CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 12 marzo 2024
267.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
ALLEGATO
Pag. 99

ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore. C. 1532-ter Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE 11.50 DEL RELATORE E 11.0100 DEL GOVERNO

ART. 11.

  Al comma 1, capoverso comma 10-ter, primo periodo, dopo le parole: e dei servizi sociali, aggiungere le seguenti: ferme restando le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei ministri ovvero all'Autorità politica delegata per la famiglia, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, nell'ambito delle attribuzioni del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di politiche per l'integrazione e l'inclusione sociale in favore dell'infanzia e dell'adolescenza di cui all'articolo 46, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e sostituire le parole: sul fenomeno dei con le seguenti: degli interventi di integrazione e inclusione sociale sui.

  Conseguentemente:

   a) al medesimo capoverso comma 10-ter, secondo periodo, sostituire le parole: . Il tavolo di lavoro è, inoltre, competente con la seguente: , nonché;

   b) al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente: a) al comma 1, dopo le parole: «cadenza triennale,» sono inserite le seguenti: «il Presidente del Consiglio dei ministri ovvero l'Autorità politica delegata per la famiglia,» e le parole: «Ministro per la solidarietà sociale» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro del lavoro e delle politiche sociali».
11.50. Il Relatore

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Giornata nazionale dell'ascolto dei minori)

  1. La Repubblica riconosce il 9 aprile di ogni anno quale Giornata nazionale dell'ascolto dei minori, al fine di informare e di sensibilizzare sul tema dell'ascolto della persona minore di età quale presupposto fondamentale per dare concreta attuazione ai suoi diritti.
  2. Ai fini della celebrazione della Giornata di cui al comma 1, le istituzioni pubbliche, nei rispettivi ambiti di competenza, possono promuovere iniziative nelle scuole di ogni ordine e grado, anche in coordinamento con associazioni e con organismi impegnati nella tutela dei diritti dei minori, e possono realizzare campagne pubblicitarie nazionali a carattere sociale avvalendosi dei media tradizionali e digitali.
  3. La Giornata di cui al comma 1 non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.
  4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
11.0100. Il Governo.

Pag. 100

ALLEGATO 2

Disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore. C. 1532-ter Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 11.

  Al comma 1, capoverso comma 10-ter, primo periodo, dopo le parole: e dei servizi sociali, aggiungere le seguenti: ferme restando le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei ministri ovvero all'Autorità politica delegata per la famiglia, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, nell'ambito delle attribuzioni del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di politiche per l'integrazione e l'inclusione sociale in favore dell'infanzia e dell'adolescenza di cui all'articolo 46, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e sostituire le parole: sul fenomeno dei con le seguenti: degli interventi di integrazione e inclusione sociale sui.

  Conseguentemente:

   a) al medesimo capoverso comma 10-ter, secondo periodo, sostituire le parole: . Il tavolo di lavoro è, inoltre, competente con le seguenti: , nonché;

   b) al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente: a) al comma 1, dopo le parole: «cadenza triennale,» sono aggiunte le seguenti: «il Presidente del Consiglio dei ministri ovvero l'Autorità politica delegata per la famiglia,» e le parole: «Ministro per la solidarietà sociale» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro del lavoro e delle politiche sociali».
11.50. Il Relatore

  Al comma 1, capoverso comma 10-ter, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il presidente del tavolo di lavoro, o un suo delegato, ai sensi dell'articolo 1, comma 4-bis, della legge 23 dicembre 1997, n. 451, presenta annualmente alla Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza una relazione sulle attività svolte dal tavolo stesso.
11.19. (Nuova formulazione). Brambilla, Saccani Jotti, Fabrizio Rossi, Marchetto Aliprandi, Dori, Miele, Di Biase, D'Orso, L'Abbate, Bonetti, Furfaro, Ciani, Girelli, Malavasi, Stumpo.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Giornata nazionale dell'ascolto dei minori)

  1. La Repubblica riconosce il 9 aprile di ogni anno quale Giornata nazionale dell'ascolto dei minori, al fine di informare e di sensibilizzare sul tema dell'ascolto della persona minore di età quale presupposto fondamentale per dare concreta attuazione ai suoi diritti.
  2. Ai fini della celebrazione della Giornata di cui al comma 1, le istituzioni pubbliche, nei rispettivi ambiti di competenza, possono promuovere iniziative nelle scuole di ogni ordine e grado, anche in coordinamento con associazioni e con organismi impegnati nella tutela dei diritti dei minori, e possono realizzare campagne pubblicitarie nazionali a carattere sociale avvalendosi dei media tradizionali e digitali.
  3. La Giornata di cui al comma 1 non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.
  4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri Pag. 101a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
11.0100. Il Governo.

ART. 13

  All'articolo 13, comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) all'articolo 36, comma 1, sostituire la parola: «cinque», con la seguente: «venti» e dopo le parole: «numero degli associati», aggiungere le seguenti: «, fermo restando il rispetto di quanto disposto dall'articolo 35, comma 1 relativamente alla prevalenza delle attività di volontariato degli associati o delle persone aderenti agli enti associati.».
13.101. Il Governo

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) all'articolo 101, comma 8, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «La disposizione di cui al primo periodo si applica anche in caso di perdita della qualifica di ONLUS da parte dei trust dotati della qualifica ONLUS, nonché alle ONLUS che, a causa di una situazione di direzione e coordinamento o di controllo da parte dei soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, non possano assumere la qualifica di ente del Terzo settore ai sensi del medesimo articolo 4, a condizione che gli statuti delle predette organizzazioni prevedano espressamente lo svolgimento, con modalità non commerciali, di attività di interesse generale, di cui all'articolo 5, senza finalità di lucro e che i beni siano destinati stabilmente allo svolgimento delle suddette attività. In caso di scioglimento per qualunque causa, ovvero di soppressione o modifica delle clausole statutarie riguardanti lo svolgimento di attività di interesse generale, l'assenza della finalità di lucro e la stabile destinazione dei beni, le ONLUS di cui ai precedenti periodi devolvono il patrimonio ad altro ente con finalità analoghe, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'articolo 148, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».
13.20. (Nuova formulazione). Vietri, Ciancitto, Lancellotta, Maccari, Morgante, Rosso, Schifone, Manes.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112)

  1. Al comma 1 dell'articolo 16 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, le parole: «una quota non superiore al» sono sostituite dalla seguente: «il».
13.02. Vietri, Ciancitto, Lancellotta, Maccari, Morgante, Rosso, Schifone.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Modifica all'articolo 705 del codice civile in materia di dispensa dall'apposizione dei sigilli e dall'inventario dei beni dell'eredità)

  1. Dopo il secondo comma dell'articolo 705 del codice civile è aggiunto il seguente:

   «Quando sono chiamati all'eredità unicamente persone giuridiche private senza scopo di lucro ed enti del Terzo settore, prima dell'accettazione della stessa eredità, questi hanno facoltà di dispensare l'esecutore testamentario dagli obblighi di cui ai commi precedenti, mediante dichiarazione ricevuta dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione o da un notaio, fermo restando quanto previsto dall'articolo 473 e previa prestazione di idonea garanzia per i debiti ereditari. La dispensa non ha effetto se la Pag. 102dichiarazione non è effettuata da tutti i chiamati».

  2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della giustizia, sono individuati i criteri e le modalità per la prestazione della garanzia prevista dal terzo comma dell'articolo 705 del codice civile, introdotto dal comma 1 del presente articolo.
13.06. (Nuova formulazione). Vietri, Ciancitto, Lancellotta, Maccari, Morgante, Rosso, Schifone.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Estinzione della Fondazione Italia sociale)

  1. L'articolo 10 della legge 6 giugno 2016, n. 106, è abrogato.
  2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Fondazione Italia sociale è estinta e liquidata, con la procedura di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2017.
13.012. Il Relatore.