CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 17 gennaio 2024
233.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (XII e XIII)
COMUNICATO
Pag. 37

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

  Mercoledì 17 gennaio 2024. — Presidenza del presidente della XIII Commissione Mirco CARLONI.

  La seduta comincia alle 16.

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle piante ottenute mediante alcune nuove tecniche genomiche, nonché agli alimenti e ai mangimi da esse derivati, e che modifica il Regolamento (UE) 2017/625.
COM(2023)411 final, corredata dai relativi allegati Annexes 1 to 3.
(Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio).

  Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento.

  Mirco CARLONI, presidente, invita il relatore per la XIII Commissione, onorevole Pierro, ad illustrare l'atto in esame, anche a nome della relatrice per la XII Commissione, onorevole Patriarca.

  Attilio PIERRO (LEGA), relatore per la XIII Commissione, fa presente che le Commissioni Affari sociali e Agricoltura avviano oggi l'esame della proposta di regolamento (COM(2023)411), presentata lo scorso luglio dalla Commissione europea con l'obiettivo di disciplinare l'emissione deliberata nell'ambiente di piante ottenute grazie ad alcune nuove tecniche genomiche (NGT) e l'immissione sul mercato dell'UE di alimenti e mangimi prodotti a partire da tali piante, nonché di prodotti da queste derivati e diversi da alimenti e mangimi.
  Annuncia che si soffermerà, anche a nome della relatrice per la XII Commissione, dapprima sulle finalità e sull'impostazione generale di tale proposta, per poi passare ad esaminare il contenuto nel dettaglio.
  Segnala che le norme proposte riguardano solo le piante ottenute mediante mutagenesi mirata e cisgenesi: si tratta di tecniche distinte da quelle di ingegneria genetica utilizzate per ottenere organismi geneticamente modificati (OGM) e che in alcuni casi possono produrre piante sostanzialmente equivalenti a quelle ottenute tramite metodi convenzionali.
  Evidenzia che la Commissione europea sottolinea la necessità di predisporre un quadro normativo nuovo ed autonomo per questePag. 38 nuove tecniche genomiche – oggi soggette alla normativa vigente per gli organismi geneticamente modificati – e di sottoporle ad un livello appropriato di sorveglianza regolamentare, in modo tale da consentire ad agricoltori e allevatori di accedere all'innovazione, sostenendo in tale modo l'autonomia strategica e la competitività del settore agroalimentare europeo. Segnala che la Commissione sottolinea altresì che alcuni Paesi terzi hanno già adottato misure in questa materia e che, pertanto, in assenza di un'adeguata disciplina, l'Unione rischia di essere esclusa dagli sviluppi tecnologici e dai benefici economici, sociali e ambientali che queste nuove tecnologie possono generare.
  Osserva che, nel regolamento, le piante NGT sono definite piante «geneticamente modificate ottenute mediante mutagenesi mirata o cisgenesi o una combinazione di queste che non contiene alcun materiale genetico non proveniente dal pool genetico dei selezionatori», e cioè estraneo al patrimonio genetico della specie o delle altre specie con cui è possibile effettuare un incrocio.
  Sottolinea che la mutagenesi mirata consiste, infatti, in tecniche che comportano una o più modificazioni della sequenza di DNA in loci precisi del genoma di un organismo, senza inserzione di materiale genetico estraneo.
  Evidenzia che la cisgenesi si basa, invece, su tecniche di modificazione genetica che comportano l'inserzione in un organismo ricevente di materiale genetico da un donatore estraneo ma compatibile, ad esempio tra piante naturalmente compatibili.
  Rileva che la proposta non riguarda, invece, le piante ottenute tramite tecniche che introducono materiale genetico di specie non incrociabili (transgenesi), che restano pertanto sottoposte alla vigente legislazione OGM.
  Fa presente che la proposta persegue i seguenti obiettivi generali:

   mantenere un livello elevato di protezione della salute umana e animale e dell'ambiente, conformemente al principio di precauzione, assicurando che le piante NGT e gli alimenti e mangimi da esse derivati siano sicuri quanto i loro omologhi convenzionali;

   consentire lo sviluppo, l'emissione e l'immissione in commercio di piante e prodotti vegetali che contribuiscano agli obiettivi di innovazione e sostenibilità del Green Deal europeo;

   garantire il funzionamento efficace del mercato interno delle piante e dei prodotti NGT e rafforzare la competitività del settore agroalimentare dell'Unione a livello di Unione e mondiale, garantendo parità di condizioni per gli operatori.

  Segnala, quindi, che la proposta distingue le piante ottenute con nuove tecniche genomiche in due categorie:

   le piante NGT di categoria 1, che potrebbero essere anche presenti in natura o potrebbero essere ottenute anche con tecniche di selezione convenzionali, per le quali si prevede una deroga alle prescrizioni della normativa OGM;

   le piante NGT di categoria 2, che non possono essere ottenute con tecniche convenzionali, per le quali dovrebbe continuare ad applicarsi la legislazione OGM.

  Evidenzia che, diversamente da quanto previsto per gli OGM, la proposta prevede che gli Stati membri non possano vietare la coltivazione sul proprio territorio di quest'ultima categoria di piante.
  Sottolinea che la proposta esclude tutte le piante NGT – di entrambe le categorie – che rientrino nell'ambito della produzione biologica.
  Rileva che ad avviso della Commissione europea l'utilizzo di tali tecnologie permetterebbe di ampliare il numero e la qualità dei prodotti agricoli, migliorarne le caratteristiche nutrizionali, di resistenza ai cambiamenti climatici e agli organismi nocivi, a beneficio della sicurezza e della sostenibilità del sistema agroalimentare.
  Fa presente che nella relazione che accompagna la proposta, sempre la Commissione europea sottolinea, che secondo l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) il ricorso alla mutagenesi mirata o alla cisgenesi non comporta pericoli specificiPag. 39 per la salute umana o animale e per l'ambiente. Osserva che si registra, inoltre, nell'UE e a livello globale una domanda significativa di piante NGT, che possono offrire un contributo importante alle attuali sfide del sistema agroalimentare, come i cambiamenti climatici e la perdita di biodiversità. Considerando che le NGT consentono di sviluppare varietà vegetali migliorate, resilienti ai cambiamenti climatici e resistenti agli organismi nocivi, richiedono meno fertilizzanti e pesticidi e possono garantire rese più elevate, nonché ridurre la dipendenza dell'UE dalle importazioni agricole.
  Ricorda che a seguito della sentenza del 25 luglio 2018 della la Corte di giustizia dell'Unione europea – con la quale è stato ritenuto che la direttiva sugli OGM non possa essere interpretata in modo tale da escludere dal proprio ambito di applicazione gli organismi geneticamente modificati mediante nuove tecniche o nuovi metodi di mutagenesi – nel 2019 il Consiglio ha invitato la Commissione a presentare entro il 30 aprile 2021 uno studio concernente lo statuto delle nuove tecniche genomiche conformemente al diritto dell'Unione. Segnala che, in tale studio, presentato nel 2021, la Commissione europea ha concluso affermando che l'attuale legislazione dell'Unione in materia di OGM non è idonea a disciplinare le piante NGT ottenute mediante mutagenesi mirata o cisgenesi e i prodotti (compresi gli alimenti e i mangimi) da esse derivati e che tale legislazione deve essere adattata al progresso scientifico e tecnico in questo settore.
  Con riferimento alla base giuridica, evidenzia che la proposta appare correttamente fondata sugli articoli 43, 114, e 168, paragrafo 4, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) che costituiscono rispettivamente il fondamento per l'adozione, da parte dell'Unione, di misure destinate ad attuare la politica agricola comune, a garantire il buon funzionamento del mercato interno e un elevato livello di protezione della salute umana nei settori veterinario e fitosanitario.
  Per quanto riguarda la conformità al principio di sussidiarietà, fa presente che la Commissione europea ricorda la dimensione transfrontaliera del fenomeno, per la capacità delle piante, una volta immesse nell'ambiente, di riprodursi e attraversare le frontiere nazionali. Segnala che la stessa Commissione sottolinea la necessità di un intervento a livello dell'UE, perché affidare la regolamentazione delle nuove tecniche genomiche agli Stati membri comporterebbe il rischio di ostacolare la libera circolazione di piante e prodotti.
  Evidenzia che, anche in merito alla conformità con il principio di proporzionalità, la Commissione europea ritiene che la propria proposta non vada al di là di quanto richiesto per conseguire gli obiettivi stabiliti. Fa presente che la Commissione, anzi, sottolinea che le procedure individuate per garantire che i rischi potenziali per la salute umana o animale o per l'ambiente siano individuati e valutati in maniera adeguata, non sono più rigorose del necessario.
  Passando all'analisi del contenuto della proposta, osserva che i primi quattro articoli (capo I) stabiliscono l'oggetto e l'ambito di applicazione della proposta, che si configura come lex specialis rispetto alla legislazione vigente in materia di OGM.
  Più nel dettaglio, segnala che il regolamento stabilisce (articolo 1) norme specifiche per l'emissione deliberata nell'ambiente per fini diversi dall'immissione in commercio di piante ottenute con determinate nuove tecniche genomiche («piante NGT») e per l'immissione in commercio di alimenti e mangimi contenenti tali piante, da esse costituiti od ottenuti a partire dalle stesse, e di prodotti, diversi dagli alimenti o dai mangimi, contenenti tali piante o da esse costituiti.
  A tale riguardo, evidenzia che la proposta prevede (articolo 4) che l'emissione deliberata e l'immissione in commercio di piante ottenute con le nuove tecniche genomiche e di prodotti (alimenti e mangimi) da esse derivati siano sottoposte a due procedure alternative:

   una procedura di verifica per stabilire l'equivalenza alle piante e ai prodotti convenzionali (piante NGT categoria 1);

   l'autorizzazione a norma della direttiva OGM per gli alimenti e i mangimi non Pag. 40equivalenti a quelli convenzionali (piante NGT categoria 2).

  In particolare, osserva che è prevista una procedura diretta a verificare se le piante NGT ottenute mediante mutagenesi mirata o cisgenesi avrebbero potuto essere ottenute anche in natura o mediante tecniche di selezione convenzionali. Segnala che tali piante, ricadenti nella categoria 1, verrebbero esentate dalle prescrizioni di cui alla legislazione in materia di OGM e resterebbero soggette alle disposizioni applicabili alle piante convenzionali. Sarebbero tuttavia vietate nella produzione biologica.
  Rileva che, in caso di verifica preliminare delle prove sul campo, i controlli sarebbero condotti dallo Stato membro, che adotterebbe una decisione valida per l'intera Unione. Sottolinea che, in assenza di prove sul campo, la richiesta di verifica dovrebbe essere presentata all'EFSA per un parere scientifico sulla conformità ai criteri di verifica e la decisione dovrebbe essere presa dalla Commissione europea.
  Fa presente che, per assicurare trasparenza sulle piante NGT di categoria 1, sono previste l'istituzione di una banca dati pubblica, l'etichettatura delle sementi e l'inclusione nei cataloghi previsti dalla normativa relativa al materiale riproduttivo vegetale e forestale di una menzione indicante che la varietà è una pianta NGT di categoria 1.
  Sottolinea che la restante tipologia di piante NGT (categoria 2) – che non potrebbero essere ottenute mediante tecniche di selezione convenzionali – non rientrerebbe nella procedura illustrata in precedenza ma resterebbe sottoposta alla legislazione in materia di OGM con alcuni adeguamenti tra cui, ad esempio, valutazioni sul rischio ambientale e sulla sicurezza di alimenti e mangimi.
  Segnala che il Capo II (articoli da 5 a 11) prevede una procedura di verifica – e specifici criteri – per accertare se le piante NGT ottenute mediante mutagenesi mirata o cisgenesi avrebbero potuto essere ottenute anche mediante tecniche di selezione convenzionali elencati nell'Allegato I. Sul punto, per elementi di maggiore dettaglio, rinvia al dossier predisposto dagli uffici.
  Evidenzia che le piante NGT di categoria 1 sarebbero esentate dalla disciplina vigente in materia di OGM e soggette alle disposizioni applicabili alle piante convenzionali. Sottolinea, tuttavia, che l'articolo 5 prevede che vengano vietate nella produzione biologica. Fa presente che l'esclusione nella produzione biologica è valido per tutte le piante ottenute con nuove tecniche genomiche, quindi anche quelle ricadenti nella categoria 2. Sul punto precisa che il Governo, nella relazione trasmessa alle Camere ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, ritiene tale esclusione contraddittoria, per le sole piante NGT1, nel momento in cui il regolamento ne stabilisce l'equivalenza alle piante convenzionali. Fa presente che il Governo ritiene che tale previsione costituisca un limite all'applicazione del nuovo regolamento e sottolinea l'assenza di controlli su eventuali importazioni da Paesi terzi di piante ottenute con queste tecniche.
  Quanto ai controlli sul rispetto dei criteri di equivalenza, segnala che l'articolo 6 li affida allo Stato membro che riceve la richiesta di verifica e trasmette una relazione agli altri Stati membri e alla Commissione. Evidenzia che, in assenza di osservazioni da parte degli altri Stati membri o della Commissione, l'autorità competente nazionale dovrebbe adottare una decisione in cui si dichiara se la pianta NGT in esame è una pianta NGT di categoria 1. Segnala che sulla base di tale decisione nazionale la Commissione europea, previa consultazione dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), elaborerebbe un progetto di decisione in cui si dichiara tale pianta una pianta NGT di categoria 1.
  Sottolinea che analoga procedura è prevista dall'articolo 7 per i prodotti, quali alimenti o mangimi, ottenuti con piante NGT per cui non sia stata ancora dichiarata l'appartenenza alla categoria 1. Fa presente che in questo caso la richiesta di verifica sarà presentata all'Autorità europea per la sicurezza alimentare, che fornirà un parere scientifico sulla conformità ai citati criteri e sulla base dei quali sarà adottata una decisione della Commissione europea.
  Osserva che l'articolo 8 prevede l'istituzione e la gestione da parte della CommissionePag. 41 europea di un sistema elettronico per la presentazione delle richieste di verifica e per lo scambio di informazioni tra Stati membri, Commissione ed EFSA.
  Evidenzia che gli articoli 9 e 10 affidano la trasparenza sulle piante NGT di categoria 1 all'istituzione di una banca dati pubblica per la raccolta e condivisione delle decisioni con cui viene dichiarato lo status di pianta NGT di categoria 1 e all'etichettatura delle sementi o di altro materiale riproduttivo vegetale che deve recare la dicitura «NGT cat 1» e il numero di identificazione della pianta NGT da cui derivano. Segnala che tra le informazioni raccolte nella banca dati dovrebbe figurare, tra l'altro, una descrizione sintetica della tecnica (o delle tecniche) utilizzate per ottenere la modificazione genetica.
  Con riferimento alle piante NGT1, segnala che il Governo, nella citata relazione, pur esprimendo una valutazione positiva della proposta europea, sottolinea l'esigenza di approfondire alcuni punti o apportare alcune modifiche, ed in particolare ritiene necessari chiarimenti in merito alla proposta di estendere la definizione di pianta NGT1 anche alla progenie.
  Osserva che capo III (articoli da 12 a 25) tratta delle piante, dei prodotti e degli alimenti o mangimi della seconda categoria, cosiddetta NGT2, che non potrebbero essere ottenute anche in natura o mediante tecniche di selezione convenzionali.
  Rileva che tali piante e tali prodotti, con alcuni adeguamenti, continuerebbero ad essere sottoposti alla disciplina vigente per gli OGM e sarebbero soggetti a una valutazione di rischio nonché ad una procedura di autorizzazione per la loro emissione o immissione in commercio.
  Rinviando per approfondimenti alla documentazione predisposta dall'Ufficio per i rapporti con l'Unione europea, si limita a segnalare che, diversamente da quanto previsto per gli OGM, la proposta prevede che gli Stati membri non possano limitarne o vietarne la coltivazione sul proprio territorio (articolo 25). Sottolinea che gli Stati membri sarebbero, invece, tenuti (articolo 24) ad adottare misure di coesistenza per evitare la presenza involontaria di tali piante nelle colture biologiche e convenzionali. Evidenzia che rispetto alla legislazione OGM sono previsti alcuni adeguamenti relativi: alla procedura (articolo 13) di cui alla parte B della direttiva 2001/18/CE per l'emissione deliberata a fini diversi dall'immissione in commercio; alla procedura (articoli da 14 a 17) di cui alla parte C della direttiva 2001/18/CE per l'immissione in commercio di prodotti diversi dagli alimenti e dai mangimi; alla procedura (articoli da 18 a 21) di cui al regolamento (CE) n. 1829/2033 per l'immissione in commercio di alimenti e mangimi geneticamente modificati.
  Infine, segnala che nella menzionata relazione del Governo, accanto ad una valutazione complessivamente favorevole, sono sottolineati elementi di criticità o richieste di modifica o approfondimento che ha in parte già anticipato.
  In particolare, evidenzia che il Governo sottolinea che la proposta, mentre introduce un regime di forte regolamentazione per le piante e i prodotti di categoria 2, non prevede forme di controllo sulle importazioni da Paesi terzi.
  Propone che sul tema oggetto del provvedimento in esame le Commissioni svolgano un breve ciclo di audizioni.

  Mirco CARLONI, presidente, in relazione alla proposta del relatore di avviare un breve ciclo di audizioni sul provvedimento, propone che entro domani, giovedì 18 gennaio, alle ore 15, possano pervenire le richieste da parte dei gruppi in modo da avviare già dalla prossima settimana alcune audizioni.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 16.05.