CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 27 marzo 2024
278.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
Pag. 280

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 27 marzo 2024. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

  La seduta comincia alle 13.30.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di coproduzione cinematografica con il Governo della Repubblica di Serbia, fatto a Belgrado il 21 marzo 2023.
C. 1745 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Alessandro GIGLIO VIGNA, presidente, in sostituzione del relatore, on. Caiata, riferisce che il disegno di legge recante «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Serbia», con Allegato, fatto a Belgrado il 21 marzo 2023, è stato approvato dal Senato, ove sono state apportate alcune modifiche al testo proposto dal Governo.
  L'Intesa rientra nell'ambito degli accordi volti al rafforzamento della cooperazione culturale internazionale ed è finalizzata all'intensificazione dei rapporti cinematografici e audiovisivi tra l'Italia e la Serbia, sul modello di analoghi accordi stipulati con altri Paesi.
  L'Accordo sostituisce una precedente intesa sulle relazioni cinematografiche bilaterali risalente al 1968, sottoscritta con Pag. 281l'allora Repubblica federativa di Jugoslavia: il suo obiettivo è quello di incentivare i produttori italiani e serbi nella coproduzione di opere cinematografiche o audiovisive, con riflessi significativi sull'intera industria cinematografica.
  Il disegno di legge di ratifica si compone di 4 articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono le clausole di autorizzazione alla ratifica e di ordine di esecuzione. Gli oneri economici sono valutati in 2.850 euro annui ogni quattro anni, a decorrere dal 2025 (articolo 3). L'articolo 4, prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
  L'Accordo, cui rinvia l'articolo 1 del disegno di legge, si compone di 16 articoli e di un allegato.
  L'articolo 1 definisce le nozioni di «coproduzione» e di «coproduttore» ed indica le due direzioni ministeriali rispettivamente competenti quali autorità responsabili della sua applicazione. L'articolo 2 stabilisce che le coproduzioni, approvate e realizzate ai sensi dell'Accordo, siano assimilate alle opere nazionali, individuando i benefici a cui possono avere diritto e i requisiti richiesti ai produttori per ottenerli, mentre l'articolo 3 prevede che le istanze per il riconoscimento delle coproduzioni siano sottoposte all'approvazione delle Autorità competenti.
  L'articolo 4 rinvia ad un apposito allegato che definisce le norme procedurali per l'ammissione ai benefici delle coproduzioni.
  L'articolo 5 fissa le modalità di effettuazione delle riprese e di partecipazione del personale artistico e tecnico; sono poi definite le quote in percentuale degli apporti finanziari dei coproduttori (articolo 6) e sono individuate le norme in materia di pellicole originali e lingue utilizzate (articolo 7).
  L'accordo disciplina, inoltre, le agevolazioni per la realizzazione delle coproduzioni in particolare in termini di ingresso dello staff e delle attrezzature (articolo 8) e per l'identificazione delle coproduzioni come «italo-serbe» o «serbo-italiane» (articolo 9) e dispone in ordine alla distribuzione dei proventi (articolo 10) e alla possibilità di realizzazione di coproduzioni multilaterali (articolo 11).
  L'articolo 12 affida ad una commissione mista il compito di agevolare l'attuazione dell'Accordo e di valutare l'esistenza di un equilibrio complessivo fra le coproduzioni. L'articolo 13 disciplina le modalità per l'esportazione delle opere coprodotte in Paesi dove viga il contingentamento nella commercializzazione; l'articolo 14 regolamenta la loro presentazione ai festival internazionali e l'articolo 15 ha ad oggetto la disciplina applicabile in caso di controversie interpretative o applicative tra le Parti.
  L'articolo 16 stabilisce i termini dell'entrata in vigore dell'accordo, le procedure da seguire per eventuali modifiche da apportare al testo dell'allegato o dell'Accordo, regola la validità dell'Accordo gli effetti in caso di denuncia, precisando che l'entrata in vigore dell'Accordo in esame determina la perdita di efficacia della precedente Intesa con la Repubblica Federativa di Jugoslavia firmato a Roma il 20 gennaio 1968.
  Dal momento che il provvedimento non evidenzia profili di incompatibilità comunitaria, formula conclusivamente una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

  La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di coproduzione cinematografica con il Governo del Giappone, con Allegato, fatto a Tokyo il 28 giugno 2023.
C. 1746 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Grazia DI MAGGIO (FDI), relatrice, rileva che la Commissione Politiche dell'Unione europea è chiamata ad esaminare il progetto di legge, d'iniziativa governativa, recante la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra l'Italia e il Giappone, sottoscrittoPag. 282 dalle Parti nel giugno 2023, già approvato dall'altro ramo del Parlamento.
  L'Intesa bilaterale, che rientra nell'ambito degli accordi volti al rafforzamento della cooperazione culturale del nostro Paese e alla promozione e diffusione della cinematografia italiana all'estero, è finalizzata all'intensificazione dei rapporti cinematografici e audiovisivi e all'espansione delle coproduzioni tra l'Italia e il Giappone, realtà quest'ultima che costituisce uno dei mercati più importanti a livello mondiale per il comparto, consentendo alle coproduzioni realizzate da società cinematografiche dei due Paesi di essere considerate alla stregua di opere nazionali, consentendo loro di accedere ai benefici che le rispettive legislazioni accordano.
  Composto da 18 articoli e da un allegato, l'Accordo, dopo avere definito l'obiettivo dell'intesa, offerto un quadro delle definizioni utilizzate (articoli 1 e 2) e rinviato all'allegato circa l'individuazione delle Autorità competenti per l'attuazione (articolo 3), stabilisce che le coproduzioni approvate ai sensi dell'Accordo stesso siano assimilate alle opere nazionali, individuando i benefici a cui possono avere diritto e i requisiti richiesti ai produttori per ottenerli (articolo 4).
  L'articolo 5 dispone in ordine alle modalità di approvazione di una coproduzione cinematografica, rinviando all'Allegato già richiamato circa le norme procedurali per l'ammissione ai benefici, le modalità per la presentazione delle relative istanze e l'identificazione delle coproduzioni cinematografiche bilaterali.
  L'Accordo fissa quindi le modalità di effettuazione delle riprese e di partecipazione del personale artistico e tecnico (articoli 6 e 7), definisce le quote in percentuale degli apporti finanziari dei coproduttori (articolo 8) e dispone in ordine alla possibilità di realizzazione di coproduzioni multilaterali (articolo 9). Ulteriori articoli recano norme in materia di importazione temporanea di attrezzature cinematografiche (articolo 10), di pellicole originali e lingue utilizzate (articolo 11) e di autorizzazione per la pubblica proiezione (articolo 12).
  Il compito di agevolare l'attuazione dell'Accordo e di valutare l'esistenza di un equilibrio complessivo fra le coproduzioni viene affidato a una commissione mista, composta da funzionari ed esperti, (articolo 13).
  Ulteriori articoli dell'intesa disciplinano lo status dell'Allegato all'Accordo e le modalità per una sua modifica (articolo 14), oltre che le modalità per l'attuazione dell'Accordo nel rispetto del diritto internazionale applicabile (articolo 15) e per la risoluzione di eventuali controversie interpretative o applicative (articolo 17).
  L'Allegato richiamato dagli articoli 3 e 5, che è parte integrante dell'Accordo stesso, individua nel Ministero della cultura per parte italiana e nei Ministeri degli affari esteri e dell'economia e nell'Agenzia per gli affari culturali per la parte giapponese, le Autorità competenti responsabili dell'attuazione dell'intesa. Il medesimo Allegato reca altresì le norme procedurali per l'ammissione ai benefici delle coproduzioni, e le modalità per la presentazione delle relative istanze e l'identificazione delle coproduzioni cinematografiche bilaterali.
  Il disegno di legge di ratifica dell'Accordo consta di quattro articoli. L'articolo 3, in particolare, reca una clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che dal provvedimento non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, chiamando le amministrazioni interessate a svolgere le attività previste dalla legge a risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
  Poiché l'intervento normativo non presenta criticità sotto il profilo della compatibilità con il diritto dell'UE, preannuncia conclusivamente la presentazione di una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

  La Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice.

  La seduta termina alle 13.35.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 27 marzo 2024.

Pag. 283

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.35 alle 13.40.

AUDIZIONI INFORMALI

  Mercoledì 27 marzo 2024.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nell'ambito dell'esame della Relazione annuale 2022 della Commissione europea sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità e sui rapporti con i parlamenti nazionali (COM(2023) 640 final).

  L'audizione informale è stata svolta dalle 13.45 alle 14.20.