CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 31 gennaio 2024
243.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
ALLEGATO
Pag. 247

ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di partecipazione popolare alla titolarità di azioni e quote delle società sportive. C. 836 Molinari ed altri.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione,

   esaminata, per i profili di competenza, la proposta di legge in titolo recante disposizioni in materia di partecipazione popolare alla titolarità di azioni e quote delle società sportive, come risultante dagli emendamenti approvati (C. 836 Molinari ed altri);

   rilevato come in Italia, infatti, manchi ad oggi una normativa che rechi una chiara definizione delle varie forme di azionariato popolare e soprattutto preveda incentivi per l'adozione di questa particolare forma di partecipazione societaria;

   condivisa la finalità del provvedimento volto a promuovere, sostenere e favorire la partecipazione, diretta o indiretta al capitale sociale delle società sportive da parte dei sostenitori delle stesse;

   evidenziato come l'intervento normativo sia pienamente coerente con le politiche in materia di sport dell'Unione europea e segnatamente con i princìpi di un modello sportivo europeo delineati dal quarto piano di lavoro dell'UE per lo sport (2021-2024) adottato dal Consiglio dei ministri dell'UE il 1° dicembre 2020 e dalla risoluzione sulla politica dell'UE in materia di sport approvata dal Parlamento europeo il 23 novembre 2021,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Pag. 248

ALLEGATO 2

DL 5/24: Disposizioni urgenti per la realizzazione degli interventi infrastrutturali connessi con la presidenza italiana del G7. C. 1658 Governo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione,

   esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge in titolo, di conversione del decreto-legge n. 5 del 2024, recante disposizioni urgenti per la realizzazione degli interventi infrastrutturali connessi con la presidenza italiana del G7 (C. 1658 Governo);

   evidenziate, in particolare, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, che prevedono, per l'affidamento degli appalti di lavori, servizi e forniture, aggiudicati dal Commissario straordinario, il ricorso alla procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara, anche per gli appalti d'importo superiore alle soglie di rilevanza europea finalizzati alla realizzazione degli interventi infrastrutturali connessi agli eventi del G7, facendo salvo, al contempo, il ricorso alle procedure di affidamento diretto degli appalti d'importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

   sottolineata altresì la previsione di cui al comma 5 del medesimo articolo che richiama espressamente, per l'affidamento delle attività di esecuzione dei lavori, servizi e forniture previsti dal provvedimento, l'inderogabilità dei vincoli derivanti dall'appartenenza all'Unione europea;

   rilevato che nel complesso l'intervento legislativo non evidenzia criticità sotto il profilo della conformità all'ordinamento dell'Unione europea,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Pag. 249

ALLEGATO 3

DL 200/23: Disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina. C. 1666 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione,

   esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge in titolo, di conversione del decreto-legge n. 200 del 2023, recante disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina (C. 1666, approvato dal Senato);

   rilevato che il provvedimento è motivato dalla necessità per il nostro Paese di ottemperare agli impegni assunti anche nell'ambito dell'appartenenza all'Unione europea, per affrontare più efficacemente la crisi internazionale in atto in Ucraina, che incide sugli equilibri geopolitici e mina la sicurezza e la stabilità internazionali;

   sottolineato che nella riunione del 14 e 15 dicembre scorsi il Consiglio europeo ha ribadito fermamente la condanna all'aggressione bellica della Russia nei confronti di Kiev, decidendo al contempo di avviare i negoziati di adesione dell'Ucraina, alla quale era stato concesso lo status di Paese candidato nel giugno 2022;

   richiamati gli impegni delineati dalla risoluzione 6-00079 approvata dalla Camera il 10 gennaio 2024 e segnatamente quello a continuare a sostenere, in linea con gli impegni assunti e con quanto sarà ulteriormente concordato in ambito NATO e Unione europea nonché nei consessi internazionali di cui l'Italia fa parte, le autorità governative dell'Ucraina anche attraverso la cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari, così come stabilito dall'articolo 1 del decreto-legge 19 dicembre 2023, n. 200;

   evidenziato come nel complesso l'intervento legislativo s'inquadri nel più ampio contesto delle decisioni del Consiglio dell'Unione europea in materia di fornitura di materiale militare alle Forze armate ucraine non evidenziando pertanto profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'UE,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Pag. 250

ALLEGATO 4

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prevenzione delle dispersioni di pellet di plastica per ridurre l'inquinamento da microplastiche. COM(2023) 645 final.

DOCUMENTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione,

   esaminata, ai fini della verifica di conformità con il principio di sussidiarietà, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prevenzione delle dispersioni di pellet di plastica per ridurre l'inquinamento da microplastiche (COM(2023)645);

   premesso che:

    secondo quanto ricostruito dalla Commissione europea nella relazione di accompagnamento della proposta, ogni anno vengono prodotti e manipolati nell'UE circa 57 milioni di tonnellate di pellet di plastica, che costituiscono la materia prima industriale utilizzata per la produzione di tutta la plastica;

    la Commissione europea sottolinea che la dispersione di pellet di plastica nell'ambiente si aggiunge ad altre fonti di microplastiche, rilasciate da vernici, pneumatici, tessuti, geotessili e, in misura minore, capsule di detersivo, e rappresenta una forma di inquinamento evitabile attraverso la modifica dei processi di produzione, manipolazione e trasporto;

    rilevato con riferimento al rispetto del principio di attribuzione, che la proposta è fondata sull'articolo 192, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Tale scelta, pur corretta sotto il profilo strettamente giuridico, dimostra come in questo caso la Commissione europea, pur prospettando l'introduzione di importanti innovazioni per imprese e operatori economici, attribuisca alle finalità di protezione ambientale un rilievo prevalente sulle politiche per il funzionamento del mercato interno;

    ritenuta la proposta non interamente conforme al principio di sussidiarietà, in quanto soltanto alcune delle disposizioni da essa prospettate rispondono ai requisiti della necessità e soprattutto del valore aggiunto richiesti dall'articolo 5, paragrafo 3 del TFUE a giustificazione dell'azione a livello unionale. In particolare:

     a) risulta evidente la necessità di disporre di un quadro generale armonizzato in materia valido in tutta l'Unione europea, alla luce della maggiore efficacia di politiche unionali nel contrasto di un fenomeno caratterizzato da una dimensione transfrontaliera per la facilità con cui le microplastiche possono essere trasportate da un luogo ad un altro e diffondersi nell'ambiente, nelle acque e nel suolo;

     b) risultano complessivamente giustificate, sotto il profilo della necessità e del valore aggiunto, le disposizioni di cui all'articolo 4, relative all'adozione del piano di valutazione dei rischi e agli obblighi in materia di prevenzione, contenimento e bonifica di fuoriuscite e dispersioni, nonché di cui agli articoli da 5 a 7 in materia di certificazione;

     c) le disposizioni di cui agli articoli da 8 a 11, concernenti i poteri delle autorità nazionali nonché gli obblighi di comunicazione per gli Stati membri, non appaiono invece conformi al principio di sussidiarietà in quanto incidono su aspetti ordinamentali e organizzativi che dovrebbero essere riservati alla competenza degli Stati membri;

     d) anche la disciplina dettagliata in materia di indennizzo del danno alla salute umana in conseguenza di una violazione del nuovo regolamento, di cui all'articoloPag. 251 16, pur perseguendo finalità condivisibili, incide sulla normativa sostanziale e processuale nazionale in misura eccessiva e non giustificata sotto il profilo della necessità e del valore aggiunto;

    considerata altresì la proposta non conforme al principio di proporzionalità per le seguenti ragioni:

     a) non risulta adeguatamente giustificata, alla luce degli obiettivi ambientali perseguiti, l'introduzione di nuovi obblighi e significativi oneri, economici e amministrativi, per l'intero sistema produttivo, per gli Stati membri, e per le autorità nazionali designate incaricate dei controlli di conformità. Ciò vale in particolare per gli adempimenti previsti per operatori economici e vettori di trasporto relativi all'installazione di attrezzature, all'adozione di nuove procedure di lavoro, alla adeguata formazione del personale, nonché ai procedimenti amministrativi per il conseguimento di certificazioni obbligatorie degli impianti e la predisposizione di un piano di valutazione del rischio;

     b) non è previsto un periodo transitorio per consentire l'adeguamento delle imprese alla nuova e complessa normativa, che dovrebbe essere applicata già entro 18 mesi dalla sua entrata in vigore;

     c) i nuovi ed ulteriori oneri prospettati dalla proposta in esame si aggiungerebbero all'ingente impegno già richiesto ad ampia parte del sistema produttivo europeo per la transizione a sistemi di produzione più sostenibili, nonché per il recepimento, nel prossimo futuro, delle nuove norme europee in materia di produzione, utilizzo e trattamento degli imballaggi;

    sottolineata, pertanto, l'opportunità di operare, nel prosieguo dell'esame della proposta a livello di Unione europea, un'analisi approfondita dei profili di criticità richiamati in precedenza, anche aggiornando la valutazione di impatto effettuata dalla Commissione europea,

  esprime un

PARERE MOTIVATO

  per violazione del principio di sussidiarietà, ai sensi dell'articolo 6 del Protocollo n. 2 allegato al Trattato sull'Unione europea ed al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Pag. 252

ALLEGATO 5

Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, di attuazione della direttiva (UE) 2018/1972, che modifica il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il codice delle comunicazioni elettroniche. Atto n. 108

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

   esaminato, per i profili di competenza, lo schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, di attuazione della direttiva (UE) 2018/1972, che modifica il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il codice delle comunicazioni elettroniche (Atto del Governo n. 108);

   richiamate le finalità della direttiva oggetto di recepimento, e segnatamente gli obiettivi generali di promuovere la concorrenza nella fornitura delle reti di comunicazione elettronica e delle risorse correlate e contribuire allo sviluppo del mercato interno rimuovendo gli ostacoli residui, unitamente a quello di promuovere gli interessi dei cittadini dell'Unione europea, garantendo la connettività e l'ampia disponibilità e utilizzo delle reti ad altissima capacità e dei servizi di comunicazione elettronica, garantendo i massimi vantaggi in termini di scelta, prezzo e qualità sulla base di una concorrenza efficace, preservando la sicurezza delle reti e dei servizi;

   tenuto conto che l'intervento correttivo, legato alle innovazioni tecnologiche intervenute nel settore negli ultimi anni, si articola in un corposo pacchetto di modificazioni testuali, che ha interessato questioni di portata generale e speciale, quali quelli inerenti all'aggiornamento ed alla modifica delle definizioni, il miglioramento della mappatura geografica delle reti presenti sul territorio nazionale, le modifiche dell'apparato sanzionatorio;

   rilevato che il provvedimento s'inserisce nel più ampio contesto delle misure di semplificazione per l'innovazione delle infrastrutture digitali e nella loro relativa diffusione sul territorio nazionale sostenute anche dal PNRR;

   condivisa l'esigenza di un adeguamento normativo che garantisca lo sviluppo di un processo di semplificazione e di digitalizzazione inclusivo in grado di cogliere le opportunità derivanti dalle tecnologie e dalla loro evoluzione, perseguendo ulteriori benefici per il sistema-Paese,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.