CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 16 gennaio 2024
232.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)
COMUNICATO
Pag. 101

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 16 gennaio 2024. — Presidenza del presidente Salvatore DEIDDA.

  La seduta comincia alle 14.45.

  Salvatore DEIDDA, presidente, avverte che il gruppo PD-IDP ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovideo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno.
C. 1620 Governo.
(Parere alle Commissioni I e III).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Salvatore DEIDDA, presidente e relatore, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere, per i profili di competenza, alle Commissioni riunite Affari costituzionali e Affari esteri sul disegno di legge recante ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno (C. 1620).
  Come evidenziato dal Governo nella relazione illustrativa, il Protocollo si fonda sul Trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania dell'ottobre 1995, ratificato con la legge n. 170 del 1998. Il Trattato, nel coprire tutti gli aspetti della collaborazione bilaterale, da quelli politici a quelli economici,Pag. 102 scientifici e culturali e migratori, sottolinea la comune volontà dei due Paesi di favorire la costruzione dell'Europa, nonché il rapido avvicinamento della Repubblica di Albania all'Unione europea.
  In particolare, gli articoli 1 e 2 del Trattato del 1995 indicano i princìpi sui quali l'Italia e l'Albania imposteranno le loro relazioni bilaterali: sovranità e integrità territoriale, parità di diritti, rispetto dei diritti dell'uomo, inammissibilità dell'uso della forza. Ai sensi dell'articolo 19, i due Paesi concordano nell'attribuire un'importanza prioritaria ad una «stretta ed incisiva collaborazione per regolare, nel rispetto della legislazione vigente, i flussi migratori», nonché a sviluppare in tale ambito «la cooperazione fra i competenti organi della Repubblica di Albania e della Repubblica Italiana».
  Il disegno di legge di ratifica si compone, stante la rilevanza e complessità del Protocollo, di sette articoli.
  Gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione.
  L'articolo 3, comma 1, individua le autorità competenti per l'esecuzione del Protocollo. Il comma 2 stabilisce che nelle strutture in Albania possono essere condotte solamente persone imbarcate su mezzi delle autorità italiane, anche a seguito di operazioni di soccorso, in zone situate all'esterno del mare territoriale della Repubblica o di altri Stati membri dell'Unione europea.
  L'articolo 4 interviene in materia di giurisdizione e legge applicabile, mentre l'articolo 5 reca le disposizioni di carattere organizzativo.
  L'articolo 6 reca le disposizioni finanziarie. L'articolo 7 dispone infine in ordine all'entrata in vigore del provvedimento.
  In merito al contenuto specifico dell'Accordo, fa presente che esso si compone di 14 articoli e 2 allegati. Ne sintetizza gli aspetti inerenti alle competenze della Commissione.
  L'articolo 2 dichiara la finalità del Protocollo, ossia il rafforzamento della cooperazione bilaterale tra le Parti in materia di gestione dei flussi migratori provenienti da Paesi terzi, in conformità al diritto internazionale e a quello europeo.
  Secondo l'articolo 3, la Parte albanese riconosce alla Parte italiana il diritto all'utilizzo, secondo i criteri stabiliti dal Protocollo, delle Aree. Tali Aree sono concesse a titolo gratuito per la durata del Protocollo; una delle due Aree individuate nell'Allegato 1 è ubicata presso il porto di Shengjin.
  Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, l'ingresso dei migranti in acque territoriali e nel territorio della Repubblica di Albania avviene esclusivamente con i mezzi delle competenti autorità italiane. All'arrivo nel territorio albanese, le autorità competenti di ciascuna delle Parti procedono separatamente agli adempimenti previsti dalla rispettiva normativa nazionale e nel rispetto del Protocollo.
  In base all'articolo 8, l'accesso in territorio albanese di mezzi della Parte italiana è regolato da successive intese tra le competenti autorità italiane e albanesi, che entrano in vigore alla data della firma. Conformemente alle medesime intese, è eseguita la procedura di trasferimento dei migranti in territorio albanese da e verso le Aree.
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta prevista per l'indomani.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e lo Stato del Qatar, dall'altra, con allegati, fatto a Lussemburgo il 18 ottobre 2021.
C. 1587 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Salvatore DEIDDA, presidente, intervenendo in sostituzione della relatrice Frijia, impossibilitata a partecipare alla seduta, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere, per i profili di competenza, alla Commissione Affari esteri sul disegno di legge recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul trasporto aereo tra Pag. 103l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e lo Stato del Qatar, dall'altra, con allegati, fatto a Lussemburgo il 18 ottobre 2021 (C. 1587, approvato dal Senato).
  L'intesa regola le relazioni aeronautiche tra gli Stati membri dell'Unione europea e il Paese arabo, prevalendo sugli accordi bilaterali sottoscritti tra i singoli Paesi. Essa sostituisce tutti gli accordi bilaterali degli Stati membri dell'Unione europea con il Qatar nel settore dell'aviazione e fornisce una base giuridica unica e moderna per i servizi aerei tra l'Unione e il Qatar, che comprende: un unico complesso di norme; condizioni di parità che garantiscano una concorrenza leale; una base per la futura cooperazione su una vasta gamma di questioni legate all'aviazione, tra cui la sicurezza, la protezione e la gestione del traffico aereo.
  L'obiettivo è creare un unico mercato del trasporto aereo, caratterizzato da eque opportunità commerciali per i vettori degli Stati Parte e da una progressiva convergenza regolamentare, in particolare nei campi della sicurezza, della tutela dei passeggeri, dei lavoratori e dell'ambiente.
  Si tratta del primo accordo UE in materia di aviazione con un partner della regione del Golfo e fa parte del processo definito nella Comunicazione della Commissione europea relativa allo sviluppo di un'agenda per la politica estera comunitaria in materia di aviazione.
  In merito al contenuto specifico dell'Accordo, fa presente che esso si compone di 30 articoli che disciplinano, fra gli altri, i diritti di sorvolo e di traffico, la tabella delle rotte, le modalità di designazione dei vettori preposti ad operare i servizi concordati, la tutela della concorrenza, recando altresì norme in materia di sicurezza e protezione e di tutela del passeggero. L'Accordo copre tre principali aree di cooperazione, quella economica, quella in campo normativo e quella relativa alle norme istituzionali di gestione e attuazione.
  Più in dettaglio, l'Accordo, dopo aver offerto un quadro delle definizioni e delle terminologie utilizzate (articolo 1), disciplina gli aspetti economici dell'intesa (Titolo I, articoli 2-12), definendo la tabella delle rotte e i diritti e le facoltà di sorvolo e di traffico che ciascuna Parte reciprocamente riconosce all'altra (articolo 2), i requisiti che i vettori aerei devono soddisfare per essere designati ad operare sulle rotte concordate (articolo 3), gli aspetti relativi al rifiuto, alla revoca, alla sospensione o alla limitazione delle autorizzazioni di esercizio e dei permessi tecnici (articolo 4), riconoscendo altresì i potenziali benefici derivanti dalla progressiva liberalizzazione della proprietà e del controllo dei rispetti vettori aerei (articolo 5).
  Ulteriori articoli dispongono il rinvio a leggi e regolamenti applicabili in materia di entrata, stazionamento e uscita dal territorio degli aeromobili (articolo 6), e regolano gli aspetti relativi alla tutela dell'equa concorrenza (articolo 7), alle opportunità commerciali dei vettori (articolo 8), ai diritti doganali e alla fiscalità (articolo 9) e agli oneri per l'utilizzo di aeroporti e di infrastrutture e servizi (articolo 10).
  Di rilievo è anche l'articolo 11, che reca disposizioni relative alla fissazione delle tariffe per il trasporto di passeggeri e di merci sulla base di una concorrenza libera ed equa.
  Il Titolo II dell'Accordo (articoli 13-20) reca norme in materia di cooperazione regolamentare, definendo in particolare le condizioni con le quali le Parti si conformano alle disposizioni in materia di sicurezza aerea e di protezione della navigazione aerea da atti illeciti (articoli 13 e 14) e dettando ulteriori disposizioni in materia di gestione del traffico aereo (articolo 15), di ambiente (articolo 16), di responsabilità dei vettori (articolo 17), di tutela dei consumatori (articolo 18), di libero accesso ai sistemi telematici di prenotazione (articolo 19) e di protezione sociale del lavoro (articolo 20).
  Da ultimo, il Titolo III (articoli 21-30) reca disposizioni istituzionali e finali, prevedendo fra l'altro l'istituzione di un comitato misto responsabile dell'amministrazione e della corretta attuazione dell'Accordo (articolo 22). L'articolo 28 reca norme in ordine alla registrazione dell'Accordo Pag. 104presso l'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile (ICAO) e il Segretariato delle Nazioni Unite. Gli ultimi due articoli dispongono in merito all'entrata in vigore (articolo 29) e alle lingue ufficiali nelle quali viene redatto l'Accordo (articolo 30).
  Passando all'esame del disegno di legge di ratifica, rileva che esso si compone di quattro articoli: gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione, mentre l'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria. L'articolo 4, infine, stabilisce l'entrata in vigore della legge al giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta prevista per l'indomani.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, con allegati, fatto a Bruxelles il 15 novembre 2021.
C. 1589 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Gerolamo CANGIANO (FDI), relatore, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere, per i profili di competenza, alla Commissione Affari esteri sul disegno di legge recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, con allegati, fatto a Bruxelles il 15 novembre 2021 (C. 1589, approvato dal Senato).
  L'Accordo regola le relazioni aeronautiche tra i Paesi membri dell'Unione europea e l'Armenia, sostituendo tutti gli accordi bilaterali precedenti.
  L'obiettivo è quello di istituire un unico mercato dei trasporti aerei e di avviare una progressiva convergenza regolamentare, a cominciare dai settori della sicurezza, della tutela dei lavoratori, dei passeggeri e dell'ambiente. In particolare, l'Accordo mira: all'apertura graduale del mercato per i voli diretti per tutti i vettori aerei dell'Unione europea e dell'Armenia tra l'Unione e l'Armenia; alla definizione di un quadro normativo e alla determinazione di norme per una vasta gamma di questioni relative al trasporto aereo con cui la legge armena sarà gradualmente allineata (sicurezza aerea, protezione, diritti dei passeggeri, gestione del traffico aereo, regolamentazione economica, ambiente e rumore, tutela dei consumatori, aspetti sociali); alla non discriminazione e parità di condizioni per le imprese.
  L'Accordo copre tre principali aree di cooperazione, relative alle norme economiche, a quelle regolamentari e a quelle istituzionali di gestione e attuazione.
  In merito al contenuto specifico dell'Accordo, fa presente che esso si compone si compone di 31 articoli e di 2 allegati.
  L'articolo 1 individua l'obiettivo dell'accordo nella creazione di uno spazio aereo comune tra le parti, basato sulla graduale apertura dei mercati, sulla liberalizzazione della proprietà e del controllo dei vettori aerei, su condizioni concorrenziali eque e paritarie, sulla non discriminazione e su regole comuni, anche in relazione alla sicurezza, alla protezione, alla gestione del traffico aereo, agli aspetti sociali e all'ambiente.
  L'articolo 2 contiene le definizioni dei termini usati, mentre l'articolo 3 individua la tabella delle rotte e i diritti e le facoltà di sorvolo e di traffico che ciascuna Parte reciprocamente riconosce all'altra per sviluppare i servizi aerei concordati. L'articolo 4 illustra i requisiti che i vettori aerei devono soddisfare per essere designati ad operare sulle rotte concordate. L'articolo 5 disciplina il rifiuto, la revoca, la sospensione o la limitazione delle autorizzazioni di esercizio e dei permessi tecnici.
  L'articolo 6 regola le modalità con cui le Parti possono consentire che un vettore aereo dell'Armenia sia detenuto tramite partecipazione di maggioranza o sia effettivamente controllato da Stati membri dell'Unione europea o da loro cittadini, o che Pag. 105un vettore aereo dell'Unione sia detenuto tramite partecipazione di maggioranza o sia effettivamente controllato dall'Armenia.
  L'articolo 7 reca disposizioni generali di rinvio a leggi e regolamenti applicabili in materia di entrata, stazionamento e uscita dal territorio degli aeromobili impiegati nella navigazione aerea internazionale, mentre l'articolo 8 regola, anche a livello procedurale, tutti gli aspetti relativi alla tutela della concorrenza. L'articolo 9 prescrive che le Parti adottino una serie di norme contenute nella normativa dell'Unione europea citata nell'Allegato II.
  L'articolo 10 descrive il regime e i casi di reciproca esenzione doganale e fiscale concernenti il carburante, i lubrificanti, le provviste di bordo et similia. L'articolo 11 stabilisce le modalità per l'imposizione di oneri e diritti d'uso alle linee aeree designate, secondo il principio di non discriminazione tra i vettori delle due Parti. L'articolo 12 prescrive che ciascuna Parte consenta ai vettori aerei delle Parti di fissare liberamente le tariffe per il trasporto di passeggeri e di merci sulla base di una concorrenza libera ed equa.
  L'articolo 13 disciplina lo scambio reciproco di informazioni e statistiche relative al traffico operato sui servizi concordati dai vettori. Gli articoli 14 e 15 definiscono le condizioni con le quali le Parti si conformano alle disposizioni della legislazione in materia di sicurezza aerea e di protezione della navigazione aerea da atti illeciti. In un quadro di progressiva convergenza regolamentare, gli articoli 16 e 17 prescrivono che le Parti si impegnino a garantire che le rispettive legislazioni, disposizioni regolamentari o procedure applicabili rispettino le norme relative al trasporto aereo di cui all'Allegato II.
  Con gli articoli 18 e 19 le Parti ribadiscono i loro obblighi ai sensi delle convenzioni internazionali ratificate dalle due Parti e all'attuazione e applicazione delle norme relative al trasporto aereo di cui all'Allegato 2, parte F, inerente alla tutela dei consumatori.
  L'articolo 20 riguarda i sistemi telematici di prenotazione; l'articolo 21 gli aspetti sociali di cui all'Allegato II, parte G; l'articolo 22 contiene disposizioni che impegnano le Parti a una corretta attuazione dell'Accordo e l'articolo 23 istituisce un comitato misto responsabile dell'amministrazione e della corretta attuazione dell'Accordo.
  L'articolo 24 regola, anche negli aspetti procedurali, la composizione delle eventuali controversie. L'articolo 25 disciplina l'eventuale applicazione di misure di salvaguardia adottabili da una Parte, e il 26 descrive i rapporti tra questo Accordo e i precedenti accordi bilaterali tra Armenia e ciascuno Stato membro.
  Gli articoli da 27 a 31 regolano le procedure di modifica dell'Accordo, la procedura per porvi fine, le modalità di registrazione dell'accordo presso l'ICAO, l'entrata in vigore e applicazione provvisoria, i testi facenti fede.
  L'Allegato I disciplina le modalità della progressiva convergenza regolamentare dell'Armenia rispetto all'Unione europea, mentre l'Allegato II, aggiornato regolarmente, contiene l'elenco delle norme applicabili all'aviazione civile.
  Passando all'esame del disegno di legge di ratifica, rileva che esso si compone di quattro articoli: gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione, mentre l'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria. L'articolo 4, infine, stabilisce l'entrata in vigore della legge al giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

  Salvatore DEIDDA, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta prevista per l'indomani.

  La seduta termina alle 14.55.