CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 26 marzo 2024
277.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Comitato per la legislazione
COMUNICATO
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ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO

  Martedì 26 marzo 2024. – Presidenza del presidente Bruno TABACCI.

  La seduta comincia alle 10.45.

Delega al Governo per la riforma della disciplina in materia di conflitto di interessi per i titolari di cariche di governo statali, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano e per i presidenti e i componenti delle autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione (C. 304-A, Conte).
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere con osservazioni).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Ingrid BISA, relatrice, dopo aver illustrato sinteticamente i profili di interesse del provvedimento per il Comitato, formula la seguente proposta di parere:

  «Il Comitato per la legislazione,

   esaminato la proposta di legge n. 304-A e rilevato che:

    sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:

     la proposta di legge presenta un contenuto omogeneo e corrispondente al titolo; sul testo originario della proposta recante già due disposizioni di delega il Comitato per legislazione ha espresso il prescritto parere nella seduta del 13 marzo 2024; a seguito dell'inserimento in sede referente di una nuova disposizione di delega legislativa, con la quale è stato integralmente sostituito il testo originario della proposta, si rende necessario esprimere un nuovo parere riferito al testo così modificato;

    sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

     l'articolo 1, al comma 1, nel delegare il Governo ad adottare un decreto legislativo di riforma della disciplina in materia di conflitto di interessi, ricomprende espressamente nel novero dei soggetti destinatari di tale disciplina anche i presidenti e i componenti delle autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione; tuttavia, rilevato che le autorità indipendenti rappresentano un fenomeno giuridico non unitario, che presenta caratteristiche distinte a seconda del settore di riferimento e della discrezionalità esercitata nella relativa legge istitutiva, ai fini di una maggiore chiarezza del perimetro di operatività della proposta di legge in esame potrebbe essere utile procedere ad un'individuazione puntuale delle specifiche autoritàPag. 4 interessate dal provvedimento in esame;

     il medesimo articolo 1, al comma 2, lettera a), include nel novero dei soggetti che si intendono, ai fini della presente proposta di legge, titolari di cariche di governo statali anche i commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400; tale articolo, come noto, prevede che tali soggetti siano nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, e che il medesimo decreto di nomina debba altresì determinare i compiti del commissario e le dotazioni di mezzi e di personale di cui egli può avvalersi; ciò premesso, si rileva come tale disposizione sia stata più volte implicitamente derogata dal legislatore con disposizioni recanti la nomina di commissari straordinari con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri (in proposito, si veda, da ultimo, il parere espresso nella seduta del 13 marzo 2024 sulla legge di conversione del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del PNRR, A.C. 1752); tenuto conto delle numerose deroghe operate all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, la disposizione in esame potrebbe essere riformulata espungendo il puntuale riferimento a tale norma, così da ricomprendere l'intera categoria dei commissari straordinari, anche se nominati all'esito di un procedimento diverso da quello disciplinato nella legge 23 agosto 1988, n. 400;

     alcuni principi di delega previsti al comma 3 dell'articolo 1 sembrano piuttosto costituire degli oggetti della delega, in contrasto con il paragrafo 1, lettera d), della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del Presidente della Camera del 20 aprile 2001 che prescrive di distinguere i principi e criteri direttivi dall'oggetto della delega; si richiamano in tal senso le lettere g) (in tema di obblighi di dichiarazione) ed i) (in tema di modalità di rimozione del conflitto di interesse);

     potrebbe essere oggetto di approfondimento anche il principio di delega di cui all'articolo 1, comma 3, lettera l) che stabilisce l'attribuzione dei poteri di vigilanza, di accertamento e di sanzione delle violazioni all'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) e, con riferimento ai componenti dell'AGCM, all'Autorità nazionale anticorruzione; il principio di delega appare infatti suscettibile di ulteriore specificazione, in particolare per quanto concerne la definizione dell'apparato sanzionatorio; in proposito si segnala ad esempio l'opportunità di precisare se si tratti solo di sanzioni amministrative o anche di sanzioni penali; inoltre, in caso di introduzione di sanzioni penali, si ricorda che, da ultimo, la sentenza n. 175 del 2022 della Corte costituzionale ha ricordato che in materia penale, il legislatore delegante deve configurare i principi e criteri direttivi in modo molto preciso, definendo non solo la specie e l'entità massima delle pene, ma dettando altresì il criterio, in sé restrittivo, del ricorso alla sanzione penale solo per la tutela di determinati interessi rilevanti, a garanzia della riserva di legge e del principio di stretta legalità;

    sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

     l'articolo 1, al comma 2, lettera b), include nel novero dei soggetti destinatari delle norme della presente proposta di legge, tra le quali quelle in materia di incompatibilità, anche il Presidente della regione e i componenti della Giunta regionale; il successivo comma 6 stabilisce che le disposizioni del provvedimento costituiscono principi fondamentali per le regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 122 della Costituzione (che appunto stabilisce, tra le altre cose, che i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale siano disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica); in proposito si ricorda che già l'articolo 3 della legge n. 165 del 2004 stabilisce i principi fondamentali ai sensi dell'articolo 122 della Costituzione Pag. 5in materia di incompatibilità dei presidenti di regione e dei componenti della giunta regionale; potrebbe quindi essere oggetto di approfondimento il coordinamento tra le due disposizioni;

   formula, alla luce dei parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, le seguenti osservazioni:

    sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

     si valuti l'opportunità, per le ragioni esposte in premessa, di approfondire la formulazione dell'articolo 1, comma 1, comma 2 lettera a), e comma 3, lettere g), i) ed l);

    sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

     si valuti l'opportunità, per le ragioni esposte in premessa, di approfondire il coordinamento tra l'articolo 1, comma 6, e l'articolo 3 della legge n. 165 del 2004.».

  Il Comitato approva la proposta di parere.

  La seduta termina alle 10.55.