CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 24 gennaio 2024
238.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
Pag. 151

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 24 gennaio 2024. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

  La seduta comincia alle 13.50.

DL 212/23: Misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119, 119-ter e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
C. 1630 Governo.
(Parere alla VI Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione svolge l'esame del provvedimento.

  Cristina ROSSELLO (FI-PPE), relatrice, nel rinviare, per una disamina più approfondita dei contenuti del provvedimento, alla documentazione predisposta dagli uffici, rileva che l'articolo 1, comma 1, contiene misure volte ad evitare che il mancato completamento nei termini degli interventi rientranti nella disciplina del cosiddetto Superbonus comporti la revoca dei benefici già erogati.
  L'articolo 1, comma 1, prevede che le detrazioni spettanti per gli interventi rientranti nella disciplina del Superbonus, per le quali – sulla base degli stati di avanzamento dei lavori effettuati fino al 31 dicembre 2023 – è stata esercitata l'opzione per lo sconto in fattura, nonché per la cessione del credito d'imposta, non sono oggetto di recupero in caso di mancata ultimazione dell'intervento stesso.
  Il comma 2 riconosce, a valere sulle risorse di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, l'erogazione di un contributo a favore dei soggetti che eseguono gli interventi agevolati ai sensi dell'articolo 119, comma 8-bis, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024, che entro la data del 31 dicembre 2023 abbiano raggiunto uno stato di avanzamento dei lavori non inferiore al 60 per cento e che hanno Pag. 152un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro.
  Si tratta degli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, compresi quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione.
  Il comma 3 prevede la compensazione degli effetti finanziari del contributo sopra descritto, stabilendo che alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dal comma 2, pari a euro 16.441.000 per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154.
  L'articolo 2, comma 1, estende il divieto generale di fruizione indiretta, attraverso la cessione del credito o dello sconto in fattura dell'agevolazione, anche agli interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici nelle zone sismiche 1-2-3 compresi in piani di recupero di patrimoni edilizi o riqualificazione urbana e per le quali non sia stato richiesto, prima del 30 dicembre 2023, il relativo titolo abilitativo.
  Il comma 2 introduce l'obbligo di stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni cagionati agli immobili da calamità naturali ed eventi catastrofali per i contribuenti che usufruiscono della detrazione al 110 per cento per interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici.
  L'articolo 3 novella la disciplina delle detrazioni Irpef per l'abbattimento delle barriere architettoniche, di cui all'articolo 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. Le norme in esame restringono, dal 30 dicembre 2023, l'ambito oggettivo dell'agevolazione: essa viene limitata agli interventi aventi ad oggetto scale, rampe e l'installazione di ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici; è inoltre specificato che per usufruire della detrazione delle spese documentate sostenute, i pagamenti devono essere effettuati con il cd. bonifico parlante.
  Viene poi chiarito che il rispetto dei requisiti richiesti dalla legge per l'accesso alla detrazione deve risultare da un'apposita asseverazione rilasciata da tecnici abilitati. Le modifiche in esame limitano al 31 dicembre 2023 l'operatività delle norme che, per gli interventi agevolati di eliminazione delle barriere architettoniche, derogano al blocco dell'esercizio delle opzioni per lo sconto in fattura e la cessione del credito. Tali opzioni rimangono praticabili per gli interventi dei condomini sulle parti comuni degli edifici e per le persone fisiche, in alcune specifiche ipotesi.
  Inoltre, lo sconto in fattura e la cessione del credito restano applicabili per le spese sostenute in relazione agli interventi per i quali, in data antecedente al 30 dicembre 2023, risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario; ove non sia prevista, ove siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo.
  Anticipa la presentazione di un parere favorevole sul provvedimento, che non evidenzia profili d'incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea ed interviene a sanare le gravissime criticità, emerse sul piano della sostenibilità finanziaria nell'applicazione della disciplina della cessione dei crediti e dello sconto in fattura nonché nell'applicazione della detrazione fiscale per l'eliminazione delle barriere architettoniche, tutelando i percettori di redditi più bassi che si siano avvalsi delle agevolazioni fiscali predette.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole.

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  Piero DE LUCA (PD-IDP) annuncia il voto contrario del suo Gruppo.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice (vedi allegato 1).

Delega al Governo in materia di florovivaismo.
C. 1560 Governo e abb.
(Parere alla XIII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione svolge l'esame del provvedimento.

  Calogero PISANO (NM(N-C-U-I)-M), relatore, segnala che il provvedimento all'esame della Commissione ha l'obiettivo di definire un quadro normativo coerente e organico in materia di coltivazione, promozione, commercializzazione, valorizzazione e incremento della qualità e dell'utilizzo dei prodotti del settore florovivaistico e della filiera collegata.
  La normativa delinea sia una disciplina dell'articolazione della filiera, che comprenda le attività agricole e quelle di supporto alla produzione, sia una definizione puntuale dell'attività agricola florovivaistica.
  Al fine dell'individuazione delle misure di indirizzo del settore è previsto un coordinamento nazionale, con l'elaborazione quinquennale di un Piano quale strumento programmatico e strategico per avviare azioni innovative per la comunicazione e la promozione dei prodotti, per la competitività e per lo sviluppo delle aziende florovivaistiche.
  Si prevede altresì l'istituzione di piattaforme logistiche per macroaree (Nord, Centro, Sud e Isole) al fine di garantire la distribuzione/movimentazione della produzione del settore florovivaistico verso l'Unione europea e i Paesi terzi.
  Viene coerentemente prevista la definizione delle figure professionali operanti nel comparto florovivaistico, compresi i settori del verde urbano e periurbano, i parchi e i giardini storici, prevedendo il loro inquadramento nel sistema di classificazione delle professioni dell'ISTAT e l'attivazione di ulteriori percorsi formativi presso gli istituti tecnologici superiori.
  Ricorda che il comparto florovivaistico in Italia vale oltre 2,5 miliardi di euro e dà lavoro a oltre 100mila addetti in 27.000 aziende.
  Venendo in estrema sintesi ai contenuti del provvedimento, come risultante dagli emendamenti approvati dalla XIII Commissione, l'articolo 1 delega il Governo ad adottare, entro ventiquattro mesi, su proposta del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, uno o più decreti legislativi mediante i quali delineare una disciplina organica di settore.
  L'articolo 2 enuclea, al comma 1, 20 princìpi e criteri direttivi (lettere dalla a alla s-ter) ai quali il Governo dovrà attenersi nell'esercizio della delega.
  Particolare rilievo assumono, ai fini degli ambiti di competenza di questa Commissione, le previsioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera l) in forza della quale figura, tra i princìpi e criteri direttivi, lo svolgimento di una ricognizione dei marchi nazionali esistenti, al fine di certificare il rispetto di livelli qualitativi di processo e di prodotto, eventualmente promuovendo, a cura del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, l'istituzione di un marchio unico distintivo che garantisca le produzioni nazionali, in conformità alla regolamentazione europea e internazionale, previa adozione di disciplinari di qualità e confezionamento dei prodotti floricoli e vivaistici ornamentali, da interno e da esterno, ovvero destinati all'arredo urbano nonché forestali.
  Altrettanto rilevanti appaiono le previsioni di cui alla lettera p) del richiamato comma 1, che mira a realizzare la semplificazione delle procedure per la costituzione di organizzazioni di produttori del settore florovivaistico, allo scopo di favorirne l'aggregazione.
  Ricorda che la legislazione europea già prevede tali procedure nonché la presenza di aziende del settore florovivaistico, ma finora il settore non ha mai ritenuto di cogliere tale possibilità.
  L'articolo 3 reca disposizioni concernenti il procedimento per l'adozione dei Pag. 154decreti legislativi, mentre l'articolo 4 reca le disposizioni finanziarie relative al provvedimento. L'articolo 5 prevede una clausola di salvaguardia, in base alla quale le disposizioni della legge di delega e dei decreti legislativi emanati in attuazione della stessa si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
  Propone l'espressione di un parere favorevole sul provvedimento dal momento che esso appare pienamente compatibile con l'ordinamento dell'UE, definendo una cornice normativa organica per il settore del florovivaismo.

  Isabella DE MONTE (IV-C-RE) interviene per dichiarare il voto favorevole del suo Gruppo, rilevando che sarebbe stata più opportuna l'approvazione di un progetto di legge d'iniziativa parlamentare per la definizione di una nuova disciplina organica del settore. Sottolinea in ogni caso, alla luce delle competenze della XIV Commissione, la piena conformità del provvedimento all'ordinamento dell'Unione europea.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore (vedi allegato 2).

  La seduta termina alle 14.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 24 gennaio 2024.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14 alle 14.40.