ALLEGATO 1
Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali. C. 30 e abb.
PARERE APPROVATO
La VII Commissione,
esaminata, per le parti di competenza, la proposta di legge C. 30 e abb., recante Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali, adottata come testo base,
esprime
PARERE FAVOREVOLE.
ALLEGATO 2
Modifiche agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, in materia di rappresentanza dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato nel consiglio nazionale e nella giunta nazionale del Comitato olimpico nazionale italiano. C. 671 Mulè.
NUOVO TESTO ADOTTATO COME TESTO BASE
Art. 1.
(Consiglio nazionale del Comitato olimpico nazionale italiano)
1. All'articolo 4 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera d) è inserita la seguente:
«d-bis) due membri in rappresentanza, rispettivamente:
1) dei gruppi sportivi militari della difesa;
2) dei gruppi sportivi della Polizia di Stato, del Corpo della Guardia di finanza, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo di polizia penitenziaria»;
b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Le modalità di elezione dei componenti di cui al comma 1, lettera d-bis), sono individuate con decreto del Ministro della difesa e del Ministro dell'interno, da emanare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità di governo competente in materia di sport, prevedendo, in particolare, le regole per l'alternanza tra i gruppi sportivi rappresentati».
Art. 2.
(Giunta nazionale del Comitato olimpico nazionale italiano)
1. All'articolo 6 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera c) è inserita la seguente:
«c.1) un rappresentante dei gruppi sportivi militari della difesa, della Polizia di Stato, del Corpo della Guardia di finanza, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo di polizia penitenziaria»;
b) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:
«1-ter. Il componente di cui alla lettera c.1) del comma 1, è eletto tra i membri di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d-bis)».
Art. 3
(Consiglio nazionale del Comitato italiano paralimpico)
1. All'articolo 5 del decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43, sono apportate le seguenti modificazioni:
Pag. 151a) al comma 1, dopo la lettera d) è inserita la seguente:
«d-bis) due membri in rappresentanza, rispettivamente:
1) dei gruppi sportivi militari della difesa;
2) dei gruppi sportivi della Polizia di Stato, del Corpo della Guardia di finanza, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo di polizia penitenziaria»;
b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Le modalità di elezione dei componenti di cui al comma 1, lettera d-bis), sono individuate con decreto del Ministro della difesa e del Ministro dell'interno, da emanare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità di governo competente in materia di sport, prevedendo, in particolare, le regole per l'alternanza tra i gruppi sportivi rappresentati».
Art. 4
(Giunta nazionale del Comitato
italiano paralimpico)
1. All'articolo 7 del decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera c) è inserita la seguente:
«c-bis) un componente dei gruppi sportivi militari della difesa, della Polizia di Stato, del Corpo della Guardia di finanza, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo di polizia penitenziaria»;
b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Il componente di cui alla lettera c-bis) del comma 1, è eletto tra i membri di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d-bis)».
Art. 5
(Clausola di invarianza finanziaria)
1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni e gli enti coinvolti svolgono le attività previste dalla presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.