CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 13 marzo 2024
268.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO
Pag. 75

ALLEGATO 1

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali. C. 30 Brambilla e abb.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

  All'articolo 1, premettere i seguenti:

Art. 01.
(Finalità e oggetto)

  1. In attuazione degli articoli 9, terzo comma, 41, secondo comma, e 117, terzo comma, della Costituzione e dell'articolo 13 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, della legge 14 agosto 1991, n. 281, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 febbraio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 4 marzo 2003, e della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987 e ratificata ai sensi della legge 4 novembre 2010, n. 201, la presente legge disciplina le modalità e le forme di tutela degli animali di affezione e di compagnia.

Art. 01-bis.
(Definizioni)

  1. Ai fini della presente legge, per animale di affezione e di compagnia si intende un animale accompagnato da una persona che non abbia interesse a ricavarne qualsivoglia profitto e che abbia con lo stesso un legame affettivo o, comunque, di natura emozionale.

Art. 01-ter.
(Ambito di applicazione)

  1. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai casi previsti dall'articolo 19-ter, della legge 20 luglio 2004, n. 189.

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 7.
01.01. Bruzzone, Bisa, Bellomo, Matone, Morrone, Sudano.

  Al comma 1, sostituire le parole: Dei delitti contro gli animali con le seguenti: Dei delitti commessi contro gli animali derivanti da condotte non regolate da Leggi speciali
1.2. Bruzzone, Bisa, Bellomo, Matone, Morrone, Sudano.

  Al comma 1, dopo le parole: Dei delitti contro gli animali aggiungere le seguenti: d'affezione e di compagnia
1.3. Bruzzone, Bisa, Bellomo, Matone, Morrone, Sudano.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifica all'articolo 61 del codice penale, in materia di circostanze aggravanti comuni)

  1. All'articolo 61, numero 11-quinquies) del codice penale, dopo le parole: «la libertàPag. 76 personale» sono inserite le seguenti: «nonché contro gli animali».
1.01. Dori, Zanella, Bonelli.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifica all'articolo 133 del codice penale, in materia di valutazione della gravità del reato agli effetti della pena)

  1. All'articolo 133, primo comma, numero 2), del codice penale, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o all'animale».
1.02. Dori, Zanella, Bonelli.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifica all'articolo 165 del codice penale, in materia di sospensione condizionale della pena)

  1. All'articolo 165, quinto comma, del codice penale, dopo le parole: «577, primo comma numero 1, e secondo comma,» sono inserite le seguenti: «nonché agli articoli 544-bis, 544-ter, 544-quater e 544-quinquies».
1.03. Dori, Zanella, Bonelli.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifiche agli articoli 544-bis e 544-ter del codice penale)

  1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) l'articolo 544-bis è sostituito dal seguente:

   «Chiunque, salvo quanto previsto dalle leggi speciali in materia di animali cagiona la morte di un animale d'affezione e da compagnia è punito con la reclusione da da sei mesi a tre anni.
   La pena è aumentata della metà se i fatti sono diffusi mediante sistemi informatici. La pena è diminuita della metà per coloro che, pur senza avervi partecipato, con condotta apologetica diffondono i fatti criminosi mediante sistemi informatici»;

   b) dopo l'articolo 544-bis è inserito il seguente:

   «Art. 544-bis-1. – (Strage di animali d'affezione) – Chiunque, per crudeltà o senza necessità, al fine di uccidere animali d'affezione, compie atti tali da porre in pericolo la vita di una pluralità di essi è punito, se dal fatto deriva la morte di più animali, con la reclusione da uno a quattro anni. Se è cagionata la morte di un solo animale, si applica la reclusione da dieci mesi a tre anni»;

   c) l'articolo 544-ter è sostituito dal seguente:

   «Chiunque, per crudeltà o senza necessità e comunque salvo quanto previsto dalle leggi speciali in materia di animali, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o sofferenze anche etologiche o a comportamenti o a fatiche o a lavori o a detenzione insopportabili per le sue caratteristiche etologiche o incompatibili con le stesse è punito con la reclusione a quattro mesi a due anni con la multa da 5.000 a 30.000 euro.
   La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate o sostanze medico-veterinarie non per finalità terapeutiche ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi.
   La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell'animale.
   Alla pena di cui al primo comma soggiace chiunque utilizzi collari elettrici o sottoponga un animale al taglio della coda o delle orecchie, ad esclusione dei casi in cui è ammesso dalla normativa internazionale, alla recisione delle corde vocali, all'asportazione delle unghie o dei denti ovvero ad altri interventi chirurgici destinati a modificarne l'aspetto finalizzati a scopi non terapeutici. I medici veterinari che Pag. 77effettuino interventi in violazione del presente comma sono sospesi dalle proprie funzioni per almeno dodici mesi e la licenza è revocata per il medesimo periodo se liberi professionisti.
   La punibilità di cui al quarto comma è esclusa limitatamente agli interventi chirurgici finalizzati a impedire la riproduzione dell'animale e a quelli con finalità curative ed effettuati con modalità conservative certificate da un medico veterinario che provvede contestualmente alla registrazione dell'intervento nel Sistema informativo nazionale degli animali da compagnia, di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134.
   Il veterinario che non rilascia il certificato o non provvede alla registrazione dell'intervento nel citato sistema informativo nazionale degli animali di compagnia è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 5.000 euro.
   Chiunque viene trovato sprovvisto del certificato veterinario è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 3.000 euro.
   Le pene di cui al presente articolo sono aumentate della metà se i fatti sono diffusi mediante sistemi informatici.
   Le pene sono diminuite della metà per coloro che, pur senza avervi partecipato, con condotta apologetica diffondono i fatti criminosi mediante sistemi informatici.».

  Conseguentemente, all'articolo 6, comma 1, sopprimere le lettere c) e d).
1.04. Bruzzone, Bisa, Bellomo, Matone, Morrone, Sudano.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifica dell'articolo 544-bis del codice penale)

  1. L'articolo 544-bis del codice penale è sostituito dal seguente:

   «Chiunque, per crudeltà, senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da due anni a sei anni e con la multa da 10.000 a 50.000 euro».

  Conseguentemente, all'articolo 6, comma 1, sopprimere la lettera c).
1.05. Zanella, Dori, Bonelli.

ART. 2.

  All'articolo 2, premettere i seguenti:

Art. 2-bis.

  1. All'articolo 544-bis del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

   «La pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso in presenza di una persona minore degli anni diciotto o in concorso con essa».

Art. 2-ter.

  1. All'articolo 544-ter del codice penale, dopo il terzo comma è inserito il seguente:

   «La pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso in presenza di una persona minore degli anni diciotto o in concorso con essa».
2.1. Dori, Zanella, Bonelli.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.
(Spettacoli o manifestazioni vietati)

  All'articolo 544-quater del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il primo comma è sostituito dal seguente:

   «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza, promuove, realizza, partecipa o finanzia manifestazioni o spettacoli che comportino sevizie o strazio agli animali, lotterie con in palio animali vivi o esibizioni pornografiche tra animali ed esseri umani è punito con la reclusione Pag. 78da tre mesi a tre anni e con la multa da 4.000 a 30.000 euro.»;

   b) al secondo comma, le parole: «da un terzo alla metà» sono sostituite dalle seguenti: «della metà».
2.2. Di Lauro, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) il primo comma è sostituito dal seguente:

   «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza, promuove, realizza, partecipa o finanzia manifestazioni o spettacoli che comportino sevizie o strazio agli animali, lotterie con in palio animali vivi o esibizioni pornografiche tra animali ed esseri umani è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da 4.000 a 30.000 euro.»;

  Conseguentemente,

   1. dopo la lettera a) inserire la seguente:

   a-bis) al secondo comma, le parole: «da un terzo alla metà» sono sostituite dalle seguenti: «della metà»;

   2. alla lettera b) sostituire la parola: partecipa con la seguente: assiste.
2.3. Di Lauro, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

   a-bis) al secondo comma, dopo le parole: «in relazione all'esercizio di scommesse clandestine» sono inserite le seguenti: «ovvero in presenza di una persona minore degli anni diciotto o in concorso con essa».
2.4. Dori, Zanella, Bonelli.

ART. 3.

  Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

   0a) al primo comma, dopo la parola: «organizza» sono inserite le seguenti: «, realizza, finanzia» e le parole: «che possono metterne in pericolo l'integrità fisica» sono soppresse;

  Conseguentemente, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) al secondo comma, alinea, le parole: «da un terzo alla metà» sono sostituite dalle seguenti: «della metà».
3.1. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
3.2. Nevi, Pittalis, Calderone, Patriarca.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) al secondo comma, numero 1), le parole: «in concorso con minorenni o» sono sostituite dalle seguenti: «in presenza di una persona minore degli anni diciotto o in concorso con essa ovvero».
3.3. Dori, Zanella, Bonelli.

ART. 4.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.
(Confisca e pene accessorie).

  1. L'articolo 544-sexies del codice penale è sostituito dal seguente:

   «Art. 544-sexies. – (Confisca e pene accessorie) – 1. Nel caso di condanna, di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale o di decreto penale di Pag. 79condanna a norma dell'articolo 459 del codice di procedura penale, per i reati previsti dagli articoli 544-ter, 544-quater, 544-quinquies, 544-septies e 727 consumati o tentati, è sempre ordinata la confisca dell'animale, nonché degli strumenti e dei mezzi utilizzati per conseguire il reato.
   2. È altresì disposta la sospensione da due a sei anni dell'attività circense, di caccia, di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali se la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta o se il decreto penale di condanna sono pronunciati nei confronti di chi svolge le predette attività. In caso di recidiva è disposta l'interdizione perpetua dall'esercizio delle attività medesime.
   3. Nel caso in cui la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta o il decreto penale di condanna, per i reati previsti dagli articoli 544-ter, 544-quater, 544-quinquies e 727, consumati o tentati, siano pronunciati nei confronti di chi svolge la professione di medico veterinario, è disposta l'interdizione dalla professione per un periodo non inferiore a un anno.
   4. In caso di recidiva, è disposta l'interdizione perpetua dall'esercizio delle attività medesime.
   5. Qualora il medico veterinario sia un pubblico ufficiale, è disposta l'interdizione dal pubblico ufficio per un periodo non inferiore ad anni due. In caso di recidiva è disposta l'interdizione perpetua dal pubblico ufficio.
   6. Nel caso di sentenza di proscioglimento emessa in seguito all'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, ove vi sia stata condanna in primo o in secondo grado per i reati previsti dagli articoli 544-ter, 544-quater, 544-quinquies, 544-septies e 727 e, ove si sia proceduto ad affidamento definitivo degli animali ai sensi degli articoli 254-ter e 321, comma 3-quater, del codice di procedura penale, il decreto di affidamento definitivo non perde efficacia e l'imputato ha diritto di rivalersi unicamente sull'importo complessivo della cauzione versata.».
4.1. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Al comma 1, sopprimere le lettere b), c) ed f).
4.2. Varchi.

  Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

   c) le parole: «e 544-quinquies,» sono sostituite dalle seguenti: «544-quinquies e 727, consumati o tentati,»;

  Conseguentemente:

   1. alla lettera i), ovunque ricorrano sostituire le parole: e 544-quinquies con le seguenti: 544-quinquies e 727 ;

   2. all'articolo 8, lettera b), capoverso Art. 260-bis, sostituire le parole: e 544-quinquies con le seguenti: 544-quinquies e 727.
4.3. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Al comma 1, sopprimere la lettera f).
4.4. Bruzzone, Bisa, Bellomo, Matone, Morrone, Sudano.

  Al comma 1, lettera i), capoverso, sostituire l'ultimo comma con i seguenti:

  Le spese veterinarie, di mantenimento e custodia degli animali oggetto di sequestro o di confisca sono a carico del Comune in cui ha sede l'Associazione o l'Ente, individuati ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 135. A tal fine è istituito il «Fondo per le spese degli animali sequestrati o confiscati» presso il Ministero della giustizia, con una dotazione iniziale di 500.000 euro per l'anno 2024, da destinare ai Comuni per la copertura delle spese di cui al presente articolo. Le modalità di riparto e assegnazione delle risorse di cui al Fondo sono stabilite con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  Le spese di cui al comma precedente sono liquidate dal Giudice con decreto di Pag. 80sequestro a favore dell'Ente o Associazione a cui viene affidato l'animale oggetto del provvedimento giudiziale, tenendo conto delle spese veterinarie, di mantenimento e custodia indispensabili per la singola tipologia di animale. Dopo il passaggio in giudicato della confisca degli animali, il Comune può rivalersi sull'imputato per le spese sostenute.
4.5. Dondi.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. Al comma 2 dell'articolo 460 del codice di procedura penale sono premesse le seguenti parole: «Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 544-sexies e 727, terzo comma, del codice penale e dall'articolo 4, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 201,»;

  Conseguentemente, all'articolo 15, sopprimere il comma 2.
4.6. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

ART. 5.

  Al comma 1, sopprimere il capoverso «Art. 544-septies».

  Conseguentemente:

   a) al comma 1, capoverso 544-octies, primo comma, sopprimere le lettere c), e) ed f);

   b) sopprimere il comma 2;

   c) alla rubrica sopprimere le parole: previsione della colpa e.
5.2. Varchi.

  Al comma 1, sopprimere il capoverso «Art. 544-septies».

  Conseguentemente al medesimo comma 1:

   a) al capoverso «Art. 544-octies», primo comma, lettera e), dopo le parole: con l'uso di armi aggiungere le parole: al di fuori dell'attività venatoria, dell'espletamento di funzioni professionali o di servizio e dell'uso di armi per stato di necessità;

   b) al capoverso «Art. 544-octies», primo comma, sopprimere la lettera f).

   c) alla rubrica, sopprimere le parole: previsione della colpa e.
5.3. Bruzzone, Bisa, Bellomo, Matone, Morrone, Sudano.

  Al comma 1, sopprimere il capoverso «Art. 544-septies».

  Conseguentemente, sopprimere il comma 2.
5.4. Buonguerrieri, Dondi.

  Al comma 1, sopprimere il capoverso «Art. 544-septies».
5.5. Nevi, Pittalis, Calderone, Patriarca.

  Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 544-septies» con i seguenti:

Art. 544-septies.
(Uccisione colposa di animale)

  Chiunque, fuori dai casi consentiti, cagiona per colpa la morte di un animale è punito con la pena della reclusione da uno a tre anni.
  Non è punibile l'esercente una professione medico veterinaria, quando abbia eseguito la prestazione veterinaria correttamente rispettando il protocollo scientifico in uso. In assenza di protocolli scientifici in uso, se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, l'esercente la professione medico veterinaria risponde solo in caso di colpa grave.
  Il reato è procedibile a querela della persona offesa.

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Art. 544-septies.1.
(Lesioni colpose ad animali)

  Chiunque, fuori dai casi consentiti, cagiona per colpa lesioni ad un animale, è punito con la pena della reclusione da sei mesi a due anni e sei mesi e con la multa da 2.500 a 15.000 euro.
  Non è punibile l'esercente una professione veterinaria, quando abbia eseguito la prestazione veterinaria correttamente rispettando il protocollo scientifico in uso.
  In assenza di protocolli scientifici in uso, se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, l'esercente la professione risponde solo in caso di colpa grave.
  Il reato è procedibile a querela della persona offesa.

  Conseguentemente:

   a) al primo comma, capoverso «Art. 544-octies», dopo le parole: 544-septies aggiungere le seguenti: , 544-septies.1;

   b) sopprimere il comma 2.
5.1. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Al comma 1, capoverso «Art. 544-septies», primo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai medici veterinari se fatti sono commessi nell'esercizio delle proprie funzioni professionali, pubbliche o private.
5.6. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Zan, Lacarra.

  Al comma 1, capoverso: «Art. 544-septies», dopo il primo comma, aggiungere i seguenti:

  Non è punibile l'esercente una professione medico veterinaria, quando abbia eseguito la prestazione veterinaria correttamente rispettando il protocollo scientifico in uso.
  In assenza di protocolli scientifici in uso, se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, l'esercente la professione medico veterinaria risponde solo in caso di colpa grave.
  Il reato è procedibile a querela della persona offesa.
5.7. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Al comma 1, capoverso «Art. 544-octies», primo comma, lettera a) aggiungere, in fine, le seguenti parole: o in concorso con essi.
5.8. Dori, Zanella, Bonelli.

  Al comma 1, capoverso <<Art. 544-octies>>, primo comma, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ad eccezione che si tratti di medici veterinari.
5.9. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Zan, Lacarra.

  Al comma 1, capoverso «Art. 544-octies», primo comma, dopo la lettera g), aggiungere le seguenti:

   h) l'aver agito a scopo di lucro;

   i) l'aver agito con strumenti o modalità particolarmente efferati o con crudeltà.
5.10. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Sopprimere il comma 2.
*5.11. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.
*5.12. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Zan, Lacarra.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ovvero di decreto penale di condanna, a norma dell'articolo 459 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dagli articoli 452-sexies.1, 544-bis, 544-ter, Pag. 82544-quater e 544-quinquies e 733-bis del presente codice comporta la radiazione dall'albo dei medici veterinari. Il Governo provvede a modificare l'articolo 42 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, al fine di adeguarlo a quanto disposto dal periodo precedente.
5.13. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Zan, Lacarra.

  Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

Art. 5-bis.

  1. All'articolo 727 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo comma, le parole: «fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 euro a 10.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a tre anni e con l'ammenda da 2.500 a 25.000 euro»;

   b) il secondo comma è sostituito dal seguente:

   «Fermo restando quanto previsto dagli articoli 575, 582, 583, 589 e 590, la pena è aumentata della metà se l'azione dell'abbandono determina un danno a persone, animali o cose».

  Conseguentemente, all'articolo 6, comma 1:

   a) alla lettera d), numero 2), sopprimere le parole: dopo la parola «chiunque» sono inserite le seguenti: «abbandona animali,»;

   b) sopprimere la lettera g).
5.01. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

ART. 6.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).

  Conseguentemente:

   1. alla lettera c) sostituire le parole: da due a sei anni con le seguenti: da sei mesi a tre anni;

   2. alla lettera d) numero 1) sopprimere le parole: dopo la parola: «sottopone» sono inserite le seguenti: «a detenzione o» e;

   3. alla medesima lettera d) numero 1) sostituire le parole: da uno a cinque anni con le parole: da quattro mesi a due anni;

   4. alla medesima lettera d) numero 2) aggiungere il seguente:

    2-bis) dopo il secondo comma è inserito il seguente: «È consentito l'uso di supporti elettrici e elettronici per l'addestramento degli animali a condizione che tale utilizzo non comporti un danno permanente alla salute degli stessi. In caso di abuso di tali mezzi di correzione si applicano le pene stabilite dal primo comma ridotte alla metà».
6.1. Bruzzone, Bisa, Bellomo, Matone, Morrone, Sudano.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).

  Conseguentemente:

   1. alla lettera c) sostituire le parole: da due a sei anni con le seguenti: da sei mesi a tre anni;

   2. alla lettera d), sostituire il numero 1) con il seguente:

    1) al primo comma, le parole: «da tre a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da quattro mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro»;

   3. sopprimere la lettera f).
6.2. Varchi.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).

  Conseguentemente, alla lettera c) sostituire le parole: da due a sei anni con le seguenti: da due a quattro anni.
6.3. Nevi, Pittalis, Calderone, Patriarca.

  Al comma 1 sopprimere la lettera a).
6.4. Nevi, Pittalis, Calderone, Patriarca.

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  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

   b) dopo l'articolo 441 è inserito il seguente:

  «Art. 441-bis. – (Esche e bocconi avvelenati in danno della salute pubblica e degli animali) – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, senza autorizzazione abbandona esche e bocconi avvelenati o contenenti sostanze nocive o tossiche, compresi vetri, plastiche e metalli o materiale esplodente, che possono causare intossicazioni o lesioni o la morte degli esseri umani o animali che li ingeriscono, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da 5.000 a 25.000 euro. Nel caso le stesse esche o bocconi abbandonati vengano ingeriti da un animale e ne provochino la morte si applica la pena di cui all'articolo 544-bis o 544-septies».
6.5. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Al comma 1, lettera c) sostituire le parole: da due a sei anni con le seguenti: da due a quattro anni.
6.6. Nevi, Pittalis, Calderone, Patriarca.

  Al comma 1, lettera d) numero 1), dopo le parole: detenzione o aggiungere le seguenti: , dopo la parola: «etologiche» sono inserite le seguenti: «, compreso il suo utilizzo come richiamo vivo nell'attività venatoria, o detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, o produttive di sofferenze, o li sottopone ad atti sessuali».
6.7. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Al comma 1, lettera d), numero 1 sopprimere le parole da: e le parole fino alla fine del periodo.
6.9. Nevi, Pittalis, Calderone, Patriarca.

  Al comma 1, lettera d), numero 1) sostituire le parole: da uno a cinque anni con le seguenti: da uno a due anni.
6.10. Nevi, Pittalis, Calderone, Patriarca.

  Al comma 1, lettera d), numero 1), sostituire le parole: uno a cinque con le seguenti: sei mesi a tre.
6.11. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Zan, Lacarra.

  Al comma 1, lettera d) numero 2), sopprimere le parole da: chiunque fino a: dopo la parola.

  Conseguentemente, sopprimere la lettera g).
6.8. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Al comma 1, lettera d), numero 2), sopprimere le parole da: dopo le parola «vietate» fino alla fine del periodo.
6.12. Buonguerrieri, Dondi.

  Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

   d-bis) all'articolo 612-bis del codice penale, secondo comma, aggiungere in fine le parole: «ovvero se il fatto è commesso attraverso l'uccisione e il maltrattamento dell'animale della persona offesa».
6.13. Dori, Zanella, Bonelli.

  Al comma 1 sopprimere la lettera f).
6.14. Buonguerrieri, Dondi.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Introduzione dell'articolo 544-ter.1 del codice penale, in materia di contrasto della zooerastia e della zoopornografia)

  1. Dopo l'articolo 544-ter del codice penale è inserito il seguente:

   «Art. 544-ter.1. – (Contrasto della zooerastia e della zoopornografia) – Chiunque Pag. 84compie atti sessuali su animali o li utilizza per atti di zooerastia o favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla lo sfruttamento sessuale di animali è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa da 10.000 a 30.000 euro. Alla stessa pena soggiace chiunque utilizzando animali realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale zoopornografico o ne fa commercio. Ai fini di cui al presente articolo, per zoopornografia si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un animale coinvolto in attività sessuali esplicite con umani, reali o simulate. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo periodo, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale zoopornografico di cui al primo periodo è punito con la reclusione da due a sei mesi e con la multa da 5.000 a 15.000 euro.
   Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo comma, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale zoopornografico di cui al medesimo comma è punito con la reclusione da due a quattro mesi e con la multa da 5.000 a 10.000 euro.
   Nei casi previsti dai commi primo e secondo la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.
   Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dai commi primo, secondo e terzo, consapevolmente si procura o detiene materiale zoopornografico è punito con la reclusione fino a sei mesi e con la multa non inferiore a 5.000 euro. La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.
   Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività sessuali con animali o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione fino a dodici mesi e con la multa da 5.000 a 10.000 euro.
   Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con qualsiasi mezzo e con qualsiasi forma di espressione, pubblicamente istiga a commettere atti di zooerastia o reati relativi al materiale zoopornografico di cui al presente articolo è punito con la reclusione fino a sei mesi e con la multa da 5.000 a 10.000 euro».
6.01. Bruzzone, Bisa, Bellomo, Matone, Morrone, Sudano.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Modifica all'articolo 54 del codice penale)

  1. All'articolo 54 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Le disposizioni di cui al primo comma si applicano anche nelle ipotesi in cui il fatto è commesso per salvare un animale d'affezione o da compagnia, dal pericolo attuale di morte o lesione grave, sempre che il fatto sia proporzionale al pericolo e fatta salva la legislazione speciale di cui all'articolo 19-ter delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il presente codice. La disposizione di cui al presente comma non si applica a chi ha un particolare dovere giuridico di esporsi al pericolo».

  Conseguentemente sopprimere l'articolo 7.
6.02. Bruzzone, Bisa, Bellomo, Matone, Morrone, Sudano.

ART. 7.

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente, all'articolo 10, comma 1, capoverso «Art. 25-undevicies», dopo il comma 2 inserire il seguente:

   «2-bis. I commi 1 e 2 non si applicano ai casi previsti dall'articolo 19-ter delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale.».
*7.1. Varchi.
*7.2. Bruzzone, Bisa, Bellomo, Matone, Morrone, Sudano.

Pag. 85

  Sopprimerlo.
**7.3. Varchi, Buonguerrieri, Dondi.
**7.4. Bruzzone, Bisa, Bellomo, Matone, Morrone, Sudano.
**7.5. Nevi, Pittalis, Calderone, Patriarca.
**7.6. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Zan, Lacarra, Vaccari, Forattini, Andrea Rossi, Marino.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 7.

  1. All'articolo 19-ter delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale, dopo le parole: «non si applicano ai casi» sono inserite le seguenti: «e a tutte le attività comunque connesse».
7.7. Bruzzone, Bisa, Bellomo, Matone, Morrone, Sudano.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Modifiche all'articolo 13-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di trattamento psicologico per i condannati per reati sessuali, per maltrattamenti contro familiari o conviventi e per atti persecutori)

  1. All'articolo 13-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo le parole: «nonché agli articoli» sono inserite le seguenti: «544-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies,»;

   b) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Trattamento psicologico per i condannati per reati sessuali, per maltrattamenti contro familiari o conviventi, per atti persecutori e per delitti contro gli animali».
7.01. Dori, Zanella, Bonelli.

ART. 10.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Modifiche alla legge 4 novembre 2010, n. 201, in materia di protezione degli animali di affezione e da compagnia)

  1. Alla legge 4 novembre 2010, n. 201, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 4:

    1) al comma 1, le parole: «privi di sistemi per l'identificazione individuale e delle necessarie certificazioni sanitarie e non muniti, ove richiesto, di passaporto individuale» sono sostituite dalle seguenti: «privi di sistemi per l'identificazione individuale o delle necessarie certificazioni sanitarie o non muniti, ove richiesto, di passaporto individuale» e le parole: «con la reclusione da tre mesi a un anno e con la multa da euro 3.000 a euro 15.000» sono sostituite dalle seguenti: «con la reclusione da quattro a diciotto mesi e con la multa da euro 6.000 a euro 30.000»;

   b) all'articolo 5:

    1) al comma 1, le parole: «da euro 100 a euro 1.000 per ogni animale introdotto» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 200 a euro 2.000 per ogni animale introdotto»;

    2) al comma 2, le parole: «da euro 500 a euro 1.000 per ogni animale introdotto» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 1.000 a euro 1.500 per ogni animale introdotto»;

    3) al comma 4, le parole: «da euro 1.000 a euro 2.000 per ogni animale introdotto» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 1.500 a euro 3.000 per ogni animale introdotto»;

   c) all'articolo 6:

    1) al comma 1, primo periodo, le parole: «commette tre violazioni» sono sostituite dalle seguenti: «commette due violazioniPag. 86» e le parole: «da uno a tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «da due a sei mesi»;

    2) al comma 2, primo periodo, le parole: «commette tre violazioni» sono sostituite dalle seguenti: «commette due violazioni» e le parole: «da uno a tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «da due a sei mesi»;

    3) al comma 3, le parole: «commette cinque violazioni», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «commette tre violazioni» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, senza possibilità di conseguirla nuovamente».
10.01. Bruzzone, Bisa, Bellomo, Matone, Morrone, Sudano.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Modifiche alla legge 4 novembre 2010, n. 201, in materia di protezione degli animali da compagnia)

  1. All'articolo 4, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 201, le parole: «privi di sistemi per l'identificazione individuale e delle necessarie certificazioni sanitarie e non muniti, ove richiesto, di passaporto individuale» sono sostituite dalle seguenti: «privi di sistemi per l'identificazione individuale o delle necessarie certificazioni sanitarie o non muniti, ove richiesto, di passaporto individuale» e le parole: «con la reclusione da tre mesi a un anno e con la multa da euro 3.000 a euro 15.000» sono sostituite dalle seguenti: «con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 6.000 a euro 30.000».
10.013. Di Lauro, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Diritti degli animali di affezione e di compagnia)

  1. Gli animali sono esseri senzienti e la legge ne promuove e garantisce la vita, la salute e un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche etologiche.
  2. La detenzione a qualunque titolo degli animali deve sempre avvenire nel rispetto del diritto alla vita, alla salute e a una esistenza dignitosa e rispettosa delle caratteristiche etologiche, salvo quanto autorizzato da leggi speciali.
  3. È vietato, salvo quanto previsto dal codice penale, l'allontanamento coatto di animali di affezione e di compagnia dalla propria famiglia.
10.02. Bruzzone, Bisa, Bellomo, Matone, Morrone, Sudano.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Affidamento degli animali di affezione e di compagnia in caso di separazione dei coniugi)

  1. In caso di separazione dei coniugi, proprietari o detentori di un animale di affezione e di compagnia, il tribunale competente per la separazione, in mancanza di un accordo tra le parti, sentiti i coniugi e, se del caso, i familiari conviventi e la prole, nonché esperti di comportamento animale, nell'esclusivo interesse dell'animale, affida lo stesso in via esclusiva al coniuge che ne garantisce il migliore benessere psico-fisico ed etologico.
  2. Qualora ne sussista la volontà e ve ne sia l'opportunità per il benessere dell'animale comune, lo stesso è affidato ai coniugi in via condivisa, con obbligo di dividere le spese di mantenimento e di cura in misura proporzionale al reddito di ciascun coniuge.
  3. Ai fini della decisione concernente l'affidamento, la proprietà dell'animale desunta dalla documentazione anagrafica costituisce un criterio orientativo e non vincolante per il giudice che decide, nell'esclusivo interesse dell'animale, quale sia la persona che meglio può garantirne il benessere, a condizione che non si provi che l'animale ha avuto un rapporto esclusivo con chi ne risulta proprietario.Pag. 87
  4. Nel caso di cessazione della convivenza more uxorio o quando la questione sorga successivamente al procedimento di separazione, per l'affidamento di animali di affezione e di compagnia è competente a decidere il tribunale del luogo dell'ultima residenza comune degli interessati, ferma restando l'applicazione delle altre disposizioni del presente articolo per l'individuazione del soggetto affidatario.
10.03. Bruzzone, Bisa, Bellomo, Matone, Morrone, Sudano.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Affidamento degli animali di affezione e di compagnia in caso di morte del proprietario o del detentore)

  1. Tra i diritti e i doveri che si trasmettono mortis causa è compreso il dovere di assicurare il benessere all'animale di affezione e di compagnia di proprietà o comunque accudito dal de cuius. In caso di decesso del proprietario o del detentore di un animale di affezione e di compagnia, l'eventuale curatore testamentario, previo assenso dell'erede o del legatario onerato, sentiti tutti gli eredi e i legatari e previo assenso del tribunale, ne attribuisce l'affidamento temporaneo, fino all'affidamento definitivo, all'onerato o, in mancanza, a chi ne fa richiesta potendo garantire il benessere dell'animale. In mancanza di accordo, decide il tribunale che provvede altresì, sentiti gli enti e le associazioni individuati con decreto del Ministro della salute ai sensi dell'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale, per l'affidamento definitivo, emanando i provvedimenti necessari.
  2. È legittima la devoluzione di beni mobili o immobili a una persona, a un ente o a un'associazione con il vincolo che tali beni servano ad assicurare la custodia e il benessere del proprio animale di affezione e di compagnia.
10.04. Bruzzone, Bisa, Bellomo, Matone, Morrone, Sudano.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Accesso degli animali di affezione e di compagnia nei locali pubblici o privati e sui mezzi di trasporto pubblico)

  1. L'accesso degli animali di affezione e di compagnia al seguito del proprietario o detentore può essere consentito nei locali pubblici o privati aperti al pubblico nonché sui mezzi di trasporto pubblico o che forniscono un servizio pubblico. L'accesso degli animali di affezione e di compagnia, purché accompagnati, è consentito negli uffici pubblici, negli uffici aperti al pubblico, nelle strutture residenziali e semiresidenziali pubbliche e private, nelle scuole e nei luoghi di culto.
10.05. Bruzzone, Bisa, Bellomo, Matone, Morrone, Sudano.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Obbligo di segnalazione di animali di affezione e di compagnia abbandonati)

  1. Chiunque trovi un animale di affezione e di compagnia vagante è tenuto a dare avviso, anche tramite la polizia locale, al sindaco e al servizio veterinario del luogo in cui è effettuato il ritrovamento, indicando le relative circostanze.
  2. Chiunque trovi un animale ferito o altrimenti in pericolo è tenuto, se in grado, a prestargli l'assistenza necessaria e, in ogni caso, a dare immediato avviso all'autorità competente.
10.06. Bruzzone, Bisa, Bellomo, Matone, Morrone, Sudano.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Vendita di animali)

  1. Nella vendita di animali la garanzia per i vizi è regolata dalle leggi speciali in Pag. 88materia di animali o, in mancanza, dalle norme previste dagli articoli 1490 e seguenti del codice civile. La cessione, a qualsiasi titolo, di un animale è sempre effettuata con la contestuale consegna di una certificazione veterinaria che attesta le condizioni di salute dell'animale e di una certificazione in ordine alla precedente proprietà e al luogo di provenienza.
  2. Le disposizioni in materia di vendita con riserva di gradimento e di vendita a prova, di cui agli articoli 1520 e 1521 del codice civile, non si applicano agli animali.
10.07. Bruzzone, Bisa, Bellomo, Matone, Morrone, Sudano.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Diritto al risarcimento per danni agli animali di affezione e di compagnia)

  1. In caso di danno agli animali di affezione e di compagnia, i rispettivi proprietari o detentori sono legittimati ad agire per il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali. Il danno non patrimoniale è rapportato anche alla relazione affettiva con l'animale ed è valutato equitativamente dal giudice.
  2. È sempre riconosciuto il diritto di cui al comma 1 agli enti e alle associazioni individuati con decreto del Ministro della salute ai sensi dell'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale nei casi di danno provocato ad animali.
10.08. Bruzzone, Bisa, Bellomo, Matone, Morrone, Sudano.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Rapporti dei detenuti con la famiglia e con gli animali di affezione e di compagnia)

  1. Particolare cura è dedicata a mantenere, migliorare o ristabilire le relazioni dei detenuti e degli internati con le loro famiglie e con i loro animali familiari.
  2. È consentito l'ingresso negli istituti di detenzione di animali la cui detenzione non sia vietata, purché accompagnati, con le modalità e i tempi previsti per le visite delle persone.
10.09. Bruzzone, Bisa, Bellomo, Matone, Morrone, Sudano.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Modifiche all'articolo 13-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di atti persecutori e delitti contro gli animali)

  1. All'articolo 13-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo le parole: «nonché agli articoli» sono inserite le seguenti: «544-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies,»;

   b) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Trattamento psicologico per i condannati per reati sessuali, per maltrattamenti contro familiari o conviventi, per atti persecutori e per delitti contro gli animali».
10.010. Bruzzone, Bisa, Bellomo, Matone, Morrone, Sudano.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Disposizioni in materia di divieto di importazione, vendita, utilizzo e cessione a qualunque titolo di collari elettronici, collari elettrici, collari con le punte, collari a strozzo o a semi-strozzo)

  1. È fatto divieto di importare, vendere, detenere, utilizzare o cedere, a qualunque titolo, collari che arrecano malessere immotivato all'animale.Pag. 89
  2. Il divieto di cui al comma 1 non si applica ai collari dotati unicamente di sistema di tracciabilità satellitare GPS.
  3. Chiunque sia in possesso dei dispositivi o dei collari di cui al comma 1 è tenuto, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, a consegnarli al servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale competente per territorio, che provvede all'eliminazione degli stessi.
  4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola il divieto di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 5.000. In caso di recidiva la sanzione è raddoppiata. Qualora la violazione sia commessa nell'esercizio dell'attività di impresa, alla sanzione consegue la sospensione della licenza dell'attività da sei mesi a due anni.
10.011. Bruzzone, Bisa, Bellomo, Matone, Morrone, Sudano.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Assistenza sanitaria veterinaria di base gratuita)

  1. Ai residenti nel territorio nazionale collocati nella prima fascia di reddito dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), proprietari di animali di affezione e di compagnia, è riconosciuta l'assistenza sanitaria veterinaria di base gratuita entro il limite di 1.000 euro annui per ogni nucleo famigliare ed entro il limite di spesa complessivo di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.
  2. L'assistenza veterinaria di base è erogata gratuitamente dalle strutture veterinarie che abbiano stipulato apposita convenzione con le aziende sanitarie locali competenti. La gratuità dell'assistenza cessa in seguito al venir meno della collocazione dei proprietari degli animali di affezione nella prima fascia di reddito dell'ISEE.
  3. Rientrano nelle prestazioni dell'assistenza veterinaria di base erogabili gratuitamente tramite la rete convenzionata:

   a) le visite veterinarie preadottive di animali di affezione e di compagnia;

   b) l'inoculazione del microchip e la contestuale registrazione nel sistema informativo nazionale degli animali da compagnia, di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134;

   c) la sterilizzazione e la castrazione;

   d) le vaccinazioni veterinarie previste dal protocollo vaccinale adottato dalla comunità veterinaria nazionale e quelle previste dal regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013;

   e) il primo soccorso veterinario per la stabilizzazione dell'animale di affezione e di compagnia di proprietà in seguito a incidenti, con particolare riguardo a incidenti stradali;

   f) il primo intervento veterinario in caso di intossicazione o di avvelenamento nei casi rientranti nel campo di applicazione dell'ordinanza del Ministro della salute 13 giugno 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 16 luglio 2016;

   g) la soppressione eutanasica e le modalità di smaltimento della carcassa, in conformità alla normativa vigente.

  4. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione del presente articolo anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.
  5. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando:

   a) quanto a 5 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno;

Pag. 90

   b) quanto a 5 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
10.012. Bruzzone, Bisa, Bellomo, Matone, Morrone, Sudano.

ART. 11.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).

  Conseguentemente, sopprimere i commi 2, 3 e 4.
11.1. Varchi.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
*11.2. Buonguerrieri, Dondi.
*11.3. Nevi, Pittalis, Calderone, Patriarca.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

   b) al comma 2, dopo le parole: «con riguardo agli animali da affezione» sono aggiunte le seguenti: «e da compagnia».

  Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: ufficiale di polizia giudiziaria con le seguenti: pubblico ufficiale.
11.4. Bruzzone, Bisa, Bellomo, Matone, Morrone, Sudano.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Al personale medico veterinario di cui al comma 2, in caso di accettazione dell'incarico, è riconosciuto un ulteriore trattamento accessorio della retribuzione a titolo di indennità correlato e proporzionato alle particolari condizioni di lavoro richieste.

  Conseguentemente sopprimere il comma 3.
11.5. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Zan, Lacarra.

ART. 12.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 12.
(Centri per gli animali vittime di reato)

  1. Lo Stato realizza nel territorio nazionale centri di accoglienza per gli animali vittime di reato anche utilizzando, su ordine del prefetto competente per territorio, strutture già esistenti.
  2. Per la realizzazione dei centri di accoglienza e l'adeguamento delle strutture già esistenti di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, da destinare ai comuni che ne facciano richiesta.
  3. Le modalità di accesso e ripartizione delle risorse di cui al presente articolo sono definite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando:

   a) quanto a 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno;

   b) quanto a 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
*12.1. Bruzzone, Bisa, Bellomo, Matone, Morrone, Sudano.

Pag. 91

*12.2. Varchi.
*12.3. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Zan, Lacarra, Vaccari, Forattini, Andrea Rossi, Marino.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della giustizia, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministro dell'interno, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, vengono stabiliti i requisiti minimi di cui devono essere in possesso i centri di cui al comma 1, da definirsi in coerenza con la normativa sovranazionale e della regolamentazione europea della sanità animale, tra i quali deve necessariamente essere prevista, al fine di garantire le condizioni di salute e di benessere degli animali, specie se in detenzione perpetua e in grado di riprodursi, la presenza di medici veterinari e la previsione di regolari visite veterinarie.
12.4. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Zan, Lacarra.

  Sopprimere i commi 2 e 3.

  Conseguentemente, alla rubrica sopprimere le parole: e istituzione del contributo per la detenzione di animali sequestrati e confiscati.
12.5. Bruzzone, Bisa, Bellomo, Matone, Morrone, Sudano.

  Al comma 2, sopprimere la lettera b).
12.6. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Zan, Lacarra.

  Al comma 2, lettera b), capoverso «Art. 8-bis», sopprimere il comma 2.

  Conseguentemente, dopo il comma 2, inserire il seguente:

  2-bis. I proventi derivanti dall'aumento delle sanzioni pecuniarie di cui alla presente legge, sono riassegnati al fondo di cui all'articolo 8 della legge 20 luglio 2004 n. 189, per essere destinati alle specifiche attività di cui al comma 1.
12.7. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Zan, Lacarra.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Formazione professionale)

  1. Per l'attuazione delle finalità di cui alla presente legge, entro dodici mesi dalla data della sua entrata in vigore, i Ministri dell'interno, della difesa, della giustizia, della salute e dell'istruzione predispongono un'apposita azione di formazione specifica, di aggiornamento e di riqualificazione, con natura obbligatoria, continua e permanente, destinata al personale che esercita funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, al personale degli organi giudiziari, al personale medico veterinario e al personale docente ed educativo delle scuole di ogni ordine e grado, in relazione alla prevenzione e al perseguimento dei reati di cui agli articoli 544-bis, 544-ter, 544-quater e 544-quinquies e 733-bis del codice penale.
  2. Al fine di assicurare l'omogeneità dell'azione formativa di cui al comma 1 i relativi contenuti sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione, dell'interno, della difesa, della giustizia e dell'istruzione e del merito.
*12.01. Dori, Zanella, Bonelli.
*12.03. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Zan, Lacarra.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Istituzione della Giornata nazionale della convivenza responsabile dell'uomo con gli animali)

  1. È istituita la Giornata nazionale della convivenza responsabile dell'uomo con gli Pag. 92animali, da celebrarsi annualmente il giorno 31 agosto, data dell'abbattimento dell'orsa Amarena. In occasione della Giornata di cui al primo periodo sono organizzati cerimonie, iniziative, incontri e momenti comuni di riflessione, volti a promuovere la conoscenza della fauna locale e la diffusione di buone pratiche per una responsabile convivenza dei cittadini con le specie animali che abitano il loro territorio.
12.02. Zanella, Dori, Bonelli.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Educazione e prevenzione)

  1. La Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri interessati, promuove un piano organico di interventi multisettoriali volti alla prevenzione e all'informazione in merito al fenomeno della violenza contro gli animali anche attraverso iniziative culturali e percorsi formativi, con particolare riguardo alla formazione nelle scuole di ogni ordine e grado.
12.04. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Zan, Lacarra.

ART. 13.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Percorsi di recupero presso enti o associazioni)

  1. Per i reati di cui agli articoli 544-bis, 544-ter, 544-quater e 544-quinquies del codice penale, i percorsi di recupero da svolgere presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati ai sensi dell'articolo 165, quinto comma, del codice penale e dell'articolo 13-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, non devono prevedere la possibilità di contatto diretto tra l'autore del reato e gli animali fino al termine del percorso di recupero, salvo che si tratti di percorsi di terapia assistita con animali sotto la guida e il controllo di professionisti di zooantropologia assistenziale.
13.01. Dori, Zanella, Bonelli.

ART. 14.

  Sopprimerlo.
*14.1. Bruzzone, Bisa, Bellomo, Matone, Morrone, Sudano.
*14.3. Nevi, Pittalis, Calderone, Patriarca.

  Sopprimere il comma 1.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 3.
14.4. Varchi.

  Al comma 1, capoverso Art. 452-sexies.1, sopprimere il quarto comma.
14.5. Nevi, Pittalis, Calderone, Patriarca.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Divieto di importazione, esportazione e riesportazione di trofei di caccia e modifiche sanzionatorie)

  1. Alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 1:

    1) al comma 1, le parole: «con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro quindicimila a euro centocinquantamila» sono sostituite dalle seguenti: «con l'arresto da uno a tre anni e con l'ammenda da euro trentamila a euro centocinquantamila»;

    2) al comma 2, le parole: «si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro trentamila a euro Pag. 93trecentomila» sono sostituite dalle seguenti: «si applica la pena dell'arresto da due a quattro anni e dell'ammenda da euro cinquantamila a euro trecentomila»;

    3) al comma 3, le parole: «è punita con la sanzione amministrativa da euro seimila a euro trentamila» sono sostituite dalle seguenti: «è punita con la sanzione amministrativa da euro diecimila a euro trentamila»;

   b) all'articolo 2:

    1) al comma 1, le parole: «con l'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila o con l'arresto da sei mesi ad un anno» sono sostituite dalle seguenti: «con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila»;

    2) al comma 2, le parole: «si applica la pena dell'arresto da sei mesi a diciotto mesi e dell'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila» sono sostituite dalle seguenti: «si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro trentamila a euro duecentomila»;

    3) al comma 3, le parole: «è punita con la sanzione amministrativa da euro tremila a euro quindicimila» sono sostituite dalle seguenti: «è punita con la sanzione amministrativa da euro seimila a euro ventimila»;

    4) al comma 4, le parole: «è punito con la sanzione amministrativa da euro tremila a euro quindicimila» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la sanzione amministrativa da euro cinquemila a euro ventimila».

   c) all'articolo 3, le parole: «articoli 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 1, 2 e 3-ter»;

   d) dopo l'articolo 3-bis è inserito il seguente:

«Art. 3-ter.
(Divieto di importazione, esportazione e riesportazione di trofei di caccia)

   1. Ai fini del presente articolo, per “trofeo di caccia” si intende un animale, una parte di animale o un prodotto derivato ottenuto da un animale, accompagnato da una licenza o da un certificato CITES, che:

   a) è grezzo, trasformato o lavorato;

   b) è stato legalmente ottenuto dal cacciatore nell'esercizio dell'attività venatoria;

   c) è importato, esportato o riesportato, in Italia o dall'Italia, da parte o per conto del cacciatore o di soggetti terzi, per uso personale.

   2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con le sanzioni previste all'articolo 1 chiunque importa, esporta o riesporta trofei di caccia, anche per uso personale, di esemplari appartenenti alle specie animali elencate nell'allegato A annesso al regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996.
   3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con le sanzioni previste all'articolo 2 chiunque importa, esporta o riesporta trofei di caccia, anche per uso personale, di esemplari appartenenti alle specie animali elencate negli allegati B e C annessi al regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996.
   4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da euro diecimila a euro ottantamila chiunque importa, esporta o riesporta trofei di caccia, anche per uso personale, di esemplari appartenenti alle specie animali elencate nell'allegato D annesso al regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996.
   5. In caso di violazione delle disposizioni di cui al presente articolo è sempre disposta la confisca dei trofei di caccia.
   6. Per i trofei di caccia confiscati di cui al comma 5 viene disposta, sentita la Commissione scientifica CITES, la conservazione a fini didattici o scientifici o la loro distruzione».
14.01. Sergio Costa, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

Pag. 94

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Modifica all'articolo 4 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di soggetti destinatari delle misure di prevenzione)

  1. All'articolo 4, comma 1, lettera i-ter) del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, le parole: «dei delitti di cui agli articoli 572 e 612-bis del codice penale» sono sostituite dalle seguenti: «dei delitti di cui agli articoli 544-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies, 572 e 612-bis del codice penale».
14.02. Dori, Zanella, Bonelli.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art.14-bis.
(Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 275, in materia di sanzioni penali in caso di importazione di specie animali e vegetali protette)

  1. All'articolo 5 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 275, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «è punito con l'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni o con l'arresto fino ad un anno» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con l'ammenda da euro 20.000 a euro 200.000 e con l'arresto da sei mesi a due anni»;

   b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

   «2. In caso di recidiva, le pene dell'arresto e dell'ammenda sono aumentate del doppio. Qualora il reato sia commesso nell'esercizio dell'attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi a un massimo di due anni; in caso di recidiva reiterata la licenza è revocata.»;

   c) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

   «4-bis. È fatto divieto di far riprodurre in un ambiente controllato o in cattività ibridi di qualsiasi genere e specie. Chiunque viola il divieto di cui al presente comma è punito ai sensi del comma 2.».
14.04. Di Lauro, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Abrogazione dell'articolo 842 del codice civile)

  1. L'articolo 842 del codice civile è abrogato.
14.05. Di Lauro, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Modifiche alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, in materia di reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, nonché di commercializzazione e detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica)

  1. Alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 1:

    1) al comma 1, alinea, le parole: «è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro quindicimila a euro centocinquantamila» sono sostituite alle seguenti: «è punito con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da euro trentamila a euro centocinquantamila»;

Pag. 95

    2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

   «2. In caso di recidiva, le pene dell'arresto e dell'ammenda sono aumentate del doppio. Qualora il reato sia commesso nell'esercizio dell'attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi a un massimo di due anni; in caso di recidiva reiterata la licenza è revocata.»;

   b) all'articolo 2:

    1) al comma 1, alinea, le parole: «ad un anno» sono sostituite dalle seguenti: «a due anni»;

    2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

   «2. In caso di recidiva, le pene dell'arresto e dell'ammenda sono aumentate del doppio. Qualora il reato sia commesso nell'esercizio dell'attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi a un massimo di due anni; in caso di recidiva reiterata la licenza è revocata.»;

    3) al comma 3, le parole: «è punita con la sanzione amministrativa da euro tremila a euro quindicimila» sono sostituite dalle seguenti: «è punita con la sanzione amministrativa da euro cinquemila a euro venticinquemila»;

    4) al comma 4, le parole: «è punito con la sanzione amministrativa da euro tremila a euro quindicimila» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la sanzione amministrativa da euro cinquemila a euro venticinquemila»;

   c) all'articolo 5-bis, comma 7, le parole: «con la sanzione amministrativa da lire due milioni a lire dodici milioni» sono sostituite dalle seguenti: «con la sanzione amministrativa da euro duemila a euro dodicimila»;

   d) all'articolo 6, comma 4, le parole: «è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da euro quindicimila a euro trecentomila» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con l'arresto da tre mesi a un anno e con l'ammenda da euro quindicimila a euro trecentomila».
14.06. Di Lauro, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

ART. 15.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: al comma 1, inserire le seguenti: dopo le parole: «Felis silvestris» sono inserite le seguenti: «e Felis catus», e.
15.1. Di Lauro, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

Pag. 96

ALLEGATO 2

Disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore. C. 1532-ter.

PARERE APPROVATO

  La II Commissione,

   esaminato, per i profili di competenza, il provvedimento in titolo;

   premesso che:

    l'articolo 11, comma 1, modificando l'articolo 21 del decreto legislativo n. 147 del 2017, istituisce, nell'ambito della Rete della protezione e dell'inclusione sociale, il tavolo di lavoro sul fenomeno dei minori fuori famiglia e sui minori affidati e in carico ai servizi sociali territoriali e sui neomaggiorenni in prosieguo amministrativo, al quale sono attribuite funzioni di supporto, di monitoraggio, di valutazione e di analisi sul fenomeno dei minori fuori famiglia e sui minori affidati e in carico ai servizi sociali territoriali;

    l'articolo 13 reca alcune modifiche al decreto legislativo n. 117 del 2017 (codice del terzo settore), in materia di ottenimento della personalità giuridica da parte degli enti del terzo settore, di modalità telematica di partecipazione agli organi associativi e di voto nelle associazioni del terzo settore, di limiti oltre i quali è obbligatorio per gli enti del terzo settore nominare un organo di controllo e un revisore legale dei conti o una società di revisione legale, di cancellazione dal registro del terzo settore a seguito di riduzione del numero degli associati, nonché di termini per la presentazione dei rendiconti e dei bilanci presso il Registro unico nazionale del Terzo settore;

    l'articolo 13-quater modifica il decreto legislativo n. 346 del 1990, al fine di esonerare gli enti del Terzo settore dal regime di solidarietà passiva in materia di imposte di successione e dell'imposta di registro;

    l'articolo 13-quinquies, modificando l'articolo 705 c.c., prevede che, quando sono chiamati all'eredità unicamente persone giuridiche private senza scopo di lucro ed enti del Terzo settore, prima dell'accettazione della stessa eredità, questi hanno facoltà di dispensare l'esecutore testamentario dagli obblighi relativi all'apposizione dei sigilli e all'inventario dei beni dell'eredità, mediante dichiarazione ricevuta dal cancelliere del tribunale o da un notaio, previa prestazione di idonea garanzia, i cui criteri e le cui modalità per la prestazione saranno definiti da un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della giustizia,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.