CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 23 gennaio 2024
237.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO
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ALLEGATO

DL 212/2023: Misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119, 119-ter e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. C. 1630 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. Per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui all'articolo 119, comma 9, lettera a), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, laddove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, la detrazione continua ad operare per le spese sostenute sino al 30 giugno 2024, nella percentuale spettante al 31 dicembre 2023, a condizione che, alla medesima data del 31 dicembre 2023, siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo sulla base di stati di avanzamento dei lavori effettuati ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 121 del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020. Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma, pari a 1.300 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede, fino al relativo fabbisogno, a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione, nella misura dell'1,5 per cento, dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.
1.1. Bonelli, Zaratti, Borrelli, Grimaldi.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: per le quali con le seguenti: anche nel caso in cui.
1.2. Mazzetti, De Palma, Rubano, Sala.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: del medesimo articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, aggiungere le seguenti: fatto salvo il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l'attestazione di prestazione energetica (APE) di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, rilasciata da un tecnico abilitato nella forma di dichiarazione asseverata.
1.3. Bonelli, Borrelli, Zaratti, Grimaldi.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per i medesimi interventi di cui al periodo precedente, effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), del citato articolo 119, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, per i quali è stata esercitata l'opzione di cui all'articolo 121, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020, la detrazione continua ad operare per le spese sostenute sino al 30 giugno 2024 nella percentuale spettante al 31 dicembre 2023, a condizione che, alla medesima data del 31 dicembre 2023, siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo.
1.4. Santillo, Fenu, Torto, Alifano, Lovecchio, Raffa.

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  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per i medesimi interventi di cui al periodo precedente, effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), del citato articolo 119, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, per i quali è stata esercitata l'opzione di cui all'articolo 121, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020, la detrazione continua ad operare per le spese sostenute sino al 29 febbraio 2024 nella percentuale spettante al 31 dicembre 2023, a condizione che, alla medesima data del 31 dicembre 2023, siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo.
*1.5. Manes, Gebhard.
*1.6. Pastorino.
*1.7. Simiani, Curti, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 121, comma 1-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni nella legge 17 luglio 2020, n. 77, che prevedono che gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento, è ammessa l'emissione di uno stato di avanzamento dei lavori straordinario entro e non oltre il 29 febbraio 2024 e, relativamente a questo, l'esercizio dell'opzione, di cui al comma 1 del medesimo articolo 121, è consentito anche laddove non si raggiunga la percentuale prevista dal comma 1-bis del medesimo articolo. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano agli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), dell'articolo 119, del citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni nella legge 17 luglio 2020, n. 77, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, per i quali è stata esercitata l'opzione di cui all'articolo 121, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020. Lo stato di avanzamento dei lavori straordinario di cui ai precedenti periodi si intende emesso entro il 29 febbraio 2024, qualora la fattura sia trasmessa al Sistema di interscambio (SDI) di cui ai commi 211 e 212 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, entro i termini di cui all'articolo 21, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e comunque non oltre il 12 marzo 2024.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

   1-bis. Per gli interventi effettuati dai condomini, dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, per i quali la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) di cui all'articolo 119, comma 13-ter, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, risulti effettuata a decorrere dal 1° marzo 2024 e, in caso di interventi su edifici condominiali, all'ulteriore condizione che la delibera assembleare che abbia approvato l'esecuzione dei lavori risulti adottata a decorrere dal 1° marzo 2024, le detrazioni di cui al medesimo articolo 119 spettano nella misura pari al 60 per cento per le spese sostenute dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025.
1.9. Congedo, Matera.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Con riferimento agli interventi di cui all'articolo 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si intendono riferite al 31 dicembre 2023 le fatture relative a pagamenti effettuati entro quella data, inviate al Sistema di interscambio (SDI) di cui all'articolo 1, Pag. 356commi 211 e 212, legge 24 dicembre 2007, n. 244, entro i termini previsti dal comma 4 dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
1.10. Rubano, De Palma, Sala, Mazzetti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Le detrazioni spettanti per gli interventi di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per le quali è stata esercitata l'opzione di cui all'articolo 121, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020, continuano ad applicarsi rispettivamente nella misura del 110 per cento prevista per l'anno 2022, ivi comprese le deroghe previste dalle norme vigenti, e del 90 per cento previsto per l'anno 2023, nei territori della regione Toscana colpiti delle avversità atmosferiche di eccezionale intensità verificatesi nei mesi di ottobre e di novembre 2023, di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2023, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13 novembre 2023, per le spese sostenute fino al 30 giugno 2024. Decorso tale termine si applicano le disposizioni del comma 1.
1.11. Mazzetti, Deborah Bergamini, Tenerini, De Palma, Rubano, Sala.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Le detrazioni spettanti per gli interventi di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 sono riconosciute, nella misura del 110 per cento e fino alla soglia massima di 150.000 euro, ai nuclei familiari con figli con disabilità grave, di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, residenti nella prima abitazione che non hanno beneficiato di agevolazioni «superbonus» negli anni 2022 e 2023, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025 destinate all'efficientamento energetico, tecnologico e per una maggiore fruibilità della prima casa a vantaggio delle persone con disabilità fisica, sensoriale e mentale.
  1-ter. Ai figli con disabilità grave, di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, viene aggiunto il coefficiente pari a 5 per la determinazione del quoziente familiare previsto all'articolo 119, comma 8-bis.1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

  Conseguentemente:

   dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. A valere sulle risorse di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, è autorizzata la corresponsione di un contributo in favore dei nuclei familiari con figli disabili gravi e un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro, determinato ai sensi dell'articolo 119, comma 8-bis.1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025 in relazione agli interventi di cui al comma 8-bis, primo periodo, del citato articolo 119. Il contributo di cui al presente comma è erogato, nei limiti delle risorse disponibili, dall'Agenzia delle entrate, secondo criteri e modalità determinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il contributo di cui al presente comma non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi.

   dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

  Art. 2-bis. – (Opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali per lavori eseguiti da nuclei familiari con figli disabili gravi) – 1. A partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni dell'articolo 2, comma 2, lettera c), secondo periodo, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, si applicano ai lavori realizzati da Pag. 357nuclei familiari con figli con disabilità grave realizzati entro il 31 dicembre 2025.
1.12. Congedo, Matera.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 119, comma 3-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
1.13. Ubaldo Pagano, Merola.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Le detrazioni spettanti per gli interventi di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, effettuati su unità immobiliari colpite da eventi catastrofali o da incendi relativamente alle quali sono in corso eventuali indagini della magistratura che hanno comportato l'impossibilità di concludere i lavori nei termini previsti a legislazione vigente, si applicano nella misura del 110 per cento per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2024.
  1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-bis, valutati in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2033, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.14. Casu, Merola, Ubaldo Pagano, Simiani, Curti, Di Biase, Madia, Mancini, Morassut, Orfini, Roggiani, Sarracino, Zingaretti.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 8-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli interventi effettuati su unità immobiliari colpite da eventi catastrofali o da incendi relativamente alle quali sono in corso eventuali indagini della magistratura che hanno comportato l'impossibilità di concludere i lavori nei termini previsti a legislazione vigente, la detrazione del 110 per cento spetta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2024».
  1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-bis, valutati in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2033, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.15. Casu, Merola, Ubaldo Pagano, Simiani, Curti, Di Biase, Madia, Mancini, Morassut, Orfini, Roggiani, Sarracino, Zingaretti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 119, comma 8-bis, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 marzo 2024».
1.16. Stefanazzi, Ubaldo Pagano.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 119, comma 8-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 894, lettere a), b), c) e Pag. 358d), della legge 29 dicembre 2022, n. 197, effettuati dai condomìni, dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), e dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis), compresi quelli effettuati dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b) sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, compresi quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, che al 31 dicembre 2023 abbiano raggiunto uno stato di avanzamento dei lavori non inferiore al 60 per cento la detrazione spetta nella misura 110 per cento fino al 31 marzo 2024.».
1.17. Stefanazzi, Ubaldo Pagano.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 119, comma 8-bis, ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2024».
1.18. Ubaldo Pagano, Stefanazzi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. I contribuenti che pur avendo usufruito dei benefici di cui all'articolo 119, comma 8-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non hanno ancora ultimato entro il 31 dicembre 2023 i relativi interventi, possono ultimarli usufruendo della medesima comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) presentata ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter, del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020 e di tutti i bonus edilizi in vigore.
1.19. Bonelli, Borrelli, Zaratti, Grimaldi.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui all'articolo 119, comma 9, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, laddove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito con modificazioni dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, la detrazione continua ad operare per le spese sostenute sino al 30 giugno 2024 nella percentuale spettante del 110 per cento a condizione che, alla data del 31 dicembre 2023, siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.
  1-ter. Per le spese sostenute per gli interventi di cui al comma 1-bis, la facoltà di detrazione di cui all'articolo 119, comma 8-quinquies, del decreto-legge 19 maggio n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, può essere esercitata, su opzione del contribuente, in quindici quote annuali di pari importo a decorrere dal periodo d'imposta 2024.
  1-quater. In deroga ai termini previsti dall'articolo 121, commi 1 e 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, i crediti fiscali relativi alle spese sostenute per gli interventi di cui al comma 1-bis maturati negli anni 2022 e 2023 e non fruiti, possono essere utilizzati negli anni successivi, su opzione del contribuente, a decorrere dal periodo d'imposta 2024.
  1-quinquies. Ai maggiori oneri di cui al comma 1-bis, pari a 150 milioni di euro annui per gli anni dal 2024 al 2027, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti da ulteriori interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 31 marzo 2024, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 150 milioni di euro annui per gli anni dal 2024 al 2027.
1.20. Stefanazzi, Ubaldo Pagano.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui Pag. 359all'articolo 119, comma 9, lettera a), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, laddove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito con modificazioni dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, la detrazione continua ad operare per le spese sostenute sino al 30 giugno 2024, nella percentuale spettante al 31 dicembre 2023, a condizione che, alla medesima data del 31 dicembre 2023, siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo.
  1-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 1-bis, pari a 150 milioni di euro annui per gli anni dal 2024 al 2027, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti da ulteriori interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 31 marzo 2024, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 150 milioni di euro annui per gli anni dal 2024 al 2027.
1.21. Ubaldo Pagano, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui all'articolo 119, comma 9, lettera a), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, laddove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, la detrazione continua ad operare per le spese sostenute sino al 30 giugno 2024, nella percentuale spettante al 31 dicembre 2023, a condizione che, alla medesima data del 31 dicembre 2023, siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo.
1.22. L'Abbate, Santillo, Alifano, Fenu, Lovecchio, Raffa.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui all'articolo 119, comma 9, lettera a), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, laddove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, la detrazione continua ad operare per le spese sostenute sino al 30 giugno 2024, nella percentuale spettante al 31 dicembre 2023, a condizione che, alla medesima data del 31 dicembre 2023, siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.
1.23. L'Abbate, Santillo.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Per gli interventi di cui al comma 1 effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera c) del medesimo articolo 119, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso edificio, e dalle cooperative di cui al comma 9, lettera d) del medesimo articolo 119, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute nell'anno 2024, comunque entro il 31 dicembre 2024.
  1-ter. All'articolo 119, comma 8-bis, ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 Pag. 360per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023» sono sostituite con le seguenti: «,la detrazione del 110 per cento spetta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2024».
  1-quater. Ai maggiori oneri di cui al comma 1-bis, pari a 545 milioni di euro annui per gli anni dal 2024 al 2027, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti da ulteriori interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 31 marzo 2024, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 545 milioni di euro annui per gli anni dal 2024 al 2027.
1.24. Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci, Ubaldo Pagano.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Al fine di superare le sopravvenute difficoltà di cessione dei crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e dello sconto in fattura di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le società controllate dal Ministero dell'economia e delle finanze sono equiparate ai soggetti di cui al comma 1, lettere a) e b) del suddetto articolo 121 e autorizzate ad acquisire i crediti non commercializzabili sul mercato creditizio ad un prezzo di cento punti base inferiore alla media del valore di mercato.
  1-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinati il procedimento di acquisto dei crediti e le modalità di reintegro, da parte dello Stato, delle anticipazioni di liquidità effettuate dalle società di cui al comma 1-bis.
1.25. Stefanazzi, Ubaldo Pagano.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Le quote dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ancora in capo alle persone fisiche, non oggetto di cessione e non utilizzate in detrazione nell'anno a causa dell'incapienza totale o parziale del beneficiario, possono essere usufruite negli anni successivi fino a un massimo di dieci anni.
1.26. Del Barba.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 121, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, lettera a), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «È altresì sempre consentita la cessione dalle banche, ovvero dalle società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in favore delle società partecipate o del Ministero dell'economia e delle finanze, senza facoltà di ulteriore cessione e senza il requisito della stipula di un contratto di conto corrente con la banca con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo»;

   b) al comma 1, lettera b), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «È altresì sempre consentita la cessione dalle banche, ovvero dalle società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in favore delle società partecipate o controllate del Ministero dell'economia e delle finanze, senza facoltà di ulteriore cessione e senza il requisito della stipula di un contratto di conto corrente con la banca con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo».
1.27. Borrelli, Bonelli, Grimaldi, Zaratti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Il limite alla facoltà di compensazione di cui alla lettera b) del comma 94 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 non si applica ai crediti d'imposta Pag. 361riferiti alle detrazioni di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 per le quali sia stata esercitata l'opzione di cui all'articolo 121, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020.
1.28. Mazzetti, De Palma, Rubano, Sala.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Per gli interventi effettuati su edifici o unità immobiliari colpite da eventi catastrofali o da incendi per i quali non è stato possibile completare i lavori entro il 31 dicembre 2023, ivi inclusi gli interventi per i quali è stata esercitata l'opzione di cui all'articolo 121, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020, la detrazione continua ad operare, nella percentuale spettante al 31 dicembre 2023, per le spese sostenute sino al 31 dicembre 2024.
1.29. Santillo, Fenu.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Per gli interventi effettuati su edifici o unità immobiliari colpite da eventi catastrofali o da incendi per i quali non è stato possibile completare i lavori entro il 31 dicembre 2023, ivi inclusi gli interventi per i quali è stata esercitata l'opzione di cui all'articolo 121, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020, la detrazione continua ad operare, nella misura del 110 per cento, per le spese sostenute sino al 31 dicembre 2024.
1.30. Santillo, Fenu.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. In deroga all'articolo 2 del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito con modificazioni dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, ai contribuenti aventi un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, uguale o inferiore ad euro 25.000 è consentito l'esercizio delle opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in relazione agli interventi di cui al comma 2 del medesimo articolo 121.
1.31. Ubaldo Pagano, Stefanazzi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Per i soggetti che applicano la disposizione di cui all'articolo 1, comma 894, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, relativamente agli interventi per i quali alla data del 31 dicembre 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 70 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento è estesa alle spese sostenute fino al sessantesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
*1.32. Ubaldo Pagano, Stefanazzi, D'Alfonso, Toni Ricciardi.
*1.34. Gebhard, Schullian, Steger, Manes.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».
1.35. Merola, Bakkali, De Maria, Gnassi, Guerra, Vaccari.

  Al comma 2, primo periodo, sostituite le parole: con un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro, determinato ai sensi dell'articolo 119, comma 8-bis.1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 con le seguenti: che hanno un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 40.000 euro annui.
1.36. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

Pag. 362

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: con un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro, determinato ai sensi dell'articolo 119, comma 8-bis.1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 con le seguenti: con un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), stabilito ai sensi del Regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, inferiore a euro 20.000 annui.
1.37. Borrelli, Bonelli, Zaratti, Zanella, Grimaldi.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: con un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro, determinato ai sensi dell'articolo 119, comma 8-bis.1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 con le seguenti: con un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, inferiore a euro 15.000 annui.
1.38. Bonelli, Borrelli, Zaratti, Zanella, Grimaldi.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 15.000 euro con le seguenti: 25.000 euro.
*1.39. D'Alfonso, Merola, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.
*1.40. Congedo, Matera.
*1.41. Gebhard, Schullian, Steger, Manes.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 15.000 euro con le seguenti: 18.000 euro.
1.42. Lomuti, Alifano, Fenu, Lovecchio, Raffa.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: dalla legge 17 luglio 2020. n. 77, aggiungere le seguenti: nonché in favore dei soggetti di cui all'articolo 119, comma 9, lettera c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,.
1.43. Lomuti, Alifano, Fenu, Lovecchio, Raffa.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2023 con le seguenti: 31 ottobre 2024.
1.44. Grimaldi, Borrelli, Bonelli.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 60 per cento con le seguenti: 30 per cento.
1.45. Lomuti, Alifano, Fenu, Lovecchio, Raffa.

  Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: Il contributo di cui al presente comma aggiungere le seguenti: è raddoppiato per i beneficiari residenti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, ed.

  Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: pari a euro 16.441.000 per l'anno 2024, si provvede con le seguenti: pari a 30 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede: quanto a euro 13.559.000 per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; quanto a 16.441.000 per l'anno 2024,.
1.46. Toni Ricciardi, Sarracino.

  Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: Il contributo di cui al presente comma aggiungere le seguenti: è maggiorato per i beneficiari residenti nelle regioni del Mezzogiorno e.

Pag. 363

  Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: pari a euro 16.441.000 per l'anno 2024, si provvede con le seguenti: pari a 30 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede: quanto a euro 13.559.000 per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; quanto a 16.441.000 per l'anno 2024,.
1.47. Toni Ricciardi, Sarracino.

  Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: Il contributo di cui al presente comma è erogato aggiungere le seguenti: , anche in forma di credito d'imposta cedibile su opzione del beneficiario,.
1.48. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. In parziale deroga a quanto indicato ai commi 1 e 2, gli interventi legati al cosiddetto superbonus possono fruire delle aliquote maggiorate nella misura del 110 per cento o del 90 per cento in vigore nell'anno 2023 anche per i lavori che saranno realizzati fino a tutto il 30 giugno 2024 purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

   a) termine temporale della proroga di sei mesi quindi a tutto il 30 giugno 2024;

   b) SAL al 31 dicembre 2023 pari almeno al 70 per dell'intero intervento deliberato;

   c) dimostrazione da parte dell'amministratore di condominio, se presente, del rispetto delle prescrizioni normative dettate dall'articolo 71-bis delle disposizioni di attuazione del codice civile.
1.49. Congedo, Matera.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Al comma 8-quinquies dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023 relativamente agli interventi di cui al presente articolo, la detrazione può essere ripartita, su opzione del contribuente, in dieci quote annuali di pari importo a partire dal periodo d'imposta 2024. L'opzione è irrevocabile. Essa è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2024.».
1.50. Cavandoli, Centemero, Bagnai, Gusmeroli.

  Dopo il comma 3, inserire il seguente:

  3-bis. Il termine ultimo per l'invio delle comunicazioni, e dei relativi visti di conformità fiscale, all'Agenzia delle entrate è fissato al 16 aprile 2024. Per i medesimi lavori, viene estesa la data di presentazione della pratica ENEA fino ad un massimo di 120 giorni dalla data di ultimazione dei lavori.
1.51. Mazzetti, De Palma, Rubano, Sala.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Per i soli interventi con uno stato d'avanzamento lavori pari almeno al 60 per cento al 31 dicembre 2023, è prevista la possibilità di maturare, per la quota di lavori realizzati nel 2024, un credito corrispondente all'aliquota del 70 per cento ai sensi dell'articolo 119, comma 8-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, anche nell'ipotesi in cui il condominio non riesca a provvedere al pagamento della quota di propria competenza, pari al 30 per cento, e dunque non sia nelle condizioni di effettuare il bonifico parlante.
1.52. Mazzetti, De Palma, Rubano, Sala.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,Pag. 364 dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 8-quater è aggiunto il seguente:

   «8-quater.1. Per gli interventi effettuati su immobili ubicati nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui al presente articolo, si applica, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento.».
1.53. Toni Ricciardi, Sarracino.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 119, comma 10-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, la lettera b) è sostituita con la seguente:

   «b) siano in possesso di immobili a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto, contratto di locazione, anche finanziaria, di comodato, regolarmente registrato, o altro titolo idoneo.».
1.54. Alifano, Lovecchio, Raffa, Fenu.

  Dopo il comma 3, inserire il seguente:

  3-bis. All'articolo 119, comma 10-bis, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, le parole: «o comodato d'uso gratuito» sono sostituite con le seguenti: «, contratto di locazione, anche finanziaria, di comodato, regolarmente registrato, o altro titolo idoneo»;

   b) il secondo periodo è soppresso.
1.55. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 119, comma 10-bis, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, dopo le parole: «nuda proprietà,» sono inserite le seguenti: «concessione e convenzione disposta da enti pubblici,»;

   b) al secondo periodo, dopo le parole: «Il titolo di comodato d'uso gratuito» sono inserite le seguenti: «o concessione e convenzione disposta da enti pubblici».
1.56. Iaria, Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

  Dopo il comma 3, inserire il seguente:

  3-bis. Il termine per la comunicazione all'Agenzia delle entrate della opzione della cessione dei crediti di cui all'articolo 121, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per le spese sostenute nel 2023 è differito al 30 novembre 2024.
1.57. Ubaldo Pagano, Stefanazzi.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Al fine di agevolare lo sblocco dei crediti d'imposta, maturati alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, derivanti dalle spese sostenute per gli interventi di cui all'articolo 121, comma 2, lettere b) e c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché raggiungere gli obiettivi di efficientamento energetico, consolidamento statico o riduzione del rischio sismico degli edifici, in deroga al divieto di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito con modificazioni dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, è sempre ammessa la cessione in favore delle società partecipate del Ministero dell'economia e delle finanze e degli enti strumentali partecipati dagli enti locali, attivi nel settore finanziario. L'acquisto dei crediti, senza facoltà di ulteriore cessione, è ammesso previa valutazione positiva da parte del soggetto acquirente di una capienza fiscale sufficiente all'integrale smaltimento del credito oggettoPag. 365 di acquisto, mediante compensazione secondo i criteri e le modalità previste per la detrazione originaria. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministero dell'economia e delle finanze e gli enti locali procedono alla ricognizione della capacità di assorbimento dei crediti fiscali da parte delle società partecipate e adottano, con proprio provvedimento, apposite direttive per le finalità di cui al presente articolo.
1.58. Morfino, Alifano, Fenu, Lovecchio, Raffa.

  Dopo il comma 3, inserire il seguente:

  3-bis. La quota di crediti d'imposta maturata dai fornitori per sconti sul corrispettivo dovuto, praticati in relazione a spese sostenute negli anni 2021 e 2022, relativamente agli interventi di cui all'articolo 121, comma 2, lettere b) e c) del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non utilizzata dagli stessi, rispettivamente, negli anni 2022 e 2023, può essere usufruita negli anni successivi.
1.59. Donno, Alifano, Lovecchio, Raffa, Fenu.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Per gli interventi effettuati da condomini individuati dall'articolo 1, comma 894, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 30 giugno 2024, a condizione che alla data del 31 dicembre 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati. Ai maggiori oneri di cui al presente comma si provvede mediante l'utilizzo di parte delle maggiori entrate di cui al successivo comma.
  3-ter. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento». Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024.
1.60. Torto, Santillo, Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 1, comma 76, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».
1.61. Ubaldo Pagano, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, realizzati nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, la detrazione di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applica nella misura del 90 per cento fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kilowatt di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico. In caso di interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere d), e) e f), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il predetto limite di spesa è ridotto ad euro 1.600 per ogni kilowatt di potenza nominale.
  3-ter. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

   «5.1. Per gli interventi di installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici, ovvero di impianti Pag. 366solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, nonché per gli interventi per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti a pompa di calore per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, realizzati nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, le detrazioni spettano, con le modalità di cui al comma 5, anche qualora l'installazione sia eseguita in assenza dell'esecuzione degli interventi di cui ai commi 1 e 4 del presente articolo. La misura del 110 per cento si applica anche alle opere di costruzione e di rifacimento del tetto o ad altri interventi di coibentazione nel rispetto della normativa paesaggistico-ambientale eseguiti congiuntamente alla realizzazione degli interventi di cui al primo periodo, nel limite complessivo di spesa non superiore a euro 40.000.
   5.2. Ai fini dell'accesso alle detrazioni, gli interventi di cui al comma 5.1 devono rispettare i seguenti requisiti:

   a) assicurare nel loro complesso, anche congiuntamente agli altri interventi di cui al presente articolo, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio, ovvero, se ciò non sia possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l'attestato di prestazione energetica (APE), di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata;

   b) sviluppare la massima potenzialità energetica possibile in relazione alle capacità della struttura ove sono installate le opere;

   c) prevedere la cessione, prioritariamente alla comunità energetica locale, della quota di energia prodotta in eccedenza rispetto al fabbisogno, al fine di soddisfare le esigenze della comunità medesima e di compensare gli immobili che per caratteristiche strutturali hanno minori capacità di produrre energia».
1.62. Ubaldo Pagano, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Bonus nel settore dell'edilizia in favore dei territori colpiti dalle alluvioni del mese di settembre 2022 e dei mesi di maggio, ottobre e novembre 2023)

  1. Il regime di proroga di cui al comma 8-ter, dell'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si applica altresì agli interventi di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi:

   a) nelle Marche, a partire dal giorno 15 settembre 2022, come individuati con le dichiarazioni dello stato d'emergenza di cui alle delibere del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2022, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 21 settembre 2022, e 23 maggio 2023, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 3 giugno 2023;

   b) nell'Emilia-Romagna, Marche e Toscana, a partire dal giorno 1° maggio 2023, come individuati con le dichiarazioni dello stato d'emergenza di cui alle delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 118 del 22 maggio 2023, del 23 maggio 2023, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 30 maggio 2023, del 25 maggio 2023, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 3 giugno 2023, e dell'ulteriore delibera del Consiglio dei ministri del 25 maggio 2023, pubblicata nella medesima Gazzetta Ufficiale n. 128 del 3 giugno 2023;

   c) in Toscana, a partire dal giorno 29 ottobre 2023, come individuati con le dichiarazioni dello stato d'emergenza, di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2023, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13 novembre 2023 e alla delibera del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2023, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 295 del 19 dicembre 2023.
1.01. Carloni, Cavandoli, Ziello, Barabotti, Montemagni, Centemero, Bagnai, Gusmeroli.

Pag. 367

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Misure in materia di interventi edilizi ed incentivi per l'efficienza energetica e sisma bonus)

  1. Per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui all'articolo 119, comma 9, lettera a), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, laddove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, la detrazione continua ad operare per le spese sostenute sino al 31 dicembre 2026, e si applica nella misura del 100 per cento per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo.
  2. Al fine di procedere alla corresponsione di un contributo in favore dei soggetti che non possono usufruire della detrazione di cui al comma 1 per inadeguata capienza fiscale, anche per solo uno degli anni in cui spetta la detrazione, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo. Il contributo di cui al presente comma è erogato dall'Agenzia delle entrate. Il contributo di cui al presente articolo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi.
  3. I criteri e le modalità per l'attuazione di quanto previsto al comma 2, sono stabiliti con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
1.02. Raffa, Alifano, Fenu, Lovecchio.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifica all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, in materia di agevolazioni edilizie spettanti agli enti del Terzo Settore)

  1. Al comma 10-bis, lettera b), dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, dopo le parole: «nuda proprietà,» sono inserite le seguenti: «concessione gratuita disposta da enti pubblici,»;

   b) al secondo periodo, dopo le parole: «Il titolo di comodato d'uso gratuito» sono inserite le seguenti: «o concessione gratuita disposta da enti pubblici,».
1.03. Mazzetti, De Palma, Rubano, Sala.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Interpretazione autentica dell'articolo 119, comma 10-bis, del decreto-legge n. 34 del 2020)

  1. Al comma 10-bis, alinea, dell'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, la parola: «complessiva» è sostituita dalla seguente: «lorda».
1.04. Comaroli, Centemero, Bagnai, Cavandoli, Gusmeroli.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Rapporto annuale sull'efficienza energetica e Rapporto annuale sulle detrazioni fiscali per interventi di risparmio energetico e utilizzo di fonti di energia rinnovabili negli edifici esistenti)

  1. Il Rapporto annuale sull'efficienza energetica e il Rapporto annuale sulle detrazioni fiscali per interventi di risparmio energetico e utilizzo di fonti di energia rinnovabili negli edifici esistenti, redatti da ENEA ai fini della contabilizzazione dei Pag. 368risparmi ottenuti, devono considerare anche gli interventi degli impianti fotovoltaici e dei sistemi di accumulo realizzati attraverso la misura del cosiddetto superbonus.
1.05. Cappelletti.

ART. 2.

  Sopprimere il comma 1.
2.1. Curti, Stefanazzi, D'Alfonso, Toni Ricciardi.

  Al comma 1, sopprimere le parole da: per i quali fino alla fine del periodo.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), secondo periodo, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, si interpretano come segue:

   a) per «contenuti progettuali di dettaglio» si intendono le previsioni planivolumetriche approvate unitamente al piano;

   b) per «titoli semplificati» si intende la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). Deve ritenersi, in ogni caso, ammessa anche la presentazione del permesso di costruire se richiesto dall'ente locale;

   c) non rileva ai fini del rispetto del requisito temporale l'adozione di eventuali varianti a condizione che queste non alterino in modo sostanziale le caratteristiche tipologiche di impostazione del piano.
*2.2. Manes, Gebhard.
*2.3. Pastorino.
*2.4. Simiani, Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.
*2.5. Santillo, Fenu, Torto, Alifano, Lovecchio, Raffa.
*2.6. Mazzetti, De Palma, Rubano, Sala.

  Al comma 1 sostituire le parole: in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto, risulti presentata la richiesta di titolo abilitativo per l'esecuzione dei lavori edilizi con le seguenti: alla data di entrata in vigore della conversione in legge del presente decreto, sia stata stipulata apposita convenzione urbanistica o accordo similare contenente la disciplina degli adempimenti a carico dei soggetti esecutori del piano di recupero o di riqualificazione urbana.
2.7. Borrelli, Bonelli, Zaratti.

  Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Resta fermo quanto disposto dall'articolo 2, comma 3-quater del medesimo decreto-legge n. 11 del 2023.
2.8. Curti.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 2, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, dopo il comma 3-sexies, è aggiunto il seguente:

   «3-septies. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano altresì alle opzioni relative alle spese sostenute per gli interventi di cui all'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020 effettuati su immobili ubicati nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.».
2.9. Toni Ricciardi, Sarracino.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

  1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, in ogni caso, non si applicano agli interventi effettuati in relazione a immobili danneggiati dagli eventi sismici di cui all'articolo 119, comma 8-ter, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché in relazione a immobili danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre Pag. 3692022 per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le deliberazioni del Consiglio dei ministri 16 settembre 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 21 settembre 2022, e 19 ottobre 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 255 del 31 ottobre 2022, situati nei territori della regione Marche, così come stabilito all'articolo 2, comma 3-quater del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11.
2.10. Curti.

  Sopprimere il comma 2.
2.12. Lovecchio, Alifano, Raffa, Fenu.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. I contribuenti che usufruiscono dei benefici di cui all'articolo 119, comma 8-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non sono tenuti a stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni cagionati ai relativi immobili da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale, di cui all'articolo 1, commi da 101 a 111, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.
2.13. Bonelli, Borrelli, Zaratti, Grimaldi, Zanella.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:

  2-bis. Le limitazioni di accesso all'opzione di sconto in fattura o cessione del credito di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai soggetti di cui alle lettere c), d) e d-bis) del comma 9 dell'articolo 119 del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020 che risultano già costituiti alla data di entrata in vigore del presente decreto, per i quali resta valido quanto previsto dall'articolo 2, comma 3-bis, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, come convertito dalla legge 11 aprile 2023, n. 38.
2.14. Congedo, Matera.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 1, comma 86, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: «, anche ai fini degli eventuali effetti sulla rendita dell'immobile presente in atti nel catasto dei fabbricati.» sono soppresse.
2.15. Cavandoli, Centemero, Bagnai, Gusmeroli.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. All'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, dopo il comma 2-septies è aggiunto il seguente:

   «2-octies. Per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza la detrazione di cui al comma 1 spetta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025.».

  2-ter. All'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, dopo il comma 1-octies sono aggiunti i seguenti:

   «1-octies.1. Per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza la detrazione di cui al comma 1 spetta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025.
   1-octies.2. Per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza la detrazione di cui al comma 1-bis spetta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025.».
2.16. Benvenuti Gostoli.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  3. All'articolo 2, comma 3-quater, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano, inoltre, agli interventi effettuati in relazione a immobili danneggiati dagli Pag. 370eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, in riferimento agli interventi di cui all'articolo 14, comma 2- octies, e di cui all'articolo 16, commi 1-novies e 1-decies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.».
2.17. Benvenuti Gostoli.

  Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

Art. 2-bis.
(Proroga dei termini per usufruire della detrazione piena del 110 per cento di cui all'articolo 119, comma 8-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 a favore dei territori interessati da eventi sismici per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza).

  1. All'articolo 119, comma 8-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, dopo le parole: «dal 1° aprile 2009» sono inserite le seguenti: «e nei territori della regione Marche colpiti dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022»;

   b) al primo periodo, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre 2029».
2.01. Curti.

  Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

Art. 2-bis.
(Misure per favorire la circolazione dei crediti d'imposta edilizi incagliati)

  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 121, commi da 3 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per l'anno 2024, ai fini del versamento delle somme di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, le banche e la società Poste SpA possono utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del predetto decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i crediti di imposta originatisi a seguito del sostenimento nelle annualità 2021 e 2022 delle spese per gli interventi elencati al comma 2 del predetto articolo 121 a condizione che la relativa acquisizione dei crediti da parte della banca o di Poste SpA si perfezioni, tramite l'accettazione dei crediti da parte del cessionario, in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto-legge. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche ai crediti d'imposta relativi alle spese sostenute nel 2023 per i medesimi interventi, per i quali ricorrano le condizioni di cui all'articolo 2, commi 2 e 3 del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38. La compensazione di cui ai precedenti periodi può essere effettuata nel mese successivo a quello di versamento delle somme di cui al periodo precedente e non può eccedere il 2 per cento delle stesse. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità attuative del presente comma, comprese quelle relative alle rendicontazioni mensili dei dati delle compensazioni effettuate, anche al fine di salvaguardare i saldi di finanza pubblica.
2.02. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa, Torto, Santillo.

ART. 3.

  Sopprimerlo.
*3.1. Furfaro, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci, Malavasi, Girelli, Ciani.
*3.2. Fenu, Alfonso Colucci, Alifano, Lovecchio, Raffa.
*3.3. Del Barba.

Pag. 371

  Sopprimere il comma 1.
3.4. Malavasi, Furfaro, Girelli, Ciani, Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi.

  Al comma 1, sopprimere le lettere a) e c).
3.5. Alifano, Alfonso Colucci, Lovecchio, Raffa, Fenu.

  Al comma 1, lettera a), capoverso comma 1, sostituire le parole: di interventi volti all'eliminazione delle barriere architettoniche aventi ad oggetto esclusivamente scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici con le seguenti: di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche.

  Conseguentemente, sopprimere la lettera c).
3.6. Malavasi, Furfaro, Girelli, Ciani, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi.

  Al comma 1, lettera a), capoverso comma 1, sopprimere le parole: aventi ad oggetto esclusivo scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici.

  Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

   al medesimo comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) al comma 2 le parole: «in cinque quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 75 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento»;

   sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il comma 4-ter è abrogato.;

   sopprimere il comma 3.
*3.7. Bordonali, Cavandoli, Centemero, Bagnai, Gusmeroli, Panizzut, Lazzarini, Loizzo, Matone.
*3.8. Congedo, Matera, Rizzetto.

  Al comma 1, lettera a), capoverso comma 1, sopprimere le parole: aventi ad oggetto esclusivo scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici.

  Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

   al medesimo comma 1:

    dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) al comma 2 le parole: «in cinque quote annuali di pari importo» sono sostituite dalle seguenti: «in dieci quote annuali di pari importo»;

    sopprimere la lettera c);

   al comma 2:

    alla lettera a), sostituire le parole: fino al 31 dicembre 2023 con le seguenti: fino al 30 giugno 2024;

    alla lettera b), alinea, sostituire le parole: al 31 dicembre 2023 con le seguenti: al 30 giugno 2024;

    alla lettera b), capoverso lettera a), sopprimere le parole: a prevalente destinazione abitativa;

    alla lettera b), capoverso lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: oppure una persona di età uguale o superiore a 65 anni al momento del sostenimento della spesa sia presente nel nucleo familiare del contribuente oppure abbia domicilio o residenza nell'immobile oggetto di intervento;

    alla lettera b), dopo il capoverso lettera b), aggiungere i seguenti:

   b-bis) istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati, nonché enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che Pag. 372rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di in house providing per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;

   b-ter) cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;

   b-quater) organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383;

   b-quinquies) associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242;

   al comma 3, lettera b), sopprimere le parole: e sia stato versato un acconto sul prezzo.
3.9. De Palma, Rubano, Sala.

  Al comma 1, lettera a), capoverso comma 1, sopprimere le parole: aventi ad oggetto esclusivo scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici.

  Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

   al medesimo comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) al comma 2 le parole: «in cinque quote annuali di pari importo» sono sostituite dalle seguenti: «in dieci quote annuali di pari importo»;

   sopprimere il comma 2;

   al comma 3, alinea, sostituire le parole: dai commi 1 e 2 con le seguenti: dal comma 1;

   al comma 3, lettera b), sopprimere le parole: e sia stato versato un acconto sul prezzo.
3.10. Bordonali, Cavandoli, Centemero, Bagnai, Gusmeroli, Panizzut, Lazzarini, Loizzo, Matone.

  Al comma 1, lettera a), capoverso comma 1, sopprimere le parole: aventi ad oggetto esclusivo scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici.

  Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

   al medesimo comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) al comma 2 le parole: «in cinque quote annuali di pari importo» sono sostituite dalle seguenti: «in dieci quote annuali di pari importo»;

   sopprimere il comma 2;

   al comma 3, alinea, sostituire le parole: dai commi 1 e 2 con le seguenti: dal comma 1.
3.11. De Palma, Rubano, Sala.

  Al comma 1, lettera a), capoverso comma 1, sopprimere le parole: aventi ad oggetto esclusivo scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici.

  Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

   al medesimo comma 1:

    dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

   a-bis) al comma 2 le parole: «in cinque quote annuali di pari importo» sono sostituite dalle seguenti: «in dieci quote annuali di pari importo»;

Pag. 373

   al comma 2:

    alla lettera a), sostituire le parole: fino al 31 dicembre 2023 con le seguenti: fino al 30 giugno 2024;

    alla lettera b), alinea, sostituire le parole: al 31 dicembre 2023 con le seguenti: al 30 giugno 2024;

    alla lettera b), capoverso lettera a), sopprimere le parole: a prevalente destinazione abitativa;

    alla lettera b), capoverso lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: oppure una persona di età uguale o superiore a 65 anni al momento del sostenimento della spesa sia presente nel nucleo familiare del contribuente oppure abbia domicilio o residenza nell'immobile oggetto di intervento;

    alla lettera b), dopo il capoverso lettera b), aggiungere i seguenti:

   b-bis) istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati, nonché enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di in house providing per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;

   b-ter) cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;

   b-quater) organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383;

   b-quinquies) associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242;

    al comma 3, lettera b), sopprimere le parole: e sia stato versato un acconto sul prezzo.
3.12. Bordonali, Cavandoli, Centemero, Bagnai, Gusmeroli, Panizzut, Lazzarini, Loizzo, Matone.

  Al comma 1, lettera a), capoverso comma 1, sopprimere le parole: aventi ad oggetto esclusivo scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici.

  Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

   al medesimo comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) al comma 2 le parole: «in cinque quote annuali di pari importo» sono sostituite dalle seguenti: «in dieci quote annuali di pari importo»;

   al comma 2:

    alla lettera a), sostituire le parole: fino al 31 dicembre 2023 con le seguenti: fino al 30 giugno 2024;

    alla lettera b), alinea, sostituire le parole: al 31 dicembre 2023 con le seguenti: al 30 giugno 2024.
3.13. Congedo, Matera.

  Al comma 1, lettera a), capoverso comma 1, sopprimere le parole: aventi ad oggetto esclusivo scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici.

  Conseguentemente, al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:

   alla lettera a), sostituire le parole: 31 dicembre 2023 con le seguenti: 30 giugno 2024;

   alla lettera b), alinea, sostituire le parole: 31 dicembre 2023 con le seguenti: 30 giugno 2024.
*3.14. De Palma, Rubano, Sala.
*3.15. Bordonali, Cavandoli, Centemero, Bagnai, Gusmeroli, Panizzut, Lazzarini, Loizzo, Matone.

Pag. 374

  Al comma 1, lettera a), capoverso comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, nonché di interventi volti all'adattabilità delle unità immobiliari.
3.16. Zanella, Borrelli, Bonelli.

  Al comma 1, lettera a), capoverso comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Se nel nucleo familiare è presente una persona con disabilità ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o una persona di età uguale o superiore a settanta anni, la detrazione di cui al presente articolo è riconosciuta per tutti gli interventi previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.
3.17. Cavandoli, Bagnai, Centemero, Gusmeroli, Panizzut.

  Al comma 1, lettera a), capoverso comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Se nel nucleo familiare è presente una persona con disabilità ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, la detrazione di cui al presente articolo è riconosciuta per tutti gli interventi previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.
3.18. Cavandoli, Bagnai, Centemero, Gusmeroli, Panizzut.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) al comma 2, alinea, le parole: «in cinque quote annuali di pari importo» sono sostituite dalle seguenti: «in dieci quote annuali di pari importo».
3.19. Cavandoli, Centemero, Bagnai, Gusmeroli, Panizzut, Lazzarini, Loizzo, Matone.

  Al comma 1, sopprimere la lettera c).
3.20. Lovecchio, Alfonso Colucci, Alifano, Raffa, Fenu.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) al comma 4-bis, le parole: «ai lavori di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «agli interventi previsti dal comma 1 e dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236».
3.21. Cavandoli, Bagnai, Centemero, Gusmeroli, Panizzut.

  Sopprimere i commi 2 e 3.
3.22. Furfaro, Malavasi, Girelli, Ciani, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci, Roggiani, Vaccari.

  Sopprimere il comma 2.

  Conseguentemente, al comma 3:

   sopprimere le parole:, nonché di cui all'articolo 2, comma 1-bis, del citato decreto-legge n. 11 del 2023,

   sostituire le parole: dai commi 1 e 2 con le seguenti: dal comma 1.
3.23. Alfonso Colucci, Alifano, Fenu, Lovecchio, Raffa.

  Al comma 2, lettera b), sostituire il capoverso lettera a) con il seguente:

   a) tutti i contribuenti IRES e IRPEF in relazione a interventi su parti comuni di edifici;
3.24. Grippo.

  Al comma 2, lettera b), sostituire il capoverso lettera b) con il seguente:

   b) persone fisiche, in relazione a interventi su edifici unifamiliari o unità abitative site in edifici plurifamiliari, a condizione che il contribuente abbia un valore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 40.000 euro. Il requisito di cui alla presente lettera non si applica se nel nucleo familiare del contribuente è presente un soggetto in condizioni Pag. 375di disabilità accertata ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
3.25. Alfonso Colucci, Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

  Al comma 2, lettera b), capoverso lettera b), sopprimere le parole da: che la stessa unità immobiliare sia adibita fino alla fine della lettera.
3.26. Deborah Bergamini, De Palma, Rubano, Sala.

  Al comma 2, lettera b), capoverso lettera b), primo periodo, sostituire le parole da: un reddito di riferimento fino a:, n. 77 con le seguenti: un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 40.000 euro annui.
3.27. Fenu, Alfonso Colucci, Alifano, Lovecchio, Raffa.

  Al comma 2, lettera b), capoverso lettera b), primo periodo, sostituire le parole da: un reddito di riferimento fino a:, n. 77 con le seguenti: un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, inferiore a euro 20.000 annui.
3.28. Borrelli, Bonelli, Zaratti, Zanella, Grimaldi.

  Al comma 2, lettera b), capoverso lettera b), primo periodo, sostituire le parole da: un reddito di riferimento fino a:, n. 77 con le seguenti: un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, inferiore a euro 15.000 annui.
3.30. Bonelli, Borrelli, Zaratti, Zanella, Grimaldi.

  Al comma 2, lettera b), capoverso lettera b), primo periodo, sostituire le parole: 15.000 euro con le seguenti: 25.000 euro.
*3.31. Merola, Furfaro, Malavasi, Girelli, Ciani, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi.
*3.32. Congedo, Matera.
*3.33. Gebhard, Schullian, Steger, Manes.

  Al comma 2, lettera b), capoverso lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: o una persona di età superiore ai 70 anni, residente nell'edificio.
3.34. Grippo.

  Al comma 2, lettera b), capoverso lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: o una persona di età uguale o superiore a 70 anni.
3.35. Cavandoli, Bagnai, Centemero, Gusmeroli, Panizzut.

  Al comma 2, lettera b), dopo il capoverso lettera b), aggiungere i seguenti:

   b-bis) dalle parrocchie, dagli istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di «in house providing» per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;

   b-ter) cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;

   b-quater) organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle Pag. 376province autonome di Trento e di Bolzano previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383;

   b-quinquies) associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242.
3.36. Grippo.

  Al comma 3, sostituire la lettera b) con la seguente:

   b) per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, siano già iniziati i lavori oppure sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori. Nel caso in cui alla data di entrata in vigore del presente decreto non risultino versati acconti, la data antecedente dell'inizio dei lavori o della stipulazione di un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori deve essere attestata sia dal cedente o committente sia dal cessionario o prestatore mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
*3.37. Mazzetti, De Palma, Rubano, Sala.
*3.38. Bordonali, Cavandoli, Centemero, Bagnai, Gusmeroli, Panizzut, Lazzarini, Loizzo, Matone.
*3.39. Congedo, Matera.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Le disposizioni di cui al citato articolo 119-ter del decreto-legge n. 34 del 2020, nonché di cui all'articolo 2, comma 1-bis, del citato decreto-legge n. 11 del 2023, in vigore anteriormente alle modifiche apportate dai commi 1 e 2 continuano in ogni caso ad applicarsi alle spese sostenute da contribuenti nel cui nucleo familiare sia presente un soggetto in condizioni di disabilità accertata ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 504.
3.40. Fenu, Alfonso Colucci, Alifano, Lovecchio, Raffa.