CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 13 marzo 2024
268.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO
Pag. 139

ALLEGATO 1

Modifica all'articolo 56-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, concernente la riapertura dei termini per la richiesta di acquisizione di immobili dello Stato da parte degli enti territoriali. C. 981 Mattia.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

  Al comma 1, sostituire le parole da: a decorrere dal 1° luglio 2023 fino alla fine del periodo, con le seguenti: per dodici mesi, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
1.1. Mattia.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Per le finalità di cui al comma 1, all'articolo 56-bis, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: «e indica le eventuali risorse finanziarie preordinate a tale utilizzo.» sono sostituite dalle seguenti: «, compatibili con le competenze e le funzioni effettivamente svolte dall'ente richiedente e la valorizzazione ambientale e sociale del bene, e indica le tempistiche di realizzazione del progetto, nonché le risorse finanziarie preordinate a tale utilizzo.».
1.2. Lovecchio, Fenu, Raffa, Gubitosa.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Per le finalità di cui al comma 1, all'articolo 56-bis, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «L'ente beneficiario assicura l'informazione circa il processo di valorizzazione, lo stato di avanzamento del progetto e l'effettivo utilizzo del bene. Nei casi di successiva rinuncia all'acquisizione o impossibilità a proseguire nella realizzazione del progetto, per qualsiasi causa, l'ente informa immediatamente l'Agenzia del demanio e adotta tutte le misure necessarie a garantire la conservazione del bene.».
1.3. Fenu, Lovecchio, Raffa, Gubitosa.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Per le finalità di cui al comma 1, le disposizioni di cui all'articolo 56-bis, comma 7, del medesimo decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, non trovano applicazione nei casi in cui l'ente beneficiario ponga in essere interventi di valorizzazione ambientale, economica e sociale del bene immobile oggetto di trasferimento.
1.4. Gubitosa, Fenu, Lovecchio, Raffa.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Per le finalità di cui al comma 1, all'articolo 56-bis, comma 7, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma non trovano applicazione nei casi in cui le risorse conseguenti all'utilizzo a titolo oneroso del bene immobile vengano interamente destinate in attività di valorizzazione e manutenzione del bene medesimo.».
1.8. Raffa, Fenu, Lovecchio, Gubitosa.

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  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Clausola di invarianza finanziaria)

  1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  2. Le amministrazioni interessate svolgono le attività previste dalla presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
1.01. La Relatrice.

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ALLEGATO 2

Modifica all'articolo 56-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, concernente la riapertura dei termini per la richiesta di acquisizione di immobili dello Stato da parte degli enti territoriali. C. 981 Mattia.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 1.

  Al comma 1, sostituire le parole da: a decorrere dal 1° luglio 2023 fino alla fine del periodo, con le seguenti: entro, e non oltre, dodici mesi, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
1.1. (Nuova formulazione) Mattia.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Per le finalità di cui al comma 1, all'articolo 56-bis, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: «e indica le eventuali risorse finanziarie preordinate a tale utilizzo.» sono sostituite dalle seguenti: «, compatibili con le competenze e le funzioni effettivamente svolte dall'ente richiedente e la valorizzazione ambientale e sociale del bene, e indica le tempistiche di realizzazione del progetto, nonché le risorse finanziarie preordinate a tale utilizzo.».
1.2. Lovecchio, Fenu, Raffa, Gubitosa.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Per le finalità di cui al comma 1, all'articolo 56-bis, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'ente beneficiario assicura l'informazione circa il processo di valorizzazione, lo stato di avanzamento del progetto e l'effettivo utilizzo del bene.».
1.3. (Nuova formulazione) Fenu, Lovecchio, Raffa, Gubitosa.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Clausola di invarianza finanziaria)

  1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  2. Le amministrazioni interessate svolgono le attività previste dalla presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
1.01. La Relatrice.