CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 3 aprile 2024
281.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
ALLEGATO
Pag. 184

ALLEGATO 1

Modifica all'articolo 71 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in materia di compatibilità urbanistica dell'uso delle sedi e dei locali impiegati dalle associazioni di promozione sociale per le loro attività. C. 1018 Foti.

EMENDAMENTO 1.6 DEL RELATORE
E RELATIVI SUBEMENDAMENTI

ART. 1.

  All'emendamento 1.6 del Relatore, sopprimere la parte principale.

  Conseguentemente, all'articolo 1, sostituire le parole da: alle associazioni fino alla fine del comma, con le seguenti: agli enti del Terzo settore che svolgono le attività di cui all'articolo 5 nel rispetto delle vigenti norme igieniche, sanitarie e di sicurezza dei locali e dei requisiti di agibilità dell'immobile.
0.1.6.1. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

(Irricevibile limitatamente alla parte consequenziale)

  All'emendamento 1.6 del Relatore, parte principale, sostituire le parole: articoli 7 e 8, terzo comma, della Costituzione con le seguenti: articoli 8 e 20 della Costituzione.

  Conseguentemente, alla parte consequenziale, lettera b), sostituire le parole da: attività di culto fino alla fine della lettera con le seguenti: nel rispetto delle vigenti norme igieniche, sanitarie e di sicurezza dei locali e dei requisiti di agibilità dell'immobile. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'interno e il Ministero della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 sono individuati criteri e condizioni per la predisposizione di piani di rigenerazione urbana mediante la riqualificazione e il riuso di aree e di beni immobili inutilizzati, nonché per il riconoscimento di contributi e incentivi per interventi di autorecupero degli immobili di cui al primo periodo.
0.1.6.3. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  All'emendamento 1.6 del Relatore, parte principale, sostituire le parole: articoli 7 e 8, terzo comma, della Costituzione con le seguenti: articoli 8 e 20 della Costituzione.

  Conseguentemente, alla parte consequenziale, lettera b), sostituire le parole da: attività di culto fino alla fine della lettera, con le seguenti: nel rispetto delle vigenti norme igieniche, sanitarie e di sicurezza dei locali e dei requisiti di agibilità dell'immobile.
0.1.6.4. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  All'emendamento 1.6 del Relatore, parte consequenziale, lettera b), dopo le parole: di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, aggiungere le seguenti: e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia.
0.1.6.5. Bonelli, Braga.

  All'emendamento 1.6 del Relatore, parte consequenziale, lettera b), sostituire le parole da: tiene conto della specificità delle modalità di esercizio delle diverse forme di culto fino a: locali interessati con le seguenti: disciplina esclusivamente gli aspetti legati al carico urbanistico delle attività svolte, prescindendo dall'eventuale intesa Pag. 185di cui al presente comma, senza tenere in alcuna considerazione tipologia e caratteristiche della forma di culto.
0.1.6.6. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  All'emendamento 1.6 del Relatore, parte consequenziale, lettera b), sostituire le parole da: tiene conto della specificità delle modalità di esercizio delle diverse forme di culto fino a: locali interessati con le seguenti: disciplina esclusivamente gli aspetti legati al carico urbanistico delle attività svolte senza tenere in alcuna considerazione tipologia e caratteristiche della forma di culto.
0.1.6.7. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  All'emendamento 1.6 del Relatore, parte consequenziale, lettera b), sopprimere le parole: e accessibilità dei locali.
0.1.6.8. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  All'emendamento 1.6 del Relatore, parte consequenziale, lettera b), sopprimere le parole: dell'impatto delle relative attività sul tessuto urbano circostante e sui singoli edifici.
0.1.6.9. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  All'emendamento 1.6 del Relatore, parte consequenziale, lettera b), sopprimere le parole: e sui singoli edifici.
0.1.6.10. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  All'emendamento 1.6 del Relatore, parte consequenziale, lettera b), sopprimere le parole: o giornaliera.
0.1.6.11. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  All'emendamento 1.6 del Relatore, parte consequenziale, lettera b), dopo le parole: per la libertà di culto aggiungere le seguenti: di qualsiasi confessione religiosa.
0.1.6.13. Bonelli, Scarpa.

  All'emendamento 1.6 del Relatore, parte consequenziale, lettera b), dopo le parole: per la libertà di culto aggiungere le seguenti: e nei confronti di specifiche fedi religiose.
0.1.6.12. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  All'emendamento 1.6 del Relatore, parte consequenziale, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , sentite tutte le confessioni religiose.
0.1.6.14. Bonelli, Scarpa.

  All'emendamento 1.6 del Relatore, parte consequenziale, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al presente comma si applica la disciplina previgente.
0.1.6.15. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  All'emendamento 1.6 del Relatore, parte consequenziale, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Fino all'entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, secondo periodo, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al comma 1, primo periodo.
0.1.6.16. Bonelli, Curti.

  All'emendamento 1.6 del Relatore, parte consequenziale, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Restano salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome in materia di urbanistica.
0.1.6.17. Manes, Schullian, Steger, Gebhard.

  Al comma 1, dopo le parole: periodo: aggiungere le seguenti: Fatto salvo quanto Pag. 186previsto dagli accordi e dalle intese stipulati ai sensi degli articoli 7 e 8, terzo comma, della Costituzione.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1:

   a) sostituire le parole: del presente comma non con le seguenti: del primo periodo.

   b) sostituire le parole da: , anche occasionalmente, fino alla fine del comma con le seguenti: attività di culto nel rispetto dei criteri in materia di compatibilità urbanistica ed edilizia individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno ed il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il decreto di cui al secondo periodo tiene conto della specificità delle modalità di esercizio delle diverse forme di culto, delle esigenze di sicurezza e accessibilità dei locali e dell'impatto delle relative attività sul tessuto urbano circostante e sui singoli edifici, anche in termini di concentrazione oraria o giornaliera dell'afflusso di persone ai locali interessati, senza pregiudizio per la libertà di culto, ed è adottato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
1.6. Il Relatore.

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ALLEGATO 2

Modifica all'articolo 71 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in materia di compatibilità urbanistica dell'uso delle sedi e dei locali impiegati dalle associazioni di promozione sociale per le loro attività. C. 1018 Foti.

PROPOSTA EMENDATIVA APPROVATA

ART. 1.

  Al comma 1, dopo le parole: periodo: aggiungere le seguenti: Fatto salvo quanto previsto dagli accordi e dalle intese stipulati ai sensi degli articoli 7 e 8, terzo comma, della Costituzione.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1:

   a) sostituire le parole: del presente comma non con le seguenti: del primo periodo.

   b) sostituire le parole da: , anche occasionalmente, fino alla fine del comma con le seguenti: attività di culto nel rispetto dei criteri in materia di compatibilità urbanistica ed edilizia individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno ed il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il decreto di cui al secondo periodo tiene conto della specificità delle modalità di esercizio delle diverse forme di culto, delle esigenze di sicurezza e accessibilità dei locali e dell'impatto delle relative attività sul tessuto urbano circostante e sui singoli edifici, anche in termini di concentrazione oraria o giornaliera dell'afflusso di persone ai locali interessati, senza pregiudizio per la libertà di culto, ed è adottato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
1.6. Il Relatore.