CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 6 febbraio 2024
246.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
COMUNICATO
Pag. 78

SEDE REFERENTE

  Martedì 6 febbraio 2024. — Presidenza del presidente Mirco CARLONI.

  La seduta comincia alle 13.30.

Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.
C. 1548 Bruzzone e C. 1652 Sergio Costa, C. 1670 Brambilla e C. 1673 Zanella.
(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 1652 Sergio Costa, C. 1670 Brambilla e C. 1673 Zanella).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 16 gennaio scorso.

  Mirco CARLONI, presidente, ricorda che nella seduta del 16 gennaio scorso la Commissione ha iniziato l'esame del testo del disegno di legge C. 1548 Bruzzone e che nelle sedute del 29 e del 30 gennaio sono state svolte le audizioni delle associazioni ambientaliste e venatorie e delle organizzazioni agricole. Ricorda che il termine per la presentazione delle proposte emendative è scaduto alle ore 15 di ieri. Al riguardo, comunica che sono state presentate 1.175 proposte emendative.
  Comunica, altresì, che sono state assegnate alla Commissione le proposte di legge C. 1652 Sergio Costa, C. 1670 Brambilla e C. 1673 Zanella, in materia di «Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio ».Pag. 79 Comunica che tali proposte sono state abbinate d'ufficio alla proposta di legge C. 1548, in quanto riferite ad analoga materia.
  Invita quindi al relatore di illustrare brevemente le proposte di legge abbinate.

  Francesco BRUZZONE (LEGA), relatore, intervenendo in videoconferenza, fa presente che le proposte di legge C. 1652 Sergio Costa, C. 1670 Brambilla e C. 1673 Zanella, analogamente alla proposta di legge a sua prima firma C. 1548, di cui la Commissione ha avviato l'esame in sede referente nella seduta del 16 gennaio scorso, recano modifiche alla legge n. 157 del 1992. Evidenzia, tuttavia, che tali proposte intervengono sulla citata legge in maniera e con finalità diverse rispetto alla proposta di legge a sua prima firma.
  In proposito segnala quanto segue.
  In particolare, gli articoli 1, di identico contenuto, modificano l'articolo 4 della legge n. 157 del 1992, in materia di cattura temporanea e inanellamento, eliminando dalla disciplina prevista dal comma 3 del citato articolo 4 l'attività di cattura per la cessione a fini di richiamo e sopprimendo il comma 4 del medesimo articolo 4, che attualmente prevede che la cattura per la cessione a fini di richiamo è consentita solo per esemplari appartenenti alle specie allodola, cesena, tordo sassello, tordo bottaccio, merlo, pavoncella e colombaccio, e che gli esemplari appartenenti ad altre specie eventualmente catturati devono essere inanellati ed immediatamente liberati.
  Gli articoli 2, di identico contenuto, sostituiscono l'articolo 5 della legge n. 157 del 1992, in materia di esercizio venatorio da appostamento fisso e richiami vivi. In proposito, il comma 1 fissa il divieto di allevamento, vendita e detenzione di uccelli appartenenti alle specie cacciabili nonché il loro uso in funzione di richiami, prevedendo, altresì, al comma 2 che gli animali utilizzati come richiami attualmente detenuti siano consegnati ad un centro per il recupero della fauna selvatica, che provvederà alla loro custodia e, qualora ne sussistano le condizioni, alla liberazione in natura. Viene, inoltre, vietato esercizio venatorio da appostamento fisso, prevedendo che le regioni provvedano ad individuare e demolire gli appostamenti esistenti nonché a ripristinare l'antecedente stato dei luoghi (commi 3 e 4).
  Gli articoli 3 delle proposte di legge 1652 e 1673 modificano l'articolo 8 della legge n. 157 del 1992, in materia di Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale. In particolare, le disposizioni modificano la composizione di tale Comitato tecnico prevedendo che le associazioni venatorie riconosciute siano rappresentate da tre delegati, anziché da un delegato per ogni associazione, come attualmente previsto. L'articolo 3 della proposta di legge 1670 sostituisce, invece, interamente la composizione del Comitato.
  Gli articoli 4, di identico contenuto, prevedono: al comma 1, la modifica l'articolo 10 della legge n. 157 del 1992, in materia di piani faunistico-venatori. In particolare, le lettere a), sostituendo il comma 3 del citato articolo 10, prevedono che il territorio agro-silvo-pastorale nazionale sia destinato per una quota non inferiore al 30 per cento a protezione della fauna selvatica e che nel calcolo di tale quota non siano compresi i territori ove l'attività venatoria sia vietata per effetto di altre leggi o disposizioni normative. Le lettere b), sopprimendo le lettere e) e h) del comma 8 del citato articolo 10, eliminano dal contenuto dei piani faunistico-venatori l'individuazione delle zone e dei periodi per l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani anche su fauna selvatica naturale o con l'abbattimento di fauna di allevamento appartenente a specie cacciabili, la cui gestione può essere affidata ad associazioni venatorie e cinofile ovvero ad imprenditori agricoli singoli o associati, nonché l'identificazione delle zone in cui sono collocabili gli appostamenti fissi. Le lettere c) modificano il comma 14 del citato articolo 10, prevedendo che qualora sia presentata opposizione motivata da parte dei proprietari o conduttori dei fondi costituenti almeno il 20 per cento della superficie complessiva che si intende vincolare, la zona da vincolare ai sensi del comma 8, lettere a), b) e c), del medesimo articolo 10 non può essere istituita. Le lettere d) sostituiscono il comma 15 del citato articolo 10, Pag. 80prevedendo che il consenso si intende negato qualora non sia formalmente espresso l'assenso da parte dei proprietari o conduttori dei citati fondi. Infine, le lettere e), sopprimendo il secondo periodo del comma 17 del citato articolo 10, eliminano la possibilità per le regioni di destinare le zone non vincolate per la opposizione manifestata dai proprietari o conduttori di fondi interessati ad altro uso nell'ambito della pianificazione faunistico-venatoria.
  Gli articoli 5, di identico contenuto, prevedono: al comma 1, la modifica dell'articolo 12 della legge n. 157 del 1992, in materia di esercizio dell'attività venatoria. In particolare, le lettere a) sostituiscono il comma 5 del citato articolo 12, prevedendo che l'esercizio venatorio può essere praticato in via esclusiva in forma vagante nella zona faunistica delle Alpi o nell'insieme delle altre forme di attività venatoria consentite dalla legge n. 157 del 1992 e praticate nel rimanente territorio destinato all'attività venatoria programmata, escludendo, quindi, l'esercizio venatorio da appostamento fisso, previsto, invece, dal testo vigente della norma. Le lettere b) sostituiscono il comma 8 del citato articolo 12, prevedendo che l'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il ventunesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di euro 2 milioni per ogni sinistro, di cui euro 1,5 milioni per ogni persona danneggiata ed euro 0,5 milioni per danni ad animali e a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlati all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 0,5 milioni per il caso di morte o invalidità permanente. Infine, le lettere c), sostituendo il comma 11 del citato articolo 12, dispongono che la licenza di porto di fucile per uso di caccia ha validità nel territorio della regione di residenza del titolare e nel territorio delle regioni confinanti e consente l'esercizio venatorio nel rispetto delle disposizioni della legge n. 157 del 1992 e delle norme emanate dalle regioni.
  Gli articoli 6, di identico contenuto, prevedono: al comma 1, la modifica dell'articolo 13 della legge n. 157 del 1992, in materia di mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria. In particolare, le lettere a), modificando il comma 1 del citato articolo 13, riducono da due a una il numero massimo di cartucce contenute nel caricatore del fucile utilizzato nell'attività venatoria. Le lettere b), sostituendo il comma 2 del citato articolo 13, consentono l'uso del fucile a due canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 e una o due ad anima rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6, sopprimendo la possibilità di utilizzo dell'arco e del falco, come attualmente previsto. Le lettere c), infine, modificando il comma 4 del citato articolo 13, vietano l'uso del fucile con canna ad anima liscia a ripetizione semiautomatica nella zona faunistica delle Alpi, anche se il relativo caricatore sia stato adattato in modo da non contenere più di un colpo.
  Gli articoli 7, di identico contenuto, prevedono: al comma 1, la modifica dell'articolo 14 della legge n. 157 del 1992, in materia di gestione programmata della caccia. In particolare, le lettere a), modificando il comma 2 del citato articolo 14, limitano la possibilità per le regioni confinanti di individuare ambiti territoriali di caccia, i quali possono ricomprendere al massimo due province contigue. Le lettere b) e c), modificando, rispettivamente, il comma 3 e il comma 4 del citato articolo 14, eliminano il riferimento all'esercizio venatorio da appostamento fisso, in merito alla definizione di indice di densità venatoria minima che la stessa proposta di legge intende vietare. Le lettere d) modificano il comma 5 del citato articolo 14, prevedendo che ogni cacciatore può avere accesso anche ad ambiti o comprensori compresi in una regione diversa da quella di residenza purché confinante con quest'ultima. Le lettere e), sostituendo il comma 6 del citato articolo 14, prevedono che entro il 30 novembre di ogni anno i cacciatori sono tenuti a comunicare alla provincia di residenza la propria opzione relativa all'esercizio dell'attività venatoria e che entro il 31 Pag. 81dicembre di ogni anno le province trasmettono i relativi dati al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Le lettere f), sostituendo il comma 8 del citato articolo 14, prevedono che gli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini non possono ammettere nei territori di rispettiva competenza un numero di cacciatori superiore a quello fissato dal regolamento di attuazione. Le lettere g) modificano il comma 10 del citato articolo 14, riducendo dal 60 al 40 per cento la rappresentanza negli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia dei rappresentanti di strutture locali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e delle associazioni venatorie nazionali riconosciute e aumentando dal 20 al 40 per cento la rappresentanza nei medesimi organi direttivi dei rappresentanti di associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente. Le lettere h) sopprimono il comma 12 del citato articolo 14, riguardante la costituzione e il mantenimento degli appostamenti fissi. Infine, le lettere i), modificando il comma 13 del citato articolo 14, consentono l'appostamento temporaneo non solo a condizione che non si produca modifica del sito, come attualmente previsto, ma anche a condizione che esso non comporti l'utilizzo di manufatti atti alla mimetizzazione, ancorché rimovibili.
  Gli articoli 8, di identico contenuto, prevedono, al comma 1, la modifica dell'articolo 15 della legge n. 157 del 1992, in materia di utilizzazione dei fondi ai fini della gestione programmata della caccia. In particolare, le lettere a), intervenendo sul comma 3 del citato articolo 15, prevedono che il proprietario o conduttore di un fondo che intenda vietare sullo stesso l'esercizio dell'attività venatoria deve inoltrare al presidente della giunta regionale un'istanza, anziché una richiesta motivata, come attualmente previsto. Le lettere b), sostituendo il comma 4 del citato articolo 15, prevedono che il presidente della giunta regionale recepisce positivamente la predetta istanza e ne dà immediata comunicazione agli organi competenti. Le lettere c), modificando il comma 8 del citato articolo 15, riducono i casi in cui l'esercizio venatorio è consentito nei fondi chiusi.
  Gli articoli 9, di identico contenuto, modificano l'articolo 16, comma 1, alinea, della legge n. 157 del 1992, in materia di quota del territorio regionale destinabile all'istituzione di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie, riducendo dal 15 al 10 per cento tale quota.
  Gli articoli 10 delle proposte C. 1652 e 1673, di identico contenuto, abrogano il comma 4 dell'articolo 17 della legge n. 157 del 1992, che attualmente prevede che le regioni, ai fini dell'esercizio dell'allevamento a scopo di ripopolamento, organizzato in forma di azienda agricola singola, consortile o cooperativa, possano consentire al titolare il prelievo di mammiferi ed uccelli in stato di cattività.
  L'articolo 10 della proposta C.1670 e gli articoli 11, di identico contenuto, apportano talune modifiche all'articolo 18 della legge n. 157 del 1992, in materia di specie cacciabili e periodi di attività venatoria. In particolare, le lettere a) intervengono sul comma 1 del citato articolo 18, limitando i periodi in cui è consentito abbattere esemplari di fauna selvatica appartenenti a determinate specie ai fini dell'esercizio venatorio. Le lettere b) modificano il comma 2 dello stesso articolo 18, eliminando la possibilità per le regioni di discostarsi dai pareri dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale di cui all'articolo 8 della stessa legge n. 157 del 1992, prevedendo che le regioni sono tenute ad apportare al calendario venatorio le modifiche derivanti dal parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, che è obbligatorio e vincolante, e disponendo che al calendario venatorio pubblicato non possono essere apportate variazioni, tranne che per variazioni che riguardano limitazioni della durata, delle specie cacciabili o del numero dei capi che possono essere abbattuti, qualora si rendano necessarie per ragioni di salvaguardia degli habitat o delle singole specie. Le lettere c), modificando il comma 3 del citato articolo 18, rendono vincolante il parere Pag. 82dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica rispetto alle variazioni dell'elenco delle specie cacciabili disposte dal Presidente del Consiglio dei ministri in conformità alle vigenti direttive comunitarie e alle convenzioni internazionali sottoscritte. Le lettere d), sostituendo il comma 4 del citato articolo 18, prevedono che, in caso di impugnazione del calendario venatorio, qualora sia proposta la domanda cautelare, è disposta la sospensione dell'esecutività del medesimo calendario con effetto immediato fino all'esito del processo amministrativo. Le lettere e), sostituendo il comma 5 del citato articolo 18, dispongono che il numero delle giornate di caccia settimanali non può essere superiore a due e che le regioni possono consentirne la libera scelta al cacciatore, escludendo i giorni di martedì, venerdì e domenica, nei quali l'esercizio dell'attività venatoria è in ogni caso sospeso. Le lettere f) abrogano il comma 6 del citato articolo 18, che attualmente prevede che, fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì, le regioni, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica e tenuto conto delle consuetudini locali, possono regolamentare diversamente l'esercizio venatorio da appostamento alla fauna selvatica migratoria nei periodi intercorrenti fra il 1° ottobre e il 30 novembre. Infine, le lettere g), sostituendo il comma 7 del citato articolo 18, autorizzano la caccia esclusivamente dal sorgere del sole fino al tramonto.
  L'articolo 11 della proposta di legge 1670 e gli articoli 12 delle proposte di legge 1652 e 1673 abrogano i commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 19 della legge n. 157 del 199, in materia di controllo della fauna selvatica. In particolare, tali commi prevedono che le regioni e le province autonome provvedano al controllo delle specie di fauna selvatica, anche mediante piani di abbattimento e cattura (comma 2), le modalità di attuazione dei predetti piani (comma 3) e l'effettuazione di analisi igienico-sanitarie sugli animali abbattuti, che, in caso di esito negativo, sono destinati al consumo alimentare (comma 4).
  L'articolo 12 della proposta di legge 1670 e gli articoli 13 delle proposte di legge 1652 e 1673 abrogano l'articolo 19-ter della legge n. 157 del 1992, in materia di piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica.
  L'articolo 13 della proposta di legge 1670 e gli articoli 14 delle proposte di legge 1652 e 1673 sostituiscono l'articolo 20 della legge n. 157 del 1992, in materia di introduzione di fauna selvatica dall'estero. In particolare, al comma 1 si prevede che l'introduzione di fauna selvatica viva dall'estero sia ammessa esclusivamente per progetti specifici di ripopolamento o reintroduzione di specie autoctone in cattivo stato di conservazione. Il comma 2 dispone che i permessi d'importazione possono essere rilasciati soltanto a imprese che dispongono di adeguate strutture e attrezzature, distinte per ciascuna specie di animali selvatici trattata, al fine di disporre delle opportune garanzie per controlli, eventuali quarantene e relativi controlli sanitari. In base al comma 3, le autorizzazioni per le attività di cui al comma 1 sono rilasciate dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, previo parere vincolante dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, nel rispetto delle convenzioni internazionali. Inoltre, nel caso di specie di uccelli che non vivono naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri dell'Unione europea, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è tenuto a consultare preventivamente anche la Commissione europea. Il comma 4 stabilisce che le specie alle quali si riferiscono gli interventi di ripopolamento sono escluse dall'attività venatoria.
  L'articolo 14 della proposta di legge 1670 e gli articoli 15 delle proposte di legge 1652 e 1673 modificano l'articolo 21 della legge n. 157 del 1992, in materia di divieti. In particolare, le lettere da a) a q), modificando il comma 1 del citato articolo 21, rendono più restrittivi taluni divieti già esistenti, riguardanti, tra l'altro, l'esercizio venatorio nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali, nelle riserve naturali e nelle foreste demaniali, la distanza da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro e le specie che possono essere vendute. Le lettere r), modificandoPag. 83 il comma 2 del citato articolo 21, aumentano da cinquecento a mille metri il limite dalla costa marina entro cui è vietato cacciare lungo le rotte di migrazione dell'avifauna. Infine, la lettera s), modificando il comma 3 del citato articolo 21, portano da mille a duemila metri la distanza dai valichi montani interessati dalle rotte di migrazione dell'avifauna entro cui la caccia è vietata.
  L'articolo 15 della proposta di legge 1670 e gli articoli 16 delle proposte di legge 1652 e 1673 modifica l'articolo 22 della legge n. 157 del 1992, in materia di licenza di porto di fucile per uso di caccia e abilitazione all'esercizio venatorio. In particolare, le lettere a), modificando il comma 3 del citato articolo 22, prevede che i componenti della commissione incaricata di valutare i richiedenti il primo rilascio della licenza di porto di fucile sia composta da esperti laureati nelle materie su cui verte l'esame. Le lettere b) sostituiscono il comma 5 del citato articolo 22, prevedendo che l'abilitazione è concessa, se il giudizio è favorevole in tutti gli esami previsti, previo superamento di un accertamento psico-attitudinale, le cui modalità sono definite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della salute. Le lettere c), modificando il comma 7 del citato articolo 22, prevedono che l'abilitazione all'esercizio venatorio sia necessaria anche per il rinnovo obbligatorio biennale della stessa. Le lettere d) delle proposte di legge 1652 e 1673, modificando il comma 9 del citato articolo 22, riducono da cinque a due anni la durata della licenza di porto di fucile per uso di caccia mentre la lettera d) della proposta di legge 1670 prevede che la licenza abbia una durata di due anni fino al compimento del sessantesimo anno di età, e successivamente, di un anno fino al compimento del settantesimo anno. Le lettere e), modificando il comma 10 del citato articolo 22, prevedono che nei dodici mesi successivi al rilascio della prima licenza il cacciatore può praticare l'esercizio venatorio solo se accompagnato da cacciatore in possesso di licenza rilasciata da almeno cinque anni e non tre, come attualmente previsto dalla legge n. 157 del 1992. Le lettere f) introducono il comma 10-bis nel citato articolo 22, prevedendo che la licenza di caccia non può essere rinnovata dopo il compimento del settantesimo anno di età. Infine, le lettere g) abrogano il comma 11 del citato articolo 22, il quale estende l'applicazione delle norme contenute nel medesimo articolo 22 all'esercizio della caccia mediante l'uso dell'arco e del falco.
  L'articolo 16 della proposta di legge 1670 e l'articolo 17 delle proposte di legge 1652 e 1673, modificano l'articolo 23 della legge n. 157 del 1992, in materia di tasse di concessione regionale per il rilascio dell'abilitazione all'esercizio venatorio. In particolare, le lettere a), modificando il comma 2 del citato articolo 23, fissano l'importo della tassa di concessione regionale in misura non inferiore al cento per cento della tassa erariale di cui al n. 26, sottonumero I), della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica n. 641 del 1972. Inoltre, viene esclusa la previsione per cui la citata tassa non è dovuta qualora durante l'anno il cacciatore eserciti l'attività venatoria esclusivamente all'estero. Le lettere b) abrogano il comma 3 del citato articolo 23, che attualmente prevede il rimborso della tassa regionale in caso di diniego della licenza di porto di fucile per uso di caccia, qualora il cacciatore rinunci all'assegnazione dell'ambito territoriale di caccia e qualora non si eserciti la caccia durante l'anno. Le lettere c) sostituiscono il comma 4 del citato articolo 23, prevedendo che i proventi della tassa di concessione regionale sono utilizzati anche per la manutenzione degli apprestamenti di ambientamento della fauna selvatica; l'adozione di forme di lotta integrata e di lotta guidata; il ricorso a tecniche di coltivazione e tecnologie innovative non pregiudizievoli per l'ambiente; la valorizzazione agri-turistica di percorsi per l'accesso alla natura e alla conoscenza scientifica e culturale della fauna ospite; la manutenzione e pulizia dei boschi anche al fine di prevenire incendi. Infine, le lettere d), modificando il comma 5 del citato articolo 23, eliminano il riferimento in esso contenuto agli appostamentiPag. 84 fissi, in linea con le finalità della proposta di legge.
  L'articolo 17 della proposta di legge 1670 e gli articoli 18 delle proposte di legge 1652 e 1673 modificano l'articolo 24 della legge n. 157 del 1992, in materia di fondo istituito per l'applicazione delle disposizioni della legge medesima. In particolare, le lettere a), sostituendo il comma 1 del citato articolo 24, dispongono l'istituzione di un fondo da ripartire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, la cui dotazione è costituita dai proventi di un'addizionale di 50 euro alla tassa di rilascio, di rinnovo e annuale relativa alla licenza di porto di fucile anche per uso di caccia. Le lettere b), sostituendo il comma 2 del citato articolo 24, recano le finalità a cui è destinato il fondo di cui al comma 1 e le relative quote, ovvero:

   4 per cento per il funzionamento e l'espletamento dei compiti istituzionali del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale;

   1 per cento per il pagamento della quota di adesione dello Stato italiano al Consiglio internazionale della caccia e della conservazione della selvaggina;

   35 per cento fra le associazioni venatorie nazionali riconosciute, in proporzione alla rispettiva, documentata consistenza associativa;

   60 per cento per interventi di tutela e valorizzazione degli ecosistemi a cura del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

  Viene, inoltre, abrogato il comma 4 del citato articolo 24, il quale attualmente prevede che l'attribuzione della dotazione del citato fondo alle associazioni venatorie nazionali riconosciute non comporta l'assoggettamento delle stesse al controllo da parte della Corte dei conti previsto dalla legge n. 259 del 1958. Infine, viene sostituita la rubrica del citato articolo 24.
  L'articolo 18 della proposta di legge 1670 interviene sull'articolo 27 della legge n. 157 del 1992, in materia di vigilanza venatoria, sopprimendo la parola «venatorie» dalla definizione delle guardie volontarie mentre gli articoli 19 delle proposte di legge 1652 e 1670 modificano lo stesso articolo, prevedendo che la vigilanza sull'applicazione della legge n. 157 del 1992 e delle leggi regionali sia affidata:

   al personale dei corpi e dei servizi di polizia provinciale e dei corpi e dei servizi di polizia delle città metropolitane;

   al personale dei servizi di polizia amministrativa regionale istituiti in applicazione dell'articolo 1, comma 89, della legge n. 56 del 2014, e dell'articolo 5, comma 3, del decreto-legge n. 78 del 2015, composti da personale dei corpi di polizia provinciale e delle città metropolitane transitato nei ruoli delle regioni;

   al personale dei servizi di polizia amministrativa regionale istituiti in esecuzione degli articoli 158, 159, 160, 161 e 162, comma 2, del decreto legislativo n. 112 del 1998, e composti, in fase di prima attuazione, da personale dei corpi di polizia provinciale e delle città metropolitane transitato nei ruoli delle regioni;

   alle guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale nazionali presenti nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale e a quelle delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia particolare giurata ai sensi del titolo IV del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto n. 773 del 1931.

  Le lettere b) delle proposte di legge 1652 e 1673 introducono poi nel citato articolo 27 il comma 1-bis, il quale prevede che alle suddette figure, ad esclusione delle guardie volontarie, è riconosciuta la qualifica di agente di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza. Inoltre, ai dirigenti e responsabili dei corpi e dei servizi nonché agli Pag. 85addetti al coordinamento e controllo è riconosciuta la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria. Viene anche previsto che le funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza siano esercitate in riferimento a tutte le materie trasferite e attribuite alle regioni nonché oggetto di riordino ai sensi del decreto legislativo n. 112 del 1998 e ai sensi della legge n. 56 del 2014. Il suddetto personale può portare durante il servizio e per i compiti di istituto, oltre alle armi da caccia e alle armi con proiettili a narcotico, anche armi diversamente classificate, purché tecnicamente adeguate rispetto alla tipologia di controllo faunistico da effettuare, fucili lancia-siringhe e dispositivi soppressori o moderatori di suono.
  L'articolo 19 della proposta 1670 e gli articoli 20 delle proposte 1652 e 1673 modificano il comma 2 dell'articolo 28 della legge n. 157 del 1992, in materia di poteri e compiti degli addetti alla vigilanza venatoria. In particolare, le norme escludono il riferimento ai richiami vivi autorizzati contenuto nel medesimo comma 2, in conformità all'intento delle proposte di legge di vietarne l'utilizzo.
  L'articolo 20 della proposta di legge 1670 e l'articolo 21 della proposta di legge 1652, di identico contenuto, modificano l'articolo 30 della legge n. 157 del 1992, in materia di sanzioni penali. In particolare, le lettere da a) a l) sostituiscono le lettere a), b), c), c-bis), d), e), f), h), i) e l) del comma 1 del citato articolo 30, inasprendo talune sanzioni previste dalla legge, riguardanti, tra l'altro, l'esercizio della caccia in periodo di divieto generale, l'abbattimento, la cattura o la detenzione di esemplari di orso bruno marsicano, l'esercizio dell'uccellagione e l'esercizio della caccia nei giorni di silenzio venatorio. Infine, la lettera m) abroga il comma 3 del citato articolo 30, che prevede la non applicazione degli articoli 624, 625 e 626 del codice penale, in materia di furto, e che, salvo quanto previsto dalla medesima legge n. 157 del 1992, continuano ad applicarsi le disposizioni di legge e di regolamento in materia di armi. La proposte di legge 1673 sempre sulla stessa materia, sostituisce l'intero articolo 30, recando sanzioni parzialmente diverse.
  L'articolo 21 della proposta di legge 1670 e gli articoli 22 delle proposte di legge 1652, di identico contenuto, sostituiscono l'articolo 31 della legge n. 157 del 1992, in materia di sanzioni amministrative. In particolare, il comma 1 stabilisce le sanzioni amministrative per la violazione delle disposizioni della legge n. 157 del 1992 e delle leggi regionali, che risultano generalmente più onerose rispetto alle attuali. Il comma 2 prevede che chiunque, nell'esercizio dell'attività di tiro, nel tempo e nel percorso necessario a recarvisi o a rientrare dopo aver svolto tale attività, detiene munizioni contenenti piombo, in violazione dell'allegato XVII, voce 63, del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100 a euro 600. Il comma 3 dispone che le leggi regionali prevedono sanzioni per gli abusi e l'uso improprio della tabellazione dei terreni. In base al comma 4, le regioni prevedono la sospensione dell'efficacia del tesserino necessario per l'esercizio dell'attività venatoria per particolari infrazioni o violazioni delle norme regionali sull'esercizio venatorio. Il comma 5 dispone che resta salva l'applicazione delle norme di legge e di regolamento per la disciplina delle armi e in materia fiscale e doganale, mentre il comma 6 esclude l'applicazione degli articoli 624, 625 e 626 del codice penale, in materia di furto. Infine, il comma 7 stabilisce che, per quanto non altrimenti previsto, si applicano le disposizioni della legge n. 689 del 1981, recante modifiche al sistema penale.
  L'articolo 22 della proposta di legge 1670 e gli articoli 23 delle proposte di legge 1652 e 1673 sostituiscono l'articolo 32 della legge n. 157 del 1992, in materia di sospensione, revoca e divieto di rilascio della licenza di porto di fucile per uso di caccia nonché di chiusura o sospensione dell'esercizio. In particolare, il comma 1 prevede i casi in cui l'autorità amministrativa dispone la sospensione, la revoca definitiva e l'esclusione definitiva della concessione della licenza di porto di fucile per uso di caccia, nonché la chiusura dell'esercizio o la sospensione del relativo provvedimento autorizzatorio, che, Pag. 86rispetto alla normativa vigente, risultano generalmente più gravosi per chi commette le relative violazioni. Il comma 2 dispone che i relativi provvedimenti sono adottati dal questore della provincia del luogo di residenza del contravventore, a seguito della comunicazione del competente ufficio giudiziario, quando è effettuata l'oblazione ovvero quando diviene definitivo il provvedimento di condanna. In base al comma 3, se l'oblazione non è ammessa o se essa non è effettuata nei trenta giorni successivi all'accertamento, l'organo accertatore dà notizia delle contestazioni effettuate al questore, il quale può disporre la sospensione cautelare e il ritiro temporaneo della licenza a norma delle leggi di pubblica sicurezza. Il comma 4 estende l'applicazione del provvedimento di sospensione per due anni della licenza di porto di fucile per uso di caccia anche a taluni casi previsti dall'articolo 31 della legge n. 157 del 1992. Il comma 5 dispone che il provvedimento di sospensione della licenza di porto di fucile per uso di caccia di cui al comma 4 è adottato dal questore della provincia del luogo di residenza di chi ha commesso l'infrazione, previa comunicazione, da parte dell'autorità amministrativa competente, che è stato effettuato il pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria o che non è stata proposta opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione ovvero che è stato definito il relativo giudizio. Infine, in base al comma 6, l'organo accertatore dà notizia delle contestazioni effettuate a norma del comma 4 al questore, il quale può valutare il fatto ai fini della sospensione e del ritiro temporaneo della licenza a norma delle leggi di pubblica sicurezza.
  L'articolo 23 della proposta di legge 1670 e gli articoli 25 delle proposte di legge 1652 e 1673 sostituiscono l'articolo 35 della legge n. 157 del 1992, in materia di relazione sullo stato di attuazione della legge. In particolare, il comma 1 dispone che, al termine di ogni annata venatoria e, in ogni caso, entro il 31 marzo di ogni anno, le regioni trasmettono al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica una relazione sull'attuazione della legge n. 157 del 1992. In base al comma 2, entro il 31 agosto di ogni anno, sulla base delle relazioni delle regioni, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, presenta al Parlamento una relazione complessiva sullo stato di attuazione della medesima legge n. 157 del 1992. Infine, il comma 3 vieta l'attività venatoria nelle regioni che non hanno trasmesso la relazione di cui al comma 1.

  Stefano VACCARI (PD-IDP) esprime stupore rispetto al fatto che alla proposta di legge a prima firma Bruzzone non siano state abbinate le proposte di legge presentate dal suo gruppo e riguardanti materia analoga: in particolare segnala le proposte di legge nn. 608 a sua prima firma e 1370 a prima firma Simiani. Ricorda, inoltre, che il suo gruppo parlamentare aveva richiesto una proroga del termine per la presentazione delle proposte emendative al fine di acquisire, anche tramite audizione, il parere dell'ISPRA e della Conferenza delle regioni. In proposito, ricorda che la presidenza si era impegnata ad acquisire i suddetti pareri e che, ad oggi, risulta acquisito solo il parere dell'ISPRA. Rinnova, quindi, la richiesta di ascoltare i rappresentanti della Conferenza delle regioni, aggiungendo ad essa quella di audire i rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, anche al fine di approfondire le implicazioni che il provvedimento in esame potrebbe avere in ambito di politica ambientale europea.

  Mirco CARLONI, presidente, replicando all'onorevole Vaccari, assicura che le questioni da lui sollevate verranno discusse nel prossimo ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

  Susanna CHERCHI (M5S) ricorda che la proposta di legge a prima firma Bruzzone stabilisce che le regioni e le province autonome provvedano alla programmazionePag. 87 e al coordinamento per «uccidere» il maggior numero di «creature innocenti e libere».

  Maria Cristina CARETTA (FDI) invita la presidenza a richiamare l'onorevole Cherchi affinché effettui il suo intervento avendo il dovuto riguardo nei confronti di una categoria di persone, come quella dei cacciatori, che svolge la propria attività nel pieno rispetto della legge e nell'interesse del Paese.

  Mirco CARLONI, presidente, invita l'onorevole Cherchi a svolgere il suo intervento con modalità che evitino offese, in linea con il clima che ha sempre connotato l'attività della Commissione Agricoltura. Rileva, inoltre, l'opportunità che l'intervento possa avere attinenza al merito dei provvedimenti oggetto di abbinamento e all'ordine del giorno della seduta odierna.

  Susanna CHERCHI (M5S), proseguendo nel suo intervento, segnala che la proposta di legge Bruzzone prevede un numero massimo di 40 esemplari di richiami vivi per la caccia da appostamento fisso e permette la caccia per 5 giorni a settimana, a fronte degli attuali 3. Osserva che tranne il martedì e venerdì si potrà «uccidere» ogni giorno, a discapito degli animali, ma anche con il rischio di aumentare gli incidenti mortali della caccia, provocati dalla possibilità che gli esseri umani siano confusi con cinghiali o caprioli. Segnala anche che la proposta di legge Bruzzone contribuirà a un incremento del numero di cani da caccia smarriti, che spesso possono provocare incidenti stradali. Fa presente, inoltre, che la proposta di legge Bruzzone prevede l'eliminazione dell'obbligo di scelta di una sola forma di caccia praticabile in via esclusiva e l'utilizzo di strumenti termici nella caccia di selezione agli ungulati. Reputa queste previsioni uno «stalkeraggio» reiterato e legittimato nei confronti di esseri viventi diversi, che fa apparire la caccia non più come un hobby, seppur, a suo avviso, cruento e sadico, ma come un lavoro a tempo pieno. Concludendo, richiama i componenti della Commissione a riflettere sul fatto che molti cacciatori, se avessero la possibilità di guardare negli occhi le proprie «vittime», deciderebbero di non imbracciare più il fucile.

  Mirco CARLONI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.50.

AUDIZIONI INFORMALI

  Martedì 6 febbraio 2024.

Audizione informale del professor Andrea Rocchi, nell'ambito dell'esame della proposta di nomina a presidente del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) (Nomina n. 44).

  L'audizione informale è stata svolta dalle 13.50 alle 14.30.

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 6 febbraio 2024. — Presidenza del presidente Mirco CARLONI.

  La seduta comincia alle 14.30.

Proposta di nomina del professor Andrea Rocchi a presidente del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA).
Nomina n. 44.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame della proposta di nomina all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 30 gennaio scorso.

  Mirco CARLONI, presidente, ricorda che nella seduta del 30 gennaio scorso il relatore, onorevole Cerreto, ha svolto la relazione introduttiva. Ricorda altresì che si è testé svolta l'audizione del professor Rocchi. Invita, pertanto, il relatore a formulare una proposta di parere.

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  Marco CERRETO (FDI), relatore, formula una proposta di parere favorevole sulla proposta di nomina del professor Andrea Rocchi a presidente del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA).

  Mirco CARLONI, presidente, non essendovi richieste di intervento, avverte che si procederà ora alla votazione sulla proposta di parere formulata dal relatore. Dopo aver ricordato le modalità di votazione, comunica che risultano in missione i deputati Sergio Costa, Molinari e Schullian.

  La Commissione procede alla votazione a scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole del relatore.

  Mirco CARLONI, presidente, comunica il risultato della votazione:

  Presenti... 25
  Votanti... 15
  Astenuti... 7
  Maggioranza... 8

   Hanno votato ... 15
   Hanno votato no... 0.

  (La Commissione approva).

  Mirco CARLONI, presidente, avverte che comunicherà il parere favorevole testé espresso alla Presidenza della Camera, ai fini della trasmissione al Governo.

  Hanno preso parte alla votazione i deputati: Almici, Arruzzolo, Davide Bergamini, Ravetto, in sostituzione di Bruzzone, Caretta, Carloni, Cerreto, Ciaburro, Gatta, La Porta, La Salandra, Malaguti, Marchetto Aliprandi, Nevi e Pierro.

  Si sono astenuti i deputati: Caramiello, Cherchi, Forattini, Gadda, Marino, Andrea Rossi e Vaccari.

  Mirco CARLONI, presidente, avverte che comunicherà il parere favorevole testé espresso alla Presidenza della Camera, ai fini della trasmissione al Governo.

  La seduta termina alle 14.45.

COMITATO DEI NOVE

  Martedì 6 febbraio 2024.

Riconoscimento della figura dell'agricoltore custode.
C. 1304-A, approvata dal Senato e C. 1123 Caretta.

  Il Comitato si è riunito dalle 14.45 alle 15.