materie: Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni; Commercio con l'estero; Tutela e sicurezza del lavoro; Professioni; Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; Tutela della salute; Protezione civile; Grandi reti di trasporto e di navigazione; Ordinamento della comunicazione; Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; Previdenza complementare e integrativa.
  2-ter. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito nei limiti riferite alle materie: Porti e aeroporti civili, escluse le funzioni assegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e all'ENAC; Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; Valorizzazione beni culturali e ambientali, escluse le funzioni assegnate al Ministero della cultura e agli Istituti del Ministero della cultura dotati di autonomia speciale; Casse rurali, casse di risparmio e aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale, escluse le funzioni assegnate allo Stato e alle Autorità indipendenti, al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, alla Banca d'Italia e al Ministero dell'economia e delle finanze; Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Sistema nazionale, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al Ministero delle imprese e del made in Italy.
  2-quater. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito per le funzioni riferite alle materie: Alimentazione; Ordinamento sportivo; Governo del territorio.
1.150. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni riferite alle seguenti materie: Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni; Commercio con l'estero; Tutela e sicurezza del lavoro; Istruzione e norme generali sull'istruzione; Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; Tutela della salute; Protezione civile; Grandi reti di trasporto e di navigazione; Ordinamento della comunicazione; Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; Previdenza complementare e integrativa.
  2-ter. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articoloPag. 40 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito nei limiti riferite alle materie: Porti e aeroporti civili, escluse le funzioni assegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e all'ENAC; Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; Valorizzazione beni culturali e ambientali, escluse le funzioni assegnate al Ministero della cultura e agli Istituti del Ministero della cultura dotati di autonomia speciale; Casse rurali, casse di risparmio e aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale, escluse le funzioni assegnate allo Stato e alle Autorità indipendenti, al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, alla Banca d'Italia e al Ministero dell'economia e delle finanze; Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Sistema nazionale, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al Ministero delle imprese e del made in Italy.
  2-quater. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito per le funzioni riferite alle materie: Alimentazione; Ordinamento sportivo; Governo del territorio.
1.151. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni riferite alle seguenti materie: Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni; Commercio con l'estero; Tutela e sicurezza del lavoro; Istruzione e norme generali sull'istruzione; Professioni; Tutela della salute; Protezione civile; Grandi reti di trasporto e di navigazione; Ordinamento della comunicazione; Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; Previdenza complementare e integrativa.
  2-ter. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito nei limiti riferite alle materie: Porti e aeroporti civili, escluse le funzioni assegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e all'ENAC; Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; Valorizzazione beni culturali e ambientali, escluse le funzioni assegnate al Ministero della cultura e agli Istituti del Ministero della cultura dotati di autonomia speciale; Casse rurali, casse di risparmio e aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale, escluse le funzioni assegnate allo Stato e alle Autorità indipendenti, al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, alla Banca d'Italia e al Ministero dell'economia e delle finanze; Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Sistema nazionale, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al Ministero delle imprese e del made in Italy.
  2-quater. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito per le funzioni riferite alle materie: Alimentazione; Ordinamento sportivo; Governo del territorio.
1.152. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le Pag. 41funzioni riferite alle seguenti materie: Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni; Commercio con l'estero; Tutela e sicurezza del lavoro; Istruzione e norme generali sull'istruzione; Professioni; Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; Protezione civile; Grandi reti di trasporto e di navigazione; Ordinamento della comunicazione; Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; Previdenza complementare e integrativa.
  2-ter. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito nei limiti riferite alle materie: Porti e aeroporti civili, escluse le funzioni assegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e all'ENAC; Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; Valorizzazione beni culturali e ambientali, escluse le funzioni assegnate al Ministero della cultura e agli Istituti del Ministero della cultura dotati di autonomia speciale; Casse rurali, casse di risparmio e aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale, escluse le funzioni assegnate allo Stato e alle Autorità indipendenti, al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, alla Banca d'Italia e al Ministero dell'economia e delle finanze; Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Sistema nazionale, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al Ministero delle imprese e del made in Italy.
  2-quater. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione è consentito per le funzioni riferite alle materie: Alimentazione; Ordinamento sportivo; Governo del territorio.
1.153. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni riferite alle seguenti materie: Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni; Commercio con l'estero; Tutela e sicurezza del lavoro; Istruzione e norme generali sull'istruzione; Professioni; Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; Tutela della salute; Grandi reti di trasporto e di navigazione; Ordinamento della comunicazione; Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; Previdenza complementare e integrativa.
  2-ter. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito nei limiti riferite alle materie: Porti e aeroporti civili, escluse le funzioni assegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e all'ENAC; Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; Valorizzazione beni culturali e ambientali, escluse le funzioni assegnate al Ministero della cultura e agli Istituti del Ministero della cultura dotati di autonomia speciale; Casse rurali, casse di risparmio e aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale, escluse le funzioni assegnate allo Stato e alle Autorità indipendenti, al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, alla Banca d'Italia e al Ministero dell'economia e delle finanze; Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Sistema nazionale, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al Ministero delle imprese e del made in Italy.
  2-quater. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della CostituzionePag. 42 è consentito per le funzioni riferite alle materie: Alimentazione; Ordinamento sportivo; Governo del territorio.
1.154. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni riferite alle seguenti materie: Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni; Commercio con l'estero; Tutela e sicurezza del lavoro; Istruzione e norme generali sull'istruzione; Professioni; Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; Tutela della salute; Grandi reti di trasporto e di navigazione; Ordinamento della comunicazione; Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; Previdenza complementare e integrativa.
  2-ter. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito nei limiti riferite alle materie: Porti e aeroporti civili, escluse le funzioni assegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e all'ENAC; Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; Valorizzazione beni culturali e ambientali, escluse le funzioni assegnate al Ministero della cultura e agli Istituti del Ministero della cultura dotati di autonomia speciale; Casse rurali, casse di risparmio e aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale, escluse le funzioni assegnate allo Stato e alle Autorità indipendenti, al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, alla Banca d'Italia e al Ministero dell'economia e delle finanze; Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Sistema nazionale, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al Ministero delle imprese e del made in Italy.
  2-quater. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito per le funzioni riferite alle materie: Alimentazione; Ordinamento sportivo; Governo del territorio.
1.155. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni riferite alle seguenti materie: Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni; Commercio con l'estero; Tutela e sicurezza del lavoro; Istruzione e norme generali sull'istruzione; Professioni; Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; Tutela della salute; Protezione civile; Ordinamento della comunicazione; Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; Previdenza complementare e integrativa.
  2-ter. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito nei limiti riferite alle materie: Porti e aeroporti civili, escluse le funzioni assegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e all'ENAC; Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; Valorizzazione beni culturali e ambientali, escluse le funzioni assegnate al Ministero della cultura e agli Istituti del Ministero della cultura dotati di autonomia speciale; Casse rurali, casse di risparmio e aziende di credito a carattere Pag. 43regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale, escluse le funzioni assegnate allo Stato e alle Autorità indipendenti, al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, alla Banca d'Italia e al Ministero dell'economia e delle finanze; Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Sistema nazionale, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al Ministero delle imprese e del made in Italy.
  2-quater. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito per le funzioni riferite alle materie: Alimentazione; Ordinamento sportivo; Governo del territorio.
1.156. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni riferite alle seguenti materie: Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni; Commercio con l'estero; Tutela e sicurezza del lavoro; Istruzione e norme generali sull'istruzione; Professioni; Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; Tutela della salute; Protezione civile; Grandi reti di trasporto e di navigazione; Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; Previdenza complementare e integrativa.
  2-ter. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito nei limiti riferite alle materie: Porti e aeroporti civili, escluse le funzioni assegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e all'ENAC; Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; Valorizzazione beni culturali e ambientali, escluse le funzioni assegnate al Ministero della cultura e agli Istituti del Ministero della cultura dotati di autonomia speciale; Casse rurali, casse di risparmio e aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale, escluse le funzioni assegnate allo Stato e alle Autorità indipendenti, al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, alla Banca d'Italia e al Ministero dell'economia e delle finanze; Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Sistema nazionale, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al Ministero delle imprese e del made in Italy.
  2-quater. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito per le funzioni riferite alle materie: Alimentazione; Ordinamento sportivo; Governo del territorio.
1.157. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni riferite alle seguenti materie: Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni; Commercio con l'estero; Tutela e sicurezza del lavoro; Istruzione e norme generali sull'istruzione; Professioni; Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; Tutela della salute; Protezione civile; Grandi reti di trasporto e di navigazione; Ordinamento della comunicazione; Previdenza complementare e integrativa.
  2-ter. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articoloPag. 44 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito nei limiti riferite alle materie: Porti e aeroporti civili, escluse le funzioni assegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e all'ENAC; Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; Valorizzazione beni culturali e ambientali, escluse le funzioni assegnate al Ministero della cultura e agli Istituti del Ministero della cultura dotati di autonomia speciale; Casse rurali, casse di risparmio e aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale, escluse le funzioni assegnate allo Stato e alle Autorità indipendenti, al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, alla Banca d'Italia e al Ministero dell'economia e delle finanze; Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Sistema nazionale, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al Ministero delle imprese e del made in Italy.
  2-quater. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito per le funzioni riferite alle materie: Alimentazione; Ordinamento sportivo; Governo del territorio.
1.158. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni riferite alle seguenti materie: Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni; Commercio con l'estero; Tutela e sicurezza del lavoro; Istruzione e norme generali sull'istruzione; Professioni; Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; Tutela della salute; Protezione civile; Grandi reti di trasporto e di navigazione; Ordinamento della comunicazione; Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia.
  2-ter. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito nei limiti riferite alle materie: Porti e aeroporti civili, escluse le funzioni assegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e all'ENAC; Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; Valorizzazione beni culturali e ambientali, escluse le funzioni assegnate al Ministero della cultura e agli Istituti del Ministero della cultura dotati di autonomia speciale; Casse rurali, casse di risparmio e aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale, escluse le funzioni assegnate allo Stato e alle Autorità indipendenti, al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, alla Banca d'Italia e al Ministero dell'economia e delle finanze; Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Sistema nazionale, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al Ministero delle imprese e del made in Italy.
  2-quater. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione è consentito per le funzioni riferite alle materie: Alimentazione; Ordinamento sportivo; Governo del territorio.
1.159. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione,Pag. 45 non è in alcun caso consentito per le funzioni riferite alle seguenti materie: Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni; Commercio con l'estero; Tutela e sicurezza del lavoro; Istruzione e norme generali sull'istruzione; Professioni; Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; Tutela della salute; Protezione civile; Grandi reti di trasporto e di navigazione; Ordinamento della comunicazione; Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; Previdenza complementare e integrativa.
  2-ter. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito nei limiti riferite alle materie: Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; Valorizzazione beni culturali e ambientali, escluse le funzioni assegnate al Ministero della cultura e agli Istituti del Ministero della cultura dotati di autonomia speciale; Casse rurali, casse di risparmio e aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale, escluse le funzioni assegnate allo Stato e alle Autorità indipendenti, al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, alla Banca d'Italia e al Ministero dell'economia e delle finanze; Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Sistema nazionale, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al Ministero delle imprese e del made in Italy.
  2-quater. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito per le funzioni riferite alle materie: Alimentazione; Ordinamento sportivo; Governo del territorio.
1.160. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni riferite alle seguenti materie: Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni; Commercio con l'estero; Tutela e sicurezza del lavoro; Istruzione e norme generali sull'istruzione; Professioni; Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; Tutela della salute; Protezione civile; Grandi reti di trasporto e di navigazione; Ordinamento della comunicazione; Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; Previdenza complementare e integrativa.
  2-ter. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito nei limiti riferite alle materie: Porti e aeroporti civili, escluse le funzioni assegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e all'ENAC; Valorizzazione beni culturali e ambientali, escluse le funzioni assegnate al Ministero della cultura e agli Istituti del Ministero della cultura dotati di autonomia speciale; Casse rurali, casse di risparmio e aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale, escluse le funzioni assegnate allo Stato e alle Autorità indipendenti, al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, alla Banca d'Italia e al Ministero dell'economia e delle finanze; Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Sistema nazionale, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al Ministero delle imprese e del made in Italy.
  2-quater. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito per le funzioni riferite Pag. 46alle materie: Alimentazione; Ordinamento sportivo; Governo del territorio.
1.161. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni riferite alle seguenti materie: Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni; Commercio con l'estero; Tutela e sicurezza del lavoro; Istruzione e norme generali sull'istruzione; Professioni; Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; Tutela della salute; Protezione civile; Grandi reti di trasporto e di navigazione; Ordinamento della comunicazione; Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; Previdenza complementare e integrativa.
  2-ter. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito nei limiti riferite alle materie: Porti e aeroporti civili, escluse le funzioni assegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e all'ENAC; Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; Casse rurali, casse di risparmio e aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale, escluse le funzioni assegnate allo Stato e alle Autorità indipendenti, al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, alla Banca d'Italia e al Ministero dell'economia e delle finanze; Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Sistema nazionale, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al Ministero delle imprese e del made in Italy.
  2-quater. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito per le funzioni riferite alle materie: Alimentazione; Ordinamento sportivo; Governo del territorio.
1.162. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni riferite alle seguenti materie: Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni; Commercio con l'estero; Tutela e sicurezza del lavoro; Istruzione e norme generali sull'istruzione; Professioni; Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; Tutela della salute; Protezione civile; Grandi reti di trasporto e di navigazione; Ordinamento della comunicazione; Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; Previdenza complementare e integrativa.
  2-ter. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito nei limiti riferite alle materie: Porti e aeroporti civili, escluse le funzioni assegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e all'ENAC; Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; Casse rurali, casse di risparmio e aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale, escluse le funzioni assegnate allo Stato e alle Autorità indipendenti, al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, alla Banca d'Italia e al Ministero dell'economia e delle finanze; Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema Pag. 47e dei beni culturali, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Sistema nazionale, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al Ministero delle imprese e del made in Italy.
  2-quater. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito per le funzioni riferite alle materie: Alimentazione; Ordinamento sportivo; Governo del territorio.
1.163. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni riferite alle seguenti materie: Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni; Commercio con l'estero; Tutela e sicurezza del lavoro; Istruzione e norme generali sull'istruzione; Professioni; Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; Tutela della salute; Protezione civile; Grandi reti di trasporto e di navigazione; Ordinamento della comunicazione; Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; Previdenza complementare e integrativa.
  2-ter. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito nei limiti riferite alle materie: Porti e aeroporti civili, escluse le funzioni assegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e all'ENAC; Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; Valorizzazione beni culturali e ambientali, escluse le funzioni assegnate al Ministero della cultura e agli Istituti del Ministero della cultura dotati di autonomia speciale; Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Sistema nazionale, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al Ministero delle imprese e del made in Italy.
  2-quater. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito per le funzioni riferite alle materie: Alimentazione; Ordinamento sportivo; Governo del territorio.
1.164. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni riferite alle seguenti materie: Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni; Commercio con l'estero; Tutela e sicurezza del lavoro; Istruzione e norme generali sull'istruzione; Professioni; Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; Tutela della salute; Protezione civile; Grandi reti di trasporto e di navigazione; Ordinamento della comunicazione; Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; Previdenza complementare e integrativa.
  2-ter. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito nei limiti riferite alle materie: Porti e aeroporti civili, escluse le funzioni assegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e all'ENAC; Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; Valorizzazione beni culturali e ambientali, escluse le funzioni Pag. 48assegnate al Ministero della cultura e agli Istituti del Ministero della cultura dotati di autonomia speciale; Casse rurali, casse di risparmio e aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale, escluse le funzioni assegnate allo Stato e alle Autorità indipendenti, al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, alla Banca d'Italia e al Ministero dell'economia e delle finanze.
  2-quater. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione è consentito per le funzioni riferite alle materie: Alimentazione; Ordinamento sportivo; Governo del territorio.
1.165. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni riferite alle seguenti materie: Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni; Commercio con l'estero; Tutela e sicurezza del lavoro; Istruzione e norme generali sull'istruzione; Professioni; Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; Tutela della salute; Protezione civile; Grandi reti di trasporto e di navigazione; Ordinamento della comunicazione; Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; Previdenza complementare e integrativa.
  2-ter. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito nei limiti riferite alle materie: Porti e aeroporti civili, escluse le funzioni assegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e all'ENAC; Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; Valorizzazione beni culturali e ambientali, escluse le funzioni assegnate al Ministero della cultura e agli Istituti del Ministero della cultura dotati di autonomia speciale; Casse rurali, casse di risparmio e aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale, escluse le funzioni assegnate allo Stato e alle Autorità indipendenti, al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, alla Banca d'Italia e al Ministero dell'economia e delle finanze; Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Sistema nazionale, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al Ministero delle imprese e del made in Italy.
  2-quater. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito per le funzioni riferite alle materie: Ordinamento sportivo; Governo del territorio.
1.166. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, non è in alcun caso consentito per le funzioni concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma della Costituzione, e per le seguenti dell'articolo 117, terzo comma della Costituzione: Rapporti internazionali; Commercio con l'estero; Tutela e sicurezza del lavoro; Istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; Professioni; Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; Tutela della salute; Protezione civile; Grandi reti di trasporto e di navigazione; porti e aeroporti civili; Ordinamento della comunicazione; Produzione, Pag. 49trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; Previdenza complementare e integrativa.
  2-ter. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito per le funzioni comprese tra le restanti materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nei limiti posti dalla legislazione nazionale sui rispettivi principi fondamentali.
1.167. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma della Costituzione, e per le seguenti dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione: Commercio con l'estero; Tutela e sicurezza del lavoro; Istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; Professioni; Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; Tutela della salute; Protezione civile; Grandi reti di trasporto e di navigazione; porti e aeroporti civili; Ordinamento della comunicazione; Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; Previdenza complementare e integrativa.
  2-ter. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito per le funzioni comprese tra le restanti materie di cui all'articolo 117, terzo comma, nei limiti posti dalla legislazione nazionale sui rispettivi princìpi fondamentali.
1.168. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, e per le seguenti dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione: Rapporti internazionali; Commercio con l'estero; Tutela del lavoro; Istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; Professioni; Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; Tutela della salute; Protezione civile; Grandi reti di trasporto e di navigazione; porti e aeroporti civili; Ordinamento della comunicazione; Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; Previdenza complementare e integrativa.
  2-ter. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito per le funzioni comprese tra le restanti materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nei limiti posti dalla legislazione nazionale sui rispettivi princìpi fondamentali.
1.169. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, e per le seguenti dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione: Rapporti internazionali; Commercio con l'estero; Sicurezza del lavoro; Istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazionePag. 50 professionale; Professioni; Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; Tutela della salute; Protezione civile; Grandi reti di trasporto e di navigazione; porti e aeroporti civili; Ordinamento della comunicazione; Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; Previdenza complementare e integrativa.
  2-ter. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito per le funzioni comprese tra le restanti materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nei limiti posti dalla legislazione nazionale sui rispettivi principi fondamentali.
1.170. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, e per le seguenti dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione: Rapporti internazionali; Commercio con l'estero; Tutela e sicurezza del lavoro; Professioni; Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; Tutela della salute; Protezione civile; Grandi reti di trasporto e di navigazione; porti e aeroporti civili; Ordinamento della comunicazione; Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; Previdenza complementare e integrativa.
  2-ter. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito per le funzioni comprese tra le restanti materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nei limiti posti dalla legislazione nazionale sui rispettivi princìpi fondamentali.
1.171. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, e per le seguenti dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione: Rapporti internazionali; Commercio con l'estero; Tutela e sicurezza del lavoro; Istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; Tutela della salute; Protezione civile; Grandi reti di trasporto e di navigazione; porti e aeroporti civili; Ordinamento della comunicazione; Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; Previdenza complementare e integrativa.
  2-ter. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito per le funzioni comprese tra le restanti materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nei limiti posti dalla legislazione nazionale sui rispettivi principi fondamentali.
1.172. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni concernenti le materie di cui all'articoloPag. 51 117, secondo comma, della Costituzione, e per le seguenti dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione: Rapporti internazionali; Commercio con l'estero; Tutela e sicurezza del lavoro; Istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; Professioni; Ricerca scientifica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; Tutela della salute; Protezione civile; Grandi reti di trasporto e di navigazione; porti e aeroporti civili; Ordinamento della comunicazione; Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; Previdenza complementare e integrativa.
  2-ter. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito per le funzioni comprese tra le restanti materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nei limiti posti dalla legislazione nazionale sui rispettivi princìpi fondamentali.
1.173. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, e per le seguenti dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione: Rapporti internazionali; Commercio con l'estero; Tutela e sicurezza del lavoro; Istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; Professioni; Ricerca tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; Tutela della salute; Protezione civile; Grandi reti di trasporto e di navigazione; porti e aeroporti civili; Ordinamento della comunicazione; Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; Previdenza complementare e integrativa.
  2-ter. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito per le funzioni comprese tra le restanti materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nei limiti posti dalla legislazione nazionale sui rispettivi princìpi fondamentali.
1.174. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, e per le seguenti dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione: Rapporti internazionali; Commercio con l'estero; Tutela e sicurezza del lavoro; Istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; Professioni; Ricerca scientifica e tecnologica per i settori produttivi; Tutela della salute; Protezione civile; Grandi reti di trasporto e di navigazione; porti e aeroporti civili; Ordinamento della comunicazione; Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; Previdenza complementare e integrativa.
  2-ter. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito per le funzioni comprese tra le restanti materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nei limiti posti dalla legislazione nazionale sui rispettivi princìpi fondamentali.
1.175. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Pag. 52

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, e per le seguenti dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione: Rapporti internazionali; Commercio con l'estero; Tutela e sicurezza del lavoro; Istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; Professioni; Ricerca scientifica e tecnologica; Tutela della salute; Protezione civile; Grandi reti di trasporto e di navigazione; porti e aeroporti civili; Ordinamento della comunicazione; Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; Previdenza complementare e integrativa.
  2-ter. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito per le funzioni comprese tra le restanti materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nei limiti posti dalla legislazione nazionale sui rispettivi princìpi fondamentali.
1.176. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, e per le seguenti dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione: Rapporti internazionali; Commercio con l'estero; Tutela e sicurezza del lavoro; Istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; Professioni; Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; Protezione civile; Grandi reti di trasporto e di navigazione; porti e aeroporti civili; Ordinamento della comunicazione; Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; Previdenza complementare e integrativa.
  2-ter. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito per le funzioni comprese tra le restanti materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nei limiti posti dalla legislazione nazionale sui rispettivi princìpi fondamentali.
1.177. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, e per le seguenti dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione: Rapporti internazionali; Commercio con l'estero; Tutela e sicurezza del lavoro; Istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; Professioni; Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; Tutela della salute; Grandi reti di trasporto e di navigazione; porti e aeroporti civili; Ordinamento della comunicazione; Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; Previdenza complementare e integrativa.
  2-ter. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito per le funzioni comprese tra le restanti materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, Pag. 53nei limiti posti dalla legislazione nazionale sui rispettivi princìpi fondamentali.
1.178. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, e per le seguenti dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione: Rapporti internazionali; Commercio con l'estero; Tutela e sicurezza del lavoro; Istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; Professioni; Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; Tutela della salute; Protezione civile; Grandi reti di trasporto; porti e aeroporti civili; Ordinamento della comunicazione; Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; Previdenza complementare e integrativa.
  2-ter. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito per le funzioni comprese tra le restanti materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nei limiti posti dalla legislazione nazionale sui rispettivi princìpi fondamentali.
1.179. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, e per le seguenti dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione: Rapporti internazionali; Commercio con l'estero; Tutela e sicurezza del lavoro; Istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; Professioni; Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; Tutela della salute; Protezione civile; Grandi reti di navigazione; porti e aeroporti civili; Ordinamento della comunicazione; Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; Previdenza complementare e integrativa.
  2-ter. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito per le funzioni comprese tra le restanti materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nei limiti posti dalla legislazione nazionale sui rispettivi princìpi fondamentali.
1.180. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, e per le seguenti dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione: Rapporti internazionali; Commercio con l'estero; Tutela e sicurezza del lavoro; Istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; Professioni; Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; Tutela della salute; Protezione civile; Grandi reti di trasporto e di navigazione; porti e aeroporti civili; Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; Previdenza complementare e integrativa.Pag. 54
  2-ter. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito per le funzioni comprese tra le restanti materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nei limiti posti dalla legislazione nazionale sui rispettivi princìpi fondamentali.
1.181. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, e per le seguenti dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione: Rapporti internazionali; Commercio con l'estero; Tutela e sicurezza del lavoro; Istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; Professioni; Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; Tutela della salute; Protezione civile; Grandi reti di trasporto e di navigazione; porti e aeroporti civili; Ordinamento della comunicazione; Previdenza complementare e integrativa.
  2-ter. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito per le funzioni comprese tra le restanti materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nei limiti posti dalla legislazione nazionale sui rispettivi princìpi fondamentali.
1.182. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, e per le seguenti dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione: Rapporti internazionali; Commercio con l'estero; Tutela e sicurezza del lavoro; Istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; Professioni; Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; Tutela della salute; Protezione civile; Grandi reti di trasporto e di navigazione; porti e aeroporti civili; Ordinamento della comunicazione; Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; Previdenza complementare.
  2-ter. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito per le funzioni comprese tra le restanti materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nei limiti posti dalla legislazione nazionale sui rispettivi princìpi fondamentali.
1.183. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, e per le seguenti dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione: Rapporti internazionali; Commercio con l'estero; Tutela e sicurezza del lavoro; Istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; Professioni; Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; Tutela della salute; Protezione civile; Grandi reti Pag. 55di trasporto e di navigazione; porti e aeroporti civili; Ordinamento della comunicazione; Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; Previdenza integrativa.
  2-ter. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito per le funzioni comprese tra le restanti materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nei limiti posti dalla legislazione nazionale sui rispettivi princìpi fondamentali.
1.184. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, e per le seguenti dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione: Rapporti internazionali; Istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; Professioni; Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; Tutela della salute; Protezione civile; Grandi reti di trasporto e di navigazione; porti e aeroporti civili; Ordinamento della comunicazione; Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; Previdenza complementare e integrativa.
  2-ter. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito per le funzioni comprese tra le restanti materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nei limiti posti dalla legislazione nazionale sui rispettivi princìpi fondamentali.
1.185. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, e per le seguenti dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione: Rapporti internazionali; Commercio con l'estero; Tutela e sicurezza del lavoro; Istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; Professioni; Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; Tutela della salute; Protezione civile; Grandi reti di trasporto e di navigazione; porti e aeroporti civili; Ordinamento della comunicazione.
  2-ter. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito per le funzioni comprese tra le restanti materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nei limiti posti dalla legislazione nazionale sui rispettivi princìpi fondamentali.
1.186. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, e per le seguenti dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione: Tutela e sicurezza del lavoro; Istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; Professioni; Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; Tutela Pag. 56della salute; Protezione civile; Grandi reti di trasporto e di navigazione; porti e aeroporti civili; Ordinamento della comunicazione; Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; Previdenza complementare e integrativa.
  2-ter. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito per le funzioni comprese tra le restanti materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nei limiti posti dalla legislazione nazionale sui rispettivi princìpi fondamentali.
1.187. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, e per le seguenti dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione: Rapporti internazionali; Commercio con l'estero; Tutela e sicurezza del lavoro; Istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; Professioni; Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; Tutela della salute; porti e aeroporti civili; Ordinamento della comunicazione; Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; Previdenza complementare e integrativa.
  2-ter. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito per le funzioni comprese tra le restanti materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nei limiti posti dalla legislazione nazionale sui rispettivi principi fondamentali.
1.188. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, e per le seguenti dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione: Rapporti internazionali; Commercio con l'estero; Tutela e sicurezza del lavoro; Istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; Professioni; Grandi reti di trasporto e di navigazione; porti e aeroporti civili; Ordinamento della comunicazione; Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; Previdenza complementare e integrativa.
  2-ter. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito per le funzioni comprese tra le restanti materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nei limiti posti dalla legislazione nazionale sui rispettivi princìpi fondamentali.
1.189. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, e per le seguenti dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione: Rapporti Pag. 57internazionali; Tutela e sicurezza del lavoro; Istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; Professioni; Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; Tutela della salute; Protezione civile; Grandi reti di trasporto e di navigazione; porti e aeroporti civili; Ordinamento della comunicazione; Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia.
  2-ter. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito per le funzioni comprese tra le restanti materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nei limiti posti dalla legislazione nazionale sui rispettivi princìpi fondamentali.
1.190. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, e per le seguenti dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione: Rapporti internazionali; Commercio con l'estero; Professioni; Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; Tutela della salute; Protezione civile; Grandi reti di trasporto e di navigazione; porti e aeroporti civili; Ordinamento della comunicazione; Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; Previdenza complementare e integrativa.
  2-ter. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito per le funzioni comprese tra le restanti materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nei limiti posti dalla legislazione nazionale sui rispettivi princìpi fondamentali.
1.191. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, e per le seguenti dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione: Rapporti internazionali; Commercio con l'estero; Tutela e sicurezza del lavoro; Istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; Professioni; Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; Tutela della salute; Previdenza complementare e integrativa.
  2-ter. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito per le funzioni comprese tra le restanti materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nei limiti posti dalla legislazione nazionale sui rispettivi principi fondamentali.
1.192. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, e per le seguenti dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione: Rapporti internazionali; Commercio con l'estero.Pag. 58
  2-ter. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito per le funzioni comprese tra le restanti materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nei limiti posti dalla legislazione nazionale sui rispettivi princìpi fondamentali.
1.193. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni concernenti le materie grandi reti di trasporto e di navigazione e porti e aeroporti civili.
  2-ter. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito per le funzioni comprese tra le restanti materia di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nei limiti posti dalla legislazione nazionale sui rispettivi princìpi fondamentali.
1.194. Iaria, Auriemma, Cantone, Alfonso Colucci, Fede, Penza, Riccardo Ricciardi, Traversi.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, e per le seguenti dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione: Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni; Commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; Istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; Professioni; Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; Tutela della salute; Protezione civile; Grandi reti di trasporto e di navigazione; porti e aeroporti civili; Ordinamento della comunicazione; Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; Previdenza complementare e integrativa.
  2-ter Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito per le funzioni comprese tra le restanti materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nei limiti posti dalla legislazione nazionale sui rispettivi princìpi fondamentali.
1.195. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, e per le seguenti dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione: Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni; Commercio con l'estero; Tutela e sicurezza del lavoro; Istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; Professioni; Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; Tutela della salute; Protezione civile; Grandi reti di trasporto e di navigazione; porti e aeroporti civili; Ordinamento della comunicazione; Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; Previdenza complementare e integrativa.
  2-ter. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, Pag. 59della Costituzione, è consentito per le funzioni comprese tra le restanti materia di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione nei limiti posti dalla legislazione nazionale sui rispettivi princìpi fondamentali.
1.196. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Alifano.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, e per le seguenti dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione: Rapporti internazionali; Commercio con l'estero; Tutela e sicurezza del lavoro; Istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; Professioni; Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; Tutela della salute; Protezione civile; Grandi reti di trasporto e di navigazione; porti.
1.197. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Nelle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), e terzo comma, della Costituzione, l'attribuzione di funzioni ulteriori avviene contestualmente a quella per il cui trasferimento è richiesta la previa determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, di cui al comma precedente.
1.198. Sarracino, Bonafè.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Le intese di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, disciplinano forme di coordinamento fra lo Stato e la regione nelle materie oggetto di trasferimento.

  Conseguentemente, all'articolo 7, sostituire il comma 4 con il seguente:

  4. La Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, il Ministero dell'economia e delle finanze e la regione dispongono, anche congiuntamente, verifiche su specifici profili o settori di attività oggetto dell'intesa con riferimento alla garanzia di coordinamento ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis, e del raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni, nonché il monitoraggio delle stesse, e a tal fine ne concordano le modalità operative. A tal fine il Governo trasmette annualmente alle Camere una relazione che indica le attività svolte, gli obiettivi conseguiti e le eventualità criticità emerse in sede di attuazione.
1.199. Faraone, Boschi.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. È in ogni caso esclusa l'attribuzione di funzioni relative al commercio con l'estero, alla tutela e sicurezza del lavoro, all'istruzione, alle professioni, alla tutela della salute, ai porti e aeroporti civili, all'ordinamento della comunicazione, alla previdenza complementare e integrativa, al credito a carattere regionale, alle norme generali sull'istruzione, alla tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, alle grandi reti di trasporto e navigazione, alla produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia e al coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.
1.200. Bonafè, Sarracino, Braga, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani, Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. È in ogni caso esclusa l'attribuzione di funzioni relative al commercio con l'estero.
1.201. Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

Pag. 60

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. È in ogni caso esclusa l'attribuzione di funzioni relative alla tutela e sicurezza del lavoro.
1.202. Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. È in ogni caso esclusa l'attribuzione di funzioni relative all'istruzione.
1.203. Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. È in ogni caso esclusa l'attribuzione di funzioni relative alle professioni.
1.204. Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. È in ogni caso esclusa l'attribuzione di funzioni relative alla tutela della salute.
1.205. Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. È in ogni caso esclusa l'attribuzione di funzioni relative ai porti e aeroporti civili.
1.206. Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. È in ogni caso esclusa l'attribuzione di funzioni relative all'ordinamento della comunicazione.
1.207. Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. È in ogni caso esclusa l'attribuzione di funzioni relative alla previdenza complementare e integrativa.
1.208. Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. È in ogni caso esclusa l'attribuzione di funzioni relative alle norme generali sull'istruzione.
1.209. Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. È in ogni caso esclusa l'attribuzione di funzioni relative alla tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.
1.210. Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. È in ogni caso esclusa l'attribuzione di funzioni relative alle grandi reti di trasporto e navigazione.
1.211. Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani, Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut.

Pag. 61

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. È in ogni caso esclusa l'attribuzione di funzioni relative alla produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia.
1.212. Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. È in ogni caso esclusa l'attribuzione di funzioni relative al coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.
1.213. Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. In nessun caso è ammesso il trasferimento di materie o blocchi di materie senza l'indicazione delle funzioni che sono oggetto di trasferimento, con la specificazione della materia a cui sono riferite.
1.214. Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Il procedimento di approvazione delle intese fra Stato e regione di cui all'articolo 2 non è avviato sino alla determinazione dei LEP secondo le modalità stabilite all'articolo 3.
1.215. Scerra, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito per le funzioni comprese tra le restanti materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nei limiti posti dalla legislazione nazionale sui rispettivi princìpi fondamentali.
1.216. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis Con legge statale sono previamente definiti:

   a) l'ordine di priorità negli ambiti attribuibili;

   b) il numero massimo di funzioni attribuibili nel quinquennio;

   c) i requisiti fondamentali per il mantenimento dei legami solidaristici tra cittadini residenti in regioni differenziate e non differenziate e tra i livelli di governo corrispondenti;

   d) l'individuazione degli strumenti di coordinamento tra stato e regioni e regioni ed enti locali in riferimento alla differenziazione;

   e) i meccanismi di commisurazione del potere di spesa e delle fonti di finanziamento e i relativi meccanismi di responsabilizzazione delle amministrazioni interessate;

   f) i meccanismi e i requisiti atti a dimostrare, sulla base di affidabili dati ed indicatori economico sociali, i benefici per l'interesse nazionale derivanti dalla differenziazione ed in particolare di misurazione preventiva del miglioramento della situazione per le regioni non differenziate derivante dall'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione;

   g) il rapporto tra regionalismo differenziato e regionalismo a statuto speciale.

  Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le Pag. 62risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
1.217. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Alifano.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. La procedura di richieste di funzioni o compiti non associati a LEP può essere avviata successivamente all'approvazione di un disegno di legge che determina i parametri di efficienza, equità, solidarietà e coesione socioeconomica alla luce dei quali valutare le modalità di delegabilità delle stesse, con particolare riferimento al confronto tra i costi e i benefici per la regione richiedente, le altre regioni e lo Stato, al fine di prevenire asimmetrie, inefficienze e difficoltà regolatorie per cittadini ed imprese in termini di coordinamento normativo e amministrativo. La legge dello Stato definisce prioritariamente le condizioni per l'accesso all'autonomia differenziata nelle materie di cui al presente comma attraverso una specifica istruttoria per ciascuna funzione nell'ambito di ciascuna materia, secondo metodologie condivise, trasparenti e validate da organismi tecnici nazionali, al fine di valutare le conseguenze del decentramento rispetto allo status quo per la regione interessata e per il resto del Paese, anche in termini di efficienza ed efficacia, nella gestione a livello decentrato, rapidità e qualità dei processi decisionali ai fini della coesione e della solidarietà sociale. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
1.218. Dell'Olio, Carmina, Donno, Torto, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Con legge dello Stato sono determinati, ai fini della attivazione delle richieste e delle relative intese di cui alla presente legge, i criteri di accesso delle singole regioni alle specifiche competenze differenziate per ciascuna materia o ambito di materia, sulla base di valutazioni qualificate e analisi adeguate e purché la modifica dell'attuale riparto di competenze sia motivata dall'interesse nazionale. La legge dello Stato di cui al presente comma individua anche il numero massimo di funzioni relative a materie o ad ambiti richiedibili ai sensi dell'articolo 2, comma 2, in ragione del necessario coordinamento nazionale delle particolari funzioni temporaneamente delegabili e del principio fondamentale di non discriminazione e non differenziazione territoriale nel godimento dei diritti e dei servizi relativi.
1.219. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Alifano.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. L'elenco delle funzioni statali nelle materie suscettibili di autonomia differenziata ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è incluso nell'allegato A alla presente legge che ne costituisce parte integrante.
  2-ter. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle seguenti materie: Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni (scheda n. 1); Commercio con l'estero (scheda n. 2); Tutela e sicurezza del lavoro (scheda n. 3); Istruzione e norme generali sull'istruzione (schede nn. 4 e 5); Professioni (scheda n. 6); Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi (scheda n. 7); Tutela della salute (scheda n. 8); Protezione civile (scheda n. 11); Grandi reti di trasporto e di navigazione (scheda n. 14); Ordinamento della comunicazione (scheda n. 15); Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia (scheda n. 16); Previdenza complementare e integrativa (scheda n. 17).Pag. 63
  2-quater. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito nei limiti di seguito indicati per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle materie: Porti e aeroporti civili, escluse le funzioni assegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e all'ENAC (scheda n. 13); Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (scheda n. 18); Valorizzazione beni culturali e ambientali, escluse le funzioni assegnate al Ministero della cultura e agli Istituti del Ministero della cultura dotati di autonomia speciale (scheda n. 19); Casse rurali, casse di risparmio e aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale, escluse le funzioni assegnate allo Stato e alle Autorità indipendenti, al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, alla Banca d'Italia e al Ministero dell'economia e delle finanze (schede nn. 20 e 21); Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Sistema nazionale, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al Ministero delle imprese e del made in Italy (scheda n. 23).
  2-quinquies. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle materie: Alimentazione (scheda n. 9); Ordinamento sportivo (scheda n. 10); Governo del territorio (scheda n. 12).

  Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente allegato: * (vedi fascicolo a parte)
1.220. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. L'elenco delle funzioni statali nelle materie suscettibili di autonomia differenziata ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è incluso nell'allegato A alla presente legge che ne costituisce parte integrante.
  2-ter. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle seguenti materie: Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni (scheda n. 1); Commercio con l'estero (scheda n. 2); Tutela e sicurezza del lavoro (scheda n. 3); Istruzione e norme generali sull'istruzione (schede nn. 4 e 5); Professioni (scheda n. 6); Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi (scheda n. 7); Tutela della salute (scheda n. 8); Protezione civile (scheda n. 11); Grandi reti di trasporto e di navigazione (scheda n. 14); Ordinamento della comunicazione (scheda n. 15); Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia (scheda n. 16); Previdenza complementare e integrativa (scheda n. 17).
  2-quater. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito nei limiti di seguito indicati per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle materie: Porti e aeroporti civili, escluse le funzioni assegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e all'ENAC (scheda n. 13); Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (scheda n. 18); Valorizzazione beni culturali e ambientali, escluse le funzioni assegnate al Ministero della cultura e agli Istituti del Ministero della cultura dotati di autonomia speciale (scheda n. 19); Casse rurali, casse di risparmio e aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale, escluse le funzioni assegnate allo Stato e alle Autorità indipendenti, al Comitato interministeriale per il Pag. 64credito e il risparmio, alla Banca d'Italia e al Ministero dell'economia e delle finanze (schede nn. 20 e 21); Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Sistema nazionale, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al Ministero delle imprese e del made in Italy (scheda n. 23).
  2-quinquies. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle materie: Alimentazione (scheda n. 9); Ordinamento sportivo (scheda n. 10); Governo del territorio (scheda n. 12).

  Conseguentemente:

   all'articolo 2, comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: L'approvazione è subordinata alla verifica dell'osservanza del divieto di trasferimento di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge.;

   aggiungere, in fine, il seguente allegato: * (vedi fascicolo a parte)
1.221. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. L'elenco delle funzioni statali nelle materie suscettibili di autonomia differenziata ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è incluso nell'allegato A alla presente legge che ne costituisce parte integrante.
  2-ter. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle seguenti materie: Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni (scheda n. 1); Commercio con l'estero (scheda n. 2); Tutela e sicurezza del lavoro (scheda n. 3); Istruzione e norme generali sull'istruzione (schede nn. 4 e 5); Professioni (scheda n. 6); Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi (scheda n. 7); Tutela della salute (scheda n. 8); Protezione civile (scheda n. 11); Grandi reti di trasporto e di navigazione (scheda n. 14); Ordinamento della comunicazione (scheda n. 15); Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia (scheda n. 16); Previdenza complementare e integrativa (scheda n. 17).
  2-quater. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito nei limiti di seguito indicati per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle materie: Porti e aeroporti civili, escluse le funzioni assegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e all'ENAC (scheda n. 13); Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (scheda n. 18); Valorizzazione beni culturali e ambientali, escluse le funzioni assegnate al Ministero della cultura e agli Istituti del Ministero della cultura dotati di autonomia speciale (scheda n. 19); Casse rurali, casse di risparmio e aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale, escluse le funzioni assegnate allo Stato e alle Autorità indipendenti, al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, alla Banca d'Italia e al Ministero dell'economia e delle finanze (schede nn. 20 e 21); Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Sistema nazionale, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al Ministero delle imprese e del made in Italy (scheda n. 23).
  2-quinquies. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle materie: Alimentazione (scheda n. 9); OrdinamentoPag. 65 sportivo (scheda n. 10); Governo del territorio (scheda n. 12).

  Conseguentemente:

   all'articolo 2, comma 1, terzo periodo, dopo le parole: comunque il negoziato aggiungere le seguenti: che non potrà in alcun caso estendersi a funzioni oggetto dei divieti di trasferimento di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge e;

   aggiungere, in fine, il seguente allegato: * (vedi fascicolo a parte)
1.222. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. L'elenco delle funzioni statali relative alle materie oggetto di possibile attribuzione alle regioni ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è incluso nell'allegato A alla presente legge.
  2-ter. Il trasferimento alle regioni delle funzioni statali di cui all'Allegato I non è consentito per le materie di seguito elencate: Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni (scheda n. 1); Commercio con l'estero (scheda n. 2); Tutela e sicurezza del lavoro (scheda n. 3); Istruzione e norme generali sull'istruzione (schede nn. 4 e 5); Professioni (scheda n. 6); Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi (scheda n. 7); Tutela della salute (scheda n. 8); Protezione civile (scheda n. 11); Grandi reti di trasporto e di navigazione (scheda n. 14); Ordinamento della comunicazione (scheda n. 15); Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia (scheda n. 16); Previdenza complementare e integrativa (scheda n. 17).
  2-quater. Il trasferimento alle regioni delle funzioni di cui all'Allegato I e di seguito elencate è consentito nei limiti di cui al presente comma: Porti e aeroporti civili, escluse le funzioni assegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e all'ENAC (scheda n. 13); Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (scheda n. 18); Valorizzazione beni culturali e ambientali, escluse le funzioni assegnate al Ministero della cultura e agli Istituti del Ministero della cultura dotati di autonomia speciale (scheda n. 19); Casse rurali, casse di risparmio e aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale, escluse le funzioni assegnate allo Stato e alle Autorità indipendenti, al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, alla Banca d'Italia e al Ministero dell'economia e delle finanze (schede nn. 20 e 21); Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Sistema nazionale, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al Ministero delle imprese e del made in Italy (scheda n. 23).
  2-quinquies. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle materie: Alimentazione (scheda n. 9); Ordinamento sportivo (scheda n. 10); Governo del territorio (scheda n. 12).

  Conseguentemente:

   all'articolo 2, comma 1, aggiungere, in fine, le parole: che non potrà in ogni caso estendersi alle funzioni di cui all'articolo 1, commi 2-ter e 2-quater;

   all'articolo 2, comma 3, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: L'approvazione è subordinata alla verifica dell'osservanza dei divieti di trasferimento di cui all'articolo 1, commi 2-ter e 2-quater;

   all'articolo 2, comma 5, aggiungere, in fine, le parole: che lo approva subordinatamente alla verifica dell'osservanza dei divieti di trasferimento di cui all'articolo 1, commi 2-ter e 2-quater;

   all'articolo 4, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: secondo le modalità e le procedure di quantificazione individuate Pag. 66dalle singole intese con le seguenti: esclusivamente osservando i divieti di trasferimento di cui all'articolo 1, commi 2-ter e 2-quater, e;

   all'articolo 4, comma 2, sostituire le parole: secondo le modalità, le procedure e i tempi indicati nelle singole intese con le seguenti: in ogni caso osservando i divieti di trasferimento di cui all'articolo 1, commi 2-ter e 2-quater;

   aggiungere, in fine, il seguente allegato: * (vedi fascicolo a parte)
1.223. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Alifano.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. L'elenco delle funzioni statali nelle materie suscettibili di autonomia differenziata ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è incluso nell'allegato A alla presente legge che ne costituisce parte integrante.
  2-ter. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle seguenti materie: Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni (scheda n. 1); Commercio con l'estero (scheda n. 2); Tutela e sicurezza del lavoro (scheda n. 3); Istruzione e norme generali sull'istruzione (schede nn. 4 e 5); Professioni (scheda n. 6); Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi (scheda n. 7); Tutela della salute (scheda n. 8); Protezione civile (scheda n. 11); Grandi reti di trasporto e di navigazione (scheda n. 14); Ordinamento della comunicazione (scheda n. 15); Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia (scheda n. 16); Previdenza complementare e integrativa (scheda n. 17).
  2-quater. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito nei limiti di seguito indicati per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle materie: Porti e aeroporti civili, escluse le funzioni assegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e all'ENAC (scheda n. 13); Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (scheda n. 18); Valorizzazione beni culturali e ambientali, escluse le funzioni assegnate al Ministero della cultura e agli Istituti del Ministero della cultura dotati di autonomia speciale (scheda n. 19); Casse rurali, casse di risparmio e aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale, escluse le funzioni assegnate allo Stato e alle Autorità indipendenti, al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, alla Banca d'Italia e al Ministero dell'economia e delle finanze (schede nn. 20 e 21); Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Sistema nazionale, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al Ministero delle imprese e del made in Italy (scheda n. 23).
  2-quinquies. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle materie: Alimentazione (scheda n. 9); Ordinamento sportivo (scheda n. 10); Governo del territorio (scheda n. 12).

  Conseguentemente:

   all'articolo 2, comma 1, terzo periodo, sostituire le parole da: che, con riguardo fino alla fine del periodo, con le seguenti: che non potrà in alcun caso estendersi a funzioni oggetto dei divieti di trasferimento di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge;

   aggiungere, in fine, il seguente allegato: * (vedi fascicolo a parte)
1.224. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Pag. 67

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. L'elenco delle funzioni statali nelle materie suscettibili di autonomia differenziata ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è incluso nell'allegato A alla presente legge che ne costituisce parte integrante.
  2-ter. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle seguenti materie: Rapporti internazionali e con L'unione Europea delle regioni (scheda n. 1); Commercio con l'estero (scheda n. 2); Tutela e sicurezza del lavoro (scheda n. 3); Istruzione e norme generali sull'istruzione (schede nn. 4 e 5); Professioni (scheda n. 6); Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi (scheda n. 7); Tutela della salute (scheda n. 8); Protezione civile (scheda n. 11); Grandi reti di trasporto e di navigazione (scheda n. 14); Ordinamento della comunicazione (scheda n. 15); Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia (scheda n. 16); Previdenza complementare e integrativa (scheda n. 17).
  2-quater. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito nei limiti di seguito indicati per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle materie: Porti e aeroporti civili, escluse le funzioni assegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e all'ENAC (scheda n. 13); Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (scheda n. 18); Valorizzazione beni culturali e ambientali, escluse le funzioni assegnate al Ministero della cultura e agli Istituti del Ministero della cultura dotati di autonomia speciale (scheda n. 19); Casse rurali, casse di risparmio e aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale, escluse le funzioni assegnate allo Stato e alle Autorità indipendenti, al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, alla Banca d'Italia e al Ministero dell'economia e delle finanze (schede nn. 20 e 21); Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Sistema nazionale, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al Ministero delle imprese e del Made in Italy (scheda n. 23).
  2-quinquies. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle materie: Alimentazione (scheda n. 9); Ordinamento sportivo (scheda n. 10); Governo del territorio (scheda n. 12).

  Conseguentemente:

   all'articolo 2, comma 5, primo periodo, sostituire le parole: definitivo al termine di un ulteriore negoziato, ove necessario. Lo schema di intesa definitivo è trasmesso alla Regione interessata con le seguenti: e lo trasmette alle Camere per l'esame e l'approvazione da parte dei competenti organi. Lo schema approvato in identico testo da entrambe le Camere è trasmesso come schema di intesa definitivo alla regione interessata

   all'articolo 2, comma 5, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , che lo approva subordinatamente alla verifica dell'osservanza dei diritti di trasferimento di cui all'articolo 1 della presente legge.

  aggiungere, in fine, il seguente allegato: * (vedi fascicolo a parte)
1.225. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. L'elenco delle funzioni statali nelle materie suscettibili di autonomia differenziataPag. 68 ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è incluso nell'allegato A alla presente legge che ne costituisce parte integrante.
  2-ter. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle seguenti materie: Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni (scheda n. 1); Commercio con l'estero (scheda n. 2); Tutela e sicurezza del lavoro (scheda n. 3); Istruzione e norme generali sull'istruzione (schede nn. 4 e 5); Professioni (scheda n. 6); Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi (scheda n. 7); Tutela della salute (scheda n. 8); Protezione civile (scheda n. 11); Grandi reti di trasporto e di navigazione (scheda n. 14); Ordinamento della comunicazione (scheda n. 15); Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia (scheda n. 16); Previdenza complementare e integrativa (scheda n. 17).
  2-quater. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito nei limiti di seguito indicati per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle materie: Porti e aeroporti civili, escluse le funzioni assegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e all'ENAC (scheda n. 13); Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (scheda n. 18); Valorizzazione beni culturali e ambientali, escluse le funzioni assegnate al Ministero della cultura e agli Istituti del Ministero della cultura dotati di autonomia speciale (scheda n. 19); Casse rurali, casse di risparmio e aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale, escluse le funzioni assegnate allo Stato e alle Autorità indipendenti, al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, alla Banca d'Italia e al Ministero dell'economia e delle finanze (schede nn. 20 e 21); Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Sistema nazionale, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al Ministero delle imprese e del made in Italy (scheda n. 23).
  2-quinquies. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle materie: Alimentazione (scheda n. 9); Ordinamento sportivo (scheda n. 10); Governo del territorio (scheda n. 12).

  Conseguentemente:

   all'articolo 2, comma 5, primo periodo, sostituire le parole: definitivo al termine di un ulteriore negoziato, ove necessario. Lo schema di intesa definitivo è trasmesso alla regione interessata con le seguenti: e lo trasmette alle Camere per l'esame e l'approvazione da parte dei competenti organi. Lo schema approvato in identico testo da entrambe le Camere è trasmesso come schema di intesa definitivo alla regione interessata;

   all'articolo 2, comma 5, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , che lo approva subordinatamente alla verifica dell'osservanza dei diritti di trasferimento di cui all'articolo 1 della presente legge;

   aggiungere, in fine, il seguente allegato: * (vedi fascicolo a parte)
1.226. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. L'elenco delle funzioni statali nelle materie suscettibili di autonomia differenziata ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è incluso nell'allegato A Pag. 69alla presente legge che ne costituisce parte integrante.
  2-ter. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle seguenti materie: Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni; Commercio con l'estero; Tutela e sicurezza del lavoro; Istruzione e norme generali sull'istruzione; Professioni; Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; Tutela della salute; Protezione civile; Grandi reti di trasporto e di navigazione; Ordinamento della comunicazione; Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; Previdenza complementare.
  2-quater. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito nei limiti di seguito indicati per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle materie: Porti e aeroporti civili, escluse le funzioni assegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e all'ENAC; Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; Valorizzazione beni culturali e ambientali, escluse le funzioni assegnate al Ministero della cultura e agli Istituti del Ministero della cultura dotati di autonomia speciale; Casse rurali, casse di risparmio e aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale, escluse le funzioni assegnate allo Stato e alle Autorità indipendenti, al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, alla Banca d'Italia e al Ministero dell'economia e delle finanze; Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Sistema nazionale, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al Ministero delle imprese e del made in Italy.
  2-quinquies. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle materie: Alimentazione; Ordinamento sportivo; Governo del territorio.

  Conseguentemente:

   all'articolo 2, comma 5, primo periodo, sostituire le parole: definitivo al termine di un ulteriore negoziato, ove necessario. Lo schema di intesa definitivo è trasmesso alla regione interessata con le seguenti: e lo trasmette alle Camere per l'esame e l'approvazione da parte dei competenti organi. Lo schema approvato in identico testo da entrambe le Camere è trasmesso come schema di intesa definitivo alla regione interessata;

   all'articolo 2, comma 5, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , che lo approva subordinatamente alla verifica dell'osservanza dei diritti di trasferimento di cui all'articolo 1 della presente legge.;

   aggiungere, in fine, il seguente allegato: * (vedi fascicolo a parte)
1.227. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. L'elenco delle funzioni statali nelle materie suscettibili di autonomia differenziata ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è incluso nell'allegato A alla presente legge che ne costituisce parte integrante.
  2-ter. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle seguenti materie: Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni; Commercio con l'estero; Tutela e Pag. 70sicurezza del lavoro; Istruzione e norme generali sull'istruzione; Professioni; Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; Tutela della salute; Protezione civile; Grandi reti di trasporto e di navigazione; Ordinamento della comunicazione; Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; Previdenza complementare e integrativa.
  2-quater. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito nei limiti di seguito indicati per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle materie: Porti e aeroporti civili; Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; Casse rurali, casse di risparmio e aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale, escluse le funzioni assegnate allo Stato e alle Autorità indipendenti, al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, alla Banca d'Italia e al Ministero dell'economia e delle finanze; Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Sistema nazionale, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al Ministero delle imprese e del made in Italy.
  2-quinquies. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle materie: Alimentazione; Ordinamento sportivo; Governo del territorio.

  Conseguentemente:

   all'articolo 2, comma 5, primo periodo, sostituire le parole: definitivo al termine di un ulteriore negoziato, ove necessario. Lo schema di intesa definitivo è trasmesso alla regione interessata con le seguenti: e lo trasmette alle Camere per l'esame e l'approvazione da parte dei competenti organi. Lo schema approvato in identico testo da entrambe le Camere è trasmesso come schema di intesa definitivo alla regione interessata;

   all'articolo 2, comma 5, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , che lo approva subordinatamente alla verifica dell'osservanza dei diritti di trasferimento di cui all'articolo 1 della presente legge.;

   aggiungere, in fine, il seguente allegato: * (vedi fascicolo a parte)
1.228. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. L'elenco delle funzioni statali nelle materie suscettibili di autonomia differenziata ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è incluso nell'allegato A alla presente legge che ne costituisce parte integrante.
  2-ter. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle seguenti materie: Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni; Commercio con l'estero; Tutela e sicurezza del lavoro; Istruzione e norme generali sull'istruzione; Professioni; Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; Tutela della salute; Protezione civile; Grandi reti di trasporto e di navigazione; Ordinamento della comunicazione; Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; Previdenza complementare e integrativa.
  2-quater. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito nei limiti di seguito indicati per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle materie: Porti Pag. 71e aeroporti civili; Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; Valorizzazione beni culturali e ambientali, escluse le funzioni assegnate al Ministero della cultura e agli Istituti del Ministero della cultura dotati di autonomia speciale; Casse rurali, casse di risparmio e aziende di credito a carattere regionale.
  2-quinquies. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle materie: Alimentazione; Ordinamento sportivo; Governo del territorio.

  Conseguentemente:

   all'articolo 2, comma 5, primo periodo, sostituire le parole: definitivo al termine di un ulteriore negoziato, ove necessario. Lo schema di intesa definitivo è trasmesso alla regione interessata con le seguenti: e lo trasmette alle Camere per l'esame e l'approvazione da parte dei competenti organi. Lo schema approvato in identico testo da entrambe le Camere è trasmesso come schema di intesa definitivo alla regione interessata;

   all'articolo 2, comma 5, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , che lo approva subordinatamente alla verifica dell'osservanza dei diritti di trasferimento di cui all'articolo 1 della presente legge.;

   aggiungere, in fine, il seguente allegato: * (vedi fascicolo a parte)
1.229. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. L'elenco delle funzioni statali nelle materie suscettibili di autonomia differenziata ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è incluso nell'allegato A alla presente legge che ne costituisce parte integrante.
  2-ter. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle seguenti materie: Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni; Commercio con l'estero; Tutela e sicurezza del lavoro; Istruzione e norme generali sull'istruzione; Professioni; Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; Tutela della salute; Protezione civile; Grandi reti di trasporto e di navigazione; Ordinamento della comunicazione; Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; Previdenza complementare e integrativa.
  2-quater. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito nei limiti di seguito indicati per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle materie: Porti e aeroporti civili; Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; Valorizzazione beni culturali e ambientali, escluse le funzioni assegnate al Ministero della cultura e agli Istituti del Ministero della cultura dotati di autonomia speciale; Casse rurali, casse di risparmio e aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale, escluse le funzioni assegnate allo Stato e alle Autorità indipendenti, al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, alla Banca d'Italia e al Ministero dell'economia e delle finanze; Tutela dell'ambiente dell'ecosistema e dei beni culturali.
  2-quinquies. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione è consentito per le funzioni compresePag. 72 nell'elenco allegato e riferite alle materie: Alimentazione; Ordinamento sportivo; Governo del territorio.

  Conseguentemente:

   all'articolo 2, comma 5, primo periodo, sostituire le parole: definitivo al termine di un ulteriore negoziato, ove necessario. Lo schema di intesa definitivo è trasmesso alla regione interessata con le seguenti: e lo trasmette alle Camere per l'esame e l'approvazione da parte dei competenti organi. Lo schema approvato in identico testo da entrambe le Camere è trasmesso come schema di intesa definitivo alla regione interessata;

   all'articolo 2, comma 5, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , che lo approva subordinatamente alla verifica dell'osservanza dei diritti di trasferimento di cui all'articolo 1 della presente legge.;

   aggiungere, in fine, il seguente allegato: * (vedi fascicolo a parte)
1.230. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. L'elenco delle funzioni statali nelle materie suscettibili di autonomia differenziata ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è incluso nell'allegato A alla presente legge che ne costituisce parte integrante.
  2-ter. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle seguenti materie: Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni; Commercio con l'estero; Tutela e sicurezza del lavoro; Istruzione e norme generali sull'istruzione; Professioni; Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; Tutela della salute; Protezione civile; Grandi reti di trasporto e di navigazione; Ordinamento della comunicazione; Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; Previdenza complementare e integrativa.
  2-quater. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito nei limiti di seguito indicati per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle materie: Porti e aeroporti civili; Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; Valorizzazione beni culturali e ambientali, escluse le funzioni assegnate al Ministero della cultura e agli Istituti del Ministero della cultura dotati di autonomia speciale; Casse rurali, casse di risparmio e aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale, escluse le funzioni assegnate allo Stato e alle Autorità indipendenti, al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, alla Banca d'Italia e al Ministero dell'economia e delle finanze; Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Sistema nazionale, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al Ministero delle imprese e del made in Italy.
  2-quinquies. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle materie: Alimentazione; Ordinamento sportivo; Governo del territorio.

  Conseguentemente:

   all'articolo 2, comma 5, primo periodo, sostituire le parole: definitivo al termine di un ulteriore negoziato, ove necessario. Lo schema di intesa definitivo è trasmesso alla regione interessata con le seguenti: e lo trasmette alle Camere per l'esame e l'approvazione da parte dei competenti organi. Pag. 73Lo schema approvato in identico testo da entrambe le Camere è trasmesso come schema di intesa definitivo alla regione interessata;

   all'articolo 2, comma 5, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , che lo approva subordinatamente alla verifica dell'osservanza dei diritti di trasferimento di cui all'articolo 1 della presente legge.;

   aggiungere, in fine, il seguente allegato: * (vedi fascicolo a parte)
1.231. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. L'elenco delle funzioni statali nelle materie suscettibili di autonomia differenziata ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è incluso nell'allegato A alla presente legge che ne costituisce parte integrante.
  2-ter. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle seguenti materie: Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni; Commercio con l'estero; Tutela e sicurezza del lavoro; Istruzione e norme generali sull'istruzione; Professioni; Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; Tutela della salute; Protezione civile; Grandi reti di trasporto e di navigazione; Ordinamento della comunicazione; Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; Previdenza complementare e integrativa.
  2-quater. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito nei limiti di seguito indicati per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle materie: Porti e aeroporti civili; Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; Valorizzazione beni culturali e ambientali, escluse le funzioni assegnate al Ministero della cultura e agli Istituti del Ministero della cultura dotati di autonomia speciale; Casse rurali, casse di risparmio e aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale, escluse le funzioni assegnate allo Stato e alle Autorità indipendenti, al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, alla Banca d'Italia e al Ministero dell'economia e delle finanze; Tutela dell'ecosistema e dei beni culturali, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Sistema nazionale, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al Ministero delle imprese e del made in Italy.
  2-quinquies. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle materie: Alimentazione; Ordinamento sportivo; Governo del territorio.

  Conseguentemente:

   all'articolo 2, comma 5, primo periodo, sostituire le parole: definitivo al termine di un ulteriore negoziato, ove necessario. Lo schema di intesa definitivo è trasmesso alla regione interessata con le seguenti: e lo trasmette alle Camere per l'esame e l'approvazione da parte dei competenti organi. Lo schema approvato in identico testo da entrambe le Camere è trasmesso come schema di intesa definitivo alla regione interessata;

   all'articolo 2, comma 5, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , che lo approva subordinatamente alla verifica dell'osservanza dei diritti di trasferimento di cui all'articolo 1 della presente legge.;

Pag. 74

   aggiungere, in fine, il seguente allegato: * (vedi fascicolo a parte)
1.232. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. L'elenco delle funzioni statali nelle materie suscettibili di autonomia differenziata ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è incluso nell'allegato A alla presente legge che ne costituisce parte integrante.
  2-ter. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle seguenti materie: Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni; Commercio con l'estero; Tutela e sicurezza del lavoro; Professioni; Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; Tutela della salute; Protezione civile; Grandi reti di trasporto e di navigazione; Ordinamento della comunicazione; Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; Previdenza complementare e integrativa.
  2-quater. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito nei limiti di seguito indicati per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle materie: Porti e aeroporti civili, escluse le funzioni assegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e all'ENAC; Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; Valorizzazione beni culturali e ambientali, escluse le funzioni assegnate al Ministero della cultura e agli Istituti del Ministero della cultura dotati di autonomia speciale; Casse rurali, casse di risparmio e aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale, escluse le funzioni assegnate allo Stato e alle Autorità indipendenti, al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, alla Banca d'Italia e al Ministero dell'economia e delle finanze; Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Sistema nazionale, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al Ministero delle imprese e del made in Italy.
  2-quinquies. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle materie: Alimentazione; Ordinamento sportivo; Governo del territorio.

  Conseguentemente:

   all'articolo 2, comma 5, primo periodo, sostituire le parole: definitivo al termine di un ulteriore negoziato, ove necessario. Lo schema di intesa definitivo è trasmesso alla regione interessata con le seguenti: e lo trasmette alle Camere per l'esame e l'approvazione da parte dei competenti organi. Lo schema approvato in identico testo da entrambe le Camere è trasmesso come schema di intesa definitivo alla regione interessata;

   all'articolo 2, comma 5, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , che lo approva subordinatamente alla verifica dell'osservanza dei diritti di trasferimento di cui all'articolo 1 della presente legge.;

   aggiungere, in fine, il seguente allegato: * (vedi fascicolo a parte)
1.233. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. L'elenco delle funzioni statali nelle materie suscettibili di autonomia differenziata ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è incluso nell'allegato A Pag. 75alla presente legge che ne costituisce parte integrante.
  2-ter. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle seguenti materie: Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni; Commercio con l'estero; Tutela e sicurezza del lavoro; Istruzione e norme generali sull'istruzione; Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; Tutela della salute; Protezione civile; Grandi reti di trasporto e di navigazione; Ordinamento della comunicazione; Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; Previdenza complementare e integrativa.
  2-quater. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito nei limiti di seguito indicati per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle materie: Porti e aeroporti civili, escluse le funzioni assegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e all'ENAC; Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; Valorizzazione beni culturali e ambientali, escluse le funzioni assegnate al Ministero della cultura e agli Istituti del Ministero della cultura dotati di autonomia speciale; Casse rurali, casse di risparmio e aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale, escluse le funzioni assegnate allo Stato e alle Autorità indipendenti, al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, alla Banca d'Italia e al Ministero dell'economia e delle finanze; Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Sistema nazionale, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al Ministero delle imprese e del made in Italy.
  2-quinquies. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle materie: Alimentazione; Ordinamento sportivo; Governo del territorio.

  Conseguentemente:

   all'articolo 2, comma 5, primo periodo, sostituire le parole: definitivo al termine di un ulteriore negoziato, ove necessario. Lo schema di intesa definitivo è trasmesso alla regione interessata con le seguenti: e lo trasmette alle Camere per l'esame e l'approvazione da parte dei competenti organi. Lo schema approvato in identico testo da entrambe le Camere è trasmesso come schema di intesa definitivo alla regione interessata;

   all'articolo 2, comma 5, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , che lo approva subordinatamente alla verifica dell'osservanza dei diritti di trasferimento di cui all'articolo 1 della presente legge.;

   aggiungere, in fine, il seguente allegato: * (vedi fascicolo a parte)
1.234. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. L'elenco delle funzioni statali nelle materie suscettibili di autonomia differenziata ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è incluso nell'allegato A alla presente legge che ne costituisce parte integrante.
  2-ter. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle seguenti materie: Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni; Commercio con l'estero; Tutela e Pag. 76sicurezza del lavoro; Istruzione e norme generali sull'istruzione; Professioni; Tutela della salute; Protezione civile; Grandi reti di trasporto e di navigazione; Ordinamento della comunicazione; Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; Previdenza complementare e integrativa.
  2-quater. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito nei limiti di seguito indicati per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle materie: Porti e aeroporti civili, escluse le funzioni assegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e all'ENAC; Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; Valorizzazione beni culturali e ambientali, escluse le funzioni assegnate al Ministero della cultura e agli Istituti del Ministero della cultura dotati di autonomia speciale; Casse rurali, casse di risparmio e aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale, escluse le funzioni assegnate allo Stato e alle Autorità indipendenti, al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, alla Banca d'Italia e al Ministero dell'economia e delle finanze; Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Sistema nazionale, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al Ministero delle imprese e del made in Italy.
  2-quinquies. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle materie: Alimentazione; Ordinamento sportivo; Governo del territorio.

  Conseguentemente:

   all'articolo 2, comma 5, primo periodo, sostituire le parole: definitivo al termine di un ulteriore negoziato, ove necessario. Lo schema di intesa definitivo è trasmesso alla regione interessata con le seguenti: e lo trasmette alle Camere per l'esame e l'approvazione da parte dei competenti organi. Lo schema approvato in identico testo da entrambe le Camere è trasmesso come schema di intesa definitivo alla regione interessata;

   all'articolo 2, comma 5, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , che lo approva subordinatamente alla verifica dell'osservanza dei diritti di trasferimento di cui all'articolo 1 della presente legge.;

   aggiungere, in fine, il seguente allegato: * (vedi fascicolo a parte)
1.235. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. L'elenco delle funzioni statali nelle materie suscettibili di autonomia differenziata ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è incluso nell'allegato A alla presente legge che ne costituisce parte integrante.
  2-ter. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle seguenti materie: Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni; Commercio con l'estero; Tutela e sicurezza del lavoro; Istruzione e norme generali sull'istruzione; Professioni; Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; Tutela della salute; Protezione civile; Grandi reti di trasporto e di navigazione; Ordinamento della comunicazione; Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; Previdenza complementare e integrativa.
  2-quater. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione,Pag. 77 è consentito nei limiti di seguito indicati per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle materie: Porti e aeroporti civili; Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; Valorizzazione beni culturali e ambientali, escluse le funzioni assegnate al Ministero della cultura e agli Istituti del Ministero della cultura dotati di autonomia speciale; Casse rurali, casse di risparmio e aziende di credito a carattere regionale; Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Sistema nazionale, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al Ministero delle imprese e del made in Italy.
  2-quinquies. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle materie: Alimentazione; Ordinamento sportivo; Governo del territorio.

  Conseguentemente:

   all'articolo 2, comma 5, primo periodo, sostituire le parole: definitivo al termine di un ulteriore negoziato, ove necessario. Lo schema di intesa definitivo è trasmesso alla regione interessata con le seguenti: e lo trasmette alle Camere per l'esame e l'approvazione da parte dei competenti organi. Lo schema approvato in identico testo da entrambe le Camere è trasmesso come schema di intesa definitivo alla regione interessata;

   all'articolo 2, comma 5, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , che lo approva subordinatamente alla verifica dell'osservanza dei diritti di trasferimento di cui all'articolo 1 della presente legge.;

   aggiungere, in fine, il seguente allegato: * (vedi fascicolo a parte)
1.236. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. L'elenco delle funzioni statali nelle materie suscettibili di autonomia differenziata ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è incluso nell'allegato A alla presente legge che ne costituisce parte integrante.
  2-ter. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle seguenti materie: Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni; Commercio con l'estero; Tutela e sicurezza del lavoro; Istruzione e norme generali sull'istruzione; Professioni; Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; Tutela della salute; Protezione civile; Grandi reti di trasporto e di navigazione; Ordinamento della comunicazione; Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; Previdenza complementare e integrativa.
  2-quater. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito nei limiti di seguito indicati per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle materie: Porti e aeroporti civili; Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; Valorizzazione beni culturali e ambientali, escluse le funzioni assegnate al Ministero della cultura e agli Istituti del Ministero della cultura dotati di autonomia speciale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale, escluse le funzioni assegnate allo Stato e alle Autorità indipendenti, al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, alla Banca d'Italia e al Ministero dell'economia e delle finanze; Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Sistema nazionale, all'AutoritàPag. 78 per l'energia elettrica e il gas, al Ministero delle imprese e del made in Italy.
  2-quinquies. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle materie: Alimentazione; Ordinamento sportivo; Governo del territorio.

  Conseguentemente:

   all'articolo 2, comma 5, primo periodo, sostituire le parole: definitivo al termine di un ulteriore negoziato, ove necessario. Lo schema di intesa definitivo è trasmesso alla regione interessata con le seguenti: e lo trasmette alle Camere per l'esame e l'approvazione da parte dei competenti organi. Lo schema approvato in identico testo da entrambe le Camere è trasmesso come schema di intesa definitivo alla regione interessata;

   all'articolo 2, comma 5, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , che lo approva subordinatamente alla verifica dell'osservanza dei diritti di trasferimento di cui all'articolo 1 della presente legge.;

   aggiungere, in fine, il seguente allegato: * (vedi fascicolo a parte)
1.237. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. L'elenco delle funzioni statali nelle materie suscettibili di autonomia differenziata ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è incluso nell'allegato A alla presente legge che ne costituisce parte integrante.
  2-ter. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle seguenti materie: Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni; Commercio con l'estero; Tutela e sicurezza del lavoro; Istruzione e norme generali sull'istruzione; Professioni; Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; Tutela della salute; Protezione civile; Grandi reti di trasporto e di navigazione; Ordinamento della comunicazione; Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; Previdenza complementare e integrativa.
  2-quater. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito nei limiti di seguito indicati per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle materie: Porti e aeroporti civili, escluse le funzioni assegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e all'ENAC; Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; Valorizzazione beni culturali e ambientali, escluse le funzioni assegnate al Ministero della cultura e agli Istituti del Ministero della cultura dotati di autonomia speciale; Casse rurali, casse di risparmio e aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale, escluse le funzioni assegnate allo Stato e alle Autorità indipendenti, al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, alla Banca d'Italia e al Ministero dell'economia e delle finanze; Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Sistema nazionale, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al Ministero delle imprese e del made in Italy.
  2-quinquies. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle materie: Alimentazione; Ordinamento sportivo; Governo del territorio.

Pag. 79

  Conseguentemente:

   all'articolo 2, comma 5, primo periodo, sostituire le parole: definitivo al termine di un ulteriore negoziato, ove necessario. Lo schema di intesa definitivo è trasmesso alla regione interessata con le seguenti: e lo trasmette alle Camere per l'esame e l'approvazione da parte dei competenti organi. Lo schema approvato in identico testo da entrambe le Camere è trasmesso come schema di intesa definitivo alla regione interessata;

   all'articolo 2, comma 5, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , che lo approva subordinatamente alla verifica dell'osservanza dei diritti di trasferimento di cui all'articolo 1 della presente legge.;

   aggiungere, in fine, il seguente allegato: * (vedi fascicolo a parte)
1.238. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. L'elenco delle funzioni statali nelle materie suscettibili di autonomia differenziata ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è incluso nell'allegato A alla presente legge che ne costituisce parte integrante.
  2-ter. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle seguenti materie: Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni; Commercio con l'estero; Tutela e sicurezza del lavoro; Istruzione e norme generali sull'istruzione; Professioni; Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; Tutela della salute; Protezione civile; Grandi reti di trasporto e di navigazione; Ordinamento della comunicazione; Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; Previdenza complementare e integrativa.
  2-quater. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito nei limiti di seguito indicati per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle materie: Porti e aeroporti civili; Valorizzazione beni culturali e ambientali, escluse le funzioni assegnate al Ministero della cultura e agli Istituti del Ministero della cultura dotati di autonomia speciale; Casse rurali, casse di risparmio e aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale, escluse le funzioni assegnate allo Stato e alle Autorità indipendenti, al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, alla Banca d'Italia e al Ministero dell'economia e delle finanze; Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Sistema nazionale, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al Ministero delle imprese e del made in Italy.
  2-quinquies. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle materie: Alimentazione; Ordinamento sportivo; Governo del territorio.

  Conseguentemente:

   all'articolo 2, comma 5, primo periodo, sostituire le parole: definitivo al termine di un ulteriore negoziato, ove necessario. Lo schema di intesa definitivo è trasmesso alla regione interessata con le seguenti: e lo trasmette alle Camere per l'esame e l'approvazione da parte dei competenti organi. Lo schema approvato in identico testo da entrambe le Camere è trasmesso come schema di intesa definitivo alla regione interessata;

   all'articolo 2, comma 5, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , che lo approva subordinatamente alla verifica dell'osservanza dei diritti di trasferimentoPag. 80 di cui all'articolo 1 della presente legge.;

   aggiungere, in fine, il seguente allegato: * (vedi fascicolo a parte)
1.239. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. L'elenco delle funzioni statali nelle materie suscettibili di autonomia differenziata ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è incluso nell'allegato A alla presente legge che ne costituisce parte integrante.
  2-ter. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle seguenti materie: Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni; Commercio con l'estero; Tutela e sicurezza del lavoro; Istruzione e norme generali sull'istruzione; Professioni; Ricerca scientifica e tecnologica; Tutela della salute; Protezione civile; Grandi reti di trasporto e di navigazione; Ordinamento della comunicazione; Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; Previdenza complementare e integrativa.
  2-quater. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito nei limiti di seguito indicati per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle materie: Porti e aeroporti civili, escluse le funzioni assegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e all'ENAC; Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; Valorizzazione beni culturali e ambientali, escluse le funzioni assegnate al Ministero della cultura e agli Istituti del Ministero della cultura dotati di autonomia speciale; Casse rurali, casse di risparmio e aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale, escluse le funzioni assegnate allo Stato e alle Autorità indipendenti, al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, alla Banca d'Italia e al Ministero dell'economia e delle finanze; Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Sistema nazionale, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al Ministero delle imprese e del made in Italy.
  2-quinquies. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle materie: Alimentazione; Ordinamento sportivo; Governo del territorio.

  Conseguentemente:

   all'articolo 2, comma 5, primo periodo, sostituire le parole: definitivo al termine di un ulteriore negoziato, ove necessario. Lo schema di intesa definitivo è trasmesso alla regione interessata con le seguenti: e lo trasmette alle Camere per l'esame e l'approvazione da parte dei competenti organi. Lo schema approvato in identico testo da entrambe le Camere è trasmesso come schema di intesa definitivo alla regione interessata;

   all'articolo 2, comma 5, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , che lo approva subordinatamente alla verifica dell'osservanza dei diritti di trasferimento di cui all'articolo 1 della presente legge.;

   aggiungere, in fine, il seguente allegato: * (vedi fascicolo a parte)
1.240. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. L'elenco delle funzioni statali nelle materie suscettibili di autonomia differenziataPag. 81 ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è incluso nell'allegato A alla presente legge che ne costituisce parte integrante.
  2-ter. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle seguenti materie: Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni; Commercio con l'estero; Tutela e sicurezza del lavoro; Istruzione e norme generali sull'istruzione; Professioni; Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; Tutela della salute; Protezione civile; Grandi reti di trasporto e di navigazione; Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; Previdenza complementare e integrativa.
  2-quater. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito nei limiti di seguito indicati per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle materie: Porti e aeroporti civili, escluse le funzioni assegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e all'ENAC; Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; Valorizzazione beni culturali e ambientali, escluse le funzioni assegnate al Ministero della cultura e agli Istituti del Ministero della cultura dotati di autonomia speciale; Casse rurali, casse di risparmio e aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale, escluse le funzioni assegnate allo Stato e alle Autorità indipendenti, al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, alla Banca d'Italia e al Ministero dell'economia e delle finanze; Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Sistema nazionale, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al Ministero delle imprese e del made in Italy.
  2-quinquies. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle materie: Alimentazione; Ordinamento sportivo; Governo del territorio.

  Conseguentemente:

   all'articolo 2, comma 5, primo periodo, sostituire le parole: definitivo al termine di un ulteriore negoziato, ove necessario. Lo schema di intesa definitivo è trasmesso alla regione interessata con le seguenti: e lo trasmette alle Camere per l'esame e l'approvazione da parte dei competenti organi. Lo schema approvato in identico testo da entrambe le Camere è trasmesso come schema di intesa definitivo alla regione interessata;

   all'articolo 2, comma 5, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , che lo approva subordinatamente alla verifica dell'osservanza dei diritti di trasferimento di cui all'articolo 1 della presente legge.;

   aggiungere, in fine, il seguente allegato: * (vedi fascicolo a parte)
1.241. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. L'elenco delle funzioni statali nelle materie suscettibili di autonomia differenziata ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è incluso nell'allegato A alla presente legge che ne costituisce parte integrante.
  2-ter. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle seguenti materie: Rapporti internazionaliPag. 82 e con l'Unione europea delle regioni; Commercio con l'estero; Tutela e sicurezza del lavoro; Istruzione e norme generali sull'istruzione; Professioni; Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; Tutela della salute; Protezione civile; Grandi reti di trasporto e di navigazione; Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; Previdenza complementare e integrativa.
  2-quater. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito nei limiti di seguito indicati per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle materie: Porti e aeroporti civili, escluse le funzioni assegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e all'ENAC; Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; Valorizzazione beni culturali e ambientali, escluse le funzioni assegnate al Ministero della cultura e agli Istituti del Ministero della cultura dotati di autonomia speciale; Casse rurali, casse di risparmio e aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale, escluse le funzioni assegnate allo Stato e alle Autorità indipendenti, al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, alla Banca d'Italia e al Ministero dell'economia e delle finanze; Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Sistema nazionale, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al Ministero delle imprese e del made in Italy.
  2-quinquies. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle materie: Alimentazione; Ordinamento sportivo; Governo del territorio.

  Conseguentemente:

   all'articolo 2, comma 5, primo periodo, sostituire le parole: definitivo al termine di un ulteriore negoziato, ove necessario. Lo schema di intesa definitivo è trasmesso alla regione interessata con le seguenti: e lo trasmette alle Camere per l'esame e l'approvazione da parte dei competenti organi. Lo schema approvato in identico testo da entrambe le Camere è trasmesso come schema di intesa definitivo alla regione interessata;

   all'articolo 2, comma 5, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , che lo approva subordinatamente alla verifica dell'osservanza dei diritti di trasferimento di cui all'articolo 1 della presente legge.;

   aggiungere, in fine, il seguente allegato: * (vedi fascicolo a parte)
1.242. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Norme a tutela del principio di coordinamento della finanza pubblica)

  1. Resta ferma in ogni caso, nel rispetto dei princìpi di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 119, secondo comma, della Costituzione, la facoltà dello Stato di stabilire, con disposizioni di rango primario, in relazione agli andamenti del ciclo economico e dei conti pubblici, misure transitorie a carico della regione, a garanzia dell'equità nel concorso al risanamento della finanza pubblica, con contestuale adozione di analoghe misure per le altre regioni a statuto ordinario.
1.01. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Pag. 83

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Disposizioni relative alle basi comuni delle intese)

  1. Le intese devono prevedere l'inserimento di una clausola di solidarietà nazionale volta a garantire che, nei casi di necessità, nel rispetto del principio di leale collaborazione di unità territoriale e ogni qualvolta ciò sia utile ai fini di preservare l'unità giuridica ed economica della Repubblica, ai fini della coesione sociale o a tutela del regionalismo solidale e cooperativo, lo Stato possa intervenire con legge ordinaria in una specifica competenza devoluta a una regione ad autonomia differenziata e procedere con i provvedimenti amministrativi necessari ad evitare lesioni dei principi sopraindicati.
1.02. Amato, Caso, Orrico, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Disposizioni relative alle basi comuni delle intese)

  1. I meccanismi di funzionamento dei negoziati e i criteri per la valutazione delle richieste, sono fissati con legge dello Stato, che disciplina gli strumenti di misurazione oggettiva dei risultati storici delle singole regioni nelle diverse funzioni o nei diversi compiti trasferibili afferenti alle materie di cui al terzo comma dell'articolo 116 della Costituzione, indicando altresì gli strumenti correttivi attivabili dallo Stato.
  2. Al fine di garantire un processo razionale, controllato e reversibile, nel caso di richieste riguardanti più compiti o funzioni, la legge dello Stato disciplina la gradualità dell'esame delle richieste e la gradualità del relativo trasferimento, escludendo in ogni caso l'eventualità di trasferimento in blocco, nell'arco della legislatura, dell'intero novero previsto dall'articolo 116 della Costituzione.
  3. Ciascuna intesa deve essere istruita garantendo l'informazione al pubblico nazionale, il confronto con le parti sociali, con le associazioni dei cittadini e delle categorie interessate, e finalizzata al pieno rispetto dei principi costituzionali e alla piena tutela dei beni pubblici comuni, assicurando altresì, nei compiti e funzioni oggetto di differenziazione, omogeneità amministrativa sul territorio nazionale. Le intese devono procedere secondo un criterio selettivo, sostenibile e graduale e prevedere che lo stato possa in qualsiasi momento intervenire a garanzia della unitarietà del quadro giuridico e socio-economico e determinare le disposizioni di principio inderogabili cui le regioni si uniformano.
  4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
1.03. Amato, Caso, Orrico, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Disposizioni preliminari alle intese)

  1. Con legge dello stato, prima dell'esame di ciascuna richiesta di intesa, sulla base di una istruttoria ricognitiva condotta dall'Ufficio parlamentare di bilancio, dalla Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 93 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, sono individuate le singole funzioni svolte dalle amministrazioni centrali nell'ambito delle materie che potrebbero essere oggetto di trasferimento di singole funzioni alle regioni.
  2. Nella medesima individuazione sono espressamente indicate le funzioni statali che non sono trasferibili nonché le spese effettive sostenute dal Governo centrale, inclusi i costi fissi. La medesima legge individua le modalità di individuazione da parte dei soggetti di cui al comma precedentePag. 84 e della Ragioneria generale dello Stato di adeguate metodologie analitiche per la definizione della spesa regionalizzabile, anche al fine di individuare criteri di valutazione e allocazione adeguati nel caso di servizi o funzioni non totalmente coincidenti col territorio della regione richiedente nonché criteri omogenei di esclusione della territorializzazione per la parte non regionalizzabile della spesa.
  3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
1.04. Dell'Olio, Carmina, Donno, Torto, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Disposizioni preliminari alle intese)

  1. Con legge dello Stato, prima dell'esame di ciascuna richiesta di intesa, sulla base di una istruttoria ricognitiva condotta dall'Ufficio parlamentare di bilancio, dalla Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 93, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, sono individuati i criteri uniformi sul territorio nazionale per l'allocazione delle risorse relative a competenze che non possono essere funzionalmente oggetto di trasferimento, a competenze già attribuite agli enti territoriali, le metodologie di verifica della capienza del gettito finalizzato al funzionamento dei singoli servizi trasferibili e la quantificazione della spesa associata a ciascuna funzione trasferibile. A tal fine, il Ministero dell'economia e delle finanze e i Ministri competenti sulle singole materie trasferibili, individuano le risolse finanziarie assegnabili. La legge determina altresì i criteri di valutazione degli elementi di variabilità nel tempo dei fattori che determinano la spesa, comprensivi delle variazioni attese nel numero dei beneficiari di prestazioni da garantire, nell'evoluzione demografica, nella variazione delle caratteristiche economiche delle famiglie, nel costo dell'erogazione, nel gettito, anche in relazione alla base imponibile e alla capacità di riscossione, nonché nella domanda dei servizi, anche con riferimento alle risorse necessarie a garantire le funzioni non collegate ai LEP. I predetti elementi sono altresì illustrati nelle relazioni tecniche di cui all'articolo 2.
  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
1.05. Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Disposizioni preliminari alle intese)

  1. Con legge dello stato, prima dell'esame di ciascuna richiesta di intesa, sulla base di una istruttoria ricognitiva condotta dall'Ufficio parlamentare di bilancio, dalla Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 93, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, sono individuate le funzioni fondamentali svolte dalle amministrazioni centrali nell'ambito delle materie rilevanti ai fini dell'autonomia differenziata nonché i criteri di valutazione degli effetti su tutte le regioni delle diverse modalità di finanziamento delle singole funzioni attribuibili alle regioni e delle conseguenti misure di riequilibrio da assumere. Sono altresì definite le modalità di garanzia di una adeguata programmazione di bilancio delle amministrazioni pubbliche nel loro complesso, al fine di prevenire effetti distorsivi nel territorio nazione derivanti dall'attribuzione di funzioni a singole regioni, nonché la determinazione delle misure volte ad evitare ed eliminare il verificarsi di aumenti della Pag. 85complessità del concorso tra livelli di governo, e la moltiplicazione delle strutture deputate alla realizzazione dei servizi e delle funzioni.
  2. Lo Stato, su iniziativa del Governo o delle Camere, può modificare unilateralmente gli elementi delle intese di cui alla presente legge per far fronte in modo adeguato ad esigenze di rispondere in maniera tempestiva a necessità urgenti, sia di carattere nazionale che sovranazionale.
  3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
1.06. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Alifano.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Meccanismi preliminari alle intese)

  1. Con legge dello Stato, prima dell'esame di ciascuna richiesta di intesa, sulla base di una istruttoria ricognitiva condotta dall'Ufficio parlamentare di bilancio, dalla Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 93, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, sono individuati i criteri e le modalità per il controllo della qualità dei servizi sull'intero territorio nazionale sulla spesa primaria netta del complesso delle amministrazioni pubbliche, tenendo conto dell'impatto finanziario derivante dall'attribuzione di forme particolari di autonomia in determinate funzioni. A tal fine sono individuate metodologie uniformi di valutazione costante e calcolo delle risorse eventualmente eccedenti derivanti dalla dinamica delle entrate devolute alle regioni differenziate e le spese effettive relative alle funzioni trasferite, anche al fine di prevenire fenomeni di riduzione delle risorse per finanziare sul territorio nazionale funzioni non trasferite o non trasferibili, con priorità per quelle di particolare rilevanza socio-economica, nonché una riduzione delle capacità di attuare sul territorio nazionale politiche di stabilizzazione del ciclo o di redistribuzione del reddito a fini di equità sociale, individuando altresì le relative misure, compresi strumenti di rideterminazione periodica delle percentuali di compartecipazione al gettito erariale da parte del governo centrale, atte ad evitare inefficienze nei servizi o maggiori costi a carico dei cittadini di tutte le regioni.
  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
1.07. Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Meccanismi preliminari alle intese)

  1. Con legge dello Stato, sono individuate le forme specifiche di trasferimento di singole funzioni suscettibili di richiedere strumenti correttivi immediatamente efficaci, da parte dello Stato, degli effetti distorsivi derivanti dal verificarsi di fenomeni di proliferazione di normative differenziate, frammentazione dei centri di responsabilità, intervento e controllo, aumento dei costi, anche indiretti, di adempimento per cittadini ed imprese e difficoltà di coordinamento ed integrazione a livello nazionale.
  2. La legge definisce le modalità di costante monitoraggio dei costi per la pubblica amministrazione nel suo complesso derivanti dalla devoluzione di specifiche funzioni a singole regioni, comprensive dei criteri di analisi degli effetti sui costi fissi, sul trasferimento eventuale di risorse umane e strumentali alle regioni ad autonomia differenziata e al parallelo effetto sulla efficienza dello Stato e delle amministrazioni delle regioni non differenziate, sull'ammontarePag. 86 delle risorse perequate e sui servizi dei comuni ai cittadini, nonché sugli effetti per le risorse del bilancio statale in relazione all'evoluzione dei fabbisogni. Tali elementi, riferiti alle ricadute su tutto il territorio nazionale e non soltanto nella regione richiedente, devono essere ricompresi e valutati nelle relazioni tecniche e negli atti di impulso delle richieste di autonomia di cui agli articoli successivi.
  3. I criteri di valutazione di cui al presente articolo ricomprendono anche la valutazione degli effetti del trasferimento di funzioni di natura organizzativo-regolamentare, considerando anche le eventuali necessità di riorganizzazione e coordinamento dei servizi statali o delle regioni non differenziate e le conseguenti ricadute sugli oneri di adempimento per i soggetti operanti in più regioni. Per gli ambiti di materia non riferibili ai diritti civili e sociali, la legge determina i criteri delle procedure di verifica periodica e simmetrica e di valutazione degli effetti del trasferimento, l'evoluzione delle risorse nel tempo, anche per le amministrazioni pubbliche non ricadenti nelle regioni differenziate, individuando le misure dinamiche di compartecipazione, perequazione, intervento, anche unilaterale in caso di urgenza, e correzione, a titolo sostitutivo, da parte dello Stato volte a conseguire il pari trattamento dei cittadini sul territorio nazionale ed evitare la compressione delle risorse disponibili per i territori non differenziati.
  4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
1.08. Donno, Carmina, Dell'Olio, Torto, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Norme a tutela del principio di coordinamento della finanza pubblica)

  1. Resta ferma in ogni caso, nel rispetto dei princìpi di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 119, secondo comma, della Costituzione, la facoltà dello Stato di stabilire, con disposizioni di rango primario, in relazione agli andamenti del ciclo economico, misure transitorie a carico della regione, a garanzia dell'equità nel concorso al risanamento della finanza pubblica, con contestuale adozione di analoghe misure per le altre regioni a statuto ordinario.
1.09. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Norme a tutela del principio di coordinamento della finanza pubblica)

  1. Resta ferma in ogni caso, nel rispetto dei princìpi di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 119, secondo comma, della Costituzione, la facoltà dello Stato di stabilire, con disposizioni di rango primario, in relazione agli andamenti del ciclo economico e dei conti pubblici, misure a carico della regione, a garanzia dell'equità nel concorso al risanamento della finanza pubblica, con contestuale adozione di analoghe misure per le altre regioni a statuto ordinario.
1.010. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Norme a tutela del principio di coordinamento della finanza pubblica)

  1. Resta ferma in ogni caso, nel rispetto dei princìpi di coordinamento della finanza Pag. 87pubblica ai sensi dell'articolo 119, secondo comma, della Costituzione, la facoltà dello Stato di stabilire, con disposizioni di rango primario, in relazione agli andamenti del ciclo economico e dei conti pubblici, misure transitorie a carico della regione con contestuale adozione di analoghe misure per le altre regioni a statuto ordinario.
1.011. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Norme a tutela del principio di coordinamento della finanza pubblica)

  1. Resta ferma in ogni caso, nel rispetto dei princìpi di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 119, secondo comma, della Costituzione, la facoltà dello Stato di stabilire, con disposizioni di rango primario, in relazione agli andamenti del ciclo economico e dei conti pubblici, misure transitorie a carico della regione, a garanzia dell'equità nel concorso al risanamento della finanza pubblica, con contestuale adozione di misure per le altre regioni a statuto ordinario.
1.012. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Norme a tutela del principio di coordinamento della finanza pubblica)

  1. Resta ferma in ogni caso, nel rispetto dei princìpi di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 119, secondo comma, della Costituzione, la facoltà dello Stato di stabilire, con disposizioni di rango primario, in relazione agli andamenti del ciclo economico e dei conti pubblici, misure transitorie a carico della regione, a garanzia dell'equità nel concorso al risanamento della finanza pubblica, con contestuale adozione di analoghe misure per le altre regioni.
1.013. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Norme a tutela del principio di coordinamento della finanza pubblica)

  1. Resta ferma in ogni caso, nel rispetto dei princìpi di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 119, secondo comma, della Costituzione, la facoltà dello Stato di stabilire, con disposizioni di rango primario, in relazione agli andamenti del ciclo economico e dei conti pubblici, misure transitorie a carico della regione, a garanzia dell'equità nel concorso al risanamento della finanza pubblica, con contestuale adozione di analoghe misure per le altre regioni a statuto ordinario, ad esclusione della regione Piemonte.
1.014. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Norme a tutela del principio di coordinamento della finanza pubblica)

  1. Resta ferma in ogni caso, nel rispetto dei princìpi di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 119, secondo comma, della Costituzione, la facoltà dello Stato di stabilire, con disposizioni di rango primario, in relazione agli andamenti del ciclo economico e dei conti pubblici, misure transitorie a carico della regione, a garanzia dell'equità nel concorso al risanamento della finanza pubblica, con contestuale adozione di analoghe misure per le Pag. 88altre regioni a statuto ordinario, ad esclusione della regione Lombardia.
1.015. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Norme a tutela del principio di coordinamento della finanza pubblica)

  1. Resta ferma in ogni caso, nel rispetto dei princìpi di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 119, secondo comma, della Costituzione, la facoltà dello Stato di stabilire, con disposizioni di rango primario, in relazione agli andamenti del ciclo economico e dei conti pubblici, misure transitorie a carico della regione, a garanzia dell'equità nel concorso al risanamento della finanza pubblica, con contestuale adozione di analoghe misure per le altre regioni a statuto ordinario, ad esclusione della regione Liguria.
1.016. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Norme a tutela del principio di coordinamento della finanza pubblica)

  1. Resta ferma in ogni caso, nel rispetto dei princìpi di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 119, secondo comma, della Costituzione, la facoltà dello Stato di stabilire, con disposizioni di rango primario, in relazione agli andamenti del ciclo economico e dei conti pubblici, misure transitorie a carico della regione, a garanzia dell'equità nel concorso al risanamento della finanza pubblica, con contestuale adozione di analoghe misure per le altre regioni a statuto ordinario, ad esclusione della regione Veneto.
1.017. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Norme a tutela del principio di coordinamento della finanza pubblica)

  1. Resta ferma in ogni caso, nel rispetto dei princìpi di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 119, secondo comma, della Costituzione, la facoltà dello Stato di stabilire, con disposizioni di rango primario, in relazione agli andamenti del ciclo economico e dei conti pubblici, misure transitorie a carico della regione, a garanzia dell'equità nel concorso al risanamento della finanza pubblica, con contestuale adozione di analoghe misure per le altre regioni a statuto ordinario, ad esclusione della regione Emilia-Romagna.
1.018. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Norme a tutela del principio di coordinamento della finanza pubblica)

  1. Resta ferma in ogni caso, nel rispetto dei princìpi di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 119, secondo comma, della Costituzione, la facoltà dello Stato di stabilire, con disposizioni di rango primario, in relazione agli andamenti del ciclo economico e dei conti pubblici, misure transitorie a carico della regione, a garanzia dell'equità nel concorso al risanamento della finanza pubblica, con contestuale adozione di analoghe misure per le Pag. 89altre regioni a statuto ordinario, ad esclusione della regione Toscana.
1.019. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Norme a tutela del principio di coordinamento della finanza pubblica)

  1. Resta ferma in ogni caso, nel rispetto dei princìpi di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 119, secondo comma, della Costituzione, la facoltà dello Stato di stabilire, con disposizioni di rango primario, in relazione agli andamenti del ciclo economico e dei conti pubblici, misure transitorie a carico della regione, a garanzia dell'equità nel concorso al risanamento della finanza pubblica, con contestuale adozione di analoghe misure per le altre regioni a statuto ordinario, ad esclusione della regione Marche.
1.020. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Norme a tutela del principio di coordinamento della finanza pubblica)

  1. Resta ferma in ogni caso, nel rispetto dei princìpi di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 119, secondo comma, della Costituzione, la facoltà dello Stato di stabilire, con disposizioni di rango primario, in relazione agli andamenti del ciclo economico e dei conti pubblici, misure transitorie a carico della regione, a garanzia dell'equità nel concorso al risanamento della finanza pubblica, con contestuale adozione di analoghe misure per le altre regioni a statuto ordinario, ad esclusione della regione Lazio.
1.021. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Norme a tutela del principio di coordinamento della finanza pubblica)

  1. Resta ferma in ogni caso, nel rispetto dei princìpi di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 119, secondo comma, della Costituzione, la facoltà dello Stato di stabilire, con disposizioni di rango primario, in relazione agli andamenti del ciclo economico e dei conti pubblici, misure transitorie a carico della regione, a garanzia dell'equità nel concorso al risanamento della finanza pubblica, con contestuale adozione di analoghe misure per le altre regioni a statuto ordinario, ad esclusione della regione Abruzzo.
1.022. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Norme a tutela del principio di coordinamento della finanza pubblica)

  1. Resta ferma in ogni caso, nel rispetto dei princìpi di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 119, secondo comma, della Costituzione, la facoltà dello Stato di stabilire, con disposizioni di rango primario, in relazione agli andamenti del ciclo economico e dei conti pubblici, misure transitorie a carico della regione, a garanzia dell'equità nel concorso al risanamento della finanza pubblica, con contestuale adozione di analoghe misure per le Pag. 90altre regioni a statuto ordinario, ad esclusione della regione Molise.
1.023. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Norme a tutela del principio di coordinamento della finanza pubblica)

  1. Resta ferma in ogni caso, nel rispetto dei princìpi di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 119, secondo comma, della Costituzione, la facoltà dello Stato di stabilire, con disposizioni di rango primario, in relazione agli andamenti del ciclo economico e dei conti pubblici, misure transitorie a carico della regione, a garanzia dell'equità nel concorso al risanamento della finanza pubblica, con contestuale adozione di analoghe misure per le altre regioni a statuto ordinario, ad esclusione della regione Basilicata.
1.024. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Norme a tutela del principio di coordinamento della finanza pubblica)

  1. Resta ferma in ogni caso, nel rispetto dei princìpi di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 119, secondo comma, della Costituzione, la facoltà dello Stato di stabilire, con disposizioni di rango primario, in relazione agli andamenti del ciclo economico e dei conti pubblici, misure transitorie a carico della regione, a garanzia dell'equità nel concorso al risanamento della finanza pubblica, con contestuale adozione di analoghe misure per le altre regioni a statuto ordinario, ad esclusione della regione Campania.
1.025. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Norme a tutela del principio di coordinamento della finanza pubblica)

  1. Resta ferma in ogni caso, nel rispetto dei princìpi di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 119, secondo comma, della Costituzione, la facoltà dello Stato di stabilire, con disposizioni di rango primario, in relazione agli andamenti del ciclo economico e dei conti pubblici, misure transitorie a carico della regione, a garanzia dell'equità nel concorso al risanamento della finanza pubblica, con contestuale adozione di analoghe misure per le altre regioni a statuto ordinario, ad esclusione della regione Puglia.
1.026. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Norme a tutela del principio di coordinamento della finanza pubblica)

  1. Resta ferma in ogni caso, nel rispetto dei princìpi di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 119, secondo comma, della Costituzione, la facoltà dello Stato di stabilire, con disposizioni di rango primario, in relazione agli andamenti del ciclo economico e dei conti pubblici, misure transitorie a carico della regione, a garanzia dell'equità nel concorso al risanamento della finanza pubblica, con contestuale adozione di analoghe misure per le Pag. 91altre regioni a statuto ordinario, ad esclusione della regione Calabria.
1.027. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Norme a tutela del principio di coordinamento della finanza pubblica)

  1. Resta ferma in ogni caso, nel rispetto dei princìpi di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 119, secondo comma, della Costituzione, la facoltà dello Stato di stabilire, con disposizioni di rango primario, in relazione agli andamenti del ciclo economico e dei conti pubblici, misure transitorie a carico della regione, a garanzia dell'equità nel concorso al risanamento della finanza pubblica, con contestuale adozione di analoghe misure per le altre regioni a statuto ordinario, ad esclusione delle regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Liguria, Toscana, Lazio.
1.028. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Norme a tutela del principio di coordinamento della finanza pubblica)

  1. Resta ferma in ogni caso, nel rispetto dei princìpi di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 119, secondo comma, della Costituzione, la facoltà dello Stato di stabilire, con disposizioni di rango primario, in relazione agli andamenti del ciclo economico e dei conti pubblici, misure transitorie a carico della regione, a garanzia dell'equità nel concorso al risanamento della finanza pubblica, con contestuale adozione di analoghe misure per le altre regioni a statuto ordinario, ad esclusione delle regioni Piemonte e Calabria.
1.029. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Norme a tutela del principio di coordinamento della finanza pubblica)

  1. Resta ferma in ogni caso, nel rispetto dei princìpi di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 119, secondo comma, della Costituzione, la facoltà dello Stato di stabilire, con disposizioni di rango primario, in relazione agli andamenti del ciclo economico e dei conti pubblici, misure transitorie a carico della regione, a garanzia dell'equità nel concorso al risanamento della finanza pubblica, con contestuale adozione di analoghe misure per le altre regioni a statuto ordinario, ad esclusione delle regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Liguria, Toscana, Lazio e Umbria.
1.030. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Norme a tutela del principio di coordinamento della finanza pubblica)

  1. Resta ferma in ogni caso, nel rispetto dei princìpi di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 119, secondo comma, della Costituzione, la facoltà dello Stato di stabilire, con disposizioni di rango primario, in relazione agli andamenti del ciclo economico e dei conti pubblici, misure transitorie a carico della regione, a garanzia dell'equità nel concorso al risanamento della finanza pubblica, con contestuale adozione di analoghe misure per le altre regioni a statuto ordinario, ad esclusione delle regioni Piemonte, Lombardia, Pag. 92Veneto, Liguria, Toscana, Lazio e Basilicata.
1.031. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Norme a tutela del principio di coordinamento della finanza pubblica)

  1. Resta ferma in ogni caso, nel rispetto dei princìpi di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 119, secondo comma, della Costituzione, la facoltà dello Stato di stabilire, con disposizioni di rango primario, in relazione agli andamenti del ciclo economico e dei conti pubblici, misure transitorie a carico della Regione, a garanzia dell'equità nel concorso al risanamento della finanza pubblica, con contestuale adozione di analoghe misure per le altre regioni a statuto ordinario, ad esclusione delle regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Liguria, Toscana, Lazio e Calabria.
1.032. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Norme a tutela del principio di coordinamento della finanza pubblica)

  1. Resta ferma in ogni caso, nel rispetto dei princìpi di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 119, secondo comma, della Costituzione, la facoltà dello Stato di stabilire, con disposizioni di rango primario, in relazione agli andamenti del ciclo economico e dei conti pubblici, misure transitorie a carico della regione, a garanzia dell'equità nel concorso al risanamento della finanza pubblica, con contestuale adozione di analoghe misure per le altre regioni a statuto ordinario, ad esclusione delle regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Liguria, Toscana, Lazio e Puglia.
1.033. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Norme a tutela del principio di coordinamento della finanza pubblica)

  1. Resta ferma in ogni caso, nel rispetto dei princìpi di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 119, secondo comma, della Costituzione, la facoltà dello Stato di stabilire, con disposizioni di rango primario, in relazione agli andamenti del ciclo economico e dei conti pubblici, misure transitorie a carico della regione, a garanzia dell'equità nel concorso al risanamento della finanza pubblica, con contestuale adozione di analoghe misure per le altre regioni a statuto ordinario, ad esclusione delle regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Liguria, Toscana, Lazio e Umbria.
1.034. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Norme a tutela del principio di coordinamento della finanza pubblica)

  1. Resta ferma in ogni caso, nel rispetto dei princìpi di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 119, secondo comma, della Costituzione, la facoltà dello Stato di stabilire, con disposizioni di rango primario, in relazione agli andamenti del ciclo economico e dei conti pubblici, misure transitorie a carico della regione, a garanzia dell'equità nel concorso al risanamento della finanza pubblica, con contestuale adozione di analoghe misure per le altre regioni a statuto ordinario, ad esclusione delle regioni Piemonte, Lombardia, Pag. 93Veneto, Liguria, Toscana, Lazio e Basilicata.
1.035. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Norme a tutela del principio di coordinamento della finanza pubblica)

  1. Resta ferma in ogni caso, nel rispetto dei princìpi di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 119, secondo comma, della Costituzione, la facoltà dello Stato di stabilire, con disposizioni di rango primario, in relazione agli andamenti del ciclo economico e dei conti pubblici, misure transitorie a carico della regione, a garanzia dell'equità nel concorso al risanamento della finanza pubblica, con contestuale adozione di analoghe misure per le altre regioni a statuto ordinario, ad esclusione delle regioni Piemonte, Lombardia, Liguria, Toscana, Lazio e Umbria.
1.036. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Norme a tutela del principio di coordinamento della finanza pubblica)

  1. Resta ferma in ogni caso, nel rispetto dei princìpi di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 119, secondo comma, della Costituzione, la facoltà dello Stato di stabilire, con disposizioni di rango primario, in relazione agli andamenti del ciclo economico e dei conti pubblici, misure transitorie a carico della regione, a garanzia dell'equità nel concorso al risanamento della finanza pubblica, con contestuale adozione di analoghe misure per le altre regioni a statuto ordinario, ad esclusione delle regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Liguria, Toscana, Lazio, Abruzzo e Umbria.
1.037. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Norme a tutela del principio di coordinamento della finanza pubblica)

  1. Resta ferma in ogni caso, nel rispetto dei princìpi di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 119, secondo comma, della Costituzione, la facoltà dello Stato di stabilire, con disposizioni di rango primario, in relazione agli andamenti del ciclo economico e dei conti pubblici, misure transitorie a carico della regione, a garanzia dell'equità nel concorso al risanamento della finanza pubblica, con contestuale adozione di analoghe misure per le altre regioni a statuto ordinario, ad esclusione delle regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Liguria, Molise, Toscana, Lazio e Umbria.
1.038. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Norme a tutela del principio di coordinamento della finanza pubblica)

  1. Resta ferma in ogni caso, nel rispetto dei princìpi di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 119, secondo comma, della Costituzione, la facoltà dello Stato di stabilire, con disposizioni di rango primario, in relazione agli andamenti del ciclo economico e dei conti pubblici, misure transitorie a carico della regione, a garanzia dell'equità nel concorso al risanamento della finanza pubblica, con contestuale adozione di analoghe misure per le altre regioni a statuto ordinario, ad esclusionePag. 94 delle regioni Lombardia, Veneto, Liguria, Toscana, Lazio e Umbria.
1.039. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Norme a tutela del principio di coordinamento della finanza pubblica)

  1. Resta ferma in ogni caso, nel rispetto dei princìpi di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 119, secondo comma, della Costituzione, la facoltà dello Stato di stabilire, con disposizioni di rango primario, in relazione agli andamenti del ciclo economico e dei conti pubblici, misure transitorie a carico della regione, a garanzia dell'equità nel concorso al risanamento della finanza pubblica, con contestuale adozione di analoghe misure per le altre regioni a statuto ordinario, ad esclusione delle regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Toscana, Lazio e Umbria.
1.040. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Norme a tutela del principio di coordinamento della finanza pubblica)

  1. Resta ferma in ogni caso, nel rispetto dei princìpi di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 119, secondo comma, della Costituzione, la facoltà dello Stato di stabilire, con disposizioni di rango primario, in relazione agli andamenti del ciclo economico e dei conti pubblici, misure transitorie a carico della regione, a garanzia dell'equità nel concorso al risanamento della finanza pubblica, con contestuale adozione di analoghe misure per le altre regioni a statuto ordinario, ad esclusione delle regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Liguria, Toscana, Lazio, Calabria e Umbria.
1.041. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Norme a tutela del principio di coordinamento della finanza pubblica)

  1. Resta ferma in ogni caso, nel rispetto dei princìpi di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 119, secondo comma, della Costituzione, la facoltà dello Stato di stabilire, con disposizioni di rango primario, in relazione agli andamenti del ciclo economico e dei conti pubblici, misure transitorie a carico della regione, a garanzia dell'equità nel concorso al risanamento della finanza pubblica, con contestuale adozione di analoghe misure per le altre regioni a statuto ordinario, ad esclusione delle regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Liguria, Toscana, Lazio, Campania, Calabria e Umbria.
1.042. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Norme a tutela del principio di coordinamento della finanza pubblica)

  1. Resta ferma in ogni caso, nel rispetto dei princìpi di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 119, secondo comma, della Costituzione, la facoltà dello Stato di stabilire, con disposizioni di rango primario, in relazione agli andamenti del ciclo economico e dei conti pubblici, misure transitorie a carico della regione, a garanzia dell'equità nel concorso al risanamento della finanza pubblica, con contestuale adozione di analoghe misure per le altre regioni a statuto ordinario, ad esclusionePag. 95 delle regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Liguria, Toscana, Lazio e Umbria.
1.043. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Norme a tutela del principio di coordinamento della finanza pubblica)

  1. Resta ferma in ogni caso, nel rispetto dei princìpi di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 119, secondo comma, della Costituzione, la facoltà dello Stato di stabilire, con disposizioni di rango primario, in relazione agli andamenti del ciclo economico e dei conti pubblici, misure transitorie a carico della regione, a garanzia dell'equità nel concorso al risanamento della finanza pubblica, con contestuale adozione di analoghe misure per le altre regioni a statuto ordinario, ad esclusione delle regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Liguria, Lazio, Abruzzo e Umbria.
1.044. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Norme a tutela del principio di coordinamento della finanza pubblica)

  1. Resta ferma in ogni caso, nel rispetto dei princìpi di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 119, secondo comma, della Costituzione, la facoltà dello Stato di stabilire, con disposizioni di rango primario, in relazione agli andamenti del ciclo economico e dei conti pubblici, misure transitorie a carico della regione, a garanzia dell'equità nel concorso al risanamento della finanza pubblica, con contestuale adozione di analoghe misure per le altre regioni a statuto ordinario, ad esclusione delle regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Campania, Puglia, Abruzzo Liguria, Toscana, Lazio e Umbria.
1.045. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

ART. 2.

  Sopprimerlo.
*2.1. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Alifano.
*2.2. Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

  Sopprimere il comma 1.
2.3. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

  Al comma 1, al primo periodo, premettere il seguente: L'attribuzione di ulteriori condizioni particolari di autonomia può avvenire solo progressivamente sulla base di criteri temporali e tecnici definiti previamente da apposita legge dello Stato, che specifica altresì le modalità di intervento statale a correzione di disfunzioni e distorsioni riscontrate nelle fasi attuative delle intese medesime, anche con riferimento alle conseguenze per le regioni non differenziate.
2.4. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Alifano.

  Al comma 1, sopprimere il primo periodo.
2.6. Alfonso Colucci, Auriemma, Alifano, Penza.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: attribuzione di aggiungere la seguente: singole.
2.7. Penza, Auriemma, Alfonso Colucci, Alifano.

Pag. 96

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, aggiungere le seguenti: ad esclusione del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario,.
2.8. Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, aggiungere le seguenti: ad esclusione delle grandi reti di trasporto e navigazione,.
*2.9. Iaria, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Cantone, Fede, Traversi, Alifano.
*2.10. Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: particolari di autonomia , ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, aggiungere le seguenti: , corredato dai motivi e dagli aspetti finanziari.
2.11. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, aggiungere le seguenti: rispondente a specificità proprie della regione richiedente e funzionale alla crescita e allo sviluppo del Paese,.
2.12. Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: dalla regione, sentiti gli enti locali, secondo le modalità e le forme stabilite nell'ambito della propria autonomia statutaria con le seguenti: con legge regionale, sentito il Consiglio delle autonomie locali di cui all'articolo 123, quarto comma, della Costituzione o, se non istituito, l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e l'Unione delle province d'Italia (UPI) regionali.
2.13. Scerra, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: dalla regione con le seguenti: dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei componenti.
2.16. Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: deliberato dalla regione aggiungere le seguenti: a maggioranza qualificata dopo aver acquisito il parere degli enti locali.
2.17. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: deliberato dalla regione aggiungere le seguenti: a maggioranza qualificata.
2.18. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: deliberato dalla regione aggiungere le seguenti: a maggioranza assoluta.
2.19. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: , sentiti gli enti locali, secondo le modalità e le forme stabilite nell'ambito della propria autonomia statutaria con le seguenti: L'atto di iniziativa è adottato dal Presidente della regione previa deliberazione della Giunta regionale, sulla base di Pag. 97atto di indirizzo adottato dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei componenti, sentiti gli enti locali, secondo il procedimento disciplinato dallo Statuto regionale.
2.20. Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: sentiti gli enti locali con le seguenti: previo accordo con province, comuni e città metropolitane.
2.24. Penza, Auriemma, Alfonso Colucci, Alifano.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: sentiti gli enti locali con le seguenti: sentito il Consiglio delle autonomie locali.
2.25. Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: sentiti gli enti locali, con le seguenti: previo parere degli enti locali.
2.26. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: sentiti con le seguenti: d'intesa con.
2.27. Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: sentiti gli enti locali aggiungere le seguenti: e, per quanto riguarda la regione Lazio, previo accordo con Roma Capitale.
2.28. Francesco Silvestri, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: sentiti gli enti locali aggiungere le seguenti: e le parti sociali, le autonomie funzionali e le autonomie sociali.
2.29. Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: sentiti gli enti locali aggiungere le seguenti: e le loro associazioni di rappresentanza a livello regionale.
2.30. Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: secondo le modalità fino alla fine del periodo.
2.35. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: secondo le modalità e le forme stabilite nell'ambito della propria autonomia statutaria con le seguenti: avendo cura di indicare, per ciascuna delle materie richieste, le ragioni della richiesta, avuto riguardo alle caratteristiche territoriali, economiche e sociali della regione stessa. Le modalità e le forme di approvazione dell'atto di iniziativa sono stabilite dalla regione, assicurando la discussione ed approvazione da parte del Consiglio regionale.
2.36. Sarracino, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

  Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: fatta salva, in ogni caso, la necessità di una delibera del Consiglio regionale recante specifici indirizzi relativi alle funzioni di cui chiedere il trasferimento.
2.37. Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

Pag. 98

  Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: fatta salva, in ogni caso, la necessità di una delibera di indirizzo del Consiglio regionale, adottata a maggioranza assoluta dei componenti.
2.38. Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

  Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: La regione deve indicare nell'atto di iniziativa le specifiche materie, tra quelle previste dall'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, e ammesse dalla presente legge, per le quali intende richiedere le relative funzioni. L'atto di iniziativa deve altresì comprendere la previsione delle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per l'esercizio da parte della regione delle funzioni richieste.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 2.
2.39. Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: In ogni caso ciascuna regione, ad esclusione delle regioni Piemonte, Liguria, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Abruzzo, Molise, Basilicata, Campania e Lombardia, acquisisce il parere del rispettivo Consiglio delle autonomie locali di cui all'articolo 123, ultimo comma, della Costituzione, ovvero, laddove non istituito, dell'ANCI e dell'UPI a livello regionale;

   b) al comma 1, quinto periodo, sostituire le parole: e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con le seguenti: e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,;

   c) al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: e le relative funzioni.
2.40. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: In ogni caso ciascuna regione, ad esclusione delle regioni Piemonte, Liguria, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria e Lombardia, acquisisce il parere del rispettivo Consiglio delle autonomie locali di cui all'articolo 123, ultimo comma, della Costituzione, ovvero, laddove non istituito, dell'ANCI e dell'UPI a livello regionale;

   b) al comma 1, quinto periodo, sostituire le parole: e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con le seguenti: e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,;

   c) al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: e le relative funzioni.
2.41. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: In ogni caso ciascuna regione, ad esclusione delle regioni Piemonte, Liguria, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Abruzzo, Molise, Basilicata, Puglia e Lombardia, acquisisce il parere del rispettivo Consiglio delle autonomie locali di cui all'articolo 123, ultimo comma, della Costituzione, ovvero, laddove non istituito, dell'ANCI e dell'UPI a livello regionale;

   b) al comma 1, quinto periodo, sostituire le parole: e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano Pag. 99con le seguenti: e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,;

   c) al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: e le relative funzioni.
2.42. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: In ogni caso ciascuna regione, ad esclusione delle regioni Liguria, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria e Lombardia, acquisisce il parere del rispettivo Consiglio delle autonomie locali di cui all'articolo 123, ultimo comma, della Costituzione, ovvero, laddove non istituito, dell'ANCI e dell'UPI a livello regionale;

   b) al comma 1, quinto periodo, sostituire le parole: e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con le seguenti: e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,;

   c) al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: e le relative funzioni.
2.43. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: In ogni caso ciascuna regione, ad esclusione delle regioni Piemonte, Liguria, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Abruzzo, Molise, Basilicata e Lombardia, acquisisce il parere del rispettivo Consiglio delle autonomie locali di cui all'articolo 123, ultimo comma, della Costituzione, ovvero, laddove non istituito, dell'ANCI e dell'UPI a livello regionale;

   b) al comma 1, quinto periodo, sostituire le parole: e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con le seguenti: e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,;

   c) al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: e le relative funzioni.
2.44. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: In ogni caso ciascuna regione, ad esclusione delle regioni Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria e Lombardia, acquisisce il parere del rispettivo Consiglio delle autonomie locali di cui all'articolo 123, ultimo comma, della Costituzione, ovvero, laddove non istituito, dell'ANCI e dell'UPI a livello regionale;

   b) al comma 1, quinto periodo, sostituire le parole: e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con le seguenti: e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,;

   c) al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: e le relative funzioni.
2.45. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: In ogni caso ciascuna regione, ad esclusione delle regioni Piemonte, Liguria, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Abruzzo, Calabria e Lombardia, acquisisce il parere del rispettivo Consiglio delle autonomie locali di cui all'articolo 123, ultimo comma, della Costituzione, ovvero, laddove non istituito, dell'ANCI e dell'UPI a livello regionale;

Pag. 100

   b) al comma 1, quinto periodo, sostituire le parole: e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con le seguenti: e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,;

   c) al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: e le relative funzioni.
2.46. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: In ogni caso ciascuna regione, ad esclusione delle regioni Piemonte, Liguria, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Abruzzo, Molise e Lombardia, acquisisce il parere del rispettivo Consiglio delle autonomie locali di cui all'articolo 123, ultimo comma, della Costituzione, ovvero, laddove non istituito, dell'ANCI e dell'UPI a livello regionale;

   b) al comma 1, quinto periodo, sostituire le parole: e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con le seguenti: e la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,;

   c) al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: e le relative funzioni.
2.47. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: In ogni caso ciascuna regione, ad esclusione delle regioni Piemonte, Liguria, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Basilicata, Calabria e Lombardia, acquisisce il parere del rispettivo Consiglio delle autonomie locali di cui all'articolo 123, ultimo comma, della Costituzione, ovvero, laddove non istituito, dell'ANCI e dell'UPI a livello regionale;

   b) al comma 1, quinto periodo, sostituire le parole: e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con le seguenti: e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,;

   c) al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: e le relative funzioni.
2.48. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: In ogni caso ciascuna regione, ad esclusione delle regioni Piemonte, Liguria, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Abruzzo e Lombardia, acquisisce il parere del rispettivo Consiglio delle autonomie locali di cui all'articolo 123, ultimo comma, della Costituzione, ovvero, laddove non istituito, dell'ANCI e dell'UPI a livello regionale;

   b) al comma 1, quinto periodo, sostituire le parole: e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con le seguenti: e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,;

   c) al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: e le relative funzioni.
2.49. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: In ogni caso ciascuna regione, ad esclusione delle regioni Piemonte, Toscana, Marche, Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria e Lombardia, acquisisce il parere del rispettivo Consiglio delle autonomie locali di cui all'articolo Pag. 101123, ultimo comma, della Costituzione, ovvero, laddove non istituito, dell'ANCI e dell'UPI a livello regionale;

   b) al comma 1, quinto periodo, sostituire le parole: e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con le seguenti: e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,;

   c) al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: e le relative funzioni.
2.51. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: In ogni caso ciascuna regione, ad esclusione delle regioni Piemonte, Liguria, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Marche e Lombardia, acquisisce il parere del rispettivo Consiglio delle autonomie locali di cui all'articolo 123, ultimo comma, della Costituzione, ovvero, laddove non istituito, dell'ANCI e dell'UPI a livello regionale;

   b) al comma 1, quinto periodo, sostituire le parole: e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con le seguenti: e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,;

   c) al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: e le relative funzioni.
2.52. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: In ogni caso ciascuna regione, ad esclusione delle regioni Piemonte, Marche, Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria e Lombardia, acquisisce il parere del rispettivo Consiglio delle autonomie locali di cui all'articolo 123, ultimo comma, della Costituzione, ovvero, laddove non istituito, dell'ANCI e dell'UPI a livello regionale;

   b) al comma 1, quinto periodo, sostituire le parole: e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con le seguenti: e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,;

   c) al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: e le relative funzioni.
2.53. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: In ogni caso ciascuna regione, ad esclusione delle regioni Piemonte, Liguria, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana e Lombardia, acquisisce il parere del rispettivo Consiglio delle autonomie locali di cui all'articolo 123, ultimo comma, della Costituzione, ovvero, laddove non istituito, dell'ANCI e dell'UPI a livello regionale;

   b) al comma 1, quinto periodo, sostituire le parole: e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con le seguenti: e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,;

   c) al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: e le relative funzioni.
2.54. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: In ogni caso ciascuna regione, ad esclusione delle regioni Piemonte, Liguria, Veneto, Emilia-Romagna e Lombardia, acquisisce il parere del Pag. 102rispettivo Consiglio delle autonomie locali di cui all'articolo 123, ultimo comma, della Costituzione, ovvero, laddove non istituito, dell'ANCI e dell'UPI a livello regionale;

   b) al comma 1, quinto periodo, sostituire le parole: e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con le seguenti: e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,;

   c) al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: e le relative funzioni.
2.56. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: In ogni caso ciascuna regione, ad esclusione delle regioni Piemonte, Molise, Basilicata, Calabria e Lombardia, acquisisce il parere del rispettivo Consiglio delle autonomie locali di cui all'articolo 123, ultimo comma, della Costituzione, ovvero, laddove non istituito, dell'ANCI e dell'UPI a livello regionale;

   b) al comma 1, quinto periodo, sostituire le parole: e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con le seguenti: e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,;

   c) al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: e le relative funzioni.
2.57. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: In ogni caso ciascuna regione, ad esclusione delle regioni Piemonte, Liguria, Veneto e Lombardia, acquisisce il parere del rispettivo Consiglio delle autonomie locali di cui all'articolo 123, ultimo comma, della Costituzione, ovvero, laddove non istituito, dell'ANCI e dell'UPI a livello regionale;

   b) al comma 1, quinto periodo, sostituire le parole: e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con le seguenti: e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,;

   c) al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: e le relative funzioni.
2.58. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: In ogni caso ciascuna regione, ad esclusione delle regioni Piemonte, Liguria e Lombardia, acquisisce il parere del rispettivo Consiglio delle autonomie locali di cui all'articolo 123, ultimo comma, della Costituzione, ovvero, laddove non istituito, dell'ANCI e dell'UPI a livello regionale;

   b) al comma 1, quinto periodo, sostituire le parole: e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con le seguenti: e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,;

   c) al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: e le relative funzioni.
2.59. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: In ogni caso ciascuna regione, ad esclusione delle regioni Piemonte e Lombardia, acquisisce il parere del rispettivo Consiglio delle autonomie locali di cui all'articolo 123, ultimo comma, della Costituzione, ovvero, laddove non istituito,Pag. 103 dell'ANCI e dell'UPI a livello regionale;

   b) al comma 1, quinto periodo, sostituire le parole: e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con le seguenti: e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,;

   c) al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: e le relative funzioni.
2.60. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: In ogni caso ciascuna regione, ad esclusione della regione Piemonte, acquisisce il parere del rispettivo Consiglio delle autonomie locali di cui all'articolo 123, ultimo comma, della Costituzione, ovvero, laddove non istituito, dell'ANCI e dell'UPI a livello regionale;

   b) al comma 1, quinto periodo, sostituire le parole: e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con le seguenti: e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,;

   c) al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: e le relative funzioni.
2.61. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: In ogni caso ciascuna regione acquisisce il parere del rispettivo Consiglio delle autonomie locali di cui all'articolo 123, ultimo comma, della Costituzione, ovvero, laddove non istituito, dell'ANCI e dell'UPI a livello regionale;

   b) al comma 1, quinto periodo, sostituire le parole: e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con le seguenti: e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,;

   c) al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: e le relative funzioni.
*2.62. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Sarracino.
*2.63. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: In ogni caso ciascuna regione acquisisce il parere del rispettivo Consiglio delle autonomie locali di cui all'articolo 123, ultimo comma, della Costituzione, ovvero, laddove non istituito, dell'ANCI e dell'UPI a livello regionale.;

   b) al comma 1, quinto periodo, sostituire le parole: e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con le seguenti: e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,.
2.64. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: In ogni caso ciascuna regione acquisisce il parere del rispettivo Consiglio delle autonomie locali di cui all'articolo 123, ultimo comma, della Costituzione, ovvero, laddove non istituito, dell'ANCI e dell'UPI a livello regionale.;

   b) al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: e le relative funzioni.
2.65. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Pag. 104

  Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: In ogni caso ciascuna regione acquisisce il parere del rispettivo Consiglio delle autonomie locali di cui all'articolo 123, ultimo comma, della Costituzione, ovvero, laddove non istituito, dell'ANCI e dell'UPI a livello regionale.
*2.66. Morfino, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.
*2.67. Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

  Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Laddove sul territorio regionale sia presente una città metropolitana, deve essere acquisito l'assenso della stessa, anche in relazione alle funzioni da trasferire alla medesima dalla regione.
2.68. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Alifano.

  Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: L'atto è trasmesso alle Camere, che si esprimono con atti di indirizzo secondo i rispettivi Regolamenti.
2.69. Alifano, Auriemma, Penza, Alfonso Colucci.

  Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.
2.70. Alfonso Colucci, Auriemma, Alifano, Penza.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: L'atto è trasmesso aggiungere le seguenti: , unitamente al parere espresso dal Consiglio delle autonomie locali,.
2.71. Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: Presidente del Consiglio dei ministri aggiungere le seguenti: , al Presidente della Camera dei deputati, al Presidente del Senato.
2.72. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: Ministro per gli affari regionali e le autonomie, aggiungere le seguenti: di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito, il Ministro per la cultura, il Ministro della salute,.
2.73. Alfonso Colucci.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: Ministro per gli affari regionali e le autonomie, aggiungere le seguenti: , ai sensi dell'articolo 1, comma 571, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,.
2.74. Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: per gli affari regionali e le autonomie, aggiungere le seguenti: di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito e con il Ministro della cultura,.
2.75. Alfonso Colucci.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: per gli affari regionali e le autonomie, aggiungere le seguenti: di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito,.
2.76. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: per gli affari regionali e le autonomie, aggiungere le seguenti: di concerto con il Ministro della cultura,.
2.77. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Pag. 105

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: per gli affari regionali e le autonomie, aggiungere le seguenti: di concerto con il Ministro della salute,.
2.78. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

  Al comma 1, sostituire le parole da: che, acquisita entro sessanta giorni la valutazione fino alla fine del comma con le seguenti: Quest'ultimo acquisisce la valutazione dei Ministri competenti per materia, del Ministro dell'economia e delle finanze, dell'Ufficio parlamentare di Bilancio e della Commissione tecnica fabbisogni standard anche ai fini dell'individuazione, per ciascuna funzione, delle necessarie risorse finanziarie da assegnare tenendo conto in particolare di eventuali perdite di economie di scala per lo Stato e dei recuperi di efficienza, in linea con l'articolo 14 della legge 5 maggio 2009, n. 42. Ai fini della determinazione delle risorse finanziarie, in linea con quanto previsto all'articolo 5, per ciascuna funzione si pone a carico della regione l'intero importo delle perdite di economie di scala e si dividono in modo paritetico tra Stato e regione i recuperi di efficienza. Una volta predisposta la documentazione, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie informa il Consiglio dei ministri e avvia, secondo quanto disposto dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi del comma 2 del presente articolo, il negoziato con la regione richiedente, ai fini dell'approvazione dell'intesa di cui al presente articolo.
*2.79. Dell'Olio, Carmina, Donno, Torto, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.
*2.80. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: sessanta con la seguente: duecentoquaranta.
2.81. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: sessanta con la seguente: duecento.
2.82. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: sessanta con la seguente: centoventi.
2.83. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: tre mesi.
2.84. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: anche ai fini dell'individuazione, aggiungere la seguente: propedeutica.
2.85. Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: della legge 5 maggio 2009, n. 42 aggiungere le seguenti: sentite le Commissioni parlamentari competenti e per i profili finanziari.
2.86. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: avvia il negoziato con le seguenti: può avviare il negoziato.
2.87. Boschi.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: il negoziato con le seguenti: l'interlocuzione con la regione richiedente.

Pag. 106

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. L'avvio dell'interlocuzione tra il Governo e la regione è preceduto dall'approvazione di un atto di indirizzo da parte delle Camere. A tal fine, non appena ricevuto dalla regione l'atto di iniziativa, il Presidente del Consiglio lo trasmette alle Camere. L'atto di indirizzo deve essere approvato da ciascuna Camera entro novanta giorni dalla trasmissione, a maggioranza assoluta dei componenti. Ove il Governo intenda discostarsi dall'indirizzo espresso dalle Camere, rende comunicazioni in merito dinanzi a ciascuna Camera, cui segue un voto.
2.88. Bonafè, Sarracino, Braga, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: negoziato con la seguente: interlocuzione.
2.89. Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: il negoziato aggiungere le seguenti: , sentito il Consiglio delle autonomie locali, di cui all'articolo 123, quarto comma, della Costituzione,.
2.90. Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

  Al comma 1, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: In caso di funzioni connesse a materie o ambiti di particolare complessità o rilevanza, il termine di cui al precedente periodo è prorogabile per un massimo di sessanta giorni.
2.91. Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza.

  Al comma 1, sopprimere il terzo periodo.
2.92. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

  Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: avvia comunque con le seguenti: avvia, dopo il parere delle Commissioni parlamentari competenti,.
2.93. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: a materie o ambiti di materie con le seguenti: a funzioni concernenti materie.
2.94. Cuperlo.

  Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: materie o ambiti di materie con le seguenti: una o più funzioni.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: materia o ambito di materia con le seguenti: funzione o più funzioni.
2.95. Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

  Al comma 1, terzo periodo, sopprimere le parole: o ambiti di materie.

  Conseguentemente, al comma 2, ovunque ricorrono, sopprimere le parole: o ambiti di materie.
2.96. Alfonso Colucci, Auriemma, Alifano, Penza.

  Al comma 1, terzo periodo, sopprimere le parole: di cui all'articolo 3.
2.97. Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.

  Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: per ciascuna singola materia o ambitoPag. 107 di materia con le seguenti: per ciascuna singola funzione.
2.98. Cuperlo.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e trasmette lo stesso alle Camere, unitamente alle valutazioni dei ministri interessati e a una relazione che dia conto:

   a) del rispetto da parte del progetto dei principi individuati all'articolo 1, comma 1;

   b) dell'impatto del progetto, dal punto di vista sia finanziario, sia degli effetti sull'ordinamento statale, sulle competenze regionali e delle autonomie locali, sull'organizzazione delle pubbliche amministrazioni e sulle attività dei cittadini e delle imprese;

   c) della complessiva posizione del Governo e delle prospettive negoziali.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Entro novanta giorni dal ricevimento dell'atto di iniziativa, le Camere si esprimono sulla relazione di cui al comma 1 con specifico atto di indirizzo. Il Governo assicura che la posizione rappresentata in sede di negoziato con la regione interessata sia conforme agli indirizzi definiti dalle Camere. Nel caso in cui il Governo non abbia potuto attenersi agli indirizzi delle Camere, il Presidente del Consiglio dei ministri riferisce tempestivamente ai competenti organi parlamentari, fornendo le adeguate motivazioni della posizione assunta.
  1-ter. Acquisiti gli atti di indirizzo di cui al comma 1-bis, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari regionali e le autonomie avvia il negoziato che, con riguardo a materie o ambiti di materie riferibili ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 3, è svolto per ciascuna singola materia o ambito di materia. Ai fini dell'avvio del negoziato, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari regionali e le autonomie tiene conto del quadro finanziario della regione. Prima dell'avvio del negoziato il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari regionali e le autonomie da lui delegato informa la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dell'atto di iniziativa.
2.99. Faraone, Boschi.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In caso di avviso negativo del competente Ministero la negoziazione non è avviata su compiti o funzioni relativi a materia o ambito di materia per cui è espressa la contrarietà e ne è inviata apposita relazione alle Camere.
2.100. Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel caso di valutazione favorevole con osservazioni e condizioni, la negoziazione è avviata sulla base delle condizioni poste e tenendo conto delle osservazioni espresse.
2.101. Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza.

  Sopprimere il comma 2.
2.102. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

  Sostituire il comma 2, con il seguente:

  2. L'atto o gli atti d'iniziativa di ciascuna regione, in una prima fase non inferiore a tre anni, non possono riguardare funzioni relative a materie, individuate con legge dello Stato, per le quali è richiesto il necessario coordinamento, gestione e controllo nazionale. Decorso tale periodo per le materie di cui al presente comma può essere richiesta soltanto l'attribuzione di specifici e limitati compiti nell'ambito di un novero fissato con legge dello Stato.
2.103. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Alifano.

Pag. 108

  Al comma 2, sostituire il primo periodo con i seguenti: L'atto o gli atti d'iniziativa di ciascuna regione, corredato dal parere espresso dal Consiglio delle autonomie locali, si compone di una relazione tecnica con evidenziate le puntuali motivazioni della richiesta e i benefici attesi in termini di maggiore efficienza ed economicità. Le Camere, acquisito il parere della Ministero dell'economia e delle finanze contenente la valutazione delle risorse necessarie, formulano un preliminare atto di indirizzo da inviare al Presidente del Consiglio dei ministri e alla regione proponente.

  Conseguentemente:

   sostituire il comma 3 con il seguente:

  3. Lo schema di intesa preliminare negoziato tra Stato e regione, contenente l'ammontare di risorse finanziarie, umane e strumentali da conferire alla regione, e le corrispondenti risorse in diminuzione per il bilancio dello Stato, redatto ai sensi dell'articolo 8 e corredato di una relazione tecnica redatta ai sensi dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è approvato dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie. Alla riunione del Consiglio dei ministri partecipa il presidente della Giunta regionale interessata.;

   al comma 4, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , e da parte della regione al Consiglio delle autonomie locali per il relativo parere;

   al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: Dopo che il parere è stato reso dalla Conferenza unificata aggiungere le seguenti: e dal Consiglio delle autonomie locali della regione interessata;

   al comma 5, primo periodo, dopo la parola: predispone, aggiungere le seguenti: , motivando l'eventuale scostamento dall'atto di indirizzo parlamentare,.
2.104. Bonafè, Ubaldo Pagano, Braga, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ascani.

  Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: L'atto di iniziativa deve indicare tassativamente le funzioni oggetto della richiesta di trasferimento e le ragioni che la giustificano, attinenti alla possibilità e capacità della regione di poter assicurare prestazioni e servizi migliori ai propri cittadini senza ledere alcun interesse nazionale, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. In sede di interlocuzione con la regione, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, acquisito il parere della Commissione bicamerale per le questioni regionali, possono chiedere alla regione gli opportuni chiarimenti sulle ragioni che giustificano la richiesta di trasferimento, nonché sugli oneri previsti o prevedibili.
2.105. Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

  Al comma 2, sostituire il primo periodo con i seguenti: L'atto di iniziativa reca l'indicazione delle funzioni delle quali si richiede il trasferimento. Qualora le funzioni riguardino le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, l'atto di iniziativa è corredato dei dati necessari a verificare l'effettiva garanzia, nella regione interessata, dei livelli essenziali delle prestazioni in relazione alle funzioni di cui si richiede il trasferimento.
2.106. Bonafè, Sarracino, Braga, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

  Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: L'atto di iniziativa deve indicare tassativamente le funzioni oggetto della richiesta di trasferimento e le ragioni che la giustificano, attinenti alla possibilità e capacità della regione di poter assicurare prestazioni e servizi migliori ai propri cittadini senza pregiudicare l'interesse nazionale e quello di alcuna altra regione.
2.107. Bonafè, Sarracino, Braga, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

Pag. 109

  Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: L'atto di iniziativa reca l'indicazione delle funzioni delle quali si richiede il trasferimento, specificando per ciascuna di esse le ragioni che la giustificano alla luce dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.
2.108. Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

  Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: L'atto o gli atti d'iniziativa di ciascuna regione devono riguardare singole forme o singole condizioni di esercizio di compiti ed attività amministrative nell'ambito di materie o all'interno di specifici ambiti di materie.
2.109. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Alifano.

  Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: L'atto di iniziativa reca l'indicazione delle funzioni delle quali si richiede il trasferimento, specificando per ciascuna di esse il modo in cui si intende fare fronte agli oneri finanziari conseguenti.
2.110. Ubaldo Pagano, Bonafè, Braga, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ascani.

  Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: L'atto o gli atti d'iniziativa di ciascuna regione possono riguardare specifici compiti o una o più funzioni concernenti una o più materie.
2.114. Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: possono concernere aggiungere le seguenti: l'esercizio delle funzioni amministrative relative a.

  Conseguentemente:

   al medesimo comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: e le relative funzioni;

   all'articolo 7, sopprimere il comma 3.
2.115. Faraone, Boschi.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: una o più materie fino alla fine del comma, con le seguenti: una o più funzioni di un'unica materia o ambito di materia tra quelle indicate dall'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.
2.116. Alfonso Colucci, Auriemma, Alifano, Penza.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: una o più materie o ambiti di materie e le relative funzioni con le seguenti: una o più funzioni concernenti le relative materie.
2.117. Cuperlo.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: ambiti di materie aggiungere le seguenti: , nei limiti del necessario raccordo statale e di dimostrate esigenze di equilibrata differenziazione rispettose della coesione sociale nazionale.
2.118. Penza, Auriemma, Alfonso Colucci, Alifano.

  Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ma, in ogni caso, a garanzia della tutela dei principi costituzionali e sulla base del principio di precauzione, non possono riguardare una pluralità di funzioni afferenti a una delle materie istruzione, salute, lavoro, ambiente, cultura e beni culturali.
2.119. Caso, Orrico, Amato, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.

  Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , in ragione di Pag. 110motivate e documentate specificità regionali.
2.120. Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

  Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri competenti per materia e tenendo conto dell'insieme degli atti d'iniziativa provenienti dalle regioni, dell'articolazione delle materie richieste, nonché della presenza di funzioni LEP, stabilisce che la trattativa avvenga su tutte le materie richieste o che sia articolata in due o più fasi temporali successive e concatenate, nelle quali ciascuna fase si apre entro trenta giorni dalla conclusione di quella precedente. Su ciascuna fase è previsto il voto delle Camere a maggioranza qualificata.
2.122. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri competenti per materia e tenendo conto dell'insieme degli atti d'iniziativa provenienti dalle regioni, dell'articolazione delle materie richieste, nonché della presenza di funzioni LEP, stabilisce che la trattativa avvenga su tutte le materie richieste o che sia articolata in due o più fasi temporali successive e concatenate, nelle quali ciascuna fase si apre entro trenta giorni dalla conclusione di quella precedente. Su ciascuna fase è previsto il voto delle Camere a maggioranza assoluta.
2.123. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri competenti per materia e tenendo conto dell'insieme degli atti d'iniziativa provenienti dalle regioni, dell'articolazione delle materie richieste, nonché della presenza di funzioni LEP, stabilisce che la trattativa avvenga su tutte le materie richieste o che sia articolata in due o più fasi temporali successive e concatenate, nelle quali ciascuna fase si apre entro centoventi giorni dalla conclusione di quella precedente. Su ciascuna fase è previsto il voto delle Camere.
2.124. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri competenti per materia e tenendo conto dell'insieme degli atti d'iniziativa provenienti dalle regioni, dell'articolazione delle materie richieste, nonché della presenza di funzioni LEP, può stabilire che la trattativa avvenga su tutte le materie richieste o che sia articolata in due o più fasi temporali successive e concatenate, nelle quali ciascuna fase si apre entro trenta giorni dalla conclusione di quella precedente. Su ciascuna fase è previsto il voto delle Camere.
2.125. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri competenti per materia e tenendo conto dell'insieme degli atti d'iniziativa provenienti dalle regioni, dell'articolazione delle materie richieste, nonché della presenza di funzioni LEP, stabilisce che la trattativa avvenga su tutte le materie richieste o che sia articolata in due o più fasi temporali successive e concatenate, nelle quali ciascuna fase si apre entro sessanta giorni dalla conclusione di quella precedente. Su ciascuna fase è previsto il voto delle Camere.
2.126. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Pag. 111

  Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri competenti per materia e tenendo conto dell'insieme degli atti d'iniziativa provenienti dalle regioni, dell'articolazione delle materie richieste, nonché della presenza di funzioni LEP, stabilisce che la trattativa avvenga su tutte le materie richieste o che sia articolata in due o più fasi temporali successive e concatenate, nelle quali ciascuna fase si apre entro novanta giorni dalla conclusione di quella precedente. Su ciascuna fase è previsto il voto delle Camere.
2.127. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri competenti per materia e tenendo conto dell'insieme degli atti d'iniziativa provenienti dalle regioni, dell'articolazione delle materie richieste, nonché della presenza di funzioni LEP, stabilisce che la trattativa avvenga su tutte le materie richieste o che sia articolata in due o più fasi temporali successive e concatenate, nelle quali ciascuna fase si apre entro trenta giorni dalla conclusione di quella precedente. Su ciascuna fase è previsto il voto delle Camere.
2.128. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri competenti per materia e tenendo conto dell'insieme degli atti d'iniziativa provenienti dalle regioni, dell'articolazione delle materie richieste, nonché della presenza di funzioni LEP, stabilisce che la trattativa avvenga su tutte le materie richieste o che sia articolata in due o più fasi temporali successive e concatenate, nelle quali ciascuna fase si apre entro trenta giorni dalla conclusione di quella precedente.
2.129. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: La regione interessata, a tal fine, trasmette alle Camere una relazione che espone le valutazioni e le motivazioni che giustificano la richiesta delle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, unitamente all'indicazione delle modalità di attuazione e ai modelli organizzativi che si intende attuare, nonché alla stima degli eventuali maggiori oneri, anche indiretti, derivanti dalla stessa per la finanza pubblica ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione.

  Conseguentemente, al comma 2:

   dopo le parole: o dei Ministri competenti per materia aggiungere le seguenti: , ovvero sulla base di atto di indirizzo delle Camere,;

   dopo le parole: ambiti di materie aggiungere le seguenti: , o parti di queste,.
2.130. Boschi.

  Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri competenti per materia e tenendo conto dell'insieme degli atti d'iniziativa provenienti dalle regioni, dell'articolazione delle materie richieste, nonché della presenza di funzioni LEP o non-LEP, può stabilire che la trattativa avvenga in più fasi temporali concatenate, nelle quali ciascuna fase si apre successivamente alla conclusione, con il voto delle Camere, dell'iter della precedente.
2.131. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Alifano.

  Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: L'atto o gli atti d'iniziativa di ciascuna regione devono prevedere una fase sperimentale, non superiore a due anni, nella quale l'autonomia è esercitata su un circoscritto novero di funzioni o servizi connessi a singole materie e prevedere una conseguente fase di verifica dei risultati raggiunti ai fini della eventuale prosecuzione del graduale trasferimento di Pag. 112funzioni e compiti per il rimanente periodo.
2.132. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Alifano.

  Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Per ciascuna funzione richiesta nell'ambito della singola materia l'atto d'iniziativa di ciascuna regione garantisce il raccordo con gli enti locali ai fini della sostenibilità amministrativa e finanziaria della gestione dei relativi compiti, l'equilibrio delle prestazioni rispetto alle altre regioni, prevedendo il mantenimento in capo allo Stato dei poteri di indirizzo e normazione generale.
2.133. Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.

  Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: Ciascun atto d'iniziativa regionale deve individuare uno specifico compito di cui, nell'ambito delle singole materie, si richiede l'attribuzione e su questo si svolgono la fase istruttoria e l'esame parlamentare. Lo Stato mantiene comunque i poteri di intervento e i compiti di indirizzo, coordinamento e controllo anche successivamente al trasferimento.
2.134. Penza, Auriemma, Alfonso Colucci, Alifano.

  Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: L'atto o gli atti d'iniziativa di ciascuna regione devono prevedere un graduale trasferimento di singole funzioni nell'ambito delle specifiche materie ed indicare passaggi obbligatori di verifica anche degli effetti prodotti dalla differenziazione su altre regioni.
2.135. Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.

  Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: La richiesta ricevuta dal Governo è da questi trasmessa alle Camere, che il Governo informa tempestivamente circa i propri intendimenti riguardo all'avvio e alla conduzione delle fasi negoziali.
2.136. Bruno, Scerra, Scutellà, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.

  Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: L'atto o gli atti d'iniziativa di ciascuna regione possono avere ad oggetto unicamente specifici compiti o funzioni negli ambiti di singole materie.
2.137. Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza.

  Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: giuridica o economica con le seguenti: giuridica, economica e sociale.
2.138. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: , anche su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie o dei Ministri competenti per materia, con le seguenti: , previa approvazione di un atto di indirizzo delle Camere.
2.139. Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

  Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: o dei Ministri competenti per materia aggiungere: sentite le Commissioni parlamentari competenti.
2.140. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: ad alcune materie o ambiti di materie individuati con le seguenti: ad alcune funzioni individuate.
2.141. Cuperlo.

Pag. 113

  Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Oggetto del negoziato, negli ambiti di materie indicate dall'articolo 117 della Costituzione, sono le specifiche funzioni individuate con legge dello Stato, secondo un processo graduale, temporaneo, revisionabile e reversibile in base all'interesse nazionale ed a seguito di verifiche esperite con cadenza almeno semestrale sulle conseguenze e all'efficacia del trasferimento di funzioni, avendo riguardo all'intero territorio nazionale e sulla base di criteri e requisiti fissati con la medesima legge dello Stato.
2.142. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Alifano.

  Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: In ogni caso l'atto o gli atti di iniziativa e l'oggetto del negoziato devono limitarsi a disciplinare ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia e non possono consistere nel trasferimento di intere materie o ambiti di materie.
2.121. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ciascuno degli atti deve essere adeguatamente motivato e indicare in particolare gli aspetti ed i requisiti che giustificano la richiesta di accesso a ulteriori forme di autonomia e dimostrano l'idoneità della regione a svolgere le funzioni ulteriori richieste, gli effetti sullo Stato e sulle altre regioni, nonché le ragioni analiticamente poste a fondamento della richiesta, nel pieno rispetto delle condizioni di cui all'articolo 1 e dei principi fondamentali della Costituzione.
2.143. Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri competenti per materia e tenendo conto dell'insieme degli atti d'iniziativa provenienti dalle regioni, dell'articolazione delle materie richieste, nonché della presenza di funzioni LEP o non-LEP, può stabilire che la trattativa avvenga in più fasi temporali concatenate, nelle quali ciascuna fase si apre successivamente alla conclusione, con il voto delle Camere, dell'iter della precedente.
2.144. Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualora una o più materie o ambiti di materie interessi le politiche nazionali in tema di energia, sanità, istruzione, commercio con l'estero, sviluppo infrastrutturale, portuale e aeroportuale si osservano, altresì, le disposizioni di cui al comma 4-bis.

  Conseguentemente:

   dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Nei casi di cui al comma 2, secondo periodo, lo schema di intesa preliminare è altresì trasmesso al Consiglio di Stato, alla Corte dei conti, al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, all'Ufficio parlamentare di bilancio e alla Banca d'Italia, che si esprimono su di esso trenta giorni dalla data di trasmissione. Lo schema di intesa, unitamente ai predetti pareri e al parere reso dalla Conferenza unificata, è trasmesso alle Camere per l'espressione dei relativi atti di indirizzo di cui al comma 4.;

   al comma 5, dopo le parole: valutato il parere della Conferenza unificata e aggiungere le seguenti: , nei casi di cui al comma 2, terzo periodo, i pareri di cui al comma 4-bis,.
2.145. Boschi.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualora una o più materie o ambiti di materie interessi le politiche nazionali in tema di energia, sanità, istruzione, commercio con l'estero, sviluppo infrastrutturale, portuale e aeroportuale si Pag. 114osservano, altresì, le disposizioni di cui al comma 4-bis.

  Conseguentemente:

   dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Nei casi di cui al comma 2, secondo periodo, lo schema di intesa preliminare è altresì trasmesso al Consiglio di Stato, alla Corte dei conti, al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e all'Ufficio parlamentare di bilancio, che si esprimono su di esso trenta giorni dalla data di trasmissione. Lo schema di intesa, unitamente ai predetti pareri e al parere reso dalla Conferenza unificata, è trasmesso alle Camere per l'espressione dei relativi atti di indirizzo di cui al comma 4.;

   al comma 5, dopo le parole: valutato il parere della Conferenza unificata aggiungere le seguenti: e, nei casi di cui al comma 2, secondo periodo, i pareri di cui al comma 4.
2.146. Carfagna.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. È assicurata, in ogni fase, a livello regionale e nazionale, la partecipazione civica attraverso il dibattito pubblico, secondo i principi di trasparenza, integrità e digitalizzazione ai fini del coinvolgimento dei cittadini e delle associazioni, favorendo, in particolare, la partecipazione dei giovani e la più ampia rappresentanza delle istanze giovanili. Dall'applicazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
2.147. Riccardo Ricciardi, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. I contenuti dello schema d'intesa preliminare sono oggetto di confronto con le forze sociali, segnatamente con le organizzazioni sindacali presenti sul territorio, in particolare per quanto riguarda i profili inerenti le ricadute economiche, sociali ed occupazionali, sui quali deve essere acquisito il loro parere vincolante.
2.148. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. I contenuti dello schema d'intesa preliminare sono oggetto di confronto con le organizzazioni sindacali presenti sul territorio, con particolare riferimento ai profili inerenti le ricadute economiche, sociali ed occupazionali, sui quali deve essere acquisito il loro parere vincolante.
2.149. Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Delle singole fasi del negoziato è dato prontamente e costantemente conto tramite la pubblicazione, sul sito della regione e su quello della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei verbali delle riunioni e dei documenti allegati.
2.150. Penza, Auriemma, Alfonso Colucci, Alifano.

  Sopprimere il comma 3.
2.151. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

  Sostituire il comma 3, con il seguente:

  3. Lo schema di intesa preliminare negoziato tra Stato e regione, corredato di una relazione tecnica redatta ai sensi dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, anche ai fini di cui all'articolo 8, è trasmesso alle Camere per l'esame da parte dei competenti organi parlamentari che si esprimono, nel rispetto degli articoli 5, 116, 118 e 119 della Costituzione, entro 120 giorni dalla data di ricevimento dello stesso, Pag. 115con pareri nei confronti delle istituzioni coinvolte nel procedimento di approvazione delle intese tra Stato e Regioni in merito alla congruità tra le funzioni richieste dalla regione e le risorse umane, strumentali e finanziarie considerate necessarie dalla regione medesima, nonché al rispetto dei criteri e delle misure stabiliti dagli articoli 9 e 10 della presente legge. Lo schema di intesa preliminare è approvato dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, nel rispetto dei pareri delle Camere.

  Conseguentemente:

   al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: si esprimono con atti di indirizzo secondo i rispettivi regolamenti con le seguenti: verificano la coerenza dello schema di intesa preliminare con quanto espresso nel parere di cui al comma 3 del presente articolo;

   al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: degli atti di indirizzo con le seguenti: delle indicazioni delle Camere.
2.152. Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

  Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: relazione tecnica aggiungere la seguente: economica.

  Conseguentemente:

   al comma 5, quarto periodo, dopo le parole: relazione tecnica aggiungere la seguente: economica;

   al comma 7, sopprimere la parola: immediatamente.
2.153. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: anche ai fini di cui all'articolo 9, aggiungere le seguenti: e contenente gli elementi necessari per consentire al Parlamento di valutare i costi e i benefici derivanti dal trasferimento di funzioni.
2.154. Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

  Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: approvato con la seguente: esaminato.

  Conseguentemente, al medesimo comma 3, dopo l'ultimo periodo aggiungere, in fine, il seguente: Lo schema è approvato se consegue l'unanimità dei voti degli aventi diritto.
2.155. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.

  Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: affari regionali e le autonomie aggiungere le seguenti: , di concerto con i Ministri competenti in relazione alle materie coinvolte.
2.156. Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.

  Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , di concerto con i Ministri competenti.
2.157. Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

  Al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: Alla riunione del Consiglio dei ministri partecipano il Presidente della Giunta regionale interessata e un consigliere regionale delegato dalla minoranza.
2.158. Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

  Al comma 3, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché il Pag. 116Presidente del Consiglio delle Autonomie locali competente.
2.160. Penza, Auriemma, Alfonso Colucci, Alifano.

  Al comma 3, dopo il secondo periodo, aggiungere i seguenti: Ciascuno schema di intesa riguarda particolari forme di autonomia in una singola materia o ambito. Nel caso della richiesta di specifiche funzioni in più materie o ambiti sono adottati più schemi di intesa a cadenza temporale tale da consentire istruttorie complete separate.
2.159. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Alifano.

  Sopprimere il comma 4.
2.161. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:

  4. Lo schema di intesa preliminare cui al comma 3 è immediatamente trasmesso alle Camere, previa intesa in sede alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per l'esame da parte dei competenti organi parlamentari che si esprimono con atti di indirizzo, secondo i rispettivi regolamenti, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione dello schema di intesa preliminare, udito il Presidente della Giunta regionale interessata e il Presidente del Consiglio delle autonomie locali competente nonché l'Ufficio parlamentare di bilancio in relazione agli effetti sulle altre regioni. Decorso il relativo termine, lo schema di intesa preliminare è immediatamente trasmesso alle Camere per l'esame da parte dei competenti organi parlamentari, per l'espressione del relativo parere da rendersi entro i termini temporali previsti dai regolamenti parlamentari. Le stesse si esprimono con parere anche sullo schema eventualmente modificato prima dell'approvazione dello schema definitivo.
2.162. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:

  4. Lo schema di intesa preliminare di cui al comma 3 è immediatamente trasmesso alle Camere, previa intesa in sede alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per l'esame da parte dei competenti organi parlamentari che si esprimono con atti di indirizzo, secondo i rispettivi regolamenti, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione dello schema di intesa preliminare, udito il Presidente della Giunta regionale interessata e il Presidente del Consiglio delle autonomie locali competente.

  Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 5, sostituire le parole: valutato il parere della con le seguenti: valutate le eventuali osservazioni sollevate dalla.
2.163. Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.

  Al comma 4, sopprimere il primo periodo.
2.164. Alfonso Colucci, Auriemma, Alifano, Penza.

  Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: Lo schema di intesa preliminare aggiungere le seguenti: , approvato con legge,.

  Conseguentemente:

   al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole da: , che si esprimono con atti di indirizzo fino a: dello schema di intesa preliminare;

   al comma 5, sopprimere il primo periodo;

Pag. 117

   al comma 5, terzo periodo, sostituire le parole: Lo schema di intesa definitivo con le seguenti: L'intesa approvata con legge;

   al comma 5, sopprimere il quarto periodo;

   al comma 6, primo periodo, sopprimere le parole: Con lo schema di intesa definitivo,.
2.165. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: immediatamente con le seguenti: senza indugio.
2.166. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

  Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, aggiungere le seguenti: e alle altre regioni.

  Conseguentemente, al medesimo comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualora cinque regioni esprimano un parere contrario in merito ad alcuni contenuti dell'intesa, lo Stato e la regione interessata possono avviare il negoziato per una nuova intesa preliminare non prima di dodici mesi dall'espressione del parere.
2.167. Bonafè, Sarracino, Braga, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

  Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: duecento giorni.
2.168. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

  Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: centoventi giorni.
*2.169. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
*2.170. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

  Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: novanta giorni.
2.171. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: quarantacinque giorni.
2.172. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

  Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: quaranta giorni.
2.173. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

  Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: trenta giorni.
2.174. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

  Al comma 4, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Lo schema è corredato da una relazione che dimostra il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 1, il conseguimento della solidarietà tra territori, la sostenibilità amministrativa, finanziaria e normativa del passaggio di competenze secondo un cronoprogramma graduale ed ordinato che garantisca unitarietà gestionale per cittadini ed imprese ed efficaci meccanismi di coordinamento a livello ultraregionale e statale, e che dà conto delle negoziazioni intercorse, nonché da una relazione tecnica.
2.175. Scerra, Scutellà, Bruno, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.

  Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.
2.176. Alfonso Colucci, Auriemma, Alifano, Penza.

Pag. 118

  Al comma 4, sostituire il secondo periodo con il seguente: Dopo che il parere è stato reso dalla Conferenza unificata e comunque decorso il relativo termine, lo schema di intesa preliminare è immediatamente trasmesso alle Camere per l'esame da parte dei competenti organi parlamentari, che si esprimono entro novanta giorni dalla data di trasmissione dello schema di intesa preliminare, udito il Presidente della Giunta regionale interessata, con parere vincolante.

  Conseguentemente:

   al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: degli atti di indirizzo di cui al comma 4 con le seguenti: dei pareri vincolanti di cui al comma 4;

   al comma 5, sopprimere il secondo periodo;

   all'articolo 7, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: anche sulla base di atti di indirizzo adottati dalle Camere secondo i rispettivi Regolamenti con le seguenti: sulla base di pareri vincolanti dei competenti organi parlamentari.
2.200. Carfagna.

  Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: e comunque decorso il relativo termine.
*2.201. Boschi.
*2.202. Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

  Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: decorso il relativo termine con le seguenti: decorso il termine di sessanta giorni per tale acquisizione.
2.203. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

  Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: termine, lo schema di intesa preliminare aggiungere le seguenti: è nuovamente trasmesso al Consiglio dei ministri, che lo esamina ai fini di apportare le eventuali modificazioni, una volta acquisito l'assenso della regione richiedente, che si esprime entro trenta giorni, con la stessa procedura di cui al presente articolo, sentite le altre regioni. Successivamente alla seconda deliberazione favorevole, esso.
2.204. Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.

  Al comma 4, sostituire le parole: è immediatamente trasmesso alle Camere per l'esame da parte dei competenti organi parlamentari, che si esprimono con atti di indirizzo, secondo i rispettivi regolamenti, entro novanta giorni dalla data di trasmissione dello schema di intesa preliminare, udito il Presidente della giunta regionale interessata con le seguenti: è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere vincolante da parte della Commissione parlamentare per le questioni regionali. La Commissione, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia, si esprime entro trenta giorni dalla trasmissione dello schema preliminare di intesa. Il parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali è trasmesso, ai fini della definizione dello schema definitivo di intesa, al Governo e alla regione interessata.

  Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: sulla base degli atti di indirizzo di cui al comma 4, con le seguenti: sulla base del parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
2.205. Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

  Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: immediatamente con le seguenti: senza indugio.
2.206. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

  Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: lo schema di intesa preliminare è immediatamente trasmesso alle Camere aggiungerePag. 119 le seguenti: per il parere vincolante della Commissione parlamentare per le questioni regionali e.
2.207. Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

  Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: lo schema di intesa preliminare è immediatamente trasmesso alle Camere aggiungere le seguenti: per il parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali e.
2.208. Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

  Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: da parte dei competenti organi parlamentari, che si esprimono con atti di indirizzo con le seguenti: con potere emendativo.
2.209. Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

  Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: da parte dei competenti organi parlamentari, che si esprimono con atti di indirizzo con le seguenti: e la fase emendativa.
2.210. Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

  Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: dei competenti organi con le seguenti: delle competenti Commissioni.
2.211. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

  Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: competenti organi parlamentari, aggiungere le seguenti: inclusa la Commissione parlamentare per le questioni regionali,.
2.212. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

  Al comma 4, secondo periodo, dopo la parola: parlamentari aggiungere le seguenti: ed in ogni caso da parte della Commissione permanente competente sulla materia o sull'ambito di materia comprendente funzioni di cui si richiede il trasferimento nonché della Commissione competente per i profili finanziari.
2.213. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Alifano.

  Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: , che si esprimono con atti di indirizzo, secondo i rispettivi regolamenti, entro novanta giorni dalla data di trasmissione dello schema di intesa preliminare, udito il Presidente della Giunta regionale interessata.

  Conseguentemente, al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: sulla base degli atti di indirizzo di cui al comma 4 e comunque una volta decorso il termine di novanta giorni con le seguenti: recepite le modifiche apportate dalle Camere.
2.214. Boschi.

  Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: che si esprimono con atti di indirizzo, secondo i rispettivi regolamenti con le seguenti: che esprimono un parere obbligatorio e vincolante.

  Conseguentemente:

   dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Il Governo trasmette i pareri con le osservazioni e le condizioni espresse dai competenti organi parlamentari alla regione interessata e alla Conferenza unificata, che hanno trenta giorni di tempo per esprimere il parere favorevole al recepimento delle condizioni espresse dal ParlamentoPag. 120 nello schema di intesa preliminare di cui al comma 3. Qualora la regione interessata o la Conferenza unificata non intendano recepire una o più delle condizioni espresse dai competenti organi parlamentari, il Governo è autorizzato ad avviare un ulteriore negoziato al fine di predisporre un nuovo schema di intesa preliminare ai sensi del comma 3, da sottoporre nuovamente alle procedure previste dai commi 4 e 5.;

   al comma 5, sostituire il primo periodo con il seguente: In caso di conclusione positiva della procedura di cui al comma 4-bis, il Presidente del Consiglio dei ministri, o il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, valutato il parere della Conferenza unificata e sulla base del recepimento delle condizioni espresse dai competenti organi parlamentari di cui al comma 4-bis predispone lo schema di intesa definitivo.
2.215. Bonafè, Braga, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

  Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: che si esprimono con atti di indirizzo con le seguenti: che lo esaminano e votano.
2.216. Penza, Auriemma, Alfonso Colucci, Alifano.

  Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: con atti di indirizzo con le seguenti: con potere emendativo.
2.217. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: con atti di indirizzo aggiungere le seguenti: e di controllo.
2.218. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

  Al comma 4, dopo le parole: atti di indirizzo aggiungere la seguente: vincolanti.

  Conseguentemente, al comma 5:

   al primo periodo, sopprimere le parole: e comunque una volta decorso il termine di novanta giorni;

   al terzo periodo, dopo le parole: è trasmesso aggiungere le seguenti: alle Camere per l'esame e l'approvazione da parte dei competenti organi. Lo schema approvato in identico testo da entrambe le Camere è trasmesso come schema di intesa definitivo.
2.219. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Alifano.

  Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: atti di indirizzo aggiungere la seguente: vincolanti.
*2.220. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
*2.221. Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

  Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: atti di indirizzo aggiungere la seguente: vincolanti.

  Conseguentemente, al comma 5:

   al primo periodo, sopprimere le parole: e comunque una volta decorso il termine di novanta giorni;

   al terzo periodo, dopo le parole è trasmesso aggiungere le seguenti: alle Camere per l'esame e l'approvazione da parte dei competenti organi. Lo schema approvato in identico testo da entrambe le Camere è trasmesso come schema di intesa definitivo.
2.222. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Pag. 121

  Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: novanta giorni con le seguenti: centottanta giorni.
*2.224. Boschi.
*2.225. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

  Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: novanta giorni con le seguenti: trenta giorni.
2.230. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

  Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: novanta giorni con le seguenti: quaranta giorni.
2.229. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

  Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: novanta giorni con le seguenti: quarantacinque giorni.
2.228. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

  Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: novanta giorni con le seguenti: centoventi giorni.
2.226. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: novanta giorni con le seguenti: sessanta giorni.
2.227. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

  Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: trasmissione con la seguente: approvazione.
2.231. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

  Al comma 4, secondo periodo, dopo la parola: interessata aggiungere le seguenti: e un consigliere regionale in rappresentanza di ciascun gruppo consiliare di minoranza.
2.233. Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: L'adozione degli atti di indirizzo è comunque preceduto, secondo le modalità previste dai regolamenti parlamentari, da una adeguata attività istruttoria delle Commissioni parlamentari competenti per materia e della Commissione bicamerale per le questioni regionali. Gli atti di indirizzo possono formulare al Governo specifiche indicazioni e richieste di nuova negoziazione dell'intesa. Il mancato rispetto delle indicazioni formulate dalle Camere ovvero il mancato accoglimento delle richieste impedisce la sottoscrizione dell'intesa e l'adozione del disegno di legge di approvazione della medesima.
2.234. Bonafè, Sarracino, Braga, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Lo schema è altresì trasmesso alle Commissioni parlamentari competenti sulle materie le cui funzioni sono oggetto di trasferimento e per i profili finanziari, per l'espressione del relativo parere da rendersi entro i termini temporali previsti dai regolamenti parlamentari. Le stesse, acquisito il parere dell'Ufficio parlamentare di bilancio, si esprimono con parere anche sullo schema eventualmente modificato prima dell'approvazione dello schema definitivo.
2.235. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Alifano.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli atti di indirizzo di cui al presente comma devono essere altresì approvati dalle rispettive Assemblee, a maggioranza assoluta dei componenti. Il mancatoPag. 122 conseguimento del quorum è preclusivo rispetto al perfezionamento dell'iter. È sempre ammesso il referendum di cui all'articolo 75 della Costituzione.
2.236. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Alifano.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il termine è prorogabile di ulteriori quarantacinque giorni su richiesta motivata di almeno un terzo dei componenti di ciascuna Camera in caso di particolare complessità delle ulteriori forme di autonomia, con riferimento al numero di compiti e funzioni trasferiti.
2.237. Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza.

  Sopprimere il comma 5.
2.238. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

  Al comma 5, sopprimere il primo periodo.
2.239. Alfonso Colucci, Auriemma, Alifano, Penza.

  Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: Il Presidente del Consiglio dei ministri o il con le seguenti: Il Presidente del Consiglio dei ministri e il.
2.240. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 5, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: o il Ministro per gli affari regionali e le autonomie.
2.242. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

  Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: e comunque una volta decorso il termine di novanta giorni.
*2.243. Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.
*2.244. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

  Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: novanta giorni con le seguenti: centottanta giorni.
**2.245. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
**2.249. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

  Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: novanta giorni con le seguenti: centoventi giorni.
*2.246. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
*2.250. Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

  Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: novanta giorni con le seguenti: duecentosettanta giorni.
2.247. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

  Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: novanta giorni con le seguenti: trecentosessanta giorni.
2.248. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

  Al comma 5, primo periodo, dopo la parola: predispone aggiungere le seguenti: , Pag. 123di concerto con i Ministri interessati per materia o ambito di materia,.
2.251. Pavanelli, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.

  Al comma 5, primo periodo, sopprimere la parola: definitivo.
2.253. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

  Al comma 5, sostituire le parole da: definitivo al termine di un ulteriore negoziato, ove necessario fino a: trasmesso alla regione interessata con le seguenti: e lo trasmette alle Camere per l'esame e l'approvazione da parte dei competenti organi. Lo schema approvato in identico testo da entrambe le Camere è trasmesso come schema di intesa definitivo alla regione interessata.
2.254. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Alifano.

  Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: un ulteriore negoziato, ove necessario con le seguenti: almeno cinque ulteriori negoziati.
2.255. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

  Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: un ulteriore negoziato, ove necessario con le seguenti: almeno tre ulteriori negoziati.
2.256. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

  Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: un ulteriore negoziato, ove necessario con le seguenti: almeno due ulteriori negoziati.
2.257. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

  Al comma 5, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: , ove necessario.
2.258. Alfonso Colucci.

  Al comma 5, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Il Presidente del Consiglio dei ministri, qualora intenda discostarsi in tutto o in parte dagli atti di indirizzo delle Camere, invia una nota con le motivazioni discrezionali, politiche e tecniche relative alle scelte effettuate.
2.259. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.
2.260. Alfonso Colucci, Auriemma, Alifano, Penza.

  Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: Il Presidente del Consiglio dei ministri con le seguenti: Il Consiglio dei ministri.
2.261. Faraone, Boschi.

  Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: Il Presidente del Consiglio dei ministri, aggiungere le seguenti: sentiti il Ministro dell'istruzione e del merito e il Ministro della cultura,.
2.262. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

  Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: Il Presidente del Consiglio dei ministri, aggiungere le seguenti: sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie.
2.263. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

  Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: Il Presidente del Consiglio dei ministri,Pag. 124 aggiungere le seguenti: sentito il Ministro dell'istruzione e del merito,.
2.264. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

  Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: Il Presidente del Consiglio dei ministri, aggiungere le seguenti: sentito il Ministro della cultura,.
2.265. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

  Al comma 5, secondo periodo, sopprimere le parole: , ove ritenga di non conformarsi in tutto o in parte agli atti di indirizzo di cui al comma 4,.
2.266. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

  Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: ove ritenga di non conformarsi in tutto o in parte agli atti di indirizzo di cui al comma 4 con le seguenti: in ogni caso.
2.267. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

  Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: riferisce alle Camere aggiungere la seguente: prontamente.
2.268. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 5, secondo periodo, dopo la parola: apposita aggiungere la seguente: dettagliata.
2.269. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

  Al comma 5, secondo periodo, sostituire la parola: relazione con la seguente: comunicazione.

  Conseguentemente, al medesimo comma 5, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: seguita dal voto su apposita risoluzione.
2.270. Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

  Al comma 5, secondo periodo, dopo la parola: relazione aggiungere le seguenti: , corredata di puntuale documentazione,.
2.271. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

  Al comma 5, sopprimere il terzo periodo.
2.273. Alfonso Colucci, Auriemma, Alifano, Penza.

  Al comma 5, sostituire il terzo e quarto periodo con il seguente: Lo schema di intesa definitivo, corredato di una relazione tecnica redatta ai sensi dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, anche ai fini del rispetto dell'articolo 9, comma 1, è presentato alle Camere dal Presidente del Consiglio dei ministri, per le conseguenti deliberazioni parlamentari. Dopo l'approvazione da parte delle Camere, lo schema di intesa definitivo è trasmesso alla regione interessata, che lo approva secondo le modalità e le forme stabilite nell'ambito della propria autonomia statutaria, assicurando la consultazione degli enti locali.

  Conseguentemente, sostituire il comma 6 con il seguente:

  6. Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, delibera un disegno di legge di approvazione dell'intesa approvata dalle Camere e dalla regione interessata, che vi è allegata. Alla seduta del Consiglio dei ministri partecipa il Presidente della giunta regionale interessata.
2.274. Faraone, Boschi.

  Al comma 5, sostituire il terzo e il quarto periodo con i seguenti: Lo schema di intesa definitivo è trasmesso alle Camere per l'esamePag. 125 e l'approvazione da parte dei competenti organi. Lo schema approvato in identico testo da entrambe le Camere è trasmesso come schema di intesa definitivo alla regione interessata, che lo approva secondo le modalità e le forme stabilite nell'ambito della propria autonomia statutaria, assicurando la consultazione degli enti locali. Entro quarantacinque giorni dalla data della comunicazione dell'approvazione da parte della regione, lo schema di intesa definitivo, corredato di una relazione tecnica redatta ai sensi dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, anche ai fini del rispetto dell'articolo 8, comma 1, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR è deliberato dal Consiglio dei ministri.
2.275. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 5, sostituire il terzo e il quarto periodo con i seguenti: Lo schema di intesa definitivo è trasmesso alle Camere per l'esame e l'approvazione da parte dei competenti organi. Lo schema approvato in identico testo da entrambe le Camere è trasmesso come schema di intesa definitivo alla regione interessata, che lo approva secondo le modalità e le forme stabilite nell'ambito della propria autonomia statutaria, assicurando la consultazione degli enti locali. Entro quarantacinque giorni dalla data della comunicazione dell'approvazione da parte della regione, lo schema di intesa definitivo, corredato di una relazione tecnica redatta ai sensi dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, anche ai fini del rispetto dell'articolo 8, comma 1, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è deliberato dal Consiglio dei ministri.
2.276. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 5, sostituire il terzo e il quarto periodo con i seguenti: Lo schema di intesa definitivo è trasmesso alle Camere per l'esame e l'approvazione da parte dei competenti organi. Lo schema approvato in identico testo da entrambe le Camere è trasmesso come schema di intesa definitivo alla regione interessata, che lo approva secondo le modalità e le forme stabilite nell'ambito della propria autonomia statutaria, assicurando la consultazione degli enti locali. Entro quarantacinque giorni dalla data della comunicazione dell'approvazione da parte della regione, lo schema di intesa definitivo, corredato di una relazione tecnica redatta ai sensi dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, anche ai fini del rispetto dell'articolo 8, comma 1, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa è deliberato dal Consiglio dei ministri.
2.277. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 5, sostituire il terzo e il quarto periodo, con i seguenti: Lo schema di intesa definitivo è trasmesso alle Camere per l'esame e l'approvazione da parte dei competenti organi. Lo schema approvato in identico testo da entrambe le Camere è trasmesso come schema di intesa definitivo alla regione interessata, che lo approva secondo le modalità e le forme stabilite nell'ambito della propria autonomia statutaria, assicurando la consultazione degli enti locali. Entro quarantacinque giorni dalla data della comunicazione dell'approvazione da parte della regione, lo schema di intesa definitivo, corredato di una relazione tecnica redatta ai sensi dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, anche ai fini del rispetto dell'articolo 8, comma 1, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della Pag. 126cooperazione internazionale è deliberato dal Consiglio dei ministri.
2.278. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 5, sostituire il terzo e il quarto periodo, con i seguenti: Lo schema di intesa definitivo è trasmesso fino a: Consiglio dei ministri con le seguenti: Lo schema di intesa definitivo è trasmesso alle Camere per l'esame e l'approvazione da parte dei competenti organi. Lo schema approvato in identico testo da entrambe le Camere è trasmesso come schema di intesa definitivo alla regione interessata, che lo approva secondo le modalità e le forme stabilite nell'ambito della propria autonomia statutaria, assicurando la consultazione degli enti locali. Entro quarantacinque giorni dalla data della comunicazione dell'approvazione da parte della regione, lo schema di intesa definitivo, corredato di una relazione tecnica redatta ai sensi dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, anche ai fini del rispetto dell'articolo 8, comma 1, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità è deliberato dal Consiglio dei ministri.
2.279. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 5, sostituire il terzo e il quarto periodo, con i seguenti: Lo schema di intesa definitivo è trasmesso alle Camere per l'esame e l'approvazione da parte dei competenti organi. Lo schema approvato in identico testo da entrambe le Camere è trasmesso come schema di intesa definitivo alla regione interessata, che lo approva secondo le modalità e le forme stabilite nell'ambito della propria autonomia statutaria, assicurando la consultazione degli enti locali. Entro quarantacinque giorni dalla data della comunicazione dell'approvazione da parte della regione, lo schema di intesa definitivo, corredato di una relazione tecnica redatta ai sensi dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, anche ai fini del rispetto dell'articolo 8, comma 1, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare è deliberato dal Consiglio dei ministri.
2.280. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 5, sostituire il terzo e il quarto periodo, con i seguenti: Lo schema di intesa definitivo è trasmesso alle Camere per l'esame e l'approvazione da parte dei competenti organi. Lo schema approvato in identico testo da entrambe le Camere è trasmesso come schema di intesa definitivo alla regione interessata, che lo approva secondo le modalità e le forme stabilite nell'ambito della propria autonomia statutaria, assicurando la consultazione degli enti locali. Entro quarantacinque giorni dalla data della comunicazione dell'approvazione da parte della regione, lo schema di intesa definitivo, corredato di una relazione tecnica redatta ai sensi dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, anche ai fini del rispetto dell'articolo 8, comma 1, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica è deliberato dal Consiglio dei ministri.
2.282. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 5, sostituire il terzo e il quarto periodo, con i seguenti: Lo schema di intesa definitivo è trasmesso alle Camere per l'esame e l'approvazione da parte dei competenti organi. Lo schema approvato in identico testo da entrambe le Camere è trasmesso come schema di intesa definitivo alla regione interessata, che lo approva secondo le modalità e le forme stabilite nell'ambito della propria autonomia statutaria, assicurando la consultazione degli Pag. 127enti locali. Entro quarantacinque giorni dalla data della comunicazione dell'approvazione da parte della regione, lo schema di intesa definitivo, corredato di una relazione tecnica redatta ai sensi dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, anche ai fini del rispetto dell'articolo 8, comma 1, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali è deliberato dal Consiglio dei ministri.
2.283. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 5, sostituire il terzo e il quarto periodo con i seguenti: Lo schema di intesa definitivo è trasmesso alle Camere per l'esame e l'approvazione da parte dei competenti organi. Lo schema approvato in identico testo da entrambe le Camere è trasmesso come schema di intesa definitivo alla regione interessata, che lo approva secondo le modalità e le forme stabilite nell'ambito della propria autonomia statutaria, assicurando la consultazione degli enti locali. Entro quarantacinque giorni dalla data della comunicazione dell'approvazione da parte della regione, lo schema di intesa definitivo, corredato di una relazione tecnica redatta ai sensi dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, anche ai fini del rispetto dell'articolo 8, comma 1, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy è deliberato dal Consiglio dei ministri.
2.284. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 5, sostituire il terzo e il quarto periodo, con i seguenti: Lo schema di intesa definitivo è trasmesso alle Camere per l'esame e l'approvazione da parte dei competenti organi. Lo schema approvato in identico testo da entrambe le Camere è trasmesso come schema di intesa definitivo alla regione interessata, che lo approva secondo le modalità e le forme stabilite nell'ambito della propria autonomia statutaria, assicurando la consultazione degli enti locali. Entro quarantacinque giorni dalla data della comunicazione dell'approvazione da parte della regione, lo schema di intesa definitivo, corredato di una relazione tecnica redatta ai sensi dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, anche ai fini del rispetto dell'articolo 8, comma 1, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro per i rapporti con il parlamento è deliberato dal Consiglio dei ministri.
2.285. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 5, sostituire il terzo e il quarto periodo, con i seguenti: Lo schema di intesa definitivo è trasmesso alle Camere per l'esame e l'approvazione da parte dei competenti organi. Lo schema approvato in identico testo da entrambe le Camere è trasmesso come schema di intesa definitivo alla regione interessata, che lo approva secondo le modalità e le forme stabilite nell'ambito della propria autonomia statutaria, assicurando la consultazione degli enti locali. Entro quarantacinque giorni dalla data della comunicazione dell'approvazione da parte della regione, lo schema di intesa definitivo, corredato di una relazione tecnica redatta ai sensi dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, anche ai fini del rispetto dell'articolo 8, comma 1, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca è deliberato dal Consiglio dei ministri.
2.286. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 5, sostituire il terzo e il quarto periodo, con i seguenti: Lo schema di intesa definitivo è trasmesso alle Camere per l'esame e l'approvazione da parte dei competentiPag. 128 organi. Lo schema approvato in identico testo da entrambe le Camere è trasmesso come schema di intesa definitivo alla regione interessata, che lo approva secondo le modalità e le forme stabilite nell'ambito della propria autonomia statutaria, assicurando la consultazione degli enti locali. Entro quarantacinque giorni dalla data della comunicazione dell'approvazione da parte della regione, lo schema di intesa definitivo, corredato di una relazione tecnica redatta ai sensi dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, anche ai fini del rispetto dell'articolo 8, comma 1, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è deliberato dal Consiglio dei ministri.
2.287. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 5, sostituire il terzo e il quarto periodo, con i seguenti: Lo schema di intesa definitivo è trasmesso alle Camere per l'esame e l'approvazione da parte dei competenti organi. Lo schema approvato in identico testo da entrambe le Camere è trasmesso come schema di intesa definitivo alla regione interessata, che lo approva secondo le modalità e le forme stabilite nell'ambito della propria autonomia statutaria, assicurando la consultazione degli enti locali. Entro quarantacinque giorni dalla data della comunicazione dell'approvazione da parte della regione, lo schema di intesa definitivo, corredato di una relazione tecnica redatta ai sensi dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, anche ai fini del rispetto dell'articolo 8, comma 1, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito è deliberato dal Consiglio dei ministri.
2.288. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 5, sostituire il terzo e il quarto periodo, con i seguenti: Lo schema di intesa definitivo è trasmesso alle Camere per l'esame e l'approvazione da parte dei competenti organi. Lo schema approvato in identico testo da entrambe le Camere è trasmesso come schema di intesa definitivo alla regione interessata, che lo approva secondo le modalità e le forme stabilite nell'ambito della propria autonomia statutaria, assicurando la consultazione degli enti locali. Entro quarantacinque giorni dalla data della comunicazione dell'approvazione da parte della regione, lo schema di intesa definitivo, corredato di una relazione tecnica redatta ai sensi dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, anche ai fini del rispetto dell'articolo 8, comma 1, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro per lo sport e i giovani è deliberato dal Consiglio dei ministri.
2.289. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 5, sostituire il terzo e il quarto periodo, con i seguenti: Lo schema di intesa definitivo è trasmesso alle Camere per l'esame e l'approvazione da parte dei competenti organi. Lo schema approvato in identico testo da entrambe le Camere è trasmesso come schema di intesa definitivo alla regione interessata, che lo approva secondo le modalità e le forme stabilite nell'ambito della propria autonomia statutaria, assicurando la consultazione degli enti locali. Entro quarantacinque giorni dalla data della comunicazione dell'approvazione da parte della regione, lo schema di intesa definitivo, corredato di una relazione tecnica redatta ai sensi dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, anche ai fini del rispetto dell'articolo 8, comma 1, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è deliberato dal Consiglio dei ministri.
2.290. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Pag. 129

  Al comma 5, sostituire il terzo e il quarto periodo con i seguenti: Lo schema di intesa definitivo è trasmesso alle Camere per l'esame e l'approvazione da parte dei competenti organi. Lo schema approvato in identico testo da entrambe le Camere è trasmesso come schema di intesa definitivo alla regione interessata, che lo approva secondo le modalità e le forme stabilite nell'ambito della propria autonomia statutaria, assicurando la consultazione degli enti locali. Entro quarantacinque giorni dalla data della comunicazione dell'approvazione da parte della regione, lo schema di intesa definitivo, corredato di una relazione tecnica redatta ai sensi dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, anche ai fini del rispetto dell'articolo 8, comma 1, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro per le disabilità è deliberato dal Consiglio dei ministri.
2.291. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 5, sostituire il terzo e il quarto periodo, con i seguenti: Lo schema di intesa definitivo è trasmesso alle Camere per l'esame e l'approvazione da parte dei competenti organi. Lo schema approvato in identico testo da entrambe le Camere è trasmesso come schema di intesa definitivo alla regione interessata, che lo approva secondo le modalità e le forme stabilite nell'ambito della propria autonomia statutaria, assicurando la consultazione degli enti locali. Entro quarantacinque giorni dalla data della comunicazione dell'approvazione da parte della regione, lo schema di intesa definitivo, corredato di una relazione tecnica redatta ai sensi dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, anche ai fini del rispetto dell'articolo 8, comma 1, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro della giustizia è deliberato dal Consiglio dei ministri.
2.292. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 5, sostituire il terzo e il quarto periodo con i seguenti: Lo schema di intesa definitivo è trasmesso alle Camere per l'esame e l'approvazione da parte dei competenti organi. Lo schema approvato in identico testo da entrambe le Camere è trasmesso come schema di intesa definitivo alla regione interessata, che lo approva secondo le modalità e le forme stabilite nell'ambito della propria autonomia statutaria, assicurando la consultazione degli enti locali. Entro quarantacinque giorni dalla data della comunicazione dell'approvazione da parte della regione, lo schema di intesa definitivo, corredato di una relazione tecnica redatta ai sensi dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, anche ai fini del rispetto dell'articolo 8, comma 1, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie di concerto con il Ministro della cultura, è deliberato dal Consiglio dei ministri.
2.293. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 5, sostituire il terzo e il quarto periodo, con i seguenti: Lo schema di intesa definitivo è trasmesso alle Camere per l'esame e l'approvazione da parte dei competenti organi. Lo schema approvato in identico testo da entrambe le Camere è trasmesso come schema di intesa definitivo alla regione interessata, che lo approva secondo le modalità e le forme stabilite nell'ambito della propria autonomia statutaria, assicurando la consultazione degli enti locali. Entro quarantacinque giorni dalla data della comunicazione dell'approvazione da parte della regione, lo schema di intesa definitivo, corredato di una relazione tecnica redatta ai sensi dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, anche ai fini del rispetto dell'articolo 8, comma 1, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'interno è deliberato dal Consiglio dei ministri.
2.294. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Pag. 130

  Al comma 5, sostituire il terzo e il quarto periodo, con i seguenti: Lo schema di intesa definitivo è trasmesso alle Camere per l'esame e l'approvazione da parte dei competenti organi. Lo schema approvato in identico testo da entrambe le Camere è trasmesso come schema di intesa definitivo alla regione interessata, che lo approva secondo le modalità e le forme stabilite nell'ambito della propria autonomia statutaria, assicurando la consultazione degli enti locali. Entro quarantacinque giorni dalla data della comunicazione dell'approvazione da parte della regione, lo schema di intesa definitivo, corredato di una relazione tecnica redatta ai sensi dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, anche ai fini del rispetto dell'articolo 8, comma 1, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie di concerto con il Ministro della salute, è deliberato dal Consiglio dei ministri.
2.295. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 5, sostituire il terzo e il quarto periodo, con i seguenti: Lo schema di intesa definitivo è trasmesso alle Camere per l'esame e l'approvazione da parte dei competenti organi. Lo schema approvato in identico testo da entrambe le Camere è trasmesso come schema di intesa definitivo alla regione interessata, che lo approva secondo le modalità e le forme stabilite nell'ambito della propria autonomia statutaria, assicurando la consultazione degli enti locali. Entro quarantacinque giorni dalla data della comunicazione dell'approvazione da parte della regione, lo schema di intesa definitivo, corredato di una relazione tecnica redatta ai sensi dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, anche ai fini del rispetto dell'articolo 8, comma 1, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro della difesa è deliberato dal Consiglio dei ministri.
2.296. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 5, sostituire il terzo e il quarto periodo, con i seguenti: Lo schema di intesa definitivo è trasmesso alle Camere per l'esame e l'approvazione da parte dei competenti organi. Lo schema approvato in identico testo da entrambe le Camere è trasmesso come schema di intesa definitivo alla regione interessata, che lo approva secondo le modalità e le forme stabilite nell'ambito della propria autonomia statutaria, assicurando la consultazione degli enti locali. Entro quarantacinque giorni dalla data della comunicazione dell'approvazione da parte della regione, lo schema di intesa definitivo, corredato di una relazione tecnica redatta ai sensi dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, anche ai fini del rispetto dell'articolo 8, comma 1, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro del turismo è deliberato dal Consiglio dei ministri.
2.297. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 5, sostituire il terzo e il quarto periodo, con i seguenti: Lo schema di intesa definitivo è trasmesso alle Camere per l'esame e l'approvazione da parte dei competenti organi. Lo schema approvato in identico testo da entrambe le Camere è trasmesso come schema di intesa definitivo alla regione interessata, che lo approva a maggioranza assoluta secondo le modalità e le forme stabilite nell'ambito della propria autonomia statutaria, assicurando la consultazione degli enti locali. Entro quarantacinque giorni dalla data della comunicazione dell'approvazione da parte della regione, lo schema di intesa definitivo, corredato di una relazione tecnica redatta ai sensi dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, anche ai fini del rispetto dell'articolo 8, comma 1, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, è deliberato dal Consiglio dei ministri.
2.298. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Pag. 131

  Al comma 5, sostituire il terzo e il quarto periodo, con i seguenti: Lo schema di intesa definitivo è trasmesso alle Camere per l'esame e l'approvazione da parte dei competenti organi. Lo schema approvato in identico testo da entrambe le Camere è trasmesso come schema di intesa definitivo alla regione interessata, che lo approva secondo le modalità e le forme stabilite nell'ambito della propria autonomia statutaria, assicurando la consultazione degli enti locali. Entro quarantacinque giorni dalla data della comunicazione dell'approvazione da parte della regione, lo schema di intesa definitivo, corredato di una relazione tecnico-economica redatta ai sensi dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, anche ai fini del rispetto dell'articolo 8, comma 1, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, è deliberato dal Consiglio dei ministri.
2.300. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 5, sostituire il terzo e il quarto periodo, con i seguenti: Lo schema di intesa definitivo è trasmesso alle Camere per l'esame e l'approvazione da parte dei competenti organi. Lo schema approvato in identico testo da entrambe le Camere è trasmesso come schema di intesa definitivo alla regione interessata, che lo approva secondo le modalità e le forme stabilite nell'ambito della propria autonomia statutaria, assicurando la consultazione degli enti locali. Entro centoventi giorni dalla data della comunicazione dell'approvazione da parte della regione, lo schema di intesa definitivo, corredato di una relazione tecnica redatta ai sensi dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, anche ai fini del rispetto dell'articolo 8, comma 1, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, è deliberato dal Consiglio dei ministri.
2.301. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 5, sostituire il terzo e il quarto periodo, con i seguenti: Lo schema di intesa definitivo è trasmesso alle Camere per l'esame e l'approvazione da parte dei competenti organi. Lo schema approvato in identico testo da entrambe le Camere è trasmesso come schema di intesa definitivo alla regione interessata, che lo approva secondo le modalità e le forme stabilite nell'ambito della propria autonomia statutaria, assicurando la consultazione degli enti locali. Entro sessanta giorni dalla data della comunicazione dell'approvazione da parte della regione, lo schema di intesa definitivo, corredato di una relazione tecnica redatta ai sensi dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, anche ai fini del rispetto dell'articolo 8, comma 1, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, è deliberato dal Consiglio dei ministri.
2.302. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 5, sostituire il terzo e il quarto periodo, con i seguenti: Lo schema di intesa definitivo è trasmesso alle Camere per l'esame e l'approvazione da parte dei competenti organi. Lo schema approvato in identico testo da entrambe le Camere è trasmesso come schema di intesa definitivo alla regione interessata, che lo approva secondo le modalità e le forme stabilite nell'ambito della propria autonomia statutaria, assicurando la consultazione degli enti locali. Entro novanta giorni dalla data della comunicazione dell'approvazione da parte della regione, lo schema di intesa definitivo, corredato di una relazione tecnica redatta ai sensi dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, anche ai fini del rispetto dell'articolo 8, comma 1, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, è deliberato dal Consiglio dei ministri.
2.304. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 5, sostituire il terzo e il quarto periodo, con i seguenti: Lo schema di intesa Pag. 132definitivo è trasmesso alle Camere per l'esame e l'approvazione da parte dei competenti organi. Lo schema approvato in identico testo da entrambe le Camere è trasmesso come schema di intesa definitivo alla regione interessata, che lo approva a maggioranza qualificata secondo le modalità e le forme stabilite nell'ambito della propria autonomia statutaria, assicurando la consultazione degli enti locali.
2.306. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 5, sostituire il terzo e il quarto periodo, con i seguenti: Lo schema di intesa definitivo è trasmesso alle Camere per l'esame e l'approvazione da parte dei competenti organi. Lo schema approvato in identico testo da entrambe le Camere è trasmesso come schema di intesa definitivo alla regione interessata.
2.307. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 5, sostituire il terzo e il quarto periodo, con il seguente: Lo schema di intesa definitivo è trasmesso alle Camere per l'esame e l'approvazione da parte dei competenti organi.
2.308. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 5, sostituire il terzo periodo con il seguente: Lo schema di intesa definitivo è trasmesso alla regione interessata ed è approvato dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei componenti, previa consultazione degli enti locali, secondo le modalità previste dallo statuto regionale.
2.309. Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

  Al comma 5, sostituire il terzo periodo, con il seguente: Lo schema di intesa definitivo è trasmesso alla regione interessata, che lo approva, previo parere del Consiglio delle Autonomie locali, secondo le modalità e le forme stabilite nell'ambito della propria autonomia statutaria.
2.310. Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.

  Al comma 5, terzo periodo, dopo le parole: Lo schema di intesa definitivo è trasmesso aggiungere le seguenti: alle Camere per l'esame e l'approvazione da parte dei competenti organi. Lo schema approvato in identico testo da entrambe le Camere è trasmesso come schema di intesa definitivo.
2.311. Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

  Al comma 5, terzo periodo, dopo la parola: definitivo aggiungere le seguenti: , unitamente ad una stima dei costi economici e sociali derivanti dalla possibile moltiplicazione dei centri di competenza e perdita delle economie di scala, attribuendo alla regione richiedente eventuali costi eccedenti, relativi anche ad altre regioni, derivanti dall'attribuzione delle funzioni,.
2.312. Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.

  Al comma 5, terzo periodo, dopo le parole: è trasmesso aggiungere le seguenti: alle Camere per l'esame e l'approvazione da parte dei competenti organi. Lo schema approvato in identico testo da entrambe le Camere è trasmesso come schema di intesa definitivo.
2.313. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 5, terzo periodo, dopo le parole: che lo approva aggiungere le seguenti: a maggioranza qualificata.
2.314. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Pag. 133

  Al comma 5, terzo periodo, dopo le parole: che lo approva aggiungere le seguenti: a maggioranza assoluta.
2.315. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 5, terzo periodo, sostituire le parole: degli enti locali con le seguenti: dei cittadini mediante referendum.
2.316. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 5, terzo periodo, sostituire le parole: degli enti locali con le seguenti: di tutti gli enti locali.
2.317. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 5, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: Lo schema di intesa definitivo è immediatamente trasmesso alle Camere, che lo approvano ove sia conseguito il voto favorevole della maggioranza dei componenti delle rispettive Assemblee. Il mancato conseguimento del quorum è preclusivo rispetto al perfezionamento dell'iter. È in ogni caso ammesso il ricorso al referendum di cui all'articolo 75 della Costituzione.
2.318. Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza.

  Al comma 5, sopprimere il quarto periodo.
2.320. Alfonso Colucci, Auriemma, Alifano, Penza.

  Al comma 5, quarto periodo, sostituire le parole: Entro quarantacinque giorni con le seguenti: Entro novanta giorni.
2.321. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 5, quarto periodo, sostituire le parole: Entro quarantacinque giorni con le seguenti: Entro sessanta giorni.
2.322. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 5, quarto periodo, dopo le parole: affari regionali e le autonomie aggiungere le seguenti: , di concerto con i Ministri competenti in relazione alle materie coinvolte.
2.323. Marianna Ricciardi, Di Lauro, Quartini, Sportiello, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.

  Al comma 5, aggiungere, in fine, le parole: dove risulta approvato se consegue l'unanimità.
2.324. Pellegrini, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. In ogni caso, lo schema di intesa definitivo contiene inderogabilmente la previsione che riserva allo Stato la potestà di esercitare funzioni amministrative nelle materie oggetto dell'intesa, nonché le corrispondenti funzioni legislative e regolamentari, in presenza di esigenze di esercizio unitario e per assicurare l'interesse nazionale, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all'articolo 118, primo comma, della Costituzione, nonché dei principi di ragionevolezza e proporzionalità. Forme e modalità dell'intervento sono stabilite d'intesa fra lo Stato e la regione interessata secondo il principio di leale collaborazione.
2.325. Carfagna.

  Sopprimere il comma 6.
2.326. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Pag. 134

  Sostituire il comma 6, con il seguente:

  6. Sulla base dell'intesa, il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro per gli affari regionali, delibera un disegno di legge per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia.

  Conseguentemente:

   il comma 7 è soppresso;

   sostituire il comma 8 con il seguente:

  8. Il disegno di legge di cui al comma 6 è trasmesso alle Camere per essere esaminato ed approvato, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, con procedura normale.
2.327. Sarracino, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

  Al comma 6, sopprimere il primo periodo.
2.328. Alfonso Colucci, Auriemma, Alifano, Penza.

  Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: affari regionali e le autonomie aggiungere le seguenti: , di concerto con i Ministri competenti in relazione alle materie coinvolte.
2.329. Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.

  Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: di approvazione dell'intesa, che vi è allegata con le seguenti: che riproduce i contenuti dell'intesa ai fini dell'esame parlamentare.

  Conseguentemente, al comma 8:

   sopprimere le parole: , cui è allegata l'intesa,;

   sostituire le parole: per la deliberazione, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione con le seguenti: Il Consiglio dei ministri, previa deliberazione della regione interessata adottata con le modalità di cui al comma 5, delibera la nuova intesa che recepisce le modifiche e integrazioni approvate dalle Camere all'esito dell'ultima lettura.
2.330. Boschi.

  Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: di approvazione dell'intesa con le seguenti: avente ad oggetto l'intesa.

  Conseguentemente, sostituire il comma 8, con il seguente:

  8. Il disegno di legge di cui al comma 6, cui è allegata l'intesa, che può essere modificata, è immediatamente trasmesso alle Camere per l'approvazione, totale o parziale, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.
2.331. Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

  Al comma 6, primo periodo, dopo la parola: allegata aggiungere le seguenti: , unitamente al parere del Consiglio di Stato e della Corte dei conti sullo schema.
2.332. Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza.

  Al comma 6, sopprimere il secondo periodo.
2.333. Alfonso Colucci, Auriemma, Alifano, Penza.

  Al comma 6, secondo periodo, dopo la parola: interessata aggiungere le seguenti: e un consigliere regionale in rappresentanza di ciascun gruppo consiliare di minoranza.
2.334. Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

  Al comma 6, dopo il secondo periodo, aggiungere i seguenti: Il disegno di legge reca altresì le disposizioni necessarie alla prevenzione dei fenomeni di disomogeneità Pag. 135della regolazione e frammentazione delle competenze amministrative e legislative nonché le modalità di reversibilità e rinegoziabilità dell'intesa su iniziativa dello Stato nel corso della durata dell'intesa stessa, sulla base delle risultanze di un efficace sistema di controllo nazionale. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al periodo precedente non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
2.335. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Alifano.

  Al comma 6, dopo il secondo periodo, aggiungere i seguenti: Il disegno di legge reca le disposizioni che regolano le forme e le condizioni dell'autonomia, sulla base della gradualità del percorso, per ciascuna funzione o forma particolare di autonomia per materia e ambito, indicando le misure atte a prevenire i divari tra le regioni e indicando altresì in apposito allegato le norme che cessano, per il tempo di validità dell'intesa, di essere applicabili nei confronti della regione interessata dalla data di entrata in vigore della legge regionale o da data successiva a questa se prevista dall'intesa, prevedendo altresì idonea disciplina transitoria anche per il periodo successivo alla validità dell'intesa. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al periodo precedente non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
2.336. Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.

  Sopprimere il comma 7.
2.337. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

  Sopprimere il comma 8.
2.338. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

  Al comma 8, sostituire la parola: immediatamente con le seguenti: entro trenta giorni dalla sottoscrizione.
2.339. Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

  Al comma 8, sostituire le parole: per la deliberazione, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione con le seguenti: che lo esaminano e approvano secondo i propri regolamenti.
2.340. Penza, Auriemma, Alfonso Colucci, Alifano.

  Al comma 8, dopo le parole: per la deliberazione, aggiungere le seguenti: secondo i rispettivi regolamenti,.
2.341. Sarracino, Bonafè.

  Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Fermo restando quanto disposto dall'articolo 120 della Costituzione e dalla presente legge, il disegno di legge prevede e disciplina forme specifiche di verifica obbligatoria e periodica dell'adeguata attuazione dell'ulteriore autonomia su cui è raggiunta l'intesa durante l'intero periodo di validità della stessa, le modalità di monitoraggio, coinvolgimento e informativa alle Camere circa gli esiti della verifica per le singole materie o ambiti, le modalità ed i termini temporali delle misure da adottare qualora vengano riscontrati problemi attuativi, nonché le condizioni per la sospensione temporanea dell'intesa ovvero di cessazione anticipata in caso di reiterazione e persistenza delle problematiche stesse, con particolare riferimento a quelle concernenti l'interesse nazionale, i diritti fondamentali e la tutela uniforme sul territorioPag. 136 nazionale dei diritti civili e sociali e delle relative prestazioni.
2.342. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Alifano.

  Al comma 8, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Le Camere, nel corso del procedimento di deliberazione di cui al precedente periodo, possono formulare espressamente una riserva in merito ad alcuni contenuti dell'intesa o del disegno di legge cui l'intesa è allegata. In tal caso, il procedimento di deliberazione è sospeso per consentire al Governo e alla regione interessata di riaprire il negoziato sulla base della riserva parlamentare, nel rispetto dei principi di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo.
2.343. Bonafè, Braga, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

  Al comma 8, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: In sede di esame del disegno di legge ciascuna Camera può, secondo il rispettivo regolamento, formulare richieste di nuova negoziazione dell'intesa corredate dell'indicazione degli indirizzi e dei criteri cui la negoziazione dovrà attenersi. La formulazione della richiesta di rinegoziazione sospende il procedimento di approvazione del disegno di legge.
2.344. Bonafè, Braga, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

  Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il disegno di legge è approvato se nella votazione finale è raggiunto il quorum della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. In tal caso è comunque ammesso il referendum di cui all'articolo 75 della Costituzione.
2.345. Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.

  Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al disegno di legge sono allegate l'analisi di impatto della regolazione, la verifica di impatto regolatorio anche in regioni diverse da quelle con la quale si è raggiunta l'intesa e l'analisi tecnico-normativa.
2.346. Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza.

  Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sul disegno di legge in oggetto, che deve essere assegnato in sede referente, non può essere posta la questione di fiducia.
2.347. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Alifano.

  Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sul testo del disegno di legge possono essere proposti emendamenti.
2.348. Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. In attuazione del principio di trasparenza, quale livello essenziale dell'azione delle amministrazioni pubbliche, ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190, le amministrazioni interessate dalle intese garantiscono la piena conoscibilità e accessibilità attraverso la pubblicazione sui rispettivi siti internet istituzionali dei dati e della documentazione di ogni fase della procedura.
2.349. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Alifano.

ART. 3.

  Sopprimerlo.
*3.1. Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.
*3.2. Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

Pag. 137

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, e della presente legge i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali e ambientali e culturali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (LEP) rappresentano la soglia minima per rendere effettivi i diritti civili e sociali in modo uniforme sul territorio nazionale, per erogare le prestazioni di natura fondamentale, per assicurare uno svolgimento leale e trasparente dei rapporti finanziari tra lo Stato e le autonomie territoriali nonché per il pieno superamento dei divari territoriali.
3.3. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, e della presente legge i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali e ambientali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (LEP) rappresentano la soglia minima per rendere effettivi i diritti civili e sociali in modo uniforme sul territorio nazionale, per erogare le prestazioni di natura fondamentale, per assicurare uno svolgimento leale e trasparente dei rapporti finanziari tra lo Stato e le autonomie territoriali nonché per il pieno superamento dei divari territoriali.
3.4. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, e della presente legge i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (LEP) rappresentano la soglia minima per rendere effettivi i diritti civili e sociali in modo uniforme sul territorio nazionale, per erogare le prestazioni di natura fondamentale, per assicurare uno svolgimento leale e trasparente dei rapporti finanziari tra lo Stato e le autonomie territoriali nonché per il pieno superamento dei divari territoriali.
3.5. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sopprimere il comma 1.
3.6. Alfonso Colucci, Auriemma, Alifano, Penza.

  Sostituire i commi 1 e 2, con i seguenti:

  1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (LEP) sono individuati con legge dello Stato, unitamente alle risorse necessarie a garantirne la piena attuazione.
  2. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022 n. 197, i commi da 791 a 801 sono abrogati.

  Conseguentemente:

   al comma 4, sostituire le parole: I decreti con le seguenti: La legge di cui al comma 1;

   sopprimere i commi 9 e 10.
3.7. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Alifano.

  Sostituire i commi 1 e 2, con i seguenti:

  1. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa della Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, presenta alle Camere uno o più disegni di legge, nel rispetto dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con cui sono determinati,Pag. 138 anche distintamente, i LEP, i correlati costi e fabbisogni standard.
  2. I disegni di legge di cui al comma 1 definiscono altresì le necessarie procedure di monitoraggio della attuazione delle determinazioni assunte ai sensi del comma 1 sulla base delle ipotesi tecniche formulate dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard ed elaborate con l'ausilio della società Soluzioni per il sistema economico – SOSE Spa, in collaborazione con l'Istituto nazionale di statistica e con la struttura tecnica di supporto alla Conferenza delle regioni e delle province autonome presso il Centro interregionale di studi e documentazione (CINSEDO) delle regioni.
3.8. Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

  Sostituire il comma 1, con il seguente:

  1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (LEP) sono determinati con legge ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, che ne individua anche le risorse necessarie a garantirne la piena attuazione e le relative forme di finanziamento, attuazione, monitoraggio e valutazione.

  Conseguentemente, sopprimere i commi 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11.
3.9. Bonafè, Braga, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

  Sostituire il comma 1, con il seguente:

  1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (LEP) sono determinati con legge ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.

  Conseguentemente, sopprimere i commi 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11.
3.10. Bonafè, Braga, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

  Al comma 1, sostituire le parole da: , per l'individuazione fino a: (LEP) con le seguenti: e della presente legge per l'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (LEP) che rappresentano la soglia minima per rendere effettivi i diritti civili e sociali in modo uniforme sul territorio nazionale, per erogare le prestazioni di natura fondamentale, per assicurare uno svolgimento leale e trasparente dei rapporti finanziari tra lo Stato e le autonomie territoriali nonché per il pieno superamento dei divari territoriali,.
3.11. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, dopo la parola: prestazioni aggiungere le seguenti: nel rispetto dei costi standard.
3.12. Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.

  Al comma 1, dopo la parola: garantiti aggiungere le seguenti: in modo uniforme.
3.13. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, dopo la parola: garantiti, aggiungere le seguenti: e finanziati.
3.16. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.

  Al comma 1, dopo la parola: (LEP) aggiungere le seguenti: e per la previsione dei finanziamenti necessari per attuarli.

Pag. 139

  Conseguentemente:

   al medesimo comma 1, sostituire le parole da: è delegato ad adottare fino alla fine del comma con le seguenti: , su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, presenta alle Camere uno o più disegni di legge, nel rispetto dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con cui sono determinati, anche distintamente, i LEP, i correlati costi e fabbisogni standard. Un disegno di legge di trasferimento di funzioni alle regioni può essere presentato dal Governo alle Camere per l'approvazione, solo dopo la previsione di finanziamento dei Lep in modo uniforme su tutto il territorio nazionale.;

   sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. Ciascun disegno di legge di iniziativa governativa è trasmesso alle Camere per l'iter di approvazione.;

   al comma 4 sostituire le parole: I decreti di cui al presente articolo definiscono con le seguenti: La legge di cui al presente articolo definisce.
3.17. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, dopo la parola: (LEP) aggiungere le seguenti: e per la previsione dei finanziamenti necessari per attuarli.

  Conseguentemente:

   al medesimo comma 1, sostituire le parole da: è delegato ad adottare fino alla fine del comma con le seguenti: , su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, presenta alle Camere uno o più disegni di legge, nel rispetto dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con cui sono determinati, anche distintamente, i LEP, i correlati costi e fabbisogni standard. Un disegno di legge di trasferimento di funzioni alle regioni può essere presentato dal Governo alle Camere per l'approvazione, solo dopo la previsione di finanziamento dei LEP in modo uniforme su tutto il territorio nazionale.;

   sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. Ciascun disegno di legge di iniziativa governativa è trasmesso alle Camere per l'iter di approvazione.;

   al comma 4 sostituire le parole: I decreti di cui al presente articolo definiscono con le seguenti: La legge di cui al presente articolo definisce.
3.18. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, dopo la parola: (LEP) aggiungere le seguenti: e per la previsione dei finanziamenti necessari per attuarli.

  Conseguentemente:

   al comma 1, sostituire le parole da: è delegato ad adottare fino alla fine del comma con le seguenti: il Governo, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della giustizia, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, presenta alle Camere uno o più disegni di legge, nel rispetto dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con cui sono determinati, anche distintamente, i LEP, i correlati costi e fabbisogni standard. Un disegno di legge di trasferimento di funzioni alle regioni può essere presentato dal Governo alle Camere per l'approvazione, solo dopo la previsione di finanziamento dei LEP in modo uniforme su tutto il territorio nazionale.;

Pag. 140

   sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. Ciascun disegno di legge di iniziativa governativa è trasmesso alle Camere per l'iter di approvazione.;

   al comma 4 sostituire le parole: I decreti di cui al presente articolo definiscono con le seguenti: La legge di cui al presente articolo definisce.
3.19. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, dopo la parola: (LEP) aggiungere le seguenti: e per la previsione dei finanziamenti necessari per attuarli.

  Conseguentemente:

   al comma 1, sostituire le parole da: è delegato ad adottare fino alla fine del comma con le seguenti: , su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, presenta alle Camere uno o più disegni di legge, nel rispetto dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con cui sono determinati, anche distintamente, i LEP, i correlati costi e fabbisogni standard. Un disegno di legge di trasferimento di funzioni alle regioni può essere presentato dal Governo alle Camere per l'approvazione, solo dopo la previsione di finanziamento dei LEP in modo uniforme su tutto il territorio nazionale.;

   sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. Ciascun disegno di legge di iniziativa governativa è trasmesso alle Camere per l'iter di approvazione.;

   al comma 4 sostituire le parole: I decreti di cui al presente articolo definiscono con le seguenti: La legge di cui al presente articolo definisce.
3.20. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, dopo la parola: (LEP) aggiungere le seguenti: e per la previsione dei finanziamenti necessari per attuarli.

  Conseguentemente:

   al comma 1, sostituire le parole da: è delegato ad adottare fino alla fine del comma con le seguenti: , su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, presenta alle Camere uno o più disegni di legge, nel rispetto dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con cui sono determinati, anche distintamente, i LEP, i correlati costi e fabbisogni standard. Un disegno di legge di trasferimento di funzioni alle regioni può essere presentato dal Governo alle Camere per l'approvazione, solo dopo la previsione di finanziamento dei LEP in modo uniforme su tutto il territorio nazionale.;

   sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. Ciascun disegno di legge di iniziativa governativa è trasmesso alle Camere per l'iter di approvazione.;

   al comma 4 sostituire le parole: I decreti di cui al presente articolo definiscono con le seguenti: La legge di cui al presente articolo definisce.
3.21. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, dopo la parola: (LEP) aggiungere le seguenti: e per la previsione dei finanziamenti necessari per attuarli.

  Conseguentemente:

   al comma 1, sostituire le parole da: è delegato ad adottare fino alla fine del comma con le seguenti: , su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle imprese e del made in Italy, previa intesa in sede di Pag. 141Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, presenta alle Camere uno o più disegni di legge, nel rispetto dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con cui sono determinati, anche distintamente, i LEP, i correlati costi e fabbisogni standard. Un disegno di legge di trasferimento di funzioni alle regioni può essere presentato dal Governo alle Camere per l'approvazione, solo dopo la previsione di finanziamento dei LEP in modo uniforme su tutto il territorio nazionale.;

   sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. Ciascun disegno di legge di iniziativa governativa è trasmesso alle Camere per l'iter di approvazione.;

   al comma 4 sostituire le parole: I decreti di cui al presente articolo definiscono con le seguenti: La legge di cui al presente articolo definisce.
3.22. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, dopo la parola: (LEP) aggiungere le seguenti: e per la previsione dei finanziamenti necessari per attuarli.

  Conseguentemente:

   al comma 1, sostituire le parole da: è delegato ad adottare fino alla fine del comma con le seguenti: , su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari esteri e della cooperazione internazionale, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, presenta alle Camere uno o più disegni di legge, nel rispetto dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con cui sono determinati, anche distintamente, i LEP, i correlati costi e fabbisogni standard. Un disegno di legge di trasferimento di funzioni alle regioni può essere presentato dal Governo alle Camere per l'approvazione, solo dopo la previsione di finanziamento dei LEP in modo uniforme su tutto il territorio nazionale.;

   sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. Ciascun disegno di legge di iniziativa governativa è trasmesso alle Camere per l'iter di approvazione.;

   al comma 4 sostituire le parole: I decreti di cui al presente articolo definiscono con le seguenti: La legge di cui al presente articolo definisce.
3.23. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, dopo la parola: (LEP) aggiungere le seguenti: e per la previsione dei finanziamenti necessari per attuarli.

  Conseguentemente:

   al medesimo comma 1, sostituire le parole da: è delegato ad adottare fino alla fine del comma con le seguenti: , su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della cultura, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, presenta alle Camere uno o più disegni di legge, nel rispetto dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con cui sono determinati, anche distintamente, i LEP, i correlati costi e fabbisogni standard. Un disegno di legge di trasferimento di funzioni alle regioni può essere presentato dal Governo alle Camere per l'approvazione, solo dopo la previsione di finanziamento dei LEP in modo uniforme su tutto il territorio nazionale.;

   sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. Ciascun disegno di legge di iniziativa governativa è trasmesso alle Camere per l'iter di approvazione.;

   al comma 4 sostituire le parole: I decreti di cui al presente articolo definiscono Pag. 142con le seguenti: La legge di cui al presente articolo definisce.
3.24. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, dopo la parola: (LEP) aggiungere le seguenti: e per la previsione dei finanziamenti necessari per attuarli.

  Conseguentemente:

   al medesimo comma 1, sostituire le parole da: è delegato ad adottare fino alla fine del comma con le seguenti: , su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della difesa, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, presenta alle Camere uno o più disegni di legge, nel rispetto dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con cui sono determinati, anche distintamente, i LEP, i correlati costi e fabbisogni standard. Un disegno di legge di trasferimento di funzioni alle regioni può essere presentato dal Governo alle Camere per l'approvazione, solo dopo la previsione di finanziamento dei LEP in modo uniforme su tutto il territorio nazionale.;

   sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. Ciascun disegno di legge di iniziativa governativa è trasmesso alle Camere per l'iter di approvazione.;

   al comma 4 sostituire le parole: I decreti di cui al presente articolo definiscono con le seguenti: La legge di cui al presente articolo definisce.
3.25. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, dopo la parola: (LEP) aggiungere le seguenti: e per la previsione dei finanziamenti necessari per attuarli.

  Conseguentemente:

   al medesimo comma 1, sostituire le parole da: è delegato ad adottare fino alla fine del comma con le seguenti: , su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, presenta alle Camere uno o più disegni di legge, nel rispetto dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con cui sono determinati, anche distintamente, i LEP, i correlati costi e fabbisogni standard. Un disegno di legge di trasferimento di funzioni alle regioni può essere presentato dal Governo alle Camere per l'approvazione, solo dopo la previsione di finanziamento dei LEP in modo uniforme su tutto il territorio nazionale.;

   sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. Ciascun disegno di legge di iniziativa governativa è trasmesso alle Camere per l'iter di approvazione.;

   al comma 4 sostituire le parole: I decreti di cui al presente articolo definiscono con le seguenti: La legge di cui al presente articolo definisce.
3.26. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, dopo la parola: (LEP) aggiungere le seguenti: e per la previsione dei finanziamenti necessari per attuarli.

  Conseguentemente:

   al medesimo comma 1, sostituire le parole da: è delegato ad adottare fino alla fine del comma con le seguenti: , su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, presenta alle Camere uno o più disegni di Pag. 143legge, nel rispetto dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con cui sono determinati, anche distintamente, i LEP, i correlati costi e fabbisogni standard. Un disegno di legge di trasferimento di funzioni alle regioni può essere presentato dal Governo alle Camere per l'approvazione, solo dopo la previsione di finanziamento dei LEP in modo uniforme su tutto il territorio nazionale.;

   sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. Ciascun disegno di legge di iniziativa governativa è trasmesso alle Camere per l'iter di approvazione.;

   al comma 4 sostituire le parole: I decreti di cui al presente articolo definiscono con le seguenti: La legge di cui al presente articolo definisce.
3.27. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, dopo la parola: (LEP) aggiungere le seguenti: e per la previsione dei finanziamenti necessari per attuarli.

  Conseguentemente:

   al medesimo comma 1, sostituire le parole da: è delegato ad adottare fino alla fine del comma con le seguenti: , su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, presenta alle Camere uno o più disegni di legge, nel rispetto dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con cui sono determinati, anche distintamente, i LEP, i correlati costi e fabbisogni standard. Un disegno di legge di trasferimento di funzioni alle regioni può essere presentato dal Governo alle Camere per l'approvazione, solo dopo la previsione di finanziamento dei LEP in modo uniforme su tutto il territorio nazionale.;

   sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. Ciascun disegno di legge di iniziativa governativa è trasmesso alle Camere per l'iter di approvazione.;

   al comma 4 sostituire le parole: I decreti di cui al presente articolo definiscono con le seguenti: La legge di cui al presente articolo definisce.
3.28. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, dopo la parola: (LEP) aggiungere le seguenti: e per la previsione dei finanziamenti necessari per attuarli.

  Conseguentemente:

   al medesimo comma 1, sostituire le parole da: è delegato ad adottare fino alla fine del comma con le seguenti: , su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'istruzione e del merito, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, presenta alle Camere uno o più disegni di legge, nel rispetto dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con cui sono determinati, anche distintamente, i LEP, i correlati costi e fabbisogni standard. Un disegno di legge di trasferimento di funzioni alle regioni può essere presentato dal Governo alle Camere per l'approvazione, solo dopo la previsione di finanziamento dei LEP in modo uniforme su tutto il territorio nazionale.;

   sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. Ciascun disegno di legge di iniziativa governativa è trasmesso alle Camere per l'iter di approvazione.;

   al comma 4 sostituire le parole: I decreti di cui al presente articolo definiscono con le seguenti: La legge di cui al presente articolo definisce.
3.29. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Pag. 144

  Al comma 1, dopo la parola: (LEP) aggiungere le seguenti: e per la previsione dei finanziamenti necessari per attuarli.

  Conseguentemente:

   al medesimo comma 1, sostituire le parole da: è delegato ad adottare fino alla fine del comma con le seguenti: , su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, presenta alle Camere uno o più disegni di legge, nel rispetto dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con cui sono determinati, anche distintamente, i LEP, i correlati costi e fabbisogni standard. Un disegno di legge di trasferimento di funzioni alle regioni può essere presentato dal Governo alle Camere per l'approvazione, solo dopo la previsione di finanziamento dei LEP in modo uniforme su tutto il territorio nazionale.;

   sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. Ciascun disegno di legge di iniziativa governativa è trasmesso alle Camere per l'iter di approvazione.;

   al comma 4 sostituire le parole: I decreti di cui al presente articolo definiscono con le seguenti: La legge di cui al presente articolo definisce.
3.30. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, dopo la parola: (LEP) aggiungere le seguenti: e per la previsione dei finanziamenti necessari per attuarli.

  Conseguentemente:

   al medesimo comma 1, sostituire le parole da: è delegato ad adottare fino alla fine del comma con le seguenti: , su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del turismo, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, presenta alle Camere uno o più disegni di legge, nel rispetto dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con cui sono determinati, anche distintamente, i LEP, i correlati costi e fabbisogni standard. Un disegno di legge di trasferimento di funzioni alle regioni può essere presentato dal Governo alle Camere per l'approvazione, solo dopo la previsione di finanziamento dei LEP in modo uniforme su tutto il territorio nazionale.;

   sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. Ciascun disegno di legge di iniziativa governativa è trasmesso alle Camere per l'iter di approvazione.;

   al comma 4 sostituire le parole: I decreti di cui al presente articolo definiscono con le seguenti: La legge di cui al presente articolo definisce.
3.31. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, dopo la parola: (LEP) aggiungere le seguenti: e per la previsione dei finanziamenti necessari per attuarli.

  Conseguentemente:

   al medesimo comma 1, sostituire le parole da: è delegato ad adottare fino alla fine del comma con le seguenti: , su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per i rapporti con il Parlamento, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, presenta alle Camere uno o più disegni di legge, nel rispetto dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con cui sono determinati, anche distintamente, i LEP, i correlati costi e fabbisogni standard. Un disegno di legge di trasferimento di funzioni alle regioni può essere presentato dal Governo alle Camere per l'approvazione, solo dopo la Pag. 145previsione di finanziamento dei LEP in modo uniforme su tutto il territorio nazionale.;

   sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. Ciascun disegno di legge di iniziativa governativa è trasmesso alle Camere per l'iter di approvazione.;

   al comma 4 sostituire le parole: I decreti di cui al presente articolo definiscono con le seguenti: La legge di cui al presente articolo definisce.
3.32. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, dopo la parola: (LEP) aggiungere le seguenti: e per la previsione dei finanziamenti necessari per attuarli.

  Conseguentemente:

   al medesimo comma 1, sostituire le parole da: è delegato ad adottare fino alla fine del comma con le seguenti: , su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, presenta alle Camere uno o più disegni di legge, nel rispetto dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con cui sono determinati, anche distintamente, i LEP, i correlati costi e fabbisogni standard. Un disegno di legge di trasferimento di funzioni alle regioni può essere presentato dal Governo alle Camere per l'approvazione, solo dopo la previsione di finanziamento dei LEP in modo uniforme su tutto il territorio nazionale.;

   sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. Ciascun disegno di legge di iniziativa governativa è trasmesso alle Camere per l'iter di approvazione.;

   al comma 4 sostituire le parole: I decreti di cui al presente articolo definiscono con le seguenti: La legge di cui al presente articolo definisce.
3.33. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, dopo la parola: (LEP) aggiungere le seguenti: e per la previsione dei finanziamenti necessari per attuarli.

  Conseguentemente:

   al medesimo comma 1, sostituire le parole da: è delegato ad adottare fino alla fine del comma con le seguenti: , su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, presenta alle Camere uno o più disegni di legge, nel rispetto dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con cui sono determinati, anche distintamente, i LEP, i correlati costi e fabbisogni standard. Un disegno di legge di trasferimento di funzioni alle regioni può essere presentato dal Governo alle Camere per l'approvazione, solo dopo la previsione di finanziamento dei LEP in modo uniforme su tutto il territorio nazionale.;

   sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. Ciascun disegno di legge di iniziativa governativa è trasmesso alle Camere per l'iter di approvazione.;

   al comma 4 sostituire le parole: I decreti di cui al presente articolo definiscono con le seguenti: La legge di cui al presente articolo definisce.
3.34. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, dopo la parola: (LEP) aggiungere le seguenti: e per la previsione dei finanziamenti necessari per attuarli.

Pag. 146

  Conseguentemente:

   al medesimo comma 1, sostituire le parole da: è delegato ad adottare fino alla fine del comma con le seguenti: , su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, presenta alle Camere uno o più disegni di legge, nel rispetto dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con cui sono determinati, anche distintamente, i LEP, i correlati costi e fabbisogni standard. Un disegno di legge di trasferimento di funzioni alle regioni può essere presentato dal Governo alle Camere per l'approvazione, solo dopo la previsione di finanziamento dei LEP in modo uniforme su tutto il territorio nazionale.;

   sostituire il comma 2, con il seguente:

  2. Ciascun disegno di legge di iniziativa governativa è trasmesso alle Camere per l'iter di approvazione.;

   al comma 4 sostituire le parole: I decreti di cui al presente articolo definiscono con le seguenti: La legge di cui al presente articolo definisce.
3.35. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, dopo la parola: (LEP) aggiungere le seguenti: e per la previsione dei finanziamenti necessari per attuarli.

  Conseguentemente:

   al medesimo comma 1, sostituire le parole da: è delegato ad adottare fino alla fine del comma con le seguenti: , su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, presenta alle Camere uno o più disegni di legge, nel rispetto dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con cui sono determinati, anche distintamente, i LEP, i correlati costi e fabbisogni standard. Un disegno di legge di trasferimento di funzioni alle regioni può essere presentato dal Governo alle Camere per l'approvazione, solo dopo la previsione di finanziamento dei LEP in modo uniforme su tutto il territorio nazionale.;

   sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. Ciascun disegno di legge di iniziativa governativa è trasmesso alle Camere per l'iter di approvazione.;

   al comma 4 sostituire le parole: I decreti di cui al presente articolo definiscono con le seguenti: La legge di cui al presente articolo definisce.
3.36. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, dopo la parola: (LEP) aggiungere le seguenti: e per la previsione dei finanziamenti necessari per attuarli.

  Conseguentemente:

   al medesimo comma 1, sostituire le parole da: è delegato ad adottare fino alla fine del comma con le seguenti: , su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per lo sport e i giovani, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, presenta alle Camere uno o più disegni di legge, nel rispetto dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con cui sono determinati, anche distintamente, i LEP, i correlati costi e fabbisogni standard. Un disegno di legge di trasferimento di funzioni alle regioni può essere presentato dal Governo alle Camere per l'approvazione, solo dopo la previsione di finanziamento dei LEP in modo uniforme su tutto il territorio nazionale.;

Pag. 147

   sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. Ciascun disegno di legge di iniziativa governativa è trasmesso alle Camere per l'iter di approvazione.;

   al comma 4 sostituire le parole: I decreti di cui al presente articolo definiscono con le seguenti: La legge di cui al presente articolo definisce.
3.37. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, dopo la parola: (LEP) aggiungere le seguenti: individuate le risorse necessarie a garantirne la piena attuazione.

  Conseguentemente,

   sopprimere il comma 2;

   dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, i commi dal 791 al 801 sono abrogati.
3.38. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, dopo la parola: (LEP) aggiungere le seguenti: individuate le risorse necessarie a garantirne la piena attuazione su tutto territorio nazionale.

  Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, i commi da 791 a 801 sono abrogati.
3.39. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, dopo la parola: (LEP) aggiungere le seguenti: individuate le risorse necessarie a garantirne la piena attuazione su tutto territorio nazionale.

  Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, i commi da 791 a 800 sono abrogati.
3.40. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, dopo la parola: (LEP) aggiungere le seguenti: individuate le risorse necessarie a garantirne la piena attuazione su tutto territorio nazionale.

  Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, i commi da 791 a 799 sono abrogati.
3.41. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, dopo la parola: (LEP) aggiungere le seguenti: individuate le risorse necessarie a garantirne la piena attuazione su tutto territorio nazionale.

  Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, i commi da 791 a 798 sono abrogati.
3.42. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, dopo la parola: (LEP) aggiungere le seguenti: individuate le risorse necessarie a garantirne la piena attuazione su tutto territorio nazionale.

Pag. 148

  Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, i commi da 791 a 797 sono abrogati.
3.43. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, dopo la parola: (LEP) aggiungere le seguenti: individuate le risorse necessarie a garantirne la piena attuazione su tutto territorio nazionale.

  Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, i commi da 791 a 796 sono abrogati.
3.44. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, dopo la parola: (LEP) aggiungere le seguenti: individuate le risorse necessarie a garantirne la piena attuazione su tutto territorio nazionale.

  Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, i commi da 791 a 795 sono abrogati.
3.45. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, dopo la parola: (LEP) aggiungere le seguenti: individuate le risorse necessarie a garantirne la piena attuazione su tutto territorio nazionale.

  Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, i commi da 791 a 794 sono abrogati.
3.46. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, dopo la parola: (LEP) aggiungere le seguenti: individuate le risorse necessarie a garantirne la piena attuazione su tutto territorio nazionale.

  Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, i commi da 791 a 793 sono abrogati.
3.47. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, dopo la parola: (LEP) aggiungere le seguenti: individuate le risorse necessarie a garantirne la piena attuazione su tutto territorio nazionale.

  Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, i commi da 791 a 792 sono abrogati.
3.48. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, dopo la parola: (LEP) aggiungere le seguenti: individuate le risorse necessarie a garantirne la piena attuazione su tutto territorio nazionale.

Pag. 149

  Conseguentemente, aggiungere il seguente comma:

  1-bis. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, i commi da 791 a 801 sono abrogati.
3.49. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, dopo la parola: (LEP) aggiungere le seguenti: individuate le risorse necessarie a garantirne la piena attuazione su tutto territorio nazionale.

  Conseguentemente sopprimere il comma 2.
3.50. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, dopo la parola: (LEP) aggiungere le seguenti: dallo Stato o dalle regioni e dagli enti locali interessati.

  Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. In ogni caso, il procedimento di determinazione dei LEP, sulla base dei costi e fabbisogni standard, in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, deve avvenire nell'ambito di un sistema che assicuri il finanziamento integrale delle funzioni pubbliche attribuite a comuni, province, città metropolitane e regioni, ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione, e nell'ambito di uno svolgimento leale e trasparente dei rapporti finanziari tra lo Stato e le autonomie territoriali.
3.51. Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.

  Al comma 1, dopo la parola: (LEP) aggiungere le seguenti: in maniera uniforme ed omogenea.
3.52. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, dopo la parola: (LEP) aggiungere le seguenti: in maniera paritaria.
3.53. Penza, Auriemma, Alfonso Colucci, Alifano.

  Al comma 1, sostituire le parole da: il Governo è delegato ad adottare a: di cui all'articolo 1, commi da 791 a 801, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 con le seguenti: è approvata una legge ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, e sono individuate le risorse necessarie a garantirne la piena attuazione in modo uniforme su tutto il territorio nazionale.

  Conseguentemente:

   sopprimere il comma 2;

   al comma 4, sostituire le parole: I decreti di cui al presente articolo definiscono con le seguenti: La legge di cui al presente articolo definisce;

   dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, i commi dal 791 al 801 sono abrogati.
3.54. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, sostituire le parole da: il Governo è delegato ad adottare a di cui all'articolo 1, commi da 791 a 801-bis, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 con le seguenti: tramite legge ordinaria approvata dal Parlamento.

  Conseguentemente:

   sopprimere il comma 2;

   al comma 4, sostituire le parole: I decreti di cui al presente articolo definiscono con le seguenti: La legge di cui al presente articolo definisce.
3.55. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Pag. 150

  Al comma 1, dopo le parole: è delegato ad adottare aggiungere le seguenti: , solo dopo la previsione di finanziamento dei LEP in modo uniforme su tutto il territorio nazionale,.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 3.
3.57. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, dopo le parole: è delegato ad adottare aggiungere le seguenti: , solo dopo la previsione di finanziamento annuale dei LEP su tutto il territorio nazionale,.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 3.
3.58. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, dopo le parole: è delegato ad adottare aggiungere le seguenti: , solo dopo la previsione di finanziamento dei LEP su tutto il territorio nazionale,.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 3.
3.59. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, sostituire le parole: sulla base dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, commi da 791 a 801-bis, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 con le seguenti: sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

   a) determinazione dei LEP sulla base dei fabbisogni standard, elaborati superando il criterio della spesa storica e tenendo conto delle specificità territoriali e degli svantaggi derivanti dall'insularità;

   b) determinazione dei LEP in relazione a tutte le materie o ambiti di materie cui i LEP siano riferibili, secondo quanto previsto dalla legge di cui al comma 3 e indipendentemente dal trasferimento delle relative funzioni ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione;

   c) indicazione dei costi dei LEP e delle risorse necessarie per il loro finanziamento;

   d) assicurazione del finanziamento integrale delle funzioni pubbliche attribuite a comuni, province, città metropolitane e regioni, e nell'ambito di uno svolgimento leale e trasparente dei rapporti finanziari tra lo Stato e le autonomie territoriali;

   e) fermo restando quanto previsto dai commi 4, 5 e 6, definizione delle necessarie procedure di monitoraggio dell'attuazione dei LEP sulla base delle ipotesi tecniche formulate dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard ed elaborate con l'ausilio della società Soluzioni per il sistema economico – SOSE Spa, in collaborazione con l'Istituto nazionale di statistica e con la struttura tecnica di supporto alla Conferenza delle regioni e delle province autonome presso il Centro interregionale di studi e documentazione (CINSEDO) delle regioni;

   f) istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, dell'Osservatorio nazionale per l'implementazione, il monitoraggio e la valutazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, costituito dai Ministri competenti in materia, dai rappresentanti degli enti locali, dalle parti e autonomie sociali. L'Osservatorio di cui al precedente periodo ha funzioni di monitoraggio, analisi, studio e proposta dei possibili strumenti per l'effettiva e costante attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni. Ai componenti dell'Osservatorio non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Pag. 151

  Conseguentemente:

   dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

  1-bis. La determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni non può in ogni caso limitarsi alla ricognizione delle prestazioni già riconosciute o erogate a legislazione vigente.
  1-ter. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo può tenere conto, fermo restando il rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui al medesimo comma, degli esiti dei lavori svolti dal Comitato tecnico-scientifico per l'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 2023, nonché dei lavori svolti dalla Cabina di regia e dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 1, commi da 791 a 801-bis, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

   sostituire il comma 10 con il seguente:

  10. Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri, si provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
3.60. Ubaldo Pagano, Braga, Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ascani.

  Al comma 1, sostituire le parole: sulla base dei princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, commi da 791 a 801-bis, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 con le seguenti: sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

   a) determinazione dei LEP sulla base dei fabbisogni standard, elaborati superando il criterio della spesa storica e tenendo conto delle specificità territoriali e degli svantaggi derivanti dall'insularità;

   b) determinazione dei LEP in relazione a tutte le materie o ambiti di materie cui i LEP siano riferibili, secondo quanto previsto dalla legge di cui al comma 3 e indipendentemente dal trasferimento delle relative funzioni ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione;

   c) indicazione dei costi dei LEP e delle risorse necessarie per il loro finanziamento;

   d) assicurazione del finanziamento integrale delle funzioni pubbliche attribuite a comuni, province, città metropolitane e regioni, e nell'ambito di uno svolgimento leale e trasparente dei rapporti finanziari tra lo Stato e le autonomie territoriali;

   e) fermo restando quanto previsto dai commi 4, 5 e 6, definizione delle necessarie procedure di monitoraggio dell'attuazione dei LEP sulla base delle ipotesi tecniche formulate dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard ed elaborate con l'ausilio della società Soluzioni per il sistema economico – SOSE Spa, in collaborazione con l'Istituto nazionale di statistica e con la struttura tecnica di supporto alla Conferenza delle regioni e delle province autonome presso il Centro interregionale di studi e documentazione (CINSEDO) delle regioni;

   f) istituzione, cui si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri dell'«Osservatorio nazionale per l'implementazione, il monitoraggio e la valutazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione» costituito dai Ministri competenti in materia, dai rappresentanti degli enti locali, dalle parti e autonomie sociali. L'Osservatorio di cui al precedente periodo ha funzioni di monitoraggio, analisi, studio e proposta dei possibili strumenti per l'effettiva e costante attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni.

  Conseguentemente, dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

  10-bis. Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri, si provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
3.61. Ubaldo Pagano, Braga, Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ascani.

Pag. 152

  Al comma 1, sostituire le parole: sulla base dei princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, commi da 791 a 801-bis, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 con le seguenti: sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

   a) determinazione dei LEP sulla base dei fabbisogni standard, elaborati superando il criterio della spesa storica e tenendo conto delle specificità territoriali e degli svantaggi derivanti dall'insularità;

   b) determinazione dei LEP in relazione a tutte le materie o ambiti di materie cui i LEP siano riferibili, secondo quanto previsto dalla legge di cui al comma 3 e indipendentemente dal trasferimento delle relative funzioni ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione;

   c) indicazione dei costi dei LEP e delle risorse necessarie per il loro finanziamento;

   d) assicurazione del finanziamento integrale delle funzioni pubbliche attribuite a comuni, province, città metropolitane e regioni, e nell'ambito di uno svolgimento leale e trasparente dei rapporti finanziari tra lo Stato e le autonomie territoriali;

   e) fermo restando quanto previsto dai commi 4, 5 e 6, definizione delle necessarie procedure di monitoraggio dell'attuazione dei LEP sulla base delle ipotesi tecniche formulate dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard ed elaborate con l'ausilio della società Soluzioni per il sistema economico – SOSE Spa, in collaborazione con l'Istituto nazionale di statistica e con la struttura tecnica di supporto alla Conferenza delle regioni e delle province autonome presso il Centro interregionale di studi e documentazione (CINSEDO) delle regioni;

   f) istituzione, cui si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri dell'«Osservatorio nazionale per l'implementazione, il monitoraggio e la valutazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione» costituito dai Ministri competenti in materia, dai rappresentanti degli enti locali, dalle parti e autonomie sociali. L'Osservatorio di cui al precedente periodo ha funzioni di monitoraggio, analisi, studio e proposta dei possibili strumenti per l'effettiva e costante attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni.
3.62. Bonafè, Ubaldo Pagano, Braga, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ascani.

  Al comma 1, sostituire le parole: sulla base dei princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, commi da 791 a 801-bis, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 con le seguenti: volti ad individuare e finanziare, per ciascuna materia, uno standard adeguato di prestazioni e servizi che deve essere garantito uniformemente su tutto il territorio nazionale, anche al fine di garantire qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione, prevenzione, eliminazione o riduzione delle condizioni di svantaggio e di vulnerabilità.
3.63. Marianna Ricciardi, Di Lauro, Quartini, Sportiello, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. La determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni non può in ogni caso limitarsi alla ricognizione delle prestazioni già riconosciute o erogate a legislazione vigente.
  1-ter. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo può tenere conto, fermo restando il rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui al medesimo comma, degli esiti dei lavori svolti dal Comitato tecnico-scientifico per l'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 2023, nonché dei lavori svolti dalla Cabina di regia e dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard Pag. 153nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 1, commi da 791 a 801-bis, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
3.64. Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministeri competenti, da emanarsi entro e non oltre sessanta giorni dall'approvazione della presente legge, sono individuati i LEP in materia di istruzione sulla base dei seguenti criteri:

   a) la prossimità: l'offerta di istruzione deve essere prossima alla fruizione del cittadino. Le scuole di base, dall'infanzia alla scuola media, con diversa gradinatura devono essere quanto più possibile vicine al cittadino. Le stesse scuole superiori devono offrire nei territori definiti dalla competenza programmatoria regionale un'offerta completa di tutti gli ordini di studi;

   b) l'ordinamento: i livelli dell'istruzione devono essere corrispondenti agli ordinamenti che sono stati fissati dalle norme su tutto il territorio nazionale;

   c) l'universalità: tutti devono potere accedere in tutto il territorio nazionale;

   d) la verificabilità: gli studi affrontati devono essere sottoposti alle verifiche di esame con le stesse modalità e con lo stesso personale qualificato;

   e) la gratuità fino al diciottesimo anno di età;

   f) il diritto a raggiungere i più alti gradi degli studi: i capaci e meritevoli devono essere sostenuti fino a poter accedere anche all'università;

   g) la sostenibilità e l'esigibilità: come è declinata nel documento Stato-regioni nel senso che essi devono essere sostenibili dallo stato e dagli enti locali e devono essere in qualsiasi momento esigibili dal cittadino, una volta che sono stati individuati;

   h) la valutabilità: le prestazioni, nell'interesse del cittadino come del lavoratore, debbono essere monitorabili e valutabili per predisporre strumenti di miglioramento.
3.65. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Con legge ordinaria approvata dal Parlamento, sono individuati, in modo da garantirne l'applicazione in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, i LEP in materia di istruzione, sulla base dei seguenti criteri:

   a) la prossimità: l'offerta di istruzione deve essere prossima alla fruizione del cittadino. Le scuole di base, dall'infanzia alla scuola media, con diversa gradinatura devono essere quanto più possibile vicine al cittadino. Le stesse scuole superiori devono offrire nei territori definiti dalla competenza programmatoria regionale un'offerta completa di tutti gli ordini di studi;

   b) l'ordinamento: i livelli dell'istruzione devono essere corrispondenti agli ordinamenti che sono stati fissati dalle norme su tutto il territorio nazionale;

   c) l'universalità: tutti devono potere accedere in tutto il territorio nazionale;

   d) la verificabilità: gli studi affrontati devono essere sottoposti alle verifiche di esame con le stesse modalità e con lo stesso personale qualificato;

   e) la gratuità fino al diciottesimo anno di età;

   f) il diritto a raggiungere i più alti gradi degli studi: i capaci e meritevoli devono essere sostenuti fino a poter accedere anche all'università;

   g) la sostenibilità e l'esigibilità: come è declinata nel documento Stato-regioni nel senso che essi devono essere sostenibili dallo stato e dagli enti locali e devono essere in qualsiasi momento esigibili dal Pag. 154cittadino, una volta che sono stati individuati;

   h) la valutabilità: le prestazioni, nell'interesse del cittadino come del lavoratore, debbono essere monitorabili e valutabili per predisporre strumenti di miglioramento.
3.66. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Con legge ordinaria approvata dal Parlamento sono individuati, in modo da garantirne l'applicazione in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, i LEP in materia di istruzione, sulla base dei seguenti criteri:

   a) la prossimità: le scuole di base, dall'infanzia alla scuola media, con diversa gradinatura devono essere quanto più possibile vicine al cittadino. Le stesse scuole superiori devono offrire nei territori definiti dalla competenza programmatoria regionale un'offerta completa di tutti gli ordini di studi;

   b) l'ordinamento: i livelli dell'istruzione devono essere corrispondenti agli ordinamenti che sono stati fissati dalle norme su tutto il territorio nazionale;

   c) l'universalità: tutti devono potere accedere in tutto il territorio nazionale;

   d) la verificabilità: gli studi affrontati devono essere sottoposti alle verifiche di esame con le stesse modalità e con lo stesso personale qualificato;

   e) la gratuità fino al diciottesimo anno di età;

   f) il diritto a raggiungere i più alti gradi degli studi: i capaci e meritevoli devono essere sostenuti fino a poter accedere anche all'università;

   g) la sostenibilità e l'esigibilità: come è declinata nel documento Stato-regioni nel senso che essi devono essere sostenibili dallo stato e dagli enti locali e devono essere in qualsiasi momento esigibili dal cittadino, una volta che sono stati individuati;

   h) la valutabilità: le prestazioni, nell'interesse del cittadino come del lavoratore, debbono essere monitorabili e valutabili per predisporre strumenti di miglioramento.
3.67. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Con legge ordinaria approvata dal Parlamento sono individuati, in modo da garantirne l'applicazione in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, i LEP in materia di istruzione, sulla base dei seguenti criteri:

   a) la prossimità: le scuole di base, dall'infanzia alla scuola media, con diversa gradinatura devono essere quanto più possibile vicine al cittadino;

   b) l'ordinamento: i livelli dell'istruzione devono essere corrispondenti agli ordinamenti che sono stati fissati dalle norme su tutto il territorio nazionale;

   c) l'universalità: tutti devono potere accedere in tutto il territorio nazionale;

   d) la verificabilità: gli studi affrontati devono essere sottoposti alle verifiche di esame con le stesse modalità e con lo stesso personale qualificato;

   e) la gratuità fino al diciottesimo anno di età;

   f) il diritto a raggiungere i più alti gradi degli studi: i capaci e meritevoli devono essere sostenuti fino a poter accedere anche all'università;

   g) la sostenibilità e l'esigibilità: come è declinata nel documento Stato-regioni nel senso che essi devono essere sostenibili dallo stato e dagli enti locali e devono essere in qualsiasi momento esigibili dal cittadino, una volta che sono stati individuati;

Pag. 155

   h) la valutabilità: le prestazioni, nell'interesse del cittadino come del lavoratore, debbono essere monitorabili e valutabili per predisporre strumenti di miglioramento.
3.68. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Con legge ordinaria approvata dal Parlamento sono individuati, in modo da garantirne l'applicazione in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, i LEP in materia di istruzione, sulla base dei seguenti criteri:

   a) la prossimità: le scuole superiori devono offrire nei territori definiti dalla competenza programmatoria regionale un'offerta completa di tutti gli ordini di studi;

   b) l'ordinamento: i livelli dell'istruzione devono essere corrispondenti agli ordinamenti che sono stati fissati dalle norme su tutto il territorio nazionale;

   c) l'universalità: tutti devono potere accedere in tutto il territorio nazionale;

   d) la verificabilità: gli studi affrontati devono essere sottoposti alle verifiche di esame con le stesse modalità e con lo stesso personale qualificato;

   e) la gratuità fino al diciottesimo anno di età;

   f) il diritto a raggiungere i più alti gradi degli studi: i capaci e meritevoli devono essere sostenuti fino a poter accedere anche all'università;

   g) la sostenibilità e l'esigibilità: come è declinata nel documento Stato-regioni nel senso che essi devono essere sostenibili dallo stato e dagli enti locali e devono essere in qualsiasi momento esigibili dal cittadino, una volta che sono stati individuati;

   h) la valutabilità: le prestazioni, nell'interesse del cittadino come del lavoratore, debbono essere monitorabili e valutabili per predisporre strumenti di miglioramento.
3.69. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Con legge ordinaria approvata dal Parlamento, sono individuati, in modo da garantirne l'applicazione in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, i LEP in materia di istruzione, sulla base dei seguenti criteri:

   a) la prossimità: le scuole di base, dall'infanzia alla scuola media, con diversa gradinatura devono essere quanto più possibile vicine al cittadino. Le stesse scuole superiori devono offrire nei territori definiti dalla competenza programmatoria regionale un'offerta completa di tutti gli ordini di studi;

   b) l'ordinamento: i livelli dell'istruzione devono essere corrispondenti agli ordinamenti che sono stati fissati dalle norme su tutto il territorio nazionale;

   c) l'universalità: tutti devono potere accedere in tutto il territorio nazionale;

   d) la verificabilità: gli studi affrontati devono essere sottoposti alle verifiche di esame con le stesse modalità e con lo stesso personale qualificato;

   e) il diritto a raggiungere i più alti gradi degli studi: i capaci e meritevoli devono essere sostenuti fino a poter accedere anche all'università;

   f) la sostenibilità e l'esigibilità: come è declinata nel documento Stato-regioni nel senso che essi devono essere sostenibili dallo stato e dagli enti locali e devono essere in qualsiasi momento esigibili dal cittadino, una volta che sono stati individuati e disciplinati;

   g) la valutabilità: le prestazioni, nell'interesse del cittadino come del lavoratore, debbono essere monitorabili e valutabiliPag. 156 per predisporre strumenti di miglioramento.
3.70. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Con legge ordinaria approvata dal Parlamento, sono individuati, in modo da garantirne l'applicazione in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, i LEP in materia di istruzione, sulla base dei seguenti criteri:

   a) la prossimità: le scuole di base, dall'infanzia alla scuola media, con diversa gradinatura devono essere quanto più possibile vicine al cittadino. Le stesse scuole superiori devono offrire nei territori definiti dalla competenza programmatoria regionale un'offerta completa di tutti gli ordini di studi;

   b) l'ordinamento: i livelli dell'istruzione devono essere corrispondenti agli ordinamenti che sono stati fissati dalle norme su tutto il territorio nazionale;

   c) l'universalità: tutti devono potere accedere in tutto il territorio nazionale;

   d) la verificabilità: gli studi affrontati devono essere sottoposti alle verifiche di esame con le stesse modalità;

   e) il diritto a raggiungere i più alti gradi degli studi: i capaci e meritevoli devono essere sostenuti fino a poter accedere anche all'università;

   f) la sostenibilità e l'esigibilità: come è declinata nel documento Stato-regioni nel senso che essi devono essere sostenibili dallo stato e dagli enti locali e devono essere in qualsiasi momento esigibili dal cittadino, una volta che sono stati individuati;

   g) la valutabilità: le prestazioni, nell'interesse del cittadino come del lavoratore, debbono essere monitorabili e valutabili per predisporre strumenti di miglioramento.
3.71. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Con legge ordinaria approvata dal Parlamento sono individuati, in modo da garantirne l'applicazione in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, i LEP in materia di istruzione, sulla base dei seguenti criteri:

   a) la prossimità: le scuole di base, dall'infanzia alla scuola media, con diversa gradinatura devono essere quanto più possibile vicine al cittadino. Le stesse scuole superiori devono offrire nei territori definiti dalla competenza programmatoria regionale un'offerta completa di tutti gli ordini di studi;

   b) l'ordinamento: i livelli dell'istruzione devono essere corrispondenti agli ordinamenti che sono stati fissati dalle norme su tutto il territorio nazionale;

   c) la verificabilità: gli studi affrontati devono essere sottoposti alle verifiche di esame con le stesse modalità e con lo stesso personale qualificato;

   d) la gratuità fino al diciottesimo anno di età;

   e) il diritto a raggiungere i più alti gradi degli studi: i capaci e meritevoli devono essere sostenuti fino a poter accedere anche all'università;

   f) la sostenibilità e l'esigibilità: come è declinata nel documento Stato-regioni nel senso che essi devono essere sostenibili dallo stato e dagli enti locali e devono essere in qualsiasi momento esigibili dal cittadino, una volta che sono stati individuati;

   g) la valutabilità: le prestazioni, nell'interesse del cittadino come del lavoratore, debbono essere monitorabili e valutabiliPag. 157 per predisporre strumenti di miglioramento.
3.72. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Con legge ordinaria approvata dal Parlamento, sono individuati, in modo da garantirne l'applicazione in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, i LEP in materia di istruzione, sulla base dei seguenti criteri:

   a) la prossimità: le scuole di base, dall'infanzia alla scuola media, con diversa gradinatura devono essere quanto più possibile vicine al cittadino. Le stesse scuole superiori devono offrire nei territori definiti dalla competenza programmatoria regionale un'offerta completa di tutti gli ordini di studi;

   b) l'ordinamento: i livelli dell'istruzione devono essere corrispondenti agli ordinamenti che sono stati fissati dalle norme su tutto il territorio nazionale;

   c) l'universalità: tutti devono potere accedere in tutto il territorio nazionale;

   d) la verificabilità: gli studi affrontati devono essere sottoposti alle verifiche di esame con le stesse modalità e con lo stesso personale qualificato;

   e) il diritto a raggiungere i più alti gradi degli studi: i capaci e meritevoli devono essere sostenuti fino a poter accedere anche all'università;

   f) la sostenibilità e l'esigibilità: come è declinata nel documento Stato-regioni nel senso che essi devono essere sostenibili dallo stato e dagli enti locali;

   g) la valutabilità: le prestazioni, nell'interesse del cittadino come del lavoratore, debbono essere monitorabili e valutabili per predisporre strumenti di miglioramento.
3.73. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Con legge ordinaria approvata dal Parlamento sono individuati, in modo da garantirne l'applicazione in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, i LEP in materia di istruzione, sulla base dei seguenti criteri:

   a) la prossimità: le scuole di base, dall'infanzia alla scuola media, con diversa gradinatura devono essere quanto più possibile vicine al cittadino. Le stesse scuole superiori devono offrire nei territori definiti dalla competenza programmatoria regionale un'offerta completa di tutti gli ordini di studi;

   b) l'ordinamento: i livelli dell'istruzione devono essere corrispondenti agli ordinamenti che sono stati fissati dalle norme su tutto il territorio nazionale;

   c) l'universalità: tutti devono potere accedere in tutto il territorio nazionale;

   d) la gratuità fino al diciottesimo anno di età;

   e) il diritto a raggiungere i più alti gradi degli studi: i capaci e meritevoli devono essere sostenuti fino a poter accedere anche all'università;

   f) la sostenibilità e l'esigibilità: come è declinata nel documento Stato-regioni nel senso che essi devono essere sostenibili dallo stato e dagli enti locali e devono essere in qualsiasi momento esigibili dal cittadino, una volta che sono stati individuati;

   g) la valutabilità: le prestazioni, nell'interesse del cittadino come del lavoratore, debbono essere monitorabili e valutabili per predisporre strumenti di miglioramento.
3.74. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Con legge ordinaria approvata dal Parlamento sono individuati, in modo da garantirne l'applicazione in modo uniformePag. 158 su tutto il territorio nazionale, i LEP in materia di istruzione, sulla base dei seguenti criteri:

   1) la prossimità: le scuole di base, dall'infanzia alla scuola media, con diversa gradinatura devono essere quanto più possibile vicine al cittadino. Le stesse scuole superiori devono offrire nei territori definiti dalla competenza programmatoria regionale un'offerta completa di tutti gli ordini di studi;

   2) l'universalità: tutti devono potere accedere in tutto il territorio nazionale;

   3) la verificabilità: gli studi affrontati devono essere sottoposti alle verifiche di esame con le stesse modalità e con lo stesso personale qualificato;

   4) la gratuità fino al diciottesimo anno di età;

   5) il diritto a raggiungere i più alti gradi degli studi: i capaci e meritevoli devono essere sostenuti fino a poter accedere anche all'Università;

   6) la sostenibilità e l'esigibilità: come è declinata nel documento Stato-regioni nel senso che essi devono essere sostenibili dallo stato e dagli enti locali e devono essere in qualsiasi momento esigibili dal cittadino, una volta che sono stati individuati;

   7) la valutabilità: le prestazioni, nell'interesse del cittadino come del lavoratore, debbono essere monitorabili e valutabili per predisporre strumenti di miglioramento.
3.75. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Con legge ordinaria approvata dal Parlamento, sono individuati, in modo da garantirne l'applicazione in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, i LEP in materia di istruzione, sulla base dei seguenti criteri:

   a) la prossimità: le scuole di base, dall'infanzia alla scuola media, con diversa gradinatura devono essere quanto più possibile vicine al cittadino. Le stesse scuole superiori devono offrire nei territori definiti dalla competenza programmatoria regionale un'offerta completa di tutti gli ordini di studi;

   b) l'ordinamento: i livelli dell'istruzione devono essere corrispondenti agli ordinamenti che sono stati fissati dalle norme su tutto il territorio nazionale;

   c) l'universalità: tutti devono potere accedere in tutto il territorio nazionale;

   d) la verificabilità: gli studi affrontati devono essere sottoposti alle verifiche di esame con le stesse modalità e con lo stesso personale qualificato;

   e) la sostenibilità e l'esigibilità: come è declinata nel documento Stato-regioni nel senso che essi devono essere sostenibili dallo stato e dagli enti locali e devono essere in qualsiasi momento esigibili dal cittadino, una volta che sono stati individuati;

   f) la valutabilità: le prestazioni, nell'interesse del cittadino come del lavoratore, debbono essere monitorabili e valutabili per predisporre strumenti di miglioramento.
3.76. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Con legge ordinaria approvata dal Parlamento, sono individuati, in modo da garantirne l'applicazione in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, i LEP in materia di istruzione, sulla base dei seguenti criteri:

   a) la prossimità: le scuole di base, dall'infanzia alla scuola media, con diversa gradinatura devono essere quanto più possibile vicine al cittadino. Le stesse scuole Pag. 159superiori devono offrire nei territori definiti dalla competenza programmatoria regionale un'offerta completa di tutti gli ordini di studi;

   b) l'ordinamento: i livelli dell'istruzione devono essere corrispondenti agli ordinamenti che sono stati fissati dalle norme su tutto il territorio nazionale;

   c) l'universalità: tutti devono potere accedere in tutto il territorio nazionale;

   d) la verificabilità: gli studi affrontati devono essere sottoposti alle verifiche di esame con le stesse modalità e con lo stesso personale qualificato;

   e) il diritto a raggiungere i più alti gradi degli studi: i capaci e meritevoli devono essere sostenuti fino a poter accedere anche all'università;

   f) la sostenibilità e l'esigibilità: come è declinata nel documento Stato-regioni nel senso che essi devono essere sostenibili dallo stato e dagli enti locali e devono essere in qualsiasi momento esigibili dal cittadino, una volta che sono stati individuati.
3.77. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Con legge ordinaria approvata dal Parlamento sono individuati, in modo da garantirne l'applicazione in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, i LEP in materia di istruzione, sulla base dei seguenti criteri:

   a) la prossimità: le scuole di base, dall'infanzia alla scuola media, con diversa gradinatura devono essere quanto più possibile vicine al cittadino. Le stesse scuole superiori devono offrire nei territori definiti dalla competenza programmatoria regionale un'offerta completa di tutti gli ordini di studi;

   b) l'ordinamento: i livelli dell'istruzione devono essere corrispondenti agli ordinamenti che sono stati fissati dalle norme su tutto il territorio nazionale;

   c) l'universalità: tutti devono potere accedere in tutto il territorio nazionale;

   d) la verificabilità: gli studi affrontati devono essere sottoposti alle verifiche di esame con le stesse modalità e con lo stesso personale qualificato;

   e) il diritto a raggiungere i più alti gradi degli studi: i capaci e meritevoli devono essere sostenuti fino a poter accedere anche all'Università.

   f) la valutabilità: le prestazioni, nell'interesse del cittadino come del lavoratore, debbono essere monitorabili e valutabili per predisporre strumenti di miglioramento.
3.78. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. La determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni non può in ogni caso limitarsi alla ricognizione delle prestazioni già riconosciute o erogate a legislazione vigente.

  Conseguentemente, dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

  10-bis. Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri, si provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
3.79. Ubaldo Pagano, Braga, Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ascani.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. La determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni non può essere circoscritta alle sole funzioni oggetto di trasferimento.
3.80. Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

Pag. 160

  Sopprimere il comma 2.
3.81. Alfonso Colucci, Auriemma, Alifano, Penza.

  Al comma 2, sopprimere il primo periodo.
3.82. Alfonso Colucci, Auriemma, Alifano, Penza.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: del parere con le seguenti: dell'intesa.
*3.83. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
*3.84. Scerra, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.

  Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.
3.85. Alfonso Colucci, Auriemma, Alifano, Penza.

  Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: per l'espressione dei pareri aggiungere la seguente: vincolanti.

  Conseguentemente,

   al medesimo comma, sopprimere il terzo e il quarto periodo;

   al comma 7, terzo periodo, dopo le parole: per il relativo parere aggiungere la seguente: vincolante.
3.86. Carfagna.

  Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: per l'espressione dei pareri aggiungere la seguente: vincolanti.
3.87. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: da parte aggiungere le seguenti: della Commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità e.
3.88. Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

  Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: da parte aggiungere le seguenti: della Commissione bicamerale per le questioni regionali e.
3.89. Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

  Al comma 2, secondo periodo, dopo la parola: finanziari aggiungere le seguenti: , ivi comprese la Commissione bicamerale per le questioni regionali e la Commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità.
3.90. Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

  Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: entro il termine fino alla fine del periodo con le seguenti: con parere vincolante.

  Conseguentemente, al medesimo comma 2:

   al terzo periodo, sostituire le parole: , qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari con le seguenti: si conforma e e sopprimere la parola: eventuali;

   al quarto periodo, sopprimere le parole: , decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato.
3.91. Boschi.

  Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato con le seguenti: Pag. 161entro novanta giorni, con parere vincolante.
3.92. Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

  Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: quarantacinque con la seguente: centottanta.
3.93. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

  Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: quarantacinque con la seguente: centotrentacinque.
3.95. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

  Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: quarantacinque con la seguente: novanta.
*3.96. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
*3.97. Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.
*3.98. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

  Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: quarantacinque con la seguente: sessanta.
3.99. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: quarantacinque con la seguente: cinquantacinque.
3.94. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

  Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato.

  Conseguentemente, al medesimo comma 2, quarto periodo, sopprimere le parole: decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque emanato.
3.100. Boschi.

  Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: , decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato.
*3.101. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
*3.102. Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.
*3.103. Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

  Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: , decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato con le seguenti: con parere vincolante.
3.104. Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

  Al comma 2, sopprimere il terzo periodo.
3.105. Alfonso Colucci, Auriemma, Alifano, Penza.

  Al comma 2, terzo periodo, sopprimere le parole da: Ove fino a: al presente articolo.
3.107. Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza.

  Al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: di cui al presente articolo, aggiungere le seguenti: ovvero inadeguate a garantire e Pag. 162finanziare i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali,.
3.108. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.

  Al comma 2, terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , per una nuova deliberazione.

  Conseguentemente, al medesimo comma 2, sopprimere il quarto periodo.
3.109. Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.

  Al comma 2, sopprimere il quarto periodo.
3.110. Alfonso Colucci, Auriemma, Alifano, Penza.

  Al comma 2, sostituire il quarto periodo, con il seguente: Le Commissioni competenti per materia devono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di trenta giorni dall'assegnazione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque emanato.
3.111. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

  Al comma 2, sostituire il quarto periodo con i seguenti: Le Commissioni competenti per materia si esprimono sulle osservazioni del Governo entro trenta giorni dall'assegnazione. In caso di parere negativo, il decreto legislativo non può essere adottato.
3.112. Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

  Al comma 2, sostituire il quarto periodo con il seguente: Le Commissioni competenti per materia si esprimono sulle osservazioni del Governo entro trenta giorni dall'assegnazione, con parere vincolante.
3.113. Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

  Al comma 2, sostituire il quarto periodo con il seguente: Le Commissioni competenti per materia si esprimono sulle osservazioni del Governo entro trenta giorni dall'assegnazione.
3.114. Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

  Al comma 2, quarto periodo, sostituire le parole: possono esprimersi con le seguenti: devono esprimersi.
3.115. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

  Al comma 2, quarto periodo, sostituire la parola: venti con la seguente: centotrentacinque.
3.116. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

  Al comma 2, quarto periodo, sostituire la parola: venti con la seguente: novanta.
3.117. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

  Al comma 2, quarto periodo, sostituire le parole: venti giorni con le seguenti: sessanta giorni.
3.118. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 2, quarto periodo, sostituire la parola: venti con la seguente: quarantacinque.
*3.119. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
*3.120. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Pag. 163

  Al comma 2, quarto periodo, sostituire le parole: venti giorni con le seguenti: un mese.
3.121. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

  Al comma 2, quarto periodo, sostituire le parole: venti giorni con le seguenti: trenta giorni.
3.122. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 2, quarto periodo, sopprimere le parole: , decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque emanato.
3.123. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai fini della decisione le Commissioni dispongono di tutti gli elementi necessari forniti da parte delle pubbliche amministrazioni competenti.
3.124. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Alifano.

  Sopprimere il comma 3.
3.125. Alfonso Colucci, Auriemma, Alifano, Penza.

  Sostituire il comma 3, con il seguente:

  3. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per stabilire i criteri di identificazione delle materie di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, per le quali è necessaria la previa determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, e le funzioni per le quali tale previa determinazione non è necessaria sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

   a) identificazione di criteri certi e univoci per la differenziazione delle funzioni per le quali è necessaria la previa determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, e delle funzioni per le quali tale previa determinazione non è necessaria;

   b) modalità di predisposizione di due differenti elenchi per le funzioni LEP e per quelle non LEP;

   c) utilizzazione di una tecnica analitica intesa a stabilire la dimensione obiettiva di ciascuna funzione, la dimensione dell'interesse implicato, la prevalenza di economie di scala o di economie di scopo in sede di esercizio, ai fini della distribuzione delle competenze tra Stato e regioni.
3.126. Sarracino, Bonafè.

  Al comma 3, premettere le seguenti parole: Fatta salva la determinazione dei LEP trasversali necessari a garantire qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione, prevenzione, eliminazione o riduzione delle condizioni di svantaggio e di vulnerabilità,.
3.127. Marianna Ricciardi, Di Lauro, Quartini, Sportiello, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.

  Al comma 3, premettere le parole: Fatta salva la determinazione dei LEP nelle materie o negli ambiti di materie concernenti le politiche sociali, il sistema integrato di interventi e servizi sociali, la coesione e protezione sociale, la tutela dell'adolescenza e dell'infanzia,.
3.128. Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.

  Al comma 3, alinea, dopo le parole: sono determinati aggiungere le seguenti: su tutto il territorio nazionale in modo uniforme.
3.129. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Pag. 164

  Al comma 3, alinea, sopprimere le parole: o negli ambiti di materie.
3.130. Cuperlo.

  Al comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) norme generali inderogabili sul diritto allo studio e all'istruzione.
3.131. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) norme generali sul diritto allo studio e all'istruzione.
3.132. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 3, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: sulla base dei seguenti criteri:

    1) prossimità e completezza della sua offerta per tutti gli ordini di studi;

    2) i suoi livelli devono essere corrispondenti agli ordinamenti che sono stati fissati dalle norme su tutto il territorio nazionale;

    3) garanzia dell'universalità dell'offerta su tutto il territorio nazionale;

    4) verificabilità degli studi con le stesse modalità e con lo stesso personale qualificato su tutto il territorio nazionale;

    5) gratuità fino al diciottesimo anno di età;

    6) diritto a raggiungere i più alti gradi degli studi attraverso forme di sostegno per i capaci e meritevoli;

    7) sostenibilità economica ed esigibilità da parte del cittadino; 8) valutabilità delle prestazioni da parte del cittadino;.

  Conseguentemente, al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai sensi dell'articolo 17, comma 2, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, la quantificazione degli effetti finanziari derivanti dalla delega di cui al comma 3, lettera a), è rimandata in sede di adozione del relativo decreto legislativo.
3.133. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 3, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: sulla base dei seguenti criteri:

    1) prossimità e completezza della sua offerta per tutti gli ordini di studi;

    2) i suoi livelli devono essere corrispondenti agli ordinamenti che sono stati fissati dalle norme su tutto il territorio nazionale;

    3) garanzia dell'universalità dell'offerta su tutto il territorio nazionale;

    4) verificabilità degli studi con le stesse modalità e con lo stesso personale qualificato su tutto il territorio nazionale;

    5) gratuità fino al diciottesimo anno di età;

    6) diritto a raggiungere i più alti gradi degli studi attraverso forme di sostegno per i capaci e meritevoli;

    7) sostenibilità economica ed esigibilità da parte del cittadino.

  Conseguentemente, al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai sensi dell'articolo 17, comma 2, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, la quantificazione degli effetti finanziari derivanti dalla delega di cui al comma 3, lettera a), è rimandata in sede di adozione del relativo decreto legislativo.
3.134. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Pag. 165

  Al comma 3, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: sulla base dei seguenti criteri:

    1) prossimità e completezza della sua offerta per tutti gli ordini di studi;

    2) verificabilità degli studi con le stesse modalità e con lo stesso personale qualificato su tutto il territorio nazionale;

    3) gratuità fino al diciottesimo anno di età;

    4) diritto a raggiungere i più alti gradi degli studi attraverso forme di sostegno per i capaci e meritevoli;

    5) sostenibilità economica ed esigibilità da parte del cittadino;

    6) valutabilità delle prestazioni da parte del cittadino.

  Conseguentemente, al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai sensi dell'articolo 17, comma 2, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, la quantificazione degli effetti finanziari derivanti dalla delega di cui al comma 3, lettera a), è rimandata in sede di adozione del relativo decreto legislativo.
3.135. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 3, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: sulla base dei seguenti criteri:

    1) prossimità e completezza della sua offerta per tutti gli ordini di studi;

    2) i suoi livelli devono essere corrispondenti agli ordinamenti che sono stati fissati dalle norme su tutto il territorio nazionale;

    3) garanzia dell'universalità dell'offerta su tutto il territorio nazionale;

    4) verificabilità degli studi con le stesse modalità e con lo stesso personale qualificato su tutto il territorio nazionale;

    5) gratuità fino al diciottesimo anno di età.

  Conseguentemente, al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai sensi dell'articolo 17, comma 2, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, la quantificazione degli effetti finanziari derivanti dalla delega di cui al comma 3, lettera a), è rimandata in sede di adozione del relativo decreto legislativo.
3.138. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 3, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: sulla base dei seguenti criteri:

    1) prossimità e completezza della sua offerta per tutti gli ordini di studi;

    2) i suoi livelli devono essere corrispondenti agli ordinamenti che sono stati fissati dalle norme su tutto il territorio nazionale;

    3) garanzia dell'universalità dell'offerta su tutto il territorio nazionale;

    4) verificabilità degli studi con le stesse modalità e con lo stesso personale qualificato su tutto il territorio nazionale.

  Conseguentemente, al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai sensi dell'articolo 17, comma 2, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, la quantificazione degli effetti finanziari derivanti dalla delega di cui al comma 3, lettera a), è rimandata in sede di adozione del relativo decreto legislativo.
3.139. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 3, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: sulla base dei seguenti criteri:

    1) prossimità e completezza della sua offerta per tutti gli ordini di studi;

    2) i suoi livelli devono essere corrispondenti agli ordinamenti che sono stati Pag. 166fissati dalle norme su tutto il territorio nazionale;.

  Conseguentemente, al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai sensi dell'articolo 17, comma 2, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, la quantificazione degli effetti finanziari derivanti dalla delega di cui al comma 3, lettera a), è rimandata in sede di adozione del relativo decreto legislativo.
3.140. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 3, lettera a) aggiungere in fine le seguenti parole: primaria e secondaria e di orientamento al lavoro.
3.141. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 3, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: primaria, secondaria e universitaria.
3.142. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 3, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: primaria e secondaria.
3.143. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 3, sostituire la lettera b), con la seguente:

   b) norme generali sulla tutela e valorizzazione dell'ambiente, dell'ecosistema, del paesaggio e dei beni culturali.
3.144. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 3, sostituire la lettera b), con la seguente:

   b) norme generali sulla tutela dell'ambiente, dell'ecosistema, del paesaggio e dei beni culturali.
3.145. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 3, lettera b), dopo le parole: tutela dell'ambiente aggiungere le seguenti: , della biodiversità.
3.146. Simiani.

  Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera b), dopo le parole: dell'ecosistema aggiungere le seguenti: degli animali;

   b) dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

   c-bis) parità di genere;

   c) alla lettera i) aggiungere in fine le seguenti parole: e adattamento ai cambiamenti climatici;

   d) alla lettera n) aggiungere, in fine, le seguenti parole: e delle infrastrutture digitali;.
3.148. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 3, sostituire la lettera c), con la seguente:

   c) norme generali sulla tutela e sicurezza del lavoro e sulla parità di genere.
3.149. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Pag. 167

  Al comma 3, sostituire la lettera c), con la seguente:

   c) norme generali sulla tutela e sicurezza del lavoro.
3.151. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 3, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) previdenza complementare e integrativa;.
3.152. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.

  Al comma 3, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) professioni;.
*3.154. Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.
*3.155. Faraone, Boschi.

  Al comma 3, sostituire la lettera e), con la seguente:

   e) norme generali sulla ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi e per l'economia circolare;.
3.157. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 3, sostituire la lettera e), con la seguente:

   e) norme generali sulla ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi e finanziari;.
3.159. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 3, sostituire la lettera e), con la seguente:

   e) norme generali sulla ricerca scientifica, ambientale e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi;.
3.160. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 3, sostituire la lettera e), con la seguente:

   e) norme generali sulla ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi;.
3.161. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 3, sostituire la lettera f), con la seguente:

   f) norme generali sulla tutela e diritto alla salute;.
3.162. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 3, sostituire la lettera f), con la seguente:

   f) norme generali sulla tutela della salute pubblica;.
3.163. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 3, sostituire la lettera f), con la seguente:

   f) norme generali sulla tutela della salute;.
3.164. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Pag. 168

  Al comma 3, sostituire la lettera g), con la seguente:

   g) sulla alimentazione e sulla produzione di alimenti per consumo umano e a basso impatto ambientale;.
3.165. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 3, sostituire la lettera g), con la seguente:

   g) norme generali sulla alimentazione e sulla produzione di alimenti per consumo umano e animale;.
3.166. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 3, sostituire la lettera g), con la seguente:

   g) norme generali sulla alimentazione e sulla produzione di alimenti per consumo umano;.
3.170. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 3, sostituire la lettera g), con la seguente:

   g) norme generali sulla alimentazione sana per tutti gli esseri viventi;.
3.171. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 3, sostituire la lettera g), con la seguente:

   g) norme generali sulla alimentazione sana e biologica;.
3.172. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 3, sostituire la lettera g), con la seguente:

   g) norme generali sulla alimentazione sana e vegana;.
3.173. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 3, sostituire la lettera g), con la seguente:

   g) norme generali sulla alimentazione priva di Ogm;.
3.174. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 3, sostituire la lettera g), con la seguente:

   g) norme generali sulla alimentazione sostenibile.
3.175. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 3, sostituire la lettera g), con la seguente:

   g) norme generali sulla alimentazione vegetariana;.
3.176. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 3, sostituire la lettera g), con la seguente:

   g) norme generali sulla corretta alimentazione;.
3.177. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Pag. 169

  Al comma 3, sostituire la lettera g), con la seguente:

   g) norme generali sulla alimentazione sana;.
3.178. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 3, sostituire la lettera g), con la seguente:

   g) norme generali sull'alimentazione;.
3.179. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 3, sostituire la lettera h), con la seguente:

   h) norme generali sull'ordinamento sportivo non agonistico;.
3.180. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 3, sostituire la lettera h), con la seguente:

   h) norme generali sull'ordinamento sportivo agonistico;.
3.181. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 3, sostituire la lettera h), con la seguente:

   h) norme generali sull'ordinamento sportivo;.
3.182. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 3, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

   h-bis) protezione civile;.
3.183. Faraone, Boschi.

  Al comma 3, sostituire la lettera i), con la seguente:

   i) norme generali sul Governo, la tutela del territorio con particolare riguardo per i parchi nazionali;.
3.184. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 3, sostituire la lettera i), con la seguente:

   i) norme generali sul Governo, la tutela del territorio e sulla rigenerazione urbana;.
3.185. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 3, sostituire la lettera i), con la seguente:

   i) norme generali sul Governo e la tutela del territorio e sul consumo di suolo;.
3.186. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 3, sostituire la lettera i), con la seguente:

   i) norme generali sul Governo, la programmazione e la tutela del territorio;.
3.187. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 3, sostituire la lettera i), con la seguente:

   i) norme generali sul Governo, la gestione e la tutela del territorio;.
3.188. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Pag. 170

  Al comma 3, sostituire la lettera i), con la seguente:

   i) norme generali sul Governo e la salvaguardia del territorio;.
3.189. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 3, sostituire la lettera i), con la seguente:

   i) norme generali sul Governo del territorio;.
3.191. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 3, sostituire la lettera l), con la seguente:

   l) norme generali sui porti, stazioni ferroviarie e aeroporti civili;.
3.192. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 3, sostituire la lettera l), con la seguente:

   l) norme generali sui porti, interporti e aeroporti civili;.
3.193. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 3, sostituire la lettera l), con la seguente:

   l) norme generali sui porti e aeroporti civili e militari;.
3.195. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 3, sostituire la lettera l), con la seguente:

   l) norme generali sui porti, ciclovie e aeroporti civili;.
3.196. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 3, sostituire la lettera l), con la seguente:

   l) norme generali sui porti e aeroporti civili;.
3.197. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 3, sostituire la lettera l), con la seguente:

   l) norme generali sui porti;.
3.198. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 3, sostituire la lettera m), con la seguente:

   m) norme generali sulle grandi reti di trasporto e di navigazione fluviale e lacustre;.
3.199. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 3, sostituire la lettera m), con la seguente:

   m) norme generali sulle grandi reti di trasporto autostradale e di navigazione;.
3.200. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Pag. 171

  Al comma 3, sostituire la lettera m), con la seguente:

   m) norme generali e di settore sulle grandi reti di trasporto e di navigazione;.
3.201. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 3, sostituire la lettera m), con la seguente:

   m) norme generali sulle grandi reti di trasporto ferroviario e di navigazione;.
3.202. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 3, sostituire la lettera m), con la seguente:

   m) norme generali sulle grandi reti di trasporto e di navigazione lacustre;.
3.203. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 3, sostituire la lettera m), con la seguente:

   m) norme generali sulle grandi reti di trasporto e di navigazione fluviale;.
3.204. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 3, sostituire la lettera m), con la seguente:

   m) norme generali sulle reti di trasporto merci e di navigazione lacustre;.
3.205. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 3, sostituire la lettera m), con la seguente:

   m) norme generali sulle grandi reti di trasporto merci e di navigazione;.
3.206. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 3, sostituire la lettera m), con la seguente:

   m) norme generali sulle grandi reti di trasporto e di navigazione;.
3.207. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 3, sostituire la lettera m), con la seguente:

   m) norme generali sulle grandi reti di trasporto ferroviario;.
3.208. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 3, sostituire la lettera m), con la seguente:

   m) norme generali sulle reti di trasporto e di navigazione;.
3.218. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 3, sostituire la lettera m), con la seguente:

   m) norme generali sulle grandi reti di trasporto marittimo;.
3.219. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Pag. 172

  Al comma 3, sostituire la lettera n), con la seguente:

   n) norme generali sull'ordinamento della comunicazione satellitare e di telefonia mobile;.
3.220. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 3, sostituire la lettera n), con la seguente:

   n) norme generali sull'ordinamento della comunicazione televisiva via cavo e satellitare;.
3.221. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 3, sostituire la lettera n), con la seguente:

   n) norme generali sull'ordinamento della comunicazione satellitare e di telefonia fissa;.
3.222. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 3, sostituire la lettera n), con la seguente:

   n) norme generali sull'ordinamento della comunicazione televisiva via cavo e digitale;.
3.223. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 3, sostituire la lettera n), con la seguente:

   n) norme generali sull'ordinamento della comunicazione televisiva via cavo;.
3.224. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 3, sostituire la lettera n), con la seguente:

   n) norme generali sull'ordinamento della comunicazione e sui mass-media;.
3.225. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 3, sostituire la lettera n), con la seguente:

   n) norme generali sull'ordinamento della comunicazione radiotelevisiva;.
3.232. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 3, sostituire la lettera n), con la seguente:

   n) norme generali sull'ordinamento della comunicazione radiofonica;.
3.233. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 3, sostituire la lettera n), con la seguente:

   n) norme generali sull'ordinamento della comunicazione satellitare;.
3.235. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 3, sostituire la lettera n), con la seguente:

   n) norme generali sull'ordinamento della comunicazione su internet;.
3.236. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Pag. 173

  Al comma 3, sostituire la lettera n), con la seguente:

   n) norme generali sull'ordinamento della comunicazione televisiva;.
3.237. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 3, sostituire la lettera n), con la seguente:

   n) norme generali sull'ordinamento della comunicazione analogica;.
3.238. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 3, sostituire la lettera n), con la seguente:

   n) norme generali sull'ordinamento della comunicazione digitale;.
3.239. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 3, sostituire la lettera n), con la seguente:

   n) norme generali sull'ordinamento della comunicazione;.
3.240. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 3, sostituire la lettera o), con la seguente:

   o) norme generali sulla produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia da fonti fossili;.
3.241. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 3, sostituire la lettera o), con la seguente:

   o) norme generali sulla produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia fotovoltaica;.
3.242. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 3, sostituire la lettera o), con la seguente:

   o) norme generali e di settore sulla produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;.
3.243. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 3, sostituire la lettera o), con la seguente:

   o) norme generali sulla produzione, trasporto, concorrenza e distribuzione nazionale dell'energia;.
3.244. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 3, sostituire la lettera o), con la seguente:

   o) norme generali sulla produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia sostenibile;.
3.245. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 3, sostituire la lettera o), con la seguente:

   o) norme generali sulla produzione, transizione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;.
3.246. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Pag. 174

  Al comma 3, sostituire la lettera o), con la seguente:

   o) norme generali sulla produzione, formazione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;.
3.247. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 3, sostituire la lettera o), con la seguente:

   o) norme generali sulla produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia geotermica;.
3.248. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 3, sostituire la lettera o), con la seguente:

   o) norme generali sulla produzione, sicurezza, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;.
3.249. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 3, sostituire la lettera o), con la seguente:

   o) norme generali sulla produzione, incentivo, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;.
3.250. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 3, sostituire la lettera o), con la seguente:

   o) norme generali sulla produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia elettrica;.
3.251. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 3, sostituire la lettera o), con la seguente:

   o) norme generali sulla produzione, trasporto, accumulo e distribuzione nazionale dell'energia;.
3.252. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 3, sostituire la lettera o), con la seguente:

   o) norme generali sulla produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia eolica;.
3.253. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 3, sostituire la lettera o), con la seguente:

   o) norme generali sulla produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;.
3.254. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 3, sostituire la lettera o), con la seguente:

   o) norme generali sulla produzione, trasporto e distribuzione dell'energia;.
3.256. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 3, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:

   o-bis) previdenza complementare e integrativa;.
3.257. Faraone, Boschi.

Pag. 175

  Al comma 3, sostituire la lettera p), con la seguente:

   p) norme generali sulla valorizzazione, tutela e fruizione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali;.
3.258. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 3, sostituire la lettera p), con la seguente:

   p) norme generali sulla valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali e tradizionali;.
3.259. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 3, sostituire la lettera p), con la seguente:

   p) norme generali sulla valorizzazione dei beni culturali, paesaggistici e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali;.
3.260. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 3, sostituire la lettera p), con la seguente:

   p) norme generali sulla valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali e artigianali;.
3.261. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 3, sostituire la lettera p), con la seguente:

   p) norme generali sulla valorizzazione dei beni culturali, ambientali e archeologici e promozione e organizzazione di attività culturali;.
3.262. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 3, sostituire la lettera p), con la seguente:

   p) norme generali sulla valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali e artistiche;.
3.263. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 3, sostituire la lettera p), con la seguente:

   p) norme generali e di settore sulla valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali;.
3.264. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 3, sostituire la lettera p), con la seguente:

   p) norme generali sulla valorizzazione dei beni culturali, monumentali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali;.
3.265. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 3, sostituire la lettera p), con la seguente:

   p) norme generali sulla valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali e sociali;.
3.266. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Pag. 176

  Al comma 3, sostituire la lettera p), con la seguente:

   p) norme generali sulla valorizzazione, fruizione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali;.
3.267. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 3, sostituire la lettera p), con la seguente:

   p) norme generali sulla tutela e valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali;.
3.268. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 3, sostituire la lettera p), con la seguente:

   p) norme generali sulla valorizzazione dei beni culturali, storici e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali;.
3.269. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 3, sostituire la lettera p), con la seguente:

   p) norme generali sulla valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali;.
3.270. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 3, sostituire la lettera p), con la seguente:

   p) norme generali sulla valorizzazione dei beni culturali e ambientali e organizzazione di attività culturali;.
3.271. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 3, sostituire la lettera p), con la seguente:

   p) norme generali sulla valorizzazione dei beni culturali e promozione e organizzazione di attività culturali;.
3.272. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 3, sostituire la lettera p), con la seguente:

   p) norme generali sulla valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione di attività culturali;.
3.273. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. L'adozione dei decreti legislativi di cui al comma 1 per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (LEP) e i relativi costi e fabbisogni standard è subordinata al reperimento delle risorse ai fini dell'istituzione di un fondo perequativo con una dotazione di 1 miliardo di euro per le regioni che non richiedano ulteriori forme e condizioni di autonomia ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, con minore capacità fiscale per abitante, da ripartire nel rispetto dei costi standard associati ai livelli essenziali delle prestazioni fissati dalla legge statale in piena collaborazione con le regioni e gli enti locali.
  3-ter. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, il finanziamento dei LEP sulla base dei relativi costi e fabbisogni standard è attuato nel rispetto dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, degli equilibri di bilancio, del principio di uguaglianza e della garanzia della loro uniformità su tutto il territorio nazionale.
3.274. Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.

Pag. 177

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. La determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni non può in ogni caso limitarsi alla ricognizione delle prestazioni già riconosciute o erogate a legislazione vigente.

  Conseguentemente, dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

  10-bis. Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri, si provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
3.275. Ubaldo Pagano, Braga, Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ascani.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. La determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni non può essere circoscritta alle sole funzioni oggetto di trasferimento.

  Conseguentemente, dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

  10-bis. Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri, si provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
3.277. Ubaldo Pagano, Braga, Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ascani.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. In ogni caso il procedimento di determinazione dei LEP, sulla base dei costi e fabbisogni standard, in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, deve avvenire nell'ambito di un sistema che assicuri il finanziamento integrale delle funzioni pubbliche attribuite a comuni, province, città metropolitane e regioni, ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione, e nell'ambito di uno svolgimento leale e trasparente dei rapporti finanziari tra lo Stato e le autonomie territoriali.
3.278. Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. La determinazione finale dei LEP, spettante alle Camere ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, è effettuata a seguito di una valutazione complessiva dei LEP stessi per tutte le materie, funzioni e ambiti, previa trasmissione al Parlamento di tutti gli elementi necessari da parte delle pubbliche amministrazioni competenti.
3.279. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Alifano.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. A decorrere dall'anno 2024 il Ministro dell'economia e delle finanze, presenta annualmente alla Camere una relazione volta ad analizzare il raggiungimento e il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni.
3.280. Pavanelli, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.

  Sopprimere il comma 4.
3.281. Alfonso Colucci, Auriemma, Alifano, Penza.

  Al comma 4, sopprimere il primo periodo.
3.282. Auriemma, Alifano, Penza, Alfonso Colucci.

  Al comma 4, primo periodo, dopo la parola: decreti aggiungere la seguente: legislativi.
3.283. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Pag. 178

  Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: modalità con la seguente: norme.
3.284. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: modalità con la seguente: forme.
3.285. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: efficienza con la seguente: sollecitudine.
3.286. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: efficienza con la seguente: produttività.
3.287. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: efficienza con la seguente: operosità.
3.288. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: efficienza con la seguente: solerzia.
3.289. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: utilizzo con la seguente: impiego.
3.290. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: utilizzo con la seguente: uso.
3.291. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 4, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , anche ai fini delle valutazioni di cui all'articolo 8, comma 1.

  Conseguentemente, all'articolo 8, comma 1, secondo periodo, dopo la parola: esiti aggiungere le seguenti: del monitoraggio di cui all'articolo 3, comma 4 e.
3.292. Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.

  Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.
3.293. Auriemma, Alifano, Penza, Alfonso Colucci.

  Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: delle regioni aggiungere le seguenti: , esclusi l'Abruzzo e Molise.
3.294. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: delle regioni aggiungere le seguenti: , esclusa la Campania,.
3.295. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: delle regioni aggiungere le seguenti: , esclusa l'Emilia-Romagna,.
3.296. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Pag. 179

  Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: delle regioni aggiungere le seguenti: , escluso il Lazio,.
3.298. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: delle regioni aggiungere le seguenti: , esclusa la Liguria,.
3.299. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: delle regioni aggiungere le seguenti: , esclusa la Lombardia,.
3.300. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: delle regioni aggiungere le seguenti: , esclusa le Marche,.
3.301. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: delle regioni aggiungere le seguenti: , escluso il Piemonte,.
3.302. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: delle regioni aggiungere le seguenti: , esclusa la Toscana,.
3.303. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: delle regioni aggiungere le seguenti: , esclusa l'Umbria,.
3.304. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: delle regioni aggiungere le seguenti: , escluso il Veneto,.
3.305. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: alle materie o agli ambiti di materie con le seguenti: alle funzioni.
3.306. Cuperlo.

  Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: o agli ambiti di materie.
3.307. Alfonso Colucci, Auriemma, Alifano, Penza.

  Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: monitoraggio con la seguente: rilevazione.
3.308. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: monitoraggio con la seguente: indagine.
3.309. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: dalla Commissione paritetica di cui all'articolo 5, comma 1, sulla base di quanto previsto dalle rispettive intese. La Commissione paritetica riferisce annualmente sugli esiti del monitoraggio alla Conferenza unificata con le seguenti: dall'UfficioPag. 180 parlamentare di bilancio, il quale riferisce annualmente sugli esiti del monitoraggio alle Camere e alla Conferenza unificata.
3.310. Boschi.

  Al comma 4, sopprimere il terzo periodo.
3.311. Auriemma, Alifano, Penza, Alfonso Colucci.

  Al comma 4, terzo periodo, sostituire la parola: annualmente con la seguente: mensilmente.
3.313. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 4, terzo periodo, sostituire la parola: annualmente con le seguenti: ogni bimestre.
3.314. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 4, terzo periodo, sostituire la parola: annualmente con le seguenti: ogni trimestre.
3.315. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 4, terzo periodo, sostituire la parola: annualmente con le seguenti: ogni semestre.
3.316. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 4, terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e invia una relazione alle Camere, che si esprimono con parere secondo le norme dei rispettivi regolamenti.
3.317. Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al monitoraggio concorrono gli uffici della Corte dei conti, del Consiglio di Stato, della Banca d'Italia, della Ragioneria generale dello Stato e dell'Ufficio parlamentare di bilancio, nonché della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.
3.318. Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza.

  Sopprimere il comma 5.
3.319. Alfonso Colucci, Auriemma, Alifano, Penza.

  Al comma 5, sopprimere il primo periodo.
3.320. Auriemma, Alifano, Penza, Alfonso Colucci.

  Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: degli esiti con le seguenti: delle conclusioni.
3.321. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: degli esiti con le seguenti: delle conseguenze.
3.322. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Pag. 181

  Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: degli esiti con le seguenti: dei risultati.
3.323. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: degli esiti con le seguenti: degli effetti.
3.324. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: degli esiti con le seguenti: del seguito.
3.325. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: monitoraggio con la seguente: rilevazione.
3.326. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: monitoraggio con la seguente: indagine.
3.327. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: effettuato con la seguente: realizzato.
3.328. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: effettuato con la seguente: ultimato.
3.329. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: effettuato con la seguente: concluso.
3.330. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: effettuato con la seguente: eseguito.
3.331. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: effettuato con la seguente: compiuto.
3.332. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: adotta con la seguente: emana.
3.333. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: criticità con la seguente: difficoltà.
3.334. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 5, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Qualora entro i successivi centottanta giorni la regione interessata non abbia dato seguito alle raccomandazioni della Conferenza unificata, il Governo, previa comunicazione alle Camere, attiva la procedura di revoca dell'intesa e la regione interessata non può procederePag. 182 alla richiesta di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, per un periodo inferiore ai successivi dieci anni.
3.335. Marianna Ricciardi, Di Lauro, Quartini, Sportiello, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.

  Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.
3.336. Auriemma, Alifano, Penza, Alfonso Colucci.

  Sopprimere il comma 6.
3.337. Alfonso Colucci, Auriemma, Alifano, Penza.

  Al comma 6, sostituire la parola: annuale con la seguente: mensile.
3.338. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 6, sostituire la parola: annuale con le seguenti: ogni bimestre.
3.339. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 6, sostituire la parola: annuale con le seguenti: ogni trimestre.
3.341. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 6, sostituire la parola: annuale, con la seguente: semestrale.
*3.342. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
*3.343. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

  Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sulla medesima relazione il Ministro per gli affari regionali e le autonomie rende comunicazioni alle Camere, alle quali segue una discussione che si conclude con il voto su atti di indirizzo vincolanti.
3.344. Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

  Sopprimere il comma 7.
3.345. Alfonso Colucci, Auriemma, Alifano, Penza.

  Al comma 7, sopprimere il primo periodo.
3.346. Auriemma, Alifano, Penza, Alfonso Colucci.

  Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: possono essere con la seguente: sono.
3.348. Boschi.

  Al comma 7, primo periodo, sostituire la parola: aggiornati con la seguente: revisionati.
3.349. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 7, primo periodo, sostituire la parola: aggiornati con la seguente: completati.
3.350. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 7, primo periodo, sostituire la parola: aggiornati con la seguente: rinnovati.
3.351. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Pag. 183

  Al comma 7, primo periodo, sostituire la parola: aggiornati con la seguente: rivisti.
3.352. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: periodicamente in coerenza e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili con le seguenti: e finanziati periodicamente.
3.354. Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.

  Al comma 7, primo periodo, sostituire la parola: periodicamente con le seguenti: ogni mese.
3.355. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 7, primo periodo, sostituire la parola: periodicamente con le seguenti: ogni bimestre.
3.356. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 7, primo periodo, sostituire la parola: periodicamente con le seguenti: ogni trimestre.
3.357. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 7, primo periodo, sostituire la parola: periodicamente con le seguenti: ogni semestre.
3.358. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 7, primo periodo, sostituire la parola: periodicamente con le seguenti: ogni anno.
3.359. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 7, primo periodo, sopprimere le parole: in coerenza e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.

  Conseguentemente, all'articolo 4:

   al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: nei limiti delle risorse rese disponibili nella legge di bilancio;

   al comma 2, sopprimere le parole: nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente.
3.360. Alifano, Dell'Olio, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza.

  Al comma 7, primo periodo, sostituire la parola: adeguamenti con la seguente: aggiornamenti.
3.361. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 7, primo periodo, sostituire la parola: adeguamenti con la seguente: adattamenti.
3.362. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: mutamento del con la seguente: trasformato.
3.363. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Pag. 184

  Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: mutamento del con la seguente: modificato.
3.364. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: mutamento del con la seguente: variato.
3.365. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: mutamento del con la seguente: mutato.
3.366. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 7, primo periodo, sostituire la parola: mutamento con la seguente: cambiamento.
3.367. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: mutamento del con la seguente: alterato.
3.368. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: del contesto socioeconomico con le seguenti: della situazione socio-economica.
3.369. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: del contesto con le seguenti: della condizione.
3.370. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: del contesto con le seguenti: del quadro.
3.371. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 7, primo periodo, dopo la parola: socioeconomico aggiungere le seguenti: e demografico.
3.372. Alfonso Colucci, Auriemma, Alifano, Penza.

  Al comma 7, primo periodo, dopo la parola: socioeconomico aggiungere le seguenti: e produttivo.
3.373. Alfonso Colucci, Auriemma, Alifano, Penza.

  Al comma 7, primo periodo, dopo la parola: socioeconomico aggiungere le seguenti: e ambientale.
3.374. Alfonso Colucci, Auriemma, Alifano, Penza.

  Al comma 7, primo periodo, dopo la parola: socioeconomico aggiungere le seguenti: e culturale.
3.375. Alfonso Colucci, Auriemma, Alifano, Penza.

  Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: dall'evoluzione con le seguenti: dal perfezionamento.
3.376. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Pag. 185

  Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: dall'evoluzione con le seguenti: dal miglioramento.
3.377. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: dall'evoluzione con le seguenti: dall'avanzamento.
3.378. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: dall'evoluzione con le seguenti: dalla crescita.
3.379. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: dall'evoluzione con le seguenti: dallo sviluppo.
3.380. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: dall'evoluzione con le seguenti: dal progresso.
3.381. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri con le seguenti: con decreti del Presidente della Repubblica.

  Conseguentemente, al medesimo comma, primo periodo, sopprimere le parole da: , su proposta fino alla fine del comma.
3.382. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri con le seguenti: con legge ordinaria.

  Conseguentemente, al medesimo comma, primo periodo, sopprimere le parole da: , su proposta fino alla fine del comma.
3.383. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri con le seguenti: con i decreti legislativi adottati sulla base dei princìpi e criteri direttivi di cui al comma 1.
3.384. Bonafè, Sarracino, De Luca, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

  Al comma 7, sopprimere il secondo periodo.
3.385. Auriemma, Alifano, Penza, Alfonso Colucci.

  Al comma 7, sostituire il secondo periodo con i seguenti: Gli schemi di decreto sono trasmessi alla Conferenza unificata, che si pronuncia sui medesimi entro sessanta giorni, con parere vincolante. Successivamente, gli schemi di decreto sono trasmessi, unitamente al parere della Conferenza unificata, alle Camere per il relativo parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, ivi comprese la Commissione bicamerale per le questioni regionali e la Commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità. Il parere deve essere espresso entro sessanta giorni dall'assegnazione e ha carattere vincolante. In caso di parere negativo, il Governo trasmette un nuovo schema di decreto alle Camere dando conto dell'accoglimento delle osservazioni formulate Pag. 186nel parere ovvero motivando espressamente sul loro mancato accoglimento.
3.386. Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

  Al comma 7, sopprimere il terzo periodo.
3.387. Auriemma, Alifano, Penza, Alfonso Colucci.

  Al comma 7, terzo periodo, sostituire la parola: venti con la seguente: centoventi.
3.388. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 7, terzo periodo, sostituire la parola: venti con la seguente: novanta.
3.389. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 7, terzo periodo, sostituire la parola: venti con la seguente: ottanta.
3.390. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 7, terzo periodo, sostituire la parola: venti con la seguente: settanta.
3.391. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 7, terzo periodo, sostituire la parola: venti con la seguente: sessanta.
3.392. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 7, terzo periodo, sostituire la parola: venti con la seguente: cinquanta.
3.393. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 7, terzo periodo, sostituire le parole: venti giorni con le seguenti: quarantacinque giorni.
3.394. Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

  Al comma 7, terzo periodo, sostituire la parola: venti con la seguente: quaranta.
3.395. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 7, terzo periodo, sostituire la parola: venti con la seguente: trenta.

  Conseguentemente, al medesimo comma 7, terzo periodo, sostituire la parola: trenta con la seguente: quarantacinque.
3.396. Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza.

  Al comma 7, terzo periodo, sostituire la parola: venti con la seguente: trenta.
3.398. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 7, terzo periodo, sostituire la parola: venti con la seguente: venticinque.
3.399. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Pag. 187

  Al comma 7, terzo periodo, dopo le parole: per il relativo parere inserire la seguente: vincolante.
3.400. Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

  Al comma 7, terzo periodo, dopo le parole: da parte aggiungere le seguenti: della Commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità e.
*3.401. Barbagallo, Bonafè, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut.
*3.403. Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

  Al comma 7, terzo periodo, dopo le parole: da parte inserire le seguenti: della Commissione bicamerale per le questioni regionali e.
3.404. Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

  Al comma 7, terzo periodo, sostituire le parole: nel termine di trenta giorni, decorso il quale i decreti possono essere adottati con le seguenti: entro novanta giorni.
3.405. Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

  Al comma 7, terzo periodo, sostituire le parole: nel termine di trenta con le seguenti: nel termine di centottanta.
3.406. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 7, terzo periodo, sostituire le parole: nel termine di trenta con le seguenti: nel termine di centoventi.
*3.407. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
*3.408. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

  Al comma 7, terzo periodo, sostituire le parole: nel termine di trenta con le seguenti: nel termine di cento.
3.409. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 7, terzo periodo, sostituire le parole: nel termine di trenta con le seguenti: nel termine di novanta.
*3.411. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
*3.413. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

  Al comma 7, terzo periodo, sostituire le parole: nel termine di trenta con le seguenti: nel termine di ottanta.
3.414. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 7, terzo periodo, sostituire le parole: nel termine di trenta con le seguenti: nel termine di settanta.
3.415. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 7, terzo periodo, sostituire le parole: nel termine di trenta con le seguenti: nel termine di sessanta.
*3.416. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
*3.417. Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.
*3.418. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Pag. 188

  Al comma 7, terzo periodo, sostituire le parole: nel termine di trenta con le seguenti: nel termine di cinquanta.
3.419. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 7, terzo periodo, sostituire le parole: nel termine di trenta con le seguenti: nel termine di quaranta.
3.420. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sopprimere il comma 8.
3.421. Alfonso Colucci, Auriemma, Alifano, Penza.

  Al comma 8, sostituire le parole: Sulla base con le seguenti: In ragione.
3.422. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 8, dopo le parole: Sulla base delle aggiungere la seguente: probabili.
3.423. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 8, dopo le parole: Sulla base delle aggiungere la seguente: eventuali.
3.424. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 8, sostituire la parola: ipotesi con la seguente: previsioni.
3.425. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 8, sostituire la parola: triennale con la seguente: mensile.
3.426. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 8, sostituire la parola: triennale con la seguente: bimestrale.
3.427. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 8, sostituire la parola: triennale con la seguente: trimestrale.
3.428. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 8, sostituire la parola: triennale con la seguente: semestrale.
3.429. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 8, sostituire la parola: triennale con le seguenti: ogni dodici mesi.
3.430. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 8, sostituire la parola: triennale con le seguenti: ogni tredici mesi.
3.431. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 8, sostituire la parola: triennale con le seguenti: ogni quattordici mesi.
3.432. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Pag. 189

  Al comma 8, sostituire la parola: triennale con le seguenti: ogni quindici mesi.
3.433. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 8, sostituire la parola: triennale con le seguenti: ogni sedici mesi.
3.434. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 8, sostituire la parola: triennale con le seguenti: ogni diciotto mesi.
3.435. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 8, sostituire la parola: triennale con le seguenti: ogni ventiquattro mesi.
3.436. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 8, sostituire le parole: del Consiglio dei ministri con le seguenti: della Repubblica.
3.437. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , assicurando in ogni caso il superamento del criterio della spesa storica.

  Conseguentemente, dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

  10-bis. Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri, si provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
3.438. Ubaldo Pagano, Braga, Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ascani.

  Al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , previo parere obbligatorio delle competenti Commissioni parlamentari per i profili finanziari.
3.439. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , previo parere obbligatorio delle competenti Commissioni parlamentari.
3.441. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , previo parere delle competenti Commissioni parlamentari per i profili finanziari.
3.442. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , tenendo conto delle specificità territoriali e degli svantaggi derivanti dall'insularità.
*3.443. Barbagallo, Bonafè, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut.
*3.444. Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

  Al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , tenendo conto degli svantaggi derivanti dall'insularità.
**3.445. Barbagallo, Bonafè, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut.
**3.446. Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

Pag. 190

  Al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.
3.447. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sopprimere i commi 9 e 10.
3.448. Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza.

  Sopprimere il comma 9.
*3.449. Boschi.
*3.450. Alfonso Colucci, Auriemma, Alifano, Penza.
*3.451. Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

  Al comma 9, sostituire le parole: Nelle more con le seguenti: In attesa.
3.452. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 9, sostituire le parole: continua ad applicarsi con le seguenti: non trova applicazione.
3.453. Bonafè, Braga, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

  9-bis. È in ogni caso fatta salva la disciplina dei Livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA) di cui all'articolo 9 della legge 28 giugno 2016, n. 132.
3.454. Ilaria Fontana, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.

  Sopprimere il comma 10.
*3.455. Alfonso Colucci, Auriemma, Alifano, Penza.
*3.456. Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

  Sostituire il comma 10, con il seguente:

  10. La determinazione dei LEP e dei relativi costi e fabbisogni standard, svolta ai sensi dell'articolo 1, commi da 791 a 801-bis, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, deve essere conforme a quanto previsto dai decreti legislativi di cui al presente articolo.
3.457. Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

  Sopprimere il comma 11.
3.458. Alfonso Colucci, Auriemma, Alifano, Penza.

  Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

  11-bis. In ogni caso, il procedimento di determinazione dei LEP, sulla base dei costi e fabbisogni standard, in attuazione degli articoli 117 e 119 della Costituzione, deve avvenire nell'ambito di un sistema che assicuri il finanziamento integrale delle funzioni pubbliche attribuite a comuni, province, città metropolitane e regioni, e nell'ambito di uno svolgimento leale e trasparente dei rapporti finanziari tra lo Stato e le autonomie territoriali.
  11-ter. Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri, si provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
3.459. Ubaldo Pagano, Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ascani.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

  11-bis. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o Pag. 191maggiori oneri per la finanza pubblica, l'Osservatorio nazionale per l'implementazione, il monitoraggio e la valutazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, costituito dai Ministri competenti in materia, dai rappresentanti degli enti locali, dalle parti e autonomie sociali. L'Osservatorio di cui al precedente periodo ha funzioni di monitoraggio, analisi, studio e proposta dei possibili strumenti per l'effettiva e costante attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni. Ai componenti dell'Osservatorio non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
3.460. Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

  11-bis. È istituito, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri l'Osservatorio nazionale per l'implementazione, il monitoraggio e la valutazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, costituito dai Ministri competenti in materia, dai rappresentanti degli enti locali, dalle parti e autonomie sociali. L'Osservatorio di cui al precedente periodo ha funzioni di monitoraggio, analisi, studio e proposta dei possibili strumenti per l'effettiva e costante attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni.
3.461. Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Legge sui LEP in materia di istruzione)

  1. Con legge dello Stato approvata dal Parlamento sono individuati, in modo da garantirne l'applicazione in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, i LEP in materia di istruzione, sulla base dei seguenti criteri:

   a) la prossimità: l'offerta di istruzione deve essere prossima alla fruizione del cittadino. Le scuole di base, dall'infanzia alla scuola media, con diversa gradinatura devono essere quanto più possibile vicine al cittadino. Le stesse scuole superiori devono offrire nei territori definiti dalla competenza programmatoria regionale un'offerta completa di tutti gli ordini di studi;

   b) l'ordinamento: i livelli dell'istruzione devono essere corrispondenti agli ordinamenti che sono stati fissati dalle norme su tutto il territorio nazionale;

   c) l'universalità: tutti devono potere accedere in tutto il territorio nazionale;

   d) la verificabilità: gli studi affrontati devono essere sottoposti alle verifiche di esame con le stesse modalità e con lo stesso personale qualificato;

   e) la gratuità fino al diciottesimo anno di età;

   f) il diritto a raggiungere i più alti gradi degli studi: i capaci e meritevoli devono essere sostenuti fino a poter accedere anche all'università;

   g) la sostenibilità e l'esigibilità: come è declinata nel documento Stato-regioni nel senso che essi devono essere sostenibili dallo stato e dagli enti locali e devono essere in qualsiasi momento esigibili dal cittadino, una volta che sono stati individuati;

   h) la valutabilità: le prestazioni, nell'interesse del cittadino come del lavoratore, debbono essere monitorabili e valutabiliPag. 192 per predisporre strumenti di miglioramento.
3.01. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Delega sull'individuazione dei LEP in materia di istruzione)

  1. Con decreto legislativo, acquisito il parere dei Ministeri competenti, da emanarsi entro centottanta giorni dall'approvazione della presente legge, sono individuati, in modo da garantirne l'applicazione in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, i LEP in materia di istruzione, sulla base dei seguenti criteri:

   a) la prossimità: l'offerta di istruzione deve essere prossima alla fruizione del cittadino. Le scuole di base, dall'infanzia alla scuola media, con diversa gradinatura devono essere quanto più possibile vicine al cittadino. Le stesse scuole superiori devono offrire nei territori definiti dalla competenza programmatoria regionale un'offerta completa di tutti gli ordini di studi;

   b) l'ordinamento: i livelli dell'istruzione devono essere corrispondenti agli ordinamenti che sono stati fissati dalle norme su tutto il territorio nazionale;

   c) l'universalità: tutti devono potere accedere in tutto il territorio nazionale;

   d) la verificabilità: gli studi affrontati devono essere sottoposti alle verifiche di esame con le stesse modalità e con lo stesso personale qualificato;

   e) la gratuità fino al diciottesimo anno di età;

   f) il diritto a raggiungere i più alti gradi degli studi: i capaci e meritevoli devono essere sostenuti fino a poter accedere anche all'università;

   g) la sostenibilità e l'esigibilità: come è declinata nel documento Stato-regioni nel senso che essi devono essere sostenibili dallo stato e dagli enti locali e devono essere in qualsiasi momento esigibili dal cittadino, una volta che sono stati individuati;

   h) la valutabilità: le prestazioni, nell'interesse del cittadino come del lavoratore, debbono essere monitorabili e valutabili per predisporre strumenti di miglioramento.
3.02. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Legge sui LEP in materia di Istruzione)

  1. Con legge dello Stato approvata dal Parlamento a maggioranza qualificata sono individuati, in modo da garantirne l'applicazione in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, i LEP in materia di istruzione, sulla base dei seguenti criteri:

   a) la prossimità: l'offerta di istruzione deve essere prossima alla fruizione del cittadino. Le scuole di base, dall'infanzia alla scuola media, con diversa gradinatura devono essere quanto più possibile vicine al cittadino. Le stesse scuole superiori devono offrire nei territori definiti dalla competenza programmatoria regionale un'offerta completa di tutti gli ordini di studi;

   b) l'ordinamento: i livelli dell'istruzione devono essere corrispondenti agli ordinamenti che sono stati fissati dalle norme su tutto il territorio nazionale;

   c) l'universalità: tutti devono potere accedere in tutto il territorio nazionale;

   d) la verificabilità: gli studi affrontati devono essere sottoposti alle verifiche di esame con le stesse modalità e con lo stesso personale qualificato;

   e) la gratuità fino al diciottesimo anno di età;

Pag. 193

   f) il diritto a raggiungere i più alti gradi degli studi: i capaci e meritevoli devono essere sostenuti fino a poter accedere anche all'università;

   g) la sostenibilità e l'esigibilità: come è declinata nel documento Stato-regioni nel senso che essi devono essere sostenibili dallo stato e dagli enti locali e devono essere in qualsiasi momento esigibili dal cittadino, una volta che sono stati individuati;

   h) la valutabilità: le prestazioni, nell'interesse del cittadino come del lavoratore, debbono essere monitorabili e valutabili per predisporre strumenti di miglioramento.
3.03. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Legge sui LEP in materia di istruzione)

  1. Con legge dello Stato approvata dal Parlamento a maggioranza assoluta sono individuati, in modo da garantirne l'applicazione in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, i LEP in materia di istruzione, sulla base dei seguenti criteri:

   a) la prossimità: l'offerta di istruzione deve essere prossima alla fruizione del cittadino. Le scuole di base, dall'infanzia alla scuola media, con diversa gradinatura devono essere quanto più possibile vicine al cittadino. Le stesse scuole superiori devono offrire nei territori definiti dalla competenza programmatoria regionale un'offerta completa di tutti gli ordini di studi;

   b) l'ordinamento: i livelli dell'istruzione devono essere corrispondenti agli ordinamenti che sono stati fissati dalle norme su tutto il territorio nazionale;

   c) l'universalità: tutti devono potere accedere in tutto il territorio nazionale;

   d) la verificabilità: gli studi affrontati devono essere sottoposti alle verifiche di esame con le stesse modalità e con lo stesso personale qualificato;

   e) la gratuità fino al diciottesimo anno di età;

   f) il diritto a raggiungere i più alti gradi degli studi: i capaci e meritevoli devono essere sostenuti fino a poter accedere anche all'università;

   g) la sostenibilità e l'esigibilità: come è declinata nel documento Stato-regioni nel senso che essi devono essere sostenibili dallo stato e dagli enti locali e devono essere in qualsiasi momento esigibili dal cittadino, una volta che sono stati individuati;

   h) la valutabilità: le prestazioni, nell'interesse del cittadino come del lavoratore, debbono essere monitorabili e valutabili per predisporre strumenti di miglioramento.
3.04. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Legge sui LEP in materia di istruzione)

  1. Con legge dello Stato approvata dal Parlamento a maggioranza qualificata sono individuati, in modo da garantirne l'applicazione in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, i LEP in materia di istruzione, sulla base dei seguenti criteri:

   a) la prossimità: l'offerta di istruzione deve essere prossima alla fruizione del cittadino. Le scuole di base, dall'infanzia alla scuola media, con diversa gradinatura devono essere quanto più possibile vicine al cittadino;

   b) l'ordinamento: i livelli dell'istruzione devono essere corrispondenti agli ordinamenti che sono stati fissati dalle norme su tutto il territorio nazionale;

   c) l'universalità: tutti devono potere accedere in tutto il territorio nazionale;

Pag. 194

   d) la verificabilità: gli studi affrontati devono essere sottoposti alle verifiche di esame con le stesse modalità e con lo stesso personale qualificato;

   e) il diritto a raggiungere i più alti gradi degli studi: i capaci e meritevoli devono essere sostenuti fino a poter accedere anche all'università;

   f) la sostenibilità e l'esigibilità: come è declinata nel documento Stato-regioni nel senso che essi devono essere sostenibili dallo stato e dagli enti locali e devono essere in qualsiasi momento esigibili dal cittadino, una volta che sono stati individuati;

   g) la valutabilità: le prestazioni, nell'interesse del cittadino come del lavoratore, debbono essere monitorabili e valutabili per predisporre strumenti di miglioramento.
3.05. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Legge sui LEP in materia di istruzione)

  1. Con legge dello Stato approvata dal Parlamento a maggioranza qualificata sono individuati, in modo da garantirne l'applicazione in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, i LEP in materia di istruzione, sulla base dei seguenti criteri:

   a) la prossimità: l'offerta di istruzione deve essere prossima alla fruizione del cittadino. Le stesse scuole superiori devono offrire nei territori definiti dalla competenza programmatoria regionale un'offerta completa di tutti gli ordini di studi;

   b) l'ordinamento: i livelli dell'istruzione devono essere corrispondenti agli ordinamenti che sono stati fissati dalle norme su tutto il territorio nazionale;

   c) l'universalità: tutti devono potere accedere in tutto il territorio nazionale;

   d) la verificabilità: gli studi affrontati devono essere sottoposti alle verifiche di esame con le stesse modalità e con lo stesso personale qualificato;

   e) il diritto a raggiungere i più alti gradi degli studi: i capaci e meritevoli devono essere sostenuti fino a poter accedere anche all'università;

   f) la sostenibilità e l'esigibilità: come è declinata nel documento Stato-regioni nel senso che essi devono essere sostenibili dallo stato e dagli enti locali e devono essere in qualsiasi momento esigibili dal cittadino, una volta che sono stati individuati;

   g) la valutabilità: le prestazioni, nell'interesse del cittadino come del lavoratore, debbono essere monitorabili e valutabili per predisporre strumenti di miglioramento.
3.06. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Legge sui LEP in materia di istruzione)

  1. Con legge dello Stato approvata dal Parlamento a maggioranza qualificata sono individuati, in modo da garantirne l'applicazione in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, i LEP in materia di istruzione, sulla base dei seguenti criteri:

   a) la prossimità: l'offerta di istruzione deve essere prossima alla fruizione del cittadino. Le scuole di base, dall'infanzia alla scuola media, con diversa gradinatura devono essere quanto più possibile vicine al cittadino. Le stesse scuole superiori devono offrire nei territori definiti dalla competenza programmatoria regionale un'offerta completa di tutti gli ordini di studi;

   b) l'universalità: tutti devono potere accedere in tutto il territorio nazionale;

   c) la verificabilità: gli studi affrontati devono essere sottoposti alle verifiche di Pag. 195esame con le stesse modalità e con lo stesso personale qualificato;

   d) il diritto a raggiungere i più alti gradi degli studi: i capaci e meritevoli devono essere sostenuti fino a poter accedere anche all'università;

   e) la sostenibilità e l'esigibilità: come è declinata nel documento Stato-regioni nel senso che essi devono essere sostenibili dallo stato e dagli enti locali e devono essere in qualsiasi momento esigibili dal cittadino, una volta che sono stati individuati;

   f) la valutabilità: le prestazioni, nell'interesse del cittadino come del lavoratore, debbono essere monitorabili e valutabili per predisporre strumenti di miglioramento.
3.07. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Legge sui LEP in materia di istruzione)

  1. Con legge dello Stato approvata dal Parlamento a maggioranza qualificata sono individuati, in modo da garantirne l'applicazione in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, i LEP in materia di istruzione, sulla base dei seguenti criteri:

   a) la prossimità: l'offerta di istruzione deve essere prossima alla fruizione del cittadino. Le scuole di base, dall'infanzia alla scuola media, con diversa gradinatura devono essere quanto più possibile vicine al cittadino. Le stesse scuole superiori devono offrire nei territori definiti dalla competenza programmatoria regionale un'offerta completa di tutti gli ordini di studi;

   b) l'ordinamento: i livelli dell'istruzione devono essere corrispondenti agli ordinamenti che sono stati fissati dalle norme su tutto il territorio nazionale;

   c) l'universalità: tutti devono potere accedere in tutto il territorio nazionale;

   d) il diritto a raggiungere i più alti gradi degli studi: i capaci e meritevoli devono essere sostenuti fino a poter accedere anche all'università;

   e) la sostenibilità e l'esigibilità: come è declinata nel documento Stato-regioni nel senso che essi devono essere sostenibili dallo stato e dagli enti locali e devono essere in qualsiasi momento esigibili dal cittadino, una volta che sono stati individuati;

   f) la valutabilità: le prestazioni, nell'interesse del cittadino come del lavoratore, debbono essere monitorabili e valutabili per predisporre strumenti di miglioramento.
3.08. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Legge sui LEP in materia di istruzione)

  1. Con legge dello Stato approvata dal Parlamento a maggioranza qualificata sono individuati, in modo da garantirne l'applicazione in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, i LEP in materia di istruzione, sulla base dei seguenti criteri:

   a) la prossimità: l'offerta di istruzione deve essere prossima alla fruizione del cittadino. Le scuole di base, dall'infanzia alla scuola media, con diversa gradinatura devono essere quanto più possibile vicine al cittadino. Le stesse scuole superiori devono offrire nei territori definiti dalla competenza programmatoria regionale un'offerta completa di tutti gli ordini di studi;

   b) l'ordinamento: i livelli dell'istruzione devono essere corrispondenti agli ordinamenti che sono stati fissati dalle norme su tutto il territorio nazionale;

   c) l'universalità: tutti devono potere accedere in tutto il territorio nazionale;

   d) la verificabilità: gli studi affrontati devono essere sottoposti alle verifiche di Pag. 196esame con le stesse modalità e con lo stesso personale qualificato;

   e) la sostenibilità e l'esigibilità: come è declinata nel documento Stato-regioni nel senso che essi devono essere sostenibili dallo stato e dagli enti locali e devono essere in qualsiasi momento esigibili dal cittadino, una volta che sono stati individuati;

   f) la valutabilità: le prestazioni, nell'interesse del cittadino come del lavoratore, debbono essere monitorabili e valutabili per predisporre strumenti di miglioramento.
3.010. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Legge sui LEP in materia di istruzione)

  1. Con legge dello Stato approvata dal Parlamento a maggioranza qualificata sono individuati, in modo da garantirne l'applicazione in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, i LEP in materia di istruzione, sulla base dei seguenti criteri:

   a) la prossimità: l'offerta di istruzione deve essere prossima alla fruizione del cittadino. Le scuole di base, dall'infanzia alla scuola media, con diversa gradinatura devono essere quanto più possibile vicine al cittadino. Le stesse scuole superiori devono offrire nei territori definiti dalla competenza programmatoria regionale un'offerta completa di tutti gli ordini di studi;

   b) l'ordinamento: i livelli dell'istruzione devono essere corrispondenti agli ordinamenti che sono stati fissati dalle norme su tutto il territorio nazionale;

   c) l'universalità: tutti devono potere accedere in tutto il territorio nazionale;

   d) la verificabilità: gli studi affrontati devono essere sottoposti alle verifiche di esame con le stesse modalità e con lo stesso personale qualificato;

   e) il diritto a raggiungere i più alti gradi degli studi: i capaci e meritevoli devono essere sostenuti fino a poter accedere anche all'università;

   f) la sostenibilità e l'esigibilità: come è declinata nel documento Stato-regioni nel senso che essi devono essere sostenibili dallo stato e dagli enti locali e devono essere in qualsiasi momento esigibili dal cittadino, una volta che sono stati individuati.
3.011. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Determinazione dei LEP in materia di istruzione)

  1. Con legge dello Stato approvata dal Parlamento sono individuati i LEP in materia di istruzione, in modo da garantire l'applicazione in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, sulla base dei seguenti criteri:

   a) prossimità e completezza della sua offerta per tutti gli ordini di studi;

   b) livelli dell'istruzione corrispondenti agli ordinamenti che sono stati fissati dalle norme su tutto il territorio nazionale;

   c) garanzia dell'universalità dell'offerta su tutto il territorio nazionale;

   d) verificabilità degli studi con le stesse modalità e con lo stesso personale qualificato su tutto il territorio nazionale;

   e) gratuità fino al diciottesimo anno di età;

   f) diritto a raggiungere i più alti gradi degli studi attraverso forme di sostegno per i capaci e meritevoli;

   g) sostenibilità economica ed esigibilità da parte dell'utente;

   h) valutabilità delle prestazioni da parte degli utenti.

Pag. 197

  2. Nelle more dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 1, ai fini della determinazione dei LEP in materia di istruzione, continua ad applicarsi l'articolo 1, commi da 791 a 798, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
3.012. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Delega sull'individuazione dei LEP in materia di istruzione)

  1. Con decreto legislativo, acquisito il parere dei Ministeri competenti, da emanarsi entro novanta giorni dall'approvazione della presente legge, sono individuati, in modo da garantirne l'applicazione in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, i LEP in materia di istruzione, sulla base dei seguenti criteri:

   a) la prossimità: l'offerta di istruzione deve essere prossima alla fruizione del cittadino. Le scuole di base, dall'infanzia alla scuola media, con diversa gradinatura devono essere quanto più possibile vicine al cittadino. Le stesse scuole superiori devono offrire nei territori definiti dalla competenza programmatoria regionale un'offerta completa di tutti gli ordini di studi;

   b) l'ordinamento: i livelli dell'istruzione devono essere corrispondenti agli ordinamenti che sono stati fissati dalle norme su tutto il territorio nazionale;

   c) l'universalità: tutti devono potere accedere in tutto il territorio nazionale;

   d) la verificabilità: gli studi affrontati devono essere sottoposti alle verifiche di esame con le stesse modalità e con lo stesso personale qualificato;

   e) la gratuità fino al diciottesimo anno di età;

   f) il diritto a raggiungere i più alti gradi degli studi: i capaci e meritevoli devono essere sostenuti fino a poter accedere anche all'università;

   g) la sostenibilità e l'esigibilità: come è declinata nel documento Stato-regioni nel senso che essi devono essere sostenibili dallo stato e dagli enti locali e devono essere in qualsiasi momento esigibili dal cittadino, una volta che sono stati individuati;

   h) la valutabilità: le prestazioni, nell'interesse del cittadino come del lavoratore, debbono essere monitorabili e valutabili per predisporre strumenti di miglioramento.
3.013. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

ART. 4.

  Sopprimerlo.
*4.1. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Alifano.
*4.2. Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

  Sopprimere il comma 1.
**4.3. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
**4.4. Alifano, Auriemma, Penza, Alfonso Colucci.

  Al comma 1, sopprimere il primo periodo.
*4.5. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
*4.6. Auriemma, Alifano, Penza, Alfonso Colucci.

Pag. 198

  Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: trasferimento con la seguente: passaggio.
4.8. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: delle funzioni con le parole: degli incarichi.
4.9. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: delle funzioni con le parole: dei poteri.
4.10. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: delle funzioni inserire le seguenti: e degli incarichi
4.11. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: delle funzioni inserire le seguenti: e dei poteri.
4.12. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: delle funzioni inserire le seguenti: e dei compiti.
4.13. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: con le relative risorse umane, strumentali e finanziarie.
4.14. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere la parola: , strumentali.
4.15. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: e finanziarie.
4.17. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: materie o.
4.18. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: o ambiti di materie
*4.19. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
*4.20. Cuperlo.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: ambiti con la seguente: campi.
4.21. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: ambiti con la seguente: rami.
4.22. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Pag. 199

  Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: ambiti con la seguente: settori.
4.23. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: ambiti con la seguente: sfere.
4.24. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: di materie con le seguenti: di oggetti.
4.25. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: di materie con le seguenti: di contenuti.
4.26. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: di materie aggiungere le seguenti: e di oggetti.
4.27. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: di materie aggiungere le seguenti: e di contenuti.
4.28. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: di cui all'articolo 3,.
4.29. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può essere effettuato, secondo le modalità e le procedure di quantificazione individuate dalle singole intese con le seguenti: è effettuato con la legge che recepisce l'intesa.

  Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: può essere effettuato, secondo le modalità, le procedure e i tempi indicati nelle singole intese con le seguenti: è effettuato con la legge che recepisce l'intesa.
4.30. Carfagna.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può essere con le seguenti: deve essere.
4.31. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: può essere effettuato aggiungere le seguenti: con legge.

  Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: può essere effettuato, secondo le modalità, le procedure e i tempi indicati nelle singole intese con le seguenti: è effettuato con legge.
4.32. Boschi.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: le procedure con le seguenti: i criteri.
4.33. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: le procedure con le seguenti: i giudizi.
4.34. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Pag. 200

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: le procedure con le seguenti: i processi normativi.
4.35. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: le procedure con le seguenti: i procedimenti.
4.36. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: le procedure con le seguenti: il complesso delle regole.
4.37. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: le procedure con le seguenti: l'iter.
4.38. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: le procedure con le seguenti: i sistemi.
4.39. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: le procedure con le seguenti: i metodi e le prassi.
4.40. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: le procedure con le seguenti: i metodi.
4.41. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: procedure con la seguente: norme.
4.42. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: procedure con la seguente: cause.
4.43. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: le procedure aggiungere le seguenti: e il complesso delle regole.
4.45. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: le procedure aggiungere le seguenti: e i criteri.
4.46. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: le procedure aggiungere le seguenti: e le normative.
4.47. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Pag. 201

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: le procedure aggiungere le seguenti: e le norme.
4.48. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: le procedure aggiungere le seguenti: e l'iter.
4.49. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: le procedure aggiungere le seguenti: e i procedimenti.
4.50. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: le procedure aggiungere le seguenti: e i processi normativi.
4.51. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: le procedure aggiungere le seguenti: e le cause.
4.52. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: le procedure aggiungere le seguenti: e i giudizi.
4.53. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: quantificazione con la seguente: calcolo.
4.54. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: quantificazione con la seguente: computo.
4.55. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: quantificazione con la seguente: stima.
4.56. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: di quantificazione aggiungere le seguenti: e di calcolo.
4.57. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: di quantificazione aggiungere le seguenti: e di computo.
4.58. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: quantificazione aggiungere le seguenti: e di stima.
4.59. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Pag. 202

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: dalle singole intese con le seguenti: dai singoli accordi.
4.60. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: intese aggiungere le seguenti: e dagli accordi.
4.61. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: intese aggiungere le seguenti: e dai patti.
4.62. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: intese aggiungere la seguente: concordate.
4.63. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: soltanto dopo la determinazione fino alla fine del periodo.
4.64. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

  Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: determinazione aggiungere la seguente: precisa.
4.65. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: determinazione aggiungere la seguente: esatta.
4.66. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: determinazione aggiungere le seguenti: e il finanziamento.
4.67. Cantone, Auriemma, Alfonso Colucci, Fede, Iaria, Penza, Traversi, Alifano.

  Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: determinazione aggiungere le seguenti: ed effettiva realizzazione.
4.68. Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza.

  Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: determinazione aggiungere le seguenti: e la piena e effettiva attuazione.
4.69. Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

  Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: determinazione aggiungere le seguenti: e l'attuazione.
4.70. Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

  Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: standard aggiungere le seguenti: e la previsione del relativo finanziamento con legge di bilancio

  Conseguentemente:

   al medesimo comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: nei limiti fino alla fine del periodo;

Pag. 203

   sopprimere il comma 2.
4.71. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: standard aggiungere le seguenti: e la previsione del relativo finanziamento con legge di bilancio.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 2.
4.72. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: , nei limiti delle risorse rese disponibili nella legge di bilancio.
*4.73. Alfonso Colucci.
*4.74. Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: nei limiti fino alla fine del comma, con le seguenti: e del conseguente reperimento e stanziamento delle risorse necessarie.
4.75. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Alifano.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: nei limiti fino alla fine del comma, con le seguenti e dopo lo stanziamento delle relative risorse.
4.76. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, primo periodo, da: nei limiti fino alla fine del comma, con le seguenti: nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, ove sufficienti, ovvero nei limiti delle risorse stanziate ai sensi del successivo periodo.
4.77. Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: delle risorse aggiungere la seguente: economiche.
4.78. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e nel rispetto della garanzia di uniformità dei LEP sul territorio nazionale.
4.79. Alfonso Colucci, Dell'Olio, Auriemma, Penza, Alifano.

  Al comma 1, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: , e dopo lo stanziamento delle relative risorse.
4.80. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.
*4.81. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
*4.83. Auriemma, Alifano, Penza, Alfonso Colucci.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: ivi comprese le Regioni aggiungere le seguenti: escluse quelle a statuto speciale.
4.84. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Pag. 204

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: ivi comprese le Regioni aggiungere le seguenti: escluso il Piemonte.
4.85. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: ivi comprese le Regioni aggiungere le seguenti: esclusa la Lombardia.
4.86. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: ivi comprese le Regioni aggiungere le seguenti: escluso il Veneto.
4.87. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: ivi comprese le Regioni aggiungere le seguenti: esclusa la Liguria.
4.88. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: ivi comprese le Regioni aggiungere le seguenti: esclusa l'Emilia-Romagna.
4.89. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: ivi comprese le Regioni aggiungere le seguenti: escluso il Lazio.
4.90. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: ivi comprese le Regioni aggiungere le seguenti: esclusa la Toscana.
4.91. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: ivi comprese le Regioni aggiungere le seguenti: escluse le Marche.
4.92. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: ivi comprese le Regioni aggiungere le seguenti: esclusa l'Umbria.
4.93. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: ivi comprese le Regioni aggiungere le seguenti: esclusi l'Abruzzo e il Molise.
4.94. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: ivi comprese le Regioni aggiungere le seguenti: escluso l'Abruzzo.
4.95. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: ivi comprese le Regioni aggiungere le seguenti: escluso il Molise.
4.97. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Pag. 205

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: ivi comprese le Regioni aggiungere le seguenti: esclusa la Campania.
4.98. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: ivi comprese le Regioni aggiungere le seguenti: esclusa la Basilicata.
4.99. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: ivi comprese le Regioni aggiungere le seguenti: esclusa la Calabria.
4.100. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sopprimere il comma 2.
*4.102. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
*4.111. Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.

  Sostituire il comma 2 con i seguenti:

  2. I trasferimenti di funzioni concernenti materie o ambiti di materie riferibili ai LEP e i trasferimenti di funzioni concernenti materie o ambiti di materie a questi non riferibili avvengono contestualmente per ciascuna regione richiedente, in conformità ai princìpi di organicità e compiutezza del quadro delle competenze.
  2-bis. I trasferimenti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono preceduti da adeguata istruttoria, svolta materia per materia e funzione per funzione, al fine di accertare:

   a) la corrispondenza delle funzioni trasferite alla dimensione obiettiva di queste e alla dimensione dell'interesse coinvolto;

   b) l'efficienza economica del trasferimento, comprovando che le economie di scopo prevalgano sui costi di coordinamento e sulle economie di scala con riferimento ai connotati del sistema produttivo in ogni singola regione destinataria del finanziamento;

   c) la sostenibilità organizzativa della funzione nella singola regione destinataria, in ragione delle connotazioni e dell'efficienza degli apparati.
4.113. Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

  Al comma 2, alle parole: Il trasferimento premettere le seguenti: Il passaggio e.
4.114. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 2, alle parole: Il trasferimento premettere le seguenti: Lo spostamento e.
4.115. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 2, sostituire le parole: Il trasferimento con le seguenti: Lo spostamento.
4.116. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 2, sostituire la parola: trasferimento con la seguente: passaggio.
4.117. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Pag. 206

  Al comma 2, sostituire le parole: delle funzioni con le seguenti: degli incarichi.
4.118. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 2, sostituire le parole: delle funzioni con le seguenti: dei poteri.
4.119. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 2, dopo le parole: delle funzioni aggiungere le seguenti: e degli incarichi.
4.120. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 2, dopo le parole: delle funzioni aggiungere le seguenti: e dei poteri.
4.121. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 2, dopo le parole: delle funzioni aggiungere le seguenti: e dei compiti.
4.122. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 2, sostituire le parole: relative a materie o ambiti di materie diversi da quelli con le seguenti: concernenti materie diverse da quelle.
4.123. Cuperlo.

  Al comma 2, sostituire le parole: relative a con le seguenti: relative e attinenti a.
4.124. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 2, sostituire le parole: relative a con le seguenti: attinenti a.
4.125. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 2, sostituire le parole: relative a con le seguenti: concernenti.
4.126. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 2, sostituire le parole: relative a con le seguenti: relative e concernenti.
4.127. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 2, sostituire le parole: relative a con le seguenti: relative e inerenti a.
4.128. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 2, sostituire le parole: relative a con le seguenti: inerenti a.
4.129. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 2, sostituire le parole: relative a con le seguenti: relative e pertinenti a.
4.130. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 2, sostituire le parole: relative a con le seguenti: pertinenti a.
4.131. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Pag. 207

  Al comma 2, sostituire le parole: relative a con le seguenti: relative e riguardanti.
4.132. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 2, sostituire le parole: relative a con le seguenti: riguardanti.
4.133. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 2, sostituire le parole: relative a con le seguenti: relative, nonché riguardanti.
4.134. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 2, sostituire le parole: può essere con le seguenti: deve essere.
4.135. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

  Al comma 2, dopo le parole: vigente, aggiungere le seguenti: a partire da centottanta giorni.
4.136. Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Il trasferimento delle funzioni può essere effettuato soltanto dopo la approvazione con legge dello Stato delle misure organiche di perequazione necessarie e l'individuazione di efficaci e tempestivi poteri sostitutivi da attivare per prevenire o far cessare fenomeni di disuguaglianza, inefficienza e problematiche rilevate dalla fase di monitoraggio, compresa la revisione e correzione delle intese in corso di attuazione.
4.137. Baldino, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Il trasferimento delle funzioni può essere effettuato soltanto dopo la approvazione con legge dello Stato di clausole sospensive o risolutive unilateralmente attivabili, previa diffida ad adempiere, dallo Stato in caso di inadempienza regionale nello svolgimento dei compiti o funzioni richieste o di interesse nazionale.
4.138. Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Non è ammesso in ogni caso il trasferimento di funzioni relative a materie diverse da quelle previste dall'articolo 116, terzo comma, della Costituzione. È in ogni caso escluso il trasferimento di funzioni relative al commercio con l'estero, alla tutela e sicurezza del lavoro, all'istruzione, alle professioni, alla tutela della salute, ai porti e aeroporti civili, all'ordinamento della comunicazione, alla previdenza complementare e integrativa, al credito a carattere regionale, alle norme generali sull'istruzione, alla tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, alle grandi reti di trasporto e navigazione, alla produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia e al coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.
4.139. Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. È in ogni caso escluso il trasferimento di funzioni relative alle norme generali sull'istruzione.
4.140. Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Non è ammesso in ogni caso il trasferimento di funzioni relative a materie diverse da quelle previste dall'articolo 116, Pag. 208terzo comma, della Costituzione. È in ogni caso escluso il trasferimento di funzioni relative al commercio con l'estero.
4.141. Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Non è ammesso in ogni caso il trasferimento di funzioni relative a materie diverse da quelle previste dall'articolo 116, terzo comma, della Costituzione. È in ogni caso escluso il trasferimento di funzioni relative alla tutela e sicurezza del lavoro.
4.142. Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Non è ammesso in ogni caso il trasferimento di funzioni relative a materie diverse da quelle previste dall'articolo 116, terzo comma, della Costituzione. È in ogni caso escluso il trasferimento di funzioni relative alle professioni.
4.143. Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Non è ammesso in ogni caso il trasferimento di funzioni relative a materie diverse da quelle previste dall'articolo 116, terzo comma, della Costituzione. È in ogni caso escluso il trasferimento di funzioni relative alla tutela della salute.
4.144. Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Non è ammesso in ogni caso il trasferimento di funzioni relative a materie diverse da quelle previste dall'articolo 116, terzo comma, della Costituzione. È in ogni caso escluso il trasferimento di funzioni relative ai porti e aeroporti civili.
4.145. Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Non è ammesso in ogni caso il trasferimento di funzioni relative a materie diverse da quelle previste dall'articolo 116, terzo comma, della Costituzione. È in ogni caso escluso il trasferimento di funzioni relative all'ordinamento della comunicazione.
4.146. Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Non è ammesso in ogni caso il trasferimento di funzioni relative a materie diverse da quelle previste dall'articolo 116, terzo comma, della Costituzione. È in ogni caso escluso il trasferimento di funzioni relative alla previdenza complementare e integrativa.
4.147. Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Non è ammesso in ogni caso il trasferimento di funzioni relative a materie diverse da quelle previste dall'articolo 116, terzo comma, della Costituzione. È in ogni caso escluso il trasferimento di funzioni relative al credito a carattere regionale.
4.148. Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Non è ammesso in ogni caso il trasferimento di funzioni relative a materie diverse da quelle previste dall'articolo 116, terzo comma, della Costituzione. È in ogni Pag. 209caso escluso il trasferimento di funzioni relative alla tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.
4.149. Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Non è ammesso in ogni caso il trasferimento di funzioni relative a materie diverse da quelle previste dall'articolo 116, terzo comma, della Costituzione. È in ogni caso escluso il trasferimento di funzioni relative alle grandi reti di trasporto e navigazione.
4.150. Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Non è ammesso in ogni caso il trasferimento di funzioni relative a materie diverse da quelle previste dall'articolo 116, terzo comma, della Costituzione. È in ogni caso escluso il trasferimento di funzioni relative alla produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia.
4.151. Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Non è ammesso in ogni caso il trasferimento di funzioni relative a materie diverse da quelle previste dall'articolo 116, terzo comma, della Costituzione. È in ogni caso escluso il trasferimento di funzioni relative al coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.
4.152. Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. In ogni caso il trasferimento di funzioni in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non può comportare la costituzione da parte della regione di nuove agenzie, aziende o enti comunque denominati per l'esercizio delle stesse.
*4.153. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
*4.154. Penza, Auriemma, Alfonso Colucci, Alifano.
*4.155. Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

ART. 5.

  Sopprimerlo.
*5.2. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
*5.3. Alifano.
*5.4. Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

  Sopprimere il comma 1.
**5.5. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
**5.6. Alifano, Auriemma, Penza, Alfonso Colucci.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. Le risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per l'esercizio da parte delle regioni di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia sono determinate dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, di cui articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, allo scopo integrata con due membri designati dalla regione richiedente e da un rappresentante dei Ministeri competenti.

Pag. 210

  Conseguentemente, all'articolo 7, sopprimere il comma 5.
5.7. Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. Le risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per l'esercizio da parte delle regioni di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia sono determinate dalla Conferenza Stato-regioni.
5.8. Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

  Al comma 1, sopprimere il primo periodo.
*5.10. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
*5.11. Auriemma, Penza, Alfonso Colucci, Alifano.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: L'intesa di cui all'articolo 2 stabilisce fino a: particolari di autonomia, che sono con le seguenti: I criteri per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative necessari per l'esercizio da parte della regione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia sono.
**5.12. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Sarracino.
**5.13. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: stabilisce aggiungere le seguenti: e determina.
5.14. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: dei beni e.
5.15. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: e delle risorse.
5.16. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: finanziarie, umane, strumentali e organizzative.
5.17. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: finanziarie, umane.
5.18. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere la parola: finanziarie,.
5.19. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

  Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: finanziarie aggiungere le seguenti: ed economiche.
5.20. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: umane, strumentali e organizzative.
5.21. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: umane, strumentali.
5.22. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Pag. 211

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere la parola: umane,.
5.23. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: strumentali e organizzative.
5.24. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere la parola: , strumentali.
5.25. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: e organizzative.
5.26. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: da parte della regione.
5.27. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: da parte della regione aggiungere le seguenti: , con esclusione della regione Friuli-Venezia Giulia.
5.28. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: da parte della regione aggiungere le seguenti: , con esclusione della regione Trentino Alto Adige.
5.29. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: da parte della regione aggiungere le seguenti: , con esclusione della regione Emilia-Romagna.
5.30. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: da parte della regione aggiungere le seguenti: , con esclusione della regione Valle d'Aosta.
5.31. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: da parte della regione aggiungere le seguenti: , con esclusione della regione Basilicata.
5.32. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: da parte della regione aggiungere le seguenti: , con esclusione della regione Lombardia.
5.33. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: da parte della regione aggiungere le seguenti: , con esclusione della regione Campania.
5.34. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: da parte della regione aggiungere le seguenti: , con esclusione della regione Piemonte,.
5.35. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Pag. 212

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: da parte della regione aggiungere le seguenti: , con esclusione della regione Calabria.
5.36. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: da parte della regione aggiungere le seguenti: , con esclusione della regione Sardegna.
5.37. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: da parte della regione aggiungere le seguenti: , con esclusione della regione Toscana.
5.38. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: da parte della regione aggiungere le seguenti: , con esclusione della regione Abruzzo.
5.39. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: da parte della regione aggiungere le seguenti: , con esclusione della regione Liguria.
5.40. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: da parte della regione aggiungere le seguenti: , con esclusione della regione Sicilia.
5.41. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: da parte della regione aggiungere le seguenti: , con esclusione della regione Marche.
5.42. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: da parte della regione aggiungere le seguenti: , con esclusione della regione Umbria.
5.43. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: da parte della regione aggiungere le seguenti: , con esclusione della regione Puglia.
5.44. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: da parte della regione aggiungere le seguenti: , con esclusione della regione Veneto.
5.45. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: da parte della regione aggiungere le seguenti: , con esclusione della regione Lazio.
5.46. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Pag. 213

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: ulteriori forme e.
5.47. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere la parola: ulteriori.
5.48. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere la parola: particolari.
5.49. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: con decreto fino alla fine del comma, con le seguenti: da una Commissione paritetica Stato-regione-autonomie locali.
5.50. Carmina, Alfonso Colucci, Penza, Alifano, Auriemma.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con le seguenti: con decreto del Presidente della Repubblica.
5.51. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, aggiungere le seguenti: su proposta delle Commissioni parlamentari competenti e della Commissione parlamentare per le questioni regionali e.
5.52. Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: e delle finanze aggiungere le seguenti: , con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR.
5.53. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: e delle finanze aggiungere le seguenti: , con il Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa.
5.54. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: e delle finanze aggiungere le seguenti: , con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
5.55. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: e delle finanze aggiungere le seguenti: , con il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità.
5.56. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: e delle finanze aggiungere le seguenti: , con il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare.
5.57. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: e delle finanze aggiungere le seguenti: , con il Ministro per i rapporti con il Parlamento.
5.58. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: e delle finanze aggiungere le seguenti:Pag. 214 , con il Ministro per lo sport e i giovani.
5.59. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: e delle finanze aggiungere le seguenti: , con il Ministro per le disabilità.
5.60. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: e delle finanze aggiungere le seguenti: , con il Ministro della giustizia.
5.61. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: e delle finanze aggiungere le seguenti: , con il Ministro dell'interno.
5.62. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: una Commissione fino alla fine del comma con le seguenti: una Commissione composta da un rappresentante del Ministero per gli affari regionali e le autonomie, un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, un rappresentante per la Conferenza delle regioni, i rappresentanti delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. La composizione della Commissione è integrata con i corrispondenti rappresentanti delle regioni e delle amministrazioni centrali dello stato coinvolte dalle intese di cui all'articolo 2.
5.63. Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: di una Commissione paritetica fino a: i corrispondenti rappresentati regionali con le seguenti: della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti i rappresentanti delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. La composizione della Commissione è integrata con i corrispondenti rappresentanti delle regioni e delle amministrazioni centrali dello Stato coinvolte dalle intese di cui all'articolo 2.
5.64. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: una Commissione paritetica fino a: i corrispondenti rappresentati regionali con le seguenti: una Commissione composta da un rappresentante del Ministero per gli affari regionali e le autonomie, un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, un rappresentante della Conferenza delle regioni, sentiti i rappresentanti delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. La composizione della Commissione è integrata con i corrispondenti rappresentanti delle regioni e delle amministrazioni centrali dello Stato coinvolte dalle intese di cui all'articolo 2.
5.65. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: La Commissione è sede di condivisione delle basi informative finanziarie, economiche e tributarie. A tale fine, le amministrazioni statali, regionali e locali forniscono i necessari elementi informativi sui dati finanziari, economici e tributari.
5.66. Fenu, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.

  Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.
5.67. Alifano, Auriemma, Penza, Alfonso Colucci.

Pag. 215

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: del Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: , il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR.
5.69. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: del Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: , il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
5.70. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: del Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: , il Ministro per gli affari esteri e della cooperazione internazionale.
5.71. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: del Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: , il Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.
5.72. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: del Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: , il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità.
5.73. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: del Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: , il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare.
5.74. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: del Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: , il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.
5.75. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: del Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: , il Presidente della Repubblica o un suo delegato.
5.77. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: del Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: , il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
5.78. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: del Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: , il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
5.79. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: del Ministro dell'economia e delle Pag. 216finanze aggiungere le seguenti: , il Ministro delle imprese e del made in Italy.
5.80. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: del Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: , il Vicepresidente del Consiglio dei ministri.
5.81. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: del Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: , il Ministro per i rapporti con il Parlamento.
5.82. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: del Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: , il Ministro per la pubblica amministrazione.
5.83. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: del Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: , il Presidente del Senato della Repubblica.
5.84. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: del Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: , i sindacati maggiormente rappresentativi.
5.85. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: del Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: , il Presidente del Consiglio dei ministri.
5.86. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: del Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: , il Ministro dell'istruzione e del merito.
5.87. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: del Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: , il Presidente della Camera dei deputati.
5.88. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: del Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: , il Ministro per lo sport e i giovani.
5.90. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: del Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: , il Presidente della Repubblica.
5.91. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: del Ministro dell'economia e delle Pag. 217finanze aggiungere le seguenti: , il Ministro per la disabilità.
5.92. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: del Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: , il Ministro della giustizia.
5.93. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: del Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: , il Ministro della cultura.
5.94. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: del Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: , il Ministro della difesa.
5.95. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: del Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: , il Ministro dell'interno.
5.96. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: del Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: , il Ministro del turismo.
5.97. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: per la regione, con le seguenti: per ciascuna regione.
5.98. Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: oltre a un rappresentante dell'Associazione nazionale con le seguenti: oltre dieci rappresentanti dell'Associazione nazionale.
5.99. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: oltre a un rappresentante dell'Associazione nazionale con le seguenti: oltre nove rappresentanti dell'Associazione nazionale.
5.100. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: oltre a un rappresentante dell'Associazione nazionale con le seguenti: oltre otto rappresentanti dell'Associazione nazionale.
5.101. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: oltre a un rappresentante dell'Associazione nazionale con le seguenti: oltre sette rappresentanti dell'Associazione nazionale.
5.102. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: oltre a un rappresentante dell'Associazione nazionale con le seguenti: oltre Pag. 218sei rappresentanti dell'Associazione nazionale.
5.103. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: oltre a un rappresentante dell'Associazione nazionale con le seguenti: oltre cinque rappresentanti dell'Associazione nazionale.
5.105. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: oltre a un rappresentante dell'Associazione nazionale con le seguenti: oltre quattro rappresentanti dell'Associazione nazionale.
5.106. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: oltre a un rappresentante dell'Associazione nazionale con le seguenti: oltre tre rappresentanti dell'Associazione nazionale.
5.107. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: oltre a un rappresentante dell'Associazione nazionale con le seguenti: oltre due rappresentanti dell'Associazione nazionale.
5.108. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) aggiungere le seguenti: , un rappresentante della Conferenza delle regioni, un rappresentante dell'Ufficio parlamentare di bilancio, un rappresentante della Commissione tecnica fabbisogni standard.
5.110. Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

  Al comma 1, secondo periodo, le parole: e un rappresentante dell'Unione sono sostituite dalle seguenti: e dieci rappresentanti dell'Unione.
5.111. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, secondo periodo, le parole: e un rappresentante dell'Unione sono sostituite dalle seguenti: e nove rappresentanti dell'Unione.
5.112. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, secondo periodo, le parole: e un rappresentante dell'Unione sono sostituite dalle seguenti: e otto rappresentanti dell'Unione.
5.113. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, secondo periodo, le parole: e un rappresentante dell'Unione sono sostituite dalle seguenti: e sette rappresentanti dell'Unione.
5.114. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, secondo periodo, le parole: e un rappresentante dell'Unione sono sostituitePag. 219 dalle seguenti: e sei rappresentanti dell'Unione.
5.115. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, secondo periodo, le parole: e un rappresentante dell'Unione sono sostituite dalle seguenti: e cinque rappresentanti dell'Unione.
5.116. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, secondo periodo, le parole: e un rappresentante dell'Unione sono sostituite dalle seguenti: e quattro rappresentanti dell'Unione.
5.119. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, secondo periodo, le parole: e un rappresentante dell'Unione sono sostituite dalle seguenti: e tre rappresentanti dell'Unione.
5.120. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, secondo periodo, le parole: e un rappresentante dell'Unione sono sostituite dalle seguenti: e due rappresentanti dell'Unione.
5.121. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

  Conseguentemente, sopprimere il terzo periodo.
5.122. Scerra, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.

  Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Alla Commissione paritetica Stato-regione-autonomie locali partecipano altresì un rappresentante nominato dall'ANCI regionale, un rappresentante della Conferenza delle regioni, un rappresentante dell'Ufficio parlamentare di bilancio e un rappresentante della Commissione tecnica fabbisogni standard.
5.123. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, sopprimere il terzo periodo.
*5.124. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
*5.125. Alifano, Auriemma, Penza, Alfonso Colucci.

  Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: la Commissione paritetica sente i con le seguenti: la composizione della Commissione paritetica è integrata dai.
**5.126. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Alifano.
**5.127. Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

  Al comma 1, sopprimere il quarto periodo.
*5.128. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
*5.129. Alifano, Auriemma, Penza, Alfonso Colucci.

Pag. 220

  Al comma 1, sopprimere il quinto periodo.
5.130. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Alla Commissione paritetica Stato-regione-autonomie locali partecipano altresì un rappresentante della Conferenza delle regioni, un rappresentante dell'Ufficio parlamentare di bilancio e un rappresentante della Commissione tecnica fabbisogni standard.
5.131. Fede, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La Commissione viene integrata con rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in tutti casi in cui si debba procedere alla determinazione delle risorse umane.
5.132. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le determinazioni assunte dalla Commissione paritetica sono trasmesse alle Camere, che l'esaminano e l'approvano secondo i propri regolamenti, nonché all'Ufficio parlamentare di bilancio.
5.133. Lomuti, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La Commissione trasmette informazioni e dati alle Camere, su richiesta di ciascuna di esse, e ai consigli regionali e delle province autonome, su richiesta di ciascuno di essi.
5.134. Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Partecipano alle riunioni della Commissione un rappresentante tecnico della Camera dei deputati e uno del Senato della Repubblica, designati dai rispettivi Presidenti.
5.135. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Alifano.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le determinazioni assunte dalla Commissione paritetica sono trasmesse alle Camere, che l'esaminano e l'approvano secondo i propri Regolamenti.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 2.
*5.137. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
*5.138. Fenu, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le determinazioni assunte dalla Commissione sono trasmesse alle Camere, che l'esaminano e l'approvano secondo i propri Regolamenti.
5.139. Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai lavori della Commissione prendono parte anche i rappresentanti dei sindacati maggiormente rappresentativi.
5.140. Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. In coerenza con l'obiettivo del superamento, per tutti i livelli istituzionali, del criterio della spesa storica, con la legge di bilancio per il triennio 2025-2027 si istituisce un fondo di perequazione con una dotazione iniziale non inferiore a 50 Pag. 221miliardi di euro a decorrere dall'anno 2025 per il finanziamento dei LEP e delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere m) e p), della Costituzione. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 50 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti da ulteriori interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro la data del 31 luglio, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 50 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2025. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 settembre 2024, il Ministero dell'economia e delle finanze, individua le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale e di concerto con Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito e il Ministero delle imprese e del made in Italy, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 50 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2025.
5.141. Ubaldo Pagano, Braga, Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ascani.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Nella quantificazione delle risorse finanziarie è posto a carico della regione, l'intero importo delle perdite di economie di scala in una quota determinata dal Ministro dell'economia e delle finanze nel valore medio compreso tra quello stimato dall'Ufficio parlamentare di bilancio e quello stimato dalla Commissione tecnica fabbisogni standard. Viene inoltre posto a carico della regione la metà dell'importo del recupero di efficienza, stimato in un importo forfettario di 10 punti percentuali il primo anno, 4 punti percentuali il secondo anno e di 6 punti percentuali a partire dal terzo anno e per tutta la durata dell'intesa. Per le funzioni riferibili ai LEP le risorse finanziarie riconosciute alla regione non possono essere superiori ai costi e fabbisogni standard così come determinati. Nelle materie LEP le eventuali perdite di economie di scala sono a totale carico delle leve fiscali della regione mentre i possibili recuperi di efficienza sono a integrale beneficio della regione.
5.142. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Nella quantificazione delle risorse finanziarie è posto a carico della regione, l'intero importo delle perdite di economie di scala in una quota determinata dal Ministro dell'economia e delle finanze nel valore medio compreso tra quello stimato dall'Ufficio parlamentare di bilancio e quello stimato dalla Commissione tecnica fabbisogni standard. Viene inoltre posto a carico della regione la metà dell'importo del recupero di efficienza, stimato in un importo forfettario di 9 punti percentuali il primo anno, 4 punti percentuali il secondo anno e di 6 punti percentuali a partire dal terzo anno e per tutta la durata dell'intesa. Per le funzioni riferibili ai LEP le risorse finanziarie riconosciute alla regione non possono essere superiori ai costi e fabbisogni standard così come determinati. Nelle materie LEP le eventuali perdite di economie di scala sono a totale carico delle leve fiscali della regione mentre i possibili recuperi di efficienza sono a integrale beneficio della regione.
5.143. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Nella quantificazione delle risorse finanziarie è posto a carico della regione, Pag. 222l'intero importo delle perdite di economie di scala in una quota determinata dal Ministro dell'economia e delle finanze nel valore medio compreso tra quello stimato dall'Ufficio parlamentare di bilancio e quello stimato dalla Commissione tecnica fabbisogni standard. Viene inoltre posto a carico della regione la metà dell'importo del recupero di efficienza, stimato in un importo forfettario di 8 punti percentuali il primo anno, 4 punti percentuali il secondo anno e di 6 punti percentuali a partire dal terzo anno e per tutta la durata dell'intesa. Per le funzioni riferibili ai LEP le risorse finanziarie riconosciute alla regione non possono essere superiori ai costi e fabbisogni standard così come determinati. Nelle materie LEP le eventuali perdite di economie di scala sono a totale carico delle leve fiscali della regione mentre i possibili recuperi di efficienza sono a integrale beneficio della regione.
5.144. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Nella quantificazione delle risorse finanziarie è posto a carico della regione, l'intero importo delle perdite di economie di scala in una quota determinata dal Ministro dell'economia e delle finanze nel valore medio compreso tra quello stimato dall'Ufficio parlamentare di bilancio e quello stimato dalla Commissione tecnica fabbisogni standard. Viene inoltre posto a carico della regione la metà dell'importo del recupero di efficienza, stimato in un importo forfettario di 7 punti percentuali il primo anno, 4 punti percentuali il secondo anno e di 6 punti percentuali a partire dal terzo anno e per tutta la durata dell'intesa. Per le funzioni riferibili ai LEP le risorse finanziarie riconosciute alla regione non possono essere superiori ai costi e fabbisogni standard così come determinati. Nelle materie LEP le eventuali perdite di economie di scala sono a totale carico delle leve fiscali della regione mentre i possibili recuperi di efficienza sono a integrale beneficio della regione.
5.145. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Nella quantificazione delle risorse finanziarie è posto a carico della regione, l'intero importo delle perdite di economie di scala in una quota determinata dal Ministro dell'economia e delle finanze nel valore medio compreso tra quello stimato dall'Ufficio parlamentare di bilancio e quello stimato dalla Commissione tecnica fabbisogni standard. Viene inoltre posto a carico della regione la metà dell'importo del recupero di efficienza, stimato in un importo forfettario di 6 punti percentuali il primo anno, 4 punti percentuali il secondo anno e di 6 punti percentuali a partire dal terzo anno e per tutta la durata dell'intesa. Per le funzioni riferibili ai LEP le risorse finanziarie riconosciute alla regione non possono essere superiori ai costi e fabbisogni standard così come determinati. Nelle materie LEP le eventuali perdite di economie di scala sono a totale carico delle leve fiscali della regione mentre i possibili recuperi di efficienza sono a integrale beneficio della regione.
5.146. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Nella quantificazione delle risorse finanziarie è posto a carico della regione, l'intero importo delle perdite di economie di scala in una quota determinata dal Ministro dell'economia e delle finanze nel valore medio compreso tra quello stimato dall'Ufficio parlamentare di bilancio e quello stimato dalla Commissione tecnica fabbisogni standard. Viene inoltre posto a carico della regione la metà dell'importo del recupero di efficienza, stimato in un importo forfettario di 5 punti percentuali il primo anno, 4 punti percentuali il secondo anno e Pag. 223di 6 punti percentuali a partire dal terzo anno e per tutta la durata dell'intesa. Per le funzioni riferibili ai LEP le risorse finanziarie riconosciute alla regione non possono essere superiori ai costi e fabbisogni standard così come determinati. Nelle materie LEP le eventuali perdite di economie di scala sono a totale carico delle leve fiscali della regione mentre i possibili recuperi di efficienza sono a integrale beneficio della regione.
5.147. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Nella quantificazione delle risorse finanziarie è posto a carico della regione, l'intero importo delle perdite di economie di scala in una quota determinata dal Ministro dell'economia e delle finanze nel valore medio compreso tra quello stimato dall'Ufficio parlamentare di bilancio e quello stimato dalla Commissione tecnica fabbisogni standard. Viene inoltre posto a carico della regione la metà dell'importo del recupero di efficienza, stimato in un importo forfettario di 4 punti percentuali il primo anno, 4 punti percentuali il secondo anno e di 6 punti percentuali a partire dal terzo anno e per tutta la durata dell'intesa. Per le funzioni riferibili ai LEP le risorse finanziarie riconosciute alla regione non possono essere superiori ai costi e fabbisogni standard così come determinati. Nelle materie LEP le eventuali perdite di economie di scala sono a totale carico delle leve fiscali della regione mentre i possibili recuperi di efficienza sono a integrale beneficio della regione.
5.148. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Nella quantificazione delle risorse finanziarie è posto a carico della regione, l'intero importo delle perdite di economie di scala in una quota determinata dal Ministro dell'economia e delle finanze nel valore medio compreso tra quello stimato dall'Ufficio parlamentare di bilancio e quello stimato dalla Commissione tecnica fabbisogni standard. Viene inoltre posto a carico della regione la metà dell'importo del recupero di efficienza, stimato in un importo forfettario di 3 punti percentuali il primo anno, 9 punti percentuali il secondo anno e di 6 punti percentuali a partire dal terzo anno e per tutta la durata dell'intesa. Per le funzioni riferibili ai LEP le risorse finanziarie riconosciute alla regione non possono essere superiori ai costi e fabbisogni standard così come determinati. Nelle materie LEP le eventuali perdite di economie di scala sono a totale carico delle leve fiscali della regione mentre i possibili recuperi di efficienza sono a integrale beneficio della regione.
5.149. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Nella quantificazione delle risorse finanziarie è posto a carico della regione, l'intero importo delle perdite di economie di scala in una quota determinata dal Ministro dell'economia e delle finanze nel valore medio compreso tra quello stimato dall'Ufficio parlamentare di bilancio e quello stimato dalla Commissione tecnica fabbisogni standard. Viene inoltre posto a carico della regione la metà dell'importo del recupero di efficienza, stimato in un importo forfettario di 3 punti percentuali il primo anno, 8 punti percentuali il secondo anno e di 6 punti percentuali a partire dal terzo anno e per tutta la durata dell'intesa. Per le funzioni riferibili ai LEP le risorse finanziarie riconosciute alla regione non possono essere superiori ai costi e fabbisogni standard così come determinati. Nelle materie LEP le eventuali perdite di economie di scala sono a totale carico delle leve fiscali della regione mentre i possibili recuperi di efficienza sono a integrale beneficio della regione.
5.150. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Pag. 224

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Nella quantificazione delle risorse finanziarie è posto a carico della regione, l'intero importo delle perdite di economie di scala in una quota determinata dal Ministro dell'economia e delle finanze nel valore medio compreso tra quello stimato dall'Ufficio parlamentare di bilancio e quello stimato dalla Commissione tecnica fabbisogni standard. Viene inoltre posto a carico della regione la metà dell'importo del recupero di efficienza, stimato in un importo forfettario di 3 punti percentuali il primo anno, 7 punti percentuali il secondo anno e di 6 punti percentuali a partire dal terzo anno e per tutta la durata dell'intesa. Per le funzioni riferibili ai LEP le risorse finanziarie riconosciute alla regione non possono essere superiori ai costi e fabbisogni standard così come determinati. Nelle materie LEP le eventuali perdite di economie di scala sono a totale carico delle leve fiscali della regione mentre i possibili recuperi di efficienza sono a integrale beneficio della regione.
5.151. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Nella quantificazione delle risorse finanziarie è posto a carico della regione, l'intero importo delle perdite di economie di scala in una quota determinata dal Ministro dell'economia e delle finanze nel valore medio compreso tra quello stimato dall'Ufficio parlamentare di bilancio e quello stimato dalla Commissione tecnica fabbisogni standard. Viene inoltre posto a carico della regione la metà dell'importo del recupero di efficienza, stimato in un importo forfettario di 3 punti percentuali il primo anno, 6 punti percentuali il secondo anno e di 6 punti percentuali a partire dal terzo anno e per tutta la durata dell'intesa. Per le funzioni riferibili ai LEP le risorse finanziarie riconosciute alla regione non possono essere superiori ai costi e fabbisogni standard così come determinati. Nelle materie LEP le eventuali perdite di economie di scala sono a totale carico delle leve fiscali della regione mentre i possibili recuperi di efficienza sono a integrale beneficio della regione.
5.152. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Nella quantificazione delle risorse finanziarie è posto a carico della regione, l'intero importo delle perdite di economie di scala in una quota determinata dal Ministro dell'economia e delle finanze nel valore medio compreso tra quello stimato dall'Ufficio parlamentare di bilancio e quello stimato dalla Commissione tecnica fabbisogni standard. Viene inoltre posto a carico della regione la metà dell'importo del recupero di efficienza, stimato in un importo forfettario di 3 punti percentuali il primo anno, 5 punti percentuali il secondo anno e di 6 punti percentuali a partire dal terzo anno e per tutta la durata dell'intesa. Per le funzioni riferibili ai LEP le risorse finanziarie riconosciute alla regione non possono essere superiori ai costi e fabbisogni standard così come determinati. Nelle materie LEP le eventuali perdite di economie di scala sono a totale carico delle leve fiscali della regione mentre i possibili recuperi di efficienza sono a integrale beneficio della regione.
5.153. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Nella quantificazione delle risorse finanziarie è posto a carico della regione, l'intero importo delle perdite di economie di scala in una quota determinata dal Ministro dell'economia e delle finanze nel valore medio compreso tra quello stimato dall'Ufficio parlamentare di bilancio e quello stimato dalla Commissione tecnica fabbisogni standard. Viene inoltre posto a carico della regione la metà dell'importo del recupero di efficienza, stimato in un importo Pag. 225forfettario di 3 punti percentuali il primo anno, 4 punti percentuali il secondo anno e di 9 punti percentuali a partire dal terzo anno e per tutta la durata dell'intesa. Per le funzioni riferibili ai LEP le risorse finanziarie riconosciute alla regione non possono essere superiori ai costi e fabbisogni standard così come determinati. Nelle materie LEP le eventuali perdite di economie di scala sono a totale carico delle leve fiscali della regione mentre i possibili recuperi di efficienza sono a integrale beneficio della regione.
5.154. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Nella quantificazione delle risorse finanziarie è posto a carico della regione, l'intero importo delle perdite di economie di scala in una quota determinata dal Ministro dell'economia e delle finanze nel valore medio compreso tra quello stimato dall'Ufficio parlamentare di bilancio e quello stimato dalla Commissione tecnica fabbisogni standard. Viene inoltre posto a carico della regione la metà dell'importo del recupero di efficienza, stimato in un importo forfettario di 3 punti percentuali il primo anno, 4 punti percentuali il secondo anno e di 8 punti percentuali a partire dal terzo anno e per tutta la durata dell'intesa. Per le funzioni riferibili ai LEP le risorse finanziarie riconosciute alla regione non possono essere superiori ai costi e fabbisogni standard così come determinati. Nelle materie LEP le eventuali perdite di economie di scala sono a totale carico delle leve fiscali della regione mentre i possibili recuperi di efficienza sono a integrale beneficio della regione.
5.155. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Nella quantificazione delle risorse finanziarie è posto a carico della regione, l'intero importo delle perdite di economie di scala in una quota determinata dal Ministro dell'economia e delle finanze nel valore medio compreso tra quello stimato dall'Ufficio parlamentare di bilancio e quello stimato dalla Commissione tecnica fabbisogni standard. Viene inoltre posto a carico della regione la metà dell'importo del recupero di efficienza, stimato in un importo forfettario di 3 punti percentuali il primo anno, 4 punti percentuali il secondo anno e di 7 punti percentuali a partire dal terzo anno e per tutta la durata dell'intesa. Per le funzioni riferibili ai LEP le risorse finanziarie riconosciute alla regione non possono essere superiori ai costi e fabbisogni standard così come determinati. Nelle materie LEP le eventuali perdite di economie di scala sono a totale carico delle leve fiscali della regione mentre i possibili recuperi di efficienza sono a integrale beneficio della regione.
5.156. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Nella quantificazione delle risorse finanziarie è posto a carico della regione, l'intero importo delle perdite di economie di scala in una quota determinata dal Ministro dell'economia e delle finanze nel valore medio compreso tra quello stimato dall'Ufficio parlamentare di bilancio e quello stimato dalla Commissione tecnica fabbisogni standard. Viene inoltre posto a carico della regione la metà dell'importo del recupero di efficienza, stimato in un importo forfettario di 3 punti percentuali il primo anno, 4 punti percentuali il secondo anno e di 6 punti percentuali a partire dal terzo anno e per tutta la durata dell'intesa. Per le funzioni riferibili ai LEP le risorse finanziarie riconosciute alla regione non possono essere superiori ai costi e fabbisogni standard così come determinati. Nelle materie LEP le eventuali perdite di economie di scala sono a totale carico delle leve fiscali della regione mentre i possibili recuperiPag. 226 di efficienza sono a integrale beneficio della regione competente.
5.157. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Nella quantificazione delle risorse finanziarie è posto a carico della regione, l'intero importo delle perdite di economie di scala in una quota determinata dal Ministro dell'economia e delle finanze nel valore medio compreso tra quello stimato dall'Ufficio parlamentare di bilancio e quello stimato dalla Commissione tecnica fabbisogni standard. Viene inoltre posto a carico della regione la metà dell'importo del recupero di efficienza, stimato in un importo forfettario di 3 punti percentuali il primo anno, 4 punti percentuali il secondo anno e di 6 punti percentuali a partire dal terzo anno e per tutta la durata dell'intesa. Per le funzioni riferibili ai LEP le risorse finanziarie riconosciute alla regione non possono essere superiori ai costi e fabbisogni standard così come determinati. Nelle materie LEP le eventuali perdite di economie di scala sono a totale carico delle leve fiscali della regione.
5.158. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Nella quantificazione delle risorse finanziarie è posto a carico della regione, l'intero importo delle perdite di economie di scala in una quota determinata dal Ministro dell'economia e delle finanze nel valore medio compreso tra quello stimato dall'Ufficio parlamentare di bilancio e quello stimato dalla Commissione tecnica fabbisogni standard. Viene inoltre posto a carico della regione la metà dell'importo del recupero di efficienza, stimato in un importo forfettario di 3 punti percentuali il primo anno, 4 punti percentuali il secondo anno e di 5 punti percentuali a partire dal terzo anno e per tutta la durata dell'intesa. Per le funzioni riferibili ai LEP le risorse finanziarie riconosciute alla regione non possono essere superiori ai costi e fabbisogni standard così come determinati. Nelle materie LEP le eventuali perdite di economie di scala sono a totale carico delle leve fiscali della regione mentre i possibili recuperi di efficienza sono a integrale beneficio della regione.
5.159. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis.Nella quantificazione delle risorse finanziarie è posto a carico della regione, l'intero importo delle perdite di economie di scala in una quota determinata dal Ministro dell'economia e delle finanze nel valore medio compreso tra quello stimato dall'Ufficio parlamentare di bilancio e quello stimato dalla Commissione tecnica fabbisogni standard. Viene inoltre posto a carico della regione la metà dell'importo del recupero di efficienza, stimato in un importo forfettario di 3 punti percentuali il primo anno, 4 punti percentuali il secondo anno e di 4 punti percentuali a partire dal terzo anno e per tutta la durata dell'intesa. Per le funzioni riferibili ai LEP le risorse finanziarie riconosciute alla regione non possono essere superiori ai costi e fabbisogni standard così come determinati. Nelle materie LEP le eventuali perdite di economie di scala sono a totale carico delle leve fiscali della regione mentre i possibili recuperi di efficienza sono a integrale beneficio della regione.
5.160. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Nella quantificazione delle risorse finanziarie è posto a carico della regione, l'intero importo delle perdite di economie di scala in una quota determinata dal Ministro dell'economia e delle finanze nel valore medio compreso tra quello stimato Pag. 227dall'Ufficio parlamentare di bilancio e quello stimato dalla Commissione tecnica fabbisogni standard. Viene inoltre posto a carico della regione la metà dell'importo del recupero di efficienza, stimato in un importo forfettario di 3 punti percentuali il primo anno, 4 punti percentuali il secondo anno e di 3 punti percentuali a partire dal terzo anno e per tutta la durata dell'intesa. Per le funzioni riferibili ai LEP le risorse finanziarie riconosciute alla regione non possono essere superiori ai costi e fabbisogni standard così come determinati. Nelle materie LEP le eventuali perdite di economie di scala sono a totale carico delle leve fiscali della regione mentre i possibili recuperi di efficienza sono a integrale beneficio della regione.
5.161. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Nella quantificazione delle risorse finanziarie è posto a carico della regione, l'intero importo delle perdite di economie di scala in una quota determinata dal Ministro dell'economia e delle finanze nel valore medio compreso tra quello stimato dall'Ufficio parlamentare di bilancio e quello stimato dalla Commissione tecnica fabbisogni standard. Viene inoltre posto a carico della regione la metà dell'importo del recupero di efficienza, stimato in un importo forfettario di 3 punti percentuali il primo anno, 4 punti percentuali il secondo anno e di 2 punti percentuali a partire dal terzo anno e per tutta la durata dell'intesa. Per le funzioni riferibili ai LEP le risorse finanziarie riconosciute alla regione non possono essere superiori ai costi e fabbisogni standard così come determinati. Nelle materie LEP le eventuali perdite di economie di scala sono a totale carico delle leve fiscali della regione mentre i possibili recuperi di efficienza sono a integrale beneficio della regione.
5.162. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Nella quantificazione delle risorse finanziarie è posto a carico della regione, l'intero importo delle perdite di economie di scala in una quota determinata dal Ministro dell'economia e delle finanze nel valore medio compreso tra quello stimato dall'Ufficio parlamentare di bilancio e quello stimato dalla Commissione tecnica fabbisogni standard. Viene inoltre posto a carico della regione la metà dell'importo del recupero di efficienza, stimato in un importo forfettario di 3 punti percentuali il primo anno, 4 punti percentuali il secondo anno e di 6 punti percentuali a partire dal quarto anno e per tutta la durata dell'intesa. Per le funzioni riferibili ai LEP le risorse finanziarie riconosciute alla regione non possono essere superiori ai costi e fabbisogni standard così come determinati. Nelle materie LEP le eventuali perdite di economie di scala sono a totale carico delle leve fiscali della regione mentre i possibili recuperi di efficienza sono a integrale beneficio della regione.
5.163. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis.Nella quantificazione delle risorse finanziarie è posto a carico della regione, l'intero importo delle perdite di economie di scala in una quota determinata dal Ministro dell'economia e delle finanze nel valore medio compreso tra quello stimato dall'Ufficio parlamentare di bilancio e quello stimato dalla Commissione tecnica fabbisogni standard. Viene inoltre posto a carico della regione la metà dell'importo del recupero di efficienza, stimato in un importo forfettario di 3 punti percentuali il primo anno, 4 punti percentuali il secondo anno e di 6 punti percentuali a partire dal quinto anno e per tutta la durata dell'intesa. Per le funzioni riferibili ai LEP le risorse finanziarie riconosciute alla regione non possono essere superiori ai costi e fabbisogni standard così come determinati. Nelle materie LEP le eventuali perdite di economie Pag. 228di scala sono a totale carico delle leve fiscali della regione mentre i possibili recuperi di efficienza sono a integrale beneficio della regione.
5.164. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Nella quantificazione delle risorse finanziarie è posto a carico della regione, l'intero importo delle perdite di economie di scala in una quota determinata dal Ministro dell'economia e delle finanze nel valore medio compreso tra quello stimato dall'Ufficio parlamentare di bilancio e quello stimato dalla Commissione tecnica fabbisogni standard. Viene inoltre posto a carico della regione la metà dell'importo del recupero di efficienza, stimato in un importo forfettario di 3 punti percentuali il primo anno, 4 punti percentuali il secondo anno e di 6 punti percentuali a partire dal sesto anno e per tutta la durata dell'intesa. Per le funzioni riferibili ai LEP le risorse finanziarie riconosciute alla regione non possono essere superiori ai costi e fabbisogni standard così come determinati. Nelle materie LEP le eventuali perdite di economie di scala sono a totale carico delle leve fiscali della regione mentre i possibili recuperi di efficienza sono a integrale beneficio della regione.
5.165. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Nella quantificazione delle risorse finanziarie è posto a carico della regione, l'intero importo delle perdite di economie di scala in una quota determinata dal Ministro dell'economia e delle finanze nel valore medio compreso tra quello stimato dall'Ufficio parlamentare di bilancio e quello stimato dalla Commissione tecnica fabbisogni standard. Viene inoltre posto a carico della regione la metà dell'importo del recupero di efficienza, stimato in un importo forfettario di 3 punti percentuali l'ottavo anno, 4 punti percentuali il secondo anno e di 6 punti percentuali a partire dal terzo anno e per tutta la durata dell'intesa. Per le funzioni riferibili ai LEP le risorse finanziarie riconosciute alla regione non possono essere superiori ai costi e fabbisogni standard così come determinati. Nelle materie LEP le eventuali perdite di economie di scala sono a totale carico delle leve fiscali della regione mentre i possibili recuperi di efficienza sono a integrale beneficio della regione.
5.166. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Nella quantificazione delle risorse finanziarie è posto a carico della regione, l'intero importo delle perdite di economie di scala in una quota determinata dal Ministro dell'economia e delle finanze nel valore medio compreso tra quello stimato dall'Ufficio parlamentare di bilancio e quello stimato dalla Commissione tecnica fabbisogni standard. Viene inoltre posto a carico della regione la metà dell'importo del recupero di efficienza, stimato in un importo forfettario di 3 punti percentuali il settimo anno, 4 punti percentuali il secondo anno e di 6 punti percentuali a partire dal terzo anno e per tutta la durata dell'intesa. Per le funzioni riferibili ai LEP le risorse finanziarie riconosciute alla regione non possono essere superiori ai costi e fabbisogni standard così come determinati. Nelle materie LEP le eventuali perdite di economie di scala sono a totale carico delle leve fiscali della regione mentre i possibili recuperi di efficienza sono a integrale beneficio della regione.
5.167. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Nella quantificazione delle risorse finanziarie è posto a carico della regione, Pag. 229l'intero importo delle perdite di economie di scala in una quota determinata dal Ministro dell'economia e delle finanze nel valore medio compreso tra quello stimato dall'Ufficio parlamentare di bilancio e quello stimato dalla Commissione tecnica fabbisogni standard. Viene inoltre posto a carico della regione la metà dell'importo del recupero di efficienza, stimato in un importo forfettario di 3 punti percentuali il sesto anno, 4 punti percentuali il secondo anno e di 6 punti percentuali a partire dal terzo anno e per tutta la durata dell'intesa. Per le funzioni riferibili ai LEP le risorse finanziarie riconosciute alla regione non possono essere superiori ai costi e fabbisogni standard così come determinati. Nelle materie LEP le eventuali perdite di economie di scala sono a totale carico delle leve fiscali della regione mentre i possibili recuperi di efficienza sono a integrale beneficio della regione.
5.168. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Nella quantificazione delle risorse finanziarie è posto a carico della regione, l'intero importo delle perdite di economie di scala in una quota determinata dal Ministro dell'economia e delle finanze nel valore medio compreso tra quello stimato dall'Ufficio parlamentare di bilancio e quello stimato dalla Commissione tecnica fabbisogni standard. Viene inoltre posto a carico della regione la metà dell'importo del recupero di efficienza, stimato in un importo forfettario di 3 punti percentuali il quinto anno, 4 punti percentuali il secondo anno e di 6 punti percentuali a partire dal terzo anno e per tutta la durata dell'intesa. Per le funzioni riferibili ai LEP le risorse finanziarie riconosciute alla regione non possono essere superiori ai costi e fabbisogni standard così come determinati. Nelle materie LEP le eventuali perdite di economie di scala sono a totale carico delle leve fiscali della regione mentre i possibili recuperi di efficienza sono a integrale beneficio della regione.
5.169. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Nella quantificazione delle risorse finanziarie è posto a carico della regione, l'intero importo delle perdite di economie di scala in una quota determinata dal Ministro dell'economia e delle finanze nel valore medio compreso tra quello stimato dall'Ufficio parlamentare di bilancio e quello stimato dalla Commissione tecnica fabbisogni standard. Viene inoltre posto a carico della regione la metà dell'importo del recupero di efficienza, stimato in un importo forfettario di 3 punti percentuali il quarto anno, 4 punti percentuali il secondo anno e di 6 punti percentuali a partire dal terzo anno e per tutta la durata dell'intesa. Per le funzioni riferibili ai LEP le risorse finanziarie riconosciute alla regione non possono essere superiori ai costi e fabbisogni standard così come determinati. Nelle materie LEP le eventuali perdite di economie di scala sono a totale carico delle leve fiscali della regione mentre i possibili recuperi di efficienza sono a integrale beneficio della regione.
5.170. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Nella quantificazione delle risorse finanziarie è posto a carico della regione, l'intero importo delle perdite di economie di scala in una quota determinata dal Ministro dell'economia e delle finanze nel valore medio compreso tra quello stimato dall'Ufficio parlamentare di bilancio e quello stimato dalla Commissione tecnica fabbisogni standard. Viene inoltre posto a carico della regione la metà dell'importo del recupero di efficienza, stimato in un importo forfettario di 2 punti percentuali il primo anno, 4 punti percentuali il secondo anno e Pag. 230di 6 punti percentuali a partire dal terzo anno e per tutta la durata dell'intesa. Per le funzioni riferibili ai LEP le risorse finanziarie riconosciute alla regione non possono essere superiori ai costi e fabbisogni standard così come determinati. Nelle materie LEP le eventuali perdite di economie di scala sono a totale carico delle leve fiscali della regione mentre i possibili recuperi di efficienza sono a integrale beneficio della regione.
5.171. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sopprimere il comma 2.
*5.172. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
*5.173. Fenu, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.

  Al comma 2 sopprimere le seguenti parole: attraverso compartecipazioni al gettito di uno o più tributi erariali maturato nel territorio regionale,.
5.175. Ubaldo Pagano, Bonafè, Sarracino, De Luca, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Toni Ricciardi.

  Al comma 2, sostituire le parole: compartecipazioni al gettito di uno o più tributi erariali maturato nel territorio regionale, con le seguenti: tributi propri.
5.176. Ubaldo Pagano, Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ascani.

  Al comma 2, dopo le parole: 31 dicembre 2009, n. 196, aggiungere le seguenti: nel rispetto del principio di equilibrio di bilancio e di uguale garanzia dell'attuazione dei diritti su tutto il territorio nazionale,.
5.177. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 2, dopo le parole: 31 dicembre 2009, n. 196, aggiungere le seguenti: fermo restando il rispetto del principio di uniforme attuazione dei LEP su tutto il territorio nazionale,.
5.178. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 2, dopo le parole: 31 dicembre 2009, n. 196, aggiungere le seguenti: , nel rispetto del principio di equilibrio di bilancio e di uguale garanzia dell'attuazione dei diritti.
5.179. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 2, dopo le parole: 31 dicembre 2009, n. 196, aggiungere le seguenti: , fermo restando il rispetto del principio di uniforme attuazione dei LEP.
5.180. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nel limite del dieci per cento delle risorse finanziarie disponibili.
5.181. Faraone, Boschi.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Al fine di assicurare i medesimi livelli essenziali delle prestazioni sull'intero territorio nazionale, ivi comprese le regioni che non hanno sottoscritto le intese, al fine di scongiurare disparità di trattamento tra regioni lo Stato è autorizzato a concedere le risorse disponibili entro un tetto massimo del 10 per cento delle compartecipazioni al gettito di uno o più tributi erariali maturati nei territori delle regioni sottoscrittrici dell'intesa.
5.182. Faraone, Boschi.

Pag. 231

  Dopo il comma 2, aggiungere seguente:

  2-bis. L'intesa di cui al presente articolo individua per ciascuna materia o ambito di materia tutti gli oneri, quelli ricorrenti e quelli da sostenere una tantum, connessi al trasferimento di risorse umane e strumentali, e li pone a integrale carico della regione interessata.
5.183. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

ART. 6.

  Sopprimerlo.
*6.1. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
*6.2. Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. In attuazione degli articoli 5 e 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, lo Stato individua ulteriori funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane, nelle materie o negli ambiti di materie oggetto dell'attribuzione alle regioni a statuto ordinario di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia.
6.3. Penza, Auriemma, Alfonso Colucci, Alifano.

  Sopprimere il comma 1.
*6.4. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
*6.5. Auriemma, Penza, Alifano, Alfonso Colucci.

  Al comma 1, sostituire le parole: Le funzioni con le seguenti: L'esercizio delle attività.
6.6. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Alifano.

  Al comma 1, sostituire le parole da: trasferite fino alla fine del comma con le seguenti: connesse alle materie o ambiti di materie trasferite alla regione in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione sono attribuite ai comuni, nel rispetto dei principi di leale collaborazione e in conformità all'articolo 118 della Costituzione, contestualmente alle relative risorse umane, strumentali e finanziarie, salvo che per assicurarne l'esercizio unitario siano conferite a province, città metropolitane o regioni.

  Conseguentemente, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

  3. Ai fini di quanto disposto dal comma 2, qualora le intese riguardino materie o ambiti di materie connesse alle funzioni fondamentali degli enti locali, individuate, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, dall'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si procede preliminarmente alla quantificazione dei costi e dei fabbisogni standard e alla eventuale determinazione dei LEP delle relative funzioni.
*6.7. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
*6.8. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Sarracino.
*6.10. Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.

  Al comma 1, sostituire la parola: trasferite con le seguenti: selezionate e trasmesse.
6.11. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Alifano.

Pag. 232

  Al comma 1, sostituire la parola: trasferite con la seguente: decentrate.
6.12. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Alifano.

  Al comma 1, sostituire la parola: trasferite con la seguente: devolute.
6.13. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Alifano.

  Al comma 1, sostituire la parola: trasferite con la seguente: cedute.
6.14. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Alifano.

  Al comma 1, sopprimere le parole: alla regione e le parole da: , salvo che fino alla fine del comma.
6.15. Auriemma, Penza, Alifano, Alfonso Colucci.

  Al comma 1, sopprimere le parole: alla regione e le parole: , dalla regione medesima,.
*6.16. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
*6.17. Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.

  Al comma 1, dopo le parole: alla regione inserire le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove è prevista la costruzione del ponte sullo stretto di Messina,.
6.18. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, dopo le parole: alla regione inserire le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno dieci porti commerciali,.
6.19. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, dopo le parole: alla regione inserire le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno nove porti commerciali,.
6.20. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, dopo le parole: alla regione inserire le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno otto porti commerciali,.
6.21. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, dopo le parole: alla regione inserire le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno sette porti commerciali,.
6.22. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, dopo le parole: alla regione inserire le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno sei porti commerciali,.
6.24. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, dopo le parole: alla regione inserire le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno cinque porti commerciali,.
6.25. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Pag. 233

  Al comma 1, dopo le parole: alla regione inserire le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno quattro porti commerciali,.
6.26. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, dopo le parole: alla regione inserire le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno tre porti commerciali,.
6.27. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, dopo le parole: alla regione inserire le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno due porti commerciali,.
6.28. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, dopo le parole: alla regione inserire le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove è presente almeno un porto commerciale,.
6.29. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, dopo le parole: alla regione inserire le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno dieci porti fluviali,.
6.30. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, dopo le parole: alla regione inserire le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno nove porti fluviali,.
6.31. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, dopo le parole: alla regione inserire le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno otto porti fluviali,.
6.32. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, dopo le parole: alla regione inserire le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno sette porti fluviali,.
6.33. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, dopo le parole: alla regione inserire le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno sei porti fluviali,.
6.34. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, dopo le parole: alla regione inserire le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno cinque porti fluviali,.
6.35. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, dopo le parole: alla regione inserire le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno quattro porti fluviali,.
6.36. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Pag. 234

  Al comma 1, dopo le parole: alla regione inserire le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno tre porti fluviali,.
6.37. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, dopo le parole: alla regione inserire le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno due porti fluviali,.
6.38. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, dopo le parole: alla regione inserire le seguenti: , ad esclusione delle regioni è presente almeno un porto fluviale,.
6.39. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, dopo le parole: alla regione inserire le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno tre porti fluviali o marittimi,.
6.40. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, dopo le parole: alla regione inserire le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno dieci stazioni ferroviarie,.
6.41. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, dopo le parole: alla regione inserire le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno nove stazioni ferroviarie,.
6.42. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, dopo le parole: alla regione inserire le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno otto stazioni ferroviarie,.
6.43. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, dopo le parole: alla regione inserire le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno sette stazioni ferroviarie,.
6.44. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, dopo le parole: alla regione inserire le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno sei stazioni ferroviarie,.
6.45. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, dopo le parole: alla regione inserire le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno cinque stazioni ferroviarie,.
6.46. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, dopo le parole: alla regione inserire le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno quattro stazioni ferroviarie,.
6.47. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Pag. 235

  Al comma 1, dopo le parole: alla regione inserire le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno tre stazioni ferroviarie,.
6.48. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, dopo le parole: alla regione inserire le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno due stazioni ferroviarie,.
6.49. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, dopo le parole: alla regione inserire le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno dieci interporti,.
6.50. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, dopo le parole: alla regione inserire le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno nove interporti,.
6.51. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, dopo le parole: alla regione inserire le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno otto interporti,.
6.52. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, dopo le parole: alla regione inserire le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno sette interporti,.
6.53. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, dopo le parole: alla regione inserire le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno sei interporti,.
6.54. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, dopo le parole: alla regione inserire le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno cinque interporti,.
6.55. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, dopo le parole: alla regione inserire le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno quattro interporti,.
6.56. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, dopo le parole: alla regione inserire le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno tre interporti,.
6.57. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, dopo le parole: alla regione inserire le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno due interporti,.
6.58. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Pag. 236

  Al comma 1, dopo le parole: alla regione inserire le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno dieci porti,.
6.59. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, dopo le parole: alla regione inserire le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno nove porti,.
6.60. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, dopo le parole: alla regione inserire le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno otto porti,.
6.61. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, dopo le parole: alla regione inserire le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno sette porti,.
6.62. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, dopo le parole: alla regione inserire le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno sei porti,.
6.63. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, dopo le parole: alla regione inserire le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno cinque porti,.
6.64. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, dopo le parole: alla regione inserire le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno quattro porti,.
6.65. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, dopo le parole: alla regione inserire le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno tre porti,.
6.66. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, dopo le parole: alla regione inserire le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno due porti,.
6.67. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, dopo le parole: alla regione inserire le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove è presente almeno un porto,.
6.68. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, dopo le parole: alla regione inserire le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno dieci fiumi,.
6.69. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, dopo le parole: alla regione inserire le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno nove fiumi,.
6.70. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Pag. 237

  Al comma 1, dopo le parole: alla regione inserire le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno otto fiumi,.
6.71. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, dopo le parole: alla regione inserire le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno sette fiumi,.
6.72. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, dopo le parole: alla regione inserire le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno sei fiumi,.
6.73. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, dopo le parole: alla regione inserire le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno cinque fiumi,.
6.74. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, dopo le parole: alla regione inserire le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno quattro fiumi,.
6.75. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, dopo le parole: alla regione inserire le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno tre fiumi,.
6.76. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, dopo le parole: alla regione inserire le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno due fiumi,.
6.77. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, dopo le parole: alla regione inserire le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove è presente almeno un fiume,.
6.78. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, dopo le parole: alla regione inserire le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti cinque laghi,.
6.79. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, dopo le parole: alla regione inserire le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti quattro laghi,.
6.80. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, dopo le parole: alla regione inserire le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti tre laghi,.
6.81. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, dopo le parole: alla regione inserire le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti due laghi,.
6.82. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Pag. 238

  Al comma 1, dopo le parole: alla regione inserire le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove è presente almeno un lago,.
6.83. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, dopo le parole: alla regione inserire le seguenti: , ad esclusione delle regioni bagnate dai tre mari,.
6.84. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, dopo le parole: alla regione inserire le seguenti: , ad esclusione delle regione Emilia-Romagna,.
6.85. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, dopo le parole: alla regione inserire le seguenti: , ad esclusione delle regione Basilicata,.
6.86. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, dopo le parole: alla regione inserire le seguenti: , ad esclusione delle regione Lombardia,.
6.87. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, dopo le parole: alla regione inserire le seguenti: , ad esclusione delle regione Piemonte,.
6.88. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, dopo le parole: alla regione inserire le seguenti: , ad esclusione delle regione Campania,.
6.89. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, dopo le parole: alla regione inserire le seguenti: , ad esclusione delle regione Calabria,.
6.90. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, dopo le parole: alla regione inserire le seguenti: , ad esclusione delle regione Toscana,.
6.91. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, dopo le parole: alla regione inserire le seguenti: , ad esclusione delle regione Abruzzo,.
6.92. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, dopo le parole: alla regione inserire le seguenti: , ad esclusione delle regione Liguria,.
6.93. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, dopo le parole: alla regione inserire le seguenti: , ad esclusione delle regione Marche,.
6.94. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Pag. 239

  Al comma 1, dopo le parole: alla regione inserire le seguenti: , ad esclusione delle regione Puglia,.
6.95. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, dopo le parole: alla regione inserire le seguenti: , ad esclusione delle regione Molise,.
6.96. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, dopo le parole: alla regione inserire le seguenti: , ad esclusione delle regione Veneto,.
6.98. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, dopo le parole: alla regione inserire le seguenti: , ad esclusione delle regione Lazio,.
6.99. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, sostituire le parole da: sono attribuite fino alla fine del comma, con le seguenti: possono essere attribuite, previa verifica di congruità delle risorse umane, strumentali e finanziarie connesse mediante il coinvolgimento dei rappresentanti della medesima regione, dell'ANCI, dell'UPI e delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, nel rispetto del principio di leale collaborazione, a comuni, province e città metropolitane della medesima regione, in conformità all'articolo 118 della Costituzione.
*6.100. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
*6.101. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Alifano.

  Al comma 1, sostituire la parola: attribuite con la seguente: conferite.
6.102. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Alifano.

  Al comma 1, sostituire la parola: attribuite con la seguente: concesse.
6.103. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Alifano.

  Al comma 1, sostituire la parola: attribuite con la seguente: date.
6.104. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Alifano.

  Al comma 1, sostituire le parole da: dalla regione medesima fino alla fine del comma, con le seguenti: nel rispetto del principio di leale collaborazione e di sussidiarietà, di cui all'articolo 118 della Costituzione, a comuni, province e città metropolitane della medesima regione.
6.105. Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza.

  Al comma 1, sostituire le parole: contestualmente alle con le seguenti: simultaneamente alle.
6.106. Alfonso Colucci, Auriemma, Alifano, Penza.

  Al comma 1, dopo le parole: e finanziarie, aggiungere le seguenti: fermo restando il rispetto del principio di uniforme distribuzione delle risorse e la garanzia dell'uniforme attuazione dei diritti su tutto il territorio nazionale,.
6.107. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, dopo le parole: e finanziarie inserire le seguenti: nonché patrimoniali.
6.108. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Alifano.

Pag. 240

  Al comma 1, dopo le parole: e finanziarie inserire le seguenti: nonché di competenza.
6.109. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Alifano.

  Al comma 1, dopo le parole: e finanziarie inserire le seguenti: nonché di comunicazione.
6.110. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Alifano.

  Al comma 1, sostituire le parole: ai comuni con le seguenti: all'ente più prossimo al cittadino.
6.111. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Alifano.

  Al comma 1, sostituire le parole: salvo che con le seguenti: ad accezione di quelle che.
6.112. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Alifano.

  Al comma 1, sostituire le parole: salvo che con le seguenti: al di fuori di quelle che.
6.113. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Alifano.

  Al comma 1, sostituire le parole: salvo che con le seguenti: tranne quelle che.
6.114. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Alifano.

  Al comma 1, sostituire la parola: unitario con la seguente: organico.
6.115. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Alifano.

  Al comma 1, sostituire la parola: unitario con la seguente: omogeneo.
6.116. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Alifano.

  Al comma 1, sostituire la parola: unitario con la seguente: armonico.
6.117. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Alifano.

  Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

  1-bis. Le funzioni amministrative delle materie: governo del territorio, valorizzazione dei beni culturali e ambientali, promozione e organizzazione di attività culturali di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, contestualmente alle relative risorse umane, strumentali e finanziarie, sono trasferite dalla regione Lazio a Roma Capitale.
  1-ter. All'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3, dopo le parole: «a statuto ordinario» sono inserite le seguenti: «e a Roma Capitale»;

   b) al comma 4:

    1) al primo periodo, dopo le parole: «regioni a statuto ordinario» sono inserite le seguenti: «e Roma Capitale»;

    2) al secondo periodo, dopo le parole: «regioni a statuto ordinario» sono inserite le seguenti: «e con Roma Capitale»;

    3) è aggiunto, in fine, in seguente periodo: «Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono aggiornati il criterio di riparto e la quota aggiuntiva spettante a Roma Capitale.».

  1-quater. All'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, dopo il comma 44, è inserito il seguente:

   «44-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 44, le funzioni fondamentali delle Pag. 241province di cui al comma 85, lettera b), sono esercitate come segue:

   a) la pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale è redatta di concerto tra Roma Capitale e la città metropolitana di Roma;

   b) le funzioni concernenti le autorizzazioni e il controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonché la gestione delle strade provinciali e la regolazione della circolazione stradale ad esse inerente, sono attribuite a Roma Capitale.».

  1-quinquies. All'articolo 7 del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

   «2-bis. Il sindaco di Roma esercita le competenze assegnate alle regioni con riferimento al territorio di Roma Capitale, ai sensi degli articoli 196 e 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, in particolare:

   a) predispone e adotta il piano di gestione dei rifiuti di Roma Capitale nel rispetto degli obiettivi ambientali di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/ 852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, delle direttive 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, e 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, e dei criteri di cui agli articoli 178, 179 e 199 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, fermi restando i criteri e i fabbisogni previsti dal Piano regionale di gestione dei rifiuti (PRGR) della regione Lazio vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, adottato ai sensi dell'articolo 196 del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006;

   b) regolamenta le attività di gestione dei rifiuti, ivi compresa la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, anche pericolosi, nel rispetto del PRGR di cui alla lettera a);

   c) elabora e approva il piano per la bonifica delle aree inquinate;

   d) approva i progetti di nuovi impianti per la gestione di rifiuti, anche pericolosi, assicura la realizzazione di tali impianti e autorizza le modifiche degli impianti esistenti finalizzate a migliorare le prestazioni ambientali, diverse dalle modifiche sostanziali di cui all'articolo 5, comma 1, lettera l-bis), del citato decreto legislativo n. 152 del 2006 e fatte salve le competenze statali di cui agli articoli 7, comma 4-bis, e 195, comma 1, lettera f), del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006;

   e) autorizza l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti, anche pericolosi, fatte salve le competenze statali di cui al citato articolo 7, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006.».

  1-sexies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, è determinato il maggior onere derivante per Roma Capitale dall'esercizio delle funzioni connesse al ruolo di capitale della Repubblica. Lo schema del decreto di cui al presente comma è trasmesso alle Camere, ai fini dell'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario, che è reso entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può comunque essere adottato. L'onere di cui al primo periodo è quantificato su proposta elaborata dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, che si avvale della collaborazione dell'Istituto nazionale di statistica e dell'Istituto per la finanza e l'economia locale-IFEL, e adottata dalla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. Il decreto di cui al primo periodo è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

  Conseguentemente sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: Ulteriore attribuzione di funzioni amministrative a enti locali e a Roma Capitale.
6.118. Francesco Silvestri, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. Le funzioni amministrative delle materie: governo del territorio, valorizzazionePag. 242 dei beni culturali e ambientali, promozione e organizzazione di attività culturali di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, contestualmente alle relative risorse umane, strumentali e finanziarie sono trasferite dalla regione Lazio a Roma Capitale;

  Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: Ulteriore attribuzione di funzioni amministrative a enti locali e a Roma Capitale.
6.119. Francesco Silvestri, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

  Sopprimere il comma 2.
6.120. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: e con l'obiettivo del superamento, per tutti i livelli istituzionali, del criterio della spesa storica a favore del fabbisogno standard per il finanziamento dei LEP e delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere m) e p), della Costituzione.
6.122. Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Ai fini di quanto disposto dal comma 2, qualora le intese riguardino materie o ambiti di materie connesse alle funzioni fondamentali degli enti locali, individuate, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, dall'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si procede preliminarmente alla quantificazione dei costi e dei fabbisogni standard e alla eventuale determinazione dei LEP delle relative funzioni.
6.123. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Dall'ulteriore attribuzione di funzioni amministrative non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico degli enti locali.
6.124. Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Attribuzione di funzioni legislative a Roma Capitale)

  1. In attesa di una riforma organica di Roma Capitale l'intesa di cui all'articolo 2, della durata non superiore a dieci anni, può essere sottoscritta anche con il comune di Roma Capitale.
6.01. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

ART. 7.

  Sopprimerlo.
*7.1. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
*7.2. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Alifano.

  Sopprimere il comma 1.
**7.3. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
**7.4. Alifano, Auriemma, Penza, Alfonso Colucci.

Pag. 243

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. Tutte le intese di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, hanno la stessa durata, pari a due anni.
7.6. Auriemma, Penza, Alifano, Alfonso Colucci.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. Tutte le intese di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, hanno la stessa durata, pari a tre anni.
7.7. Auriemma, Penza, Alifano, Alfonso Colucci.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. Le intese di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, hanno la stessa durata, pari a cinque anni.
7.12. Auriemma, Penza, Alifano, Alfonso Colucci.

  Al comma 1, sopprimere il primo periodo.
*7.13. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
*7.14. Alifano, Auriemma, Penza, Alfonso Colucci.

  Al comma 1, sostituire il primo e il secondo periodo con i seguenti: Lo Stato e la regione sottopongono a verifica l'intesa entro dieci anni dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione dell'intesa medesima o nel più breve termine fissato dall'intesa stessa, che stabilisce, altresì, le modalità di revisione, cui si deve in ogni caso procedere ogni volta che siano modificati o aggiornati i LEP. Lo Stato e la regione possono comunque assumere, in qualsiasi momento, l'iniziativa per la revisione dell'intesa.
7.15. Bonafè, Sarracino, Braga, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: L'intesa di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione con le seguenti: il disegno di legge.

  Conseguentemente,

   al medesimo comma, sopprimere il secondo e il terzo periodo;

   sopprimere il comma 2;

   al comma 3, sostituire le parole: Ciascuna intesa con le seguenti: La legge;

   sopprimere il comma 5.
7.16. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: L'intesa di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione con le seguenti: il disegno di legge.

  Conseguentemente,

   al medesimo comma, sopprimere il secondo e il terzo periodo;

   sopprimere il comma 2;

   al comma 3, sostituire le parole: Ciascuna intesa con le seguenti: La legge;

   al comma 5, sopprimere le parole: di approvazione di intese.
7.17. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: dieci con la seguente: due.
7.18. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: dieci con la seguente: tre.
7.19. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Pag. 244

  Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: dieci con la seguente: cinque.
7.20. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: dieci con la seguente: sei.
7.21. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

  Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.
*7.22. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
*7.23. Alifano, Auriemma, Penza, Alfonso Colucci.

  Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: Con le medesime modalità previste nell'articolo 2,.
7.24. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: previste con la seguente: indicate.
7.25. Alifano, Auriemma, Penza.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: o della regione interessata aggiungere le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno dieci fiumi.
7.26. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: o della regione interessata aggiungere le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno nove fiumi.
7.27. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: o della regione interessata aggiungere le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno otto fiumi.
7.28. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: o della regione interessata aggiungere le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno sette fiumi.
7.29. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: o della regione interessata aggiungere le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno sei fiumi.
7.30. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: o della regione interessata aggiungere le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno cinque fiumi.
7.31. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: o della regione interessata aggiungere le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno quattro fiumi.
7.32. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: o della regione interessata aggiungerePag. 245 le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno tre fiumi.
7.33. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: o della regione interessata aggiungere le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno due fiumi.
7.34. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: o della regione interessata aggiungere le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove è presente almeno un fiume.
7.35. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: o della regione interessata aggiungere le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti cinque laghi.
7.36. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: o della regione interessata aggiungere le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti quattro laghi.
7.37. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: o della regione interessata aggiungere le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove ove sono presenti tre laghi.
7.38. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: o della regione interessata aggiungere le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti due laghi.
7.39. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: o della regione interessata aggiungere le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove è presente almeno un lago.
7.51. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: o della regione interessata aggiungere le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno dieci porti.
7.54. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: o della regione interessata aggiungere le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno nove porti.
7.55. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: o della regione interessata aggiungere le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno otto porti.
7.57. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: o della regione interessata aggiungerePag. 246 le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno sette porti.
7.58. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: o della regione interessata aggiungere le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno sei porti.
7.59. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: o della regione interessata aggiungere le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno cinque porti.
7.60. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: o della regione interessata aggiungere le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno quattro porti.
7.61. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: o della regione interessata aggiungere le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno tre porti.
7.62. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: o della regione interessata aggiungere le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno due porti.
7.63. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: o della regione interessata aggiungere le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove è presente almeno un porto.
7.64. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: o della regione interessata aggiungere le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno dieci porti commerciali.
7.65. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: o della regione interessata aggiungere le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno nove porti commerciali.
7.66. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: o della regione interessata aggiungere le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno otto porti commerciali.
7.67. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: o della regione interessata aggiungere le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno sette porti commerciali.
7.68. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: o della regione interessata aggiungerePag. 247 le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno sei porti commerciali.
7.69. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: o della regione interessata aggiungere le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno cinque porti commerciali.
7.70. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: o della regione interessata aggiungere le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno quattro porti commerciali.
7.71. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: o della regione interessata aggiungere le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno tre porti commerciali.
7.72. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: o della regione interessata aggiungere le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno due porti commerciali.
7.73. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: o della regione interessata aggiungere le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove è presente almeno un porto commerciale.
7.74. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: o della regione interessata aggiungere le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno tre porti fluviali o marittimi.
7.75. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: o della regione interessata aggiungere le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno dieci porti fluviali.
7.76. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: o della regione interessata aggiungere le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno nove porti fluviali.
7.77. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: o della regione interessata aggiungere le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno otto porti fluviali.
7.78. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: o della regione interessata aggiungere le seguenti: , ad esclusione delle regioni Pag. 248ove sono presenti almeno sette porti fluviali.
7.79. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: o della regione interessata aggiungere le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno sei porti fluviali.
7.80. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: o della regione interessata aggiungere le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno cinque porti fluviali.
7.81. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: o della regione interessata aggiungere le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno quattro porti fluviali.
7.82. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: o della regione interessata aggiungere le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno tre porti fluviali.
7.83. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: o della regione interessata aggiungere le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno due porti fluviali.
7.84. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: o della regione interessata aggiungere le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove è presente almeno un porto fluviale.
7.85. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: o della regione interessata aggiungere le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno dieci interporti.
7.86. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: o della regione interessata aggiungere le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno nove interporti.
7.87. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: o della regione interessata aggiungere le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno otto interporti.
7.88. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: o della regione interessata aggiungere le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno sette interporti.
7.89. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Pag. 249

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: o della regione interessata aggiungere le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno sei interporti.
7.90. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: o della regione interessata aggiungere le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno cinque interporti.
7.91. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: o della regione interessata aggiungere le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno quattro interporti.
7.92. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: o della regione interessata aggiungere le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno tre interporti.
7.93. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: o della regione interessata aggiungere le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno due interporti.
7.94. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: o della regione interessata aggiungere le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno dieci stazioni ferroviarie.
7.95. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: o della regione interessata aggiungere le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno nove stazioni ferroviarie.
7.96. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: o della regione interessata aggiungere le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno otto stazioni ferroviarie.
7.97. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: o della regione interessata aggiungere le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno sette stazioni ferroviarie.
7.98. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: o della regione interessata aggiungere le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno sei stazioni ferroviarie.
7.99. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: o della regione interessata aggiungere le seguenti: , ad esclusione delle regioni Pag. 250ove sono presenti almeno cinque stazioni ferroviarie.
7.100. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: o della regione interessata aggiungere le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno quattro stazioni ferroviarie.
7.101. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: o della regione interessata aggiungere le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno tre stazioni ferroviarie.
7.102. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: o della regione interessata aggiungere le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno due stazioni ferroviarie.
7.103. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: o della regione interessata aggiungere le seguenti: , ad esclusione delle regioni bagnate dai tre mari.
7.104. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: o della regione interessata aggiungere le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove è prevista la costruzione del Ponte sullo stretto di Messina.
7.105. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: o della regione interessata aggiungere le seguenti: , ad esclusione della regione Abruzzo.
7.106. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: o della regione interessata aggiungere le seguenti: , ad esclusione della regione Basilicata.
7.107. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: o della regione interessata aggiungere le seguenti: , ad esclusione della regione Calabria.
7.108. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: o della regione interessata aggiungere le seguenti: , ad esclusione della regione Campania.
7.109. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: o della regione interessata aggiungere le seguenti: , ad esclusione della regione Emilia-Romagna.
7.110. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Pag. 251

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: o della regione interessata aggiungere le seguenti: , ad esclusione della regione Lazio.
7.111. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: o della regione interessata aggiungere le seguenti: , ad esclusione della regione Liguria.
7.112. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: o della regione interessata aggiungere le seguenti: , ad esclusione della regione Lombardia.
7.113. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: o della regione interessata aggiungere le seguenti: , ad esclusione della regione Marche.
7.114. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: o della regione interessata aggiungere le seguenti: , ad esclusione della regione Molise.
7.115. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: o della regione interessata aggiungere le seguenti: , ad esclusione della regione Piemonte.
7.116. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: o della regione interessata, aggiungere le seguenti: ad esclusione della regione Puglia.
7.117. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: o della regione interessata aggiungere le seguenti: , ad esclusione della regione Toscana.
7.118. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: o della regione interessata aggiungere le seguenti: , ad esclusione della regione Veneto.
7.119. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: o della regione interessata aggiungere le seguenti: o su deliberazione delle Camere.
7.120. Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza.

  Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: , anche sulla base di atti di indirizzo adottati dalle Camere secondo i rispettivi Regolamenti.
7.121. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Pag. 252

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: atti di indirizzo adottati con le seguenti: deliberazioni adottate.
7.122. Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: può essere aggiungere le seguenti: sospesa o.
7.123. Penza, Auriemma, Alfonso Colucci, Alifano.

  Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: L'intesa stabilisce, altresì, le modalità di revisione, cui si deve in ogni casi procedere ogni volta che siano modificati o aggiornati i LEP.
7.124. Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

  Al comma 1, sopprimere il terzo periodo.
*7.125. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
*7.126. Auriemma, Penza, Alifano, Alfonso Colucci.

  Al comma 1, terzo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

   a) sopprimere le parole: L'intesa prevede inoltre i casi, i tempi e le modalità con cui;

   b) sostituire le parole: sua efficacia con le seguenti: efficacia dell'intesa.

  Conseguentemente, al medesimo comma, quarto periodo, sopprimere le parole: , conseguenti alla mancata osservanza, direttamente imputabile alla regione sulla base del monitoraggio di cui alla presente legge, dell'obbligo di garantire i LEP,.
7.127. Boschi.

  Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: o la regione aggiungere le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno dieci fiumi,.
7.128. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: o la regione aggiungere le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno nove fiumi,.
7.129. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: o la regione aggiungere le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno otto fiumi,.
7.130. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: o la regione aggiungere le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno sette fiumi,.
7.131. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: o la regione aggiungere le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno sei fiumi,.
7.132. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: o la regione aggiungere le seguenti: , ad Pag. 253esclusione delle regioni ove sono presenti almeno cinque fiumi,.
7.133. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: o la regione aggiungere le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno quattro fiumi,.
7.134. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: o la regione aggiungere le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno tre fiumi,.
7.135. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: o la regione aggiungere le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno due fiumi,.
7.136. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: o la regione aggiungere le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove è presente almeno un fiume,.
7.137. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: o la regione aggiungere le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti cinque laghi,.
7.138. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: o la regione aggiungere le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti quattro laghi,.
7.139. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: o la regione aggiungere le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti tre laghi,.
7.140. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: o la regione aggiungere le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti due laghi,.
7.141. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: o la regione aggiungere le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove è presente almeno un lago,.
7.142. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: o la regione aggiungere le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno dieci porti,.
7.143. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: o la regione aggiungere le seguenti: , ad Pag. 254esclusione delle regioni ove sono presenti almeno nove porti,.
7.144. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: o la regione aggiungere le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno otto porti,.
7.145. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: o la regione aggiungere le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno sette porti,.
7.146. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: o la regione aggiungere le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno sei porti,.
7.147. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: o la regione aggiungere le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno cinque porti,.
7.148. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: o la regione aggiungere le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno quattro porti,.
7.149. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: o la regione aggiungere le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno tre porti,.
7.150. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: o la regione aggiungere le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno due porti,.
7.151. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: o la regione aggiungere le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove è presente almeno un porto,.
7.152. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: o la regione aggiungere le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno dieci porti commerciali,.
7.153. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: o la regione aggiungere le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno nove porti commerciali,.
7.154. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: o la regione aggiungere le seguenti: , ad Pag. 255esclusione delle regioni ove sono presenti almeno otto porti commerciali,.
7.155. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: o la regione aggiungere le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno sette porti commerciali,.
7.156. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: o la regione aggiungere le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno sei porti commerciali,.
7.157. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: o la regione aggiungere le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno cinque porti commerciali,.
7.158. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: o la regione aggiungere le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno quattro porti commerciali,.
7.159. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: o la regione aggiungere le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno tre porti commerciali,.
7.160. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: o la regione aggiungere le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno due porti commerciali,.
7.161. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: o la regione aggiungere le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove è presente almeno un porto commerciale,.
7.162. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: o la regione aggiungere le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno tre porti fluviali o marittimi,.
7.163. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: o la regione aggiungere le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno dieci porti fluviali,.
7.164. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: o la regione aggiungere le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno nove porti fluviali,.
7.165. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: o la regione aggiungere le seguenti: , ad Pag. 256esclusione delle regioni ove sono presenti almeno otto porti fluviali,.
7.166. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: o la regione aggiungere le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno sette porti fluviali,.
7.167. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: o la regione aggiungere le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno sei porti fluviali,.
7.168. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: o la regione aggiungere le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno cinque porti fluviali,.
7.169. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: o la regione aggiungere le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno quattro porti fluviali,.
7.170. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: o la regione aggiungere le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno tre porti fluviali,.
7.171. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: o la regione aggiungere le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno due porti fluviali,.
7.172. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: o la regione aggiungere le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove è presente almeno un porto fluviale,.
7.173. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: o la regione aggiungere le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno dieci interporti,.
7.174. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: o la regione aggiungere le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno nove interporti,.
7.175. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: o la regione aggiungere le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno otto interporti,.
7.176. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: o la regione aggiungere le seguenti: , ad Pag. 257esclusione delle regioni ove sono presenti almeno sette interporti,.
7.177. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: o la regione aggiungere le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno sei interporti,.
7.178. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: o la regione aggiungere le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno cinque interporti,.
7.179. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: o la regione aggiungere le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno quattro interporti,.
7.180. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: o la regione aggiungere le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno tre interporti,.
7.181. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: o la regione aggiungere le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno due interporti,.
7.182. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: o la regione aggiungere le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno dieci stazioni ferroviarie,.
7.183. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: o la regione aggiungere le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno nove stazioni ferroviarie,.
7.184. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: o la regione aggiungere le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno otto stazioni ferroviarie,.
7.185. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: o la regione aggiungere le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno sette stazioni ferroviarie,.
7.186. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: o la regione aggiungere le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno sei stazioni ferroviarie,.
7.187. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: o la regione aggiungere le seguenti: , ad Pag. 258esclusione delle regioni ove sono presenti almeno cinque stazioni ferroviarie,.
7.188. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: o la regione aggiungere le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno quattro stazioni ferroviarie,.
7.189. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: o la regione aggiungere le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno tre stazioni ferroviarie,.
7.190. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: o la regione aggiungere le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno due stazioni ferroviarie,.
7.191. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: o la regione aggiungere le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove è prevista la costruzione del Ponte sullo stretto di Messina,.
7.192. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: o la regione aggiungere le seguenti: , ad esclusione delle regioni bagnate dai tre mari,.
7.193. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: o la regione aggiungere le seguenti: , ad esclusione delle regione Lombardia,.
7.194. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, terzo periodo, sopprimere le parole: , che è deliberata con legge a maggioranza assoluta delle Camere.
7.195. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

  Al comma 1, terzo periodo, dopo la parola: che aggiungere le seguenti: , laddove sia richiesta soltanto dallo Stato,.
7.196. Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza.

  Al comma 1, terzo periodo, e ovunque ricorrono nel medesimo comma, sostituire le parole: con legge a maggioranza assoluta delle con la seguente: dalle.
7.197. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

  Al comma 1, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: Lo Stato assicura la verifica costante dell'attuazione dell'intesa, anche con riferimento alla rispondenza delle leggi regionali alle intese e ai requisiti di cui alla presente legge e ai risultati nel frattempo conseguiti, compresi gli effetti sulle finanze pubbliche, sulle pubbliche amministrazioni e sulle altre regioni, informandone almeno semestralmente le Camere.
7.198. Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.

  Al comma 1, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: Per il preminente interesse nazionale o in caso di pericolo per l'unità nazionale, lo Stato può sempre, previa deliberazione del Consiglio dei ministri Pag. 259e deliberazione conforme delle Camere, dichiarare la cessazione dell'intesa o parte di essa.
7.199. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Alifano.

  Al comma 1, dopo il terzo periodo, aggiungere i seguenti: Ferme restando le procedure di cui alla legge 5 giugno 2003, n. 131, qualora sia verificata, da parte dello Stato, l'inadempienza della regione o una lesione, anche parziale, dei diritti civili e sociali, lo Stato, previa deliberazione del Consiglio dei ministri e informate le Camere, può diffidare la regione fissando un termine per adempiere. Qualora si verifichi allo scadere del termine il persistente inadempimento, previa comunicazione alle Camere, l'intesa cessa.
7.200. Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.

  Al comma 1, sopprimere il quarto periodo.
7.201. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, sostituire il quarto periodo con il seguente: In ogni caso, lo Stato, per il preminente interesse nazionale o in caso di pericolo per l'unità nazionale, conseguenti alla mancata osservanza, anche parziale, sulla base del monitoraggio di cui alla presente legge, dell'obbligo di garantire i LEP, dispone, previa diffida alla regione interessata, la cessazione integrale o parziale dell'intesa, che è deliberata con legge delle Camere.
7.202. Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.

  Al comma 1, sostituire il quarto periodo con il seguente: In ogni caso lo Stato, qualora ricorrano motivate ragioni a tutela dell'interesse nazionale, può disporre la cessazione della sua efficacia, che è deliberata con legge a maggioranza assoluta dalle Camere.
7.203. Bonafè, Sarracino, Braga, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

  Al comma 1, quarto periodo, sostituire le parole: lo Stato con le seguenti: le Camere e sostituire la parola: dispone con la seguente: dispongono.
7.204. Boschi.

  Al comma 1, quarto periodo, dopo le parole: In ogni caso, lo Stato, aggiungere le seguenti: qualora ricorrano i presupposti di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, ovvero.
7.205. Boschi.

  Al comma 1, quarto periodo, sopprimere la parola: motivate.
7.206. Alfonso Colucci, Auriemma, Alifano, Penza.

  Al comma 1, quarto periodo, sopprimere le parole: , conseguenti alla mancata osservanza, direttamente imputabile alla regione sulla base del monitoraggio di cui alla presente legge, dell'obbligo di garantire i LEP,.
7.207. Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

  Al comma 1, ultimo periodo, sopprimere le parole: integrale o parziale.
7.208. Marianna Ricciardi, Di Lauro, Quartini, Sportiello, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In caso di cessazione anticipata dell'intesa, la stessa non può essere Pag. 260richiesta dalla medesima regione per i successivi dieci anni.
7.209. Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.

  Sopprimere il comma 2.
*7.210. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
*7.211. Alifano, Auriemma, Penza, Alfonso Colucci.
*7.212. Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. Lo Stato e la regione possono comunque assumere, in qualsiasi momento, l'iniziativa per la revisione dell'intesa, cui si procede ai sensi dell'articolo 2.
7.213. Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. Alla scadenza del termine l'intesa cessa, salva diversa volontà, motivatamente manifestata dallo Stato o dalla regione, su cui le Camere deliberano a maggioranza assoluta dei componenti con atto di indirizzo, di prorogarla per un periodo di tempo non superiore a cinque anni.
7.214. Penza, Auriemma, Alfonso Colucci, Alifano.

  Al comma 2, sopprimere le parole: per un uguale periodo.
7.215. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

  Al comma 2, sostituire le parole: per un uguale periodo con le seguenti: per un periodo massimo di un mese.
7.216. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 2, sostituire le parole: per un uguale periodo con le seguenti: per un periodo massimo di due mesi.
7.217. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 2, sostituire le parole: per un uguale periodo con le seguenti: per un periodo massimo di tre mesi.
7.218. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 2, sostituire le parole: per un uguale periodo con le seguenti: per un periodo massimo di quattro mesi.
7.219. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 2, sostituire le parole: per un uguale periodo con le seguenti: per un periodo massimo di cinque mesi.
7.220. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 2, sostituire le parole: per un uguale periodo con le seguenti: per un periodo massimo di sei mesi.
7.221. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Pag. 261

  Al comma 2, sostituire le parole: per un uguale periodo con le seguenti: per un periodo massimo di sette mesi.
7.222. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 2, sostituire le parole: per un uguale periodo con le seguenti: per un periodo massimo di otto mesi.
7.223. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 2, sostituire le parole: per un uguale periodo con le seguenti: per un periodo massimo di nove mesi.
7.224. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 2, sostituire le parole: per un uguale periodo con le seguenti: per un periodo massimo di dieci mesi.
7.225. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 2, sostituire le parole: per un uguale periodo con le seguenti: per un periodo massimo di undici mesi.
7.226. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 2, sostituire le parole: per un uguale periodo con le seguenti: per un periodo massimo di dodici mesi.
7.227. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 2, sostituire le parole: per un uguale periodo con le seguenti: per un periodo massimo di tredici mesi.
7.228. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 2, sostituire le parole: per un uguale periodo con le seguenti: per un periodo massimo di quattordici mesi.
7.229. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 2, sostituire le parole: per un uguale periodo con le seguenti: per un periodo massimo di quindici mesi.
7.230. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 2, sostituire le parole: per un uguale periodo con le seguenti: per un periodo massimo di sedici mesi.
7.231. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 2, sostituire le parole: per un uguale periodo con le seguenti: per un periodo massimo di diciassette mesi.
7.232. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 2, sostituire le parole: per un uguale periodo con le seguenti: per un periodo massimo di diciotto mesi.
7.233. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Pag. 262

  Al comma 2, sostituire le parole: per un uguale periodo con le seguenti: per un periodo massimo di diciannove mesi.
7.234. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 2, sostituire le parole: per un uguale periodo con le seguenti: per un periodo massimo di venti mesi.
7.235. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 2, sostituire le parole: per un uguale periodo con le seguenti: per un periodo massimo di ventuno mesi.
7.236. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 2, sostituire le parole: per un uguale periodo con le seguenti: per un periodo massimo di ventidue mesi.
7.237. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 2, sostituire le parole: per un uguale periodo con le seguenti: per un periodo massimo di ventiquattro mesi.
7.238. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 2, sostituire le parole: per un uguale periodo con le seguenti: per un periodo massimo di venticinque mesi.
7.239. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 2, sostituire le parole: per un uguale periodo con le seguenti: per un periodo non superiore al primo.
7.240. Penza, Auriemma, Alfonso Colucci, Alifano.

  Al comma 2, dopo le parole: o della regione, aggiungere le seguenti: ad esclusione della regione Abruzzo,.
7.241. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 2, dopo le parole: o della regione, aggiungere le seguenti: ad esclusione della regione Basilicata,.
7.242. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 2, dopo le parole: o della regione, aggiungere le seguenti: ad esclusione della regione Calabria,.
7.243. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 2, dopo le parole: o della regione, aggiungere le seguenti: ad esclusione della regione Campania,.
7.244. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 2, dopo le parole: o della regione, aggiungere le seguenti: ad esclusione della regione Emilia-Romagna,.
7.245. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Pag. 263

  Al comma 2, dopo le parole: o della regione, aggiungere le seguenti: ad esclusione della regione Lazio,.
7.246. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 2, dopo le parole: o della regione, aggiungere le seguenti: ad esclusione della regione Liguria,.
7.247. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 2, dopo le parole: o della regione, aggiungere le seguenti: ad esclusione della regione Lombardia,.
7.248. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 2, dopo le parole: o della regione, aggiungere le seguenti: ad esclusione della regione Marche,.
7.249. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 2, dopo le parole: o della regione, aggiungere le seguenti: ad esclusione della regione Molise,.
7.250. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 2, dopo le parole: o della regione, aggiungere le seguenti: ad esclusione della regione Piemonte,.
7.251. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 2, dopo le parole: o della regione, aggiungere le seguenti: ad esclusione della regione Puglia,.
7.252. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 2, dopo le parole: o della regione, aggiungere le seguenti: ad esclusione della regione Toscana,.
7.253. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 2, dopo le parole: o della regione, aggiungere le seguenti: ad esclusione della regione Veneto,.
7.254. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 2, sostituire le parole: almeno dodici con le seguenti: almeno ventiquattro.
7.255. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 2, sostituire le parole: almeno dodici con le seguenti: almeno ventitré.
7.256. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 2, sostituire le parole: almeno dodici con le seguenti: almeno ventidue.
7.257. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 2, sostituire le parole: almeno dodici con le seguenti: almeno due.
7.258. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Pag. 264

  Al comma 2, sostituire le parole: almeno dodici con le seguenti: almeno ventuno.
7.259. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 2, sostituire le parole: almeno dodici con le seguenti: almeno tre.
7.260. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 2, sostituire le parole: almeno dodici con le seguenti: almeno venti.
7.261. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 2, sostituire le parole: almeno dodici con le seguenti: almeno quattro.
7.262. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 2, sostituire le parole: almeno dodici con le seguenti: almeno diciannove.
7.263. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 2, sostituire le parole: almeno dodici con le seguenti: almeno cinque.
7.264. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 2, sostituire le parole: almeno dodici con le seguenti: almeno diciotto.
7.265. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 2, sostituire le parole: almeno dodici con le seguenti: almeno sei.
*7.266. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
*7.267. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

  Al comma 2, sostituire le parole: almeno dodici con le seguenti: almeno diciassette.
7.268. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 2, sostituire le parole: almeno dodici con le seguenti: almeno sette.
7.269. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 2, sostituire le parole: almeno dodici con le seguenti: almeno sedici.
7.270. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 2, sostituire le parole: almeno dodici con le seguenti: almeno otto.
*7.271. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
*7.272. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

  Al comma 2, sostituire le parole: almeno dodici con le seguenti: almeno quindici.
7.273. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Pag. 265

  Al comma 2, sostituire le parole: almeno dodici con le seguenti: almeno nove.
*7.274. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
*7.275. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

  Al comma 2, sostituire le parole: almeno dodici con le seguenti: almeno quattordici.
7.276. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 2, sostituire le parole: almeno dodici con le seguenti: almeno dieci.
*7.277. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
*7.278. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

  Al comma 2, sostituire le parole: almeno dodici con le seguenti: almeno tredici.
7.279. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 2, sostituire le parole: almeno dodici con le seguenti: almeno undici.
7.280. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sopprimere il comma 3.
*7.281. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
*7.282. Faraone, Boschi.
*7.283. Alifano, Auriemma, Penza, Alfonso Colucci.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:

  3. Ciascuna intesa può individuare le disposizioni statali vigenti nelle materie di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, oggetto di intesa con una regione, approvata con legge, che si intendono abrogare contestualmente all'entrata in vigore dell'intesa.
7.284. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 3, sopprimere le parole: , in un apposito allegato,.
7.285. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

  Al comma 3, sopprimere le parole: , nel territorio regionale,.
7.286. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

  Al comma 3, sostituire le parole: nel territorio regionale con le seguenti: nella regione interessata.
7.287. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'intesa può sempre stabilire che le disposizioni statali vigenti nelle materie o ambiti oggetto di intesa restino efficaci per un periodo transitorio successivo all'entrata in vigore delle disposizioni regionali, indicando espressamente quelle che cessano di avere vigore e che lo riacquistano al cessare dell'intesa.
7.288. Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nei casi di cessazione, anche parziale, dell'intesa, le disposizioni di legge statale interessate di cui al precedente Pag. 266periodo riprendono efficacia nel territorio regionale.
7.289. Boschi.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i presidenti delle Camere, nomina un Comitato di monitoraggio composto da cinque membri, cui spetta il compito di predisporre una dettagliata relazione semestrale alle Camere sullo stato di attuazione di ciascuna intesa. Agli oneri derivanti dal funzionamento di tale Comitato provvede ciascuna regione in proporzione al valore finanziario delle funzioni trasferite.
7.290. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sopprimere il comma 4.
7.291. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sostituire il comma 4 con i seguenti:

  4. La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, e il Ministero dell'economia e delle finanze dispongono ogni dodici mesi verifiche sui profili e settori di attività oggetto dell'intesa e, di concerto con i Ministeri competenti, ne monitorano la specifica attuazione, in particolare con riferimento alla garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali. L'attività di monitoraggio è oggetto di valutazione da parte di uno specifico Osservatorio, istituito presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, presieduto dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie o suo delegato, di cui fanno parte i rappresentanti dei Ministeri competenti sulle materie oggetto di intesa, e un rappresentante della Conferenza delle regioni e delle province autonome, un rappresentante designato dall'ANCI, un rappresentante designato dall'UPI e i rappresentanti delle parti sociali. Le modalità di funzionamento dell'Osservatorio sono definite con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie. Ai componenti dell'Osservatorio non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o altri emolumenti comunque denominati.
  4-bis. Nel caso in cui il monitoraggio evidenzi il mancato soddisfacimento dei livelli essenziali delle prestazioni, il Governo interviene con i poteri sostitutivi in coerenza con l'articolo 120 della Costituzione, e l'intesa è sospesa.
7.292. Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

  Sostituire il comma 4 con i seguenti:

  4. La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie e il Ministero dell'economia e delle finanze dispongono ogni dodici mesi verifiche sui profili e settori di attività oggetto dell'intesa e, di concerto con i Ministeri competenti, ne monitorano la specifica attuazione, in particolare con riferimento alla garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali. L'attività di monitoraggio è oggetto di valutazione da parte di uno specifico Osservatorio, istituito presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, presieduto dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie o da un suo delegato, di cui fanno parte i rappresentanti dei Ministeri competenti sulle materie oggetto di intesa, un rappresentante della Conferenza delle regioni e delle province autonome, un rappresentante designato dall'ANCI, un rappresentante designato dall'UPI e rappresentanti delle parti sociali. Le modalità di funzionamento dell'Osservatorio sono definite con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie. Per la partecipazione all'Osservatorio non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o altri emolumenti comunque denominati.Pag. 267
  4-bis. Nel caso in cui il monitoraggio evidenzi il mancato soddisfacimento dei livelli essenziali delle prestazioni, il Governo interviene con i poteri sostitutivi in coerenza con l'articolo 120 della Costituzione e l'intesa è sospesa.
*7.293. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
*7.294. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Alifano.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:

  4. Ogni due anni, a partire dalla data di approvazione dell'intesa, il Governo sottopone alle Camere una relazione dettagliata sullo stato di attuazione del trasferimento delle funzioni. La relazione è esaminata dalla Commissione bicamerale per le questioni regionali la quale, auditi il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il presidente della regione interessata e, ove occorra, una rappresentanza degli enti locali della regione, formula una proposta di risoluzione sulla quale, previa discussione, le Camere deliberano a maggioranza assoluta. In caso di risoluzione negativa, si apre una interlocuzione tra lo Stato e la regione interessata al fine di una revisione dell'intesa, da approvarsi secondo il procedimento di cui all'articolo 2.
7.295. Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:

  4. Con decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e d'intesa con la regione e con la Conferenza unificata, da emanarsi entro quindici giorni dall'approvazione dell'intesa, sono definite le modalità operative e i tempi per il costante monitoraggio dell'attuazione dell'intesa, anche al fine di verificare il raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni.
7.296. Scerra, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:

  4. Le modalità operative e i tempi per il costante monitoraggio dell'attuazione delle intese, con particolare riferimento alla garanzia del raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni, sono definite con accordo in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
7.297. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:

  4. Con accordo in Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le modalità operative e i tempi per il costante monitoraggio dell'attuazione delle intese, con riferimento alla garanzia del raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni.
*7.298. Morfino, Auriemma, Penza, Alifano.
*7.299. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Sarracino.
*7.300. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 4, sostituire le parole da: La Presidenza del Consiglio a: o la regione con le seguenti: La Conferenza Stato-regioni, sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, il Ministero dell'economia e delle finanze e le regioni interessate.
7.301. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Pag. 268

  Al comma 4, dopo le parole: dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: e il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
7.303. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 4, dopo le parole: dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: e il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
7.304. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 4, dopo le parole: dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: e il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
7.306. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 4, dopo le parole: dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: e il Ministero della cultura.
7.308. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 4, dopo le parole: dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: e il Ministero della difesa.
7.310. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 4, dopo le parole: dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: e il Ministero della giustizia.
7.312. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 4, dopo le parole: dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: e il Ministero delle imprese e del made in Italy.
7.314. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 4, dopo le parole: dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
7.316. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 4, dopo le parole: dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: e il Ministro dell'interno.
7.318. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 4, dopo le parole: dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: e il Ministero dell'istruzione e del merito.
7.319. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 4, dopo le parole: dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
7.321. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 4, dopo le parole: dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: e il Ministro della salute.
7.322. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Pag. 269

  Al comma 4, dopo le parole: dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: e il Ministero del turismo.
7.324. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 4, dopo le parole: dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: e il Ministero dell'università e della ricerca.
7.326. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 4, dopo le parole: dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: , il Dipartimento per lo sport e il Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale della Presidenza del Consiglio dei ministri.
7.327. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 4, dopo le parole: dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: e il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri.
7.328. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 4, dopo le parole: dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: e il Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei ministri.
7.329. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 4, dopo le parole: dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: e il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri.
7.330. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 4, dopo le parole: dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: e il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri.
7.331. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 4, dopo le parole: dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: e il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri.
7.332. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 4, dopo le parole: dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: e il Dipartimento per i rapporti con il Parlamento della Presidenza del Consiglio dei ministri.
7.333. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 4, dopo le parole: dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: e il Dipartimento per le riforme istituzionali della Presidenza del Consiglio dei ministri.
7.336. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 4, dopo le parole: dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: e il Vicepresidente del Consiglio dei ministri.
7.337. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Pag. 270

  Al comma 4, sostituire le parole: possono, anche congiuntamente, disporre con le seguenti: dispongono, ogni due anni a partire dalla data di approvazione dell'intesa,.
7.338. Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

  Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

   a) sostituire le parole: possono, anche congiuntamente, disporre con la seguente: dispongono;

   b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: La Presidenza del Consiglio dei ministri trasmette alle Camere con cadenza quadrimestrale, una relazione sullo stato di attuazione dell'intesa, recante una nota esplicativa relativa allo stato di raggiungimento dei LEP, della determinazione di fabbisogno finanziario aggiuntivo a loro garanzia, nonché ogni elemento utile a valutare lo stato di avanzamento degli interventi e il relativo impatto.
7.339. Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.

  Al comma 4, sostituire le parole: possono, anche congiuntamente, disporre con le seguenti: , anche congiuntamente, dispongono.
7.340. Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza.

  Al comma 4, sopprimere le parole: anche congiuntamente.
7.341. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

  Al comma 4, sostituire la parola: anche con la seguente: non.
7.342. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

  Al comma 4, dopo le parole: disporre verifiche aggiungere le seguenti: , avvalendosi della Corte dei conti e della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.

  Conseguentemente, sostituire il comma 5 con il seguente:

  5. Le verifiche di cui al comma 4 sono svolte su tutto il territorio nazionale al fine di valutare le ricadute della differenziazione in termine di fruizione dei diritti civili e sociali, efficienza della gestione amministrazione e regolamentare e gestione delle risorse finanziarie, umane e strumentali, secondo obiettivi programmatici condivisi e metodologie uniformi di coordinamento ed intervento in caso di necessità.
7.344. Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Ciascun Ministero, la Corte dei conti e il Consiglio di Stato dispongono autonomamente le verifiche periodiche di propria competenza. Gli esiti delle verifiche sono comunicati alle Camere che su di esse possono esprimersi con atti di indirizzo. L'intesa in corso di validità è comunque sottoposta a verifica in caso di aggiornamento dei LEP e di loro modifica.
7.345. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Alifano.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Ciascuna Camera, su richiesta di un quinto dei componenti, può disporre, in qualsiasi momento, con deliberazione adottata a maggioranza dei componenti, la sospensione o la cessazione anticipata, integrale o di singole parti, delle intese. La deliberazione è successivamente trasmessa allo Stato e alla regione interessata al fine di procedere ad eventuale rinegoziazione o alla cessazione definitiva.
7.346. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Alifano.

Pag. 271

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Ciascuna Camera, su richiesta di un decimo dei componenti, può in qualsiasi momento avviare azioni di monitoraggio sull'andamento delle intese. Le Camere possono approvare la cessazione anticipata, integrale o di singole parti, delle intese.
7.347. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Ciascuna Camera, su richiesta di un quinto dei componenti, può in qualsiasi momento avviare azioni di monitoraggio sull'andamento delle intese. Le Camere, con voto a maggioranza assoluta dei componenti, possono disporre la cessazione anticipata, integrale o di singole parti, delle intese.
7.348. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Ciascuna Camera può in qualsiasi momento avviare azioni di monitoraggio sull'andamento delle intese. Le Camere, su richiesta di un quinto dei propri componenti, con voto a maggioranza assoluta, possono disporre la cessazione anticipata, integrale o di singole parti, delle intese.
7.349. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Alifano.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. L'intesa cessa, in ogni caso, qualora a seguito di monitoraggio, effettuato dal Ministero dell'economia e delle finanze, con cadenza almeno triennale, non risulti garantito l'integrale finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni.
7.350. Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.

  Sopprimere il comma 5.
*7.351. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
*7.352. Dell'Olio, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Alifano.
*7.353. Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

  Sostituire il comma 5 con il seguente:

  5. Nell'applicazione dei precedenti commi va in ogni caso assicurata l'osservanza dei divieti di trasferimento posti dall'articolo 1, comma 2, della presente legge.
7.354. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 5 sopprimere le parole da: nonché fino alla fine del comma.
7.355. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

  Al comma 5, sopprimere le seguenti parole: nonché le ulteriori disposizioni.
7.356. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: per almeno un mese.
7.357. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: per almeno due mesi.
7.358. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Pag. 272

  Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: per almeno tre mesi.
7.359. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: per almeno quattro mesi.
7.360. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: per almeno cinque mesi.
7.361. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: per almeno sei mesi.
7.362. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: per almeno sette mesi.
7.363. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: per almeno otto mesi.
7.364. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: per almeno nove mesi.
7.365. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: per almeno dieci mesi.
7.366. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: per almeno undici mesi.
7.367. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: per almeno dodici mesi.
7.368. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: per almeno tredici mesi.
7.369. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: per almeno quattordici mesi.
7.370. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: per almeno quindici mesi.
7.371. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: per almeno sedici mesi.
7.372. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Pag. 273

  Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: per almeno diciotto mesi.
7.373. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Spettano allo Stato gli opportuni poteri di coordinamento, controllo e intervento attivabili in qualsiasi momento per il governo nazionale delle politiche sociali ed economiche, il rispetto pieno e concreto dei diritti civili e il conseguimento effettivo degli obiettivi di eguaglianza, in maniera omogenea e uniforme su tutto il territorio della Repubblica.
7.374. Cherchi, Caramiello, Sergio Costa, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. È istituita la Commissione parlamentare per la vigilanza sulle modalità di attuazione dell'autonomia differenziata, con il compito di monitorare e verificare il rispetto dei princìpi di indivisibilità, unità giuridica, sociale ed economica della Repubblica, la coesione e la solidarietà sociale e la tutela dell'interesse nazionale, con particolare riferimento ai diritti civili, sociali ed economici, nonché, con riferimento all'articolo 116 della Costituzione, alla tutela del patrimonio culturale e dell'ambiente anche nell'interesse delle future generazioni e all'uniforme godimento sul territorio nazionale dei livelli essenziali delle prestazioni. La Commissione è composta da venticinque senatori e venticinque deputati, assicura il costante monitoraggio degli effetti dell'autonomia differenziata, può svolgere verifiche e ispezioni nelle regioni, si avvale dell'Ufficio parlamentare di bilancio ed è titolata a proporre al Governo di impugnare le leggi regionali o il sollevamento di un conflitto davanti alla Corte costituzionale laddove ravvisi che le leggi regionali violino l'intesa, la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni, anche in termini di effetto rispetto ad altre regioni, o comunque i principi costituzionali e l'interesse nazionale. Può altresì proporre al Governo la sospensione o cessazione, anche parziale, delle intese o una riduzione della loro durata laddove gli esiti dei controlli lo richiedano. Per l'adempimento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro, senza nuovi o maggiori oneri per i bilanci interni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.
7.375. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Alifano.

ART. 8.

  Sopprimerlo.
*8.1. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Alifano.
*8.2. Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

  Sopprimere il comma 1.
8.3. Penza, Auriemma, Alifano, Alfonso Colucci.

  Al comma 1, sopprimere il primo periodo
8.4. Auriemma, Penza, Alifano, Alfonso Colucci.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: La Commissione paritetica di cui all'articolo 5, comma 1, con le seguenti: L'Ufficio parlamentare di bilancio

  Conseguentemente:

   al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: La Commissione paritetica con le seguenti: L'Ufficio parlamentare di bilancio;

   al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: La Commissione paritetica con le seguenti: L'ufficio parlamentare di bilancio;

Pag. 274

   al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: della Commissione paritetica con le seguenti: dell'Ufficio parlamentare di bilancio
8.5. Boschi.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: comma 1 aggiungere le seguenti: , avvalendosi della Corte dei conti e della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica;.

  Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le verifiche di cui al presente comma sono svolte su tutto il territorio nazionale al fine di valutare le ricadute della differenziazione in termine di fruizione dei diritti civili e sociali, efficienza della gestione amministrazione e regolamentare e gestione delle risorse finanziarie, umane e strumentali, secondo obiettivi programmatici condivisi e metodologie uniformi di coordinamento ed intervento in caso di necessità.
8.6. Scutellà, Bruno, Scerra, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: annualmente con le seguenti: con cadenza trimestrale.
8.7. Alfonso Colucci, Auriemma, Alifano, Penza.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: annualmente con le seguenti: con cadenza quadrimestrale.
8.8. Alfonso Colucci, Auriemma, Alifano, Penza.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: annualmente con le seguenti: con cadenza semestrale.
8.9. Alfonso Colucci, Auriemma, Alifano, Penza.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: valutazione con la seguente: verifica.
8.10. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: per ciascuna regione interessata con le seguenti: per tutte le regioni coinvolte.
8.11. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: , dall'esercizio delle funzioni e.
8.12. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere dalle parole da: e dall'erogazione dei servizi connessi alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia fino alla fine del periodo.
8.13. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere dalle parole da: , secondo quanto previsto dall'intesa fino alla fine del periodo.
8.14. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: , secondo quanto previsto dall'intesa, in coerenza con gli obiettivi programmatici di finanza pubblica e, comunque,
8.15. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: secondo quanto previsto dall'intesa,.
8.16. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Pag. 275

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: , in coerenza con gli obiettivi fino alla fine del periodo.
8.17. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: in coerenza con gli obiettivi programmatici di finanza pubblica e, comunque,.
8.18. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: e, comunque, garantendo l'equilibrio di bilancio.
8.19. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

  Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: bilancio inserire le seguenti: , nonché delle relative coperture finanziarie.
8.20. Donno, Carmina, Dell'Olio, Torto, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.

  Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.
8.22. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: fornisce con la seguente: riferisce.
8.23. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo la parola: fornisce aggiungere le seguenti: con cadenza semestrale.
8.24. Alfonso Colucci, Auriemma, Alifano, Penza.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo la parola: fornisce inserire le seguenti: con cadenza quadrimestrale.
8.25. Alfonso Colucci, Auriemma, Alifano, Penza.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo la parola: fornisce aggiungere le seguenti: con cadenza trimestrale.
8.26. Alfonso Colucci, Auriemma, Alifano, Penza.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: alle Camere con le seguenti: al Parlamento.
8.28. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: degli esiti con le seguenti: circa i risultati.
8.29. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: degli con le seguenti: in merito agli
8.30. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

  Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: , sulla base delle valutazioni degli oneri finanziari delle Commissioni paritetiche di ciascuna regione e dell'equilibrio generale del bilancio pubblico. La Ragioneria generale dello Stato definisce, garantendo l'uniformità dei criteri di valutazione, il fabbisogno annuale complessivo e il suo riparto, previa intesa in sede di Conferenza unificata.
8.31. Cuperlo.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'informativa sugli esiti della valutazione annuale è trasmessa, altresì, Pag. 276alle singole regioni, alla Corte dei conti e alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.
8.32. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Alifano.

  Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le determinazioni della Commissione paritetica sono trasmesse alle Camere, che le esaminano secondo i propri Regolamenti.
8.33. Penza, Auriemma, Alfonso Colucci, Alifano.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Nella determinazione dei fabbisogni standard non è consentito, in ogni caso, il riferimento al gettito dei tributi maturati nel territorio regionale in rapporto ai valori nazionali, in relazione a imposte determinate a livello nazionale.
8.34. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sopprimere il comma 2.
8.35. Penza, Auriemma, Alifano, Alfonso Colucci.

  Al comma 2, sostituire il primo e il secondo periodo con i seguenti: La Ragioneria generale dello Stato e il Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze provvedono annualmente alla ricognizione dell'allineamento tra i fabbisogni di spesa già definiti e l'andamento del gettito dei tributi compartecipati per il finanziamento delle medesime funzioni. Qualora la suddetta ricognizione evidenzi uno scostamento dovuto alla variazione dei fabbisogni ovvero all'andamento del gettito dei medesimi tributi il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, adotta le necessarie variazioni delle aliquote di compartecipazione definite nelle intese ai sensi dell'articolo 5, comma 2, garantendo comunque l'equilibrio di bilancio e nei limiti delle risorse disponibili.
8.36. Cuperlo.

  Al comma 2, sopprimere il primo periodo.
8.37. Auriemma, Penza, Alifano, Alfonso Colucci.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: annualmente alla con le seguenti: ogni anno alla.
8.38. Alfonso Colucci, Auriemma, Alifano, Penza.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: annualmente alla con le seguenti: ciclicamente alla.
8.39. Alfonso Colucci, Auriemma, Alifano, Penza.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: annualmente alla con le seguenti: periodicamente alla.
8.40. Alfonso Colucci, Auriemma, Alifano, Penza.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: annualmente con le seguenti: con cadenza trimestrale.
8.41. Alfonso Colucci, Auriemma, Alifano, Penza.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: gettito con la seguente: rendimento.
8.42. Alfonso Colucci, Auriemma, Alifano, Penza.

  Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.
8.43. Auriemma, Penza, Alifano, Alfonso Colucci.

Pag. 277

  Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: previa intesa in sede di Conferenza unificata con le seguenti: sulla base dell'intesa in sede di Conferenza unificata.
8.44. Alfonso Colucci, Auriemma, Alifano, Penza.

  Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: previa intesa in sede di Conferenza unificata con le seguenti: acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata.
8.45. Alfonso Colucci, Auriemma, Alifano, Penza.

  Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: garantendo con la seguente: assicurando.
8.46. Alfonso Colucci, Auriemma, Alifano, Penza.

  Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: garantendo con la seguente: tutelando.
8.47. Alfonso Colucci, Auriemma, Alifano, Penza.

  Al comma 2, sopprimere il terzo periodo.
8.48. Auriemma, Penza, Alifano, Alfonso Colucci.

  Al comma 2, terzo periodo, sopprimere le parole da: sempre nei fino alla fine del periodo.
8.49. Alfonso Colucci, Auriemma, Alifano, Penza.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: Il Governo informa altresì i competenti organi delle Camere, per le opportune valutazioni e decisioni secondo le norme dei propri regolamenti.
8.50. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. In nessun caso dall'attuazione del presente articolo può derivare un pregiudizio per l'entità e la proporzionalità delle risorse da destinare a ciascuna delle altre regioni.
8.51. Boschi.

  Sopprimere il comma 3.
8.52. Penza, Auriemma, Alifano, Alfonso Colucci.

  Al comma 3, sostituire la parola: annualmente con la seguente: semestralmente.
8.53. Alfonso Colucci, Auriemma, Alifano, Penza.

  Al comma 3, dopo le parole: in particolare aggiungere le seguenti: all'efficacia ed efficienza della gestione delle amministrazioni regionali.
8.54. Penza, Auriemma, Alfonso Colucci, Alifano.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , unitamente alla valutazione e alla verifica dell'uniformità dei livelli essenziali delle prestazioni dei diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale
8.55. Penza, Auriemma, Alfonso Colucci, Alifano.

ART. 9.

  Sopprimerlo.
9.1. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Alifano.

Pag. 278

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 9.
(Fondo perequativo)

  1. L'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 3 per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (LEP) e i relativi costi e fabbisogni standard è subordinata alla previa istituzione, entro il 31 dicembre 2023, di un fondo perequativo per i territori con minore capacità fiscale per abitante da ripartire nel rispetto dei costi standard associati ai livelli essenziali delle prestazioni fissati dalla legge statale in piena collaborazione con le regioni e gli enti locali.
  2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, il finanziamento dei LEP sulla base dei relativi costi e fabbisogni standard è attuato nel rispetto dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e degli equilibri di bilancio.
9.2. Fenu, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.

  Sopprimere i commi 1 e 2.

  Conseguentemente, al comma 3, sopprimere le parole: l'invarianza finanziaria nonché.
9.3. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.

  Sopprimere il comma 1.
*9.8. Faraone, Boschi.
*9.10. Auriemma, Penza, Alifano, Alfonso Colucci.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. Dall'applicazione della presente legge non derivano nuovi o maggior oneri a carico della finanza pubblica, salvo i finanziamenti necessari per garantire l'attuazione uniforme dei Lep sul territorio nazionale, stabiliti volta per volta dalle leggi di bilancio.

  Conseguentemente, al comma 2, sostituire la parola: standard con le seguenti: uniformi con finanziamenti previsti dalla legge di bilancio.
9.11. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. Dall'applicazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, salvo i finanziamenti necessari per garantire l'attuazione uniforme dei LEP sul territorio nazionale.

  Conseguentemente, al comma 2, sostituire la parola: standard con le seguenti: uniformi con finanziamenti previsti dalla legge di bilancio.
9.12. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. Dall'applicazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, salvo i finanziamenti necessari per garantire l'attuazione uniforme dei LEP sul territorio nazionale.

  Conseguentemente, al comma 2, sostituire la parola: standard con la seguente: uniformi.
9.13. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. Al fine di garantire l'unità e indivisibilità della Repubblica ai sensi degli articoli 5 e 119, terzo comma, della Costituzione, è Pag. 279istituito un fondo perequativo destinato a compensare gli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della presente legge e garantire uniformemente i LEP su tutto il territorio nazionale, con una dotazione iniziale pare a 70.000 milioni euro annui. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 70.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 31 luglio 2024, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 70.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei diritti fondamentali e dei contribuenti più deboli e delle famiglie.
9.14. Boschi.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. L'applicazione della presente legge e di ciascuna intesa è subordinata all'attuazione del meccanismo di perequazione previsto dall'articolo 119, terzo comma, della Costituzione.
*9.15. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
*9.16. Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza.

  Al comma 1, premettere il seguente periodo: Le disposizioni di cui al presente disegno di legge devono essere coerenti con la clausola del 34 per cento della spesa ordinaria in conto capitale delle amministrazioni centrali di cui all'articolo 7-bis, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18.
9.17. Caramiello, Auriemma, Alfonso Colucci, Alifano, Sergio Costa, Cherchi.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: né differenziazioni sul territorio nazionale nel godimento dei diritti civili e sociali e nei livelli essenziali delle prestazioni. A tal fine è assicurato dal Governo il costante monitoraggio degli oneri e dei livelli di finanziamento, efficienza, efficacia e parità di accesso ai servizi pubblici sia nelle regioni con funzioni differenziate che in quelle nelle quali non ha avuto luogo la differenziazione, di cui è data periodica comunicazione alle Camere ai fini dell'espressione degli atti di indirizzo sugli esiti della verifica, a cadenza almeno annuale.
9.18. Orrico, Amato, Caso, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. Nella determinazione dei fabbisogni standard non è consentito, in ogni caso, il riferimento al gettito dei tributi maturati nel territorio regionale in proporzione ai valori nazionali, in relazione a imposte determinate a livello nazionale.
9.19. Fenu, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. Nella determinazione dei fabbisogni standard non è consentito, in ogni caso, il riferimento al gettito dei tributi maturati nel territorio regionale in rapporto ai valori nazionali, in relazione a imposte determinate a livello nazionale.
9.20. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Pag. 280

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. L'applicazione della presente legge e di ciascuna intesa è subordinata all'attuazione del meccanismo di perequazione previsto dall'articolo 119, terzo comma, della Costituzione.
9.21. Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

  Sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:

  2. L'adozione dei decreti di cui all'articolo 3, comma 1, per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (LEP) e i relativi costi e fabbisogni standard è subordinata all'istituzione, entro il 31 dicembre 2024, di un fondo perequativo con una dotazione di 500 milioni di euro, per le regioni che non richiedano ulteriori forme e condizioni di autonomia ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, con minore capacità fiscale per abitante, da ripartire nel rispetto dei costi standard associati ai livelli essenziali delle prestazioni fissati dalla legge statale in piena collaborazione con le regioni e gli enti locali.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 4.
  3-bis. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 115, primo periodo, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023 e 2024»;

   b) al comma 116, le parole: «50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «65 per cento».
9.22. Alfonso Colucci, Dell'Olio, Auriemma, Penza, Alifano.

  Sopprimere il comma 2.
9.23. Auriemma, Penza, Alifano, Alfonso Colucci.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e nel rispetto del principio di uguaglianza e della garanzia di uniformità dei livelli essenziali delle prestazioni sul territorio nazionale.
9.24. Alfonso Colucci, Dell'Olio, Auriemma, Penza, Alifano.

  Sopprimere il comma 3.
9.25. Auriemma, Penza, Alifano, Alfonso Colucci.

  Sostituire il comma 3 con i seguenti:

  3. Sono garantiti l'invarianza finanziaria, in relazione alle intese approvate con legge in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, per la spesa dello Stato nelle singole regioni che non siano parte dell'intesa, nonché il finanziamento delle iniziative finalizzate ad attuare le previsioni di cui all'articolo 119, terzo, quinto e sesto comma, della Costituzione. Le intese, in ogni caso, non possono pregiudicare l'entità delle risorse da destinare ai diversi territori.
  3-bis. Le risorse finanziarie necessarie per l'esercizio da parte delle regioni richiedenti di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia sono determinate per il primo anno di applicazione e recepiti nell'intesa in coerenza con i seguenti princìpi:

   a) per le funzioni LEP sulla base dei fabbisogni standard, di cui all'articolo 3, comma 1, stimati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard (CTFS) riferiti ai corrispondenti territori regionali;

   b) per le funzioni non riguardanti i diritti sociali e civili, sulla base della media dell'ultimo quinquennio della spesa a carattere permanente dello Stato stimata dalla CTFS e riferita al territorio regionale.

  3-ter. Per gli anni successivi alla prima applicazione la CTFS procede annualmente a rideterminare:

   a) per le funzioni LEP, i fabbisogni standard sulla base dell'eventuale revisione dei corrispondenti standard nazionali e delle Pag. 281eventuali modifiche dei contesti economico e sociali rilevanti per l'applicazione dei LEP;

   b) per le funzioni diverse dalle materie inerenti i LEP, CTFS stima i fabbisogni corrispondenti applicando al fabbisogno stimato per il primo anno una variazione pari a quella prevista per le medesime funzioni nei territori in cui i servizi continuano a essere erogati dallo Stato.

  3-quater. L'aliquota della compartecipazione di cui all'articolo 5, comma 2, è determinata dalla CTFS e recepita dall'intesa in modo da garantire, in sede di prima applicazione, un gettito pari al fabbisogno della regione richiedente, così come stabilito dal comma 4, lettere a) e b). Per gli anni successivi, l'aliquota della compartecipazione è rideterminata dalla CTFS in coerenza con il fabbisogno così come stabilito dal comma 5, lettere a) e b).
9.26. Ubaldo Pagano, Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ascani.

  Al comma 3, sopprimere il primo periodo.
9.27. Dell'Olio, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.

  Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: da destinare con le seguenti: destinate o da destinare agli enti locali e.
*9.29. Auriemma, Penza, Alifano, Alfonso Colucci.
*9.31. Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

  Sopprimere il comma 4.
9.33. Auriemma, Penza, Alifano, Alfonso Colucci.

  Al comma 4, sostituire le parole: resta ferma la possibilità di prevedere anche per le regioni che hanno sottoscritto le intese, ai sensi dell'articolo 2, il concorso agli obiettivi di finanza pubblica, con le seguenti: le regioni che hanno sottoscritto le intese, ai sensi dell'articolo 2, concorrono agli obiettivi di finanza pubblica,.
9.34. Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

  Al comma 4, sostituire le parole da: resta ferma fino a: articolo 2 con le seguenti: resta fermo.
9.37. Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Tavolo di confronto)

  1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, d'intesa con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, costituisce entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'Anci dell'Upi e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
  2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo Pag. 282il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
9.01. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

ART. 10.

  Sopprimerlo.
*10.1. Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.
*10.2. Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

  1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, costituisce entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, di ANCI, di UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
  2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 della presente legge.
**10.3. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
**10.4. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Sarracino.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

  1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti costituisce entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
  2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.5. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Pag. 283

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

  1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica costituisce entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
  2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.6. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

  1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per lo sport e i giovani, il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare costituisce entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, comma secondo, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
  2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.7. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

  1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per i rapporti con il Parlamento, il Ministro per la pubblica amministrazione costituisce entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, comma secondo, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo Pag. 284116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
  2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.8. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

  1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, il Ministro per lo sport e i giovani, il Ministro della pubblica amministrazione, costituisce entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
  2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.13. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

  1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'istruzione e del merito costituisce entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
  2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.14. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

  1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di Pag. 285concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro dell'istruzione e del merito, il Ministro dell'università e della ricerca costituisce entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
  2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.15. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

  1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'istruzione e del merito, il Ministro dell'università e della ricerca costituisce entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
  2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.16. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

  1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro della cultura costituisce entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
  2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, Pag. 286uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.17. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sostituirlo con il seguente:

  1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro dell'università e della ricerca e il Ministro della cultura, costituisce, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
  2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.18. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

  1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità costituisce entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
  2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.19. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

  1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze costituisce entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti Pag. 287nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
  2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.20. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

  1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per la disabilità, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità costituisce entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
  2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.21. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

  1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per i rapporti con il Parlamento costituisce entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
  2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.22. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

  1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di Pag. 288concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali costituisce entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
  2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.23. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

  1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro della salute, il Ministro del turismo, il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa costituisce entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
  2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.24. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

  1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per la disabilità costituisce entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione, e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
  2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, Pag. 289uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.25. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

  1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro della difesa costituisce entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione, e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
  2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.26. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

  1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica costituisce entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
  2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.27. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

  1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, costituisce entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Pag. 290Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
  2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.28. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

  1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti costituisce entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
  2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.29. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

  1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per la pubblica amministrazione costituisce entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
  2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.30. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

  1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di Pag. 291concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti costituisce entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
  2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.31. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

  1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica costituisce entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
  2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.32. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

  1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro del turismo, costituisce entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
  2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono Pag. 292sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.33. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

  1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per lo sport e i giovani, il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, costituisce entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
  2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.34. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

  1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, costituisce entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
  2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.35. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

  1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa costituisce entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con Pag. 293riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
  2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.36. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

  1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali costituisce entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
  2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.37. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

  1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro dell'istruzione e del merito costituisce entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
  2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.38. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

  1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di Pag. 294concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro del turismo, il Ministro della cultura, il Ministro della salute costituisce entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
  2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.39. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

  1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale costituisce entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
  2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.40. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

  1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro del turismo, il Ministro della giustizia, il Ministro della disabilità costituisce entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
  2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, Pag. 295uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.41. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

  1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare costituisce, il Ministro per lo sport e i giovani entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
  2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.42. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

  1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro della salute, il Ministro del turismo costituisce entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
  2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.43. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

  1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, il Ministro dell'interno, il Ministro della disabilità costituisce entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento Pag. 296alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
  2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.44. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

  1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali costituisce entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
  2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.45. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

  1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, il Ministro dell'interno costituisce entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
  2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.46. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

  1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di Pag. 297concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro dell'interno costituisce entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
  2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.47. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

  1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro della giustizia costituisce entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
  2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.48. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

  1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro della salute costituisce entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
  2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo Pag. 298il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.49. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

  1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro delle imprese e del made in Italy costituisce, il Ministro dell'interno entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
  2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.50. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

  1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro della giustizia, il Ministro della difesa costituisce entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
  2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.51. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

  1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa costituisce entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti Pag. 299nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
  2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.52. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

  1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro delle imprese e del made in Italy, il Ministro dell'interno, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica costituisce entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
  2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.53. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

  1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro della cultura, il Ministro della salute costituisce entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
  2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.54. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

  1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di Pag. 300concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro delle imprese e del made in Italy costituisce entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
  2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.55. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

  1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, il Ministro per la disabilità, il Ministro per lo sport e i giovani costituisce entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
  2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.56. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

  1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, il Ministro per la disabilità costituisce entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
  2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, Pag. 301uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.57. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

  1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro dell'istruzione e del merito, il Ministro dell'università e della ricerca, il Ministro della cultura costituisce entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
  2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.58. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

  1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per la pubblica amministrazione, il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare costituisce entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
  2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.59. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

  1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro della salute, il Ministro della cultura costituisce entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge Pag. 302un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
  2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.60. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

  1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministro della giustizia, il Ministro dell'interno costituisce entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
  2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.61. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

  1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per la disabilità, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale costituisce entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
  2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo Pag. 303il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.62. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

  1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministro della giustizia costituisce entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
  2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.63. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

  1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro dell'università e della ricerca, il Ministro della cultura, il Ministro della salute costituisce, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
  2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.64. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

  1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'istruzione e del merito costituisce entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimentoPag. 304 alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
  2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.65. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

  1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze costituisce entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
  2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.66. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

  1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro per la disabilità costituisce entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
  2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.67. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

  1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di Pag. 305concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro della cultura, il Ministro della salute, il Ministro del turismo costituisce entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
  2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.68. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

  1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro dell'università e della ricerca costituisce entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
  2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.69. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

  1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro della giustizia, il Ministro della difesa, il Ministro della disabilità costituisce entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
  2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi Pag. 306sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.70. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

  1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per lo sport e i giovani costituisce entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
  2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.72. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

  1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro dell'economia e delle finanze costituisce entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
  2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.73. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

  1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste costituisce entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti Pag. 307nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
  2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.74. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

  1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti costituisce entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
  2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.75. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

  1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, il Ministro dell'interno, il Ministro della disabilità costituisce entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
  2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.76. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Pag. 308

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

  1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica costituisce entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
  2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.77. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

  1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro dell'università e della ricerca costituisce, il Ministro della cultura entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
  2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.79. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

  1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica costituisce entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di Pag. 309competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
  2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.80. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

  1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro delle imprese e del made in Italy, il Ministro dell'interno, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica costituisce entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
  2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.81. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

  1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica costituisce entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
  2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.82. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

  1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di Pag. 310concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, il Ministro per la disabilità, il Ministro per lo sport e i giovani costituisce entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
  2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.84. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

  1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze costituisce entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
  2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.85. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

  1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'istruzione e del merito costituisce entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
  2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma Pag. 311792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.86. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

  1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare costituisce entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
  2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.87. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

  1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro dell'istruzione e del merito, il Ministro dell'università e della ricerca costituisce entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
  2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.88. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

  1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro della difesa costituisce entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI,Pag. 312 dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
  2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.89. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

  1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'istruzione e del merito, il Ministro dell'università e della ricerca costituisce entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
  2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.90. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

  1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per lo sport e i giovani costituisce entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
  2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.91. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Pag. 313

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

  1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministro della giustizia costituisce entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'trenta giorni e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
  2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.92. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

  1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare costituisce, il Ministro per lo sport e i giovani, il Ministro della pubblica amministrazione, costituisce entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
  2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.93. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

  1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'istruzione e del merito costituisce entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articoloPag. 314 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
  2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.94. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

  1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro della cultura costituisce entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
  2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.95. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

  1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze costituisce entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
  2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.96. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

  1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di Pag. 315concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro dell'università e della ricerca, il Ministro della cultura, il Ministro della salute costituisce, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
  2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.97. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

  1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro della giustizia costituisce entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
  2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.98. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

  1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro della giustizia, il Ministro della difesa, il Ministro della disabilità costituisce entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
  2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi Pag. 316sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.99. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

  1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste costituisce entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
  2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.100. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

  1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro della salute, il Ministro del turismo costituisce entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
  2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.102. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

  1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti costituisce entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materiePag. 317 o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
  2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.103. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

  1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali costituisce entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
  2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.105. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

  1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministro della giustizia, il Ministro dell'interno costituisce entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
  2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.106. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Pag. 318

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

  1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro dell'università e della ricerca costituisce entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
  2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.107. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

  1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro dell'economia e delle finanze costituisce entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
  2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.108. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

  1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro della salute costituisce entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.Pag. 319
  2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.109. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

  1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste costituisce entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
  2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.110. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

  1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale costituisce entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
  2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.111. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

  1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, il Ministro per la disabilità costituisce entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politicoPag. 320 con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
  2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.112. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

  1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa costituisce entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
  2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.113. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

  1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali costituisce entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
  2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.114. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Pag. 321

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

  1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro della cultura, il Ministro della salute, il Ministro del turismo costituisce entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
  2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.115. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

  1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro dell'istruzione e del merito costituisce entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
  2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.116. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

  1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro della giustizia, il Ministro della difesa costituisce entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.Pag. 322
  2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.117. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

  1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro del turismo, il Ministro della cultura, il Ministro della salute costituisce entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
  2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.118. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

  1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per la disabilità costituisce entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
  2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.119. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

  1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro del turismo costituisce entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle Pag. 323regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
  2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.120. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

  1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro delle imprese e del made in Italy costituisce, il Ministro dell'interno entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
  2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.121. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

  1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per la pubblica amministrazione, il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare costituisce entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
  2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.122. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Pag. 324

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

  1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro delle imprese e del made in Italy costituisce entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
  2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.123. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

  1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro del turismo, il Ministro della giustizia, il Ministro della disabilità costituisce entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
  2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.124. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

  1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per lo sport e i giovani, il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, costituisce entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle Pag. 325attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
  2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.125. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

  1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro per la disabilità costituisce entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
  2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.126. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

  1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro della salute, il Ministro del turismo, il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa costituisce entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
  2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.127. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

  1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro dell'istruzione e del merito, il Ministro dell'università e della ricerca, il Ministro della cultura costituisce entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge Pag. 326un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
  2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.128. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

  1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro della cultura, il Ministro della salute costituisce entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
  2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.129. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

  1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per la disabilità, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale costituisce entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
  2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.130. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Pag. 327

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

  1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per la pubblica amministrazione costituisce entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
  2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.131. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

  1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa costituisce entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
  2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.132. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

  1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro dell'interno costituisce entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.Pag. 328
  2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.133. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

  1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro della salute, il Ministro della cultura costituisce entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
  2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.134. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

  1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per la disabilità, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità costituisce entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
  2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.135. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

  1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, il Ministro dell'interno costituiscePag. 329 entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
  2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.136. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

  1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per i rapporti con il Parlamento, il Ministro per la pubblica amministrazione costituisce entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
  2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.137. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

  1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per i rapporti con il Parlamento costituisce entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
  2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo Pag. 330il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.138. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

  1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali costituisce entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
  2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.139. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

  1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità costituisce entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
  2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.140. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

  1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare costituisce, il Ministro per lo sport e i giovani entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Pag. 331Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
  2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.141. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

  1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per lo sport e i giovani, il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare costituisce entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
  2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.142. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

  1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti costituisce entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
  2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.143. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Pag. 332

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

  1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali costituisce entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
  2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.144. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

  1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro della giustizia, il Ministro della difesa costituisce entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
  2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.145. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

  1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti costituisce entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali Pag. 333norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
  2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.146. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

  1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica costituisce entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
  2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.147. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

  1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per lo sport e i giovani, il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare costituisce entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
  2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.148. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

  1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di Pag. 334concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per la disabilità, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità costituisce entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
  2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.149. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

  1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica costituisce entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
  2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.150. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

  1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per la disabilità costituisce entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
  2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, Pag. 335uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.151. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

  1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali costituisce entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
  2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.152. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

  1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro della salute costituisce entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
  2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.153. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

  1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro dell'interno costituisce entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle Pag. 336regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
  2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.154. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

  1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro della difesa costituisce entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
  2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.155. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

  1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro del turismo costituisce entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
  2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.156. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Pag. 337

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

  1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, il Ministro per lo sport e i giovani, il Ministro della pubblica amministrazione costituisce entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
  2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.157. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

  1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'istruzione e del merito costituisce entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
  2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.158. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

  1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'istruzione e del merito, il Ministro dell'università e della ricerca costituisce entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazionePag. 338 dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
  2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.160. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

  1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro della cultura, il Ministro della salute costituisce entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
  2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.161. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

  1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale costituisce entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
  2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.163. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

  1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di Pag. 339concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro della cultura costituisce entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
  2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.164. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

  1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro dell'università e della ricerca costituisce entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
  2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.165. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

  1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per la pubblica amministrazione costituisce entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
  2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo Pag. 340il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.166. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

  1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per i rapporti con il Parlamento costituisce entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
  2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.167. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

  1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro delle imprese e del made in Italy costituisce entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
  2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.168. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

  1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti costituisce entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articoloPag. 341 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
  2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.169. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

  1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro della salute, il Ministro del turismo costituisce entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
  2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.170. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

  1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa costituisce entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
  2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.171. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

  1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di Pag. 342concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare costituisce entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
  2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.173. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

  1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità costituisce entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
  2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.174. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

  1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per lo sport e i giovani costituisce entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
  2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi Pag. 343sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.175. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

  1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro dell'economia e delle finanze costituisce entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
  2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.176. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

  1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro della giustizia costituisce entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
  2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.177. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

  1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro dell'istruzione e del merito costituisce entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo Pag. 344116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
  2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.178. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

  1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, il Ministro per la disabilità, il Ministro per lo sport e i giovani costituisce entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
  2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.179. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

  1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica costituisce entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
  2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.180. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

  1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di Pag. 345concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, il Ministro dell'interno, il Ministro della disabilità costituisce entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
  2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.181. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

  1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro delle imprese e del made in Italy, il Ministro dell'interno, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica costituisce entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
  2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.182. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

  1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministro della giustizia, il Ministro dell'interno costituisce entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.Pag. 346
  2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.183. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

  1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze costituisce entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
  2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.184. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

  1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro della salute, il Ministro della cultura costituisce entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
  2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.185. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

  1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste costituisce entro novanta giorni dall'entrataPag. 347 in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
  2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.186. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

  1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro dell'istruzione e del merito, il Ministro dell'università e della ricerca, il Ministro della cultura costituisce entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
  2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.187. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

  1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per la pubblica amministrazione, il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare costituisce entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
  2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono Pag. 348sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.188. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

  1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti costituisce entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
  2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.189. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

  1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per lo sport e i giovani, il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, costituisce entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
  2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.190. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

  1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro della salute, il Ministro del turismo, il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa costituisce entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Pag. 349Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
  2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.191. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

  1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare costituisce, il Ministro per lo sport e i giovani entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
  2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.192. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

  1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali costituisce entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
  2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.193. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

  1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di Pag. 350concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per la disabilità, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale costituisce entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
  2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.194. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

  1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, il Ministro dell'interno costituisce entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
  2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.196. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

  1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministro della giustizia costituisce entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
  2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, Pag. 351uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.197. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

  1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro dell'università e della ricerca, il Ministro della cultura, il Ministro della salute costituisce entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
  2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.198. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

  1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze costituisce entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
  2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.199. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

  1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, il Ministro per la disabilità costituisce entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimentoPag. 352 alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
  2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.200. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

  1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'istruzione e del merito costituisce entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
  2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.201. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

  1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per i rapporti con il Parlamento, il Ministro per la pubblica amministrazione costituisce entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
  2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.202. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

  1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di Pag. 353concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro dell'istruzione e del merito, il Ministro dell'università e della ricerca costituisce entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
  2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.203. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

  1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro dell'università e della ricerca costituisce, il Ministro della cultura entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
  2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.204. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

  1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro della giustizia, il Ministro della difesa, il Ministro della disabilità costituisce entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
  2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, Pag. 354uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.205. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

  1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro delle imprese e del made in Italy costituisce, il Ministro dell'interno entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
  2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.206. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

  1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro del turismo, il Ministro della giustizia, il Ministro della disabilità costituisce entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
  2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.207. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

  1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro per la disabilità costituisce entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento Pag. 355alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
  2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.208. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

  1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste costituisce entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
  2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.209. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

  1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro della cultura, il Ministro della salute, il Ministro del turismo costituisce entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
  2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.210. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

  1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di Pag. 356concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro del turismo, il Ministro della cultura, il Ministro della salute costituisce entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
  2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.211. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

  1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa costituisce entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
  2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.212. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

  1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa costituisce entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
  2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, Pag. 357uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.213. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

  1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste costituisce entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
  2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.214. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

  1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro delle imprese e del made in Italy costituisce, il Ministro dell'interno entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
  2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.215. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

  1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per la disabilità, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità costituisce entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, Pag. 358secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
  2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.216. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

  1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti costituisce entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
  2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.217. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

  1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro dell'università e della ricerca costituisce, il Ministro della cultura entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
  2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.218. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Pag. 359

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

  1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per lo sport e i giovani, il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare costituisce entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
  2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.219. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

  1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per lo sport e i giovani, il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, costituisce entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
  2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.220. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

  1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro della salute, il Ministro del turismo, il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa costituisce entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli Pag. 360essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
  2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.221. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

  1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale costituisce entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
  2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.222. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

  1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali costituisce entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
  2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.223. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

  1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di Pag. 361concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro dell'istruzione e del merito, il Ministro dell'università e della ricerca, il Ministro della cultura costituisce entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
  2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.224. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

  1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'istruzione e del merito costituisce entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
  2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.225. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

  1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze costituisce entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
  2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Pag. 362Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.226. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

  1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro della cultura, il Ministro della salute, il Ministro del turismo costituisce entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
  2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.227. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

  1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità costituisce entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
  2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.228. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

  1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministro della giustizia costituisce entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di Pag. 363confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
  2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.229. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

  1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare costituisce entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
  2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.230. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

  1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per la disabilità, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale costituisce entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
  2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.231. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Pag. 364

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

  1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'istruzione e del merito, il Ministro dell'università e della ricerca costituisce entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
  2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.232. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

  1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica costituisce entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
  2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.233. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

  1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro dell'istruzione e del merito, il Ministro dell'università e della ricerca costituisce entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali Pag. 365norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
  2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.234. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

  1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro della giustizia, il Ministro della difesa costituisce entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
  2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.235. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

  1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare costituisce, il Ministro per lo sport e i giovani entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
  2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.236. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

  1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali costituisce entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di Pag. 366confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
  2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.237. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

  1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica costituisce entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
  2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.238. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

  1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, il Ministro dell'interno, il Ministro della disabilità costituisce entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
  2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo Pag. 367il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.240. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

  1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro delle imprese e del made in Italy costituisce, il Ministro dell'interno, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
  2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.241. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

  1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze costituisce entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
  2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.242. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

  1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro della giustizia, il Ministro della difesa, il Ministro della disabilità costituisce entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento Pag. 368alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
  2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.243. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

  1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro del turismo, il Ministro della giustizia, il Ministro della disabilità costituisce entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
  2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.244. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

  1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per la pubblica amministrazione, il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare costituisce entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
  2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.245. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Pag. 369

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

  1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, il Ministro per la disabilità costituisce entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
  2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.246. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

  1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, il Ministro per lo sport e i giovani, il Ministro della pubblica amministrazione, costituisce entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
  2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.247. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

  1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro della cultura, il Ministro della salute costituisce entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche Pag. 370alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
  2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.248. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

  1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministro della giustizia, il Ministro dell'interno costituisce entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
  2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.249. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

  1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro per la disabilità costituisce entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
  2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.250. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sostituirlo con il seguente::

Art. 10.

  1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di Pag. 371concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti costituisce entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
  2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.251. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

  1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa costituisce entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
  2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.252. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

  1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro della salute, il Ministro del turismo costituisce entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
  2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo Pag. 372il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.253. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

  1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro della salute, il Ministro della cultura costituisce entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
  2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.254. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

  1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, il Ministro per la disabilità, il Ministro per lo sport e i giovani costituisce entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
  2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.255. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

  1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'istruzione e del merito costituisce entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e Pag. 373119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
  2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.256. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

  1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per i rapporti con il Parlamento, il Ministro per la pubblica amministrazione costituisce entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
  2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.257. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

  1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro dell'università e della ricerc, il Ministro della cultura, il Ministro della salute costituisce, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
  2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.258. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Pag. 374

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

  1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste costituisce entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
  2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.259. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

  1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali costituisce entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
  2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.260. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

  1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, il Ministro dell'interno costituisce entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche Pag. 375alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
  2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.261. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

  1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica costituisce entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
  2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.263. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

  1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro del turismo, il Ministro della cultura, il Ministro della salute costituisce entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
  2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.264. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

  1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di Pag. 376concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro delle imprese e del made in Italy costituisce entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
  2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.265. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

  1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per i rapporti con il Parlamento costituisce entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
  2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.266. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

  1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per la pubblica amministrazione costituisce entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
  2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo Pag. 377il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.267. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

  1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro dell'università e della ricerca costituisce entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
  2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.268. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

  1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro dell'economia e delle finanze costituisce entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
  2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.269. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

  1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro dell'istruzione e del merito costituisce entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo Pag. 378116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
  2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.270. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

  1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per lo sport e i giovani costituisce entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
  2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.271. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

  1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per la disabilità costituisce entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
  2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.272. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

  1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di Pag. 379concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro della giustizia costituisce entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
  2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.273. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

  1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro della cultura costituisce entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
  2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.274. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

  1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro della salute costituisce entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
  2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo Pag. 380il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.275. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

  1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro dell'interno costituisce entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
  2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.276. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

  1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro della difesa costituisce entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
  2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.277. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

  1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro del turismo costituisce entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della CostituzionePag. 381 e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
  2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.278. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

  1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti costituisce entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
  2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.279. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sopprimere i commi 1 e 2.
10.280. Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.

  Sopprimere il comma 1.
10.281. Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. Gli atti di iniziativa delle regioni già presentati al Governo, di cui sia stato avviato il confronto congiunto tra il Governo e la regione interessata prima della data di entrata in vigore della presente legge, vengono riesaminati secondo quanto previsto dalle pertinenti disposizioni della presente legge.
10.283. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. Gli Accordi preliminari sottoscritti prima dell'entrata in vigore della presente legge e gli atti di iniziativa delle regioni già presentati al Governo cessano di produrre efficacia.
10.284. Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza.

  Al comma 1, alinea, premettere il seguente periodo: Le disposizioni di cui al presente disegno di legge devono essere coerenti con la clausola del 34 per cento della spesa ordinaria in conto capitale delle amministrazioni centrali di cui all'articolo Pag. 3827-bis, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18.
10.285. Morfino, Auriemma, Alfonso Colucci, Alifano.

  Al comma 1, alinea, premettere le seguenti parole: Ai fini del rispetto del principio di uguaglianza formale e sostanziale nonché.
10.286. Orrico, Auriemma, Penza, Alifano, Caso, Amato, Alfonso Colucci.

  Al comma 1, alinea, sostituire la parola: garantire con la seguente: salvaguardare.
10.287. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, alinea, sostituire la parola: garantire con la seguente: assicurare.
10.288. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: l'unità nazionale con le seguenti: l'effettiva unità nazionale.
10.289. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: l'unità nazionale con le seguenti: l'unità e la tenuta sociale.
10.290. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: l'unità nazionale con le seguenti: l'unità e la solidarietà nazionale.
10.291. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: garantire l'unità nazionale aggiungere le seguenti: , la tutela delle fasce più fragili della popolazione.
10.292. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: garantire l'unità nazionale aggiungere le seguenti: , la tutela delle fasce più deboli della popolazione.
10.293. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: garantire l'unità nazionale aggiungere le seguenti: la presa in carico delle fragilità sociali,.
10.294. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: garantire l'unità nazionale aggiungere le seguenti: , il superamento delle fragilità economiche,.
10.295. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: garantire l'unità nazionale aggiungere le seguenti: e livelli adeguati di welfare.
10.296. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: garantire l'unità nazionale aggiungere le seguenti: e politiche sociali crescenti.
10.297. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Pag. 383

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: nonché la promozione dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale, dell'insularità, della rimozione degli squilibri economici e sociali con le seguenti: la coesione e la solidarietà sociale, l'insularità, la rimozione degli squilibri economici e sociali, nonché la promozione dello sviluppo economico, assicurando il rispetto dei principi di solidarietà e redistribuzione delle risorse, con l'obiettivo di ridurre le disuguaglianze e fornire opportunità equamente distribuite ai membri della comunità, indipendentemente dal loro status economico e sociale.
10.298. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: nonché la promozione dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale, dell'insularità, della rimozione degli squilibri economici e sociali con le seguenti: la coesione e la solidarietà sociale, l'insularità, la rimozione degli squilibri economici e sociali, i programmi di assistenza sociale per chi si trova in situazioni di difficoltà economica o sociale come tra gli altri, il bonus affitti, l'assegnazione di case popolari con canoni sociali o moderati, i sussidi alimentari, nonché la promozione dello sviluppo economico,.
10.299. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: nonché la promozione dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale, dell'insularità, della rimozione degli squilibri economici e sociali con le seguenti: la coesione e la solidarietà sociale, l'insularità, la rimozione degli squilibri economici e sociali, le politiche per l'equità di genere: tra le quali i congedi parentali retribuiti e altre misure a favore delle donne sul mercato del lavoro con l'obiettivo di garantire la parità di genere, nonché la promozione dello sviluppo economico,.
10.300. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: nonché la promozione dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale, dell'insularità, della rimozione degli squilibri economici e sociali con le seguenti: la coesione e la solidarietà sociale, l'insularità, la rimozione degli squilibri economici e sociali, la sicurezza sociale attraverso la copertura di prestazioni quali i sussidi di disoccupazione, le pensioni, l'indennità di maternità e altre forme di sostegno economico, nonché la promozione dello sviluppo economico,.
10.301. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: nonché la promozione dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale, dell'insularità, della rimozione degli squilibri economici e sociali con le seguenti: la coesione e la solidarietà sociale, l'insularità, la rimozione degli squilibri economici e sociali, l'assistenza agli anziani e alle persone con disabilità tra cui i servizi di assistenza domiciliare, strutture residenziali e centri diurni, nonché la promozione dello sviluppo economico,.
10.302. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: nonché la promozione dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale, dell'insularità, della rimozione degli squilibri economici e sociali con le seguenti: la coesione e la solidarietà sociale, l'insularità, la rimozione degli squilibri economici e sociali, la formazione e istruzione anche attraverso programmi di sostegno all'istruzione, come borse di studio e sussidiPag. 384 per l'istruzione superiore, nonché la promozione dello sviluppo economico,.
10.303. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: nonché la promozione dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale, dell'insularità, della rimozione degli squilibri economici e sociali con le seguenti: la coesione e la solidarietà sociale, l'insularità, la rimozione degli squilibri economici e sociali, politiche attive del lavoro quali i programmi di formazione, il supporto all'occupazione e gli incentivi per l'assunzione di lavoratori, nonché la promozione dello sviluppo economico,.
10.304. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: nonché la promozione dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale, dell'insularità, della rimozione degli squilibri economici e sociali con le seguenti: la coesione e la solidarietà sociale, l'insularità, la rimozione degli squilibri economici e sociali, nonché la promozione dello sviluppo economico, assicurando il rispetto dei principi di solidarietà e redistribuzione delle risorse, al fine di ridurre le disuguaglianze sociali.
10.305. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: nonché la promozione dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale, dell'insularità, della rimozione degli squilibri economici e sociali con le seguenti: la coesione e la solidarietà sociale, l'insularità, la rimozione degli squilibri economici e sociali, le politiche per l'inclusione sociale di gruppi vulnerabili, quali tra gli altri gli immigrati, rifugiati e minoranze etniche, nonché la promozione dello sviluppo economico,.
10.307. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: nonché la promozione dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale, dell'insularità, della rimozione degli squilibri economici e sociali con le seguenti: la coesione e la solidarietà sociale, l'insularità, la rimozione degli squilibri economici e sociali, l'assistenza sanitaria universale garantita a tutti i cittadini attraverso il Servizio sanitario nazionale, nonché la promozione dello sviluppo economico,.
10.308. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: nonché la promozione dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale, dell'insularità, della rimozione degli squilibri economici e sociali con le seguenti: la coesione e la solidarietà sociale, l'insularità, la rimozione degli squilibri economici e sociali, nonché la promozione dello sviluppo economico, assicurando servizi e prestazioni che favoriscono la sicurezza economica e la giustizia sociale.
10.309. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: nonché la promozione dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale, dell'insularità, della rimozione degli squilibri economici e sociali con le seguenti: la coesione e la solidarietà sociale, la previdenza e l'assistenza, l'insularità, la rimozione degli squilibri economici e sociali, il diritto ai servizi socio-sanitari pubbliciPag. 385 e all'istruzione, nonché la promozione dello sviluppo economico,.
10.310. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: nonché la promozione dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale, dell'insularità, della rimozione degli squilibri economici e sociali con le seguenti: la coesione e la solidarietà sociale, l'insularità, la rimozione degli squilibri economici e sociali, il sostegno economico alle famiglie, prestazioni familiari e per l'infanzia, nonché la promozione dello sviluppo economico,.
10.311. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: nonché la promozione dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale, dell'insularità, della rimozione degli squilibri economici e sociali con le seguenti: la coesione e la solidarietà sociale, la sanità, la previdenza e l'assistenza, l'insularità, la rimozione degli squilibri economici e sociali, nonché la promozione dello sviluppo economico,.
10.312. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: nonché la promozione dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale, dell'insularità, della rimozione degli squilibri economici e sociali con le seguenti: la coesione e la solidarietà sociale, l'assistenza, l'insularità, la rimozione degli squilibri economici e sociali, nonché la promozione dello sviluppo economico,.
10.313. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: nonché la promozione dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale, dell'insularità, della rimozione degli squilibri economici e sociali con le seguenti: la coesione e la solidarietà sociale, la sanità, l'insularità, la rimozione degli squilibri economici e sociali, nonché la promozione dello sviluppo economico,.
10.314. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: nonché la promozione dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale, dell'insularità, della rimozione degli squilibri economici e sociali con le seguenti: la coesione e la solidarietà sociale, l'insularità, la rimozione degli squilibri economici e sociali, nonché la promozione dello sviluppo economico,.
10.315. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: la promozione con le seguenti: le politiche di inclusione e.
10.316. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: la promozione con le seguenti: la piena promozione.
10.317. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: nonché la promozione aggiungere le seguenti: delle pari opportunità e dell'accoglienza anche dei cittadini stranieri,.
10.318. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Pag. 386

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: nonché la promozione aggiungere le seguenti: delle pari opportunità e dell'accoglienza,.
10.319. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: nonché la promozione aggiungere le seguenti: delle pari opportunità,.
10.320. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: nonché la promozione aggiungere le seguenti: dell'accoglienza anche dei cittadini stranieri,.
10.321. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: nonché la promozione aggiungere le seguenti: e il potenziamento delle politiche sociali,.
10.322. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: nonché la promozione aggiungere le seguenti: e la crescita delle politiche sociali,.
10.323. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: nonché la promozione aggiungere le seguenti: dello sviluppo sociale,.
10.324. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: della solidarietà sociale aggiungere le seguenti: dello sviluppo sostenibile, al fine di garantire un equilibrio tra crescita economica, equità sociale e protezione dell'ambiente.
10.325. Ilaria Fontana, Auriemma, Alfonso Colucci, Alifano, Penza.

  Al comma 1, dopo le parole: della coesione e della solidarietà sociale, aggiungere le seguenti: del Mezzogiorno,.
10.326. Boschi.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: della rimozione con le seguenti: e garantire la rimozione.
10.327. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: perseguimento delle ulteriori finalità con le seguenti: perseguimento delle altre e ulteriori finalità.
10.328. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: perseguimento delle ulteriori finalità con le seguenti: perseguimento delle altre finalità.
10.330. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: quinto e sesto comma, della Costituzione aggiungere le seguenti: , nonché al fine di assicurare il recupero del divario infrastrutturale tra le diverse aree geografiche del territorio nazionale, anche infra-regionali, nonché di garantire analoghi livelli essenziali di infrastrutturazione e dei servizi a essi connessi, in attuazione dell'articolo 22 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

  Conseguentemente, dopo le parole: lettere m) e p) della Costituzione, aggiungere le seguenti: , nonché l'attuazione della perequazione infrastrutturale, anche con riferimentoPag. 387 alle regioni insulari e alla specificità insulare.
10.331. Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: quinto e sesto comma, della Costituzione, aggiungere le seguenti: , nonché al fine di assicurare il recupero del divario infrastrutturale tra le diverse aree geografiche del territorio nazionale, anche infra-regionali, nonché di garantire analoghi livelli essenziali di infrastrutturazione e dei servizi a essi connessi, in attuazione dell'articolo 22 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

  Conseguentemente, dopo le parole: lettere m) e p) della Costituzione, aggiungere le seguenti: , nonché l'attuazione della perequazione infrastrutturale, anche con riferimento alle regioni a statuto speciale.
10.332. Ubaldo Pagano, Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ascani.

  Al comma 1, alinea, sostituire la parola: promuove con la seguente: garantisce e dopo le parole: destinabili, aggiungere le seguenti: attraverso il reperimento delle risorse necessarie all'istituzione, con il disegno di legge di bilancio per l'anno 2025, di un fondo perequativo con una dotazione di 500 milioni di euro e.
10.333. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Alifano.

  Al comma 1, alinea, sopprimere le seguenti parole: anche nei territori delle regioni che non concludono le intese, lo Stato, in attuazione 119, commi terzo e quinto, della Costituzione, promuove l'esercizio effettivo dei diritti civili e sociali che devono essere garantiti dallo Stato e dalle amministrazioni regionali e locali nell'esercizio delle funzioni riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni o alle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere m) e p), della Costituzione.
10.334. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, alinea, apportare le seguenti modificazioni:

   a) sopprimere le parole: anche nei territori delle regioni che non concludono le intese;

   b) sostituire le parole: Costituzione, promuove l'esercizio effettivo con le seguenti: Costituzione, promuove con legge dello Stato l'esercizio effettivo e uniforme.
10.335. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: anche nei territori delle regioni che non concludono le intese.
10.336. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: in attuazione dell'articolo 119, commi terzo e quinto, della Costituzione con le seguenti: previo accordo con le autonomie territoriali presso la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, in attuazione dell'articolo 119, della Costituzione.
10.337. Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza.

  Al comma 1, sostituire le parole: in attuazione dell'articolo 119, commi terzo e quinto, della Costituzione con le seguenti: in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, previo accordo con le autonomie territoriali presso la Conferenza permanentePag. 388 per il coordinamento della finanza pubblica.
10.338. Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: , commi terzo e quinto, della Costituzione con le seguenti: della Costituzione, previo accordo con le autonomie territoriali presso la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.
10.339. Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: in attuazione dell'articolo 119, commi terzo e quinto, della Costituzione con le seguenti: previo accordo con le autonomie territoriali presso la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione,.
10.340. Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: promuove l'esercizio effettivo dei diritti civili e sociali con le seguenti: deve promuovere l'esercizio pieno ed effettivo dei diritti civili e sociali.
10.341. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: devono essere garantiti con le seguenti: devono essere sempre garantiti.
10.342. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: nell'esercizio delle funzioni riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni o alle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere m) e p) con le seguenti: nell'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera p),

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Sono in ogni caso assicurati, anche nei territori delle regioni che non concludono le intese, i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m).
10.343. Bonafè, Sarracino, Braga, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni con le seguenti: che concernono i livelli essenziali delle prestazioni.
10.344. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: previa ricognizione delle risorse aggiungere le seguenti: aggiuntive.
10.346. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: allo scopo destinabili con le seguenti: allo scopo da destinare.
10.347. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

   0a) l'applicazione del principio di perequazione delle differenze delle capacità fiscali in modo tale da ridurre adeguatamentePag. 389 le differenze tra i territori con diverse capacità fiscali per abitante;.
10.348. Fenu, Auriemma, Penza, Alifano, Alfonso Colucci.

  Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

   0a) lo stanziamento di nuove risorse da destinare alla perequazione territoriale e regionale;.
10.349. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: l'unificazione delle diverse fonti aggiuntive o straordinarie con le seguenti: la ricongiunzione delle varie e diverse fonti aggiuntive o straordinarie.
10.350. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: l'unificazione delle diverse fonti aggiuntive o straordinarie con le seguenti: la ricongiunzione delle diverse fonti che si aggiungono o straordinarie.
10.351. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: l'unificazione delle diverse fonti aggiuntive o straordinarie con le seguenti: la ricongiunzione delle diverse fonti aggiuntive o straordinarie.
10.352. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: l'unificazione delle diverse fonti aggiuntive o straordinarie con le seguenti: la ricongiunzione delle varie fonti aggiuntive o straordinarie.
10.353. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: l'unificazione delle diverse fonti aggiuntive o straordinarie con le seguenti: la ricongiunzione delle fonti aggiuntive o straordinarie.
10.354. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: l'unificazione delle diverse fonti aggiuntive o straordinarie con le seguenti: l'unità delle diverse fonti aggiuntive o straordinarie.
10.355. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: destinate alla promozione, con le seguenti: destinate a garantire i programmi di assistenza sociale per chi si trova in situazioni di difficoltà economica o sociale come, tra gli altri, il bonus affitti, l'assegnazione di case popolari con canoni sociali o moderati, i sussidi alimentari, nonché alla promozione.
10.356. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: destinate alla promozione, con le seguenti: destinate a garantire la sicurezza sociale attraverso la copertura di prestazioni quali i sussidi di disoccupazione, le pensioni, l'indennità di maternità e altre forme di sostegno economico, nonché alla promozione.
10.357. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: destinate alla promozione, con le seguenti: destinate a garantire la previdenza e l'assistenza, l'insularità, la rimozione degli squilibri economici e sociali, il diritto ai Pag. 390servizi socio-sanitari pubblici e all'istruzione, nonché alla promozione.
10.358. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: destinate alla promozione, con le seguenti: destinate a garantire la formazione e l'istruzione anche attraverso programmi di sostegno all'istruzione, come borse di studio e sussidi per l'istruzione superiore, nonché alla promozione.
10.359. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: destinate alla promozione, con le seguenti: destinate a garantire l'assistenza agli anziani e alle persone con disabilità tra cui i servizi di assistenza domiciliare, strutture residenziali e centri diurni, nonché alla promozione.
10.360. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: destinate alla promozione, con le seguenti: destinate a garantire le politiche attive del lavoro quali i programmi di formazione, il supporto all'occupazione e gli incentivi per l'assunzione di lavoratori, nonché alla promozione.
10.361. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: destinate alla promozione, con le seguenti: destinate a garantire le politiche per l'inclusione sociale di gruppi vulnerabili, quali tra gli altri gli immigrati, i rifugiati e le minoranze etniche, nonché alla promozione.
10.362. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: destinate alla promozione, con le seguenti: destinate a garantire l'assistenza sanitaria universale gratuita a tutti i cittadini attraverso il Servizio sanitario nazionale, nonché alla promozione.
10.363. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: destinate alla promozione, con le seguenti: destinate a garantire il sostegno economico alle famiglie, prestazioni familiari e per l'infanzia, nonché alla promozione.
10.364. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: destinate alla promozione, con le seguenti: destinate alla garanzia.
10.365. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: promozione dello sviluppo economico con le seguenti: promozione della crescita e dello sviluppo economico, nonché l'attrazione degli investimenti,.
10.366. Alfonso Colucci, Auriemma, Alifano, Penza.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: all'eliminazione del deficit infrastrutturale tra le diverse aree del territorio nazionale con le seguenti: all'abbattimento Pag. 391del deficit delle infrastrutture fra le varie diverse aree del territorio nazionale.
10.367. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: all'eliminazione del deficit infrastrutturale tra le diverse aree del territorio nazionale con le seguenti: all'eliminazione della mancanza infrastrutturale tra le diverse aree del territorio nazionale
10.368. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: all'eliminazione con le seguenti: all'abbattimento.
10.369. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: territorio nazionale aggiungere le seguenti: prevedendo in sede di attuazione che almeno il 40 per cento delle risorse allocabili territorialmente, sia destinato alle regioni del Mezzogiorno,.
10.370. Iaria, Cantone, Fede, Traversi, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: ivi compreso quello riguardante aggiungere le seguenti: l'offerta qualitativa e quantitativa dei servizi essenziali,.
10.371. Alfonso Colucci, Auriemma, Alifano, Penza.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: con le isole aggiungere le seguenti: e le aree interne.
10.372. Alfonso Colucci, Auriemma, Alifano, Penza.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: della Costituzione, aggiungere le seguenti: e alla partecipazione delle regioni alla pianificazione dello sviluppo nazionale.
10.374. Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: un utilizzo più razionale, efficace ed efficiente delle risorse disponibili con le seguenti: un uso razionale, efficace ed efficiente delle risorse che sono a disposizione.
10.375. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: un utilizzo più razionale, efficace ed efficiente delle risorse disponibili con le seguenti: un uso razionale, efficace ed efficiente delle risorse disponibili.
10.376. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: un utilizzo più razionale, efficace ed efficiente delle risorse disponibili con le seguenti: un uso maggiormente razionale, efficace ed efficiente delle risorse disponibili.
10.377. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: un utilizzo più razionale, aggiungere la seguente: equo,.
10.378. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) l'individuazione e la razionalizzazione delle varie forme di incentivi fiscali per le imprese che investono nelle regioni meno sviluppate a sostegno dell'occupazione e la crescita economica con particolare riferimento alle aree di crisi industrialePag. 392 complessa, delle forme di sostegno alle piccole e medie imprese, alla formazione imprenditoriale e assistenza tecnica, alla promozione dell'innovazione, nonché il sostegno alla creazione di centri di ricerca in collaborazione con università, imprese e istituzioni pubbliche, attraverso anche la creazione di poli formativi connessi con il tessuto industriale del territorio.
10.379. Barzotti, Alfonso Colucci, Penza, Alifano, Aiello, Carotenuto, Tucci.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) l'individuazione di adeguate forme di fiscalità atte a garantire, nel settore turistico, un'equa distribuzione delle risorse tra le regioni e promuovere la coesione territoriale, attraverso l'introduzione del principio di territorialità delle imposte per le aziende che operano in più territori, al fine di scorporare la destinazione delle imposte tra la sede legale dell'azienda e la sede operativa della stessa, attraverso meccanismi di proporzionalità sulla base della ricchezza prodotta a livello territoriale.
10.380. Fenu, Alfonso Colucci, Penza, Alifano, Auriemma.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) l'individuazione di forme perequative fra Stato e regioni basate su criteri di solidarietà orizzontale, al fine di garantire un livello egualitario di servizi pubblici e investimenti infrastrutturali adeguati su tutto il territorio nazionale, adeguate strutture sanitarie in base a dati oggettivi relativi alla popolazione, territorio ed esigenze regionali, nonché investimenti specifici in istruzione e formazione nelle regioni meno sviluppate.
10.381. Cherchi, Alfonso Colucci, Penza, Alifano, Caramiello, Sergio Costa.

  Al comma 1, lettera c), dopo le parole: aree del territorio nazionale aggiungere le seguenti: , in particolare le aree interne,.
10.382. Alfonso Colucci, Auriemma, Alifano, Penza.

  Al comma 1, lettera c), dopo le parole: dall'insularità aggiungere le seguenti: e delle aree interne, anche al fine di migliorare l'accesso ai servizi pubblici essenziali,.
10.383. Alfonso Colucci, Auriemma, Alifano, Penza.

  Al comma 1, lettera c), dopo le parole: dall'insularità aggiungere le seguenti: e dalle caratteristiche orografiche montane.
10.384. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) la perequazione al 100 per cento del fondo di solidarietà comunale;
10.385. Penza, Auriemma, Alfonso Colucci, Alifano.

  Al comma 1, lettera d), dopo le parole: dall'insularità, aggiungere le seguenti: con particolare riguardo alla creazione di nuove attività d'impresa,.
10.386. Alfonso Colucci, Auriemma, Alifano, Penza.

  Al comma 1, lettera d), dopo le parole: dall'insularità aggiungere le seguenti: e delle aree interne.
10.387. Alfonso Colucci, Auriemma, Alifano, Penza.

  Al comma 1, lettera d), dopo le parole: alla mobilità aggiungere le seguenti: sostenibile attraverso la realizzazione di nuove infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici.
10.388. Alfonso Colucci, Auriemma, Alifano, Penza.

  Al comma 1, lettera d), dopo le parole: alla mobilità aggiungere le seguenti: , eliminandoPag. 393 gli svantaggi derivanti dalla natura insulare del territorio,.
10.389. Alfonso Colucci, Auriemma, Alifano, Penza.

  Al comma 1, lettera d), dopo le parole: alla mobilità aggiungere le seguenti: dei cittadini per l'accessibilità ai servizi del territorio.
10.390. Alfonso Colucci, Auriemma, Alifano, Penza.

  Al comma 1, lettera d), dopo le parole: alla mobilità aggiungere le seguenti: dei residenti per una vivibilità sostenibile del territorio.
10.391. Alfonso Colucci, Auriemma, Alifano, Penza.

  Al comma 1, lettera d), dopo le parole: alla mobilità aggiungere le seguenti: dei cittadini che risiedono nelle aree insulari.
10.392. Alfonso Colucci, Auriemma, Alifano, Penza.

  Al comma 1, lettera d), dopo le parole: alla mobilità aggiungere le seguenti: sostenibile, per ridurre le emissioni di CO2.
10.393. Alfonso Colucci, Auriemma, Alifano, Penza.

  Al comma 1, lettera d), dopo le parole: alla mobilità aggiungere le seguenti: , nel rispetto dell'ambiente,.
10.394. Alfonso Colucci, Auriemma, Alifano, Penza.

  Al comma 1, lettera d), dopo le parole: alla mobilità aggiungere le seguenti: dei cittadini insulari.
10.395. Alfonso Colucci, Auriemma, Alifano, Penza.

  Al comma 1, lettera d), dopo le parole: alla mobilità aggiungere la seguente: sostenibile.
10.397. Alfonso Colucci, Auriemma, Alifano, Penza.

  Al comma 1, lettera d), dopo le parole: alla mobilità aggiungere la seguente: condivisa.
10.398. Alfonso Colucci, Auriemma, Alifano, Penza.

  Al comma 1, lettera d), dopo le parole: alla mobilità aggiungere la seguente: inclusiva.
10.399. Alfonso Colucci, Auriemma, Alifano, Penza.

  Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: di fiscalità di sviluppo con le seguenti: di sostegno, anche fiscale, allo sviluppo.
10.400. Alfonso Colucci, Auriemma, Alifano, Penza.

  Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: di sviluppo con le seguenti: per la crescita e lo sviluppo.
10.401. Alfonso Colucci, Auriemma, Alifano, Penza.

  Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: di sviluppo con le seguenti: di vantaggio per lo sviluppo.
10.402. Alfonso Colucci, Auriemma, Alifano, Penza.

  Al comma 1, lettera d), dopo le parole: di sviluppo aggiungere le seguenti: anche al fine di contrastare la desertificazione del tessuto economico e sociale delle aree locali.
10.403. Alfonso Colucci, Auriemma, Alifano, Penza.

Pag. 394

  Al comma 1, lettera d), dopo le parole: di sviluppo aggiungere le seguenti: anche mediante l'individuazione di programmi utili a garantire maggiore attrazione di investimenti.
10.404. Alfonso Colucci, Auriemma, Alifano, Penza.

  Al comma 1, lettera d), dopo le parole: di sviluppo aggiungere le seguenti: economico e dell'offerta qualitativa e quantitativa dei servizi essenziali.
10.405. Alfonso Colucci, Auriemma, Alifano, Penza.

  Al comma 1, lettera d), dopo le parole: di sviluppo aggiungere le seguenti: nonché la creazione di nuove attività d'impresa.
10.406. Alfonso Colucci, Auriemma, Alifano, Penza.

  Al comma 1, lettera d), dopo le parole: di sviluppo aggiungere le seguenti: sociale, professionale e imprenditoriale.
10.407. Alfonso Colucci, Auriemma, Alifano, Penza.

  Al comma 1, lettera d), dopo le parole: di sviluppo aggiungere le seguenti: in conformità al diritto comunitario.
10.408. Alfonso Colucci, Auriemma, Alifano, Penza.

  Al comma 1, lettera d), dopo le parole: di sviluppo aggiungere la seguente: locale.
10.409. Alfonso Colucci, Auriemma, Alifano, Penza.

  Al comma 1, lettera d), dopo le parole: di sviluppo, aggiungere le seguenti: anche in considerazione della marginalità geografica,.
10.410. Alfonso Colucci, Auriemma, Alifano, Penza.

  Al comma 1, lettera d), dopo le parole: di sviluppo aggiungere le seguenti: nonché l'insediamento di nuove attività economiche.
10.411. Alfonso Colucci, Auriemma, Alifano, Penza.

  Al comma 1, lettera d), dopo le parole: di sviluppo, aggiungere le seguenti: anche per contrastare il declino demografico,
10.412. Alfonso Colucci, Auriemma, Alifano, Penza.

  Al comma 1, lettera d), dopo le parole: di sviluppo aggiungere le seguenti: locale e l'attrazione di nuovi investimenti.
10.413. Alfonso Colucci, Auriemma, Alifano, Penza.

  Al comma 1, lettera d), dopo le parole: di sviluppo aggiungere le seguenti: e la creazione di occupazione.
10.414. Alfonso Colucci, Auriemma, Alifano, Penza.

  Al comma 1, lettera d), dopo le parole: di sviluppo aggiungere la seguente: economico.
10.415. Alfonso Colucci, Auriemma, Alifano, Penza.

  Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Per garantire la perequazione infrastrutturale di cui alla presente lettera, il Fondo perequativo infrastrutturale di cui all'articolo 22, comma 1-ter, della legge 5 maggio 2009, n. 42, è incrementato di 293 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, di 300 milioni di euro per l'anno 2026 e di 2.600 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2033. Agli oneri derivanti dal precedente periodo, pari a 293 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, di 300 milioni di euro per l'anno 2026 e di 2.600 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2033, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti da ulteriori interventiPag. 395 di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro la data del 31 luglio, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 293 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, di 300 milioni di euro per l'anno 2026 e di 2.600 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2033. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 settembre 2024, il Ministero dell'economia e delle finanze, individua le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale e di concerto con Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito e il Ministero delle imprese e del made in Italy, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 293 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, di 300 milioni di euro per l'anno 2026 e di 2.600 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2033.
10.416. Ubaldo Pagano, Braga, Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ascani.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

   d-bis) costituzione presso il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, di un Tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti. Il Tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di disegni di legge recanti le misure di cui al comma 1, i quali, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sono presentati alle Camere. Al funzionamento della Tavolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente. Per la partecipazione alle sedute della Tavolo, ai componenti non spettano indennità, diaria, gettoni di presenza o emolumenti a qualsiasi titolo dovuti.
10.417. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Alifano.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

   d-bis) l'individuazione delle misure e le forme di fiscalità che concorrano a rimuovere gli svantaggi delle aree interne nell'ambito delle risorse compatibili con i saldi di finanza pubblica.
10.418. Alfonso Colucci, Auriemma, Alifano, Penza.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Nel rispetto dell'articolo 119, terzo comma, della Costituzione è istituito un fondo perequativo con una dotazione iniziale pari a 20 miliardi di euro annui, a garanzia dei necessari meccanismi di perequazione tra le regioni non sottoscrittrici delle intese e le altre regioni. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 20.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede attraverso le minori spese Pag. 396derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 31 luglio 2024, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 20.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei diritti fondamentali e dei contribuenti più deboli e delle famiglie.
10.419. Faraone, Boschi.

  Sopprimere il comma 2.
10.420. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Ai fini di cui al comma 1, ivi incluso quello di assicurare il recupero del divario infrastrutturale tra le diverse aree geografiche del territorio nazionale, anche infra-regionali, nonché di garantire analoghi livelli essenziali di infrastrutturazione e dei servizi a essi connessi, la dotazione del Fondo perequativo infrastrutturale, di cui all'articolo 1, comma 815, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è rideterminata nella misura di 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027 e di 500 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2028 al 2033. Ai relativi oneri riferiti al triennio 2024-2026, pari a 300 milioni di euro annui, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 31 luglio 2024, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese corrispondenti a decorrere dall'anno 2024. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.
10.421. Carfagna.

  Sopprimere il comma 3.
10.422. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

  Al comma 3, sostituire le parole: informa le con le seguenti: assicura l'informazione alle e aggiungere, in fine, le seguenti parole: e redige una relazione annuale in merito ai risultati conseguiti.
10.423. Alfonso Colucci, Auriemma, Alifano, Penza.

  Al comma 3 sopprimere le parole: le Camere e e aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'informativa è altresì trasmessa alle Camere, che si esprimono con atti di indirizzo sulla base dei rispettivi Regolamenti e, laddove lo deliberino, previo espletamento di attività conoscitiva da parte delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari.
10.424. Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza.

  Al comma 3, sopprimere le parole: le Camere e e aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Governo informa altresì le Camere ai fini dell'adozione delle opportune Pag. 397valutazioni e decisioni sulla base delle norme dei rispettivi regolamenti.
10.425. Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e trasmette una relazione annuale alle Camere contenente l'elenco delle misure e degli stanziamenti previsti in funzione perequativa, nonché i maggiori oneri affrontati in termini di indebitamento derivanti dall'attuazione della presente legge.
10.427. Boschi.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Qualora il monitoraggio o le verifiche esperite segnalino che i servizi civili e sociali scendano al di sotto dei livelli essenziali o si verifichino sperequazioni nell'erogazione degli stessi sul territorio nazionale, lo Stato può intervenire ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione. La legge dello Stato può sempre intervenire, anche in materie non riservate alla legislazione esclusiva statale, quando lo richieda la tutela dell'interesse nazionale, ferma rimanendo la preminente tutela dei princìpi fondamentali.
10.428. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Alifano.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'informativa è altresì trasmessa alle Camere, che si esprimono con atti di indirizzo sulla base dei rispettivi Regolamenti e, laddove lo deliberino, previo espletamento di attività conoscitiva da parte delle Commissioni interessate per materia e per i profili finanziari.
10.429. Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Governo informa altresì i competenti organi delle Camere, per le opportune valutazioni e decisioni secondo le norme dei propri regolamenti.
10.430. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

ART. 11.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. In attesa di una riforma organica di Roma Capitale d'Italia, il comune, con delibera di consiglio, può richiedere al Governo ai sensi della presente legge condizioni particolari di autonomia.
11.1. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sopprimerlo.
*11.2. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
*11.3. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Alifano.

  Sopprimere i commi 1 e 2.
11.4. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sopprimere il comma 1.
*11.5. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
*11.6. Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza.
*11.8. Boschi.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. Gli atti di iniziativa delle regioni già presentati al Governo, di cui sia stato avviato il confronto congiunto tra il Governo e la regione interessata prima della data di Pag. 398entrata in vigore della presente legge e quelli presentati ai sensi dell'articolo 2 entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa procedono contestualmente e parallelamente secondo quanto previsto dalle pertinenti disposizioni della presente legge, in modo che il Governo possa tener conto degli effetti complessivi delle iniziative sull'assetto territoriale della Repubblica, sulla distribuzione delle risorse finanziarie e amministrative e sul sistema delle pubbliche amministrazioni.
11.11. Cuperlo.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. Gli atti di iniziativa delle regioni già presentati al Governo, di cui sia stato avviato il confronto congiunto tra il Governo e la regione interessata prima della data di entrata in vigore della presente legge, vengono riesaminati secondo quanto previsto dalle pertinenti disposizioni della presente legge.
11.16. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. Gli atti di iniziativa delle regioni già presentati al Governo, e di cui è stato avviato il confronto tra il Governo e la regione interessata, e gli eventuali atti di stipula preliminare sottoscritti prima dell'entrata in vigore della presente legge, sono nulli e privi di effetto.
11.17. Sarracino, Bonafè.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. Gli accordi preliminari sottoscritti prima dell'entrata in vigore della presente legge e gli atti di iniziativa delle regioni già presentati al Governo cessano di produrre efficacia.
*11.18. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
*11.19. Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.

  Al comma 1, dopo le parole: Gli atti aggiungere le seguenti: e i documenti.
11.20. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, sostituire le parole: di iniziativa delle regioni con le seguenti: di iniziativa di ciascuna regione.
11.21. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, sostituire le parole: di iniziativa delle regioni con le seguenti: di iniziativa della regione.
11.22. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, sostituire le parole e la regione interessata con le seguenti: e ciascuna regione interessata.
11.23. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, sostituire le parole: prima della data di entrata in vigore con le seguenti: prima dei centottanta giorni precedenti la data di entrata in vigore.
11.24. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, sostituire le parole: prima della data di entrata in vigore con le seguenti: prima dei centoventi giorni precedenti la data di entrata in vigore.

  Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. La presente legge entra in vigore quarantotto mesi dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
11.25. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Pag. 399

  Al comma 1, sostituire le parole: prima della data di entrata in vigore con le seguenti: prima dei centoventi giorni precedenti la data di entrata in vigore.
11.26. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, sostituire le parole: prima della data di entrata in vigore con le seguenti: prima dei novanta giorni precedenti la data di entrata in vigore.
11.27. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, sostituire le parole: prima della data di entrata in vigore con le seguenti: prima dei sessanta giorni precedenti la data di entrata in vigore.
11.28. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, sostituire le parole: prima della data di entrata in vigore con le seguenti: prima dei quaranta giorni precedenti la data di entrata in vigore.

  Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. La presente legge entra in vigore sessanta mesi dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
11.29. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, sostituire le parole: prima della data di entrata in vigore con le seguenti: prima dei trenta giorni precedenti la data di entrata in vigore.
11.30. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, sostituire le parole: prima della data di entrata in vigore con le seguenti: prima dei quindici giorni precedenti la data di entrata in vigore.
11.31. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, sostituire le parole: prima della con le seguenti: antecedentemente alla.
11.32. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1 sostituire le parole: sono esaminati secondo quanto previsto dalle disposizioni con le seguenti: cessano di avere efficacia a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni.
11.33. Sarracino, Bonafè.

  Al comma 1, sostituire le parole: secondo quanto previsto dalle con le seguenti: nel pieno rispetto delle.
11.34. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, sopprimere la parola: pertinenti.
11.35. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: , previa trasmissione alle Camere, di tutti gli atti relativi, ai fini dell'espressione del relativo parere. Qualora Stato e regione convengano o le Camere lo deliberino con atto di indirizzo a maggioranza dei componenti, l'iter è nuovamente avviato e il negoziato già svolto revisionato.
11.36. Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza.

Pag. 400

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di valutare gli effetti cumulati e l'impatto sulla finanza pubblica della presente legge, in sede di prima applicazione e, comunque, per un periodo non inferiore a tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'attribuzione di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, relative a materie o ambiti di materie riferibili ai diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, di cui all'articolo 1, comma 2, è consentita limitatamente a una o più funzioni specifiche nell'ambito di una materia o ambito di materie.
11.37. Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di valutare l'impatto sulla finanza pubblica e, in particolare, gli effetti cumulati di più intese preliminari approvate contestualmente ai sensi dell'articolo 2, comma 1, in sede di prima applicazione e, comunque, per un periodo non inferiore a tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio dei ministri può definire un numero massimo di schemi di intesa preliminari da approvare nell'anno di riferimento.
11.38. Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.

  Sopprimere il comma 2.
*11.39. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
*11.40. Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. Nei confronti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, si applica l'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Sino all'adeguamento dei rispettivi statuti speciali, al conferimento di nuove e ulteriori funzioni statali, comprese quelle indicate all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, le regioni a statuto speciale e le province autonome possono provvedere con norme di attuazione dei rispettivi statuti ovvero con altre modalità e procedure previste dagli statuti medesimi. A fronte del conferimento di nuove e ulteriori funzioni, le predette norme definiscono anche il correlato adeguamento delle entrate della regione o della provincia autonoma per il finanziamento dei conseguenti oneri aggiuntivi in conformità a quanto previsto dall'articolo 27, comma 4, della legge 5 maggio 2009, n. 42.
11.41. Manes, Steger, Schullian, Gebhard.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. Fino alla revisione dei rispettivi statuti speciali, al conferimento di nuove e ulteriori funzioni statali alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano si provvede con norme di attuazione dei rispettivi statuti ovvero con le altre modalità e procedure previste dagli statuti medesimi. A fronte del conferimento di nuove e ulteriori funzioni, le predette norme definiscono anche il correlato adeguamento delle entrate della regione o della provincia autonoma per il finanziamento dei conseguenti oneri aggiuntivi, fermo restando il loro concorso al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica complessiva, di perequazione e di solidarietà nonché all'osservanza dei diritti e degli obblighi derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.
11.42. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, alle regioni a statuto speciale e Pag. 401delle province autonome di Trento e di Bolzano nel caso in cui le intese con singole regioni prevedano forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già loro attribuite.
11.43. Cuperlo.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. Nei confronti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, si applica l'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
11.44. Steger, Manes, Schullian, Gebhard.

  Al comma 2, dopo le parole: a statuto speciale aggiungere le seguenti: , con esclusione delle regioni Friuli-Venezia Giulia, Sardegna e Trentino Alto Adige,.
11.45. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 2, dopo le parole: a statuto speciale aggiungere le seguenti: , con esclusione delle regioni Sicilia, Sardegna e Trentino Alto Adige,.
11.46. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 2, dopo le parole: a statuto speciale aggiungere le seguenti: , con esclusione delle regioni Trentino Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia,.
11.47. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 2, dopo le parole: a statuto speciale aggiungere le seguenti: , con esclusione delle regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia,.
11.48. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 2, dopo le parole: a statuto speciale aggiungere le seguenti: , con esclusione delle regioni Valle d'Aosta e Trentino Alto Adige,.
11.49. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 2, dopo le parole: a statuto speciale aggiungere le seguenti: , con esclusione delle regioni Sardegna e Friuli-Venezia Giulia,.
11.50. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 2, dopo le parole: a statuto speciale aggiungere le seguenti: , con esclusione delle regioni Sicilia e Friuli-Venezia Giulia,.
11.51. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 2, dopo le parole: a statuto speciale aggiungere le seguenti: , con esclusione delle regioni Sardegna e Trentino Alto Adige,.
11.52. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 2, dopo le parole: a statuto speciale aggiungere le seguenti: , con esclusione delle regioni Sicilia e Trentino Alto Adige,.
11.53. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 2, dopo le parole: a statuto speciale aggiungere le seguenti: , con esclusione delle regioni Sicilia e Sardegna,.
11.54. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Pag. 402

  Al comma 2, dopo le parole: a statuto speciale aggiungere le seguenti: , con esclusione della regione Friuli-Venezia Giulia,.
11.55. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 2, dopo le parole: a statuto speciale aggiungere le seguenti: , con esclusione della regione Trentino Alto Adige,.
11.56. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 2, dopo le parole: a statuto speciale aggiungere le seguenti: , con esclusione della regione Valle d'Aosta,.

  Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. La presente legge entra in vigore venti mesi dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
11.57. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 2, dopo le parole: a statuto speciale aggiungere le seguenti: , con esclusione della regione Valle d'Aosta,.
11.58. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 2, dopo le parole: a statuto speciale aggiungere le seguenti: , con esclusione della regione Sardegna,.
11.60. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 2, dopo le parole: a statuto speciale aggiungere le seguenti: , con esclusione della Regione Siciliana,.
11.61. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sopprimere il comma 3.
*11.62. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
*11.63. Cuperlo.

  Al comma 3, sostituire le parole: È fatto salvo l'esercizio con le seguenti: È comunque garantito l'esercizio.
11.64. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 3, sostituire le parole: È fatto salvo l'esercizio con le seguenti: È sempre garantito l'esercizio.
11.65. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 3, sostituire le parole: È fatto salvo l'esercizio con le seguenti: È garantito l'esercizio.
11.66. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. La presente legge entra in vigore ventiquattro mesi dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
11.67. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Pag. 403

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. La presente legge entra in vigore trentasei mesi dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
11.68. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. La presente legge entra in vigore dodici mesi dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
11.69. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.