CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 17 gennaio 2024
233.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno. C. 1620 Governo.

PARERE APPROVATO

  La VIII Commissione,

   esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge n. 1620, recante ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno;

   premesso che il Protocollo si fonda sul Trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania, firmato a Roma il 13 ottobre 1995, ratificato con la legge n. 170 del 1998;

   considerato che il Protocollo reca, agli articoli 4 e 5, la disciplina relativa alla realizzazione e alla gestione delle strutture per le procedure di ingresso, nonché per l'accertamento dei presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale e per il rimpatrio dei migranti non aventi diritto all'ingresso e alla permanenza nel territorio italiano;

   rilevato che l'articolo 5 dispone che la realizzazione e la gestione delle citate strutture avviene nel rispetto della pertinente normativa italiana, senza necessità di permessi di costruire o altre formalità analoghe previste dalla normativa albanese;

   valutata positivamente la disposizione di cui al comma 7 dell'articolo 3 del disegno di legge di ratifica, che, per l'attuazione del Protocollo, autorizza le amministrazioni pubbliche alla stipulazione e all'esecuzione di contratti o convenzioni di appalto di lavori, servizi o forniture, consentendo l'applicazione delle facoltà di deroga già disciplinate, a legislazione vigente, in vari provvedimenti di urgenza adottati per far fronte all'incremento dei flussi migratori, al fine di assicurare la flessibilità procedimentale necessaria e far fronte con la necessaria rapidità alle esigenze operative,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 2

DL 212/2023: Misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119, 119-ter e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. C. 1630 Governo.

PARERE APPROVATO

  La VIII Commissione,

   esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge n. 1630, di conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2023, n. 212, recante misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119, 119-ter e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

   condivisa l'esigenza di introdurre apposite misure per la salvaguardia dei contribuenti che si sono avvalsi delle agevolazioni fiscali in materia edilizia nelle percentuali potenziate;

   valutate positivamente le misure volte a rivedere la disciplina della cessione dei crediti e dello sconto in fattura in luogo delle detrazioni fiscali, nonché quella sulla detrazione fiscale per l'eliminazione delle barriere architettoniche,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 3

Istituzione del Consorzio per la gestione e la salvaguardia della laguna di Orbetello. C. 400 Simiani, C. 1080 Battistoni, C. 1202 Fabrizio Rossi e C. 1286 Ilaria Fontana.

TESTO UNIFICATO ADOTTATO COME TESTO BASE

Art. 1.
(Finalità)

  1. Al fine di assicurare la gestione unitaria della laguna di Orbetello, è istituito tra lo Stato, la regione Toscana, la provincia di Grosseto, il comune di Orbetello e il comune di Monte Argentario, il Consorzio per la gestione e la salvaguardia della laguna di Orbetello, di seguito denominato «Consorzio».
  2. Il Consorzio ha personalità giuridica di diritto pubblico e ha competenza su tutto il territorio della laguna di Orbetello.

Art. 2.
(Sede del Consorzio)

  1. La sede del Consorzio è stabilita nel comune di Orbetello.

Art. 3.
(Organi del Consorzio)

  1. Sono organi del Consorzio:

   a) l'assemblea degli enti consorziati;

   b) il comitato tecnico;

   c) l'amministratore unico;

   d) il collegio dei revisori dei conti.

Art. 4.
(Attività del Consorzio)

  1. Fermo restando quanto già stabilito dalle disposizioni a tutela dei siti della rete Natura 2000, il Consorzio si occupa della salvaguardia della laguna di Orbetello, di concerto con le competenti strutture degli enti consorziati, nel rispetto delle prerogative e a supporto delle attività istituzionali dei medesimi, con riguardo alle seguenti attività:

   a) gestione e manutenzione degli impianti, delle strumentazioni e dei mezzi tecnici, quali autocarri, imbarcazioni raccogli alghe e altri, compresi gli impianti di pompaggio, i sistemi di paratoie, gli impianti di grigliatura e gli strumenti di monitoraggio dello stato dell'ambiente lagunare, costituiti da sonde, idrometri e correntometri;

   b) bonifica e manutenzione strutturale del sistema lagunare, compresa l'escavazione dei fanghi, nel rispetto della normativa vigente;

   c) manutenzione e gestione del sistema di raccolta dei dati derivanti dal monitoraggio, nonché validazione dei dati stessi;

   d) raccolta, trasporto, smaltimento e trattamento delle alghe che si producono all'interno dei bacini lagunari, compreso il riutilizzo delle stesse a fini di sistemazione ambientale;

   e) sostegno ai processi gestionali e alla valorizzazione produttiva delle risorse ambientali;

   f) campagne occasionali di analisi chimiche e batteriologiche in ambito lagunare;

   g) attività di ricerca per il mantenimento dell'ecosistema ambientale;

   h) manutenzione delle sponde e dei canali;

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   i) fornitura di supporto tecnico e operativo agli enti locali per l'attuazione della legge 17 maggio 2022, n. 60.

Art. 5.
(Piano annuale delle attività)

  1. Le attività di cui all'articolo 4 sono svolte secondo quanto previsto nel piano annuale delle attività del Consorzio e sono distinte in ordinarie e straordinarie.
  2. Il piano annuale delle attività è predisposto dall'amministratore unico del Consorzio sulla base degli indirizzi di cui all'articolo 13 ed è adottato dall'assemblea degli enti consorziati. Esso è trasmesso, entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di riferimento, al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica che lo approva, sentiti gli enti consorziati, entro il 31 dicembre di ogni anno, dandone comunicazione al Consorzio. Contestualmente alla trasmissione al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, il piano è altresì trasmesso, per opportuna conoscenza, ai soggetti che gestiscono le attività produttive nella laguna.
  3. Qualora sia dichiarato lo stato di emergenza per la laguna di Orbetello, l'amministratore unico del Consorzio, sentito il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, può modificare in via straordinaria il piano annuale delle attività di cui al presente articolo.
  4. Il Consorzio è tenuto a presentare una relazione semestrale sull'avanzamento del piano annuale delle attività al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, che sovrintende all'attività del Consorzio.

Art. 6.
(Statuto del Consorzio)

  1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica approva lo schema di statuto del Consorzio, predisposto d'intesa con gli altri enti consorziati.
  2. Lo statuto disciplina le modalità del rapporto tra il Consorzio e i soggetti che lo hanno costituito, le quote di partecipazione dei singoli consorziati, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie, le modalità di reperimento del personale, l'eventuale dotazione organica e l'individuazione di un eventuale direttore.
  3. Lo statuto contiene, altresì, le norme relative all'organizzazione e al funzionamento del Consorzio, nonché quelle relative alle funzioni degli organi consortili. Esso disciplina inoltre le modalità d'ingresso e i casi di esclusione o di recesso dei consorziati nonché le indennità e i gettoni di presenza spettanti agli organi consortili. Lo statuto disciplina, altresì, tutto ciò che non è espressamente previsto dalla presente legge.
  4. I principali atti di gestione del Consorzio, individuati dallo statuto, sono preventivamente comunicati al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, oltre che agli altri enti consorziati. In relazione agli atti trasmessi, ove lo statuto non ne preveda l'approvazione da parte del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, lo stesso può in qualsiasi momento impartire indirizzi al Consorzio, sentiti gli altri enti consorziati.
  5. Le eventuali modifiche allo statuto sono approvate dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, su proposta del Consorzio, previa acquisizione del parere favorevole dell'assemblea degli enti consorziati. Le modifiche concernenti ampliamenti e adeguamenti dell'oggetto sociale sono approvate nel rispetto di quanto previsto dal piano annuale delle attività di cui all'articolo 5.
  6. La Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione finanziaria del Consorzio, con le modalità stabilite dalla legge 21 marzo 1958, n. 259.

Art. 7.
(Assemblea degli enti consorziati)

  1. L'assemblea degli enti consorziati è composta dai rappresentanti degli enti consorziati individuati dall'articolo 1. Il numeroPag. 142 dei voti spettante a ciascuno dei consorziati è proporzionale alla quota di partecipazione individuata dallo statuto.
  2. I rappresentanti dello Stato in seno all'assemblea degli enti consorziati sono i Ministri competenti in materia o loro delegati.
  3. I rappresentanti della regione Toscana e degli enti consorziati in seno all'assemblea sono i legali rappresentanti o loro delegati; le modalità di sostituzione e di delega sono stabilite dai rispettivi ordinamenti.
  4. Spetta all'assemblea degli enti consorziati:

   a) adottare il bilancio preventivo economico pluriennale e annuale;

   b) adottare il piano annuale delle attività del Consorzio e le sue eventuali modifiche in corso d'anno;

   c) adottare il bilancio di esercizio e la relazione di gestione;

   d) adottare lo statuto del Consorzio e i regolamenti interni di funzionamento;

   e) adottare la pianta organica del Consorzio, ove prevista dallo statuto;

   f) deliberare in ordine all'ingresso e al recesso degli enti consorziati;

   g) nominare i componenti del comitato tecnico su designazione degli enti consorziati.

Art. 8.
(Comitato tecnico-scientifico)

  1. Il comitato tecnico-scientifico ha funzioni di indirizzo, di proposta e consultive sulle attività svolte dal Consorzio. In particolare:

   a) definisce le indicazioni operative sull'attività del Consorzio, nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e del piano annuale delle attività del Consorzio;

   b) formula all'amministratore unico pareri preventivi sugli atti da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli enti consorziati, nonché sugli altri atti di gestione tecnica e amministrativa individuati dallo statuto;

   c) supervisiona ed esprime valutazioni sui risultati dell'attività tecnica svolta dal Consorzio;

   d) esprime pareri su ogni altro oggetto ad esso sottoposto dagli altri organi del Consorzio.

  2. Il comitato tecnico-scientifico è formato da cinque membri esperti nelle materie di cui all'articolo 4 ed è composto:

   a) da un membro designato dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica;

   b) da un membro designato dalla regione Toscana;

   c) da un membro designato dalla provincia di Grosseto;

   d) da un membro designato dal comune di Orbetello;

   e) da un membro designato dal comune di Monte Argentario.

  3. Ai membri del comitato tecnico-scientifico è attribuito un gettone di presenza per ogni giorno di riunione nella misura prevista dallo statuto e dalle leggi.
  4. Alle riunioni del comitato tecnico-scientifico partecipa senza diritto di voto l'amministratore unico.
  5. Ogni amministrazione di cui al comma 2 provvede a designare un membro supplente che la rappresenti in sostituzione degli effettivi con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti.
  6. Il comitato tecnico-scientifico è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.
  7. Per la validità delle sedute del comitato tecnico-scientifico è necessaria la partecipazione della metà più uno dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente.
  8. Il comitato tecnico-scientifico si riunisce almeno due volte all'anno.Pag. 143
  9. Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, d'intesa con gli altri enti consorziati, individua tra i membri nominati quello avente le funzioni di presidente del comitato tecnico-scientifico.
  10. Il presidente del comitato tecnico-scientifico:

   a) svolge funzioni di rappresentanza tecnica del Consorzio;

   b) convoca e presiede le riunioni del comitato tecnico-scientifico;

   c) formula indirizzi e pareri in merito ai contenuti e ai metodi tecnico-scientifici delle attività svolte dal Consorzio per l'attuazione del piano annuale delle attività;

   d) ha funzioni di impulso verso l'amministratore unico per il recepimento degli indirizzi e dei pareri di cui alla lettera c).

Art. 9.
(Amministratore unico)

  1. L'amministratore unico del Consorzio è nominato dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, d'intesa con la regione Toscana e sentiti gli altri enti consorziati, tra persone di sperimentata competenza in materia di tutela della natura e dell'ambiente, di età non superiore a sessantacinque anni, in possesso di idonea laurea magistrale, o di titolo equivalente, e di comprovata esperienza manageriale o, in alternativa, con documentata esperienza almeno quinquennale di direzione amministrativa, tecnica o gestionale in enti locali o in strutture pubbliche o private equiparabili al Consorzio per entità di bilancio e per complessità organizzativa.
  2. L'incarico di amministratore unico ha la durata di tre anni e può essere rinnovato per due volte. Esso può essere revocato dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa deliberazione dell'assemblea degli enti consorziati:

   a) in caso di mancato conseguimento dei risultati previsti;

   b) in caso di gravi inadempienze;

   c) in caso di violazione degli indirizzi di cui all'articolo 13.

  3. L'incarico di amministratore unico non è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa dipendente ed è subordinato, per i dipendenti pubblici, al collocamento in aspettativa senza assegni o fuori ruolo.
  4. Il trattamento economico dell'amministratore unico è determinato dall'assemblea degli enti consorziati con riferimento agli emolumenti spettanti, ai sensi dei contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti, ai dirigenti dello Stato di ruolo, comprese le retribuzioni di posizione e di risultato.
  5. Oltre alle funzioni previste dallo statuto, l'amministratore unico:

   a) rappresenta legalmente il Consorzio e ne cura la gestione tecnica e amministrativa, secondo le modalità e fatte salve le eventuali limitazioni previste dallo statuto;

   b) predispone il piano annuale delle attività e il bilancio preventivo economico;

   c) predispone il bilancio di esercizio;

   d) predispone tutti gli altri atti da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli enti consorziati e ne assicura l'attuazione;

   e) informa annualmente il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, la regione Toscana e gli altri enti consorziati sull'attività del Consorzio, e sugli obiettivi raggiunti rispetto alla pianificazione relativa all'anno precedente a quello di riferimento, tramite apposita relazione;

   f) partecipa senza diritto di voto alle riunioni del comitato tecnico-scientifico.

Art. 10.
(Collegio dei revisori dei conti)

  1. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri, iscritti nel registro dei revisori contabili, di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e Pag. 144della sicurezza energetica, che ne individua anche il presidente, sentiti gli enti consorziati.
  2. I membri del collegio dei revisori dei conti sono nominati con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e, precisamente, un membro da parte del comune di Orbetello o del comune di Monte Argentario, a rotazione, un membro da parte della regione Toscana e un membro da parte della provincia di Grosseto.
  3. Il collegio dei revisori dei conti resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere confermati per due volte.
  4. Il collegio dei revisori dei conti esercita il riscontro contabile sugli atti del Consorzio secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento di contabilità del Consorzio, adottato dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti gli enti consorziati.
  5. Il collegio dei revisori dei conti delibera validamente anche con la presenza di due componenti; in caso di parità prevale il voto del presidente. In assenza del presidente prevale il voto del membro più anziano.
  6. Ai membri del collegio dei revisori dei conti spetta un'indennità annua nella misura stabilita dallo statuto e comunque non superiore:

   a) per il presidente del collegio, al 10 per cento dell'indennità annua spettante all'amministratore unico, esclusa la retribuzione di risultato;

   b) per gli altri membri del collegio, all'8 per cento dell'indennità annua spettante all'amministratore unico, esclusa la retribuzione di risultato.

  7. Ai componenti del collegio dei revisori dei conti residenti in sede diversa da quella del Consorzio è dovuto inoltre, quando si recano alle sedute dell'organo di controllo, il rimborso delle spese secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
  8. Il collegio dei revisori dei conti verifica la regolarità della gestione e la corretta applicazione delle norme di amministrazione, di contabilità e fiscali, anche collaborando con l'amministratore unico, su richiesta dello stesso, ai fini della predisposizione degli atti.
  9. Il collegio dei revisori dei conti controlla l'intera gestione, in base a criteri di efficienza e di tutela dell'interesse pubblico perseguito dal Consorzio.
  10. È obbligatorio acquisire il parere del collegio dei revisori dei conti, reso collegialmente, sul bilancio preventivo e sul bilancio di esercizio.
  11. Il presidente del collegio dei revisori dei conti riferisce annualmente agli enti consorziati sui risultati dell'attività del collegio medesimo.

Art. 11.
(Entrate finanziarie)

  1. Le entrate del Consorzio sono costituite:

   a) dal contributo ordinario annuale dello Stato, della regione Toscana e degli altri enti consorziati, determinato in misura proporzionale alle rispettive quote di partecipazione, a copertura delle spese di funzionamento e delle attività;

   b) da contributi straordinari degli enti consorziati, secondo le modalità stabilite dallo statuto;

   c) da eventuali altri proventi derivanti dallo svolgimento di attività proprie o delegate del Consorzio previste per legge o dagli atti costitutivi di cui all'articolo 6.

Art. 12.
(Bilancio di previsione e bilancio di esercizio)

  1. Il bilancio preventivo economico annuale è adottato dall'assemblea degli enti consorziati entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento ed è trasmesso, insieme alla relazione del collegio dei revisori dei conti, al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica che lo approva entro sessanta giorni dal ricevimento.Pag. 145
  2. Il bilancio di esercizio è adottato dall'assemblea degli enti consorziati entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento ed è trasmesso per l'approvazione al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, corredato della relazione del collegio dei revisori dei conti.
  3. Il bilancio di previsione si compone del conto economico, della nota integrativa e del piano annuale degli investimenti. Il bilancio di esercizio si compone dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa ed è redatto secondo i princìpi di cui agli articoli 2423 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili.
  4. Il bilancio di previsione è corredato di una relazione dell'amministratore unico che evidenzia i rapporti tra il piano annuale delle attività del Consorzio e le previsioni economiche.
  5. Il bilancio di esercizio è corredato di una relazione dell'amministratore unico che evidenzia i rapporti tra gli eventi economici e patrimoniali e le attività poste in essere.
  6. L'eventuale risultato positivo di esercizio è accantonato a riserva. Almeno il 20 per cento dell'accantonamento a riserva è reso indisponibile per ripianare eventuali perdite nei successivi esercizi; la restante parte dell'accantonamento a riserva può essere destinata a investimenti o a iniziative straordinarie per il funzionamento del Consorzio, previa autorizzazione dell'assemblea degli enti consorziati.

Art. 13.
(Indirizzi all'attività)

  1. Entro il 31 luglio di ogni anno, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sono approvati gli indirizzi per l'attività del Consorzio, d'intesa con gli altri enti consorziati e in coerenza con quanto disposto dalla normativa vigente in materia.

Art. 14.
(Conferenze di servizi)

  1. In conformità agli obiettivi di semplificazione amministrativa dell'attività della pubblica amministrazione, può essere convocata un'apposita conferenza di servizi, alla quale possono partecipare soggetti pubblici diversi dagli enti consorziati, titolari di specifiche competenze sul territorio del Consorzio.
  2. La conferenza di servizi è volta ad acquisire autorizzazioni, atti, licenze, permessi e nulla osta comunque denominati, ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.
  3. Le determinazioni della conferenza di servizi si sostituiscono alle autorizzazioni, nulla osta e licenze finali e hanno lo scopo di velocizzare la conclusione dei procedimenti amministrativi, ad esclusione dei permessi di costruire e delle segnalazioni certificate di inizio attività previsti dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

Art. 15.
(Vigilanza sul Consorzio)

  1. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica esercita la vigilanza sull'amministrazione del Consorzio e può disporre ispezioni mediante la nomina di uno o più ispettori scelti tra il proprio personale dirigente o tra il personale dirigente degli enti consorziati al fine di verificare il regolare funzionamento del Consorzio medesimo.
  2. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, prima di procedere all'esercizio dei poteri di vigilanza, ne dà tempestiva comunicazione agli altri soggetti consorziati.
  3. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, a fronte delle risultanze delle attività di vigilanza di cui al comma 1, può indicare le prescrizioni alle quali il Consorzio si deve adeguare entro i termini stabiliti dal Ministero stesso. Decorsi sei mesi dal termine per l'adozione delle misure previste dalle prescrizioni di cui al primo periodo, il Ministero può disporre, con proprio decreto, lo scioglimento degli organi del consorzio e la nominaPag. 146 di un commissario ad acta a cui affidare i relativi compiti.

Art. 16.
(Disposizioni finanziarie)

  1. Per l'attività ordinaria del Consorzio è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.
  2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.