CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 23 gennaio 2024
237.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (I e V)
ALLEGATO
Pag. 24

ALLEGATO

DL 215/2023: Disposizioni urgenti in materia di termini normativi. C. 1633 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. Al comma 1 dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il quarto periodo è aggiunto il seguente: «Il previo assenso dell'amministrazione di appartenenza non è richiesto nel caso di domanda di trasferimento tra amministrazioni appartenenti alla stessa regione.».
1.1. Zinzi.

(Inammissibile)

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. Le disposizioni di cui all'articolo 35, comma 5-ter, quarto periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal decreto-legge 22 giugno 2023 n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2025.
1.2. Zinzi.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. Le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica del 16 giugno 2023, n. 82, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2025.
1.4. Zinzi.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I segretari comunali e provinciali transitati in mobilità presso altre pubbliche amministrazioni avvalendosi della facoltà prevista dall'articolo 18, comma 11, del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997 n. 465, ai quali sono stati conferiti incarichi dirigenziali di durata almeno triennale con valutazione positiva, sono inquadrati nel ruolo dirigenziale dell'amministrazione che ha conferito l'incarico con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
1.5. Iezzi, Bordonali, Ravetto, Stefani, Ziello.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. All'articolo 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 1, dopo la parola: «elevatrici» sono aggiunte le seguenti: «servizi igienici e serramenti».
  1-ter. All'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

   «b-bis) ex IACP comunque denominate in relazione ad immobili di loro proprietà o gestiti per conto dei comuni;».
1.6. Comba, Coppo.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. Al fine di rafforzare la capacità amministrativa degli enti locali, fermo restando il rispetto della disciplina in materia di programmazione economico-finanziaria, Pag. 25di pianificazione dei fabbisogni di personale e dell'equilibrio di bilancio, le spese per le nuove assunzioni del personale di polizia locale disposte per l'anno 2024, non rilevano ai fini del rispetto del valore soglia di cui all'articolo 33, commi 1-bis e 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e non si computano ai fini della determinazione dei limiti alla spesa di personale stabiliti dall'articolo 1, commi 557, 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le spese per le nuove assunzioni effettuate ai sensi del precedente periodo, a decorrere dal 1° gennaio 2025 continuano a non rilevare per il rispetto del valore soglia fino al 31 dicembre 2026 al solo fine di garantire il calcolo del valore soglia al netto di tale spesa.
*1.7. Alfonso Colucci, Auriemma, Carmina, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.
*1.8. Ubaldo Pagano.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al comma 2 dell'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° maggio 2023 le parole: «entro i centoventi giorni successivi alla pubblicazione della graduatoria.» sono sostituite dalle seguenti: «entro i duecentoventi giorni successivi alla pubblicazione della graduatoria.».
1.10. Roggiani, Orfini.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 225 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 è inserito, in fine, il seguente comma:

   «16-bis. Fino al 31 dicembre 2024 per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro non sarà obbligatorio il ricorso alle piattaforme certificate.».
1.11. Comba, Coppo, La Porta, Zucconi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al comma 6 dell'articolo 32 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «30 settembre 2024», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2025».
1.12. Orrico, Caso, Amato, Morfino, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3-quinquies:

    1) le parole: «31 agosto 2024» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2024»;

    2) le parole: «5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «10 milioni di euro per l'anno 2024 e 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025»;

    3) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Agli ulteriori oneri, pari a 5 milioni per l'anno 2024 e 35 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»;

   b) dopo il comma 3-ter è inserito il seguente:

   «3-ter.1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono altresì autorizzate, in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 259, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di Pag. 26cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, a bandire procedure selettive per l'accesso a forme contrattuali a tempo determinato e a tempo parziale di diciotto ore settimanali, della durata di diciotto mesi, alle quali sono prioritariamente ammessi i tirocinanti rientranti nei percorsi di inclusione sociale rivolti a disoccupati già percettori di trattamenti di mobilità in deroga, realizzati a seguito dell'accordo quadro sui criteri per l'accesso agli ammortizzatori sociali in deroga in Calabria, anno 2015/2016, sottoscritto tra la regione Calabria e le parti sociali il 7 dicembre 2016, nonché i soggetti beneficiari delle risorse degli Accordi di programma di cui alle deliberazioni della giunta della regione Calabria n. 258 del 12 luglio 2016 e n. 404 del 30 agosto 2017, già utilizzati dalle predette amministrazioni e in possesso dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego.»;

   c) al comma 3-quater, le parole: «commi 3-bis e 3-ter» sono sostituite dalle seguenti: «commi 3-bis, 3-ter e 3-ter.1»;

   d) al comma 3-quinquies, le parole: «commi 3-bis e 3-ter» sono sostituite dalle seguenti: «commi 3-bis, 3-ter e 3-ter.1».
1.13. Cannizzaro, Arruzzolo.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Le amministrazioni pubbliche che hanno provveduto all'assunzione a tempo indeterminato, con contratti di lavoro a tempo parziale non superiore alle 17 ore settimanali, dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280 nonché dei lavoratori già rientranti nell'abrogato articolo 7 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468 e dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, possono aumentare le ore lavorative dei contratti di lavoro a tempo parziale fino ad un massimo di 18 ore settimanali, fino ad un massimo di 5.400 euro per nuovo contratto di lavoro.
1.14. Boschi.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

   «7-bis. La validità di tutte le graduatorie afferenti alle professioni sanitarie, di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561, in scadenza nell'anno 2024, è prorogata di 12 mesi.».
1.15. Schifone.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Le graduatorie dei concorsi pubblici svolti per il tramite della Commissione RIPAM, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, lettera b-bis), del decreto-legge 22 aprile 2023 n. 44 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023 n. 74, in scadenza nell'anno 2024, sono prorogate al 31 dicembre 2024.
1.16. Lucaselli.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Per l'anno 2024 i bandi per la selezione degli operatori volontari da impiegare in progetti afferenti a programmi di intervento di Servizio civile universale da realizzarsi in Italia e all'estero prevedono un contingente minimo di operatori non inferiore a quello previsto nel 2023.
1.20. Boschi, Gadda.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Al comma 147 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo la lettera c) è inserita la seguente:

   «c-bis) le graduatorie comunali approvate nell'anno 2021 sono utilizzabili fino al 31 dicembre 2024».
1.21. Pierro, Comaroli, Cattoi.

Pag. 27

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Al comma 2 dell'articolo 15 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, dopo le parole: «Ancona,» sono inserite le seguenti: «Campobasso,».
1.23. Lancellotta.

(Inammissibile)

  Al comma 6, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: 30 giugno 2024 con le seguenti: 31 dicembre 2024.
*1.24. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino.
*1.25. Tenerini, Cannizzaro, D'Attis.
*1.26. Torto, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 6, lettera b), sostituire le parole: 30 giugno 2024 con le seguenti: 30 giugno 2026, e aggiungere, in fine, il seguente periodo: I lavoratori inseriti nell'elenco regionale di cui all'articolo 30, comma 1, della legge della Regione Siciliana 28 gennaio 2014, n. 5, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, possono essere assunti dagli enti locali della Regione Siciliana utilizzatori, a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, anche in deroga, fino al 30 giugno 2026, in qualità di lavoratori sovrannumerari, alla dotazione organica, al piano di fabbisogno del personale e ai vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa nei limiti delle risorse stanziate dall'articolo 26, comma 8, della legge della Regione Siciliana 8 maggio 2018, n. 8.
**1.27. Barbagallo, Iacono, Marino, Provenzano, Porta, Casu.
**1.28. Pisano, Romano.
**1.29. Calderone, Gallo.
**1.63. Messina, Cannata.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

  6-bis. Al comma 3 dell'articolo 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: «il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva, il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa» sono sostituite dalle seguenti: «una maggiorazione pari a 4 mesi di contribuzione figurativa, alla contribuzione figurativa si aggiunge l'incremento dell'età anagrafica, il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di dieci anni di contribuzione figurativa oltre un incremento di 4 mesi del coefficiente di trasformazione ai fini della determinazione della misura di pensione per le anzianità soggette al calcolo contributivo a partire dall'anno 2024».
  6-ter. Al fine di sostenere l'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi, di cui alla legge 12 maggio 1942, n. 889, alla legge 21 agosto 1950, n. 698, e al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125, del 9 maggio 1979, la spesa autorizzata con l'articolo 1, comma 355, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementata di euro 500.000 per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 e prorogata all'anno 2026.
1.31. Lacarra, Ubaldo Pagano.

(Inammissibile
limitatamente al capoverso 6-
bis)

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. All'articolo 40-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «, 2023 e 2024»;

   b) al comma 2, le parole: «e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «, 2023 e 2024».
1.32. Comaroli, Barabotti, Cattoi, Ottaviani, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello.

Pag. 28

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. Al comma 5-ter dell'articolo 35, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «In osservanza del principio di economicità della pubblica amministrazione, nonché al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione e per far fronte alle eccezionali esigenze di personale della pubblica amministrazione, sono prorogate al 30 giugno 2025 le graduatorie finali di merito in scadenza o già scadute entro il 30 giugno 2024, approvate nel periodo 2020/2023 dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del presente decreto legislativo»;

   b) al quarto periodo, le parole: «in numero non superiore al 20 per cento dei posti messi a concorso» sono soppresse;

   c) al quinto periodo, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «anche se decorso il termine di sei mesi» e le parole: «entro il limite di cui al quarto periodo» sono soppresse;

   d) il sesto e il settimo periodo sono soppressi.
1.33. Casu, Bonafè, Ubaldo Pagano, Scotto, De Luca, Fornaro, Roggiani, Sarracino.

(Inammissibile
limitatamente alle lettere
b), c) e d))

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. Al comma 5-ter dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «In osservanza del principio di economicità della pubblica amministrazione, nonché al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione e per far fronte alle eccezionali esigenze di personale della pubblica amministrazione, sono prorogate al 30 giugno 2025 le graduatorie finali di merito in scadenza o già scadute entro il 30 giugno 2024, approvate nel periodo 2020/2023 dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del presente decreto legislativo»;

   b) al quarto periodo, le parole: «in numero non superiore al 20 per cento dei posti messi a concorso» sono soppresse;

   c) al quinto periodo, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «due anni» e le parole: «entro il limite di cui al quarto periodo» sono soppresse;

   d) il sesto e il settimo periodo sono soppressi.
1.34. Casu, Bonafè, Ubaldo Pagano, Scotto, De Luca, Fornaro, Roggiani, Sarracino.

(Inammissibile
limitatamente alle lettere
b), c) e d))

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. Al comma 5-ter dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «In osservanza del principio di economicità della pubblica amministrazione, nonché al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione e per far fronte alle eccezionali esigenze di personale della pubblica amministrazione, sono prorogate al 30 giugno 2025 le graduatorie finali di merito in scadenza o già scadute entro il 30 giugno 2024, approvate nel periodo 2020/2023 dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del presente decreto legislativo»;

   b) al quarto periodo, le parole: «in numero non superiore al 20 per cento dei posti messi a concorso» sono soppresse;

   c) al quinto periodo, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni» e le parole: «entro il limite di cui al quarto periodo» sono soppresse;

   d) il sesto e il settimo periodo sono soppressi.
1.35. Casu, Bonafè, Ubaldo Pagano, Scotto, De Luca, Fornaro, Roggiani, Sarracino.

(Inammissibile
limitatamente alle lettere
b), c) e d))

Pag. 29

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. Al comma 5-ter dell'articolo 35 decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) al quarto periodo, le parole: «in numero non superiore al 20 per cento dei posti messi a concorso» sono soppresse;

   b) al quinto periodo, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «anche se decorso il termine di sei mesi» e le parole: «entro il limite di cui al quarto periodo» sono soppresse;

   c) il sesto e il settimo periodo sono soppressi.
1.36. Casu, Bonafè, Ubaldo Pagano, Scotto, De Luca, Fornaro, Roggiani, Sarracino.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. Al comma 5-ter dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) al quarto periodo, le parole: «in numero non superiore al 20 per cento dei posti messi a concorso» sono soppresse;

   b) al quinto periodo, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «due anni» e le parole: «entro il limite di cui al quarto periodo» sono soppresse;

   c) il sesto e il settimo periodo sono soppressi.
1.37. Casu, Bonafè, Ubaldo Pagano, Scotto, De Luca, Fornaro, Roggiani, Sarracino.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. Al comma 5-ter dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) al quarto periodo, le parole: «in numero non superiore al 20 per cento dei posti messi a concorso» sono soppresse;

   b) al quinto periodo le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni» e le parole: «entro il limite di cui al quarto periodo» sono soppresse;

   c) il sesto e il settimo periodo sono soppressi.
1.38. Casu, Bonafè, Ubaldo Pagano, Scotto, De Luca, Fornaro, Roggiani, Sarracino.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. All'articolo 35, comma 5-ter, primo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: «due anni» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni».
1.146. Cannizzaro.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. Al quinto periodo del comma 5-ter dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: «entro sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro due anni».
1.39. Casu, Bonafè, Ubaldo Pagano, Scotto, De Luca, Fornaro, Roggiani, Sarracino.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. Al quinto periodo del comma 5-ter dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, le parole: «entro sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro tre anni».
1.40. Casu, Bonafè, Ubaldo Pagano, Scotto, De Luca, Fornaro, Roggiani, Sarracino.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. Al quinto periodo del comma 5-ter dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, le parole: «entro sei Pag. 30mesi» sono sostituite con le seguenti: «anche se decorso il termine dei sei mesi».
1.41. Casu, Bonafè, Ubaldo Pagano, Scotto, De Luca, Fornaro, Roggiani, Sarracino.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 7 , aggiungere il seguente:

  7-bis. In osservanza del principio di economicità della pubblica amministrazione, nonché al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione e per far fronte alle eccezionali esigenze di personale della pubblica amministrazione, le graduatorie finali di merito approvate nel periodo 2020/2023 dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in scadenza o già scadute entro il 30 giugno 2024, sono prorogate al 30 giugno 2025.
1.42. Casu, Bonafè, Ubaldo Pagano, Scotto, De Luca, Fornaro, Roggiani, Sarracino.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. In osservanza del principio di economicità della pubblica amministrazione, le graduatorie finali di merito approvate nel periodo 2020/2023 dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono prorogate di due anni oltre i rispettivi termini di scadenza fissati ai sensi dell'articolo 35, comma 5-ter, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001.
1.43. Casu, Bonafè, Ubaldo Pagano, Scotto, De Luca, Fornaro, Roggiani, Sarracino.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. Le graduatorie concorsuali del Ministero della giustizia, approvate alla data di entrata in vigore del presente decreto e la cui scadenza è fissata entro il 31 dicembre 2024, sono valide e utilizzabili fino al 31 dicembre 2025.
1.44. Buonguerrieri.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. Al quarto periodo del comma 5-ter dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, le parole: «in numero non superiore al 20 per cento dei posti messi a concorso» sono soppresse.

  Conseguentemente, ovunque ricorrano, nel comma sopprimere le parole: quarto periodo.
1.45. Casu, Bonafè, Ubaldo Pagano, Scotto, De Luca, Fornaro, Roggiani, Sarracino.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. La graduatoria del concorso unico per funzionari amministrativi, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 10, del 4 febbraio 2022, è prorogata fino al 31 dicembre 2024.
1.46. Dori, Zaratti, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. La graduatoria del concorso unico per funzionari amministrativi, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 10, del 4 febbraio 2022, è prorogata fino al 31 dicembre 2025.
1.47. Dori, Zaratti, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

  8-bis. Al fine di preservare le competenze acquisite nel periodo emergenziale, rivelatesi efficaci anche per offrire servizi di ordinaria assistenza sanitaria sulle campagne vaccinali, il termine previsto dall'ordinanza di protezione civile del 13 ottobre 2022, n. 931, volto a favorire il superamento di criticità determinatasi in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili ed altre disposizioni di protezione civile, è prorogato al 31 dicembre 2024.Pag. 31
  8-ter. All'onere derivante dal comma 8-bis, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
1.48. Morfino, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Al comma 9, lettera b), sostituire la parola: 2026 con la seguente: 2030.

  Conseguentemente, al medesimo comma, lettera c):

   al numero 1.1), sostituite le parole: della durata di trentasei mesi, prorogabile fino al 30 giugno 2026 con le seguenti: prorogabile fino al 30 giugno 2030;

   al numero 1.2) , sostituire le parole: 4.745 unità con le seguenti: 10.000 unità;

   sopprimere il numero 1.3).
1.49. Gianassi, Serracchiani, Lacarra, Zan, Di Biase.

  Al comma 9, lettera b), sostituire la parola: 2026 con la seguente: 2031.

  Conseguentemente, al medesimo comma, lettera c):

   al numero 1.1), sostituite le parole: della durata di trentasei mesi, prorogabile fino al 30 giugno 2026 con le seguenti: prorogabile fino al 30 giugno 2031;

   al numero 1.2) sostituire le parole: 4.745 unità con le seguenti: 10.000 unità;

   sopprimere il numero 1.3).
1.50. Serracchiani, Gianassi, Lacarra, Zan, Di Biase.

  Al comma 9, lettera b), sostituire la parola: 2026 con la seguente: 2032.

  Conseguentemente, al medesimo comma, lettera c), al numero 1.1), sostituire le parole: della durata di trentasei mesi, prorogabile fino al 30 giugno 2026 con le seguenti: prorogabile fino al 30 giugno 2032.
1.53. Serracchiani, Gianassi, Lacarra, Zan, Di Biase.

  Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

  12-bis. Il comma 1 dell'articolo 11 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, è sostituito dai seguenti:

   «1. Nelle more dell'affidamento ad un nuovo operatore economico, al fine di rafforzare strutturalmente i servizi sanitari regionali anche per le campagne vaccinali e la prevenzione sanitaria per malattie virali endemiche, nonché al fine di consentire la valorizzazione della professionalità acquisita dal personale che ha prestato servizio anche durante l'emergenza da COVID-19, e comunque non oltre il 31 dicembre 2024, il servizio di pubblica utilità “1500”, affidato in outsourcing, ai sensi dell'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 8 marzo 2020, n. 645, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 61, del 9 marzo 2020, è garantito dal Ministero della salute secondo le medesime modalità, ove compatibili, in regime di contabilità ordinaria.
   1-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, gli enti del Servizio sanitario nazionale, nei limiti di spesa consentiti per il personale degli enti medesimi dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, ferma restando l'applicazione dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2024 possono assumere a tempo indeterminato, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale, il personale di cui al comma 1, secondo criteri di priorità definiti da ciascuna regione. Pag. 32Alle iniziative di stabilizzazione del personale si provvede previo espletamento di prove selettive. Con decreto del Ministero della salute, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono definite le modalità e i criteri di svolgimento delle prove selettive.
   1-ter. Ai soggetti di cui al comma 1 è, in ogni caso, riconosciuto un punteggio aggiuntivo nelle procedure concorsuali per l'assunzione presso la pubblica amministrazione.».

  12-ter. Al comma 2 dell'articolo 11 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, ovunque ricorrono, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023 e 2024».
1.54. Varchi.

(Inammissibile
limitatamente ai commi 1-
bis e 1-ter)

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

  12-bis. Al fine di migliorare e rendere più efficiente il coordinamento delle attività di gestione, nonché di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di titolarità delle amministrazioni centrali di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, all'articolo 1, comma 701, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 ottobre 2028». I soggetti di cui al medesimo comma 701 possono prorogare i contratti in essere ovvero stipulare nuovi contratti per ulteriori necessità, compresa la ricopertura dei posti già banditi e risultati vacanti. A tal fine possono essere utilizzate le risorse finanziarie residue di cui all'articolo 7, comma 3, della medesima legge 30 dicembre 2020, n. 178, ovvero risorse proprie delle regioni ovvero un'aliquota massima del 2 per cento di quelle stanziate per gli investimenti per la mitigazione e il contrasto del rischio idraulico e idrogeologico.
1.55. Varchi.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

  12-bis. Al comma 701 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 ottobre 2025». All'attuazione della presente disposizione si provvede nel limite delle risorse disponibili stanziate ai sensi dell'articolo 1, comma 704, della medesima legge n. 178 del 2020 e nel rispetto del riparto di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 luglio 2021, ferma restando la durata non superiore a tre anni di ciascun contratto individuale di lavoro a tempo determinato.
1.56. Varchi.

  Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

  13-bis. Al comma 1 dell'articolo 27 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai componenti eletti dal Parlamento si applica il trattamento economico disposto dall'articolo 12 della legge 13 aprile 1988, n. 117. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a euro 400.000 a decorrere dal 2024, si provvede mediante aumento del capitolo “1262” (Spese di funzionamento del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, ivi incluse quelle per gli uffici ispettivo e del massimario nazionale) dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui al decreto 29 dicembre 2023».
1.57. Romano.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:

  15-bis. Al primo periodo del comma 295 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «del 50 per cento».Pag. 33
  15-ter. A decorrere dall'anno 2024 la facoltà assunzionale di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni ed integrazioni, è fissata nella misura del cinquanta per cento.
1.58. Tassinari.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

  15-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 98, le parole: «in numero di uno a decorrere dal 1° gennaio 2022, di due a decorrere dal 1° gennaio 2023, di tre a decorrere dal 1° gennaio 2024, di cinque a decorrere dal 1° gennaio 2027 e di sei a decorrere dal 1° gennaio 2028,» sono sostituite dalle seguenti: «in numero di sei a decorrere dal 1° gennaio 2024,» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma si applicano al personale che cessa dal servizio, per raggiunti requisiti anagrafici, perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto, a decorrere dall'anno 2024.»;

   b) il comma 100 è sostituito dal seguente:

   «100. Per le finalità di cui al comma 98, è autorizzata la spesa, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da destinare ai trasferimenti a sostegno delle gestioni previdenziali, di euro 25 milioni a decorrere dall'anno 2024 e, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'interno per il maggior onere contributivo effettivo a carico dell'amministrazione, di euro 28 milioni a decorrere dall'anno 2024. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
1.59. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

  17-bis. All'articolo 20 del decreto legislativo del 25 maggio 2017, n. 75, dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:

   «2-ter. Per le finalità connesse al superamento del precariato le disposizioni dei commi 1 e 2 sono prorogate al 31 dicembre 2025.».
1.60. Carmina, Auriemma, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

  17-bis. All'articolo 20 del decreto legislativo del 25 maggio 2017, n. 75, dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:

   «2-ter. Per le finalità connesse al superamento del precariato le disposizioni dei commi 1 e 2 sono prorogate al 31 dicembre 2024.».
1.61. Carmina, Auriemma, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

  17-bis. All'articolo 20 del decreto legislativo del 25 maggio 2017, n. 75, al comma 2-bis le parole: «con riferimento agli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218,» sono soppresse.
1.62. Carmina, Auriemma, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

  19-bis. All'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 59, le parole: «10 gennaio 2024» sono sostituite con le seguenti: «10 gennaio 2025»;

Pag. 34

   b) al comma 60, primo periodo, le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 2023 per le microimprese di cui all'articolo 2, numero 6), della medesima direttiva (UE) 2019/944 e per i clienti domestici» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2025 per i clienti domestici.».
1.64. Cappelletti.

  Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

  19-bis. Al comma 76 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».
1.65. Ubaldo Pagano.

  Dopo il comma 20, aggiungere i seguenti:

  20-bis. Allo scopo di assicurare l'accelerazione degli investimenti per l'attuazione degli interventi relativi al dissesto idrogeologico, compresi gli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 2, Componente 4, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e i soggetti attuatori indicati nelle ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile, sulla base della ricognizione e del riparto delle risorse di cui al successivo comma 20-quater, e nel limite delle risorse assegnate, possono stipulare contratti di lavoro a tempo determinato, anche in proroga e fino al dicembre 2026, comprese altre forme di lavoro flessibile, di personale di comprovata esperienza e professionalità connessa alla natura degli interventi.
  20-ter. I soggetti di cui al comma 20-bis trasmettono i propri fabbisogni di personale al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri per il successivo riparto, tra i medesimi soggetti, delle risorse finanziarie disponibili, nel limite massimo della copertura finanziaria prevista.
  20-quater. Al riparto si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile.
  20-quinquies. Per l'individuazione del personale le amministrazioni pubbliche possono attingere alle graduatorie vigenti anche di altre amministrazioni, formate anche per assunzioni a tempo indeterminato, per profili professionali compatibili con le esigenze. Il personale assunto mediante attingimento da graduatorie per assunzioni a tempo indeterminato vigenti, in caso di chiamata derivante dallo scorrimento della rispettiva graduatoria, non perde il diritto all'assunzione a tempo indeterminato, che viene automaticamente posticipata alla data di scadenza del contratto a tempo determinato.
  20-sexies. Agli oneri derivanti dal comma 20-bis, pari a 50 milioni per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.66. Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

  20-bis. Al fine di accelerare l'attuazione degli investimenti concernenti il dissesto idrogeologico, garantendo così il coordinamento delle attività di gestione, nonché il monitoraggio, la rendicontazione ed il controllo degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, all'articolo 1, comma 701, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2025». All'attuazione del presente comma si provvede nel limite massimo delle risorse disponibili stanziate ai sensi dell'articolo 1, comma 704, della citata legge n. 178 del Pag. 352020 e nel rispetto del riparto di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183, del 2 agosto 2021, ferma restando la durata non superiore a tre anni di ciascun contratto individuale di lavoro a tempo determinato.
1.67. Iacono.

  Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

  20-bis. I termini, previsti dal secondo e terzo periodo del comma 4 dell'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, limitatamente alle elezioni regionali, svoltesi dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2020, è posticipato al 30 giugno 2024. Le sanzioni nel frattempo comminate dalla Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici, ai sensi dell'ultimo periodo del medesimo comma 4 dell'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, sono sospese. Gli obblighi di rendicontazione e trasmissione dei bilanci previsti dal medesimo comma 4 dell'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, non si applicano alle associazioni di dimensione regionale che hanno contribuito alla presentazione delle liste alle elezioni regionali, laddove siano sciolte prima del termine della Consiliatura regionale relativa a quelle elezioni, le sanzioni comminate e non ancora riscosse verranno conseguentemente revocate.
1.68. Pastorino.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

  20-bis. La validità della graduatoria del concorso pubblico per titoli ed esami per il reclutamento, a tempo indeterminato, di complessive n. 2.133 unità di personale non dirigenziale, elevate a 2.736, da inquadrare nell'Area III, posizione retributiva/fascia retributiva F1, ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 2023, n. 82, ed in base ai principi di economicità, efficienza ed efficacia della pubblica amministrazione, anche ai fini del rafforzamento della capacità e dell'azione amministrative in relazione al raggiungimento degli obiettivi del PNRR, è prorogata al 31 dicembre 2025.
*1.69. Boschi.
*1.70. Sottanelli, Carfagna, Bonetti.
*1.71. Messina.
*1.72. Bicchielli, Romano.
*1.74. Cesa, Romano..
*1.75. Ottaviani, Comaroli, Barabotti, Cattoi, Furgiuele.
*1.76. Carmina, Auriemma, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

  20-bis. La validità delle graduatorie finali di merito relative al concorso unico pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessive 2.736 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nell'Area III, posizione retributiva/fascia retributiva F1, o categorie o livelli equiparati delle amministrazioni di cui al bando di concorso, è prorogata al 31 dicembre 2024.
1.77. Ciancitto.

  Dopo il comma 22, aggiungere i seguenti:

  22-bis. Le procedure di stabilizzazione previste dall'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 si applicano ai lavoratori precari, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e con contratto di lavoro flessibile in servizio presso gli enti locali della Regione Siciliana, che si trovano nelle condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 259 del decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267, ovvero sottoposti a procedura di riequilibrio finanziario ai sensi dell'articolo 243-bis del medesimo decreto legislativo.Pag. 36
  22-ter. Gli enti di cui al comma precedente sono autorizzati a definire le procedure di stabilizzazione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di lavoratori, anche con contratti a tempo parziale, anche in deroga, in qualità di lavoratori soprannumerari, alla dotazione organica, al piano del fabbisogno del personale ed ai vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa.
  22-quater. Gli oneri derivanti dalle procedure di stabilizzazione del personale restano a totale carico della Regione Siciliana e trovano copertura finanziaria a valere sugli stanziamenti di cui all'articolo 26, comma 8, della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8.
  22-quinquies. All'articolo 20, comma 1, alinea, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
  22-sexies. All'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: «fino al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2024» e dopo le parole: «ai soli fini di cui ai commi 1 e 2» sono aggiunte le seguenti: «non computano gli aumenti contrattuali ai fini del calcolo delle capacità assunzionali e».
1.78. Calderone, Gallo.

  Dopo il comma 22, inserire i seguenti:

  22-bis. Gli enti locali che hanno proceduto all'approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, entro il 31 dicembre 2023, possono esercitare, con deliberazione consiliare da approvare entro il trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la facoltà di rimodulare o di riformulare il suddetto piano di riequilibrio finanziario pluriennale, in deroga ai termini previsti dalle norme vigenti.
  22-ter. La deliberazione di cui al comma 1 è trasmessa entro il quinto giorno successivo all'approvazione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti e alla Commissione di cui all'articolo 155 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Nel caso in cui l'ente locale, ai sensi dell'articolo 243-quater, comma 5, del medesimo testo unico, abbia già impugnato la delibera di diniego del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, tale comunicazione è trasmessa anche alle sezioni riunite della Corte dei conti.
  22-quater. Entro il centoventesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli enti locali presentano una proposta di rimodulazione o di riformulazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, che sostituisce il piano a suo tempo presentato.
  22-quinquies. Alle procedure di cui ai commi da 22-bis a 22-quater si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli da 243-bis a 243-sexies del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
1.79. Ottaviani, Barabotti, Cattoi, Comaroli, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 22, aggiungere i seguenti:

  22-bis. Al fine di assicurare continuità alle specifiche professionalità maturate negli uffici dei gruppi parlamentari e nelle attività di assistenza dei collaboratori ai parlamentari attraverso un piano assunzionale nel triennio 2024-2026, il personale di cui al comma 22-ter può usufruire della riserva del 50 per cento dei posti destinati ai sensi del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, nei bandi per il reclutamento di personale indetti dalle amministrazioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
  22-ter. Per le finalità di cui al comma 22-bis, il personale di cui agli allegati A e B della deliberazione dell'Ufficio di presidenza della Camera n. 227 del 2012, delle relative modificazioni e delle eventuali integrazioni di Camera e Senato, nonché il personale dipendente dei gruppi parlamentari e i collaboratori dei parlamentari che, Pag. 37nel corso degli ultimi 15 anni, abbia prestato servizio per almeno 10 anni, anche non continuativi, alla data di pubblicazione del bando, ha diritto alla riserva di cui al comma 22-bis anche nei concorsi delle Elevate Professionalità se in possesso del titolo di studio richiesto. Il personale di cui al precedente periodo, che negli ultimi 10 anni abbia prestato servizio per almeno 5 anni, anche non continuativi, alla data di pubblicazione del bando, ha diritto alla riserva di cui al comma 22-bis nei concorsi per il reclutamento di funzionari e collaboratori amministrativi in conformità al titolo di studio richiesto.
1.80. Carotenuto, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 22, aggiungere i seguenti:

  22-bis. Le procedure di stabilizzazione previste dall'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 si applicano ai lavoratori precari, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e con contratto di lavoro flessibile in servizio presso gli enti locali della Regione Siciliana, che si trovano nelle condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 259 del decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267, ovvero sottoposti a procedura di riequilibrio finanziario ai sensi dell'articolo 243-bis del medesimo decreto legislativo.
  22-ter. Gli enti di cui al comma precedente sono autorizzati a definire le procedure di stabilizzazione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di lavoratori, anche con contratti a tempo parziale, anche in deroga, in qualità di lavoratori soprannumerari, alla dotazione organica, al piano del fabbisogno del personale ed ai vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa.
  22-quater. Gli oneri derivanti dalle procedure di stabilizzazione del personale restano a totale carico della Regione Siciliana e trovano copertura finanziaria a valere sugli stanziamenti di cui all'articolo 6, comma 8, della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8.
  22-quinquies. All'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'alinea, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

   b) alla lettera c), le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».
1.81. Aiello, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Dopo il comma 22, aggiungere i seguenti:

  22-bis. In ragione delle competenze attribuite ai dirigenti dei ruoli amministrativo, tecnico e professionale del Servizio sanitario nazionale, per frenare la fuga di tali professionalità dalle aziende ed enti di appartenenza e non disperdere le competenze e le professionalità acquisite dai dirigenti medesimi, anche in ragione della necessità di dare attuazione agli adempimenti richiesti dal PNRR ed al fine della progressiva armonizzazione, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dei trattamenti economici accessori di tale dirigenza a quelli previsti per le altre figure dirigenziali degli enti locali e delle regioni, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato con uno stanziamento pari, inizialmente, a 35 milioni di euro annui da destinare, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, all'incremento dei Fondi contrattuali relativi al triennio contrattuale 2022-2024 per il trattamento economico della dirigenza professionale, tecnica e amministrativa degli enti e delle aziende del Servizio sanitario nazionale.
  22-ter. Agli oneri derivanti dal precedente comma, pari a 35 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, Pag. 38convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.82. Loizzo, Panizzut, Lazzarini, Matone, Iezzi, Bordonali, Ravetto, Stefani, Ziello, Comaroli, Barabotti, Cattoi, Ottaviani.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 22, aggiungere i seguenti:

  22-bis. Le procedure di stabilizzazione previste dall'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 si applicano ai lavoratori precari, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e con contratto di lavoro flessibile in servizio presso gli enti locali della Regione Siciliana, che si trovano nelle condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 259 del decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267, ovvero sottoposti a procedura di riequilibrio finanziario ai sensi dell'articolo 243-bis del medesimo decreto legislativo.
  22-ter. Gli enti di cui al comma precedente sono autorizzati a definire le procedure di stabilizzazione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di lavoratori, anche con contratti a tempo parziale, anche in deroga, in qualità di lavoratori soprannumerari, alla dotazione organica, al piano del fabbisogno del personale ed ai vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa.
  22-quater. Gli oneri derivanti dalle procedure di stabilizzazione del personale restano a totale carico della Regione Siciliana e trovano copertura finanziaria a valere sugli stanziamenti di cui all'articolo 26, comma 8, della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8.
  22-quinquies. All'articolo 20, comma 1, alinea, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
1.83. Calderone, Gallo.

  Dopo il comma 22, aggiungere i seguenti:

  22-bis. Le procedure di stabilizzazione previste dall'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, si applicano ai lavoratori precari, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e con contratto di lavoro flessibile in servizio al 31 dicembre 2023 presso gli enti locali della Regione Siciliana, che si trovano nelle condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 259 del decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267, ovvero sottoposti a procedura di riequilibrio finanziario ex articolo 243-bis del medesimo decreto legislativo.
  22-ter. Gli enti di cui al comma precedente sono autorizzati a definire le procedure di stabilizzazione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di lavoratori, anche con contratti a tempo parziale, anche in deroga, in qualità di lavoratori soprannumerari, alla dotazione organica, al piano del fabbisogno del personale ed ai vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa.
  22-quater. Gli oneri derivanti dalle procedure di stabilizzazione del personale restano a totale carico della Regione Siciliana e trovano copertura finanziaria a valere sugli stanziamenti di cui all'articolo 26, comma 8, della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8.
  22-quinquies. All'articolo 20, comma 1, alinea, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
*1.84. Varchi.
*1.87. Barbagallo, Iacono, Marino, Provenzano, Porta, Casu.
*1.88. Pisano, Romano.

  Dopo il comma 22, aggiungere i seguenti:

  22-bis. Ai fini del superamento del precariato, in via eccezionale, gli enti locali della Regione Siciliana che hanno dichiarato dissesto ai sensi degli articoli 242, 244 e seguenti del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL), di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o che hanno fatto ricorso al piano di riequilibrio finanziario pluriennale con contestuale accesso al fondo di rotazione ai sensi dell'articolo 243-bis del medesimo Pag. 39testo unico, o che non hanno potuto predisporre gli strumenti finanziari, il termine per l'autorizzazione all'adozione di procedure di stabilizzazione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ai sensi del vigente articolo 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e successive modificazioni e integrazioni, del personale precario titolare di contratto subordinato a tempo determinato, anche in deroga ai limiti previsti dal decreto del Ministro dell'interno del 18 novembre 2020, è prorogato al 31 dicembre 2024.
  22-ter. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:

   «2-ter. Per le finalità connesse al superamento del precariato le disposizioni dei commi 1 e 2, con riferimento al personale degli enti locali, titolare di contratto subordinato a tempo determinato, sono prorogate al 31 dicembre 2026.».
1.90. Iacono, Barbagallo, Marino, Provenzano, Porta.

  Dopo il comma 22, inserire i seguenti:

  22-bis. Al fine di facilitare gli interventi di potenziamento della gestione delle entrate da parte degli enti locali, in deroga all'articolo 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per gli anni 2023, 2024 e 2025 gli enti locali che approvano e trasmettono alla banca dati delle amministrazioni pubbliche i rendiconti relativi agli anni 2022, 2023 e 2024, anche se approvati in data successiva al termine fissato per legge, possono dare applicazione alle disposizioni del citato comma 1091 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di destinazione di parte del maggior gettito dell'imposta municipale propria e della tassa sui rifiuti al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate ed al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
  22-ter. Al comma 1091 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «La presente disposizione si applica nei limiti del 10 per cento del trattamento tabellare annuo lordo individuale, anche qualora il servizio di accertamento sia affidato in concessione, con riferimento alle attività di controllo e di cooperazione con il concessionario».
1.91. Ottaviani, Barabotti, Cattoi, Comaroli, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 22, aggiungere i seguenti:

  22-bis. Per l'anno 2024, il termine previsto dall'articolo 31 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'adozione dei bilanci di esercizio per l'anno 2023 degli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), punto i), e lettera c), del citato decreto legislativo n. 118 del 2011 è prorogato al 31 luglio 2024.
  22-ter. Per l'anno 2024, i termini del 30 aprile e del 31 maggio di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono differiti rispettivamente al 15 giugno e al 15 luglio.
  22-quater. Per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i termini previsti dall'articolo 18, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono così differiti, per l'anno 2024:

   a) il rendiconto relativo all'anno 2023 è approvato da parte del Consiglio entro il 30 settembre 2024, con preventiva approvazione da parte della giunta entro il 30 giugno 2024;

   b) il bilancio consolidato relativo all'anno 2023 è approvato entro il 30 novembre 2024.
1.92. Benvenuto, Barabotti, Cattoi, Comaroli, Ottaviani, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello.

  Dopo il comma 22, aggiungere i seguenti:

  22-bis. Per l'esercizio 2023 il termine per l'adozione del bilancio d'esercizio di Pag. 40cui all'articolo 31 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è differito al 31 luglio 2024 e il termine di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è differito dal 30 aprile al 15 giugno e, conseguentemente, il termine del 31 maggio, ovunque ricorre nel citato articolo 1, comma 174, è differito al 15 luglio.
  22-ter. Per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i termini previsti dall'articolo 18, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono così prorogati per l'anno 2024:

   a) il rendiconto relativo all'anno 2023 è approvato da parte del consiglio entro il 30 settembre 2024, con preventiva approvazione da parte della giunta entro il 30 giugno 2024;

   b) il bilancio consolidato relativo all'anno 2023 è approvato entro il 30 novembre 2024.
1.93. Bonafè, Ubaldo Pagano.

  Dopo il comma 22, aggiungere i seguenti:

  22-bis. L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data del 31 dicembre 2023 è prorogata al 31 dicembre 2024, ferma restando la vigenza delle stesse fino alla completa assunzione dei vincitori e, per gli idonei, l'eventuale termine di maggior durata della graduatoria.
  22-ter. In deroga all'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per le sole graduatorie di idonei a concorsi pubblici dirigenziali a tempo indeterminato di regioni ed enti locali (incluse le agenzie e gli enti strumentali/partecipati) pubblicate nell'annualità 2022 che siano oggetto di impugnativa dinanzi al giudice amministrativo, le parole: «due anni dalla data di pubblicazione» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni dalla data di pubblicazione».
1.94. La Salandra.

  Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

  22-bis. All'articolo 1 della legge 3 dicembre 2009, n. 184, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «per gli anni 2020, 2021 e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni dal 2020 a 2026» e le parole: «nel 2020, 2021 e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «nei medesimi anni»;

   b) al comma 2, dopo le parole: «per l'anno 2009» sono aggiunte le seguenti: «e di 300.000 euro a decorrere dall'anno 2024».
1.95. Varchi.

  Dopo il comma 22, aggiungere i seguenti:

  22-bis. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 3 dicembre 2009, n. 184, le parole: «2020, 2021 e 2022», ovunque ricorrono, sono sostituite con le seguenti: «2020, 2021, 2022, 2024, 2025 e 2026».
  22-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente, pari a 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.96. Boschi.

  Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

  22-bis. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 3 dicembre 2009, n. 184, le parole: «per gli anni 2020, 2021 e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2024, 2025 e 2026» e le parole: «nel 2020, 2021 e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «nel 2024, 2025 e 2026». Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 288, pari ad euro 7.746.853, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 600, della Pag. 41legge 11 dicembre 2016, n. 232, per un importo di euro 300.000.
1.97. Urzì.

  Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

  22-bis. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 3 dicembre 2009, n. 184, le parole: «per gli anni 2020, 2021 e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2024, 2025 e 2026» e le parole: «nel 2020, 2021 e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «nel 2024, 2025 e 2026». Agli oneri derivanti dal presente comma, pari ad euro 7.746.853 per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 288.
1.99. Dell'Olio, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

  22-bis. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 3 dicembre 2009, n. 184, le parole: «per gli anni 2020, 2021 e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2024, 2025 e 2026» e le parole: «nel 2020, 2021 e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «nel 2024, 2025 e 2026». Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 288.
*1.100. Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello, Barabotti, Cattoi, Comaroli, Ottaviani.
*1.101. Lacarra, Ubaldo Pagano.

  Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

  22-bis. In ragione delle competenze attribuite ai dirigenti dei ruoli amministrativo, tecnico e professionale del Servizio sanitario nazionale, per frenare la fuga di tali professionalità dalle aziende ed enti di appartenenza e non disperdere le competenze e le professionalità acquisite dai dirigenti medesimi, anche in ragione della necessità di dare attuazione agli adempimenti richiesti dal PNRR e al fine della progressiva armonizzazione, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dei trattamenti economici accessori di tale dirigenza a quelli previsti per le altre figure dirigenziali degli enti locali e delle regioni, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato con uno stanziamento pari, inizialmente, a 35 milioni di euro annui da destinare, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, all'incremento dei fondi contrattuali relativi al triennio contrattuale 2022-2024 per il trattamento economico della dirigenza professionale, tecnica e amministrativa degli enti e delle aziende del Servizio sanitario nazionale.
1.102. Malavasi, Furfaro, Ciani, Girelli, Stumpo, Barbagallo.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

  22-bis. Ai fini del superamento del precariato, per gli enti locali della Regione Siciliana che hanno dichiarato dissesto ai sensi degli articoli 242, 244 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o che hanno fatto ricorso al piano di riequilibrio finanziario pluriennale con contestuale accesso al fondo di rotazione ai sensi dell'articolo 243-bis, del medesimo testo unico o che non hanno rispettato i termini di cui all'articolo 264, comma 2, del medesimo decreto legislativo perché non hanno rispettato i termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e non hanno provveduto all'invio, entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione, dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche, il termine per l'adozione delle procedure di stabilizzazione del personale titolare di contratto subordinato a tempo determinato, di cui all'articolo 20, Pag. 42commi 1 e 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è prorogato al 31 dicembre 2025, anche in deroga ai limiti previsti dal decreto del Ministro dell'interno del 18 novembre 2020.
1.103. Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

  22-bis. Le spese di personale riferite alle assunzioni o ai processi di stabilizzazione già conclusi o in itinere finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e procedure di stabilizzazione previste da apposita normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento. In caso di finanziamento parziale, ai fini del predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente.
1.104. Calderone, Gallo.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

  22-bis. Al comma 27-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, le parole: «negli anni 2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2022, 2023 e 2024»;

   b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le finalità di cui al presente comma, le risorse di cui al precedente periodo non ancora utilizzate nel quadro dell'applicazione della medesima disposizione, possono essere assegnate ad Azienda Calabria Lavoro ovvero all'Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro – ARPAL Calabria per l'attivazione di procedure di stabilizzazione volte a ridurre il precariato, nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione vigente.».
1.105. Cannizzaro, Arruzzolo.

  Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

  22-bis. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, articolo 35, comma 5-ter, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: «La disposizione di cui al quarto periodo non si applica alle procedure concorsuali bandite dalle regioni, dalle province, dalle camere di commercio, dagli enti locali o da enti o agenzie da questi controllati o partecipati, che prevedano un numero di posti messi a concorso non superiore a 20 unità e per l'effettuazione di assunzioni a tempo determinato. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, adottato previa intesa in Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, possono essere stabilite ulteriori modalità applicative delle disposizioni di cui al presente comma.».
1.106. Giovine.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

  22-bis. Le sanzioni di cui all'articolo 1, comma 828, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e all'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, non si applicano qualora gli enti locali inadempienti, entro il termine perentorio di cui all'articolo 1, comma 827, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, all'invio delle certificazioni trasmettano,Pag. 43 entro il termine perentorio del 15 marzo 2024, le predette certificazioni al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
1.107. Ottaviani, Barabotti, Cattoi, Comaroli, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

  22-bis. Per far fronte alle esigenze di assunzione, le amministrazioni cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono procedere anche tramite scorrimenti delle graduatorie di concorsi pubblici, anche banditi da altre amministrazioni pubbliche, fino a completamento delle dotazioni organiche o delle assunzioni previste nell'ambito dei rispettivi Piani integrati per l'attività e l'organizzazione (PIAO). Le graduatorie dei concorsi pubblici già scadute entro il 31 dicembre 2023 o quelle la cui scadenza è prevista entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono prorogate al 31 dicembre 2024.
1.108. Dell'Olio, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

  22-bis. All'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al secondo periodo, dopo le parole: «organismi nazionali», sono inserite le seguenti: «nonché agli enti pubblici associativi non inseriti nell'elenco ISTAT delle pubbliche amministrazioni predisposto ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196,»;

   b) dopo il terzo periodo sono aggiunti i seguenti: «Gli enti pubblici associativi adottano o integrano i regolamenti di cui al primo periodo entro il 30 giugno 2024. I suddetti regolamenti sono rinnovati con cadenza triennale.».
*1.109. Congedo.
*1.110. Loizzo, Iezzi, Ziello, Bordonali.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

  22-bis. Al fine di continuare a garantire i servizi ai cittadini e fare fronte alle normali esigenze di funzionamento, i contratti a tempo determinato del personale impiegato presso il Ministero della cultura, il Ministero della giustizia e il Ministero dell'istruzione e del merito, di cui all'articolo 50-ter, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono prorogati per ulteriori diciotto mesi oltre il termine previsto. Per le medesima finalità, i contratti di cui al presente comma vengono aumentati a 36 ore settimanali, anche attraverso l'utilizzo dei fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e il Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC).
1.112. Carotenuto, Caso, Amato, Orrico, Francesco Silvestri, Morfino, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

  22-bis. Gli incarichi di collaborazione di cui all'articolo 1, comma 18-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, già conferiti a seguito di selezione comparativa dei candidati e aventi scadenza 31 dicembre 2023, sono prorogati al 31 dicembre 2024, in continuità, entro il limite di spesa di euro 21.002.000. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a euro 21.002.000 per l'anno 2024, si provvedePag. 44 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 632, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
1.113. D'Attis, Pella.

  Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

  22-bis. Al fine di assicurare il pieno ed efficace svolgimento delle attività funzionali al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e societari attribuiti alla società prevista dall'articolo 8, comma 2, decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, fino al 1° gennaio 2027 non si applicano i vincoli, i divieti e gli obblighi in materia di contenimento della spesa pubblica previsti dalla legge a carico dei soggetti inclusi nel provvedimento dell'ISTAT di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
1.114. Filini.

  Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

  22-bis. Per le indennità corrisposte a titolo di corrispettivo per prestazioni rese dai dipendenti della pubblica amministrazione per lo svolgimento di attività di supporto agli uffici di diretta collaborazione delle regioni o in virtù di incarichi conferiti dalle stesse, ai sensi di disposizioni legislative vigenti all'atto della assegnazione all'ufficio o del conferimento dell'incarico, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 24-bis del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.
1.115. Cangiano.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

  22-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 27 maggio 2022, n. 82, i PSAP più idonei, come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera mm), del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, come modificato dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, devono adeguare i propri sistemi ai requisiti di accessibilità previsti dalla sezione V dell'allegato I del decreto legislativo 27 maggio 2022, n. 82, entro e non oltre il 28 giugno 2026.
1.116. Barabotti, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello, Cattoi, Comaroli, Ottaviani.

  Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

  22-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 27 maggio 2022, n. 82, i PSAP più idonei, come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera mm), del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, come modificato dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, devono adeguare i propri sistemi ai requisiti di accessibilità previsti dalla sezione V dell'allegato I del decreto legislativo 27 maggio 2022, n. 82 entro e non oltre il 28 giugno 2027.
1.117. Romano.

  Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

  22-bis. Al fine di garantire la continuità nella presa in carico dei beneficiari delle misure attuate dal servizio sociale professionale comunale, e di attuare le finalità di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per il personale con profilo di assistente sociale il termine di cui all'articolo 20, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è prorogato al 31 dicembre 2024.
*1.118. Pella.
*1.119. Zaratti, Zanella, Mari, Grimaldi, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Piccolotti.
*1.120. Sottanelli, Carfagna, Bonetti.
*1.121. Ubaldo Pagano, Roggiani.

Pag. 45

*1.122. Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello, Comaroli, Barabotti, Cattoi, Ottaviani.
*1.123. Sportiello, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.
*1.124. Steger, Manes.

  Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

  22-bis. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, alinea, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;

   b) al comma 1, lettera c), le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;

   c) al comma 2, ovunque ricorrano, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».
1.125. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino.

  Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

  22-bis. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1:

    1) all'alinea, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

    2) alla lettera c), le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;

   b) al comma 11-bis:

    1) al primo periodo, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

    2) al secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».
1.127. Ubaldo Pagano.

  Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

  22-bis. All'articolo 42, comma 5-bis, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al terzo periodo, le parole: «entro il 30 settembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 aprile 2024»;

   b) al quarto periodo, le parole: «entro il 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2024».
1.128. Carfagna, Sottanelli, Bonetti.

  Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

  22-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 20 del decreto legislativo del 25 maggio 2017, n. 75, e di cui all'articolo 1, comma 268, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, si applicano al personale assunto mediante le procedure concorsuali previste dall'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
1.129. Torto, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

  22-bis. Per gli enti locali la verifica del raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, è effettuata a decorrere dal piano della performance per l'annualità 2024.
*1.130. Steger, Manes.

Pag. 46

*1.132. Pella.
*1.133. Zaratti, Grimaldi, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zanella.
*1.134. Roggiani.
*1.137. Alfonso Colucci, Auriemma, Carmina, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

  22-bis. Al comma 1 dell'articolo 55-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fermo restando il rispetto del termine di cui all'articolo 9, comma 2, secondo e terzo periodo, della legge 7 febbraio 1990, n. 19.».
1.138. Pittalis, Pella.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

  22-bis. All'articolo 1, comma 20-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: «Fino al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2025».
1.139. Alfonso Colucci, Auriemma, Carmina, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

  22-bis. Per far fronte alle eccezionali esigenze di potenziamento del personale della pubblica amministrazione, la validità delle graduatorie dei concorsi pubblici in scadenza al 31 dicembre 2023 è differita al 31 dicembre 2024.
1.140. Alfonso Colucci, Auriemma, Carmina, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

  22-bis. È prorogato al 31 dicembre 2024 il termine di validità delle graduatorie dei concorsi pubblici approvate dalle pubbliche amministrazioni nel corso dell'anno 2021 per il reclutamento di personale a tempo indeterminato.
1.141. Curti.

  Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

  22-bis. È prorogato al 31 dicembre 2024 il termine di validità delle graduatorie dei concorsi pubblici approvate nel corso dell'anno 2021 dalle pubbliche amministrazioni soggetti attuatori del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), per il reclutamento di personale a tempo indeterminato.
1.142. Curti.

  Dopo il comma 22, inserire il seguente:

  22-bis. Al comma 1 dell'articolo 1-ter del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024».
1.143. Furgiuele, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello, Barabotti, Cattoi, Comaroli, Ottaviani.

  Dopo il comma 22, inserire il seguente:

  22-bis. All'articolo 40, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2025».
1.144. Ottaviani, Barabotti, Cattoi, Comaroli, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello.

Pag. 47

  Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

  22-bis. Al comma 9 dell'articolo 31 della legge 4 novembre 2010, n. 183, il secondo periodo è soppresso.
1.145. Ubaldo Pagano.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Proroga utilizzo risorse fondo piccoli comuni per assunzioni PNRR)

  1. L'utilizzo delle risorse del Fondo di cui all'articolo 31-bis, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, assegnate ai comuni beneficiari individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma 5 per ciascuna annualità dal 2022 al 2025, è prorogato, per le medesime finalità, anche nelle annualità successive a quella di assegnazione, comunque non oltre il 31 dicembre 2026.
*1.01. Steger, Manes.
*1.02. Pella, Tenerini.
*1.03. Zaratti, Grimaldi, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zanella.
*1.04. Stefani, Iezzi, Bordonali, Ravetto, Ziello, Comaroli, Barabotti, Cattoi, Ottaviani.
*1.05. Romano.
*1.06. Torto, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi.
*1.08. Ubaldo Pagano, Roggiani, Stefanazzi.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Deroga inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale e locale)

  1. Al comma 1 dell'articolo 13-ter del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, le parole: «Fino al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2024».
**1.09. Pella.
**1.011. Iezzi, Bordonali, Ravetto, Stefani, Ziello, Comaroli, Barabotti, Cattoi, Ottaviani.
**1.012. Roggiani.
**1.013. Steger, Manes.
**1.014. Faraone.
**1.015. Cattaneo, Mulè, Pella.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Proroga termine indennità sindaci)

  1. Al comma 20-ter dell'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: «Fino al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2025».
*1.016. Zaratti, Grimaldi, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zanella.
*1.017. Steger, Manes.
*1.018. Pella.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Semplificazione procedura di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201)

  1. All'articolo 30 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1:

    1) al primo periodo, le parole: «o le loro eventuali forme associative» sono soppresse;

Pag. 48

    2) dopo le parole: «con popolazione superiore a 5.000 abitanti,» sono inserite le seguenti: «o le loro eventuali forme associative, ivi compresi gli enti d'ambito,»;

    3) dopo le parole: «servizi pubblici locali di rilevanza economica» sono inserite le seguenti: «da loro affidati»;

   b) al comma 2, il secondo periodo è soppresso;

   c) al comma 3, le parole: «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «ventiquattro mesi».
**1.019. Zaratti, Grimaldi, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zanella.
**1.020. Pella.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Disposizioni in materia di stabilizzazione del personale impegnato nell'attuazione delle politiche di coesione)

  1. Al fine di rafforzare la capacità amministrativa nell'attuazione degli interventi previsti dalla politica di coesione dell'Unione europea e nazionale per i cicli di programmazione 2021-2027 e 2028-2034 degli enti territoriali delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia e del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, e valorizzare al contempo le professionalità già reclutate ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020 n. 178, a decorrere dal 1° marzo 2024 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo con una dotazione pari a 3 milioni di euro per l'anno 2024, 22 milioni di euro per l'anno 2025 e 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2026 per il rafforzamento della capacità amministrativa degli enti territoriali delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia e del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri nell'attuazione delle politiche di coesione.
  2. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato a sostenere le procedure di stabilizzazione presso le amministrazioni, di cui al medesimo comma 1, delle unità di personale assunte con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, reclutate dall'Agenzia di coesione territoriale ai sensi del comma 179 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalità indicate dall'articolo 50, commi 17 e 17-bis, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.
  3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede alla pubblicazione, sul proprio sito istituzionale, di un avviso finalizzato all'acquisizione delle manifestazioni d'interesse alla stabilizzazione del personale reclutato ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, da parte delle regioni, delle città metropolitane, delle province, delle unioni di comuni e dei comuni di cui al comma 1. A pena di inammissibilità, le manifestazioni di interesse, oltre ad indicare le unità di personale da stabilizzare e i relativi profili professionali contengono l'assunzione dell'obbligo di adibire il personale stabilizzato esclusivamente allo svolgimento di attività direttamente afferenti alle politiche di coesione.
  4. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle presenti disposizioni, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2024, 22 milioni di euro per l'anno 2025 e 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
*1.021. Sarracino, Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus.

Pag. 49

*1.022. De Luca, Ubaldo Pagano.
*1.023. Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Misure per la digitalizzazione dei servizi e delle attività della pubblica amministrazione)

  1. Al fine di favorire l'acquisto da parte degli enti pubblici di soluzioni innovative, accelerando il raggiungimento degli obiettivi di digitalizzazione della pubblica amministrazione, all'articolo 1-ter, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: «al 31 dicembre 2023 e i relativi importi e quantitativi massimi complessivi, anche se sia stato già raggiunto l'importo o il quantitativo massimo, sono incrementati in misura pari al 50 per cento del valore iniziale» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 giugno 2024 o comunque fino alla messa a disposizione dei nuovi strumenti, e i relativi importi e quantitativi massimi complessivi, anche se sia stato già raggiunto l'importo o il quantitativo massimo, sono incrementati in misura pari al 100 per cento del valore iniziale».
**1.025. Roggiani.
**1.026. Furgiuele, Iezzi, Bordonali, Ravetto, Stefani, Ziello.
**1.027. Dell'Olio, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.
**1.028. Bicchielli, Romano.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Status dei componenti degli organi delle forme particolari e più accentuate di decentramento istituite dai comuni)

  1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del capo IV, titolo III, parte I del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il regime giuridico delle aspettative, dei permessi e delle indennità degli amministratori delle forme particolari e più accentuate di decentramento istituite dai comuni ai sensi dell'articolo 17, comma 5, del medesimo decreto legislativo è definito dai relativi statuti e disposizioni applicative, anche con il rinvio alla normativa applicabile ai comuni aventi uguale popolazione.
1.029. Iezzi, Bordonali, Ravetto, Stefani, Ziello.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Proroga dei termini in materia di sicurezza dei minori in ambito digitale)

  1. All'articolo 13, comma 3, ultimo periodo, del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, le parole: «3 mesi» sono sostituite dalle seguenti: «9 mesi».
  2. All'articolo 1, comma 1250, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

   «e) interventi volti a valorizzare il ruolo dei centri per la famiglia;»;

   b) dopo la lettera e) è inserita la seguente:

   «e-bis) interventi volti a potenziare gli interventi sociali in favore delle famiglie nei consultori familiari; a tal fine il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, unitamente al Ministro della salute, realizza un'intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131».
1.030. Pella.

(Inammissibile
limitatamente al comma 2)

Pag. 50

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. All'articolo 30 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, il primo periodo è sostituito con il seguente: «I comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti o le loro eventuali forme associative, ivi compresi gli enti d'ambito, nonché le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica da loro affidati nei rispettivi territori»;

   b) al comma 2, il secondo periodo è soppresso;

   c) al comma 3, le parole: «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «ventiquattro».
1.031. Roggiani.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. All'articolo 3 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, il comma 2 è sostituito dal seguente:

   «2. Le risorse del Fondo di cui all'articolo 31-bis, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, assegnate ai comuni beneficiari individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma 5 per ciascuna annualità dal 2022 al 2025, possono essere utilizzate per le medesime finalità anche nelle annualità successive a quella di assegnazione, comunque non oltre il 31 dicembre 2026».
1.032. De Luca.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. All'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Le risorse del Fondo di cui all'articolo 31-bis, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, assegnate ai comuni beneficiari individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma 5 per ciascuna annualità dal 2022 al 2025, possono essere utilizzate per le medesime finalità anche nelle annualità successive a quella di assegnazione, comunque non oltre il 31 dicembre 2026».
1.033. Lancellotta.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. All'articolo 8 del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 giugno 2024»;

   b) al comma 2, le parole: «euro 1.674.243 per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «euro 3.348.486 per l'anno 2024».
1.038. Sportiello, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Penza, Quartini, Marianna Ricciardi, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. All'articolo 8 del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni,Pag. 51 dalla legge 27 novembre 2023, n. 170, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2024»;

   b) al comma 2, le parole: «euro 1.674.243 per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1.674.243 per l'anno 2024».
*1.034. Mari, Borrelli, Grimaldi, Zaratti, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Piccolotti.
*1.035. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. All'articolo 8 del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2024»;

   b) al comma 2, le parole: «euro 1.674.243 per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1.250.000 per l'anno 2024».
**1.036. Marattin, Boschi.
**1.037. Sottanelli, Carfagna, Bonetti.

ART. 2.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fatti salvi gli incarichi dirigenziali attribuiti a personale non dirigenziale, titolare di elevate qualificazioni, dipendente a tempo indeterminato e determinato, nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti.».
2.1. Arruzzolo.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 2, comma 4, della legge 28 maggio 2021, n. 84 le parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «quattro anni».
2.2. Morrone, Cavandoli.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Per gli anni dal 2020 al 2023, in considerazione degli effetti finanziari dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, gli enti locali che hanno approvato già nel 2020 un ripiano del disavanzo di amministrazione, in deroga al punto 3.3 dell'allegato 4/2, recante il «Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria», annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono determinare l'accantonamento da effettuare nei rendiconti di gestione dal 2020 al 2023 a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità in misura non inferiore al 60 per cento dell'importo totale di cui agli allegati al rendiconto stesso.
2.3. Lai.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 31-bis, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: «Per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024» sono sostituite dalle seguenti: «Per ciascuno degli anni dal 2020 al 2025». Agli oneri derivati dal presente comma, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, Pag. 52convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
2.4. Roggiani, Casu, Mancini.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Al comma 20-ter dell'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: «Fino al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2025».
2.6. Roggiani.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: «Per gli anni dal 2015 al 2026» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni dal 2015 al 2027».
2.7. Roggiani.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 12-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, le parole: «per un periodo massimo di dodici mesi, prorogabili fino a ventiquattro» sono soppresse.
2.8. Pella, Furgiuele.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il comma 1-ter, è aggiunto il seguente:

   «1-quater. I comuni capoluogo di regione, possono applicare l'imposta di cui al presente articolo fino all'importo massimo di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.».
2.9. Roggiani.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Al decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, all'articolo 12-bis, comma 1, lettera b), alla fine del periodo, dopo la parola: «ventiquattro» aggiungere le seguenti: «rinnovabili per pari durata fino al 30 giugno 2026.».
2.10. Cannata.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Per assicurare il mantenimento dei necessari standard di funzionalità dell'amministrazione dell'interno e, in particolare, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco anche in relazione ai sempre più necessari interventi a seguito di calamità naturali, il Ministero dell'interno è autorizzato, nell'ambito dell'attuale dotazione organica, ad assumere a tempo indeterminato il personale volontario risultante dalla procedura speciale di reclutamento riservata al personale Volontario del CNVVF avviata con decreto del Ministro dell'interno 14 novembre 2018, n. 238, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» – n. 92 del 20 novembre 2018, cosiddetti vigili discontinui, avviata in base all'articolo 1, comma 295, legge 27 dicembre 2017 n. 205, nel limite del 30 per cento dei contingenti annuali delle assunzioni ordinarie per le annualità 2024 e 2025. Ai relativi oneri, si provvede a valere sulle facoltà assunzionali dell'amministrazione disponibili a legislazione vigente.
2.12. Milani.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, Pag. 53convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2004, n. 87, quota parte dell'incremento della dotazione organica di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103 è assegnata alle isole minori della Sicilia, là dove ancora non siano stati istituiti presìdi fissi e distaccamenti idonei a garantire il servizio antincendio e di soccorso tecnico, entro il 31 dicembre 2025.
2.13. Carmina, Auriemma, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Nell'ambito delle ordinarie facoltà assunzionali previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 dicembre 2023 per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco, il 30 per cento delle assunzioni avviene, limitatamente all'anno 2024, mediante ricorso alla graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativa al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
2.14. Mascaretti, Cannata.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. In via sperimentale e fino al 31 dicembre 2024, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1-bis, lettera a), del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132.
2.16. Iezzi, Bordonali, Ravetto, Stefani, Ziello.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Al comma 1-bis dell'articolo 19 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, la lettera a) è abrogata.
2.17. Iezzi, Bordonali, Ravetto, Stefani, Ziello.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  4-bis. Al decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023 n. 183, all'articolo 2, comma 1, lettera a), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «che tenga conto sia della morfologia della superficie che della topografia, inclusi i manufatti esistenti» e all'articolo 2, comma 1, lettera c), dopo il periodo: «Nel piano sono altresì disciplinate le modalità di monitoraggio e di revoca in caso di mancato rispetto dei relativi cronoprogrammi», sono aggiunte le seguenti parole: «, le quali devono includere l'impiego di strumenti avanzati di rilievo a bassa quota, conformemente alle pratiche e standard tecnologici vigenti».
  4-ter. Al decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023 n. 183, all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti:

   «d-bis) un programma di potenziamento della sezione di Napoli dell'INGV, Osservatorio Vesuviano, mediante la riapertura delle graduatorie a suo tempo risultanti in applicazione dell'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e la contestuale immissione in ruolo, a tempo indeterminato, di 8 persone nel ruolo di Ricercatore e Tecnologo Vulcani tra coloro i quali siano utilmente collocati nelle suddette graduatorie e non ancora assunti a tempo indeterminato nell'ente, nel medesimo ruolo, prevedendo a tal fine una spesa di 55.000 euro annui al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali per ciascuna unità di personale. Agli oneri derivanti pari a 1 milione di euro annui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

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   d-ter) un programma di potenziamento della sezione di Napoli dell'INGV, Osservatorio Vesuviano, mediante la riapertura delle graduatorie a suo tempo risultanti in applicazione dell'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e la contestuale immissione in ruolo, a tempo indeterminato, di tutti coloro utilmente collocati nelle suddette graduatorie e non ancora assunti a tempo indeterminato nell'ente, nel medesimo ruolo. Il numero di personale della suddetta graduatoria è di n. 8 nel ruolo di Ricercatore e Tecnologo Vulcani con una spesa di 55.000 euro annui per ciascuna unità di personale»;

  4-quater. Al decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023 n. 183, all'articolo 2, comma 4, dopo le parole: «, delle strutture delle amministrazioni locali e delle strutture periferiche delle amministrazioni centrali dello Stato, delle rispettive società in house, nonché di», aggiungere le seguenti: «soggetti privati,».
2.18. Schiano Di Visconti, Mattia.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, i commi da 366 a 368 sono sostituiti con i seguenti:

   «366. Al fine di assicurare il compiuto e corretto svolgimento delle attività istituzionali presso tutti gli enti locali e di ovviare alle carenze di organico esistenti, in conformità con i principi di efficienza, economicità e buon andamento dell'amministrazione e garantire la realizzazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), in relazione al bando di concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di 448 borsisti al corso-concorso selettivo di formazione per il conseguimento dell'abilitazione richiesta ai fini dell'iscrizione di 345 segretari comunali nella fascia iniziale dell'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 4ª Serie Speciale, n. 89 del 9 novembre 2021, in deroga a quanto previsto dall'articolo 10, comma 2, del medesimo bando, il Ministero dell'interno dispone l'ammissione a una sessione aggiuntiva del corso-concorso di formazione di tutti i candidati risultati idonei non vincitori di borsa di studio a termine delle prove orali oltre il limite dei 448 candidati previsti dall'articolo 11 del bando di concorso.
   367. Ai candidati di cui al comma 366, ammessi alla sessione aggiuntiva del corso-concorso, è garantita la corresponsione della borsa di studio di cui all'articolo 12 del bando di concorso.
   368. Al termine del corso-concorso e previo superamento della prova finale di cui all'articolo 11, comma 4, del bando di concorso, i candidati di cui al comma 1 sono autorizzati all'iscrizione all'albo di cui all'articolo 98 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nella prima fascia professionale. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 35 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
2.19. Alfonso Colucci, Auriemma, Carmina, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

  6-bis. L'incremento dell'accantonamento fino al 70 per cento dell'ammontare dei residui perenti, di cui all'articolo 60, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è differito al 31 dicembre 2026. Per ciascun esercizio 2023, 2024 e 2025, l'importo dell'accantonamento per garantire la copertura della reiscrizione dei residui perenti non può essere inferiore all'incidenza delle richieste di reiscrizione dei residui perenti degli ultimi tre esercizi rispetto all'ammontare dei residui perenti.
  6-ter. Le risorse rese disponibili dall'applicazione del comma 6-bis sono destinate Pag. 55prioritariamente all'accantonamento al Fondo perdite potenziali ed in subordine agli altri fondi accantonati nel risultato di amministrazione.
2.20. Trancassini.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. La Cassa depositi e prestiti S.p.A. può concedere mutui fino a 30 anni a tasso agevolato ai comuni con popolazione tra 5.000 e 10.000 abitanti, titolari di iscrizione al Patrimonio Unesco, anche immateriale, e che si trovino in stato di dissesto ai sensi dell'articolo 244 e seguenti, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL), di cui decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i quali sia in corso la gestione commissariale, al fine di valorizzarne il patrimonio storico e culturale, anche mediante la presentazione della candidatura a Capitale italiana della cultura. La misura si applica nel limite di impegno di 10 milioni di euro per l'anno 2024 ed è destinata al pagamento dei debiti pregressi, secondo modalità che consentano al sindaco o al capo di gabinetto suo delegato, di verificare l'andamento dei relativi mandati tramite apposizione di firma congiunta con il commissario. Con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Cassa depositi e prestiti S.p.A., sono emanate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le modalità applicative del presente comma, con riferimento alla presentazione delle richieste, alla selezione delle stesse, alla durata del mutuo e al tasso applicabile, che devono tener conto della sostenibilità dell'onere a fronte dell'adozione di misure per la valorizzazione del patrimonio culturale dell'ente.
2.21. Pisano, Romano.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. All'articolo 16 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 6-quater, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

   b) al comma 6-quinquies, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024», le parole: «dall'esercizio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «dall'esercizio 2025» e le parole: «alla data del 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 31 dicembre 2024»;

   c) al comma 6-sexies, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni del comma 6-quinquies si applicano, altresì, agli enti locali in occasione del primo conto consuntivo successivo all'approvazione del rendiconto della gestione liquidatoria di cui all'articolo 256, comma 11, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, avvenuta entro il 31 dicembre 2024.».
*2.22. Steger, Manes.
*2.23. Pella.
*2.25. Cattoi, Comaroli, Barabotti, Ottaviani, Iezzi, Bordonali, Ravetto, Stefani, Ziello.
*2.26. Ubaldo Pagano, Roggiani, Stefanazzi.
*2.27. Alfonso Colucci, Auriemma, Carmina, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.
*2.28. Zaratti, Grimaldi, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Il piano di riequilibrio finanziario dei comuni con popolazione da 25.000 a 35.000 abitanti approvato dalla Corte dei conti nel 2015 per l'anno 2014 e con durata fino all'anno 2023 e che, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 18 del 2019, hanno subito un maggiore onere finanziario dovuto alla riduzione dell'arco Pag. 56temporale di restituzione ai sensi dell'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è prorogato per il triennio 2024-2026. Conseguentemente l'accesso dei comuni medesimi al fondo di rotazione previsto dall'articolo 243-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è consentito nuovamente rispetto alla prima richiesta in una implementazione nel limite massimo del 50 per cento della precedente erogazione.
2.29. Cannata.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. All'articolo 1, comma 455, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: «31 dicembre 2021», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».

  Conseguentemente:

   al comma 456, le parole: 31 marzo 2024, rendiconti 2021 e 15 ottobre 2023 sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: 31 maggio 2024, rendiconti 2022 e 31 dicembre 2023;

   al comma 458, le parole: 15 febbraio 2024 sono sostituite dalle seguenti: 15 aprile 2024;

   al comma 460, le parole: 15 maggio 2024 e 31 gennaio 2024 sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: 15 luglio 2024 e 31 marzo 2024;

   al comma 461, le parole: 15 giugno 2024 sono sostituite dalle seguenti: 15 settembre 2024.
2.30. Trancassini.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. All'articolo 1, comma 143, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, alla lettera c), le parole: «entro quindici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro trenta mesi» e, alla lettera d), le parole: «entro venti mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro trentasei mesi».
2.31. Testa.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. All'articolo 57, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «salvo che specifica normativa dell'Unione europea consenta che la verifica dei costi sia basata sulla valutazione dei rischi e proporzionata ai rischi individuati ex ante e per iscritto».
2.32. Giovine.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Fino al 31 dicembre 2024, le procedure di cui all'articolo 145, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si applicano anche ai finanziamenti e contributi previsti per gli enti locali nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza.
2.33. Alfonso Colucci, Auriemma, Carmina, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. All'articolo 3-ter, commi 2 e 3, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: «nell'anno 2023», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2023 e 2024».
2.34. Benvenuti Gostoli, Di Maggio, Giorgianni, Polo, Lampis, Zurzolo.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. All'articolo 1, comma 136, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «entro dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro ventiquattro mesi».
2.35. Testa.

Pag. 57

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Le disposizioni di cui al comma 899 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si applicano anche all'annualità 2023.
2.36. Trancassini.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. All'articolo 2, comma 5-bis, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, le parole: «anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «anno 2024».
2.37. Cannata.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. All'articolo 21, comma 5-ter, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, dopo la parola: «2026» aggiungere le seguenti: «e 2027».
2.38. Cannata.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. All'articolo 17-bis del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, dopo le parole: «specialità aeronaviganti, nautiche e dei sommozzatori» sono inserite le seguenti: «ovvero al personale che, nell'ambito dei ruoli direttivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, espleta le predette funzioni specialistiche,».
2.40. Cannata, Mascaretti.

(Inammissibile)

  Sopprimere il comma 9
2.41. Alfonso Colucci, Auriemma, Carmina, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

  9-bis. Attesa la necessità di far fronte, anche per l'anno in corso, alle esigenze determinate dal massiccio afflusso di sfollati e migranti nel territorio nazionale, al fine di consentire la più rapida trattazione delle istanze da essi avanzate, a vario titolo, il termine del 31 dicembre 2022, di cui all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, è differito al 31 dicembre 2024.
  9-ter. Agli oneri derivanti dal comma 9-bis, valutati complessivamente in 25 milioni di euro l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire», dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
2.42. Ascari, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

  9-bis. Alle vittime del dovere di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il Presidente della Repubblica concede la onorificenza di «vittima del dovere» con la consegna di una medaglia ricordo in oro.
  9-ter. L'onorificenza di cui al comma 1 è conferita alle vittime del dovere ovvero, in caso di decesso, ai parenti e affini entro il secondo grado, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro competente.
  9-quater. Al fine di ottenere la concessione dell'onorificenza, le vittime o, in caso di decesso, i loro parenti e affini entro il secondo grado, presentano domanda alla prefettura di residenza o al Ministero competente, anche per il tramite delle associazioni rappresentative delle vittime.
2.43. Iezzi, Bordonali, Ravetto, Stefani, Ziello, Barabotti, Cattoi, Comaroli, Ottaviani.

(Inammissibile)

Pag. 58

  Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

  9-bis. La Repubblica riconosce il 2 giugno quale «Giornata nazionale in memoria delle vittime del dovere».
  9-ter. Le amministrazioni pubbliche, in occasione della Giornata di cui al comma 9-bis, possono organizzare cerimonie commemorative e celebrative e possono favorire, in particolare nelle scuole di ogni ordine e grado, la promozione e l'organizzazione di studi, di convegni e di momenti comuni di narrazione dei fatti e di riflessione su quanto accaduto e sul valore del sacrificio delle vittime del dovere.
  9-quater. Dall'attuazione dei presenti commi non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2.44. Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

  9-bis. All'articolo 1, comma 819, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: «e 2026» sono sostituite dalle seguenti: «, 2026 e 2027.».
  9-ter. Agli oneri di cui al comma 9-bis, pari a 19 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2.45. Comaroli, Barabotti, Cattoi, Ottaviani, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello.

  Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

  9-bis. All'articolo 21, comma 1-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023 n. 191, al primo periodo, dopo le parole: «l'anno 2023», ovunque ricorrono, sono inserite le seguenti: «, 2024, 2025 e 2026» e il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Ai fini della ripartizione del contributo di cui al presente comma, entro il 31 marzo di ogni anno, i comuni interessati in possesso dei requisiti ivi previsti formulano istanza al Ministero dell'interno, Direzione centrale per la finanza locale. Con riferimento all'anno 2023, l'istanza di cui al precedente periodo deve essere inviata entro il 31 marzo 2024. Con decreto del Ministero dell'interno, adottato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 31 maggio di ogni anno, il contributo di cui al presente comma è ripartito sulla base delle istanze ricevute previa verifica della corrispondenza dei requisiti occorrenti. Per il solo anno 2024, i comuni destinatari del contributo, destinano l'importo ricevuto a spese di investimento».
  9-ter. Agli oneri derivanti dal comma 9-bis, pari a 1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede quanto a 1 milione di euro per l'anno 2024 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 302, della legge 30 dicembre 2023 n. 213 e quanto a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
2.46. Comaroli, Cavandoli, Matone, Cattoi, Ottaviani, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

  9-bis. In deroga alle norme del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativamente alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui agli articoli da 243-bis a 243-sexies, i comuni sedi di punti di crisi per la gestione del flusso dei migranti, che hanno adottato il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale, approvato dalla Corte dei conti, possono comunicare, entro il 31 gennaio 2024, l'esercizio della facoltà di riformulare il suddetto Piano di riequilibrio finanziario Pag. 59pluriennale. La comunicazione di cui al periodo precedente è effettuata alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti e alla Commissione di cui all'articolo 155 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Entro il 31 marzo 2024 gli enti presentano una proposta di riformulazione del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale avente una durata massima di anni dieci decorrenti dal 1° gennaio 2024. Dalla adozione della delibera consiliare di riformulazione discendono gli effetti previsti dai commi 3 e 4 dell'articolo 243-bis del decreto legislativo n. 267 del 2000. L'esercizio della facoltà di riformulazione sospende il termine di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.
*2.47. Cannata.
*2.48. Lai.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

  9-bis. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i comuni con più di 60.000 abitanti hanno l'obbligo di istituire la dirigenza per la polizia locale come settore autonomo e di inquadrare ed assorbire automaticamente nella pianta organica dell'ente con il profilo di dirigente comandante della polizia locale a tempo pieno e indeterminato il personale ex categoria D3 giuridica profilo professionale Comandante della polizia locale, profilo giuridico-economico e professionale posseduto prima del 21 maggio 2018, che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è dipendente di ruolo nel comune con più di 60.000 abitanti, è in servizio nel comune con più di 60.000 abitanti attraverso l'istituto del comando ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e svolge o è incaricato con decreto sindacale del ruolo di Comandante della polizia locale.
2.49. D'Attis, Pella.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

  9-bis. Alla legge 3 agosto 2004, n. 206 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il titolo è sostituito dal seguente: «Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, nonché in favore delle vittime del dovere»;

   b) all'articolo 1, dopo il comma 1-bis, è aggiunto il seguente:

   «1-ter. Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle vittime del dovere di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, con invalidità pari o superiore all'80 per cento nonché ai familiari superstiti, così come individuati ai sensi della legge 13 agosto 1980, n. 466, e dell'articolo 82, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, salvo che non sia diversamente stabilito. Le disposizioni di cui al comma 1, salvi i benefici già estesi con precedenti provvedimenti normativi, hanno efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2024.».
2.50. Nisini, Caparvi, Giaccone, Giagoni, Barabotti, Cattoi, Comaroli, Ottaviani, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

  9-bis. Per i soli comuni rientranti nelle dichiarazioni di stato di emergenza deliberate dal Consiglio dei ministri a partire dal 1° agosto 2023 e fino al 31 dicembre 2023, i termini di cui all'articolo 6-bis, comma 1, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, sono prorogati come segue:

   a) il termine di cui alla lettera a) è fissato al 31 luglio 2024;

   b) il termine di cui alla lettera b) è fissato al 30 settembre 2024;

   c) il termine di cui alla lettera c) è fissato al 31 dicembre 2024.
2.51. Comaroli, Barabotti, Cattoi, Ottaviani, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello.

Pag. 60

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

  9-bis. All'articolo 13, comma 7, della legge 6 luglio 2012, n. 96, le parole: «entro tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro quattro mesi». Le sanzioni amministrative di cui al medesimo articolo 13, comma 6, lettera f), e comma 7, non trovano applicazione se nella dichiarazione, resa oltre i termini, anche successivamente all'emanazione del provvedimento da parte del collegio regionale di garanzia elettorale, sia certificata l'assenza di spese sostenute.
2.52. Rosato, Sottanelli, Carfagna, Bonetti.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

  9-bis. All'articolo 20, comma 5, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le verifiche di cui al periodo precedente, relative ad immobili in uso alle Forze di polizia e alle Forze armate, devono essere effettuate a cura dei rispettivi proprietari entro il 31 dicembre 2024.».
*2.53. Iezzi, Bordonali, Ravetto, Stefani, Ziello, Barabotti, Cattoi, Comaroli, Ottaviani.
*2.54. Trancassini.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

  9-bis. All'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 4 maggio 2022, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2022, n. 84, le parole: «Per gli anni 2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2022, 2023 e 2024».
**2.55. D'Attis, Pella.
**2.56. Ruffino, Sottanelli, Carfagna, Bonetti.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

  9-bis. All'articolo 17, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, le parole: «entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 agosto 2024».
2.60. Tirelli, Romano.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

  9-bis. All'articolo 1, comma 1122, lettera i), ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2024».
*2.58. Caramanna, Rotelli, Colombo.
*2.59. Steger, Manes.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Proroga dei termini per l'affidamento dei lavori per opere pubbliche di efficientamento energetico)

  1. Al comma 32 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è aggiunto il seguente periodo: «Per l'anno 2023 il termine di cui al primo periodo relativamente all'avvio lavori è fissato al 15 novembre 2023» e al comma 34, è aggiunto il seguente periodo: «Per l'anno 2023 i termini di cui al primo e al terzo periodo sono fissati rispettivamente al 31 gennaio 2024 e al 31 maggio 2024».
**2.08. Pella.
**2.019. Steger, Manes, Gallo.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Disposizioni in materia di concorsi e corsi della Polizia di Stato)

  1. Fino al 31 dicembre 2026, in considerazione della necessità di implementare i Pag. 61processi assunzionali nella Polizia di Stato, anche alla luce dell'attuale scenario internazionale, che impone un rafforzamento dei presidi a tutela della sicurezza pubblica, con apposito provvedimento del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza, le fasi degli accertamenti psico-fisici e attitudinali dei concorsi per l'accesso ai ruoli e alle carriere della Polizia di Stato possono essere stabilite, in deroga alla normativa di settore, secondo le previsioni di cui ai commi successivi. Nelle procedure già indette le fasi degli accertamenti psico-fisici e attitudinali possono ugualmente essere rideterminate purché le stesse non abbiano ancora avuto inizio. Per quanto non previsto dai commi seguenti si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'interno 9 settembre 2022, n. 168.
  2. L'accertamento dei requisiti psico-fisici e attitudinali si svolge con le seguenti modalità:

   a) nell'accertamento dei requisiti psico-fisici ed attitudinali, i candidati sono sottoposti ad un esame clinico, a valutazione psichica e ad accertamenti strumentali e di laboratorio, ad una batteria di test psicodiagnostici e psicometrici e ad uno o più colloqui individuali, secondo modalità e tempi previsti da apposite «Modalità per l'accertamento dei requisiti psico-fisici» e da apposite «Modalità per l'espletamento degli accertamenti attitudinali», adottate con provvedimento del Direttore centrale di sanità e pubblicate, almeno una settimana prima dello svolgimento degli accertamenti, sul sito della Polizia di Stato, nella sezione dedicata al concorso;

   b) con decreto del Direttore centrale di sanità sono approvati i test realizzati da professionisti o istituti pubblici o privati specializzati, tenuto conto delle funzioni dei ruoli e delle carriere per le quali il candidato concorre;

   c) non sono previste specifiche forme di pubblicità per la documentazione personale attinente alle prove di efficienza fisica e agli accertamenti psico-fisici e attitudinali;

   d) la Commissione per gli accertamenti attitudinali è composta da un dirigente della carriera dei funzionari tecnici di Polizia del ruolo degli psicologi, che la presiede e da due appartenenti alla carriera dei funzionari tecnici di Polizia del ruolo degli psicologi con qualifiche non superiori a quella del Presidente;

   e) i provvedimenti adottati in applicazione del comma 1 riguardanti i concorsi già indetti sono efficaci dalla data di pubblicazione, da effettuare secondo le medesime modalità previste per il bando di concorso.

  3. Al fine di rendere più efficace la procedura di attribuzione del giudizio di idoneità al termine dei corsi di formazione, al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 6-bis:

    1) al comma 1, le parole: «al completamento del periodo di formazione presso gli istituti di istruzione e all'applicazione pratica presso reparti o uffici della Polizia di Stato» sono sostituite dalle seguenti: «all'applicazione pratica presso le articolazioni dell'amministrazione della pubblica sicurezza»;

    2) al comma 2:

     1.1) al primo periodo, le parole: «di cui al comma 1, i frequentatori» sono sostituite dalle seguenti: «, gli allievi agenti»;

     1.2) al secondo periodo, le parole: «del primo semestre di corso il direttore della scuola» sono sostituite dalle seguenti: «di tale periodo una commissione presieduta dal direttore della scuola e composta da un appartenente alla carriera dei funzionari tecnici di Polizia del ruolo degli psicologi e da un appartenente ad una delle carriere dei funzionari della Polizia di Stato in possesso della qualifica di perito in materia di selezione attitudinale»;

     1.3) dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente periodo: «Ai componenti della commissione non spetta alcun compenso, rimborso di spese, gettone di Pag. 62presenza o altro emolumento comunque denominato.»;

     1.4) all'ultimo periodo, le parole: «all'espletamento delle attività del secondo semestre» sono sostituite dalle seguenti: «al semestre di applicazione pratica»;

    3) al comma 3, le parole: «In deroga a quanto previsto dal comma 1,», «secondo» e «formazione ed» sono soppresse;

    4) al comma 4:

     4.1) le parole: «Durante la prima fase del secondo semestre gli agenti in prova permangono presso gli istituti di istruzione per attendere alle attività previste dal piano di studio, ferma restando la possibilità di impiego nei soli servizi di cui al comma 2. Gli stessi, al termine di tale fase,» sono sostituite dalle seguenti: «Al termine del primo semestre,»;

     4.2) le parole: «dal regolamento» sono sostituite dalle seguenti: «con il decreto del Capo della polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza»;

     4.3) le parole: «ed ottenuta la conferma del giudizio di idoneità» sono sostituite dalle seguenti: «ed ottenuto il giudizio di idoneità di cui al comma 2»;

     4.4) prima delle parole: «prestano giuramento» sono inserite le seguenti: «gli agenti in prova»;

     4.5) le parole: «agli uffici» sono sostituite dalle seguenti: «alle articolazioni»;

    5) al comma 5, le parole: «del reparto o dell'ufficio» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolazione dell'amministrazione della pubblica sicurezza» e le parole: «degli esami» sono sostituite dalle seguenti: «del corso»;

    6) dopo il comma 6, è inserito il seguente:

   «6-bis. Durante il corso, in relazione a specifiche circostanze rilevate d'ufficio, il direttore della scuola nel primo semestre o il funzionario responsabile dell'articolazione dell'amministrazione della pubblica sicurezza nel periodo di applicazione pratica, possono avanzare motivata richiesta di sottoposizione degli allievi agenti e degli agenti in prova ad accertamenti dell'idoneità fisica, psichica ed attitudinale ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 3, del decreto del Ministro dell'interno 30 giugno 2003, n. 198.»;

    7) al comma 7, le parole: «Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di svolgimento del corso» sono sostituite dalle seguenti: «Con decreto del Capo della polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza sono stabilite le modalità di svolgimento dei periodi di formazione e i criteri per la formazione dei giudizi di idoneità al servizio di polizia.»;

   b) all'articolo 24-quater, il comma 6 è sostituito dal seguente:

   «6. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità attuative del concorso di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e i punteggi da attribuire a ciascuna di esse, la composizione della Commissione d'esame e i criteri per la formazione delle graduatorie di fine corso. Con decreto del Capo della polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza sono stabilite le modalità di svolgimento dei periodi di formazione.»;

   c) all'articolo 27, comma 7, le parole: «Con il medesimo decreto sono, altresì, stabilite le modalità di svolgimento dei relativi corsi di formazione» sono sostituite dalle seguenti: «Con decreto del Capo della polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza sono stabilite le modalità di svolgimento dei periodi di formazione e i criteri per la formazione dei giudizi di idoneità al servizio di polizia.»;

   d) all'articolo 27-ter:

    1) al comma 6, la parola: «applicativo» è sostituita dalla seguente: «operativo»;

Pag. 63

    2) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

   «6-bis. Durante il corso, in relazione a specifiche circostanze rilevate d'ufficio, il direttore della scuola può avanzare motivata richiesta di sottoposizione degli allievi vice ispettori ad accertamenti dell'idoneità fisica, psichica ed attitudinale ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 3, del decreto del Ministro dell'interno 30 giugno 2003, n. 198.
   6-ter. Con decreto del Capo della polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza sono stabilite le modalità di svolgimento dei periodi di formazione e i criteri per la formazione dei giudizi di idoneità al servizio di polizia.».

  4. Al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 5:

    1) al comma 3, le parole: «della durata di sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «di durata non superiore a sei mesi»;

    2) dopo il comma 7, è inserito il seguente:

   «7-bis. Durante il corso, in relazione a specifiche circostanze rilevate d'ufficio, il direttore della scuola può avanzare motivata richiesta di sottoposizione degli allievi agenti tecnici ad accertamenti dell'idoneità fisica, psichica ed attitudinale ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 3, del decreto del Ministro dell'interno 30 giugno 2003, n. 198.»;

    3) al comma 8, le parole: «Con il medesimo decreto sono, altresì, stabilite le modalità di svolgimento del relativo corso di formazione» sono sostituite dalle seguenti: «Con decreto del Capo della polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza sono stabilite le modalità di svolgimento dei periodi di formazione e i criteri per la formazione dei giudizi di idoneità al servizio di polizia.»;

   b) all'articolo 20-quater, il comma 6 è sostituito dal seguente:

   «6. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità attuative del concorso di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e i punteggi da attribuire a ciascuna di esse, la composizione della commissione d'esame e i criteri per la formazione delle graduatorie di fine corso. Con decreto del Capo della polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza sono stabilite le modalità di svolgimento dei periodi di formazione.»;

   c) all'articolo 25-bis:

    1) il comma 9 è sostituito dal seguente:

   «9. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di svolgimento del concorso, in relazione alle mansioni tecniche previste e quelle degli esami di fine corso. Con decreto del Capo della polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza sono stabilite le modalità di svolgimento dei periodi di formazione e i criteri per la formazione dei giudizi di idoneità al servizio di polizia.»;

    2) dopo il comma 10, è inserito il seguente:

   «10-bis. Durante il corso di cui al comma 8 e al comma 8-bis, in relazione a specifiche circostanze rilevate d'ufficio, il direttore della scuola può avanzare motivata richiesta di sottoposizione degli allievi vice ispettori tecnici ad accertamenti dell'idoneità fisica, psichica ed attitudinale ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 3, del decreto del Ministro dell'interno 30 giugno 2003, n. 198.»;

   d) all'articolo 25-ter, il comma 5 è sostituito dal seguente:

   «5. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di svolgimento del concorso e la composizione della commissione esaminatrice di cui al comma 4 del presente articolo, in relazione alle Pag. 64mansioni tecniche previste e quelle di svolgimento degli esami di fine corso, tenendo conto della specificità delle funzioni inerenti ai vari profili professionali o settori per i quali è indetto il concorso. Con decreto del Capo della polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza sono stabilite le modalità di svolgimento dei periodi di formazione di cui al comma 4.»;

   e) all'articolo 25-quater, alla lettera b), dopo le parole «di fine corso» sono aggiunte le seguenti: «o non sono dichiarati idonei al servizio di polizia».

  5. L'articolo 109 del decreto del Ministro dell'interno 9 settembre 2022, n. 168, recante il giudizio di idoneità al servizio di polizia, è abrogato.
  6. Le disposizioni di cui all'articolo 6-bis, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, si applicano, altresì, al giudizio di idoneità al servizio di polizia previsto dall'articolo 27-ter, comma 3, del medesimo decreto, nonché dagli articoli 5, comma 6, e 25-bis, commi 8-bis e 10, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337.
  7. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 si applicano ai corsi di formazione relativi ai concorsi banditi successivamente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.
  8. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con il presente articolo.
*2.09. Iezzi, Bordonali, Ravetto, Stefani, Ziello, Barabotti, Cattoi, Comaroli, Ottaviani.
*2.011. Trancassini.

(Inammissibile
limitatamente ai commi da 3 a 8)

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Assunzione allievi agenti della Polizia di Stato)

  1. Al fine di assicurare il regolare svolgimento delle attività di pubblica sicurezza in occasione del Giubileo della Chiesa Cattolica nell'anno 2025 e dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali del 2026 è autorizzata, fatte salve le riserve di posti a favore dei volontari in ferma prefissata delle Forze armate, di cui all'articolo 703 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, l'assunzione di unità di allievi agenti della Polizia di Stato attingendo all'elenco degli idonei alla prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato bandito con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza 18 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 40 del 26 maggio 2017.
  2. L'Amministrazione della pubblica sicurezza procede alle assunzioni di cui al comma 1 tra i soggetti risultati idonei alla relativa prova scritta d'esame che abbiano conseguito un punteggio pari o inferiore a 8.125 e comunque non inferiore 7.500, e che risultino idonei all'esito degli accertamenti dell'efficienza fisica, psicofisici e attitudinali previsti dalla disciplina vigente, ove non già espletati.
  3. Gli interessati a partecipare alla procedura assunzionale, a pena di esclusione di diritto, devono formulare istanza con modalità telematiche tramite apposito portale attivato dall'Amministrazione della pubblica sicurezza, secondo le modalità ed entro il termine perentorio da indicare in apposito avviso da pubblicare nel sito internet istituzionale della Polizia di Stato, avente valore di notifica a tutti gli effetti.
  4. Gli interessati sono avviati a uno o più corsi di formazione di cui all'articolo 6-bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, secondo le disponibilità organizzative e logistiche degli istituti di istruzione dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.
  5. Con decreto del Ministero dell'interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalità attuative del presente articolo.
  6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede nell'ambitoPag. 65 delle ordinarie facoltà assunzionali previste a legislazione vigente per l'anno 2024 in relazione alle cessazioni intervenute entro la data del 31 dicembre 2023 e nei limiti del relativo risparmio di spesa, determinato ai sensi dell'articolo 66, commi 9-bis e 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
2.012. Maiorano, Varchi.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Facoltà di rimodulazione o riformulazione del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale)

  1. Gli enti locali che hanno proceduto all'approvazione del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2023 e per i quali, alla data del 31 dicembre 2023 non si è concluso l'iter di approvazione di cui all'articolo 243-quater, commi 3 e 5, del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000, possono comunicare, entro il trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'esercizio della facoltà di rimodulare o di riformulare il suddetto piano di riequilibrio finanziario pluriennale, in deroga ai termini previsti dalle norme vigenti.
  2. La comunicazione di cui al comma 1 è effettuata alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti e alla Commissione di cui all'articolo 155 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Nel caso in cui l'ente locale, ai sensi dell'articolo 243-quater, comma 5, del medesimo Testo unico, abbia già impugnato la delibera di diniego del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, tale comunicazione è trasmessa anche alle sezioni riunite della Corte dei conti.
  3. Entro il centoventesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del della legge di conversione del presente decreto, gli enti locali presentano una proposta di rimodulazione o di riformulazione del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale, che sostituisce il piano a suo tempo presentato.
*2.013. Roggiani.
*2.014. Palombi.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Riapertura e proroga dei termini per aderire alla definizione agevolata di cui all'articolo 1 legge 29 dicembre 2022, n. 197, per le aree del sisma 2016)

  1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai soggetti che, alla data del 24 agosto 2016, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, colpiti dagli eventi sismici a partire dal 24 agosto 2016.
  2. Relativamente ai soggetti di cui al comma 1 sono riaperti i termini per l'adesione alla definizione agevolata delle cartelle esattoriali prevista dall'articolo 1, comma 231, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
  3. Per effetto di quanto disposto al comma 2 il termine del 30 giugno 2022 previsto dall'articolo 1, comma 231, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è prorogato al 31 dicembre 2023. Conseguentemente i termini e le scadenze previsti dall'articolo 1, commi 232, 233, 235, 237, 241, 243, lettera a), e 250 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono prorogati di dodici mesi.
2.015. Curti, Manzi.

Pag. 66

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Disposizioni concernenti la Scuola superiore di polizia)

  1. All'articolo 67 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla rubrica, le parole: «dell'Istituto superiore di polizia» sono sostituite dalle seguenti: «della Scuola superiore di polizia»;

   b) al comma 1, primo periodo, le parole: «dell'Istituto superiore di polizia» sono sostituite dalle seguenti: «della Scuola superiore di polizia» e la parola: «istituito» è sostituita dalla seguente «istituita»;

   c) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alla direzione della Scuola superiore di polizia può essere preposto un prefetto o un dirigente generale di pubblica sicurezza nell'ambito della dotazione organica di cui, rispettivamente, alla tabella A allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, n. 78, e alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.»
2.017. Trancassini.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Incarichi aggiuntivi)

  1. Al fine di semplificare le procedure di affidamento e avvicendamento degli incarichi aggiuntivi conferiti o attribuiti ai dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di garantire la correntezza delle ulteriori attività rese in favore di terzi in relazione alla specificità delle responsabilità dirigenziali connesse alle esigenze di tutela del soccorso pubblico e dell'incolumità di persone e beni, la quota dei compensi di cui all'articolo 16, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 120, spettante al titolare dell'incarico non affluisce al Fondo di cui al comma 1 del medesimo articolo e la corresponsione dell'emolumento è subordinata alla riassegnazione delle occorrenti risorse finanziarie al pertinente capitolo di spesa.
2.018. Trancassini.

(Inammissibile)

ART. 3.

  Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2024 con le seguenti: 31 dicembre 2026.
3.1. Trancassini.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al medesimo articolo 16-sexies del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

   «2-bis. Al fine di assicurare il pieno ed efficace svolgimento delle attività funzionali al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e societari attribuiti alla Società Gestione Impianti Nucleari S.p.A. (SOGIN), a decorrere dall'anno 2024 alla stessa Società non si applicano le norme di contenimento della spesa in materia di gestione, organizzazione, contabilità, finanza, investimenti e disinvestimenti, previste dalla legislazione vigente a carico dei soggetti inclusi nell'elenco redatto dall'ISTAT delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».
*3.2. Squeri.
*3.4. Barabotti, Cattoi, Comaroli, Ottaviani.

(Inammissibile)

Pag. 67

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 652, le parole: «dal 1° luglio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° ottobre 2024»;

   b) al comma 676, le parole: «dal 1° luglio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° ottobre 2024».

  1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 164,4 milioni per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3.5. Barelli, Pella, Cannizzaro, D'Attis, Nevi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al comma 676 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «dal 1° luglio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2024».
3.6. Quartini, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Penza, Marianna Ricciardi, Riccardo Ricciardi, Sportiello, Torto.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. L'operatività del Fondo di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è prorogata per l'anno 2024 con una dotazione finanziaria pari a 30 milioni di euro per l'anno 2024. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3.7. Quartini, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Penza, Marianna Ricciardi, Riccardo Ricciardi, Sportiello, Torto.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. A decorrere dall'anno 2024 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi.
3.8. Onori, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. A decorrere dall'anno 2024 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà.
3.9. Onori, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. La misura di cui al secondo periodo del comma 4 dell'articolo 100 del Pag. 68decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e successive modificazioni e integrazioni, è applicata anche all'anno 2024. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 12 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3.10. Pastorino.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 119, comma 10-bis, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo la parola: «usufrutto» è inserita la seguente: «, concessione».
3.12. Maccanti, Benvenuto.

(Inammissibile)

  Sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 927 è inserito il seguente:

   «927-bis. Per le finalità di cui al comma 927, entro il 31 marzo 2024, il Commissario straordinario del Governo per la gestione del piano di rientro del debito pregresso del comune di Roma dà avviso, tramite affissione all'albo pretorio on line di Roma Capitale, e adotta ogni forma idonea a pubblicizzare la formazione definitiva della massa passiva del piano di rientro di cui al comma 927, assegnando un termine perentorio, a pena di decadenza, non inferiore a sessanta giorni per la presentazione da parte dei creditori dei debiti commerciali certi, liquidi ed esigibili al 31 dicembre 2023, afferenti ad obbligazioni contratte a qualsiasi titolo dal comune di Roma in data anteriore al 28 aprile 2008, delle richieste di ammissione. La mancata presentazione della domanda da parte dei creditori nei termini di cui al precedente periodo determina l'automatica cancellazione del credito vantato. Il decreto di cui al successivo comma 930 è adottato entro e non oltre tre mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 927.».
3.13. Mancini, Morassut.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 188, comma 1, del decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267, nel caso di distacco ed aggregazione di comuni tra una regione ed un'altra, il ripiano dei disavanzi di gestione è differito di quattro anni rispetto alla scadenza prevista nel piano di rientro.
3.14. Morrone, Cavandoli.

  Sopprimere il comma 3.
3.15. Quartini, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Penza, Marianna Ricciardi, Riccardo Ricciardi, Sportiello, Torto.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170, le parole: «30 novembre 2023», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024».
  3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, valutati in 7,48 milioni di euro per l'anno 2025, 8 milioni di euro per l'anno 2026, 9,94 milioni di euro per l'anno 2027, 11,86 milioni di euro per l'anno 2028, 12,9 milioni di euro per l'anno 2029, 4,82 milioni di euro per l'anno 2030, 4,28 milioni di euro per l'anno 2031, 2,38 milioni di euro per l'anno 2032 e 0,46 milioni di euro per l'anno 2033, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, Pag. 69con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3.16. Cavandoli, Barabotti, Cattoi, Comaroli, Ottaviani, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, il comma 16 è sostituito dal seguente:

   «16. Limitatamente ai periodi d'imposta 2024 e 2025, in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di 2.000 euro, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle seguenti spese:

   a) utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale;

   b) affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa;

   c) centri estivi, rette per mense scolastiche, servizi all'infanzia e trasporto scolastico;

   d) rette per dopo scuola e attività sportive e culturali per i ragazzi;

   e) rette relative a residenze per anziani, a centri diurni per anziani e per assistenze domiciliari. I datori di lavoro provvedono all'attuazione del presente comma previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti.».
3.17. Marattin, Boschi.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 14:

    1) al comma 2-septies, dopo le parole: «dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti» sono inserite le seguenti: «ovvero dagli enti titolari della gestione di immobili del patrimonio dell'edilizia residenziale pubblica»;

    2) al comma 2-septies, le parole: «31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015»;

   b) all'articolo 16:

    1) al comma 1-sexies.1., dopo le parole: «dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti» sono inserite le parole: «ovvero dagli enti titolari della gestione di immobili del patrimonio dell'edilizia residenziale pubblica»;

    2) al comma 1-sexies.1., le parole: «31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015».
3.19. Roggiani.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 89, le parole: «fino al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2024»;

   b) al comma 90, primo periodo, le parole: «per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2024 e 2025».

  Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembrePag. 70 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3.22. Centemero, Bagnai, Cavandoli, Gusmeroli, Barabotti, Cattoi, Comaroli, Ottaviani, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. All'articolo 3-bis del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170, apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «20 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «20 giugno 2024»;

   b) dopo il comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente:

   «1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle violazioni di tributi amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli.».
*3.23. Pella.
*3.24. Lucaselli.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. All'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, le parole: «10 dicembre 2023», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «10 marzo 2024». Ai relativi oneri, pari a 1 milione di euro per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3.25. Fenu, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Sopprimere il comma 7.
3.26. Quartini, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. All'articolo 21-bis del decreto-legge 18 ottobre 2023 , n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, le parole: «17 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024» e le parole: «18 dicembre 2023» dalle seguenti: «1° luglio 2024»;

   b) al comma 5, primo periodo, le parole: «17 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024» e le parole: «18 dicembre 2023» dalle seguenti: «1° luglio 2024»;

   c) al comma 6, le parole: «17 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024».
3.27. Gianassi, Simiani, Bonafè, Boldrini, Di Sanzo, Fossi, Furfaro, Scotto.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. All'articolo 21-bis, commi 2 e 5, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, le parole: «18 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2024».
*3.28. Pella.
*3.29. Torto, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. All'articolo 1, comma 157, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, al secondo periodo, dopo le parole: «2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023» inserire le seguenti: «e 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024». Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3.30. Boschi.

Pag. 71

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. All'articolo 40, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, dopo le parole: «società di capitali» sono inserite le seguenti: «e per i consorzi con attività esterna».
3.31. Lomuti, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

(Inammissibile)

  Al comma 8, sostituire le parole: 31 dicembre 2024 con le seguenti: 31 dicembre 2026.
3.32. Steger, Manes.

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

  8-bis. Le disposizioni in materia di accise sul gasolio commerciale, usato come carburante per le imprese di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218, contenute nell'articolo 1-bis del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 23, trovano applicazione per il periodo compreso tra il 1° febbraio e il 31 dicembre 2024.
  8-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni contenute nel comma 8-bis, valutati in 16,56 milioni di euro per l'anno 2024 e in 11 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3.33. Boschi.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. All'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dopo le parole: «nonché alle società da esse controllate» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «e ai relativi soci pubblici, diretti e/o indiretti. Resta ferma l'applicazione delle norme del testo unico sulla finanza di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.».
3.34. Ubaldo Pagano.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. All'articolo 5, comma 9, secondo periodo, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, recante: «Attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale», le parole: «31 dicembre 2023», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
3.35. Onori, Alifano, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Fenu, Lovecchio, Penza, Raffa, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

  11-bis. Le disposizioni di cui ai commi 9, 10 e 11, si applicano agli enti locali che hanno subito lo stesso attacco ai propri sistemi informatici. I termini sono fissati al 29 febbraio 2024.
3.36. Cannata.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

  11-bis. Le disposizioni di cui ai commi 9, 10 e 11, si applicano agli enti locali che hanno subito lo stesso attacco ai propri sistemi informatici.
3.37. Lai.

  Dopo il comma 12, inserire i seguenti:

  12-bis. In considerazione del perdurare degli effetti economici conseguenti all'aumento dei tassi di interesse bancari, l'imposta straordinaria di cui all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, è prorogata all'anno 2024 secondo i criteri e le modalità di cui al successivo comma.Pag. 72
  12-ter. Per le finalità di cui al comma 12-bis, l'imposta straordinaria è determinata applicando un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023. L'imposta straordinaria, determinata ai sensi del presente comma, è versata entro il 30 giugno 2025. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o con esercizio non coincidente con l'anno solare effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. Non trovano applicazione i commi 3 e 5-bis del predetto decreto-legge n. 104 del 2023. L'imposta straordinaria non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione dell'imposta straordinaria, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi. È fatto divieto alle banche di traslare gli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma sui costi dei servizi erogati nei confronti di imprese e clienti finali. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato vigila sulla puntuale osservanza della disposizione di cui al periodo precedente anche mediante accertamenti a campione e riferisce annualmente alle Camere con apposita relazione.
  12-quater. Le maggiori entrate derivanti dai precedenti commi 12-bis e 12-ter affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere utilizzate per il finanziamento di misure di sostegno in favore di mutuatari, con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 45.000 euro, nonché ai titolari dell'assegno unico e universale per i figli a carico di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, che hanno stipulato, o si sono accollati anche a seguito di frazionamento, un contratto di mutuo ipotecario a tasso e a rata variabile per tutta la durata del contratto, di importo non superiore a 200.000 euro, per l'acquisto o la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione, e che hanno subito una variazione in aumento della rata mensile, in conseguenza dell'aumento dei tassi di interesse, rispetto alla rata mensile calcolata al 31 luglio 2022. Il contributo di cui al presente comma è riconosciuto fino alla misura del 40 per cento della maggiore quota di interessi versata per ciascuno degli anni 2023 e 2024 in conseguenza dell'aumento del tasso di interesse variabile applicato al contratto di mutuo, in ogni caso per un importo non superiore a due rate di mutuo per ciascuna annualità, e nel limite massimo complessivo della dotazione finanziaria del fondo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri, le modalità e i termini di erogazione del contributo.
3.38. Francesco Silvestri, Auriemma, Torto.

  Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

  12-bis. Con riferimento ai tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate ovvero dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, le violazioni diverse da quelle definibili ai sensi dell'articolo 1, commi da 153 a 159 e da 166 a 173, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022 e a periodi d'imposta precedenti, possono essere regolarizzate con il pagamento di un diciottesimo del minimo edittale delle sanzioni irrogabili previsto dalla legge, oltre all'imposta e agli interessi dovuti. Il versamento delle somme dovute ai sensi del primo periodo può essere effettuato in otto rate mensili di pari importo con scadenza della prima rata fissata al 31 maggio 2024. Sulle rate successive alla prima, da versare, rispettivamente, entro il 30 giugno 2024, il 31 luglio 2024, il 31 agosto 2024, il 30 settembre 2024, il 31 ottobre 2024, 30 novembrePag. 73 2024, il 20 dicembre 2024, sono dovuti gli interessi nella misura del 2 per cento annuo. La regolarizzazione è consentita sempreché le violazioni non siano state già contestate, alla data del versamento integrale di quanto dovuto o della prima rata, con atto di liquidazione, di accertamento o di recupero di contestazione e di irrogazione delle sanzioni, comprese le comunicazioni di cui all'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
  12-ter. La regolarizzazione di cui al comma 12-bis si perfeziona con il versamento di quanto dovuto ovvero della prima rata entro il 31 maggio 2024 e con la rimozione delle irregolarità od omissioni. Il mancato pagamento, in tutto o in parte, di una delle rate successive alla prima, entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo degli importi ancora dovuti, nonché della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, applicata sul residuo dovuto a titolo di imposta, degli interessi nella misura prevista all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con decorrenza dalla data del 31 maggio 2024. In tali ipotesi, la cartella di pagamento deve essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di decadenza della rateazione.
  12-quater. La regolarizzazione non può essere esperita dai contribuenti per l'emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato.
  12-quinquies. Restano validi i ravvedimenti già effettuati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e non si dà luogo a rimborso.
3.39. Sottanelli, Carfagna, Bonetti.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

  12-bis. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 174 è sostituito dal seguente:

   «174. Con riferimento ai tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, le violazioni diverse da quelle definibili ai sensi dei commi da 153 a 159 e da 166 a 173, riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022 e a periodi d'imposta precedenti, possono essere regolarizzate con il pagamento di un diciottesimo del minimo edittale delle sanzioni irrogabili previsto dalla legge, oltre all'imposta e agli interessi dovuti. Il versamento delle somme dovute ai sensi del primo periodo può essere effettuato in otto rate di pari importo con scadenza della prima rata fissata al 30 settembre 2024. Sulle rate successive alla prima, da versare, rispettivamente, entro il 31 ottobre 2024, il 30 novembre 2024, il 20 dicembre 2024, il 31 marzo 2025, il 30 giugno 2025, il 30 settembre 2025 e il 20 dicembre 2025, sono dovuti gli interessi nella misura del 2 per cento annuo. La regolarizzazione di cui al presente comma e ai commi da 175 a 178 è consentita sempreché le violazioni non siano state già contestate, alla data del versamento di quanto dovuto o della prima rata, con atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni, comprese le comunicazioni di cui all'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.»

   b) il comma 175 è sostituito dal seguente:

   «175. La regolarizzazione di cui ai commi da 174 a 178 si perfeziona con il versamento di quanto dovuto ovvero della prima rata entro il 30 settembre 2024 e con la rimozione delle irregolarità od omissioni. Il mancato pagamento, in tutto o in parte, di una delle rate successive alla prima entro il Pag. 74termine di pagamento della rata successiva comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo degli importi ancora dovuti, nonché della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, applicata sul residuo dovuto a titolo di imposta, e degli interessi nella misura prevista all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con decorrenza dalla data del 30 settembre 2024. In tali ipotesi, la cartella di pagamento deve essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di decadenza della rateazione.».
*3.40. Squeri.
*3.41. Centemero, Gusmeroli, Barabotti, Cattoi, Comaroli, Ottaviani, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello.
*3.42. Boschi.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

  12-bis. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 174, le parole: «periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022» e le parole: «30 settembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2024»;

   b) al comma 175, le parole: «30 settembre 2023» sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: «31 marzo 2024».
**3.45. Pella.
**3.46. Boschi.
**3.47. Barabotti, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello, Cattoi, Comaroli, Pretto, Ottaviani.

  Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

  12-bis. In considerazione dei ritardi nell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, al fine di non recare danno alle attività economiche e imprenditoriali nella nuova ZES unica, per il solo anno 2024, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 16, commi 2 e 3, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, l'agevolazione, di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 16 del medesimo decreto-legge, non si applica ai soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera e della lignite, dei trasporti, esclusi i settori del magazzinaggio e del supporto ai trasporti, e delle relative infrastrutture, della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, della banda larga nonché nei settori creditizio, finanziario e assicurativo. L'agevolazione, altresì, non si applica alle imprese che si trovano in stato di liquidazione o di scioglimento ed alle imprese in difficoltà come definite dall'articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014. Fermo restando il limite complessivo di spesa definito ai sensi del comma 6 del richiamato all'articolo 16, commi 2 e 3, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, il credito d'imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquistati o, in caso di investimenti immobiliari di cui al citato comma 2, realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024 nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni, tale costo non comprende le spese di manutenzione. Se i beni oggetto dell'agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione. Se, entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, i beni sono Pag. 75dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti. Per i beni acquisiti in locazione finanziaria, le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche se non viene esercitato il riscatto. Il credito d'imposta indebitamente utilizzato rispetto all'importo rideterminato secondo le disposizioni del presente comma è restituito mediante versamento da eseguire entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le ipotesi ivi indicate.
  12-ter. Per l'anno 2024, non trovano applicazione i commi 3 e 4 dell'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162.
  12-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni contenute nei commi 12-bis e 12-ter, valutati in 67,56 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3.48. Gruppioni, Boschi.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

  12-bis. Al fine di garantire la continuità nella programmazione degli investimenti delle imprese ubicate nei territori ricadenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica, all'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «Per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2024, 2025 e 2026»;

   b) il comma 6 è sostituito dai seguenti:

   «6. Il credito di imposta di cui al presente articolo è riconosciuto nel limite di spesa complessivo di 3.600 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Gli importi di cui al presente articolo sono versati alla contabilità speciale n. 1778 intestata all'Agenzia delle entrate. Con decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di accesso al beneficio, nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta e dei relativi controlli, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo;
   6-bis. Agli oneri derivanti dal comma 6, valutati in 3.600 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'intensificazione delle attività di contrasto e recupero dell'evasione fiscale. A tal fine, il Governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta alle Camere un rapporto sulla realizzazione delle strategie di contrasto all'evasione fiscale, sui risultati conseguiti nel 2022, specificati per ciascuna regione, e nell'anno in corso, nonché su quelli attesi, con riferimento sia al recupero di gettito derivante dall'accertamento di evasione che a quello attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti. Sulla base degli indirizzi delle Camere, il Governo definisce un programma di ulteriori misure e interventi normativi finalizzati a implementare, anche attraverso la cooperazione internazionale e il rafforzamento dei controlli, l'azione di prevenzione, contrasto e recupero dell'evasione fiscale allo scopo di conseguire un incremento di 3.600 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 delle entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale rispetto a quelle ottenute nell'anno 2022.».
3.49. Scerra, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

Pag. 76

  Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

  12-bis. Nelle more della riorganizzazione della Struttura di missione della ZES unica e della piena operatività del S.U.D. ZES, il termine di cui all'articolo 22, comma 4, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, relativamente al riconoscimento dell'agevolazione prevista dall'articolo 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, si intende prorogato a favore delle imprese che intraprendono, entro il 31 dicembre 2026, una nuova iniziativa economica nelle Zone economiche speciali come già definite ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, e del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2018, n. 12, fermo restando quanto previsto dai commi 174, 175 e 176 del medesimo articolo 1 della legge n. 178 del 2020.
  12-ter. Agli oneri derivanti dal comma 12-bis, pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui al Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
3.50. Scerra, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

  12-bis. Al fine di promuovere la sostenibilità d'esercizio nel settore della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande, il credito d'imposta di cui all'articolo 6, commi 3 e 4, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, è prorogato per l'anno 2024 ed è esteso altresì alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, che esercitano l'attività di distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e di bevande per il settore HORECA mediante utilizzo di veicoli di massa massima complessiva non inferiore a 2 tonnellate.
  12-ter. Per le finalità di cui al comma 12-bis, per l'anno 2024, in deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sul costo di acquisto del componente AdBlue si applica l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto del 5 per cento.
  12-quater. Agli oneri di cui ai commi 12-bis e 12-ter, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3.51. Zucconi.

  Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

  12-bis. Il termine entro il quale deve essere comunicata la titolarità effettiva agli uffici del registro delle imprese, istituiti presso le camere di commercio, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 marzo 2022, n. 55, adottato in attuazione dell'articolo 21 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, è fissato al 30 giugno 2024.
  12-ter. L'articolo 12 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, si interpreta nel senso che le organizzazioni per le procedure relative alla designazione e nomina dei componenti dei consigli delle camere di commercio sono quelle di livello provinciale, sovraprovinciale, regionale, nazionale, rappresentative di imprese della circoscrizione territoriale di riferimento.
*3.52. Gnassi.
*3.53. Zucconi.

(Inammissibile
limitatamente al comma 12-
ter)

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

  12-bis. Il termine entro il quale deve essere comunicata la titolarità effettiva agli uffici del registro delle imprese, istituiti presso le camere di commercio, ai sensi Pag. 77dell'articolo 3, comma 6, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 marzo 2022, n. 55, adottato in attuazione dell'articolo 21 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, è fissato al 30 giugno 2024.
**3.54. Zucconi.
**3.55. Gnassi.

  Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

  12-bis. In deroga alle norme del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativamente alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui agli articoli da 243-bis a 243-sexies, i comuni sedi di punti di crisi per la gestione del flusso dei migranti, che hanno adottato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale, approvato dalla Corte dei conti, possono comunicare, entro il 31 gennaio 2024, l'esercizio della facoltà di riformulare il suddetto piano di riequilibrio finanziario pluriennale. La comunicazione di cui al periodo precedente è effettuata alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti e alla Commissione di cui all'articolo 155 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
  12-ter. Entro il 31 marzo 2024 gli enti presentano una proposta di riformulazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale avente una durata massima di anni dieci decorrenti dal 1° gennaio 2024. Dalla adozione della delibera consiliare di riformulazione discendono gli effetti previsti dai commi 3 e 4 dell'articolo 243-bis del decreto legislativo n. 267 del 2000. L'esercizio della facoltà di riformulazione di cui al comma 12-bis sospende il termine di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.
3.56. Carmina, Auriemma, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

  12-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 169 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 5, le parole: «di ottobre, novembre e dicembre 2023», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «di gennaio, febbraio, marzo 2024» e, all'ultimo periodo, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2024»;

   b) al comma 6, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2024».

  12-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 12-bis, valutati in 670,08 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 670,08 milioni di euro per l'anno 2024.
3.57. Mauri, Simiani.

  Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

  12-bis. Al fine di tutelare i clienti domestici da ingiustificati aumenti dei prezzi e alterazioni delle condizioni di fornitura del gas in esito alla cessazione del servizio di maggior tutela, all'articolo 1, comma 5 del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 169, dopo le parole: «dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023,» sono aggiunte le seguenti: «nonché dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2024».
  12-ter. Agli oneri derivanti dal comma 12-bis, valutati in 628,62 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventiPag. 78 derivanti dalle aste CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, maturati nell'anno 2023 di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, già versati all'entrata del bilancio dello Stato e che restano acquisiti definitivamente all'erario.
3.58. Bonelli, Zanella, Borrelli, Zaratti, Grimaldi, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

  Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

  12-bis. I versamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria di cui all'articolo 21-bis, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, sono considerati tempestivi se effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 31 marzo 2024. Gli adempimenti tributari di cui all'articolo 21-bis, comma 5, del medesimo decreto sono considerati tempestivi, senza applicazione di sanzioni, se eseguiti entro il 31 marzo 2024.
  12-ter. Le disposizioni di cui al comma 12-bis si applicano anche ai soggetti che, alla data del 29 ottobre 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei comuni delle province Massa Carrara e Lucca, come individuati con la dichiarazione dello stato d'emergenza, di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2023, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 295 del 19 dicembre 2023.
3.59. Ziello, Montemagni, Barabotti, Nisini, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Cattoi, Comaroli, Pretto, Ottaviani.

(Inammissibile
limitatamente al comma 12-
ter)

  Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

  12-bis. All'articolo 41, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 le parole: «20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024» sono sostituite dalle seguenti: «20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026».
  12-ter. Agli oneri derivanti dal comma 12-bis, pari a 30 milioni di euro l'anno 2024 e a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3.60. Barbagallo.

  Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

  12-bis. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 7, primo periodo, le parole: «16 novembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2024»;

   b) al comma 8, quinto periodo, le parole: «16 novembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2024».

  12-ter. All'articolo 4 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 7, primo periodo, le parole: «16 novembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2024»;

   b) al comma 8, quinto periodo, le parole: «16 novembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2024».
*3.62. Gadda, Boschi, Marattin.
*3.63. Torto, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi.
*3.64. Pella.
*3.65. Bonelli, Borrelli, Zanella, Zaratti, Grimaldi, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.
*3.67. Peluffo, Roggiani.

Pag. 79

  Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

  12-bis. Le disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 169, per uso nelle residenze sanitarie assistenziali (RSA) pubbliche e private, sono prorogate per l'anno 2024.
  12-ter. Agli oneri derivanti dal comma 12-bis, valutati in 18 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3.68. Stefani, Comaroli, Barabotti, Cattoi, Ottaviani, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Ziello.

  Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

  12-bis. Le disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 169, per uso nelle residenze sanitarie assistenziali (RSA) pubbliche e private, sono prorogate al primo trimestre dell'anno 2024.
  12-ter. Agli oneri derivanti dal comma 12-bis, valutati in 4,5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3.69. Stefani, Comaroli, Barabotti, Cattoi, Ottaviani, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Ziello.

  Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

  12-bis. All'articolo 1, comma 484, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: «con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «con una dotazione di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026».
  12-ter. Agli oneri derivanti dal comma 12-bis, pari a 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e a 90 milioni per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3.71. Barbagallo.

  Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

  12-bis. All'articolo 1, comma 484, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: «per ciascuno degli anni 2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026».
  12-ter. Agli oneri di cui al comma 12-bis, pari a 10 milioni per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3.72. Barbagallo.

  Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

  12-bis. Le disposizioni di cui al comma 6 dell'articolo 1 del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 169, sono prorogate al primo trimestre dell'anno 2024.
  12-ter. Agli oneri derivanti dal comma 12-bis, valutati in 41,46 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3.73. Bordonali, Cavandoli, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello, Barabotti, Cattoi, Comaroli, Ottaviani.

Pag. 80

  Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

  12-bis. Fino al 31 dicembre 2025 l'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di esonerare dall'obbligo di garantire il versamento dell'imposta mediante la costituzione di cauzioni di cui all'articolo 62-quater.1, comma 5, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, i soggetti obbligati affidabili e di notoria solvibilità.
  12-ter. All'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, dopo le parole: «per via marittima» sono aggiunte le seguenti: «nonché per i trasferimenti nazionali di tabacchi lavorati».
3.74. D'Attis.

(Inammissibile
limitatamente al comma 12-
ter)

  Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

  12-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 46, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono prorogate al 31 dicembre 2024.
  12-ter. Agli oneri derivanti dal comma 12-bis, valutati in 46,27 milioni di euro per i mesi da marzo a dicembre 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*3.75. Cattoi, Bof, Barabotti, Comaroli, Ottaviani, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello, Giagoni.
*3.76. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi, Simiani.

  Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

  12-bis. L'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 97-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è prorogata anche all'anno finanziario 2024.
  12-ter. Agli oneri di cui al comma 12-bis, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3.77. Comaroli, Barabotti, Cattoi, Ottaviani, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello.

  Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

  12-bis. L'entrata in vigore dell'abrogazione di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, è differita al 1° luglio 2024.
  12-ter. Le società di calcio professionistico beneficiarie del differimento dell'abrogazione di cui al precedente comma sono tenute a destinare una percentuale del 10 per cento del beneficio ai propri vivai e settori giovanili o di società dilettantistiche giovanili.
3.78. Lupi, Romano.

  Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

  12-bis. L'entrata in vigore dell'abrogazione di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, è differita al 1° luglio 2024.
  12-ter. Le società di calcio professionistico beneficiarie del differimento dell'abrogazione di cui al precedente comma sono tenute a destinare una percentuale del 10 per cento del beneficio a società sportive dilettantistiche o associazioni sportive dilettantistiche che operano nel comune di riferimento in quartieri caratterizzati da particolari situazioni di degrado sociale o di povertà educativa, o che promuovono integrazione e inclusione sociale.
3.79. Lupi, Romano.

  Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

  12-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 212, le parole: «il comma 254 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205,» sono soppresse;

Pag. 81

   b) al comma 213, la lettera f) è abrogata;

   c) al comma 214, la parola: «f),» è soppressa.

  12-ter. La dotazione del Fondo di cui al comma 254 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementata di 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.
3.80. Bonetti, Sottanelli, Carfagna.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

  12-bis. Al comma 711 dell'articolo 1 della legge del 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «esclusi i pellet» sono soppresse. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 70 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3.81. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi, Simiani.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

  12-bis. Ai fini della formazione del personale dipendente finalizzata all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale, in attesa dell'implementazione del nuovo piano di incentivi transizione 5.0, autorizzato dalla Commissione europea in accoglimento della proposta italiana di modifica del PNRR con l'integrazione del capitolo RePowerEU, il credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 210, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, con le modifiche previste dai commi da 211 a 217 della medesima legge, si applica anche alle spese di formazione sostenute nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2024.
3.82. Fenu, Alifano, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Lovecchio, Penza, Raffa, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

  12-bis. All'articolo 5 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, il comma 4 è sostituito dal seguente:

   «4. Le disposizioni del presente articolo si applicano per ulteriori cinque periodi di imposta, ai lavoratori con almeno un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo. Per i lavoratori che abbiano almeno due figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo, i redditi di cui al comma 1, negli ulteriori cinque periodi di imposta, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al trenta per cento del loro ammontare. Per i lavoratori che abbiano almeno tre figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo, i redditi di cui al comma 1, negli ulteriori cinque periodi di imposta, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al dieci per cento del loro ammontare.».
*3.83. Toni Ricciardi, Porta, Carè, Di Sanzo, Stefanazzi, Ubaldo Pagano.
*3.96. Torto, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

  12-bis. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 14, ai commi 1, 2, lettere a), b) e b-bis), 2-bis e 2-quater, le parole: Pag. 82«31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025»;

   b) all'articolo 16, ai commi 1, 1-bis e 1-ter, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025» e il comma 2 è sostituito dal seguente:

   «2. Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al comma 1 è altresì riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le ulteriori spese documentate sostenute negli anni 2022, 2023, 2024 e 2025 per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla classe A per i forni, alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, alla classe F per i frigoriferi e i congelatori, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro per l'anno 2022 e a 5.000 euro per gli anni 2023, 2024 e 2025. La detrazione spetta a condizione che gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano iniziati a partire dal 1° gennaio dell'anno precedente a quello dell'acquisto. Qualora gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano effettuati nell'anno precedente a quello dell'acquisto, ovvero siano iniziati nell'anno precedente a quello dell'acquisto e proseguiti in detto anno, il limite di spesa di cui al secondo periodo è considerato al netto delle spese sostenute nell'anno precedente per le quali si è fruito della detrazione. Ai fini dell'utilizzo della detrazione dall'imposta, le spese di cui al presente comma sono computate indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione che fruiscono delle detrazioni di cui al comma 1.».
3.84. Borrelli, Bonelli, Grimaldi, Zaratti, Zanella, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

  Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

  12-bis. All'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

   «3-bis. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano nei confronti dei soggetti non residenti e privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato nonché non residenti e privi di stabile organizzazione in altro Stato membro dell'Unione europea che partecipano in qualità di espositori alle mostre mercato di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), n. 3), della legge 11 gennaio 2001, n. 7, organizzate nel territorio dello Stato, se certificate e qualificate come internazionali dalle regioni competenti, a condizione che tali soggetti, qualora non identificati direttamente ai sensi dell'articolo 35-ter e privi di rappresentante fiscale, rispettino il solo requisito dei ricavi stabiliti per beneficiare del regime di cui alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, commi da 54 a 89. I soggetti di cui sopra ai soli fini delle norme del presente decreto beneficeranno delle agevolazioni introdotte con il regime di cui alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, commi da 54 a 89, e successive modificazioni e integrazioni, e non saranno soggetti all'obbligo di certificazione dei corrispettivi, bensì saranno esclusivamente obbligati, al momento dell'immissione nel territorio dello Stato dei prodotti destinati alla commercializzazione nelle suddette fiere mercato, anche se in precedenza già introdotti nel territorio dell'Unione europea sia in regime di temporanea importazione che di importazione definitiva, alla loro registrazione e valorizzazione a valore normale in registri appositamente istituiti presso gli Uffici delle dogane e ad analoga registrazione e valorizzazione a valore normale al momento della successiva uscita dal territorio dello Stato dei prodotti invenduti, con liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto dovuta da parte degli Uffici delle dogane e immediata corresponsione della medesima. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuatePag. 83 le modalità di attuazione di cui al presente comma».
3.85. Romano.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

  12-bis. L'articolo 22, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è abrogato.
3.86. Lai.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

  12-bis. Il regime di proroga di cui al comma 8-ter dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si applica altresì agli interventi di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi:

   a) nella regione Marche, a partire dal 15 settembre 2022, come individuati con le dichiarazioni dello stato d'emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 21 settembre 2022, e alla delibera del 23 maggio 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 3 giugno 2023;

   b) nelle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana, a partire dal 1° maggio 2023, come individuati con le dichiarazioni dello stato d'emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 22 maggio 2023, alla delibera del 23 maggio 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 30 maggio 2023, alla delibera del 25 maggio 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 3 giugno 2023, e all'ulteriore delibera del Consiglio dei ministri del 25 maggio 2023, pubblicata nella medesima Gazzetta Ufficiale n. 128 del 3 giugno 2023;

   c) nella regione Toscana, a partire dal 29 ottobre 2023, come individuati con le dichiarazioni dello stato d'emergenza, di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13 novembre 2023, e alla delibera del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 19 dicembre 2023.
3.88. Carloni, Ziello, Cavandoli, Barabotti, Montemagni, Davide Bergamini, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Cattoi, Comaroli, Pretto, Ottaviani, Latini, Marchetti, Nisini.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

  12-bis. Il regime di proroga di cui al comma 8-ter dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si applica altresì agli interventi di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi in Toscana, a partire dal 29 ottobre 2023, come individuati con le dichiarazioni dello stato d'emergenza, di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2023, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13 novembre 2023, e alla delibera del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2023, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 295 del 19 dicembre 2023.
3.90. Ziello, Montemagni, Barabotti, Nisini, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Cattoi, Comaroli, Pretto, Ottaviani.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

  12-bis. In continuità con quanto disposto dall'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e dall'articolo 1, comma 828, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con riferimento a quanto previsto rispettivamentePag. 84 dall'articolo 39, comma 2, del citato decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, e dall'articolo 1, comma 827, della citata legge n. 178 del 2020, l'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, è abrogato.
*3.91. Roggiani.
*3.92. Torto, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi.
*3.93. Pella, Tenerini.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

  12-bis. Per l'anno 2024, il buono di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 23, per l'acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale, è riconosciuto alle studentesse e gli studenti, di età compresa tra 11 e 26 anni, delle scuole secondarie di primo e di secondo grado e delle università, compresa la frequenza a master universitari e corsi di specializzazione universitaria post laurea, in possesso di una certificazione ISEE non superiore a 35.000 euro. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di presentazione delle domande per il rilascio del buono di cui al presente comma, nonché le modalità di emissione e rendicontazione dello stesso, anche ai fini del rispetto del limite di spesa.
3.94. De Luca.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

  12-bis. Al fine di contenere per il primo trimestre 2024 gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale anche in esito alla cessazione del servizio di maggior tutela, i servizi di teleriscaldamento, nonché le somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto di servizio di energia di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, la riduzione dell'aliquota IVA di cui all'articolo 1, commi 5 e 6, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 169, è prorogata anche rispetto ai consumi stimati o effettivi dei mesi gennaio, febbraio e marzo 2024. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 670,08 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi derivanti dalle aste CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, maturati nell'anno 2023, di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, già versati all'entrata del bilancio dello Stato e che restano acquisiti definitivamente all'erario.
3.95. Bonelli, Borrelli, Zaratti, Grimaldi, Zanella, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

  12-bis. All'articolo 2-bis del decreto-legge 5 dicembre 2022, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2023, n. 10, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

   «1-bis. Al fine di garantire adeguati livelli qualitativi e quantitativi nell'attuazione dei piani di potenziamento e digitalizzazione delle infrastrutture di rete esistenti e nella realizzazione degli obiettivi di cui alle Missioni 1 e 2 del PNRR e dei piani di intervento pubblico per le aree geografiche in cui l'offerta di infrastrutture e servizi digitali è assente o insufficiente l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni è tenuta ad individuare gli standard tecnici cui devono attenersi gli aggiudicatari dei bandi per la realizzazione delle infrastrutturePag. 85 entro e non oltre il termine del 30 marzo 2024.».
3.97. De Luca.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

  12-bis. Al fine di agevolare il processo di transizione digitale delle amministrazioni pubbliche, nonché di assicurare l'efficace attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, all'articolo 27, comma 2-quinquies, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «In relazione ai contratti necessari ad adempiere agli obblighi di migrazione di cui all'articolo 33-septies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le variazioni compensative possono essere proposte fino al termine di durata dei predetti contratti, comunque non oltre il 31 dicembre 2035».
*3.98. Deborah Bergamini.
*3.99. Iezzi, Bordonali, Ravetto, Stefani, Ziello.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

  12-bis. Nel caso di risorse residue disponibili a valere sul Fondo per l'avvio di opere indifferibili di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, in relazione alle procedure di affidamento di opere pubbliche avviate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, gli enti locali attuatori di uno o più interventi finanziati con le risorse previste dal PNRR che non hanno presentato istanza per l'accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili possono avanzare richiesta di accesso al predetto Fondo entro il 30 giugno 2024, con la procedura semplificata di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 luglio 2022.
3.100. Comaroli, Barabotti, Cattoi, Ottaviani, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

  12-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1057-bis, le parole: «e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «e fino al 31 dicembre 2027, ovvero entro il 30 giugno 2028, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2027»;

   b) al comma 1058-ter, le parole: «e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «e fino al 31 dicembre 2027, ovvero entro il 30 giugno 2028, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2027».
3.101. Sottanelli, Carfagna, Bonetti.

  Dopo il comma 12, inserire il seguente:

  12-bis. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 166, le parole: «e l'inosservanza» sono sostituite dalle seguenti: «, l'inosservanza e le omissioni»;

   b) al comma 166, dopo le parole: «sul pagamento di tali tributi» sono aggiunte le seguenti: «nonché quelle che non determinino in capo ai lavoratori differenti trattamenti retributivi o previdenziali»;

   c) al comma 173, dopo le parole: «Agenzia delle entrate» sono aggiunte le seguenti: «ovvero con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per quanto Pag. 86riguarda le violazioni formali delle norme di carattere previdenziali».
3.102. Romano.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

  12-bis. All'Allegato B – Tabella, articolo 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; atti e documenti finalizzati alla partecipazione all'attività politica europea, nazionale, regionale e locale dei cittadini».
  12-ter. Agli oneri derivanti dal comma 12-bis, valutati in 2,47 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3.103. Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello, Barabotti, Cattoi, Comaroli, Ottaviani.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

  12-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 32, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per l'anno 2023 il termine di cui al primo periodo relativamente all'avvio lavori è fissato al 31 dicembre 2023. Per l'anno 2022 il termine di cui al primo periodo relativamente alla conclusione dei lavori è fissato al 31 marzo 2024»;

   c) al comma 34, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'anno 2023 i termini di cui al primo e al terzo periodo sono fissati rispettivamente al 29 febbraio 2024 e al 30 giugno 2024».
3.104. De Luca.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

  12-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 32, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'anno 2023 il termine di cui al primo periodo relativamente all'avvio lavori è fissato al 15 novembre 2023»;

   b) al comma 34, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'anno 2023 i termini di cui al primo e al terzo periodo sono fissati rispettivamente al 31 gennaio 2024 e al 31 maggio 2024».
3.105. Roggiani.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

  12-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 73, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, prorogate per i mesi di gennaio e febbraio 2024 dall'articolo 1, comma 46, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono ulteriormente prorogate al 31 dicembre 2024. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in 74 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3.106. Tenerini.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

  12-bis. All'articolo 44, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, il settimo periodo è sostituito dal seguente: «A decorrere dal 1° gennaio 2024, i soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale e gli incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo Pag. 8731 marzo 1998, n. 114, sono iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, solo qualora il reddito annuo derivante da dette attività sia superiore ad euro 10.000».
3.107. Loizzo, Giaccone, Nisini, Giagoni, Caparvi.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

  12-bis. I versamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria di cui all'articolo 21-bis, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, sono considerati tempestivi se effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 31 marzo 2024. Gli adempimenti tributari di cui all'articolo 21-bis, comma 5, del medesimo decreto-legge n. 145 del 2023 sono considerati tempestivi, senza applicazione di sanzioni, se eseguiti entro il 31 marzo 2024.
*3.108. Zaratti, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.
*3.109. Gadda, Boschi, Marattin.
*3.110. Bonafè, Simiani, Fossi.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

  12-bis. All'articolo 22, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, le parole: «entro il 31 dicembre 2023, una nuova iniziativa economica nelle Zone economiche speciali come già definite ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 91 del 2017 e del citato regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 12 del 2018» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2024, una nuova iniziativa economica nella ZES unica di cui all'articolo 9, comma 1».
3.112. De Luca.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

  12-bis. All'articolo 22, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, le parole: «entro il 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2024».
3.113. De Luca.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

  12-bis. All'articolo 1, comma 143, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il quarto periodo è aggiunto il seguente: «I termini di cui al primo periodo con riferimento al contributo dell'annualità 2022 relativo alle opere oggetto di contributi assegnati con decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno, di concerto con il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, del 18 luglio 2022, sono prorogati di sei mesi.».
3.114. Miele, Ottaviani.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

  12-bis. In attuazione del principio di unicità del sistema di finanza pubblica e di tutela del bilancio quale bene pubblico, nei casi in cui l'adempimento di un'obbligazione pecuniaria di natura risarcitoria intercorrente fra pubbliche amministrazioni comporti l'elevata probabilità di determinare il dissesto finanziario dell'amministrazione pubblica debitrice, l'eventuale rinuncia, totale o parziale, al corrispondente credito da parte dell'amministrazione pubblicaPag. 88 creditrice non integra in alcun modo profili di responsabilità erariale.
3.115. Palombi.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

  12-bis. Agli ambulanti titolari di autorizzazione amministrativa per il commercio su aree pubbliche di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, che esercitano l'attività in aree demaniali, si applicano le tariffe stabilite dall'articolo 1, commi 841 e 842, della legge 27 dicembre 2019 n. 160, in ragione della durata della occupazione e della concessione di posteggio, e non si applicano le tariffe di cui al decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, per le concessioni demaniali marittime.
3.116. Deborah Bergamini, Pella.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

  12-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 533, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I criteri di cui ai periodi precedenti sono utilizzati anche per l'adozione del decreto di riparto del contributo alla finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 850, della legge 30 dicembre 2020, n. 178»;

   b) al comma 534, le parole: «entro il 31 gennaio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 29 febbraio 2024».
*3.117. Ruffino, Sottanelli, Carfagna, Bonetti.
*3.118. Ottaviani, Comaroli, Barabotti, Cattoi, Iezzi, Bordonali, Ravetto, Stefani, Ziello.
*3.120. Roggiani, De Maria.

(Inammissibile
limitatamente alla lettera
a))

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

  12-bis. La disposizione di cui all'articolo 3, comma 11-quater, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, si intende riferita anche all'interruzione del decorso dei tre esercizi consecutivi stabiliti ai sensi dell'articolo 4, comma 3, primo periodo, del decreto ministeriale 2 aprile 2015, n. 53, per la verifica dei requisiti dimensionali indicati nei commi 1 e 2 del medesimo articolo 4.
**3.122. Squeri.
**3.123. Matera.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

  12-bis. All'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, le parole: «15 novembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024» e le parole: «Non sono agevolabili i progetti d'investimento di importo inferiore a 200.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «Sono agevolabili i progetti d'investimento non inferiori a 30.000 euro per le micro imprese, a 60.000 euro per le piccole imprese e a 200.000 euro per le medie imprese e grandi imprese».
3.124. De Luca.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

  12-bis. All'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, le parole: «15 novembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

Pag. 89

   b) al terzo periodo, le parole: «di importo inferiore a 200.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «di importo inferiore a 2.000 euro».
3.125. De Luca.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

  12-bis. All'articolo 121, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La quota di crediti d'imposta maturata dai fornitori per sconti sul corrispettivo dovuto, praticati in relazione a spese sostenute negli anni 2021 e 2022, non utilizzata dagli stessi, rispettivamente, negli anni 2022 e 2023, è usufruita negli anni successivi».
*3.126. Zaratti, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.
*3.127. Ubaldo Pagano, Roggiani, Simiani.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 12, inserire il seguente:

  12-bis. La quota di crediti d'imposta maturata dai fornitori per sconti sul corrispettivo dovuto, praticati in relazione a spese sostenute negli anni 2021 e 2022, relativamente agli interventi di cui all'articolo 121, comma 2, lettere b) e c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non utilizzata dagli stessi, rispettivamente, negli anni 2022 e 2023, può essere usufruita negli anni successivi.
3.128. Donno, Fenu, Santillo, Alifano, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Lovecchio, Penza, Raffa, Riccardo Ricciardi, Torto.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

  12-bis. All'articolo 13, comma 1, lettera n-bis), del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «previa autorizzazione della Commissione europea» sono soppresse;

   b) le parole: «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;

   c) le parole: «da assumere entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio» sono sostituite dalle seguenti: «da assumere entro il 31 dicembre 2024».
3.129. Caiata.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

  12-bis. Il termine di entrata in vigore dell'articolo 1, comma 92, lettera b), della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è prorogato al 1° gennaio 2025. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche agli atti a titolo oneroso di costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento eventualmente stipulati tra il 1° gennaio 2024 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
*3.130. Zucconi.
*3.131. Bonafè, Simiani.
*3.132. Dell'Olio, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

  12-bis. All'articolo 5 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 9, secondo periodo, le parole: «entro il 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2024»;

   b) al comma 10, primo periodo, le parole: «nell'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno 2025» e le parole:Pag. 90 «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
3.134. Toni Ricciardi, Porta, Carè, Di Sanzo, Stefanazzi, Ubaldo Pagano.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

  12-bis. All'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, le parole: «all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti» sono sostituite dalle seguenti: «alla realizzazione o all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti ovvero alla loro acquisizione anche se privi, in tal caso, del requisito della novità» e le parole: «50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «70 per cento»;

   b) al comma 4, primo periodo, le parole: «15 novembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
3.135. De Luca.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

  12-bis. Il credito d'imposta previsto dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, si intende esteso all'acquisizione di immobili strumentali agli investimenti, indipendentemente dal requisito della novità.
3.136. Messina.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

  12-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 203-ter, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;

   b) al comma 203-quater, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;

   c) al comma 203-sexies, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».
3.137. Sottanelli, Carfagna, Bonetti.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

  12-bis. Al comma 183 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dopo le parole: «sono esclusi» sono aggiunte le seguenti: «le somme percepite a titolo risarcitorio o assimilabili conseguite dai figli minori, a seguito del decesso di uno dei genitori, per depositi vincolati e non disponibili fino alla maggiore età dei figli minori stessi e,».
3.138. Ottaviani, Comaroli, Barabotti, Cattoi, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

  12-bis. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 1° marzo 2023, n. 32, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «a partire dal 31 dicembre 2024».
3.139. Steger, Manes.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

  12-bis. All'articolo 10, comma 6, del decreto legislativo 1° marzo 2023, n. 32, le parole: «31 gennaio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2025».
3.140. Steger, Manes.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

  12-bis. All'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 1° marzo 2023, n. 32, è aggiunto il seguente periodo: «Le sanzioni Pag. 91amministrative pecuniarie di cui al presente comma iniziano ad applicarsi dopo il secondo periodo oggetto di comunicazione».
3.141. Steger, Manes.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

  12-bis. Al comma 6-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023 e 2024»;

   b) dopo le parole: «esercizio 2022» sono aggiunte le seguenti «e 2023».
3.142. Cattoi, Barabotti, Comaroli, Ottaviani, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

  12-bis. All'articolo 1, comma 841, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: «per l'intero anno solare» sono aggiunte le seguenti: «, nonché per i mercati ai quali, prima dell'entrata in vigore della disciplina di cui ai commi da 837 a 845, si applicava la TOSAP o COSAP permanente,».
3.143. Deborah Bergamini, Pella.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

  12-bis. All'articolo 1, comma 44, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera a), le parole: «dal 1° luglio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2025»;

   b) alla lettera b), le parole: «dal 1° luglio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2025».

  12-ter. Agli oneri derivanti dal comma 12-bis, pari a 212 milioni di euro per l'anno 2024 e a 102 milioni per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione della missione 23 «Fondi da ripartire», programma 23.1 «Fondi da assegnare», dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
*3.144. Barelli, Pella, Cannizzaro, D'Attis, Nevi.
*3.145. Lucaselli.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

  12-bis. In relazione alla dinamica dei prezzi originata dall'incremento degli oneri relativi all'energia elettrica, gas e carburanti, all'articolo 3-ter del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, ai commi 2 e 3, le parole: «nell'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2023 e 2024».
**3.146. Torto, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi.
**3.147. Zaratti, Grimaldi, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zanella.
**3.148. Ubaldo Pagano, Roggiani, Stefanazzi.
**3.149. Pella.
**3.164. Ottaviani, Comaroli, Barabotti, Cattoi, Iezzi, Bordonali, Ravetto, Stefani, Ziello.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

  12-bis. Al comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, le parole: «e 2024» Pag. 92sono sostituite dalle seguenti: «, 2024, 2025 e 2026».
3.150. Ottaviani, Barabotti, Cattoi, Comaroli, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

  12-bis. All'articolo 1-bis, comma 6, del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103, le parole: «in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «in data successiva a quella di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».
3.151. Patriarca.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

  12-bis. Per gli enti locali la verifica del raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, è effettuata a decorrere dal Piano della performance per l'annualità 2024.
3.152. Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello, Comaroli, Barabotti, Cattoi, Ottaviani.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

  12-bis. All'articolo 10, comma 8, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, le parole: «A decorrere dalla data indicata nel decreto di cui al comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1° gennaio 2025».
3.153. De Luca.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

  12-bis. All'articolo 1, comma 838, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai mercati e alle fiere si applicano le disposizioni di cui ai commi da 837 a 845 del presente articolo e i comuni non sono tenuti ad applicare le disposizioni di cui al precedente comma 817.».
3.154. Deborah Bergamini, Pella.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

  12-bis. All'articolo 1, comma 844, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è aggiunto il seguente periodo: «Al fine di assicurare flussi di cassa continui i comuni effettuano la riscossione giornaliera, settimanale o mensile del canone con le modalità di cui al presente comma.».
3.155. Deborah Bergamini, Pella.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

  12-bis. All'articolo 1, comma 822, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo le parole: «rendiconto 2022» sono aggiunte le seguenti: «e 2023»;

   b) alla lettera b), le parole: «gestione 2022» sono sostituite dalle seguenti: «gestione 2023».
3.156. Comaroli, Benvenuto, Barabotti, Cattoi, Ottaviani, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

  12-bis. All'articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante Testo unico in materia di società a partecipazionePag. 93 pubblica, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 6 il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Per le società controllate dalle regioni, provvedono le stesse secondo i propri ordinamenti, nel rispetto dei criteri fissati dal presente comma; tali previsioni restano in vigore fino all'emanazione del decreto previsto al primo periodo. Per le società controllate dagli enti locali, il decreto di cui al primo periodo è adottato previa intesa in Conferenza Stato-città e autonomie locali ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281»;

   b) al comma 7, le parole: «Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «Fino all'emanazione del decreto e degli atti previsti al comma 6».
3.157. Pizzimenti, Barabotti, Cattoi, Comaroli, Ottaviani, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

  12-bis. All'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

   «d) partecipazioni in società che abbiano affidamenti in corso per un valore contrattuale, al netto dell'incremento derivante dall'applicazione ai contratti dell'indicizzazione ISTAT, inferiore al fatturato medio conseguito nel triennio precedente e comunque non superiore ad euro 250.000».
3.158. Bicchielli, Romano.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

  12-bis. All'articolo 20 del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, al comma 2, lettera d), sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) la parola: «triennio» è sostituita con la seguente: «quinquennio»;

   b) le parole: «un milione di euro» sono sostituite con le seguenti: «settecentomila euro».
3.159. Pretto, Barabotti, Cattoi, Comaroli, Ottaviani, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

  12-bis. Al comma 5-ter dell'articolo 24 del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, le parole: «per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2022, 2023 e 2024».
3.160. Tosi.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

  12-bis. All'articolo 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dopo il comma 5-ter è aggiunto il seguente:

   «5-quater. Le disposizioni del comma 5-bis si applicano anche per l'anno 2024 nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2019-2021.».
3.161. Peluffo, Roggiani.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

  12-bis. Al comma 10-quinquies, primo periodo, dell'articolo 3 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: «30 ottobre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 ottobre 2024».
3.162. Loizzo, Barabotti, Cattoi, Comaroli, Ottaviani, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello.

Pag. 94

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

  12-bis. L'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si applica anche al personale medico, sanitario non medico e delle professioni sanitarie.
3.163. Patriarca.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

  12-bis. All'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo le parole: «per via marittima» sono aggiunte le seguenti: «nonché per i trasferimenti nazionali di tabacchi lavorati».
3.165. Ottaviani, Barabotti, Cattoi, Comaroli, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

  12-bis. All'articolo 3, comma 2-quater, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170, le parole: «10 dicembre 2023», sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2024».

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Proroga di termini in materia economica, finanziaria, di tributi e contributi).
3.167. Colombo.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

  12-bis. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti «2022, 2023 e 2024».
3.168. Trancassini.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

  12-bis. All'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, le parole: «l'esercizio 2020 non si computa» sono sostituite dalle seguenti: «gli esercizi 2020, 2021 e 2022 non si computano».
3.170. Iezzi, Maccanti, Dara, Pretto, Marchetti, Furgiuele, Barabotti, Cattoi, Comaroli, Ottaviani, Bordonali, Ravetto, Stefani, Ziello.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

  12-bis. All'articolo 1, comma 843, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, dopo le parole: «di cui al comma 842» sono aggiunte le seguenti: «, anche per le fiere o eventi analoghi,»;

   b) al secondo periodo, dopo le parole: «e con cadenza settimanale» sono aggiunte le seguenti: «, e per le fiere o eventi analoghi,».
3.171. Deborah Bergamini, Pella.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

  12-bis. All'articolo 1, comma 843, primo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: «di cui al comma 842 frazionate per» è aggiunta la seguente: «ventiquattro».
3.172. Deborah Bergamini, Pella.

(Inammissibile)

Pag. 95

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

  12-bis. All'articolo 1, comma 843, primo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: «della superficie occupata» sono aggiunte le seguenti: «e fino al massimo di quarantacinque giorni».
3.173. Deborah Bergamini, Pella.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

  12-bis. All'articolo 1, comma 470, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: «50 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «100 milioni di euro».
3.174. Stefanazzi.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

  12-bis. Ai commi 6-quater e 6-quinquies dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, le parole: «16 marzo dell'anno successivo» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo di ogni anno successivo».
3.175. Coppo, Comba, Volpi, Giovine, Malagola, Mascaretti, Zurzolo.

  Dopo il comma 12, aggiungere, il seguente:

  12-bis. Al comma 683 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «1° luglio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2025».
*3.177. Bordonali, Comaroli, Carloni, Davide Bergamini, Cavandoli, Bruzzone, Pierro, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello, Barabotti, Cattoi, Ottaviani, Panizzut, Lazzarini, Loizzo, Matone.
*3.178. Richetti, Bonetti, Sottanelli, Carfagna.
*3.179. Romano.
*3.180. Urzì, Lucaselli, Cerreto.
*3.181. Steger, Manes.
*3.182. Pella, Tassinari, Nevi, D'Attis, Cannizzaro.
*3.183. Zanella, Bonelli, Grimaldi, Zaratti, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.
*3.184. Gadda, Boschi.
*3.185. Torto, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi.
*3.186. Braga, Bonafè, Furfaro, Malavasi, Forattini, Marino, Andrea Rossi, Vaccari, Simiani.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

  12-bis. All'articolo 1, comma 90, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: «1° aprile 2024» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2025».
3.187. D'Attis, Barelli.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

  12-bis. All'articolo 1, comma 837, primo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, la parola: «strutture» è sostituita dalla seguente: «aree».
3.188. Deborah Bergamini, Pella.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

  12-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, la parola: «2024» è sostituita dalle seguente: «2025»;

   b) al comma 2, la parola: «2024» è sostituita dalla seguente: «2025»;

Pag. 96

   c) al comma 8, dopo le parole: «pena lo scarto dell'operazione di versamento» è aggiunto il seguente periodo: «In ogni caso, il credito eccedente può essere utilizzato in occasione di pagamenti successivi».
3.191. Caramanna, Rotelli, Colombo.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

  12-bis. All'articolo 64 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «fino al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2024»;

   b) al comma 3, le parole: «30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

   c) al comma 9, le parole: «il 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2024».
3.192. Patriarca.

  Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

  12-bis. All'articolo 64, comma 9, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
  12-ter. Agli oneri derivanti dal comma 12-bis, valutati in 135 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3.193. Alfonso Colucci, Auriemma, Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

  12-bis. All'articolo 64, comma 9, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
3.194. Fenu, Alifano, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Lovecchio, Penza, Raffa, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

  12-bis. Al decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 42:

    1) al comma 1, le parole: «60 milioni di euro per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024»;

    2) al comma 3, le parole: «60 milioni di euro per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024»;

   b) all'articolo 44:

    1) al comma 1, le parole: «184 milioni di euro per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «244 milioni di euro per l'anno 2024»;

    2) al comma 4, le parole: «5.050,8 milioni di euro per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «5.110,8 milioni di euro per l'anno 2024».
3.196. Bonetti, Sottanelli, Carfagna.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

  12-bis. All'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni,Pag. 97 dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 4, le parole: «e per i sei anni successivi» sono sostituite dalle seguenti: «e per gli otto anni successivi» e le parole: «per il 2019, il 2020, il 2021, il 2022 e il 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per il 2019, il 2020, il 2021, il 2022, il 2023, il 2024 e il 2025»;

   b) al comma 6:

    1) al primo periodo, le parole: «di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025»;

    2) al secondo periodo, le parole: «dal 2019 al 2023» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2019 al 2025».
3.197. Sottanelli.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

  12-bis. In considerazione della grave fragilità del sistema dei trasporti da e verso la Sardegna e la Sicilia, nonché dell'innalzamento dei costi degli stessi, la dotazione del Fondo nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità di cui ai commi 806 e 807 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022 n. 197, è incrementata di 5 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3.198. Fenu, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

  12-bis. In considerazione degli effetti sul sistema del commercio internazionale causati dagli attacchi terroristici sulle navi mercantili transitanti nel Mar Rosso, inclusi i conseguenti ritardi nella fornitura di prodotti e servizi oggetto di investimento agevolato in base alla normativa nazionale o regionale, i termini di rendicontazione da parte delle imprese beneficiarie, ove precedenti, sono differiti al 30 giugno 2024.
3.199. Sottanelli, Carfagna, Bonetti.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

  12-bis. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 297, primo periodo, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

   b) al comma 298, primo periodo, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
3.200. Bonetti, Sottanelli, Carfagna.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

  12-bis. All'articolo 119-ter, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2027».
3.201. Bonetti, Grippo, Sottanelli, Carfagna.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

  12-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 23, sono prorogate limitatamente al periodo compreso tra il 1° aprile 2024 e il 31 agosto 2024.
3.202. Caramanna, Sbardella, Rotelli, Colombo.

Pag. 98

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Semplificazione della procedura di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201)

  1. All'articolo 30 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, primo periodo:

    1) le parole: «o le loro eventuali forme associative» sono soppresse;

    2) dopo le parole: «con popolazione superiore a 5.000 abitanti,» sono inserite le seguenti: «o le loro eventuali forme associative, ivi compresi gli enti d'ambito,»;

    3) dopo le parole: «servizi pubblici locali di rilevanza economica» sono inserite le seguenti: «da loro affidati»;

   b) al comma 2, il secondo periodo è soppresso;

   c) al comma 3, la parola: «dodici» è sostituita dalla seguente: «ventiquattro».
*3.01. Steger, Manes.
*3.02. Comaroli, Barabotti, Cattoi, Ottaviani, Iezzi, Bordonali, Ravetto, Stefani, Ziello.

(Inammissibile
limitatamente alle lettere
a) e b))

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Facoltà di rimodulazione o riformulazione di riequilibrio finanziario pluriennale)

  1. Gli enti locali che hanno proceduto all'approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2023 e per i quali, alla data del 31 dicembre 2023 non si è concluso l'iter di approvazione di cui all'articolo 243-quater, commi 3 e 5, del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000, possono comunicare, entro il trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'esercizio della facoltà di rimodulare o di riformulare il suddetto piano di riequilibrio finanziario pluriennale, in deroga ai termini previsti dalle norme vigenti.
  2. La comunicazione di cui al comma 1 è effettuata alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti e alla Commissione di cui all'articolo 155 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Nel caso in cui l'ente locale, ai sensi dell'articolo 243-quater, comma 5, del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000, abbia già impugnato la delibera di diniego del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, tale comunicazione è trasmessa anche alle sezioni riunite della Corte dei conti.
  3. Entro il centoventesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli enti locali presentano una proposta di rimodulazione o di riformulazione del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale, che sostituisce il piano a suo tempo presentato.
**3.03. Steger, Manes.
**3.06. Pella.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

  1. Al fine di facilitare gli interventi di potenziamento della gestione delle entrate da parte degli enti locali, in deroga all'articolo 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per gli anni 2023, 2024 e 2025 gli enti locali che approvano e trasmettono alla banca dati delle amministrazioni pubbliche i rendiconti relativi agli anni 2022, 2023 e 2024, anche se approvati in data successiva al termine fissato per legge, possono dare applicazione alle disposizioni del citato comma 1091 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di destinazione di parte del maggior gettito dell'imposta municipale propria e della tassa Pag. 99sui rifiuti al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate ed al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
  2. Al comma 1091 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «La presente disposizione si applica nei limiti del 10 per cento del trattamento tabellare annuo lordo individuale, anche qualora il servizio di accertamento sia affidato in concessione, con riferimento alle attività di controllo e di cooperazione con il concessionario».
*3.07. Pella.
*3.08. Steger, Manes.
*3.09. Roggiani.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Autorizzazione a stipulare convenzioni tra il Ministero dell'interno e Equitalia Giustizia al fine di provvedere all'attività di recupero crediti)

  1. Al fine di ottimizzare l'utilizzo delle risorse umane e strumentali per il rafforzamento della capacità amministrativa per il raggiungimento degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), Il Ministero dell'interno può stipulare con la società di cui all'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, una o più convenzioni in base alle quali la società stipulante con riferimento alle sanzioni pecuniarie amministrative previste dalla legislazione vigente, provvede all'attività di recupero dei crediti e al relativo contenzioso. Si applicano, in quanto compatibili, i commi 367, 368, 369 e 370 dell'articolo 1 della citata legge n. 244 del 2007. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del presente comma, determinate rispetto alla media annua delle entrate nel quinquennio precedente, affluiscono, al netto degli importi occorrenti per la gestione del servizio da parte della società stipulante, ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo di cui all'articolo 1, comma 1032, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e, in misura non superiore al 20 per cento, ad alimentare il fondo risorse decentrate per il personale non dirigenziale dell'amministrazione civile dell'interno.
3.010. Trancassini.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Proroga di termini in materia di obblighi di trasparenza di cui all'articolo 1, comma 125-ter, della legge 4 agosto 2017, n. 124)

  1. Per l'anno 2024, il termine di cui all'articolo 1, comma 125-ter, primo periodo, della legge 4 agosto 2017, n. 124, è prorogato al 1° gennaio 2025.
*3.011. Zaratti, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.
*3.012. Pella.
*3.013. Gadda.
*3.014. Steger, Manes.
*3.015. Peluffo.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Proroga del termine di cui all'articolo 1, commi 1055 e 1057, della legge 30 dicembre 2020, n. 178)

  1. Il termine del 30 novembre 2023, di cui all'articolo 1, commi 1055 e 1057, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, relativo a crediti di imposta per investimenti in beni strumentali, è differito al 30 giugno 2024.
**3.016. Gadda, Marattin, Boschi.

Pag. 100

**3.017. Barabotti, Andreuzza, Cattoi, Comaroli, Ottaviani.
**3.018. Romano.
**3.019. Torto, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi.
**3.020. Marattin, Boschi.
**3.021. Patriarca, Pella.
**3.022. Zaratti, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.
**3.023. Roggiani, Peluffo.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Proroga del termine di cui all'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213)

  1. All'articolo 1, comma 101, primo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».
*3.024. Zaratti, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.
*3.025. Pella.
*3.026. Gadda.
*3.027. Donno, Alifano, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Fenu, Lovecchio, Penza, Raffa, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Proroga dei termini di rimborso dei finanziamenti)

  1. In conformità alla normativa europea in tema di aiuti di Stato, le imprese che alla data del 31 dicembre 2023 hanno in essere finanziamenti con banche o altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, assistiti dalle garanzie previste dall'articolo 55 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, e si trovano in una situazione di temporanea carenza di liquidità riconducibile alle conseguenze economiche negative derivanti dal conflitto Russia-Ucraina, possono richiedere di prorogare la scadenza di tali finanziamenti, con la rimodulazione del piano di ammortamento relativo al rimborso del capitale residuo, ferme restando tutte le altre condizioni previste dal contratto.
  2. La nuova scadenza massima applicabile è il 31 dicembre 2031.
  3. Il premio annuale corrisposto dall'impresa a SACE per gli anni aggiuntivi è stabilito in conformità alla normativa europea e comunque non deve superare quello massimo previsto nel contratto di finanziamento originario.
**3.028. Zucconi.
**3.029. Nevi.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

  1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 3 è sostituito dai seguenti:

   «3. Le camere di commercio hanno sede e circoscrizione territoriale in ogni provincia o nell'area metropolitana di cui all'articolo 22 del Testo unico delle leggi dell'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 5 e fatti salvi gli accorpamenti tra camere di commercio già perfezionati ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera b), della legge 7 agosto 2015, n. 124.
   3-bis. Le procedure di riduzione del numero delle camere di commercio mediante accorpamento, razionalizzazioni delle sedi e del personale, avviate e non concluse ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, come disposte dal decreto ministeriale 16 febbraio Pag. 1012018, in deroga a quanto disposto dall'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 219 del 2016, sono interrotte ed i relativi effetti cessano dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
   3-ter. Dal processo di revisione di cui alla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, fatte salve le eventuali minori entrate derivanti dall'applicazione del comma 5-bis.»;

   b) al comma 5 le parole: «Ministro dello sviluppo economico» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro delle imprese e del made in Italy» e le parole: «fermo restando il numero massimo di 60 e la necessità di mantenere» con le seguenti: «ferma restando la necessità di assicurare».
3.030. D'Attis.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Proroga di termini in materia finanziaria per il territorio di Ischia colpito da eventi calamitosi)

  1. Le misure previste dall'articolo 1, comma 736, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono prorogate fino al 31 dicembre 2024 e sono estese, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche agli immobili colpiti dagli eccezionali eventi verificatisi nel territorio dell'Isola di Ischia a partire dal giorno 26 novembre 2022.
  2. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9, le parole: «16 settembre 2023», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «16 settembre 2024».
  3. All'articolo 2, comma 5-ter, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: «fino all'anno di imposta 2023» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'anno di imposta 2024». Le disposizioni del secondo capoverso dell'articolo 2, comma 5-ter, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, si applicano anche ai fabbricati sull'Isola di Ischia colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici del 26 novembre 2022, distrutti od oggetto di ordinanze di sgombero, adottate entro la data di entrata in vigore della legga di conversione del presente decreto, in quanto inagibili totalmente o parzialmente. Le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 3, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, si applicano anche agli immobili interessati dalle conseguenze degli eccezionali eventi meteorologici del 26 novembre 2022, ubicati in aree ad alto rischio idrogeologico sull'Isola di Ischia. Le medesime disposizioni si applicano anche ai fabbricati agibili, ubicati nelle aree ad alto rischio idrogeologico che saranno individuate dal Piano di ricostruzione di cui all'articolo 24-bis del decreto-legge n. 109 del 2018, sulla base del Piano degli interventi urgenti previsto dall'articolo 5-ter del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9, e degli aggiornamenti del Piano assistenziale individualizzato (PAI) previsti dall'articolo 5-quater del medesimo decreto-legge n. 186 del 2022. Ai titolari di attività economiche che abbiano subito danni o limitazioni al relativo esercizio in ragione degli eventi calamitosi verificatisi nel territorio dell'Isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022 è riconosciuto un indennizzo da mancati ricavi, ovvero altri ristori o incentivi compatibili con i regimi di aiuto previsti dalla normativa europea, stabiliti con criteri approvati con ordinanza del Commissario delegato, nei limiti di euro 10 milioni.
  4. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economiaPag. 102 e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Per le finalità di cui al comma 3 è autorizzata la spesa di 50 milioni per l'anno 2024, 30 milioni per l'anno 2025 e 30 milioni per l'anno 2026, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027.
*3.031. Zinzi, Ottaviani.
*3.032. Schiano Di Visconti.
*3.033. De Luca, Graziano, Sarracino, Scotto, Speranza.
*3.034. Bicchielli, Romano.

ART. 4.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1:

    1) alla lettera f), le parole: «proporre all'approvazione dell'assemblea degli iscritti il bilancio preventivo e il conto consuntivo» sono sostituite dalle seguenti: «approvare il bilancio preventivo e il conto consuntivo»;

    2) alla lettera g), le parole: «proporre all'approvazione dell'assemblea degli iscritti la tassa annuale», sono sostituite dalle seguenti: «approvare la tassa annuale»;

   b) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

   «4-bis. Contro i provvedimenti del Consiglio direttivo per le materie indicate nel comma 1, lettere f) e g), è ammesso ricorso all'assemblea straordinaria, convocata su richiesta sottoscritta da almeno un sesto degli iscritti, che decide in via definitiva».
4.1. Schifone.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 7, comma 1-bis, del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, le parole: «fino al 30 giugno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2024».
4.2. Bagnai.

  Al comma 2, sostituire le parole: 31 dicembre 2024 con le seguenti: 31 dicembre 2025.

  Conseguentemente:

   al comma 4, sostituire le parole: anche per gli anni 2022, 2023 e 2024 con le seguenti: anche per gli anni 2022, 2023, 2024 e 2025 e le parole 31 dicembre 2024 con le seguenti: 31 dicembre 2025;

   al comma 5, sostituire le parole: 31 dicembre 2024 con le seguenti: 31 dicembre 2025.
4.4. Bonetti, Sottanelli, Carfagna.

  Sopprimere il comma 3.
4.5. Quartini, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Penza, Marianna Ricciardi, Riccardo Ricciardi, Sportiello, Torto.

  Al comma 3, dopo le parole: nazionale aggiornato e aggiungere le seguenti: ferme restando le disposizioni di cui al successivo comma 3-bis e;

  Conseguentemente dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 1:

    1) al comma 4, la lettera b), è sostituita dalla seguente:

   «b) titolo di dottorato di ricerca, di master di secondo livello o di diploma di specializzazione conseguito presso le scuole Pag. 103di specializzazione individuate con il regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 aprile 2018, n. 80, in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria ovvero comprovata esperienza, almeno settennale, nel Servizio sanitario nazionale, in posizioni funzionali per le quali è richiesto il possesso del diploma di laurea di cui alla lettera a)»;

    2) la lettera c) è abrogata;

    3) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

   «5-bis. La commissione valuta il curriculum formativo e professionale e l'elenco dei titoli valutabili nonché l'eventuale e comprovata esperienza dirigenziale, almeno quinquennale, nel settore sanitario o settennale in altri settori, con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche e finanziarie, maturata nel settore pubblico o nel settore privato»;

    4) al comma 7, secondo periodo, le parole: «secondo l'ordine alfabetico dei candidati senza» sono sostituite dalla seguente: «con»;

    5) al comma 7-bis, le parole: «, di cui all'articolo 1, comma 4, lettera b),» sono soppresse;

    6) al comma 7-quater, le parole: «60 punti» sono sostituite dalle seguenti: «quaranta punti»;

    7) al comma 7-sexies, le parole: «40 punti» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta punti»;

    8) al comma 8 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, per gravi e comprovati motivi, per gestione di disavanzo grave o in caso di manifesta violazione di norme di legge o regolamento o del principio di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione»;

   b) all'articolo 2:

    1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. Le regioni nominano direttori generali esclusivamente gli iscritti all'elenco nazionale dei direttori generali di cui all'articolo 1. A tale fine, la regione rende noto, con apposito avviso pubblico pubblicato nel sito internet istituzionale della regione, l'incarico che intende attribuire, al fine della manifestazione di interesse da parte dei soggetti iscritti nell'elenco nazionale. È nominato direttore generale il candidato che ha espresso la propria manifestazione di interesse ed è collocato nell'elenco nazionale di cui all'articolo 1 con il punteggio più alto. A parità di punteggio è nominato il candidato più anziano. Non possono essere nominati coloro che abbiano ricoperto l'incarico di direttore generale, per due volte consecutive, presso la medesima azienda sanitaria locale, la medesima azienda ospedaliera o il medesimo ente del Servizio sanitario nazionale»;

    2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

   «2. Il provvedimento di nomina, di conferma o di revoca del direttore generale è pubblicato nel sito internet istituzionale della regione e delle aziende o degli enti interessati, unitamente al curriculum del nominato. All'atto della nomina di ciascun direttore generale, le regioni definiscono e assegnano, aggiornandoli periodicamente, gli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi con riferimento alle relative risorse e gli obiettivi di trasparenza, finalizzati a rendere i dati pubblicati di immediata comprensione e di facile consultazione per il cittadino, con particolare riferimento ai dati di bilancio sulle spese e ai costi del personale, da indicare in modo aggregato e analitico, tenendo conto dei criteri valutativi di cui al comma 3 e ferma restando la piena autonomia gestionale dei direttori stessi. La durata dell'incarico di direttore generale non può essere inferiore a tre anni e superiore a cinque anni. Alla scadenza dell'incarico o nelle ipotesi di decadenza e di mancata conferma dell'incarico le regioni procedono alla nuova nomina, previo espletamento delle procedure di cui al presente articolo. In caso di decadenza per mancato raggiungimento degli obiettivi, il medesimo soggetto non può essere nominato direttore generale in nessuna azienda o ente del Servizio sanitario Pag. 104nazionale nel triennio successivo. In caso di commissariamento delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale, il Commissario è scelto tra i soggetti inseriti nell'elenco nazionale secondo le procedure di cui al comma 1. Il mandato del Commissario ha la durata di sei mesi, prorogabile per un periodo massimo di ulteriori sei mesi»;

   c) all'articolo 3, comma 1, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: «Il direttore generale, al fine di procedere alla nomina, rende noto, con apposito avviso pubblicato nel sito internet istituzionale della regione e dell'azienda o ente interessato, l'incarico che intende attribuire, ai fini della manifestazione di interesse da parte dei soggetti iscritti negli elenchi regionali. È nominato direttore amministrativo, direttore sanitario e, ove previsto dalle leggi regionali, direttore dei servizi socio-sanitari il candidato che ha espresso la propria manifestazione di interesse ed è collocato nell'elenco regionale di cui al presente articolo con il punteggio più alto. A parità di punteggio è nominato il candidato più anziano»;

   d) all'articolo 4 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

   «1-bis. L'incarico conferito ai direttori generali, ai direttori amministrativi, ai direttori sanitari e, ove previsto dalla legislazione regionale, ai direttori dei servizi socio-sanitari nonché a tutte le figure dirigenziali delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale è sospeso in caso di condanna, anche non definitiva, al risarcimento del danno erariale per condotte dolose da parte della Corte dei conti.».
4.6. Quartini, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Penza, Marianna Ricciardi, Riccardo Ricciardi, Sportiello, Torto.

(Inammissibile)

  Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La disposizione di cui al precedente periodo non si applica nella composizione della rosa dei candidati all'incarico di Direttore generale degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, e successive modificazioni e integrazioni».
*4.7. D'Attis, Patriarca.
*4.8. Loizzo, Lazzarini, Matone, Panizzut, Barabotti, Cattoi, Comaroli, Ottaviani.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 1, comma 5, secondo periodo, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 luglio 1995, n. 502, le parole: «superiore a lire trecento milioni» sono sostituite dalle seguenti: «inferiore a 180.000 euro».
4.9. Romano.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  4-bis. All'articolo 1, comma 268, lettera b), primo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «di cui almeno sei mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2022» sono soppresse.
  4-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 9-septiesdecies, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, e seguenti, si applicano al personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale anche in deroga ai requisiti previsti dall'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
*4.10. Minardo, Panizzut, Lazzarini, Loizzo, Matone, Iezzi, Bordonali, Ravetto, Stefani, Ziello, Comaroli, Barabotti, Cattoi, Ottaviani.
*4.11. Ciancitto, Vietri, Ciocchetti, Colosimo, Lancellotta, Maccari, Morgante, Pag. 105Rosso, Schifone, Longi, Cannata, Messina.
*4.12. Calderone.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 24 marzo 2022 n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
4.13. Ciocchetti, Vietri, Ciancitto.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 1, comma 268, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sostituire le parole: «31 dicembre 2024» con le seguenti parole: «31 dicembre 2025».
4.14. Varchi.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

  5-bis. Al fine di armonizzare la disciplina vigente con le disposizioni di cui al comma 5-ter, l'efficacia delle disposizioni di cui al decreto del Ministero della salute 30 agosto 2023, n. 156, è differita al 31 dicembre 2024.
  5-ter. All'articolo 19, comma 11, secondo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: «collaborazione volontaria a titolo gratuito ed occasionale» sono sostituite dalle seguenti: «collaborazione volontaria ed occasionale, a titolo gratuito o con contratto libero-professionale,».
*4.15. Cattoi, Barabotti, Comaroli, Ottaviani, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello.
*4.16. Ciocchetti, Vietri, Ciancitto.
*4.17. Marianna Ricciardi, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Penza, Quartini, Riccardo Ricciardi, Sportiello, Torto.
*4.18. Nevi.
*4.19. Malavasi, Furfaro, Ciani, Girelli, Stumpo.

  Sopprimere il comma 6.
4.20. Quartini, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Penza, Marianna Ricciardi, Riccardo Ricciardi, Sportiello, Torto.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. All'articolo 1, comma 164, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «nonché gli infermieri del Servizio sanitario nazionale» sono soppresse;

   b) la parola: «settantesimo» è sostituita dalla seguente: «settantaduesimo»;

   c) dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Gli infermieri del Servizio sanitario nazionale possono presentare domanda di autorizzazione per il trattenimento in servizio anche oltre il limite del quarantesimo anno di servizio effettivo e comunque non oltre il settantesimo anno di età.».
4.21. Loizzo.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023 n. 213 dopo il comma 164 è aggiunto il seguente:

   «164-bis. Al fine di far fronte alle esigenze di formazione e tutoraggio del personale assunto ai sensi dell'articolo 1, comma 548-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e successive modificazioni e integrazioni, e dei medici con contratto di formazione specialistica, nonché di fronteggiare la grave carenza di personale le aziende del Servizio sanitario nazionale, fino al 31 dicembre 2025, possono trattenere in servizio, su istanza degli interessati, i dirigenti medici e Pag. 106sanitari dipendenti del Servizio sanitario nazionale, in deroga ai limiti previsti dall'articolo 15-nonies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, fino al compimento del settantaduesimo anno di età e comunque entro la predetta data. Il trattenimento in servizio di cui al periodo precedente comporta la decadenza dell'incarico in essere e l'attribuzione di altro incarico di natura professionale per le predette finalità, anche se di valore economico inferiore, ferme restando le funzioni assistenziali e tecniche derivanti dalle specifiche competenze.».
4.22. Ciocchetti, Ciancitto.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Al comma 1, secondo periodo, dell'articolo 15-nonies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, le parole: «il settantesimo anno di età» sono sostituite dalle seguenti: «il settantaduesimo anno di età».
4.23. Tosi.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Per i dirigenti medici e sanitari del Servizio sanitario nazionale, i dirigenti medici e sanitari di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, e i docenti universitari che svolgono attività assistenziali in medicina e chirurgia, il limite per il trattenimento in servizio su base volontaria, anche oltre il limite del quarantesimo anno di servizio effettivo, non può superare il settantaduesimo anno di età. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche a coloro che sono stati collocati a riposo a decorrere dal 1° settembre 2023.
4.24. Ciocchetti, Messina, Vietri, Ciancitto, Colosimo, Lancellotta, Maccari, Morgante, Rosso, Schifone.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Fino al 31 dicembre 2024, al fine di consentire alle regioni una maggiore spesa per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale, a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e ferma restando la compatibilità finanziaria, i valori di cui all'articolo 11, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, sono incrementati di un importo pari al 30 per cento dell'incremento del Fondo sanitario regionale rispetto all'esercizio precedente.
4.25. Quartini, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Penza, Marianna Ricciardi, Riccardo Ricciardi, Sportiello, Torto.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. La graduatoria del «Concorso Pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di n. 33 posti di Dirigente psicologico-disciplina psicologia clinica per le esigenze dei consultori e per le ulteriori necessità delle ASL RM1, RM2, RM3, RM4, RM5, RM6. Approvazione dei verbali del 20.12.2021 e del 01.02.2022» approvata con delibera n. 184 del 7 febbraio 2022 si intende, ove scaduta al 7 febbraio 2024, prorogata di ulteriori 12 mesi.
4.26. Dondi.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Fino al 31 dicembre 2026, in via sperimentale, il requisito dell'anzianità di servizio di sette anni richiesto ai dirigenti medici e sanitari in possesso della specializzazione nella disciplina o in una disciplina equipollente ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, Pag. 107n. 484, è ridotto a cinque anni, di cui tre nella disciplina o disciplina equipollente.
4.27. Loizzo, Panizzut, Lazzarini, Matone, Iezzi, Bordonali, Ravetto, Stefani, Ziello, Comaroli, Barabotti, Cattoi, Ottaviani.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. All'articolo 1, comma 164, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La facoltà di cui al periodo precedente è estesa anche ai ricercatori universitari di area medica e chirurgica operanti presso gli enti e le aziende del Servizio sanitario nazionale».
4.28. Loizzo, Iezzi, Bordonali, Ravetto, Stefani, Ziello, Comaroli, Barabotti, Cattoi, Ottaviani.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. All'articolo 1, comma 164, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dopo le parole: «dirigenti medici e sanitari del Servizio sanitario nazionale» sono aggiunte le seguenti: «, ivi compresi i responsabili di struttura complessa,».
4.29. Loizzo.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. All'articolo 34, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022 n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022 n. 51, le parole: «fino al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2025».
4.30. Urzì, Tremaglia, Maccari.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. All'articolo 34, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022 n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022 n. 51, le parole: «fino al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2024».
*4.31. Cattoi, Panizzut, Barabotti, Comaroli, Ottaviani.
*4.32. Schullian, Gebhard, Steger, Manes.

  Sopprimere il comma 7.

  Conseguentemente, dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

  8-bis. L'operatività del Fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione di cui all'articolo 1, comma 688, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è prorogata per l'anno 2024 con uno stanziamento pari a 25 milioni di euro.
  8-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 8-bis, pari a 25 milioni di euro annui per l'anno 2024, si provvede a valere sulle risorse del Fondo sanitario nazionale che è incrementato mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4.33. Quartini, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Penza, Marianna Ricciardi, Riccardo Ricciardi, Sportiello, Torto.

  Sopprimere il comma 7.
4.34. Quartini, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Penza, Marianna Ricciardi, Riccardo Ricciardi, Sportiello, Torto.

  Al comma 7, lettera a), dopo le parole: degli esiti della sperimentazione aggiungere, in fine, le seguenti: da parte delle Commissioni parlamentari competenti di Camera e Senato, previa relazione del Ministro della salute elaborata sulla base del monitoraggioPag. 108 effettuato sull'intero territorio nazionale.
4.35. Quartini, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Penza, Marianna Ricciardi, Riccardo Ricciardi, Sportiello, Torto.

  Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

  7-bis. Limitatamente all'Ospedale di Castelvetrano «Valle del Belice», area sismica di 1° grado, l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto del Ministro della salute 2 aprile 2015 n. 70, è prorogata, in deroga alle previsioni del piano sanitario regionale, di 36 mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previo parere favorevole sui singoli provvedimenti di riorganizzazione della rete ospedaliera del Tavolo di monitoraggio di attuazione del citato decreto ministeriale n. 70 del 2015 di cui al decreto del Ministro della salute del 29 luglio 2015.
  7-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 7-bis, valutati in euro 1,5 milioni per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
4.36. Varchi.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. Al fine di rafforzare la capacità di prevenzione nazionale delle malattie infettive batteriche e virali e di favorire il raggiungimento degli obiettivi del Piano nazionale di prevenzione vaccinale 2023-2025, anche attraverso una maggiore capillarità dei servizi di prossimità già esistenti sul territorio, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 11, comma 1, lettere b) e c), della legge 18 giugno 2009, n. 69, e dell'articolo 3, comma 3, lettera b), del decreto del Ministro della salute 16 dicembre 2010, è consentita, in via sperimentale, per gli anni 2024 e 2025, la somministrazione del vaccino anti-pneumococcico nelle farmacie aperte al pubblico nei confronti dei soggetti di età non inferiore a diciotto anni. Il Ministero della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce, tramite apposito protocollo d'intesa stipulato con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle farmacie, le modalità di somministrazione del servizio di cui al comma 1, la conseguente remunerazione a favore delle farmacie nonché le procedure di registrazione delle somministrazioni eseguite presso le farmacie per l'alimentazione dell'Anagrafe nazionale vaccini di cui al decreto del Ministro della salute 17 settembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 257 del 5 novembre 2018. Dall'attuazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
*4.38. Tremaglia, Maccari, Ciancitto.
*4.39. Lucaselli.
*4.40. Palombi.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. L'articolo 3-quater del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, è sostituito dal seguente:

«Art. 3-quater.
(Misure urgenti in materia di personale sanitario)

   1. Fino al 31 dicembre 2026, agli esercenti le professioni sanitarie di cui all'articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43, Pag. 109dipendenti dalle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, al di fuori dell'orario di lavoro non si applicano le incompatibilità di cui all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con riferimento allo svolgimento di attività libero-professionale. Il Ministero della salute effettua ogni anno il monitoraggio delle autorizzazioni concesse e dei tassi di assenza e dei permessi fruiti dal personale autorizzato.
   2. In ogni caso, al fine di garantire prioritariamente le esigenze organizzative del Servizio sanitario nazionale, nonché di verificare il rispetto della normativa sull'orario di lavoro, le attività professionali di cui al comma 1, per le quali non trovano applicazione gli articoli 15-quater e 15-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono previamente autorizzate dal vertice dell'amministrazione di appartenenza, il quale attesta che la predetta autorizzazione non pregiudica l'obiettivo aziendale relativo allo smaltimento delle liste di attesa, nel rispetto della disciplina nazionale di recupero delle predette liste di attesa.».
4.41. Trancassini.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. Il termine per l'adeguamento dell'ordinamento delle regioni e delle province autonome alle disposizioni di cui agli articoli 8-quater, comma 7, e 8-quinquies, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, è prorogato al 31 dicembre 2025.
4.42. Loizzo, Panizzut, Lazzarini, Matone, Iezzi, Bordonali, Ravetto, Stefani, Ziello, Comaroli, Barabotti, Cattoi, Ottaviani.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. Le disposizioni di cui ai commi 822 e 823 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, si applicano anche per il rendiconto 2023.
4.43. Bonafè, Ubaldo Pagano.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) al comma 688, le parole: «e di 10 milioni di euro per l'anno 2023» sono sostituite con le seguenti: «, di 10 milioni di euro per l'anno 2023 e di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024»;

   b) dopo il comma 689 sono aggiunti i seguenti:

   «689-bis. A decorrere dall'anno 2024, al Fondo di cui al comma 688 accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote d'accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno precedente. La ripartizione complessiva del Fondo è definita sulla base di apposita intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano da adottare entro il 31 marzo 2024 ed entro il 31 gennaio di ciascun anno a decorrere dal 2025.

  689-ter. Per soddisfare il fabbisogno di prestazioni riferite al Fondo di cui al comma 688, con decreto del Ministero della salute da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituito presso il Ministero della salute un Osservatorio per il monitoraggio delle prestazioni richieste e fornite dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano a contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione (DNA). Al fine di ottimizzare l'allocazione delle risorse disponibili, all'esito della attività di monitoraggio che l'Osservatorio è tenuto a pubblicare annualmente entro il 31 dicembre, il Ministero Pag. 110della salute può rimodulare le predette risorse da assegnare alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, fermi restando l'invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica.».
4.44. Ruffino, Bonetti, Sottanelli, Carfagna.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. Il Fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione di cui all'articolo 1, comma 688, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2024, 20 milioni per il 2025 e di 20 milioni per il 2026.
4.45. Ruffino, Bonetti, Sottanelli, Carfagna.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. L'operatività del Fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione di cui all'articolo 1, comma 688, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è prorogata per l'anno 2024 con uno stanziamento pari a 25 milioni di euro. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 25 milioni di euro annui per l'anno 2024, si provvede a valere sulle risorse del Fondo sanitario nazionale che è incrementato mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4.46. Quartini, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Penza, Marianna Ricciardi, Riccardo Ricciardi, Sportiello, Torto.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. All'articolo 1, comma 688, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «e di 10 milioni di euro per l'anno 2023» sono sostituite con le seguenti: «, 10 milioni di euro per l'anno 2023 e 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024». Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*4.47. Boschi, Gadda, Marattin.
*4.48. Zanella, Grimaldi, Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Piccolotti.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. All'articolo 1, comma 688, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «e di 10 milioni di euro per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «, di 10 milioni di euro per l'anno 2023 e di 20 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025». Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4.49. Furfaro, Malavasi, Girelli, Ciani, Stumpo, Scarpa, Di Biase, Roggiani, Berruto, Casu, Ghio, Lai.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. All'articolo 1, comma 688, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «e di 10 milioni di euro per l'anno 2023» sono sostituite con le seguenti: «, 10 milioni di euro per l'anno 2023 e 10 milioni di euro per l'anno 2024». Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 33, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222.
*4.50. Roscani, La Porta, Vietri, Semenzato, Ciancitto, Ciocchetti, Colosimo, Lancellotta,Pag. 111 Maccari, Morgante, Rosso, Schifone.
*4.51. Semenzato, Lupi, Romano, Bicchielli, Brambilla, Cavo, Cesa, Pisano, Tirelli.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. All'articolo 1, comma 688, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «e di 10 milioni di euro per l'anno 2023» sono sostituite con le seguenti: «, 10 milioni di euro per l'anno 2023 e 10 milioni di euro per l'anno 2024». All'onere di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
4.52. Patriarca, Barelli, Pella, Cannizzaro, D'Attis, Tenerini.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. All'articolo 1, comma 688, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2023 e 2024». Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede nell'ambito delle risorse destinate all'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza ai sensi dell'articolo 1, comma 235, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.
4.54. Lazzarini, Marchetti, Cavandoli, Panizzut, Loizzo, Matone, Iezzi, Bordonali, Ravetto, Stefani, Ziello, Comaroli, Barabotti, Cattoi, Ottaviani.

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

  8-bis. Per far fronte a eventuali emergenze sanitarie, nonché per agevolare il rilascio e la verifica di certificazioni sanitarie digitali utilizzabili in tutti gli Stati aderenti alla rete globale di certificazione sanitaria digitale dell'Organizzazione mondiale della sanità, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Piattaforma nazionale – DGC di cui all'articolo 9, comma 1, lettera e), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, emette, rilascia e verifica le certificazioni di cui al citato articolo 9 e le certificazioni sanitarie digitali individuate e disciplinate con uno o più decreti del Ministro della salute, acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali.
  8-ter. Le certificazioni di cui al comma 8-bis sono rilasciate in formato digitale, compatibile con le specifiche tecniche di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2021/1073.
  8-quater. Al fine di assicurare l'evoluzione della Piattaforma nazionale – DGC per il collegamento della stessa alla rete globale di certificazione sanitaria digitale dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), nonché assicurare la conduzione e manutenzione ordinaria della stessa, è autorizzata la spesa di 3.850.000 euro per l'anno 2024 da gestire nell'ambito della vigente convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e la società SOGEI Spa.
  8-quinquies. Al fine di assicurare la conduzione e manutenzione ordinaria della Piattaforma nazionale – DGC è autorizzata la spesa annuale di euro 1.850.000 a decorrere dall'anno 2025, da gestire nell'ambito della vigente convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e la società SOGEI Spa.
  8-sexies. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 8-quater e 8-quinquies, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, comma 1-bis, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25.
4.55. Lancellotta.

(Inammissibile)

Pag. 112

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

  8-bis. All'articolo 9 del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1-quater, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2025»;

   b) al comma 1-septies, le parole: «19,4 milioni di euro per l'anno 2024 e a 38,6 milioni di euro per l'anno 2025», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «150 milioni di euro per l'anno 2024 e a 150 milioni di euro per l'anno 2025»;

   c) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

   «1-novies. Per l'anno 2024 è fatta salva la possibilità per la regione Calabria di utilizzare le risorse erogate negli anni 2020 e 2021 ai sensi del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, e del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e non ancora rendicontate al 31 dicembre 2022, a copertura dei maggiori costi, derivanti dal fenomeno inflattivo in corso, legati al completamento dei piani di riorganizzazione di cui al comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché da quelli derivanti dall'adeguamento ai nuovi requisiti, imposti dalla pandemia di COVID-19, delle progettazioni delle strutture di cui all'Accordo di programma per gli investimenti nel settore sanitario di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, sottoscritto in data 13 dicembre 2007.».

  8-ter. All'articolo 15 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, al comma 1 e al comma 4 le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».
4.57. Cannizzaro, Arruzzolo.

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

  8-bis. Nelle more dell'attuazione dell'aggiornamento dei Livelli essenziali di assistenza (LEA) previsto dall'articolo 1, commi 558 e 559, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e dall'articolo 1, comma 235, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, il Ministero della salute provvede, senza nuovi e ulteriori oneri di spesa, alla pubblicazione del «Piano nazionale di contrasto ai disturbi alimentari e all'obesità» coerentemente con le Linee di indirizzo per la prevenzione e il contrasto dell'obesità e i principi della missione 6 del Piano nazionale di ripresa e resilienza.
  8-ter. Il Ministro della salute include l'obesità tra gli indicatori individuati dal nuovo sistema di garanzia per il monitoraggio dell'assistenza sanitaria di cui all'allegato 1 del decreto del Ministero della salute 14 giugno 2019, n. 138.
4.58. Benigni, Patriarca.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. All'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:

   «c-bis) attestato rilasciato all'esito di specifico corso di formazione in materia di digitalizzazione di sanità pubblica. I predetti corsi sono organizzati e attivati dalle regioni, anche in ambito interregionale, avvalendosi dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali e in collaborazione con le università o altri soggetti pubblici o privati accreditati ai sensi dell'articolo 16-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, operanti nel campo della formazione manageriale, con periodicità almeno biennale. L'attestato ha validità biennale e può essere rinnovato con le medesime modalità di cui alla presente lettera. Entro Pag. 113novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, avvalendosi dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, sono definiti i contenuti, la metodologia delle attività didattiche, la durata dei corsi e il termine per l'attivazione degli stessi, nonché le modalità di conseguimento della certificazione. I soggetti già iscritti all'elenco nazionale di cui al comma 2 sono tenuti a conseguire l'attestato in materia di digitalizzazione di sanità pubblica entro centottanta giorni dall'attivazione dei relativi corsi pena la decadenza dell'iscrizione nel medesimo elenco. L'attestato di cui alla presente lettera non rileva ai fini della valutazione dei titoli di cui al comma 6.».
4.59. Loizzo, Iezzi, Bordonali, Ravetto, Stefani, Ziello, Comaroli, Barabotti, Cattoi, Ottaviani.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

  8-bis. All'articolo 35-bis, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

   b) al secondo periodo, le parole: «760.720 euro per l'anno 2022 e di 1.395.561 euro per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «760.720 euro per l'anno 2022, di 1.395.561 euro per l'anno 2023 e di 929.704 euro per l'anno 2024».

  8-ter. All'onere derivante dal comma 8-bis, pari a 929.704 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
4.60. Vietri, Ciocchetti, Ciancitto.

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

  8-bis. Nelle more della revisione della durata dei contratti per farmaci innovativi, per i farmaci presenti nel Fondo di cui all'articolo 1, commi 402, 403 e 404, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e successive modificazioni e integrazioni, il cui requisito di innovatività sia scaduto nel corso degli anni 2022 o 2023, tale requisito e i conseguenti contratti si intendono prorogati fino al 31 dicembre 2024.
  8-ter. Nelle more dell'attuazione della riforma dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), di cui al decreto-legge 8 novembre 2022, n. 169, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 196, e della riduzione dei tempi di valutazione dei farmaci, l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) provvede alla definizione di un programma di accesso precoce per i farmaci individuati dalla European Medicines Agency (EMA) come eleggibili per una valutazione accelerata, orfani o destinati a patologie per cui non siano disponibili alternative terapeutiche, first in class e best in class.
4.61. Patriarca.

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

  8-bis. All'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al terzo periodo, le parole: «e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2024» sono soppresse;

   b) dopo il sesto periodo sono inseriti i seguenti: «Al suddetto personale civile, a esclusione di quello di cui all'articolo 5, comma 5, è corrisposto un assegno ad personam, pari alla differenza tra il salario accessorio avente natura fissa e continuativa riferito all'anno 2022 e quello riferito Pag. 114all'anno 2023. La dotazione del fondo accessorio del personale dell'ente è determinata in aumento o in diminuzione per garantire l'invarianza del valore medio pro capite del trattamento accessorio riferito all'anno 2022, fermi restando gli eventuali incrementi del medesimo fondo precedentemente determinati.».
4.62. Vietri.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

  8-bis. Al fine di fronteggiare la grave carenza di personale sanitario e socio-sanitario che si riscontra nel territorio nazionale, all'articolo 15 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, le parole: «31 dicembre 2025», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».
  8-ter. Nelle more dell'adozione dell'intesa di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, l'efficacia delle disposizioni recate all'articolo 6-bis, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, è prorogata al 31 dicembre 2026.
*4.63. Comaroli, Barabotti, Cattoi, Ottaviani, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello.
*4.64. Lucaselli.

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

  8-bis. Al fine di assicurare l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica, le risorse di cui al comma 338 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono incrementate di 400.000 euro per l'anno 2024. Agli oneri derivanti dal primo periodo del presente comma, pari a 400.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  8-ter. All'articolo 1, comma 338, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, secondo periodo, le parole: «le associazioni» sono sostituite dalle seguenti: «gli enti del Terzo settore di cui all'articolo 4 del Codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117,».
4.65. Bordonali, Panizzut, Lazzarini, Loizzo, Matone, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello, Comaroli, Barabotti, Cattoi, Ottaviani.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

  8-bis. All'articolo 22-bis, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023 e 2024».
  8-ter. Agli oneri derivanti dal comma 8-bis, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4.66. Madia.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

  8-bis. In deroga all'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'efficacia delle graduatorie in corso di validità, approvate per il reclutamento degli esercenti le professioni sanitarie e degli operatori di interesse sanitario di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, è prorogabile fino al 31 dicembre 2025.
4.67. Loizzo, Iezzi, Bordonali, Ravetto, Stefani, Ziello, Comaroli, Barabotti, Cattoi, Ottaviani.

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

  8-bis. All'articolo 62-quater.1. del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

   «1-bis. Per i prodotti di cui al presente articolo viene determinato un contenuto di Pag. 115nicotina non superiore a 20 milligrammi per sacchetto.
   1-ter. Le confezioni unitarie di prodotto sono immesse sul mercato se rispettano i seguenti requisiti:

   a) includere istruzioni per l'uso e la conservazione del prodotto;

   b) presentare un elenco di tutti gli ingredienti contenuti nel prodotto;

   c) recare indicazioni sulla dose di nicotina contenuta in un sacchetto;

   d) recare messaggi informativi, quali: “Prodotto contenente nicotina, sostanza che crea un'elevata dipendenza. Uso sconsigliato ai non fumatori. Per info chiama il numero verde 800554088 dell'Istituto superiore di sanità”; “uso non adatto ai soggetti affetti da ipertensione arteriosa e ai soggetti affetti da patologie cardiovascolari”; “tenere fuori dalla portata dei bambini”;

   e) essere dotati di chiusure a prova di bambino e manomissione.

   1-quater. Al fine di garantire un più efficace controllo e tracciamento dei prodotti, le spedizioni tra depositi autorizzati sono comunicate centralmente e con cadenza mensile, a mezzo posta elettronica certificata, all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con indicazione delle quantità e tipologia dei prodotti spediti dai diversi depositi».

  8-ter. Le disposizioni di cui al comma 8-bis entrano in vigore alla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto.
4.68. D'Attis.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

  8-bis. All'articolo 62-quater.1. del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

   «1-bis. Per i prodotti di cui al presente articolo viene determinato un contenuto di nicotina non superiore a 20 milligrammi per sacchetto.
   1-ter. Le confezioni unitarie di prodotto sono immesse sul mercato se rispettano i seguenti requisiti:

   a) includere istruzioni per l'uso e la conservazione del prodotto;

   b) presentare un elenco di tutti gli ingredienti contenuti nel prodotto;

   c) recare indicazioni sulla dose di nicotina contenuta in un sacchetto;

   d) recare messaggi informativi, quali: “Prodotto contenente nicotina, sostanza che crea un'elevata dipendenza. Uso sconsigliato ai non fumatori. Per info chiama il numero verde 800554088 dell'Istituto superiore di sanità”; “uso non adatto ai soggetti affetti da ipertensione arteriosa e ai soggetti affetti da patologie cardiovascolari”; “tenere fuori dalla portata dei bambini”;

   e) essere dotati di chiusure a prova di bambino e manomissione».

  8-ter. Le disposizioni di cui al comma 8-bis entrano in vigore alla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto.
*4.69. De Monte.
*4.71. Panizzut, Barabotti, Cattoi, Comaroli, Ottaviani, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

  8-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, capoverso «Art. 590-sexies.», secondo comma, della legge 8 marzo 2017, n. 24, come modificate dai commi 8-ter e 8-quater del presente articolo hanno effetto a decorrere dal 1° luglio 2024 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 1° luglio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.
  8-ter. All'articolo 6, comma 1, capoverso «Art. 590-sexies.», secondo comma, della Pag. 116legge 8 marzo 2017, n. 24 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «a causa di imperizia» sono sostituite dalle seguenti: «per l'azione o l'omissione da parte del personale sanitario che sia regolarmente iscritto all'albo professionale di riferimento e che abbia assolto, in misura non inferiore al 70 per cento, l'obbligo formativo individuale dell'ultimo triennio utile in materia di formazione continua in medicina»;

   b) le parole: «quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto» sono sostituite dalle seguenti: «salvo che il fatto non sia avvenuto per errori grossolani e macroscopici».

  8-quater. Sono considerati errori grossolani e macroscopici quegli errori presenti nell'elenco elaborato a tal fine, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero della giustizia, sentito il Consiglio superiore di santità e l'Istituto superiore di sanità.
4.79. Marianna Ricciardi, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Penza, Quartini, Riccardo Ricciardi, Sportiello, Torto.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. All'articolo 62-quater.1. del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

   «1-bis. Per i prodotti di cui al presente articolo viene determinato un contenuto di nicotina non superiore a 20 milligrammi per sacchetto.
   1-ter. Le confezioni unitarie di prodotto sono immesse sul mercato se rispettano i seguenti requisiti:

   a) includere istruzioni per l'uso e la conservazione del prodotto;

   b) presentare un elenco di tutti gli ingredienti contenuti nel prodotto;

   c) recare indicazioni sulla dose di nicotina contenuta in un sacchetto;

   d) recare le avvertenze sanitarie da individuarsi con decreto dal Ministro della salute;

   e) essere dotati di chiusure a prova di bambino e manomissione.».
4.72. Rosato, Sottanelli, Carfagna, Bonetti.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, si applicano anche per gli anni 2024 e 2025. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2025, nelle more di una complessiva revisione della disciplina sulla responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie, i fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale, commessi nell'esercizio di una professione sanitaria e che trovano causa nelle crescenti criticità lavorative in cui versano le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, determinata dall'eccezionale carenza di personale, sono punibili solo nei casi di colpa grave. Ai fini della valutazione del grado della colpa, il giudice tiene conto, tra i fattori che ne possono escludere la gravità, delle reali condizioni di lavoro e della scarsità delle risorse umane, materiali e finanziarie concretamente disponibili in relazione al numero dei casi da trattare, del particolare contesto organizzativo in cui l'esercente la professione sanitaria si è trovato ad agire, oltre che del minor grado di esperienza e conoscenze tecniche possedute dal personale non specializzato impiegato per far fronte alle criticità. Ai fini della valutazione della scarsità delle risorse umane di cui al precedente periodo, il giudice tiene altresì conto del Piano triennale dei fabbisogni di personale dell'ente o Pag. 117dell'azienda del Servizio sanitario nazionale presso cui è assunto il professionista sanitario sottoposto a giudizio.
4.73. Patriarca, Benigni, Cappellacci, Tenerini, Pittalis, Pella.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, si applicano anche per gli anni 2024 e 2025. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2025, nelle more di una complessiva revisione della disciplina sulla responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie, i fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale, commessi nell'esercizio di una professione sanitaria e che trovano causa nelle crescenti criticità lavorative in cui versano le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, determinata dall'eccezionale carenza di personale, sono punibili solo nei casi di colpa grave. Ai fini della valutazione del grado della colpa, il giudice tiene conto, tra i fattori che ne possono escludere la gravità, delle reali condizioni di lavoro e della scarsità delle risorse umane, materiali e finanziarie concretamente disponibili in relazione al numero dei casi da trattare, del particolare contesto organizzativo in cui l'esercente la professione sanitaria si è trovato ad agire, oltre che del minor grado di esperienza e conoscenze tecniche possedute dal personale non specializzato impiegato per far fronte alle criticità.
*4.75. Malavasi.
*4.77. Faraone.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente: 8-bis. All'articolo 1, comma 526, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «e con decorrenza dal 1° gennaio 2024, di complessivi 200 milioni di euro annui» sono sostituite dalle seguenti: «, dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, di 200 milioni di euro complessivi,» e dopo le parole: «140 milioni di euro per il personale del comparto sanità» sono aggiunte le seguenti: «e, con decorrenza dal 1° gennaio 2025, di complessivi 300 milioni di euro annui, di cui 80 milioni di euro per la dirigenza medica e 220 milioni di euro per il personale del comparto sanità»;

   b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'indennità di cui all'articolo 1, comma 293, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è riconosciuta a tutto il personale dipendente impiegato nei servizi di pronto soccorso e pronto soccorso specialistico, nella centrale operativa e 118 e nei servizi di primo intervento.»
4.76. Donno, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Di Lauro, Penza, Quartini, Marianna Ricciardi, Riccardo Ricciardi, Sportiello, Torto.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. All'articolo 3-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, recante Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole da: «Durante lo stato di emergenza» fino a: «e successive proroghe» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2025» e la parola: «emergenza» è sostituita dalle seguenti: «carenza dei mezzi e del personale sanitario, nonché negli eccessivi carichi di lavoro»;

   b) al comma 2, le parole da: «della limitatezza» fino a «, nonché» sono soppresse e le parole da: «oltre che» fino a: «all'emergenza» sono sostituite dalle seguenti: «nonché dei carichi di lavoro.»;

   c) dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

  2-bis. Nella valutazione di cui al comma 2, si tiene conto del Piano triennale dei Pag. 118fabbisogni di personale dell'ente o dell'azienda del Servizio sanitario nazionale di appartenenza del professionista sottoposto a giudizio.
  2-ter. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai medici convenzionati con il Servizio sanitario nazionale.
  2-quater. Nella valutazione del grado di colpa dei medici convenzionati, oltre ai criteri di cui al comma 2, si considera se il numero di assistiti per ogni professionista supera quello previsto dall'Accordo collettivo nazionale 2016-2018 sui rapporti con i medici di medicina generale.
4.80. Girelli.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. Nelle more della revisione della disciplina sulla responsabilità degli esercenti le professioni sanitarie di cui alla legge 8 marzo 2017 n. 24, la limitazione della punibilità ai soli casi di colpa grave prevista dall'articolo 3-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, continua ad applicarsi fino al 31 dicembre 2024 per i fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale, commessi nell'esercizio di una professione sanitaria, in considerazione della contingente situazione di grave carenza di personale.
4.81. Ciancitto, Ciocchetti, Vietri, Rosso, Colosimo, Lancellotta, Maccari, Morgante, Schifone.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. All'articolo 35-bis del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, primo periodo, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

   b) al comma 1, secondo periodo, le parole: «e di 1.395.561 euro per l'anno 2023» sono sostituite dalle parole: «e di 1.395.561 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024»;

   c) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

  1-bis. Entro il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, l'AIFA procede all'indizione di procedure concorsuali riservate ai fini della stabilizzazione del personale che si trovi nelle condizioni ivi previste. All'esito di detta procedura sono individuate le risorse necessarie alla copertura dei corrispondenti maggiori oneri. All'onere derivante presente comma, pari a 1.395.561 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
4.82. Romano.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. Al fine di promuovere il benessere della persona, favorendo l'accesso ai servizi psicologici e di psicoterapia a tutte le fasce della popolazione, la disposizione di cui all'articolo 33, comma 6-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è prorogata anche per gli anni 2024 e 2025. Le risorse di cui al precedente periodo sono impiegate dalle regioni per la realizzazione di progetti sperimentali che prevedono, nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, la collaborazione tra gli psicologi e i medici di base al fine di garantire la presa in carico degli assistiti che, su specifica prescrizione del medico di base, hanno bisogno di assistenza psicologica o psicoterapeutica. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di attuazione delle disposizioniPag. 119 di cui al presente comma, anche al fine del rispetto del limite di spesa autorizzato. All'onere derivante dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4.83. Di Lauro, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Quartini, Marianna Ricciardi, Riccardo Ricciardi, Sportiello, Torto.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. Al fine di uniformare l'inquadramento giuridico del personale medico e sanitario con elevata professionalità (EP) delle aziende ospedaliere universitarie, dopo il comma 5 dell'articolo 8 del decreto legislativo 21 dicembre 1999 n. 517, è inserito il seguente:

   «5-bis. Il personale delle aziende ospedaliere universitarie di cui all'articolo 2, diverso dal personale di cui all'articolo 5 comma 1, utilizzato alla data di relativa trasformazione, transita nei ruoli delle medesime aziende ed assume, o conserva, l'inquadramento giuridico ed economico corrispondente a quello della tabella allegato d) al decreto interministeriale 9 novembre 1982, tenuto conto dell'anzianità di servizio maturata anche attraverso incarichi a tempo determinato. Il personale utilizzato successivamente alla suddetta data transita nei ruoli delle relative aziende ed assume, o conserva, l'inquadramento giuridico ed economico previsto dai contratti collettivi di lavoro vigenti al momento della prima utilizzazione. Gli eventuali oneri sostenuti dalle università di provenienza per far fronte al pagamento degli emolumenti del personale di cui al presente comma, al netto dell'eventuale differenziale economico sostenuto dal Servizio sanitario nazionale, continuano ad essere sostenuti dall'ente universitario fino all'esaurimento della relativa platea di personale.».
4.84. Schifone, Messina.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. All'articolo 29 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, in materia di processi di riorganizzazione della rete delle strutture pubbliche e private accreditate eroganti prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

   «1-bis. La lettera b) del comma 3 dell'articolo 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, è sostituita dalla seguente:

   b) la valutazione della rispondenza delle strutture al fabbisogno, tenendo conto anche del criterio della soglia minima di efficienza che, compatibilmente con le risorse regionali disponibili, deve esser conseguita da parte delle strutture sanitarie, organizzate in forma singola o associata, e alla funzionalità della programmazione regionale, inclusa la determinazione dei limiti entro i quali sia possibile accreditare quantità di prestazioni in eccesso rispetto al fabbisogno programmato, in modo da assicurare un'efficace competizione tra le strutture accreditate;».
4.85. De Palma.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. All'articolo 8-quater, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

   «b) la valutazione della rispondenza delle strutture al fabbisogno, tenendo conto anche del criterio della soglia minima di efficienza che, compatibilmente con le risorse regionali disponibili, deve essere conseguita da parte delle strutture sanitarie, in forma singola o associata, e alla funzionalitàPag. 120 della programmazione regionale, inclusa la determinazione dei limiti entro i quali sia possibile accreditare quantità di prestazioni in eccesso rispetto al fabbisogno programmato, in modo da assicurare un'efficace competizione tra le strutture accreditate;».
*4.86. Quartini, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Penza, Marianna Ricciardi, Riccardo Ricciardi, Sportiello, Torto.
*4.87. Loizzo, Iezzi, Bordonali, Ravetto, Stefani, Ziello, Comaroli, Barabotti, Cattoi, Ottaviani.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. All'articolo 9-ter, comma 9-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, dopo le parole: «gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018» sono inserite le seguenti: «nonché degli anni 2019, 2020, 2021 e 2022»;

   b) al terzo periodo, dopo le parole: «settore sanitario 2022» sono inserite le seguenti: «relativamente al ripiano dell'eventuale superamento del tetto di spesa regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 e sul bilancio del settore sanitario 2023 relativamente al ripiano dell'eventuale superamento del tetto di spesa regionale per gli anni 2019, 2020, 2021 e 2022»;

   c) al quarto periodo, le parole: «entro il 30 aprile 2023» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 29 febbraio 2024 per il ripiano relativo agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ed entro il 30 giugno 2024 per il ripiano relativo agli anni 2019, 2020, 2021 e 2022».
**4.88. Bonafè, Ubaldo Pagano.
**4.89. Benvenuto, Barabotti, Cattoi, Comaroli, Ottaviani, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. Ai soggetti residenti nelle isole minori affetti da una patologia oncologica che devono recarsi in una azienda sanitaria o ospedaliera del territorio italiano per esami clinici e strumentali, visite specialistiche e terapie chemioterapiche hanno diritto al rimborso delle spese sostenute dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 per un importo complessivo non superiore a 1.500 euro. Le modalità di presentazione della domanda per accedere al contributo, sono stabiliti, nel limite complessivo di 5 milioni di euro per l'anno 2024, con decreto del Ministro della salute da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dalla legge di conversione del presente decreto. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4.90. Di Lauro, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Quartini, Marianna Ricciardi, Riccardo Ricciardi, Sportiello, Torto.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. Al fine di garantire la continuità e la funzionalità dei servizi sanitari, la professione sanitaria del massofisioterapista, istituita dalla legge 19 maggio 1971, n. 403, ed iscritta negli elenchi speciali ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 537, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e al decreto ministeriale 9 agosto 2019, è considerata professione sanitaria ad esaurimento e inserita nell'Elenco nazionale delle professioni sanitarie ad esaurimento presso il Ministero della salute. Conseguentemente la dicitura riportata sull'elenco delle professioni presso il Ministero della salute: «Operatore di interesse sanitario», è sostituita dalla seguente: «professione sanitaria ad esaurimento».
4.91. Ciocchetti, Ciancitto.

(Inammissibile)

Pag. 121

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. All'articolo 1, comma 558, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: «per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2024 e 2025». Agli oneri derivanti dal presente comma, quantificati in un milione di euro per il 2025, si provvede mediante riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
4.92. Patriarca.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. All'articolo 25-sexies, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «per gli anni 2020 e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni dal 2020 al 2026»;

   b) le parole: «ai nati negli anni dal 1969 al 1989» sono sostituite dalle seguenti: «ai nati negli anni dal 1940 al 1989».

  8-ter. Agli oneri derivanti dal comma 8-bis si provvede a valere sulle risorse destinate alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
4.93. Varchi.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. All'articolo 25-sexies del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1 dopo le parole: «per gli anni 2020 e 2021», aggiungere le seguenti: «e per gli anni 2025 e 2026, fermo restando quanto disposto con l'intesa in Conferenza Stato-regioni n. 312 del 20 dicembre 2023»;

   b) al comma 1 sostituire le parole: «ai nati negli anni dal 1969 al 1989,» con le seguenti: «ai nati negli anni dal 1948 al 1989,».

  8-ter. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 8-bis non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
*4.94. Pella.
*4.95. Loizzo, Panizzut, Lazzarini, Matone, Iezzi, Bordonali, Ravetto, Stefani, Ziello, Comaroli, Barabotti, Cattoi, Ottaviani.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. Al fine di sostenere l'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi, di cui alla legge 12 maggio 1942, n. 889, alla legge 21 agosto 1950, n. 698, e al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 9 maggio 1979, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 355 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è prorogata all'anno 2026 ed il limite massimo di spesa è incrementato a 500.00 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.
**4.96. Torto, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Penza, Quartini, Marianna Ricciardi, Riccardo Ricciardi, Sportiello.
**4.120. Loizzo, Matone, Panizzut, Lazzarini.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. All'articolo 15 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, Pag. 122n. 56, la parola: «2025», ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: «2026».

  Conseguentemente, all'articolo 6-bis, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, la parola: 2025 è sostituita dalla seguente: 2026.
4.98. Patriarca.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. Il Ministero della salute emana, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un aggiornamento delle linee guida per la prevenzione oncologica che preveda un'estensione del programma di screening mammografico per il tumore al seno in favore delle donne nella fascia di età dai 45-74 anni senza nuovi oneri di spesa.
4.99. Patriarca.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. All'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29, dopo le parole: «per un periodo di dodici mesi, prorogabile,» sono inserite le seguenti: «o rinnovabile,» e le parole: «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «trentasei mesi a qualsiasi titolo svolto».
4.100. Rosso.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. All'articolo articolo 12, comma 2-bis, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, le parole: «Fino all'adozione del regolamento previsto dall'articolo 19, comma 11, terzo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2024».
4.101. Vietri.

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

  8-bis. Il termine di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro della salute 7 marzo 2023, adottato ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 16 maggio 2023, è prorogato al 31 dicembre 2024.
*4.102. Nevi, Gatta.
*4.104. Carloni, Davide Bergamini, Bruzzone, Pierro, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello, Barabotti, Cattoi, Comaroli, Ottaviani.
*4.105. Vaccari, Lai, Forattini, Marino, Andrea Rossi.
*4.106. Mattia.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. Al fine di garantire la revisione dei criteri di accreditamento di cui all'articolo 15, comma 1, della legge 5 agosto 2022, n. 118, l'entrata in vigore del decreto del Ministero della salute del 19 dicembre 2022, è prorogata al 31 dicembre 2025.
4.107. Faraone.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. Al comma 403 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «per i farmaci presenti nel Fondo di cui al comma 401 alla data del 31 dicembre 2023 il requisito di innovatività è prorogato di ulteriori 24 mesi.».
4.108. Ciocchetti, Vietri, Ciancitto.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. L'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) è autorizzata, nei limiti delle proprie facoltà assunzionali, ad utilizzare fino Pag. 123al 31 dicembre 2024 le graduatorie dei concorsi pubblici approvate dalla medesima a far data dal 1° settembre 2021.
4.109. Maccari, Ciocchetti, Vietri, Ciancitto.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. All'articolo 1, comma 161, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dopo le parole: «di lavoro da infermieri», sono aggiunte le seguenti: «o da dirigenti sanitari, o da dirigenti delle professioni sanitarie».
4.110. Malavasi.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 537, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si applicano anche nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2024.
4.111. Schifone.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. All'articolo 27, comma 5-ter, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, le parole: «e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «, 2023 e 2024».
4.112. Comaroli, Benvenuto, Barabotti, Cattoi, Ottaviani, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. Come previsto dall'articolo 8-sexies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, al fine di attuare un corretto recepimento del nomenclatore per le prestazioni di laboratorio, la proroga prevista dal decreto interministeriale 23 giugno 2023, inerente «Definizione delle tariffe dell'assistenza specialistica ambulatoriale e protesica», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 4 agosto 2023, è aumentata di ulteriori otto mensilità.
4.113. Pisano, Romano.

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

  8-bis. All'articolo 25-sexies, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «per gli anni 2020 e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2026»;

   b) dopo le parole: «destinato ai nati negli anni» sono aggiunte le seguenti: «dal 1948 al 1968 e dal».

  8-ter. Agli oneri derivanti dal comma 8-bis, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4.114. Malavasi, Furfaro, Girelli, Ciani, Stumpo.

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

  8-bis. All'articolo 104, comma 3-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, le parole: «in via sperimentale» sono soppresse e le parole: «per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2020 e a decorrere dall'anno 2024»;

   b) al secondo periodo, le parole: «per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2020 e a decorrere dall'anno 2024».

  8-ter. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 8-bis, pari a 5 milioni annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Pag. 124Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4.116. Grippo, Sottanelli, Carfagna, Bonetti.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. Al fine di affrontare la carenza di personale medico e infermieristico presso i servizi di emergenza-urgenza ospedalieri del Servizio sanitario nazionale e al fine di ridurre l'utilizzo delle esternalizzazioni, a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2025, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale possono prevedere il conferimento di incarichi a tempo determinato ai medici specializzandi iscritti al corso della scuola di specializzazione. Con decreto del Ministero della salute, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità applicative delle disposizioni di cui al presente comma, con particolare riferimento al percorso formativo degli specializzandi, da svolgersi con le necessarie garanzie di sicurezza nelle aree cliniche individuate specificatamente per lo svolgimento di tali incarichi, anche al fine di garantire che i medici specializzandi svolgano mansioni con il minor rischio possibile per i pazienti e che la loro responsabilità sia proporzionata alle attività svolte e alle competenze acquisite.
4.117. Bonetti, Sottanelli, Carfagna.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dallo stato di grave carenza di organico del personale sanitario nelle aziende e negli enti del Servizio sanitario nazionale e di garantire i livelli essenziali di assistenza, i termini e i procedimenti concernenti i concorsi per il reclutamento di personale sanitario del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi, ove richiesti, gli esami di Stato e di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo sono prorogati al 31 dicembre 2024. Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale sanitario già scadute entro il 31 dicembre 2023 o quelle la cui scadenza è prevista entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono prorogate al 31 dicembre 2024.
4.118. Patriarca.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 5 dell'articolo 34 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così come modificato dall'articolo 1 comma 240 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, si applicano agli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia per motivi religiosi o di culto in quanto appartenenti ad ordini o congregazioni religiose riconosciute dallo Stato italiano a decorrere dal 31 dicembre 2025.
4.119. Malavasi, Girelli.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Bonus psicologo)

  1. All'articolo 22-bis, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, dopo le parole: «5 milioni di euro per l'anno 2023» sono aggiunte le seguenti: «e di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».
  2. All'onere di cui al comma 1, pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, Pag. 125allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
  3. Al fine di incrementare il finanziamento di cui al comma 2, è istituito un fondo presso l'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) denominato «Fondo Psicologo» aperto alle erogazioni liberali in denaro.
  4. Per le erogazioni di cui al comma 3 è riconosciuto un credito d'imposta pari al 70 per cento delle stesse erogazioni effettuate da persone fisiche e del 60 per cento se effettuate da enti o società.
  5. Il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 4 è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 20 per cento del reddito imponibile ed ai soggetti titolari di reddito d'impresa nei limiti dell'8 per mille dei ricavi annui. Il credito d'imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo.
  6. Per i soggetti titolari di reddito d'impresa, ferma restando la ripartizione in tre quote annuali di pari importo, il credito d'imposta di cui ai commi 4 e 5 è utilizzabile tramite compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.
  7. Al credito d'imposta di cui ai commi 4 e 5 non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
  8. Sono fatte salve le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
  9. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui all'articolo 81 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 recante il Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106.
  10. Agli oneri di cui ai commi da 2 a 7, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*4.01. Magi.
*4.02. Madia.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Incremento contributo in materia di potenziamento dell'assistenza a tutela della salute mentale e dell'assistenza psicologica e psicoterapica)

  1. Il contributo di 8 milioni di euro di cui all'articolo 1, comma 538, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementato di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Le risorse di cui al primo periodo, che incrementano il livello di finanziamento sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, sono assegnate alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano con uno o più decreti del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle quote di accesso al finanziamento sanitario indistinto e sono trasferite a tutte le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono, per le autonomie speciali, il concorso della regione o della provincia autonoma al finanziamento sanitario corrente. All'onere di cui al presente comma, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
  2. Al fine di incrementare il finanziamento è istituito un fondo presso l'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) denominato «Fondo Psicologo» aperto alle Pag. 126erogazioni liberali in denaro per le quali si prevede un credito d'imposta pari al 70 per cento delle erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche e del 60 per cento se effettuate da enti o società come previsto dall'articolo 81 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
  3. Il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 2 è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 20 per cento del reddito imponibile ed ai soggetti titolari di reddito d'impresa nei limiti dell'8 per mille dei ricavi annui. Il credito d'imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo.
  4. Per i soggetti titolari di reddito d'impresa, ferma restando la ripartizione in tre quote annuali di pari importo, il credito d'imposta di cui ai commi 2 e 3 è utilizzabile tramite compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.
  5. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
  6. Sono fatte salve le disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
4.03. Pastorino, Magi.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Incremento contributo in materia di potenziamento dell'assistenza a tutela della salute mentale e dell'assistenza psicologica e psicoterapica)

  1. All'articolo 1, comma 538, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: «e di 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «, di 8 milioni di euro per l'anno 2024 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025».
  2. Le risorse di cui al comma 1 sono assegnate alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano con uno o più decreti del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle quote di accesso al finanziamento sanitario indistinto e sono trasferite alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono, per le autonomie speciali, il concorso della regione o della provincia autonoma al finanziamento sanitario corrente.
  3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
  4. A decorrere dal periodo d'imposta successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituito un fondo presso l'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) denominato «Fondo Psicologo» aperto alle erogazioni liberali in denaro per le quali è istituito un credito d'imposta pari al 70 per cento delle erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche e del 60 per cento se effettuate da enti o società, secondo le modalità previste dall'articolo 81 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
  5. Il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 4 è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 20 per cento del reddito imponibile e ai soggetti titolari di reddito d'impresa nei limiti dell'8 per mille dei ricavi annui. Il credito d'imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo.
  6. Per i soggetti titolari di reddito d'impresa, ferma restando la ripartizione in tre Pag. 127quote annuali di pari importo, il credito d'imposta di cui ai commi 4 e 5 è utilizzabile tramite compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.
  7. Al credito d'imposta di cui ai commi 4 e 5 non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
  8. Sono fatte salve le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
4.015. Richetti, Bonetti, Sottanelli, Carfagna.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Proroga abbattimento sanzioni certificazioni Covid)

  1. In continuità con quanto disposto dall'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e dall'articolo 1, comma 828, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con riferimento a quanto previsto rispettivamente dall'articolo 39, comma 2, del citato decreto-legge n. 104 del 2020, e dall'articolo 1, comma 827, della citata legge n. 178 del 2020, l'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, è abrogato.
4.05. Steger, Manes.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Proroga in materia di disposizioni per lo sviluppo della ricerca biomedica)

  1. All'articolo 31-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2021 e 2024» e le parole: «per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2021 e 2024»;

   b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

   «1-bis. Ai fini della determinazione del credito d'imposta di cui al comma 1 sono ammissibili i costi di competenza sostenuti dai soggetti beneficiari, ai sensi dell'articolo 109 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, del periodo d'imposta di riferimento, direttamente collegati all'acquisto di reagenti e apparecchiature connesse alle attività di ricerca, nonché nel caso in cui i soggetti beneficiari acquistino reagenti e apparecchiature al fine di promuovere la ricerca biomedica svolta da parte di terzi e nel caso in cui reagenti e apparecchiature siano acquistate da terzi nell'ambito di progetti di ricerca finanziati da enti di ricerca senza scopo di lucro.»;

   c) al comma 3 le parole: «le spese ammissibili ai fini del riconoscimento del credito d'imposta di cui al comma 1,» sono soppresse.

  2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a 11 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*4.06. Magi.
*4.07. Patriarca.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Proroga in materia di disposizioni per lo sviluppo della ricerca biomedica)

  1. All'articolo 31-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni,Pag. 128 dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2021 e 2024» e le parole: «per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2021 e 2024»;

   b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

   «1-bis. Ai fini della determinazione del credito d'imposta di cui al comma 1 sono ammissibili i costi di competenza sostenuti dai soggetti beneficiari, ai sensi dell'articolo 109 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, del periodo d'imposta di riferimento, direttamente collegati all'acquisto di reagenti e apparecchiature connesse alle attività di ricerca, nonché nel caso in cui i soggetti beneficiari acquistino reagenti e apparecchiature al fine di promuovere la ricerca biomedica svolta da parte di terzi e nel caso in cui reagenti e apparecchiature siano acquistate da terzi nell'ambito di progetti di ricerca finanziati da enti di ricerca senza scopo di lucro.»;

   c) al comma 3 le parole: «le spese ammissibili ai fini del riconoscimento del credito d'imposta di cui al comma 1,» sono soppresse.

  2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a 11 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
4.08. Boschi.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Proroga in materia di disposizioni per lo sviluppo della ricerca biomedica)

  1. All'articolo 31-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. Al fine di favorire lo sviluppo della ricerca biomedica e la capacità degli enti di ricerca nazionali di competere a livello europeo, per l'anno 2024, agli enti di ricerca privati senza finalità di lucro è riconosciuto, nel limite di spesa di 11 milioni di euro, un contributo sotto forma di credito d'imposta nella misura del 17 per cento delle spese per l'acquisto di reagenti e apparecchiature destinati alla ricerca scientifica.»;

   b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

   «1-bis. Ai fini della determinazione del credito d'imposta di cui al comma 1 sono ammissibili i costi di competenza sostenuti dai soggetti beneficiari, ai sensi dell'articolo 109 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, del periodo d'imposta di riferimento, direttamente collegati all'acquisto di reagenti e apparecchiature connesse alle attività di ricerca, nonché nel caso in cui i soggetti beneficiari acquistino reagenti e apparecchiature al fine di promuovere la ricerca biomedica svolta da parte di terzi e nel caso in cui reagenti e apparecchiature siano acquistate da terzi nell'ambito di progetti di ricerca finanziati da enti di ricerca senza scopo di lucro.»;

   c) al comma 3 le parole: «le spese ammissibili ai fini del riconoscimento del credito d'imposta di cui al comma 1,» sono soppresse.

  2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a 11 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4.09. Romano.

Pag. 129

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Disposizioni in materia di inquadramento dei medici veterinari specialisti)

  1. All'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, dopo il comma 8-bis, è aggiunto il seguente:

   «8-ter. I medici veterinari specialisti convenzionati, cui si applica l'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali ai sensi del presente articolo, che alla data del 1° settembre 2023 svolgevano, e continuano a svolgere all'entrata in vigore del presente decreto-legge, attività specialistica con un incarico a tempo indeterminato da 29 (ventinove) a 38 (trentotto) ore settimanali presso le aziende sanitarie locali, comunque denominate, o presso enti del Servizio sanitario nazionale e sono in possesso del titolo di specializzazione, sentita la Conferenza Stato-regioni, entro il 30 giugno 2024 sono inquadrati a domanda nel primo livello Dirigenziale Veterinario, anche in soprannumero, con il trattamento giuridico ed economico della Dirigenza (CCNL dell'Area della Sanità), previo giudizio di idoneità, da espletarsi con le procedure del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio 1997, n. 365. Le ore già coperte dal personale inquadrato ai sensi del presente comma sono rese indisponibili. Ai veterinari destinatari della presente disposizione si applica quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2001, in materia di criteri per la valutazione, ai fini dell'inquadramento nei ruoli della dirigenza sanitaria, del servizio prestato dagli specialisti ambulatoriali. Ai veterinari destinatari della presente disposizione è data la facoltà di optare per il mantenimento della posizione assicurativa già costituita presso l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei veterinari (ENPAV). Tale opzione deve essere esercitata al momento dell'inquadramento in ruolo.».
*4.016. Ciancitto, Vietri, Ciocchetti, Colosimo, Lancellotta, Maccari, Morgante, Rosso, Schifone, Longi, Messina.
*4.010. Cannata.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Responsabilità penale medica per morte o lesioni personali causate per carenza di mezzi e personale)

  1. Nelle more di una riforma complessiva della responsabilità penale medica, fino al 31 dicembre 2025, i fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale, commessi nell'esercizio di una professione sanitaria e che trovano causa nella situazione di carenza dei mezzi e del personale sanitario, nonché negli eccessivi carichi di lavoro, sono punibili solo nei casi di colpa grave.
  2. Ai fini della valutazione del grado della colpa del professionista sanitario, il giudice tiene conto, tra i fattori che ne possono escludere la gravità, della scarsità dei mezzi e delle risorse umane concretamente disponibili in relazione al numero dei casi da trattare, nonché dei carichi di lavoro.
  3. Ai fini della valutazione della scarsità delle risorse umane di cui al comma 2, il giudice tiene conto del Piano triennale dei fabbisogni di personale dell'ente o dell'azienda del Servizio sanitario nazionale (SSN) presso cui è assunto il professionista sanitario sottoposto a giudizio.
  4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai medici convenzionati con il Servizio sanitario nazionale per i quali, ai fini della valutazione del grado di colpa, in aggiunta ai fattori di cui al comma 3, il giudice considera anche se il numero di assistiti per ogni professionista supera quello previsto dall'Accordo collettivo nazionale 2016-2018 recante Disciplina dei rapporti con i medici di medicina Pag. 130generale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni.
4.011. Loizzo, Panizzut, Lazzarini, Matone, Iezzi, Bordonali, Ravetto, Stefani, Ziello, Comaroli, Barabotti, Cattoi, Ottaviani.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

  1. All'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, le parole: «Fino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 30 giugno 2026».
  2. La decorrenza del regolamento attuativo emanato ai sensi di quanto disposto all'articolo 19 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, adottato con decreto ministeriale 30 agosto 2023, n. 156, si intende differita al 1° luglio 2026.
  3. All'articolo 20-ter, comma 2, primo periodo, del decreto-legge del 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, le parole: «collaborazione volontaria a titolo gratuito» sono sostituite dalle seguenti: «collaborazione volontaria a titolo gratuito o occasionale, anche con contratto libero-professionale».
4.012. Nevi.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Osservatorio permanente sulle terapie digitali)

  1. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'AGENAS istituisce un osservatorio permanente sulle terapie digitali, al fine di monitorare tempestivamente gli sviluppi scientifici e tecnologici delle medesime terapie.
  2. L'Osservatorio di cui al comma 1 presenta alle Camere un rapporto annuale sull'evoluzione delle terapie digitali e sulla disponibilità di nuove tecnologie negli ambiti di cui al comma 4.
  3. Ai fini del presente articolo, sono definite terapie digitali gli interventi terapeutici mediati da software, con una specifica indicazione terapeutica e progettati per prevenire, gestire o trattare un disturbo medico o una malattia, modificando il comportamento del paziente al fine di migliorarne gli esiti clinici. Le terapie digitali hanno un principio attivo digitale e degli eccipienti digitali. Il principio attivo digitale è il principale responsabile del risultato clinico ed è riconducibile a un algoritmo terapeutico; gli eccipienti digitali, quali l'assistente virtuale, servizi di promemoria e sistemi di ricompensa, sono servizi a valore aggiunto necessari per garantire la migliore esperienza del paziente e per consentire un uso a lungo termine della terapia. I dispositivi medici digitali, ai fini dell'immissione in commercio, devono contenere la marcatura CE come dispositivi medici a base di software a livello europeo.
  4. Gli ambiti in cui possono trovare applicazione le terapie digitali sono i seguenti:

   a) malattie cardio-metaboliche;

   b) endocrinologia e diabetologia;

   c) neuroscienze e salute mentale;

   d) malattie respiratorie;

   e) aree riabilitative;

   f) oncologia.
4.013. Loizzo, Iezzi, Bordonali, Ravetto, Stefani, Ziello, Comaroli, Barabotti, Cattoi, Ottaviani.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Misure straordinarie ed urgenti per la riduzione delle liste d'attesa e per l'armonizzazionePag. 131 dei sistemi CUP sulla base di bacini territoriali omogenei)

  1. Al fine di ridurre le liste d'attesa, fino al 31 dicembre 2025, qualora non sia possibile effettuare le visite specialistiche e le prestazioni strumentali o in regime di ricovero incluse nell'allegato B del Piano nazionale di governo delle liste di attesa (PNGLA) presso le strutture pubbliche entro i termini previsti dallo stesso Piano, l'assistito avente un Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore a cinquantamila euro ha diritto a ricevere tali prestazioni presso una struttura sanitaria accreditata ovvero presso una struttura sanitaria privata autorizzata alla tariffa prevista per una prestazione analoga in un ospedale pubblico.
  2. Ai fini di cui al comma 1, nel caso in cui il Centro unico di prenotazione (CUP) non registri disponibilità presso le strutture sanitarie pubbliche del bacino di appartenenza entro i tempi massimi previsti dallo stesso piano, propone al paziente di effettuare le visite specialistiche o ricevere le prestazioni strumentali o in regime di ricovero incluse nell'allegato B del Piano nazionale di governo delle liste di attesa (PNGLA) tramite il ricorso all'attività libero professionale intramuraria o presso una struttura sanitaria accreditata, o in mancanza di disponibilità, presso una struttura sanitaria privata autorizzata.
  3. Ai fini di cui al presente articolo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni e le province autonome aggiornano gli accordi vigenti con le strutture sanitarie accreditate e stipulano appositi accordi con le strutture sanitarie private autorizzate. Le tariffe previste da tali accordi non possono essere inferiori a quelle individuate dal decreto del Ministero della salute del 23 giugno 2023 recante «Definizione delle tariffe dell'assistenza specialistica ambulatoriale e protesica».
  4. Le regioni e province autonome adeguano la propria normativa in materia di CUP al fine di includere nelle relative agende di prenotazione le strutture e le prestazioni previste dagli accordi di cui al comma 3 entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  5. Ai fini dell'accesso al beneficio di cui al comma 1, entro il termine di cui al comma 4, le regioni e le province autonome adeguano i sistemi operativi informatici e telefonici dei rispettivi CUP prevedendo sistemi di identificazione e autocertificazione della situazione economica degli assistiti, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali vigenti.
  6. L'Osservatorio nazionale sulle liste di attesa pubblica una relazione trimestrale sugli effetti delle disposizioni di cui al presente articolo in termini di riduzione delle liste di attesa, nonché sul numero di prestazioni erogate dalle strutture sanitarie private accreditate e autorizzate e sull'utilizzo delle risorse di cui al comma 7 da parte di ciascuna regione e provincia autonoma.
  7. Per dare attuazione alle misure e agli interventi previsti dal presente articolo e consentire alle aziende sanitarie locali di rimborsare le strutture sanitarie private accreditate e autorizzate per le prestazioni erogate ai sensi del presente articolo sulla base degli accordi di cui al comma 3, è autorizzata la spesa di 2.000 milioni di euro per l'anno 2024. Tale somma è ripartita sulla base dei dati sul numero di prestazioni in attesa per ciascuna regione e provincia autonoma forniti dall'Osservatorio nazionale sulle liste di attesa, previa intesa da sancire in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
  8. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 2.000 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tale fine, entro il 31 luglio 2024, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 2.000 milioni di euro per l'anno 2024. QualoraPag. 132 le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.
  9. Al fine di procedere all'armonizzazione dei sistemi CUP attraverso la definizione di caratteristiche minime ed uniformi relative a tali sistemi a livello nazionale, nonché per rendere possibile la prenotazione delle prestazioni sanitarie presso varie tipologie di strutture, comprese quelle non accreditate, per regimi di erogazione e modalità di accesso differenziati, all'interno di ciascun bacino territoriale individuato ai sensi del comma 10 opera un solo Centro unico di prenotazione (CUP) avente le caratteristiche del CUP Unificato individuate dalle Linee guida nazionali per il Sistema CUP.
  10. Sulla base dei criteri forniti dal Ministero della salute entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché in attuazione di quanto previsto dal Piano nazionale di governo delle liste di attesa (PNGLA), ciascuna regione e provincia autonoma individua, entro i successivi sessanta giorni, bacini territoriali omogenei dal punto di vista demografico e del numero e tipologia di strutture sanitarie pubbliche e private accreditate e autorizzate ed entro ulteriori novanta giorni provvede alla riorganizzazione dei CUP stessi.
4.014. Richetti, Bonetti, Sottanelli, Carfagna.

(Inammissibile)

ART. 5.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Al fine di garantire il buon andamento dell'azione amministrativa nell'ambito dell'istruzione e del merito, all'articolo 5 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, il comma 11-sexies è sostituito dal seguente:

   «11-sexies. Ai fini della partecipazione al corso intensivo di formazione di cui al comma 11-quinquies, il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di cui al medesimo comma prevede le seguenti modalità di accesso: per i soggetti di cui al comma 11-quinquies, lettera a), il superamento di una prova scritta, con un punteggio pari ad almeno 6/10, basata su sistemi informatizzati, a risposta chiusa ovvero della prova scritta prevista dal decreto del direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 1259 del 23 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017; per i soggetti di cui al comma 11-quinquies, lettera b), il superamento, con un punteggio pari ad almeno 6/10, di una prova orale ovvero della prova orale prevista dal decreto del direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 1259 del 23 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017.».
5.1. Mattia.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 5 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, al comma 11-sexies, dopo le parole: «basata su sistemi informatizzati, a risposta chiusa» sono aggiunte le seguenti: «ovvero, a seguito del superamento della prova preselettiva, della prova scritta prevista dal Pag. 133decreto del direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 1259 del 23 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017.».
5.2. Patriarca.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 5 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 11-sexies, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «salvo quanto previsto al comma 11-duodecies»;

   b) dopo il comma 11-undecies è aggiunto il seguente:

   «11-duodecies. I soggetti di cui al comma 11-quinquies, lettera b) che abbiano partecipato al concorso indetto con decreto del direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 1259 del 23 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, superando la prova scritta e ottenendo alla prova orale un punteggio pari o superiore a 60/100 sono inseriti direttamente nella relativa graduatoria di merito sulla base della somma dei punteggi riportati nelle prove concorsuali ed immessi in ruolo con decorrenza 1° settembre 2024 sui posti vacanti e disponibili per l'anno scolastico 2024/2025.».
5.3. D'Attis, Pella.

(Inammissibile)

  Al comma 3, sostituire il capoverso comma 83-ter, con il seguente:

   «83-ter. In deroga ai termini previsti dall'articolo 19, comma 5-quater, terzo e quarto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, per gli anni scolastici 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027 le regioni provvedono al dimensionamento della rete scolastica, entro e non oltre il 5 gennaio 2024, con le modalità previste dal presente comma. Le regioni, per i medesimi anni scolastici, possono attivare un ulteriore numero di autonomie scolastiche in misura non superiore al 5 per cento del contingente dei corrispondenti posti di dirigente scolastico e di direttore dei servizi generali e amministrativi definito, per ciascuna regione, per gli anni scolastici 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027, dal decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 127 del 2023, alle quali attribuire solo reggenze e senza un corrispondente incremento delle facoltà assunzionali. La facoltà di cui al presente comma è esercitabile anche dalle regioni che hanno già provveduto al dimensionamento della rete scolastica ai sensi dell'articolo 19, commi 5-quater e 5-quinquies, del citato decreto-legge n. 98 del 2011. In ogni regione il numero di autonomie scolastiche attivate in misura non superiore al 5 per cento di cui al secondo periodo non rileva ai fini della mobilità e delle nomine in ruolo dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali ed amministrativi. Per tutti gli anni scolastici 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027, a beneficio delle istituzioni scolastiche delle regioni in cui non viene esercitata la facoltà di cui al presente comma sono messe a disposizione le risorse conseguentemente non utilizzate, individuate dal decreto di cui al secondo periodo del comma 83-quater, da destinare alla concessione di ulteriori posizioni di esonero o di semi esonero dall'insegnamento ai sensi del medesimo comma 83-quater. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 7,3 milioni di euro per il 2024, di 21,91 milioni di euro per l'anno 2025, di 21,53 milioni di euro per l'anno 2026 e di 14,2 milioni di euro per l'anno 2027. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440.».
5.4. Caso, Amato, Orrico, Francesco Silvestri, Morfino, Carmina, Auriemma, AlfonsoPag. 134 Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Al comma 3, sostituire il capoverso comma «83-ter», con il seguente:

   «83-ter. In deroga ai termini previsti dall'articolo 19, comma 5-quater, terzo e quarto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le regioni provvedono al dimensionamento della rete scolastica, entro e non oltre il 5 gennaio 2024, con le modalità previste dal presente comma. Le regioni possono attivare un ulteriore numero di autonomie scolastiche in misura non superiore al 2,5 per cento del contingente dei corrispondenti posti di dirigente scolastico e di direttore dei servizi generali e amministrativi definito, per ciascuna regione, per il medesimo anno scolastico 2024/2025, dal decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 127 del 2023, alle quali attribuire solo reggenze e senza un corrispondente incremento delle facoltà assunzionali. La facoltà di cui al presente comma è esercitabile anche dalle regioni che hanno già provveduto al dimensionamento della rete scolastica ai sensi dell'articolo 19, commi 5-quater e 5-quinquies, del medesimo decreto-legge n. 98 del 2011. In ogni regione il numero di autonomie scolastiche attivate in misura non superiore al 2,5 per cento di cui al secondo periodo non rileva ai fini della mobilità e delle nomine in ruolo dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali ed amministrativi. A partire dall'anno scolastico 2024/2025, a beneficio delle istituzioni scolastiche delle regioni in cui non viene esercitata la facoltà di cui al presente comma sono messe a disposizione le risorse conseguentemente non utilizzate, individuate dal decreto di cui al secondo periodo del comma 83-quater, da destinare alla concessione di ulteriori posizioni di esonero o di semi esonero dall'insegnamento ai sensi del medesimo comma 83-quater. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 3,6 milioni di euro per il 2024 e di 7,2 milioni di euro per il 2025. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440. Per gli anni successivi si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 200 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
5.5. Amato, Caso, Orrico, Francesco Silvestri, Morfino, Carmina, Auriemma, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Al comma 3, capoverso comma «83-ter», primo periodo, sostituire le parole: per il solo anno scolastico 2024/2025 con le seguenti: per gli anni scolastici 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso comma «83-ter», apportare le seguenti modificazioni:

   al secondo periodo, sopprimere le parole da: Fermi restando il contingente organico fino a: n. 127 del 30 giugno 2023;

   al secondo periodo, sostituire le parole: per il solo anno scolastico 2024/2025 con le seguenti: per gli anni scolastici 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027 e al medesimo periodo, sostituire le parole: per il medesimo anno scolastico 2024/2025 con le seguenti: per gli anni scolastici 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027;

   al secondo e quarto periodo, sostituire le parole: 2,5 per cento con le seguenti: 5 per cento;

   al quinto periodo, sostituire le parole: Per l'anno scolastico 2024/2025 con le seguenti: Per gli anni scolastici 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027:;

   sostituire il sesto periodo con il seguente: Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 7,3 milioni di euro per il 2024, di 21,91 milioni di euro per l'anno 2025, di 21,53 milioni di euro per l'anno 2026 e di 14,2 milioni di euro per l'anno 2027.
5.6. Caso, Amato, Orrico, Francesco Silvestri, Morfino, Carmina, Auriemma, AlfonsoPag. 135 Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Al comma 3, capoverso comma «83-ter», primo periodo, sostituire le parole da: 5 gennaio 2024 fino alla fine del periodo, con le seguenti: 5 febbraio 2024, con le modalità previste dal presente comma, al fine di consentire agli enti locali di proporre osservazioni rispetto al piano di dimensionamento predisposto dalle regioni entro il termine del 5 gennaio 2024.
5.7. Palombi.

  Al comma 3, capoverso comma «83-ter», secondo e quarto periodo, sostituire le parole: 2,5 per cento con le seguenti: 5 per cento.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso comma «83-ter», sesto periodo, sostituire le parole: 3,6 milioni con le seguenti: 7,7 milioni e le parole: 7,2 milioni con le seguenti: 15,3 milioni.
5.8. Caso, Amato, Orrico, Francesco Silvestri, Morfino, Carmina, Auriemma, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Al comma 3, capoverso comma «83-ter», secondo periodo, sopprimere le parole: alle quali attribuire solo reggenze e senza un corrispondente incremento delle facoltà assunzionali.

  Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

   al capoverso comma «83-ter», quarto periodo, sostituire le parole: non rileva ai fini della mobilità e delle nomine in ruolo dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali ed amministrativi con le seguenti: determina un corrispondente incremento delle facoltà assunzionali ai fini della definizione delle percentuali riservate alla mobilità interregionale e delle nomine in ruolo dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali ed amministrativi;

   al capoverso comma «83-ter», sostituire il sesto periodo con il seguente: Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 8,6 milioni di euro per il 2024 e di 17,2 milioni di euro per il 2025;

   dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. Al decreto Ministero dell'istruzione e del merito, concernente il progetto nazionale di sperimentazione relativo all'istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale del 7 dicembre 2023 n. 240, all'articolo 4 comma 1, le parole: «A partire dall'anno scolastico 2024/2025» sono sostituite dalle seguenti: «A partire dall'anno scolastico 2025/26».
  3-ter. All'articolo 19-quater, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, le parole: «esclusivamente per le operazioni di mobilità dell'anno scolastico 2023/2024» sono sostituite dalle seguenti: «esclusivamente per le operazioni di mobilità degli anni scolastici 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026».
  3-quater. Sono prorogate anche per l'anno scolastico 2024/2025 le disposizioni di cui ai commi 5 e 12 dell'articolo 5 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74.
  3-quinquies. Il comma 326 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è sostituito con il seguente:

   «326. All'articolo 21 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, dopo il comma 4-bis.1 è inserito il seguente:
   “4-bis.2. I contratti per gli incarichi temporanei di personale ausiliario a tempo determinato attivati, ai sensi dei commi 4-bis e 4-bis.1, dalle istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione sono prorogati fino al 30 aprile 2024.”».

  3-sexies. All'articolo 20-bis, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, il terzo periodo Pag. 136è sostituito dal seguente: «Per le predette finalità il Fondo di cui all'articolo 21, comma 4-bis, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, è finanziato nel limite complessivo di ulteriori 90 milioni di euro annui per ciascuno degli esercizi 2024 e 2025 e di ulteriori 45 milioni di euro per l'esercizio 2026».
5.9. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti, Toni Ricciardi, Sarracino, Marino.

(Inammissibile
limitatamente al comma 3-
bis)

  Al comma 3, capoverso comma «83-ter», secondo periodo, sopprimere le parole: alle quali attribuire solo reggenze e senza un corrispondente incremento delle facoltà assunzionali.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso comma «83-ter», apportare le seguenti modificazioni:

   al quarto periodo, sostituire le parole: non rileva ai fini della mobilità e delle nomine in ruolo dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali ed amministrativi con le seguenti: determina un corrispondente incremento delle facoltà assunzionali ai fini della definizione delle percentuali riservate alla mobilità interregionale e delle nomine in ruolo dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali ed amministrativi;

   al sesto periodo, sostituire le parole: la spesa di 3,6 milioni di euro per il 2024 e di 7,2 milioni di euro per il 2025 con le seguenti: la spesa di 8,6 milioni di euro per il 2024 e di 17,2 milioni di euro per il 2025.
*5.10. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti, Toni Ricciardi, Sarracino, Marino.
*5.11. Orrico, Caso, Amato, Francesco Silvestri, Morfino, Carmina, Auriemma, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.
*5.12. Piccolotti, Grimaldi, Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Zanella.

  Al comma 3, capoverso comma «83-ter», dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Tale misura è incrementata fino al 30 per cento per le regioni insulari, in ragione delle specificità dell'articolo 119, comma sesto, della Costituzione.
5.13. Lai, Barbagallo, Manzi, Ascani.

  Al comma 3, capoverso comma «83-ter», aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nelle regioni in cui la dispersione scolastica supera il 10 per cento, e in presenza di ulteriori indicatori di svantaggio socio-economico, le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche per l'anno scolastico 2025/2026. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo accordo in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro il 31 maggio 2024, sono definiti criteri e modalità di attuazione della disposizione di cui al periodo precedente.
5.14. Arruzzolo, Cannizzaro.

  Al comma 3, dopo il capoverso comma «83-ter», aggiungere il seguente:

   «83-ter.1. Per gli Istituti scolastici individuati nel dimensionamento, secondo i Piani scolastici regionali, che dispongono di plessi scolastici ubicati nel cratere sismico del Centro Italia, il dimensionamento è prorogato all'anno scolastico 2025-2026.».
5.15. Pella.

  Al comma 3, dopo il capoverso comma «83-quater», aggiungere i seguenti:

   «83-quinquies. Al comma 557 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al capoverso 5-quater, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, fermo restando che il numero minimo di alunni necessario per l'assegnazione di dirigenti scolastici con incarico a Pag. 137tempo indeterminato alle istituzioni scolastiche autonome è pari a 500 unità, ovvero 300 unità per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche”;

   b) al capoverso 5-quinquies:

    1) al primo periodo, le parole: “, non inferiore a 900 e non superiore a 1.000,” sono soppresse;

    2) il secondo periodo è soppresso;

   c) al capoverso 5-sexies il primo e il secondo periodo sono soppressi.

  83-sexies. All'articolo 1, comma 558, primo periodo, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: “I risparmi” sono sostituite dalle seguenti: “Gli eventuali risparmi”.
  83-septies. Agli oneri derivanti dai commi 83-quinquies e 83-sexies, valutati nel limite massimo di 59 milioni di euro per il 2024, 200 milioni di euro per il 2025 e 220 milioni di euro a decorrere dal 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
5.16. Caso, Amato, Orrico, Francesco Silvestri, Morfino, Carmina, Auriemma, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. Il dirigente scolastico in servizio in una regione diversa da quella di residenza può essere assegnato, temporaneamente e a richiesta, ad una sede di servizio ubicata nella regione di residenza del proprio nucleo famigliare o del coniuge, subordinatamente alla sussistenza di almeno un posto vacante e disponibile o vacante nominale.
  3-ter. Per la procedura di cui al comma 3-bis non sono richiesti gli assensi degli uffici scolastici regionali interessati.
  3-quater. All'istituto dell'assegnazione temporanea è destinato almeno il 50 per cento del numero dei posti vacanti e disponibili nonché vacanti nominali. L'incarico conferito nella forma dell'assegnazione temporanea prevede una clausola risolutiva al venir meno del presupposto che lo ha consentito. Il posto temporaneamente lasciato libero non si renderà disponibile ai fini di una nuova assunzione.
5.36. Manzi, Orfini, Malavasi, Scotto, Berruto, Zingaretti.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. Nelle more della definizione di una nuova disciplina della mobilità interregionale dei dirigenti scolastici in sede contrattuale e in deroga a quella già prevista nella medesima sede, per le operazioni di mobilità degli anni scolastici 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027 è reso disponibile il 100 per cento del numero dei posti vacanti in ciascuna regione.
  3-ter. Per la procedura di cui al comma 3-bis non sono richiesti gli assensi degli uffici scolastici regionali interessati.
  3-quater. I dirigenti scolastici partecipano alla mobilità interregionale con precedenza rispetto alle immissioni in ruolo annuali, incluse quelle a seguito di provvedimenti giurisdizionali dei partecipanti alla procedura concorsuale indetta con decreto del direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, quelle di cui all'articolo 20, comma 6-ter, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, e ai reintegri a seguito di un provvedimento giurisdizionale.
5.19. Manzi, Orfini, Malavasi, Scotto, Berruto, Zingaretti.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. Al fine di porre termine al contenzioso relativo ai concorsi indetti con i Pag. 138decreti dei direttori generali n. 105 e n. 106 del 23 febbraio 2016, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale Concorsi, n. 16 del 26 febbraio 2016, nonché di garantire le conferme e le immissioni in ruolo dei docenti necessarie all'ordinato avvio dell'anno scolastico 2024/2025, i docenti di scuola secondaria di primo e secondo grado che alla data di entrata in vigore della presente disposizione hanno superato il periodo di formazione e prova e sono in servizio da almeno tre anni presso istituzioni scolastiche statali a seguito di immissione in ruolo con riserva per aver partecipato ai citati concorsi indetti con i decreti dei direttori generali n. 105 e n. 106 del 23 febbraio 2016, superando tutte le prove concorsuali dopo essere stati ammessi a seguito di un provvedimento giurisdizionale cautelare, sono confermati in ruolo, con decorrenza 1° settembre 2024, se conseguono, entro il termine di cui all'articolo 14, comma 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 2023 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 25 settembre 2023 e con oneri a carico dei partecipanti, 30 crediti formativi universitari (CFU) o accademici (CFA) del percorso universitario e accademico di formazione iniziale ai sensi dell'articolo 2-ter, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.
  3-ter. I soggetti di cui al comma 3-bis, destinatari di provvedimenti di revoca della nomina o di risoluzione del contratto di docente di scuola secondaria di primo e secondo grado, adottati in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali, sono immessi in ruolo con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2024 sui posti vacanti e disponibili, con precedenza rispetto alle operazioni di mobilità e di immissione in ruolo nell'anno scolastico 2024/2025 se conseguono entro il termine di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 2023 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 25 settembre 2023 e con oneri a carico dei partecipanti, 30 crediti formativi universitari (CFU) o accademici (CFA) del percorso universitario e accademico di formazione iniziale ai sensi dell'articolo 2-ter, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. Resta fermo che il periodo intercorrente tra la revoca della nomina o la risoluzione del contratto di cui al primo periodo e il 1° settembre 2024 non è utile ai fini giuridici ed economici relativi al riconoscimento del servizio agli effetti della carriera.
*5.17. Latini.
*5.18. Cangiano, Amorese, Mollicone.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. All'articolo 19 della legge 27 dicembre 2023, n. 206 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «A tal fine sono autorizzate la spesa in conto capitale di 1 milione di euro per l'anno 2025, per la costituzione della fondazione, nonché la spesa di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, per il funzionamento della stessa.»;

   b) al comma 10 la parola: «2024» è sostituita dalla seguente: «2025» e la parola: «2025» è sostituita dalla seguente: «2026».

  3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis pari a un milione di euro per l'anno 2024 e 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire», dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.
5.21. Piccolotti, Grimaldi, Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Zanella.

Pag. 139

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 326, le parole: «15 aprile 2024» sono sostituite dalle seguenti: «15 aprile 2026»;

   b) al comma 327, le parole: «di 50,33 milioni di euro per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «di 93,47 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025 e 50,33 di euro per l'anno 2026».

  3-ter. All'articolo 20-bis, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, le parole: «60 milioni di euro annui per ciascuno degli esercizi 2024 e 2025 e di 36 milioni di euro per l'esercizio 2026» sono sostituite dalle seguenti: «90 milioni di euro annui per ciascuno degli esercizi 2024 e 2025 e di 45 milioni di euro per l'esercizio 2026».
5.22. Sottanelli, Carfagna, Bonetti.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. All'articolo 1, comma 4-ter, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, le parole: «e 2023/2024» sono sostituite dalle seguenti: «, 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026».
  3-ter. La vigenza delle graduatorie di circolo e di istituto del personale amministrativo, tecnico e ausiliario relative al triennio scolastico 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione 3 marzo 2021, n. 50, adottato ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 dicembre 2000, n. 430, è prorogata all'anno scolastico 2024/2025.
*5.37. Cannata.
*5.38. Sasso.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. All'articolo 1, comma 326, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: «15 aprile 2024» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2026». Per le finalità di cui al precedente periodo il Fondo di cui all'articolo 21, comma 4-bis, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, è rifinanziato di 93,47 milioni di euro per l'anno 2024, di 143,8 milioni di euro per l'anno 2025 e di 86,28 milioni di euro per l'anno 2026.
  3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 36 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5.23. Caso, Amato, Orrico, Francesco Silvestri, Morfino, Carmina, Auriemma, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. All'articolo 1, comma 326, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: «15 aprile 2024» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024». Per le finalità di cui al periodo precedente, il Fondo di cui all'articolo 21, comma 4-bis, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, è rifinanziato di 93,47 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025 e 50,33 milioni di euro per l'anno 2026.
  3-ter. All'articolo 20-bis del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Per le predette finalità il fondo di cui all'articolo 21, comma 4-bis, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, è finanziato nel limite complessivo di ulteriori 90 milioni di euro annui per ciascuno degli esercizi 2024 e 2025 e di ulteriori 45 milioni di euro per l'esercizio 2026.».
5.26. Caso, Amato, Orrico, Francesco Silvestri, Morfino, Carmina, Auriemma, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

Pag. 140

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. All'articolo 1, comma 326, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 le parole: «15 aprile 2024» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024». Per le finalità di cui al presente comma, il Fondo di cui all'articolo 21, comma 4-bis, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, è rifinanziato di 36 milioni di euro per l'anno 2024.
  3-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3-bis, pari a 36 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5.27. Caso, Amato, Orrico, Francesco Silvestri, Morfino, Carmina, Auriemma, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. A decorrere dall'anno 2024 l'autorizzazione di spesa per gli interventi di cui all'articolo 4 della legge 23 novembre 1998, n. 407, è incrementata di ulteriori 1.000.000 di euro annui.
  3-ter. Nei limiti dello stanziamento previsto dall'articolo 4 della citata legge n. 407 del 1998, come modificato dal comma 3-bis, è autorizzato l'aumento proporzionale del numero di borse di studio mentre restano invariate le somme relative alle borse per le singole categorie di studio di cui al comma 2, lettere a), b), c) e d) del decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 2009, n. 58.
5.39. Barabotti, Cattoi, Comaroli, Ottaviani, Bordonali.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. All'articolo 1, comma 326, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: «15 aprile 2024» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024».
  3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
5.28. Sasso.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 326 le parole: «15 aprile 2024» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2024»;

   b) il comma 327 è sostituito dal seguente:

   «327. Per le finalità di cui al comma 326, il Fondo di cui all'articolo 21, comma 4-bis, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, è rifinanziato di 93,47 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025 e 50,33 milioni di euro per l'anno 2026.».

  3-ter. All'articolo 20-bis del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, al terzo periodo le parole: «60 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «90 milioni» e le parole: «36 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «45 milioni».
5.31. Piccolotti, Grimaldi, Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Zanella.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. All'articolo 1, comma 326, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: Pag. 141«15 aprile 2024» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2024».
  3-ter. All'articolo 20-bis del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Per le predette finalità il Fondo di cui all'articolo 21, comma 4-bis, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112 è finanziato nel limite complessivo di ulteriori 90 milioni di euro annui per ciascuno degli esercizi 2024 e 2025 e di ulteriori 45 milioni di euro per l'esercizio 2026».
5.32. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti, Roggiani.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 20-bis, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, dopo le parole: «legge 10 agosto 2023, n. 112», sono aggiunte le seguenti: «, che sono prorogati fino al 30 aprile 2024. Agli oneri di cui al precedente periodo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio».
5.33. Borrelli, Piccolotti, Grimaldi, Zaratti, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 20-bis del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, apportare le seguenti modificazioni:

   a) il terzo periodo è sostituito dai seguenti: «Per le predette finalità è autorizzata la spesa di 90 milioni di euro annui per ciascuno degli esercizi 2024 e 2025 e di 45 milioni di euro per l'esercizio 2026. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»;

   b) l'ultimo periodo è soppresso.
5.35. Caso, Amato, Orrico, Francesco Silvestri, Morfino, Carmina, Auriemma, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 20-bis del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, apportare le seguenti modificazioni:

   a) il terzo periodo è sostituito dai seguenti: «Per le predette finalità è autorizzata la spesa di 60 milioni di euro annui per ciascuno degli esercizi 2024 e 2025 e di 36 milioni di euro per l'esercizio 2026. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»;

   b) l'ultimo periodo è soppresso.
5.34. Caso, Amato, Orrico, Francesco Silvestri, Morfino, Carmina, Auriemma, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Al fine di garantire l'ordinato svolgimento delle operazioni di mobilità dei dirigenti scolastici per l'anno scolastico 2024/2025 e la corretta esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali, l'articolo 19-quater del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, è sostituito dal seguente:

«Art. 19-quater.
(Disposizioni in materia di mobilità straordinaria dei dirigenti scolastici)

Pag. 142

   1. Nelle more della definizione di una nuova disciplina della mobilità interregionale dei dirigenti scolastici in sede contrattuale e in deroga a quella già prevista nella medesima sede, esclusivamente per le operazioni di mobilità dell'anno scolastico 2024/2025 è reso disponibile il 100 per cento del numero dei posti vacanti in ciascuna regione, fatti salvi i contingenti regionali dei posti del concorso ordinario indetto con decreto del direttore generale per il personale scolastico n. 2788 del 18 dicembre 2023. Dall'attuazione del primo periodo non devono derivare situazioni di esubero di personale per triennio relativo agli anni scolastici 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027. Per la procedura di cui al presente comma non sono richiesti gli assensi degli uffici scolastici regionali interessati, salvo il caso di diniego da parte dell'ufficio scolastico della regione richiesta nei casi di seguito elencati in ordine di priorità:

   a) esubero di personale di cui al secondo periodo;

   b) necessità di eseguire provvedimenti giurisdizionali favorevoli dai quali è scaturito il diritto dei destinatari all'immissione in ruolo nella regione medesima;

   c) esigenza di procedere alle immissioni in ruolo con decorrenza 1° settembre 2024 nella regione medesima in attuazione dell'articolo 5, comma 11-undecies, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14.

   1-bis. Nei casi in cui i provvedimenti giurisdizionali o le procedure di immissione in ruolo di cui al comma 1, lettere b) e c), riguardino regioni prive di posti disponibili, i soggetti destinatari dei medesimi provvedimenti o delle medesime procedure possono essere immessi in ruolo in altra regione, secondo i criteri di priorità di cui al citato comma 1, alinea, terzo periodo, con precedenza rispetto alle procedure di mobilità e alle altre procedure di immissione in ruolo e, comunque, senza necessità di assenso da parte dell'ufficio scolastico regionale della regione di richiesta destinazione.».
*5.40. Miele, Sasso, Latini, Loizzo.
*5.41. Mollicone, Amorese, Cangiano.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 19-quater, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, le parole: «anno scolastico 2023/2024» sono sostituite dalle seguenti: «anni scolastici 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026».
**5.42. Manzi, Orfini, Malavasi, Scotto, Berruto, Zingaretti.
**5.43. Piccolotti, Grimaldi, Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Zanella.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Al fine di sanare il contenzioso pendente e tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa, tenuto conto dell'obiettivo di attivare azioni volte al completamento delle procedure concorsuali dei dirigenti scolastici relative al concorso per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 23 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto i soggetti destinatari di provvedimenti di depennamento dalla graduatoria per dirigente scolastico indetto con decreto del direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 1259 del 23 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, i soggetti che hanno superato con esito positivo tutte le prove della procedura concorsuale per dirigente scolastico, a condizione che abbiano un contenzioso giurisdizionale in atto ovvero già concluso con rigetto avverso il depennamento dalla graduatoria di merito del succitato concorso, sono immessi in Pag. 143ruolo con decorrenza dal 1° settembre 2024 nei posti vacanti e disponibili, in coda ai soggetti di cui all'articolo 20, comma 6-ter, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023 n. 112, fatta salva la necessità di eseguire i provvedimenti giurisdizionali che dispongono l'immissione in ruolo dei partecipanti alla procedura concorsuale indetta con decreto del direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011.
5.44. Loizzo.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, dopo il comma 3-ter è inserito il seguente:

   «3-quater. Le facoltà assunzionali già autorizzate in favore del Ministero dell'istruzione e del merito di cui al comma 3-ter, non utilizzate alla data del 31 dicembre 2023 a seguito dello scorrimento delle graduatorie nazionali per le assunzioni di 14 unità di personale di Area III, F1, assegnate dal decreto dipartimentale del 22 luglio 2021, n. 61 all'Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia, sono prorogate fino al 31 dicembre 2024 per le assunzioni in ruolo presso il medesimo Ufficio scolastico regionale, mediante lo scorrimento di graduatorie concorsuali per personale di qualifica equivalente, messe a disposizione dalla regione autonoma Friuli-Venezia Giulia o da altri enti locali della medesima regione, previo apposito accordo tra il Ministero dell'istruzione e del merito e la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.».
5.45. Panizzut, Pizzimenti, Comaroli, Cattoi, Pretto, Ottaviani, Iezzi, Bordonali, Ravetto, Stefani, Ziello.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Al fine di attuare il provvedimento «Agenda Sud» e non vanificare l'intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nella scuola secondaria di primo e secondo grado e alla lotta alla dispersione scolastica di cui alla Missione 4, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, all'articolo 21, comma 4-bis, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, apportare le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, le parole: «a tempo determinato fino al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «a tempo determinato fino al 31 dicembre 2024»;

   b) al secondo periodo, le parole: «con la dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «con la dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2024»;

   c) al terzo periodo, le parole: «pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 50 milioni di euro per l'anno 2024».
5.46. Caso, Amato, Orrico, Francesco Silvestri, Caramiello, Morfino, Carmina, Auriemma, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Al fine di rendere effettivo il diritto allo studio e assicurare la prosecuzione e l'estensione degli interventi previsti dall'articolo 27, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, agli alunni appartenenti a nuclei familiari con ISEE fino a 35.000 euro annui che adempiono all'obbligo scolastico è garantita la gratuità totale dei libri di testo. A tal fine, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è incrementata di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui Pag. 144all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5.47. Morfino, Amato, Orrico, Francesco Silvestri, Carmina, Auriemma, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Al fine di rendere effettivo il diritto allo studio e assicurare la prosecuzione e l'estensione degli interventi previsti dall'articolo 27, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, a tutti gli alunni che adempiono all'obbligo scolastico è riconosciuto un bonus di 200 euro annui per l'acquisto di materiale scolastico. A tal fine, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è incrementata di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.
5.48. Morfino, Amato, Orrico, Francesco Silvestri, Carmina, Auriemma, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo 27, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5.49. Morfino, Caso, Amato, Orrico, Francesco Silvestri, Carmina, Auriemma, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 19, comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il personale che ha svolto un periodo di servizio all'estero superiore a sei anni e fino a nove anni mantiene il diritto a partecipare alle prove di selezione e può essere destinato all'estero fino al raggiungimento di complessivi dodici anni di servizio in tutta la carriera scolastica»;

   b) all'articolo 21, comma 1, le parole: «almeno sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «almeno tre anni»;

   c) all'articolo 21, comma 2, la parola: «sei» è sostituita dalla seguente: «tre»;

   d) all'articolo 37, il comma 8 è sostituito dal seguente:

   «8. Il personale già destinato all'estero alla data di entrata in vigore del presente decreto, può permanervi fino a nove anni scolastici.».
5.50. Amato, Caso, Orrico, Francesco Silvestri, Morfino, Carmina, Auriemma, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 399, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante la disciplina dell'anno di prova e delle immissioni in ruolo dei docenti, le parole: «per l'anno scolastico 2023/2024» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025» e sono aggiunte, in fine, le seguenti: «Resta fermo quanto disposto dall'articolo 5, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74.».
*5.51. Sasso, Miele, Latini, Loizzo.
*5.52. Amorese, Mollicone, Cangiano.

Pag. 145

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 4, comma 1, del decreto del Ministero dell'istruzione e del merito, concernente il progetto nazionale di sperimentazione relativo all'istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale del 7 dicembre 2023 n. 240, le parole: «A partire dall'anno scolastico 2024/2025» sono sostituite dalle seguenti: «A partire dall'anno scolastico 2025/2026».
**5.53. Manzi, Orfini, Berruto.
**5.54. Piccolotti, Grimaldi, Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Zanella.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 1-quinquies, comma 1, lettera a), capoverso comma «1-bis», del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, in legge 20 dicembre 2019, n. 159, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «È in ogni caso prorogata la valutazione integrale del servizio giuridico del personale docente assunto con clausola rescissoria.».
5.55. Amato, Caso, Orrico, Francesco Silvestri, Morfino, Carmina, Auriemma, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Le disposizioni di cui al comma 5 e seguenti dell'articolo 5 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, sono prorogate fino all'anno scolastico 2030/2031 e sono estese ai docenti inclusi a pieno titolo nella prima fascia per il posto comune.
5.56. Piccolotti, Grimaldi, Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Zanella.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 5, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, le parole: «l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione in altra istituzione scolastica» sono soppresse.
5.57. Amato, Caso, Orrico, Francesco Silvestri, Morfino, Carmina, Auriemma, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Sono prorogate anche per l'anno scolastico 2024/2025 le disposizioni di cui ai commi 5 e 12 dell'articolo 5 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74.
5.58. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Al comma 14 dell'articolo 14 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:

   «c-bis) per i servizi di agenzia relativi a viaggi di istruzione, le commissioni da pagare e le altre forme di remunerazione dell'agente».
5.59. Miele.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 10, comma 2-bis, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170, le parole: «31 gennaio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
*5.60. Steger, Manes.
*5.61. Pella.

Pag. 146

*5.62. Zaratti, Grimaldi, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zanella.
*5.63. Ruffino, Sottanelli, Carfagna, Bonetti.
*5.64. Roggiani, De Maria.
*5.69. Torto, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 13, comma 5, terzo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 dopo le parole: «nell'ambito della provincia di appartenenza» sono aggiunte le seguenti: «o in altra provincia».
5.65. Amato, Caso, Orrico, Francesco Silvestri, Morfino, Carmina, Auriemma, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Per l'anno scolastico 2024/2025 sono consentiti trasferimenti per mobilità intercompartimentale al personale assunto nel profilo di Direttore dei servizi generali e amministrativi.
5.66. Orfini, Manzi, Berruto, Zingaretti.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 18, comma 4, della legge 27 dicembre 2023, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «anno scolastico 2024/2025» sono sostituite dalle seguenti: «anno scolastico 2025/2026»;

   b) le parole da: «contestualmente, l'opzione economico-sociale» fino alla fine del comma sono soppresse.
5.20. Piccolotti, Grimaldi, Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Zanella.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 22, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».
5.67. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 1, comma 326, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 le parole: «15 aprile 2024» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2026».
*5.24. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti.
*5.25. Caso, Amato, Orrico, Francesco Silvestri, Morfino, Carmina, Auriemma, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 1, comma 326, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: «15 aprile 2024» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024».
**5.29. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti.
**5.30. Caso, Amato, Orrico, Francesco Silvestri, Morfino, Carmina, Auriemma, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Proroga graduatorie concorsi per i servizi educativi e scolastici comunali)

  1. All'articolo 32, comma 6, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «30 settembre 2024», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2025».
5.01. Piccolotti, Grimaldi, Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Zanella.

Pag. 147

ART. 6.

  Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

   a) dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Le medesime disposizioni si applicano anche alle professioni di agrotecnico e agrotecnico laureato, geometra e geometra laureato, perito agrario e perito agrario laureato, perito industriale e perito industriale laureato, per le quali l'organizzazione e le modalità di svolgimento degli esami sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito;

   b) al secondo periodo, sopprimere le parole da: nonché fino alla fine del periodo.
6.3. Schifone.

  Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: La proroga opera altresì per le professioni di agrotecnico e agrotecnico laureato, geometra e geometra laureato, perito agrario e perito agrario laureato, perito industriale e perito industriale laureato.
6.4. Pella, D'Attis.

  Al comma 4, sostituire le parole: 31 luglio 2024 con le seguenti: 31 dicembre 2024.
*6.5. Bonetti, Sottanelli, Carfagna.
*6.6. Fossi.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  4-bis. Per consentire l'attivazione dei nuovi contratti di ricerca, di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il comma 6, secondo periodo, del medesimo articolo 22 è soppresso.
  4-ter. Per le finalità di cui al comma 4-bis, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università e degli enti pubblici di ricerca, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 75 milioni di euro per l'anno 2024, 100 milioni di euro per l'anno 2025 e 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
  4-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
6.7. Caso, Amato, Orrico, Francesco Silvestri, Carmina, Auriemma, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  4-bis. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 555, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, negli anni 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027, al comma 556 del medesimo articolo 1, le parole: «e 2023» sono sostituite dalle seguenti «2024, 2025, 2026 e 2027».
  4-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 4-bis, pari a 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
6.8. Zaratti, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  4-bis. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 555, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, negli anni 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027, al comma 556 del medesimo articolo 1, le parole: «e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «2023, 2024, 2025 e 2026».
  4-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 4-bis, pari a 100.000 di euro per ciascuno degli anni da 2024 a 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle Pag. 148risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*6.9. Steger, Manes.
*6.10. Giorgianni, Lucaselli, Michelotti.
*6.11. Boschi, Marattin.
*6.12. Romano.
*6.13. Pella.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 14, comma 6, secondo periodo, della legge 22 dicembre 1990, n. 401, convertito, con modificazioni, dalla legge sostituire la parola: «biennale» con la seguente: «quadriennale». La disposizione di cui al primo periodo si applica agli incarichi in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
6.14. Mulè.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

  5-bis. In deroga alle disposizioni dei regolamenti di ateneo e delle altre istituzioni della formazione superiore, l'ultima sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio relative all'anno accademico 2022/2023 è prorogata al 15 giugno 2024. È conseguentemente prorogato ogni altro termine connesso ad adempimenti didattici o amministrativi funzionali allo svolgimento delle predette prove.
  5-ter. Il termine dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale degli insegnanti per la scuola secondaria di primo e secondo grado, fissato al 31 maggio 2024 dall'articolo 14, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 25 settembre 2023, è prorogato al 30 giugno 2024 e il termine per la conclusione dell'offerta formativa di trenta CFU o CFA, fissato al 28 febbraio 2024 dal comma 2 del medesimo articolo 14, è prorogato al 30 aprile 2024.
6.15. Manzi, Orfini, Zingaretti, Berruto.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. In deroga alle disposizioni dei regolamenti di ateneo e delle altre istituzioni della formazione superiore, l'ultima sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio relative all'anno accademico 2022/2023 è prorogata al 15 giugno 2024. È conseguentemente prorogato ogni altro termine connesso ad adempimenti didattici o amministrativi funzionali allo svolgimento delle predette prove.
6.17. Manzi, Orfini, Zingaretti, Berruto.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Il termine dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale degli insegnanti per la scuola secondaria di primo e secondo grado, fissato al 31 maggio 2024 dall'articolo 14, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 25 settembre 2023, è prorogato al 30 giugno 2024 e il termine per la conclusione dell'offerta formativa di trenta CFU o CFA, fissato al 28 febbraio 2024 dal comma 2 del medesimo articolo 14, è prorogato al 30 aprile 2024.
6.18. Manzi, Orfini, Zingaretti, Berruto.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. In considerazione dell'avvio del Patto per la ricerca e l'innovazione in Europa e per aumentare l'attrattività del settore della ricerca e dell'alta formazione, all'articolo 40, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: «sono definiti fino a un massimo di quattro comparti di contrattazione collettiva nazionale, cui corrispondono non più di quattro separate aree per la dirigenza» sono sostituite dalle seguenti: «sono definiti fino a un massimo di cinque comparti di contrattazione collettiva nazionale, cui corrispondono non più di cinque separate aree per la dirigenza. Nelle more delle trattative della contrattazione 2022-2024, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il MinistroPag. 149 per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, emette apposito atto di indirizzo, autorizzando l'ARAN alla costituzione del comparto di contrattazione della ricerca, università ed alta formazione. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
6.19. Orrico, Caso, Amato, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. In considerazione dell'avvio del Patto per la ricerca e l'innovazione in Europa e per aumentare l'attrattività del settore della ricerca e dell'alta formazione, all'articolo 40, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: «sono definiti fino a un massimo di quattro comparti di contrattazione collettiva nazionale, cui corrispondono non più di quattro separate aree per la dirigenza» sono sostituite dalle seguenti: «sono definiti fino a un massimo di cinque comparti di contrattazione collettiva nazionale, cui corrispondono non più di cinque separate aree per la dirigenza. Nelle more delle trattative della contrattazione 2022-2024 entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, emette apposito atto di indirizzo, autorizzando l'ARAN alla costituzione del comparto di contrattazione della ricerca, università ed alta formazione».
6.20. Orfini, Manzi, Berruto, Zingaretti.

(Inammissibile)

  Sostituire il comma 8 con i seguenti:

  8. All'articolo 1, comma 655, primo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «fino all'anno accademico 2020/2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'anno accademico 2023/2024».
  8-bis. Nell'ambito dei processi di statizzazione di cui all'articolo 22-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, l'Elenco A e l'Elenco B previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 settembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 28 ottobre 2021, sono costituiti entro il 31 marzo 2024 anche per i settori artistico disciplinari che al momento della statizzazione siano privi di cattedre. A tal fine all'articolo 5, comma 1, alinea, del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 settembre 2021, le parole: «per il quale è prevista almeno una cattedra nella dotazione organica di cui all'articolo 3, comma 6,» sono soppresse.
  8-ter. Al fine di completare i processi di statizzazione di cui all'articolo 22-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il Ministero dell'università e della ricerca è autorizzato ad attivare un'apposita procedura finalizzata ad assumere alle dipendenze dello Stato, a decorrere dal 1° aprile 2024, il personale impegnato per almeno due anni entro il 31 dicembre 2022, anche non continuativi, purché includa il 2022, presso gli istituti superiori di studi musicali statizzati, per lo svolgimento di servizi di pulizia, ausiliari e amministrativi in qualità di dipendente di imprese titolari di contratti per lo svolgimento dei predetti servizi. Alla procedura selettiva non possono partecipare coloro che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, risultano dipendenti a tempo determinato o indeterminato in una pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati i requisiti per la partecipazione alla procedura, nonché le relative modalità di svolgimento e i termini per la presentazione delle domande.
  8-quater. Per la procedura di cui al comma 8-ter è autorizzata una spesa di 1,5 Pag. 150milioni di euro per l'anno 2024 e 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
  8-quinquies. Agli oneri derivanti dai commi 8-ter e 8-quater si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  8-sexies. All'articolo 2, comma 8, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, la lettera l-bis) è abrogata.
*6.21. Orfini, Manzi, Berruto, Zingaretti.
*6.23. Piccolotti, Grimaldi, Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Zanella.
*6.24. Grippo, Sottanelli, Carfagna, Bonetti.
*6.25. Orrico, Caso, Amato, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

(Inammissibile
limitatamente ai commi da 8-
bis a 8-sexies)

  Al comma 8, sopprimere la lettera b).
6.26. Amato, Caso, Orrico, Francesco Silvestri, Morfino, Carmina, Auriemma, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Al comma 8, lettera b), sopprimere le parole: e comma 5-bis.

  Conseguentemente, dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

  8-bis. All'articolo 59, comma 9-bis, terzo periodo, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo le parole: «al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297» sono aggiunte le seguenti «o ancora con contratti flessibili stipulati all'esito di procedure pubbliche di selezione».
  8-ter. All'articolo 6, comma 4-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2022 n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023 n. 14, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I vincitori delle procedure concorsuali bandite in esecuzione di quanto disposto con il presente comma assumono servizio presso l'istituzione di titolarità in concomitanza con l'avvio del primo anno accademico utile».
*6.27. Orfini, Manzi, Berruto, Zingaretti.
*6.28. Amato, Caso, Carotenuto, Orrico, Francesco Silvestri, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

(Inammissibile
limitatamente alle parti consequenziali)

  Al comma 8, lettera b), sopprimere le parole: e comma 5-bis.
**6.29. Grippo, Sottanelli, Carfagna, Bonetti.
**6.30. Torto, Carotenuto, Caso, Amato, Orrico, Francesco Silvestri, Carmina, Auriemma, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

  8-bis. All'articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «, 2023 e 2024».
  8-ter. Possono accedere al contribuito di cui al comma 8-bis solo gli enti che erogano un numero di borse di studio o agevolazioni a favore degli studenti del Collegio di merito per un importo globale superiore a un terzo della sommatoria delle rette per l'anno accademico di riferimento. In sede di accertamento dei requisiti di accredito di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 settembre 2016, n. 673, il Ministero verifica il rispetto di cui al primo periodo per l'accesso al contributo.
  8-quater. Agli oneri di cui al comma 8-bis, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre Pag. 1512004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
6.36. Boschi.

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

  8-bis. All'articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «, 2023 e 2024».
  8-ter. Possono accedere al contribuito di cui al comma 8-bis solo gli enti che erogano un numero di borse di studio o agevolazioni a favore degli studenti del Collegio di merito per un importo globale superiore a un terzo della sommatoria delle rette per l'anno accademico di riferimento. In sede di accertamento dei requisiti di accredito di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 settembre 2016, n. 673, il Ministero verifica il rispetto di cui al primo periodo per l'accesso al contributo.
  8-quater. Agli oneri di cui al comma 8-bis, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*6.37. Giorgianni.
*6.38. Cattoi, Barabotti, Comaroli, Ottaviani, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello.
*6.39. Lupi, Bicchielli, Brambilla, Cavo, Cesa, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.
*6.40. Cattaneo.

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

  8-bis. In deroga alle disposizioni dei regolamenti di ateneo e delle altre istituzioni della formazione superiore, l'ultima sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio relative all'anno accademico 2022/2023 è prorogata al 15 giugno 2024. È conseguentemente prorogato ogni altro termine connesso ad adempimenti didattici o amministrativi funzionali allo svolgimento delle predette prove.
  8-ter. Nelle università statali e non statali e nelle università non statali telematiche e nelle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, gli esami di profitto e gli esami di laurea, possono essere svolti, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime università e istituzioni, avuto particolare riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità. Con decreto del Ministero dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i requisiti e i parametri che le università e le istituzioni devono rispettare per lo svolgimento degli esami di profitto e degli esami di laurea a distanza. Il decreto di cui al secondo periodo definisce anche le modalità di monitoraggio degli esami di profitto e degli esami di laurea effettuati a distanza.
**6.31. Sasso.
**6.32. Pella.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. In deroga alle disposizioni dei regolamenti di ateneo e delle altre istituzioni della formazione superiore, l'ultima sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio relative all'anno accademico 2022/2023 è prorogata al 15 giugno 2024. È conseguentemente prorogato ogni altro termine connesso ad adempimenti didattici o amministrativi funzionali allo svolgimento delle predette prove.
*6.34. Piccolotti, Grimaldi, Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Zanella.
*6.35. Caso, Amato, Orrico, Francesco Silvestri, Carmina, Auriemma, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. Per l'anno 2024, al fine di garantire ai cittadini l'offerta e la continuità Pag. 152nell'erogazione di servizi socio-educativi, possono continuare a svolgere funzioni socio-educative presso le cooperative sociali coloro i quali siano in possesso di titoli di studio diversi da quelli previsti dalle normative vigenti, purché con comprovata esperienza di almeno tre anni in ambito socio-educativo, previo superamento di un corso intensivo di formazione in area psico-pedagogica.
6.41. Serracchiani.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. All'articolo 1, comma 309, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «I singoli enti provvedono all'assegnazione del 50 per cento delle risorse al personale di cui al primo periodo in ragione della partecipazione dello stesso ad appositi progetti finalizzati al raggiungimento di più elevati obiettivi nell'ambito della didattica, della ricerca e della terza missione, nel limite massimo pro capite del 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo, secondo criteri stabiliti mediante la contrattazione collettiva integrativa nel rispetto di quanto previsto dal contratto collettivo nazionale. Il restante 50 per cento è destinato all'integrazione delle componenti del trattamento fondamentale diverse dallo stipendio, negli importi da definirsi nell'ambito del contratto collettivo nazionale».
*6.42. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti.
*6.43. Caso, Amato, Orrico, Francesco Silvestri, Carmina, Auriemma, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. All'articolo 1, comma 310, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, alla lettera c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Dall'anno 2024 le risorse di cui al primo periodo sono destinate per il 50 per cento all'integrazione delle componenti del trattamento fondamentale diverse dallo stipendio, negli importi da definirsi nell'ambito del contratto collettivo nazionale».
**6.44. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti.
**6.45. Caso, Amato, Orrico, Francesco Silvestri, Carmina, Auriemma, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. I docenti vincitori di un concorso nazionale per titoli ed esami o sessione riservata per titoli ed esami, entrambi banditi con atti ministeriali per l'accesso ai ruoli nelle istituzioni dell'Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM), risultati idonei a seguito di superamento di prove volte all'accertamento della preparazione artistico-culturale e del possesso delle capacità didattiche relativamente agli insegnamenti da svolgere, nonché attualmente inseriti nelle graduatorie d'istituto con un punteggio non inferiore ai 24 punti richiesti dalla previgente normativa, anche se destinatari di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali, con negativo scioglimento di riserva e annullamento o depennamento da graduatorie nazionali di merito, possono essere immessi in ruolo a decorrere dall'anno accademico 2023/2024, previa presentazione di relativa domanda presso l'istituzione AFAM con la quale i candidati abbiano stipulato nell'anno accademico in corso un contratto a tempo determinato su cattedra vacante e disponibile per la stessa disciplina per la quale abbiano superato le prove concorsuali di cui sopra. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
6.46. Pella, D'Attis.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. Il contributo straordinario di 1 milione di euro annui a favore della FondazionePag. 153 EBRI (European Brain Research Institute) è riconosciuto per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari ad euro 1 milione per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*6.47. Milani, Rampelli.
*6.48. Lupi, Romano.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente: 8-bis. Al fine di consentire la prosecuzione delle attività di ricerca di nuove strategie terapeutiche per malattie neurodegenerative, del neuro sviluppo e per altri gravi disturbi del sistema nervoso, l'autorizzazione, in favore della Fondazione EBRI (European Brain Research Institute), di cui all'articolo 1, comma 784, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è prorogata per un importo di un milione di euro per l'anno 2024. Agli oneri di cui al presente comma, pari ad un milione di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.
6.49. Barelli, Dalla Chiesa, Pella, Cannizzaro, D'Attis.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. All'articolo 1, comma 784, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «2022, 2023, 2024, 2025 e 2026». Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari ad euro 0,8 milioni per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
6.59. Lupi, Romano.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. Le graduatorie di cui all'articolo 59, comma 10, lettera d), e comma 15, lettera c), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono integrate, nel limite delle autorizzazioni di spesa previste a legislazione vigente e nel rispetto del regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con i candidati risultati idonei per avere raggiunto o superato il punteggio minimo previsto dal comma 15 del medesimo articolo 59 del decreto-legge n. 73 del 2021. Le medesime graduatorie, riferite alle procedure di cui al decreto direttoriale n. 498 del 21 aprile 2020 e al decreto direttoriale n. 499 del 21 aprile 2020, sono utilizzate fino a esaurimento prima di effettuare le assunzioni dai concorsi banditi successivamente.
6.50. Piccolotti, Grimaldi, Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Zanella.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. All'articolo 9, comma 2-ter, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023 n. 74, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le attività svolte ai sensi dei commi 10 e 10-bis dell'articolo 6 della legge 30 dicembre 2010 n. 240, ai fini tributari, non configurano esercizio per professione abituale di attività di lavoro autonomo, ai sensi dell'articolo 5, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».
6.51. Latini.

(Inammissibile)

Pag. 154

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. Ai sensi di quanto previsto dal comma 8, all'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nell'ambito dell'unico comparto Istruzione e ricerca, sono costituite, conformemente alla corrispondente suddivisione ministeriale, la sezione contrattuale Scuola e la sezione contrattuale Ricerca, Università e Alta formazione artistica e musicale (AFAM).».
6.52. Grippo, Sottanelli, Carfagna, Bonetti.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. All'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nell'ambito dell'unico comparto Istruzione e Ricerca, è prevista la stipula di due diversi contratti, uno riferito alla Scuola e uno riferito a Ricerca, Università e Alta formazione artistica e musicale (AFAM), conformemente alla suddivisione dei due rispettivi Ministeri.».
6.53. Tassinari.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. All'articolo 1-septies, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016 n. 89, le parole: «fino al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».
6.54. De Bertoldi.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli indicatori relativi all'autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio trovano applicazione non prima dalla definizione dell'offerta formativa dell'anno accademico 2024/2025.».
6.55. Ziello, Iezzi, Bordonali, Ravetto, Stefani.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. All'articolo 6, comma 4-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I vincitori delle procedure concorsuali bandite in esecuzione di quanto disposto dal presente comma assumono servizio presso l'Istituzione di titolarità in concomitanza con l'avvio del primo anno accademico utile.».
6.56. Grippo, Sottanelli, Carfagna, Bonetti.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. All'articolo 59, comma 9-ter, terzo periodo, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo le parole: «al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,» sono aggiunte le seguenti: «o con contratti flessibili stipulati all'esito di procedure pubbliche di selezione,».
*6.57. Grippo, Sottanelli, Carfagna, Bonetti.
*6.58. Torto, Caso, Amato, Orrico, Francesco Silvestri, Carmina, Auriemma, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

  1. In relazione alla necessità di promuovere il territorio delle aree svantaggiate del Mezzogiorno, che vivono fenomeni diffusi di spopolamento; al fine di ripristinare e prorogare il valore di forme di finanziamentoPag. 155 pubblico; vista anche la mancanza in quei territori di un sistema compiuto di libero mercato e che gli stessi non sono ormai in grado di compensare interventi attraverso il coinvolgimento di imprese private, si concede un finanziamento biennale al Cesam (Centro Sperimentale delle Arti Mediterranee) perché valorizzi attraverso gli strumenti propri della sua azione di intrapresa i territori, i borghi, le eccellenze ambientali, storiche, architettoniche e monumentali di riferimento, altrimenti privi di altre forme di sostegno economico e di promozione culturale e sociale anche attraverso l'utilizzo di nuove tecnologie e forme d'arte multidisciplinari.
  2. Per le finalità di cui al comma 1 si provvede alla proroga indiretta e al ripristino di somme ministeriali oggi non più erogate attraverso un finanziamento a favore di Cesam (Centro Sperimentale delle Arti Mediterranee) di 800 mila euro per l'anno 2024 e di 900 mila euro per l'anno 2025.
  3. Agli oneri di cui al comma 2, pari a 800.000 euro per l'anno 2024 e 900.000 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni 2024 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.
6.01. Caiata.

(Inammissibile)

ART. 7.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  4-bis. Al fine di sostenere e implementare le attività nell'ambito della ricerca, dell'innovazione e della formazione, nonché della fruizione e promozione del patrimonio culturale, svolte dalle istituzioni culturali l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 17 ottobre 1996, n. 534, è incrementata di 1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.
  4-ter. Al fine di prorogare e sostenere le attività di ricerca, di formazione e di divulgazione nel campo delle discipline umanistiche l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 335, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è rifinanziata nella misura di 580.000 euro a decorrere dall'anno 2024.
  4-quater. Gli incarichi di collaborazione autorizzati ai sensi dell'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e ai sensi dell'articolo 51, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, possono essere rinnovati fino al 31 dicembre 2024, entro il limite di spesa di 23 milioni di euro per l'anno 2024. Per la durata e con la scadenza di cui al primo periodo, possono essere altresì autorizzati, ai sensi del medesimo articolo 24, comma 1, ulteriori incarichi, per un importo massimo di 40.000 euro per singolo incarico, entro il limite di spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2024.
7.1. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti, Fornaro.

(Inammissibile
limitatamente ai commi 4-
bis e 4-ter)

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Al fine di sostenere e implementare le attività nell'ambito della ricerca, dell'innovazione e della formazione, nonché della fruizione e promozione del patrimonio culturale, svolte dalle istituzioni culturali l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 17 ottobre 1996, n. 534, è incrementata di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2024.
7.2. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti, Ascani, Fornaro.

(Inammissibile)

Pag. 156

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Al fine di prorogare e sostenere le attività di ricerca, di formazione e di divulgazione nel campo delle discipline umanistiche l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 335, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è rifinanziata nella misura di 580.000 euro a decorrere dall'anno 2024.
7.3. Toni Ricciardi, Manzi, Ascani.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 335, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è rifinanziata nella misura di 580.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024.
7.23. Mollicone.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Gli incarichi di collaborazione autorizzati ai sensi dell'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e ai sensi dell'articolo 51, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, possono essere rinnovati fino al 31 dicembre 2024, entro il limite di spesa di 23 milioni di euro per l'anno 2024. Per la durata e con la scadenza di cui al primo periodo, possono essere altresì autorizzati, ai sensi del medesimo articolo 24, comma 1, ulteriori incarichi, per un importo massimo di 40.000 euro per singolo incarico, entro il limite di spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2024.
7.4. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 24, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024». Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a euro 25 milioni per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 632, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
7.5. Rampelli.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, dopo il comma 18-ter, è aggiunto il seguente:

   «18-quater. La durata degli incarichi di collaborazione già autorizzati alla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 24, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è prorogata, se inferiore, fino al limite di durata massima di quaranta mesi, e comunque non oltre il 31 dicembre 2024.».
7.6. Piccolotti, Zaratti, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari.

  Sostituire il comma 5 con il seguente:

  5. All'articolo 38-bis, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

   b) le parole: «1.000 partecipanti» sono sostituite dalle seguenti: «3.000 partecipanti»;

   c) dopo le parole: «nonché le proiezioni cinematografiche» sono aggiunte le seguenti: «ivi incluse le rassegne e i festival che si svolgono per più giorni con le medesimePag. 157 modalità artistiche e organizzative,»;

   d) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i casi in cui sussistano vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è necessario ottenere il nulla osta previsto dagli organi periferici del Ministero della cultura da accludere alla certificazione di inizio attività di cui al presente comma.».
*7.9. Mollicone.
*7.13. Orrico, Amato, Caso, Francesco Silvestri, Carmina, Auriemma, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.
*7.14. Ottaviani, Barabotti, Cattoi, Comaroli, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello.
*7.15. Manzi.

  Sostituire il comma 5 con il seguente:

  5. All'articolo 38-bis, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

   b) le parole: «1.000 partecipanti» sono sostituite dalle seguenti: «3.000 partecipanti»;

   c) dopo le parole: «nonché le proiezioni cinematografiche» sono aggiunte le seguenti: «ivi incluse le rassegne e i festival che si svolgono per più giorni con le medesime modalità artistiche e organizzative,».
7.16. Tenerini.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. All'articolo 22, comma 2-octies, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, le parole: «31 dicembre 2023», sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
*7.17. Varchi.
*7.18. Lai, Roggiani, Mauri.
*7.24. Caramanna.

  Sopprimere il comma 6.
7.19. Boschi.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

  6-bis. Per il solo anno 2024, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 357 a 357-quinquies della legge 30 dicembre 2021, n. 234, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura e la conoscenza del patrimonio culturale, a tutti i residenti nel territorio nazionale in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità, è assegnata, nell'anno del compimento del diciottesimo anno e nel rispetto del limite massimo di spesa di 230 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, una Carta elettronica, utilizzabile per acquistare biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo, libri, abbonamenti a quotidiani e periodici anche in formato digitale, musica registrata, prodotti dell'editoria audiovisiva, titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali nonché per sostenere i costi relativi a corsi di musica, di teatro o di lingua straniera. Il Ministero della cultura vigila sul corretto funzionamento della Carta e, in caso di eventuali usi difformi o di violazioni delle disposizioni attuative, può provvedere alla disattivazione della Carta, alla cancellazione dall'elenco delle strutture, imprese o esercizi commerciali accreditati, al diniego di accredito o al recupero delle somme non rendicontate correttamente o eventualmente utilizzate per spese inammissibili, nonché in via cautelare alla sospensione dell'erogazione degli accrediti oppure, in presenza di condotte più gravi o reiterate, alla sospensione dall'elenco dei soggetti accreditati. Le somme assegnate con la Carta Pag. 158non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'ISEE. Ai fini della determinazione degli importi nominali da assegnare nel rispetto del limite di spesa di cui al presente comma, nonché dei criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta, per l'anno 2024, trovano applicazione le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2016, n. 187, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 dicembre 2018 numero 138.
  6-ter. Nell'anno 2024 non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 357 a 357-quinquies della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
  6-quater. Ai fini di cui ai commi 357-quater e 357-quinquies della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il Ministero della cultura e il Corpo della Guardia di finanza stipulano un'apposita convenzione volta a regolare le modalità di accesso ai dati e alle informazioni relativi all'assegnazione e all'utilizzo delle Carte di cui al comma 357, per il loro utilizzo da parte del medesimo Corpo nelle autonome attività di polizia economico-finanziaria ai sensi del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68.
  6-quinquies. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione dei commi 6-bis e 6-ter, pari a 230 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede, quanto a 190 milioni di euro attraverso i risparmi realizzati attraverso la disapplicazione, per l'anno 2024, delle misure di cui ai commi da 357 a 357-quinquies della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e, quanto a 40 milioni di euro, attraverso corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
7.20. Boschi, Marattin.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

  6-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, è incrementata di 0,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, al fine di garantire la prosecuzione delle attività dell'Accademia internazionale di Imola, dell'Accademia musicale Chigiana di Siena e della Fondazione Scuola di musica di Fiesole di cui all'articolo 1, comma 781, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Alla ripartizione, in parti eguali, dell'importo di cui al primo periodo in favore dell'Accademia internazionale di Imola, dell'Accademia musicale Chigiana di Siena e della Fondazione Scuola di musica di Fiesole si provvede con decreto del Ministro della cultura, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione della presente disposizione.
  6-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 6-bis, pari a 0,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.
7.21. Deborah Bergamini.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. All'articolo 24, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

   b) il quarto periodo è sostituito dal seguente: «I contratti relativi a detti incarichi, già conferiti al 31 dicembre 2023, cessano di avere efficacia decorsi tre anni Pag. 159dal conferimento o, in ogni caso, il 31 dicembre 2024».
7.22. Michelotti.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Proroga di termini e disposizioni in materia di associazioni musicali amatoriali)

  1. Per le associazioni musicali amatoriali, come definite dal comma 2, il termine di cui all'articolo 101, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, è prorogato al 30 giugno 2024.
  2. Le associazioni musicali amatoriali sono enti collettivi a carattere culturale, costituiti in forma associativa, anche priva di personalità giuridica, che operano senza scopo di lucro con le finalità di diffondere la cultura musicale e di valorizzare e promuovere la musica in tutte le sue forme. Tra le associazioni musicali amatoriali sono ricomprese a titolo esemplificativo e non esaustivo: bande musicali, cori, gruppi folkloristici e altri gruppi di musica popolare e amatoriale.
  3. All'articolo 5, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e le attività di bande musicali, cori, gruppi folkloristici e altri gruppi di musica popolare e amatoriale».
  4. Al fine di incentivare la diffusione della cultura musicale tra i giovani e favorire l'accesso alle scuole di musica gestite dalle bande musicali, al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 67, comma 1, lettera m):

    1) dopo le parole: «compensi erogati ai direttori artistici» sono inserite le seguenti: «, ai formatori»;

    2) le parole: «cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche» sono sostituite dalle seguenti: «bande musicali e filodrammatiche, cori, gruppi folkloristici e altri gruppi di musica popolare e amatoriale costituite in qualsiasi forma associativa».

   b) all'articolo 148, comma 3, dopo le parole: «sportive dilettantistiche,» sono inserite le seguenti: «per le bande musicali, cori, gruppi folkloristici e altri gruppi di musica popolare e amatoriale legalmente riconosciute,»;

   c) all'articolo 149, comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché alle bande musicali, cori, gruppi folkloristici e altri gruppi di musica popolare e amatoriale».

  5. Ai soggetti di cui al comma 1, anche se non iscritti al Registro unico del Terzo settore, si applicano le disposizioni dei Capi III e IV del Titolo VIII del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
  6. I contributi e le agevolazioni erogati dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dalle città metropolitane e dai comuni in favore dei soggetti di cui al comma 1, in relazione all'attività artistico-culturale svolta sono cumulabili tra loro e con contributi erogati da altri enti pubblici e soggetti privati.
7.06. Nevi, Battilocchio, Barelli.

(Inammissibile
limitatamente ai commi da 3 a 6)

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Proroga per gli esperti archivisti)

  1. Al fine di garantire il supporto tecnico e scientifico nelle azioni di tutela, di conservazione e di valorizzazione del patrimonio archivistico nazionale, sono prorogati fino al 31 dicembre 2024:

   a) gli incarichi delle attività di supporto ad Archivi di Stato, Soprintendenze archivistiche e Soprintendenze archivistiche e bibliografiche di tutto il territorio nazionale, conferiti a decorrere da agosto 2021 sino al 31 dicembre 2021;

Pag. 160

   b) i contratti per i 139 esperti archivisti reclutati nell'ottobre 2021 con avviso pubblico della Direzione Generale Archivi, in forza del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021 , n. 113.
7.07. Mollicone, Amorese.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Misure urgenti per il rafforzamento del settore culturale)

  1. Al fine di garantire il supporto tecnico e scientifico nelle azioni di tutela, di conservazione e di valorizzazione del patrimonio nazionale, anche in relazione agli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, i contratti in scadenza del personale in ausilio alle Soprintendenze quali tecnici e amministrativi sono prorogati fino al 31 dicembre 2024.
7.08. Mollicone, Amorese.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Proroga del termine per l'utilizzo del credito d'imposta relativo agli interventi conservativi sugli immobili di interesse storico e artistico)

  1. All'articolo 65-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo le parole: «degli anni 2021 e 2022» sono aggiunte le seguenti: «e di 2 milioni di euro per l'anno 2024»;

   b) al comma 3:

    1) dopo le parole: «risorse del Fondo» sono aggiunte le seguenti: «e nei limiti dello stesso» e le parole: «negli anni 2021 e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2021, 2022 e 2023 e, relativamente all'anno 2024, fino al 30 giugno 2024»;

    2) le parole: «100.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «200.000 euro».

   c) al comma 4, le parole: «con qualsiasi altro contributo o finanziamento pubblico e» sono soppresse.

   d) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

   «6-bis. Gli immobili restaurati o sottoposti ad altri interventi conservativi con il concorso totale o parziale dello Stato nella spesa a valere sulle risorse del fondo di cui al comma 1, costituenti beni culturali, sono resi accessibili al pubblico secondo le modalità di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42».

   e) al comma 7 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli oneri relativi al 2024 si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 632, della legge 29 dicembre 2022, n. 197».
*7.09. Mollicone.
*7.010. Cavandoli, Bagnai, Iezzi, Bordonali, Ravetto, Stefani, Ziello.
*7.011. Mulè.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Misure per l'editoria)

  1. Il contributo di cui all'articolo 30-quater, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è riconosciuto, alle condizioni e con le modalità ivi previste, nel limite di spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2024. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota destinata agli interventiPag. 161 di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri.
7.012. Mollicone, Rampelli.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Termini in materia di cultura)

  1. All'articolo 7, comma 7-ter del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «2,7 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «3,3 milioni»;

   b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Una quota delle risorse relative agli anni 2024, 2025 e 2026, di cui al primo periodo, pari almeno a 0,6 milioni di euro, è destinata all'istituzione teatro lirico sperimentale di Spoleto A. Belli»;

   c) al secondo periodo sono premesse le seguenti parole: «Ferma restando la disposizione di cui al periodo precedente».

    3) All'onere di cui al comma 1, lettera a), quantificato in 0,6 milioni per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6.

  2. Il termine di cui al secondo periodo del citato articolo 7, comma 7-ter è prorogato di ulteriori sessanta giorni.
7.013. Mulè.

(Inammissibile)

ART. 8.

  Sopprimere il comma 1.
8.1. Quartini, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Al fine di compensare i costi relativi al potenziamento e alla garanzia dei servizi di controllo del territorio, sicurezza e mobilità urbana, connessi all'aumento del traffico locale, a decorrere dal 1° gennaio 2024, i comuni su cui insiste il sedime di un aeroporto internazionale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 2015 n. 201, hanno diritto ad un incremento dell'addizionale comunale aeroportuale di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, di un importo pari ad 1 euro per passeggero.
  1-ter. All'allegato 5, elenco n. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «Legge 24 dicembre 2003, n. 350», sono soppresse.
8.3. Ciocchetti, Vietri, Ciancitto.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 82, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo la parola: «Ancona,» è inserita la seguente: «Brindisi». Per le compensazioni degli oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea da e per l'Aeroporto di Brindisi, verso alcuni tra i principali aeroporti nazionali e internazionali, accettati dai vettori conseguentemente all'esito della relativa gara di appalto europea espletata secondo le disposizioni e le procedure di cui agli articoli 16 e 17 del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, sono stanziati 3 milioni di euro per l'anno 2024. La regione Puglia concorre, a titolo di cofinanziamento, per un importo pari a 3,177 milioni di euro per l'anno 2024. All'onere di cui al secondo periodo, quantificato in 3 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, Pag. 162con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
8.2. Caroppo, D'Attis.

(Inammissibile)

  Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: a ottantuno mesi con le seguenti: a centodue mesi;

  Conseguentemente:

   al comma 2, lettera b), sostituire le parole: anni 2022 e 2023 e 2.200.000 euro per l'anno 2024 con le seguenti: anni 2022, 2023, 2024 e 2025;

   sostituire il comma 3 con il seguente:

  3. Agli oneri di cui dal comma 2, pari a 8.800.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 si provvede,

   a) quanto a 2.200.000 euro nell'anno 2024 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 471 della legge 29 dicembre 2022, n. 197;

   b) quanto a 6.600.000 euro nell'anno 2024 e 8.800.000 euro nell'anno 2025 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
8.4. Rosato, Sottanelli, Carfagna, Bonetti.

  Al comma 2, alla lettera a), sostituire le parole: a ottantuno mesi con le seguenti: a novanta mesi;

  Conseguentemente:

   alla lettera b), sostituire le parole: , 8.800.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 2.200.000 euro per l'anno 2024 con le seguenti: e 8.800.000 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

   il comma 3 è sostituito dal seguente:

  3. Agli oneri di cui dal comma 2, pari a 8.800.000 euro per l'anno 2024, si provvede:

   a) quanto a 2.200.000 euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 471 della legge 29 dicembre 2022, n. 197;

   b) quanto a 6.600.000 euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
8.8. De Palma.

  Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: a ottantuno mesi, con le seguenti: a centodue mesi;

  Conseguentemente:

   alla lettera b), sostituire le parole: 2.200.000 euro per l'anno 2024, con le seguenti: 9.000.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

   al comma 3, sostituire le parole: pari a 2.200.000 euro per l'anno 2024 con le seguenti: pari a 9.000.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.
8.5. Ubaldo Pagano, Lacarra, Stefanazzi.

  Al comma 2, lettera a), sostituire la parola: ottantuno con la seguente: novanta;

  Conseguentemente:

   al comma 2, lettera b), sostituire le parole: e 2023 e 2.200.000 euro per l'anno 2024 con le seguenti: , 2023 e 2024;

   al comma 3, sostituire la parola: 2.200.000 con la seguente: 8.800.000.
8.9. Maiorano.

  Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: ottantuno mesi, con le seguenti: novantasei mesi;

Pag. 163

  Conseguentemente:

   alla lettera b), sostituire le parole: 2.200.000 euro, con le seguenti: 13.200.000;

   al comma 3, sostituire le parole: 2.200.000 euro, con le seguenti: 13.200.000 ed aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché per 11.000.000 per il 2024, mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
8.6. Ghirra, Grimaldi, Zaratti, Mari, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Piccolotti.

  Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: a ottantuno mesi con le seguenti: a novantasei mesi.

  Conseguentemente, alla lettera b) sostituire le parole: 2.200.00 per l'anno 2024 con le seguenti: 8.800.00 per l'anno 2024 e 4.400.000 per l'anno 2025.
8.7. Torto, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: a ottantuno mesi con le seguenti: a novanta mesi.
8.10. Iaia.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. All'articolo 199, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo l'ultimo periodo aggiungere il seguente: «In conseguenza degli attacchi contro navi commerciali e militari nel Mar Rosso e la relativa riduzione del traffico navale nei principali porti italiani, le Autorità di sistema portuale possono procedere, nel limite complessivo massimo di 6 milioni di euro per l'anno 2024, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente destinate allo scopo e nel rispetto degli equilibri di bilancio, all'erogazione delle eventuali risorse residue di cui al primo periodo a favore del soggetto fornitore di lavoro portuale di cui all'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e delle imprese autorizzate ai sensi dell'articolo 16 della predetta legge, titolari di contratti di appalto e di attività comprese nel ciclo operativo ai sensi dell'articolo 18, comma 9, ultimo periodo, della medesima legge, nel rispetto degli importi e dei requisiti di cui ai precedenti periodi».
  3-ter. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dalla grave crisi della logistica ed assicurare la continuità del servizio di ormeggio nei porti italiani, è riconosciuto alle società di cui all'articolo 14, comma 1-quinquies, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, nel limite complessivo di euro 10 milioni per l'anno 2024, un indennizzo per le ridotte prestazioni di ormeggio rese da dette società per l'anno 2024 rispetto all'anno 2023. Le risorse di cui al primo periodo possono essere altresì utilizzate per compensare gli ormeggiatori della mancata riscossione, dei corrispettivi relativi ai servizi effettuati, nonché per le minori entrate derivanti dalla riduzione delle tariffe applicabili, ai sensi dell'articolo 212 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952 n. 328, ai servizi di ormeggio effettuati.
  3-quater. Al fine di far fronte alle fluttuazioni dei traffici portuali merci e passeggeri riconducibili all'emergenza del Mar Rosso, fino al 30 giugno 2024, le Autorità di sistema portuale e l'Autorità portuale di Gioia Tauro possono, con provvedimento motivato, destinare temporaneamente aree e banchine di competenza a funzioni portuali diverse da quelle previste nei piani regolatori portuali vigenti.
  3-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 3-bis, 3-ter e 3-quater valutati in 16 milioni di euro per il 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è Pag. 164autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
8.11. Torto, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. In considerazione del perdurare della grave crisi internazionale verificatasi a seguito dell'invasione russa dell'Ucraina, della crisi in Medioriente e della recente crisi nel Mar Rosso all'articolo 199, comma 1, lettera b), ultimo periodo del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo la parola: «Ucraina» sono aggiunte le seguenti: «e delle crisi internazionali in Medioriente e nel Mar Rosso,»;

   b) dopo le parole: «di 3 milioni di euro per l'anno 2023» sono aggiunte le seguenti: «e di 3 milioni di euro per l'anno 2024,».

  3-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono quantificati i residui disponibili ed è autorizzato il loro utilizzo per ciascuna Autorità di sistema portuale nel limite di 3 milioni di euro di cui al precedente comma. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dal precedente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
8.12. Faraone.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. In considerazione del perdurare della grave crisi internazionale verificatasi a seguito dell'invasione russa dell'Ucraina, della crisi in Medioriente e della recente crisi nel Mar Rosso all'articolo 199, comma 1, lettera b), ultimo periodo del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successive modificazioni e integrazioni sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo la parola: «Ucraina» sono aggiunte le seguenti: «, della crisi in Medioriente e della recente crisi nel Mar Rosso,»;

   b) dopo le parole: «di 3 milioni di euro per l'anno 2023» sono aggiunte le seguenti: «e di 3 milioni di euro per l'anno 2024,».
8.13. Ghio, Barbagallo, Bakkali, Casu, Morassut, Ubaldo Pagano, Simiani.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 199, comma 1, lettera b), ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo la parola: «Ucraina» sono aggiunte le seguenti: «e della crisi in Medioriente»;

   b) le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023 e 2024».
8.14. Pastorino.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 199, comma 1, lettera b), quarto periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: «conflitto bellico in Ucraina», sono inserite le seguenti: «, della recente crisi in Medioriente e nel Mar Rosso» e dopo le parole: «per l'anno 2023,» sono inserite le seguenti: «e di 2 milioni di euro per l'anno 2024». Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti Pag. 165dal presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 505, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
8.15. Maccanti, Iezzi, Bordonali, Stefani, Ravetto, Ziello, Barabotti, Cattoi, Comaroli, Ottaviani, Dara, Furgiuele, Marchetti, Pretto.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. L'applicazione della misura di cui all'articolo 199, comma 1, lettera b), ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è prorogata al 31 dicembre 2024, in ragione della grave crisi internazionale verificatasi a seguito dell'invasione russa dell'Ucraina e della crisi in Medioriente.
8.16. Pastorino.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Il comma 471 dell'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è sostituito dal seguente:

   «471. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il Fondo per l'incentivazione alla qualificazione del lavoro portuale, con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, destinato alla concessione, per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2028 di un contributo, denominato “buono portuale”, pari all'80 per cento della spesa sostenuta, in favore delle imprese titolari di autorizzazione o di concessioni rilasciate rispettivamente ai sensi degli articoli 16, 17 e 18 della legge 28 gennaio 1994 n. 84, e dell'articolo 36 del codice della navigazione, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327. Il contributo di cui al primo periodo è destinato a:

   a) agevolare il conseguimento ovvero il rinnovo delle patenti di guida e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all'esercizio dell'attività di trasporto, ovvero movimentazione di persone e di merci all'interno delle aree portuali, da parte dei propri dipendenti, a tal fine riconoscendo un “buono portuale” di importo massimo pari a 2.500 euro per ciascun dipendente per singola tipologia di patente e abilitazione professionale;

   b) sviluppare modelli di organizzazione e di gestione come indicati, a titolo esemplificativo, dall'articolo 30, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, a tal fine riconoscendo un “buono portuale” di importo massimo pari a 10.000 euro per sviluppare o implementare modelli di organizzazione e di gestione per ciascuna impresa;

   c) incentivare azioni di riqualificazione del personale attraverso modelli di formazione funzionali alla riqualificazione dei lavoratori e al mantenimento dei livelli occupazionali rispetto all'avvio di processi di automazione e digitalizzazione, a tal fine riconoscendo un “buono portuale” di importo massimo pari a 50.000 euro per ciascuna impresa per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028.».
8.17. D'Attis.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 1, comma 471, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'alinea, le parole: «dal 2023 al 2026, destinato alla concessione, per il periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2026» sono sostituite con le seguenti: «dal 2023 al 2028, destinato alla concessione, per il periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2028»;

   b) alla lettera a), le parole: «per una sola volta per ciascun dipendente» sono sostituite con le seguenti: «per sviluppare o implementare modelli di organizzazione e di gestione per ciascuna impresa»;

   c) alla lettera b), le parole: «per ciascuna impresa» sono sostituite con le seguenti: «per ciascun dipendente per singola tipologia di patente e abilitazione professionale»;

Pag. 166

   d) alla lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028».
8.18. Frijia.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 10, comma 7-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, le parole: «per l'anno 2023,» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023 e 2024»;

   b) al secondo periodo, dopo le parole: «residui disponibili» sono inserite le seguenti: «di cui al presente comma» e le parole: «nel limite di 3 milioni di euro di cui al presente comma» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024».
8.19. Furgiuele, Maccanti, Marchetti, Dara, Pretto, Barabotti, Cattoi, Comaroli, Ottaviani, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 36, comma 1, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, le parole: «tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «sei mesi».
8.20. Pella.

  Sopprimere il comma 4.
8.21. Iaria, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 20, comma 5, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
8.22. Testa.

  Al comma 5, sostituire le parole: 30 giugno 2024 con le seguenti: 31 dicembre 2024.
*8.23. Pella.
*8.24. Ruffino, Sottanelli, Carfagna, Bonetti.
*8.25. Cattoi, Comaroli, Barabotti, Ottaviani, Iezzi, Bordonali, Ravetto, Stefani, Ziello.
*8.26. Steger, Manes.
*8.27. Zaratti, Grimaldi, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zanella.
*8.28. Roggiani.
*8.29. Romano.
*8.30. Torto, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

  5-bis. Al fine di garantire la realizzazione della linea 2 della metropolitana di Torino e di consentire il tempestivo avvio delle funzioni di stazione appaltante, il termine per l'approvazione del progetto esecutivo per la realizzazione della predetta opera è prorogato al 31 marzo 2024 e, fermo restando quanto disposto dall'articolo 33, comma 5-quater, quarto periodo, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, al Commissario straordinario, nominato ai sensi del medesimo articolo 33, comma 5-quater, del citato decreto-legge, è attribuita una dotazione finanziaria per l'espletamento delle proprie funzioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, determinata, a decorrere dall'esercizio finanziario 2023, in misura pari all'1 per cento delle risorse annualmente autorizzate ai sensi dell'articolo 1, comma 16, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.Pag. 167
  5-ter. La dotazione finanziaria di cui al comma 5-bis è finalizzata alla copertura delle spese di funzionamento della struttura commissariale e di supporto tecnico, di cui all'articolo 33, comma 5-quater, quinto periodo, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, non incluse nel quadro economico della linea 2 della metropolitana di Torino.
  5-quater. Il Commissario straordinario, nella relazione annuale trasmessa al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 novembre 2023, n. 8825, rendiconta dettagliatamente l'utilizzo della dotazione di cui al comma 5-bis per le spese di funzionamento della struttura commissariale, anche rilevando eventuali criticità della dotazione stessa.
8.31. Maccanti, Benvenuto, Bellomo.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, commi 449 e 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le stazioni appaltanti, fino al 31 dicembre 2024, in alternativa all'utilizzo delle piattaforme di approvvigionamento digitale certificate, previsto dall'articolo 225, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, possono utilizzare l'interfaccia web in supporto delle amministrazioni di ANAC, per gli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ai 5.000 euro.
8.32. Bordonali, Giaccone, Zinzi, Bof, Barabotti, Cattoi, Comaroli, Ottaviani, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 32, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Per l'anno 2023 il termine di cui al primo periodo relativamente all'avvio lavori è fissato al 15 novembre 2023»;

   b) al comma 34, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'anno 2023 i termini di cui al primo e al terzo periodo sono fissati rispettivamente al 31 gennaio 2024 e al 31 maggio 2024».
8.33. Comaroli, Barabotti, Cattoi, Ottaviani, Iezzi, Bordonali, Ravetto, Stefani, Ziello.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Limitatamente agli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro, le disposizioni di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 si applicano a decorrere dal 1° luglio 2025. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
8.34. Almici, Ciaburro, La Porta, Zucconi.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. All'articolo 21, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le parole: «30 giugno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».
*8.39. Cannata.
*8.40. Lucaselli.
*8.41. Romano.
*8.42. Mazzetti, D'Attis, Pella.

  Sopprimere il comma 6
8.43. Iaria, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

  6-bis. Al fine di prorogare e implementare il finanziamento dello sviluppo di ciclovie urbane intermodali, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 479, della legge 29 Pag. 168dicembre 2022, n. 197, è incrementato di 5 milioni per ciascun anno del triennio 2024-2026.
  6-ter. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 6-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2 della presente legge.
8.45. Ghirra, Zaratti, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Mari, Piccolotti.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

  6-bis. All'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
  6-ter. All'articolo 13, comma 6-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
8.44. Gaetana Russo.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Al fine di accelerare il trend di riduzione delle emissioni di CO2 e di adeguare le strategie di investimento per il rinnovo della flotta di autobus adibita ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale alla rapida evoluzione tecnologica in corso, e soprattutto al mutato scenario macro economico, le amministrazioni centrali competenti provvedono ad aggiornare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 aprile 2019 di approvazione del Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile, al fine di includere la tipologia dell'autobus elettrico, già prevista in ambito urbano, fra le forme di alimentazione finanziabili per gli autobus che svolgono servizi in ambito extraurbano, in aggiunta al metano e all'idrogeno, anche utilizzando le risorse residue del quinquennio 2019-2023.
*8.46. Pastorella, Sottanelli, Carfagna, Bonetti.
*8.47. Ghirra, Zaratti, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Mari, Piccolotti.
*8.48. Dell'Olio, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.
*8.49. Iezzi, Maccanti, Dara, Pretto, Furgiuele, Marchetti, Barabotti, Cattoi, Comaroli, Ottaviani, Bordonali, Ravetto, Stefani, Ziello.
*8.51. Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. All'articolo 7 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, è aggiunto in fine il seguente comma:

   «2-ter. Fino al 31 dicembre 2025 possono essere messi a disposizione delle istituzioni scolastiche di indirizzo tecnico e degli istituti tecnici superiori veicoli fuori uso o parti di essi a fini esclusivamente didattici, nei limiti di un solo veicolo fuori uso per ciascuna istituzione scolastica e fatte sempre salve le misure di sicurezza di cui al comma 1. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità e i tempi di attuazione della presente disposizione.».
8.53. Padovani.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. In considerazione del perdurare della situazione di crisi connessa agli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali e Pag. 169dei prodotti energetici, e dei ritardi relativi alla consegna dei mezzi di trasporto da parte dei fornitori, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze si provvede ad aggiornare al 31 dicembre 2024 il termine relativo alla sottoscrizione dei contratti relativi alle forniture e alle infrastrutture individuato nella scheda progetto «Rinnovo delle flotte di bus, treni e navi verdi – Bus» di cui all'allegato 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2021.
*8.54. Ghirra, Zaratti, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Mari, Piccolotti.
*8.55. Iezzi, Maccanti, Dara, Marchetti, Pretto, Furgiuele, Barabotti, Cattoi, Comaroli, Ottaviani, Bordonali, Ravetto, Stefani, Ziello.
*8.56. Romano.
*8.57. Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. All'articolo 13, comma 6-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
**8.59. Urzì.
**8.60. Casu, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Morassut.
**8.61. Andrea Rossi.
**8.58. Patriarca.
**8.80. Cangiano, Gaetana Russo.
**8.115. Maccanti, Pretto, Dara, Marchetti, Furgiuele, Barabotti, Cattoi, Ottaviani, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello.
**8.116. Comaroli, Barabotti, Cattoi, Ottaviani, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello.

  Sopprimere il comma 9.
8.62. Iaria, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Al comma 9, capoverso comma «3», sopprimere il terzo e il quarto periodo.
*8.63. Pastorino.
*8.64. Ghirra, Grimaldi, Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Mari, Piccolotti.

  Al comma 9, capoverso comma «3», terzo periodo, sostituire le parole da: le tariffe autostradali fino alla fine del comma con le seguenti: , il termine per l'adeguamento delle tariffe autostradali è differito sino alla definizione del procedimento di aggiornamento dei piani economico finanziari. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti presenta alle Camere la relazione sull'attuazione, da parte dei concessionari autostradali, degli interventi di verifica e di messa in sicurezza delle infrastrutture viarie oggetto di atti convenzionali, di cui all'articolo 15, comma 6-bis della legge 1° agosto 2002, n. 166 e successive modificazioni. Nella suddetta relazione sono inoltre indicati i criteri di determinazione delle tariffe, anche con riferimento all'effettivo stato di attuazione degli investimenti già inclusi in tariffa, ai sensi dell'articolo 43, comma 2-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
8.65. Morassut, Barbagallo, Simiani, Bakkali, Casu, Ghio.

  Al comma 9, capoverso comma «3», dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: Dall'incremento di cui al precedente periodo sono esonerate le tratte autostradali interessate da lavori di manutenzione straordinariaPag. 170 fino alla chiusura dei cantieri di messa in sicurezza presenti sulla rete.
8.66. Barbagallo, Simiani, Morassut, Bakkali, Casu, Ghio.

  Al comma 9, capoverso comma «3», sopprimere il quarto periodo.
8.67. Iaria, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Al comma 9, capoverso comma «3», aggiungere, in fine, il seguente periodo: In considerazione dello stato di grave disagio delle tratte autostradali della regione Liguria e dei conseguenti pesanti disservizi per l'utenza a causa dei numerosi cantieri aperti per lavori di messa in sicurezza, i transiti effettuati su tali tratte autostradali sono esonerati dal pagamento delle tariffe di pedaggio, i cui oneri restano a carico del concessionario, fino alla chiusura dei cantieri di messa in sicurezza presenti sulla rete.
8.68. Ghio, Pastorino.

  Al comma 9, capoverso comma «3», aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per la presenza dei cantieri realizzati a seguito del crollo del Ponte Morandi, i pedaggi autostradali, applicati sulle tratte liguri delle autostrade A 7, A 10, A 12, A 26 si intendono dimezzati fino alla conclusione dei cantieri presenti nelle suddette tratte.
8.70. Traversi, Cantone, Fede, Iaria, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 9, capoverso comma «3», aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per la presenza dei cantieri realizzati a seguito del crollo del Ponte Morandi e fino alla loro conclusione, in tutte le tratte liguri delle autostrade A 7, A 10, A 12, A 26. non si applicano i pedaggi autostradali previsti nelle suddette tratte.
8.71. Traversi, Cantone, Fede, Iaria, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Al comma 9, capoverso comma «3», aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'incremento delle tariffe autostradali come disposto dal presente comma è sospeso sulle tratte autostradali della regione Liguria fino alla chiusura dei cantieri di messa in sicurezza presenti sulla rete autostradale, in considerazione dello stato di grave disagio presente sulla rete e dei conseguenti pesanti disservizi per l'utenza.
8.72. Ghio, Pastorino.

  Al comma 9, capoverso comma «3», aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'incremento delle tariffe autostradali come disposto dal presente comma è dimezzato per le tratte autostradali della regione Liguria fino alla chiusura dei cantieri di messa in sicurezza presenti sulla rete.
8.73. Ghio, Pastorino.

  Al comma 9, capoverso comma «3», aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'incremento delle tariffe autostradali come disposto dal presente comma è sospeso sulla tratta autostradale tra Rosignano Marittimo e San Pietro in Palazzi fino alla scadenza del rapporto concessorio di cui al comma 10.
8.74. Simiani, Fossi.

  Al comma 9, capoverso comma «3», aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per l'anno 2024, le disposizioni relative all'incremento delle tariffe autostradali non sono applicate, per la presenza dei cantieri realizzati a seguito del crollo del Ponte Morandi,Pag. 171 presenti in tutte le tratte liguri delle autostrade A 7, A 10, A 12, A 26.
8.75. Traversi, Cantone, Fede, Iaria, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Al comma 9, capoverso comma «3», aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il pagamento della tariffa autostradale relativo alla tratta autostradale tra Rosignano Marittimo e San Pietro in Palazzi è sospeso fino alla scadenza del rapporto concessorio di cui al comma 10.
8.76. Simiani, Fossi.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

  9-bis. All'articolo 37, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, la parola: «annualmente» è sostituita con la seguente: «semestralmente», ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli anni 2024, 2025 e 2026, al fine di garantire trasparenza sulla gestione e sul funzionamento della rete infrastrutturale fondamentale per la vita economica e civile, le società titolari di concessioni autostradali riferiscono, con cadenza semestrale, alle Commissioni parlamentari competenti, alla presenza del Presidente dell'Autorità di regolazione dei trasporti, o di un suo delegato, sulla realizzazione dei rispettivi piani economico-finanziari con riferimento agli investimenti effettuati per il potenziamento, l'ammodernamento e la messa in sicurezza delle tratte loro assegnate.».
8.77. Traversi, Cantone, Fede, Iaria, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

(Inammissibile)

  Sopprimere il comma 10.
8.78. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

  10-bis. All'articolo 1, comma 5-bis, primo periodo, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, la parola: «giovani» è soppressa e le parole: «in favore dei cittadini di età compresa fra diciotto e trentacinque anni per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all'esercizio dell'attività di autotrasporto di persone e di merci» sono sostituite dalle seguenti: «in favore dei cittadini e delle imprese operanti nei settori della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande e dell'autotrasporto di persone e di merci, ai fini del conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati ai suddetti settori».
  10-ter. Il Fondo di cui al comma 5-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, è incrementato di 1 milione di euro a decorrere dal 2024.
  10-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 10-bis, pari a 1 milione di euro per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
8.81. Zucconi.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

  10-bis. All'articolo 4, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «settantotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «novantadue mesi»;

Pag. 172

   b) al comma 7, le parole: «per ciascuno degli anni 2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024 e 2025»;

   c) al comma 8, le parole: «Alla scadenza dei trentasei mesi,» sono soppresse.

  10-ter. Agli oneri derivanti dal comma 10-bis, pari a 8.800.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
8.98. Donno, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

  10-bis. Al fine di individuare modalità e strumenti per assicurare un flusso di informazione, indirizzato anche ai cittadini, sull'attività contrattuale delle amministrazioni pubbliche volto a garantirne la massima conoscibilità e trasparenza, è istituita, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, una Commissione composta da due rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da due rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze e da due rappresentanti del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri. Le attività della Commissione devono concludersi entro il 30 settembre 2024. Ai componenti della Commissione non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o altri emolumenti comunque denominati.
  10-ter. Tenuto conto di quanto previsto dal comma 10-bis, al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 225 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici» le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
8.121. Mollicone.

(Inammissibile
limitatamente al capoverso comma 10-
bis)

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

  10-bis. All'articolo 225 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, primo periodo, le parole: «1° gennaio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2025»;

   b) al comma 2, secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

   c) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

   «2-bis. Continuano ad essere esentati dall'utilizzo delle piattaforme telematiche gli affidamenti diretti di valore inferiore a 5.000 euro di cui all'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.».
8.79. Guerra, Roggiani.

  Dopo il comma 10, inserire il seguente:

  10-bis. All'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, relativo all'impiego dei funzionari in quiescenza del Dipartimento per i trasporti e la navigazione, qualificati totalmente o parzialmente per la revisione periodica di tutti i veicoli dell'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
8.82. Patriarca.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

  10-bis. All'articolo 13-bis del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

   «1-bis. Fino al 31 dicembre 2026, al fine di promuovere il traffico ferroviario delle merci in ambito portuale, ciascuna Autorità di sistema portuale può riconoscere, Pag. 173nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, nel rispetto degli equilibri di bilancio e senza utilizzo dell'avanzo di amministrazione, nel limite di 1 milione di euro annui, un contributo a favore degli operatori dei servizi di manovra ferroviaria che operano al servizio dell'area portuale, sulla base degli obiettivi di traffico ferroviario definiti dall'Autorità di sistema portuale. I beneficiari sono tenuti a ribaltare il contributo di cui al primo periodo, in misura non inferiore al 50 per cento, a favore dei propri clienti che hanno usufruito dei servizi di manovra ferroviaria oggetto del contributo medesimo. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione dei contributi di cui al primo periodo, nonché i termini e le modalità del ribaltamento di cui al secondo periodo.».
8.83. Maccanti, Iezzi, Bordonali, Stefani, Ravetto, Ziello, Barabotti, Cattoi, Comaroli, Ottaviani, Dara, Furgiuele, Marchetti, Pretto.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

  10-bis. All'articolo 13-bis del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

   «1-bis. Fino al 31 dicembre 2026, al fine di promuovere il traffico ferroviario delle merci in ambito portuale, ciascuna Autorità di sistema portuale, può riconoscere, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e nel rispetto degli equilibri di bilancio e senza utilizzo dell'avanzo di amministrazione, nel limite di 1 milione di euro annui, un contributo a favore degli operatori dei servizi di manovra ferroviaria che operano al servizio dell'area portuale, sulla base degli obiettivi di traffico ferroviario definiti dall'Autorità di sistema portuale. Il contributo erogato deve essere conferito alle imprese clienti del servizio di manovra nella misura di almeno il 50 per cento. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione dei contributi di cui al primo periodo».
*8.84. Casu, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Morassut.
*8.85. Cesa, Romano.
*8.86. Marchetti, Maccanti, Furgiuele, Dara, Pretto, Barabotti, Cattoi, Comaroli, Ottaviani, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello.
*8.87. Boschi.
*8.89. Deidda, Gardini.
*8.90. Pella.
*8.91. Traversi, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

  10-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 125 dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

   «2-bis. In considerazione dell'esigenza di salvaguardia di Venezia e della sua laguna, per l'accertamento dell'inosservanza dei limiti di velocità nella navigazione all'interno della laguna di Venezia possono essere utilizzati dispositivi di rilevamento a distanza compresi quelli per il calcolo della velocità media su tratti determinati. In via sperimentale, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche tramite sua idonea struttura periferica, può approvarne il prototipo nel caso di istanza presentata da ente pubblico, corredata da una relazione tecnica, da certificazioni di enti riconosciuti o laboratori autorizzati su prove alle quali il dispositivo è stato già sottoposto, nonché da ogni altro elemento di prova Pag. 174idoneo a dimostrare l'utilità e l'efficienza dello stesso. Al valore della velocità rilevato da tali dispositivi si applica una riduzione pari al 5 per cento, con un minimo di 2 chilometri orari, che comprende anche la tolleranza strumentale.».
8.92. Semenzato, Romano.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

  10-bis. Con riferimento agli interventi realizzati a valere sulle risorse di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 16 febbraio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 maggio 2018, n. 100, al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 19 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 maggio 2020, n. 127, al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 29 maggio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'11 luglio 2020, n. 173, in materia di rete viaria, ponti e viadotti di province e città metropolitane, le stazioni appaltanti certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui ai richiamati decreti entro il secondo anno successivo a quello di utilizzazione dei fondi, mediante presentazione di apposito rendiconto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base delle risultanze del monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.
8.93. Ziello, Iezzi, Bordonali, Ravetto, Stefani, Comaroli, Barabotti, Cattoi, Ottaviani.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

  10-bis. Con riferimento agli interventi realizzati a valere sulle risorse di cui al decreti ministeriali 16 febbraio 2018, n. 49, 19 marzo 2020, n. 123 e 29 maggio 2020, n. 224 in materia di rete viaria, ponti e viadotti di province e città metropolitane, le stazioni appaltanti certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui ai richiamati decreti entro il secondo anno successivo a quello di utilizzazione dei fondi, mediante presentazione di apposito rendiconto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base delle risultanze del monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.
8.94. Roggiani, De Maria.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

  10-bis. Al fine di prorogare le autorizzazioni per realizzare le attività temporanee già in essere e consentire l'intervento di adeguamento della struttura denominata «Nuovo Ponte di Nord» di Parma, in virtù dell'accordo tra il comune di Parma e l'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po (ADBPO), sottoscritto ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e avente a oggetto il recupero e l'utilizzo degli spazi costruiti nell'infrastruttura in oggetto (deliberazione n. GC-2022-160, 21 aprile 2022) così come da studio di fattibilità tecnico-economica, sono assegnate alla citata Autorità euro 2.000.000 per il 2024, 2.000.000 per il 2025 e 2.000.000 per il 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
8.95. Pietrella, De Micheli.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

  10-bis. Al decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile 12 ottobre 2021, recante «Ripartizione e utilizzo dei fondi per la messa in sicurezza e manutenzione straordinaria della rete viaria per l'accessibilità delle aree interne», l'articolo 7, comma 7 è sostituito dal seguente:

   «7. Il collaudo o la certificazione di regolare esecuzione dei lavori relativi agli interventi, nonché l'ultimazione dei lavori, Pag. 175vanno certificati inderogabilmente entro il 30 marzo 2026.».
8.96. Roggiani, De Maria.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

  10-bis. Al fine di poter garantire un congruo adeguamento e gestione dei codici identificativi di gara (CIG), agevolare la gestione di eventuali sopravvenute economie di progetto e mantenere uno storico delle gare nel periodo di transizione legato all'attivazione della Piattaforma dei contratti pubblici (PCP), in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 225, commi 1 e 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, è garantito fino al 31 dicembre 2024 il regolare accesso al servizio SmartCIG relativo alla gestione semplificata dei codici identificativi di gara, presente sulla piattaforma SIMOG, unicamente per la gestione dei lavori e delle opere non collegate al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) presentati al 31 dicembre 2023.
8.97. Ciaburro, Caretta, La Porta, Zucconi.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

  10-bis. Al fine di assicurare, nella fase di avvio dell'operatività, l'efficace svolgimento delle attività e di agevolare il perseguimento delle finalità attribuite dalla legislazione vigente, le disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica previste dalla vigente legislazione per i soggetti inclusi nell'elenco ISTAT di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 si applicano alla società di cui all'articolo 1 della legge 17 dicembre 1971, n. 1158 a decorrere dal 1° gennaio 2027. Si applicano in ogni caso le disposizioni in materia di obblighi di comunicazione dei dati e delle informazioni rilevanti in materia di finanza pubblica.
8.99. Maccanti, Iezzi, Bordonali, Stefani, Ravetto, Ziello, Barabotti, Cattoi, Comaroli, Ottaviani, Dara, Furgiuele, Marchetti, Pretto.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

  10-bis. Il termine di cui all'articolo 92, comma 4-septies, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, fissato in ultimo, dal decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, articolo 10, comma 1, alla data del 31 dicembre 2023, relativo all'impiego dei funzionari in quiescenza del Dipartimento per i trasporti e la navigazione, qualificati totalmente o parzialmente per la revisione periodica di tutti i veicoli dell'articolo 80 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è ulteriormente differito al 31 dicembre 2024.
*8.100. Casu, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Morassut.
*8.101. Andrea Rossi.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

  10-bis. All'articolo 2, comma 2-ter, del decreto-legge 10 settembre 2021 n. 121, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2021 n. 156 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «quantificato sulla base della valutazione documentale e contabile affidata a primaria società di revisione abilitata al rilascio della certificazione di bilancio ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge 31 gennaio 1992 i cui oneri sono a carico della società ANAS Spa»;

   b) al secondo periodo, le parole «nonché all'entità del corrispettivo da riconoscere secondo i criteri di cui al primo periodo» sono soppresse.
8.102. Maccanti, Barabotti, Cattoi, Comaroli, Ottaviani, Dara, Furgiuele, Marchetti,Pag. 176 Pretto, Iezzi, Bordonali, Stefani, Ravetto, Ziello.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

  10-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 225, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, al fine di favorire le amministrazione pubbliche nell'adeguarsi ai nuovi sistemi che prevedono l'utilizzo delle piattaforme elettroniche e garantire un migliore passaggio verso l'amministrazione digitale, l'utilizzo dell'interfaccia web messa a disposizione dalla piattaforma contratti pubblici – PCP dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, raggiungibile al link https://www.anticorruzione.it/-/piattaforma-contratti-pubblici, sarà disponibile anche per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro fino al 31 dicembre 2024.
8.103. Cattoi, Bordonali, Giaccone, Zinzi, Bof, Barabotti, Comaroli, Ottaviani, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

  10-bis. All'articolo 1, comma 419, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole «30 settembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 marzo 2024».
8.104. Roggiani, De Maria.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

  10-bis. Al fine di sostenere le prospettive di crescita del settore portuale e aeroportuale, il diritto di continuità territoriale, connesso al principio di insularità, nonché di ridurre gli oneri a carico dei passeggeri, l'incremento dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco portuale e aeroportuale, stabilito ai sensi dell'articolo 26 comma 4 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è sospeso, limitatamente alle tratte da e per la Sardegna, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2026.
8.105. Deidda.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

  10-bis. La dotazione del Fondo inquilini morosi incolpevoli di cui all'articolo 6, comma 5 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è incrementata di 50 milioni di euro per l'anno 2024. Agli oneri previsti dal presente comma, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
8.106. Tenerini.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

  10-bis. All'articolo 7 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 12 ottobre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 dicembre 2021, n. 290, recante «Ripartizione e utilizzo dei fondi per la messa in sicurezza e manutenzione straordinaria della rete viaria per l'accessibilità delle aree interne», il comma 7 è sostituito dal seguente:

   «7. Il collaudo o la certificazione di regolare esecuzione dei lavori relativi agli interventi, nonché l'ultimazione dei lavori, vanno certificati inderogabilmente entro il 30 marzo 2026.».
8.107. Barabotti, Comaroli, Cattoi, Ottaviani, Iezzi, Bordonali, Ravetto, Stefani, Ziello.

(Inammissibile)

Pag. 177

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

  10-bis. In considerazione della necessità di incrementare la flessibilità delle fonti di approvvigionamento dell'energia elettrica e delle esigenze di sicurezza energetica nazionale, costituiscono infrastrutture strategiche e di preminente interesse nazionale, ai sensi dell'articolo 39 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e sono da intendersi Progetti Infrastrutturali Pubblici a Lungo Termine, tutte le linee di interconnessione elettrica tra l'Italia ed altri Paesi esteri, comprese quelle ex articolo 32 della legge 23 luglio 2009, n. 99.
8.108. Zinzi, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello, Cattoi, Comaroli, Pretto, Ottaviani.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

  10-bis. All'articolo 1 della legge del 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 32, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'anno 2023 il termine di cui al primo periodo relativamente all'avvio lavori è fissato al 15 novembre 2023»;

   b) al comma 34, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'anno 2023 i termini di cui al primo e al terzo periodo sono fissati rispettivamente al 31 gennaio 2024 e al 31 maggio 2024».
8.109. Torto, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

  10-bis. In considerazione della necessità di procedere al completamento della fase di progettazione, i termini del cronoprogramma dell'intervento «Skymetro Val Bisagno Genova», finanziato a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 393, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono rideterminati con fissazione del termine ultimo di aggiudicazione dell'intervento al 31 dicembre 2025.
8.110. Bruzzone, Maccanti, Barabotti, Cattoi, Comaroli, Ottaviani, Dara, Furgiuele, Marchetti, Pretto, Iezzi, Bordonali, Stefani, Ravetto, Ziello.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

  10-bis. L'applicazione del comma 2 dell'articolo 132-bis del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 22 novembre 2023, n. 184, è differita al 1° gennaio 2025.
8.111. D'Attis, Barelli.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

  10-bis. All'articolo 8, comma 9, primo periodo del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, le parole : «30 settembre 2022», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
*8.112. Ghirra, Zaratti, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Mari, Piccolotti.
*8.113. Iezzi, Maccanti, Dara, Pretto, Marchetti, Furgiuele, Barabotti, Cattoi, Comaroli, Ottaviani, Bordonali, Ravetto, Stefani, Ziello.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

  10-bis. All'articolo 10-ter, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: «31 dicembre 2023», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
8.114. Montemagni, Barabotti, Cattoi, Comaroli, Ottaviani.

Pag. 178

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

  10-bis. L'entrata in vigore degli obblighi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), capoverso comma 2) del decreto legislativo 22 novembre 2023, n. 184, è differita al 31 dicembre 2024.
*8.117. Caramiello, Iaria, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.
*8.118. Squeri, D'Attis.
*8.119. De Corato.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

  10-bis. All'articolo 225, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, le parole: «1° gennaio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2024».
8.120. Lacarra.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

  10-bis. All'articolo 225, comma 1, al secondo periodo del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici» sostituire le parole: «31 dicembre 2023» con le parole: «31 dicembre 2024».
8.122. Giorgianni, Cannata.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

  10-bis. All'articolo 13 comma 17-bis del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, dopo le parole: «Gazzetta Ufficiale n. 83 dell'8 aprile 2006.» sono aggiunte le seguenti: «Nelle more dell'adozione del decreto di cui al primo periodo il Gestore assicura, con oneri a proprio carico e previa condivisione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in caso di incidente, l'accessibilità in sicurezza delle squadre di soccorso dei vigili del fuoco alle gallerie di lunghezza superiore a 1.000 metri, mediante la predisposizione di attrezzature, mezzi e dotazioni specialistiche e appropriate. A tal fine, deve essere predisposto un programma conseguente ad un apposito studio che tenga conto delle specifiche situazioni locali. Tale programma è predisposto e attuato dal Gestore previ accordi di collaborazione con il Corpo nazionale dei vigili del fuoco con il coordinamento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, informando l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali.».
8.123. Romano.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. Le misure previste dall'articolo 1 comma 736, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono prorogate fino al 31 dicembre 2024 e sono estese, dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche agli immobili colpiti dagli eccezionali eventi verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal giorno 26 novembre 2022.
  2. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9, le parole: «16 settembre 2023», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «16 settembre 2024».
  3. All'articolo 2, comma 5-ter, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: «fino all'anno di imposta 2023» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'anno di imposta 2024». Le disposizioni del secondo capoverso dell'articolo 2, comma 5-ter, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, si applicano anche ai fabbricati sull'isola di Ischia colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici del 26 novembre 2022, distrutti od oggetto di ordinanze di sgombero,Pag. 179 adottate entro la data di entrata in vigore della presente legge, in quanto inagibili totalmente o parzialmente. Conseguentemente, le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 3, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, si applicano anche agli immobili interessati dalle conseguenze degli eccezionali eventi meteorologici del 26 novembre 2022, ubicati in aree ad alto rischio idrogeologico sull'isola di Ischia. Le stesse disposizioni si applicano anche ai fabbricati agibili, ubicati nelle aree ad alto rischio idrogeologico che saranno individuate dal Piano di ricostruzione di cui all'articolo 24-bis del citato decreto-legge n. 109 del 2018, sulla base del Piano degli interventi urgenti previsto dall'articolo 5-ter del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9, e degli aggiornamenti del PAI previsti dall'articolo 5-quater del medesimo decreto-legge n. 186 del 2022. Ai titolari di attività economiche che abbiano subito danni o limitazioni al relativo esercizio in ragione degli eventi calamitosi verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022 è riconosciuto un indennizzo da mancati ricavi, ovvero altri ristori o incentivi compatibili con i regimi di aiuto previsti dalla normativa europea, stabiliti con criteri approvati con ordinanza del Commissario delegato, nei limiti di euro 10 milioni.
  4. Agli oneri previsti dai commi da 1 a 2 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo. Per le finalità di cui al comma 3 è autorizzata la spesa di 50 milioni per l'anno 2024, 30 milioni per l'anno 2025 e 30 milioni per l'anno 2026, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027.
8.03. Patriarca, Pella.

ART. 9.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 17, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, le parole: «entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2027».
9.1. Di Giuseppe, Calovini, Gardini, Tremonti, Loperfido, Colombo, Maerna, Tremaglia, Frijia, Caiata, Matera, Benvenuti Gostoli, Urzì, Amorese, Caretta, Pietrella, Gaetana Russo, Zucconi, Di Maggio, Mascaretti, Rotelli, Longi, Roscani, Dondi, Messina, Cerreto, Ciocchetti, Deidda, Iaia, La Salandra, De Corato, Antoniozzi, Mattia, Milani, Mollicone, Pulciani, Trancassini, Giordano, Congedo, Ciaburro, Foti, Caramanna, Maschio, Montaruli.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Il comma 1 dell'articolo 17 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dal seguente:

   «1. Chi ha perduto la cittadinanza in applicazione degli articoli 8 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555, o per non aver reso l'opzione prevista dall'articolo 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, la riacquista se effettua una dichiarazione in tale senso entro il 31 dicembre 2028».
9.2. Di Sanzo, Porta, Toni Ricciardi, Carè.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Al fine di sostenere le iniziative di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, promosse dagli enti gestori per la diffusione e promozione della lingua e della cultura italiana nel mondo, le autorizzazioni di spesa previste nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione Pag. 180internazionale per l'erogazione di contributi ai citati enti gestori sul capitolo 3153 sono prorogate per l'anno 2024 con uno stanziamento pari a 3 milioni di euro per l'anno 2024. Conseguentemente, il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 3 milioni di euro per l'anno 2024. Le risorse sono erogate annualmente agli enti gestori sulla base della seguente ripartizione percentuale: 50 per cento a titolo di anticipo del contributo assegnato, 30 per cento come tranche intermedia e 20 per cento riconosciuto a titolo di saldo del contributo approvato. A decorrere dall'esercizio finanziario 2024 le scuole italiane statali all'estero riscuotono le quote di iscrizione, ferma restando la possibilità di utilizzare ulteriori contributi volontari per il finanziamento delle spese di funzionamento amministrativo e didattico, nel pieno rispetto del diritto allo studio ed esclusivamente per finalità adeguatamente motivate in sede di predisposizione dei bilanci.
9.3. Toni Ricciardi, Porta, Carè, Di Sanzo.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Al fine di garantirne il normale e corretto funzionamento, le autorizzazioni di spesa rispettivamente per l'erogazione del contributo alle spese di funzionamento del Consiglio Generale degli italiani all'estero – CGIE, di cui alla legge 6 novembre 1989, n. 368, afferente al capitolo 3131 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, e del contributo alle spese di funzionamento dei Comitati Italiani Residenti all'Estero – COMITES, di cui alla legge 23 ottobre 2003, n. 286, afferente al capitolo 3103 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sono prorogate all'anno 2024 con uno stanziamento rispettivamente pari a 200 mila euro per l'anno 2024 e a 300 mila euro per l'anno 2024. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a euro 500.000 per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
9.4. Toni Ricciardi, Porta, Carè, Di Sanzo.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Al fine di consentire la continuità delle attività dei consorzi per l'internazionalizzazione, disciplinati ai sensi dell'articolo 42 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è autorizzata la spesa complessiva di 2 milioni di euro per il 2024, di 2 milioni di euro per il 2025 e di 2 milioni di euro per il 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Le agevolazioni sono concesse nella misura e con le modalità previste dai commi 3, 4, 5 e 6 del citato articolo 42 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.
9.5. Cattaneo.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Al fine di consentire la continuità delle attività dei consorzi per l'internazionalizzazione, disciplinati ai sensi dell'articolo 42 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è autorizzata la Pag. 181spesa complessiva di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, a valere sulle disponibilità del fondo previsto dall'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394. Le agevolazioni sono concesse nella misura e con le modalità previste dal predetto articolo 42, commi 3, 4, 5 e 6.
9.7. Marattin.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 237, sono premesse le seguenti parole: «A decorrere dall'anno 2025»;

   b) al comma 238, le parole: «a decorrere dall'anno 2024», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2025».
9.8. Toni Ricciardi, Porta, Carè, Di Sanzo, Fornaro, Peluffo, Braga, Roggiani, Mauri.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Le sanzioni previste all'articolo 1, comma 242, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, hanno effetto a partire dal 1° gennaio 2025.
9.10. Porta, Di Sanzo, Toni Ricciardi, Carè.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge 14 dicembre 2000, n. 379, le parole: «, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono soppresse.
9.11. Porta, Ferrari, Di Sanzo, Toni Ricciardi, Carè.

(Inammissibile)

ART. 10.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 1, comma 1, lettera z) del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 173, le parole: «che nell'ultimo quinquennio hanno prestato servizio senza demerito» sono soppresse.
10.1. Milani.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 614, comma 2-bis, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ovunque ricorrano, le parole: «e 2021», sono sostituite dalle seguenti: «, 2021 e 2024».
10.3. Pellegrini, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Assunzione personale Guardia di finanza)

  1. Al fine di rafforzare i servizi di prevenzione e di contrasto di fenomeni criminali in materia economica e finanziaria, è autorizzato, a decorrere dall'anno 2024, lo scorrimento della graduatoria del concorso pubblico, indetto con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza del 21 febbraio 2023, per l'ammissione di n. 1.230 allievi marescialli al 95° corso presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di finanza, per l'anno accademico 2023-2024.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede nell'ambito delle ordinarie facoltà assunzionali previste a legislazione vigente per l'anno 2024 in relazionePag. 182 alle cessazioni intervenute entro la data del 31 dicembre 2023.
10.01. Maiorano.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Assunzione personale Guardia di finanza)

  1. Al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di contrasto di fenomeni di criminalità organizzata con particolare riguardo agli illeciti in materia economica e finanziaria, è autorizzato, a decorrere dall'anno 2024, fatte salve le riserve di posti a favore dei volontari in ferma prefissata delle Forze armate di cui all'articolo 703 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, lo scorrimento della graduatoria degli idonei non vincitori del concorso indetto con decreto del comandante generale della Guardia di finanza del 28 novembre 2022, per il reclutamento di millequattrocentodieci allievi finanzieri.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede nell'ambito delle ordinarie facoltà assunzionali previste a legislazione vigente per l'anno 2024 in relazione alle cessazioni intervenute entro la data del 31 dicembre 2023.
10.02. Maiorano.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Assunzione allievi marescialli dell'Arma dei carabinieri)

  1. Al fine di incrementare i servizi di prevenzione e contrasto delle attività criminali è autorizzato lo scorrimento, fino ad esaurimento, della graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione al 12° corso triennale di 671 Allievi Marescialli del ruolo Ispettori dell'Arma dei carabinieri indetto con decreto della Direzione Generale per il personale militare dell'11 febbraio 2022.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle ordinarie facoltà assunzionali previste a legislazione vigente per l'anno 2024 in relazione alle cessazioni intervenute entro la data del 31 dicembre 2023 e nei limiti del relativo risparmio di spesa.
10.03. Maiorano.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Assunzione di personale operaio a tempo indeterminato da parte dell'Arma dei carabinieri)

  1. Al fine di perseguire gli obiettivi nazionali ed europei in materia di tutela ambientale e forestale, di presidio del territorio e di salvaguardia delle riserve naturali statali, ivi compresa la conservazione della biodiversità di cui all'articolo 9 della Costituzione, l'Arma dei carabinieri è autorizzata a determinare una pianta organica di n. 1246 unità di personale civile operaio e a provvedere alla copertura della pianta organica mediante corso-concorso riservato al personale operaio a tempo indeterminato di cui alla legge 5 aprile 1985, n. 124 per il transito nei ruoli civili del Ministero della difesa.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede:

   a) mediante le risorse già iscritte – a legislazione vigente per gli anni 2024 e 2025 – sul Capitolo 2865 «Somme da corrispondere al personale operaio con contratto a tempo indeterminato» del programma «Approntamento e impiego Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare», nell'ambito della missione «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente» dello stato di previsione del Ministero della difesa per il triennio 2023-Pag. 1832025, pari a euro 42.848.289 (per ciascuna annualità del menzionato triennio, ai sensi della legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025);

   b) per l'anno 2026, in continuità con le previsioni della legge 29 dicembre 2022, n. 197, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica, mediante iscrizione sul Capitolo 2865 «Somme da corrispondere al personale operaio con contratto a tempo indeterminato», del programma «Approntamento e impiego Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare», nell'ambito della missione «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente», dello stato di previsione del Ministero della difesa per il triennio 2024-2026.
10.04. Maiorano.

(Inammissibile)

ART. 11.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 1, comma 8, della legge 31 agosto 2022, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «In caso di transito nella giurisdizione tributaria di cui all'articolo 1-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, i magistrati conservano a tutti i fini giuridici ed economici l'anzianità complessivamente maturata secondo quanto previsto dal comma 7 e sono inquadrati nella qualifica di cui alla tabella F-bis allegata al medesimo decreto legislativo n. 545 del 1992 sulla base di tale anzianità, alla quale va aggiunta l'anzianità di servizio effettivamente maturata nella magistratura di provenienza tra la data del 14 febbraio 2023 e l'emanazione del decreto di trasferimento nella giurisdizione tributaria; ad essi si applicano tutte le disposizioni in materia di trattamento economico previste per i magistrati ordinari, in quanto compatibili, ivi comprese quelle di cui al combinato disposto di cui agli articoli 50, comma 4 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e 5 della legge 5 agosto 1998, n. 303. In caso di transito con trattamento fisso e continuativo superiore a quello spettante nella giurisdizione tributaria per la qualifica di inquadramento, è attribuito ai magistrati un assegno personale pensionabile, riassorbibile e non rivalutabile, pari alla differenza fra i predetti trattamenti».
11.1. Cangiano.

(Inammissibile)

  Sopprimere i commi 4 e 5
11.2. Boschi.

  Sostituire il comma 6 con il seguente:

  6. È prorogata la durata in carica quadriennale dei componenti del consiglio giudiziario di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 gennaio 2006 n. 25 e del consiglio direttivo della Corte di cassazione fino al mese di aprile 2025 e le elezioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2008, n. 35 dei componenti del consiglio giudiziario e del consiglio direttivo della Corte di cassazione sono differite alla medesima data del mese di aprile 2025.
11.3. Pittalis.

  Sostituire il comma 6 con il seguente:

  6. Al fine di garantire la durata quadriennale dei Consigli giudiziari prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 27 gennaio 2006 n. 25, e di svolgere le elezioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2008, n. 35 nel periodo legislativamente previsto è prorogata la durata in carica dei componenti del consiglio giudiziario e del consiglio direttivo della Corte di cassazione sino al mese di aprile 2025.
11.5. Gianassi, Serracchiani, Lacarra, Zan, Di Biase.

Pag. 184

  Al comma 6, sostituire le parole: dal mese di aprile al mese di ottobre con le seguenti: sino al mese di aprile 2025.
11.6. Pittalis.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

  6-bis. All'articolo 49, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 le parole: «undici anni» sono sostituite dalle seguenti: «dodici anni».
  6-ter. All'articolo 4-quater, comma 1, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, le parole: «alla sessione da indire per l'anno 2023» sono sostituite con le seguenti: «alle sessioni da indire per l'anno 2023 e per l'anno 2024».
*11.7. Maschio, Varchi, Giorgianni, Michelotti.
*11.8. Gianassi, Serracchiani, Lacarra, Zan, Di Biase.
*11.9. Morrone, Bisa, Cavandoli.
*11.10. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. All'articolo 22, comma 4, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, le parole: «undici anni» sono sostituite dalle seguenti: «dodici anni».
**11.11. Dori, Zaratti, Grimaldi.
**11.12. Schullian, Gebhard, Steger, Manes.
**11.13. Gianassi, Serracchiani, Lacarra, Zan, Di Biase.
**11.14. Morrone, Bisa, Cavandoli.
**11.15. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.
**11.16. Michelotti, Varchi, Maschio.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. All'articolo 4-quater, comma 1, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, le parole: «alla sessione da indire per l'anno 2023» sono sostituite con le seguenti: «alle sessioni da indire per l'anno 2023 e per l'anno 2024».
11.17. Dori, Zaratti, Grimaldi.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. All'articolo 55 del decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

   «7-bis. È consentito alle parte, almeno cinque giorni liberi prima dell'udienza, di formulare apposita istanza di discussione da remoto. In tali casi, nei soli confronti della parte istante, e senza pregiudizio per le altre parti, la trattazione si svolge con le modalità di cui all'articolo 13-quater delle norme di attuazione del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 2 del presente decreto legislativo».
11.18. Zaratti, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. All'articolo 73 del decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

   «2-bis. È consentito alla parte, almeno dieci giorni liberi prima dell'udienza, di formulare apposita istanza di discussione da remoto. In tali casi, nei soli confronti della parte istante, e senza pregiudizio per le altre parti, la trattazione si svolge con le modalità di cui all'articolo 13-quater delle norme di attuazione del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 2 del presente decreto legislativo».
11.19. Zaratti, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

(Inammissibile)

Pag. 185

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. All'articolo 8, comma 11-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
11.20. Serracchiani.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. Al comma 1, numero 4, dell'articolo 1135 del codice civile le parole da: «costituendo» fino alla fine del numero sono soppresse.
11.21. Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello, Comaroli, Barabotti, Cattoi, Ottaviani.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

  10-bis. All'articolo 11 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

   «3-bis. Le piante organiche del personale amministrativo dei tribunali soppressi delle circoscrizioni di L'Aquila e Chieti sono ripristinate a partire dal 1° gennaio 2026».

  10-ter. Agli oneri di cui al comma 10-bis, pari a 500 mila euro, per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
11.22. Torto, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

  10-bis. All'articolo 179-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, dopo il terzo comma è inserito il seguente: «Gli avvocati, commercialisti e notai che intendano iscriversi all'elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita e che siano regolarmente iscritti in albi, registri o elenchi speciali, legittimanti specifici esercizi dell'attività professionale o funzioni, fondati su specializzazioni ovvero titoli, esami o percorsi formativi ulteriori, non sono tenuti al versamento della tassa sulle concessioni governative di cui all'articolo 22, punto 8, della Tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641».
11.25. Bicchielli, Semenzato, Romano.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

  11-bis. Alla legge 3 febbraio 1963, n. 69 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 3 il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Essi sono eletti, a scrutinio segreto ed a maggioranza relativa dei voti, rispettivamente dai professionisti e dai pubblicisti iscritti nell'albo, in regola con il pagamento dei contributi dovuti all'Ordine e che abbiano manifestato via posta elettronica certificata al Consiglio dell'Ordine di appartenenza la propria disponibilità a candidarsi almeno dieci giorni prima del primo giorno di votazione»;

   b) all'articolo 4:

    1) al primo comma il primo periodo è sostituito dal seguente: «L'elezione dei membri del Consiglio deve essere convocata almeno venti giorni prima della scadenza del Consiglio in carica»;

    2) al primo comma, secondo periodo, le parole: «per posta prioritaria, per telefax o a mezzo di posta elettronica certificata» sono sostituite dalle seguenti: «tramite posta elettronica certificata»;

    3) il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti:

   «L'avviso deve contenere l'indicazione dell'oggetto dell'elezione, e stabilire il luogo, il giorno e le ore dell'elezione stessa.Pag. 186
   L'elezione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti».

   c) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Art. 6.

   Il voto si esprime con modalità telematiche da remoto e in presenza per mezzo di schede contenenti un numero di nomi non superiore a quello dei componenti del Consiglio dell'Ordine, per le rispettive categorie. Non è ammesso il voto per delega.

   Le votazioni si svolgono in due giorni consecutivi in via telematica e un giorno in presenza per la durata di otto ore al giorno.

   Chiusa la votazione dell'ultimo giorno, il presidente del seggio procede pubblicamente con gli scrutatori alle operazioni di scrutinio.

   Compiuto lo scrutinio, il presidente ne dichiara il risultato, e proclama eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti, in numero dei consiglieri da eleggere.

   Dopo l'elezione, il presidente comunica al Ministero della giustizia l'avvenuta proclamazione degli eletti».

   d) all'articolo 7, primo comma, la parola: «tre» è sostituita dalla seguente: «quattro»;

   e) all'articolo 12:

    1) al terzo comma, le parole: «negli ultimi tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «nell'ultima consiliatura»;

    2) al quarto comma, la parola: «tre» è sostituita dalla seguente: «quattro»;

   f) all'articolo 16, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Il Consiglio nazionale è composto da non più di sessantuno membri di cui due terzi professionisti e un terzo pubblicisti, eletti dagli iscritti agli Ordini regionali e interregionali, prevedendo in ciascuna categoria un rappresentante delle minoranze linguistiche riconosciute. I candidati al Consiglio nazionale devono essere titolari di una posizione previdenziale attiva»;

   g) all'articolo 17, primo comma, la parola: «tre» è sostituita dalla seguente: «quattro»;

   h) all'articolo 19, quarto comma, la parola: «triennio» è sostituita dalla seguente: «quadriennio».

   i) all'articolo 20, comma 1, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:

   «g-bis) redige il regolamento per lo svolgimento delle procedure elettorali per il rinnovo degli organi del Consiglio Nazionale e dei Consigli Regionali dell'Ordine con modalità telematiche da remoto e in presenza, da approvarsi dal Ministro della giustizia».

  11-ter. Le disposizioni di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, come modificate dal comma 11-bis, si applicano a decorrere dal primo rinnovo degli organi di cui agli articoli 3 e 16 della medesima legge. Al fine di garantire l'attuazione del comma 11-quater e l'adozione dei relativi regolamenti interni, le elezioni degli organi di cui al precedente comma sono differite di quattro mesi.
  11-quater. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo provvede, con apposito provvedimento, ad apportare le modifiche necessarie al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, e successive modificazioni, al fine di adeguarlo alle disposizioni della legge 3 febbraio 1963, n. 69, come modificata dai commi 11-bis del presente articolo.
*11.31. Bonafè, Ubaldo Pagano.
*11.32. Zaratti, Grimaldi.
*11.33. Ascari, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

  11-bis. All'articolo 10 del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, relativo al temporaneo ripristino di sezioni distaccate Pag. 187insulari, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025»;

   b) al comma 2, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025»;

   c) al comma 3, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».

  11-ter. Il termine di cui all'articolo 10, comma 13, del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, limitatamente alle sezioni distaccate di Ischia, Lipari e Portoferraio, è prorogato al 1° gennaio 2026.
  11-quater. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 11-bis e 11-ter è autorizzata la spesa di euro 159.000 per l'anno 2025, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
11.24. Morrone, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello, Loizzo.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

  11-bis. All'articolo 10 del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2028»;

   b) al comma 2, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2028»;

   c) al comma 3, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2028».
11.23. Gianassi, De Luca, Provenzano, Sarracino, Iacono, Marino, Porta, Barbagallo, Graziano, Toni Ricciardi, Bonafè, Di Sanzo, Fossi, Simiani, Furfaro, Scotto, Boldrini.

  Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

  11-bis. È istituito presso il Ministero della giustizia il tavolo di lavoro per le vittime di reato, con il compito di analizzare e studiare tutte le condizioni di natura culturale, sociale, normativa (sostanziale e processuale) che afferiscono alle vittime di reato e che incidono sulla posizione soggettiva delle stesse, al fine di proporre modifiche normative volte a migliorarne la condizione e la considerazione.
  11-ter. Il Tavolo di lavoro per le vittime di reato è composto dal Ministero della giustizia, Ministero dell'interno, Ministero della difesa, Ministero dell'economia e delle finanze, rappresentanti della magistratura, dell'avvocatura e della polizia penitenziaria, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Ministero dell'istruzione e del merito, Ministero della cultura e associazioni senza scopo di lucro, rappresentative delle vittime.
  11-quater. Con regolamento da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge conversione del presente decreto, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinati i termini e le modalità di costituzione e funzionamento del tavolo.
11.26. Iezzi, Bordonali, Ravetto, Stefani, Ziello, Barabotti, Cattoi, Comaroli, Ottaviani.

(Inammissibile)

Pag. 188

  Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

  11-bis. Alla legge 3 agosto 2004, n. 206 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 1, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

   «1-ter. Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle vittime del dovere di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 ed ai loro familiari superstiti, individuati ai sensi della legge 13 agosto 1980, n. 466 e dell'articolo 82, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, salvo che non sia diversamente stabilito.»;

   b) il titolo è sostituito dal seguente: «Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, nonché in favore delle vittime del dovere».

  11-ter. Le disposizioni di cui al comma 11-bis, salvi i benefici già estesi con precedenti provvedimenti normativi, hanno efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2024.
11.27. Iezzi, Bordonali, Ravetto, Stefani, Ziello.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

  11-bis. Al fine di garantire il diritto all'indicazione del comune di residenza nella registrazione della nascita dei figli di genitori residenti in comuni sprovvisti di punti nascita, la dichiarazione di nascita resa ai sensi dell'articolo 30 del regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, ai fini della formazione dell'atto di nascita può indicare, su richiesta dei genitori, quale comune di nascita il comune di residenza, purché entrambi i comuni facciano parte della medesima regione. Negli atti dello stato civile è comunque registrato anche il luogo ove è effettivamente avvenuta la nascita.

  Conseguentemente, il Governo provvede ad apportare all'articolo 30 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, le modificazioni necessarie al fine di adeguarlo a quanto disposto dal presente articolo.
11.28. Cavo, Romano.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

  11-bis. All'articolo 20 del decreto legislativo n. 22 del 2007, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

   «1-bis. Le sanzioni amministrative di cui al comma 1 sono sospese fino al 31 dicembre 2025 in favore delle sole imprese di autoriparazione con riferimento all'utilizzo, da parte delle stesse, di strumenti di misura per la determinazione del volume o della massa di olio lubrificante e olio di motore, refrigeranti per impianti di climatizzazione, liquido antigelo e liquido lavavetri nell'ambito dell'attività di manutenzione o riparazione di autoveicoli.».
11.29. Steger, Manes.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

  11-bis. Al fine di consentire la concreta attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 43 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, i termini, a pena di decadenza, per l'esercizio delle azioni di accertamento e liquidazione dei danni, indicati al comma 6 del medesimo articolo, sono prorogati sino al 30 aprile 2024.
11.30. Bonafè, Gianassi, Malavasi, Manzi, De Maria, Simiani, Fossi, Boldrini, Scotto, Furfaro, Di Sanzo.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Compensi professionali avvocatura enti pubblici)

  1. All'articolo 9, comma 7, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con Pag. 189modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «dell'anno precedente».
11.01. Scotto.

(Inammissibile)

ART. 12.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. All'articolo 17-bis, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, relativo alla ricognizione e alla riperimetrazione dei siti contaminati attualmente classificati di interesse nazionale ai fini della bonifica, le parole: «Con uno o più decreti del Ministro della transizione ecologica, da adottare entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro il 30 settembre 2024».
12.1. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Al comma 2, sostituire le parole: tre anni con le seguenti: trenta mesi.
12.2. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Al comma 2-septies dell'articolo 6 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, le parole: «per ventiquattro mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 giugno 2026».
*12.3. Steger, Manes.
*12.4. Zaratti, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.
*12.6. Giorgianni, Lucaselli, Michelotti.
*12.7. Boschi, Marattin.
*12.8. Barabotti, Andreuzza, Di Mattina, Gusmeroli, Toccalini, Cattoi, Comaroli, Ottaviani.
*12.9. Romano.
*12.10. Dell'Olio, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.
*12.17. Barelli, Mazzetti, Tenerini, Pella.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 265, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: «termine di centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024».
12.11. Zucconi.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:

  3. All'articolo 11, al comma 8-undecies, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, concernente l'adeguamento ai criteri di cessazione della qualifica di rifiuto per i rifiuti inerti da costruzione e demolizione e per altri rifiuti inerti di origine minerale, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al secondo periodo, le parole: «Conseguentemente, il» sono sostituite dalla seguente: «Il» e le parole: «ulteriori sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi»;

   b) dopo il secondo periodo è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il termine di cui al precedente periodo è prorogato di ulteriori sei mesi per le regioni e le province autonome che, prima dell'entrata in vigore del decreto del Ministro della transizione ecologica 27 settembre 2022, n. 152, abbiano adottato propri regolamenti, al fine Pag. 190di adeguarli ai principi della normativa statale ed europea vigente in materia.».
12.12. Gebhard, Schullian, Steger, Manes.

  Al comma 3, sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: nove mesi.
12.13. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. Al fine di garantire la continuità delle prestazioni termali, agli stabilimenti termali di cui all'articolo 3 della legge 24 ottobre 2000, n. 323, le somministrazioni di gas metano destinato alla combustione per usi industriali previste all'articolo 26, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2024, sono assoggettate all'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) del 5 per cento. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 5 e 6, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 169.
  3-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3-bis, valutati in 7 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*12.21. Steger, Manes.
*12.22. Zaratti, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.
*12.23. Giorgianni, Lucaselli, Michelotti.
*12.24. Ottaviani, Barabotti, Cattoi, Comaroli, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello.
*12.25. Romano.
*12.26. Pella.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 255 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente:

   «1-ter. Una quota pari al 50 per cento delle ammende riscosse e delle eventuali oblazioni relative al reato di cui al comma 1 del presente articolo, è trasferita all'Amministrazione che ha proceduto all'accertamento del reato. Le somme trasferite sono vincolate ad attività finalizzate a potenziare il contrasto all'abbandono rifiuti. Le modalità con cui il trasferimento deve essere attuato sono demandate a un apposito regolamento, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.».
12.14. Ubaldo Pagano.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 16-ter, comma 1, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera c), le parole: «30 giugno 2022», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2029»;

   b) alla lettera c-bis) le parole: «1° luglio 2022», sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2030».
12.18. Squeri.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 47, comma 1-bis, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, le parole: «30 giugno Pag. 1912024» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2025».
*12.19. Cannata.
*12.20. Barabotti, Cattoi, Comaroli, Ottaviani, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello.

  Al comma 5, sostituire le parole: 30 giugno 2024 con le seguenti: 31 dicembre 2024.
**12.27. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi, Simiani.
**12.28. Zaratti, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.
**12.29. Nevi, Gatta, Pella.
**12.30. Cerreto.
**12.31. Trancassini.
**12.32. Gadda, Marattin, Boschi.
**12.33. Carloni, Davide Bergamini, Bruzzone, Pierro, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello, Barabotti, Comaroli, Cattoi, Ottaviani.
**12.34. Caramiello, L'Abbate, Sergio Costa, Cherchi, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

  5-bis. Al comma 7-bis dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, le parole: «1° gennaio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2025».
  5-ter. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 121, le parole: «1° gennaio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
12.39. Zinzi, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello, Cattoi, Comaroli, Pretto, Ottaviani.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 32, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Per l'anno 2023 il termine di cui al primo periodo relativamente all'avvio lavori è fissato al 15 novembre 2023»;

   b) al comma 34, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Per l'anno 2023 i termini di cui al primo e al terzo periodo sono fissati rispettivamente al 31 gennaio 2024 e al 31 maggio 2024».
12.36. Zaratti, Grimaldi, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. In considerazione dell'impegno richiesto alle Amministrazioni competenti per fronteggiare le recenti emergenze di eventi siccitosi e alluvionali, i termini previsti nei commi 1-quater, 1-sexies e 6 dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 sono differiti di sei mesi, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
12.38. Pella, Squeri.

  Al comma 6, sopprimere le lettere a) e b).
12.40. Ubaldo Pagano, Stefanazzi, Lacarra.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

  6-bis. Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, la misura di cui all'articolo 1, comma 11, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 è prorogata per gli anni 2024 e 2025 a favore delle imprese di cui all'articolo 1 e 1-bis del decreto-legge 15 marzo 2012 n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, con utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW anche connesse in media e alta/altissima Pag. 192tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.
  6-ter. Alla copertura finanziaria della presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per l'importo di 200 milioni annui, per ciascuno degli anni 2024 e 2025.
  6-quater. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 6-bis e 6-ter è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
12.91. Barabotti, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello, Cattoi, Comaroli, Ottaviani.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

  6-bis. Al fine di consentire il raggiungimento degli obiettivi strategici di emissioni zero entro il 2050, di rafforzare la misura di cui alla missione 2, «Rivoluzione verde e transizione ecologica», componente 2 «Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile», investimento 1.2 «Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'autoconsumo», del Piano nazionale di ripresa e resilienza e, nel contempo, di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi della componente energetica per le imprese italiane, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di semplificazione delle procedure autorizzative nonché le modalità e i requisiti per la concessione di contributi in favore delle imprese del settore della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande che intendono realizzare, entro il 31 dicembre 2024, impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sulle coperture dei capannoni di proprietà dell'impresa medesima destinati al deposito di prodotti alimentari e di bevande, aventi potenza eccedente il consumo medio annuo di energia elettrica, compreso quello familiare. Alle imprese destinatarie delle agevolazioni di cui al presente comma è altresì consentita la vendita in rete dell'energia elettrica prodotta. L'efficacia del presente comma è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
  6-ter. Agli oneri di cui al comma 6-bis, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
12.88. Zucconi.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

  6-bis. Al fine di migliorare la qualità dell'aria e ridurre le emissioni climalteranti all'interno della laguna di Venezia (Sito Patrimonio Mondiale Unesco) è destinato al comune di Venezia un contributo in conto capitale di 2 milioni di euro per l'anno 2024 e di 2 milioni di euro per l'anno 2025 per l'installazione di colonnine per la ricarica elettrica dei natanti.
  6-ter. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, valutati in 2 milioni di euro per l'anno 2024 e in 2 milioni di euro per l'anno 2025 si provvede, quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2024 e 2 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
12.89. Semenzato, Romano.

(Inammissibile)

Pag. 193

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

  6-bis. All'articolo 18 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025, prorogabile per due anni»;

   b) al comma 2-ter le parole: «è autorizzata la spesa pari a euro 163.856 per l'anno 2023 e a euro 347.000 per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «è autorizzata la spesa pari a euro 163.856 per l'anno 2023, euro 347.000 per l'anno 2024 ed euro 360.000 per l'anno 2025».

  6-ter. All'articolo 11-ter del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 4, le parole: «sino al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «sino al 31 dicembre 2025, prorogabile per due anni».
12.90. Cannizzaro.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. A seguito della cessazione del servizio di tutela per i clienti domestici e l'imminente conclusione dello stesso per i clienti vulnerabili, considerata la necessità di garantire la copertura di tutti i costi residui riferiti alla gestione del servizio stesso, e non più recuperabili dagli esercenti la maggior tutela, entro tre mesi dal trasferimento dei punti di consegna dei clienti finali domestici non vulnerabili, e, successivamente, entro tre mesi dal trasferimento dei punti di consegna dei clienti finali vulnerabili, gli esercenti il servizio di tutela di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, presentano all'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) una relazione che indica i costi sostenuti a decorrere dal 1° aprile 2023, direttamente imputabili al servizio medesimo e non recuperabili. L'ARERA con propria delibera, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, disciplina termini e modalità per la presentazione della relazione ai sensi del primo periodo. I costi di cui al primo periodo sono riconosciuti da ARERA entro sessanta giorni dalla presentazione della relativa relazione e sono posti a carico degli utenti del sistema elettrico.
12.41. Cattoi, Barabotti, Comaroli, Ottaviani, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. In conformità alla decisione del Consiglio del 19 dicembre 2022, n. 2003/33/CE, all'articolo 16-ter, comma 1, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, sostituire le lettere c) e c-bis) con le seguenti:

   c) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino al 31 dicembre 2029, i valori limite autorizzati per la specifica discarica non superino, per più del triplo, quelli specificati per la corrispondente categoria di discarica e, limitatamente al valore limite relativo al parametro TOC nelle discariche per rifiuti inerti, il valore limite autorizzato non superi, per più del doppio, quello specificato per la corrispondente categoria di discarica;

   c-bis) a partire dal 1° gennaio 2030 i valori limite autorizzati per la specifica discarica non superino, per più del doppio, quelli specificati per la corrispondente categoria di discarica e, limitatamente al valore limite relativo al parametro TOC nelle discariche per rifiuti inerti, il valore limite autorizzato non superi, per più del 50 per cento, quello specificato per la corrispondente categoria di discarica.
12.42. Comaroli, Barabotti, Cattoi, Ottaviani, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello.

Pag. 194

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. I presidenti degli enti parco di cui all'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 per i quali, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non sia stato nominato un direttore generale a far data da un momento antecedente all'ultimo rinnovo dell'albo di idonei di cui al comma 11 del medesimo articolo 9, provvedono ad avviare, entro il 31 maggio 2024, una selezione pubblica volta all'individuazione di una rosa di tre candidati da proporre al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica per la nomina a direttore dei rispettivi enti, fatte salve e prorogate le istanze di disponibilità ad assumere l'incarico di direttore che siano state presentate in adesione agli avvisi pubblici eventualmente adottati dagli enti parco a fine di individuare i candidati da proporre al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, e ferma restando la facoltà, per i soggetti interessati, di aggiornare le istanze medesime sotto il profilo dei titoli e delle esperienze professionali.
12.43. Pella.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Per gli impianti geotermoelettrici che rispettano i requisiti di cui all'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, ivi inclusi gli impianti autorizzati dalle regioni o dalle province delegate che rispettano i medesimi requisiti, inseriti in posizione utile nelle graduatorie pubblicate dal Gestore dei servizi energetici GSE S.p.a., a seguito delle procedure di registro di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 giugno 2016, n. 150, il termine per l'entrata in esercizio di cui all'articolo 11, comma 1, del medesimo decreto ministeriale 23 giugno 2016, come modificato dall'articolo 3, comma 1-ter, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, è prorogato di ventiquattro mesi. Dall'attuazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
12.45. Zucconi.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Al fine di sostenere la produzione di biometano immesso nella rete del gas naturale, in coerenza con la Missione 2, Componente 2, Investimento 1.4, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), in attuazione degli articoli 11, comma 1 e 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, le disposizioni di cui all'articolo 18-bis del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136 si applicano anche alle procedure competitive già indette sulla base del decreto del Ministro della transizione ecologica 15 settembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 ottobre 2022 al momento dell'erogazione.
12.46. De Palma.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Al fine di accelerare lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili nell'ottica del raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza nonché quelli definiti dal Piano nazionale integrato energia e clima (PNIEC), all'articolo 1, comma 3, lettera a), del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, le parole: «dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi».
*12.48. Pella.
*12.49. Boschi.
*12.50. Barabotti, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello, Cattoi, Comaroli, Pretto, Ottaviani.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. All'articolo 3-bis del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con Pag. 195modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170, apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «20 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «20 giugno 2024»;

   b) dopo il comma 1, è inserito, in fine, il seguente:

   «1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle violazioni di tributi amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli.».
12.51. Comaroli, Barabotti, Cattoi, Ottaviani, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Al comma 2-septies dell'articolo 6 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, le parole: «per ventiquattro mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 giugno 2026».
12.52. Simiani.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. La Convenzione per l'affidamento del Servizio integrato energia e dei servizi connessi, edizione 4, ai sensi dell'articolo 26, della legge 23 dicembre 1999 n. 488 e successive modificazioni e dell'articolo 58, della legge 23 dicembre 2000 n. 388 – Lotto 5, CIG 6478466743, è prorogata al 29 gennaio 2025.
12.53. Cavandoli.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Nelle more dell'adozione del decreto previsto dall'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, all'Allegato IV «Periodicità delle verificazioni» del decreto ministeriale 21 aprile 2017, n. 93, relativamente ai contatori dell'acqua meccanici con portata permanente (Q3) fino a 16 m3/h, le parole: «10 anni» sono sostituite dalle seguenti: «13 anni».
12.54. Trancassini.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. In deroga al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 21 ottobre 2009, l'area protetta marina «Secche della Meloria», ai sensi dell'articolo 19, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, come integrato dall'articolo 2, comma 37, della legge 9 dicembre 1998, n. 426 e successive modifiche, è affidata al comune di Pisa.
12.55. Ziello, Bordonali, Iezzi.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Alla legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 1, comma 835, le parole: «fino al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 settembre 2024»;

   b) all'articolo 1, comma 837-bis, le parole: «fino al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 marzo 2025».
*12.56. Mazzetti.
*12.59. Bruzzone, Formentini, Bordonali, Cattoi, Comaroli, Stefani, Pretto, Ravetto, Ottaviani, Iezzi, Ziello.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

   «4-bis. Le disposizioni di cui al comma 4 non si applicano in caso di impossibilità dell'operatore, per cause ad esso non imputabili, di accedere all'infrastruttura per Pag. 196la rilevazione dei consumi che insiste su proprietà privata.».
12.60. Bagnai, Barabotti, Cattoi, Comaroli, Ottaviani, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Al fine di consentire alle regioni e alle province autonome di concludere l'acquisizione delle opere di cui all'articolo 25, comma 1, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, il termine di cui all'articolo 12, comma 1-quater, primo periodo, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, è posticipato di 12 mesi.
12.61. Cattoi, Barabotti, Comaroli, Ottaviani, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. All'Allegato 1, punto 2, primo periodo, del decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42, in materia di aggiornamento professionale dei tecnici competenti in acustica, le parole: «5 anni» sono sostituite dalle seguenti: «8 anni».
12.62. Zucconi.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Al comma 115, dell'articolo 1, della legge 4 agosto 2017, n. 124, modificato dall'articolo 52-bis, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le parole: «entro il 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2026».
*12.63. Steger, Manes.
*12.64. D'Attis, Squeri.
*12.65. Cannata.
*12.66. Marattin.
*12.67. Toccalini, Barabotti, Cattoi, Comaroli, Ottaviani.
*12.68. Ubaldo Pagano.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. All'articolo 21 comma 1, lettera b), del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69 convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103, le parole: «al 1° gennaio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «al 1° luglio 2024».
12.69. Zinzi, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello, Cattoi, Comaroli, Pretto, Ottaviani.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. All'articolo 47, comma 1-bis, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, le parole: «30 giugno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2025».
*12.70. Zucconi.
*12.71. Trancassini.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. All'articolo 265, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: «termine di centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024».
**12.72. Pella.
**12.73. Lucaselli.
**12.74. Comaroli, Barabotti, Cattoi, Ottaviani, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. All'articolo 265, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: «termine di centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «sino all'adozionePag. 197 di un decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica contenente specifiche norme regolamentari e tecniche di attuazione. Tale decreto dovrà essere adottato entro il 31 dicembre 2024».
12.75. Simiani, Ghio, Ubaldo Pagano.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. All'articolo 8, comma 2-octies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: «cessa al rinnovo della Commissione» sono sostituite dalle seguenti: «è prorogata sino al 31 dicembre 2026».
12.76. Pierro.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. All'articolo 1, comma 59, della legge 4 agosto 2017, n. 124, le parole: «a decorrere dal 10 gennaio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 10 gennaio 2025».
12.77. Simiani.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. All'articolo 1, comma 60, della legge 4 agosto 2017, n. 124, le parole: «e per i clienti domestici» sono sostituite dalle seguenti: «e dal 1° gennaio 2025 per i clienti domestici».
12.78. Bonelli, Zanella, Zaratti, Grimaldi, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Al comma 1, secondo periodo, dell'articolo 24-bis del decreto legislativo 14 marzo 2014, 49, le parole: «30 giugno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2025».
12.79. Squeri.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. I commi dal 27-quater al 27-sexies dell'articolo 95 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono abrogati.
12.80. Semenzato, Romano.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. All'articolo 5, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, le parole: «31 dicembre 2024», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».
12.81. Bof, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello, Cattoi, Comaroli, Pretto, Ottaviani.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. All'articolo 1, comma 837-bis, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
12.82. Ciaburro, Caretta.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Al punto 2 dell'allegato 1 al decreto legislativo 17 febbraio 2017 n. 42 le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «quattro anni».
12.83. Miele, Pizzimenti, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello, Barabotti, Cattoi, Comaroli, Ottaviani.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 96, commi 6 e 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono applicabili fino al 31 dicembre 2024.
12.84. Pella, Nevi, Barelli.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 27 del codice dei contratti pubblici, di cui Pag. 198al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2025.
12.85. D'Attis, Pella.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. All'allegato 3 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, ai numeri 21 e 22, le parole: «Non sono ammessi fanghi di depurazione» sono soppresse.
12.86. Osnato.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. All'articolo 6, comma 2-septies, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, le parole: «ventiquattro mesi» sono sostituite dalle parole: «quarantotto mesi».
12.87. Caramanna, Rotelli, Colombo.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Interventi in materia di controlli periodici sui recipienti a pressione ai fini della sicurezza energetica)

  1. All'articolo 40-ter del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, dopo le parole: «13 metri cubi» sono inserite le seguenti: «, continua a trovare applicazione successivamente alla data di cessazione dello stato di emergenza, in relazione alle periodicità dei controlli previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle attività produttive 1° dicembre 2004, n. 329, e».
*12.01. Squeri.
*12.02. Barabotti, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello, Cattoi, Comaroli, Pretto, Ottaviani.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Proroga del termine di abrogazione del comma 19 dell'articolo 30 della legge 23 luglio 2009, n. 99, prevista dall'articolo 21, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 13 giugno 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103)

  1. All'articolo 21, comma 1, lettera b), del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69 convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e preinfrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano, le parole: «al 1° gennaio 2024», sono sostituite dalle seguenti: «al 1° aprile 2024».
12.03. Squeri.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

  1. Al comma 1 dell'articolo 10-septies del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'alinea, le parole: «sono prorogati di due anni» sono sostituite dalle seguenti: «sono prorogati di trenta mesi»;

   b) alle lettere a) e b), primo periodo, le parole: «fino al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 giugno 2024»;

   c) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

   «1-bis. Nei casi di cui al comma 1, il termine di cui all'articolo l'articolo 7, comma 1, lettera a) del decreto ministeriale 4 luglio Pag. 1992019, si intende prorogato, ove applicabile e anteriore, alla medesima data.».
*12.04. Almici.
*12.05. Comaroli, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello, Cattoi, Pretto, Ottaviani.

ART. 13.

  Al comma 1, capoverso comma «1-quater», sostituire le parole: aziende agricole con le seguenti: imprese agricole, nonché a quelle della pesca e dell'acquacoltura.
*13.5. Gatta.
*13.7. Castiglione, Sottanelli, Carfagna, Bonetti.
*13.10. Pierro, Davide Bergamini, Carloni, Bruzzone, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello, Barabotti, Cattoi, Comaroli, Ottaviani.
*13.11. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi, Simiani.
*13.12. Zucconi.
*13.1. Cerreto, Mattia, Caretta, Almici, Ciaburro, La Porta, La Salandra, Malaguti, Marchetto Aliprandi.

  Al comma 1, capoverso comma «1-quater», sopprimere le parole: , lettere b) e c).
13.13. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di contenere gli effetti del perdurare dell'aumento eccezionale del prezzo del gasolio e della benzina, il credito d'imposta previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 23 settembre 2022, 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, in favore delle imprese esercenti l'attività della pesca è prorogato per il primo semestre 2024, con le modalità ivi previste. I termini per la comunicazione sull'importo del credito maturato e per la utilizzabilità dello stesso sono fissati rispettivamente al 30 settembre e al 31 dicembre 2024. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 46 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
13.14. Gatta.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. All'articolo 23-bis, comma 1-ter, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, le parole: «è incrementato di 1 milione di euro per l'anno 2018, di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 2 milioni di euro per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2024, di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 2 milioni di euro per l'anno 2027».
  2-ter. All'onere derivante dal comma 2-bis si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
13.15. Donno, Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Al fine di prorogare il finanziamento per la cura e il recupero della fauna selvatica, al comma 432, articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo le parole: «per l'anno 2023», sono aggiunte le seguenti: «e 1,5 milioni di euro a dall'anno 2024».
  2-ter. A copertura degli oneri di cui al comma 2-bis, si provvede mediante corrispondentePag. 200 riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi speciali per la copertura di nuove leggi di spesa» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
13.16. Zanella, Evi, Grimaldi, Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Al fine di migliorare le condizioni dei suini negli allevamenti promuovendo il benessere animale e metodi innovativi di trattamento, di incrementare i livelli di biosicurezza, di migliorare la misurabilità e l'incremento delle condizioni di sostenibilità nelle aziende zootecniche del settore, di potenziare le attività di informazione e di promozione dei prodotti suinicoli presso i consumatori, il fondo nazionale per la suinicoltura di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019 n. 44, di seguito denominato Fondo, è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2024. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di erogazione delle risorse del Fondo, in accordo con le finalità del presente comma. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
13.17. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Con la finalità di assicurare condizioni di trasparenza del mercato e di contrastare l'andamento anomalo dei prezzi nelle filiere agroalimentari in funzione della tutela del consumatore, della leale concorrenza tra gli operatori commerciali e della difesa del made in Italy, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 1 milione di euro per l'anno 2024. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministero dell'economia e finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del presente comma. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nel rispetto della vigente disciplina dell'Unione europea sugli aiuti di Stato. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1 milione di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
13.18. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Il Fondo di cui all'articolo 8-quater del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, è incrementato di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa con la conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i beneficiari, i criteri e le modalità per l'erogazione delle risorse, attualizzati alle condizioni dei territori colpiti da Xylella Fastidiosa (Well et al.). Agli oneri derivanti dal Pag. 201presente comma, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
13.21. Donno, Sergio Costa, Cherchi, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Al fine di sostenere la filiera apistica e promuovere lo sviluppo competitivo del comparto della frutta a guscio, di incentivare la ricerca e l'ammodernamento delle tecniche di gestione selvicolturale, di favorire programmi di valorizzazione e sostenere il rifinanziamento dei piani di settore, la dotazione del Fondo per la tutela e il rilancio delle filiere apistica, brassicola, della canapa e della frutta a guscio, di cui all'articolo 1, comma 138, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2024 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2024 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
13.24. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Al fine di sostenere le attività di ricerca finalizzate al contenimento della diffusione dell'organismo nocivo «Xylella fastidiosa» condotte dal CNR, all'articolo 1, comma 325, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024» sono sostituite dalle seguenti: «5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026». All'onere derivante dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per gli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
13.25. Donno, Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Al fine di sostenere gli investimenti in macchinari professionali e in altri beni strumentali durevoli per l'esercizio dell'attività di impresa, in particolare, dell'attività di micro e piccole imprese di settore, il Fondo di parte capitale per il sostegno delle eccellenze della gastronomia e dell'agroalimentare italiano di cui all'articolo 1, comma 868, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 2 milioni di euro per l'anno 2024. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
13.26. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Al fine di sostenere i comparti agricoli e zootecnici in difficoltà reddituale per effetto dell'aumento dei costi di produzione, del calo dei prezzi all'origine e delle crisi di mercato dovute alla crescita dell'inflazione, il Fondo per la sovranità alimentare, di cui all'articolo 1, comma 424, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2024. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articoloPag. 202 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
13.27. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Il Fondo di cui all'articolo 40, comma 11-bis, della legge 28 luglio 2016, n. 154, è rifinanziato di 5 milioni di euro per l'anno 2024 e di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2024 e di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
13.28. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 826, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 3 milioni di euro per l'anno 2024. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
13.29. Donno, Sergio Costa, Cherchi, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera a) premettere la seguente:

   0a) alla lettera a), le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

   b) dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) dopo il comma 5-ter è inserito il seguente:

   «5-ter.1. Le scadenze di cui al comma 5-ter sono in ogni caso subordinate all'adozione del decreto di cui all'articolo 5 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 20 maggio 2015».
*13.35. Pastorino.
*13.36. Mazzetti, Nevi, D'Attis, Pella, Gatta.
*13.37. Simiani.
*13.38. Steger, Manes.

  Al comma 3, alla lettera a), premettere la seguente:

   0a) alla lettera a), le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
**13.30. Nevi, Gatta, Mazzetti.
**13.31. Carloni, Davide Bergamini, Bruzzone, Pierro, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello, Barabotti, Cattoi, Comaroli, Ottaviani.
**13.32. La Salandra, Caretta, Ciaburro.
**13.33. Schullian, Gebhard, Steger, Manes.
**13.34. Gaetana Russo.

  Al comma 3, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:

   a) alla lettera a), le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituire dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

   b) alla lettera b), le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025»;

   c) alla lettera c), le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».
*13.39. Schullian, Gebhard, Steger, Manes.

Pag. 203

*13.40. Nevi, Gatta, Mazzetti, Pella.
*13.41. La Salandra, Caretta, Ciaburro.

  Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera a), sostituire le parole: 31 dicembre 2024 con le seguenti: 31 dicembre 2025;

   b) alla lettera b), sostituire le parole: 31 dicembre 2025 con le seguenti: 31 dicembre 2026;

   c) dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Le disposizioni di cui alla lettera a) del comma 3 si applicano limitatamente al periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2024.
13.42. Mattia, Cerreto, Caretta, Almici, Ciaburro, La Porta, La Salandra, Malaguti, Marchetto Aliprandi.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  3-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 35, comma 3-bis, ultimo periodo, e comma 3-quater, introdotto dall'articolo 1, comma 985 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, si applicano fino al 31 dicembre 2024.
  3-ter. Ai fini dell'applicazione del comma 3-bis, anche per l'anno 2024 si applicano le disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 24 giugno 2019, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 30 marzo 2022.
  3-quater. Agli oneri di cui al comma 3-bis del presente articolo, valutati in 3 milioni di euro per il 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
*13.43. Vaccari, Lai, Forattini, Marino, Andrea Rossi.
*13.44. Fenu, Alifano, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Lovecchio, Penza, Raffa, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. All'articolo 1 della alla legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 45, dopo le parole: «nel primo trimestre solare dell'anno 2023» sono inserite le seguenti: «e nel primo trimestre solare dell'anno 2024»;

   b) al comma 46, dopo le parole: «nel primo trimestre solare dell'anno 2023» sono inserite le seguenti: «e nel primo trimestre solare dell'anno 2024»;

   c) al comma 47, primo periodo, dopo le parole: «entro la data del 31 dicembre 2023» sono inserite le seguenti: «ed entro la data del 31 dicembre 2024 relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2024»;

   d) al comma 48, terzo periodo, dopo le parole: «entro la medesima data del 31 dicembre 2023» sono inserite le seguenti: «relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2023 ed entro la data del 31 dicembre 2024 relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2024».

  3-ter. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3-bis, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondentePag. 204 riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
13.45. Gadda, Marattin.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. All'articolo 1 della alla legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 45, dopo le parole: «nel primo trimestre solare dell'anno 2023» sono inserite le seguenti: «e nel primo trimestre solare dell'anno 2024»;

   b) al comma 46, dopo le parole: «nel primo trimestre solare dell'anno 2023» sono inserite le seguenti: «e nel primo trimestre solare dell'anno 2024»;

   c) al comma 47, primo periodo, dopo le parole: «entro la data del 31 dicembre 2023» sono inserite le seguenti: «ed entro la data del 31 dicembre 2024 relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2024»;

   d) al comma 48, terzo periodo, dopo le parole: «entro la medesima data del 31 dicembre 2023» sono inserite le seguenti: «relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2023 ed entro la data del 31 dicembre 2024 relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2024».

  3-ter. Agli oneri di cui al comma 3-bis, valutati in 60 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*13.46. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.
*13.104. Zaratti, Grimaldi, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zanella.
*13.105. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi, Simiani.
*13.106. Nevi, Gatta, Pella.
*13.107. Cerreto.
*13.108. Davide Bergamini, Carloni, Bruzzone, Pierro, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello, Barabotti, Comaroli, Cattoi, Ottaviani.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 45, le parole: «nel primo trimestre solare dell'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «nel corso dell'anno solare 2023»;

   b) al comma 46, le parole: «nel primo trimestre solare dell'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «nel corso dell'anno solare 2023»;

   c) al comma 47, primo periodo, le parole: «entro la data del 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «entro la data del 31 marzo 2024».

  3-ter. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3-bis, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
13.47. Gadda, Marattin, Boschi.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 45, le parole: «nel primo trimestre solare dell'anno 2023» sono sostituitePag. 205 dalle seguenti: «nel primo e nel quarto trimestre solare dell'anno 2023»;

   b) al comma 46, le parole: «nel primo trimestre solare dell'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «nel primo e nel quarto trimestre solare dell'anno 2023»;

   c) al comma 47, primo periodo, dopo le parole: «entro la data del 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «entro la data del 31 marzo 2024».
13.68. La Salandra, Caretta, Ciaburro.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 45, le parole: «nel primo trimestre solare dell'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «nel primo e nel terzo trimestre solare dell'anno 2023»;

   b) al comma 46, le parole: «nel primo trimestre solare dell'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «nel primo e nel terzo trimestre solare dell'anno 2023»;

   c) al comma 47, primo periodo, dopo le parole: «entro la data del 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «entro la data del 31 marzo 2024».
13.69. La Salandra, Caretta, Ciaburro.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. Al fine di calmierare la fluttuazione dei prezzi energetici per le imprese agricole che producono energia elettrica rinnovabile incentivata con tariffa onnicomprensiva, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2023, ai fini della determinazione del reddito relativo alla produzione di energia oltre i limiti fissati dal primo periodo del comma 423 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per i soggetti indicati dal secondo periodo del medesimo comma la componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, è data dal minor valore tra il prezzo medio di cessione dell'energia elettrica, determinato dall'autorità di regolazione per energia reti ed ambiente in attuazione dell'articolo 19 del decreto ministeriale 6 luglio 2012, e il valore di 60 euro/MWh.
  3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, valutati in 4,32 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*13.48. Vaccari, Lai, Forattini, Marino, Andrea Rossi.
*13.49. Pavanelli, Ilaria Fontana, Sergio Costa, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. All'articolo 1, comma 855, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «per ciascuno degli anni 2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024».
  3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis pari a 3 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
13.51. Bordonali, Carloni, Davide Bergamini, Bruzzone, Pierro, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello, Barabotti, Cattoi, Comaroli, Ottaviani.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, le parole: «30 giugno 2023», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2024».Pag. 206
  3-ter. All'articolo 7 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, le parole: «30 settembre 2023», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2024».
13.52. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. All'articolo 1, comma 301, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023 e 2024».
  3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, valutati in euro 20 milioni per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*13.53. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.
*13.54. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi, Simiani.
*13.55. Zaratti, Grimaldi, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zanella.
*13.111. Nevi, Gatta, Pella.
*13.112. Cerreto.
*13.113. Davide Bergamini, Carloni, Bruzzone, Pierro, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello, Barabotti, Comaroli, Cattoi, Ottaviani.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. All'articolo 1, comma 301, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023 e 2024».
  3-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3-bis, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
13.58. Gadda, Marattin, Boschi.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Al punto 2 dell'Allegato 1 del decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42, primo periodo, il numero: «5» è sostituito dal seguente: «8».
13.59. Cerreto.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 835, primo periodo, le parole: «fino al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 settembre 2024»;

   b) al comma 837-bis, le parole: «fino al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 marzo 2025».
13.61. Cerreto.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 1, comma 988, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo le parole: «la propria qualifica» sono aggiunte le seguenti: «, compreso il proprio regime fiscale e previdenziale,».

   b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Le disposizioni sono adottate per ciascuno degli anni 2024 e 2025».
*13.62. Nevi, Gatta, Pella.
*13.63. La Salandra, Caretta, Ciaburro.

(Inammissibile)

Pag. 207

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 1, comma 988, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono inserite, in fine, le seguenti parole: «Le disposizioni di cui al presente comma, relative al mantenimento, anche relativa al regime fiscale e previdenziale, della qualifica di imprenditore agricolo, si applicano, in ogni caso, fino al 31 dicembre 2025».
13.75. Gadda, Boschi.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Al fine di contenere gli effetti economici derivanti dal perdurare dell'aumento eccezionale del prezzo del gasolio e della benzina utilizzati come carburante, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 45, della legge 30 dicembre 2023, n. 197, sono prorogate, limitatamente alle imprese esercenti la pesca, anche alle spese sostenute per gli acquisti di carburante effettuati nel primo trimestre solare dell'anno 2024. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 23 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le emergenze in agricoltura di cui all'articolo 1, comma 443, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.
*13.65. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi, Simiani.
*13.66. Boschi.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 39 della legge 27 dicembre 2023, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 4 milioni di euro per il 2026»;

   b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

   «4-bis. È concesso, a valere sulle risorse di cui al comma 1, un contributo, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 4 milioni per il 2026, per il sostegno della coltivazione della DOP “Bergamotto di Calabria olio essenziale” nelle aree colpite da perdite di produzione superiori al 70 per cento».
13.67. Cannizzaro.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 98, primo periodo, dopo la parola: «imprese» sono inserite le seguenti: «, ivi comprese le imprese agricole che determinano il reddito su base catastale» e le parole: «fino al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2024»;

   b) al comma 99, dopo le parole: «attrezzature varie» sono inserite le seguenti: «, ivi compresi i trattori e le altre macchine agricole,».
13.70. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. I contributi determinati ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 1° aprile 2011, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale, n. 141, del 20 giugno 2011, non si applicano, per il 2024, alle imprese agricole che effettuano attività di trasformazione dei prodotti in conserve o semi conserve alimentari in connessione con l'attività agricola principale.
13.71. Gadda, Boschi.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. I termini previsti dall'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1999, n. 238, per la Pag. 208presentazione delle domande di riconoscimento o di concessione preferenziale di cui all'articolo 4 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e dall'articolo 2 della legge 17 agosto 1999, n. 290, per le denunce dei pozzi, sono prorogati al 31 dicembre 2024.
*13.73. Nevi, Gatta, Pella.
*13.74. La Salandra, Caretta, Ciaburro.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Il credito d'imposta previsto dall'articolo 1, commi 1057 e 1058, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è prorogato per l'anno 2024, limitatamente alle imprese agricole, per la sostituzione e il relativo smaltimento di mezzi marcianti e funzionanti con immatricolazione con data antecedente al 1° gennaio 1997.
13.76. Gribaudo.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Al comma 20 dell'articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il nono periodo è inserito il seguente: «Si osservano le disposizioni previste dall'articolo 4, comma 1, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 1° aprile 2011».
13.77. Caretta.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Al fine di garantire la prosecuzione anche per l'anno 2024 delle attività di cui agli articoli 16, 17 e 18 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, i capitoli 1477 e 1488 sono rifinanziati per il 2024 per un importo pari a quanto stanziato per l'anno 2023.
13.78. Carloni.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 78, comma 4-octies, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «nel 2020 e nel 2021» sono sostituite dalle seguenti: «nel 2020, nel 2021, nel 2022, nel 2023 e nel 2024».
13.79. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, sono inserite, in fine, le seguenti parole: «e di 8 milioni di euro a partire dall'anno 2024».
13.81. Gadda, Boschi.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 1, comma 506, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «Per gli anni 2021 e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2021, 2022 e 2024».
*13.82. Cavandoli, Carloni, Davide Bergamini, Bruzzone, Pierro, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello, Barabotti, Cattoi, Comaroli, Ottaviani.
*13.84. Schullian, Gebhard, Steger, Manes.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Il credito d'imposta previsto dall'articolo 1, commi 1057 e 1058, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è prorogato per l'anno 2024, limitatamente alle imprese agricole.
13.85. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

Pag. 209

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 9-bis, comma 1, del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, le parole: «fino al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2025».
*13.86. Gadda, Marattin, Boschi.
*13.87. Davide Bergamini, Carloni, Bruzzone, Pierro, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello, Cattoi, Barabotti, Comaroli, Ottaviani.
*13.88. La Salandra, Caretta, Ciaburro.
*13.89. Nevi, Gatta, Pella.
*13.64. Cerreto, Mattia, Caretta, Almici, Ciaburro, La Porta, La Salandra, Malaguti, Marchetto Aliprandi.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Al fine di consentire ai ricercatori di organizzare e programmare le attività di ricerca in campo aperto sulle varietà di editing genomico con le caratteristiche indicate dal comma 1 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, il termine ivi previsto per l'espletamento delle stesse attività è prorogato al 31 dicembre 2025.
13.72. Nevi.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. All'articolo 1, comma 503, primo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «e il 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «e il 31 dicembre 2024».
  3-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*13.109. Nevi, Gatta, Pella.
*13.110. Romano.
*13.120. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi, Simiani.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. All'articolo 1, comma 503, primo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «e il 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «e il 31 dicembre 2024».
  3-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3-bis, pari a 11 milioni di euro per l'anno 2024, a 32 milioni di euro per l'anno 2025, a 22 milioni di euro per l'anno 2026 e a 2 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
13.50. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. All'articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «e il 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «e il 31 dicembre 2024».
  3-ter. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3-bis, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
13.57. Gadda, Boschi.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 1, comma 503, primo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «e il 31 dicembre 2023» Pag. 210sono sostituite dalle seguenti: «e il 31 dicembre 2024».
*13.90. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi, Simiani.
*13.91. Nevi, Gatta, Pella.
*13.92. Carloni, Davide Bergamini, Bruzzone, Pierro, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello, Barabotti, Comaroli, Cattoi, Ottaviani.
*13.97. Schullian, Gebhard, Steger, Manes.
*13.98. Cerreto.
*13.99. La Salandra, Caretta, Ciaburro.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 15, comma 1-sexies, lettera a), del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: «30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024».
**13.93. Nevi, Gatta, Pella.
**13.94. Davide Bergamini, Carloni, Bruzzone, Pierro, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello, Barabotti, Comaroli, Cattoi, Ottaviani.
**13.95. La Salandra, Caretta, Ciaburro.
**13.96. Gadda, Marattin, Boschi.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. All'articolo 1, comma 44, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «2022, 2023 e 2024».
  3-ter. Al fine di assicurare la progressività dell'applicazione dell'imposta sui servizi digitali a favore delle imprese nazionali, all'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: «ricavi» sono inserite le seguenti: «derivanti da servizi digitali, di cui al comma 37,»;

   b) al comma 41, è inserito, in fine, il seguente periodo: «Tale aliquota è innalzata al 10 per cento per ciascuno degli anni 2024 e 2025».

  3-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3-bis, pari a 260 milioni di euro per l'anno 2025 si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 3-ter.
13.116. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. All'articolo 1, comma 44, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «2022, 2023, 2024, 2025 e 2026».
  3-ter. Alle minori entrate derivanti dal comma 3-bis, valutati in 120 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 31 agosto 2024, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 120 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Qualora i suddetti provvedimenti non siano adottati o siano adottati per importi inferiori a quello indicato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 15 settembre 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni dell'entità delle agevolazioni e delle detrazioni fiscali vigenti, tali da assicurare maggiori entrate nella misura occorrente per raggiungere l'importo indicato al primo periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.
13.114. Gadda, Boschi.

Pag. 211

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. All'articolo 1, comma 44, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «2022, 2023 e 2024».
  3-ter. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del comma 3-bis, valutati in 120 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 31 agosto 2024, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 120 milioni di euro per l'anno 2024. Qualora i suddetti provvedimenti non siano adottati o siano adottati per importi inferiori a quello indicato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 15 settembre 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni dell'entità delle agevolazioni e delle detrazioni fiscali vigenti, tali da assicurare maggiori entrate nella misura occorrente per raggiungere l'importo indicato al primo periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.
13.115. Gadda, Boschi.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. All'articolo 1, comma 44, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «2022, 2023 e 2024».
  3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, valutati in 120 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*13.117. Zaratti, Grimaldi, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zanella.
*13.118. Forattini, Vaccari, Marino, Andrea Rossi, Simiani.
*13.119. Nevi, Gatta, Pella.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 1, comma 44, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «2022, 2023 e 2024».
**13.100. Molinari, Carloni, Davide Bergamini, Cavandoli, Bruzzone, Pierro, Comaroli, Barabotti, Cattoi, Ottaviani, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello.
**13.101. La Salandra, Caretta, Ciaburro.
**13.102. Schullian, Gebhard, Steger, Manes.
**13.80. Nevi, Gatta, Pella.
**13.103. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi, Simiani.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Proroga termini in materia di esonero contributivo dei giovani agricoltori)

  1. All'articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «e il 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «e il 31 dicembre 2024».
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
13.08. Zaratti, Grimaldi, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura)

  1. A decorrere dall'anno 2024, le risorse di cui al Programma nazionale triennale Pag. 212della pesca e dell'acquacoltura 2022-2024 sono assegnate secondo i criteri di riparto, le modalità di individuazione dei beneficiari e le condizioni di accesso al beneficio previste da un decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le suddette risorse sono incrementate di euro 4 milioni per l'anno 2024.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 4 milioni di euro, per l'anno 2024, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
13.012. Cerreto, Mattia, Caretta, Almici, Ciaburro, La Porta, La Salandra, Malaguti, Marchetto Aliprandi.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Commissioni uniche nazionali)

  1. A decorrere dal 1° marzo 2024, l'attività di supporto alle commissioni uniche nazionali – C.U.N. di cui all'articolo 6-bis del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, è svolta da ISMEA. Al fine di consentire l'espletamento della suddetta attività la dotazione del Fondo per il funzionamento delle commissioni uniche nazionali di cui all'articolo 1, comma 518, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementata di euro 750.000 annui a decorrere dall'anno 2024. Conseguentemente, all'articolo 6-bis del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, le parole: «, e operano con il supporto della società di gestione “Borsa merci telematica italiana Scpa”, di cui all'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 6 aprile 2006, n. 174, e successive modificazioni» sono soppresse.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 750.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
13.013. Cerreto, Mattia, Caretta, Almici, Ciaburro, La Porta, La Salandra, Malaguti, Marchetto Aliprandi.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Interpretazione autentica contributo industrie conserviere SSICA)

  1. Le disposizioni previste dall'articolo 4 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 1° aprile 2011, fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, comma 20, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si interpretano nel senso che le previsioni ivi contenute non si applicano alle imprese agricole che effettuano attività di trasformazione dei prodotti in conserve o semi conserve alimentari in connessione con l'attività agricola principale.
13.014. Caretta.

(Inammissibile)

Pag. 213

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Proroga termini disposizioni in materia di accise sulla birra)

  1. L'articolo 15-bis del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, è sostituito dal seguente:

«Art. 15-bis.
(Disposizioni in materia di accise sulla birra)

   1. All'articolo 35 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3-bis, le parole: “per gli anni 2022 e 2023” sono sostituite dalle seguenti: “per gli anni 2022, 2023 e 2024”;

   b) al comma 3-quater, alinea, le parole: “Limitatamente agli anni 2022 e 2023” sono sostituite dalle seguenti: “Limitatamente agli anni 2022, 2023 e 2024”.

   2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il comma 986 è sostituito dal seguente:
   “986. L'aliquota di accisa sulla birra di cui all'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è rideterminata, dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, in euro 2,94 per ettolitro e per grado-plato, e, a decorrere dal 1° gennaio 2025, in euro 2,99 per ettolitro e per grado-plato”.
   3. Ai fini dell'applicazione delle aliquote di accisa ridotte di cui all'articolo 35, commi 3-bis e 3-quater, del Testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche per l'anno 2024 le disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 24 giugno 2019, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 30 marzo 2022.
   4. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dai commi 1 e 2, i soggetti obbligati al pagamento dell'accisa hanno titolo al rimborso della maggiore accisa versata sui quantitativi di birra immessi in consumo nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A tale scopo i medesimi soggetti presentano all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro novanta giorni dalla predetta data di entrata in vigore, un'istanza di rimborso mediante accredito ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 12 dicembre 1996, n. 689, a scomputo dei successivi versamenti dell'accisa dovuta.
   5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in euro 8 milioni per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».
*13.020. Zaratti, Grimaldi, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zanella.
*13.021. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi, Simiani.
*13.022. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.
*13.023. Nevi, Gatta, Pella.
*13.024. Gadda, Boschi.

Pag. 214

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Proroga termini in materia di accise sulla birra)

  1. All'articolo 35 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3-bis, le parole: «per gli anni 2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2022, 2023 e 2024»;

   b) al comma 3-quater, introdotto dall'articolo 1, comma 985, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, all'alinea, le parole: «Limitatamente agli anni 2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «Limitatamente agli anni 2022, 2023 e 2024».

  2. Al comma 986, dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, in euro 2,97 per ettolitro e per grado-plato e, a decorrere dal 1° gennaio 2024, in euro 2,99 per ettolitro e per grado-plato» sono sostituite dalle seguenti «, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024, in euro 2,97 per ettolitro e per grado-plato e, a decorrere dal 1° gennaio 2025, in euro 2,99 per ettolitro e per grado-plato».
  3. Ai fini dell'applicazione delle aliquote di accisa ridotte di cui all'articolo 35, commi 3-bis e 3-quater, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche per l'anno 2024 le disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 24 giugno 2019, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 30 marzo 2022.
  4. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 8 milioni di euro per il 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
13.025. Davide Bergamini, Carloni, Marchetti, Bruzzone, Pierro, Andreuzza, Barabotti, Di Mattina, Gusmeroli, Toccalini, Comaroli, Cattoi, Ottaviani, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Disposizioni di proroga per il settore brassicolo)

  1. All'articolo 35 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3-bis, le parole: «per gli anni 2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2022, 2023 e 2024»;

   b) al comma 3-quater, introdotto dall'articolo 1, comma 985, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, alinea, le parole: «Limitatamente agli anni 2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «Limitatamente agli anni 2022, 2023 e 2024».

  2. Ai fini dell'applicazione delle aliquote di accisa ridotte di cui all'articolo 35, commi 3-bis e 3-quater, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche per l'anno 2024 le disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 24 giugno 2019, come modificato dal Pag. 215decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 30 marzo 2022.
  3. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 3 milioni di euro per il 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
*13.018. Nevi, Gatta.
*13.019. Carloni, Molinari, Davide Bergamini, Marchetti, Pierro, Bruzzone, Andreuzza, Barabotti, Di Mattina, Gusmeroli, Toccalini, Comaroli, Cattoi, Ottaviani, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

  1. Dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d'imposta previsto dall'articolo 1, commi 1057-bis e 1058-ter, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è riconosciuto nella misura del 30 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro limitatamente alle imprese agricole.
  2. Nel caso in cui il beneficio sia richiesto per la sostituzione e il relativo smaltimento di mezzi marcianti e funzionanti con immatricolazione con data antecedente il 1° gennaio 1997, il credito d'imposta previsto dall'articolo 1, commi 1057-bis e 1058-ter, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è riconosciuto nella misura del 40 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro limitatamente alle imprese agricole.
13.029. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi, Simiani.

(Inammissibile)

ART. 14.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, articolo 25, il comma 6-quater è sostituito con il seguente:

   «6-quater. In sede di prima applicazione, relativamente ai soggetti di cui al comma 6-bis, le comunicazioni di cui al comma 6-ter, con esclusivo riferimento a quelle relative al periodo luglio-dicembre 2023, possono essere effettuate, senza incorrere in alcuna sanzione, entro il 31 marzo 2024».

  2-ter. Al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, all'articolo 35, al comma 3, ultimo periodo, le parole: «entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2024».
14.1. Palombi.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Al fine di consentire alle società e alle associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro colpite prima dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, poi dalle conseguenze post COVID-19 in termini di restrizioni all'esercizio, nonché successivamente dagli effetti derivanti dall'aumento del costo dell'energia ancora non ristabilizzati, le concessioni alle società e associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro degli impianti sportivi ubicati su terreni demaniali o comunali, che siano in attesa di rinnovo, scadute, anche in situazione di morosità, ovvero in scadenza entro il 31 dicembre 2022, sono prorogate al 31 dicembre 2025, e le analoghe concessioni degli impianti sportivi ubicatiPag. 216 su terreni demaniali o comunali in corso di validità, in essere dopo il 1° gennaio 2023, sono comunque prorogate di tre anni, rispetto alla naturale data di scadenza, allo scopo di consentire il riequilibrio economico-finanziario delle stesse, in vista delle procedure di affidamento che saranno espletate ai sensi delle vigenti disposizioni.
14.2. Ciocchetti, Vietri, Ciancitto, Morgante.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Al fine di sostenere le società e le associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro duramente colpite dalle conseguenze economiche negative prodotte nell'ultimo triennio dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dall'aumento dei costi dell'energia, le concessioni a tali società e associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro degli impianti sportivi ubicati su terreni demaniali o comunali, che siano in attesa di rinnovo, scadute, anche in situazione di morosità, ovvero in scadenza entro il 31 dicembre 2022, sono prorogate al 31 dicembre 2025. La durata delle medesime concessioni di cui al primo periodo in essere successivamente alla data del 1° gennaio 2023, è prorogata di tre anni rispetto alla naturale data di scadenza, allo scopo di consentire il riequilibrio economico-finanziario delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro, nelle more delle procedure di affidamento che saranno espletate ai sensi delle vigenti disposizioni.
14.3. Pella, Nevi.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Al fine di favorire e rafforzare la realizzazione di progetti di integrazione dei disabili mentali attraverso lo sport e la realizzazione di eventi anche internazionali di integrazione dei disabili attraverso lo sport, il contributo all'attività svolta da «Special Olympics Italia» di cui all'articolo 1, comma 740, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di euro 200.000 per l'anno 2024. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma, pari a euro 200.000 per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.
14.4. Trancassini.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Il contributo di cui al secondo periodo dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, è riconosciuto anche per l'anno 2024. A tal fine il Fondo di cui all'articolo 1, comma 369 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 è rifinanziato di 10 milioni di euro per l'anno 2024. All'onere di cui al primo periodo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
14.5. Pella, Nevi.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 9, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, le parole: «31 marzo 2023» sono sostituite con le seguenti: «31 marzo 2024».
14.6. Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello, Barabotti, Cattoi, Comaroli, Ottaviani.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 5, comma 9, secondo periodo, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, le parole: «la stessa data» Pag. 217sono sostituite con le seguenti parole: «il 31 dicembre 2028».
14.7. Patriarca, Pella.

ART. 15.

  Sopprimerlo.
15.1. Zaratti, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Stabilizzazione di personale operante presso il centro funzionale decentrato e la sala operativa della regione Molise)

  1. L'articolo 5-quinquies del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21 è sostituito dal seguente:

   «1. Al fine di valorizzare l'esperienza professionale maturata nell'esercizio pluriennale delle funzioni di presidio delle attività di protezione civile presso il Centro funzionale decentrato e la Sala operativa della Protezione civile regionale, la regione Molise, in coerenza con il Piano triennale dei fabbisogni professionali e nel rispetto della normativa vincolistica in materia di assunzioni, è autorizzata ad attivare procedure straordinarie di stabilizzazione occupazionale ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, riservate al personale assunto con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato e assegnato al Centro funzionale decentrato e alla Sala operativa della Protezione civile regionale».
15.01. Lancellotta.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

  1. All'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 novembre 2023, le parole: «A decorrere dal 1° gennaio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1° gennaio 2025».
15.02. Ubaldo Pagano, Stefanazzi, Lacarra.

(Inammissibile)

ART. 16.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 1, comma 394, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «settantadue mesi» sono sostituite dalle seguenti: «novantasei mesi».
*16.1. Grimaldi, Zanella, Bonelli, Piccolotti, Fratoianni.
*16.2. Patriarca.
*16.3. Cannata.
*16.4. Maccanti, Benvenuto, Zinzi, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello, Barabotti, Cattoi, Comaroli, Ottaviani.
*16.5. Mancini.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

  5-bis. Limitatamente agli anni 2024 e 2025 la possibilità di optare per il prepensionamento di cui all'articolo 1, comma 500, della legge 27 dicembre 2019 n. 160 è estesa ai lavoratori poligrafici che abbiano raggiunto i medesimi requisiti di anzianità contributiva di imprese stampatrici di giornali quotidiani e di periodici e di imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, le quali abbiano presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data compresa tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2019, piani di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale in presenza di crisi, ai sensi dell'articolo 25-bis, comma 3, letteraPag. 218 a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. Per il raggiungimento dei requisiti di anzianità contributiva si considerano validi i periodi figurativi versati con Naspi o riscattati tramite contributi volontari. Il limite di spesa di cui al medesimo articolo 1, comma 500, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è incrementato, con importi che costituiscono tetto di spesa, di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, di 35 milioni di euro per l'anno 2028 e di 25 milioni di euro per gli anni 2029 e 2030. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento presentate dai soggetti di cui al presente comma secondo l'ordine di sottoscrizione del relativo accordo di procedura presso l'ente competente. Qualora dall'esame delle domande presentate risulti il raggiungimento, anche in termini prospettici, dei limiti di spesa previsti per l'attuazione del presente comma, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento. Il trattamento pensionistico decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, previa risoluzione del rapporto di lavoro dipendente. Ai soggetti di cui al presente comma non si applicano le disposizioni dell'articolo 12, commi da 12-bis a 12-quinquies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di adeguamento alla speranza di vita.
  5-ter. Alla copertura degli oneri di cui al comma 5-bis si provvede a valere sulle risorse del Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 26 ottobre 2016, n. 198, come modificato dall'articolo 1, comma 616, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
16.7. Soumahoro.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. In considerazione del persistente stato di crisi del settore editoriale e nelle more dell'adozione del Regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1998, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale per la ridefinizione e l'integrazione dei criteri per l'erogazione dei contributi a sostegno del settore dell'editoria e dell'informazione, ai sensi del comma 316 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2013, n. 213, le disposizioni di cui all'articolo 96, commi 3 e 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applicano, alle medesime condizioni, anche con riferimento agli anni di contribuzione 2025 e 2026. Le disposizioni di cui al comma 4 del medesimo articolo 96 si applicano, alle medesime condizioni, anche con riferimento al contributo dovuto per le annualità 2024 e 2025. In caso di insufficienza delle risorse stanziate, resta applicabile il criterio del riparto proporzionale di cui all'articolo 11, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70.
*16.8. Patriarca.
*16.9. Cannata.
*16.10. Maccanti, Benvenuto, Zinzi, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello, Barabotti, Cattoi, Comaroli, Ottaviani.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. In considerazione del persistente stato di crisi del settore editoriale, le disposizioni di cui all'articolo 96, commi 3 e 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applicano, alle medesime condizioni, anche con riferimento agli anni di contribuzione 2025 e 2026. Le disposizioni di cui al comma 4 del medesimo articolo 96 si applicano, alle medesime condizioni, anche con riferimento al contributo dovuto per le annualità 2024 e 2025. In caso di insufficienza delle risorse stanziate, resta applicabile il criterio del riparto proporzionale di cui Pag. 219all'articolo 11, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70.
**16.11. Grimaldi, Zanella, Bonelli, Fratoianni, Piccolotti.
**16.12. Mancini.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

  1. All'articolo 225, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
16.01. Patriarca.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Modifiche alla legge 3 febbraio 1963, n. 69)

  1. Alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) all'articolo 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «essi sono eletti, a scrutinio segreto ed a maggioranza relativa dei voti, rispettivamente dai professionisti e dai pubblicisti iscritti nell'albo, in regola con il pagamento dei contributi dovuti all'ordine e che abbiano manifestato via posta elettronica certificata al Consiglio di appartenenza la propria disponibilità a candidarsi almeno dieci giorni prima del primo giorno di votazione».

   b) all'articolo 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: «L'elezione dei membri del Consiglio deve essere convocata almeno venti giorni prima della scadenza del Consiglio in carica»;

    2) al comma 1, secondo periodo, le parole: «per posta prioritaria, per telefax o a mezzo di posta elettronica certificata» sono sostituite dalle seguenti: «tramite posta elettronica certificata»;

    3) il comma 2 è sostituito dal seguente:

   «2. L'avviso deve contenere l'indicazione dell'oggetto dell'elezione, e stabilire il luogo, il giorno e le ore dell'elezione stessa.»;

    4) il comma 3 è sostituito dal seguente:

   «3. L'elezione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.»;

   c) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Art. 6.
(Scrutinio e proclamazione degli eletti)

   1. Il voto si esprime con modalità telematiche da remoto e in presenza per mezzo di schede contenenti un numero di nomi non superiore a quello dei componenti del Consiglio dell'Ordine, per le rispettive categorie. Non è ammesso il voto per delega.
   2. Le votazioni si svolgono in due giorni consecutivi in via telematica e un giorno in presenza per la durata di otto ore al giorno.
   3. Chiusa la votazione dell'ultimo giorno, il presidente del seggio procede pubblicamente con gli scrutatori alle operazioni di scrutinio.
   4. Compiuto lo scrutinio, il presidente ne dichiara il risultato, e proclama eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti, in numero dei consiglieri da eleggere.
   5. Dopo l'elezione, il presidente comunica al Ministero della giustizia l'avvenuta proclamazione degli eletti.»;

   d) all'articolo 7, comma 1, la parola: «tre» è sostituita dalla seguente: «quattro»;

   e) all'articolo 12 sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) al terzo comma le parole: «negli ultimi tre anni» sono sostituite dalla seguente: «nell'ultima consiliatura»;

    2) all'ultimo comma, la parola: «tre» è sostituita dalla seguente: «quattro»;

   f) all'articolo 16, il secondo comma è sostituito dal seguente:

   «2. Il Consiglio nazionale è composto da non più di sessantuno membri di cui due Pag. 220terzi professionisti e un terzo pubblicisti, eletti dagli iscritti agli Ordini regionali e interregionali, prevedendo in ciascuna categoria un rappresentante delle minoranze linguistiche riconosciute. I candidati al Consiglio nazionale devono essere titolari di una posizione previdenziale attiva»;

   g) all'articolo 17 la parola: «tre» è sostituita dalla seguente: «quattro»;

   h) all'articolo 19, ultimo comma, la parola: «triennio» è sostituita dalla seguente: «quadriennio»;

   i) all'articolo 20, comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:

   «g-bis) redige il regolamento per lo svolgimento delle procedure elettorali per il rinnovo degli organi del Consiglio nazionale e dei Consigli regionali dell'Ordine con modalità telematiche da remoto, da approvarsi dal Ministro della giustizia.».

  2. Entro trenta giorni dalla data di conversione del presente decreto, il Governo provvede, con apposito provvedimento, ad apportare le modifiche necessarie al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, e successive modificazioni, al fine di adeguarlo alle disposizioni della legge 3 febbraio 1963, n. 69, come modificata dal comma 1 della presente disposizione.
16.02. Maccanti, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Modifica alla legge 7 giugno 2000, n. 150, in materia di uffici stampa)

  1. Al comma 5-bis, dell'articolo 9, della legge 7 giugno 2000, n. 150, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non sono ripetibili gli emolumenti, aventi carattere retributivo non occasionale, percepiti in buona fede dai dipendenti di ruolo in servizio presso gli uffici stampa, di cui al presente comma, per effetto di contratti individuali sottoscritti sulla base di quanto previsto dagli specifici ordinamenti dell'amministrazione di appartenenza in data antecedente all'entrata in vigore dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al triennio 2016-2018, in modo costante e duraturo e senza riserve».
16.03. Lomuti, Caso, Amato, Orrico, Francesco Silvestri, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Modifiche all'articolo 9 della legge n. 150 del 2000 contenente la disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni)

  1. Al comma 5-bis dell'articolo 9 della legge 7 giugno 2000, n. 150, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non sono ripetibili, dai giornalisti di cui al presente comma, gli emolumenti aventi carattere retributivo non occasionale, percepiti, in buona fede e in modo costante e duraturo e senza riserve, per effetto di contratti individuali sottoscritti sulla base di quanto previsto dagli specifici ordinamenti dell'amministrazione di appartenenza in data antecedente all'entrata in vigore dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al triennio 2016-2018».
16.04. Mattia.

(Inammissibile)

ART. 17.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  1-bis. Per il diritto al completo rimborso di quanto indebitamente versato dai soggetti colpiti dal sisma del 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Pag. 221Siracusa, riconosciuto dall'articolo 1, comma 665, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, non ancora soddisfatto dalle somme stanziate all'articolo 29, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, si provvede, nel triennio 2024, 2025 e 2026, mediante nuove risorse stanziate sugli ordinari capitoli di spesa utilizzati per il rimborso delle imposte sui redditi e dei relativi interessi.
  1-ter. In deroga alle norme del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativamente alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui agli articoli da 243-bis a 243-sexies, i comuni sedi di hotspot, che hanno adottato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale, approvato dalla Corte dei conti, possono comunicare, entro il 31 gennaio 2024, l'esercizio della facoltà di riformulare il suddetto piano di riequilibrio finanziario pluriennale. La comunicazione di cui al periodo precedente è effettuata alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti e alla Commissione di cui all'articolo 155 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
  1-quater. Entro il 31 marzo 2024 gli enti di cui al comma 1-ter presentano una proposta di riformulazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale avente una durata massima di anni dieci decorrenti dal 1° gennaio 2024. Dalla adozione della delibera consiliare di riformulazione discendono gli effetti previsti dai commi 3 e 4, dell'articolo 243-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
  1-quinquies. L'esercizio della facoltà di riformulazione di cui al comma 1-ter sospende il termine di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Interventi in favore delle aree colpite dalle calamità naturali.
17.1. Lai.

(Inammissibile)

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  1-bis. All'articolo 20, comma 5, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: «entro il 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2024». Conseguentemente, al fine di consentire la conclusione delle verifiche di vulnerabilità sismica di cui all'ordinanza 3274 del 2003 e successive modificazioni, è istituito un fondo, presso il Ministero dell'interno, denominato «Fondo per le verifiche sismiche degli edifici strategici» con una dotazione iniziale di 150 milioni di euro per l'anno 2024. Con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri di riparto del suddetto fondo. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma pari a 150 milioni di euro per il 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307
17.2. D'Alfonso.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  1-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1 e per garantire la più ampia partecipazione dei settori imprenditoriali delle aree colpite dai terremoti del 2009 e del 2016, in considerazione della complessità territoriale risultante dall'accorpamento di cinque circoscrizioni territoriali preesistenti, l'applicazione della norma transitoria di cui all'articolo 4, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, recante modifiche alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, è prorogata per due ulteriori mandati degli organi della Camera di commercio delle Marche e la giunta del medesimo ente è composta dal presidente e da un numero di membri pari a nove. Nella procedura di rinnovo degli organi in corso nella medesima Camera di commercio, il termine di cui all'articolo 38, comma 1, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, è prorogato di ulteriori novanta Pag. 222giorni. L'articolo 12, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, si interpreta nel senso che le organizzazioni per le procedure relative alla designazione e nomina dei componenti dei Consigli delle camere di commercio sono quelle di livello provinciale, sovraprovinciale, regionale, nazionale, rappresentative di imprese della circoscrizione territoriale di riferimento.
17.3. Pella.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  1-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1 e per garantire la più ampia partecipazione dei settori imprenditoriali delle aree colpite dai terremoti del 2009 e del 2016, in considerazione della complessità territoriale risultante dall'accorpamento di cinque circoscrizioni territoriali preesistenti, l'applicazione della norma transitoria di cui all'articolo 4, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, recante modifiche alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, è prorogata per due ulteriori mandati degli organi della Camera di commercio delle Marche e la giunta del medesimo ente è composta dal presidente e da un numero di membri pari a nove. Nella procedura di rinnovo degli organi in corso nella medesima Camera di commercio, il termine di cui all'articolo 38, comma 1, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, è prorogato di ulteriori novanta giorni.
*17.4. Zaratti, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.
*17.5. Pella, Rubano.
*17.6. Baldelli.
*17.7. Curti, Manzi, Roggiani.
*17.8. L'Abbate, Ilaria Fontana, Morfino, Santillo, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Proroghe in materia di rischi catastrofali)

  1. All'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: «entro il 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «entro 12 mesi dalla data di adozione del decreto ministeriale di cui al comma 105».
  2. All'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: «possono essere stabilite» sono sostituite dalle seguenti: «sono stabilite».
**17.01. Steger, Manes.
**17.02. Cannata, Lucaselli.
**17.03. Romano.
**17.04. Marattin, Boschi.
**17.05. Ubaldo Pagano.
**17.06. Pella, Mazzetti, D'Attis.
**17.07. Simiani.

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Misure in materia di rischi catastrofali)

  1. Il decreto interministeriale di cui all'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è adottato entro il 30 aprile 2024.
17.08. Cattoi, Comaroli, Barabotti, Ottaviani, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello.

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.

  1. In relazione alla dinamica dei prezzi originata dall'incremento degli oneri relativiPag. 223 all'energia elettrica, gas e carburanti, si applicano le seguenti disposizioni:

   a) all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: «Per gli anni dal 2015 al 2025» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni dal 2015 al 2026»;

   b) all'articolo 3-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, ai commi 2 e 3, le parole: «nell'anno 2023», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2023 e 2024».
17.010. Steger, Manes.

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Proroga termini in materia di Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia)

  1. All'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3, le parole: «entro il 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2024»;

   b) al comma 4, le parole: «e per i sei anni successivi» sono sostituite dalle seguenti: «e per i sette anni successivi» e le parole: «e il 2023» sono sostituite dalle seguenti: «, il 2023 e il 2024»;

   c) al comma 6:

    1) al primo periodo, le parole: «di 60 milioni di euro ciascuno degli anni 2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024»;

    2) al secondo periodo, le parole: «dal 2019 al 2023» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2019 al 2024».

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, fermo restando il complessivo criterio di ripartizione territoriale.
17.011. Trancassini.

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Proroga della Zona Franca Urbana a favore dei territori del sisma)

  1. All'articolo 46, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, al primo periodo, le parole: «sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «dieci anni» e al secondo periodo, le parole: «e il 2023» sono sostituite dalle seguenti: «2023, 2024, 2025, 2026 e 2027».
17.012. Curti, Manzi.

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Norme di accesso al Fondo per gli indennizzi degli immobili danneggiati dalle emissioni del gruppo ILVA di Taranto)

  1. All'articolo 77, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2-ter le parole: «con insinuazione del credito allo stato passivo della procedura» sono sostituite dalle seguenti: «o che siano in possesso di provvedimento d'insinuazione allo stato passivo della procedura, o nel caso in cui vi sia stato il deposito di una CTU le cui risultanze siano ad essi favorevoli anche in assenza di sentenza, o in presenza di provvisionale emessa dal giudice penale in favorePag. 224 delle costituite parte civile o di accordo transattivo tra le parti in causa per somme non superiori ad euro 15.000 quantificate mediante consulenza giurata di tecnico concordemente nominato dalle stesse»;

   b) al comma 2-quater, le parole: «con sentenza definitiva di risarcimento dei danni di cui al comma 2-ter o con provvedimento di insinuazione del credito allo stato passivo della procedura concorsuale» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi del comma 2-ter con sentenza definitiva di risarcimento dei danni, o con provvedimento di insinuazione del credito allo stato passivo della procedura, o con CTU depositata favorevole all'attore anche in assenza di sentenza, o con provvisionale emessa dal giudice penale in favore delle costituite parte civile o con accordo transattivo tra le parti in causa per somme non superiori ad euro 15.000 quantificate mediante consulenza giurata di tecnico concordemente nominato dalle stesse».
17.013. Maiorano.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Proroga dei termini per gli interventi nelle aree interessate dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023)

  1. Per la tempestiva realizzazione degli interventi più urgenti previsti dalle lettere a), b) e c), del comma 2, dell'articolo 25 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sul territorio interessato dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, nonché per l'immediato avvio del ricondizionamento e reintegro, in termini urgenti, dei materiali e delle attrezzature impiegate, allo scopo di ricostituire tempestivamente la piena capacità operativa delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile e di assicurare gli immediati interventi nelle aree della Regione Siciliana colpite dagli eccezionali eventi meteorologici di carattere alluvionale nei mesi di novembre 2022 e di febbraio 2023, il Fondo per le emergenze nazionali, previsto dall'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è incrementato di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
17.014. Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.

  1. Le misure previste dall'articolo 1, comma 736, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono prorogate fino al 31 dicembre 2024 e sono estese, dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche agli immobili colpiti dagli eccezionali eventi verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal giorno 26 novembre 2022.
  2. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9, le parole: «16 settembre 2023», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «16 settembre 2024».
  3. All'articolo 2, comma 5-ter, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: «fino all'anno di imposta 2023» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'anno di imposta 2024». Le disposizioni del secondo capoverso del citato articolo 2, comma 5-ter, si applicano anche ai fabbricati sull'isola di Ischia colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici Pag. 225del 26 novembre 2022, distrutti od oggetto di ordinanze di sgombero, adottate entro la data di entrata in vigore della presente legge, in quanto inagibili totalmente o parzialmente. Conseguentemente, le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 3, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, si applicano anche agli immobili interessati dalle conseguenze degli eccezionali eventi meteorologici del 26 novembre 2022, ubicati in aree ad alto rischio idrogeologico sull'isola di Ischia. Le stesse disposizioni si applicano anche ai fabbricati agibili, ubicati nelle aree ad alto rischio idrogeologico che saranno individuate dal Piano di ricostruzione di cui all'articolo 24-bis, del citato decreto-legge n. 109 del 2018, sulla base del Piano degli interventi urgenti previsto dall'articolo 5-ter, del decreto-legge n. 186 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9, e degli aggiornamenti del PAI previsti dall'articolo 5-quater del medesimo decreto-legge n. 186 del 2022. Ai titolari di attività economiche che abbiano subito danni o limitazioni al relativo esercizio in ragione degli eventi calamitosi verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022 è riconosciuto un indennizzo da mancati ricavi, ovvero altri ristori o incentivi compatibili con i regimi di aiuto previsti dalla normativa europea, stabiliti con criteri approvati con ordinanza del Commissario delegato, nei limiti di euro 10 milioni.
  4. Agli oneri previsti dai commi da 1 a 2 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo. Per le finalità di cui al comma 3 è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2024, 30 milioni di euro per l'anno 2025 e 30 milioni di euro per l'anno 2026, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027.
17.015. Vietri, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Misure in materia di incentivi per l'efficienza energetica)

  1. Per gli interventi effettuati su unità immobiliari ubicate nei territori indicati nell'allegato 1, al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, la detrazione del 110 per cento di cui all'articolo 119, comma 8-bis, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è estesa alle spese sostenute fino al 31 marzo 2024. Per gli interventi effettuati su unità ubicate nei territori indicati al periodo precedente dai soggetti che applicano la disposizione di cui all'articolo 1, comma 894, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, la detrazione del 110 per cento è estesa alle spese sostenute fino al 31 marzo 2024.
17.016. Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

(Inammissibile)

ART. 18.

  Sopprimerlo.
18.1. Boschi.

  Sopprimere i commi 1, 2 e 3.
18.2. Sottanelli.

  Sopprimere i commi 1 e 2.

Pag. 226

  Conseguentemente, al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le risorse di cui al contributo stanziato ai sensi del comma 5 dell'articolo 58-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, sono riassegnate al Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 58-bis del predetto decreto-legge.
18.3. Torto, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

  1. All'articolo 58-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 4:

    1) al primo periodo, le parole: «dell'associazione Assoprevidenza – Associazione italiana per la previdenza complementare» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari (Organismo), previsto dall'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58»;

    2) al secondo periodo, le parole: «All'Assoprevidenza» sono sostituite dalle seguenti: «Al predetto Organismo»;

    3) al terzo periodo, le parole: «All'Assoprevidenza» sono sostituite dalle seguenti: «All'Organismo»;

   b) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

   «4-bis. L'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari definisce specifici programmi di attività sulla base degli indirizzi formulati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con obbligo di rendiconto al suddetto Ministero secondo quanto disposto dal comma 5-bis. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali informa il Parlamento, con cadenza biennale, delle attività svolte dall'Organismo.»;

   c) al comma 5, le parole: «Per lo svolgimento dei compiti dell'Assoprevidenza» sono sostituite dalle seguenti: «Per il funzionamento dell'Organismo»;

   d) dopo il comma 5, è inserito il seguente:

   «5-bis. Il contributo di cui al comma 5 è erogato direttamente all'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari entro il 31 marzo di ciascun esercizio, previa rendicontazione delle attività svolte e approvazione delle stesse da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di rendicontazione delle risorse da trasferire, nonché gli indirizzi per la programmazione delle attività.».

  2. Il contributo di cui all'articolo 58-bis, comma 5, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, come modificato dal comma 1, lettera c), è erogato direttamente all'Organismo entro il 29 febbraio 2024 previa rendicontazione delle attività svolte e approvazione delle stesse da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui al citato articolo 58-bis, comma 5-bis, come introdotto dal comma 1, lettera d), è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
18.5. Sottanelli.

  Al comma 1, lettera d):

   all'alinea, sostituire le parole: è inserito il seguente con le seguenti: sono inseriti i seguenti;

   dopo il capoverso comma «5-bis», aggiungere il seguente:

  5-ter. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro il 31 marzo di ciascun Pag. 227anno, presenta alle Camere una relazione sull'attività del Comitato per la promozione e lo sviluppo della previdenza complementare e sul grado di diffusione della previdenza complementare.
18.7. Guerra.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 44 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo il comma 11-bis è aggiunto il seguente:

   «11-bis.1. L'ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria, nonché gli ulteriori benefici riconosciuti ai sensi del comma 11-bis, possono essere concessi, nel limite di spesa ivi previsto, per 12 mesi, prorogabili sino al limite massimo di ulteriori 12 mesi, in favore delle aziende operanti nelle aree di crisi industriale complessa riconosciute ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che abbiano occupato nel semestre precedente un numero di dipendenti inferiore a 15 e superiore a 5, i quali abbiano già goduto, sino al limite massimo fruibile, di altre prestazioni economiche di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro».
18.8. Ubaldo Pagano.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Ai fini della prosecuzione delle iniziative di investimento di cui all'articolo 1, comma 419, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, tenuto conto della necessità di potenziare la riabilitazione termale dell'infortunato sul lavoro, anche post-Covid, i relativi interventi devono essere valutati dall'INAIL anche nell'ambito del piano triennale degli investimenti per il triennio 2024-2026.
*18.9. Steger, Manes.
*18.10. Lucaselli, Giorgianni, Michelotti.
*18.11. Barabotti, Cattoi, Comaroli, Ottaviani, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello.
*18.12. Romano.
*18.13. Pella.
*18.14. Zaratti, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 1-bis del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «fino al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2024»;

   b) al comma 2, le parole: «valutati in 993.000 euro per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «valutati in 993.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024».
18.15. Caramanna, Varchi.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  4-bis. I soggetti di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, ed all'articolo 1 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, che non hanno provveduto, ai sensi del comma 3 del citato articolo 5 e dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 476, alla presentazione della denuncia aziendale di iscrizione e variazione nei termini ivi previsti, possono provvedervi entro il 31 dicembre 2024 senza l'applicazione delle sanzioni per il ritardo e senza recupero degli importi degli eventuali contributi previdenziali dovuti anche relativamente alle annualità antecedenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
  4-ter. Le denunce aziendali di iscrizione e variazione di cui al comma 4-bis sono presentate esclusivamente con modalità telematiche. Con provvedimento dell'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) è predisposta la relativa modulistica e sono disciplinate le modalità di compilazione e presentazione della stessa.Pag. 228
  4-quater. Agli oneri di cui al comma 4-bis, valutati in 100.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
*18.16. Mattia.
*18.17. Nevi, Gatta.
*18.18. Carloni, Davide Bergamini, Bruzzone, Pierro, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello, Barabotti, Cattoi, Comaroli, Ottaviani.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  4-bis. Alle vittime del dovere, di cui alla legge 23 dicembre 2005, n. 266, alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206, ai soggetti di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché ai familiari, anche superstiti, che godono del diritto al collocamento obbligatorio con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e preferenza a parità di titoli, ai sensi della legge 23 novembre 1998, n. 407, deve essere garantito il diritto all'assunzione sia presso le amministrazioni pubbliche sia nel settore privato, con rispetto della qualifica e delle funzioni corrispondenti al titolo di studio ed alle professionalità possedute.
  4-ter. Il coniuge e i figli dell'invalido riconosciuto vittima del dovere, ai sensi della legge n. 466 del 1980 e della legge n. 266 del 2005, possono ottenere l'iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, secondo le modalità previste per i soggetti di cui alla legge 23 novembre 1998 n. 407.
  4-quater. L'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 333 del 2000 si interpreta nel senso che i familiari dell'invalido riconosciuto vittima del dovere possono sempre inscriversi negli elenchi del collocamento obbligatorio di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, purché il dante causa non risulti iscritto ovvero qualora iscritto, sia stato cancellato per mancato avviamento al lavoro per causa a lui non imputabile.
  4-quinquies. I soggetti tenuti all'adempimento dell'obbligo di assunzione devono indicare con cadenza annuale, secondo i parametri di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali, la dotazione organica distinta per aree o categorie, il numero dei soggetti da assumere in base alle previsioni dell'articolo 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68, il numero dei soggetti già reclutati a copertura della quota obbligatoria, le procedure avviate per il collocamento obbligatorio, con indicazione del tipo di avviamento al lavoro.
  4-sexies. Al fine di garantire l'effettività del diritto al collocamento delle vittime del dovere, di cui alla legge 23 dicembre 2005, n. 266, alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206, in caso di inadempimento del datore di lavoro privato e pubblico, saranno applicabili le sanzioni penali, amministrative e disciplinari secondo la vigente normativa.
18.19. Giaccone, Nisini, Caparvi, Giagoni, Barabotti, Cattoi, Comaroli, Ottaviani, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  4-bis. Le amministrazioni comunali della regione Basilicata sono autorizzate, anche in deroga alle facoltà assunzionali previste Pag. 229a legislazione vigente, nei limiti delle risorse finanziarie, di cui al comma 4-quater, a loro assegnate, ad inquadrare nelle relative piante organiche, anche in sovrannumero, previo superamento di una prova selettiva, i soggetti fuoriusciti dalla platea degli ammortizzatori sociali, i disoccupati di lunga durata e gli inoccupati che vivono in una situazione di grave deprivazione materiale per l'adesione alle attività di pubblica utilità e alle iniziative di inserimento sociale ed occupazionale, rientranti nel progetto denominato «Azioni di accompagnamento alla fuoriuscita della platea ex RMI-TIS» di cui alle delibere della Giunta regionale n. 375 del 2020 e n. 388 del 2022, già utilizzati dalle predette amministrazioni comunali e in possesso dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego.
  4-ter. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le modalità di attuazione di quanto disposto dal comma 4-bis.
  4-quater. Per la copertura dell'onere sostenuto dai comuni interessati per le assunzioni previste dal comma 4-bis, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2024 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Le predette risorse sono ripartite tra i comuni con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. A tale fine i comuni interessati comunicano alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 gennaio 2024, le esigenze di personale strettamente necessarie all'attuazione delle finalità di cui al comma 4-bis, il cui costo non sia sostenibile ai sensi dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, a valere sulle risorse disponibili nel bilancio degli enti. Il comune beneficiario è tenuto a riversare ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato l'importo del contributo non utilizzato nell'esercizio finanziario.
18.20. Lomuti, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  4-bis. Al fine di promuovere l'occupazione stabile e garantire l'ulteriore operatività dell'esonero contributivo di cui all'articolo 1, commi da 100 a 105 e 107, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e all'articolo 4, commi da 9 a 11, della legge 28 giugno 2012, n. 92, anche nel triennio 2024-2026, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 297, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e di cui all'articolo 1, comma 16, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, si applicano anche alle nuove assunzioni a tempo indeterminato e alle trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, effettuate dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, di soggetti che, alla data dell'evento incentivato, non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età e non siano mai stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro e di donne disoccupate da oltre dodici mesi. Il requisito anagrafico di cui al precedente periodo si intende rispettato qualora il lavoratore, alla data dell'assunzione o trasformazione, abbia un'età inferiore o uguale a 35 anni e 364 giorni.
  4-ter. L'incentivo di cui al comma 4-bis è pari all'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui. Limitatamente alle assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, il tetto massimo è innalzato a 8.000 euro.Pag. 230
  4-quater. Ai maggiori oneri derivanti dai commi 4-bis e 4-ter, pari a complessivi euro 130 milioni nel 2024 e euro 90 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti per gli anni 2024, 2025 e 2026 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.
18.21. Mari, Grimaldi, Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Piccolotti.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  4-bis. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile e garantire l'ulteriore operatività dell'esonero contributivo di cui all'articolo 1, commi da 100 a 105 e 107, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, anche nel triennio 2024-2026, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 297, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, si applicano anche alle nuove assunzioni a tempo indeterminato e alle trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, effettuate dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, di soggetti che, alla data dell'evento incentivato, non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età e non siano mai stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro. Il requisito anagrafico si intende rispettato qualora il lavoratore, alla data dell'assunzione o trasformazione, abbia un'età inferiore o uguale a 35 anni e 364 giorni.
  4-ter. L'incentivo di cui al comma 4-bis è pari all'esonero dal versamento del cento per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui. Limitatamente alle assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, il tetto massimo è innalzato a 8.000 euro.
  4-quater. Ai maggiori oneri derivanti dai commi 4-bis e 4-ter, nel limite di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede, fino al relativo fabbisogno, a valere sulle maggiori entrate rivenienti per gli anni 2024, 2025 e 2026 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.
18.22. Grimaldi, Zaratti, Mari, Borrelli, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Piccolotti.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  4-bis. All'articolo 24, comma 2, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, le parole: «20 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «30 milioni di euro» e dopo le parole: «nei confronti dei loro eredi» sono inserite le seguenti: «e in favore degli eredi di coloro che sono deceduti a seguito di patologie asbesto-correlate per esposizione all'amianto nell'esecuzione delle operazioni portuali nei porti nei quali hanno trovato applicazione le disposizioni della legge 27 marzo 1992, n. 257»;

   b) al secondo periodo, dopo le parole: «di cui al suddetto periodo.» sono inseriti i seguenti periodi: «Le prestazioni del Fondo non escludono la fruizione dei diritti derivanti dalle norme generali e speciali dell'ordinamento e si cumulano con essi. Il Fondo concorre al pagamento, in favore dei superstiti di coloro che sono deceduti per le patologie asbesto-correlate, di quanto agli stessi superstiti è dovuto a titolo di risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, come Pag. 231liquidato con sentenza esecutiva o con verbale di conciliazione giudiziale. Delle risorse del predetto Fondo possono avvalersi anche le Autorità di sistema portuale soccombenti in sentenze esecutive, o comunque parti debitrici in verbali di conciliazione giudiziale, aventi a oggetto risarcimenti liquidati in favore di superstiti di coloro che sono deceduti per patologie asbesto-correlate, compresi coloro che non erano dipendenti diretti delle cessate organizzazioni portuali».

  4-ter. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione per 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.
18.25. Pastorino.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 24, comma 2, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, le parole: «20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026» sono sostituite dalle seguenti: «20 milioni di euro per l'anno 2023 e 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026» e dopo le parole: «nei confronti dei loro eredi» sono inserite le seguenti: «e in favore degli eredi di coloro che sono deceduti a seguito di patologie asbesto-correlate per esposizione all'amianto nell'esecuzione delle operazioni portuali nei porti nei quali hanno trovato applicazione le disposizioni della legge 27 marzo 1992, n. 257»;

   b) al secondo periodo, dopo le parole: «di cui al suddetto periodo.» sono inseriti i seguenti periodi: «Le prestazioni del Fondo non escludono la fruizione dei diritti derivanti dalle norme generali e speciali dell'ordinamento e si cumulano con essi. Il Fondo concorre al pagamento, in favore dei superstiti di coloro che sono deceduti per le patologie asbesto-correlate, di quanto agli stessi superstiti è dovuto a titolo di risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, come liquidato con sentenza esecutiva o con verbale di conciliazione giudiziale. Delle risorse del predetto Fondo possono avvalersi anche le Autorità di sistema portuale soccombenti in sentenze esecutive, o comunque parti debitrici in verbali di conciliazione giudiziale, aventi a oggetto risarcimenti liquidati in favore di superstiti di coloro che sono deceduti per patologie asbesto-correlate, compresi coloro che non erano dipendenti diretti delle cessate organizzazioni portuali».
18.23. Pastorino.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  4-bis. All'articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;

   b) il comma 1-bis è abrogato;

   c) al comma 2, le parole: «commi 1 e 1-bis» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1»;

   d) al comma 3, le parole: «28 febbraio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2024».

  4-ter. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis, pari a 422 milioni di euro per l'anno 2024, a 353,1 milioni di euro per l'anno 2025, a 168,7 milioni di euro per l'anno 2026 e a 90,2 milioni di euro per l'anno 2027 si provvede:

   a) quanto a 422 milioni di euro per l'anno 2024, 353,1 milioni di euro per l'anno 2025 e 168,7 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente utilizzoPag. 232 delle maggiori entrate derivanti dal comma 4-quater;

   b) quanto a 90,2 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

  4-quater. All'articolo 26, comma 5-bis, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il quarto periodo è inserito il seguente: «I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 20 per cento del valore della riserva non distribuibile. L'imposta di cui al precedente periodo è versata in tre quote annuali, a decorrere dal 2024, entro il 30 giugno di ciascuna annualità»;

   b) al quinto periodo, dopo le parole: «al tasso di interesse sui depositi presso la Banca centrale europea,» sono inserite le seguenti: «dedotta l'imposta versata ai sensi del precedente periodo».
18.26. Barzotti, Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Fenu, Lovecchio, Penza, Raffa, Riccardo Ricciardi.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  4-bis. A partire dal 2024, in deroga al requisito contributivo di cui all'articolo 37, comma 1, lettera a), della legge 5 agosto 1981, n. 416, possono accedere al trattamento di pensione, con anzianità contributiva di almeno 35 anni nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, il titolare e i coadiuvanti di panificio iscritto con il codice ATECO 10.71.1, che svolgono lavori notturni esposti a forti escursioni termiche, a movimentazione continua di carichi e all'esposizione respiratoria di farine.
  4-ter. I trattamenti pensionistici di cui al comma 4-bis sono erogati entro un limite di spesa di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, di 3,5 milioni di euro per l'anno 2028 e di 2,5 milioni di euro per gli anni 2029 e 2030. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento presentate dai soggetti di cui al comma 4-bis secondo l'ordine di sottoscrizione del relativo accordo di procedura presso l'ente competente. Qualora dall'esame delle domande presentate risulti il raggiungimento, anche in termini prospettici, dei limiti di spesa previsti per l'attuazione del presente comma, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento. Il trattamento pensionistico decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, previa risoluzione del rapporto di lavoro dipendente. Ai soggetti di cui al comma 4-bis non si applicano le disposizioni dell'articolo 12, commi da 12-bis a 12-quinquies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di adeguamento alla speranza di vita.
18.27. Gribaudo.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  4-bis. In deroga alle vigenti disposizioni in materia di trattamenti pensionistici, le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, si applicano ai fini del conseguimento del diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico nel corso degli anni 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 senza la corresponsione di ratei arretrati, sulla base della normativa vigente prima dell'entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, anche agli ex-lavoratori occupati in aree di crisi complessa che hanno cessato il loro rapporto di lavoro per effetto della chiusura, dismissione o fallimento delle rispettive aziende, che non hanno maturato i requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla normativa vigente e che risultino essere stati esposti all'amianto potendo chiedere, altresì, i beneficiPag. 233 di cui al comma 8 dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono definite le procedure per l'accesso ai benefici di cui al presente comma. Agli oneri di cui al presente comma, valutati in 2,45 milioni di euro per l'anno 2024, e 3,25 milioni di euro per gli anni dal 2025 al 2029, si provvede a valere sulle disponibilità del Fondo per l'occupazione, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
18.28. Sarracino.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  4-bis. Al comma 1-quater dell'articolo 41 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, le parole: «al 31 dicembre 2023,» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2024,» e le parole: «stipulati entro il 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «stipulati entro il 31 dicembre 2023».
  4-ter. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 4-bis, valutati nel limite massimo di spesa pari a 2 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.
18.29. Grimaldi, Mari, Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Piccolotti.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  4-bis. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo le parole: «con dotazione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023» sono aggiunte le seguenti: «e con dotazione pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024»;

   b) le parole: «un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro».

  4-ter. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis, pari a 200 milioni di euro a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
18.30. Ghio, Barbagallo, Bakkali, Casu, Morassut, Roggiani, Ubaldo Pagano.

  Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

  4-bis. All'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 settembre 2023, n. 127, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
  4-ter. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis, valutati in 17,2 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
*18.31. Mazzetti, D'Attis, Pella.
*18.32. Cannata.
*18.33. Lucaselli.
*18.34. Romano.
*18.35. Comaroli, Barabotti, Cattoi, Ottaviani, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello.

Pag. 234

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  4-bis. All'articolo 55-septies, comma 2-bis, quarto periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, i cui incarichi proseguono senza soluzione di continuità fino alla permanenza nelle suddette liste e comunque non oltre il limite di età fissato dall'ENPAM per poter fruire degli incentivi previsti per i medici liberi professionisti che restano in servizio».
  4-ter. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 4-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
18.36. Zinzi, Pierro, Iezzi, Bordonali, Ravetto, Stefani, Ziello, Comaroli, Barabotti, Cattoi, Ottaviani.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

  4-bis. All'articolo 1, comma 278, primo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026».
  4-ter. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
18.37. Orlando.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 1, comma 278, primo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «degli anni 2021 e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «degli anni dal 2021 al 2024». Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
18.38. Pastorino.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  4-bis. All'articolo 1, comma 736, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «2022, 2023, 2024 e 2025».
  4-ter. All'onere di cui al comma 4-bis, pari a euro 2.000.000 per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*18.39. Panizzut, Lazzarini, Loizzo, Matone, Iezzi, Bordonali, Ravetto, Stefani, Ziello, Comaroli, Barabotti, Cattoi, Ottaviani.
*18.40. Tenerini.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  4-bis. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 306 le parole: «Fino al 31 dicembre 2023» sono soppresse;

   b) al comma 307 le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2023».

  4-ter. Per le finalità di cui al comma 4-bis è autorizzata una spesa di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Ove il lavoro agile non sia possibile per i lavoratori pubblici e privati, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedalieroPag. 235 ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato. Il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie come specificate al precedente periodo è escluso dal periodo di comporto.
18.41. Sportiello, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Penza, Quartini, Marianna Ricciardi, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  4-bis. All'articolo 1, comma 306, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024».
  4-ter. Il termine previsto dall'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, con riferimento alla disposizione di cui al punto 2 dell'allegato B annesso al medesimo decreto-legge, è prorogato al 30 giugno 2024.
  4-quater. Agli oneri derivanti dai commi 4-bis e 4-ter, pari a euro 3.348.486 per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
18.42. Sportiello, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Penza, Quartini, Marianna Ricciardi, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 306, le parole: «Fino al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 30 giugno 2024»;

   b) al comma 307 le parole: «la spesa di 15.874.542 euro per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «la spesa di 15.874.542 euro per l'anno 2024».
18.43. Sportiello, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Penza, Quartini, Marianna Ricciardi, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  4-bis. All'articolo 1, comma 306, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2024».
  4-ter. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis, valutati in euro 1.674.243 per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
18.44. Bordonali, Panizzut, Lazzarini, Loizzo, Matone, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello, Comaroli, Barabotti, Cattoi, Ottaviani.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Fino al 31 dicembre 2024 per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché per i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai medici di medicina generale ovvero dai medici del Servizio sanitario nazionale o convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche, patologie cronico ingravescenti degenerative, o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali i cui Pag. 236riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato. Nessuna responsabilità, neppure contabile, è imputabile al medico di assistenza primaria nell'ipotesi in cui il riconoscimento dello stato invalidante dipenda da fatto illecito di terzi. Il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie come sopra specificate è escluso dal periodo di comporto.
18.45. Sportiello, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Penza, Quartini, Marianna Ricciardi, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 88, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «2022 e 2023», sono sostituite dalle seguenti: «2022, 2023 e 2024». Per l'anno 2024, lo stanziamento del Fondo nuove competenze è determinato in 1.000 milioni di euro. Al relativo onere si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
18.46. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  4-bis. All'articolo 80, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole da: «il beneficio di due mesi» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «il beneficio pari a quattro mesi di contribuzione figurativa, a cui si aggiunge l'incremento dell'età anagrafica. Tale beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di dieci anni di contribuzione figurativa oltre a un incremento di quattro mesi del coefficiente di trasformazione ai fini della determinazione della misura di pensione per le anzianità soggette al calcolo contributivo a partire dall'anno 2024».
  4-ter. All'articolo 1, comma 355, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole «200.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «200.000 euro per l'anno 2023 e 500.000 euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026».
18.47. Ruffino, Richetti, Sottanelli, Carfagna, Bonetti.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 80, comma 3, della legge del 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: «il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva; il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa» sono sostituite dalle seguenti: «una maggiorazione pari a 4 mesi di contribuzione figurativa, alla contribuzione figurativa si aggiunge l'incremento dell'età anagrafica, il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di dieci anni di contribuzione figurativa oltre un incremento di 4 mesi del coefficiente di trasformazione ai fini della determinazione della misura di pensione per le anzianità soggette al calcolo contributivo a partire dall'anno 2024».
*18.48. Torto, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi.
*18.49. Matone, Loizzo, Panizzut, Lazzarini.

(Inammissibile)

Pag. 237

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. La graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1.514 posti, elevati a n. 1.541, di personale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'Ispettorato nazionale del lavoro – Profilo amministrativo/Funzionario area amministrativa giuridico contenzioso Codice CU/GIUL – e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro – Profilo di Ispettore del lavoro Codice CU/ISPL (Gazzetta Ufficiale IV Serie Speciale Concorsi ed Esami n. 68 del 27 agosto 2019 – Gazzetta Ufficiale IV Serie Speciale Concorsi ed Esami n. 60 del 30 luglio 2021) vigente alla data del 31 dicembre 2023 è prorogata di altri dodici mesi dalla scadenza naturale della stessa.
18.50. La Salandra.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. A decorrere dal 2026 i contributi, di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, già prorogati fino al 2025 dall'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono ulteriormente confermati. Il CIPESS, con proprie delibere quinquennali, provvede all'assegnazione di tali risorse, per un importo complessivo non inferiore a 2 milioni di euro all'anno, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione sulla base dei programmi formulati dagli istituti destinatari, entro il 31 luglio che precede ciascun quinquennio, secondo modalità e criteri, di cui al citato articolo 1, comma 43, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
18.51. Scotto, Sarracino, Speranza, Amendola.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 22-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:

   «1-ter. Per gli anni 2024 e 2025, in deroga agli articoli 4 e 22, comma 2, alle imprese della filiera del settore automotive con rilevanza economica strategica anche a livello regionale, che occupano più di 750 dipendenti, può essere concessa ulteriore proroga di 12 mesi, qualora il piano di risanamento di cui all'articolo 21, comma 3, presenti interventi correttivi complessi volti a garantire la continuazione dell'attività aziendale e la salvaguardia occupazionale, non attuabili nel limite temporale di cui all'articolo 22, comma 2».
18.52. Testa.

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

  4-bis. Per l'anno 2024, ai datori di lavoro che nel 2023 abbiano fatto ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale previsto dall'articolo 44, comma 11-ter, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, come modificato dall'articolo 1, comma 216, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per un periodo inferiore alle cinquantadue settimane regolarmente autorizzate, è riconosciuta la possibilità di avvalersi del medesimo trattamento di integrazione salariale in continuità con quello già richiesto e a completamento delle cinquantadue settimane totali, nel limite di quanto residuato dal biennio 2022-2023.
18.54. Sarracino, De Luca, Scotto.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 44 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo il comma 11-ter è aggiunto il seguente:

   «11-ter.1. Per fronteggiare, nel biennio 2024-2025, i processi di riorganizzazione e le situazioni di particolare difficoltà economica, ai datori di lavoro di cui all'articolo 20 che non possono più ricorrere ai trattamenti straordinari di integrazione salariale è riconosciuto, in deroga agli articoli 4 e 22, nel limite di spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2024 e di 150 milioni di euro per l'anno 2025, un trattamento straordinario di integrazionePag. 238 salariale per un massimo di cinquantadue settimane fruibili fino al 31 dicembre 2025. L'Istituto nazionale della previdenza sociale provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del predetto limite di spesa, l'Istituto nazionale della previdenza sociale non prende in considerazione ulteriori domande.»
18.55. D'Alessio, Sottanelli, Carfagna, Bonetti.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 41 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «, 2023 e 2024»;

   b) dopo il comma 1-ter, è inserito il seguente:

   «1-quater. Per l'anno 2024 il limite minimo di unità lavorative in organico di cui al comma 1 non può essere inferiore a duecento, anche calcolate complessivamente nelle ipotesi di aggregazione stabile di imprese con un'unica finalità produttiva o di servizi.»
*18.56. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino.
*18.57. Nisini, Comaroli, Barabotti, Cattoi, Ottaviani, Giaccone, Caparvi, Giagoni.
*18.58. Tenerini.
*18.59. Romano.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 41 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo il comma 1-ter è inserito il seguente:

   «1-quater. Per l'anno 2024 il limite minimo di unità lavorative in organico di cui al comma 1 non può essere inferiore a duecento, anche calcolate complessivamente nelle ipotesi di aggregazione stabile di imprese con un'unica finalità produttiva o di servizi.».
18.60. Boschi, Marattin.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 30, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
18.61. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 30, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024».
18.62. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Il termine previsto dall'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, con riferimento alla disposizione di cui al punto 2 dell'allegato B annesso al medesimo decreto-legge, è prorogato indefinitamente.
18.63. Centemero, Barabotti, Cattoi, Comaroli, Ottaviani, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Il termine previsto dall'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, con Pag. 239riferimento alla disposizione di cui al punto 2 dell'allegato B annesso al medesimo decreto-legge, è prorogato al 31 dicembre 2024.
18.64. Morgante.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Il termine previsto dall'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, con riferimento alla disposizione di cui al punto 2 dell'allegato B annesso al medesimo decreto-legge, è prorogato al 30 giugno 2024.
*18.65. Barzotti, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.
*18.66. Tenerini.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 18-bis, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, le parole: «31 marzo 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
18.67. Comaroli, Barabotti, Cattoi, Ottaviani, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 10-bis, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

   b) al comma 10-ter, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
18.68. Messina.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 19, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, le parole: «30 aprile 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
*18.69. Caramanna, Rotelli, Colombo.
*18.70. Nisini, Caparvi, Giaccone, Giagoni, Barabotti, Cattoi, Comaroli, Ottaviani.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 1, comma 161, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: «31 dicembre 2023», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
18.71. Marino.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Disposizioni in materia di lavoro stagionale)

  1. L'articolo 21, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, si interpreta nel senso che le attività stagionali si identificano, oltre con quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, con quelle attività imprenditoriali organizzate per far fronte ad esigenze tecnico-produttive ricorrenti ciclicamente in determinati e delimitati periodi dell'anno o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall'impresa e individuate dai contratti collettivi ai sensi dell'articolo 51 del medesimo decreto legislativo n. 81 del 2015, anche con riferimento alla durata massima della ciclicità.Pag. 240
  2. All'articolo 2, comma 29, della legge 28 giugno 2012, n. 92, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

   «b) ai lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525 e ai lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali individuate ai sensi dell'articolo 21, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.»

  3. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 7 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*18.01. Steger, Manes.
*18.02. Zaratti, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.
*18.03. Lucaselli, Giorgianni, Cannata, Michelotti.
*18.05. Marattin, Boschi.
*18.06. Ottaviani, Barabotti, Cattoi, Comaroli, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello.
*18.07. Romano.
*18.08. Pella.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

  1. Per il finanziamento degli interventi a sostegno della nascita e dello sviluppo di imprese cooperative costituite dai lavoratori per il recupero di aziende in crisi e per i processi di ristrutturazione o riconversione industriale, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 gennaio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 2021, la dotazione del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è incrementata di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. All'onere derivante dal presente comma, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
18.09. Tenerini.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Proroga delle disposizioni in materia di contratto di espansione di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148)

  1. All'articolo 41 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «per gli anni 2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2022, 2023 e 2024»;

   b) al comma 1-ter, le parole: «Per gli anni 2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2022, 2023 e 2024».
18.010. Tenerini.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Modifiche in materia di Tavolo istituzionale permanente per l'area di Taranto)

  1. All'articolo 5, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 5 gennaio 2015, Pag. 241n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, le parole: «dell'insieme dei comuni ricadenti nell'area di Taranto» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno dei comuni della provincia di Taranto».
18.011. Maiorano.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Modifiche all'articolo 24, comma 2 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56)

  1. All'articolo 24, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «20 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «30 milioni di euro»;

   b) dopo le parole: «che interviene in favore» sono inserite le seguenti: «dei lavoratori delle aziende chimiche e metallurgiche dismesse, che hanno prestato la propria attività lavorativa con esposizione all'amianto per i periodi successivi all'anno 1992 fino all'avvio dell'azione di bonifica e, comunque, non oltre il 2 ottobre 2003, e che abbiano presentato istanza entro la data del 15 giugno 2005, e in favore».

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
18.012. Furgiuele, Barabotti, Iezzi, Bordonali, Ziello.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Indennità di mobilità in deroga per lavoratori delle aree di crisi industriale complessa siciliane che hanno presentato la relativa richiesta entro l'anno 2022)

  1. Al fine di sostenere la competitività del sistema produttivo nazionale, nonché al fine della salvaguardia dei livelli occupazionali nei casi di situazioni di crisi industriali complesse con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, con particolare riferimento al territorio della Regione Siciliana, all'articolo 1-bis del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

   «1-bis. L'indennità di cui al comma 1 è altresì concessa ai lavoratori che hanno presentato la domanda entro il 31 dicembre 2022.».

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 331.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
18.013. Barzotti, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Disposizioni in materia di aree di crisi complessa)

  1. Al fine di sostenere la competitività del sistema produttivo nazionale, nonché Pag. 242al fine della salvaguardia dei livelli occupazionali nei casi di situazioni di crisi industriali complesse con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, con particolare riferimento al territorio della Regione Siciliana, all'articolo 1-bis del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

   «1-bis. L'indennità di cui al comma 1 è altresì concessa ai lavoratori che hanno presentato la domanda entro il 31 dicembre 2022, nel limite di spesa di 331.000 euro per l'anno 2024.».

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 331.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
18.014. Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto, Barzotti.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Indennità di mobilità in deroga per lavoratori delle aree di crisi industriale complessa siciliane che hanno presentato la relativa richiesta entro l'anno 2021)

  1. Al fine di sostenere la competitività del sistema produttivo nazionale, nonché al fine della salvaguardia dei livelli occupazionali nei casi di situazioni di crisi industriali complesse con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, con particolare riferimento al territorio della Regione Siciliana, all'articolo 1-bis del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

   «1-bis. L'indennità di cui al comma 1 è altresì concessa ai lavoratori che hanno presentato la domanda entro il 31 dicembre 2021.».

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 331.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
18.015. Barzotti, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151)

  1. Al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 54, comma 3, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

   «c) di ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice è stata assunta o di risoluzione del rapporto di lavoro per la scadenza del termine prorogato, secondo quanto previsto dall'articolo 54-bis;»;

   b) dopo l'articolo 54 è inserito il seguente:

«Art. 54-bis.
(Proroga del termine dei contratti di lavoro a tempo determinato)

   1. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai contratti di lavoro a tempo determinato che abbiano una durata contrattuale di almeno sei mesi ed alla lavoratrice che alla data di scadenza del contratto si trovi in stato di gravidanza o fino a quattro mesi dopo la data presunta del parto, ovvero alla lavoratrice che adotta o cui è affidato un minore e che alla data di scadenza del contratto si trovi entro i termini del congedo previsti dall'articolo 26, ovvero al lavoratore che usufruisce del Pag. 243congedo di paternità alternativo di cui all'articolo 28.
   2. Il termine del contratto di lavoro subordinato alla scadenza è automaticamente prorogato per un numero di mesi pari alla somma dei cinque mesi del periodo di congedo di maternità a cui aggiungere gli eventuali mesi usufruiti di divieto ed interdizione anticipata di cui all'articolo 17 e quelli usufruiti di sospensione del congedo di maternità previsti dall'articolo 16-bis. Il numero di mesi di proroga del termine del contratto, qualora non interi, viene calcolato arrotondando per eccesso.
   3. Se durante il periodo di proroga del termine del contratto di cui al comma 2 la lavoratrice usufruisce di periodi di divieto ed interdizione previsti dall'articolo 17 o di sospensione previsti dall'articolo 16-bis, il contratto di lavoro prorogato, alla nuova scadenza, sarà automaticamente ulteriormente prorogato per un periodo di durata pari ai mesi usufruiti non già calcolati nella precedente proroga.
   4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 non trovano applicazione se alla scadenza del termine del contratto il datore di lavoro, di comune accordo con la lavoratrice o il lavoratore, rinnova il contratto per un periodo superiore rispetto al termine calcolato ai sensi di quanto previsto dai commi 2 e 3, ovvero a tempo indeterminato, a patto che le mansioni e condizioni contrattuali siano le medesime, equivalenti o superiori.
   5. Nelle aziende con meno di venti dipendenti, per i contributi a carico del datore di lavoro per i periodi di proroga del termine del contratto di lavoro di cui ai commi 2 e 3, è concesso uno sgravio contributivo del 50 per cento fino al compimento di un anno di età del figlio della lavoratrice o del lavoratore o per un anno dall'accoglienza del minore adottato o in affidamento. Se il contratto, secondo quanto previsto dal comma 4, viene rinnovato per un periodo superiore, ovvero a tempo indeterminato, è concesso un medesimo sgravio contributivo. Quando il rapporto di lavoro avviene con contratto di lavoro temporaneo, l'impresa utilizzatrice recupera dalla società di fornitura le somme corrispondenti allo sgravio da questa ottenuto.
   6. Lo sgravio contributivo di cui al comma 5 è concesso per il periodo massimo di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, quando ne ricorrano tutte le altre condizioni, anche ai contratti già prorogati, ovvero già rinnovati a tempo indeterminato, prima della data di entrata in vigore della presente disposizione e fino al compimento di un anno di età del figlio della lavoratrice o del lavoratore o per un anno dall'accoglienza del minore adottato o in affidamento. Lo sgravio si applica solo ai mesi residui dalla data di entrata in vigore della presente disposizione fino alla scadenza del termine previsto.».

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 3.
  3. All'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».
18.016. Sportiello, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

(Inammissibile)

ART. 19.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Proroga dei termini di validità della graduatoria degli idonei del concorso pubblico «Concorso unico funzionari amministrativi»)

  1. La graduatoria del concorso pubblico «Concorso unico funzionari amministrativi», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4a Serie Speciale Concorsi ed esami n. 50 del 30 giugno 2020 e concluso prima Pag. 244del 22 giugno 2023 al quale non si applica il comma 5-ter dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di concorsi per il reclutamento del personale, è prorogata fino al 31 dicembre 2026. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è verificata, tramite adesione, la disponibilità degli idonei a permanere nella predetta graduatoria.
19.01. Mattia.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Proroga del termine per la nomina degli organi di controllo nelle società a responsabilità limitata e nelle società cooperative)

  1. All'articolo 379, comma 3, primo periodo, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: «dei bilanci relativi all'esercizio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «dei bilanci relativi all'esercizio 2024».
19.02. Schullian, Gebhard, Steger, Manes.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Proroga del termine per la nomina degli organi di controllo nelle società cooperative sociali)

  1. Per le cooperative sociali il termine per la nomina degli organi di controllo indicato all'articolo 379, comma 3, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, è prorogato all'approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2024.
19.03. Schullian, Gebhard, Steger, Manes.