CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 13 febbraio 2024
250.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

  Martedì 13 febbraio 2024. — Presidenza della vicepresidente Giorgia LATINI.

  La seduta comincia alle 13.15.

Dichiarazione di monumento nazionale dello Sferisterio di Macerata e concessione di un contributo all'Associazione Arena Sferisterio – Teatro di tradizione, per l'organizzazione del Macerata Opera Festival.
Testo unificato C. 1127 Latini e C. 1289 Manzi.
(Seguito esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 31 gennaio scorso.

  Giorgia LATINI, presidente, avverte che alla scadenza del termine sono state presentate due identiche proposte emendative che sono in distribuzione (vedi allegato 1).
  Informa quindi la Commissione che il Governo ha comunicato di non poter essere presente alla seduta odierna e di aver bisogno di un ulteriore periodo di tempo per completare l'istruttoria sugli emendamenti presentati.
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Dichiarazione di monumento nazionale di teatri italiani.
Testo unificato C. 982 Vinci, C. 1214 Foti, C. 1347 Giovine, C. 1584 sen. Zanettin, approvata dal Senato, e C. 1639 Amorese.
(Seguito esame e rinvio).

Pag. 112

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 31 gennaio scorso.

  Giorgia LATINI, presidente, avverte che alla scadenza del termine risultano presentate 15 proposte emendative che sono in distribuzione (vedi allegato 2).
  Informa quindi la Commissione che il Governo ha comunicato di non poter essere presente alla seduta odierna e di aver bisogno di un ulteriore periodo di tempo per completare l'istruttoria sugli emendamenti presentati.
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale.
C. 1691 Governo, approvato dal Senato.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Giorgia LATINI, presidente, constatata l'assenza del relatore, impossibilitato ad intervenire alla seduta odierna, ne assume le funzioni e riferisce che il disegno di legge, di cui la VII Commissione avvia l'esame in sede referente, è collegato alla manovra finanziaria ed è stato approvato dal Senato il 31 gennaio 2023; il testo si compone di quattro articoli e reca l'istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale, con l'obiettivo di incrementare l'efficacia della riforma degli istituti tecnici e professionali, prevista dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e attuata dagli articoli 26, 27 e 28 del decreto-legge n. 144 del 2022, in tal modo contribuendo a quello che è il potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione.
  Evidenzia che l'articolo 1, mediante l'inserimento del nuovo articolo 25-bis, nel decreto-legge n. 144 del 2022, istituisce, a decorrere dall'anno scolastico e formativo 2024-2025, la filiera formativa tecnologico-professionale.
  Nel dettaglio, il comma 1 prevede che, al fine di rispondere alle esigenze educative, culturali e professionali delle giovani generazioni e alle esigenze del settore produttivo nazionale secondo gli obiettivi del Piano nazionale «Industria 4.0», sia istituita, a decorrere dall'anno scolastico e formativo 2024/2025, la filiera formativa tecnologico-professionale, costituita dai percorsi sperimentali del secondo ciclo di istruzione di cui al successivo comma 2, dai percorsi formativi degli Istituti tecnologici superiori (ITS Academy), di cui alla legge n. 99 del 2022, dai percorsi di istruzione e formazione professionale, di cui al capo III del decreto legislativo n. 226 del 2005 e dai percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, recante le «Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli istituti tecnici superiori». Le regioni – prosegue il comma 1 dell'articolo 25-bis – attraverso gli accordi di cui al successivo comma 3, possono aderire alla filiera formativa tecnologico-professionale di cui sopra, assicurando la programmazione dei percorsi della filiera medesima, e ne definiscono le modalità realizzative, operando nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente, ferme restando le competenze statali in materia di istruzione di cui all'articolo 117 della Costituzione.
  Il comma 2, dispone che, nell'ambito della filiera formativa tecnologico-professionale di cui sopra, siano attivati percorsi quadriennali sperimentali di istruzione secondaria di secondo grado, ai sensi dell'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999, e nel rispetto delle funzioni delle regioni ai sensi dell'articolo 138 del decreto legislativo n. 112 del 1998, in materia di programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale, assicurando agli studenti il conseguimento delle competenze di cui al profilo educativo, culturale e professionale dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado, nonché delle conoscenze e delle abilitàPag. 113 previste dall'indirizzo di studi di riferimento. Salvo quanto previsto dal successivo comma 5 del medesimo articolo 25-bis, restano ferme le disposizioni vigenti in materia di esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione e di rilascio dei titoli di studio finali, di cui al decreto legislativo n. 62 del 2017. All'attuazione del presente comma 2 dell'articolo 25-bis si provvede ad invarianza delle dotazioni organiche del percorso quinquennale e, comunque, in assenza di esuberi di personale.
  Ai sensi del comma 3, ferme restando le funzioni delle regioni in materia di programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale, nell'ambito della filiera formativa tecnologico-professionale di cui sopra, le regioni e gli uffici scolastici regionali possono stipulare accordi, anche con la partecipazione degli ITS Academy, delle università, delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e di altri soggetti pubblici e privati, individuati con il decreto di cui al successivo comma 8, per integrare e ampliare l'offerta formativa dei percorsi sperimentali di cui al precedente comma 2 e dei percorsi di istruzione e formazione professionale, in funzione delle esigenze specifiche dei territori. I predetti accordi possono prevedere altresì l'istituzione di reti, denominate «campus», eventualmente afferenti ai poli tecnico-professionali, laddove presenti sul territorio, di cui possono far parte i soggetti che erogano percorsi di istruzione e formazione professionale e percorsi di IFTS, gli ITS Academy, gli istituti che erogano i percorsi sperimentali di cui al precedente comma 2, le altre istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, le università, le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e i predetti altri soggetti pubblici e privati, nonché le modalità di integrazione dell'offerta formativa, condivisa e integrata, erogata dai campus stessi, anche in raccordo con i campus multiregionali e multisettoriali, di cui all'articolo 10, comma 2, lettera f), della citata legge n. 99 del 2022.
  Ai sensi del comma 4, le studentesse e gli studenti che hanno conseguito il diploma professionale al termine dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui all'articolo 17, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 226 del 2005, possono accedere ai percorsi formativi degli ITS Academy, in deroga a quanto previsto all'articolo 1, comma 2, della legge n. 99 del 2022, in caso di:

   a) adesione alla filiera formativa tecnologico-professionale di cui sopra da parte delle istituzioni formative regionali che erogano i predetti percorsi;

   b) validazione dei percorsi di cui al citato articolo 17, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 226 del 2005 attraverso un sistema di valutazione dell'offerta formativa erogata dagli istituti regionali, basato sugli esiti delle rilevazioni degli apprendimenti predisposte dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), istituito con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997.

  Il comma 5, prevede che i soggetti che hanno concluso i citati percorsi quadriennali, validati ai sensi del comma 4, lettera b), possano sostenere l'esame di Stato presso l'istituto professionale, statale o paritario, assegnato dall'ufficio scolastico regionale territorialmente competente, in deroga al sostenimento dell'esame preliminare di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 62 del 2017, e alla previa frequenza dell'apposito corso annuale di cui all'articolo 15, comma 6, del citato decreto legislativo n. 226 del 2005.
  Il comma 6 prevede che, ferme restando le competenze delle regioni in materia di istruzione e formazione professionale, le sperimentazioni di cui al precedente comma 2 e gli accordi di cui al comma 3, ove stipulati, prevedono:

   a) l'adeguamento e l'ampliamento dell'offerta formativa, con particolare riferimentoPag. 114 alle competenze linguistiche e logico-matematiche e alle discipline di base, ai nuovi percorsi sperimentali, funzionali alle esigenze specifiche dei territori, anche attraverso gli accordi di partenariato di cui al successivo comma 7, lettera b), nei limiti della quota di flessibilità didattica e organizzativa dei soggetti partecipanti alla filiera e nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

   b) la promozione dei passaggi fra percorsi diversi, anche attraverso l'orientamento individualizzato di studentesse e studenti;

   c) la quadriennalità del percorso di istruzione secondaria di secondo grado;

   d) il ricorso alla flessibilità didattica e organizzativa, alla didattica laboratoriale, all'adozione di metodologie innovative e al rafforzamento dell'utilizzo in rete di tutte le risorse professionali, logistiche e strumentali disponibili;

   e) la stipula di contratti di prestazione d'opera per attività di insegnamento e di formazione nonché di addestramento nell'ambito delle attività laboratoriali e dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO) con soggetti del sistema delle imprese e delle professioni;

   f) la certificazione delle competenze trasversali e tecniche, al fine di orientare gli studenti nei percorsi sperimentali e di favorire il loro inserimento in contesti lavorativi, anche attraverso i servizi di collocamento mirato per studentesse e studenti con disabilità.

  Il comma 7 dispone inoltre che le sperimentazioni e gli accordi di cui sopra, ove stipulati, possano, altresì, prevedere:

   a) l'introduzione nelle istituzioni scolastiche dell'apprendimento integrato dei contenuti delle attività formative programmate in lingua straniera veicolare (CLIL-Content and Language Integrated Learning) e di compresenze con il conversatore di lingua straniera nell'ambito delle attività di indirizzo, oltre che nell'insegnamento della lingua straniera, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e ferma restando la possibilità di finanziamenti da parte di soggetti pubblici e privati;

   b) la promozione di accordi di partenariato, volti a definire le modalità di co-progettazione per la realizzazione dell'offerta formativa, di attuazione dei PCTO nel rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente e di stipula dei contratti di apprendistato di cui agli articoli 43 e 45 del decreto legislativo n. 81 del 2015;

   c) la valorizzazione delle opere dell'ingegno e dei prodotti oggetto, rispettivamente, di diritto d'autore e di proprietà industriale, realizzati all'interno dei percorsi formativi della filiera formativa tecnologico-professionale nonché il trasferimento tecnologico verso le imprese.

  Ai sensi del comma 8, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali e dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono definiti:

   i criteri di stipula degli accordi, le modalità di adesione alle reti di cui al precedente comma 3 e le relative condizioni di avvio, le modalità di integrazione e di ampliamento dell'offerta formativa di cui agli accordi del medesimo comma 3 e le relative attività di monitoraggio e valutazione, l'individuazione del numero massimo di istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, i raccordi tra i percorsi della filiera formativa tecnologico-professionale, il sistema universitario e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.

  Il comma 9, infine, prevede che, all'attuazione delle disposizioni del medesimo articolo, si provvede nell'ambito delle risorsePag. 115 umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  Il comma 2 dell'articolo 1 prevede che, il citato decreto di cui al nuovo articolo 25-bis, comma 8, del decreto-legge n. 144 del 2022, introdotto dalla disposizione in esame, sia adottato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del disegno di legge.
  Il comma 3 del medesimo articolo 1 del disegno di legge in esame, dispone infine che, in sede di prima applicazione, le disposizioni di cui ai citati commi 4 e 5 del nuovo articolo 25-bis possano essere applicate ai percorsi quadriennali già attivati nell'ambito del progetto nazionale di sperimentazione relativo all'istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale attivato per l'anno scolastico 2024/2025 dal Ministero dell'istruzione e del merito.
  Rileva quindi che l'articolo 2 prevede l'istituzione di una struttura tecnica per la promozione della filiera formativa tecnologico-professionale, a decorrere dal 1° gennaio che svolge le seguenti funzioni:

   a) promuovere le sinergie tra la filiera formativa tecnologico-professionale, costituita dagli istituti tecnici, dagli istituti professionali e dagli Istituti tecnologici superiori (ITS Academy), e il settore imprenditoriale, industriale e scientifico-tecnologico;

   b) migliorare e ampliare la progettazione, nel rispetto dell'autonomia scolastica, di percorsi didattici finalizzati alla formazione delle professionalità innovative necessarie allo sviluppo del Paese e connesse alla valorizzazione delle opere dell'ingegno e dei prodotti oggetto, rispettivamente, di diritto d'autore e di proprietà industriale, realizzati all'interno dei percorsi formativi della filiera formativa tecnologico- professionale, e al trasferimento tecnologico verso le imprese, l'orientamento professionale e i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO), nonché agevolare l'accesso al sistema delle imprese;

   c) favorire una progressiva adesione del sistema di istruzione e formazione professionale al sistema nazionale di valutazione coordinato dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI).

  Ai sensi del comma 2, alla struttura tecnica è preposto un coordinatore con incarico dirigenziale di livello generale, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione e del merito, individuato tra i dirigenti di ruolo del medesimo Ministero o di altre amministrazioni pubbliche ovvero in deroga ai limiti di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, con corrispondente incremento della dotazione organica dirigenziale del suddetto Ministero. Alla predetta struttura è assegnato un contingente costituito da personale in servizio presso il Ministero dell'istruzione e del merito, nonché da un massimo di otto esperti, incaricati ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, cui spettano compensi omnicomprensivi lordi annui nell'ambito di un importo complessivo non superiore a euro 400.000 e per un importo pro capite annuo lordo non superiore a 50.000 euro.
  Per l'attuazione delle disposizioni in commento il comma 3 autorizza la spesa di 735.972 euro per l'anno 2024 e 679.607 euro annui a decorrere dall'anno 2025. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.
  Evidenzia, altresì, che l'articolo 3 disciplina il Comitato di monitoraggio nazionale per la filiera formativa tecnologico-professionale.
  Nel dettaglio, il comma 1 prevede che, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del disegno di legge in commento, sia istituito, presso la Struttura tecnica di cui al precedente articolo 2, il Comitato di monitoraggio nazionale per la filiera formativa tecnologico-professionale.Pag. 116
  Ai sensi del comma 2, tale Comitato, presieduto dal coordinatore della citata struttura tecnica, è composto da rappresentanti del Ministero dell'istruzione e del merito, delle regioni, delle organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative, dell'INVALSI e dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE).
  Esso, sulla base degli esiti del monitoraggio, può proporre l'aggiornamento dei profili di uscita e dei risultati di apprendimento dei percorsi sperimentali della filiera formativa tecnologico-professionale anche in relazione ai mutamenti del sistema delle imprese e in funzione delle esigenze specifiche dei territori (comma 3). Il comma 4, in fine, prevede che, all'attuazione delle disposizioni del medesimo articolo, si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che la partecipazione ai lavori del Comitato non dà diritto ad alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato.
  Segnala, in fine, che l'articolo 4 reca ulteriori misure per la promozione della filiera formativa tecnologico-professionale.
  Ai sensi del comma 1, al fine di promuovere l'istituzione dei citati campus attraverso l'integrazione, anche infrastrutturale, dei soggetti che vi aderiscono, viene istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, un «Fondo per la promozione dei campus della filiera formativa tecnologico-professionale» per la progettazione di fattibilità tecnico-economica volta alla realizzazione degli interventi infrastrutturali, con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024 e pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.
  Il comma 2 prevede che, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previo parere della Conferenza unificata, siano stabiliti i criteri di valutazione delle proposte progettuali di cui sopra, ai fini del successivo riparto.
  Il comma 3, infine, dispone che, ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.

  Antonio CASO (M5S) chiede alla presidenza di avviare un breve ciclo di audizioni sul provvedimento in esame data la rilevanza della materia trattata.

  Irene MANZI (PD-IDP) nel rilevare come il Senato abbia approvato in tempi assai rapidi il provvedimento in esame senza svolgere la necessaria attività istruttoria e conoscitiva, si associa alla richiesta avanzata dal collega Caso anche al fine di garantire che l'inizio del prossimo anno scolastico si svolga senza eccessive incertezze sui nuovi percorsi formativi.

  Giorgia LATINI, presidente, con riferimento alle questioni poste dai deputati intervenuti, avverte che le decisioni relative al seguito dell'esame saranno assunte nell'ambito della prossima riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.20.

COMITATO DEI NOVE

  Martedì 13 febbraio 2024.

Disposizioni in materia di manifestazioni di rievocazione storica e delega al Governo per l'adozione di norme per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale.
Testo unificato C. 799 e C. 988-A.

  Il Comitato si è riunito dalle 13.20 alle 13.25.