CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 14 febbraio 2024
251.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Legge quadro in materia di interporti. C. 703 Rotelli.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La VI Commissione,

   esaminato il testo della proposta di legge C. 703 Rotelli, recante: «Legge quadro in materia di interporti»,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 2

5-01991 Congedo: Dati relativi alle partite IVA per le quali sia intervenuta la cessazione d'ufficio e l'irrogazione di sanzioni a seguito della violazione di obblighi fiscali.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti richiamano, in premessa, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 148-150, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio per il 2023) che ha introdotto specifiche misure di presidio preventivo concernenti il rilascio di nuove partite IVA al fine di contrastare le frodi fiscali perpetrate attraverso la costituzione di imprese individuali o società a responsabilità semplificate che operano per brevi periodi violando obblighi fiscali.
  In particolare, gli interroganti evidenziano che, in base alla normativa vigente, l'Agenzia delle entrate, in collaborazione con la Guardia di Finanza, è in grado di compiere precise valutazioni prognostiche del rischio sotteso al rilascio di nuove partite IVA e può convocare il richiedente per ottenere ogni documentazione utile per dimostrare, sulla base di idonea istruttoria, l'assenza di quei profili di rischio, appositamente individuati. In caso di esito negativo è disposta la cessazione d'ufficio della partita IVA da parte dell'Agenzia delle entrate e l'esclusione dell'impresa dalla banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie.
  Tanto premesso, gli interroganti chiedono di sapere «quali siano i dati numerici relativi alle partite IVA, per le quali sia intervenuta la cessazione d'ufficio, a seguito della violazione dell'articolo 1, commi 148-150 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 – legge di bilancio 2023 sul territorio italiano in particolare nella regione Toscana, nonché le risorse complessivamente recuperate ai sensi della predetta disciplina normativa».
  Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'Agenzia delle entrate e il Comando generale della Guardia di finanza, si fa presente quanto segue.
  Con l'interrogazione in rassegna, si chiede di poter conoscere anzitutto i dati numerici relativi alle partite IVA, per le quali intervenuta la cessazione d'ufficio a seguito della violazione dell'articolo 1, commi 148-150 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio per il 2023), sul territorio italiano, in particolare nella regione Toscana, nonché le risorse complessivamente recuperate ai sensi della predetta disciplina normativa.
  In proposito, deve preliminarmente osservarsi che l'articolo 1, comma 148, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 ha integrato e rafforzato il sistema di prevenzione già esistente introducendo, dopo il comma 15-bis dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, i commi 15-bis.1 e 15-bis.2, che prevedono ulteriori strumenti di prevenzione e contrasto ai fenomeni di evasione connessi al rilascio di nuove partite IVA.
  Tali misure vanno, quindi, inquadrate in un'ottica complessiva e di sistema: infatti, da un lato, il comma 15-bis – nell'attuare le prescrizioni contenute nel Regolamento UE n. 904/2010 del Consiglio del 7 ottobre 2010 – persegue l'obiettivo di intercettare tempestivamente soggetti coinvolti in fenomeni fraudolenti, principalmente riconducili alla nozione tipica di «cartiera» e missing trader, dall'altro, il comma 15-bis.1, integrando il presidio già esistente, mira a un ampliamento della platea cui la misura è applicabile, principalmente composta da soggetti caratterizzati dalla presenza di profili di grave e/o sistematica evasione e di inadempimento degli obblighi fiscali, uniti all'esercizio di un'attività, preordinata all'evasione,Pag. 85 che si esaurisce normalmente dopo un breve ciclo di vita.
  Da ultimo, la legge n. 213 del 2023 (legge di bilancio per il 2024), al comma 99, ha ulteriormente novellato l'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, inserendo il comma 15-bis.3, con cui si estendono le misure di presidio preventivo declinate al precedente comma 15-bis.2 – quali la possibilità di richiedere una nuova partita IVA da parte del medesimo soggetto, come imprenditore individuale, lavoratore autonomo o rappresentante legale di società, associazione o ente, con o senza personalità giuridica solo previo rilascio di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria per la durata di tre anni dalla data del rilascio e per un importo non inferiore a 50.000 euro – anche ai contribuenti che abbiano comunicato la cessazione della partita IVA nei dodici mesi precedenti, laddove sia riscontrata la sussistenza dei presupposti che avrebbero determinato la cessazione d'ufficio della partita IVA, ai sensi dell'articolo 35 commi 15-bis o 15-bis.1 del medesimo decreto.
  Ciò posto, in relazione allo specifico quesito numerico formulato dagli interroganti, si rappresenta che, nel corso del 2023, l'attività di controllo posta in essere dall'Agenzia delle entrate e dalla Guardia di Finanza ha portato alla cessazione d'ufficio di un numero di partite IVA su tutto il territorio nazionale pari a 2.428.
  Per quanto concerne, poi, in particolare, il territorio della regione Toscana, il numero di cessazioni d'ufficio, nell'anno 2023, è pari a 251.
  Infine, in ordine alla richiesta relativa alle risorse complessivamente recuperate ai sensi della predetta disciplina normativa, si evidenzia che detto ammontare non è quantificabile trattandosi, come anzidetto, di misure di carattere preventivo volte ad impedire il perpetrarsi di condotte evasive e/o fraudolente.

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ALLEGATO 3

5-01990 Gebhard: Applicazione agli edifici a prevalente proprietà degli Istituti autonomi case popolari (IACP) delle disposizioni di deroga al blocco delle cessioni dei crediti fiscali.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti fanno riferimento all'applicazione delle disposizioni agevolative concernenti il Superbonus in relazione alle spese sostenute dagli Istituti Autonomi delle case popolari (IACP).
  In particolare, gli Onorevoli interroganti chiedono di sapere se anche per questi ultimi interventi effettuati dagli IACP «valga la disposizione di deroga prevista dall'articolo 2, comma 3-bis, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, in tema di blocco cessioni, stante il suo carattere soggettivo».
  Al riguardo, sentita l'Agenzia delle entrate, si rappresenta quanto segue.
  La circolare dell'Agenzia delle entrate del 13 giugno 2023, n. 13/E, paragrafo 1.1.4, richiama i chiarimenti forniti con la precedente circolare 8 agosto 2020, n. 24/E precisando che «( ... ) con riferimento agli interventi effettuati su edifici condominiali nei quali la prevalenza della proprietà dell'immobile (da calcolare in base alla ripartizione millesimale) sia riferibile agli IACP, è stato chiarito che il condominio può applicare la disciplina prevista per tali istituti ed enti e pertanto, secondo la disciplina vigente, fruire della detrazione del 110 per cento per le spese sostenute fino al 2023, a condizione che, alla data del 30 giugno 2023, siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo.
  Qualora tale ultima condizione non si realizzi, si ritiene che possa trovare applicazione, per gli interventi effettuati su edifici condominiali, la disciplina di cui al citato comma 8-bis, primo periodo, dell'articolo 119 (...). Ne deriva che, con riferimento agli interventi ammessi all'agevolazione effettuati su edifici condominiali nei quali la prevalenza della proprietà dell'immobile sia riferibile ai predetti istituti o enti e cooperative, qualora non si realizzi la condizione che, alla data del 30 giugno 2023, siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo:

   se ricorrono le condizioni previste dall'articolo 1, comma 894, lettere b) e c), della legge di bilancio 2023, si applicano le disposizioni previgenti contenute nel citato articolo 119, comma 8-bis, primo periodo, con conseguente applicazione, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, dell'aliquota di detrazione nella misura del 110 per cento per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, del 70 per cento per quelle sostenute nell'anno 2024 e del 65 per cento per quelle sostenute nell'anno 2025;

   se non ricorrono le condizioni previste dall'articolo 1, comma 894, lettere b) e c), della legge di bilancio 2023, resta ferma l'applicabilità della disciplina di cui al vigente comma 8-bis, primo periodo, dell'articolo 119, secondo cui la detrazione è nella misura del 110 per cento per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 e nella misura del 90 per cento per quelle sostenute entro il 31 dicembre 2023, del 70 per cento per quelle sostenute nell'anno 2024 e del 65 per cento per quelle sostenute nell'anno 2025».

  Tanto premesso, si fa presente che l'articolo 2, comma 3-bis, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11 (convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38), stabilisce che:

   «Le disposizioni di cui al comma 1 [che non consente l'esercizio delle opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) Pag. 87e b), del decreto-legge n. 34 del 2020 – i.e., lo sconto in fattura e la cessione del credito] non si applicano alle opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, esercitate dai soggetti di cui alle lettere c), d) e d-bis) del comma 9 dell'articolo 119 del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020 che risultano già costituiti alla data di entrata in vigore del presente decreto».

  Pertanto, tale disposizione normativa, in deroga al blocco generalizzato dell'esercizio delle opzioni di cui al richiamato articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge n. 34 del 2020, prevede la possibilità, per gli IACP individuati dalla lettera c) del comma 9 dell'articolo 119 del medesimo decreto-legge, di esercitare l'opzione per lo sconto in fattura e per la cessione del credito, alla sola condizione che i predetti enti risultino già costituiti alla data del 17 febbraio 2023 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 11 del 2023).
  Tanto premesso, l'Agenzia delle entrate ritiene che la suddetta disposizione di deroga trovi applicazione, sussistendone i requisiti, nei confronti dei soli soggetti ivi espressamente indicati, tra i quali gli IACP, e ciò sebbene gli interventi agevolati siano eseguiti su edifici a prevalente proprietà degli stessi, per i quali, alla data del 30 giugno 2023, non si sia verificata la condizione della intervenuta realizzazione dei lavori in misura pari ad almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo.
  In sostanza, la deroga al blocco generalizzato delle opzioni, chiaramente prevista dal Legislatore solo per talune categorie di contribuenti (tra cui gli IACP), si applica limitatamente alle spese dagli stessi sostenute, e ciò indipendentemente dall'aliquota di detrazione spettante.

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ALLEGATO 4

5-01992 Centemero: Chiarimenti in ordine alle modalità di calcolo dei limiti di spesa per la fruizione del superbonus relativamente ad interventi svolti in edifici polifunzionali da parte di ONLUS, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti fanno riferimento alle modalità di determinazione della spesa ammessa ai fini della fruizione del cosiddetto Superbonus da parte delle ONLUS, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale che svolgono attività di prestazione di servizi socio-sanitari, in applicazione dell'articolo 119, comma 10-bis, del decreto-legge n. 34 del 2020.
  Ai sensi della cennata disposizione la detrazione massima si computa «moltiplicando la detrazione prevista per le singole unità immobiliari per il rapporto tra la superficie complessiva dell'immobile oggetto degli interventi ... e la superficie media di una unità abitativa immobiliare, come ricavabile dal Rapporto immobiliare pubblicato dall'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia delle entrate...».
  Gli interroganti evidenziano che la circolare 8 febbraio 2023 n. 3/E dell'Agenzia delle entrate, ai fini del predetto calcolo, sembrerebbe far riferimento alla «superficie lorda» dell'immobile anziché alla «superficie complessiva» come, invece, previsto dalla lettera della norma – chiedono di sapere «se sia confermato che il parametro da prendere in considerazione ai fini del calcolo del numero di unità immobiliari figurative ai sensi dell'articolo 119, comma 10-bis, del decreto-legge n. 34 del 2020 se sia la superficie lorda dell'immobile e che tale valore sia quello riportato nelle visure catastali concernenti i predetti immobili e se, di conseguenza, non ritenga opportuno procedere a una rettifica della disposizione normativa in oggetto».
  Al riguardo, sentita l'Agenzia delle entrate, si rappresenta quanto segue.
  In ordine all'applicazione del citato comma 10-bis dell'articolo 119, l'Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti, tra l'altro, con la Circolare 8 febbraio 2023, n. 3/E.
  In tale circolare (confronta il paragrafo 3), dopo aver richiamato la norma sopra citata, è stato indicato che «attesa la locuzione generica della norma riferita alla "superficie media", al fine di evitare differenze territoriali, occorre fare riferimento al valore medio ricavabile dal Rapporto immobiliare pubblicato dall'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia delle entrate riferibile alla media nazionale e non a quello del comune ove è ubicato l'immobile stesso. Ad esempio, nel caso di una superficie lorda del fabbricato di 4.000 metri quadri e una superficie media ricavabile dall'OMI di 100 metri quadri, dal rapporto di queste due grandezze si determinano n. 40 unità immobiliari "figurative".
  Tale ultimo parametro va moltiplicato per i limiti di spesa previsti per le singole unità immobiliari in relazione agli interventi agevolabili che si intendono effettuare. A titolo esemplificativo, nel caso di un intervento (trainante) di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio, il massimale di spesa agevolabile è pari a 2.000.000 di euro, ricavabile dal prodotto tra il numero di unità immobiliari "figurative" (40 unità) e il limite di spesa (50.000 euro) previsto per gli edifici unifamiliari di cui alla lettera a), comma 1, dell'articolo 119 del decreto Rilancio».Pag. 89
  Ciò premesso, si rappresenta che, in base al dato letterale della norma, ai fini del calcolo del limite di spesa agevolabile, il numero delle unità immobiliari «figurative» deve essere determinato rapportando la «superficie complessiva dell'immobile oggetto degli interventi» a «la superficie media di una unità abitativa immobiliare, come ricavabile dal Rapporto immobiliare pubblicato dall'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 120-sexiesdecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385».
  L'esempio prospettato nella Circolare n. 3 del 2023, nel quale si fa riferimento alla superficie lorda in luogo di quella complessiva, aveva esclusivamente l'obiettivo di illustrare, in termini matematici, le modalità di calcolo delle unità immobiliari figurative ma non intendeva, in alcun modo, derogare al parametro – costituito, si ribadisce, dalla superficie complessiva – da porre al numeratore del rapporto previsto dal primo periodo del comma 10-bis dell'articolo 119 del decreto-rilancio.

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ALLEGATO 5

5-01993 Fenu: Dati ed effetti relativi alla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione introdotta dalla Legge di Bilancio 2023.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti, con riferimento alla cosiddetta rottamazione-quater, chiedono di sapere «quali siano i dati di dettaglio relativi alla rottamazione-quater e alla misura del saldo e stralcio dei ruoli, specificando:

   il tasso di adesione alla rottamazione-quater e gli incassi conseguiti rispetto al totale degli incassi di cui al comunicato stampa dello scorso 5 febbraio;

   il numero di soggetti che hanno optato per il pagamento rateale e i casi di decadenza dalle prime due rate nonché il controvalore delle rate non pagate;

   la percentuale di decadenza dalla rottamazione anche con riferimento alle precedenti edizioni della misura straordinaria;

   gli effetti sul magazzino fiscale conseguenti alle rottamazioni, ai saldi e stralcio e ai tre stralci integrali dei mini ruoli».

  Al riguardo, l'Agenzia delle entrate, fa presente quanto segue.
  Occorre, innanzitutto, precisare che Agenzia delle entrate-Riscossione, relativamente all'attività di recupero svolta nel corso del 2023 per le somme affidate da tutti gli Enti creditori (Agenzia delle entrate, altre Agenzie fiscali, Inps, Inail, Ministeri, regioni, comuni, consorzi, Ordini professionali, e altro), ha conseguito incassi per 14,8 miliardi di euro di cui:

   7,6 miliardi di euro relativi all'ordinaria attività di riscossione;

   7,2 miliardi di euro riferiti alle misure straordinarie di definizione agevolata (cosiddette rottamazioni). In particolare, con riguardo a tali misure, si specifica che 0,4 miliardi di euro sono relativi alle ultime rate della rottamazione-ter e 6,8 miliardi di euro afferiscono alla rottamazione-quater.

  Con specifico riferimento alle somme affidate dalla sola Agenzia delle entrate, si evidenzia che gli incassi conseguiti nel 2023 da Agenzia delle entrate-Riscossione ammontano a circa 8,1 miliardi di euro di cui:

   3,8 miliardi di euro riferiti all'ordinaria attività di riscossione;

   4,3 miliardi di euro riferiti agli incassi derivanti da misure straordinarie di definizione agevolata (0,2 miliardi di euro derivanti dalla rottamazione-ter e 4,1 miliardi di euro dalla rottamazione-quater).

  Per quanto riguarda, poi, il quesito posto dagli Onorevoli interroganti circa il tasso di adesione alla rottamazione-quater, che nella relazione tecnica è stato stimato pari a circa l'1,84 per cento del valore residuo dei carichi definibili in misura agevolata (carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022), si precisa che lo stesso potrà essere consuntivato solo al termine di tutte le scadenze di pagamento.
  Le domande presentate dai contribuenti per beneficiare della rottamazione-quater sono state complessivamente circa 3,8 milioni e fanno riferimento ad una platea di 3,05 milioni di contribuenti, atteso che ciascun contribuente poteva presentare più di una richiesta.
  Per oltre l'86 per cento delle richieste, i contribuenti hanno optato per il pagamento rateale, mentre nel 14 per cento dei casi hanno optato per il pagamento in rata unica.Pag. 91
  In merito alla domanda posta dagli Onorevoli interroganti relativamente ai casi di decadenza delle prime due rate nonché al controvalore delle rate non pagate, si rappresenta che dei 6,8 miliardi di euro incassati nel 2023 a titolo di rottamazione-quater:

   6,5 miliardi di euro sono riferiti al pagamento delle rate in scadenza nel 2023 (prima o unica rata e seconda rata);

   0,3 miliardi di euro sono riferiti a scadenze successive, i cui importi sono stati versati anticipatamente dai contribuenti.

  Rispetto agli importi da corrispondere per le rate in scadenza nel 2023, pari a 11,9 miliardi di euro, il tasso di decadenza complessivamente registrato si è, quindi, attestato al 45,4 per cento pari a 5,4 miliardi di euro. Allo stato attuale, detta percentuale è nettamente inferiore rispetto a quella registrata con riferimento alle precedenti procedure di definizione agevolata.
  Infatti, le precedenti tre edizioni delle rottamazioni hanno consuntivato, rispettivamente, un tasso di decadenza pari al 53 per cento (prima rottamazione di cui al decreto-legge n. 193 del 2016), al 67 per cento (seconda rottamazione di cui al decreto-legge n. 148 del 2017) e al 70 per cento (terza rottamazione di cui al decreto-legge n. 119 del 2018).
  Infine, per quanto riguarda gli effetti sul cosiddetto magazzino fiscale conseguenti alle misure agevolative, si riferisce che le prime tre edizioni della rottamazione e il cosiddetto saldo e stralcio hanno inciso sul magazzino per oltre 30 miliardi di euro, mentre le misure di annullamento (cosiddetti stralci) per oltre 82 miliardi di euro.
  Per completezza, si segnala comunque che, come già avvenuto per le prime tre edizioni della rottamazione, i dati degli importi dovuti e degli importi pagati per la rottamazione-quater (mediante i quali si possono calcolare i tassi di decadenza) saranno, con ogni probabilità, richiesti dalla Corte dei Conti nell'ambito dell'attività di referto al rendiconto generale dello Stato, che solitamente viene avviata nel primo trimestre di ogni anno.