CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 14 febbraio 2024
251.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
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AUDIZIONI INFORMALI

  Mercoledì 14 febbraio 2024.

Audizione informale del Direttore Generale per l'Europa e la politica commerciale internazionale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Min. Plen. Nicola Verola, nell'ambito dell'esame della Relazione annuale 2022 della Commissione europea sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità e sui rapporti con i parlamenti nazionali (COM(2023) 640 final).

  L'audizione informale è stata svolta dalle 14.05 alle 14.50.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 14 febbraio 2024. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

  La seduta comincia alle 14.50.

Legge quadro in materia di interporti.
C. 703 Rotelli.
(Parere alla IX Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

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  Grazia DI MAGGIO (FDI), relatrice, ricorda che la XIV Commissione è chiamata ad esaminare, nel testo risultante dagli emendamenti approvati in sede referente, la proposta di legge A.C. 703, d'iniziativa dell'on. Rotelli, volta ad introdurre una nuova disciplina quadro in materia di interporti. La proposta sostituisce, abrogandola, quella attualmente contenuta nella legge n. 240 del 1990, che pure aveva consentito al nostro sistema di intermodalità di vivere una fase di crescita intensa, e che tuttavia appare ormai necessario riformare anche in relazione allo sviluppo intervenuto in questi anni con la realizzazione dei corridoi europei e dei relativi nodi intermodali.
  Il progetto di legge in larga parte ripropone i contenuti di un progetto di legge, sempre d'iniziativa dell'attuale Presidente dell'VIII Commissione, presentato nella scorsa legislatura e sulla quale la Commissione Trasporti aveva svolto una cospicua attività conoscitiva.
  Gli interporti costituiscono, insieme ai porti e ai terminal intermodali, uno dei cosiddetti «nodi intermodali», ossia delle infrastrutture dedicate allo scambio modale e all'interconnessione fra le reti. Si tratta di strutture complesse, che sono in grado di accogliere non solo imprese di trasporto e logistica, ma anche aziende specializzate in lavorazioni differenti.
  Un interporto può essere definito come un complesso di infrastrutture e servizi finalizzati allo scambio di merci tra diverse modalità di trasporto. Come evidenziato nel Piano strategico della portualità e della logistica, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 agosto 2015, si tratta di strutture complesse, che si collocano al centro della supply chain e che sono in grado di accogliere non solo imprese di trasporto e logistica, ma anche aziende specializzate in lavorazioni differenti (imballaggi, assemblaggi, etichettature e altro).
  Secondo i dati del documento strategico della mobilità stradale 2022-2026, la rete di interporti è composta da 26 scali intermodali (di cui 23 inseriti nelle reti TEN-T), il cui operato coinvolge 1.200 aziende di trasporto, generando un transito giornaliero di mezzi pesanti (in ingresso e in uscita) di 25 mila unità.
  Gli interporti italiani hanno raggiunto posizioni di primo piano in Europa: sono infatti sei le realtà italiane presenti nella lista dei primi 14 interporti «strategicamente più importanti» del continente.
  Venendo, in modo sintetico, ai contenuti della proposta di legge, segnala che l'articolo 1 individua l'ambito di applicazione delle successive disposizioni, illustrandone altresì le finalità e fornendo le necessarie definizioni.
  Più nel dettaglio, il comma 1 rimette alla legge quadro l'individuazione dei princìpi fondamentali in materia di interporti e della loro rete, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nell'ambito delle materie concernenti i porti e gli aeroporti civili, nonché le grandi reti di trasporto e di navigazione.
  Le finalità della legge quadro sono le seguenti:

   a) favorire l'intermodalità terrestre e l'efficienza dei flussi logistici, svolgendo funzioni di connessione di valore strategico per l'intero territorio nazionale e valorizzando anche la rete esistente degli interporti di cui alla legge n. 240 del 1990 ed i collegamenti con il sistema portuale;

   b) migliorare e incrementare l'efficienza e la sostenibilità dei flussi di trasporto in una prospettiva di sviluppo e di connessione tra le reti infrastrutturali in ambito nazionale ed europeo;

   c) sostenere, in coerenza con il Piano strategico nazionale della portualità e della logistica, il completamento delle infrastrutture per l'intermodalità previste per l'Italia nella rete transeuropea dei trasporti (TEN-T);

   d) razionalizzare l'utilizzazione del territorio in funzione della domanda di trasporto e di attività logistiche;

   e) contribuire alla diminuzione dell'impatto ambientale delle attività di trasporto e di logistica;

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   f) promuovere la sostenibilità economica, sociale e ambientale delle attività di trasporto e di logistica.

  L'articolo prevede altresì una definizione degli interporti come infrastrutture strategiche per lo sviluppo e per la modernizzazione del Paese e di preminente interesse nazionale e precisa che la rete degli interporti costituisce, nel suo insieme, una delle infrastrutture fondamentali per il sistema nazionale dei trasporti ed è strettamente pertinente al perseguimento di interessi pubblici di rilievo generale.
  Si dispone altresì che sia il MIT ad aggiornare ogni tre anni l'elenco dei soggetti gestori degli interporti in un apposito elenco, stabilendone requisiti di accesso e casi di cancellazione.
  L'articolo 2 della proposta di legge introduce il principio della programmazione degli interporti, attraverso lo strumento del Piano generale per l'intermodalità, riconoscendo al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di provvedere all'individuazione di nuovi interporti, qualora sussistano le condizioni per la loro creazione, previo parere del Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica, con uno o più decreti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, secondo criteri volti alla costituzione di un sistema atto a incrementare la funzionalità della rete degli interporti.
  Con la stessa procedura il MIT può individuare gli interventi necessari per il potenziamento degli interporti esistenti.
  L'articolo 3 elenca le condizioni al ricorrere delle quali è consentita al MIT l'individuazione di nuovi interporti con la precisazione che esse devono ricorrere congiuntamente.
  L'articolo 4 prevede un nuovo organo d'indirizzo, programmazione e coordinamento di tutte le iniziative relative allo sviluppo degli interporti: il richiamato Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica, presieduto dal Ministro delle infrastrutture, con la finalità di promuovere l'integrazione dei sistemi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale e aereo, nonché la semplificazione delle operazioni e del miglioramento dei servizi intermodali e logistici delle merci.
  L'articolo 5 disciplina il regime giuridico applicabile ai soggetti gestori degli interporti, stabilendo che la gestione di un interporto costituisce attività di prestazione di servizi svolta in ambito concorrenziale rientrante tra le attività aventi natura economico-industriale e commerciale, e che i soggetti che gestiscono gli interporti operano in regime di diritto privato.
  L'articolo 6, comma 1, prevede che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica, previa intesa in sede di Conferenza unificata, individui, in ordine di priorità, i progetti relativi alla realizzazione e allo sviluppo degli interporti, allo scopo di garantire l'ottimizzazione, l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa.
  Si rinvia, per le modalità e le procedure per l'attuazione del comma 2, ad un regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e previa intesa in sede di Conferenza unificata, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge.
  È inoltre previsto che i soggetti gestori degli interporti, singolarmente o in forma aggregata, sottoscrivano con RFI S.p.a. appositi contratti per procedere all'adeguamento ai parametri dell'Unione europea in materia di: adeguamento a sagoma, a modulo ed a peso assiale della rete alla quale i terminal interportuali sono collegati nonché funzionalità e dimensioni dei moduli dei terminal ferroviari interportuali.
  Nel preannunciare la presentazione di una proposta di parere favorevole sottolinea che il progetto di legge appare pienamente conforme alle strategie dell'UE in materia e segnatamente alla proposta di regolamento sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (COM(2022) 394), in via di approvazione, intesa a promuovere, tra l'altro, una maggiore multimodalità ed interoperabilità tra i modi di trasporto TEN-T, integrando i nodi urbani nella rete, eliminandoPag. 144 le strozzature e i collegamenti mancanti. Formula, pertanto, una proposta di parere favorevole.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice (vedi allegato 1).

  La seduta termina alle 14.55.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

  Mercoledì 14 febbraio 2024. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

  La seduta comincia alle 14.55.

Proposta di direttiva del Consiglio su Imprese in Europa: quadro per l'imposizione dei redditi (BEFIT).
COM(2023) 532 final.
(Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà).
(Seguito dell'esame e conclusione – Valutazione di conformità).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 1° febbraio scorso.

  Alessandro GIGLIO VIGNA, presidente e relatore, illustra i contenuti della proposta di documento che valuta conforme al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di documento formulata dal relatore (vedi allegato 2).

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul rafforzamento della cooperazione di polizia nel settore della prevenzione e dell'accertamento del traffico di migranti e della tratta di esseri umani e delle relative indagini, e sul potenziamento del sostegno di Europol alla prevenzione e alla lotta contro tali reati, e che modifica il regolamento (UE) 2016/794.
COM(2023) 754 final
(Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà).
(Esame e rinvio).

  La Commissione avvia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Stefano CANDIANI (LEGA), relatore, segnala che la proposta di regolamento all'esame della XIV Commissione, presentata dalla Commissione europea nello scorso novembre, è intesa al rafforzamento della cooperazione di polizia nel settore della prevenzione e dell'accertamento del traffico di migranti e della tratta di esseri umani e delle relative indagini.
  L'iniziativa è stata adottata congiuntamente ad una proposta di direttiva volta ad aggiornare le disposizioni di diritto penale dell'UE in materia, di cui avvieremo l'esame presso la nostra Commissione la prossima settimana.
  Lo scopo generale della proposta di regolamento in esame è rafforzare il ruolo di Europol nella lotta contro il traffico di migranti e la tratta di esseri umani, con particolare riguardo alla funzione del Centro europeo contro il traffico di migranti già costituito in seno all'Agenzia.
  Tale finalità viene, a sua volta, perseguita attraverso i seguenti obiettivi specifici:

   1) rafforzare la cooperazione tra Agenzie dell'UE competenti in materia di traffico di migranti e tratta di esseri umani (Europol, Eurojust e Frontex), con particolare riferimento ai compiti del Centro sopra richiamato;

   2) rafforzare il coordinamento nel contrasto al traffico di migranti e alla tratta di esseri umani a livello dell'UE, definendo i compiti strategici specifici del richiamato Centro europeo contro il traffico di migranti;

   3) migliorare la condivisione delle informazioni, anche biometriche, e dei dati Pag. 145personali in materia di traffico di migranti e tratta di esseri umani tra gli Stati membri ed Europol;

   4) rafforzare le risorse degli Stati membri per prevenire e combattere il traffico di migranti e la tratta di esseri umani;

   5) rafforzare il sostegno di Europol alla prevenzione e alla lotta contro il traffico di migranti e la tratta di esseri umani attraverso task force operative e distaccamenti per supporto operativo.

  Passando all'esame del contenuto della proposta di regolamento, l'articolo 1 reca l'oggetto e l'ambito di applicazione della nuova disciplina, richiamando nella sostanza gli obiettivi sopra indicati.
  L'articolo 2 reca le definizioni di riferimento.
  Il capo 2 istituisce e regola le funzioni del Centro europeo contro il traffico di migranti: la proposta, come già detto, codifica e rafforza i compiti di un organismo interno di Europol già istituito nel 2016.
  L'organismo, ai sensi dell'articolo 4, è composto da personale Europol e coinvolge nello svolgimento dei compiti strategici:

   a) un rappresentante di ciascuno Stato membro appartenente a un servizio nazionale specializzato;

   b) un rappresentante di Eurojust;

   c) un rappresentante di Frontex;

   d) a discrezione di Europol e previa consultazione degli Stati membri, uno o più rappresentanti che partecipano all'attuazione operativa delle priorità strategiche e operative dell'Unione per la lotta contro il traffico di migranti e la tratta di esseri umani, in particolare alla piattaforma multidisciplinare europea di lotta alle minacce della criminalità (EMPACT).

  Il Centro tiene almeno due volte l'anno una riunione con i soggetti citati, cui partecipa anche la Commissione e cui possono essere invitati altri organismi o Agenzie pertinenti dell'Unione, per lo svolgimento dei compiti strategici.
  Anche nello svolgimento dei compiti operativi Eurojust e Frontex inviano presso il Centro europeo contro il traffico di migranti un ufficiale di collegamento ciascuno, che agiscono a norma dei rispettivi quadri giuridici di riferimento.
  L'articolo 5 definisce i compiti strategici del Centro: fornire analisi e valutazioni strategiche per aiutare nella definizione delle priorità dell'Unione Europea nella lotta contro il traffico di migranti e la tratta di esseri umani; sostenere l'attuazione di queste priorità, in particolare tramite il programma EMPACT; favorire la cooperazione e lo scambio di informazioni tra le agenzie dell'Unione, inclusa l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e Eurojust; monitorare il traffico di migranti e la tratta di esseri umani sia nell'Unione che nei paesi terzi, fornendo aggiornamenti agli Stati membri e alla Commissione; supportare le task force operative e l'uso di Europol per il supporto operativo; analizzare le rotte e i metodi del traffico di migranti e della tratta di esseri umani, indicando possibili implicazioni per le parti private; elaborare un rapporto annuale che identifichi le principali priorità operative e azioni correlate a livello dell'Unione.
  L'articolo 6 definisce i compiti operativi del Centro, che comprendono: il coordinamento, l'organizzazione e lo svolgimento di indagini e azioni operative al fine di sostenere e rafforzare le azioni delle autorità competenti degli Stati membri; il sostegno alle attività di scambio di informazioni, alle operazioni e alle indagini transfrontaliere degli Stati membri, nonché alle squadre investigative comuni e alle task force operative; l'individuazione dei casi di traffico di migranti e di tratta di esseri umani che potrebbero richiedere la costituzione della task force o di un sostegno operativo avanzato.
  La proposta conferma il principio in base al quale Europol non applica misure coercitive nello svolgimento dei suoi compiti.Pag. 146
  Il capo 3 riguarda la cooperazione tra gli Stati membri ed Europol per prevenire e combattere il traffico di migranti e la tratta di esseri umani.
  In particolare, l'articolo 7 prevede che ogni Stato membro sia tenuto a designare uno o più servizi specializzati per prevenire e combattere il traffico di migranti e la tratta di esseri umani, anche attraverso indagini penali, provvedendo affinché tali servizi raccolgano e condividano il più rapidamente possibile tutte le informazioni pertinenti attraverso il sistema SIENA con Europol e gli altri Stati membri.
  L'articolo 8 regola la trasmissione di informazioni ad Europol e agli Stati membri sui reati relativi al traffico di migranti e alla tratta di esseri umani detenute dalle proprie autorità competenti.
  L'articolo 9 mira ad adeguare le pertinenti disposizioni del quadro giuridico di Europol per renderlo compatibile con il nuovo regime in materia di cooperazione.
  La medesima disposizione prevede, tra l'altro, l'inserimento dei nuovi articoli 5-bis e 5-ter nel regolamento di Europol volti, rispettivamente, a codificare e sviluppare ulteriormente il concetto di task force operative e a istituire un nuovo strumento nella forma di distaccamenti Europol a fini di supporto operativo.
  In particolare, il nuovo articolo 5-bis prevede l'istituzione di task force operative costituite dagli Stati membri con il sostegno di Europol quali meccanismi di coordinamento per lo svolgimento di attività di intelligence criminale e indagini penali congiunte, coordinate e prioritarie, in particolare sulle reti e i gruppi criminali e i singoli autori di reato. L'articolo stabilisce le prescrizioni minime riguardanti la partecipazione degli Stati membri, come l'obbligo di fornire tutte le informazioni pertinenti a Europol, e prevede che l'Agenzia debba mettere a disposizione degli Stati membri il proprio supporto avanzato in campo analitico, operativo, tecnico, forense e finanziario, precisando che alle task force operative possono partecipare anche Paesi terzi.
  Il nuovo articolo 5-ter consente a Europol di inviare funzionari nel territorio di uno Stato membro, su richiesta di quest'ultimo, per fornire supporto analitico, operativo, tecnico e forense, in collegamento o d'intesa con le autorità competenti dello Stato membro. In base alla disposizione, lo Stato membro ospitante deve soddisfare una serie minima di condizioni, come la fornitura a Europol di tutte le informazioni pertinenti.
  Inoltre, Europol deve costituire una riserva di esperti degli Stati membri a cui ricorrere per l'impiego dell'Agenzia a fini di sostegno operativo.
  L'articolo 9 modifica infine l'allegato I del regolamento Europol ampliando l'elenco dei reati che rientrano nell'ambito di competenza dell'Agenzia, includendo la violazione delle misure restrittive dell'UE adottate nell'ambito della azione esterna.
  Passando all'esame del rispetto dei principi dei Trattati in materia di competenze, la Commissione europea individua correttamente la base giuridica della proposta negli articoli 85, 87 e 88 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).
  In particolare, l'articolo 85, paragrafo 1, TFUE assegna ad Eurojust il compito di sostenere e potenziare il coordinamento e la cooperazione tra le autorità nazionali responsabili delle indagini e dell'azione penale contro la criminalità grave che interessa due o più Stati membri o che richiede un'azione penale su basi comuni, sulla scorta delle operazioni effettuate e delle informazioni fornite dalle autorità degli Stati membri e da Europol.
  L'articolo 87, paragrafo 1, TFUE stabilisce invece che l'Unione sviluppa una cooperazione di polizia che associa tutte le autorità competenti degli Stati membri, compresi i servizi di polizia, i servizi delle dogane e altri servizi di contrasto specializzati nel settore della prevenzione o dell'accertamento dei reati e delle relative indagini.
  L'articolo 88, paragrafo 2, TFUE sancisce infine che il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria, determinano la struttura, il funzionamento, la sfera d'azione e i compiti di Europol.Pag. 147
  La proposta risulta pienamente conforme al principio di sussidiarietà.
  Per un verso, infatti, come riconosciuto nella relazione introduttiva, l'Unione deve rispettare le competenze nazionali in materia di mantenimento dell'ordine pubblico e salvaguardia della sicurezza interna. Per altro verso, poiché la criminalità grave e il terrorismo sono spesso di natura transnazionale, un'azione condotta esclusivamente a livello nazionale non potrebbe contrastarli efficacemente, anche alla luce del fatto che le reti criminali coinvolte nel traffico di migranti sono caratterizzate da una dimensione mondiale e da una natura agile e collaborativa.
  In tale contesto, la Commissione sottolinea giustamente che la proposta in esame riflette l'intento degli Stati membri di coordinare le rispettive azioni di contrasto e di cooperare nell'affrontare le sfide condivise in materia di sicurezza, decidendo di mettere insieme le risorse a livello dell'UE, di condividere le competenze e, in definitiva, il ruolo di Europol quale espressione di tale sforzo di cooperazione da parte degli Stati membri.
  Un intervento a livello dell'UE per rafforzare il sostegno agli Stati membri nella lotta contro forme di criminalità grave come traffico e tratti dei migranti e quelle connesse, ad esempio al terrorismo, è dunque necessario. Ed è evidente che gli Stati membri, da soli, non sarebbero in grado di affrontare efficacemente tutte le sfide contemplate dall'iniziativa normativa in esame.
  La proposta risulta altresì coerente con il principio di proporzionalità. Risulta infatti opportuno e proporzionato, a fronte della gravità dei fenomeni criminosi transnazionali che si intende contrastare, imporre agli Stati membri obblighi quale quello di designare servizi specializzati per combattere il traffico di migranti e collegarli al SIENA, incaricando il Centro europeo contro il traffico di migranti di fungere da rete di servizi specializzati.
  Inoltre, come giustamente rilevato nella relazione illustrativa, per gli Stati membri vi sono evidenti sinergie ed economie di scala, derivanti, ad esempio, dall'impiego del gruppo di riserva e del sostegno specializzato forniti da Europol, o dalle competenze offerte dal Centro europeo contro il traffico di migranti; d'altra parte, precisa la Commissione, i diversi ordinamenti giuridici e le diverse tradizioni giuridiche degli Stati membri, riconosciuti dai trattati, non sono pregiudicati da tale sostegno a livello dell'UE.
  Per quanto riguarda la scelta della forma giuridica del regolamento dell'UE, la Commissione ricorda che si tratta di opzione obbligata, atteso che nella proposta sono presenti disposizioni volte a rafforzare il mandato di Europol, che in base all'articolo 88 del Trattato sul funzionamento dell'UE è stato stabilito con il regolamento (UE) 2016/794.
  Sottolinea peraltro che la Commissione dichiara di non aver basato la proposta su una valutazione d'impatto, ritenendo che le altre opzioni regolative a sua disposizione fossero limitate o inesistenti, a causa dell'urgenza delle esigenze operative di rafforzare il sostegno di Europol agli Stati membri nella lotta contro il traffico di migranti.
  Richiama alla base dell'iniziativa elementi tratti dalla relazione speciale della Corte dei conti europea del 2021, relativa al sostegno di Europol nella lotta al traffico di migranti. In particolare, nella relazione si rilevano problemi che inficiano la completezza delle informazioni ottenute da Europol, la maggior parte dei quali non sono specifiche dell'area del traffico di migranti e sono al di fuori del controllo di Europol.
  Per valutare la portata complessiva della proposta al nostro esame ritiene opportuno svolgere una breve considerazione di merito attinente al rafforzamento della cooperazione strategica ed operativa tra le Agenzie europee impegnate nel contrasto al crimine transfrontaliero: essa risulta di particolare rilevanza e urgenza, anche alla luce di recenti vicende che hanno segnato, in modo alquanto sorprendente e preoccupante, una interruzione di alcuni importanti flussi informativi tra le medesime agenzie.
  Ricorda a questo riguardo che, a seguito di due pareri emessi nel giugno 2022 dal Garante europeo per la protezione dei dati personali nei confronti di due decisioni del Pag. 148consiglio di amministrazione di Frontex del dicembre 2021, la medesima Agenzia ha di fatto interrotto la condivisione di dati personali con Europol in merito a persone sospette di aver commesso reati connessi essenzialmente al traffico di migranti e ad altri reati connessi all'attraversamento delle frontiere esterne dell'Unione.
  I due pareri avanzavano numerosi rilievi critici sul rispetto da parte di Frontex delle norme per il trattamento dei dati personali. In particolare, il primo parere riguardava le norme interne di Frontex applicabili a tutte le sue attività di trattamento dei dati personali. Il secondo concerneva le attività di trattamento dei dati personali di Frontex relative all'identificazione di sospettati coinvolti in crimini transfrontalieri.
  Successivamente, tra settembre e novembre 2022, facendo anche seguito a numerose sollecitazioni, il Garante per la protezione dei dati personali ha avviato una indagine su Frontex, anche attraverso ispezioni nella sede dell'agenzia.
  Su queste e ulteriori questioni relative al ruolo di Frontex, la Commissione libertà del Parlamento europeo (LIBE) ha svolto l'8 novembre 2022 uno scambio di opinioni con rappresentanti di Commissione europea, Frontex, Europol e Garante europeo della protezione dei dati, mentre il Parlamento europeo, il 14 dicembre 2023 ha adottato una risoluzione in materia.
  Tenendo conto che il termine per la verifica di sussidiarietà scade il 13 marzo 2024, propone, per meglio valutare i profili che ha richiamato, di svolgere un breve ciclo di audizioni con rappresentanti istituzionali del settore.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, il Presidente rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.05.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 14 febbraio 2024.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.05 alle 15.15.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un meccanismo per eliminare gli ostacoli giuridici e amministrativi in ambito transfrontaliero (COM(2023) 790 final)